Nuova REDAZIONE FISCALE

Transcript

Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013
N.RF049
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
Pag. 1 / 11
OGGETTO
FATTURA UE DAL 2013 - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E DI EMISSIONE
RIFERIMENTI
ART. 6 E ART. 21 DPR 633/72 - L. 228/2012.
L'art. 1 commi 324-335 L. 288/2012 (cd. "Legge di stabilità 2013") ha modificato sia l'art. 6 Dpr
633/72 (momento di effettuazione delle operazioni) che l'art. 21 Dpr 633/72 (fatturazione).
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le nuove norme richiedono che, in determinati casi in cui la fattura non è soggetto ad Iva
 sia riportata una specifica annotazione sintetica
 in luogo dell'articolo di legge (non più obbligatorio).
Art. 21 c. 6 Dpr 633/72: "La fattura (...) per le tipologie di operazioni sottoelencate contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7‐bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8‐bis, 9 e 38‐quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto‐legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine ‐ beni usati», «regime del margine ‐ oggetti d'arte» o «regime del margine ‐ oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74‐ter, con l'annotazione «regime del margine ‐ agenzie di viaggio.»" Servizi a soggetti UE ed extraUE: in presenza di committente:
 soggetto passivo UE: l'acquirente va notiziato che l'operazione è soggetta al reverse charge
 soggetto extraUE (privato o soggetto passivo): va esclusivamente indicato che l'operazione non
rileva ai fini Iva in Italia.
Esempio: società cede un immobile a Parigi (la fattura dovrà chiarire l'ubicazione dell'immobile):
- fino al 2012: doveva indicare operazione "esclusa da Iva ex art. 7-bis Dpr 633/72"
- dal 2103: è sufficiente indicare "operazione non soggetta".
ALTRE IPOTESI: si ritiene che il concetto non possa essere esteso al di fuori delle ipotesi contemplate
dall'art. 21 c. 6 (che si ritiene vadano considerate tassative) e dunque vi sia ancora l'obbligo di indicare
l'articolo di legge che comporta la mancata applicazione dell'Iva nei casi residuali.
Esempi:
 minimi: il contribuente continua ad indicare "operazione esclusa da Iva art. 1 c. 100 L. 244/07".
 Iva ad esigibilità differita: si continua ad indicare "Regime di Iva per cassa art. 32-bis del DL 83/2012"
 cessioni di beni custoditi in depositi Iva: operazione non soggetta art. 50-bis DL 331/93
 esportatori abituali: il fornitore deve continuare indicare gli estremi della lettera di intenti.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Sintesi: in relazione agli obblighi di fatturazione a decorrere dal 2013 si riepilogano:
- le indicazioni obbligatorie in relazione al regime Iva attribuito all'operazione,
- il momento di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio),
- il momento in cui è emessa la fattura,
con particolare riferimento alle operazioni effettuate con soggetti UE ed extraUE.
Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it
CIRCOLARE DEL 11/03/2013
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 2 / 11
CESSIONI INTRA-UE DI BENI
Il riformulato 46 c. 2 del DL 331/93 prevede che, per le cessioni intracomunitarie di beni, la
fattura deve indicare, in luogo dell’imposta:
 che si tratta di operazione non imponibile
 con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
N.B.: per quanto attiene agli acquisti intracomunitari, v. sotto.
OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE
Le fatture emesse dal cedente/prestatore di servizi in ambito nazionale emesse senza
addebito dell’IVA perché soggette al meccanismo del reverse charge (art. 17 c. 5 Dpr 633/72)
devono contenere:
 l’annotazione “inversione contabile”
 l’eventuale indicazione della norma di riferimento.
Operazioni in Reverse charge  subappalti edili 
Normativa art. 17 c. 6 lett. a), DPR 633/72  cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione  art. 17 c. 6 lett. a‐bis), DPR 633/72  cessioni imponibili di oro da investimento 
art. 17 c. 5, DPR 633/72  cessioni di rottami e altri materiali di recupero 
art. 74 c. 7 e 8, DPR 633/72  cessioni di telefonini e dispositivi a circuito integrato 
art. 17 c. 6 lett. b) e c), DPR 633/72  altre operazioni individuate con DM 
art. 17 c. 7, DPR 633/72 ACQUISTI - AUTOFATTURE EMESSE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE
Le autofatture emesse dal cessionario/committente "in virtù di un obbligo proprio" (reverse
charge) devono recare l’annotazione “auto-fatturazione” (art. 21 c. 6-ter Dpr 633/72).
Resta fermo che, in caso di auto-fatturazione, il cessionario/committente
 deve emettere la fattura in unico esemplare
 ovvero, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.









Autofatture
Normativa acquisti di beni e/o servizi presso cedenti/prestatori extraUE
art. 17 c. 2 DPR 633/72
acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano e da San Marino
art. 71 c. 2 DPR 633/72
estrazione dei beni dai depositi IVA
art. 50‐bis c. 6 DL 331/93
compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio
art. 74 c.1 lett. e) DPR 633/72
provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari
art. 74‐ter c.8 DPR 633/72
acquisti di prodotti agricoli e ittici dai produttori agricoli in regime di esonero
art. 34 c. 6 DPR 633/72
passaggi interni di beni/servizi tra attività separate
art. 36 c. 5 DPR 633/72
cessioni gratuite e dell’autoconsumo
art. 2 c. 2 n. 4 ‐ 5 DPR 633/72
acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali privi di partita IVA
art. 1, L. 311/2004
Prestazioni di servizio rese da soggetti non residenti: nel caso di prestazioni servizio rese:
 da soggetti passivi extraUE: si deve emettere autofattura indicando "autofatturazione"
 da soggetti passivi UE: occorre procedere all'integrazione della fattura (art. 47 DL 331/93).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
In pratica, si tratta:
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 3 / 11
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DICITURA OPERAZIONE FACOLTATIVA OBBLIGATORIA
FATTURE EMESSE
artt. 8 Dpr 633/72 artt. 8‐bis Dpr 633/72 artt. 9 Dpr 633/72 artt. 38‐quater Dpr 633 cessioni a viaggiatori extraUE artt. 41 DL 331/91 cessioni intraUE OPERAZ. cessioni di beni in transito, allo stato estero o Iva art. 7‐bis Dpr CON 633/72 custoditi in luoghi soggetti a vigilanza doganale L'ESTERO UE servizi generici resi a art. 7‐ter Dpr 633/72 soggetti passivi ExtraUE altri servizi (non generici) a sogg. passivi UE (1)
art. da 7‐quater a 7‐
quinquies esclusi Iva resi: a privati UE (2)
altri servizi esclusi da Iva resi a soggetti extraUE (3) operazioni esenti di cui all'art. 10 (tranne n. 6) regime del margine Beni usati, oggetti d'arte o da antiquariato/collezione operazioni delle agenzie di viaggio e turismo OPERAZ. NAZIONALI operazione non imponibile operazione non soggetta inversione contabile
operazione non soggetta
inversione contabile
operazione non soggetta
art. da 7‐quater a 7‐
septies Dpr 633/72 operazione non soggetta art 10 dpr 633/72 operazione esente art. 36 DL 41/1995 art. 74‐ter Dpr 633 art. 17 c. 6 lett. a), subappalti edili cessioni di fabbricati (abitativi e art. 17 c. 6 lett. a‐bis) strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 5 cessioni imponibili di oro da investimento Reverse art. 74 c. 7 e 8 cessioni di rottami e materiali di recupero charge cessioni telefonini e dispositivi a circuito art. 17 c. 6 lett. b) e c) integrato art. 17 c. 7 altre operazioni individuate con DM regime del margine ‐ beni usati/oggetti d'arte /oggetti da collezione regime del margine ‐
agenzie viaggi inversione contabile art. 2 n. 4 e 5 Dpr 633 autofatturazione prestazioni di servizi rese da soggetto extraUE art. 17 c. 2 Dpr 633 autofatturazione prestazioni di servizi rese da soggetto UE art. 17 c. 2 Dpr 633 autoconsumo FATTURE RICEVUTE
OPERAZ. ESTERO acquisti intraUE di beni subappalti edili art. 47 DL 331/93 (Integraz. della fattura) art. 17 c. 6 lett. a), cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) art. 17 c. 6 lett. a‐bis) imponibili per opzione OPERAZ. cessioni imponibili di oro da investimento NAZIONALI cessioni di rottami e altri materiali di recupero cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 5 art. 74 c. 7 e 8 (Integrazione della fattura) art. 17 c. 6 lett. b) e c) art. 17 c. 7 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
esportazioni cessioni assimilate alle esportazioni
servizi internazionali Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 4 / 11
(1) e (2) E' il caso della costruzione di un immobile in territorio austriaco: per l'Italia l'operazione è non soggetta ex art. 7‐
quater; per l'Austria l'operazione: va auto fatturata se il committente è un soggetto passivo (1); va fatturata con Iva austriaca, previa apertura di una partita Iva, se il committente è un soggetto privato (2). (3) E' il caso della costruzione di un immobile in Croazia: il trattamento è del tutto analogo a quello dei casi (1) e (2); tuttavia sarà sufficiente indicare che per l'Italia si tratta di "operazione non soggetta" ad Iva. MARIO ROSSI
Commercialista
Studio in Via Grasselli n. 10
00100 - Roma (RM)
Parcella n.
32
15/02/2013
Del
Iscritto all'Ordine dei Com m ercialisti
ed esperti contabili di Rom a al n° 532
Numero di identificazione nel Paese UE
Spett.le
A. G. SCHON
Rue de la Paris, 50
PAR
P. IVA:
FR 15274585023
Patrocinio causa vs. XYZ Gmbh - ricorso introduttivo
2.000,00
Competenze
2.000,00
Acconti pagati
-
Totale imponibile
Dicitura obbligatoria Dicitura facoltativa
Inversione contabile
2.000,00
Iva
Operazione esclusa da Iva
ex art. 7-ter Dpr 633/72
-
Totale fattura
2.000,00
Ritenuta d'acconto
Netto a pagare
2.000,00
FANTASY
PRESTAZIONI
RICEVUTE
DA SOGGETTO
PASSIVO UE
INVOICE
SOFTWAREHOUSE
ID Customer:
Google Ireland Ltd
Gordon House ‐ Barrow Street
Dublin 3
VAT Number: IE 6455052V
13103124
Invoice number:
Date:
9.875
21/02/2013
Bill to:
Verdi Carlo
IT12345678987
VAT Number
P.zza Dante n. 23
38068 Trento (TN)
ITALY
ID
Description
P101
Software xyz
400,00
1
400,00
P102
Upgrade software kw
100,00
1
100,00
Unit Price (€.) Q.ty
Line Total
SUBTOTAL 500,00
Integrazione a cura del committente Integrazione della fattura
Prot. Acqui s ti :
121
Prot. Vendi te:
86
Imponibile
€ 500,00
Aliq. Iva
Iva
Tot. Doc.
Shi ppi ng/ha ndl i ng ‐
TOTAL € 500,00
PAID € 500,00
TOTAL DUE € ‐
21%
€ 105,00
€ 605,00
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
PRESTAZIONI
RESE A SOGG.
PASSIVO UE
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 5 / 11
MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
L'art. 21 c. 4 Dpr 633/72 dispone che la fattura:
 va emessa al momento della cd. "effettuazione" dell'operazione determinata ai sensi
dell'art. 6 Dpr 633/72
In ambito Iva:
 in generale: il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento di esigibilità
dell’imposta: una volta effettuata l'operazione, va emessa la fattura e si rende immediatamente
dovuta l'Iva in essa evidenziata (da tale momento, peraltro, scatta la detraibilità dell'Iva per la
controparte)
 in deroga: in applicazione del regime cd. "Iva per cassa", l’esigibilità dell’imposta avviene in un
momento successivo (coincidente con l'incasso) rispetto a quello di effettuazione dell’operazione.
L’art. 6 Dpr 633/72 individua le regole generali e le deroghe al momento di effettuazione
dell’operazione; in generale per le operazioni costituite da:
A) cessione di beni: si considerano effettuate nel momento:
 beni immobili: della stipula del contratto di compravendita (rogito notarile)
 beni mobili: della consegna o spedizione
B) prestazioni di servizi: si considerano effettuati all'atto del pagamento del corrispettivo.
TAB. 1 ‐ MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: REGOLE GENERALI anche se è apposta una clausola di l’operazione si considera effettuata al momento della riserva della proprietà (cd. vendita BENI IMMOBILI stipula del contratto "a rate") o si tratti di locazione con clausola di trasferimento l’operazione si considera effettuata al momento della vincolante per le parti (cd. "riscatto BENI MOBILI consegna o spedizione obbligatorio") PRESTAZIONI l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo DI SERVIZI ALTRE OPERAZIONI Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’emissione della fattura (limitatamente all’importo fatturato) se avviene:  prima del momento in cui la cessione del bene/prestazione servizio risulta effettuata  quando risulta pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione (detto anche "momento impositivo") è
fondamentale al fine di verificare il momento in cui:
 scatta sempre l'obbligo di emissione di fattura
 si rende in generale esigibile l'Iva, salvo deroghe.
CLAUSOLE SOSPENSIVE O CONDIZIONALI ESPROPRI SOMMINISTRA‐
ZIONI COMMISSION. DI VENDITA AUTOCONSUMO E/O ASSEGNAZIONI AI SOCI COOPERATIVE Info Fisco 049/2013
Pag. 6 / 11
TAB. 2 ‐ MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: DEROGHE Cessioni i cui effetti l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si traslativi o costitutivi si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, producono dopo il decorso di 1 anno dalla consegna o spedizione posteriormente Cessioni con consegna l’operazione si considera effettuata all’atto dell’ultima consegna ripartita l’operazione si considera effettuata entro il mese successivo a Cessione di beni con prezzo da determinare quello in cui gli elementi diventano noti l’operazione si considera effettuata all'atto della rivendita a terzi Cessioni di beni inerenti (per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra contratti estimatori le parti e comunque decorso di 1 anno) Cessioni di beni per atto di pubblica utilità l’operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo Cessioni periodiche o continuative di beni l’operazione si considera effettuata all'atto della vendita dei beni Passaggi di beni da parte del commissionario Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad l’operazione si considera effettuata all'atto del prelievo dei beni altre finalità estranee all'impresa Assegnazioni in proprietà di unità abitative ai soci l’operazione si considera effettuata alla data del rogito notarile da cooperative edilizie a (assemblea straordinaria di assegnazione) proprietà divisa OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI (art. 6 c. 6 dpr 633/72) Servizi generici (art. 7‐ter) resi da soggetto UE/extra‐UE a soggetto italiano Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7‐
quater e 7‐quinquies rese da un soggetto italiano ad un soggetto UE o extra‐UE l’operazione si considera effettuata:  in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate  se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite:  in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi  in un periodo > 1 anno solare: - al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione) Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento del pagamento stesso. Servizi generici (art. 7‐ter) resi da soggetto italiano a soggetto UE/extra‐UE Prestazioni di servizi di cui agli artt.7‐quater (su beni immobili) e 7‐quinquies (servizi culturali, artistici, scientifici, ecc.) si applicano le regole nazionali (momento di effettuazione rimane quello del pagamento o della fatturazione anticipata) Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7‐
quater e 7‐quinquies resi da soggetto UE/extra‐UE a soggetto italiano CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Redazione Fiscale
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 7 / 11
MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
Come visto, la fattura deve essere in generale emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione; tuttavia questa regola subisce numerose deroghe.
OPERAZIONI IN AMBITO NAZIONALE
a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento della consegna o spedizione
b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere:
 fattura immediata (cd. "accompagnatoria"): entro lo stesso giorno di effettuazione
dell'operazione
 fattura differita:
 se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo)
 mediante 1 solo documento col dettaglio delle cessioni effettuate in un mese solare
verso il medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (consegna/spedizione dei beni)
 registrazione: va fatta con riferimento al mese di consegna/spedizione dei beni (art. 23
c. 1 Dpr 633/72)
PRESTAZIONI DI SERVIZI NAZIONALI
In caso di prestazioni di servizi resi:
a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento del pagamento del
corrispettivo
b) momento di emissione della fattura: il prestatore può emettere:
 fattura immediata: entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione
 fattura differita:
 se le prestazioni sono individuabili attraverso "idonea documentazione"
 mediante 1 solo documento recante il dettaglio delle prestazioni rese in un mese solare
nei confronti del medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (cioè dell'incasso).
 registrazione: va fatta con riferimento al mese di incasso (art. 23 c. 1 Dpr 633/72).
Assegno bancario o bonifico (bancario o postale): l'incasso (e dunque il momento di emissione della
fattura) deve considerarsi effettuato nel rispetto dei seguenti principi:
Assegno
Bonifico
rileva il momento in cui avviene la consegna dell’assegno (e non al successivo
versamento in C/C o incasso allo sportello)
occorre far riferimento al momento in viene comunicato l’accreditamento sul c/c
bancario (RM 134/94)
Si ponga il caso di un professionista che ha effettuato una consulenza, il cui cliente abbia
pagato la parcella con bonifico bancario in data 15 gennaio (data di detraibilità dell'Iva).
Esempio1
La somma viene accreditata sul C/C del professionista con valuta 21/01 e la relativa
contabile perviene allo stesso in data 24 gennaio.
In tal caso, il professionista emetterà fattura con data 24 gennaio in quanto occorre far
riferimento al momento della comunicazione di accreditamento.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
CESSIONI NAZIONALI DI BENI
In caso di vendita di merci o di prodotti finiti:
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 8 / 11
IDONEA DOCUMENTAZIONE: i documenti dovranno certificare l'esecuzione delle prestazioni
(anche parziali). È opportuno che si tratti (in analogia con quanto avviene con il DDT):
 di documenti intestati al prestatore (es: avvisi di fattura)
 debitamente trasmessi/consegnati alla controparte.
Al tal fine, si pensi ai cd “rapportini” spesso adoperati dalle società che effettuano gli interventi di
manutenzione (di software, agli impianti, ecc.) nell’ambito dei relativi interventi.
Nota: andrà chiarito se sarà sufficiente la documentazione di terzi (es: commercialista patrocina un
cliente in Commissione tributaria; per documentare il deposito presso la Segreteria della CTP,
dovrebbe essere sufficiente la nota di deposito o la ricevuta della raccomandata A/R).
EMISSIONE DELLA FATTURA "DIFFERITA"
FATTURA ACCOMPAGNAT.
CONSEGNA / SPEDIZIONE CON DDT
15 DEL MESE SUCCESSIVO (REGISTRAZ. CON RIF. AL MEDE DELLA CONSEGNA)
PRESTAZIONI DI SERVIZI
FATTURA IMMEDIATA AL PAGAMENTO
PRESTAZIONI CON IDONEO DOCUMENTO
15 DEL MESE SUCCESSIVO (REGISTRAZ. CON RIF. AL MESE DEL PAGAMENTO)
CESSIONE TRIANGOLARE DI BENI
La fattura differita può essere emessa anche per le cessioni di beni effettuate dal
cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 c. 4
lett. b) Dpr 633/72); in tal caso, la fattura va emessa:
 entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni (cd “vendita
triangolare" o "con consegna a terzi”)
 registrazione: va fatta con riferimento al mese di emissione (il debito per Iva viene
effettivamente differito di un mese rispetto a quello della consegna/spedizione).
Nota: la facoltà in esame è esclusa nelle operazioni quadrangolari, siccome ammessa
esclusivamente in riferimento alle operazioni in cui intervengono tre soggetti (RM 78/2002)
ACCONTI
Secondo l’art.6 Dpr 633/72, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi
 stipula del contratto: in caso di beni immobili
 consegna o spedizione: in caso di beni mobili
(per le prestazioni di servizio già rileva il momento del pagamento)
risulta pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata,
limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
CESSIONE DI BENI MOBILI
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 9 / 11
OPERAZIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE
CESSIONI INTRA-UE
Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura è emessa con le stesse disposizioni delle
cessioni nazionali:
ACQUISTI INTRA-UE - L'INTEGRAZIONE
Per gli acquisti intracomunitari debitore dell'imposta è l'acquirente, tramite il meccanismo della
integrazione della fattura UE (art. 47 DL 331/93). Ciò comporta che l'acquisto (per quanto
operazione "passiva") deve rispettare alcuni principi richiesti per le vendite (operazioni attive).
In relazione agli acquisti intracomunitari di beni, dal 2013 viene modificato il momento di
effettuazione dell'operazione (armonizzato a quello delle cessioni intraUE):
a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dal
Paese UE (salvo clausole sospensive/condizionali)
b) momento di registrazione della fattura UE integrata: le fatture, previamente integrate, vanno
annotate distintamente (cioè con apposita dicitura) nel registro delle fatture emesse:
 entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura
 con riferimento al mese precedente
Nota: la norma non dispone espressamente un termine entro cui va effettuata l'integrazione (che non
deve coincidere con il momento di effettuazione dell'acquisto intraUE), mentre prevede i termini per la
registrazione della fattura (previamente integrata).
Esempio2
la Alfa Srl effettua un acquisto dalla Gamma Gmbh tedesca; la merce, scortata dalla
fattura, parte il 28/02/2013 tramite vettore, il quale effettua delle fermate intermedie in
Austria, giungendo in Italia solo il 10/03/2013. Il momento in cui si considera effettuato
l'acquisto ai fini Iva è il 28 febbraio, ma in tale data non sarà obbligatorio integrare la fattura
di acquisto. Al contrario, la fattura (previa integrazione dell'Iva) va annotata (nel registro
acquisti e vendite) entro il 15/04/2013 (cioè entro il 15 del mese successivo a quello in cui il
vettore consegna la fattura alla società).
ULTERIORI NOVITÀ E CONFERME
1) MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA UE: se il committente di un acquisto intraUE:
 non abbia ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione: deve emettere fattura in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione
 ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore: deve emettere fattura integrativa
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione
dall'Italia (salvo clausole sospensive/condizionali)
b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere:
 fattura immediata: entro lo stesso giorno di inizio del trasporto/spedizione
 fattura differita:
 se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo)
 entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'inizio del trasporto/spedizione
 registrazione: va fatta con riferimento al mese dell'inizio del trasporto/spedizione.
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 10 / 11
2) ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE:
Acconti UE
gli acconti incassati o pagati in relazione a cessioni o acquisti di beni
intracomunitari non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione
Fatture anticipate
qualora si emettono fatture anticipate relative alla cessione o all’acquisto
intracomunitario di beni esse diventano prova dell’effettuazione dell’operazione
e rendono l’imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile
PRESTAZIONE SERVIZI
Il comma 4 dell’art. 21 risulta essere significativamente revisionato nella parte in cui permette
l’emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi:
2) ex artt. 7-sexies e 7-septies:
 rese da un soggetto passivo residente (prestatore) ad un soggetto passivo UE o
extraUE (committente)
momento di emissione della fattura:
 la fattura (se il prestatore è residente)
 l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraUE)
sono emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Per tutti gli altri servizi si applicano le regole ordinarie; pertanto per le prestazioni di servizio:
3) ex artt. 7-sexies:
 rese da un soggetto passivo UE/extraUE (prestatore) ad un soggetto privato
residente (committente) (N.B.: l'art. 7-septies prevede che il committente sia extraUE)
4) ex artt. 7-quater (servizi su immobili) e 7-quinquies (prestazioni artistiche, culturali,
sportive, ecc.) rese o ricevute a/da soggetti passivi residenti o meno
momento di emissione della fattura:
 la fattura (se il prestatore è residente)
 l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraUE)
sono emesse o al momento di effettuazione dell'operazione che rimane quello
 del pagamento
 con la possibilità di emettere entro il 15 del mese successivo a sé servizi sono
individuabili tramite idonea documentazione (novità 2013).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
1) "generiche" escluse da Iva (ex art. 7-ter):
 rese da un operatore italiano (prestatore) a soggetti passivi stabiliti in altro paese
UE (committente) - art. 21 c. 4 lett. c) Dpr 633/72  rese da un operatore UE o extraUE (prestatore) a soggetti passivi nazionali
(committente) - art. 21 c. 4 lett. d) Dpr 633/72 -
Redazione Fiscale
Info Fisco 049/2013
Pag. 11 / 11
OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI PRESTATORE COMMITT.
art. 7‐ter UE/extra‐UE italiano
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
l’operazione si considera effettuata:  in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate  se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite:  in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi soggetto UE  in un periodo > 1 anno solare: o extra‐UE - al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione) Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento del pagamento stesso. art.7‐sexies e 7‐septies italiano art. 7‐ter italiano soggetto UE
o extra‐UE art.7‐quater e 7‐quinquies italiano, UE o extraUE italiano, UE o extraUE art.7‐sexies UE/extra‐UE italiano EMISSIONE FATTURA
15 del mese successivo a quello di effettuazione  al pagamento (anche parziale) si applicano le regole nazionali  al 15 del mese (momento di effettuazione rimane successivo al quello del pagamento o della pagamento se fatturazione anticipata) esiste idonea documentazione Giornata di studio “BILANCIO ESERCIZIO 2012 E ULTIME NOVITA’ FISCALI”
VICENZA - ALFA FIERA HOTEL - Uscita Autostrada Vicenza Ovest - Mercoledì 20 marzo 2013
TREVISO - PARK HOTEL VILLA FIORITA - Monastier (TV) - Giovedì 21 marzo 2013
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
ART.