Incarico servizio di brokeraggio assicurativo alla Assiteca Spa

Transcript

Incarico servizio di brokeraggio assicurativo alla Assiteca Spa
COPIA
COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o AFFARI LEGALI
DETERMINAZIONE N. 65 del 22-10-2012
Oggetto: DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO
BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA ASSITECA SPA.
DI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile del Servizio
Affari istituzionali n.50 del 09.10.2009 veniva affidato l’incarico del servizio di brokeraggio
assicurativo alla società ASSITECA S.P.A. per il periodo dal 15.10.2009 al 14.10.2012;
DATO ATTO che si ritiene opportuno garantire la continuità dell’incarico del servizio di
brokeraggio assicurativo data l’utilità e l’importanza dello stesso mirato a tutelare le attività e gli
interessi del Comune specie in settori che richiedono specifica competenza e professionalità;
RILEVATO, altresì, che si rende necessario ed urgente provvedere in merito dato che occorre
provvedere per rinnovo di polizze assicurative (in scadenza 31.12.2012) che attengono alla
copertura dei rischi del Comune per le quali si richiede proprio la specifica consulenza e
l’assistenza nella predisposizione della documentazione tecnica della gara da espletarsi per
l’affidamento delle precitate assicurazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.225 del 08.10.2012 con la quale si dispone, tra
l’altro, quanto segue:
1. di potersi procedere, a titolo di indirizzo, per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo ad apposita ditta e/o società specializzata del settore a valere per il necessario periodo e
comunque, per economicità dell’azione amministrativa, fino ad un massimo di anni 3 (tre);
2. di dare atto che per l’affidamento del citato incarico si può fare ricorso alle disposizioni fissate
dal vigente Regolamento comunale delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture
citato in premessa;
DATO ATTO che, negli ultimi tre anni (2009/2011), l’importo complessivo delle provvigioni,
versate dalle Compagnie di Assicurazioni a favore dell’Assiteca Spa, è stato di Euro 18.486,55 e
che l’incarico in oggetto rientra tra i servizi elencati nell’allegato IIA del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.;
RILEVATO che, in questo caso, non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato
elettronico (MEPA) - ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n.296/2006, come da ultimo
modificato con legge n.94/2012 - in quanto si è verificato che al momento non ci sono offerte per i
servizi di brokeraggio assicurativo;
DETERMINAZIONE SERV. AFF. LEGALI E CONTRATTI n. 65 del 22-10-2012 - pag. 1 - COMUNE DI MANZANO
CONSIDERATO che, anche per il tipo di servizio e per l’importo, l’incarico di brokeraggio
assicurativo può essere affidato facendo ricorso alle disposizioni fissate dal vigente Regolamento
comunale delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture (recentemente aggiornato ed
approvato con atto consiliare n. 85/2011 ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione emanato con il
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);
FATTO PRESENTE che è interesse dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento
diretto del servizio di che trattasi, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri in essere,
nonché all’assistenza tecnica ed amministrativa relativa alla immediata gara da esperire per
l’affidamento di diversi contratti assicurativi, posto che detti servizi sono ancora in fase di
esecuzione;
RILEVATO che, per quanto sopra, proprio al fine di attivare e tutelare i rilevanti interessi del
comune è necessaria una continuità d’azione da parte dello stesso soggetto che attualmente sta
svolgendo i predetti servizi, tra l’altro con notevole professionalità e competenza;
VISTA la nota della Assiteca Spa di data 16.10.2012 (giunta al protocollo del Comune in data
17.10.2012, al n.19831) con la quale la stessa ha manifestato la disponibilità a continuare il servizio
di brokeraggio assicurativo nei termini stabiliti da questo Ente;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.125, comma 11,
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del regolamento comunale delle acquisizioni in economia di lavori,
servizi e forniture, articoli 9 e 10, incaricando l’Assiteca Spa per l’espletamento del servizio di
brokeraggio assicurativo;
DATO ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a
carico del Comune;
FATTO PRESENTE che è stato predisposto lo schema di contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che disciplina i termini e le modalità di espletamento del
servizio, nonché le altre obbligazioni tra le parti;
RAVVISATA la regolarità tecnica del presente atto;
VISTI
- il Decreto sindacale di data 08.10.2012, protocollo n.19262, relativo alla nomina del Responsabile
del Servizio affari legali e contratti;
- il Bilancio di Previsione anno 2012, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del
04.04.2012 e successive variazioni;
VISTO, inoltre, il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ASSITECA S.P.A – con sede legale in
via G. Sigieri n.14 - 20135 Milano – Codice Fiscale e Partita Iva 09743130156 - l’incarico di
brokeraggio assicurativo per tre anni (a decorrere dal 22.10.2012 e fino al 21.10.2015), da svolgersi
secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto di cui al successivo punto del
dispositivo (fermo restando che le provvigioni non potranno mai essere superiori ai limiti previsti
dall’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. richiamati nel vigente regolamento comunale delle
acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture);
DETERMINAZIONE SERV. AFF. LEGALI E CONTRATTI n. 65 del 22-10-2012 - pag. 2 - COMUNE DI MANZANO
2. di approvare lo schema del contratto allegato al presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.192
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
3. di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico del
Comune.
ALLEGATO: SCHEMA CONTRATTO
OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Tra i signori:
1) , nato a ( ) il , nella sua qualità di Responsabile del “Servizio Affari legali e contratti” del
Comune di Manzano, domiciliato per la carica come appresso, che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI MANZANO, con sede in
Manzano, Via Natisone n.34 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00548040302, autorizzato alla firma
del presente atto come disposto dal decreto del Sindaco di data 08.10.2012, n°19262 di protocollo e
dall’articolo 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
2) , nato a ( ) il , Codice Fiscale , domiciliato per la carica come appresso, che dichiara di
intervenire in questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante della Società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO, con sede in 20135 Milano, via Sigieri n.14 – Codice fiscale e numero
d’iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 09743130156 - Partita Iva 09743130156.
Detti comparenti convengono quanto segue:
Articolo 1 - Il COMUNE DI MANZANO affida alla Società ASSITECA SPA
INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO l'incarico del servizio di brokeraggio
assicurativo.
In particolare l'incarico riguarda:
a) la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti, come riportato
all’articolo 3;
b) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative, come riportato
all’articolo 4;
c) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi, come riportato
all’articolo 5;
Con riferimento ai contenuti dell'incarico il Comune di Manzano riconosce la Società contraente
quale broker esclusivo, sia per i rapporti assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi
successivi.
Articolo 2 - Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker
assicurativo. Il broker non potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto del Comune o agire
al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.
Articolo 3 - La consulenza assicurativa a carattere generale riguarda le seguenti prestazioni di
servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell’Ente mediante
redazione di apposito elaborato scritto da tenere aggiornato;
b) analisi delle polizze assicurative esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e
giuridici ed individuazione di eventuali coperture occorrenti con impostazione di un programma
assicurativo;
c) individuazione e presentazione delle strategie operative adottabili per il conseguimento di
economie di spesa;
d) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato
assicurativo e delle nuove effettive e molteplici esigenze dell’Ente;
DETERMINAZIONE SERV. AFF. LEGALI E CONTRATTI n. 65 del 22-10-2012 - pag. 3 - COMUNE DI MANZANO
e) la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di eventi dannosi;
f) l'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze del Comune;
g) raffronto fra il premio pagato e la qualità delle coperture concesse, rapportando il tutto all’offerta
media del mercato assicurativo;
h) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente.
Articolo 4 - La consulenza tecnica ed amministrativa nel procedimento di gara riguarda le seguenti
prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
- assistenza tecnica nella fase di predisposizione della procedura per lo svolgimento delle gare per
l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, comprendente la redazione in dettaglio dei capitolati di
polizza con i relativi massimali; le clausole specifiche da introdurre nei contratti; i premi da
sottoporre a concorrenzialità; individuazione delle compagnie assicurative più solide da interpellare;
- assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione di gara;
- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del
contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara.
Resta inteso che il broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure
pubbliche di individuazione della compagnia assicuratrice.
Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per il
Comune. Per una corretta gestione del rapporto di consulenza, il Comune segnalerà in forma scritta
al broker i motivi insindacabili del mancato adeguamento alle proposte da quest'ultimo formulate.
Articolo 5 - La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi riguarda
le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
- l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati;
- la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
- la segnalazione tempestiva delle scadenze delle polizze con l'indicazione dei relativi premi dovuti,
e pagamenti, anche in via anticipata, dei premi assicurativi per conto del Comune;
- trasmissione dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all’Ente la
continuità delle coperture assicurative;
- il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
- la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza
assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
- l’assistenza tecnica nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, per giungere, nel minor tempo
possibile, alla corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni da parte
delle compagnie assicuratrici;
- la segnalazione della maturazione dei termini di decadenza / prescrizione rispetto a pretese
risarcitorie nei confronti delle compagnie assicurative;
- l’assistenza negli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dal Comune. (In caso di
controversie, la scelta e/o le modalità di scelta del legale sono di competenza del Comune);
- le informazioni e modalità di controllo on line della gestione delle polizze e dei sinistri da parte
del Comune.
Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico del Comune, ad effettuare:
- una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare
eventuali anomalie nella gestione dei servizi del Comune;
- formazione teorica nella materia assicurativa a un dipendente del Comune di Manzano.
Articolo 6 - Nel rapporto contrattuale instaurato con la presente convenzione il broker dovrà:
- predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici del Comune per operare
nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;
- fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare
esclusivamente gli interessi assicurativi del Comune;
- attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune;
- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.
Il Comune, pertanto, dovrà utilizzare gli studi e le analisi forniti dal broker esclusivamente per le
finalità previste dal presente rapporto contrattuale.
DETERMINAZIONE SERV. AFF. LEGALI E CONTRATTI n. 65 del 22-10-2012 - pag. 4 - COMUNE DI MANZANO
Articolo 7 - Il Comune dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente rilevanza
assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.
Articolo 8 - Il broker, in relazione a danni subiti dal Comune e coperti da polizze, assisterà il
Comune stesso nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione.
Articolo 9 - Il compenso del broker per le proprie prestazioni professionali a favore dell'Ente
deriverà, come d'uso riconosciuto e per quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n.792/1984,
esclusivamente delle provvigioni che gli assicuratori intenderanno riservargli e nulla sarà dovuto dal
Comune.
In merito l’Assiteca Spa dichiara di mantenere immutato quanto offerto in precedenza e quindi di
offrire le seguenti provvigioni poste a carico delle compagnie di assicurazione:
a) ramo auto (RCA): provvigione 6,00% (seivirgolazerzeropercento)
b) altri rami (non RCA): provvigione 12,00% (dodicivirgolazerozeropercento).
Le parti si danno atto che l’importo totale complessivo delle provvigioni, riconosciute al broker, nel
corso della durata del contratto, non possono superare i limiti previsti dall’art.125 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. richiamati nel vigente regolamento comunale delle acquisizioni in economia di
lavori, servizi e forniture.
Articolo 10 - Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto
dalla presente convenzione, tutelando in ogni caso l’interesse del Comune.
Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell’ambito di
applicazione della presente convenzione.
Sono a carico del broker aggiudicatario:
- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell’incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell’incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dalla Legge
n.792/1984, per tutta la durata contrattuale, con massimale non inferiore a quello stabilito per legge
alla data attuale, ex art. 4, comma 1, Legge n.792/1984, nonché l'adesione al fondo di garanzia ai
sensi della lettera f) del suddetto articolo 4.
Il Comune avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura
dell'incarico e nei termini previsti dalla Legge n.792/1984, imputabili a negligenze, errori ed
omissioni del broker.
Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza del Comune, ritardi di
comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al broker.
Articolo 11 - Il broker è l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente
contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il
servizio a terzi.
Verificandosi le ipotesi indicate al comma 1 il contratto è risolto di diritto ed il Comune avrà diritto
al risarcimento dei danni subiti.
Articolo 12 - Il Comune si riserva la facoltà di poter risolvere il contratto qualora si verifichino
delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto o qualora il servizio non
venga svolto nei tempi ritenuto compatibili con l’attività istituzionale dell'Ente.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera
raccomandata A.R. indirizzata al broker, con la quale diffida quest’ultimo ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali entro il termine ritenuto congruo dal Comune.
In tali casi resta fermo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Articolo 13 – Il Comune ha in ogni caso facoltà di esercitare il diritto di recesso unilaterale del
presente contratto senza necessità di giusta causa. In tale ipotesi il Broker non avrà titolo di
richiedere alcun risarcimento e / o indennizzo.
Articolo 14 - Il presente incarico avrà la durata di anni tre, a decorrere dal ventidue ottobre
duemiladodici (22.10.2012) e non è tacitamente rinnovabile. In caso di scadenza naturale, o
anticipata, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione
delle attività per almeno 90 (novanta) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle
competenze al nuovo broker o all'Amministrazione.
DETERMINAZIONE SERV. AFF. LEGALI E CONTRATTI n. 65 del 22-10-2012 - pag. 5 - COMUNE DI MANZANO
Articolo 15 - L’Assiteca Spa si impegna a osservare e a rispettare tutte le norme del D.Lgs.
n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e
integrazioni; inoltre, dovrà rendere edotti, delle suddette norme operative generali, i suoi incaricati o
collaboratori, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operanti sotto la diretta ed esclusiva
responsabilità del Broker stesso. L’Assiteca Spa è considerata responsabile civilmente e penalmente
in caso di uso scorretto dei dati personali di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione del rapporto
instaurato con il Comune di Manzano.
Articolo 16 - Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o
l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti,
sarà competente il Foro di Udine.
Articolo 17 – Per quanto non espressamente indicato le parti si riservano di modificare ed integrare
il presente contratto ai fini del completamento e miglioramento delle attività e dei servizi in oggetto.
Articolo 18 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del broker,
comprese quelle relative all’eventuale registrazione dell’atto in caso d’uso.
Articolo 19 - Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i., tutti i pagamenti a qualsiasi
titolo effettuati in relazione all’esecuzione del contratto dovranno essere effettuati esclusivamente a
mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, su conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Articolo 20 - L’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni previste dall’articolo 3
della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto. Il Codice Individuazione Gara (C.I.G.) relativo al servizio in oggetto è ……
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Garufi Fiorenzo
Manzano, li 22-10-2012
DETERMINAZIONE SERV. AFF. LEGALI E CONTRATTI n. 65 del 22-10-2012 - pag. 6 - COMUNE DI MANZANO