il contributo di solidarietà esteso fino al 2016,Le

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il contributo di solidarietà esteso fino al 2016,Le
il contributo di solidarietà esteso fino al
2016
La legge di stabilita 2014, l.147/13 co. 590, ha previsto la proroga del contributo di solidarietà,
estendendolo fino al periodo di imposta 2016; inizialmente era previsto per il triennio 201120113 dal precedente governo Monti.
Il contributo di solidarietà è obbligatorio per chi ha un reddito complessivo
lordo eccedente superiore a 300.000,00 euro.
La legge di solidarietà prevede l’applicazione del contributo di solidarietà anche ai trattamenti
pensionistici a partire dal periodo 2014-2016, (per il periodo precedente 2011-2013, non era
prevista la sua applicazione sulle pensioni con reddito lorodo complessivo superiore ai 300.000,00
euro)
E’ bene ricordare che per i redditi di lavoro dipendente (e assimilati), si deve tener conto degli oneri
deducibili trattenuti dal datore di lavoro nella busta paga mensile, (es. contributi previdenziali
ed altri oneri deducibili per lavoro dipendente).
Il contributo è pagato in unica soluzione entro la scadenza per il pagamento del saldo Irpef,
seguendone le stesse modalità, (compresa la possibilità di rateizzazione).
Nel caso dei lavoratori dipendenti e assimilati, è trattenuto in unica soluzione in sede di
conguaglio dal sostituto di imposta e versato entro il 16 del mese successivo alla chiusura dello
stesso (il 16 marzo dell’anno successivo a quello cui il contributo si riferisce) e va certificato nel
CUD.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno in corso, il datore di lavoro non trattiene
alcun importo a titolo di contributo di solidarietà, ma indicherà nel CUD che il sostituito dovrà
presentare la dichiarazione dei redditi.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, secondo il criterio di
competenza: ad es. il contributo relativo al 2013 che sarà pagato nel 2014, ma sarà deducibile dal
reddito complessivo del periodo di imposta 2013.
Sono esclusi dal contributo di solidarietà:
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i redditi soggetti a tassazione separata,
i redditi esenti,
i redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta,
i redditi assoggettati a imposte sostitutive.
Il contributo di solidarietà prevede l’applicazione di un’aliquota del 3% sui redditi
superiori a 300.000 euro.
Il contributo di solidarietà sulle pensioni c.d. d’oro, ossia superiori a 90.000 euro lordi
annui, prevede aliquote pari al:
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6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (tra i 90.168 euro e i 128.811 euro
lordi annui);
12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (tra i 128.811 euro e i 193.217 euro
lordi annui);
18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese).
Le Aliquote IRPEF
Di seguito, gli scaglioni irpef e le relative aliquote:
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redditi fino a 15 000 euro, aliquota al 23%;
tra 15 000 e 28 000 euro, aliquota al 27% (più rapidamente: 3.450 + 27% della parte eccedente
15.000);
tra 28 000 e 55 000 euro, aliquota al 38% (più rapidamente: 6.960 + 38% della parte eccedente
28.000);
tra 55 000 e 75 000 euro, aliquota al 41% (più rapidamente: 17.220 + 41% della parte eccedente
55.000);
oltre i 75 000 euro, aliquota al 43% (più rapidamente: 25.420 + 43% della parte eccedente
75.000).
Contributo di perequazione e di solidarietà
Le manovre estive del 2011 hanno introdotto un contributo di perequazione sui redditi dei
dipendenti pubblici e dei pensionati (DL 98/111) ed un contributo di solidarietà per tutte le persone
fisiche (DL 138/2011).
Contributo di perequazione: sui redditi da pensione e sui redditi dei dipendenti pubblici il
contributo di perequazione introduce un prelievo aggiuntivo; tale prelievo ha 2 aliquote:
5% per i redditi superiori ad euro 90.000;
10% per i redditi superiori ad euro 150.000.
Tale contributo sarà applicato fino al 31/12/2014.
Contributo di solidarietà: consiste in un aumento del 3% dell’aliquota IRPEF, si applica alle
persone fisiche per i redditi che eccedono i 300.000 euro.
Si applicherà fino all’anno d’imposta 2013.
Il contributo di solidarietà rappresenta automaticamente un onere deducibile dal reddito.
ADDIZIONALI REGIONALI
Presentiamo una tabella con le aliquote delle addizionali regionali attualmente in vigore
Aliquota
massima
Note
1,73%
Aliquote applicate in funzione del
reddito
1,23%
1,73%
Aliquote applicate in funzione del
reddito
Lombardia
1,23%
1,73%
Aliquote applicate in funzione del
reddito
Marche
1,23%
1,73%
Aliquote applicate in funzione del
reddito
Molise
2,03%
Piemonte
1,23%
1,73%
Aliquote applicate in funzione del
reddito
Puglia
1,53%
1,73%
Aliquote applicate in funzione del
reddito
Sardegna
1,23%
Sicilia
1,73%
Toscana
1,23%
Umbria
1,23%
1,43%
Aliquote applicate in funzione del
reddito
Valle d’Aosta
1,23%
Veneto
1,23
Trentino-Alto Adige
1,23%
Regione
Aliquota minima
Abruzzo
1,73%
Basilicata
1,23%
Calabria
2,03%
Campania
2,03%
Emilia-Romagna
1,23%
Friuli Venezia-Giulia
1,23%
Lazio
1,73%
Liguria