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Italian Chamber of Commerce in Bulgaria
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN BULGARIA”
Disposizioni generali
La “Camera di Commercio Italiana in Bulgaria” (“Associazione”) è un’organizzazione
volontaria, apolitica e senza fini di lucro, costituita in virtù della Legge per le persone giuridiche
senza scopo di lucro (LPGSL) e della Legge italiana n. 518 del 01.07.1970.
L’Associazione è membro dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero
(ASSOCAMERESTERO).
Denominazione
Art.1. L’Associazione svolge la sua attività sotto la denominazione: “Italianska targovska
kamara v Bulgaria”, la quale denominazione viene scritta anche in lingua italiana: “Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria”.
Sede e indirizzo di gestione
Art.2.(1) L’Associazione ha sede e indirizzo di gestione a Sofia, circoscrizione “Oborishte”, via
Oborishte” N1/B, piano 6.
(2) Qualsiasi dichiarazione scritta a nome dell’Associazione deve contenere la sua completa
denominazione, la sede, l’indirizzo di gestione, i dati di registrazione, il codice statistico Bulstat
e il codice fiscale.
Scopi dell’Associazione e mezzi per il loro raggiungimento
Art.3. Lo scopo principale dell’Associazione è di favorire lo sviluppo dei rapporti commerciali e
dello scambio culturale tra Italia e Bulgaria.
Art.4. Per raggiungere gli scopi dell’Associazione sono utilizzati e seguenti mezzi:
- contatti e cooperazione con istituzioni, enti, organizzazioni, associazioni, altre camere italiane
all’estero, persone fisiche e giuridiche nel Paese e all’estero allo scopo di organizzare e
realizzare iniziative e progetti congiunti;
- sistematizzazione e divulgazione di informazioni economiche utili per gli imprenditori della
Bulgaria e dell’Italia operanti nel settore dell’economia (commercianti, persone fisiche che si
occupano di attività agricola, persone che prestano servizi impiegando il proprio lavoro o liberi
professionisti, ecc.), riguardanti la loro attività, lo scambio commerciale tra i due Paesi e con
Paesi
terzi;
- organizzazione e partecipazione in incontri di lavoro, discussioni, seminari, iniziative culturali
(mostre, concerti, ecc.), nonché in qualsiasi altra iniziativa ed evento internazionale riguardanti
il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- organizzazione e svolgimento di corsi di addestramento, compresi corsi di lingua italiana,
stage e specializzazioni volti alla formazione e all’accumulo di esperienze nel settore
dell’economia e del commercio;
- assistenza ai membri dell’Associazione per la loro partecipazione in eventi internazionali
collegati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
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Tel./fax: +359 2 8463280/1– E-mail: [email protected] – Web: www.camcomit.bg
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Attività. Oggetto dell’attività. Oggetto delle attività economiche supplementari
Art.5. (1) L’Associazione si definisce un’organizzazione volta a realizzare attività in interesse
privato e utilizza il proprio patrimonio per raggiungere gli scopi statutari.
(2) L’Associazione svolge attività volta a incentivare lo scambio commerciale tra Italia e
Bulgaria, assistere gli operatori nel settore dell’economia, incentivare sia gli investimenti italiani
in Bulgaria sia gli investimenti stranieri in Italia, aiutare lo sviluppo e il consolidamento dei
rapporti economici e della cooperazione tra gli imprenditori bulgari e italiani per quanto
riguarda la loro attività collegata allo scambio commerciale tra i due Paesi e con Paesi terzi.
(3) In merito al principale oggetto dell’attività e al conseguimento di ulteriori mezzi, nonché al
fine di un utilizzo efficiente delle entrate per raggiungere gli scopi dell’Associazione,
quest’ultima, in pieno rispetto delle leggi vigenti, realizza attività economiche supplementari
come segue: edizione e distribuzione di riviste ed altri materiali stampati, di opere nel campo
della cultura e dell’economia, servizi di consulenza nel campo dell’economia, della cultura,
dell’arte e dell’istruzione; legalizzazione e traduzione di documenti; marketing e management
nel settore del commercio, della cultura, dell’arte e dell’istruzione.
4) Le attività economiche supplementari si realizzano in base all’ordine e alle condizioni
formulate nelle leggi che regolano la rispettiva attività economica.
Organi
Art.6. Gli Organi dell’Associazione sono i seguenti:
- Assemblea Generale (AG)
- Consiglio di Amministrazione (CA)
- Presidente
- Segretario Generale
- Organo di controllo (OC)
Assemblea Generale
Art.7. (1) L’Assemblea Generale è organo supremo dell’Associazione.
(2) L’AG è costituita da tutti i membri dell’Associazione.
(3) Un membro dell’Associazione può rappresentare nell’AG non più di tre membri in base ad
un’esclusiva delega scritta. Può essere delegato soltanto un membro dell’Associazione.
Art.8. (1) L’Assemblea generale:
1. modifica e integra lo Statuto dell’associazione;
2. elegge ed esonera i membri del Consiglio di Amministrazione;
3. prende decisioni per la trasformazione o lo scioglimento dell’Associazione;
4. approva il bilancio contabile dell’esercizio e il budget dell’Associazione;
5. approva il resoconto dell’attività del Consiglio di Amministrazione;
6. nomina ed esonera i membri dell’organo di controllo
7. (Nuovo –AG del 30.03.2011) libera i membri del CD ed il Presidente da responsabilità
8. (Nuovo –AG del 30.03.2011) annulla le delibere degli altri organi dell'Associazione che sono
in controversia con la Legge, lo Statuto oppure con altri atti interni che regolano l'attività
dell'Associazione
(2) Le delibere dell’AG sono obbligatorie per gli altri organi dell’Associazione.
Art.9. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L’AG Ordinaria viene
convocata una volta all’anno entro la fine di marzo. Tutte le altre AG sono considerate
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straordinarie.
Convocazione dell’Assemblea Generale
Art.10. (1) L’AG viene convocata dal CA su sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri
dell’Associazione e si svolge nel centro abitato in cui si trova la sede dell’Associazione. Se nel
secondo caso il CA non inviasse nel termine di un mese l’invito scritto per la convocazione
dell’AG, quest’ultima viene convocata dal Tribunale di circoscrizione previa richiesta scritta dei
membri interessati o di una persona da loro incaricata.
(2) L’invito deve contenere l’Ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della convocazione
dell’AG, nonché per iniziativa di chi viene convocata.
(3) (Camb. –AG del 30.03.2011)"Su valutazione del CD, l’invito o viene pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" e viene esposto nell’apposito luogo degli annunci nell’edificio in cui ha
sede l’amministrazione dell’Associazione almeno un mese prima della data stabilita, oppure va
consegnato con lettera raccomandata” ad ogni membro dell'Associazione, almeno 7 giorni prima
della riunione”
Quorum
Art.11. L’AG è validamente costituita quando sono presenti più della metà di tutti i membri. Il
quorum viene verificato dal Presidente dell’Assemblea in base ad un elenco nel quale vengono
segnati i nomi dei membri presenti, rispettivamente i nomi dei rappresentanti delle persone
giuridiche che sono membri dell’Associazione o dei loro deleganti, ciascuno dei quali firma
l’elenco che a sua volta viene convalidato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ed
allegato al Verbale dell’Assemblea. Nel caso di mancanza del quorum, l’Assemblea viene
differita di un’ora, nello stesso posto e mantenendo lo stesso Ordine del giorno, si può svolgere
indipendentemente dal numero dei membri presenti.
Votazione
Art.12. (1) Ogni membro dell’Associazione ha il diritto ad un voto.
(2) Ai lavori dell’AG hanno diritto di prendere parte l’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria,
l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria. Su invito del CA possono prendere
parte altre persone a discrezione del CA. Le persone di cui al p.2 partecipano ai lavori del CA
con voto consultivo.
Delibere
Art.13. (1) (Camb. –AG del 30.03.2011) Le Delibere dell’AG in base all’Art.8, comma 1, punto
1 e p. 3 vengono approvate con una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti. Tutte le altre
Delibere dell’AG, vengono approvate con la maggioranza semplice dei membri presenti”.
(2) Su questioni non incluse nell’invito con l’Ordine del giorno non possono essere approvate
delle delibere.
Verbale
Art.14. (1) Le riunioni dell’AG vengono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in sua
assenza – da un membro del CA da lui delegato e in mancanza di delega – da una persona eletta
dall’AG. Per ogni riunione dell’AG è redatto un verbale convalidato dal Presidente della
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riunione e dalla persona incaricata a redigere il suddetto verbale, i quali si assumono la
responsabilità circa la veridicità del suo contenuto.
(2) Il verbale, compreso l’elenco dei presenti ed i materiali scritti per la convocazione e lo
svolgimento dell’AG, viene iscritto in un apposito libro.
(3) Ogni membro dell’Associazione che è stato presente all’AG, ha il diritto di seguire la
corretta messa a verbale della riunione e delle delibere dell’AG.
Consiglio di Amministrazione (CA)
Art.15. (1) (Camb. –Ag del 28.09.2006) Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è
composto da 5 a 13 membri, persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche associate alla
Camera
.
(2) (Camb. –Ag del 30.03.2011) I membri del CA vengono eletti dall’AG e durano in carica per
5 anni. I membri del CD sono rieleggibili solo per 3 mandati consecutivi
(3) Prima della scadenza del loro mandato i membri del CA possono essere liberati in caso di:
- intervenute dimissioni, dichiarate per iscritto;
- morte o interdizione;
- con la cessazione o la trasformazione della persona giuridica quando il membro del CA è il suo
rappresentante;
- decadenza o espulsione della persona fisica o della persona giuridica membro del CA .
(4) Il CA elegge tra i propri membri un Presidente.
Competenze
Art.16. (1) Il Consiglio di Amministrazione:
1. provvede alla realizzazione delle delibere dell’AG;
2. dispone del patrimonio dell’Associazione osservando i requisiti dello Statuto;
3. prepara e presenta all’AG la bozza del Budget;
4. prepara e presenta all’AG il resoconto dell’attività dell’Associazione;
5.definisce l’ordine e organizza la realizzazione dell’attività dell’Associazione assumendosene
la responsabilità;
6. stabilisce l’indirizzo dell’Associazione;
7. approva ed espelle i membri dell’Associazione;
8. prende decisioni circa gli oneri e l’ammontare della quota d’iscrizione;
9. prende decisioni per l’apertura e la chiusura delle filiali;
10. prende decisioni circa la partecipazione in altre organizzazioni;
11. approva gli indirizzi principali ed il programma dell’attività dell’Associazione e ne verifica
la realizzazione;
12. (Nuovo –AG del 30.03.2011) sceglie il Presidente tra i propri membri
13. (Nuovo –AG del 30.03.2011) prende decisione su tutte le questioni che secondo la legge o
secondo lo Statuto non rientrano nelle competenze di altri organi dell'Associazione.
Sedute
Art.17. (1) Le sedute del CA vengono convocate e dirette dal Presidente su sua iniziativa o su
richiesta in forma scritta da parte di un terzo dei suoi membri. Nel caso in cui il Presidente non
convocasse la seduta nel termine di una settimana dopo aver ricevuto la richiesta, la seduta può
essere convocata da qualsiasi dei membri interessati del CA. In caso di assenza del Presidente,
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la seduta viene diretta da un membro del CA delegato e in mancanza di delega – da un membro
indicato dal CA.
(2) Alle sedute del CA hanno diritto di prendere parte l’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria e
l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria. Su invito del CA alle riunioni
possono prendere parte altre persone a discrezione del CA. Le persone di cui al p.2 hanno diritto
di voto consultivo.
Quorum
Art.18. (1) La seduta del CA è regolare se vi sono presenti almeno la metà più uno dei suoi
membri, di persona o per delega da un altro membro del CA.
(2) Viene considerata presente anche la persona con la quale si è in teleconferenza o in altro tipo
di collegamento, a condizione che il collegamento potesse garantire la possibilità di identificare
la persona stessa e di farla partecipare alle discussioni e alle delibere. Tale modo di votare viene
convalidato dal Presidente della seduta nel Verbale.
Delibere
Art.19. (1) Il CA delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni in
base all’Art.16, punto 2 e 5 dello Statuto all’Art.14, comma 2 della LPGSL, le quali vengono
approvate con la maggioranza di tutti i membri. Nel caso di parità dei voti, è decisivo il voto del
Presidente.
(2) Il CA ha la facoltà di deliberare anche in maniera non presenziale, e in tal caso il Verbale
della deliberazione deve essere firmato senza osservazioni e riserve da tutti i membri del CA.
Il Presidente
Art.20. (1) (Camb. –AG del 30.03.2011) Il Presidente viene eletto dal CD per un periodo
corrispondente al suo mandato come membro del CD. Dopo la scadenza del suo mandato, il
Presidente può essere rieletto solo per altri due mandati consecutivi
(2) Guidando l’attività dell’Associazione, il Presidente è obbligato ad agire in buona fede nei
margini consentiti dalla Legge, dallo Statuto dell’Associazione e dalle delibere dell’AG e del
CA.
(3) Il Presidente ha il potere di rappresentanza nei confronti dei membri dell’associazione e di
terzi e deve conformare le sue azioni ai requisiti della Legge, dello Statuto e delle delibere
dell’AG e del CA.
(4) (Camb. –AG del 30.03.2011) Il Presidente ha la facoltà di concludere, con terzi, contratti
legati all’attività dell’Associazione rispettando le disposizioni della Legge, dello Statuto e delle
delibere del CD e dell'AG
(5) Il Presidente convoca le sedute del CA dell’Associazione, propone l’Ordine del giorno,
segue l’osservanza dei requisiti necessari per la convocazione e lo svolgimento delle AG e
provvede alle pubblicazioni necessarie sui quotidiani.
(6) Il Presidente ha il diritto di assegnare ai membri del CA il compito di provvedere a
determinate azioni e di svolgere determinate funzioni inerenti l’oggetto di attività
dell’Associazione, nonché di studiare determinate questioni o casi. Il rispettivo membro è
responsabile davanti al CA per le azioni da lui svolte.
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Segretario Generale
Art.21. (1) (Camb. –AG del 30.03.2011)Il Segretario Generale opera alle dirette dipendenze del
Presidente ed ha il compito e la responsabilità dell’amministrazione della Camera e deve
occuparsi di tutte le attività relative a essa.
(2) Il Segretario Generale è responsabile della gestione dell’attività della Camera. Partecipa a
tutte le riunioni degli organi dirigenziali della Camera senza avere il diritto al voto.
(3) Il Segretario Generale gestisce il personale dell’Associazione, esegue le delibere degli
organi dell’Associazione, comprese le istruzioni del Presidente.
(4) (Camb. –AG del 30.03.2011)Il Segretario Generale non può essere membro
dell’Associazione e non può svolgere attività commerciale. Partecipa in tutte le riunioni degli
organi gestionali della Camera senza diritto di voto.
Organo di controllo
Art. 21a. (1) L’Assemblea Generale nomina i membri che compongono l’Organo di controllo
.che avrà il compito nel rispetto dello Statuto dell’Associazione, di verificare la corretta gestione
dei fondi e dei beni di proprietà dell’Associazione, eseguire controlli su casi concreti e redigere
report davanti all’AG. L’Organo di controllo è costituito da 3 membri che vanno nominati ad
hoc. Con delibera di nomina l’AG deve indicare le rispettive cariche ed il periodo del mandato.
(2) L’ organo di controllo esegue la verifica e la convalida del bilancio contabile dell’esercizio
dell’Associazione, preparato da un contabile che corrisponde ai requisiti della Legge per la
contabilità. Tale convalida è una condizione per presentare e far approvare dall’AG il resoconto
finanziario annuale.
(3) L’Organo di controllo prende le decisioni con maggioranza semplice – con i voti di due dei
tre membri dell’OC.
Rappresentanza
Art.22. L’Associazione è rappresentata dal Presidente.
Durata
Art.23. La durata dell’Associazione non viene determinata da un periodo di tempo o da un’altra
condizione per il suo scioglimento.
Filiali
Art.24. L’Associazione può aprire delle proprie filiali. La costituzione, l’attività e la chiusura di
una filiale vengono regolamentati nel circondario della sede della filiale in conformità alle leggi
vigenti.
Partecipazione
Art.25.(1)La partecipazione all’Associazione è volontaria.
(2) L’Associazione ha membri effettivi ed onorari.
(3) Membro effettivo dell’Associazione può essere qualsiasi persona fisica e/o giuridica bulgara
o straniera che condivide gli scopi dell’Associazione e i mezzi per realizzarli, accetta il suo
Statuto e paga regolarmente le quote d’iscrizione.
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(4) Membri onorari dell’Associazione sono l’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, l’Ambasciatore
della Bulgaria in Italia, l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Bulgaria ed altre
persone a discrezione del CA. I membri onorari non versano quote d’iscrizione.
(5) La partecipazione all’Associazione è annuale e viene rinnovata automaticamente con il
versamento della quota d’iscrizione per il rispettivo anno, eccetto i casi in cui non fosse cessata
in virtù dei requisiti previsti nel presente Statuto.
(6) I membri effettivi hanno l’obbligo di pagare la loro quota d’iscrizione eccetto i casi in cui la
partecipazione all’Associazione scaturisce da condizioni di reciprocità. Si ha la partecipazione a
condizioni di reciprocità quando l’Associazione è membro di una persona giuridica che a sua
volta è membro dell’Associazione. In questi casi le condizioni di partecipazione
all’Associazione vengono proposte per reciprocità.
Art.26. (1) I membri della Camera vengono ammessi sulla base del giudizio del CA. Gli
interessati presentano una domanda scritta su modulo al CA, il quale la prende in esame e
delibera l’ammissione degli interessati a membri dell’Associazione. Il CA ha la facoltà di
richiedere agli interessati di allegare alla domanda anche altri documenti.
(2) Nel caso di rifiuto di ammissione all’Associazione di un candidato, la delibera del CA può
essere impugnata davanti all’AG. Nel caso di rifiuto di ammissione il CA ha l’obbligo di
motivare per iscritto la propria deliberazione.
(3) Ogni membro dell’Associazione ha il diritto di: partecipare alla gestione dell’Associazione e
di essere eletto negli organi amministrativi, di essere informato dell’attività dell’Associazione,
di usufruire del patrimonio dell’Associazione e dei risultati dell’attività dell’Associazione
nell’ambito dei requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
(4) Ogni membro dell’Associazione – e, quando membro dell’Associazione è una persona
giuridica, coloro che la rappresentano – ha l’obbligo di:
a/ pagare regolarmente la sua quota d’iscrizione;
b/ osservare lo Statuto dell’Associazione e contribuire attivamente per il conseguimento dei suoi
scopi;
c/ eseguire le delibere degli organi dell’Associazione;
d/ operare per la crescita del patrimonio dell’Associazione e del suo prestigio tramite azioni e/o
comportamenti pubblici;
e/ essere leale nei confronti dell’Associazione e dei suoi membri;
f/ non svolgere attività concorrenziale nei confronti dell’Associazione;
g/ informare in forma scritta il CA dell’Associazione dei casi di conflitto d’interessi tra lui, e/o
persone a lui legate, e l’Associazione.
Art.27. (1) I diritti e gli obblighi del membro, ad eccezione di quelli patrimoniali, non sono
trasferibili e non possono passare a terzi in caso di morte della persona fisica, o in caso di
cessazione o trasformazione della persona giuridica.
(2) (Camb. –AG del 30.03.2011) L’adempimento degli obblighi del membro e l’applicazione
dei suoi diritti possono essere cessati e trasferiti ad un altro membro dell’Associazione in base
ad un’apposita delega scritta.
(3) (Nuovo –AG del 30.03.2011) Il rappresentante legale del membro dell’Associaizone potrà
delegare una terza persona che lo rappresenti durante la riunione del AG e/o CA dove per questo
scopo dovrà firmare una delega apposita. La convalida notarile non è condizione obbligatoria
per la validità della delega. E sufficiente che la delega sia firmata dal rappresentante legale del
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membro dell’Associazione con riportati tutti i nomi della persona, timbro della persona giuridica
e data della stesura del documento.
Cessazione della partecipazione
Art.28. (1) La partecipazione cessa:
1. con una comunicazione scritta indirizzata al CA dell’Associazione;
2. con la morte o l’interdizione del membro quando è persona fisica;
3. con la cessazione o la trasformazione della persona giuridica che è membro
dell’Associazione;
4. con la decadenza del membro;
5. con l’espulsione del membro.
6. (Nuovo –AG del 30.03.2011) in caso di cessazione della persona giuridica senza scopo di
lucro
(2) La cessazione della partecipazione non presuppone la restituzione delle quote d’iscrizione
versate. La cessazione della partecipazione non esonera il membro dal suo obbligo di versare la
quota d’iscrizione dovuta al momento della sua cessazione.
(3) La decadenza di un membro è un dato di fatto quando quest’ultimo non ha versato la sua
quota d’iscrizione nei termini di tempo e alle condizioni previste nello Statuto. La decadenza
viene constata dal CA in base alla documentazione.
(4)(Camb. – AG del 28.09.2006) La decisione di espulsione di un membro viene presa, in modo
motivato, CA dell’Associazione nel caso di non adempimento degli obblighi in virtù
dell’Art.26, comma 4, b. “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, nonché nel caso di altri comportamenti
che rendono incompatibile l’ulteriore appartenenza all’Associazione.
(5) La delibera di espulsione può essere impugnata davanti all’AG dell’Associazione. La
contestazione della delibera non ha la facoltà di interrompere l’applicazione della delibera
stessa. Nel caso in cui la contestazione viene presa in considerazione, la partecipazione
all’Associazione viene riattivata a partire dalla data della deliberazione dell’AG.
(6) La cessazione della partecipazione in base al comma 1, punti 1, 2 e 3 del presente Articolo è
automatica a partire dal momento in cui si verifica l’evento. Il CA non fa altro che costatare
l’avvenuta cessazione. La cessazione della partecipazione in base al comma 1, punti 4 e 5 del
presente Articolo avviene al momento della constatazione e rispettivamente alla delibera del
CA.
Quota d’iscrizione
Art.29. (1) La quota d’iscrizione è annuale e il suo ammontare viene stabilito dal CA. La quota
d’iscrizione per il rispettivo anno deve essere versata al più tardi entro la data dell’Assemblea
Generale ordinaria dell’Associazione.
(2) Nel caso di non versamento della quota d’iscrizione, il rispettivo membro perde il suo diritto
di partecipazione.
(3) L’esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31dicembre.
Formazione del patrimonio
Art.30. (1) Il patrimonio dell’Associazione viene formato da:
1. Entrate dalle quote d’iscrizione annuali;
2. Donazioni, testamenti e sponsorizzazioni da persone fisiche e giuridiche;
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3. Entrate dall’attività economica supplementare in virtù ai requisiti previsti dalle leggi bulgare.
(2) Il patrimonio dell’Associazione viene versato in depositi bancari, carta valori /obbligazioni,
azioni, ecc./, in società, beni immobili ecc. I versamenti devono essere garantiti e devono
produrre entrate sufficienti per mantenere e aumentare il patrimonio, tenendo conto dei processi
d’inflazione e del finanziamento degli scopi non profit dell’Associazione.
Trasformazione
Art.31. (1) L’Associazione può trasformarsi in un altro tipo di persona giuridica non profit, di
procedere alla fusione, alla separazione o alla divisione.
(2) Nel caso di separazione o divisione, le persone giuridiche non profit hanno responsabilità
solidale per gli oneri verificatisi prima della trasformazione.
(3) Nel caso di fusione, i membri dell’Associazione diventano membri della nuova persona
giuridica non profit, ad eccezione del caso di esplicito rifiuto, mentre nel caso di divisione, i
membri dell’Associazione diventano membri delle neocostituite persone giuridiche non profit
per esplicita scelta.
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
Art.32. (1) Si procede allo scioglimento dell’Associazione:
1. con una delibera del suo organo supremo;
2. con una delibera del Tribunale circondariale rispetto alla sede dell’Associazione quando:
N) non è costituita in virtù delle leggi in vigore;
b) svolge attività che è contro le leggi o che non osserva l’ordine pubblico e il buon costume;
c) è in stato di insolvenza.
(2) La delibera del Tribunale in virtù del comma 1, punto 3 viene pronunciata su richiesta di
qualsiasi persona interessata o del Procuratore.
(3) Il Tribunale può deliberare un termine di tempo adeguato per procedere ad eliminare i
presupposti per lo scioglimento e le rispettive conseguenze.
(4) Nei casi contemplati nel comma 2, lo scioglimento viene iscritto d’ufficio e il Tribunale
nomina un liquidatore.
Art.33. (1) Con lo scioglimento dell’associazione si procede anche alla sua liquidazione.
(2) La liquidazione viene effettuata dal CA o da una persona incaricata.
(3) Se il liquidatore non fosse nominato dall’AG in virtù del comma 2 o dell’Art.32, comma 1,
punto 2, per la sua nomina procede il Tribunale circondariale della sede dell’Associazione.
(4) Per quanto riguarda l’insolvenza, la procedura di liquidazione e i poteri del liquidatore
vengono definiti in virtù delle disposizioni della Legge commerciale.
Patrimonio a seguito della liquidazione
Art.34. (1) La ripartizione del patrimonio rimanente dopo aver soddisfatto i creditori, viene
stabilita dall’AG, se non è previsto altro dalle leggi. Se la decisione in merito non è stata presa
prima dello scioglimento, procede a decidere il liquidatore.
(2) Se non esistessero persone in virtù del comma 1 o se non potessero essere concretizzate, il
patrimonio passa al Comune sul cui territorio si trova la sede dell’Associazione. Il Comune è
obbligato ad usufruire del patrimonio acquisito per attività compatibili in massima misura con
gli scopi dell’Associazione sciolta.
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(3) Il patrimonio visionato nei commi precedenti non può essere ripartito, venduto o trasferito in
nessun modo al liquidatore nominato all’infuori della cerchia di persone in base al comma 2, ad
eccezione del dovuto emolumento.
(4) Le persone che hanno acquisito il patrimonio in seguito alla liquidazione in base ai commi 1
- 3, sono responsabili degli oneri dell’Associazione non oltre la misura dell’acquisito.
(5) Dopo la ripartizione del patrimonio, il liquidatore è obbligato a chiedere la cancellazione
dell’Associazione nei registri del Tribunale circondariale.
Altre disposizioni
Art.35. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti
dellaLegge.
Il presente Statuto è stato approvato e firmato dall’Assemblea Generale della “CAMERA DI
COMMERCIO ITALIANA IN BULGARIA”, svoltasi il 30 marzo 2011, e viene a sostituire
quello precedente.
Acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria
Tel./fax: +359 2 8463280/1– E-mail: [email protected] – Web: www.camcomit.bg