Provincia di Sondrio
Transcript
Provincia di Sondrio
Comune di Livigno Provincia di Sondrio COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 OGGETTO : SCIOVIA A FUNE ALTA DENOMINATA "DESCHANA" - PROVVEDIMENTI. L’anno duemilanove, addì ventitre, del mese di marzo, alle ore 18 e minuti 15, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale Sono presenti i Signori: Cognome e Nome SILVESTRI ATTILIO LIONELLO RODIGARI GIAMPIERO ZINI NARCISO BORMOLINI DAMIANO GALLI RUDI BORMOLINI GIAN VITTORIO BORMOLINI MARA GALLI STEFANO NICOLA SERTORIO GIAN LUCA GALLI LORENZO BORMOLINI OLIVIERO ZINI ERMANNO GIUSEPPE GALLI FRANCESCO CASTELLANI LINO SILVESTRI MARIA BARBARA GALLI MATTEO BORMOLINI BERNARDO Carica SINDACO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE Pr. P P P P As. A A A A P P P P P P A Totale P P 12 5 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor DOTT.SSA BESSEGHINI STEFANIA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SILVESTRI ATTILIO LIONELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.03.2009 OGGETTO: SCIOVIA A FUNE ALTA DENOMINATA “DESCHANA” - PROVVEDIMENTI. IL CONSIGLIO COMUNALE Si dà atto che l’Assessore Bormolini Damiano e il Consigliere Comunale Galli Lorenzo non sono presenti alla trattazione del presente punto in quanto allontanatisi alla fine della trattazione del punto 1 all’ordine del giorno e non partecipano alla votazione. Si dà atto che prima della trattazione del seguente punto all’Ordine del giorno i Consiglieri Comunali Castellani Lino e Silvestri Maria Barbara si allontanano dalla sala consiliare e non partecipano alla votazione. Il Sindaco espone quanto segue: Già si era riferito nel corso di una precedente seduta consiliare che la società Livigno S.r.l., esercente in concessione l’impianto sito in località Pemont, denominato “Deschana”, aveva indirizzato alla Amministrazione Comunale una nota datata 7 novembre 2008, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 26816 del 11.11.2008, con la quale comunicava la propria intenzione di sospendere l’attività di trasporto pubblico a mezzo del predetto impianto e di smantellare i materiali e le opere, con la sola eccezione del manufatto costituente la stazione di partenza. Le ragioni sulla base delle quali la predetta società si era determinata in tal senso venivano fatte risiedere nella posizione decentrata dell’impianto e nella conseguente mancanza di collegamento con le restanti piste esistenti sul versante, di modo che ne discendeva una gestione gravemente in perdita dell’attività, e ciò nonostante gli sforzi profusi per rendere profittevole la stessa attraverso una politica gestionale differenziata rispetto a quella attuata dai precedenti concessionari. Quanto alla esigenza di conservare, diversamente dalle altre opere e materiali in via di eliminazione, la stazione di partenza, la società concessionaria rappresentava la circostanza della esistenza di soggetti interessati al suo acquisto e del fatto che i proventi della relativa vendita sarebbero stati destinati interamente alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione, mediante piano di recupero, degli immobili in cui è allocata la Scuola Italiana di Sci in via Plan. Sempre nella nota in questione, Livigno S.r.l. asseriva che la conservazione della stazione di partenza e la sua vendita dovevano ritenersi consentite in forza del disposto dell’art. 10 (recte, 11), comma 7, del Disciplinare di Concessione, secondo cui, il concessionario “dovrà rimuovere ed asportare dai terreni di cui non abbia la proprietà o la disponibilità… attrezzature, opere e quant’altro attinente all’impianto che non possono avere altra utile destinazione”. Orbene, a dire della predetta società, il fatto di destinare i proventi derivanti dalla vendita della stazione di partenza per l’intervento di riqualificazione della scuola di sci costituiva nella sostanza, ancorché indirettamente, una utile destinazione dell’immobile adibito a partenza dell’impianto, con la conseguenza che il Comune ben avrebbe potuto acconsentire alla conservazione dello stesso: e ciò, a maggior ragione, osservato che il terreno sul quale insiste il fabbricato di che trattasi, così come il fabbricato medesimo, sono di esclusiva proprietà della Livigno S.r.l. Con riferimento alla convenzione 17 ottobre 2002, in essere tra la società concessionaria ed il Comune di Livigno (recante l’obbligo della prima di consentire l’uso gratuito e pubblico dei servizi igienici ricavati all’interno della stazione di partenza) si rilevava, infine, come detti servizi erano da ritenersi non più essenziali, in quanto nelle immediate vicinanze della struttura di partenza è stata realizzata la nuova latteria di Livigno, che prevede al suo interno servizi igienici analogamente fruibili al pubblico. Le sopraesposte richieste della società Livigno S.r.l. venivano, pertanto, sottoposte al vaglio di questo organo consiliare ma, per le ragioni note a tutti, in merito alle stesse veniva disposto un rinvio dell’assunzione delle determinazioni di competenza del Consiglio Comunale, anche al fine di poter esperire con la necessaria analiticità gli approfondimenti giuridici e tecnici del caso. Ciò posto, accertato che la società concessionaria (come preannunciato) non ha riattivato l’esercizio dell’impianto di risalita “Deschana” in vista della corrente stagione invernale e che, dunque, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per dar luogo alla formale declaratoria di decadenza della concessione (a mente dell’art. 10 del Disciplinare di concessione degli impianti di risalita) e per l’assunzione delle deliberazioni conseguenti a tale declaratoria, l’argomento è nuovamente sottoposto al Consiglio Comunale affinché lo stesso si esprima in merito: con la precisazione che, rispetto a quanto richiesto da Livigno S.r.l., l’organo consiliare viene oggi chiamato a deliberare esclusivamente in merito alla pronuncia di decadenza dell’atto di concessione 30.12.2002, Rep. 1592/2002, nonché in merito all’esercizio del diritto di riscatto riservato al Comune di Livigno, rimettendosi ogni (eventuale) ulteriore determinazione alle sedi ed ai soggetti all’uopo competenti. TUTTO CIÒ premesso; UDITA la relazione del Sindaco; CONSIDERATO che essendo stato effettivamente sospeso (come del resto anticipato in via formale dalla stessa Livigno S.r.l. con la propria missiva 7-11 novembre 2008) il relativo servizio pubblico di trasporto, sussistono le condizioni di fatto e di diritto previste dall’art. 10 comma 1 del vigente Disciplinare di Concessione per dichiarare la Livigno S.r.l. decaduta dalla concessione rep. n. 1592 del 30.12.2002, registrata a Tirano il 17.01.2003 al n. 39 Serie 1, rilasciatale per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di risalita denominato “Deschana”, sito in località Pemont, con ogni correlativa statuizione e conseguenza; VISTA a tal proposito, la comunicazione in data 03.03.2009, prot. 4965 Cat. VI/8., trasmessa dal Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Livigno alla società Livigno S.r.l. ed al Sindaco del Comune di Livigno, con la quale si è accertata la sussistenza dei presupposti necessari per dar corso alla declaratoria di decadenza della concessione per la costruzione e l’esercizio del citato impianto di risalita“Deschana”; RITENUTO pertanto, di doversi dar luogo alla formale declaratoria di tale decadenza ed a quanto da ciò discendente; REPUTATO, in tal senso, di dover assumere una formale determinazione in merito all’esercizio (o meno) del diritto di riscatto riservato al Comune di Livigno dall’art. 11, comma 1, del Disciplinare di Concessione degli impianti di risalita, anche alla luce del fatto che non risulta la sussistenza - per quanto consta a questo Ente - di formali proposte di terzi interessati all’acquisto dell’impianto di risalita; VISTE a tal proposito le risultanze dell’istruttoria espletata dai competenti uffici comunali; RILEVATO innanzitutto, quanto alla economicità della gestione dell’impianto, che a fronte di ricavi medi di esercizio pari a circa Euro 84.447,00 calcolati sulle ultime sei stagioni (Euro 77.238,71 per la stagione invernale 2002/2003; Euro 81.984,50 per la stagione invernale 2003/2004; Euro 85.929,46 per la stagione invernale 2004/2005; Euro 101.530,79 per la stagione invernale 2005/2006; Euro 80.000,00 per la stagione invernale 2006/2007; Euro 80.000,73 per la stagione invernale 2007/2008) i costi di esercizio dello stesso ammontano annualmente a quasi 100.000,00 euro (per la precisione ad euro 99.790,00 con riferimento, ad esempio, alla stagione invernale 2007/2008) di cui oltre 40.000,00 euro per costi del personale e oltre 55.000,00 euro per costi fissi di gestione, manutenzioni, etc: il tutto senza tener conto degli ulteriori costi derivanti dagli ammortamenti di legge, con conseguenti cospicue perdite d’esercizio; CONSIDERATA, quindi, la oggettiva assenza di convenienza - sotto il profilo strettamente economico della gestione dell’impianto di che trattasi ed altresì osservato, da questo punto di vista, che il Comune di Livigno, al fine di esercitare la facoltà di riscatto di cui al citato articolo 11 del Disciplinare degli impianti di risalita, dovrebbe corrispondere al concessionario decaduto un corrispettivo determinato sulla base del prezzo di mercato dei beni oggetto d’opzione (anche sulla base della documentazione d’acquisto) a mente del comma III, del testè indicato articolo 11; ACCERTATO, sotto diverso profilo, il carattere non strategico di questo impianto di risalita nell’ambito della ski-area di Livigno, attesa la posizione decentrata in cui lo stesso è allocato e, soprattutto, stante l’assenza di collegamento delle pista da discesa dal medesimo servite con le altre ubicate sul medesimo versante; RILEVATO, a tale specifico proposito, che nemmeno il tentativo di destinare la pista “Deschana” a campo di allenamento per lo per sci club ha condotto negli anni a risultati positivi con riguardo all’auspicato incremento di utilizzo dell’impianto de quo, per le ragioni dianzi esplicate; PRESO ATTO, pertanto, che non paiono in alcun modo sussistere le ragioni di opportunità e di pubblico interesse tali da indurre il Comune di Livigno a farsi carico, attraverso l’esercizio della facoltà di riscatto, dell’oneroso acquisto dell’impianto di risalita che ne occupa a fronte dei negativi risultati di gestione dello stesso sotto il profilo economico, a maggior ragione ove gli stessi vengano valutati nell’ottica della non strategicità dell’infrastruttura nell’ambito della ski-area di Livigno (attesa, come detto, la sua sfavorevole posizione rispetto alla rete degli impianti esistenti); RITENUTO, in questo quadro prospettico, di non doversi far luogo all’esercizio del diritto di riscatto dell’impianto in questione così come previsto dall’art. 11 del Disciplinare degli impianti di risalita; OSSERVATO, infine, che le ulteriori richieste avanzate da Livigno S.r.l. a questa Amministrazione Comunale (ed in particolare quella afferente l’autorizzazione a conservare la stazione di partenza dell’impianto dello skilift Deschana ai fini di alienarla a terzi e destinare i proventi della vendita per sostenere i costi dell’intervento di riqualificazione degli immobili della Scuola Italiana di Sci) dovranno essere esaminate nelle competenti sedi a ciò deputate, dovendo l’organo consiliare - oltre ad adottare la declaratoria della decadenza della concessione ed a prendere posizione sulla opportunità o meno del riscatto al più stabilire il termine entro il quale Livigno S.r.l. sarà tenuta ad eliminare ed a demolire tutte le opere, i materiali e le attrezzature costituenti l’impianto “Deschana” attualmente esistenti sui terreni di cui la medesima società non abbia la proprietà e/o la disponibilità (e che non possano avere altra utile destinazione o che, in ogni caso, possano costituire pericolo diretto od indiretto): termine che pare ragionevole individuare in 90 giorni dalla notificazione a Livigno S.r.l. della presente deliberazione consiliare; DATO ATTO che la Commissione Consiliare Permanente ha rilasciato formale parere conservato agli atti; ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, quali riportati in allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Si dà atto che durante la trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno il Consigliere Comunale Bormolini Bernardo si allontana dalla sala consiliare e rientra per partecipare alla votazione. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Già si era riferito nel corso di una precedente seduta consiliare che la società Livigno S.r.l. esercente in concessione all’impianto sito in località Pemont denominato Deschana aveva indirizzato l’Amministrazione comunale con nota del 7 novembre 2008, acclarata a protocollo 26816 con la quale comunicava la propria intenzione di sospendere l’attività di trasporto pubblico a mezzo del predetto impianto e di smantellare il materiale e le opere con la sola eccezione del manufatto costituente la stazione di partenza. Le ragioni sulla base delle quali la predetta società si era determinata in tal senso venivano fatte risiedere nella posizione decentrata dell’impianto e della conseguente mancanza di collegamento con le restanti piste esistenti sul versante in modo che ne discendeva una gestione gravemente in perdita dell’attività e ciò nonostante gli sforzi profusi per rendere profittevole la stessa, attraverso una politica gestionale differenziata rispetto a quella attuata dai precedenti concessionari. Quanto all’esigenza di conservare diversamente dalle altre opere il materiale in via di eliminazione, la stazione di partenza, la società concessionaria rappresentava la circostanza della esistenza di soggetti interessati al suo acquisto e dal fatto che i proventi della relativa vendita sarebbero stati destinati interamente alla realizzazione di riqualificazione mediante piano di recupero degli immobili in cui è allocata la Scuola Italiana in via Plan. Sempre nella nota in questione, la Livigno S.r.l. asseriva che la conservazione della stazione di partenza e la sua vendita dovevano ritenersi consentite in forza del disposto dell’articolo 10, comma 7, del disciplinare di concessione secondo il cui, il concessionario dovrà rimuovere ed asportare dai terreni di cui non abbia la proprietà o la disponibilità attrezzature, opere e quant’altro attinenti all’impianto che non possono avere altra utile destinazione. Orbene, a dire che predetta società, il fatto di destinare i proventi derivanti dalla vendita della stazione di partenza per l’intervento di riqualificazione della scuola sci, costituiva nella sostanza ancorché indirettamente un’utile destinazione dell’immobile adibito alla partenza dell’impianto con la conseguenza che il Comune bene avrebbe potuto acconsentire alla conservazione dello stesso. E ciò, a maggior ragione, osservato che il terreno sulla quale insiste il fabbricato di che trattasi, così come il fabbricato medesimo, sono di esclusiva proprietà della società Livigno S.r.l.. Con riferimento alla convenzione 17 ottobre 2002 in essere tra la società concessionaria e il Comune di Livigno, recante l’obbligo della prima di consentire l’uso gratuito o pubblico dei servizi igienici ricavati all’interno della stazione di partenza, si rilevava infine come detti servizi erano da ritenersi non più essenziali in quanto nelle immediate vicinanze della struttura di partenza, è stata realizzata la nuova latteria di Livigno che prevede al suo interno servizi igienici, analogamente fruibili al pubblico. Le sovraesposte richieste della società Livigno S.r.l. venivano, pertanto, sottoposte al vaglio di quest’organo consiliare ma, per le ragioni note a tutti, in merito alle stesse veniva disposto un rinvio dell’assunzione delle determinazioni di competenza del Consiglio comunale, anche al fine di poter esperire con la necessaria analiticità gli approfondimenti giuridici e tecnici del caso. Ciò posto, accertato che la società concessionaria, come preannunciato, non ha riattivato l’esercizio dell’impianto di risalita Deschana, in vista della corrente stagione invernale che, dunque, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per dar luogo alla formale declaratoria di decadenza della concessione, a mente dell’articolo 10 del disciplinare di concessione degli impianti di risalita e per assunzione delle deliberazioni conseguenti a tale declaratoria, l’argomento è nuovamente sottoposto al Consiglio comunale, affinché lo stesso si esprima in merito con la precisazione che, rispetto a quanto richiesto da Livigno S.r.l., l’organo consiliare, viene oggi chiamato a deliberare esclusivamente in merito alla pronunciata decadenza dell’atto di concessione, 30.12.2002, repertorio 1592, nonché in merito all’esercizio del diritto di riscatto riservato al Comune di Livigno, rimettendosi ogni, eventuale e ulteriore determinazione alle sedi dei soggetti all’uopo competenti. Tutto ciò premesso, considerato che, essendo stato effettivamente sospeso, come del resto anticipato in via formale dalla stessa Livigno S.r.l. con una propria missiva del 7.11.2008, il relativo esercizio pubblico di trasporto, sussistono le condizioni di fatto e di diritto previste dall’articolo 10, comma 1, del vigente disciplinare di concessione per dichiarare la Livigno S.r.l. decaduta dalla concessione 1592 del 30.12.2002, registrata a Tirano il 17 gennaio 2003, rilasciatele per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di risalita denominato Deschana, sito in località Pemont con ogni correlata statuizione e conseguenza. Vista a tal proposito la comunicazione in data 3 marzo 2009, protocollo 4965, trasmessa dal Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Livigno, alla società Livigno S.r.l., al Sindaco del Comune di Livigno, con la quale si è accertata la sussistenza dei presupposti necessari per dar corso alla declaratoria di decadenza dalla concessione e dalla costruzione dell’esercizio del citato impianto di risalita Deschana. Ritenuto, pertanto, di doversi dar luogo alla formale declaratoria di tale decadenza e da quanto da ciò dipendente, reputato in tal senso di dover assumere una formale determinazione in merito all’esercizio o meno del diritto di riscatto, riservato al Comune di Livigno, dall’articolo 11, comma 1, del disciplinare di concessione degli impianti di risalita, anche alla luce del fatto che non risulta la sussistenza, per quanto consta a questo Ente, di formali proposte di terzi interessati all’acquisto dell’impianto di risalita. Vista a tal proposito la risultanza dell’istruttoria espletata dai componenti uffici comunali, rilevato innanzitutto quanto l’economicità della gestione dell’impianto che, a fronte di ricavi medi di esercizio, pari a circa 84.447 euro, calcolati sulle ultime sei stagioni, 77.230 per il 2002 - 2003, 81.984 2003 – 2004, 85.929 2004 – 2005, 101.503 2005 – 2006, 80.000 2006 – 2007, 80.000 2007 – 2008. I costi di esercizio dello stesso ammontano annualmente a quasi 100.000 euro. Per la precisione a 99.790 euro con riferimento alla stagione invernale 2007 – 2008 di cui oltre 40.000 euro per costi di personale e oltre a 55.000 euro di costi fissi di gestione e manutenzione. Il tutto senza tener conto degli ulteriori costi derivanti dall’ammortamento di legge e conseguente cospicue perdite d’esercizio. Considerata quindi l’oggettiva assenza di convenienza sotto il profilo strettamente economico nella gestione dell’impianto di che trattasi, e altresì osservato da questo punto di vista, che il Comune di Livigno, al fine di esercitare la facoltà di riscatto di cui al citato articolo 11 del disciplinare degli impianti di risalita, dovrebbe corrispondere al concessionario decaduto un corrispettivo determinato sulla base del prezzo di mercato dei beni oggetto dell’opzione, anche sulla base della documentazione d’acquisto, a mente del comma 3 del testé dell’articolo 11. Accertato, sotto diverso profilo, il carattere non strategico di questo impianto di risalita, nell’ambito della Schiara di Livigno, attesa la posizione decentrata di cui lo stesso è allocato e, soprattutto, stante l’assenza di collegamento della pista di discesa dal medesimo servita con altre ubicate sul medesimo versante. Rilevato a tal specifico proposito che nemmeno il tentativo di destinare alla pista Deschana il campo scuola a campo di allenamento per lo Sci Club ha condotto negli ultimi anni risultati positivi con riguardo all’auspicato incremento di utilizzo dell’impianto de quo per le ragioni dinanzi esplicate. Preso atto, pertanto, che non paiono in alcun modo sussistere ragioni di opportunità e di pubblico interesse tale ad indurre il Comune di Livigno a farsi carico attraverso l’esercizio della facoltà del riscatto dell’oneroso acquisto dell’impianto di risalita, che ne occupa a fronte dei negativi risultati di gestione dello stesso, sotto il profilo economico, a maggior ragione poi gli stessi vengono valutati nell’ottica della non strategicità dell’infrastruttura nell’ambito della Schiara di Livigno, atteso – come detto – la sua sfavorevole posizione rispetto alla rete degli impianti esistenti. Ritenuto in questo quadro prospettico di non doversi far luogo all’esercizio del diritto di riscatto dell’impianto in questione, così come previsto dall’articolo 11 del disciplinare degli impianti di risalita. Osservato infine che le ulteriori richieste avanzate dalla Livigno S.r.l. a questa Amministrazione comunale, in particolare a quella afferente all’autorizzazione a conservare la stazione di partenza dell’impianto dello ski-lift Deschana, al fine di alienarlo a terzi e destinare i proventi della vendita per sostenere i costi dell’intervento di riqualificazione dell’immobile della Scuola Italiana Sci, dovranno essere esaminati nelle competenti sedi a ciò deputate, dovendo l’organo consiliare, oltre ad adottare la declaratoria della decadenza delle concessioni e a prendere posizione sull’opportunità o meno del riscatto, al più stabilire il termine entro il quale Livigno S.r.l. sarà tenuta ad eliminare e demolire tutte le opere, il materiale e le attrezzature costituenti l’impianto Deschana, attualmente esistenti sui terreni di cui la medesima società non abbia la proprietà e/o la disponibilità, e che non possono avere altra utile destinazione o che, in ogni caso, possono costituire pericolo diretto o indiretto. Termine che pare ragionevole individuare in 90 giorni dalla notificazione a Livigno S.r.l. dalla presente deliberazione consiliare. Dare atto, acquisiti, delibera di dichiarare la Livigno S.r.l., con sede a Livigno, in via Plan 119, in persona del suo legale rappresentante, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, signor Fortunato Silvestri, decaduta la concessione di costruzione di esercizio dell’impianto di risalita denominato Deschana, rilasciata con atto 1592 del 2002, allocato in località Pemont in Comune di Livigno, ai sensi dell’articolo 10 del disciplinare di concessione. Due: di non far luogo all’esercizio, per le ragioni tutte esposte in premessa, del diritto di riscatto dell’impianto in questione, così come previsto dall’articolo 11 dello stesso disciplinare. Tre: di imporre alla Livigno S.r.l. di eliminare e di demolire entro 90 giorni dalla notificazione della presente deliberazione consiliare tutte le opere, il materiale e le attrezzature costituenti l’impianto Deschana con esclusione di quelle allocate sui terreni di cui Livigno S.r.l. abbia la proprietà e/o disponibilità e che non possono avere altra utile destinazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, del disciplinare di concessione. Sostanzialmente la delibera è questa. Apro la discussione”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Mi scuso, perché forse ne avete già parlato ma non c’ero prima. Sotto che forma e in che modo l’Amministrazione arriva a concludere che “reputato in tal senso di non dover assumere formale determinazione…” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Ci sono le premesse prima”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Sì, in base a quali atti tu avresti reso pubblico o invitato qualcuno…, cioè per quanto consta all’Ente, nessuno è interessato. Ma l’Ente cos’ha fatto per verificare se c’erano…” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Nulla di quello non previsto dal capitolato. Il capitolato dice che il concessionario, a meno che individui un’altra…” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Quindi non ha fatto nulla”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “No, ne abbiamo discusso prima, non è previsto che noi facciamo qualcosa”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Infatti, mi scuso, perché non c’ero. Ho fatto una domanda, basta che tu mi dica: non ho fatto niente”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “No, non abbiamo fatto nulla”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Perché il Comune evidentemente non ravvisa nessun interesse nel mantenimento, giusto?” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Chiaro”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Quando però tu hai deliberato di concedere la nuova autorizzazione, che cosa pensavi? Che fosse utile, presumo”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Noi abbiamo deliberato. Prima voi e poi noi, sull’utilità dell’impianto, poi lasciamo perdere cos’abbiamo concesso”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Infatti io conservo la mia ipotesi che fosse da mantenere. Ma poi voi, la tua Amministrazione ha deliberato di dare i famosi 40 o 50 metri in più”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “40 metri in più”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Di autorizzare un nuovo impianto perché ritenuto meritevole di interesse, che non ci fossero collegamenti con altri impianti, come qui si dice, mi pare che fosse noto anche allora. Che chi faceva l’intervento non fossero i bagnini di Otranto è altrettanto chiaro, che sapessero benissimo dove operavano. Cioè era la scuola sci, cioè gente del settore che… e può anche aver sbagliato. Tu, comunque, a distanza di quattro o cinque anni, prima dai una valutazione di rilevanza pubblica a questa cosa, poi arriva il concessionario e ti dice: guarda, io non ci sto. E così a cuor leggero la levi, togliamo, non sussiste”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “A cuor leggero l’hai messo tu”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Ecco, allora se non a cuor leggero quali sono state le tue preoccupazioni o le tue verifiche, siccome ti ho chiesto prima se hai fatto qualche valutazione”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “La verifica se qualcun altro volesse rilevare l’impianto, non abbiamo fatto alcuna verifica perché non è previsto.” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Perché non interessa”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Ho anche detto che sono quattro mesi che questa cosa è sul tavolo del Comune da novembre, da quando è arrivata. Se qualcuno era interessato, forse comunque avrebbe avanzato qualche richiesta. Perché all’interno dello Skipass si sa benissimo come funziona, probabilmente l’impianto stesso non è appetibile a nessuno, perché sennò qualcuno avrebbe potuto, anche se non era previsto dal capitolato. Quindi, se anche uno avesse chiesto, non so…” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Scusami, Lello, tentiamo di tagliare, non voglio polemizzare. Ti ho chiesto: l’Amministrazione ha fatto qualcosa? No, perché non è tenuta a farlo. Io dico: ha interesse a non farlo. Va bene, io la penso così. Aveva interesse a darlo a suo tempo perché…” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Ha mantenuto un impianto che sennò era smantellato perché sappiamo com’è”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Va bene, ha concesso un nuovo impianto”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Rifacimento di un impianto esistente”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Va bene, rifacimento di un impianto esistente, reputandolo un intervento meritevole delle deroghe, degli interventi che il Comune normalmente fa per tutti gli impianti, perché ritenuti di una certa importanza. Trovo sicuramente fuori luogo che qui si dica che non ha collegamenti perché la cosa esisteva già allora. Pacifico”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “L’abbiamo rimarcato”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Ma si sapeva già. Ma io mi domando che cosa farai quando i 30 o 40 alberghi o i 20 alberghi a cui abbiamo dato le deroghe, il primo, il secondo, il terzo, il quarto che arrivano qui e ti dicono: guarda, Lello, io non guadagno, voglio fare appartamenti. Pari, pari, siccome non sei tenuto a fare le verifiche, che non fai neanche qui, avremo un sacco di appartamenti, di alberghi trasformati perché un Sindaco, sarai tu, sarà un altro che usa la tua stessa filosofia, autorizzerà, a cuor leggero a mio parere, questi tipi di intervento, cioè degli impegni, delle deroghe date su determinate condizioni, se ne fa carta straccia perché il concessionario dice, sostiene e avrà anche ragione, non lo metto in dubbio che non ha convenienza. Ti chiedo che cosa farà un Sindaco, se è come te, quando arriveranno, è vero, quelli a cui abbiamo dato tutte le deroghe, che abbiamo fatto gli atti di vincoli ventennali. Ti verranno a dire: guarda, io non guadagno più; fammi fare appartamenti perché non ci sto più. Con la stessa filosofia con cui tu dai questi tipi di interventi, approvi questi tipi di delibere. Pari, pari, farai anche il resto. Ma tanto è inutile parlarne. Voglio capire che tipo di ragionamento faresti, faresti qualche approfondimento, andresti a vedere quello che bisogna valutare? O sennò prima di darlo, ci si pensi seriamente”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Effettivamente sei arrivato in ritardo perché ne abbiamo parlato prima. Non c’è un vincolo preordinato su questa struttura, sugli alberghi, sulle stalle, etc. ci sono. Qui non stiamo deliberando di togliere un vincolo, l’ho detto prima, però ci dobbiamo ripetere perché tu non c’eri, comunque ne abbiamo discusso ampiamente prima, comunque su questa struttura non c’è un vincolo. Quando è stato concesso l’impianto, a differenza di quando facciamo una ex legge 36 o una stalla e diciamo il tutto viene vincolato con un vincolo notarile di vent’anni, etc., etc., su questo non c’è. E, se anche ci fosse rimane, Franz. Se vuoi discutere del vincolo, discutiamo del vincolo. Se poi vuoi dire: l’Amministrazione non copre l’impianto perché non ha valutato, va bene, questa è la tua opinione, non è la mia, punto”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Se permetti, io non dico che deve comprarlo o meno. Ti ho chiesto se hai fatto indagini, niente”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Se domani viene uno che ha fatto la 36 sull’albergo, finché il vincolo dura, la destinazione è quella”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Se il ragionamento è: va bene, assecondo le richieste dei vari operatori, come in questo caso, perché mi dice che non ha margine, pari pari farai con il resto”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Non c’è un vincolo”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “È ininfluente perché come ragioni tu, pari pari farai la stessa cosa”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Ti dirò di più: nella bozza del nuovo capitolato a cui stiamo lavorando, si sta pensando di inserire un vincolo notarile proprio sulla destinazione di questi fabbricati in modo che, se viene concesso con quella destinazione, con una formula poi anche di riscatto da parte del Comune ma deve essere scritta all’interno della convenzione che tu firmi”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Adesso c’è già, noi deliberiamo, scusami, noi deliberiamo di autorizzare la destinazione di quell’immobile…, di mantenere quell’immobile a una destinazione…” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “No, non deliberiamo quello, deliberiamo di revocare la concessione e di non esercitare il riscatto, punto”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “E l’immobile che fine fa?” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “L’immobile poi seguirà le vie…” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Cioè quali?” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Faranno richiesta se è possibile trasformarlo, in base al Piano Regolatore, lo trasformi…” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Il Piano Regolatore è escluso”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Nelle zone E tu sai benissimo .. ”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “No, non è una zona E, dovrebbe essere una zona .. ”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “È una zona E, è una zona agricola, a livello destinazione urbanistica, è una zona agricola”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Abbiamo realizzato un impianto in una zona sciistico – sportiva, presumo”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Sì, la destinazione come area sciistico – sportiva c’è. Ma c’è l’urbanista proprio per definire quale…” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Comunque sia voglio sapere che fine farà l’immobile perché l’oggetto è quello”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Il capitolato dice altra utile destinazione. Se nell’altra utile destinazione sarà possibile, in base allo strumento urbanistico, quindi senza deroghe in Consiglio comunale o in altre sedi, verrà trasformata”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Quindi l’acquirente, che avrebbe già comprato, viene sistemato come originariamente si voleva fare. Quindi si alimenta una speculazione tranquillamente”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Tu stai dicendo che in Consiglio deliberiamo di svincolare un fabbricato, non stiamo deliberando questo”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Ti chiedo che fine farà”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “L’abbiamo appena detto, in quelle aree si può trasformare, verrà trasformato in residenziale”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Quindi quell’edificio nato come stazione di partenza, diventerà un edificio commerciabile a tutti gli effetti”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “No, commerciale no, non è…” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Commerciabile, non farmi dire cose che non dico. Commerciale vuol dire immesso sul mercato come immobile senza nessun vincolo”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Come altre strutture, uguali”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Quindi, un edificio che non avrebbe dovuto essere realizzato, in condizioni di normalità, è stato realizzato per far funzionare l’impianto, giusto? Se non ci fosse stato l’impianto, quell’edificio non poteva essere realizzato, è vero, Conte? Quindi, l’impianto è stato fatto, è stato fatto l’edificio, togliamo l’impianto e l’edificio diventa commerciabile come edificio destinato a civile abitazione”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Come altri edifici a Livigno”. Il Dott. Sebastiano Conte: “Chiedo scusa, non vorrei che si mettesse in bocca una risposta che non ho dato”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Ti ho fatto l’esempio, partenza del Carosello, partenza del Mottolino”. Il Dott. Sebastiano Conte: “Gradirei che non mi venisse attribuita una risposta che non ho espresso”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Allora chiedo se quell’edificio sarebbe potuto essere realizzato se non come stazione di partenza dell’impianto. Un edificio, destinato a civile abitazione, in quella zona poteva essere realizzato? Non credo. O sennò, chiedo”. Il Dott. Sebastiano Conte: “Certamente no, però attenzione, non è questa la domanda che si pone oggi perché noi non stiamo a discutere…” Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Va bene, buonasera. Ho fatto una domanda e chiedevo se era così o non così”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Però, Franz, sei arrivato tardi, abbiamo già passato tutti questi passaggi prima. Gli altri hanno partecipato, non lo so, se dobbiamo rifare tutta la discussione perché uno arriva mezz’ora dopo, non penso sia giusto neanche nei confronti degli altri”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “No, sono andato via perché non volevo partecipare”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Ma questi sono problemi tuoi, io non voglio neanche saperlo che sei andato via. Uno prende su e va, per sua scelta. Nessuno t’ha mandato via”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Sono andato via perché riguardava una cosa a cui non volevo partecipare, punto. Ti ho detto prima: mi scuso anticipatamente perché magari chiedo cose che… ma a una domanda si risponde…” Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “È già stata fatta prima, basta”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Non poteva essere fatto, è stato usato questo espediente dell’impianto per fare un edificio che oggi diventa commerciale, punto”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Sì, ha fatto un impianto apposta per fare su un edificio. Come dico, la delibera…, le disposizioni della delibera sono quei due punti lì: la revoca della concessione e…” Il Vice Sindaco Zini Narciso: “L’organo consiliare viene oggi chiamato a deliberare esclusivamente in merito alla pronuncia di decadenza dell’atto nonché in merito all’esercizio di diritto di riscatto riservato al Comune, punto. Cioè non si parla del riutilizzo o della riconversione”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Quasi sempre vado fuori tema, ma siccome ne parlavamo, dicevo: quell’edificio cosa sarà? Abbiamo capito tutti che non poteva essere realizzato, è stato realizzato e diventerà commerciabile nel senso che, come qualsiasi altro immobile, la proprietà ne potrà disporre come meglio crede. L’obiettivo che si vuol raggiungere ed evidenziare, è che, con i tuoi procedimenti hai autorizzato un volume che, diversamente, non poteva essere autorizzato”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Ci sono altri casi simili, l’abbiamo detto prima. Anche prima si è agito così, si può intervenire sul nuovo capitolato di concessione, punto. Io avrei esaurito gli argomenti e andrei direttamente alla votazione”. Il Consigliere Comunale Galli Matteo: “Prima ci è stato ammesso un intervento del dottor Conte sui pareri che erano stati espressi appunto precedentemente…” Il Dott. Sebastiano Conte: “Perciò dico… le domande, a parte il fatto che io, da com’è impostato il discorso, sembrerebbe che per fare un intervento che mai si poteva autorizzare, io faccio un investimento di un milione di euro, quando con quel milione di euro potrei comprare il fabbricato già fatto in un altro posto. Mi sembra una cosa… Invece, nell’ordinamento giuridico italiano esistono, e anche nella realtà sociale, e se ne sta parlando, c’è anche una legge regionale sul recupero delle aree dismesse. Che cos’è? Spesso si sono fatti degli investimenti, poi o fallisce o non rende o si fa vecchio e viene dismesso. Dopodichè ci si pone il problema di che fine possa fare un edificio che è stato costruito legittimamente, perché all’epoca in cui è stato costruito, sono state rispettate tutte le norme che erano alla base della possibilità di costruire però, che con il tempo, non c’è più l’interesse a tenerle come stanno. E allora, che cosa si può fare? A Chiesa in Valmalenco c’era il vecchio impianto nel centro del paese che ora è un edificio residenziale e commerciale. Mentre l’impianto l’hanno fatto nuovo da un’altra parte. Cosa vuol dire? Vuol dire che esisteva un volume che poi il Piano Regolatore si è posto il problema di come utilizzarlo. Se il Piano regolatore… tant’è vero che in Lombardia c’è una legge regionale che dice che i Piani Regolatori si devono preoccupare di disciplinare le aree dove ci sono gli edifici dismessi, gli edifici industriali dismessi. Gli bisogna dare una destinazione, se non c’è già. Se una disposizione del genere non c’è, a qualsiasi edificio che, legittimamente esiste, e in questo momento è questo il quesito che si pone, c’è un edificio – ed è quello che è stato posto a me – c’è un edificio che esiste legittimamente. E nessuno ha mai potuto porre in dubbio che quell’edificio esistesse legittimamente perché all’epoca in cui è stato realizzato, è stato rilasciato un titolo legittimo ed è stata esercitata questa facoltà. Punto. Nel momento in cui un edificio esiste e non viene più utilizzato per la destinazione per la quale era stato realizzato, il proprietario può avanzare al Comune le domande che ritiene nel suo interesse, però poi bisogna vedere se il Comune nel rispondere. Mi scusi, rispondo anche alla sua domanda, io se sono proprietario di un immobile, ho pienamente diritto a chiedere alla Pubblica Amministrazione: se io non facessi più quest’attività, quale altra attività potrei fare? Esiste, perfino, nei regolamenti edilizi la possibilità di chiedere dei pareri preventivi; è disciplinata dalle norme. Quindi non c’è nessuna legge che impedisca a un cittadino, che è proprietario di un immobile di dire: se io non faccio più questa attività, ne posso fare un’altra, in base alle norme vigenti? L’ufficio che cosa dice? Una domanda la posso fare anche verbalmente, ma perché lei non sa che negli uffici tecnici comunali arrivano cittadini a chiedere? Più di una volta in questo e in altri Comuni, dove io svolgo rapporto di consulenza, mi è stato chiesto di ricevere cittadini che volevano porre delle domande e io mi sono posto a disposizione anche verbale, ma si può rispondere verbalmente o per iscritto, non cambia niente, è la sostanza. La domanda che si deve porre è se la risposta è legittimamente resa e il contenuto della risposta è legittimo rispetto alle norme vigenti. Questo è il quesito, non la forma. È il contenuto. Il problema qual è? Ripeto, nel momento in cui esiste un edificio, legittimamente, alla domanda: di che cosa possa essere fatto, se quella utilizzazione non viene più attivata, si può rispondere solo sulla base delle norme vigenti. Le norme vigenti quali sono? Allora, dove esiste questo… si va a vedere un immobile dove sta e si applicano le norme vigenti, secondo il Piano, in quella zona, per quella zona agli edifici legittimamente esistenti. Ora, più di una volta, per esempio, perché ho sentito prima, dice: un edificio che è stato costruito come stalla, può essere trasformato? Io dico, se è stato costruito nel 1950, può essere trasformato in abitazione, in nient’altro, anche la stalla. Se, invece, è stato costruito nel 1983 dico che non si può trasformare, perché? Perché quello del ’50 è stato costruito in un’epoca in cui non esistevano vincoli né condizionamenti all’edificazione e quell’edificio è sorto senza subire nessun tipo di condizionamento. Mentre invece, dal 1980 in poi, esiste una legge che stabiliva che nelle zone agricole si potevano rilasciare delle concessioni di edificazione per edifici rurali e accessori della ruralità trascrivendo un vincolo di destinazione sui registri immobiliari a favore del Comune. Questo, quindi, non può essere rimosso, se non viene una modifica del Piano Regolatore relativo a quella zona. Se, quindi, uno che ha una stalla fatta in quell’epoca, che non utilizza, che non gli conviene più, com’è stato già detto, è legittimato a fare la domanda agli uffici tecnici, a parole o per iscritto e chiedere: scusate, è un servizio che rende la Pubblica Amministrazione ai suoi cittadini. Quello chiede, scusate, io non utilizzo più questa stalla, perché non mi conviene più, posso farne qualche altra cosa? Non c’è nessun divieto a fare una richiesta del genere o per iscritto o a parole, l’ufficio in quel caso lì risponderà: non puoi far niente, devi lasciarlo così com’è, salvo che il Comune, nel fare un nuovo Piano Regolatore, indichi quell’area in una zona diversa da quella agricola. E allora in quel caso lì il vincolo già trascritto può decadere. Queste sono le regole che presiedono. Voi avete degli alberghi. Attenzione, un albergo che è sorto in zona B in questo Comune, come albergo, potrebbe trasformarsi in appartamenti liberamente. Basta che presenti una DIA per ristrutturazione edilizia e secondo la Legge regionale la ristrutturazione si può fare con semplice DIA e la fa, e non deve chiedere altro a nessuno. Se, invece, è stato fatto questo albergo sulla base di un procedimento di deroga, che è un procedimento speciale, come la 36, la Regione imponeva un vincolo di destinazione d’uso per vent’anni. Allora, nel corso dei vent’anni, una trasformazione non la può fare, anche se sta in zona B dove, secondo le norme del Piano, sono possibili destinazioni residenziali, commerciali, direzionali e anche turistiche. Se, invece, è sorto in una zona T, e in questo Comune, il Piano Regolatore destina solo ad attività turistico – ricettivo, anche se non ha il vincolo ventennale imposto per la deroga, ugualmente non può fare la trasformazione. In questo caso, non perché sia vincolato l’edificio ma perché è vincolata l’area, la zona territoriale omogenea in cui sta che gli impedisce una destinazione d’uso diversa. Allora, come vedete, non è che la risposta può essere sempre uguale, la risposta è uguale nel principio. Cioè, si può fare quello che è consentito dalla norma di piano. Ora, tutti gli edifici che stanno in questo Comune, nelle zone sciistico – sportive sono, ai fini della loro possibile utilizzazione di destinazione d’uso disciplinati dalla norma delle zone agricole, la norma delle zone agricole prevede che si possano fare solo o edifici residenziali o edifici agricoli. Per cui, uno che ha un edificio in una zona sciistico – sportiva, che sia legittimo l’edificio, e ha una destinazione che non usa più, e chiede di farne un’altra, in quel caso lì può fare o quella agricola o quella residenziale, nessun'altra destinazione può fare. Quindi, quando mi è stato chiesto: un edificio che dismettesse questa attività e in base alle norme attualmente vigenti in questo Comune, quale cosa può fare? Può trasformarsi in destinazione residenziale, perché questo la norma lo consente, se invece volesse mettere un’attività commerciale non lo potrebbe fare perché la norma non lo consente in quella zona. Questo andava risposto, sia a parole, sia per iscritto perché non poteva rispondersi altro. Poi mi è stato posto il quesito dell’altro problema, del vincolo, che non è un vincolo di destinazione d’uso sull’immobile in sé e per sé. Qui è stato dato in deroga, con un permesso di costruire in deroga, un ampliamento ulteriore rispetto a quello che era ammesso per gli impianti, anche come abitazione, una quantità di superficie con l’impegno che per dieci anni deve tenere aperti dei servizi igienici a favore della collettività in generale, e in particolare quella che passa lungo una certa pista pedonale e sta scritto che questo vincolo dura dieci anni; salvo per l’Amministrazione a ritenere di volerlo accorciare il periodo se gli interessi pubblici cambiano. Ora, siamo di fronte ad una questione che non ha nessuna rilevanza urbanistico – edilizia, quindi dal punto di vista urbanistico – edilizio non cambia. Se l’Amministrazione ritiene che sia utile all’interesse pubblico mantenere in vita questo vincolo fino alla sua scadenza giuridica, che è di dieci anni, come stabilito nella delibera, è un suo diritto di chiederlo e mantiene questo vincolo. Per cui quella parte dell’edificio non può subire modificazioni rispetto a quella destinazione d’uso. Fermo restando che decorsi i dieci anni potrà essere fatta la modifica. Se poi il Comune nella sua valutazione discrezionale perché qui siamo a valutazione di opportunità, quindi non giuridiche, dovesse ritenere che quella stessa esigenza di interesse pubblico, viene soddisfatta in altro modo da un’altra struttura ma, ripeto, questa è una sua valutazione, potrebbe anche, nella sua autonomia di valutazione, rinunciare al mantenimento di quel vincolo per i dieci anni. È previsto nella convenzione, quindi è il Consiglio comunale, nella sua autonomia decisionale che deve fare le sue valutazioni per ritenere se sussista ancora un interesse pubblico a mantenere quel vincolo o meno. Ma questo non ha niente di urbanistico o di edilizia. Questo mi sono limitato ad affermare in quelle due note che io ho scritto su questo argomento. Se c’è bisogno di qualche chiarimento, sono pronto a darlo ancora una volta”. Il Consigliere Comunale Bormolini Bernardo (intervento fuori microfono) ripercorre l’iter dell’impianto Deschana partendo dal settembre 2000. In data 28.11. veniva convocato il Consiglio comunale per deliberare in merito, che veniva rinviata ad altra data, a seguito di un’interrogazione urgente da parte del Gruppo di minoranza Progetto Livigno. È stato riconvocato il 29, il 30.12 , il 29 in prima seduta è andata deserta, il 30.12 è stata rinviata e poi è stata modificata e… però questo i cittadini devono sapere”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Va bene”. Il Consigliere Comunale Galli Francesco: “Devono sapere soprattutto perché è nata tutta questa vicenda anche perché a monte ci sono delibere, fatte in precedenza, facciamo nel 2000 quando appunto la scuola sci chiedeva un vano di dimensioni maggiori a quello autorizzabile per fare la sala video, un piccolo bar; cioè l’intenzione già allora era quella di realizzare un volume in più, anche se è vero quello che dici, Lello, non c’erano dei vincoli particolari per gli impianti in base ai quali si diceva che la stazione doveva essere più grande o più piccola, è vero. È altrettanto vero che si cercò di contenere, uniformando tutte le stazioni di partenza, Antonioli, Amerikan, Pian della Volpe, tutte le varie stazioni dando loro delle dimensioni che soddisfacessero la necessità della biglietteria dei locali di sufficienti dimensioni per la gestione dell’impianto. La scuola sci là voleva delle superfici maggiori, inizialmente, almeno a quanto mi ricordi, ma, Lello, credo tu ne sia a conoscenza perché anche a te hanno fatto la stessa domanda, volevano aprire un piccolo bar o un’attività accessoria finalizzata a tenere un po’ in piedi l’impianto perché dicevano: facciamo un investimento consistente, abbiamo bisogno di qualche garanzia in più per la gestione. L’Amministrazione precedente alla tua negò questa opportunità, convinti che si poteva creare un precedente, che non era il caso, etc.. Dopodichè viene data, ma ci si accorge, strada facendo, che non si può realizzare un rifugio, un bar a dieci metri da una strada, perché ci sono dei vincoli particolari. Quindi concordiamo tutti sul fatto che la maggior superficie, il maggior volume è stato autorizzato, promesso o realizzato per dare un sostegno a questa iniziativa. Si è poi risolto in un aggravio, in un maggiore impegno perché sicuramente la scuola sci non aveva come obiettivo quello di fare i bagni pubblici che di sicuro non sono un’entrata, non sono un motivo di sostegno all’attività ma sono un onere. Ma questo è stato un ripiego, presumo, Lello, dettato da situazioni contingenti, le norme, le regole che il Piano Regolatore prevede non consentivano di fare diversamente, di fare quello che forse l’Amministrazione, Lello, avevate in animo di fare. Adesso siamo al capolinea. Adesso togliamo l’impianto e saniamo tutto perché di tutto questo pasticcio, anziché dare aiuti alla società, discutibile se era il caso o meno, non lo metto neanche in dubbio. Qualcuno può dire di sì, qualcuno di no. Ma da questa intenzione si è arrivati addirittura a creargli dei maggiori oneri e adesso bisogna in qualche modo metterci una pezza e la pezza è questa. Comunque, dopo le dissertazioni Conte, certo nessuno contesta, io quando mi hanno detto che c’eri, ho detto: saremo dileggiati perché chiaramente non abbiamo le tue competenze e le tue conoscenze. Siamo ignoranti e l’ignoranza non è un difetto, è una condizione, si può sempre porre rimedio e vale per tutti. Conte, quando sei venuto qui, sai benissimo che comunque un volume, quando c’è, vincoli, convenzione, quando c’è un volume, c’è. Perché, spiegavo prima a Narciso, noi abbiamo fatto diverse convenzioni con gli alberghi, che prevedono il mantenimento di una destinazione perché in premio gli si dà dei volumi in più. Ma se tra cinque anni, Dio non voglia, abbiamo una crisi che gli alberghi non vendono, gli albergatori verranno qui con la chiave e diranno: o mi fai far qualcosa o io non lavoro. E giocoforza qualche amministratore dovrà scegliere di conseguenza. Non potrà far diversamente, non potrà dirgli: fallisci, non ce ne frega niente, ma è indispensabile che si facciano valutazioni e approfondimenti. Quello che in questa vicenda è mancato perché si è partito subito per partito preso. Non vi dico cosa mi è stato detto in Commissione consiliare la prima volta: facevano questo tipo di intervento perché realizzavano il nuovo manufatto in centro. È vero, Ermanno? Rendevano bella Livigno, quindi andavano premiati, credo che queste motivazioni fanno certamente sorridere perché che la scuola sci faccia il proprio intervento, lo fa pro domo sua, e ben venga, ne ha la facoltà. Ma questo non implica che l’Amministrazione debba fare delle scelte finalizzate a sussidiare questo intervento. Questo credo che non sia assolutamente né possibile, né tollerabile. In ogni caso, tornando all’argomento di cui stiamo parlando, un volume, una volta dato, c’è. Poi oggi ci sei tu, domani c’è un altro, dopodomani ce n’è un altro, il volume c’è, e prima o dopo nessuno riuscirà più a toglierlo. Quindi la grossa cautela è a monte. Quando è stata data questa deroga, Lello, veramente, tra me e me dicevo, sei alle prime armi, quindi può capitare di sbagliare, ma hai creato comunque un precedente, adesso ne stai creando un altro, adesso stai dicendo che nel nuovo capitolato, Dio sa quando verrà, e purtroppo è da tempo che andrebbe fatto, fatto domani comunque è tardi. Vedremo che cosa succederà. Chiunque userà questo tipo di intervento per dire: l’Amministrazione comunque ha un precedente, in base al quale questo volume è stato trasformato perché, torno sempre all’inizio, se non c’era l’impianto, quel volume non c’era. Che droga tutta questa vicenda è l’edificio in basso. Non ci fosse quello, le cose si potrebbero affrontare in termini ben diversi. Siccome c’è un volume che, immettendolo sul mercato, garantisce una certa entrata, tutta la vicenda è condizionata da questo. Ma i discorsi sono partiti tempo fa. Secondo me anche oggi si poteva fare qualcosa. E, Lello, quando ne abbiamo parlato la prima volta di questo argomento, per evitare che sorgessero speculazioni, etc., ho detto subito: si prendano i valori di bilancio dell’immobile, li ritiri il Comune. Li prenda il Comune, sono 470 metri quadri di autorimessa, abbiamo l’APT in baracche, poi noi naturalmente… baracche nate prima di te, Lello, per carità, ma che comunque, se si presenta l’occasione di risolvere, si potrebbero risolvere. Il problema è che si sono presi impegni, si sono fatte promesse, bisognerebbe sapere tornare indietro per fare gli interessi dell’Amministrazione. L’interesse sarebbe quello di conservare, certo l’immobile, non creare danni alla società che l’ha fatto ma pagandogli quello che a Bilancio l’immobile, il bene è valutato. Per quel valore il Comune lo ritiri e ne faccia ciò che vuole. Ha la necessità di reperirlo. Te l’ho detto subito, si partiva con questo tipo di iniziativa, di sicuro non creavi precedenti, non facevi favoritismi, non creavi situazioni di alimentazione di speculazione, come invece stai facendo”. Il Sindaco Silvestri Attilio Lionello: “Bene, a questo punto, sentiti tutti gli interventi, passiamo alla votazione”. Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Sig. Galli Francesco, Sig. Galli Matteo e Sig. Bormolini Bernardo), espressi in forma palese, essendo 10 presenti, dei quali 10 votanti e 0 astenuti. DELIBERA 1) DI DICHIARARE la Livigno S.r.l., con sede in Livigno, via Plan n. 119, in persona del suo Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Fortunato Silvestri decaduta dalla concessione di costruzione e di esercizio dell’impianto di risalita denominato “Deschana”, rilasciata con atto rep. n. 1592 del 30.12.2002, registrata a Tirano il 17.01.2003 al n. 39 Serie 1, allocato in località Pemont del Comune di Livigno ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di Concessione; 2) DI NON FAR LUOGO all’esercizio, per le ragioni tutte esposte in premesse, del diritto di riscatto dell’impianto in questione così come previsto dall’art. 11 dello stesso Disciplinare; 3) DI IMPORRE alla Livigno S.r.l. di eliminare e di demolire, entro 90 giorni dalla notificazione alla stessa della presente deliberazione consiliare, tutte le opere, i materiali e le attrezzature costituenti l’impianto “Deschana”, con l’esclusione di quelle allocate su terreni di cui Livigno S.r.l. abbia la proprietà e/o la disponibilità e/o che non possano avere altra utile destinazione, secondo quanto previsto dell’art. 11. comma 7, del Disciplinare di Concessione; 4) DI DIFFONDERE il presente atto tramite la pubblicazione sul Sito Internet comunale, ai sensi del vigente Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23.08.2006. Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to SILVESTRI ATTILIO LIONELLO IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA BESSEGHINI STEFANIA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 344 N°___________ Registro pubblicazioni Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 8/04/2009 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000. F.to IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA BESSEGHINI STEFANIA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' o La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 comma 3 X del D.Lgs. 267/2000. o La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA BESSEGHINI STEFANIA E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 08.04.2009 Livigno, lì _________________ F.to IL SEGRETARIO GENERALE ( DOTT.SSA BESSEGHINI STEFANIA) =====================================================================