Tribunale Amministrativo Regionale Calabria
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Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Reggio Calabria 8/7/2008 n. 379 1. GARA D'APPALTO - REQUISITI GENERALI - DICHIARAZIONI EX ART. 38 DLGS. 163/2006 - VANNO RIFERITE SOLO AGLI AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI - RIFERIBILITA' A PROCURATORI MUNITI DI UN QUALSIASI POTERE DI RAPPRESENTANZA - VA ESCLUSA - RAGIONI 2. GARA D'APPALTO - REQUISITI GENERALI - DICHIARAZIONI EX ART. 38 DLGS. 163/2006 - VANNO RIFERITE SOLO AGLI AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI - INSTITORE - È SOGGETTO SFORNITO DI POTERI DECISIONALI DEGLI INDIRIZZI E DELLE SCELTE IMPRENDITORIALI - NON EQUIPARABILITÀ ALL’AMMINISTRATORE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA 1. L’art.38, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, non si riferisce a tutti gli amministratori e procuratori muniti di un qualsiasi potere di rappresentanza, ma contempla espressamente ed esclusivamente i soli amministratori e direttori tecnici. L’estensione della previsione normativa a tutti i procuratori muniti di un qualsiasi potere di rappresentanza, oltre a risultare irrazionale e di grande complicazione in relazione a strutture organizzative di un certo rilievo, risulta persino contraria alla specialità della disciplina, che contempla restrizioni e limitazioni al potere di iniziativa economica del privato e non risulta, pertanto, suscettibile di interpretazione in via analogica, dovendosi, peraltro, escludere che l’esegesi prospettata da parte ricorrente possa essere diversamente qualificata come semplice interpretazione estensiva. 2. Ai fini dell’applicazione dell’art.38, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, l’institore, benché munito di poteri di rappresentanza e preposto all’esercizio dell’impresa (o di un suo ramo), è soggetto dotato di poteri rappresentativi e gestionali, ma non decisionali degli indirizzi e delle scelte imprenditoriali, sicchè non è equiparabile all’amministratore con poteri di rappresentanza. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CalabriaSezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 408 del 2008, proposto da: Mucciola Piero S.P.A in proprio e N.Q., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Gentile, Domenico Galli, con domicilio eletto presso Domenico Gentile Avv. in Reggio Calabria, via dei Bianchi 3; Ge.Cos S.r.l.; contro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Arena, con domicilio eletto presso Domenico Arena Avv. in Reggio Calabria, viale Europa Trav. De Blasio, 54; nei confronti di Sud Impianti di Prochilo Domenico, L'Elettricità di Garruba A. & Costantino S.n.c.; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,della comunicazione del 26 febbraio 2008, con cui la CCIAA ha disposto l'esclusione del costituendo RTI Mucciola dalla gara per «la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e messa a norma degli impianti elettrici e speciali presso la sede della Camera di Reggio Calabria» e del relativo provvedimento di esclusione di estremi non conosciuti;- ove occorra, dell'art. 21, sub 21.1. del bando di gara e degli artt. 5, sub 5.1., lettera c) e 8, sub 8.2., lettera E) del disciplinare di gara qualora interpretati come comportanti l'obbligo anche per il procuratore generale di un'impresa concorrente di dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste quali cause di esclusione dall'art. 38, lettere b) e c), d. lgs. 163/06;di ogni altro atto connesso, collegato o comunque presupposto rispetto a quelli sopra indicati, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI con mandataria Sud Impianti di Prochilo Domenico, il provvedimento con cui quest'ultima è stata dichiarata efficace, qualora medio tempore intervenuti, nonché l'eventuale contratto stipulato in applicazione di tali provvedimenti... Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2008 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28 dicembre 2007, la CCIAA ha indetto una procedura aperta per la realizzazione «dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e messa a norma degli impianti elettrici e speciali presso la sede della Camera di Reggio Calabria», con importo complessivo dei lavori posto a base d'asta pari ad € 1.048.525,70 compresi gli oneri di sicurezza. Mucciola S.p.a., quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con GE.COS. s.r.l., ha fatto pervenire la propria offerta nel termine di scadenza fissato dal bando di gara (art. 14).Nell'ambito del raggruppamento, l'impresa mandante GE.COS. s.r.l. ha prodotto dichiarazioni sostitutive attestanti l'inesistenza di misure di prevenzione in corso e di sentenze penali di condanna passate in giudicato, soltanto relativamente all'amministratore unico e ai direttori tecnici della società, ma non relativamente ai procuratori generali della società.La Commissione di gara ha valutato la documentazione presentata dal raggruppamento e, ritenutala completa, ha ammesso il RTI Mucciola alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.In esito a tali operazioni il RTI Mucciola è risultato aggiudicatario della gara.Con comunicazione del 28 febbraio 2008, la CCIAA ha escluso il RTI Mucciola dalla gara in quanto la dichiarazione sostitutiva presentata dall'impresa mandante GE.COS. s.r.l. era «mancante della dichiarazione da rendere a pena di esclusione, sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente all'Ing. Ziino Colaninno, procuratore generale di detta impresa mandante, nominato con atto del 28 novembre 2007, come risulta da visura camerale, estratta dal Registro delle Imprese».Con lettera del 3 marzo 2008, i legali della società mandataria del raggruppamento hanno chiesto alla CCIAA di riesaminare in autotutela il provvedimento di esclusione disposto, mettendo in evidenza che l'obbligo per il procuratore di una società di capitali di dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del d. lgs. 163/06, non era previsto dalla lex specialis di gara né, tanto meno, dalla disciplina normativa vigente.La CCIAA ha riscontrato tale lettera con nota del 31 marzo 2008, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la revoca e/o l'annullamento dell'esclusione.Contro l’atto di esclusione ed i relativi provvedimenti conseguenti (compresa l’aggiudicazione) ricorre la mandataria Mucciola spa, deducendo in primo luogo la violazione dell’art. 38 del D. LGS. N. 163/06: la stazione appaltante ha escluso dalla gara il RTI Mucciola per la mancata presentazione da parte dell'impresa mandante GE.COS. s.r.l., della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del d. lgs. 163/06, inerente un procuratore della società. La stazione appaltante ha ritenuto, pertanto, che la dichiarazione prevista da tale norma dovesse essere resa anche dal procuratore generale della società, malgrado la stessa sarebbe richiesta dalla normativa vigente, solo con riferimento a coloro per i quali si possano riconoscere poteri decisionali relativi alla persona giuridica, sulla base del presupposto che solo in capo ad essi possa rinvenirsi la titolarità del potere di direzione e di gestione della società. Più specificamente, l'art. 38 del d. lgs. 163/06, prevede espressamente, in caso di società di capitali, quale causa ostativa alla partecipazione, il verificarsi delle ipotesi previste dalle lettere b) e c) in capo ai soli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico.La disposizione normativa indicherebbe ipotesi tassative e ne conseguirebbe che anche la relativa dichiarazione vada resa solo in relazione ai soggetti espressamente contemplati dalla norma.Quale secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione: infatti, quand’anche si non si condividesse la rigorosa interpretazione dell’art. 38 cit., proposta dal ricorrente, l'esclusione sarebbe comunque palesemente illegittima non essendo tale causa espressamente prevista nel bando e nel disciplinare di gara. Infatti sia l’art. 5.1, sia l’art. 8.2 lett E del disciplinare di gara, nel prevedere rispettivamente i requisiti di partecipazione alla gara ed i documenti da prodursi a pena di esclusione, contemplano solo la figura degli amministratori con poteri di rappresentanza e dei direttori generali.All’esito della trattazione in fase cautelare all’udienza del 7.5.08 è stata fissata, ai sensi dell’art. 23 bis l. 1034/71, senza concessione di provvedimenti cautelari, l’udienza del 25.6.08 per la trattazione nel merito.Costituitasi con memoria depositata il 13.6.08, la C.C.I.A ha contrastato le censure mosse dalla Mucciola spa rilevando che il legislatore, già con l’art. 75, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 554/1999, nel prevedere come cause di esclusione dagli appalti di lavori pubblici le condanne per determinati reati incidenti sulla moralità professionale, ha ritenuto necessario verificare la situazione personale di chi svolga un significativo ruolo decisionale e gestionale nell’ambito societario, al fine di prevenire l’elusione della ratio legis, vanificandone le finalità, disponendo, in particolare per le società a responsabilità limitata, la rilevanza dello status giudiziario riferito a carico di quei soggetti che abbiano la qualifica ovvero le funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico.Da ciò conseguirebbe la necessità di avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, rispetto alle qualifiche meramente formali. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 523).Parte resistente ha evidenziato come il procuratore ing. Colanino, in forza del tenore della procura in atti, non possa essere considerato un procuratore semplice, ma un institore che, a mente dell’art. 2203 c.c. “è colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa commerciale, ovvero di una sede secondaria o di un suo ramo particolare”.Infatti, egli è titolato ad agire “…in nome e per conto della società dalla stessa rappresentata, con tutti i poteri e le facoltà di legge, nessuno escluso o eccettuato, di modo che non si possa opporre loro difetto…”; ragion per cui, stante l’ampiezza dei poteri conferiti al citato procuratore, il medesimo, pur non essendo formalmente organo della società, sarebbe abilitato a svolgere, nella sostanza, le funzioni di amministratore.Così riassunte le posizioni delle parti può passarsi alla decisione nel merito.Preliminarmente va esaminata la portata del rilievo mosso dalla CCIA (sia pure prospettato solo relativamente alla domanda risarcitoria su cui ci si soffermerà in seguito) in ordine alla dichiarazione resa dalla GECOS (ed allegata alla memoria di costituzione) di ritirare la propria partecipazione dalla gara. Essa inciderebbe infatti, oltre che sulla concreta possibilità di assicurare il risarcimento in forma specifica domandato dalla ricorrente, stante la immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti prevista dal disciplinare di gara (art. 7), anche sull’interesse a ricorrere.Infatti, laddove si dovesse ritenere operante il divieto di modificabilità soggettiva del raggruppamento, la revoca della partecipazione (laddove possibile), comportando una alterazione non consentita, potrebbe determinare la carenza di interesse all’accoglimento del ricorso, stante la impossibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.Tanto premesso, deve disconoscersi alla dichiarazione in atti il valore riconosciutole dalla resistente.La stessa, infatti, testualmente recita “…….Pertanto con la presente la GECOS accetta tale atteggiamento della Camera ed intende ritirarsi dall’ATI”Nella dichiarazione, pertanto, la mandante, oltre ad “accettare” l’esclusione, si limita a manifestare un’ “intenzione” cui non risulta aver fatto seguito alcun effettivo atto di ritiro dalla partecipazione, sicchè a tale dichiarazione non può che annettersi il valore di una mera dichiarazione d’intenti, non seguita da alcuna manifestazione di volontà rilevante ai fini che interessano.Né l’“accettazione” dell’esclusione produce alcun riflesso sul ricorso in decisione, poiché essa può valere al più come acquiescenza espressa da parte della GECOS all’atto impugnato, priva tuttavia di efficacia nei confronti di soggetti diversi dalla dichiarante. Nel merito il ricorso è fondato.Come correttamente richiamato dalla difesa della ricorrente, questo TAR, con decisione 1750/2006 si è già pronunciato in ordine alla portata della previsione contenuta nell’art. 38 d.lgs 163/06 (all’epoca contenuta nell’art. 75, lett. b) e c) del d.p.r. n. 554/1994), ritenendo che tale norma non si riferisca a tutti gli amministratori e procuratori muniti di un qualsiasi potere di rappresentanza, ma contempli espressamente ed esclusivamente i soli amministratori e direttori tecnici. L’estensione della previsione normativa a tutti i procuratori muniti di un qualsiasi potere di rappresentanza, oltre a risultare irrazionale e di grande complicazione in relazione a strutture organizzative di un certo rilievo, risulta persino contraria alla specialità della disciplina, che contempla restrizioni e limitazioni al potere di iniziativa economica del privato e non risulta, pertanto, suscettibile di interpretazione in via analogica, dovendosi, peraltro, escludere che l’esegesi prospettata da parte ricorrente possa essere diversamente qualificata come semplice interpretazione estensiva.Né può concordarsi con quanto sostenuto da parte resistente in ordine alla applicabilità al procuratore - institore della disciplina in esame.Infatti, diversamente da quanto ritiene parte resistente l’institore, benché munito di poteri di rappresentanza e preposto all’esercizio dell’impresa (o di un suo ramo), è soggetto dotato di poteri rappresentativi e gestionali, ma non decisionali degli indirizzi e delle scelte imprenditoriali, sicchè la sua equiparazione all’amministratore con poteri di rappresentanza è tutt’altro che condivisibile.Sicchè all’estensione analogica della fattispecie osta la distinzione concettuale tra il procuratore (sia esso institore o meno) e l’amministratore con poteri di rappresentanza o il direttore generale di una società di capitali.Distinzione che trova il suo fondamento nel fatto che solo questi ultimi soggetti hanno poteri di decisione delle scelte imprenditoriali, mentre il procuratore (anche se institore), per quanto munito di ampi poteri di rappresentanza ha, per sua natura solo poteri rappresentativi ma non decisionali (i poteri gestionali dell’institore, infatti, sono pur sempre circoscritti nei limiti delle direttive fornite dall’imprenditore). In altri termini le sue manifestazioni di volontà possono produrre effetti nella sfera giuridica della società, ma ciò non significa che egli abbia un ruolo nella determinazione delle scelte imprenditoriali, lasciate all’imprenditore o all’amministratore con poteri di rappresentanza (ovvero al direttore generale).Con espressione breviloquente, ma efficace, deve per ciò dirsi che il procuratore generale può “manifestare” ciò che la società “decide”, ma non può “decidere” ciò che la società “manifesta”, se non nei limiti delle scelte imprenditoriali formulate dall’imprenditore.Orbene, se la norma richiede determinati requisiti c.d. di moralità nei confronti dell’imprenditore o del direttore generale (in caso di impresa individuale) e degli amministratori con poteri di rappresentanza e del direttore generale (in caso imprenditore collettivo), e se si pone mente al fatto che il direttore generale può non essere fornito di poteri di rappresentanza, ciò è segno evidente che l’interesse perseguito dalla disposizione normativa è quello di verificare la condotta di coloro che determinano le scelte all’interno dell’impresa, e non di coloro che manifestano all’esterno tali scelte, pur se dotati di poteri gestionali circoscritti, però, nell’ambito degli indirizzi impartiti dall’imprenditore.In ogni caso all’ estensibilità analogica della disciplina in esame osta il principio di tassatività delle cause di esclusione, correttamente richiamato da parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso. Per le motivazioni che precedono va annullata l’esclusione della GECOS e tutti gli atti conseguenti ad essi quali l’eventuale aggiudicazione a favore del RTI facente capo alla mandataria SUD impianti di Prochilo D.Può ora passarsi ad esaminare l’istanza risarcitoria formulata dalla ricorrente.La Mucciola spa ha chiesto di “condannare il predetto ente al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, la quale, nel caso di specie, può essere realizzata esclusivamente mediante l'annullamento dell'illegittimo provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante, così aggiudicando nuovamente la gara al RTI Mucciola.”In subordine, laddove fosse precluso il risarcimento in forma specifica, è stata formulata domanda di condanna al ristoro integrale del pregiudizio patrimoniale patito, nella misura pari alle spese di partecipazione, al danno all'immagine ed anche al mancato utile nella misura del 10% dell'importo a base di gara.Dunque, la ricorrente chiede in via principale l’attribuzione di quella stessa utilità che le è stata preclusa dall’adozione del provvedimento giudicato illegittimo dal Tribunale. Mira, infatti, ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, oggetto della gara sottoposta al giudizio del Collegio, al RTI di cui è capogruppo (il che è ancora possibile, in quanto la stipula del contratto non è ancora avvenuta, per come dichiarato a verbale dal difensore della ricorrente).Giova soffermarsi brevemente sulla qualificazione giuridica dell’istanza testualmente riportata dal ricorso introduttivo.A tal fine va posta una distinzione tra tutela risarcitoria e tutela ripristinatoria o restitutoria.La tutela risarcitoria, anche in forma specifica, si qualifica perchè l’utilità conferita al danneggiato è diversa da quella di cui il danneggiato è stato privato dal comportamento illecito del danneggiante (sia esso tenuto in base a responsabilità contrattuale o aquiliana).Il bene della vita attribuito, anche in presenza di risarcimento in forma specifica, pertanto, non è quello stesso di cui è stato privato il danneggiato, ma altro. In particolare la tutela risarcitoria conferisce o un utilità monetaria equivalente al bene della vita sottratto al danneggiato ovvero un bene della vita simile ed idoneo a soddisfare in via diretta quel bisogno al cui soddisfacimento era funzionale il bene della vita “originario”.La tutela risarcitoria, pertanto, è caratterizzata dalla diversità dell’utilità conferita al danneggiato rispetto a quella di cui è stato privato e consiste o nel conferimento di un ristoro monetario o di un bene con le stesse caratteristiche, ma pur sempre diverso da quello originario.Diversamente è a dirsi per la tutela ripristinatoria o restitutoria che, invece, conferisce al danneggiato esattamente quella stessa utilità di cui si è visto privato.Posta tale distinzione concettuale, risulta agevole qualificare l’istanza risarcitoria proposta in via principale quale istanza ripristinatoria, il cui accoglimento deriva direttamente dall’effetto conformativo della sentenza.Infatti, annullato il provvedimento di esclusione illegittimo, atteso che il RTI facente capo alla Mucciola spa era stato individuato quale aggiudicatario, non potrà che rivivere tale provvedimento.Con la conseguenza ulteriore della irrilevanza del dolo o della colpa al fine della tutela ripristinatoria che, com’è noto, prescinde dall’elemento psicologico.Ne consegue ancora che la pronuncia del Giudice, in ipotesi di tutela ripristinatoria, non potrà che atteggiarsi quale sostanziale sentenza di condanna a conferire l’utilità spettante al ricorrente.Né in contrario varrebbe rilevare che a tale tipo di pronuncia osterebbe la tradizionale struttura della sentenza del G.A. quale sentenza costitutiva, ma non di condanna, perché in contrario vi è da osservare che se il G.A. può condannare al risarcimento in forma specifica, conferendo un’utilità simile, ma non identica, non vi può essere alcun ostacolo alla condanna alla tutela ripristinatoria che è quella che più di ogni altra garantisce la efficacia della tutela giurisdizionale.L’effetto conformativo della sentenza, tuttavia, produce i suoi effetti vincolanti limitatamente al punto controverso sottoposto all’esame del Collegio, con la conseguenza che non possono che farsi salvi i poteri della p.a. inerenti alla valutazione di profili ulteriori e diversi da quelli esaminati in sentenza.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo e poste a carico della resistente soccombente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’esclusione impugnata, ordinando alla CCIA di Reggio Calabria di aggiudicare la gara per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e messa a norma degli impianti elettrici e speciali presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria al RTI Mucciola.Condanna la CCIA di Reggio Calabria alla rifusione delle spese processuali in favore della Mucciola spa che liquida in complessivi Euro 5000 omnicomprensivi per diritti ed onorari e spese (anche per contributo unificato), oltre iva e cpa come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:Luigi Passanisi, PresidenteDaniele Burzichelli, Consigliere Desirèe Zonno, Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 08/07/2008(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)