CHE FINE FAREMO? LUCIANO ORSI Principali aspetti del disegno

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CHE FINE FAREMO? LUCIANO ORSI Principali aspetti del disegno
CHE FINE FAREMO?
LUCIANO ORSI
Principali aspetti del disegno di legge “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate approvato dal Senato il 26/3/2011”
Il disegno di legge art.1 riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile , garantito
anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in ciui la persona non sia più in grado di intendere e
volere, fino alla morte accertata nei modi di legge”; questa formulazione, senza alcune menzione della
palliazione nei malati terminali, spinge fortemente verso l’eccesso terapeutico, perché finisce per equiparare
il morente per malattia con il morente per morte “cerebrale” accertata con criteri neurologici in Terapia
Intensiva. Inoltre “...riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente che
acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita” fa una scelta ideologica a discapito del più neutro
modello di decisioni condivise.
Nell’art. 3 la denominazione dichiarazioni anticipate (DAT) rappresenta una scelta ideologica che esclude il
carattere vincolante che hanno invece le direttive anticipate, denominazione internazionale; infatti le volontà
del malato vengono declassate ad orientamenti che il medico può disattendere (art.7). Inoltre tali
orientamenti possono riguardare trattamenti sproporzionati senza precisare chi li definisce tali. La nutrizione
e l’idratazione artificiali non possono essere oggetto di DAT perché vanno mantenute fino alla fine della vita
a meno che risultino non più efficaci alle funzioni fisiologiche del corpo; questa formulazione rischia di non
proteggere i malati terminali da eccessi terapeutici e impedisce libere scelte anticipate negli stati vegetativi.
Questi ultimi, peraltro, non potranno praticamente mai usufruire delle DAT finchè non sia dimostrata una
assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale. La perdita di valore della DAT nelle situazioni
di urgenza o di pericolo di vita immediato comporterà un sicuro eccesso di trattamenti nei malati terminali. La
scadenza della DAT dopo 5anni, l’obbligo di stilarle presso il medico di medicina generale ed il registro
locale (ASL) e nazionale rappresentano formidabili ostacoli alla implementazione della legge. Infine si deve
stigmatizzare che il Il DDL non rispetta nessuno dei punti che la SICP e la SIAARTI (le due principali società
scientifiche che si occupano quotidianamente di malati alla fine della vita) hanno richiesto nei loro
documenti. ad hoc (reperibili sui rispettivi siti Internet).
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