Atto Indirizzo / Ispettivo - Demetra - Regione Emilia
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Atto Indirizzo / Ispettivo - Demetra - Regione Emilia
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA (ex art. 114 Reg. int.) L'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna premesso che la pratica del turismo naturista è riconosciuta, valorizzata e tutelata dalla L.R. 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista); in particolare, l'art. 1 della legge regionale citata prevede che "La Regione ( . . . ) promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura”; rilevato che da decenni, il turismo naturista si è sviluppato nella spiaggia Bassona del Lido di Dante (Comune di Ravenna), località inserita in una delle stazioni del Parco regionale del Delta del Po e soggetta a protezione ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio; tale forma di turismo è storicamente radicata nella suddetta area proprio in ragione delle peculiarità ambientali e naturalistiche che la caratterizzano, peculiarità che rendono la spiaggia Bassona una destinazione particolarmente confacente alla sensibilità paesistico ambientale tipica dei soggetti che praticano il naturismo; peraltro, questo tipo di turismo - la cui pratica e fruizione avvengono in totale rispetto della normativa vincolistica e protettiva dell'area de qua - ha concorso in maniera decisiva allo sviluppo economico del Lido di Dante; evidenziato che l'attuale Amministrazione comunale non ha, ad oggi, formalmente autorizzato la destinazione dell'area in esame alla pratica del naturismo; in particolare, risulta che l'Autorità comunale abbia pretesamente assunto alla stregua di motivo ostativo all'emanazione del relativo atto autorizzatorio la circostanza che l'art. 3, comma 2, L.R. 16/06 subordinerebbe la destinazione di un'area alla pratica del turismo naturista alla realizzazione di servizi igienici, ciò che nella fattispecie sarebbe precluso dal carattere demaniale della spiaggia Bassona e dalla relativa normativa vincolistica; peraltro, e contrariamente a tale atteggiamento (ingiustificatamente ed illegittimamente) restrittivo, in data 30 novembre 2010, il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato un o.d.g. - sottoscritto da diversi consiglieri di appartenenza politica eterogenea - mediante il quale si invita il Sindaco e la Giunta "a trovare, stanti le prescrizioni di legge e le indicazioni degli organismi di tutela, anche attraverso un dialogo con le associazioni naturiste, una collocazione nella zona della Bassona di un'oasi di turismo naturista o comunque a valutare opportunità che, nel dialogo con istituzioni preposte ed associazioni, possano scaturire per dare risposta ad un filone turistico fondamentale per l'eterogeneità dell'offerta ravennate"; tale netta diversità di posizioni in seno agli organi di amministrazione locale e l'assenza di una specifica regolamentazione del fenomeno hanno ingenerato una situazione di incertezza in ordine alla legittimità della pratica naturista nell'area in questione, con conseguenti criticità comportamentali e relazionali; gli ufficiali di p.g. del Corpo Forestale dello Stato - Comando di Ravenna hanno comminato diverse sanzioni ai praticanti il turismo naturista, contestando il reato contravvenzionale di cui all'art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza), ciò che ha contribuito a creare un clima di tensione sociale e di repressione di questa forma di turismo che la Regione - per converso - tutela ed incentiva a livello di legislazione ordinaria; proprio con riferimento alla reiterata contestazione della contravvenzione ex art. 726 c.p., il Difensore civico regionale (nota prot. 0020993-01/06/2012-ALRER, fase. 257/2012/AB) rileva che, secondo la maggioritaria e più recente giurisprudenza, la nudità non costituisce una condotta penalmente rilevante ove inserita in particolari contesti socio - relazionali o settoriali: in particolare, non integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza la nudità integrale praticata da un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da questi solitamente frequentata (v., ex multiis, Cass., 1765/00, 3557/00). Similmente, nella medesima nota si segnala che il Pretore di Ravenna, con sent. 20 novembre 1995, ha assolto per insussistenza del fatto due naturisti a cui è stato contestato il reato ex art. 726 c.p., sul rilievo che il nudismo integrale praticato in modo composto e naturale in un'area notoriamente dedicata al naturismo (id est la spiaggia Bassona) non integra un fatto penalmente rilevante sotto il profilo del principio di offensività, essendo la condotta posta in essere inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice citata (ossia il pubblico decoro); con la citata nota, il Difensore civico sollecita tutti gli enti interessati ad esprimere la propria posizione in ordine alle problematiche in esame, auspicando - come sembra desumersi dal tenore della nota - un coordinamento interistituzionale; a causa delle segnalate criticità, il turismo naturista ha subito - nella località citata - una rilevante e significativa contrazione: infatti, la località balneare del Lido di Dante ha riscontrato il crollo delle presenze e delle prenotazioni, soprattutto da parte dei turisti stranieri che prediligono questa forma di turismo; interroga la Giunta per sapere di quali ulteriori o diverse informazioni sia eventualmente in possesso in ordine alla situazione di specie; se e quali azioni o strategie intenda predisporre - in via immediata e in modo improcrastinabile - al fine di superare le segnalate criticità di carattere sociale, relazionale ed economico; se e quali azioni o strategie intenda approntare al fine di garantire la piena e completa attuazione degli obiettivi programmatici di valorizzazione e tutela del turismo naturista di cui alla L.R. 16/06 con specifico riferimento alla situazione rilevata in località Lido di Dante; se e in quali termini intenda attivarsi - ex art. 2 della L.R. 16/06 - nei confronti del Comune di Ravenna e degli altri enti interessati al fine di favorire l'individuazione della spiaggia Bassona come area da destinare alla pratica del naturismo; se ed entro quali termini la Regione intenda emanare il regolamento - che, a norma dell'art. 5, comma 3, L.R. 16/06, avrebbe dovuto essere adottato "entro sei mesi" dall'entrata in vigore della legge stessa - di definizione delle caratteristiche tecniche delle recinzioni delle aree private o pubbliche destinate alla pratica del naturismo. I Consiglieri Franco Grillini (Italia dei Valori - Lista Di Pietro) Liana Barbati (Italia dei Valori - Lista Di Pietro)