Agevolazioni fiscali all`eliminazione delle barriere architettoniche

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Agevolazioni fiscali all`eliminazione delle barriere architettoniche
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Agevolazioni fiscali
architettoniche
all’eliminazione
delle
barriere
Per barriere architettoniche si intendono:
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gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacità ridotta o impedita in forma permanente, progressiva o
temporanea;
gli ostacoli che limitano o impediscano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi
attrezzature o componenti;
La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e
per i sordi.
(DPR 503/96)
Detraibilità delle spese
In fase di redazione annuale della denuncia dei redditi è possibile usufruire di detrazioni
per spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della
propria abitazione o in spazi condominiali comuni.
Queste detrazioni sono di due tipi diversi sia in quanto a percentuale di spesa detraibile,
sia in quanto a tipologia di intervento ammesso alla detrazione.
Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 36%
La Legge 449/1997 aveva introdotto disposizioni volte a favorire il recupero del
patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per diverse
tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico. In virtù di quella norma
è possibile detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche
- una cifra pari al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile
non può superare l'imposta lorda stessa. La detrazione fiscale compete, per le
spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non
superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel
caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30
settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
Nelle parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti
da interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad
esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla
detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l'eliminazione di
barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste
agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia
che siano realizzati in parti comuni degli edifici. Il beneficio fiscale non interessa
solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione aprendo l'opportunità di ottenere l'agevolazione anche sulle
soluzioni di domotica e controllo ambientale.
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Per poter fruire di questa agevolazione, i contribuenti devono avere rispettato le
modalità di richiesta fissate a suo tempo dal Ministero delle Finanze e cioè:
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aver trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la
comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al
catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione
alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito
modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta
documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il
possesso della documentazione stessa;
aver effettuato le spese tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero
di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di
entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme
dettate dall'art. 1 della L. 449/97, per i quali è consentita la detrazione anche se
effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario.
Attenzione: chiunque può accedere a tali detrazioni indipendentemente dal fatto che il
contribuente, o l'eventuale familiare a carico sia disabile.
Normativa di riferimento:
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Legge - 27/12/2002 n. 289
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
Si veda in particolare: [ art. 2 ]
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate 06/02/2001 n. 13/E
"Articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio
edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Risposta a quesiti".
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate 26/01/2001 n. 7
"Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di IRPEF ed IVA."
Si veda in particolare: [ punto 3.2 ]
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate 03/01/2001 n. 1
"Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti."
Si veda in particolare: [ punto 1.1.2 ]
Legge - 23/12/2000 n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
Si veda in particolare: [ art. 2 comma 2 ]
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 12/05/2000 n. 95/E
"Irpef - Videoconferenza modello 730/2000. Risposte a quesiti vari."
Si veda in particolare: [ punto 2.1.2 ]
Legge - 27/12/1997 n. 449
"Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica."
Si veda in particolare: [ art. 1 ]
Detrazione del 19 %
Oltre al beneficio di cui si parla sopra, è possibile, in alternativa, accedere alla
detrazione del 19 %; questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente
alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un'unica quota, anziché
le cinque o le dieci quote annuali previste per la detraibilità del 36%. Come si
comprenderà, è un'opportunità meno conveniente, ma non comporta
comunicazioni preventive, né particolari condizioni da rispettare.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono
ricondotte in seno alle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese
relative a:
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la trasformazione
carrozzella;
dell'ascensore
adattato
al
contenimento
della
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la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche
esterne ed interne alle abitazioni;
Come abbiamo detto, le due forme di detrazione sono incompatibili fra loro.
Al momento della denuncia dei redditi, oltre alle fatture, ricevute o quietanzate,
il contribuente deve dimostrare di essere persona con handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a
suo carico.
Quali sono i documenti ammessi per dimostrare lo stato di handicap:
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i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità)
rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104;
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i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da
commissioni pubbliche;
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i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della
Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni
personali richieste anche mediante autocertificazione che non è
necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.
Normativa di riferimento:
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Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate 06/02/2001 n. 13/E
"Articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio
edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Risposta a quesiti".
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Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 12/05/2000 n. 95/E
"Irpef - Videoconferenza modello 730/2000. Risposte a quesiti vari."
Si veda in particolare: [ punto 1.1.2 ]
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 15/05/1997 n. 137/E
"Oggetto: Risposte ai quesiti in materia di imposte sui redditi, Ici, Invim, successioni e donazioni ed Iva,"
Si veda in particolare: [ punto 2.1 ]
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IVA agevolata
La normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata (4%) “le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche”.
Questo significa che possono godere di questo beneficio solo le più comuni
spese di manodopera e di eventuale progettazione degli interventi mirati
all'eliminazione delle barriere architettoniche. Il fatto che le opere in questione
siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve
risultare dal contratto o dalla relativa fattura.
Sono pertanto esclusi dall'agevolazione il materiale e i prodotti finiti
impiegati per la realizzazione di dette opere.
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Esempio:
Un servizio igienico viene ristrutturato per renderlo accessibile a una persone in
carrozzina. Sulle spese di manodopera e di progettazione si applica l'aliquota IVA
al 4%, sulle spese di acquisto del materiale (piastrelle, igienici, vasca, ecc) si
applica l'IVA al 20%.
La norma che disciplina l'IVA su questi aspetti, peraltro, non limita il beneficio ai
soli disabili o ai loro familiari; ciò rende possibile l'accesso al beneficio anche ad
altri soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale). La condizione che
le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere
architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura. Nella fattura
va citato il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va ricordato che i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità
motorie possono fruire dell'IVA agevolata. In questo caso, tuttavia,
l'agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad
acquistare direttamente il prodotto.
Sempre a proposito di prestazioni di recupero edilizio, viene applicata l'aliquota
IVA del 10% introdotta nel 2000. L'agevolazione, regolamentata in modo
piuttosto articolato, si applica alle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. Oltre
che su queste prestazioni l'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture di
beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio che abbiamo elencato
sopra. A questo proposito un decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre
1999 ha precisato che l'IVA agevolata si applica solo per i seguenti prodotti,
definiti "beni significativi": ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni,
caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Normativa di riferimento:
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Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate 26/01/2001 n. 7
"Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di IRPEF ed IVA."
Si veda in particolare: [ punto 3.2 ]
Legge - 29/10/1993 n. 427
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni
in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle
recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie."
Decreto del Presidente della Repubblica - 26/10/1972 n. 633
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto."
Si veda in particolare: [ tabella A parte II punto 41 ter ]
A cura di Carlo Giacobini Responsabile Centro per la Documentazione Legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale