cba avv barbara sartori

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cba avv barbara sartori
Know-how e patto di non
concorrenza dei dipendenti:
istruzioni per l’uso
Avv.
Barbara Sartori
24/09/2012
Il “know-how” aziendale
© CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
Normativa comunitaria (Reg. CE 772/2004
art. 1, par. 1, lett. i)
Il know how – “sapere come” – consiste in
quel “patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate, derivanti da esperienze e da
prove (…) segrete, sostanziali, individuate in
forma appropriata…”
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La tutela del “know-how” aziendale
come “informazioni segrete”
Ordinamento italiano:
- il know how viene tutelato dalla disciplina
delle “informazioni segrete” (Trib. Bologna
16.5.2006)
- contra v. Trib. Venezia, 20.11.2009,
secondo cui il know how è concetto più
ampio delle informazioni segrete.
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Art. 98 del C.p.i.:
Informazioni riservate: informazioni aziendali ed
esperienze tecnico industriali, commerciali, che:
a) siano soggette al legittimo controllo del
detentore
b) siano segrete
c) abbiano valore economico in quanto segrete
d) siano sottoposte a misure ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete
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Art. 99 del C.p.i.:
Il legittimo detentore delle informazioni riservate
può vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di:
- acquisire
- rivelare
- utilizzare in modo abusivo
le informazioni riservate
salvo il caso in cui siano state conseguite in modo
indipendente dal terzo
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La tutela del “know-how” aziendale:
consigli pratici
misure preventive efficace tutelare del know how:
- organizzazione aziendale: adozione di misure di
sicurezza, procedure interne e policy;
- strumenti contrattuali: patti di non concorrenza,
accordi di trasferimento di tecnologia, accordi di
confidenzialità NDA, clausole di riservatezza,
ecc.
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La tutela del “know-how” aziendale nel
rapporto tra lavoratore e datore di lavoro
art. 2105 c.c., “obbligo di fedeltà” del
lavoratore:
divieto di:
- “trattare affari per conto proprio o di terzi in
concorrenza con l’imprenditore” e
- “divulgare notizie attinenti all’organizzazione
e ai metodi dell’impresa, o farne uso in modo
da poter recare ad essa pregiudizio”.
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La “contrattualizzazione” del know how
nei confronti dei propri dipendenti
Può essere rafforzato attraverso:
• specifiche clausole di
riservatezza
• patti di non concorrenza
(art. 2125 c.c.)
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Le clausole di riservatezza
opportunità di una specifica previsione sulla
riservatezza in vigenza di un rapporto di lavoro e
successivamente alla sua cessazione
sono accordi individuali fra azienda e lavoratore
dipendente
possono essere stipulati sia contestualmente
all’assunzione, sia successivamente
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segue: le clausole di riservatezza
consentono di determinare chiaramente, nel concreto
della singola azienda e dell’attività lavorativa, quali
informazioni debbono ritenersi confidenziali e quali
sono le procedure corrette di accesso e di
trattamento di tali informazioni e quali invece gli
abusi
valgono anche oltre la durata del rapporto di lavoro
e vincolano, quindi, anche chi sia dimesso o sia stato
licenziato.
a differenza del patto di non concorrenza, non
presuppongono il pagamento di un corrispettivo
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Il patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza
(art. 2125 c.c.) è un contratto:
– a prestazioni corrispettive
– a titolo oneroso
con il quale datore di lavoro si obbliga a corrispondere
al lavoratore una somma di denaro in cambio
dell'impegno di quest'ultimo a non svolgere attività
concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione
del rapporto.
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ratio dell’art. 2125 c.c.
bilanciare due opposti interessi reputati
giuridicamente rilevanti:
- l’interesse del lavoratore ad esplicare liberamente la
propria professionalità;
- l’interesse dell’imprenditore ad evitare il rischio di
divulgazione e sfruttamento dei propri segreti
industriali e commerciali da parte della concorrenza
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E per i lavoratori parasubordinati?
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“L’art. 2125 c.c. è applicabile per analogia al
rapporto di lavoro parasubordinato in quanto il
dovere di buona fede nell’esecuzione del
contratto sancito dall’art. 1375 vieta alla parte
di un rapporto collaborativo di servirsene per
nuocere all’altra con la conseguenza che nel
lavoro
parasubordinato
il
divieto
di
concorrenza vincola le parti salve le
attenuazioni che esse concordino”. (Trib.
Torino Sez. Lavoro, 20 gennaio 2011)
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Patto di non concorrenza: requisiti e
contenuti accessori
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Forma scritta
Durata
Oggetto
Territorio
Corrispettivo
(Recesso)
(Clausola penale)
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Patto di non concorrenza: Forma
• forma scritta ad substantiam, deve
riguardare tutti gli elementi del patto presi in
considerazione dalla legge.
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Patto di non concorrenza: Durata
• durata non può essere
superiore ai cinque anni
per i dirigenti e ai tre
anni negli altri casi.
• Se viene concordata una
durata superiore: riduzione
automatica entro i limiti di
legge.
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Patto di non concorrenza: Oggetto
Alcune pronunce giurisprudenziali:
“Il patto di non concorrenza è valido purché i vincoli di oggetto e di
luogo lascino in concreto al lavoratore la possibilità di svolgere
un’attività lavorativa coerente con la professionalità acquisita e sia
previsto il pagamento di un corrispettivo congruo rispetto al sacrificio
richiesto al lavoratore” (in tal senso: Trib. Torino 16 luglio 2007; Trib.
Milano 12 luglio 2007; Tribunale di Milano 27 gennaio 2007; Cass. 4
aprile 2006 n.7835).
L’ampiezza del vincolo deve essere tale da non comprimere
l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che
ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle
esigenze di vita.
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segue: secondo la giurisprudenza
Il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa
che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi
limitarsi alle sole mansioni svolte nel corso del rapporto, purché la sua
ampiezza non sia tale da precludere al lavoratore ogni possibilità di
reperire una nuova occupazione (C. App. Torino 12 giugno 2009, Cass.
4 aprile 2006 n. 7835, Cass. 10 settembre 2003 n. 13282 Cass. 3
dicembre 2001 n. 15253, Cass. 26 novembre 1994 n. 10062, C. App.
Milano 17 marzo 2006, Trib. Ravenna 24 marzo 2005, Trib. Milano 22
ottobre 2003, Trib. Milano 31 luglio 2003, Trib. Torino 23 settembre
1997)
Può tuttavia essere considerato nullo il patto che preveda, senza ulteriori
elementi di specificazione, il divieto di prestare attività per aziende
operanti nello stesso settore dell'impresa datrice di lavoro (Pret. Milano,
13 gennaio 1999).
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Patto di non concorrenza: territorio
• La limitazione geografica deve essere precisamente
individuata nel patto, pena la nullità dello stesso (cfr. Trib.
Ravenna 24 marzo 2005, che ha ritenuto nullo un patto di non
concorrenza esteso indefinitamente sia all'Italia che
all'estero).
• Nell’era del mercato globale sono stati ritenuti perfettamente
legittimi patti estesi non solo all'Italia, ma anche all'intero
territorio europeo (Cass. 10 settembre 2003 n. 13282, Trib.
Milano 3 maggio 2005 n. 1484, Trib. Milano 22 ottobre
2003).
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Patto di non concorrenza: corrispettivo
L’art. 2125 c.c. impone alle parti il pagamento di un
corrispettivo,
lasciando
all’autonomia
privata
la
determinazione dell’entità e delle modalità di corresponsione.
Il corrispettivo deve comunque essere congruo in relazione:
- all’oggetto
- al territorio
- alla durata
che gravano sul lavoratore.
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segue: secondo la giurisprudenza
• La giurisprudenza ha ritenuto congrui corrispettivi oscillanti tra il
15 % ed il 35% della retribuzione, secondo l'ampiezza dei vincoli
di oggetto, di territorio e di durata.
• Il compenso potrà essere erogato sia in corso di rapporto, sia alla
cessazione dello stesso, in quanto la norma non pone particolari
vincoli alle parti.
Tuttavia:
- parte della giurisprudenza ritiene che la previsione del pagamento
del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro violi il disposto
dell'art. 2125 c.c, in quanto introduce una variabile legata alla
durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile
elemento di aleatorietà ed indeterminatezza tale da non consentire
al lavoratore di valutare il costo del proprio sacrificio (Trib. Milano
28 settembre 2010, Trib. Milano 12 agosto 2009, Trib. Milano 14
luglio 2009, Trib. Milano 19 marzo 2008, Trib. Milano 13 agosto
2007).
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segue: secondo la giurisprudenza
• altra parte della giurisprudenza ritiene legittimo il pagamento
del corrispettivo in costanza di rapporto, in quanto un
corrispettivo crescente in proporzione alla durata del rapporto
risponderebbe meglio alle esigenze delle parti poiché “la
maggiore permanenza in un determinato settore
merceologico comporta la maggiore specializzazione del
lavoratore, rendendo più difficile la collocazione nel mercato
del lavoro in un settore diverso e che, viceversa, tali
difficoltà non incontra chi abbia svolto un breve periodo di
lavoro presso un datore di lavoro che, dopo aver consentito
comunque l'apprendimento di nozioni tecniche, non possa
fruire del lavoro di tale dipendente perché in breve tempo
dimissionario” (Trib. Milano 27 gennaio 2007, Trib. Milano
21 luglio 2007, Cass. n. 16489/2009 e Cass. n. 3507/199; in
senso negativo, Tribunale Milano 19 marzo 2008, Tribunale
Milano 13 agosto 2007 ).
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Patto di non concorrenza: recesso
È nulla la clausola che preveda la possibilità per il
datore di lavoro di recedere dopo la cessazione del
rapporto di lavoro (Cass. 16 agosto 2004 n.15952,
App. Milano 12 aprile 2001 e Tribunale Milano 25
luglio 2000).
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Patto di non concorrenza: clausola penale
Contenuto accessorio: penale, a carico del lavoratore, in
caso di una sua violazione.
Obiettivo: superare difficoltà della prova del danno
Se eccessiva, può essere ridotta ad equità dal giudice.
Per la giurisprudenza la valutazione di congruità deve
tenere conto delle concrete ripercussioni della violazione
del patto sull’equilibrio delle prestazioni e della sua
effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta”
(Cass. 4 aprile 2006 n.7835).
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Patto di non concorrenza: violazione del
patto e strumenti di tutela
risolvere il patto di non concorrenza per inadempimento;
chiedere la restituzione del corrispettivo pagato ed il
risarcimento dei danni subiti;
chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza. In questa
ipotesi, il datore di lavoro ha il diritto di agire in sede civile,
ordinaria e in via può d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. al fine di
ottenere dal Giudice del lavoro un'inibitoria che vieti al
lavoratore di continuare a svolgere l'attività concorrenziale,
purchè ricorrano le condizioni di cui all’art. 98 C.P.I.;
altra tutela che può ricevere in sede penale, invece, è quella
della rivelazione del contenuto dei documenti segreti (art. 621
c.p.), della rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) e
di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.) perseguibili tutti
a querela di parte.
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