cba avv barbara sartori
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Know-how e patto di non concorrenza dei dipendenti: istruzioni per l’uso Avv. Barbara Sartori 24/09/2012 Il “know-how” aziendale © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Normativa comunitaria (Reg. CE 772/2004 art. 1, par. 1, lett. i) Il know how – “sapere come” – consiste in quel “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove (…) segrete, sostanziali, individuate in forma appropriata…” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. La tutela del “know-how” aziendale come “informazioni segrete” Ordinamento italiano: - il know how viene tutelato dalla disciplina delle “informazioni segrete” (Trib. Bologna 16.5.2006) - contra v. Trib. Venezia, 20.11.2009, secondo cui il know how è concetto più ampio delle informazioni segrete. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Art. 98 del C.p.i.: Informazioni riservate: informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, commerciali, che: a) siano soggette al legittimo controllo del detentore b) siano segrete c) abbiano valore economico in quanto segrete d) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Art. 99 del C.p.i.: Il legittimo detentore delle informazioni riservate può vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di: - acquisire - rivelare - utilizzare in modo abusivo le informazioni riservate salvo il caso in cui siano state conseguite in modo indipendente dal terzo © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. La tutela del “know-how” aziendale: consigli pratici misure preventive efficace tutelare del know how: - organizzazione aziendale: adozione di misure di sicurezza, procedure interne e policy; - strumenti contrattuali: patti di non concorrenza, accordi di trasferimento di tecnologia, accordi di confidenzialità NDA, clausole di riservatezza, ecc. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. La tutela del “know-how” aziendale nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro art. 2105 c.c., “obbligo di fedeltà” del lavoratore: divieto di: - “trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore” e - “divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. La “contrattualizzazione” del know how nei confronti dei propri dipendenti Può essere rafforzato attraverso: • specifiche clausole di riservatezza • patti di non concorrenza (art. 2125 c.c.) © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Le clausole di riservatezza opportunità di una specifica previsione sulla riservatezza in vigenza di un rapporto di lavoro e successivamente alla sua cessazione sono accordi individuali fra azienda e lavoratore dipendente possono essere stipulati sia contestualmente all’assunzione, sia successivamente © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. segue: le clausole di riservatezza consentono di determinare chiaramente, nel concreto della singola azienda e dell’attività lavorativa, quali informazioni debbono ritenersi confidenziali e quali sono le procedure corrette di accesso e di trattamento di tali informazioni e quali invece gli abusi valgono anche oltre la durata del rapporto di lavoro e vincolano, quindi, anche chi sia dimesso o sia stato licenziato. a differenza del patto di non concorrenza, non presuppongono il pagamento di un corrispettivo © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Il patto di non concorrenza Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) è un contratto: – a prestazioni corrispettive – a titolo oneroso con il quale datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro in cambio dell'impegno di quest'ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. ratio dell’art. 2125 c.c. bilanciare due opposti interessi reputati giuridicamente rilevanti: - l’interesse del lavoratore ad esplicare liberamente la propria professionalità; - l’interesse dell’imprenditore ad evitare il rischio di divulgazione e sfruttamento dei propri segreti industriali e commerciali da parte della concorrenza © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. E per i lavoratori parasubordinati? © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. “L’art. 2125 c.c. è applicabile per analogia al rapporto di lavoro parasubordinato in quanto il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto sancito dall’art. 1375 vieta alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra con la conseguenza che nel lavoro parasubordinato il divieto di concorrenza vincola le parti salve le attenuazioni che esse concordino”. (Trib. Torino Sez. Lavoro, 20 gennaio 2011) © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: requisiti e contenuti accessori • • • • • • • Forma scritta Durata Oggetto Territorio Corrispettivo (Recesso) (Clausola penale) © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: Forma • forma scritta ad substantiam, deve riguardare tutti gli elementi del patto presi in considerazione dalla legge. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: Durata • durata non può essere superiore ai cinque anni per i dirigenti e ai tre anni negli altri casi. • Se viene concordata una durata superiore: riduzione automatica entro i limiti di legge. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: Oggetto Alcune pronunce giurisprudenziali: “Il patto di non concorrenza è valido purché i vincoli di oggetto e di luogo lascino in concreto al lavoratore la possibilità di svolgere un’attività lavorativa coerente con la professionalità acquisita e sia previsto il pagamento di un corrispettivo congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore” (in tal senso: Trib. Torino 16 luglio 2007; Trib. Milano 12 luglio 2007; Tribunale di Milano 27 gennaio 2007; Cass. 4 aprile 2006 n.7835). L’ampiezza del vincolo deve essere tale da non comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. segue: secondo la giurisprudenza Il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni svolte nel corso del rapporto, purché la sua ampiezza non sia tale da precludere al lavoratore ogni possibilità di reperire una nuova occupazione (C. App. Torino 12 giugno 2009, Cass. 4 aprile 2006 n. 7835, Cass. 10 settembre 2003 n. 13282 Cass. 3 dicembre 2001 n. 15253, Cass. 26 novembre 1994 n. 10062, C. App. Milano 17 marzo 2006, Trib. Ravenna 24 marzo 2005, Trib. Milano 22 ottobre 2003, Trib. Milano 31 luglio 2003, Trib. Torino 23 settembre 1997) Può tuttavia essere considerato nullo il patto che preveda, senza ulteriori elementi di specificazione, il divieto di prestare attività per aziende operanti nello stesso settore dell'impresa datrice di lavoro (Pret. Milano, 13 gennaio 1999). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: territorio • La limitazione geografica deve essere precisamente individuata nel patto, pena la nullità dello stesso (cfr. Trib. Ravenna 24 marzo 2005, che ha ritenuto nullo un patto di non concorrenza esteso indefinitamente sia all'Italia che all'estero). • Nell’era del mercato globale sono stati ritenuti perfettamente legittimi patti estesi non solo all'Italia, ma anche all'intero territorio europeo (Cass. 10 settembre 2003 n. 13282, Trib. Milano 3 maggio 2005 n. 1484, Trib. Milano 22 ottobre 2003). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: corrispettivo L’art. 2125 c.c. impone alle parti il pagamento di un corrispettivo, lasciando all’autonomia privata la determinazione dell’entità e delle modalità di corresponsione. Il corrispettivo deve comunque essere congruo in relazione: - all’oggetto - al territorio - alla durata che gravano sul lavoratore. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. segue: secondo la giurisprudenza • La giurisprudenza ha ritenuto congrui corrispettivi oscillanti tra il 15 % ed il 35% della retribuzione, secondo l'ampiezza dei vincoli di oggetto, di territorio e di durata. • Il compenso potrà essere erogato sia in corso di rapporto, sia alla cessazione dello stesso, in quanto la norma non pone particolari vincoli alle parti. Tuttavia: - parte della giurisprudenza ritiene che la previsione del pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro violi il disposto dell'art. 2125 c.c, in quanto introduce una variabile legata alla durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà ed indeterminatezza tale da non consentire al lavoratore di valutare il costo del proprio sacrificio (Trib. Milano 28 settembre 2010, Trib. Milano 12 agosto 2009, Trib. Milano 14 luglio 2009, Trib. Milano 19 marzo 2008, Trib. Milano 13 agosto 2007). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. segue: secondo la giurisprudenza • altra parte della giurisprudenza ritiene legittimo il pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto, in quanto un corrispettivo crescente in proporzione alla durata del rapporto risponderebbe meglio alle esigenze delle parti poiché “la maggiore permanenza in un determinato settore merceologico comporta la maggiore specializzazione del lavoratore, rendendo più difficile la collocazione nel mercato del lavoro in un settore diverso e che, viceversa, tali difficoltà non incontra chi abbia svolto un breve periodo di lavoro presso un datore di lavoro che, dopo aver consentito comunque l'apprendimento di nozioni tecniche, non possa fruire del lavoro di tale dipendente perché in breve tempo dimissionario” (Trib. Milano 27 gennaio 2007, Trib. Milano 21 luglio 2007, Cass. n. 16489/2009 e Cass. n. 3507/199; in senso negativo, Tribunale Milano 19 marzo 2008, Tribunale Milano 13 agosto 2007 ). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: recesso È nulla la clausola che preveda la possibilità per il datore di lavoro di recedere dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 16 agosto 2004 n.15952, App. Milano 12 aprile 2001 e Tribunale Milano 25 luglio 2000). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: clausola penale Contenuto accessorio: penale, a carico del lavoratore, in caso di una sua violazione. Obiettivo: superare difficoltà della prova del danno Se eccessiva, può essere ridotta ad equità dal giudice. Per la giurisprudenza la valutazione di congruità deve tenere conto delle concrete ripercussioni della violazione del patto sull’equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. 4 aprile 2006 n.7835). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Patto di non concorrenza: violazione del patto e strumenti di tutela risolvere il patto di non concorrenza per inadempimento; chiedere la restituzione del corrispettivo pagato ed il risarcimento dei danni subiti; chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza. In questa ipotesi, il datore di lavoro ha il diritto di agire in sede civile, ordinaria e in via può d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Giudice del lavoro un'inibitoria che vieti al lavoratore di continuare a svolgere l'attività concorrenziale, purchè ricorrano le condizioni di cui all’art. 98 C.P.I.; altra tutela che può ricevere in sede penale, invece, è quella della rivelazione del contenuto dei documenti segreti (art. 621 c.p.), della rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) e di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.) perseguibili tutti a querela di parte. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Avv. Barbara Sartori [email protected] www.cbalex.com 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 E-mail: [email protected] 00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 80913201 Fax +39 06 8077527 E-mail: [email protected] 35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 8775811 Fax +39 049 666086 E-mail: [email protected] 30172 VENEZIA Via G. Pepe, 2 Tel. +39 041 2384411 Fax +39 041 2384444 E-mail: [email protected] D-80539 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 E-mail: [email protected]