Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme

Transcript

Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
Vicenza, 15 Aprile2014
ISBP "International Standard Banking Practice"
PBIU “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme”
Di seguito si riportano alcune note, ovviamente non esaustive, relative alla “Prassi
Bancaria Internazionale”, che può essere definita, in modo semplice come: quella
raccolta di comportamenti uniformi che il sistema bancario internazionale,
rappresentato dalla Camera di Commercio Internazionale, utilizza nella
pratica dei crediti documentari.
In buona sostanza la Prassi vuole rappresentare proprio una linea guida per coloro che
devono preparare i documenti e coloro che devono controllarli nell’ambito di
un’operazione di credito documentario.
Tale “prassi” (siccome non possono essere definite “regole” o “norme” in quanto non sono tali, i
singoli punti verranno chiamati d’ora in poi non “articoli” ma “prassi”) rappresentando quindi
la posizione unitaria del mondo bancario internazionale, con l’avvaloramento della
Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale, dovrebbe pertanto
essere accettata di buon grado da tutti gli attori del processo in qualsiasi parte del mondo
essi si trovino.
La Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale approvò un primo
set di “prassi” nel 2002 con la Pubblicazione ICC no. 645, successivamente nel 2008 venne
approvata e pubblicata la seconda edizione, la Pubblicazione ICC no. 681, questa in valenza
delle Norme ed Usi Uniformi Relativi ai Crediti documentari Pubblicazione 600, ed infine
nell’aprile del 2013 la Commissione Bancaria ha approvato la terza edizione della Prassi, la
Pubblicazione ICC 745 anch’essa riferita alle NUU Pubblicazione ICC 600. Questa
sequenza di edizioni rende l’idea della costante ricerca di registrare i comportamenti
sempre “attuali”, allo scopo di farle sempre di più accettare proprio per la loro valenza nel
lavoro di ogni giorno.
Ma partiamo proprio dalle Regole della Camera di Commercio Internazionale relative ai
Crediti documentari, ormai generalmente considerate, in tema di qualificazione giuridica,
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 1 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
come “clausole d'uso integrative della volontà dei contraenti” (Corte di
Cassazione sez I n. 1842 - Rep. Foro 1996, sub Cassazione civile, 8) che dalla loro prima
edizione del 1929 (Regole di Amsterdam Pubblicazione no. 74) hanno disciplinato il
complesso mondo del credito documentario.
Si rileva che solo nel 1992, in fase di predisposizione della revisione delle Norme, che poi
videro la luce con la Pubblicazione no. 500 del 1993, per la prima volta si iniziò a parlare
di “Prassi Bancaria Internazionale” era l’articolo 13 lettera a):
“ … … … La conformità formale dei documenti prescritti ai termini ed alle
condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale
riflessa nei presenti articoli. … … … ”
Da questa disposizione si intuisce che nelle fasi preparatorie si affrontò la questione con
molta attenzione. Questa fu la migliore formulazione possibile in quanto, non esistendo
all’epoca una specifica raccolta, si preferì fare riferimento alla prassi bancaria
internazionale, nonostante fosse oggetto di forti discussioni circa la sua effettiva valenza. Si
identificò, per quella prima fase, così l’unica possibilità di definire una “Prassi” e cioè,
ricavandola dagli stessi articoli delle Norme; onestamente cosa abbastanza inusuale, ma
comprensibile per la necessaria costituzione di una “base” temporale occorrente per
formare poi una “prassi” con base consuetudinaria.
La prima pubblicazione fu quindi riportata nelle ISBP del 2002, ben nove anni dopo
l’entrata in vigore della Pubblicazione ICC 500. Era la pubblicazione ICC 645/2002: la
“Prassi
bancaria
Internazionale
Uniforme
relativa
ai
Crediti
Documentari”:
quest’insieme di “comportamenti” è stata la base sulla quale poi si sono avviate le revisioni
del 2008 (ICC 681) riferita alle NUU 600 ed alla revisione del 2013 anch’essa riferita alla
Pubblicazione NUU ICC 600/2007.
E’ fuori dubbio che solo con il trascorrere del tempo, dalle relative applicazioni e costanti
aggiustamenti si potrà parlare di una consolidata costruzione di “Prassi” che potrebbero
addirittura scalare al “rango” di Norme, qualora ritenute meritevoli di tale “promozione”,
in quanto ormai accettate in modo univoco e senza alcuna possibile defezione.
Quest’ultimo argomento “defezione” nell’applicazione forse sarà meglio approfondirlo per
evitare false aspettative riconducibili alle stesse “Prassi”.
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 2 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
Infatti ci si potrebbe trovare nella situazione in cui una Banca, interessata in una
discussione relativa all’esame dei documenti, se richiamata a rispettare una prassi di cui
all’attuale fascicolo Pubblicazione ICC 745, potrebbe affermare che essendo tali indicazioni
non vincolanti perché non Norme (e questo è assolutamente corretto) non ritiene
considerarle, in quanto l’unico ceppo normativo di riferimento per lei è rappresentato dalle
NUU (nel caso Pubblicazione ICC 600) regolamentanti il Credito Documentario.
Questa affermazione, si dovrà ammettere che, risulta di per sé incontestabile in quanto,
come detto, la Prassi si riferisce ad una “registrazione e codificazione di un
comportamento internazionalmente rilevato ed uniforme”. Su questi due aspetti quindi ci
si dovrà soffermare per richiamare l’attenzione della predetta Banca al fine di ricondurla
“sulla retta via” del comportamento internazionalmente applicato. In pratica non
accettando questa Prassi, che come detto ha dalla sua il riconoscimento della Camera di
Commercio Internazionale che ha raccolto il comportamento “UNIFORME” del mondo
bancario internazionale, è come se si affermasse che il comportamento di tutte le altre
Banche del mondo, che sulla questione si sono dichiarate comunemente d’accordo, è
errato, mentre il proprio è l’unico corretto. In pratica, tale Banca, si metterebbe da
sola contro un comportamento assunto e condiviso da tutte le altre banche del resto del
mondo.
Ovviamente è auspicabile, ed è provato, che dopo un’iniziale ritrosia, la predetta banca
prenda coscienza della questione e quasi nella totalità dei casi si uniformi anch’essa alla
Prassi invocata, proprio per non restare l’unica “fuori dal coro” ( e che coro, quasi tutte le
banche del mondo).
Ritornando all’attuale Pubblicazione ICC 600 del 2007, relativa ai Crediti Documentari,
l’impostazione del riferimento alla Prassi è sensibilmente cambiato dalle Regole ICC 500
del 1993, infatti nella pubblicazione ICC 600 si riscontra il riferimento alla Prassi in due
articoli:
1) All’articolo 2 “Presentazione Conforme significa una presentazione conforme ai termini
ed alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi
bancaria internazionale uniforme;” dove si indica la Prassi come elemento dal quale
determinare la conformità dei documenti, ovviamente rispettando il rango delle
disposizioni che rammentiamo vedono come norma di primo rango le “disposizioni
indicate nel credito”, poi le “Regole NUU” e quindi la “Prassi”;
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 3 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
2) All’articolo 14 lettera d. “i dati in un documento, quando letti nel contesto del credito,
del documento stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non
essere ……..”. In questo articolo si enuncia la Prassi come fonte di cognizione
addirittura per la costruzione dei documenti che proprio nella quotidianità deve
ricercarsi anche la sostanza.
Ovviamente la Prassi, già in questi anni si è “stratificata” nel tessuto operativo e, nelle
varie versioni, ha avuto modo di affinarsi per sempre meglio aiutare tutti gli attori della
filiera nell’ordinaria operatività. E’ auspicabile che, col trascorrere del tempo e delle
applicazioni, si formi un corretto ed uniforme operare.
Con la revisione del 2013, che ha dato origine alle ISBP Pubblicazione ICC 745, approvate
a Lisbona il 17 Aprile 2013 (h. 15,15), si sono aggiunte nuove indicazioni operative1, frutto
della consolidata esperienza degli ultimi anni che ha fatto riportare all’interno della Prassi
anche le ultime posizioni assunte dalla stessa Commissione Bancaria della Camera di
Commercio Internazionale in tema di quesiti esaminati ed approvati per dirimere casi di
contenzioso presentati dalle Banche di tutto il mondo.
Da quanto sopra si evince l’importanza di tale complesso di “informazioni” riferita a
comportamenti internazionalmente assunti che porteranno, senza alcun dubbio, grande
aiuto alla comunità internazionale e maggiore tranquillità nell’ambito delle transazioni di
credito documentario.
La Pubblicazione ICC 745/2013 è composta da un capitolo di introduzione e 15 capitoli
riferiti a singoli argomenti.
Alfonso Santilli
Presidente Credimpex Italia
Responsabile Direzione Estero Banca Popolare di Vicenza
Componente della Delegazione di ICC Italia nella Commissione Bancaria della Camera di
Commercio Internazionale di Parigi.
L’autore, come d’uso, declina ogni responsabilità per affermazioni ed indicazioni fornite anche se
effettuate in buona fede ed in modo professionale.
Di seguito riporto, dietro espressa autorizzazione di ICC Italia, che ringrazio
per la gentilezza riservata, solo alcune prassi in quanto la Pubblicazione ICC
745/2013 edita da ICC è coperta da copyright.
1
Dalle precedenti 185 prassi delle Pubblicazione 681/2008 si è passati alle 298 prassi della Pubblicazione 745/2013
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 4 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
Il fascicolo Prassi Bancaria Internazionale Uniforme
“Pubblicazione ICC 745/2013”, importante strumento operativo, pubblicato
in bilingue, può essere acquistato presso la
Camera di Commercio Italia - ICC Italia
Via Barnaba Oriani - Roma
indirizzo mail: [email protected]
Si precisa, inoltre che l’unico testo che fa fede è quello in lingua inglese
Principi generali:
A3)
Se un credito richiede un certificato, una certificazione, una dichiarazione o un'attestazione, tale
documento deve essere firmato.
A6)
a. Se un credito richiede la presentazione di una copia di un documento di trasporto disciplinato
dagli artt. 19-25 delle NUU 600, il relativo articolo non è applicabile, in quanto tali articoli si
applicano soltanto ai documenti di trasporto originali. Una copia di un documento di trasporto
deve essere esaminata soltanto sulla base di quanto espressamente indicato nel credito,
altrimenti secondo l'art. 14 (f) delle NUU 600.
b. Qualsiasi dato riportato su una copia di un documento di trasporto, quando letto nel contesto
del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, può non
essere identico ai dati contenuti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto o nel
credito, ma non deve essere incompatibile con tali dati.
c. Le copie di documenti di trasporto disciplinati dagli artt. 19-25 delle NUU 600 non sono
soggette al termine di presentazione di default, stabilito all'art. 14 (c) delle NUU 600, di 21
giorni di calendario o a qualsiasi altro termine di presentazione stabilito nel credito, a meno che
il credito preveda espressamente il criterio per determinare tale termine di presentazione.
Diversamente, la presentazione può essere fatta in qualsiasi momento, ma in ogni caso non oltre
la data di scadenza del credito.
A10)
Se un credito richiede la presentazione di un documento quale attestazione di spedizione di
documenti, avvisi o simili - a un soggetto indicato nominativamente o descritto - sotto forma di
ricevuta di corriere, ricevuta postale o certificato di spedizione postale, tale documento deve
essere esaminato soltanto sulla base di quanto espressamente indicato nel credito, altrimenti
secondo l'art. 14 (f) delle NUU 600 e non secondo l'art. 25.
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 5 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
A12)
a.Un documento quale, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, un certificato di analisi,
un certificato di ispezione o un certificato di fumigazione, può indicare una data di
emissione successiva alla data di spedizione.
b. Se un credito richiede un documento che evidenzi un evento di prespedizione (ad
esempio, "pre-shipment inspection certificate"), il documento, nel titolo o nel contenuto o
nella data di emissione, deve indicare che l'evento (ad esempio l'ispezione) ha avuto luogo
anteriormente o alla data di spedizione.
c. Se un credito richiede un documento quale, a titolo esemplificativo, ma non limitativo,
un "inspection certificate", ciò non costituisce richiesta che il documento debba evidenziare
un evento di pre-spedizione e non necessita di essere datato precedentemente alla data di
spedizione.
A13)
Un documento che indica una data di emissione e una successiva data della firma si
intende emesso alla data della firma
A18)
b. i. …. Omissis
ii. Il termine di presentazione di 21 giorni di calendario stabilito per default
all'art. 14 (c) delle NUU 600 si applica soltanto ad una presentazione che
includa uno o più documenti di trasporto originali disciplinati dagli artt.
19-25 delle NUU 600.
A19) f
"shipping company" - quando usata in relazione all'emittente di un certificato, certificazione
o dichiarazione relativi ad un documento di trasporto - uno dei seguenti soggetti: vettore,
comandante o, quando viene presentata una polizza di carico per contratto di noleggio,
comandante, proprietario o noleggiatore o qualsiasi soggetto identificato quale agente dei
suddetti, che abbia o meno emesso o firmato il documento di trasporto presentato.
A27)
Un documento che reca una firma, un segno, un timbro o un'etichetta dell'emittente
apparentemente originali sarà considerato originale salvo che il documento stesso indichi che
si tratta di una copia. Le banche non determinano se tale firma, segno, timbro o etichetta
dell'emittente siano stati apposti in forma manuale o facsimile e, pertanto, qualunque
documento che rechi tale metodo di sottoscrizione soddisferà i requisiti dell'art. 17 delle NUU
600
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 6 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
Fatture
C2) b
Se il beneficiario o il secondo beneficiario ha cambiato la propria denominazione, e il
credito fa riferimento alla precedente denominazione, una fattura può essere emessa con la
denominazione del nuovo soggetto a condizione che essa indichi "formerly known as (name
of the beneficiary or second beneficiary)" o espressioni analoghe.
C5)
Una fattura che riporta una descrizione di merci, servizi o prestazioni corrispondente a
quella del credito può anche indicare dati aggiuntivi rispetto alle merci, servizi o prestazioni,
a condizione che essi non appaiano riferirsi a merci, servizi o prestazioni di diversa natura,
classificazione o categoria.
Ad esempio, se un credito richiede la spedizione di "Suede Shoes" ("Scarpe scamosciate"),
ma la fattura descrive le merci come "Imitation of Suede Shoes" ("Imitazione di scarpe
scamosciate"), o se il credito richiede "Hydraulic Drilling Rig" ("Piattaforma di trivellazione
idraulica"), ma la fattura descrive le merci come "Second Hand Hydraulic Drilling Rig"
("Piattaforma di trivellazione idraulica usata"), tali descrizioni rappresentano una
variazione della natura, classificazione o categoria delle merci.
C10)
Non è necessario che la fattura sia firmata o datata.
Documento di Trasporto Multimodale
D4)
La condizione in un credito "Freight Forwarder's Multimodal Transport Documents are not
acceptable" o "House Multimodal Transport Documents are not acceptable", o espressioni
analoghe, non ha alcun significato nel contesto dell'intestazione, formato, contenuto o firma di un
documento di trasporto multimodale, a meno che il credito non contenga specifiche indicazioni circa
le modalità con cui il documento di trasporto multimodale deve essere emesso e firmato. In mancanza
di simili indicazioni, tale condizione non deve essere presa in considerazione e il documento di
trasporto multimodale presentato deve essere esaminato secondo quanto previsto all'art. 19 delle
NUU 600.
D5) b
Se un documento di trasporto multimodale è firmato da una filiale del vettore indicata
nominativamente, la firma è considerata apposta dal vettore.
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 7 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
D5) c
Se un agente firma un documento di trasporto multimodale per il (o per conto del) vettore,
l'agente deve essere indicato nominativamente e, inoltre, deve indicare che egli firma come
"agent for (name), the carrier" o come "agent on behalf of (name), the carrier" o espressioni
analoghe. Se il vettore è identificato altrove nel documento come "carrier", l'agente indicato
nominativamente può firmare, ad esempio, come "agent for (or on behalf of) the carrier"
senza indicare di nuovo il nome del vettore.
D5) e
Se un agente firma un documento di trasporto multimodale per il (o per conto del)
comandante (captain), l'agente deve essere indicato nominativamente e, inoltre, deve indicare
che egli firma come "agent for the master (or captain)" o come "agent on behalf of the
master (or captain)" o espressioni analoghe. Non è necessario che il nome del comandante
(captain) sia indicato.
D7)
Se un credito richiede che la spedizione inizi da un porto, ossia quando la prima tratta del
trasporto, come richiesto dal credito, è via mare, il documento di trasporto multimodale deve
riportare un'annotazione di on board datata ed in tal caso si applicherà anche il paragrafo E6
(b-d).
D13)
Un documento di trasporto multimodale deve indicare il luogo di destinazione finale, il porto
di scaricazione o l'aeroporto di destinazione stabilito nel credito. Se un credito indica il luogo
di destinazione finale, il porto di scaricazione o l'aeroporto di destinazione precisando anche il
paese nel quale il luogo, porto o aeroporto si trova, non è necessario che il nome del paese sia
indicato.
D14)
Se un credito indica un'area geografica o una serie di luoghi di destinazione finale, porti di
scaricazione o aeroporti di destinazione (ad esempio "Any European Country" o "Hamburg,
Rotterdam, Antwerp Port"), il documento di trasporto multimodale deve indicare il luogo di
destinazione fmale, il porto di scaricazione o 1' aeroporto di destinazione effettivo, che deve
essere compreso entro tale area geografica o serie di luoghi. Non è necessario che il
documento di trasporto multimodale indichi l'area geografica.
D22)
La spedizione su più di un mezzo di trasporto (più di un camion [autocarro], nave, aereo ecc.)
è una spedizione parziale, anche quando tali mezzi di trasporto partono lo stesso giorno per la
stessa destinazione.
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 8 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
D30)
Non è necessario che la dichiarazione riportata su un documento di trasporto multimodale che indica
il pagamento del nolo sia identica a quella indicata nel credito, ma non deve essere incompatibile con
i dati contenuti in tale documento o in qualsiasi altro documento o nel credito. Ad esempio, se un
credito richiede che un documento di trasporto multimodale riporti la dicitura "freight payable at
destination", il documento può essere contrassegnato "freight collect".
Polizza di Carico
E1)
a. La richiesta in un credito della presentazione di un documento di trasporto, comunque
denominato, relativo soltanto ad una spedizione da porto a porto, ossia un credito che non
contiene alcun riferimento ad un luogo di ricezione o di presa in carico o ad un luogo di
destinazione finale, comporta che, nell'esame di tale documento, si applichi l'art. 20 delle NUU
600.
b. Una polizza di carico non deve contenere alcuna indicazione relativa al charter party come
descritto ai paragrafi G2 (a) e (b).
E2)
Non è necessario che una polizza di carico sia denominata "marine bill of lading", "ocean bill
of lading", "port-to-port bill of lading", o espressioni analoghe, anche quando il credito
denomina in tal modo il documento richiesto.
E4)
La condizione in un credito "Freight Forwarder's Bills of Lading are not acceptable" oppure
"House Bills of Lading are not acceptable", o espressioni analoghe, non ha alcun significato
nel contesto dell'intestazione, formato, contenuto o firma di una polizza di carico, a meno che
il credito non contenga specifiche indicazioni circa le modalità con cui la polizza di carico
deve essere emessa e firmata. In mancanza di simili indicazioni, tale condizione non deve
essere presa in considerazione e la polizza di carico presentata deve essere esaminata
secondo quanto previsto all'art. 20 delle NUU 600.
E6) d
Se una polizza di carico riporta una dicitura del tipo "When the place of receipt box has been
completed, any notation on this bill of lading of "on board", "loaded on board" or words of
similar effect shall be deemed to be on board the means of transportation performing the
carriage from the place of receipt to the port of loading", o espressioni analoghe, e se,
inoltre, la casella Luogo di ricezione è compilata, la polizza di carico deve riportare
un'annotazione di on board datata. L'annotazione di on board datata deve anche indicare il
nome della nave e il porto di caricazione stabilito nel credito. Tale annotazione può anche
apparire in un apposito campo o casella. La data che appare nell'annotazione di on board o
nell'apposito campo o casella sarà considerata data di spedizione.
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 9 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
E6) h
Se una polizza di carico indica più di un porto di caricazione, essa deve contenere
un'annotazione di on board con la relativa data di on board per ciascun porto di caricazione,
indipendentemente dal fatto che vi sia la dicitura prestampata "received for shipment" o
"shipped on board". Ad esempio, quando la polizza di carico indica che la spedizione è stata
effettuata da Brisbane e Adelaide, un'annotazione di on board datata è richiesta sia per
Brisbane che per Adelaide.
E8) a
Il nome del porto di scaricazione, come richiesto dal credito, deve apparire nell'apposito
campo porto di scaricazione sulla polizza di carico.
Documento di trasporto aereo
H1)
La richiesta in un credito della presentazione di un documento di trasporto aereo, comunque
denominato, relativo ad una spedizione da aeroporto ad aeroporto comporta che, nell'esame
di tale documento, si applichi l'art. 23 delle NUU 600
H2)
Non è necessario che un documento di trasporto aereo sia denominato "air waybill", "air
consignment note", o espressioni analoghe, anche quando il credito denomina in tal modo il
documento richiesto.
H5)
a
Un documento di trasporto aereo deve essere firmato secondo le modalità descritte all'art.
23 (a) (i) delle NUU 600 e deve indicare il nome del vettore, qualificato come tale.
b. Se un documento di trasporto aereo è firmato da una filiale del vettore indicata
nominativamente, la firma è considerata apposta dal vettore.
c. Il vettore deve essere identificato col suo nome invece che dal codice IATA della
compagnia aerea, ad esempio British Airways invece che BA, Lufthansa invece che LH.
H8) b
In assenza di una specifica annotazione che indichi l'effettiva data di spedizione, qualunque
altra informazione che appaia su un documento di trasporto aereo relativa a tale indicazione
(incluse, ad esempio, quelle nelle caselle "For Carrier Use Only", "Required Flight Date" o
"Routing and Destination") non sarà presa in considerazione per la determinazione della data
di spedizione.
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 10 di 11
Cenni sulla Prassi Bancaria Uniforme - Pubblicazione ICC 745/2013© ICC
Documenti di trasporto su strada, ferrovie o su vie d’acqua interne
J3)
(il punto c. è nuovo)
Qualsiasi firma, timbro o annotazione di ricevuta delle merci devono apparire apposti da:
a. un vettore qualificato come vettore, o
b. un agente indicato nominativamente che agisce o firma per il (o per conto del) vettore, e
che indica il nome del vettore, qualificato come tale, per conto del quale egli agisce o
firma, ovvero
c. un vettore ferroviario o una stazione ferroviaria di partenza.
J7) (sono nuovi i punti c, d)
a. Un documento di trasporto per ferrovia o su vie d'acqua interne è da considerarsi
originale indipendentemente dal fatto che sia contrassegnato o meno come tale.
b. Un documento di trasporto su strada deve indicare che esso è l'originale per lo speditore
o il caricatore (copia per il mittente) ovvero non deve recare alcuna indicazione circa il
soggetto per il quale è stato redatto.
c. La presentazione dell'originale per lo speditore o il caricatore (copia per il mittente) di un
documento di trasporto su strada o di un duplicato di un documento di trasporto ferroviario
sarà sufficiente anche quando il credito richiede la presentazione di un set completo dei
relativi documenti di trasporto.
d. Un duplicato (spesso una copia carbone) di un documento di trasporto ferroviario,
autenticato con una firma o un timbro del vettore ferroviario o della stazione ferroviaria di
partenza, è considerato originale.
Alfonso Santilli (04-2014) – NOTE ESPLICATIVE E NON ESAUSTIVE DELLE ISBP PUBB ICC 745
Pagina 11 di 11