POKER Dl PROCEDURE PER lL VIA AGLI IMPIANTI DA FONTI
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POKER Dl PROCEDURE PER lL VIA AGLI IMPIANTI DA FONTI
POKER Dl PROCEDURE PER lL VIA AGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI rrll Sole z4 Ore" del t4l%lzorr Silvio Rezzonico Giovanni Tucci *:a+ Le novità pirì eclatanti del nuovo decreto legislativo sulle rinnovabili - soprattutto gli incentivi al fotovoltaico e la certificazione obbligatoria dei rogiti hanno fatto passare in secondo piano altre disposizioni importanti, come quelle che riscrivo- no il regime delle autoilzzaziori per installare gli impianti. Il Dlgs, in buona sostanza, completa un quadro di assensi e di iter del tutto autonomo, de- lineando una sorta di "regime speciale". Viene recepito (ma anche modificato) quanto stabilito dal Dm dello Sviluppo economico del ro settembre 2oro perle fonti rinnovabili che producono energia elettrica, e viene completato il quadro normativoperle fonti che producono energia termica (fatta eccezioneperlageotermia, per la quale le decisioni'sono rimandate a un futuro decreto). Si cancellano inoltre parte delle norme sulle rinnovabili contenute nel testo unico dell'edilizia. Per finire - fatto molto impor- tante - vengono detimitate le e province autonome che potranno, nelcompetenze di regioni le loro norme, rendere più sem- plici gli assensi (ma non piìr complicati), estendendo a impianti di potenza maggiore le procedure semplifi cate. Occorre subito premettere che il nuovo Dlgs ha spesso il torto di creare alcune norme sostitutive a quelle esistenti senza abrogarle espressamente, conla conseguenza che tracciare un quadro complessivo de- gli assensi diviene complicato e talora opinabile: manca in- store della rete. I diritti di segreteria da versare variano da un mi- sourma un vero testo unico sul- nimo di n,65'a un massimo di nó46 euro,,con aggiornamento rinnovabili. Le procedure per le installazioni divengono quattro: semplice comunicazione al Comune, comunicazione al Comune con relazione asseverata redatta da un tecnico, Procedura abilitativa semplifi cata (Pas) sostitutiva dell'attuale Dia, Autorizle zazione unica. L'iter delle due Comunicazioni (quella con o senza relazione asseverata) non è dettagliato e perciò ricalca in toto quello previsto per tutte le opere edili. Viceversa la Pas è quasi una gemella siamese dellavecchia denuncia di inizio attività, da cui si distingue solo per alcuni dettrgli. Inoltre, si chiarisce che la segnalazione certifi cata di inizio attività (Scia) non si applica alle rinnovabili. Infine, come in passato, l'autot'vzazione unica resta un procedimento del lutto autono- mo e differente. La nuova Pas prevede la presentazione al Comune diunadi- chiarazione almeno 3o giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagrrata dagli opportuni elaborati progettuali e da una dettagliata relazione a fìrma di un progettista abi-litato che asseveri il progetto agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizivigenti e dichiari la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle noÍne di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Allegati alla relazione sono il progetto e gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal ge- biennale inbase al 75o7o ds1'1r,.,, almeno finché le regioni non decidano aìtrimenti. Trascorsi 3o giorni senza che il Comune abbianegato il suo assenso o abbia richiesto integrazioni necessarie della documentazione, I'opera si intende assentitaSe occorrono aJtr e alrtorizzazioni (per esempio quella paesaggistica) che non sono allegate alla richiesta, il Comune convoca.nna conferenza di servizi cui partecipano le amministra- zioni delegate i gli assensi e il ter- mine di 3o giorni è sospeso, secondo i consueti meccanismi previsti dalla I egge z4t/ t99o. Alla fine dell'intervento il progettista o il tecnico abilitato rilascia il certificato di collaudo. In definitivala Pas si distingue dalla Dia solo per la necessità di ottenere glielaborati tecnici dal gestore di rete, che è già (e resta) il principale ostacolo alla semplifi- cazione delle procedure per le fontirinnovabili. Nel campo dell' Autor izzazio ne unica, invece,la novità sta nel dimezzamento dei tempi burocratici: sipassadarSo giorni a9o giorni per la conclgsione del pro. cedimento unico. E fatta però eccezione per iprogetti per cui siano eventuahhente necessarie la verifi ca di assoggettabilità previ- sta dall'articolo zo del Dlgs 15z/zoo6 (che ha ulteriori 9o giorni di tempo) nonché lavalutazione di impatto ambientale (articolo 26, Dlgs a5/ zoo6). - Da