Sanzione disciplinare perdita di grado per rimozione

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Sanzione disciplinare perdita di grado per rimozione
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Sanzione disciplinare perdita di grado per rimozione
T.A.R.
PER LA REGIONE CAMPANIA
SEZIONE SESTA
Sentenza del 24 maggio 2012
N. 02424/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06348/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Anna Sonia Falanga e Maria Rosaria Falanga, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Caiazzo in Napoli, via
Imbriani, 48;
contro
Il Ministero della Difesa-Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via
Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione
1) del provvedimento prot. n. OMISSIS di applicazione di sanzione disciplinare della perdita di grado per
rimozione, assunto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 18.08.2011;
2) del provvedimento del Ministero della Difesa n° ……… del 10.10.2011;
3) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione n. 103/2012 del 24 gennaio 2012;
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Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. OMISSIS, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento
notificatogli in data 30 agosto 2011, con il quale gli è stata applicata la sanzione disciplinare della perdita del
grado per rimozione; chiede, inoltre, che sia dichiarato illegittimo il provvedimento del Ministero della
Difesa Direzione Generale per il Personale Civile del 10 ottobre 2011, con il quale gli è stato negato il
transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa in quanto, a seguito della
perdita del grado, sarebbe cessato il suo rapporto di servizio con l’amministrazione. In punto di fatto
l’accertamento disciplinare a carico del ricorrente ha avuto la sua scaturigine da un controllo operato da
militari della stazione dei carabinieri di Napoli, in zona OMISSIS, dove OMISSIS è stato fermato e all’atto
dell’identificazione OMISSIS; la Procura di Napoli ha esercitato l’azione penale per “omessa denuncia di
reato da parte del pubblico ufficiale” e il procedimento penale si è concluso con la sentenza n. ……/10
depositata in data 05 gennaio 2011 con l’assoluzione del ricorrente ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.
perché il fatto non costituisce reato. Per tale episodio il militare è stato assente dal servizio per malattia
dal 06 settembre 2008 e dopo essere stato inviato in convalescenza per 40 giorni dal CMO di Caserta che
accertava la OMISSIS, veniva sottoposto ad accertamento sanitario iniziato in data 07 agosto 2009 a
seguito del quale veniva giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare nell’Arma dei
Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. Veniva altresì giudicato reimpiegabile
nelle aree del personale civile dell’amministrazione della difesa con compatibilità in mansioni tecnicoamministrative a impegno fisico moderato. (provv. del 17 settembre 2009 n. ……..).
A seguito di tale giudizio egli chiedeva di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero
della difesa e delle altre amministrazioni dello Stato.
Con provvedimento del 21 settembre 2009 veniva collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 8 della legge
53/1989 per la durata di 354 giorni dal 28 settembre 2008 al 16 settembre 2009 per infermità non dipendente
da causa di servizio.
Veniva quindi collocato in aspettativa con provvedimento del 21 settembre 2009 dal comandante ella legione
Carabinieri Campania in relazione alla domanda di transito nei ruoli civili; decorso il termine di
centocinquanta giorni dalla istanza di transito inoltrata, non è stato adottato alcun provvedimento.
Successivamente il ricorrente veniva informato che il procedimento disciplinare iniziato il 7 febbraio 2009
e sospeso il 22 aprile 2009 veniva riavviato a seguito della definitività della sentenza del Tribunale di
Napoli di assoluzione e il militare era deferito alla commissione di disciplina. Con il provvedimento del 18
agosto 2001 notificato il 30 agosto 2001 veniva disposta la perdita del grado per rimozione per motivi
disciplinari e l’appuntato veniva erroneamente ritenuto in congedo, ai sensi dell’art. 34 della legge
1168/1961, dal 17 settembre 2009 per effetto degli artt. 22 e 35 della legge citata.
Deduce i seguenti motivi:
1. Illegittimità per violazione dell’art. 120 primo comma del T.U. approvato con d.P.R. n. 1957 e conseguente
violazione dell’art. 21 bis l. 241/1990.
2. Violazione degli artt. 97 e ss. del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 8 comma 2, lettera c/bis L. 241/1990.
Violazione art. 97 Cost.
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3. Illegittimità per violazione art. 97 d.P.R. n. 3 del 1957 ed eccesso di potere, carenza istruttoria, carenza di
autonoma valutazione dei fatti posti a fondamento della sanzione. Violazione art. 97 Cost. e art. 3 legge
241/1990.
Eccesso di potere. Contraddittorietà con precedenti comportamenti dell’amministrazione in situazioni identiche.
Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità fra addebito e sanzione. Disparità di
trattamento.
5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità e/o carenza dei presupposti e sviamento, illogicità,
carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione,
irragionevolezza.
6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 35 della legge 1169 del 1961, falso presupposto, eccesso di
potere del provvedimento sanzionatorio, illegittima retrodatazione della decorrenza degli effetti della
sospensione, difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti.
Con particolare riguardo alla nota in data 10 ottobre 2011 il ricorrente ritiene che sia affetta da violazione
e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5 della legge 266/1999, dell’art. 1 del D.M. 18 aprile 2002, degli artt.
21 e 21 bis Legge 241/1990, da eccesso di potere per errore sul presupposto e falsa applicazione dell’art. 5
L. 599/1954, dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002, da eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione
della situazione di fatto e per errore sul presupposto.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione della difesa chiedendo il respingimento del ricorso in quanto
infondato.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2012 l’istanza cautelare è stata accolta.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, l’amministrazione della difesa ha dato ottemperanza
all’ordinanza del Tribunale con la determinazione in data 20 febbraio 2012 n. OMISSIS e ha disposto la
sospensione degli effetti del provvedimento con il quale era stata disposta la perdita del grado per motivi
disciplinari.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al sesto motivo di ricorso, laddove si censura la
retrodatazione della decorrenza degli effetti della perdita del grado a decorrere dal 17 settembre 2009.
Sulla base di tale decorrenza è stata negata al ricorrente la possibilità di transitare nei ruoli civili
dell’amministrazione giacché è stato ritenuto che egli non avesse più alcun rapporto di servizio con
l’amministrazione.
Il regolamento approvato con decreto ministeriale del 18 aprile 2002 (pubblicato nella G.U. del 16 maggio n.
113) prevede che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per
lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento” e,
al comma 7, che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è
considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Nel caso di specie, la cessazione dal servizio non è mai stata formalmente dichiarata da parte
dell’amministrazione per cui non possono trovare applicazione gli artt. 22 e 35 della legge 18 ottobre 1961
n. 165 sulla retrodatazione degli effetti connessi alla rimozione, in quanto tali disposizioni presuppongono
la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione dal servizio: la perdita del grado decorre
dalla data della determinazione della rimozione per motivi disciplinari ovvero per un comportamento
comunque contrario alle finalità dell’Arma (art. 35, comma 2 in combinato disposto con l’art. 34, comma 1 n.
6 L. 1168/1961, applicabile ratione temporis al caso in questione).
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Né lo stato di malattia può essere considerato prevalente rispetto allo stato di aspettativa in cui si trovava il
militare per effetto della norma sopra citata.
Pertanto, poiché la sanzione di stato - contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione nella nota
del 10 ottobre 2010 - non può essere fatta retroagire al 17 settembre 2009, da tale elemento discende che,
al momento della determinazione negativa assunta con la nota in discorso, il rapporto di servizio tra
l’amministrazione e il militare non era ancora venuto meno.
Dalla parziale illegittimità del provvedimento in data 18 agosto 2011 che ha disposto la perdita di stato, nella
parte in cui ne statuisce la retrodatazione, deriva anche l’illegittimità del provvedimento n. OMISSIS del 10
ottobre 2011, con il quale l’amministrazione ha rigettato la domanda di passaggio nei ruoli civili
dell’amministrazione sull’illegittimo assunto del venir meno del rapporto di servizio fondato sulla retrodatazione
degli effetti del provvedimento di rimozione.
In conseguenza di quanto su espresso, il ricorso (assorbite le ulteriori censure) deve essere accolto in modo
parziale: per quanto concerne il provvedimento prot. n. OMISSIS del 18 agosto 2011 solo ed esclusivamente
nella parte relativa alla retrodatazione della perdita del grado e, per quanto concerne il provvedimento n.
OMISSIS del 10 ottobre 2011, a causa della illegittimità derivata in quanto basato sull’illegittima
retrodatazione contenuta nel primo, salvi gli ulteriori provvedimenti ed atti che l’amministrazione
intenderà assumere.
Le spese del giudizio possono essere compensate anche in ragione del comportamento tenuto
dall’amministrazione costituita che ha dato esecuzione, con il succitato provvedimento, all’ordinanza emessa da
questa sezione in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e,
per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. OMISSIS del 18 agosto 2011, solo ed esclusivamente nella
parte in cui dispone la retrodatazione della sanzione di stato; annulla il provvedimento prot. OMISSIS del
10 ottobre 2011, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
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