Diritto in diretta - Radio Popolare Roma
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Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 Diritto in diretta ogni venerdì dalle ore 9,30 l'avv. Daniela Bardoni risponderà ai quesiti degli ascoltatori. Per aiutarvi nelle controversie grandi e piccole della vita quotidiana Partecipa in diretta ✆ 06 899291 Sms/Wapp ✆ 393 8992913 MATERNITA’ SURROGATA La definizione più corretta di quello che viene comunemente chiamato “utero in affitto” è appunto maternità surrogata o, in alternativa, gestazione per altri. La definizione si riferisce al ruolo che nella fecondazione assistita appartiene alla donna che provvede alla gestazione e al parto del bambino “su commissione” di una persona o di una coppia, alla quale darà il figlio dopo la nascita. La fecondazione può essere effettuata sia con il seme e con gli ovuli della coppia, sia con quelli di donatori e donatrici. Esistono due tipi di maternità surrogata: quella tradizionale che consiste nell’inseminazione artificiale dell’ovulo della madre surrogata che quindi, in questo caso, è anche la madre biologica del bambino; e quella gestazionale nella quale la madre portante non ha alcun legame genetico con il piccolo. In questa seconda opzione infatti viene impiantato nel suo utero un embrione realizzato in vitro, che può essere geneticamente imparentato con i committenti o provenire da seme e ovuli di donatori e donatrici. Questa pratica è ammessa in alcuni Stati a condizione che la gestante agisca solo per finalità altruistiche; in altri Stati è ammessa anche se la donna riceve un pagamento. In Italia la maternità surrogata è illegale. A stabilirlo è la legge 40 del 2004 sulla procreazione assistita che all’articolo 12 prevede : «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di Studio Legale BARDONI PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 1 Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». Ad ogni modo ci sono coppie italiane che ricorrono alla maternità surrogata all’estero, in quanto in generale i giudici italiani non possono sanzionare i reati commessi oltre i confini nazionali, ma queste coppie che ricorrono alla maternità surrogata possono comunque avere numerosi problemi al loro ritorno in Italia. Il motivo è semplice: al momento della presentazione all’ufficiale di Stato Civile nostrano del certificato di nascita del figlio redatto da una Nazione estera, la coppia deve richiedere la trascrizione del suddetto, senza dichiarare di aver fatto ricorso alla GPA, che nel nostro Paese è un reato. Ma così facendo commettono il reato punito dall’art. 495 c.p. (falsità in atti dello stato civile). Ci sono precedenti di coppie punite con sanzioni molto severe, anche se in altri casi invece i giudici hanno mostrato una certa tolleranza. Inoltre, se il bambino non ha un legame genetico con alcuno dei genitori e l’autorità italiana scopre l’inganno, coloro che si presentano come genitori senza esserlo rischiano che il bambino sia dichiarato adottabile. Se invece il bambino è figlio di almeno uno dei genitori (di solito il padre), allora la legge italiana considera solo lui come genitore ma l’altro potrà chiedere di adottarlo applicando la norma che consente l’adozione del figlio del coniuge c.d. “stepchild adoption”, che nell’ambito del matrimonio è ammessa dalla legge. Se invece a presentarsi avanti all’ufficiale di stato civile italiano è una coppia omosessuale con un certificato di nascita redatto all’estero nel quale entrambi i componenti vengono indicati come padri è chiaro che il bambino è nato a seguito di maternità surrogata. In questo caso l’ufficiale registrerà il bambino unicamente come figlio del padre biologico. Premesso tutto quanto sopra bisogna però evidenziare che la giurisprudenza recente ha mostrato delle aperture riconoscendo la qualità di genitori a coppie dello stesso sesso. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha detto sì all’adozione ad una coppia di uomini (sentenza del 23 dicembre 2015- Tribunale di Roma). Il caso: Dopo sette anni di convivenza e di forte legame sentimentale, una coppia di uomini ha contratto matrimonio in Canada, «Stato nel cui ordinamento tale vincolo è riconosciuto come diritto della Studio Legale BARDONI PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 2 Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 persona». Successivamente, la coppia ha deciso di concretizzare il progetto di genitorialità, affidandosi ad una clinica, sempre in Canada, per la procedura di maternità surrogata su base volontaria (essendo vietata quella commerciale). I due uomini hanno mantenuto costanti rapporti con la donna portatrice, visitandola nel periodo della gestazione e restando nella città natale del nascituro per oltre due mesi dopo la sua nascita. Ricorre avanti al Tribunale minorile il padre sociale del minore chiedendo di «dichiararsi nei suoi confronti e nell’interesse del bambino l’adozione in casi particolari ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184/1983, modificata dalla l. n. 149/2001». Nel giungere alla soluzione della questione prospettata dal ricorrente, il Tribunale minorile ricorda che nell’ordinamento italiano non esiste alcun divieto ad adottare per la singola persona, «quale che sia il suo orientamento sessuale». Nel dettaglio, in Italia è prevista la possibilità di adozione piena, che presuppone che gli adottanti siano uniti da un rapporto di coniugio riconosciuto dall’ordinamento. Tuttavia, esiste anche una seconda forma di adozione, l’adozione in casi particolari, «in base alla quale, nell’interesse superiore del minore, la domanda di adozione può essere sottoposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44, lett. d), e dell’art. 7 della l. n. 184/1983». Tale formula di adozione mira chiaramente a realizzare l’interesse del minore ad una famiglia in casi tassativi «per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e , per altro verso, semplificando la procedura di adozione».L’adozione in casi particolari, come spiega il Collegio, mira a favorire il consolidamento tra minori e parenti o persone che già si prendono cura di lui, mettendo a loro disposizione lo strumento adottivo con effetti più limitati rispetto all’adozione piena, ma con presupposti meno rigorosi. Nel caso in esame, la lett. d) del comma 1 del citato articolo prevede che il minore possa essere adottato «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». La norma non deve essere interpretata nel senso che il presupposto sia costituito da una situazione di abbandono, come prospettato dal P.m. Specifica il Tribunale che presupposto è invece «l’impossibilità dell’affidamento preadottivo e non una situazione di abbandono ad esso Studio Legale BARDONI PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 3 Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 prodromica». Alla luce di tale interpretazione altri giudici di merito hanno disposto l’adozione di un minore a coppie di conviventi (v. Trib. per i Minorenni di Milano n. 626/2007; App. Firenze n. 1274/2012).Inoltre, il Collegio ritiene che nel caso di specie debba tenersi conto della situazione di fatto concretizzatasi: il minore «è nato e cresciuto con il ricorrente ed il suo compagno, suo padre biologico, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi “classificazione giuridica”, nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale». Dunque, «negare a questo bambino i diritti e i vantaggi derivanti da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all’interesse del minore». In conclusione il Tribunale, in conformità a propri analoghi precedenti resi su richiesta della compagna della madre biologica, ritiene che la normativa debba essere interpretata alla luce delle emergenze sociali che spingono per il riconoscimento di nuove forme genitoriali, nell’attesa che il Legislatore italiano intervenga predisponendo una disciplina capace di tutelare anche i nuovi modelli familiari. L’art. 44, lett. d) predetto è da ritenersi applicabile , senza alcuna forzatura, al caso in esame: il Tribunale per i minorenni di Roma quindi accoglie il ricorso, sussistendo tutti i presupposti di diritto e di fatto ed atteso che risponde all’interesse del minore essere adottato dal ricorrente. Studio Legale BARDONI PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 4