La macchina - Schneider Electric
Transcript
La macchina - Schneider Electric
La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE Analisi dei nuovi RES Ing. E. Moroni I.C.E.P.I S.p.A. – Organismo Notificato n.0066 www.icepi.com [email protected] Via P. Belizzi, 31 - 29100 PIACENZA 1 Importanza del settore meccanico Produzione di circa 300 miliardi di euro per il 1998. Circa l'8% dell'industria dell'Unione Europea. Ruolo essenziale per l'intera economia. Competitività degli altri settori economici dipende dagli impianti forniti dall'industria meccanica. UE maggior esportatore macchine (113 miliardi €); seguono Stati Uniti (66 miliardi €) e Giappone (57 Organismo Notificato miliardi €). N. 0066 2 Motivazione dell’azione 1994 Relazione Molitor: gruppo di esperti indipendenti (industria, sindacati, università, magistratura e pubblica amministrazione): Organismo Notificato N. 0066 migliorare la sicurezza giuridica del testo rendendolo più chiaro, più preciso, privo delle ambiguità anteriori, adeguare e precisare il campo d'azione, mantenere un livello di sicurezza e tutela della salute il più possibile elevato. 3 Scadenze 17 maggio 2006 Adozione 9 giugno 2006 Pubblicazione su GUCE L 157 29 giugno 2006 Entrata in vigore Organismo Notificato N. 0066 Entro 29 giugno 2008 Adozione e pubblicazione disposizioni nazionali di attuazione 29 dicembre 2009 Applicazione 4 Frequently asked questions Esiste un periodo transitorio? Non esiste un periodo in cui entrambe le direttive siano applicabili. E’ possibile anticipare l’applicazione della Nuova Direttiva? Organismo Notificato N. 0066 Da un punto di vista pratico, è consigliabile Da un punto di vista legale, no. 5 Frequently asked questions Quando potrà essere rilasciata una Dichiarazione CE di conformità alla 2006/42/CE? Dopo il 29 dicembre 2009. Se il costruttore non è sicuro della data di immissione del prodotto può dichiarare entrambe. Dopo 29 dic 2009 va tolto il riferimento alla 98/37/CE. Possono essere utilizzate le attuali norma armonizzate per la conformità ai RES della 2006/42/CE? Organismo Notificato N. 0066 No. I RES sono stati modificati. 6 Frequently asked questions Gli ON esistenti saranno ancora in grado di certificare in conformità a 2006/42/CE? Si, se la notifica copre il prodotto. I certificati rilasciati in conformità alla 98/37/CE rimarranno validi per la 2006/42/CE. No. Res modificati e aggiornato riferimento alla direttiva. Gli Organismi devono rivedere i certificati. Cosa accadrà ai prodotti certificati secondo art. 8 comma 2 lettera c (Adeguatezza FT o Deposito Organismo Notificato FT)? N. 0066 2006/42/CE permette “auto-certificazione”. 7 Campo d'applicazione Organismo Notificato a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. N. 0066 8 Definizioni: macchina Organismo Notificato N. 0066 Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata 9 Definizioni: macchina Insieme …, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento Insieme …, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione Organismo Notificato N. 0066 le gru a ponte non sono operative senza la rispettiva via di scorrimento. 10 Definizioni: componente di sicurezza Destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. Organismo Notificato N. 0066 11 Elenco indicativo dei componenti di sicurezza Può essere aggiornato dalla Commissione Esempi tratti dall’elenco Organismo Notificato N. 0066 Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine. Dispositivi di arresto di emergenza. 12 Definizioni: quasi-macchine Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire Organismo una macchina. Notificato N. 0066 13 Le quasi-macchine I componenti elementari non possono essere assimilati alle «quasi macchine»: un cuscinetto a sfera, un elemento di fissaggio, una griglia non sono abbastanza complessi da poter essere considerati sottoinsiemi meccanizzati. Esempio del motore a scoppio destinato ad essere incorporato in una macchina e del motore fuoribordo. Una macchina destinata all’impiego in una linea automatizzata, ma che può anche essere isolata e funzionare con un operatore, deve essere munita dei dispositivi di Organismo Notificato sicurezza necessari per proteggere la persona. N. 0066 Evitare gli abusi. 14 Procedura per le quasi-macchine Il fabbricante, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la pertinente documentazione b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale. Organismo Notificato N. 0066 15 Documentazione tecnica per le quasi-macchine Deve dimostrare quali requisiti della direttiva siano applicati e soddisfatti. Un fascicolo di costruzione composto: Organismo Notificato N. 0066 disegno complessivo e schemi circuitali disegni dettagliati, note di calcolo, risultati di prove, certificati, che consentano la verifica della conformità ai RES applicati (continua …) 16 Documentazione tecnica per le quasi-macchine Valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei RES applicati e soddisfatti, ii) le misure di protezione attuate e i rischi residui, iii) le norme applicate, iv) risultati delle prove, v) istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina. Nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la Organismo Notificato conformità N. 0066 17 Dichiarazione incorporazione quasi-macchine Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente stabilita nella Comunità; Dichiarazione di quali RES sono applicati e rispettati che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata. Eventuale conformità ad altre direttive pertinenti. Impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. Organismo Notificato Eliminati riferimenti a Organismo Notificato e norme N. 0066 armonizzate 18 Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine Descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Lingua: una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo Organismo mandatario. Notificato N. 0066 19 Valutazioni sull’introduzione delle quasi-macchine Organismo Notificato N. 0066 La nozione di sottoinsiemi non era univoca. I costi di elaborazione sono comunque inferiori a quelli causati dall'impegno della responsabilità civile dei costruttori. Le istruzioni per l'assemblaggio non devono diventare istruzioni per l'uso estese quanto quelle delle macchine finite. 20 Estensione del campo di applicazione Apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s Ascensori da cantiere Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto. Organismo Notificato N. 0066 Es. pistole sparachiodi, pistole di macellazione o per marchiare, la cui carica esplosiva non ha un'azione diretta sul pezzo. Attualmente escluse perché considerate armi da fuoco. 21 Esclusioni dal campo di applicazione I prodotti elettrici ed elettronici oggetto della direttiva 73/23/CEE (ora 2006/95/CE): elettrodomestici destinati a uso domestico, apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, macchine ordinarie da ufficio, apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione, Organismo Notificato motori elettrici. N. 0066 22 Definizioni: immissione sul mercato Prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione; Organismo Notificato N. 0066 Solo prodotti nuovi fabbricati in UE e prodotti nuovi e usati provenienti dai Paesi extra UE. Non coincide con il passaggio di proprietà ma con l’effettiva messa a disposizione del prodotto. Periodo transitorio per contratti antecedenti la direttiva. 23 Definizioni: messa in servizio Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina; Organismo Notificato N. 0066 Considera le operazione tecniche che si effettuano presso la sede del cliente, ad esempio il montaggio o l’installazione. Non riguarda i prodotti pronti all’uso. Macchine costruite per uso proprio. 24 Misure per macchine potenzialmente pericolose La Commissione può: Organismo Notificato N. 0066 vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti alle lacune della norma oppure lo stesso rischio di macchine oggetto di clausola di salvaguardia o assoggettare tali macchine a particolari condizioni. 25 Valutazione della conformità delle macchine La Macchina non è in allegato IV procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina. Il fabbricante o il suo mandatario Organismo Notificato N. 0066 elabora il fascicolo tecnico prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico e ai RES. 26 Dichiarazione CE di conformità Modifiche: nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva (ed eventuali alle altre direttive pubblicate nella GUCE); all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X; luogo e data della dichiarazione; Organismo Notificato identificazione e firma della persona autorizzata a redigere N. 0066 la dichiarazione a nome del fabbricante o del mandatario. 27 Modifica dell’Allegato IV INCLUSIONI Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto. Blocchi logici per funzioni di sicurezza. ESCLUSIONI Macchine per lavori sotterranei con motori a combustione interna Organismo Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. Notificato N. 0066 28 Valutazione della conformità delle macchine Macchina in allegato IV Conforme alle norme armonizzate che coprono tutti i pertinenti RES: Organismo Notificato N. 0066 valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina, o esame per la certificazione CE del tipo, più controllo interno sulla fabbricazione, o garanzia qualità totale. ESCLUSIONE: deposito o verifica del solo FT. 29 Esame CE di tipo Il fabbricante e l‘Organismo Notificato conservano per 15 anni dal rilascio dell'attestato una copia del FT. Organismo Notificato Organismo Notificato N. 0066 è responsabile della validità dell'attestato di esame CE; informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato; revoca gli attestati non più validi. Fabbricante è responsabile della conformità della macchina allo stato dell'arte. 30 Esame CE di tipo Riesame ogni cinque anni Il fabbricante chiede all‘Organismo di riesaminare la validità dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni. Se Organismo considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, proroga la validità per altri cinque anni. Organismo Qualora la validità dell'attestato di esame CE del Notificato tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di N. 0066 immettere sul mercato la macchina in questione. 31 Garanzia qualità totale ON valuta e approva il sistema qualità e controlla l'applicazione. Il fabbricante: Organismo Notificato N. 0066 applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo, ed è soggetto a sorveglianza (Non è obbligatorio avere sistema certificato ISO 9001) presenta, tra l’altro, il fascicolo tecnico per un modello di ciascuna categoria di macchina che intende fabbricare (il modello deve presentare tutti i rischi). indica luoghi di progettazione, fabbricazione ( Subappalto: ON può richiedere visita; documentazione dai fornitori). 32 Garanzia qualità totale Organismo Notificato N. 0066 Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. 33 Documentazione qualità Deve includere un'adeguata descrizione di: obiettivi di qualità, struttura organizzativa, responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione e di qualità delle macchine, specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate oppure strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i RES, Organismo Notificato N. 0066 tecniche, processi e interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione applicati nella progettazione della macchina, 34 Documentazione qualità Deve includere un'adeguata descrizione di: tecniche, processi e interventi sistematici adottati nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità, controlli e prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, e relativa frequenza, documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto, Organismo Notificato N. 0066 mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione della macchina, 35 Valutazione del sistema qualità L‘Organismo Notificato valuta il sistema qualità Nel gruppo di valutazione è presente almeno un esperto nella tecnologia della macchina. La procedura di valutazione comprende anche un'ispezione negli impianti del fabbricante e verifica dei fascicoli tecnici. Il fabbricante informa l‘Organismo Notificato di eventuale modifiche. Il fabbricante appone il numero di riferimento Organismo dell’ON dopo marcatura CE. Notificato N. 0066 36 Sorveglianza del sistema qualità Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le informazioni necessarie. L'organismo notificato Organismo Notificato N. 0066 svolge periodicamente verifiche ispettive anche senza preavviso; la frequenza è tale da consentire una rivalutazione completa ogni tre anni; nel corso delle visite, se necessario, può svolgere o far svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità; trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e sulle eventuali prove svolte. 37 Vantaggi del sistema qualità Data all'industria la possibilità di non sottoporre ogni nuova macchina all'esame di un organismo notificato. Procedura di particolare interesse per chi produce macchine in serie molto limitate o addirittura singole. Organismo Notificato N. 0066 38 Valutazione della conformità delle macchine Macchina in allegato IV Non rispetta o rispetta solo parzialmente le norme armonizzate, o le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti RES, o non esistono norme armonizzate: Organismo Notificato N. 0066 esame per la certificazione CE, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina, o garanzia qualità totale. 39 Marcatura CE Tentativo di sopprime i marchi di sicurezza nazionale. CE = passaporto europeo Marchi nazionali = fiducia del consumatore. Estensione a Organismo Notificato N. 0066 componenti di sicurezza; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica NON conformità della marcatura 40 Organismi Notificati Maggior controllo degli Stati membri sugli organismi notificati. Gli organismi notificati devono partecipare alle attività di coordinamento e alla normalizzazione europea, o assicurano di conoscerla. In caso di cessazione delle attività, i fascicoli dei loro clienti devono essere inviati ad un altro organismo o tenuti a disposizione dello Stato Organismo membro che lo ha notificato. Notificato N. 0066 41 Requisiti Essenziali di Sicurezza I RES non hanno subito modifiche fondamentali Molte modifiche riguardano unicamente la redazione Introdotta la procedura per la valutazione dei rischi nei Principi Generali, prima descritta con poche parole nelle Osservazioni preliminari. Il fabbricante: Organismo Notificato N. 0066 stabilisce i limiti della macchina, individua i pericoli stima i rischi valuta i rischi elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b). 42 Nuovi RES e Definizioni Aggiunti requisiti particolari per tenere conto dei nuovi tipi di macchine inseriti nel campo di applicazione 1.1.1 Definizioni Organismo Notificato N. 0066 Aggiunta definizione di: pericolo, rischio, riparo, dispositivo di protezione, uso previsto, uso scorretto ragionevolmente prevedibile 43 1.1.2 Principi di integrazione della sicurezza Lettera a) Organismo Notificato N. 0066 Per progettazione e costruzione, le macchine devono sicure senza che operazioni “espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.” Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. Lettera d): spostati i requisiti di ergonomia al nuovo RES 1.1.6 Ergonomia. 44 Illuminazione e movimentazione 1.1.4. Illuminazione Il precedente RES 3.1.2 sullo stesso argomento per le macchine mobili è stato eliminato ed è ora coperto da questo RES. 1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione Il precedente RES 3.1.3 sullo stesso argomento per le macchine mobili è stato eliminato ed è ora Organismo Notificato coperto da questo RES. N. 0066 45 Estensione di RES macchine mobili/soll. a tutte le macchine 1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione Durante il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né pericoli dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni. 1.1.7 Posti di lavoro Organismo Notificato N. 0066 Evitare rischio da gas di scarico e mancanza ossigeno Se ambiente pericoloso l’operatore deve essere protetto Se del caso tramite cabina e mezzi di evacuazione. 46 Estensione di RES macchine mobili/soll. a tutte le macchine Organismo Notificato N. 0066 1.1.8 Sedili Se posto di lavoro integrato, eventuale fornitura di sedili stabili e regolabili, che riducano le vibrazioni, resistenti alle sollecitazioni con poggiapiedi antisdrucciolo 1.3.9 Rischi di movimenti incontrollati 1.5.16 Rischi dovuti al fulmine 47 1.1.6. Ergonomia tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore, offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore, evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina, evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata, adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore. Organismo Notificato N. 0066 Incorporato il RES 1.2.8 Software 48 1.2.1 Sicurezza ed affidabilità dei dispositivi di comando Ora combina 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando con 1.2.7. Avaria del circuito di comando … i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può portare a situazioni pericolose, le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di un insieme di macchine e/o di quasi macchine. In caso di comando senza cavo deve essere attivato un Organismo arresto automatico quando non si ricevono i segnali di Notificato N. 0066 comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione. 49 1.2.2. Dispositivi di comando I dispositivi di comando devono essere: chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi, Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio. Modificato: Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve Organismo essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia Notificato impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona N. 0066 pericolosa. 50 1.2.3. Avviamento e 1.2.4 Arresto 1.2.3 Avviamento Se per ragioni di sicurezza l'avviamento e/o l'arresto devono essere effettuati in una sequenza specifica, opportuni dispositivi devono garantire che queste operazioni siano eseguite nell'ordine corretto. 1.2.4 Arresto (Dispositivo di arresto) 1.2.4.1 Arresto normale (nuova numerazione) Arresto non più di parti in movimento ma di funzioni 1.2.4.2 Arresto operativo (nuova numerazione) Se, per motivi operativi, è necessario un comando di Organismo Notificato arresto che non interrompe l'alimentazione degli N. 0066 azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta. 51 1.2.4.3 Arresto di emergenza Organismo Notificato N. 0066 La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento. I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse. 52 Selezione modale e alimentazione 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento Se sistema di protezione inibito, il selettore deve escludere altri modi, solo azione mantenuta, in condizioni di minore rischio, impedire avvio dovuto a sensori. Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura. Organismo Notificato N. 0066 1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può portare a situazioni pericolose, 53 1.3.1. Stabilità La macchina … nelle condizioni di funzionamento previste … deve essere progettata e costruita in modo che , la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio Modifiche … stabilità … durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le altre azioni che interessano Organismo la macchina. Notificato N. 0066 54 1.4. Caratteristiche per le protezioni ed i dispositivi di protezione 1.4.1. Requisiti generali I ripari e i dispositivi di protezione: … - devono essere fissati solidamente (prima solo per fissi),… Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. 1.4.2.1. Ripari fissi I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi. Organismo Notificato N. 0066 55 1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata alle macchine che vi sono soggette. Modifiche Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva. Organismo Notificato N. 0066 56 1.5.7. Rischi di esplosione Organismo Notificato N. 0066 Eliminata descrizione delle misure e introdotti riferimenti alle direttive: La macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche direttive comunitarie. 57 1.5.8 Rumore e 1.5.9 Vibrazioni Il livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili. Organismo Notificato N. 0066 Il livello dell'emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili. 58 1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose Organismo Notificato N. 0066 Esplicitati rischi di … inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle Aggiunta a captazione e aspirazione la possibilità di precipitazione mediante vaporizzazione di acqua, filtrazione o metodo di pari efficacia. 59 1.7.3. Marcatura delle macchine - ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, - designazione della macchina - anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione. È vietato ante-datare o post-datare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE. La responsabilità del fabbricante sorge alla data della prima immissione sul mercato della macchina. L’obiettivo della marcatura dell’anno di costruzione è invece Organismo quello di accertare la responsabilità del fabbricante alla luce Notificato N. 0066 delle norme tecniche in vigore. 60 1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o intervento Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.)… Modifiche La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza … Organismo Notificato N. 0066 61 1.7.4. Istruzioni Apposizione delle dicitura «Istruzioni originali» e «Traduzione delle istruzioni originali». Tenere conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Ampliate le informazioni minime (EN ISO 12100-2) Rumore Organismo Notificato N. 0066 Abbassato ad 80 dB(A) (prima 85) il livello minimo di pressione per indicare livello di potenza Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Se esistono Direttive specifiche, prevalgono. Radiazioni: se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti pericoloso, vanno fornite informazioni riguardanti le radiazioni emesse. 62