regolamento per l`attivita` di acconciatore ed estetista
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regolamento per l`attivita` di acconciatore ed estetista
COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 20 ottobre 1992. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 21 giugno 2002. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 12 giugno 2007. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 21 maggio 2008. In vigore dal 9 giugno 2008. Capo I° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale: − − − − dalla legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n° 1142; dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla legge 4 gennaio 1990, n° 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n° 29; dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; dal presente Regolamento. 2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetista medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento. 3. Non sono soggette al presente Regolamento: a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale; b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 - Denuncia di inizio attività 1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista, deve presentare una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni. 2. E' fatto divieto di esercitare le attività di cui al comma precedente in forma ambulante o di posteggio. 3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari e straordinarie occasioni. 4. La denuncia di inizio attività di cui al presente deve tenere conto della disciplina del presente Regolamento. Art. 3 - Contenuti della denuncia di inizio attività 1. La denuncia inizio attività è valida per l'intestatario, per i locali, le eventuali attrezzature e condizioni nella stessa indicati. 1 2. La denuncia di inizio attività può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle relative qualificazioni professionali. 3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della Legge 1/1990. 4 Nella denuncia di inizio attività devono essere indicati: − − − − la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata; il tipo di attività oggetto della denuncia; la via, il numero civico e l'eventuale interno ove viene esercitata l’attività; il nominativo del Direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della Legge n° 443/1985; - le autocertificazioni ai sensi dell’art. 3 del DPR 300/92 e del DPR 445/2000 relative alla rispondenza ai requisiti di destinazione d’uso e di agibilità dei locali previsti dalla vigente normativa in materia, alla conformità alle disposizioni igienico sanitarie dei locali; - le autocertificazioni ai sensi dell’art. 5 del DPR 252/98 relative alla non sussistenza nei confronti del titolare della ditta individuale o dei soci amministratori delle società di cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”; 5. Nella denuncia di inizio attività per l'attività di estetista devono inoltre essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della Legge n° 1/90. Art. 4 - Tipologia delle attività 1. Le denunce di inizio attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3, possono essere presentate per una o più delle seguenti tipologie: a) ACCONCIATORE: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente: − − − − − − taglio dei capelli; esecuzione di acconciature; colorazione e decolorazione dei capelli; applicazione di parrucche; prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica; ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli. b) ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n° 1 e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 2 Tali attività e l'uso del prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n° 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge regionale 27 novembre 1991, n° 29 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n° 1. Art. 5- Attività svolte presso l'abitazione 1. Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento. Art. 6 - Attività didattiche 1. Le attività di cui al presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a denuncia di inizio attività temporanea. 2. La presentazione della denuncia inizio attività è subordinata alle seguenti condizioni: a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche; b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni; c) rispondenza dei locali ai requisiti di destinazione d’uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia; d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione; e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forme di rimborso per l'uso dei materiali di consumo. Capo II° NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ Art. 7 – Presentazione della denuncia di inizio attività 1. La presentazione della denuncia inizio attività per le attività soggette al presente regolamento va presentata al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; b) nel caso di società anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società; c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività; d) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del responsabile tecnico in caso di società; e) dichiarazione del titolare, o del responsabile tecnico, o dei soci professionalmente partecipanti all’attività in caso di impresa artigiana, circa il possesso dei requisiti professionali; 3 f) dichiarazione che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d’uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Alla denuncia devono essere allegati i documenti attestanti: A) requisiti professionali di cui alla Legge n° 1/1990 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio della attività di estetista; B) requisiti professionali di cui alla Legge n° 161/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio della attività di acconciatore. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci professionalmente partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana. Sono inoltre richiesti: C) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività, in triplice copia,; a firma di un tecnico abilitato e iscritto all’albo professionale, con indicazione di superfici ed altezza dei locali, superfici apribili comunicanti con l’esterno ed evidenziante la ripartizione tecnico funzionale e degli spazi con la disposizione delle relative attrezzature. D) certificato medico del titolare, in caso di impresa individuale, o del responsabile tecnico, in caso di società, e dei soci professionalmente partecipanti in caso di società iscritta nel Registro delle Imprese Artigiane, attestante l’idoneità alla specifica attività da esercitare. E) certificato di idoneità sanitaria dei locali o dichiarazione di presentazione contestaualmente alla denuncia di inizio attività di specifica domanda di rilascio del certificato di idoneità igienico sanitaria per l’attività di cui alla denuncia. 3. La denuncia di inizio attività sarà immediatamente efficace qualora la ditta interessata sia già in possesso dell’attestato della qualificazione professionale rilasciatao dalla Commissione provinciale per l’artigianato e del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell’Azienda ULSS. La suddetta denuncia sarà efficace dalla data di acquisizone del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell’azienda ULSS, fatto salvo l’obbligo del possesso dell’attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione provinciale per l’artigianto fin dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività. Art. 8- Comunicazioni relative alla denuncia di inizio attività 1. Il Comune, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore o di estetista comunica all’interessato l’avvio del procedimento di controllo della denuncia; 2. Della presentazione della denuncia di inizio attività viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici: a) Commissione Provinciale per l'Artigianato di Treviso; b) Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Treviso; c) Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.; d) Ufficio Tributi del Comune; e) Corpo di Polizia Locale; f) Ufficio Urbanistico del Comune; 4 g) Questura di Treviso. Art. 9- Norme sulla denuncia di inizio attività 1. La denuncia di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario. 2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni, eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con se copia autenticata della denuncia di inizio attività ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Art. 10- Inizio dell'attività 1. Il titolare deve iniziare l'attività entro centottanta giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività al Comune. Della data di effettivo inizio dell'attività dovrà essere data comunicazione scritta all’ufficio Attività Produttive. 2. Entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell’attività la ditta dovrà provvedere all’ iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese per le imprese non artigiane. 3. La mancata iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese comporta la decadenza della denuncia d’inizio attività. 4. I termini previsti dal presente articolo potranno essere derogati dal Comune su motivata istanza della ditta. Art. 11 - Modifiche 1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune per le verifiche di legge. 2. Il Comune prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune ne vieta l'attuazione. 3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione della denuncia di inizio attività, fermo quanto disposto ai commi precedenti. Art. 12- Sospensione dell'attività 1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni e fino a novanta, deve essere comunicata al Comune entro i cinque giorni successivi all'inizio della chiusura. 2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni può essere autorizzata dal Comune, nei seguenti casi: a) per gravi indisponibilità fisiche; 5 b) per demolizione, sinistro o ristrutturazione dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio; c) per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'U.L.S.S.. In tutti gli altri casi la sospensione dell'attività superiore a 90 giorni può essere autorizzata dal Comune. Art. 13 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa 1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve depositare presso il competente ufficio comunale la denuncia di inizio attività la quale, dopo tale termine, è comunque da intendersi decaduta. 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell’attività a chi subentra nello svolgimento della stessa, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale. 3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto dei titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la denuncia di inizio attività al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di centottanta giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. 4. Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e presentata la denuncia di inizio attività. Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. 5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilità del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n° 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà comunicato al Comune. 6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività presentata dal subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova denuncia di inizio attività presentata dal titolare dell'esercizio che ha diritto di presentarla, se in possesso dei requisiti. Qualora non presenti la denuncia di inizio attività e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. 7. I termini previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono prorogabili dal Comune, su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all'interessato. Art. 14- Trasferimento della sede 1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare denuncia di inizio attività osservando le norme del presente Regolamento. 6 Art. 15- Ricorsi 1. Contro il provvedimento del Comune che dichiari l’inamissibilità della denuncia di inizio attività è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa. Capo III° NORME IGIENICO-SANITARIE Art. 16 - Accertamenti igienico-sanitari 1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinato allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la denuncia di inizio attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché l'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica della competente azienda ULSS. 2. I procedimenti tecnici usati in dette attività dovranno essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. I relativi accertamenti sono demandati al competenti organi sanitari e di vigilanza. Art. 17- Requisiti dei locali 1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati da altre attività. 2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono rispondere alle seguenti condizioni: a) avere l'altezza prescritta dalle norme e dai regolamenti edilizi; b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali; c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendi, di antinfortunistica sul lavoro; d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n° 46; e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili; f) essere forniti di acqua corrente; g) essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale anti-bagno. Qualora in numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare) dovranno essere previsti servizi distinti per clienti e dipendenti; h) essere dotati di idonei recipienti per i contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali. Art. 18 Requisiti igienici delle attrezzature e delle dotazioni tecniche 1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti: 7 a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo, da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro; b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere ogni volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità. 2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso. Art. 19 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività 1 E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n° 1938 e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo". 2 Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici. 3 I clienti sottoposti a trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari. Art. 20 - Controlli sanitari del personale 1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Settore Igiene Pubblica dell'ULSS. Capo IV° ORARI E TARIFFE Art. 21 - Orari 1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. 2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. 3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, solo ed esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso, anche oltre i limiti di orario di chiusura. Art. 22 - Tariffe 8 1. Il titolare dovrà esporre il cartello con le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio. Capo V° CONTROLLI E SANZIONI Art. 23 - Controlli 1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette. Art. 24 - Sanzioni 1. Nei confronti di chi esercita le attività disciplinate dal presente Regolamento senza i requisiti professionali di cui alla Legge 1142/1970, è inflitta dall'Autorità comunale la sanzione amministrativa di euro 516,00, con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689. 2. Nei confronti di chi esercita le attività di acconciatore senza aver presentato la denuncia di inizio attività e la successiva comunicazione di attivazione dell’esercizio è inflitta, con le stese procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa di euro 516,00. 3. Ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento, quando non costituisca reato o trasgressione di altra norma di legge, è punita, con la procedura prevista dal 1° comma del presente articolo, con la sanzione amministrativa da euro 25,82 a euro 154,94. In caso di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a quindici giorni. 4. Per quanto riguarda l'attività illecita di estetista, le sanzioni sono stabilite dall'art. 12 della Legge 1/1990. Art. 25 - Decadenza della denuncia di inizio attività. 1. Le denunce di inizio attività per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, decadono: a) quando il titolare non inizi l'attività entro il termine di cui al punto 1. del precedente art. 10 o non provveda all’iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese entro il termine di cui al punto 2. del medesimo art. 10; b) qualora il titolare nel caso di impresa individuale, o uno dei soci professionalmente partecipanti all’attività nel caso di impresa artigiana, o il responsabile tecnico nel caso di società, perda i requisiti professionali; c) nel caso in cui eventuali lavori di adeguamento igienico-sanitario dei locali prescritti a seguito di una ispezione dell'ULSS non vengano effettuati entro il termine che sarà all'uopo prefissato. d) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a tre mesi senza l'autorizzazione del Comune, ai sensi del 2° comma dell'art. 14 del presente Regolamento. 9 Art. 26 - Attività abusive 1. Il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza la presentazione della prescritta denuncia di inizio attività e della comunicazione di attivazione dell’esercizio disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale. 2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato. Art. 27 - Provvedimenti d'urgenza 1. Indipendentemente dalla sanzioni previste nei precedenti articoli, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quali: − la chiusura dell'esercizio; − la sospensione dell’attività; − l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo; − la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie; − qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. Capo VI° NORME FINALI Art. 28 - Abrogazione norme precedenti 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna ed estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 26/3/1985. Art. 29 - Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità a quanto previsto in materia dallo Statuto Comunale. 10 Capo I° - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Denuncia di inizio attività Art. 3 Contenuti della denuncia di inizio attività Art. 4 Tipologia delle attività Art. 5 Attività svolte presso l'abitazione Art. 6 Attività didattiche Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 1 1 1 2 3 3 Capo II° - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 7 Presentazione della denuncia di inizio attività Pag. 3 Art. 8 Comunicazioni relative alla denuncia di inizio attività Pag. 4 Art. 9 Norme sull'autorizzazione sulla denuncia di inizio attività Pag. 5 Art. 10 Inizio dell'attività Pag. 5 Art. 11 Modifiche Pag. 5 Art. 12 Sospensione dell'attività Pag. 5 Art. 13 Cessazione dell'attività o modifica della titolarità dell'impresa Pag. 6 Art. 14 Trasferimento della sede Pag. 7 Art. 15 Ricorsi Pag. 7 Capo III° - NORME IGIENICO-SANITARIE Art. 16 Accertamenti igienico-sanitari Art. 17 Requisiti dei locali Art. 18 Requisiti igienici delle attrezzature e delle dotazioni tecniche Art. 19 Norme igieniche per l'esercizio dell'attività Art. 20 Controlli sanitari del personale Capo IV° - ORARI E TARIFFE Art. 21 Orari Art. 22 Tariffe Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 7 7 7 8 8 Pag. 8 Pag. 9 Capo V° - CONTROLLI E SANZIONI Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Controlli Sanzioni Revoca dell'autorizzazione Attività abusive Provvedimenti d'urgenza Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Capo VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 28 Abrogazione norme precedenti Art. 29 Entrata in vigore del Regolamento 11 9 9 9 9 9 Pag. 10 Pag. 10