Intesa Sanpaolo Vita

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Intesa Sanpaolo Vita
Documento di consultazione n. 26/2015
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A
COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO II-BIS (PRINCIPI GENERALI IN
MATERIA DI INVESTIMENTI), ARTICOLO 37-TER, E CAPO III (ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE), ARTICOLO 38 DEL CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE -– MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE
NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA GOVERNANCE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA PERSONA PRUDENTE
PREVISTO DAL REGIME SOLVENCY II IN TEMA DI INVESTIMENTI.
Commentatore
Osservazioni generali
Articolo
Comma
Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita
Si propone di declinare meglio le categorie di attività ammissibili in materia di attivi a copertura delle riserve
tecniche.
Osservazioni e proposte
Si chiede di chiarire, con riferimento alla definizione di “attivi complessi”, se l’elencazione ivi contenuta (ci
riferiamo a “titoli strutturati, OICR, FIA italiani e UE”) sia da considerarsi meramente esemplificativa, ovvero
relativa a categorie di strumenti finanziari per definizione “complessi”.
2
1, lett. d)
4
2
5
1, lett. d)
In tale ultimo caso si richiede di valutare l’opportunità di escludere dalla definizione di “attivi complessi” gli OICR
e gli OICR armonizzati, come definiti rispettivamente all’art. 1, comma 1), lettere m) ed m-bis) del Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
Si chiede di chiarire il significato di “sicurezza” e “qualità” degli investimenti.
In riferimento ai contenuti della politica degli investimenti e in particolare alla necessità di prevedere“[…] criteri
per la copertura delle riserve tecniche e delle modalità con le quali la strategia di cui alla lett. a) assicura il
rispetto del principi di funzionalità degli attivi alle caratteristiche e al profilo di rischio delle passività detenute,
distintamente per i contratti dei rami di cui all’art. 2 commi 1 e 3 del Codice”, si chiede di chiarire se con tale
previsione si debba intendere la distinzione tra passività Vita e passività Danni ovvero la differenziazione tra tutti
i rami previsti (6 Vita e 18 Danni).
5
1, lett. g)
5
1, lett. z)
7
1, lett. b)
10
3
22
22
22
1
1, lett. b)
1, lett. b)
Il punto sembrerebbe contemplare la possibilità di operazioni di prestito titoli. Si richiede un chiarimento sul
tema.
Si propone di eliminare la classificazione tra attivi “durevoli” e “non durevoli” ai fini di vigilanza e coerentemente
alla Direttiva Solvency II.
Si propone di formulare il testo con la specifica che una riserva di liquidità non implica la detenzione di capitale
aggiuntivo come da Explanatory test EIOPA.
Si chiedono chiarimenti in merito al significato della dicitura “investimento occasionale”.
Si chiede di chiarire cosa si intenda con “In deroga a quanto previsto dall’art. 20, comma 3 […] “ e, nello
specifico, se le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) debbano considerarsi aggiuntive o alternative ai
requisiti di cui all’art. 20 comma 3.
Nel caso in cui, seppur in assenza di un obbligo normativo, venga sottoscritto tra le parti un accordo di
collateralizzazione (a titolo esemplificativo un Credit Support Annex stile ISDA), si chiede di non considerare
applicabile il requisito secondo cui “alla controparte sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da
almeno una ECAI a condizione che nessun’altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari
a quella contrassegnata dal simbolo “A-” o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti
a medio-lungo termine”, confermando anche in tale ipotesi sufficiente la sola sussistenza in capo alla controparte
del requisito di Investment Grade. “
Si chiede di chiarire il significato delle parole “[…] enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea
applicabile al settore bancario […]” al fine di comprenderne l’effettiva portata, dal momento che la fattispecie
generale fa riferimento ai Paesi OCSE. Nello specifico si chiede di sapere se un derivato concluso con una banca
americana rientri nella suddetta ipotesi.
23
24
1e2
3
28
1
28
4
28
5
Si chiede di chiarire il rapporto tra primo e secondo comma, in quanto il comma 2 sembra già essere incluso nel
comma 1.
Si chiede un chiarimento sull’accezione di fonte di rischio di investimento rilevante.
Il contenuto di tale comma non appare in linea con il principio di valutazione Solvency II, richiamato al
successivo comma 2 dell’Art.28. Si chiede di eliminare il comma o in alternativa fornire chiarimenti con
particolare riguardo a:
•
•
valutazione al netto dei debiti contratti per l’acquisizione,
eventuali poste rettificative.
Si richiede una riformulazione relativa alla tempistica della verifica dell'esistenza della copertura delle riserve
tecniche, con particolare riferimento alla locuzione “in qualsiasi momento”.
Si chiede di valutare l'allineamento al criterio del Fair value per i titoli di cui al comma in oggetto.
In riferimento al registro degli attivi a copertura delle riserve, si propone:
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- di procedere all’allineamento tra aggiornamento mensile degli attivi e aggiornamento trimestrale dei passivi
(che potrebbe evidenziare eccedenze/mancanze di copertura non sussistenti nel concreto) stabilendo un
aggiornamento trimestrale per entrambi. Ciò sarebbe coerente con l’impostazione di Solvency II, che prevede i
QRT trimestrali. Un aggiornamento mensile delle best estimate risulterebbe troppo oneroso in termini operativi e
non coerente con l’impostazione prudenziale complessiva;
- di allineare le scadenze di aggiornamento previste per il registro alle scadenze di invio previste per i QRT:
entro 8 settimane in riferimento all’anno 2016 con riduzione progressiva di 1 settimana ogni anno, sino al
termine di 5 settimane a regime.
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In riferimento al registro degli attivi a copertura delle riserve, si propone:
- di procedere all’allineamento tra aggiornamento mensile degli attivi e aggiornamento trimestrale dei passivi
(che potrebbe evidenziare eccedenze/mancanze di copertura non sussistenti nel concreto) stabilendo un
aggiornamento trimestrale per entrambi. Ciò sarebbe coerente con l’impostazione di Solvency II, che prevede i
QRT trimestrali. Un aggiornamento mensile delle best estimate risulterebbe troppo oneroso in termini operativi e
non coerente con l’impostazione prudenziale complessiva;
- di allineare le scadenze di aggiornamento previste per il registro alle scadenze di invio previste per i QRT:
entro 8 settimane in riferimento all’anno 2016 con riduzione progressiva di 1 settimana ogni anno, sino al
termine di 5 settimane a regime.