Clicca qui - Memento.it

Transcript

Clicca qui - Memento.it
197518
Copertina.indd 1
Previdenza_2015_Aggiornamento_2.indd 1
23/04/15
14/04/15 15:46
12:29
# Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. - 2015
I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo
(compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce
una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.
Fotocomposizione a cura di Sinergie Grafiche S.r.l.
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Finito di stampare nel mese di aprile 2015
da GECA Srl - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)
3
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Il fascicolo di aggiornamento del Memento Pratico Previdenza riporta le principali novità per l’anno 2015.
Sommario
MP n.
160 e s.
Classificazione datori di lavoro: nuova procedura automatizzata
201
Indennità di volo
252
Prestazioni sostitutive del servizio mensa
311 e 318 Minimali e massimali contributivi INPS per il 2015
342
Fondo di solidarietà residuale: istruzioni operative
378 e s.
Nuove assunzioni a tempo indeterminato: esonero contributivo
378 e s.
Assunzione di giovani tra i 16 e i 29 anni, registrati al PNGG: incentivo
economico
380 e s.
Apprendistato professionalizzante o di mestiere: offerta formativa
pubblica
385 e 391 Sgravio contributivo per assunzione di lavoratori disoccupati o in
CIGS da almeno 24 mesi: soppressione
387
Assunzione donne disoccupate residenti in aree svantaggiate:
permanenza del beneficio
404
Contratti di solidarietà: riduzione contributiva
495
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e differimento
522
Preavviso di DURC interno negativo: precisazioni
740
Nuove assunzioni a tempo indeterminato: esonero contributivo
740
Assunzione di giovani tra i 16 e i 29 anni, registrati al PNGG: incentivo
economico
740
Assunzione di giovani in agricoltura: incentivo economico
903 e s.
Domestici: retribuzione e calcolo dei contributi
907 e s.
Cas.sa COLF: nuove prestazioni
941
Lavoratori edili: riduzione contributiva per l’anno 2014
986
Giornalisti: agevolazioni contributive per assunzione di esperti nei
‘‘nuovi media’’
986
Giornalisti: aliquote contributive INPGI
990
Giornalisti: adempimenti contributivi INPGI per retribuzione di
ingresso per nuove assunzioni
1002
Minimali e massimali contributivi INPS per il 2015
1055 e s. Lavoratori dello spettacolo: massimali di retribuzione imponibile anno
2015
1112 e s. Sportivi: massimali di retribuzione imponibile anno 2015
1250 e s. Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per il 2015
1296
Agenti e rappresentanti di commercio: contribuzione
1320
Lavoratori agricoli autonomi: contributi obbligatori
4
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
MP n.
1362 e s. Professionisti con albo e cassa: attuale regime contributivo
1364 e s. Cassa di Previdenza Avvocati: nuove regole
1435,
1547,
1572 e
1577
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, associati in
partecipazione, incaricati vendite a domicilio e lavoratori autonomi
occasionali: massimale 2015
1562
Titolari di partita IVA: contribuzione
1950
Artigiani e commercianti: contributi volontari anno 2015
1955
Lavoratori agricoli autonomi: contributi volontari anno 2014
2253 e s. Pensione di vecchiaia: nuovi requisiti anagrafici
2300
Pensione di vecchiaia per i soggetti in possesso di anzianità
contributiva dal 1º gennaio 2006: adeguamento del requisito
anagrafico
2314
Pensione anticipata per i soggetti in possesso di anzianità
contributiva dal 1º gennaio 2006: adeguamento del requisito
anagrafico
2328
Regime di salvaguardia: riepilogo della disciplina
2355
Assegno di invalidità e redditi da lavoro: riduzione anno 2015
2396
Pensione ai superstiti: riduzione
2475
Fasce di retribuzione e aliquote di rendimento: pensioni con
decorrenza 2015
2540 e s. Integrazione al trattamento minimo
2587
Perequazione automatica: aumento 2015
2590
Maggiorazione sociale: limiti di reddito 2015
2809
Giornalisti: prepensionamenti e contestuale assunzione di nuovo
personale
2953 e
3070
Collaboratori coordinati e continuativi: adeguamento requisiti
anagrafici per la pensione di vecchiaia
3008
Lavoratori autonomi: adeguamento requisiti anagrafici per la pensione
di vecchiaia
4045
Tabelle ANF: livelli di reddito e importi dal 1º luglio 2014
4100 e s. Disoccupazione: nuovi trattamenti (NASPI e ASDI)
4158 e s. Giornalisti: modifica disciplina della disoccupazione
4253
Fondo di solidarietà residuale: istruzioni operative
4287
Integrazioni salariali: massimale 2015
4332
Deroga durata massima della CIGS: ricorso al CDS
4362
Rimborso TFR durante la CIGS: aziende sottoposte a procedure
concorsuali o cessate
4395
Lavoratori edili: cassa integrazione
4466
CDS: proroga integrazione salariale per il 2015
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
5
MP n.
4530
Licenziamenti collettivi illegittimi: nuova disciplina delle conseguenze
4717
Casi di dubbia competenza INPS/INAIL: nuova convenzione
4768
Tubercolosi: trattamento economico per il 2015
4934 e s. Contributo economico per le lavoratrici madri: baby sitting e asili nido
5151
Disabili e loro familiari: accertamento gravità della disabilità
5160 e s. Permessi retribuiti per i familiari che assistono disabile
5174
Congedo straordinario per assistenza ai disabili: soggetti titolari
5265
Collaboratori coordinati e continuativi: indennità di malattia
5290 e s. Collaboratori coordinati e continuativi: nuova indennità di
disoccupazione (DISCOLL)
5305 e s. e Artigiani, commercianti e agricoli autonomi: quote di maggiorazione e
5322
assegni familiari 2015
5316 e s. Indennizzo per la cessazione di attività commerciale: compatibilità
con i trattamenti pensionistici
6094
Riduzione premi INAIL per le imprese artigiane: anno 2014
6095
Riduzione dei premi INAIL: anno 2015
6105 e s. INAIL: nuovo termine di invio della dichiarazione delle retribuzioni
6200
Obbligo di denuncia malattie professionali: aggiornamento elenco
ministeriale
6255
Part-time verticale: anticipazione indennità per inabilità temporanea
assoluta
6325
INAIL: assegno di incollocabilità
6346
Prestazione ‘‘una tantum’’ del Fondo ‘‘gravi infortuni’’
6429
Domestici: retribuzioni convenzionali INAIL per il 2015
7005 e s. Riorganizzazione del ministero del Lavoro
8060 e s. TFR: liquidazione diretta in busta paga
8091
Regime fiscale della previdenza complementare: aumento aliquota
9002
Minimali e massimali contributivi INPS per il 2015
9008
Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali anno 2015
9013
Lavoratori agricoli: contributi previdenziali anno 2015
9021
Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali anno 2015
9031
Tabelle ANF: livelli di reddito e importi dal 1º luglio 2014
9038
Artigiani: premi speciali unitari INAIL
9054
Obbligo di denuncia malattie professionali: aggiornamento elenco
ministeriale
6
160
e s.
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Classificazione datori di lavoro: nuova procedura
automatizzata (Circ. INPS 25 giugno 2014 n. 80)
L’INPS attribuisce ad ogni datore di lavoro un inquadramento previdenziale
(art. 49 L. 88/89).
È stata semplificata la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire ad ogni datore,
in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione, che possono avere effetto su tipologia e misura
dei contributi dovuti.
La procedura automatizzata di inquadramento non modifica le regole seguite
fino ad ora: i datori di lavoro vengono classificati nel settore di riferimento in
relazione all’attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti.
Nella generalità dei casi, la nuova procedura prevede che l’inquadramento
dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento della presentazione della domanda, sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata dal datore di lavoro (o dall’intermediario abilitato) e, qualora sia necessario, attraverso la compilazione di un questionario personalizzato in base all’attività indicata.
Tuttavia, alcune attività (per la specificità delle stesse e per necessità di maggiori approfondimenti sulle loro modalità di svolgimento) non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato: in questi casi l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza.
1) Non è possibile ottenere l’inquadramento automatizzato per una domanda di
nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti. In tal caso l’inquadramento è effettuato dalla sede INPS competente,
previa verifica amministrativa o ispettiva quando se ne ravvisa l’opportunità.
2) Resta comunque immutato il potere/dovere dell’INPS di effettuare controlli
sulle autocertificazioni. Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento sono, quindi, sottoposte a verifica per il riscontro di
quanto dichiarato:
— in caso di esito positivo, l’inquadramento attribuito è consolidato;
— nel caso in cui, all’esito dei controlli, si evidenzino difformità rispetto a quanto
dichiarato, la sede competente contatta direttamente il datore di lavoro/intermediario. Se l’inquadramento è stato attribuito sulla base di un’autocertificazione
che non trova riscontro, la sede modifica l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva.
Inquadramento unico
L’inquadramento è di regola unico ed è determinato dall’attività prevalente
del datore di lavoro; le altre attività sono considerate accessorie alla principale
e, di conseguenza, assimilate ad essa, della quale dovranno seguire il regime
giuridico e contributivo.
In caso di svolgimento di attività multiple, se le attività secondarie:
— non sono connotate da autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente
sulla base della natura dell’attività prevalente;
— rientrano in un diverso settore e presentano autonomia funzionale ed organizzativa, legittimano l’attribuzione di un distinto inquadramento previdenziale e devono dunque venire aperte distinte posizioni, diverse da quella principale.
7
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Chiarimenti circa l’inquadramento di alcune attività
Tipo di attività
Casse Edili
Efficacia nuovo
inquadramento
Inquadramento corretto
Settore Terziario (CSC 7.07.06) (1)
Case da gioco e sale di Settore Terziario (CSC 7.07.09 nel caso di versamento della contribuzione
scommesse
pensionistica alla Gestione Ex ENPALS; CSC 7.07.08 nel caso di versamento
della contribuzione interamente all’INPS)(2)
25 giugno 2014
(1) In precedenza le Casse Edili erano state classificate come attività ausiliarie dell’edilizia e inquadrate nel Settore Industria
(CSC 1.13.05; Mess. INPS 12 gennaio 1990 n. 5850).
(2) I lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione ex ENPALS,
sempre che le attività siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro. Se, invece, l’attività ha carattere promiscuo (essendo spesso le case da gioco e le sale giochi all’interno o annesse ai pubblici esercizi) e non riveste carattere di autonomia, i
lavoratori occupati sono assicurati presso l’INPS anche ai fini previdenziali (Circ. INPS 18 maggio 2010 n. 66). Le imprese che
svolgono le attività descritte devono essere inquadrate nel settore terziario, sia ai fini del versamento delle sole contribuzioni
minori (con obblighi contributivi pensionistici alla gestione ex ENPALS), sia nell’ipotesi di completo regime previdenziale INPS.
Indennità di volo
201
Le indennità di volo previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva sono
escluse dalla base imponibile a fini contributivi anche per gli anni 2015,
2016 e 2017.
Le medesime indennità concorrono, comunque, alla determinazione della retribuzione pensionabile per il 50% del loro ammontare.
(art. 28, c. 1, DL 133/2014 conv. in L. 164/2014)
Prestazioni sostitutive del servizio mensa
252
Dal 1º luglio 2015 l’esclusione dall’imponibile delle prestazioni sostitutive del
servizio mensa (c.d. ticket), in misura pari a E 5,29, è elevata a E 7,00 quando i buoni pasto sono erogati in forma elettronica anziché cartacea.
(art. 1, c. 16, L. 190/2014)
Minimali e massimali contributivi INPS per il 2015 (Circ. 311,
INPS 23 gennaio 2015 n. 11)
Importo
Minimale giornaliero
E 47,68
Massimale annuo per gli iscritti dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro
che, già iscritti a tale data, abbiano optato per il sistema contributivo
E 100.324,00
Prima fascia di retribuzione pensionabile, utile al fine del calcolo dell’aliquota dell’1%
E 46.123,00
(1) Generalità dei lavoratori dipendenti.
(2) Lavoratori a domicilio.
Tabella A
Settori e qualifiche
Minimale giornaliero (E)
Industria
— operai e impiegati
— dirigenti
47,68
131,89
Artigianato
— operai e impiegati
47,68
Agricoltura
— operai
— impiegati
— dirigenti
42,44
55,65
105,53
318,
1002
e
9002
8
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Tabella A
Settori e qualifiche
Minimale giornaliero (E)
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati
— operai e impiegati
— dirigenti
47,68
131,89
Commercio
— operai e impiegati
— dirigenti
47,68
131,89
Tabella B
Settori e qualifiche
Minimale giornaliero (E)
Istruzione pre-scolare svolta da scuole materne autonome o altre istituzioni, comprese
quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza (IPAB)
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive
— operai e impiegati (docenti e non docenti)
50,42
47,68
Istruzione ed educazione scolare non statale
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive
— operai e impiegati (docenti e non docenti)
51,70
47,68
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali, comprese quelle pubbliche
di beneficenza ed assistenza (IPAB)
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive
— operai e impiegati (docenti e non docenti)
50,42
47,68
Attività di culto, formazione religiosa e attività similari
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive
— operai e impiegati (docenti e non docenti)
50,42
47,68
Spettacolo
— operai e impiegati
— dirigenti
47,68
108,22
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante
— operai e impiegati
— dirigenti
47,68
91,09
Agenti di assicurazione in gestione libera
— Capo ufficio e impiegati di 1a, 2a e 3a categoria
47,68
Agricoltura (solo impiegati - di concetto e d’ordine - a prestazione ridotta a servizio di più
aziende)
47,68
Assicurazioni (solo addetti all’organizzazione produttiva e alla produzione)
— ispettori di organizzazione produttiva
— ispettori di produzione (categoria A, B e C)
84,48
47,68
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa
47,68
Credito (solo personale ausiliario)
— personale di fatica, custodia e pulizia
47,68
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione
— operai 3º, 4º e 5º livello
47,68
Proprietari di fabbricati (solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)
— pulitori
47,68
Pesca costiera e mediterranea
— capo barca motorista
— capo pesca
— marinaio
30,26
27,92
26,49
Pesca oltre gli stretti
— comandante, direttore macchina
— primo ufficiale coperta, macchinista
— secondo ufficiale coperta, macchinista
— nostromo, capo macchina, capo pesca
— marinaio, mozzo, cuoco, ecc.
58,39
42,71
35,96
31,50
26,49
Giornalisti
— redattore
— praticante
— collaboratore corrispondente
78,45
55,65
47,68
9
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Fondo di solidarietà residuale: istruzioni operative
342
e
Per i lavoratori dipendenti delle aziende che occupano più di 15 dipendenti,
appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione 4253
salariale e per i quali non è stato costituito un fondo di solidarietà di categoria
(o che siano esclusi dal campo di applicazione di quest’ultimo), è istituito,
presso l’INPS, il ‘‘Fondo di solidarietà residuale’’ (art. 1, c. 185, L. 147/2013).
Il Fondo residuale ha la finalità di assicurare una tutela ai lavoratori nei casi di
sospensione e riduzione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (DI 7 febbraio 2014; Circ. INPS 2 settembre 2014 n. 100; Mess. INPS 8
settembre 2014 n. 6897; Mess. INPS 12 novembre 2014 n. 8673).
Per imprenditore deve intendersi qualsiasi soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.
Campo di applicazione
Nella tabella seguente sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC:
codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) obbligate a versare al Fondo la relativa contribuzione.
Ad esempio, nel settore delle Assicurazioni, sono tenute all’iscrizione al
Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese, con più di 15 dipendenti nel
semestre precedente, classificate con CSC 6.02.01 e prive del codice di autorizzazione ‘‘2V’’.
Aziende tenute al versamento
Settore
Industria
CSC
CA
1.XX.XX
con 4A; escluso se 3X
1.XX.XX
con 1D; escluso se 1M o 3T
1.XX.XX
con 1E o 1F
1.18.08
escluso se 1M
1.19.01 - 1.20.01 - 1.21.01
Agricoltura
5.01.02
Terziario
7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01
con 1D
7.04.01
7.05.01 - 7.05.02 -7.05.03 - 7.05.04
7.06.01 - 7.06.02
7.07.01 - 7.07.02
7.07.04
7.07.05
escluso se 3X
7.07.06
7.07.08
escluso se 5J o 5K o 9A
7.07.07
7.07.XX
con 4A; esclusi se 5K o 5J
7.07.09
escluso se 1M
Credito
6.01.01 - 6.01.02
escluso se 3D o 3F
Assicurazioni
6.02.01
escluso se 2V
Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto
aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito)
10
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007:
94.11.00 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali
94.12.20 Attività di associazioni professionali
94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori
99.99.98 Cantieri lavoro allievi
99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)
1) A tutte le imprese dei settori indicati in tabella è attribuito il codice di autorizzazione ‘‘0J’’ (Fondo residuale).
L’obbligo contributivo, tuttavia, insorge soltanto al superamento della soglia dimensionale dei quindici dipendenti come media del semestre precedente.
Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su
più matricole, devono dare comunicazione all’INPS per consentire la contestuale
attribuzione dei codici ‘‘0J’’ e ‘‘2C’’.
2) Le imprese classificate nel settore commercio con CSC 7.01.XX, 7.02.XX,
7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X sono tenute al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale se occupano da più di 15 a 50 dipendenti,
soglia oltre la quale si applica la CIGS e, fino al 31 dicembre 2016, la mobilità.
3) Le imprese di somministrazione (classificate con CSC 7.07.08 e CA 9A), ora
escluse dal campo di applicazione del Fondo residuale, dovranno versare i contributi con decorrenza dal 1º gennaio 2014 se non verrà completato l’iter di costituzione del relativo fondo di categoria.
Resta fermo l’obbligo contributivo con riferimento al personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura.
Contribuzione
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale, dal 1º
gennaio 2014, devono versare:
a) un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/
3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, con le normali scadenze per il pagamento dei contributi (giorno 16 del mese successivo);
b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro nel caso di ricorso
alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Tale contributo è calcolato
in rapporto alle retribuzioni perse dai lavoratori, nella misura:
— del 3% per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti
— del 4,50% per le aziende che occupano più di 50 dipendenti.
I contributi sono mensilmente dovuti solo dalle aziende con una media occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Se con accordi e contratti collettivi vengono istituiti fondi di solidarietà di
categoria in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensio-
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
11
nali già coperti dal Fondo residuale, i datori di lavoro del relativo settore non
sono più soggetti alla contribuzione al Fondo residuale dalla data di decorrenza del nuovo fondo di categoria (i contributi già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo residuale).
1) Ai contributi di finanziamento del Fondo residuale si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contributi previdenziali obbligatori (ivi comprese le disposizioni in materia di prescrizione: art. 3, c. 9, L. 335/95), ad eccezione di quelle
relative agli sgravi contributivi.
2) La sussistenza del requisito dimensionale per l’accesso al Fondo deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Il computo dei dipendenti deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
— devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (inclusi i dirigenti)
con esclusione di apprendisti, assunti con contratti di inserimento e reinserimento
al lavoro;
— i lavoratori a tempo parziale sono considerati in proporzione all’orario effettivamente svolto;
— i lavoratori ripartiti sono computati come parti di un’unica unità lavorativa;
— i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre;
— i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (ad esempio per
gravidanza e puerperio) sono esclusi solo nel caso in cui sia stato assunto un altro lavoratore in sostituzione (in questo caso si computa il sostituto).
Nel determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre
anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali.
3) Per le aziende di nuova costituzione il requisito dimensionale è verificato in
relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre, mentre per il primo mese di
attività si fa riferimento alla base occupazionale del mese stesso.
Prestazioni
In presenza delle cause che giustificano il ricorso alla CIG e alla CIGS - con
esclusione della cessazione, anche parziale, di attività - il Fondo residuale
riconosce, su istanza delle aziende che vi aderiscono, una integrazione salariale. Si tratta di un assegno ordinario di importo pari all’80% della retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito in caso di normale attività, per le ore
integrabili. Tale assegno è ridotto di un importo pari ai contributi dovuti dagli
apprendisti (5,84%: art. 26 L. 41/86).
L’assegno è corrisposto per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, con
possibilità, in casi eccezionali, di proroga trimestrale fino ad un massimo di 9
mesi (da computarsi in un biennio mobile).
Tali prestazioni sono riconosciute in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di imprese che hanno occupato mediamente più di 15 lavoratori nel
semestre precedente la data di inizio della sospensione o riduzione dell’orario
di lavoro.
1) Ai trattamenti corrisposti dal Fondo residuale si applica la disciplina della
CIG, per quanto compatibile, compresi i relativi massimali.
2) Sulle prestazioni corrisposte dal Fondo residuale è dovuto a carico dello stesso
Fondo il versamento della contribuzione figurativa (art. 40 L. 183/2010) alla
Gestione cui è iscritto il lavoratore.
Nuove assunzioni a tempo indeterminato: esonero 378
e
contributivo
Tutti i datori di lavoro (tranne i datori di lavoro domestico) che effettuano nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time
740
12
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
(esclusi i contratti di apprendistato), nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre
2015, hanno diritto all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
1) Ai fini del diritto all’esonero non rileva la sussistenza della natura imprenditoriale del datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.
2) L’incentivo è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato:
— con contratto di lavoro ripartito (c.d. job sharing), sempre che entrambi i lavoratori coobbligati posseggano le condizioni per l’applicazione dell’esonero;
— di personale con qualifica dirigenziale;
— di soci lavoratori di cooperative;
— a scopo di somministrazione (anche se la somministrazione è resa verso l’utilizzatore a tempo determinato).
Non può invece rientrare tra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di
lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato.
3) I datori di lavoro che hanno diritto all’esonero devono inoltrare all’INPS in via
telematica, prima della trasmissione della denuncia contributiva del mese in
cui intendono usufruirne, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione «6Y».
Durata e misura
L’esonero dal versamento dei contributi è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, che decorrono dalla data di assunzione del lavoratore e nel
limite massimo di importo pari a E 8.060 annui (E 671,66 mensili).
Non è esonerato il pagamento delle seguenti forme di contribuzione:
— i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
— il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria INPS (FTINPS: art. 1, c.
755, L. 296/2006);
— il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà residuale (art. 3, c. 3, 14 e
19, L. 92/2012).
In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto),
la misura della soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento
è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata
effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria.
Esclusioni
L’esonero contributivo non spetta per le nuove assunzioni di lavoratori:
— che nei 6 mesi precedenti erano occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
— per i quali il beneficio in esame è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
— che nel periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2014 avevano già un contratto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che richiede
l’incentivo o con società controllate, collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto (condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica o per via di assetti
proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale).
L’incentivo inoltre non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
— l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nel-
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
13
l’ambito di un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (la violazione del diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione);
— il datore di lavoro (o l’utilizzatore) è interessato da sospensioni dal lavoro
con intervento di CIGS, fatti salvi i casi in cui l’assunzione (o la somministrazione) sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dalla CIGS. Il rispetto della presente
condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva
interessata dagli interventi di integrazione salariale;
— l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi
di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale
coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di
controllo o collegamento. Questa condizione di esclusione si applica anche
all’utilizzatore del lavoratore somministrato: pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei 6 mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero
una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione
il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero
contributivo;
— l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria risulta effettuata
decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell’esonero è riferita al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e
quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
1) Le assunzioni a tempo indeterminato che rispettano le condizioni di legge fruiscono dell’esonero contributivo anche se costituiscono attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge e di contratto collettivo (art. 4, c. 12 lett. a),
L. 92/2012).
2) Anche se escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato costituisce un rapporto a tempo indeterminato: pertanto, se il
lavoratore assunto ha avuto, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro
non può fruire del presente esonero contributivo triennale. E cosı̀ anche se il lavoratore assunto ha avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione o un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.
3) Per il settore agricolo non danno diritto al beneficio le assunzioni di lavoratori:
— che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato (OTI) presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
— occupati a tempo determinato (OTD) presso qualsiasi datore di lavoro agricolo
che, con riferimento all’anno solare 2014, siano risultati iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250;
— che nei 6 mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
— per i quali il beneficio in esame è già stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato.
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con gli incentivi
previsti per l’assunzione di:
— lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
— donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive
di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.
14
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi previsti per l’assunzione di:
— lavoratori disabili
— giovani genitori precari;
— beneficiari del trattamento Aspi;
— giovani iscritti al ‘‘Programma Garanzia Giovani’’;
— giovani lavoratori agricoli (art. 5 DL 91/2014 conv. in L. 116/2014);
— iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 4, L. 223/91);
— giovani entro i 29 anni di età (entro determinati limiti).
(art. 1, c. 118 e 119, L. 190/2014; Circ. INPS 29 gennaio 2015 n. 17; Mess.
INPS 13 febbraio 2015 n. 1144)
378
e s.
740
Assunzione di giovani tra i 16 e i 29 anni, registrati al
PNGG: incentivo economico
Ai datori di lavoro (anche non imprenditori) che assumono giovani registrati al
Programma Nazionale Garanzia Giovani (d’ora in poi: Programma), è riconosciuto un incentivo economico.
Le assunzioni devono essere effettuate dal 1º maggio 2014 al 30 giugno
2017, nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna Regione.
L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di Stato cosiddetti ‘‘de minimis’’ (art. 4, c. 12, 13 e 15, L. 92/2012).
Il beneficio è riconosciuto anche per il settore agricolo per le assunzioni di
OTI e OTD (a condizione che la prestazione si svolga per un minimo di 6 mesi).
1) L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica
o contributiva:
— non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;
— aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.
2) L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle
seguenti regioni o province autonome: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
Per i rapporti che si svolgono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a
scopo di somministrazione).
Giovani da assumere
L’incentivo riguarda l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 30
anni (che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (c.d.
NEET, Not [engaged in] Education, Employment or Training).
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un
solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si registri al
Programma, tra i 15 i 29 anni.
I giovani interessati possono aderire all’iniziativa tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it (o i siti attivati dalle Regioni), scegliendo la Regione in
cui vogliono lavorare. La Regione scelta ‘‘prende in carico’’ i giovani iscritti
e - attraverso i Servizi per l’impiego o le Agenzie private accreditate - cura
il loro profilo professionale, li registra nel programma e segue le fasi successive di orientamento.
15
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un
indice (detto classe di profilazione: bassa, media, alta e molto alta), che, sulla
base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca
di un’occupazione.
Tipi di contratto
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani con le
tipologie contrattuali indicate in tabella.
Sı̀
Contratto di lavoro
No
A tempo indeterminato
In tutti i casi
A termine
Se di durata pari o superiore a 6 mesi
—
Part-time
Se con orario pari o superiore al 60% Se con orario inferiore
dell’orario normale di lavoro
Apprendistato
Professionalizzante o di mestiere
Se di durata inferiore a 6 mesi
— per la qualifica e il diploma professionale
— di alta formazione e ricerca
Ripartito
—
In tutti i casi
Accessorio
—
In tutti i casi
Stipulato da un’agenzia per il lavoro a scopo di somministrazione:
— a tempo indeterminato
In tutti i casi
— a termine
—
Se di durata pari o superiore a 6 mesi
Qualsiasi, da parte di datori di lavoro
domestico
—
Se di durata inferiore a 6 mesi
In tutti i casi
Qualsiasi, di natura subordinata, con In tutti i casi
il socio lavoratore di cooperativa
—
Misura e fruizione
L’importo dell’incentivo è determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di
profilazione del giovane ammesso al Programma, secondo il seguente schema. A seconda della tipologia e della durata del contratto variano le modalità
di fruizione (in quote mensili di pari importi).
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è riproporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Assunzione con
contratto (1)
Classe di profilazione del giovane
Quote spettanti
(3)
bassa
media
alta
molto alta
A tempo indeterminato (2) (5)
E 1.500
E 3.000
E 4.500
E 6.000
12
A termine (2) (4),
di durata almeno
pari a:
— 6 mesi
0
0
E 1.500
E 2.000
6
— 12 mesi
0
0
E 3.000
E 4.000
12
(1) Anche in somministrazione.
(2) Se part-time, l’importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
(3) Per i contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo è escluso per i periodi di disponibilità; le quote
non corrisposte non possono essere recuperate in periodi successivi.
(4) In caso di trasformazione a tempo indeterminato prima della scadenza, spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo
indeterminato, ridotto dell’importo già percepito. In caso di rinnovo del contratto a termine non è riconosciuto alcun incentivo
ulteriore. In caso di proroga il beneficio è riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro è pari o superiore a 6
mesi: se la proroga consente di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere un beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi.
(5) Per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato.
Se la durata dell’apprendistato inizialmente prevista è inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.
16
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Rapporto con altri incentivi
Quando ricorrono i presupposti per l’applicazione di questo incentivo e di
sgravi contributivi in senso stretto (ad esempio sgravi per l’assunzione
di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità), devono essere applicati gli sgravi
in senso stretto. Quando ricorrono i presupposti per l’applicazione di questo
incentivo e di altri benefici non contributivi in senso stretto - anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (ad esempio: benefici per l’assunzione di giovani genitori o per l’assunzione di giovani
a tempo indeterminato) - il datore di lavoro può scegliere quale incentivo chiedere.
Procedura
Occorre inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando:
— il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) o la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
— la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
L’INPS, operate le dovute verifiche anche in relazione alle risorse disponibili,
comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
Ricevuta la comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve:
— entro 7 giorni lavorativi, effettuare l’assunzione (o la trasformazione del
rapporto);
— entro 14 giorni lavorativi, comunicare l’avvenuta assunzione (o trasformazione), chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante
conguaglio sulle denunce contributive.
(DD 8 agosto 2014 n. 1709; DD 2 dicembre 2014 n. 63; DD 23 gennaio 2015
n. 11; Circ. INPS 3 ottobre 2014 n. 118)
380
e s.
Apprendistato professionalizzante o di mestiere: offerta formativa pubblica
Dal 20 maggio 2014, nel caso di contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, la formazione, svolta sotto la responsabilità dell’azienda,
è integrata (nei limiti delle risorse annualmente disponibili) dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Questo tipo di formazione è finalizzato all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell’arco
del triennio.
L’offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in
cui:
— sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale,
anche attraverso specifici accordi;
— sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, intendendosi
per ‘‘disponibile’’ un’offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla PA competente che consenta all’impresa l’iscrizione all’offerta medesima
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
17
affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di
assunzione dell’apprendista;
— sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.
La Regione deve comunicare al datore di lavoro (art. 4, c. 3, D.Lgs. 167/
2011), entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto
di lavoro al Centro per l’impiego (art. 9 bis DL 510/96 conv. in L. 608/96),
le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica (con riferimento alle
sedi e al calendario delle attività previste), che può essere fornita anche avvalendosi dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate
disponibili (Linee guida Conferenza Stato – Regioni 20 febbraio 2014).
Tale adempimento obbligatorio da parte delle Regioni e Province autonome
costituisce un elemento di certezza per le imprese che, successivamente alla
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono destinatarie di
una informativa completa sui corsi organizzati, con indicazione delle sedi e
del calendario.
La mancata comunicazione nei termini previsti non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento degli
obblighi formativi.
(art. 2 DL 34/2014 conv. in L. 78/2014; Circ. Min. Lav. 30 luglio 2014 n. 18)
Sgravio contributivo per assunzione di lavoratori di- 385
e
soccupati o in CIGS da almeno 24 mesi: soppressione
Dal 1º gennaio 2015 sono soppressi i benefici contributivi previsti in caso di
assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati e di lavoratori in
CIGS da almeno 24 mesi (art. 8, c. 9, L. 407/90).
(art. 1, c. 121, L. 190/2014)
391
Assunzione donne disoccupate residenti in aree svan- 387
taggiate: permanenza del beneficio
L’INPS, rettificando quanto deciso in precedenza in via cautelare (Mess.
INPS 23 luglio 2014 n. 6235), ha comunicato il ripristino - dal 1º luglio
2014 - del beneficio previsto per l’assunzione di donne di qualsiasi età prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree
svantaggiate (Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE).
Pertanto, nonostante la ‘‘Carta degli aiuti a finalità regionale’’ (DM 27 marzo 2008), che individua le Regioni destinatarie dei finanziamenti, sia ormai
scaduta, è possibile continuare a considerare le aree ivi indicate ai fini dell’applicazione dell’incentivo, poiché esso costituisce un regime di aiuti in favore
dei lavori svantaggiati.
(Mess. INPS 29 luglio 2014 n. 6319)
Contratti di solidarietà: riduzione contributiva
Dal 21 marzo 2014 i datori di lavoro che stipulano CDS hanno diritto, nei limiti
delle risorse stanziate e per un periodo non superiore alla durata del CDS e,
comunque, fino al massimo a 24 mesi, ad uno sgravio contributivo nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Condizione per l’accesso al beneficio è l’individuazione di strumenti volti a
realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio
contributivo spettante o un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
404
18
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
1) Il beneficio della riduzione contributiva è alternativo alle altre forme di riduzione contributiva derivanti da assunzioni incentivate (Circ. INPS 7 aprile
1997 n. 87). L’alternatività riguarda unicamente i lavoratori interessati dal CDS
e non tutti i dipendenti.
2) L’effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività aziendale costituisce oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati dalla DTL entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di
lavoro, i cui esiti sono trasmessi alla Direzione Generale del lavoro.
Procedura
L’azienda presenta la domanda in via telematica alla Direzione Generale per
le politiche attive e passive del ministero del Lavoro (e contestualmente all’INPS), unitamente al CDS ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti al miglioramento della produttività e l’eventuale piano
degli investimenti programmati.
La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla stipula
del CDS.
L’INPS, nei successivi 30 giorni, comunica alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro la quantificazione dell’onere connesso allo
sgravio contributivo richiesto. La quantificazione è effettuata sulla base:
— delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori
coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio;
— della riduzione oraria disposta dal CDS.
La Direzione Generale, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, adotta il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio
contributivo, nei limiti della quantificazione effettuata dall’INPS.
Il provvedimento è emesso per periodi non superiori a 12 mesi ed è trasmesso all’INPS.
Nel caso in cui gli accertamenti ispettivi rilevino la mancata o inesatta adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività, la
Direzione Generale del lavoro invita l’impresa a fornire le proprie giustificazioni
entro 30 giorni. Decorso tale termine, se la Direzione Generale ritiene di non
poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi 30 giorni provvede
a revocare in tutto o in parte il provvedimento di concessione dello sgravio. Il
provvedimento di revoca è trasmesso all’INPS ai fini del recupero delle somme
indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio.
(art. 5, c. 1 e 1 bis, DL 34/2014 conv. in L. 78/2014; DI 7 luglio 2014 n. 83312;
Circ. Min. Lav. 26 settembre 2014 n. 23)
495
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e
differimento
L’interesse dovuto per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e
premi assicurativi, e relative sanzioni civili, e in caso di differimento del termine di versamento è fissato nelle seguenti misure:
— dall’11 giugno 2014, 6,15% annuo;
— dal 10 settembre 2014, 6,05% annuo.
(Circ. INAIL 6 giugno 2014 n. 31; Circ. INPS 11 giugno 2014 n. 75; Circ. INPS
8 settembre 2014 n. 103; Circ. INAIL 9 settembre 2014 n. 38)
522
Preavviso di DURC interno negativo: precisazioni
Il datore di lavoro che riceve il ‘‘preavviso di DURC interno negativo’’ - a cui è
associato il c.d. semaforo giallo - deve regolarizzare la propria posizione entro
15 giorni.
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
19
Per essere in regola negli adempimenti contributivi, e perché possa essere
formato il DURC interno positivo, il datore di lavoro deve versare entro tale termine non solo i contributi ma anche gli importi dovuti a titolo di sanzione per
omissione contributiva.
Se entro il termine di 15 giorni l’interessato presenta una richiesta di dilazione di pagamento, il semaforo giallo resta sospeso fino al termine fissato
per la decisione sulla richiesta di dilazione, o, in caso di accoglimento della
stessa, fino alla scadenza fissata per il pagamento della prima rata.
Successivamente viene elaborato il relativo DURC interno a seconda dell’esito (positivo/negativo) del procedimento di dilazione e pagamento.
1) Il preavviso di DURC interno negativo viene trasmesso con le seguenti modalità:
— all’indirizzo PEC dell’intermediario, oppure (se questo non è disponibile)
— all’indirizzo PEC all’azienda o del suo titolare/legale rappresentante; oppure
(se questo non è disponibile)
— tramite raccomandata all’azienda.
In caso di trasmissione via PEC, il processo di invio si considera concluso solo
con la ricezione della ricevuta che attesta la consegna al destinatario.
2) Per quanto riguarda le modalità di computo dei 15 giorni:
— quando il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la regolarizzazione è
considerata utilmente effettuata se il pagamento avviene entro il primo giorno
successivo non festivo;
— il giorno di notifica non deve essere computato.
(Mess. INPS 6 giugno 2014 n. 5192; Mess. INPS 26 novembre 2014 n. 9152)
Assunzione di giovani in agricoltura: incentivo econo- 740
mico
Viene istituito un incentivo economico per gli imprenditori agricoli che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, giovani
in possesso di determinati requisiti e in presenza di determinate condizioni.
Le assunzioni devono essere effettuate dal 1º luglio 2014 al 30 giugno 2015.
I datori di lavoro agricoli in possesso dei requisiti richiesti devono presentare,
esclusivamente in via telematica, la relativa domanda all’INPS.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
Il datore di lavoro ha diritto all’incentivo economico se assume giovani di età
compresa tra i 18 (compiuti) e i 35 anni (non ancora compiuti) che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
— sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
— sono privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Si considerano lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno
6 mesi coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente
l’assunzione e coloro che, pur avendo lavorato in tale periodo di riferimento, sono
stati occupati per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi precedenti
l’assunzione.
Requisiti del datore di lavoro
Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve:
— possedere la regolarità contributiva attestata dal DURC;
— osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
— rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle OO.SS. dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
20
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Incremento occupazionale netto
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto dell’azienda agricola, calcolato sulla differenza tra il numero di giornate lavorate
nei singoli anni successivi all’assunzione e quelle lavorate nell’anno precedente l’assunzione.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento
occupazionale netto, necessario per la fruizione dell’incentivo, comprende le
varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, in particolare:
— i dipendenti con contratto di lavoro part-time sono computati in base al
rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro;
— devono essere considerati i lavoratori somministrati a tempo determinato;
— sono esclusi i prestatori di lavoro accessorio;
— il lavoratore assunto (o utilizzato in somministrazione) in sostituzione di
un lavoratore assente non si computa; si computa, invece, il lavoratore sostituito.
L’incentivo è comunque riconosciuto se l’incremento occupazionale non si
verifica per:
— dimissioni volontarie del lavoratore;
— invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
— pensionamento per raggiunti limiti di età;
— riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
— licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Tipologie contrattuali ammesse al beneficio
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine instaurato prima del 1º luglio 2014 purché la proroga o la trasformazione soddisfino il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.
Se l’assunzione avviene con contratto a termine, questo deve:
— avere durata almeno triennale;
— garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
— essere redatto in forma scritta.
In caso di assunzione a scopo di somministrazione e trasformazione a tempo
indeterminato del rapporto il beneficio spetta a favore dell’agenzia di somministrazione.
Misura e corresponsione
L’incentivo, corrisposto mediante compensazione dei contributi dovuti, è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile a fini previdenziali. Il valore
annuale dell’incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore,
l’importo di:
— E 3.000 nel caso di assunzione a tempo determinato;
— E 5.000 nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
Esso è riconosciuto per un periodo complessivo di 18 mesi con le seguenti
modalità:
21
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Contratto
Corresponsione incentivo
Decorrenza
A tempo indeterminato Per 18 mesi
Dal completamento del 18º mese successivo al momento dell’assunzione
A termine
— dal completamento del primo anno di assunzione
per 6 mesi
— dal completamento del secondo anno di assunzione
— dal completamento del terzo anno di assunzione
1) Ai fini della determinazione del diritto all’incentivo e della sua durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Non si cumulano, invece, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
2) L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la
decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Esclusioni
L’incentivo non spetta se:
— l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante
contratto di somministrazione;
— l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine. L’incentivo non spetta anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore
non ha preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
— il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione
sono finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi oppure sono effettuate presso una diversa unità
produttiva;
— con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica
anche all’utilizzatore.
(art. 5 DL 91/2014 conv. in L. 116/2014; Circ. INPS 5 novembre 2014 n. 137)
Domestici: retribuzione e calcolo dei contributi
I contributi dei lavoratori domestici sono riferiti alle retribuzione effettiva oraria
percepita e sono commisurati alla fascia di retribuzione convenzionale nella
quale si colloca la retribuzione stessa.
Nelle tabelle seguenti riportiamo i minimi contrattuali, le fasce di retribuzione ed i contributi orari per il 2015.
903
e s.
22
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Minimi contrattuali
Tabella A: Conviventi a servizio intero
Livello
Minimi salariali mensili (E)
A
AS
B
BS
C
CS
D
DS
620,25
733,03
789,41
845,80
902,20
958,58
1.127,73 (þ indennità 166,76)
1.184,12 (þ indennità 166,76)
Tabella B: Conviventi a servizio ridotto
Livello
Minimi salariali mensili (E)
B
BS
C
563,87
592,06
654,07
Tabella C: Non conviventi
Livello
Minimi salariali orari (E)
A
AS
B
BS
C
CS
D
DS
4,51
5,32
5,64
5,98
6,31
6,64
7,67
8,00
Tabella D: Assistenza notturna
Livello
Minimi salariali mensili (E)
BS
CS
DS
972,67 (autosufficienti)
1.102,36 (non autosufficienti)
1.361,76 (non autosufficienti)
Tabella E: Presenza notturna (E)
651,27
Livello unico
Tabella F: Indennità (valori giornalieri) (E)
pranzo e/o colazione
cena
alloggio
totale
1,90
1,90
1,64
5,44
Tabella G: Casi di copertura (*)
Livello
Minimi salariali orari (E)
CS
DS
7,15
8,62
(*) Assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari.
Fasce di retribuzione oraria e contributi
(Circ. INPS 23 gennaio 2015 n.12)
Contributo orario
Retribuzione oraria
Lavoratori a tempo
indeterminato
Lavoratori a termine (1)
Convenzionale
Con quota
CUAF (2)
Senza quota
CUAF (2) (3)
Con quota
CUAF (2)
Senza quota
CUAF (2) (3)
Fino a E 7,88
E 6,97
E 1,39 (0,35)
E 1,40 (0,35)
E 1,49 (0,35)
E 1,50 (0,35)
Oltre E 7,88 e fino a E 9,59
E 7,88
E 1,57 (0,39)
E 1,58 (0,40)
E 1,68 (0,39)
E 1,69 (0,40)
Oltre E 9,59
E 9,59
E 1,91 (0,48)
E 1,93 (0,48)
E 2,05 (0,48)
E 2,06 (0,48)
Effettiva
23
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Fasce di retribuzione oraria e contributi
(Circ. INPS 23 gennaio 2015 n.12)
Contributo orario
Retribuzione oraria
Orario superiore a 24 ore settimanali (4)
Lavoratori a tempo
indeterminato
E 5,07
E 1,01 (0,25)
E 1,02 (0,25)
Lavoratori a termine (1)
E 1,08 (0,25)
E 1,09 (0,25)
(1) Per i quali è compreso il contributo addizionale dell’1,4%.
(2) L’importo indicato tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
(3) Il contributo CUAF (quota assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi (ammesso solo se il
datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti e affini entro il terzo grado che risultino conviventi con il datore di lavoro.
(4) I contributi, indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore
di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.
Cas.sa COLF: nuove prestazioni
Il 24 febbraio 2015 è stato sottoscritto dalle parti sociali (Fidaldo, Domina e
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e Federcolf) il nuovo regolamento
della Cas.sa COLF.
Nella tabella seguente riepiloghiamo le prestazioni erogate dal Fondo a partire dal 1º marzo 2015.
Beneficiari
Dipendenti
Prestazione
Modalità di richiesta
Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza (1):
— in caso di ricovero con pernottamento (per malattia, infortunio,
parto), in istituti di cura pubblici o privati, anche in day hospital: indennità di E 30,00 per ciascun giorno di ricovero e per un periodo
non superiore a 20 giorni (30 in caso di forma oncologica maligna)
per persona e per anno civile
— in caso di ricovero con pernottamento (per malattia, infortunio o
parto con intervento chirurgico) in istituti di cura pubblici o privati
nonché in day hospital: indennità di E 30,00 per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico (massimo 15 giorni per persona e
per anno civile, 30 in caso di forma oncologica maligna) dopo la dimissione dall’istituto o previsto nella degenza di day hospital, quando il lavoratore non è stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa e in ogni caso se si tratta di convalescenza conseguente a
parto con intervento chirurgico
Il dipendente deve inviare la
richiesta entro 12 mesi dalla
conclusione dell’evento (a
pena di decadenza) usando
il modulo MRP/D
Rimborso spese per ticket sanitari - ad esclusione dei ticket relativi ad analisi ematiche e di laboratorio, visite generiche, o non specificate, farmaci - nel limite di E 300,00 per persona e per anno civile,
effettuate presso strutture del SSN o da esso accreditate.
In caso di forme oncologiche maligne: integrazione nel limite di E
200,00
Rimborso spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato di gravidanza per l’intero periodo riconosciuto nel limite massimo
annuo di E 1.000,00
Neonati figli di lavoratori iscritti: pagamento spese per interventi
chirurgici effettuati nel primo anno di vita per la correzione di malformazioni congenite, (comprese visite e accertamenti diagnostici pre e
post intervento, retta di vitto e di pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura o in struttura alberghiera) per un massimo di E
100,00 al giorno (inclusi vitto e alloggio a persona per il periodo del
ricovero) e di E 5.000,00 all’anno per neonato
Protesi ortopediche e ausili medici ortopedici: rimborso per acquisto o noleggio di materiale riabilitativo su prescrizione medica per
un valore di E 1.000,00 per anno (con franchigia del 20% sul totale
importo di ogni fattura)
Trattamenti fisioterapici (certificati dal pronto soccorso o per patologie particolari) e cure termali (con prescrizione medica): E 250,00 annui per iscritto (con franchigia del 25% sul totale importo di ogni fattura)
Grandi interventi (2) in strutture pubbliche: garanzia indennitaria
di E 1.000,00 per intervento
907
e s.
24
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Beneficiari
Datori di lavoro
Prestazione
Modalità di richiesta
Assicurazione per la responsabilità civile in caso di infortunio occorso al lavoratore (3) e di danni causati a terzi da lavoratori iscritti.
La garanzia è prestata fino al limite di E 25.000 per sinistro e per anno civile
Il datore di lavoro deve inviare la richiesta entro 12 mesi
dalla richiesta dell’INAIL o
del terzo danneggiato (a pena di decadenza) usando il
modulo MRP/DL
(1) Il regolamento della Cassa indica tutte le ipotesi di ricovero per le quali l’indennità è esclusa.
(2) L’elenco è riportato nel regolamento della Cassa.
(3) La garanzia opera anche per il "rischio in itinere" se e in quanto riconosciuto dall’INAIL, mentre sono escluse le malattie
professionali. I rischi esclusi dall’assicurazione sono indicati nel regolamento della Cassa.
(Reg. Cas.sa COLF 24 febbraio 2015)
941
Lavoratori edili: riduzione contributiva per l’anno 2014
È stata confermata, per l’anno 2014, la misura della riduzione contributiva
per le imprese del settore edile (art. 29, c. 5, DL 244/95 conv. in L. 341/95;
art. 1, c. 51, L. 247/2007).
La riduzione è pari all’11,50% sulla parte di contribuzione INPS a carico dei
datori di lavoro (con esclusione dei contributi al FPLD) per gli operai occupati
a tempo pieno (orario di lavoro di 40 ore settimanali).
(Mess. INPS 11 agosto 2014 n. 6534; DM 5 dicembre 2014)
986
Giornalisti: agevolazioni contributive per assunzione
di esperti nei ‘‘nuovi media’’
Sono previsti sgravi contributivi per le imprese editoriali che, in regola con il
versamento dei contributi, assumono con contratto di lavoro subordinato giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) in possesso di specifiche competenze professionali nel campo dei nuovi media.
Lo sgravio, riconosciuto nel limite massimo di 36 mesi, viene concesso con
le modalità e alle condizioni riepilogate in tabella:
Assunzione
con contratto
di lavoro
subordinato
Misura
della riduzione
contributiva
Condizioni
A tempo indetermi- 100% della quota Le assunzioni devono essere increnato
IVS a carico azienda mentali rispetto alla media dei giornalisti occupati presso l’impresa nei 12
mesi antecedenti, calcolata al netto
dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento per raggiungimento dei
limiti di età e per giusta causa
Contratto a termine 50% della quota IVS Lo sgravio è revocato, con obbligo di
(*)
a carico azienda
versamento delle relative differenze
contributive riferite ai rapporti non trasformati, se il datore di lavoro non
trasforma in rapporti a tempo indeterminato almeno il 20% dei rapporti a
termine oggetto di agevolazione (al
netto dei contratti di sostituzione)
Istruzioni operative
anno 2015
Nelle more della pubblicazione di un apposito DPCM, le autorizzazioni agli sgravi per le assunzioni avvenute nel 2015
sono concesse dall’INPGI in via provvisoria. Le aziende editoriali autorizzate in
via provvisoria, a loro scelta, possono:
— utilizzare gli sgravi dal momento dell’assunzione, nella consapevolezza che
l’autorizzazione INPGI è rilasciata in via
provvisoria e con riserva di ripetizione
del beneficio;
— versare la contribuzione dovuta in misura intera, provvedendo poi, per il periodo arretrato, al recupero del beneficio nel
momento in cui l’autorizzazione allo sgravio contributivo diverrà definitiva
(*) In caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio del 100%, nei limiti
di 36 mesi complessivi, compreso il periodo del precedente rapporto a termine.
In caso di rapporti di lavoro a termine avviati prima del 30 settembre 2014 e trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dopo tale data, i datori di lavoro possono richiedere lo sgravio contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato per 36 mesi.
(art. 1 DPCM 30 settembre 2014; Circ. INPGI 10 dicembre 2014 n. 9; Circ.
INPGI 23 gennaio 2015 n. 3)
25
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Giornalisti: aliquote contributive INPGI
986
Le aliquote contributive INPGI in vigore dal 2015 sono indicate nella tabella
seguente:
Contributi
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
Fondo di previdenza (1)
Disoccupazione (2)
Fondo di garanzia TFR (3)
Assegni familiari (4)
Mobilità (5)
Addiz. ammortizzatori sociali (6)
22,28%
1,61%
0,30%
0,05%
0,30%
0,50%
8,69%
30,97%
1,61%
0,30%
0,05%
0,30%
0,60%
Fondo integrativo (7)
Assicurazione infortuni (8)
25,04%
1,50% þ 0,35%
E 11,88 (E 6,00) al mese (9)
0,10%
8,79%
33,83%
1,85%
E 11,88 (E 6,00) al mese (9)
(1) Sulla retribuzione annua eccedente E 44.888,00 (retribuzione mensile eccedente E 3.741,00) è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del giornalista (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92; Circ. INPGI 20 gennaio 2015 n. 1).
(2) I giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti - titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica ed assicurati
presso l’INPGI - sono esclusi dall’ASPI istituita presso l’INPS. Infatti, per il personale giornalistico la tutela contro la disoccupazione
involontaria continua ad essere garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell’AGO, gestita dall’INPGI.
(3) Il contributo non è dovuto (Circ. INPGI 5 febbraio 2007 n. 2) in tutti i casi in cui il TFR esce dalla gestione diretta del datore di
lavoro.
(4) L’assegno per il nucleo familiare segue la normativa in vigore per tutti i lavoratori dipendenti, sia con riguardo alla contribuzione, sia per la determinazione della spettanza. Soggetto erogatore è l’INPGI.
(5) Il contributo di mobilità è dovuto anche dalle aziende editrici di periodici (L. 62/2001; Circ. INPGI 12 aprile 2001 n. 21); esso
non è dovuto dalle imprese non soggette alla CIGS e dalle imprese radiotelevisive private.
(6) La contribuzione è dovuta dalle aziende soggette al contributo di mobilità (L. 223/91).
Da settembre 2014 al 31 dicembre 2016 (Accordo di rinnovo CCNL 24 giugno 2014; Circ. INPGI 17 ottobre 2014 n. 5) la percentuale a carico del datore di lavoro è temporaneamente elevata all’1,50% (resta fermo lo 0,10% a carico del giornalista).
(7) Il contributo per il Fondo integrativo è dovuto per i giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato ai quali viene
erogato, a carico del Fondo stesso, una somma a titolo di trattamento previdenziale integrativo alla cessazione del rapporto.
Dal 1º marzo 2015 la contribuzione al Fondo integrativo (di norma fissata al 1,50%) è stata integrata con un’ulteriore aliquota
addizionale dello 0,35% (Circ. INPGI 19 febbraio 2015 n. 4).
A favore dei giornalisti iscritti alla previdenza complementare INPGI e che abbiano un’anzianità aziendale inferiore a 15 anni al
31.12.2014 o che siano stati assunti successivamente a tale data, l’Accordo di rinnovo CCNL 24 giugno 2014 prevede un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,25% (0,50% dal 1º gennaio 2026) della retribuzione mensile, nell’ambito dell’aliquota di finanziamento del Fondo integrativo con contestuale riduzione in pari misura del contributo di finanziamento
‘‘ex fissa’’.
Sulla contribuzione al Fondo integrativo il datore di lavoro deve calcolare e versare all’INPGI, a proprio esclusivo carico, il contributo di solidarietà del 10%.
(8) Il trattamento corrisposto dall’INPGI in caso di infortunio è esteso a tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che
- in ragione del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata risultino iscritti ai fini previdenziali presso l’Istituto (Circ. INPGI 26 giugno 2009 n. 7).
(9) Il contributo mensile, non frazionabile, posto a carico del datore di lavoro è pari a:
— E 11,88, per ogni giornalista professionista, pubblicista, e/o praticante dipendente;
— E 6,00, per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale. Tale contributo ridotto non è dovuto nei casi in cui il giornalista risulti già assicurato all’INPGI per altro rapporto di lavoro (art. 40 CCNL; Circ. INPGI 26 giugno 2009 n. 7).
Giornalisti: adempimenti contributivi INPGI per retri- 990
buzione di ingresso per nuove assunzioni
L’accordo di rinnovo del CCNL Giornalisti 24 giugno 2014 ha introdotto uno
specifico regime retributivo di ingresso per tutte le assunzioni effettuate per un periodo di 36 mesi - dal 1º ottobre 2014 al 30 settembre 2017.
Ai fini degli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPGI, i datori di lavoro
interessati devono:
— indicare le retribuzioni di ingresso nella lettera/contratto di assunzione (da
trasmettere in copia all’istituto);
— riportare nel mod. ISCR/GIO, a margine della qualifica contrattuale, la dicitura ‘‘Retribuzione di ingresso’’;
— allegare al mod. ISCR/GIO una dichiarazione attestante che nei 12 mesi
precedenti l’assunzione, fatta eccezione per eventuali licenziamenti per giusta causa o per raggiunti limiti di età, non si è proceduto al licenziamento di
personale giornalistico con qualifica di redattore’’.
(Circ. INPGI 3 dicembre 2014 n. 8)
26
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
1055 Lavoratori dello spettacolo: massimali di retribuzione
e s. imponibile anno 2015
Sono stati stabiliti per l’anno 2015 i massimali di retribuzione assoggettabili a
contributi per i lavoratori dello spettacolo.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
— la contribuzione IVS è dovuta sino al massimale annuo di E 100.324,00;
— il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione eccedente il
massimale;
— l’aliquota aggiuntiva IVS (1% a carico del lavoratore) è calcolata sulla parte
di retribuzione annua eccedente l’importo di E 46.123,00.
Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
— l’aliquota IVS deve essere versata integralmente se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di E 731,00;
— se la retribuzione giornaliera è superiore a tale importo, l’aliquota IVS deve
essere versata entro i massimali indicati nella seguente tabella:
Retribuzione giornaliera
eccedente E 731,00
Massimale di retribuzione
giornaliera imponibile
Giorni di contribuzione accreditati
Fino a E 1.463,00
Fino a E 3.657,00
Fino a E 5.851,00
Fino a E 8.045,00
Fino a E 10.239,00
Fino a E 13.164,00
Fino a E 16.090,00
Oltre E 16.090,00
E 731,00
E 1.463,00
E 2.194,00
E 2.925,00
E 3.657,00
E 4.388,00
E 5.120,00
E 5.851,00
1
2
3
4
5
6
7
8
— il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione eccedente il
massimale corrispondente a ciascuna delle fasce di retribuzione indicate in
tabella;
— l’aliquota aggiuntiva IVS (1% a carico del lavoratore) è calcolata sulla
parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di E 148,00 e fino al
massimale corrispondente a ciascuna delle fasce di retribuzione indicate
in tabella.
(Circ. INPS 23 gennaio 2015 n. 11)
1112 Sportivi: massimali di retribuzione imponibile anno
e s. 2015
Sono stati stabiliti per l’anno 2015 i massimali di retribuzione assoggettabili a
contributi per i lavoratori sportivi professionisti.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
— la contribuzione IVS è dovuta sino al massimale annuo di E 100.324,00;
— il contributo di solidarietà (dell’1,2%) si applica sulla parte di retribuzione
eccedente il massimale e fino al tetto annuo di E 731.362,00;
— il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore è dovuto sulla parte
di retribuzione annua eccedente l’importo di E 46.123,00 sino al massimale.
Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
— l’aliquota IVS deve essere versata integralmente se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di E 322,00.
— il contributo di solidarietà (dell’1,2%) si applica sulla parte di retribuzione
eccedente il massimale e fino al tetto giornaliero di E 2.344,00;
— il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore è dovuto sulla parte
di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di E 148,00 sino al massimale.
(Circ. INPS 23 gennaio 2015 n. 11)
27
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per il 2015 1250
La contribuzione è calcolata in percentuale sul reddito di impresa, nel rispetto
di valori di reddito imponibile minimo e massimo, come indicato di seguito.
e s.
Aliquote
Aliquote
Soggetti
Sulla fascia di reddito fino a E 46.123,00:
– titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
– collaboratori di età non superiore ai 21 anni
Sulla fascia di reddito tra E 46.123,00 e E 76.872,00:
– titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
– collaboratori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani
Commercianti (1)
22,65%
19,65% (2)
22,74%
19,74% (2)
23,65%
20,65% (2)
23,74%
20,74% (2)
(1) Comprensiva dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva (dovuta fino al 2018: art. 1, c. 490, L. 147/2013) a copertura dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
(2) L’aliquota è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Minimale e massimale
Il minimale, o reddito minimo imponibile, è uguale a 312 volte (312 sono le
giornate lavorative contenute convenzionalmente in un anno, cioè 26 giornate
in un mese 12 mesi) la retribuzione minima giornaliera di un operaio del settore artigianato o commercio (per il 2015, E 47,68) più l’importo di E 671,39.
Per il 2015 l’imponibile annuo minimo è pertanto di E 15.548,00 (E 47,68 312 þ E 671,39). In presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2015, E 46.123,00), la quota di reddito
eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite
stesso. Per l’anno 2015, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale
sono dovuti i contributi IVS è pari a E 76.872,00 (E 46.123,00 þ E 30.749,00).
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo 2015 è pari a E 100.324,00. Tale massimale non è frazionabile a mese.
Il minimale ed i massimali sopra indicati sono riferiti ad ogni singolo soggetto
operante nell’impresa e non all’impresa nel suo complesso.
(Circ. INPS 4 febbraio 2015 n. 26)
Agenti e rappresentanti di commercio: contribuzione
Il preponente è tenuto a versare i contributi a favore degli agenti. Gli importi
vanno calcolati su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all’agente in dipendenza del rapporto, anche se non ancora erogate ed entro determinati limiti, cosı̀ come indicato nella tabella seguente:
Tipo di rapporto
(1)
Massimale imponibile
Contributo
minimo
2014
2015
Monomandatario
E 836,00
E 35.000,00
E 37.500,00
Plurimandatario
E 418,00
E 23.000,00
E 25.000,00
Aliquota (2)
2014
2015
14,20% (3)
14,65% (3)
(1) Ciò che rileva per la distinzione tra monomandatari e plurimandatari è solo l’obbligo contrattuale effettivamente assunto:
l’agente che di fatto si trova a svolgere un solo mandato senza esservi tenuto per contratto è soggetto alla disciplina dei plurimandatari (Cass. 9 febbraio 1994 n. 1302; Cass. 4 marzo 1998 n. 2383; Cass. 6 novembre 2000 n. 14444).
(2) Il contributo è a carico di agente e preponente per la metà ciascuno.
In caso di agenti che svolgono l’attività in forma societaria, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo
è suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote
di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale. In difetto, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.
(3) È destinato al Fondo a titolo di solidarietà l’1,70% per il 2014 e il 2,15% per il 2015.
1296
28
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
1320 Lavoratori agricoli autonomi: contributi obbligatori
Il reddito medio convenzionale giornaliero per i coltivatori diretti (CD), coloni, mezzadri (CM) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) è fissato, per
l’anno 2014, in E 54,65.
Pertanto il reddito imponibile per il calcolo dei contributi obbligatori è determinato, secondo la fascia di reddito nella quale l’azienda si colloca, come indicato in tabella:
Fascia di reddito
Numero convenzionale di giornate
Reddito imponibile
fino a E 232,40
156
E 8.525,4
da E 232,41 a E 1.032,91
208
E 11.367,2
da E 1.032,92 a E 2.324,05
260
E 14.209
da E 2.324,06
312
E 17.050,8
L’importo del contributo addizionale (art. 17, c. 1, L. 160/75) è pari, per
l’anno 2014, a E 0,66 a giornata.
Il contributo annuo di maternità (art. 82, c. 1, D.Lgs. 151/2001) è rimasto
fissato nella misura di E 7,49.
(Circ. INPS 5 giugno 2014 n. 70)
1362 Professionisti con albo e cassa: attuale regime contrie s. butivo
Nella tabella seguente riepiloghiamo i contributi attualmente in vigore dovuti
dai liberi professionisti con albo e cassa:
Categoria
Misura
Importo minimo
Soggettivo
Contributi
14% (5% per i pensionati della Cassa) del
reddito professionale netto prodotto ai fini
IRPEF nell’anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (E 97.900,00, per il
2015) (1)
E 2.820,00 per il 2015 (E
1.410,00 per praticanti e infra-trentacinquenni di prima
iscrizione, per i primi 5 anni)
Di solidarietà
3% sulla parte di reddito eccedente il tetto
sopraindicato
—
Soggettivo modulare Dall’1% al 10% del reddito professionale
volontario
netto prodotto ai fini IRPEF nell’anno precedente
—
Avvocati
Integrativo
4% sui corrispettivi compresi nel volume E 710,00 per il 2015 (2)
annuale di affari ai fini IVA
Maternità
E 151,00
Soggettivo (3)
12% del reddito professionale netto pro- E 2.067,00 nel 2015
dotto ai fini IRPEF nell’anno precedente,
con un minimale di E 17.222,00, fino ed
un tetto massimo di E 96.237,00. È inoltre
previsto un contributo soggettivo facoltativo pari a E 500,00 o multipli.
Integrativo
4% sui corrispettivi compresi nel volume E 305,00 per il 2015
annuale di affari ai fini IVA
Maternità
E 95,00
Soggettivo
Dal 12% al 100%, a scelta dell’iscritto, del
reddito professionale netto prodotto ai fini
IRPEF nell’anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (E 173.050,00 nel
2015)
Integrativo
4% sui corrispettivi compresi nel volume E 783,00 per il 2015 (con
annuale di affari ai fini IVA
esclusione di titolari di pen-
Consulenti del lavoro
Dottori
commercialisti
E 2.610,00 nel 2015 (con
esclusione di titolari di pensione e, per i primi 3 anni, di
infra-trentacinquenni di prima
iscrizione)
29
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Categoria
Contributi
Misura
Importo minimo
sione e, per i primi 3 anni, di
infra-trentacinquenni di prima
iscrizione)
Maternità
E 90,00
Soggettivo
In misura fissa annua (per il 2014 E
4.442,00), comprensivo di maternità e assistenza
Di solidarietà
3%, pari, per il 2014, a E 176,00 (comprensivo di maternità e assistenza)
Soggettivo
13% del reddito professionale netto pro- E 2.750,00 per il 2015 (4)
dotto ai fini IRPEF nell’anno precedente,
fino a un tetto massimo indicizzato (E
152.350,00 per il 2015)
Di solidarietà
3,5% sulla parte di reddito eccedente il tetto sopraindicato
Integrativo
5% sui corrispettivi compresi nel volume E 1.375,00 per il 2015
annuale di affari ai fini IVA
Maternità
E 21,00
Soggettivo
14,50% del reddito professionale netto E 2.280,00 per il 2015
prodotto ai fini IRPEF nell’anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (E
121.600,00 per il 2015)
Facoltativo
‘‘modulare’’
Dall’1% all’8,5% del reddito entro il tetto
sopraindicato
Integrativo
4% sui corrispettivi compresi nel volume E 672,00 per il 2015
annuale di affari ai fini IVA entro il massimale di E 162.200,00 per il 2015
Maternità
E 62,00
Unico
Sugli onorari percepiti sugli atti soggetti ad E 3.048,00 per il 2013 (7)
annotamento sul repertorio del mese precedente:
— 33% in generale
— 26% per gli atti di valore fino a E
37.000,00
Maternità
E 250,00
Soggettivo
Dal 12% al 22%, a scelta dell’iscritto, del E 3.129,00 per il 2015 (6) (7)
reddito professionale netto prodotto ai fini
IRPEF nell’anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (E 102.813,00 per
il 2015)
Soggettivo
supplementare
di solidarietà
0,75%
Integrativo
4% sui corrispettivi compresi nel volume E 779,33 per il 2015
annuale di affari ai fini IVA
Maternità
—
Proporzionale (10)
13,5% (8) del reddito libero professionale
netto prodotto nell’anno precedente, fino
al tetto di E 100.324,00 per il 2015 (9)
Solidarietà
1% sulla parte di reddito eccedente il tetto
sopraindicato
Minimo (11)
Per il 2015:
— E 209,73 per gli iscritti fino a 30 anni
— E 407,10 per gli iscritti di età compresa
tra i 30 e i 35 anni
— E 763,96 per gli iscritti di età compresa
tra i 35 e i 40 anni e per coloro che hanno
superato i 40 anni che risultano iscritti in
Farmacisti
Geometri
Ingegneri e architetti
(5)
Notai
Ragionieri
commercialisti
Medici e odontoiatri
—
E 186,00 per il 2015
E 468,00 per il 2015
—
30
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Categoria
Contributi
Misura
Importo minimo
altri fondi di previdenza (compresi quelli
speciali ENPAM)
— E 1.410,90 per gli iscritti di età compresa tra i 40 e i 65 anni
Maternità
E 44,00 per il 2015
(1) L’aliquota contributiva salirà al 14,50% dal 2017 e al 15% dal 2021.
(2) I praticanti e gli infra-trentacinquenni di prima iscrizione, per i primi 5 anni possono versare il contributo sull’effettivo volume
d’affari dichiarato (indipendentemente dalla quota minima).
(3) Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta, il contributo è ridotto al 50% per il primo anno e
per i successivi 4 anni. Il beneficio è riconosciuto fino al compimento dei 35 anni.
Per i titolari di pensione della Cassa, la riduzione del 50% del contributo soggettivo può avvenire a richiesta.
(4) Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta, il contributo è ridotto ad 1/4 per i primi 2 anni e al
50% per i successivi 3 anni. Il beneficio è riconosciuto fino al compimento dei 30 anni. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa, è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di 1/4 della contribuzione soggettiva obbligatoria minima. Per i
titolari di pensione della Cassa il contributo minimo è dovuto nella misura del 50%. Dal 2015 per i titolari di pensione di vecchiaia (o vecchiaia anticipata), il contributo minimo è dovuto in misura intera.
(5) Sono previste riduzioni a favore degli infra-trentacinquenni di prima iscrizione.
(6) L’importo minimo non si applica ai titolari di pensione.
(7) Per coloro che iniziano l’attività e si iscrivono prima del compimento dei 38 anni, il contributo è ridotto alla metà per i primi 7
anni e comunque non oltre i 38 anni di età. Analoga facoltà è prevista anche a favore degli iscritti che, pur avendo maturato i
requisiti per la pensione di anzianità (almeno 58 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione), non ne
richiedano l’erogazione. L’opzione in tal caso ha effetto dall’anno successivo a quello del perfezionamento dei requisiti per la
pensione medesima.
(8) Dal 1º gennaio 2015 è previsto un aumento graduale del contributo pari all’1% all’anno fino al 19,5% nel 2021.
(9) Sono escluse dal reddito da assoggettare al contributo previdenziale le voci già soggette ad altre forme di previdenza obbligatoria.
(10) Medici iscritti in altri fondi o che hanno più di 65 anni: 2%.
(11) Neolaureati: facoltà di rinviare il pagamento della metà dei contributi dovuti per i primi 7 anni e comunque non oltre il compimento dei 35 anni; nei 3 anni successivi, al compimento di tale età dovrà essere recuperata la somma rinviata.
1364 Cassa di Previdenza Avvocati: nuove regole
e s. Dal 21 agosto 2014 sono entrate in vigore nuove norme in materia di iscrizione e di pagamento dei contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense (Regolamento di attuazione art. 21, c. 8 e 9, L. 247/2012).
Obbligo di iscrizione
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi.
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Cassa i professionisti iscritti anche ad altri albi professionali. Questi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solamente sulla parte di reddito e di volume d’affari
relativa allo svolgimento della professione forense (fermo restando l’obbligo di
pagamento dei contributi minimi).
L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Cassa ed è immediatamente comunicata all’interessato. In caso di mancata ricezione della comunicazione da parte della Cassa, l’avvocato è tenuto a registrarsi nell’apposita sezione del sito internet della Cassa, prima della scadenza prevista per la presentazione del c.d. ‘‘modello 5’’ (art. 17 L. 576/80).
Agevolazioni
Nella seguente tabella sono riportate le agevolazioni (e la relativa durata) per
i primi anni di iscrizione alla Cassa.
Contributi
Soggettivo
Agevolazioni
Durata
Contributo minimo ‘‘ridotto’’ (E 1.390,00) per i praticanti e per gli Primi 6 anni di iscrizione
avvocati iscritti prima del 35º anno di età
Riduzione del 50% del contributo minimo (‘‘ordinario’’ o ‘‘ridotto’’) Primi 8 anni solari di iscrizione,
per coloro che dichiarano, ai fini IRPEF, un reddito inferiore a E anche non consecutivi
10.300,00 (1)
31
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Contributi
Agevolazioni
Durata
Primi 8 anni solari di iscrizione
Modalità di riscossione del contributo:
— metà nello stesso anno di competenza
— il restante importo (se e in quanto dovuto) versato in autoliquidazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo
Integrativo
Contributo minimo non dovuto dai praticanti e dagli avvocati iscritti Primi 5 anni di iscrizione
prima del 35º anno di età (2)
Contributo minimo ridotto (E 350,00) per i praticanti e per gli avvo- Successivi 4 anni
cati iscritti prima del 35º anno di età (2)
(1) Coloro che usufruiscono di tale agevolazione maturano un’anzianità contributiva pari a 6 mesi, ferma restando l’integrale
copertura assistenziale per tutto l’anno solare. È comunque ammessa l’integrazione totale o parziale della contribuzione (fino
alla misura piena), alla quale si applica il tasso di interesse del 2,75%.
(2) È comunque dovuto il contributo integrativo del 4% sul volume annuale d’affari ai fini IVA.
Le agevolazioni indicate in tabella si applicano anche agli iscritti alla Cassa
da data anteriore al 21 agosto 2014, purché presentino i requisiti richiesti.
Esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione alla Cassa e se già iscritti, sono esonerati dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando il versamento del
contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto), coloro che procedono alla propria cancellazione dall’albo professionale
forense:
— entro il 19 novembre 2014, se non hanno ricevuto la comunicazione di
iscrizione da parte della Cassa;
— entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione ricevuta da parte della
Cassa.
L’esonero viene revocato in caso di nuova iscrizione all’albo entro un anno
solare dalla cancellazione.
(Comunicato Min. Lav. 20 agosto 2014)
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, as- 1435,
sociati in partecipazione, incaricati vendite a domicilio 1547,
1572
e lavoratori autonomi occasionali: massimale 2015
e
Il massimale imponibile contributivo è fissato per l’anno 2015 in E
100.324,00.
(Circ. INPS 5 febbraio 2015 n. 27)
Titolari di partita IVA: contribuzione
1577
1562
L’aliquota pensionistica per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, è pari al:
— 27% per gli anni 2014 e 2015;
— 28% per il 2016;
— 29% per il 2017.
(art. 10 bis DL 192/2014 conv. in L. 11/2015; Circ. INPS 11 marzo 2015 n.
58)
Artigiani e commercianti: contributi volontari anno 1950
2015
Riportiamo in tabella gli importi della contribuzione volontaria per gli artigiani
e i commercianti in vigore dal 1º gennaio 2015.
32
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Classi di reddito
Contribuzione mensile
Da E
AE
Reddito medio
imponibile annuo
Artigiani 22,65% (*)
Commercianti 22,74% (*)
0
15.548
15.548
293,47
294,63
15.549
20.644
18.097
341,58
342,94
20.645
25.740
23.193
437,77
439,51
25.741
30.836
28.289
533,95
536,08
30.837
35.932
33.385
630,14
632,65
35.933
41.028
38.481
726,33
729,21
41.029
46.122
43.576
822,50
825,77
46.123
870,57
874,03
46.123
(*) Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni le aliquote contributive sono fissate in misura pari al 19,65% (per gli artigiani)
e al 19,74% (per i commercianti).
(Circ. INPS 11 marzo 2015 n. 57)
1955 Lavoratori agricoli autonomi: contributi volontari anno
2014
Nella tabella seguente riportiamo i contributi volontari dei lavoratori agricoli
autonomi in vigore per l’anno 2014.
Classe
Reddito
settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quote
pensione
20,40% RM
Addizionale
L. 233/90
2% RM
Addizionale
L. 160/75
(0,66 3 = 1,98)
Totale
1
Fino a E 223,95
223,95
45,69
4,48
1,98
52,15 (*)
2
Oltre E 223,95
Fino a E 298,60
261,28
53,31
5,23
1,98
60,52 (*)
3
Oltre E 298,60
Fino a E 373,25
335,93
68,53
6,72
1,98
77,23
4
Oltre E 373,25
410,58
83,76
8,22
1,98
93,96
(*) L’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a (art. 10, c. 2, L. 233/90):
— E 55,84 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995
— E 64,85 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
(Circ. INPS 27 giugno 2014 n. 82)
2253 Pensione di vecchiaia: nuovi requisiti anagrafici
e s. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti
è subordinato al compimento dell’età anagrafica (sino al 2011 pari a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne) indicata nella seguente tabella:
Requisito anagrafico
Anno decorrenza
2012
Uomini
Donne
66 anni
62 anni
2013
66 anni e 3 mesi (1)
62 anni e 3 mesi (1)
2014-2015
66 anni e 3 mesi (1)
63 anni e 9 mesi (1)
2016-2017
66 anni e 7 mesi (2)
65 anni e 7 mesi (2)
2018
66 anni e 7 mesi (2)
66 anni e 7 mesi (2)
2019
66 anni e 7 mesi (3)
66 anni e 7 mesi (3)
(1) Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base del DM 6 dicembre 2011.
(2) Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base del DM 16 dicembre 2014.
(3) Requisito da adeguare alla speranza di vita.
(Circ. INPS 20 marzo 2015 n. 63)
33
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Pensione di vecchiaia per i soggetti in possesso di an- 2300
zianità contributiva dal 1º gennaio 2006: adeguamento
del requisito anagrafico
Nella tabella che segue sono riepilogati i limiti di età comprensivi degli adeguamenti alle c.d. speranze di vita (DM 16 dicembre 2014), sino a tutto il
2016.
Decorrenza
Uomini
Donne
2012
66 anni con 20 di contri- 70 anni con 5 di contributi 62 anni con 20 di contri- 70 anni con 5 di contributi
buti
buti
2013
66 anni e 3 mesi con 20 70 anni e 3 mesi con 5 di 62 anni e 3 mesi con 20 70 anni e 3 mesi con 5 di
di contributi
contributi
di contributi
contributi
2014-2015
66 anni e 3 mesi con 20 70 anni e 3 mesi con 5 di 63 anni e 9 mesi con 20 70 anni e 3 mesi con 5 di
di contributi
contributi
di contributi
contributi
2016
66 anni e 7 mesi con 20 70 anni e 7 mesi con 5 di 65 anni e 7 mesi con 20 70 anni e 7 mesi con 5 di
di contributi
contributi
di contributi
contributi
(Circ. INPS 20 marzo 2015 n. 63)
Pensione anticipata per i soggetti in possesso di an- 2314
zianità contributiva dal 1º gennaio 2006: adeguamento
del requisito anagrafico
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1º
gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita (DM 16 dicembre
2014), deve applicarsi al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d.
importo soglia mensile. Tale requisito anagrafico, pertanto, dal 1º gennaio
2016 è di 63 anni e 7 mesi.
(Circ. INPS 20 marzo 2015 n. 63)
Regime di salvaguardia: riepilogo della disciplina
Le disposizioni previgenti in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia retributiva e anzianità) continuano a trovare
applicazione - oltre che ai lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età ed anzianità contributiva allora richiesti - ai soggetti
indicati nella seguente tabella, anche qualora maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011:
Pensione
Soggetti
vecchiaia
anzianità
1. lavoratrici che abbiano optato per il calcolo della
pensione con il sistema contributivo (c.d. opzione
donna: art. 1, c. 9, L. 243/2004; Mess. INPS 28 novembre 2014 n. 9231)
Si
Si
2. lavoratori:
— collocati in mobilità (artt. 4 e 24 L. 223/91), sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, c. 1 e 2, L. 223/91), a condizione che abbiano
cessato l’attività lavorativa al 4 dicembre 2011
— collocati in mobilità lunga (art. 7, c. 6 e 7, L. 223/
91), per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano cessato l’attività lavorativa al 4 dicembre 2011
Si
Si
Norma di riferimento
art. 24, c. 14 lett. a)-d) ed e-bis),
DL 201/2011 conv. in L. 214/
2011; art. 6, c. 2 ter, DL 216/
2011 conv. in L. 14/2012; DM 1º
giugno 2012
2328
34
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Pensione
Soggetti
Norma di riferimento
vecchiaia
anzianità
3. lavoratrici con un’età anagrafica non inferiore a
64 anni, che maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima
data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni
Si
No
art. 24, c. 15 bis lett. b), DL 201/
2011 conv. in L. 214/2011
4. lavoratori con anzianità contributiva di almeno 35
anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre
2012 (secondo le norme previgenti: Tab. B L. 243/
2004), al compimento di un’età anagrafica di almeno
64 anni
No
Sı̀
art. 24, c. 15 bis lett. a), DL 201/
2011 conv. in L. 214/2011
5. addetti a lavori usuranti (D.Lgs. 67/2011)
No
Sı̀
art. 24, c. 17, DL 201/2011 conv. in
L. 214/2011
6. lavoratori:
— per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati
alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche se al 4 dicembre
2011 i lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività
lavorativa e collocati in mobilità. Tali lavoratori, in ogni
caso, devono maturare i requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
(compresa la mobilità lunga)
— che, al 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
di settore (art. 2, c. 28, L. 662/96), ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi
Sı̀
Sı̀
art. 22, c. 1, DL 95/2012 conv. in L.
135/2012; DM 8 ottobre 2012
— che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, c. 28, L. 662/96) nonché ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso
a detti fondi. In tale secondo caso gli interessati restano
comunque a carico dei fondi fino al compimento dei 62
anni, anche se maturano prima i requisiti previgenti per
l’accesso al pensionamento
— che, dopo il 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, c. 28, L. 662/96) a condizione
che vi sia l’autorizzazione dell’INPS e fermo restando
che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni
— che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione,
a condizione che il lavoratore: risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre
2013; non abbia ripreso l’attività lavorativa dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e abbia almeno
un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6
dicembre 2011
— il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti
(anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c.), o
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, a condizione
che: la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi; il lavoratore sia in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre 2013; il
lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa
— che al 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo
per assistere figli con disabilità grave (art. 42, c. 5,
D.Lgs. 151/2001), i quali maturino, entro 24 mesi dalla
data di inizio del congedo, il requisito contributivo per
l’accesso al pensionamento di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica (art. 1, c. 6 lett. a), L. 243/
2004)
35
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Pensione
Soggetti
Norma di riferimento
vecchiaia
anzianità
7. lavoratori:
— che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012 e sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti per la pensione entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, c.
1 e 2, L. 223/91), o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31
dicembre 2014
— autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno
un contributo volontario accreditato o accreditabile alla
data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo
il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a
condizione che: abbiano conseguito dopo il 4 dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali
attività non superiore a E 7.500; perfezionino i requisiti
utili a comportare la decorrenza della pensione entro il
6 gennaio 2015
— che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30
giugno 2012, in ragione di accordi individuali (sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.)
o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: abbiano conseguito dopo il 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a E 7.500; perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015
— autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in
mobilità ordinaria a tale data, i quali devono attendere
il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il
6 gennaio 2015
Si
Si
art. 1, c. 231 e 232, L. 228/2012;
DM 22 aprile 2013
8. lavoratori (*):
— licenziati in seguito a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre
2011; non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa
Sı̀
Sı̀
artt. 11, c. 1 e 2, e 11 bis DL 102/
2013 conv. in L. 124/2013
stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino a 62 anni
— che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione,
che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la normativa previgente, entro il 6 dicembre 2014. I lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa dopo l’autorizzazione
alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od
accreditabile alla data del 6 dicembre 2011
— il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti
(anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c.), o
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. I
lavoratori conseguono il beneficio a condizione che: la
data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi; il lavoratore sia in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre 2014
36
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Pensione
Soggetti
vecchiaia
anzianità
Sı̀
Sı̀
Norma di riferimento
dopo la cessazione del rapporto di lavoro o, se rioccupati in qualsiasi attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato se il reddito conseguito dopo non supera E.7.500 lordi; a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza della pensione
entro il 6 gennaio 2015
— che, nel corso dell’anno 2011, hanno usufruito del
congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/
2001) o hanno fruito di permessi per l’assistenza ai
familiari disabili (art. 33, c. 3, L. 104/92), che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere
al trattamento pensionistico secondo la precedente disciplina entro il 6 gennaio 2015.
Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza
anteriore al 1º gennaio 2014
9. lavoratori (*):
— che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di
incentivo all’esodo sottoscritti entro il 31 dicembre
2011; anche se rioccupati dopo il 30 giugno 2012 in
qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente
a tempo indeterminato; a condizione che perfezionino
i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il
6 gennaio 2015
— che hanno risolto in maniera unilaterale il rapporto
di lavoro tra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012
in seguito ad accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se
rioccupati dopo il 30 giugno 2012 in qualsiasi attività
non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; a condizione che perfezionino i requisiti utili alla
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015
— che cessati unilateralmente (ad esempio per licenziamento o fallimento aziendale senza procedure di
mobilità) tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, anche se rioccupati dopo la cessazione in
qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente
a tempo indeterminato; a condizione che perfezionino
i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il
6 gennaio 2015
— autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno
un contributo volontario accreditato o accreditabile al
6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; a
condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare
la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015
— autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, senza un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, a condizione che: abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attività
lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2007 e il 30 novembre 2013; che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e che perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015
— collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione successivamente alla predetta data,
che, entro 6 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, c. 1 e 2, L. 223/91) perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i
requisiti vigenti al 31 dicembre 2011. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni vigenti (art. 6,
c. 1, D.Lgs. 184/97), potrà riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza
anteriore al 1º gennaio 2014
art. 1, c. 191
- 196, L. 147/2013
37
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Pensione
Soggetti
10. lavoratori:
— che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi
di incentivo all’esodo sottoscritti entro il 31 dicembre
2011; anche se rioccupati dopo la cessazione in qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a
tempo indeterminato; a condizione che perfezionino i
requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2016
— che cessati unilateralmente (ad esempio per licenziamento o fallimento aziendale senza procedure di
mobilità) tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, anche se rioccupati dopo la cessazione in
qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente
a tempo indeterminato, a condizione che perfezionino
i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2016
— autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno
un contributo volontario accreditato o accreditabile al
6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a
condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016
— autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, senza un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, a condizione che: abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attività
lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2007 e il 30 novembre 2013; alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
perfezionino i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016
— collocati in mobilità ordinaria con accordi stipulati
entro il 30 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro
entro il 30 settembre 2012 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente
alla predetta data, che, entro 6 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, c. 1 e
2, L. 223/91) perfezionino, mediante il versamento di
contributi volontari, i requisiti vigenti al 31 dicembre
2011. Il versamento volontario, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 6, c. 1, D.Lgs. 184/97), potrà riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016
— nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001) o aver
fruito di permessi per l’assistenza a familiari disabili
(art. 33, c. 3, L. 104/92), che perfezionino i requisiti utili
alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016
— con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro nel tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011,
non rioccupati a tempo indeterminato, che perfezionino
i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2016
vecchiaia
anzianità
Sı̀
Sı̀
Norma di riferimento
art. 2 L. 147/2014
(*) I criteri di attuazione sono fissati con DM.
Assegno di invalidità e redditi da lavoro: riduzione an- 2355
no 2015
L’assegno di invalidità è soggetto a una riduzione d’importo se il titolare ha
redditi da lavoro (dipendente, autonomo o d’impresa) superiori a determinati
livelli, come indicato in tabella:
38
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Reddito
Percentuale di riduzione
Fino a E 26.124,28
Nessuna
Da E 26.124,28 e fino a E 32.655,35
25%
Da E 32.655,35
50%
2396 Pensione ai superstiti: riduzione
La pensione si riduce se il superstite possiede redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo nelle misure riportate nella tabella sottostante:
Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti anno 2015
Reddito del superstite
Quanto rimane della pensione di reversibilità
Fino a E 19.593,21
100%
Da E 19.593,21 a E 26.124,28
75% (25%)
Da E 26.124,28 a E 32.655,35
60% (40%)
Oltre E 32.655,35
50% (50%)
2475 Fasce di retribuzione e aliquote di rendimento: pensio-
ni con decorrenza 2015
Fasce
di retribuzione
Per le anzianità contributive
maturate al 31.12.1992
Per le anzianità contributive
acquisite dal 1.1.1993
Rendimento
annuo
Rendimento
con 40 anni
di anzianità
Coefficiente
per calcolo
mensile
(RA : 13)
Rendimento
annuo
Rendimento
con 40 anni
di anzianità
Coefficiente
per calcolo
mensile
(RA : 13)
Fino a E 46.123,00
2%
80%
0,001538461
2%
80%
0,001538461
Oltre E 46.123,00
Fino a E 61.343,59
Fascia E 15.220,59
1,50%
60%
0,001153846
1,60%
64%
0,001230769
Oltre E 61.343,59
Fino a E 76.564,18
Fascia E 15.220,59
1,25%
50%
0,000961538
1,35%
54%
0,001038461
Oltre E 76.564,18
1%
40%
0,000769230
Oltre E 76.564,18
Fino a E 87.633,70
Fascia E 11.069,52
1,10%
44%
0,000846153
Oltre E 87.633,70
0,90%
36%
0,000692307
Importo annuo
2540 Integrazione al trattamento minimo
e s. Al fine di garantire ai titolari di pensione un trattamento che possa soddisfare
le esigenze minime di vita, la legge dispone che la pensione non può essere
corrisposta in misura inferiore ad un certo importo, che per il 2015 è pari a E
502,39.
2587 Perequazione automatica: aumento 2015
Nella tabella seguente è indicato l’aumento - calcolato in via previsionale nella misura dello 0,30% - riconosciuto per l’anno 2015:
Importo della pensione al dicembre 2014
Aumento
Fino a E 1.502,64
þ 0,30% (100% Istat)
Da E 1.502,64 a E 2.003,52
þ 0,285% (95% Istat)
39
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Importo della pensione al dicembre 2014
Aumento
Da E 2.003,52 a E 2.504,40
þ 0,225% (75% Istat)
Da E 2.504,40 a E 3.005,73
þ 0,15% (50% Istat)
Oltre E 3.005,73
þ 0,135% (45% Istat)
(Circ. INPS 9 gennaio 2015 n. 1)
Maggiorazione sociale: limiti di reddito 2015
Età
Pensionato solo
Pensionato coniugato
Importo mensile maggiorazione
Oltre 60 anni
E 6.866,86
E 12.697,62
E 25,83
Oltre 65 anni
E 7.605,39
E 13.436,15
E 82,64
2590
Dal 1º gennaio 2002 è stata introdotta un’ulteriore maggiorazione (art. 38 L.
448/2001) dell’importo mensile massimo di E 123,77 che ha consentito alla
pensione di raggiungere l’ammontare di E 516,46 mensili al gennaio 2002
(un milione di lire). La maggiorazione, che nel 2008 è stata elevata (art. 5,
c. 5, DL 81/2007 conv. in L. 127/2007) da E 123,77 a E 136,44, in modo
da consentire la riscossione della pensione minima nel 2015 in misura pari
a E 638,83.
La maggiorazione viene riconosciuta a condizione che l’interessato non consegua redditi propri d’importo superiore a E 8.304,79 (valore valido per l’anno
2015). Se si tratta di soggetto coniugato è inoltre necessario che il reddito,
cumulato con quello del coniuge, non superi E 14.135,55 (valore valido per
l’anno 2015), limite personale maggiorato dell’assegno sociale.
Giornalisti: prepensionamenti e contestuale assunzio- 2809
ne di nuovo personale
Il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipato (art. 37 L. 416/81) è erogato a condizione che le aziende interessate prevedano (anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati) la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di
competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo
indeterminato ogni 3 prepensionamenti.
Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedono un massimo di 5 prepensionamenti (art. 1 bis DL 90/2014 conv. in L. 14/2014).
L’assunzione di ciascun nuovo giornalista deve realizzarsi all’atto del perfezionamento del terzo prepensionamento.
La mancata assunzione comporta la revoca dei 3 prepensionamenti alla
stessa collegati.
Il monitoraggio del predetto obbligo di assunzione è demandato all’INPGI. A
tal fine, le aziende, per le quali è stata concessa la possibilità di pensionamento anticipato per un numero di giornalisti superiore a 5 unità - nell’arco
del periodo indicato nel decreto di concessione - sono tenute a segnalare all’Istituto (nella denuncia contributiva, con la procedura DASM), per ogni 3 prepensionamenti, l’avvenuta assunzione di un nuovo giornalista.
1) Sono considerate valide anche le assunzioni effettuate successivamente alla sottoscrizione del verbale di accordo governativo e precedentemente al decreto di autorizzazione della Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, se tali assunzioni sono collegate al piano aziendale presentato.
40
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
2) Le aziende che hanno già ottemperato alle nuove assunzioni nel periodo
precedente il 31 ottobre 2014, non avendolo indicato nel DASM, devono darne
comunicazione scritta all’INPGI, indicando i nominativi dei giornalisti assunti, gli
estremi del contratto di assunzione ed i 3 prepensionamenti collegati.
(Circ. INPGI 27 novembre 2014 n. 7)
2953 Collaboratori coordinati e continuativi: adeguamento
e
requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia
3070 I requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei collaboratori coordinati e continuativi sono stati adeguati all’incremento della speranza di vita (art. 12 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010; DM 16 dicembre 2014).
Pertanto, il diritto alla pensione è subordinato al compimento dell’età anagrafica indicata nella seguente tabella:
Decorrenza
Uomini
Donne
2014-2015
66 anni e 3 mesi (1)
64 anni e 9 mesi (1)
2016-2017
66 anni e 7 mesi (2)
66 anni e 1 mese (2)
2018
66 anni e 7 mesi (2)
66 anni e 7 mesi (2)
2019
66 anni e 7 mesi (3)
66 anni e 7 mesi (3)
(1) Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base del DM 6 dicembre 2011.
(2) Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base del DM 16 dicembre 2014.
(3) Requisito da adeguare alla speranza di vita.
(Circ. INPS 20 marzo 2015 n. 63)
3008 Lavoratori autonomi: adeguamento requisiti anagrafici
per la pensione di vecchiaia
I requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori
autonomi sono stati adeguati all’incremento della speranza di vita (art. 12 DL
78/2010 conv. in L. 122/2010; DM 16 dicembre 2014).
Pertanto, il diritto alla pensione è subordinato al compimento dell’età anagrafica indicata nella seguente tabella:
Requisito anagrafico
Anno decorrenza
Uomini
Donne
2012
66 anni
63 anni e 6 mesi
2013
66 anni e 3 mesi (1)
63 anni e 9 mesi (1)
2014-2015
66 anni e 3 mesi (1)
64 anni e 9 mesi (1)
2016-2017
66 anni e 7 mesi (2)
66 anni e 1 mese (2)
2018
66 anni e 7 mesi (2)
66 anni e 7 mesi (2)
2019
66 anni e 7 mesi (3)
66 anni e 7 mesi (3)
(1) Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base del DM 6 dicembre 2011.
(2) Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base del DM 16 dicembre 2014.
(3) Requisito da adeguare alla speranza di vita.
(Circ. INPS 20 marzo 2015 n. 63)
4045 Tabelle ANF: livelli di reddito e importi dal 1º luglio
e
2014
9031 Sono state pubblicate le tabelle aggiornate contenenti i nuovi livelli reddituali
ed i corrispondenti importi dell’ANF validi nel periodo dal 1º luglio 2014 al 30
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
41
giugno 2015. Le relative tabelle sono consultabili sul sito dell’INPS (www.inps.it).
(Circ. INPS 11 giugno 2014 n. 76)
Disoccupazione: nuovi trattamenti (NASPI e ASDI)
Dal 1º maggio 2015 i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione hanno diritto all’indennità mensile NASPI, che sostituisce le prestazioni di ASPI e MiniASPI.
Alla NASPI si applicano le norme già operanti in materia di ASPI, in quanto
compatibili.
Terminato il periodo di fruizione dell’indennità NASPI, il lavoratore può fruire
dell’assegno di disoccupazione ASDI.
Sono esclusi dalla disciplina in esame gli operai agricoli (OTI e OTD), cui si
applica una speciale disciplina (v. MP n. 4200 e s.).
a. NASPI
Requisiti richiesti
In aggiunta alla perdita involontaria dell’occupazione, occorre che il lavoratore
sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a. stato di disoccupazione (v. MP n. 4109);
b. almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
c. 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei
12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sono considerate ipotesi di cessazione involontaria del rapporto e danno pertanto diritto alla NASPI, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (procedura di
conciliazione: art. 7 L. 604/66).
Misura dell’indennità
La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata
per il numero 4,33.
Se la retribuzione mensile è pari o inferiore nel 2015 all’importo di E 1.195
mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Se la retribuzione mensile è superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 % del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la
retribuzione mensile e il predetto importo.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di E 1.300.
L’indennità è ridotta progressivamente del 3% al mese dal 1º giorno del 4º
mese di fruizione.
1) Per i soci lavoratori di cooperative di trasporto e facchinaggio (DPR 602/70)
e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1º maggio
2015 la misura della nuova indennità di disoccupazione NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
2) Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo nella misura a carico apprendisti.
Decorrenza
La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione
della domanda e in ogni caso non prima dell’8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
4100
e s.
42
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Durata
La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla
metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo
della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Domanda
La domanda NASPI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine
di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Condizioni in corso di fruizione
L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 1, c. 2 lett. g), D.Lgs. 181/2000).
Avvio di un’iniziativa imprenditoriale
Il lavoratore con diritto alla NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in
unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che
non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
L’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’ANF. A pena di decadenza, il lavoratore presenta domanda all’INPS in
via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di
sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della
scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASPI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. La restituzione
è esclusa se il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale.
Compatibilità e cumulabilità
In tabella esaminiamo gli effetti sulla NASPI derivanti dall’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato o dall’avvio di un’attività di lavoro autonomo da
parte del beneficiario della NASPI stessa.
Attività di lavoro (1)
Effetti sulla NASPI
SUBORDINATO
1) Con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:
— di durata superiore a 6 mesi
Decadenza
— di durata fino a 6 mesi
Sospensione d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro (2)
2) Con reddito annuale fino al reddito minimo
escluso da imposizione:
— nella generalità dei casi
— mantenimento, se il lavoratore comunica all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e se il datore di lavoro (o l’utilizzatore) è diverso da quello (o non abbia rapporti di collegamento o di controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello) con cui è
cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASPI
— NASPI ridotta (2)(3)
— part-time che cessa per licenziamento, dimis- NASPI ridotta (3), a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS entro
sioni per giusta causa, o risoluzione consensuale 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto
in sede protetta (procedura di conciliazione)
43
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Attività di lavoro (1)
Effetti sulla NASPI
AUTONOMO
Con reddito annuale fino al reddito minimo NASPI ridotta (3), a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS entro
escluso da imposizione
un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (1)
(1) La contribuzione AGO versata in relazione all’attività di lavoro non dà luogo ad accrediti contributivi.
(2) La contribuzione versata è utile sia ai fini della maturazione dei requisiti che danno diritto alla NASPI sia ai fini della durata
della stessa.
(3) Di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e
la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione deve presentare all’INPS un’autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma,
entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la restituzione della NASPI percepita dall’inizio dell’attività.
Decadenza
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei casi di:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all’INPS;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI.
Contributi figurativi
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utile al calcolo della
NASPI entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASPI per l’anno in corso.
Le retribuzioni cosı̀ computate, rivalutate fino alla data di decorrenza della
pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione
media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo contributivo della pensione (art. 24, c. 2, DL 201/2011
conv. in L. 214/2011).
b. ASDI
Dal 1º maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per il 2015, l’assegno di
disoccupazione ASDI, a favore dei lavoratori che hanno fruito della NASPI
per l’intera sua durata entro il 2015, sono privi di occupazione e si trovano
in una condizione economica di bisogno (da definire con DM).
L’ASDI è erogato mensilmente per un massimo di 6 mesi ed è pari al 75%
dell’ultima indennità NASPI percepita e comunque in misura non superiore
all’ammontare dell’assegno sociale (art. 3, c. 6, L. 335/95).
Le modalità di erogazione e fruizione dell’assegno sono determinate con
successivi provvedimenti.
Gli interventi nel 2015 sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento.
(D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22)
Giornalisti: modifica disciplina della disoccupazione
Dal 16 ottobre 2014, in caso di dimissioni o risoluzione consensuale (anche in presenza di crisi aziendale) non è più riconosciuto al giornalista il trattamento di disoccupazione.
4158
e s.
44
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Continuano ad essere tutelati i casi di: licenziamento; cessazione di contratti
a termine; dimissioni per giusta causa; dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito di una
procedura di licenziamento per GMO.
Sono qualificate quali dimissioni per "giusta causa" quelle determinate da:
mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra (senza che sussistano comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive), comportamento ingiurioso posto
in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
In caso di sottoscrizione di accordi stragiudiziali intervenuti successivamente alle dimissioni per giusta causa, affinché l’INPGI non revochi il trattamento di disoccupazione, con contestuale recupero dell’indennità eventualmente già erogata, è necessario che dalle transazioni (anche quelle sottoscritte innanzi ai sindacati di categoria) emerga espressamente:
— il riconoscimento da parte del datore di lavoro della giusta causa;
— il riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso (con relativo versamento dei contributi previdenziali);
— la corrispondenza del titolo per il quale vengono riconosciute le somme al
giornalista, con i motivi addotti per la giusta causa.
(Com. INPGI 17 ottobre 2014)
4287 Integrazioni salariali: massimale 2015
Per l’anno 2015 l’intervento di integrazione salariale non può superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento:
— per le retribuzioni fino a E 2.102,24, E 971,71 (ridotto a E 914,96 per l’applicazione dell’aliquota del 5,84% a carico apprendisti);
— per le retribuzioni superiori, E 1.167,91 (ridotto a E 1.099,70 per l’applicazione dell’aliquota del 5,84% a carico apprendisti).
(Circ. INPS 30 gennaio 2015 n. 19).
4332 Deroga durata massima della CIGS: ricorso al CDS
Il limite massimo (36 mesi) di fruizione del trattamento di CIGS nel quinquennio, può essere superato, nelle singole unità produttive, ricorrendo al
contratto di solidarietà sia nel caso in cui lo stesso rappresenti uno strumento alternativo alla procedura di mobilità sia quando i lavoratori non si oppongono alla collocazione in mobilità (art. 7 DM 46448/2009). Ciò al fine di
consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale ove vi sia
la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori.
(DM 10 ottobre 2014)
4362 Rimborso TFR durante la CIGS: aziende sottoposte a
procedure concorsuali o cessate
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente al termine di
un periodo ininterrotto di CIGS, il datore di lavoro può richiedere all’INPS il
rimborso delle quote di TFR che sono maturate durante il periodo di integrazione salariale precedente alla cessazione.
La possibilità di rimborso del TFR è invece preclusa se interviene un evento
45
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (quale,
ad esempio, la ripresa dell’attività lavorativa presso la medesima azienda).
Inoltre, nei casi di CIGS per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione (artt. 1 e 2 L. 223/91), il datore di lavoro decade dal
diritto al rimborso del TFR se pone il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12º mese di CIGS, e la fine del 12º mese successivo a
quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva
interessata (art. 5, c. 6, L. 223/1991).
Le aziende sottoposte a procedure concorsuali (art. 3 L. 223/91) hanno
comunque diritto al rimborso delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di CIGS, se i lavoratori vengono collocati in mobilità al termine del periodo di integrazione salariale (anche se ciò avviene nel periodo
sopra indicato).
Al contrario, nel caso di proroga del trattamento di CIGS per cessazione dell’attività aziendale, se i lavoratori vengono collocati in mobilità nel periodo
sopra indicato, l’azienda non ha diritto al rimborso delle quote di TFR: infatti
la CIGS concessa per cessazione di attività rientra nella fattispecie della ‘‘crisi aziendale’’ sopra esaminata.
(Risp. Interpello Min. Lav. 17 dicembre 2014 n. 33)
Lavoratori edili: cassa integrazione
4395
L’ammontare del trattamento non può superare i massimali previsti per la
CIG della generalità dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento sono incrementati del 20% (art. 2, c. 17, L. 549/95):
— E 1.166,05 (E 1.097,95 al netto del 5,84%) per le retribuzioni di riferimento
fino a E 2.102,24;
— E 1.401,49 (E 1.319,64 al netto del 5,84%) per retribuzioni di riferimento
superiori.
(Circ. INPS 30 gennaio 2015 n. 19)
CDS: proroga integrazione salariale per il 2015
4466
L’integrazione della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario viene confermata al 70% anche per il 2015.
La misura riguarda in via prioritaria i trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza
di CDS stipulati nel 2014.
(art. 2 bis DL 192/2014 conv. in L. 11/2015)
Licenziamenti collettivi illegittimi: nuova disciplina 4530
delle conseguenze
È stato modificato il regime sanzionatorio per la violazione delle procedure di
licenziamento collettivo.
Il nuovo regime riguarda solo i lavoratori dipendenti (operai, impiegati o quadri) che, dal 7 marzo 2015:
— siano stati assunti a tempo indeterminato, oppure
— il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato (dopo
un periodo ‘‘a termine’’) o stabilizzato (dopo il periodo di apprendistato).
Vizio
Intimazione del licenziamento senza forma scritta
Conseguenze
Cumulativamente:
— reintegrazione (o, a scelta del lavoratore, indennità sostitutiva pari a 15 mensilità)
46
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Vizio
Conseguenze
— risarcimento del danno: indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo
svolgimento di altre attività lavorative. Il risarcimento non può comunque essere inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
— versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a. Inosservanza delle procedure:
— di comunicazione preventiva dell’intenzione di ridurre il personale
— di consultazione sindacale
— di comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati
b. Violazione dei criteri di scelta
Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo
pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore
a 4 e non superiore a 24 mensilità
N.B. È prevista una particolarità per le aziende che al 7 marzo occupano fino a
15 dipendenti e che, in virtù delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate a
partire da tale data, raggiungono una maggiore dimensione occupazionale (più di
15 dipendenti: art. 18, c. 8 e 9, L. 300/70). Per tali aziende la nuova disciplina
delle tutele da licenziamento illegittimo si applica anche nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 6 marzo 2015.
(art. 10 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23)
4717 Casi di dubbia competenza INPS/INAIL: nuova conven-
zione
Per i casi nei quali sussiste incertezza circa la qualificazione di un evento come infortunio/malattia professionale, oppure come malattia comune, INPS e
INAIL hanno concordato regole comuni finalizzate a garantire ai lavoratori,
in via provvisoria e sino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente, l’erogazione di un trattamento economico per i periodi di assenza
dal lavoro. Secondo tali regole, l’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia o il certificato medico relativi all’infortunio o alla malattia, è tenuto a erogare un trattamento economico pari:
— all’indennità di malattia, se si tratta dell’INPS;
— al 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, se si tratta
dell’INAIL.
Tali prestazioni sono erogate entro i limiti del periodo massimo indennizzabile in caso di malattia comune e sono soggette a successiva regolazione
delle voci debitorie e creditorie fra i due Istituti.
(Conv. INPS/INAIL 6 agosto 2014; Det. Presidente INAIL 6 agosto 2014 n.
247)
4768 Tubercolosi: trattamento economico per il 2015
La tabella riporta gli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2015
(Circ. INPS 16 gennaio 2015 n. 2):
Trattamento
Importo
Indennità giornaliera
E 13,15 (E 6,58 per i familiari)
Indennità giornaliera post-sanatoriale
E 21,92 (E 10,96 per i familiari)
Assegno mensile di cura o di sostentamento
E 88,45
4934 Contributo economico per le lavoratrici madri: baby
e s. sitting e asili nido
La madri lavoratrici dipendenti o iscritte alla Gestione separata, al termine
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
47
del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, hanno la facoltà di richiedere, invece del congedo parentale, un contributo utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby sitting o per usufruire della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (art. 4, c. 24 lett.
b), L. 92/2012).
1) La fruizione del beneficio comporta una corrispondente riduzione del periodo
di congedo parentale spettante alla lavoratrice.
2) La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.
Misura del beneficio
Il beneficio consiste in un contributo pari ad un importo massimo di E 600
mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, in base alla
richiesta della lavoratrice interessata.
Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono fruire del beneficio fino a
un massimo di 3 mesi.
Modalità di erogazione
Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema
dei buoni lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi
per l’infanzia (o dei servizi privati accreditati), il beneficio consiste nel pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell’importo massimo di E 600 mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta
di pagamento corredata della documentazione attestante l’effettiva fruizione
del servizio.
Domanda
La madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando:
— a quale delle due opzioni intende accedere;
— per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.
La scelta può essere variata solo attraverso la presentazione di una nuova
domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca
della precedente.
Per l’anno 2015 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre e il
beneficio è erogato - nel limite di spesa - secondo l’ordine di presentazione.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è trasmesso all’indirizzo
PEC indicato dalla madre al momento della presentazione della domanda
ed è, comunque, consultabile sul sito dell’INPS.
Tale provvedimento si presume conosciuto ed è quindi efficace:
— dalla data di comunicazione a mezzo PEC;
— dall’accesso alla procedura telematica, e dunque dalla sua visualizzazione;
— dal 61º giorno successivo alla presentazione della domanda.
Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice (nel caso di scelta del servizio di baby sitting)
deve recarsi presso le sedi INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.
In caso di concessione del beneficio, l’INPS provvede ad avvisare il datore di
lavoro interessato della proporzionale riduzione del periodo di astensione
facoltativa, fruibile dalla lavoratrice.
48
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Non possono presentare domanda le lavoratrici che - al momento della richiesta - si trovano in fase di gestazione (non hanno ancora partorito).
Se la lavoratrice opta per il contributo per l’accesso alla rete pubblica dei servizi
per l’infanzia (o dei servizi privati accreditati), prima della compilazione della domanda on line è tenuta a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l’infanzia (o le strutture private accreditate).
Esclusioni
Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono usufruire del contributo:
— sono esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi
per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
— usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunità.
Se il diritto all’esenzione totale viene riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo
successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme
percepite.
(DM 28 ottobre 2014; Circ. INPS 16 dicembre 2014 n. 169)
5151 Disabili e loro familiari: accertamento gravità della di-
sabilità
L’accertamento dello stato di gravità della disabilità del soggetto interessato viene effettuato da apposita Commissione medica dell’ASL (art. 4 L. 104/92).
Dal 25 giugno 2014 la Commissione deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla
data di presentazione della domanda (art. 2, c. 3bis, DL 324/93 conv. in L.
423/93).
Se la Commissione ASL non si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un
medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato (art. 2, c. 2, DL 324/93 conv. in L.
423/93). L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione ASL.
La certificazione provvisoria è utile ai fini della fruizione:
— dei 3 giorni di permesso mensile per assistere i disabili gravi;
— del prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno di vita del
bambino, portatore di handicap grave;
— delle 2 ore di riposo giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, portatore di handicap grave (in alternativa al prolungamento del congedo parentale);
— del congedo straordinario biennale retribuito per assistere i disabili gravi
(art. 42, c. 5-5 quinquies, D.Lgs. 151/2001).
Inoltre, previa richiesta motivata dell’interessato, la Commissione ASL può rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo (art. 2, c. 3 quater, DL 324/
93 conv. in L. 423/93).
(art. 25, c. 4, DL 90/2014 conv. in L. 114/2014)
5160 Permessi retribuiti per i familiari che assistono disabile
e s. Il lavoratore dipendente ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità
(art. 33, c. 3, L.104/92).
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
49
Sono legittimati alla fruizione dei permessi prioritariamente i genitori, il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado.
Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o
mancanti, i permessi spettano al parente o affine entro il terzo grado anche se le condizioni indicate si riferiscono ad uno solo dei soggetti interessati.
Una diversa interpretazione – cioè consentire l’estensione al terzo grado solo
quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (genitore, coniuge, parente
o affine entro il secondo grado) si trovino nella impossibilità di assistere il disabile – finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.
Pertanto, per consentire la fruizione dei permessi ai parenti o affini entro il terzo grado, si deve dimostrare solo che il coniuge e/o i genitori della persona
con handicap grave si trovano in una delle specifiche condizioni stabilite dalla
legge.
(Risp. Interpello Min. Lav. 26 giugno 2014 n. 19)
Congedo straordinario per assistenza ai disabili: sog- 5174
getti titolari
Nell’ipotesi in cui il disabile non risulta coniugato o non convive con il coniuge
(o quest’ultimo ha effettuato espressa rinuncia al congedo), il genitore del disabile (anche se non convivente) può beneficiare del periodo di congedo
straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001), anche quando l’assistenza al
disabile può essere garantita da un convivente more uxorio. Ciò dal momento che quest’ultimo non è legittimato a fruire del diritto.
L’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo, infatti, è
tassativa e non è suscettibile di interpretazione analogica, in ragione del fatto che durante la fruizione del congedo il richiedente ha diritto a percepire una
specifica indennità.
(Risp. Interpello Min. Lav. 15 settembre 2014 n. 23)
Collaboratori coordinati e continuativi: indennità di 5265
malattia
Il minimale di reddito annuo 2015, utile al calcolo dei requisiti richiesti per la
corresponsione dell’indennità di malattia, è pari a E 15.548,00.
(Circ. INPS 5 febbraio 2015 n. 27)
Collaboratori coordinati e continuativi: nuova indenni- 5290
e s.
tà di disoccupazione (DISCOLL)
In relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio al 31
dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi
(esclusi gli amministratori e i sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, un’indennità di disoccupazione mensile denominata DISCOLL. Per i periodi di fruizione della DISCOLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
N.B. La DISCOLL spetta per il 2015 anche a coloro che beneficiavano della
c.d. indennità una tantum (art. 2, c. 51-56, L. 92/2012).
Requisiti
La DISCOLL è riconosciuta ai soggetti sopraindicati che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
50
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
b) almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1º gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso;
c) nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, 1 mese
di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione a progetto di durata pari almeno ad 1 mese, che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà
del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Durata
La DISCOLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà
di quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1º gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
La DISCOLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.
Misura
La DISCOLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai
versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La DISCOLL, rapportata al reddito medio mensile cosı̀ determinato, è pari al
75% dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore
nel 2015 all’importo di E 1.195 mensili, annualmente rivalutato. Se il reddito
medio mensile è superiore a detto importo, l’indennità è pari al 75% di detto
importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito
medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso
superare l’importo massimo mensile di E 1.300 nel 2015.
Dal 1º giorno del 4º mese di fruizione, l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.
Domanda
La domanda DISCOLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Decorrenza
La DISCOLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8º giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Condizioni per la fruizione
L’erogazione della DISCOLL è condizionata alla permanenza dello stato di
disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato di durata fino a 5 giorni, la DISCOLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, l’indennità
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Se invece il rapporto di lavoro supera i 5 giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DISCOLL.
Il beneficiario di DISCOLL che intraprende un’attività lavorativa autonoma,
dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione
51
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.
La DISCOLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data
in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine
dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi.
1) Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma, entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la restituzione dell’indennità percepita dall’inizio dell’attività.
2) La mancata comunicazione del reddito previsto da parte di chi svolge attività
autonoma comporta la decadenza dal diritto alla DISCOLL a decorrere dalla data
di inizio dell’attività di lavoro autonomo.
(D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22)
Artigiani, commercianti e agricoli autonomi: quote di 5305
e
maggiorazione e assegni familiari 2015
Sono stati rivalutati i limiti di reddito per la determinazione delle quote di 5322
maggiorazione della pensione, spettanti ad artigiani e commercianti titolari
di pensione, e degli assegni familiari spettanti ai lavoratori agricoli autonomi,
da applicare a decorrere dal 1º gennaio 2015.
Gli importi delle prestazioni continuano ad essere:
— E 10,21 mensili spettanti ai lavoratori autonomi pensionati e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
— E 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed
equiparati;
— E 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Il trattamento minimo di pensione del Fpld è fissato al 1º gennaio 2015 nell’importo mensile di E 502,39. In relazione a tale trattamento i limiti di reddito mensile da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono fissati, per il 2015, nella misura di:
— E 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
— E 1.238,19 per due genitori ed equiparati.
I limiti di reddito familiare annuale per la corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione per il primo figlio e di tutti gli assegni e
le quote di maggiorazione, da applicare a partire dal 1º gennaio 2015, sono:
Nucleo familiare
Limite per quota per il primo figlio
Limite per tutte le quote
Generalità dei casi
1 persona (1)
E 9.388,22
—
2 persone
E 15.578,68
E 18.657,13
3 persone
E 20.031,25
E 23.985,58
4 persone
E 23.922,30
E 28.648,35
5 persone
E 27.816,63
E 33.311,16
6 persone
E 31.525,13
E 37.753,22
7 o più
E 35.232,94
E 42.194,54
Caso in cui il richiedente la quota per i minori sia vedovo/a, divorziato/a, separato/a, celibe o nubile (þ 10%)
1 persona (2)
E 10.327,04
—
52
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Nucleo familiare
Limite per quota per il primo figlio
Limite per tutte le quote
2 persone
E 17.136,55
E 20.522,84
3 persone
E 22.034,38
E 26.384,14
4 persone
E 26.314,53
E 31.513,19
5 persone
E 30.598,29
E 36.642,28
6 persone
E 34.677,64
E 41.528,54
7 o più
E 38.756,23
E 46.413,99
Caso in cui nel nucleo sono comprese persone inabili (þ 50%)
1 persona (1)
E 14.082,33
—
2 persone
E 23.368,02
E 27.985,70
3 persone
E 30.046,88
E 35.978,37
4 persone
E 35.883,45
E 42.972,53
5 persone
E 41.724,75
E 49.966,74
6 persone
E 47.287,70
E 56.629,83
7 o più
E 52.849,41
E 63.291,81
Quando ricorrono insieme i due casi precedenti (þ60%)
1 persona (2)
E 15.021,15
—
2 persone
E 24.925,89
E 29.851,41
3 persone
E 32.050,00
E 38.376,93
4 persone
E 38.275,68
E 45.837,36
5 persone
E 44.506,61
E 53.297,86
6 persone
E 50.440,21
E 60.405,15
7 o più
E 56.372,70
E 67.511,26
(1) L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
(2) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
(Circ. INPS 23 dicembre 2014 n. 181)
5316 Indennizzo per la cessazione di attività commerciale:
e s. compatibilità con i trattamenti pensionistici
L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale non può essere concesso ai soggetti:
— che al momento di presentazione della domanda hanno compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (art. 24 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011);
— già titolari di pensione di vecchiaia nella gestione commercianti, o che
sono in possesso dei requisiti (anche precedenti) per il conseguimento della
pensione di vecchiaia nelle stessa gestione.
L’indennizzo può invece essere concesso ai soggetti già titolari o che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione anticipata nella gestione commercianti.
Il relativo trattamento spetta fino al mese di compimento dell’età necessaria
per la pensione di vecchiaia.
Nei casi sopra indicati, durante il periodo di godimento dell’indennizzo non viene
accreditata a favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa
nell’ambito della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
(Mess. INPS 1º ottobre 2014 n. 7384)
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
53
Riduzione premi INAIL per le imprese artigiane: anno 6094
2014
La riduzione del premio dovuto per il 2014 dalle imprese artigiane (art. 1, c.
780-781, L. 296/2006) è fissata nella misura del 7,99%.
Sono ammesse alla riduzione le imprese artigiane che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2012-2013.
(Det. Pres. INAIL 1º ottobre 2014 n. 287)
Riduzione dei premi INAIL: anno 2015
6095
La misura della riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti all’INAIL
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(art. 1, c. 128, L. 147/2013) è pari, per l’anno 2015, al 15,38%.
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi INAIL.
I criteri, le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione rimangono
quelli già fissati per l’anno 2014 (DM 22 aprile 2014; Determina Pres. INAIL
11 marzo 2014 n. 67).
(Det. Pres. INAIL 3 novembre 2014 n. 327; DM 14 gennaio 2015)
INAIL: nuovo termine di invio della dichiarazione delle 6105
e s.
retribuzioni
A partire dall’anno 2015, l’INAIL ha deciso di anticipare al 28 febbraio il termine (già fissato al 16 marzo) per l’invio della dichiarazione delle retribuzioni
corrisposte dal datore di lavoro nell’anno precedente (art. 28, c. 4, DPR 1124/
65).
1) Se il termine del 28 febbraio cade in un anno bisestile, lo stesso è posticipato
al 29 febbraio.
2) Rimane fermo il termine del 16 febbraio di ciascun anno per il pagamento dei
premi assicurativi.
(Det. Pres. INAIL 5 novembre 2014 n. 330; DM 9 febbraio 2015; Circ. INAIL
25 febbraio 2015 n. 33)
Obbligo di denuncia malattie professionali: aggiorna- 6200
e
mento elenco ministeriale
È stato aggiornato l’elenco delle malattie professionali per le quali è obbliga- 9054
toria la denuncia alla DTL da parte del medico competente (art. 139 DPR
1124/65).
(DM 10 giugno 2014)
Part-time verticale: anticipazione indennità per inabili- 6255
tà temporanea assoluta
Durante la pausa contrattuale che si verifica nel part-time verticale ciclico
tra un periodo di lavoro e l’altro, il datore di lavoro deve continuare a corrispondere l’anticipazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta
(art. 70 DPR 1124/65). Diversamente, si determinerebbe una disparità di trattamento contraria al principio di non discriminazione, dal momento che la
sospensione dell’erogazione dell’anticipazione non è prevista per le altre tipologie di part-time.
(Nota INAIL 5 maggio 2014 n. 3413)
54
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
6325 INAIL: assegno di incollocabilità
Il ministero del Lavoro ha fissato l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, con decorrenza 1º luglio 2014, nella misura di E 255,90.
(DM 30 maggio 2014).
6346 Prestazione ‘‘una tantum’’ del Fondo ‘‘gravi infortuni’’
Gli importi della prestazione una tantum spettante ai familiari di lavoratori deceduti a causa di infortuni mortali sul lavoro verificatisi nell’anno 2013 attualmente sono i seguenti:
Tipologia
Numero superstiti
Importo per nucleo (E)
A
1
4.550,00
B
2
7.350,00
C
3
10.150,00
D
Più di 3
15.750,00
(DM 20 aprile 2014)
6429 Domestici: retribuzioni convenzionali INAIL per il 2015
Le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo delle prestazioni INAIL
dal 1º gennaio 2015 sono quelle indicate in tabella.
Rapporti di lavoro pari o inferiori alle 24 ore settimanali
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco
di una settimana lavorativa (6 giorni)
Importi di retribuzione convenzionale giornaliera
da valere ai fini risarcitori
E 6,97 (*)
E 7,88 (*)
Fino a due
E 10,47
E 11,77
E 9,59(*)
E 14,38
Oltre due e fino a quattro
E 24,39
E 27,41
E 33,50
Rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco
di una settimana lavorativa (6 giorni)
Importi di retribuzione convenzionale giornaliera
da valere ai fini risarcitori
E 5,07 (*)
Oltre quattro e fino a sei
E 27,79
Oltre sei e fino a otto
E 37,86
Oltre otto
E 50,48
(*) Classe di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi.
(Circ. INAIL 10 marzo 2015 n. 38 All. 4)
7005 Riorganizzazione del ministero del Lavoro
e s. Dal 9 settembre 2014, è mutata l’organizzazione delle strutture centrali e territoriali del ministero del Lavoro.
Direzioni interregionali del lavoro
Sono state soppresse le Direzioni regionali del lavoro (DRL) e istituite 4
Direzioni interregionali del lavoro (DIL), con funzioni di coordinamento delle
Direzioni territoriali del lavoro (DTL) situate nei rispettivi ambiti territoriali di
competenza:
55
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
DIL
Ambito territoriale di competenza
Milano
Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta
Venezia
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto
Roma
Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria
Napoli
Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia
Le DIL hanno competenza in materia di:
— coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale (D.Lgs. 124/2004);
— sviluppo dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli
altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato
del lavoro, politiche del lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
— programmazione e coordinamento delle attività operative;
— programmazione economico finanziaria attraverso l’elaborazione dei piani
attuativi di intervento, gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;
— elaborazione di linee di indirizzo uniformante, finalizzate alla definizione
degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
— monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell’azione istituzionale, e dell’attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
— supporto alle analisi del mercato del lavoro;
— monitoraggio degli indicatori di contesto.
Alcune attività già di competenza delle DRL non sono state, ad oggi,
espressamente attribuite ad altri enti od organi, come ad esempio: la ricezione delle comunicazioni nella fase sindacale delle procedure di licenziamento
collettivo; la partecipazione all’esame congiunto, nell’ambito delle medesime
procedure; la decisione dei ricorsi contro le ordinanze ingiunzioni emesse
dalle DTL; la partecipazione, in persona del direttore, al Comitato regionale
per i rapporti di lavoro.
A nostro avviso, tali funzioni possono essere ricomprese nelle competenze
delle DIL, ma si sottolinea che sul punto non sono ancora intervenuti chiarimenti ufficiali.
Direzioni territoriali del lavoro
A seguito della riorganizzazione del ministero del Lavoro sono state accorpate le DTL di: Chieti e Pescara; Forlı̀ e Cesena; Trieste e Gorizia; Milano e
Lodi; Sondrio e Lecco; Pesaro e Urbino; Novara e Verbania Cusio Ossola;
Biella e Vercelli; Cagliari e Oristano; Lucca e Massa Carrara; regione Molise;
regione Basilicata.
Ciascuna delle DTL elencate ha due sedi, situate in due diverse città, ferma
restando l’unicità della struttura.
Le DTL esercitano funzioni di:
— coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza (D.Lgs. 124/
2004);
— vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
— tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e
previdenziale;
— vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (art. 13, c. 2, D.Lgs. 81/2008). La DTL, inoltre, è l’autorità
56
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
territoriale competente a valutare la fondatezza degli accertamenti svolti dagli
organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro (artt. 13, 17 e 18 L. 689/81);
— controllo sull’osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
— mediazione delle controversie di lavoro;
— certificazione dei contratti di lavoro;
— gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
(DPCM 14 febbraio 2014 n. 121)
8060 TFR: liquidazione diretta in busta paga
e s. Il 3 aprile 2015 è entrato in vigore il DPCM che definisce le modalità con le
quali i lavoratori dipendenti possono richiedere la liquidazione mensile del
TFR maturando, a titolo di quota integrativa della retribuzione (d’ora in poi:
QUIR: art. 1, c. 26-34, L. 190/2014).
I datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti
al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS (art. 1, c. 756, L. 296/2006)
possono ottenere, attraverso intermediari (banche o intermediari finanziari aderenti all’Accordo quadro tra ministero del Lavoro, ministero delle Finanze e ABI)
e nei limiti dell’onere derivante dalla liquidazione della QUIR, un apposito finanziamento garantito da un nuovo Fondo istituito presso l’INPS.
Chi può presentare domanda
Possono chiedere la QUIR tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
in essere da almeno 6 mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR.
Tale facoltà sussiste anche in caso di conferimento del TFR maturando alle
forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 252/2005). In tale ipotesi,
nel corso del periodo di liquidazione della QUIR, la partecipazione del lavoratore alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di
continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della
forma pensionistica stessa nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico
e/o a carico azienda.
Lavoratori esclusi
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere la QUIR i lavoratori:
a) domestici;
b) agricoli;
c) per i quali la legge o il CCNL, anche tramite la contrattazione di secondo
livello, prevede la corresponsione periodica del TFR o l’accantonamento
del TFR medesimo presso soggetti terzi;
d) che abbiano posto il TFR a garanzia di contratti di finanziamento. Il lavoratore è tenuto ad informare di ciò il proprio datore di lavoro. L’esclusione
dalla possibilità di richiedere la liquidazione diretta permane fino alla notifica
da parte del mutuante dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento;
e) dipendenti da datori di lavoro:
— per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale
straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria
stessa. L’esclusione riguarda solo i dipendenti in forza all’unità produttiva interessata da tali interventi;
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
57
— sottoposti a procedure concorsuali;
— che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L. Fall.) o un piano di risanamento attestato
(art. 67, c. 3 lett. d), L. Fall.);
— che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti (art. 7 L. 3/2012).
Tali ultime esclusioni (lett. e) valgono sia al momento della presentazione della
domanda di QUIR, sia nel periodo successivo. Vale a dire che se le condizioni di
esclusione intervengono in corso di liquidazione della QUIR, quest’ultima si interrompe dal momento in cui tale condizione si verifica e per l’intero periodo
di sussistenza della medesima.
Fanno eccezione i casi di intervento delle procedure concorsuali, per i quali l’interruzione ha luogo dalla data:
— di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese
(art. 17 L. Fall.), nel caso di avvio della procedura di fallimento;
— di iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese (art. 166 L. Fall.), nel caso di avvio della procedura di concordato preventivo;
— di pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento adottato dall’autorità
competente (art. 197 L. Fall.), nel caso di avvio della procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
— di iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza (art. 8, c. 3, D.Lgs. 270/99), nel caso di avvio della procedura di amministrazione straordinaria.
Misura della QUIR
La QUIR è pari alla misura della quota maturanda del TFR, al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 3, c. 15, L. 297/82), se dovuto.
La quota liquidata è assoggettata a tassazione ordinaria ai fini IRPEF e non è
imponibile ai fini previdenziali.
La QUIR non è considerata ai fini della:
— determinazione dell’aliquota di imposta per la tassazione separata del TFR
(art. 19 TUIR);
— verifica dei limiti di reddito complessivo utile per il diritto al ‘‘bonus 80 euro’’
(art. 13, c. 1 bis, TUIR).
Domanda
I lavoratori interessati presentano al datore di lavoro un’apposita domanda debitamente compilata e validamente sottoscritta (occorre utilizzare un apposito modulo).
N.B. La manifestazione di volontà del lavoratore è irrevocabile fino al 30 giugno
2018.
Liquidazione
Il datore di lavoro, accertato il possesso dei requisiti richiesti, liquida la QUIR
al lavoratore a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della
domanda e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 (o, se antecedente, fino a quello in cui il rapporto di lavoro cessa).
1) In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro procede alla
liquidazione della QUIR, non operano gli obblighi di versamento del TFR alle
forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS.
2) I datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti che accedono al finanziamento assistito da garanzia, liquidano la quota a partire dal 3º mese successivo a quello di efficacia della domanda.
(DPCM 20 febbraio 2015 n. 29)
58
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
8091 Regime fiscale della previdenza complementare: au-
mento aliquota
A partire dal 2015 la misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione (art. 17, c. 1, D.Lgs. 252/2005) è stata innalzata
dall’11% al 20%.
(art. 1, c. 621, L. 190/2014)
9008 Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali anno
e
2015 (DM 14 gennaio 2015)
9021
Retribuzione nazionale
Settore
Industria
Qualifica
Operai
Impiegati
Industria edile
Operai
Impiegati
Autotrasporto e spedizione Operai
merci
Impiegati
Credito
Seconda
area profess.
Terza area
profess.
Fascia
Da
Fino a
Retribuzione
convenzionale
I
0
1.920,51
1.920,51
II
1.920,52
2.033,27
2.033,27
2.146,03
III
2.033,28
IV
2.146,04
I
0
2.146,03
2.258,75
2.258,75
2.258,75
II
2.258,76
2.684,30
2.684,30
III
2.684,31
3.109,89
3.109,89
IV
3.109,90
3.535,46
3.535,46
V
3.535,47
3.961,01
Generici
1.920,52
Specializzati
2.111,71
IV livello
2.258,75
D’ordine
2.258,75
Di concetto
2.600,45
Direttivi
di VI livello
3.218,31
Direttivi
di VII livello
3.698,10
I
0
1.920,51
1.920,51
II
1.920,52
2.033,27
2.033,27
III
2.033,28
2.146,03
IV
2.146,04
2.146,03
2.258,75
I
0
2.258,75
2.258,75
II
2.258,76
2.684,32
2.684,32
III
2.684,33
3.109,89
3.109,89
IV
3.109,90
3.535,46
3.535,46
V
3.535,47
3.961,01
—
2.403,06
I livello
2.492,04
II livello
2.815,03
III livello
3.138,04
IV livello
3.397,03
59
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Retribuzione nazionale
Settore
Assicurazioni
Commercio
Trasporto aereo
Agricoltura
Qualifica
Fascia
Da
Fino a
Retribuzione
convenzionale
Ausiliari
2.230,85
Impiegati
d’ordine
2.437,26
Impiegati
di concetto
2.654,83
Vice capi
ufficio
2.851,49
Capi ufficio
3.134,63
Impiegati con
funzioni direttive
(I livello)
2.449,13
Impiegati
di concetto
(II livello)
2.299,19
Impiegati
di concetto
(III livello)
2.118,13
Personale d’ordine
(IV livello)
2.043,24
Altro personale
(V livello)
1.973,52
Altro personale
(VI livello)
1.472,80
Impiegati con
funzioni importanti
in determinate aree
aziendali
3.412,86
Impiegati con
mansioni
di specifico
contenuto
professionale
con limitata
discrezionalità
3.119,26
Impiegati
di concetto
e operatori
aeronautici
(III livello)
2.924,70
Impiegati
e operai
(IV e V livello)
2.436,57
Impiegati
e operai
(VI, VII, VIII, IX
livello)
2.341,03
Impiegati
con autonomia
di concezione e
potere di iniziativa
(I categ.)
1.670,16
Impiegati con
solo potere
di iniziativa
(II categ.)
1.538,38
Impiegati
con specifiche
funzioni
(III categ.)
1.424,01
60
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Retribuzione nazionale
Settore
Industria cinematografica
Spettacolo
Artigianato
Qualifica
Fascia
Da
Fino a
Retribuzione
convenzionale
Impiegati
con funzioni
d’ordine
(IV categ.)
1.356,36
Operai
specializzati super
1.548,13
Operai
specializzati
1.483,96
Figure profess.
di massimo livello
(VII livello)
4.232,27
Figure profess.
Intermedie
(VI liv. A e B)
3.676,58
Assistenti attività
profess. e capi
squadra (V livello)
3.180,65
Maestranze
qualificate
(III e IV liv.)
3.023,05
Aiuti attività
tecniche
e profess. (II liv.)
2.483,30
Operai generici
2.288,02
Generici
cinematografici
2.179,25
Impiegati direttivi
2.410,78
Impiegati con
funzioni direttive
2.165,30
Impiegati
di concetto
1.969,34
Impiegati d’ordine
1.781,06
Operai
specializzati
1.919,83
Operai
1.685,02
Professori
d’orchestra
2.288,02
Artisti del coro
1.728,75
Tersicorei
2.050,95
Personale
artistico e tecnico
del teatro di posa,
rivista e commedia
musicale
1.705,74
Impiegati e operai
specializzati
2.275,49
Impiegati d’ordine
e operai qualificati
1.948,42
Operai
1.797,10
61
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Quadri
Retribuzione nazionale
Settore
Fascia
I
Industria
Industria edile
Autotrasporto e spedizione
merci
Credito
Da
Fino a
Retribuzione
convenzionale
0
3.961,01
3.961,01
II
3.961,02
4.713,80
4.713,80
III
4.713,81
5.466,60
5.466,60
IV
5.466,61
6.219,39
6.219,39
V
6.219,40
6.972,21
6.972,21
VI
6.972,22
I
0
3.961,01
3.961,01
7.724,92
II
3.961,02
4.267,51
4.267,51
III
4.267,52
4.574,01
4.574,01
IV
4.574,02
4.880,51
V
4.880,52
I
0
3.961,01
3.961,01
II
3.961,02
4.713,79
4.713,79
5.466,58
III
4.713,80
5.466,58
IV
5.466,59
6.219,36
6.219,36
V
6.219,37
6.972,13
6.972,13
VI
6.972,15
7.724,90
IV liv.
4.590,72
III liv.
3.851,00
II liv.
3.409,42
I liv.
Commercio
Trasporto aereo
3.206,12
cat. unica
Agricoltura
Assicurazioni
4.880,51
5.186,97
2.868,32
I
0
3.281,08
3.281,08
II
3.281,09
3.621,04
3.621,04
III
3.621,05
I
0
2.382,18
2.382,18
II
2.382,19
2.997,96
2.997,96
III
2.997,97
3.961,00
3.613,70
I
0
4.093,48
4.093,48
II
4.093,49
4.727,04
4.727,04
III
4.727,06
5.360,59
Dirigenti
Retribuzione nazionale
Settore
Industria
Fascia
Da
Fino a
Retribuzione
convenzionale
I
0
5.889,88
5.889,88
II
5.889,89
6.974,23
6.974,23
III
6.974,24
8.058,65
8.058,65
IV
8.058,66
9.143,08
9.143,08
V
9.143,09
10.227,49
10.227,49
62
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Dirigenti
Retribuzione nazionale
Settore
Fascia
VI
Industria edile
Autotrasporto e spedizione
merci
Credito
Commercio
Fino a
Retribuzione
convenzionale
10.227,50
11.311,57
11.311,57
VII
11.311,58
12.396,00
12.396,00
VIII
12.396,01
13.480,42
13.480,42
IX
13.480,43
14.565,19
14.565,19
X
14.565,20
15.649,53
I
0
5.889,88
II
5.889,89
6.974,31
6.974,31
III
6.974,32
8.058,71
8.058,71
IV
8.058,72
9.143,11
9.143,11
5.889,88
10.227,54
V
9.143,12
10.227,54
VI
10.227,55
11.311,95
11.311,95
VII
11.311,96
12.396,36
12.396,36
VIII
12.396,37
13.480,78
13.480,78
IX
13.480,79
14.565,19
14.565,19
X
14.565,20
I
0
5.889,88
5.889,88
II
5.889,89
6.974,31
6.974,31
8.058,71
15.649,53
III
6.974,32
8.058,71
IV
8.058,72
9.143,11
9.143,11
V
9.143,12
10.227,54
10.227,54
VI
10.227,55
11.311,95
11.311,95
VII
11.311,96
12.396,36
12.396,36
VIII
12.396,37
13.480,78
13.480,78
IX
13.480,79
14.565,19
14.565,19
X
14.565,20
I
0
5.889,88
5.889,88
II
5.889,89
7.042,34
7.042,34
III
7.042,35
8.194,79
8.194,79
IV
8.194,80
9.347,25
9.347,25
V
9.347,26
10.499,69
10.499,69
VI
10.499,71
11.652,15
11.652,15
VII
11.652,16
15.649,53
12.804,61
cat. unica
Agricoltura
Assicurazioni
Da
3.853,61
I
0
5.793,65
5.793,65
II
5.793,66
7.495,33
7.495,33
III
7.495,34
9.175,08
9.175,08
IV
9.175,10
10.843,88
10.843,88
V
10.843,89
I
0
12.512,67
5.507,05
5.507,05
63
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
Dirigenti
Retribuzione nazionale
Settore
Da
Fino a
Retribuzione
convenzionale
II
5.507,06
7.117,24
7.117,24
III
7.117,25
8.699,56
IV
8.699,57
Fascia
Trasporto aereo
8.699,56
10.281,87
I
0
6.089,32
6.089,32
II
6.089,33
8.489,72
8.489,72
III
8.489,73
10.890,12
10.890,12
IV
10.890,13
13.235,70
13.235,70
V
13.235,71
15.471,61
Giornalisti
Retribuzione nazionale
Settore
Fascia
I
Giornalismo
Da
Fino a
Retribuzione
convenzionale
0
3.730,89
3.730,89
II
3.730,91
5.052,61
5.052,61
III
5.052,62
6.374,33
6.374,33
IV
6.374,34
7.696,05
V
7.696,06
7.696,05
9.017,79
Lavoratori agricoli: contributi previdenziali anno 2015 9013
OPERAI
GENERALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE
OTI
Voce
OTD
Totale
A carico
azienda
A carico
lavoratore
Totale
A carico
azienda
A carico
lavoratore
Fondo pensione (1)
28,19
19,35
8,84
28,19
19,35
8,84
Quota base
0,11
0,11
0,11
0,11
13,2435
13,2435
13,2435
13,2435
CIS operai
1,50
1,50
1,50
1,50
Malattia
0,683
Assistenza infortuni sul lavoro (2)
0,683
0,683
0,683
Assegni familiari
—
—
—
—
Disoccupazione
1,41
1,41
1,41
1,41
—
—
—
—
Maternità
Fondo di Garanzia TFR
Totale
0,2
0,2
—
—
45,3365
36,4965
45,1365
36,2965
(1) Aliquota elevata ogni anno, dal 1º gennaio, nella misura dello 0,20% a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento
dell’aliquota contributiva del 32,30% (art. 3, c. 1, D.Lgs. 146/97). L’aumento è rimasto sospeso per il triennio 2006-2008
(art. 1, c. 1, L. 81/2006; Circ. INPS 3 maggio 2006 n. 65).
(2) Compresa l’addizionale del 3,1185%.
64
Q Ed. IPSOA - Francis Lefebvre
IMPIEGATI E DIRIGENTI
Qualifiche
Impiegati (2)
Aliquote
Dirigenti (2)
A carico
azienda
A carico
lavoratore
Totale
A carico
azienda
A carico
lavoratore
Totale
Fondo pensioni (1)
23,46
8,84
32,30
23,46
8,84
32,30
Disoccupazione (3)
0,67
0,67
0,67
0,67
CUAF
0
0
0
0
CISOA
1,50
1,50
—
—
0
0
0
34,37
24,13
Maternità
Totale
25,36
8,84
0
8,84
32,97
(1) È prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori che versano ai regimi pensionistici di appartenenza aliquote
contributive inferiori al 10%, da applicare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3 ter DL
384/92 conv. in L. 438/92).
(2) Per impiegati e dirigenti è inoltre dovuto a titolo di previdenza integrativa all’ENPAIA un contributo dell’11% (12% per i dirigenti) cosı̀ ripartito: 6% al Fondo di accantonamento del TFR gestito dall’ente; 4% al Fondo di previdenza integrativa, di cui
l’1,50% a carico del lavoratore; 1% all’assicurazione infortuni, di cui 0,50% a carico del lavoratore (2% per i dirigenti, di cui 1% a
carico del lavoratore).
(3) Per i dipendenti assunti a tempo determinato l’azienda deve versare anche il contributo addizionale pari all’1,40%.
9038 Artigiani: premi speciali unitari INAIL (Circ. INAIL 10 marzo
2015 n. 38)
Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra
artigiani lavoratori nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione (Tabella 2)
Classe di rischio
Retribuzione minima annua in vigore per l’anno 2015:
E 14.304,00 (*)
Premi minimi annuali a persona (E)
1
81,00
2
169,10
3
332,30
4
519,60
5
728,70
6
936,10
7
1.150,10
8
1.264,50
9
1.737,20
(*) Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio va aumentato - per ogni E 51,65 (o frazione di E 51,65) di
incremento retributivo - secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella n. 3, con arrotondamento al primo decimale di euro
superiore.
197518
Copertina.indd 1
Previdenza_2015_Aggiornamento_2.indd 1
23/04/15
14/04/15 15:46
12:29