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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 107
09.04.2014
Copertura delle perdite
Categoria: Bilancio e contabilità
Sottocategoria: Varie
Le assemblee delle società di capitali che, nelle prossime settimane, si accingono a deliberare sul
risultato dell'esercizio 2013 si trovano ad effettuare alcune scelte il cui impatto in bilancio è incerto.
I Bilanci 2013 sono infatti con occhi puntati sulle perdite. Le società che si accingono a predisporre il
rendiconto annuale in vista delle scadenze di fine aprile (assemblea) devono, in presenza di perdite,
svolgere un'attenta valutazione di come mettere in atto la loro copertura.
Premessa
Per la copertura della perdita di esercizio, la dottrina e la giurisprudenza
concordano sulla necessità di procedere prima con l’abbattimento delle riserve,
la cui funzione primaria è proprio quella della difesa del capitale in caso di
perdite, e, successivamente, con la riduzione del capitale sociale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui è da
ritenere nulla la delibera di riduzione del capitale sociale a causa delle
perdite sofferte non determinate al netto delle riserve (Cass. 6 novembre
1999, n. 12347), attesa la necessità di tutelare l’affidamento che i terzi
ripongono sulla consistenza ed integrità del capitale sociale.
Come precisato dalla Corte, l’abbattimento delle riserve deve avvenire secondo
un ordine prestabilito, a pena di nullità della relativa delibera, che tiene conto
del loro grado di maggiore disponibilità per i soci.
Quindi, considerato che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità
maggiore delle riserve e che la riserva legale ha una indisponibilità maggiore
rispetto a quelle statutarie e facoltative, per la copertura delle perdite di
esercizio occorre procedere nel modo che segue:
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Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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9 prima si utilizzano le riserve volontarie o facoltative;
9 dopo quelle statutarie, sia libere sia vincolate;
9 successivamente, i fondi di rivalutazione, la parte di riserva da
sovrapprezzo equiparata alla riserva legale, la riserva legale;
9 ancora successivamente, la riserva da “fair value” (D.Lgs. n. 38/05);
9 infine, si potrà procedere con la riduzione del capitale sociale.
La ragione, come detto, riposa nel fatto che il patrimonio dell’azienda è
vincolato a garanzia dei terzi creditori, pertanto per la copertura delle perdite
si ritiene opportuno procedere immediatamente con le riserve di cui i soci
hanno una maggiore (e libera) disponibilità.
Per poi passare a quelle indisponibili ed infine al capitale sociale (cfr. Cass.
sentenza 6 novembre 1999, n. 12347). Quest’ultimo corrisponde al capitale
sociale sottoscritto, e non a quello versato, perché ai fini della riduzione del
capitale sociale, ciò che rileva è il patrimonio netto della società.
Il comportamento
Per effetto di quanto sopra, e con riferimento alle riserve formate dai
versamenti atipici dei soci, si può affermare:
9 il legittimo utilizzo della riserva per versamenti a fondo perduto
formata prima del rilievo della perdita, ed a maggiore ragione se
costituita a diretta copertura della perdita;
9 il legittimo utilizzo della riserva per versamenti in conto futuri aumenti
di capitale sociale se autorizzato dall’assemblea straordinaria dei soci
che deroga all’iniziale e specifico vincolo di destinazione. Un discorso a
parte merita l’utilizzo dell’utile di esercizio del periodo.
Per una parte della giurisprudenza, poiché la copertura delle perdite deve
avvenire nel limite del capitale effettivamente perso, al momento della
deliberazione della copertura si deve considerare anche il risultato positivo
della gestione poiché incide sulla reale situazione patrimoniale della
società. (Trib. Napoli, 23 marzo 1999, Trib. Milano, 10 gennaio 1999, Trib.
Roma 2 giugno 1998).
Viceversa, per altra giurisprudenza, poiché le norme si riferiscono alle regole
proprie del bilancio di esercizio, l’eventuale risultato positivo della gestione
(il cui bilancio non risulta ancora approvato dai soci) non può considerarsi un
utile d’esercizio giuridicamente acquisito. Ne consegue la sua irrilevanza ai
fini della copertura della perdita (Trib. Milano, 2 novembre 1998, Trib. Roma,
8 novembre 1999, Trib. Napoli, 27 aprile 2000).
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Compensazione
del credito del
socio vs la
società
Sul piano concreto, il ripianamento delle perdite può avvenire:
9 con l’abbattimento del capitale fino a concorrenza delle perdite e la sua
contestuale ricostituzione; in tal caso il socio compensa il suo credito con
il debito assunto con la sottoscrizione;
9 mediante compensazione delle perdite con i versamenti a fondo perduto
effettuati dai soci;
9 mediante la diretta rinuncia al credito da parte del socio.
È utile segnalare che la giurisprudenza ritiene possibile l’utilizzo del credito
vantato dai soci nei confronti della società, ai fini della copertura delle
perdite sofferte senza procedere alla sua stima ai sensi dell’art. 2343, c.c. , in
quanto trattasi di una operazione su poste contabili già iscritte in bilancio
(App. Potenza, 29 gennaio 1999; Trib. Trieste, 8 giugno 1994, Cass. 5 febbraio
1996, n. 936).
È stata peraltro ritenuta inammissibile la compensazione nell’ipotesi di
perdite superiori al terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo
legale (Trib. Roma, 14.7.1998, in Le Società, 1999, 338).
La Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di operare l’abbattimento del
capitale, fino a concorrenza delle perdite, e la sua contestuale ricostituzione,
mediante la compensazione del credito vantato dai soci per i finanziamenti
concessi ed il debito derivante dalla nuova sottoscrizione (Cass. n. 936/1996).
Mutando così un precedente orientamento che ne escludeva l’ammissibilità
per evitare che il patrimonio risultasse costituito esclusivamente da crediti in
danno alla funzionalità produttiva dell’azienda (Cass. n. 13905/1992).
Registrazioni
contabili
Vediamo le registrazioni contabili con un esempio.
La società ALFA Srl al 31.12.2012 presenta la seguente situazione del
Patrimonio netto:
9 capitale sociale € 30.000;
9 riserva legale € 4.000;
9 riserva statutaria € 3.000;
9 riserva versamento soci per futuri aumenti di capitale sociale € 2.000;
9 riserva versamento soci in conto capitale € 2.000.
L’esercizio al 31.12.2013 chiude con una perdita pari ad € 32.000 e per l’effetto
il Capitale sociale (di € 30.000) si riduce di oltre un terzo scendendo al di sotto
del minimo di legge.
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L’assemblea generale dei soci delibera la copertura della perdita utilizzando le
riserve di bilancio, compresa la riserva versamento soci per futuri aumenti di
capitale sociale e la ricostituzione del capitale sociale nel suo originario
importo.
31.12.2013
32.000
Perdita di esercizio
Conto Economico
32.000
Rilevata perdita di esercizio 2013
30.04.2014
Diversi
Perdita di esercizio
Riserva versamento
soci in conto capitale
2.000
Riserva versamento
soci per futuri aumenti
di capitale sociale
2.000
Riserva Statutaria
3.000
Riserva Legale
4.000
Capitale sociale
21.000
32.000
Copertura perdita di esercizio 2013 come da delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci del….. .
gg.mm.aaaa
Soci c/sottoscrizioni
21.000
Capitale sociale
21.000
Ricostituzione del Capitale sociale.
È da evidenziare che è in uso nella prassi procedere a versamenti dei soci a
fondo perduto per la copertura delle perdite nel corso dell’esercizio in cui si
evidenzia lo squilibrio economico in atto. In altri termini, se nel corso
dell’esercizio l’organo di controllo rileva una perdita in itinere di rilevanti
dimensioni, esso è tenuto ad informare immediatamente i soci, i quali
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intervengono con versamenti compensativi della perdita sofferta, allo scopo
di evitare di dover ridurre e poi ricostituire nuovamente il capitale sociale.
La dottrina ritiene l’operazione legittima purché i versamenti dei soci non
vengano fatti transitare nel conto economico, ma affluiscano direttamente
nel patrimonio netto dello stato patrimoniale, al fine di rendere trasparente
l’andamento economico della gestione, e che dell’operazione sia data
congrua informativa nella nota integrativa al bilancio.
Vediamo le scritture contabili
30.11.2013
100.000
Ris. vers. soci per copert.
perdita
Banca c/c
100.000
Versamento dei soci come da delibera del ……………………..
31.12.2014
100.000
Perdita esercizio
Conto economico
100.000
Chiusura del conto economico.
gg.mm.aaaa
Ris. vers. soci
copert. perdita
per
100.000
100.000
Perdita esercizio
Copertura perdita di esercizio 2013
Riepilogo
Copertura perdite
Utilizzo delle riserve facoltative
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Utilizzo delle riserve statutarie
Utilizzo della riserva legale
Riduzione del capitale sociale
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