relativo all`autorizzazione e vigilanza delle attività di consulenza per

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relativo all`autorizzazione e vigilanza delle attività di consulenza per
PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ
REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE
ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO
Redatto in data 7 ottobre 2015
Approvato con delibera di C.P. n° 3 del 04/03/2016
INDICE
ART. 1 - GENERALITA’ E FONTI NORMATIVE ..................................................................................................... 3
ART. 2 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ................. 3
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI.......................................................... 5
ART. 4 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE....................................................................................................... 5
ART. 5 - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ......................... 6
ART. 6 - TRASFERIMENTO DI SEDE......................................................................................................................... 8
ART. 7 - ATTIVITA’ ESPLETATA DA UFFICI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE
O IN REGIME DI CONVENZIONE O DI CONCESSIONE ..................................................................... 9
ART. 8 - RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO ................................................ 9
ART.9 - DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE .................................................................................................... 9
ART. 10 - CONTRIBUTO “UNA TANTUM” ............................................................................................................. 10
ART. 11 - LOCALI......................................................................................................................................................... 11
ART. 12 - REGISTRO GIORNALE............................................................................................................................. 11
ART. 13 - RICEVUTE DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL
DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA. ............................................................................... 11
ART 14 - TARIFFE ........................................................................................................................................................ 12
ART. 15 - VIGILANZA ................................................................................................................................................. 12
ART. 16 - SPESE ............................................................................................................................................................ 12
ART. - 17 SANZIONI..................................................................................................................................................... 12
ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI.......................................................................................................... 13
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ART. 1 - GENERALITA’ E FONTI NORMATIVE
Ai sensi della Legge 08/08/1991 n° 264 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni
inerenti la vigilanza e l’autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto sono attribuite alla Provincia.
La predetta Legge si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi ed
adempimenti ad esse connessi, se previste nella licenza per il disbrigo di pratiche
automobilistiche, rilasciata dal Questore ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931
n° 773.
Le Province ed i Comuni vigilano sull’applicazione della Legge 264/91.
Le fonti normative sono:
 Legge 08/08/1991 n° 264 “Disciplina delle attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”.
 Legge 04/01/1994 n° 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi”;
 Decreto 08/02/1992 “Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del
documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”;
 Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;
 Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
 Decreto del Ministro dei Trasporti 09/11/1992 “Definizione dei criteri relativi all’idoneità dei
locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all’adeguatezza
della capacità finanziaria per l’esercizio della medesima attività”;
 Decreto del Ministro dei trasporti 09/12/1992 “Definizione dei criteri per la programmazione
numerica a livello provinciale ed in rapporto con l’indice provinciale della Motorizzazione
Civile delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”;
 Decreto del Ministro dei Trasporti 26/04/1996 “Determinazione dell’importo una tantum
dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza”;
 Decreto del Ministro dei Trasporti 02/07/1996 “Attestati di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
 Decreto del Ministro dei Trasporti 19/02/1998 “Adeguamento della disciplina in materia di
modalità di rilascio degli attestati di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
La normativa è inoltre integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei
Trasporti.
ART. 2 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO
Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di
compiti di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti ad essi connessi, relativi alla
circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque
soggetto interessato, come di seguito specificato:
A) consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni
relative ai seguenti tipi di operazioni:
1) duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli o ai conducenti;
2) visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas;
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3) visite e prove speciali di veicoli costruiti in un unico esemplare o che presentino
particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale della
Motorizzazione Civile;
4) omologazione dei veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di
tipo omologato;
5) omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche
indipendenti;
6) esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati alla navigazione interna;
esami per le patenti nautiche, esami di revisione;
7) accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni;
controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione;
8) omologazioni e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori;
omologazioni di motori marini;
9) visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di
navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi galleggianti e imbarcazioni
controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati;
10) stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore;
11) verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni;
12) certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi ecc. relativi alla navigazione;
13) iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole;
14) domande di rilascio autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna
relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di “permanenti;
15) rinnovo autorizzazioni per conto di terzi per ciascun veicolo;
16) rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun
veicolo;
B) consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,
connessi all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni,
cancellazioni, e certificazioni connesse all’Albo Autotrasportatori;
C) consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a
veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere
autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale;
D) consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,
relativi alle formalità Inerenti alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico;
E) consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni
conversioni di documenti esteri e militari relativi ai veicoli, natanti e relativi conducenti;
F) consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,
comunque imposti dalla leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi
conducenti.
L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da
società autorizzate dalla Provincia nonché, limitatamente ai compiti definiti negli art. 2 e 3 della
Legge 04/01/1994 n° 11, dalle autoscuole.
Le autoscuole (Legge n° 11/1994) possono svolgere attività di consulenza limitatamente alle
seguenti attività:
a) attività indicata al n° 7 della tabella 3 allegata alla Legge 01/12/1986 n° 870, attività che è di
esclusiva competenza delle autoscuole;
b) funzioni di assistenza e di adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida
e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto.
Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla
Legge 08/08/1991 n° 264.
L’attività di consulenza può essere esercitata altresì direttamente dall’ Automobile Club d’Italia,
ovvero dagli uffici in regime di concessione o convenzione con gli Automobile Club con le
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modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento previo ottenimento della prescritta
autorizzazione della Provincia.
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI
Il numero programmato delle agenzie autorizzabili in ogni comune della provincia di Lecce,
viene determinato annualmente in funzione del numero di veicoli circolanti immatricolati dai
residenti nel comune.
Il numero di agenzie autorizzabili per comune è dato dal rapporto, arrotondato aritmeticamente,
tra il numero di veicoli circolanti immatricolati dai residenti nel comune diviso 2.400 (D.M.
09/12/1992).
Il numero dei veicoli circolanti immatricolati per ogni comune della provincia, è determinato
annualmente da Automobile Club Italia.
ART. 4 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al numero di agenzie programmate per il singolo
comune per il periodo di un anno a partire dalla data di scadenza dell’avviso.
Le autorizzazioni all’apertura delle nuove agenzie vengono rilasciate annualmente secondo l’iter
procedurale di seguito descritto.
1. Annualmente (di norma a gennaio di ogni anno), acquisiti da Automobile Club Italia i dati sui
veicoli circolanti immatricolati nei vari comuni della provincia, viene rideterminato il numero
di agenzie autorizzabili per ogni comune della Provincia di Lecce.
2. Per ogni comune della provincia verrà confrontato il numero delle agenzie autorizzabili con il
numero di agenzie già autorizzate ed esercitanti l’attività. Se la differenza tra detti numeri è
positiva per il comune in esame verrà messa a bando l’apertura di un numero di agenzie pari
alla suddetta differenza.
3. Verrà, quindi, pubblicato il bando per l’autorizzazione all’apertura delle nuove agenzie nei
comuni determinati con il criterio di cui al precedente comma 2. Il bando riporterà la data e
l’ora in cui, con seduta pubblica, verranno individuati i soggetti a cui verrà data
l’autorizzazione all’apertura della nuova agenzia secondo i criteri fissati dal presente
Regolamento.
4. Dopo la pubblicazione del bando pubblico ed entro i termini indicati dallo stesso, i soggetti
interessati produrranno istanza per l’assegnazione di nuova autorizzazione di apertura o, nel
caso di soggetto già autorizzato, al trasferimento della sede dell’agenzia già esercitante, in uno
dei comuni tra quelli indicati dal bando. Gli schemi di dette istanze saranno allegati allo stesso
bando. Le istanze di trasferimento di sede (da un comune ad un altro), fermo restando quanto
stabilito al successivo art. 6 verranno esaminate prioritariamente, rispetto alle nuove aperture.
Le autorizzazioni, che per effetto dei trasferimenti di sede, si renderanno disponibili, verranno
assegnate con il bando dell’anno successivo. Nel caso in cui le istanze di trasferimento in un
determinato comune, saranno superiori al numero di possibili autorizzazioni, si procederà a
sorteggio con le modalità di cui al successivo comma 6.
5. Ogni soggetto interessato, che non sia già titolare di autorizzazione sul territorio provinciale
ed in possesso dell’attestato di idoneità professionale previsto per l’esercizio di attività di
consulenza automobilistica, produrrà istanza per ottenere l’autorizzazione all’apertura di una
nuova agenzia indicando il comune, fra quelli individuati dal bando, in cui desidera ottenere
l’autorizzazione. Può tuttavia, in aggiunta al comune indicato, scegliere per l’apertura
dell’agenzia un ulteriore comune tra quelli individuati dal bando. In caso di estrazione
favorevole su entrambi i comuni indicati, l’assegnazione avverrà per il primo comune indicato
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nella istanza e verrà contestualmente escluso dalla eventuale altra graduatoria nel comune
indicato come secondo. Inoltre qualora un soggetto risulti assegnatario di autorizzazione in
base alla graduatoria di un comune, detto soggetto verrà escluso da eventuale graduatoria
relativa ad altro comune. Resta stabilito che ad ogni soggetto potrà essere rilasciata
l’autorizzazione all’apertura di una sola agenzia in un solo comune della provincia.
6. I soggetti che hanno prodotto istanza per ottenere l’autorizzazione all’apertura di una nuova
agenzia verranno raggruppati per ogni comune tra quelli indicati dal bando. Se il numero dei
soggetti sarà pari o inferiore al numero delle agenzie autorizzabili per quel comune, si
procederà direttamente all’assegnazione delle autorizzazioni. Se il numero di soggetti sarà
superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili per quel comune, si procederà al sorteggio
dei nominativi, stilando una graduatoria in base all’ordine di estrazione. Da detta graduatoria
saranno determinati i soggetti a cui verrà rilasciata l’autorizzazione. La stessa graduatoria
verrà utilizzata per l’autorizzazione all’apertura, nel comune a cui è riferita, di nuove agenzie
nell’ipotesi di cui al successivo comma 8.
7. Ai soggetti che avranno ottenuto l’autorizzazione all’apertura/trasferimento dell’agenzia verrà
data formale comunicazione ed entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta
comunicazione dovranno produrre al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce
tutta la documentazione, prevista dal presente Regolamento, che verrà richiesta con la stessa
comunicazione.
8. Qualora il soggetto che avrà ottenuto l’autorizzazione non provveda nei termini di cui al
precedente comma 7 ad ottemperare alle richieste della Provincia, l’autorizzazione decadrà.
Se per il comune a cui si riferiva l’autorizzazione esiste una graduatoria per le assegnazioni si
procederà ad autorizzare all’apertura dell’agenzia il soggetto successivo nella graduatoria. Se
non esiste una graduatoria o se la stessa è esaurita, l’autorizzazione all’apertura dell’agenzia
verrà messa a bando l’anno successivo.
Non saranno ritenute valide, ai fini del rilascio dell’autorizzazione o del trasferimento da un
comune ad un’altro, le domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del bando di
cui al precedente comma 3 o successivamente alla data indicata dallo stesso.
Durante la seduta pubblica di cui al precedente comma 3, le operazioni per l’assegnazione delle
autorizzazioni, in base all’istruttoria delle istanze espletata dall’Ufficio competente, opererà
un’apposita Commissione composta dal Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della
Provincia di Lecce, da un dipendente della Provincia di Lecce in servizio presso lo stesso
Servizio Trasporti e Mobilità con funzione di segretario della Commissione, e dal Segretario
Generale della Provincia o da suo delegato, che ricoprirà unicamente funzioni di verifica e
controllo della regolarità dello svolgimento delle modalità di assegnazione.
ART. 5 - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’OTTENIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE
L’Amministrazione Provinciale provvede, con le modalità di cui al precedente art. 4, a rendere
noto attraverso bando pubblico, l’elenco delle sedi autorizzabili per l’esercizio delle attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nell’ambito dei comuni della provincia.
Detto bando sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Lecce.
Ogni interessato può presentare istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura di una
sola sede nell’ambito territoriale di un solo comune secondo quanto previsto dal comma 5
dell’art. 4 del presente regolamento.
A pena di esclusione, l’istanza per l’assegnazione di autorizzazione all’apertura di nuova
agenzia o, nel caso di soggetto già autorizzato, per il trasferimento della sede dell’agenzia già
esercitante, nel caso di società, dovrà essere sottoscritta dal socio legale rappresentante, se
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trattasi di società di persone, da uno dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice o per azioni, da uno dei soci amministratori negli altri casi di società.
Le istanze di partecipazione alla procedura per l’assegnazione devono essere presentate,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal
bando, secondo lo schema d’istanza allegato al bando medesimo.
L’istanza, opportunamente corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°
445/2000, di:
a) essere cittadino italiano residente in Italia, o cittadino di uno degli Stati membri della Unione
Europea stabilito in Italia o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di
soggiorno e residente in Italia;
b) avere raggiunto la maggiore età;
c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro
l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629. 630, 640,
646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la
legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due e, nel massimo a cinque
anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di
prevenzione;
e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei
suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste
dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n° 159;
g) essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
consulenza automobilistica.
L’istanza, inoltre, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da una copia conforme
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica
del titolare.
Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:
1 ) copia dell’atto costitutivo e certificato comprovante l’iscrizione nei registri di cancelleria
presso il Tribunale per le società in nome collettivo o in accomandita semplice;
2 ) quanto previsto al precedente punto 1) più copia dello statuto per le società cooperative a
responsabilità illimitata e limitata;
3 ) quanto previsto nel punto 2) più la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per le società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
Nel caso di società i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo devono
essere presentati :
- da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- da tutti i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in
accomandita per azioni, dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
Nel caso di Società di persone, l’attestato di idoneità professionale di cui al precedente punto g),
deve essere posseduto dal legale rappresentante della Società.
Per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, l’attestato di idoneità
professionale di cui al precedente punto g) de essere posseduto da almeno uno dei soci
accomandatari.
Per ogni altro tipo di società, l’attestato di idoneità professionale di cui al precedente punto g),
deve essere posseduto da almeno uno degli amministratori.
Accertata l’idoneità del richiedente o della società, attraverso l’istruttoria della documentazione
presentata, il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce consente al soggetto
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richiedente di partecipare alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura
dell’agenzia, descritta al precedente art. 4.
Se il richiedente in base alla procedura di cui al precedente art. 4 risulterà soggetto autorizzato
all’apertura di una di agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dopo
formale comunicazione del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, provvederà a
presentare i seguenti documenti entro i termini di cui al precedente art. 4 comma 7:
a) documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dei locali destinati ad ospitare
l’agenzia (titolo di proprietà, contratto di locazione, etc.);
b) planimetria dei locali;
c) certificato di idoneità igienico-sanitaria, per l’utilizzo dei locali come sede di agenzia di
consulenza automobilistica ovvero come sede di attività commerciale, rilasciato dagli Uffici
competenti;
d) documentazione comprovante una capacità finanziaria di almeno € 52.000,00 mediante
un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche previste dalla legge rilasciata da:
- aziende o istituti di credito
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2,6 milioni;
e) attestazione versamento di € 168,00 su c.c.p. n° 14554737, intestato a Provincia di Lecce –
Servizio Tesoreria, con causale “Autorizzazione attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”.
Nel caso di società tale attestazione comprovante la capacità finanziaria di cui al precedente
punto d) deve essere riferita alla società.
Acquisita la documentazione necessaria la Provincia di Lecce, previa verifica dell’adeguatezza
dei locali e della documentazione presentata, provvederà ad emettere, in caso di positività delle
verifiche, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio di attività di consulenza
automobilistica.
ART. 6 - TRASFERIMENTO DI SEDE
Ogni soggetto già autorizzato ad esercitare l’attività di agenzia di consulenza automobilistica
nell’ambito di un determinato territorio comunale, può presentare, indipendentemente dal bando
pubblico di cui al precedente art. 4, istanza per il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso
comune.
Il trasferimento di sede, se avviene nell’ambito del territorio dello stesso comune, verrà
consentito previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante rilascio di
specifico nulla osta e aggiornamento dell’autorizzazione.
I locali devono essere adibiti esclusivamente all’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto. In detti locali può avere comunque sede anche l’ufficio di autoscuola, se
gestito dal medesimo titolare o società o l’ufficio di servizi inerenti l’attività di consulenza dei
mezzi di trasporto.
Il trasferimento di sede da un comune ad un altro verrà autorizzato, nei tempi e con le modalità
di cui al precedente art. 4, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali,
mediante revoca dell’autorizzazione concessa nel comune di origine e rilascio di nuova
autorizzazione nel comune destinazione.
Nel comune di origine verrà così a determinarsi la possibilità di una nuova autorizzazione
rilasciabile con le modalità di cui al precedente art. 4.
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ART. 7 - ATTIVITA’ ESPLETATA DA UFFICI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONE O DI CONCESSIONE
1. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può anche essere esercitata
direttamente da Enti Pubblici non economici (Automobile Club), mediante uffici operanti con
i predetti enti in regime di convenzione o di concessione. Gli uffici che esercitano la predetta
attività in regime di convenzione o in concessione con gli Enti Pubblici non economici sono
soggetti all’autorizzazione prevista dalla Legge 08/08/1991 n° 264.
L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle
autorizzazioni anche su richiesta dei predetti Enti, direttamente a tali Enti in relazione agli
uffici degli stessi specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali
convenzionati/concessionari, siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del presente
Regolamento, nonché dall’attestato di idoneità professionale .
All’esercizio delle attività si applica l’art.9 della predetta Legge 08/08/1991 n° 264.
2. Le tariffe minime e massime per l’attività di consulenza sono fissate ai sensi dell’art. 8 della
Legge 08/08/1991 n° 264.
3. Gli uffici di cui al comma 1 rilasciano ricevuta prevista dall’art. 7 della Legge 08/08/1991 n°
264.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO
1) La responsabilità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell’impresa individuale ovvero, in caso di società, sui
soci in possesso dell’attestato di idoneità professionale.
2) Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso Uffici pubblici, l’impresa o la società
può avvalersi:
a) di personale dipendente munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di
Lecce;
b) di soci abilitati dall’atto costitutivo della società;
c) dal legale rappresentante della società;
d) collaboratore familiare a norma dell’art. 230 bis c.c.;
e) di associati in partecipazione a norma dell’art. 2549 e seguenti del c.c.:
f) di associati con poteri di rappresentanza.
ART.9 - DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE
1) Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali
l’autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia, per i conseguenti
provvedimenti, entro 10 giorni dall’intervenuta modifica da parte dei titolari
dell’autorizzazione che dovranno produrre al riguardo la necessaria documentazione.
2) L’attività può essere sospesa per comprovati gravi motivi del titolare dell’autorizzazione per
un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione scritta con A.R. alla Provincia che ne
prende atto. Qualora al termine di detto periodo l’attività non venga ripresa regolarmente,
l’autorizzazione verrà revocata d’Ufficio.
3) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare,
l’avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’art.3 della Legge 08/08/1991 n° 264 (art. 4 del presente Regolamento) in sostituzione di
quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest’ultima, l’autorizzazione è
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rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti soggettivi da parte del
richiedente e verifica del persistere dei requisiti oggettivi.
4) In caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell’impresa individuale,
l’attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni,
prorogabile per un altro anno in presenza di gravi e giustificati motivi, dagli eredi o dagli
aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in
possesso dell’attestato di idoneità professionale e degli altri requisiti di legge.
5) Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o
dell’amministratore in possesso dell’attestato di idoneità professionale, l’attività può essere
eseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 5, entro il quale un altro
socio o altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità
professionale.
6) Se l’autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società l’ingresso, il recesso e
l’esclusione di uno o più soci, da documentare con l’esibizione della copia autenticata del
relativo verbale, devono essere comunicati entro 30 giorni alla Provincia che ne prende atto,
previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della
società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
7) Nell’ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso o l’esclusione di uno o
più soci comportano il rilascio di un’autorizzazione in sostituzione della precedente, previa
revoca di quest’ultima a seguito di richiesta corredata dalla copia autenticata contenente la
dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell’autorizzazione.
8) Nell’ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità
giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un’autorizzazione in
sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall’art. 5 del
presente Regolamento e contestuale revoca dell’autorizzazione precedente.
9) Se varia la sola denominazione dell’agenzia senza alcuna modifica sostanziale di essa, si
procede al semplice aggiornamento dell’intestazione dell’autorizzazione, senza dar corso al
rilascio di nuova autorizzazione.
10) In caso di rinuncia all’autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla
Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla
stessa. A tale atto occorre allegare l’atto di autorizzazione in originale.
11) Qualora l’eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve
produrre un’autorizzazione, con firma autenticata, del precedente titolare.
12) Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l’autorizzazione cessa altresì:
a) per la morte del titolare dell’autorizzazione stessa in mancanza di eredi;
b) per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall’art. 17;
c) per espressa rinuncia;
d) per rinuncia tacita, ove l’attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa,
senza giustificati motivi, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si
verifichi tale circostanza la Provincia invita il titolare a ripristinare l’attività. Se l’attività
non viene ripresa nel termine fissato dalla Provincia, l’autorizzazione si intende
rinunciata per carenza di interesse. La Provincia dichiara la decadenza
dell’autorizzazione, che deve essere restituita da parte del titolare
ART. 10 - CONTRIBUTO “UNA TANTUM”
1) L’importo del contributo “una tantum” previsto dall’art. 8, comma 4, della Legge 08/08/1991
n° 264 e le modalità del versamento dello stesso, sono determinati dal Decreto 26/04/1996 del
Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro in € 25,82 (G.U. n° 165 del
16/07/1996).
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2) L’attestazione di versamento dovrà essere esibita al Servizio Trasporti e Mobilità della
Provincia di Lecce mentre la ricevuta dovrà essere allegata all’originale dell’autorizzazione
esposta nei locali dell’agenzia.
ART. 11 - LOCALI
1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere
adibiti esclusivamente a detta attività e relativi servizi così come definita dall’art. 2 del
presente Regolamento.
2) L’altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune
in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3) Tali locali devono comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di
20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.
L’ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere
un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico.
b) Servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.
4) In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, qualora il titolare dello
studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è in possesso anche
dell’autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola, potranno
avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al
ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto prescritto dal comma 3.
5) Nell’unità immobiliare adibita a studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, non può sussistere l’attività di autoscuola se l’autorizzazione non è intestata alla
medesima persona fisica o giuridica intestataria dell’attività di consulenza dei mezzi di
trasporto.
Parimenti in detti locali non può sussistere nessuna altra attività commerciale o professionale.
ART. 12 - REGISTRO GIORNALE
1) Il titolare dell’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di
società, gli amministratori redigono un registro giornale che indicano gli elementi di
identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell’incarico,
nonché gli adempimenti cui l’incarico si riferisce.
2) Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in
ogni pagina ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile.
3) Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il
controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti
delle operazioni.
ART. 13 - RICEVUTE DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI
TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA.
1) L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando per
ragioni d’ufficio i documenti di circolazione, ovvero uno degli altri documenti previsti
dall’art. 180 del Nuovo Codice della Strada, vengano ad essere consegnati per gli
adempimenti di competenza, rilasciano all’interessato una ricevuta conforme al modello
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approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti 08/02/1992 che sostituisce a tutti gli effetti
il documento consegnato. Detto documento ha la durata massima di 30 giorni. dalla data del
rilascio.
La data del rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
2) La predetta ricevuta non può essere prorogata né rinnovata.
3) L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve rilasciare
all’interessato entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l’estratto del
documento previsto dal comma 1, il documento originale, ovvero l’estratto del documento
consegnato, qualora esso, per ragioni amministrative, sia ancora depositato presso l’ufficio
che ne ha curato il rilascio.
ART 14 - TARIFFE
Le tariffe praticate dall’impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, riportate su tabella fornita e timbrata dalla Provincia che ne conserva copia, devono
essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti in
posizione tale da permettere l’agevole lettura.
ART. 15 - VIGILANZA
1) La vigilanza sull’applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata al personale
della Provincia, all’uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento.
2) Essa viene espletata tramite verifiche documentali e mediante sopralluoghi presso le agenzie
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3) I controlli tendono ad accertare:
a) la regolarità dell’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
b) l’osservanza delle tariffe;
c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di
cui al precedente art. 13;
d) il persistere dei requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali l’esercizio delle attività di
consulenza è stata autorizzata.
ART. 16 - SPESE
Il titolare di ogni agenzia, per ciascun provvedimento di autorizzazione e/o trasferimento di sede,
dovrà corrispondere al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia, la somma di € 103,29.
Tale somma dovrà essere versata su c.c.p. n° 14554737, intestato a Provincia di Lecce - Servizio
Tesoreria, causale “Agenzie pratiche automobilistiche spese effettuazione sopralluogo”.
La Provincia di Lecce si riserva la possibilità di modificare l’ammontare di tale spesa, di anno in
anno, con apposito atto deliberativo.
.
ART. - 17 SANZIONI
1) L’applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla Legge 24/11/1981 n° 689 e, per
la parte relativa ai punti c) e d) del successivo comma, dal titolo VI del Decreto Legislativo
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30/04/1992 n°285 che dispone altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni
amministrative e pecuniarie.
2) In caso di accertata violazione delle norme del presente Regolamento, il responsabile del
Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia, previa istruttoria avviata d’ufficio anche su
iniziativa dei comuni, emana i seguenti provvedimenti sanzionatori:
a) ove siano rilevate irregolarità nell’esercizio dell’attività o inosservanza delle tariffe
stabilite, viene inoltrata formale diffida;
b) ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 520,00 a € 2.600,00 e l’autorizzazione
di cui all’art. 4 del presente Regolamento è sospesa per un periodo da uno a sei mesi;
c) chiunque abusivamente rilasci le ricevute di cui all’art. 13, comma 1 del presente
Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
279,00 a € 1.116,00;
d) le imprese o società di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta non
pongono a disposizione dell’interessato l’estratto di cui all’art.13, comma 3, del presente
Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 56,00 a € 224,00;
e) chiunque esercita l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza
essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 2.600.00 a € 10.400,00;
f) l’autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti di cui all’art. 5 del presente
Regolamento o quando siano accertati gravi abusi. Conseguentemente all’accertamento
di gravi abusi si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento da € 1.034,00 a
€ 5.165,00, salva l’eventuale responsabilità civile o penale.
3) L’accertamento amministrativo delle violazioni del presente Regolamento di cui al comma
precedente e l’irrogazione delle relative sanzioni non esime dall’eventuale responsabilità
civile e penale per le azioni compiute.
ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI
I criteri stabiliti dall’art. 11 del presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi
che alla data del 5 settembre 1991 erano adibiti ad attività di consulenza per il disbrigo di
pratiche automobilistiche autorizzati ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S..
I criteri di cui all’art. 11 si applicano alle imprese o società che, pur esercitando l’attività di
consulenza prima dell’entrata in vigore della Legge 08/08/1991 n° 264, trasferiscono la
propria attività a qualsiasi titolo, in locali diversi da quella da cui essa veniva esercitata
anteriormente alla data del 16/12/1992.
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