disciplinare comodato gratuito SPC - AUSER
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disciplinare comodato gratuito SPC - AUSER
DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO A TITOLO DI COMODATO GRATUITO DI N. 3 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE E L’ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA L’anno _________, il giorno ______, del mese di ___________________, in ________________________, a seguito di Delibera di Giunta nr. _____ del ____________, con la quale è stata approvata la convenzione tra l’Amministrazione Comunale di San Pietro in Casale e l’Associazione AUSER VOLONTARIATO di Bologna tra il COMUNE di SAN PIETRO IN CASALE, con sede a San Pietro in Casale (BO) Via G. Matteotti 154, Codice Fiscale 80062730371, Partita IVA 00702791203, in persona del Direttore Area Servizi alla Persona, Sig. RAUL DURANTI, nato a PIEVE DI CENTO (BO) il 08/11/1949, autorizzato con Provvedimento del Sindaco n. 10076 del 30/06/2009, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Parte comodante” e l’Associazione AUSER VOLONTARIATO di Bologna, in seguito denominata Associazione (C.F. 92026020377), con sede legale in Bologna, Via della Beverara 6, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato, con atto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna, n. 155 PG n. SPA/311/12.1.93 del 29.01.1993 e iscritta altresì al Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determinazione n. 010437 del 29.7.2004 e conseguente attribuzione di personalità giuridica, rappresentata dal Sig. Secondo CAVALLARI, nato a Castello di Serravalle (BO) il 29/03/1949, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione stessa di seguito nel presente atto denominato/a anche semplicemente “Parte Comodataria”; Premesso che la sottoscrizione della Convenzione in oggetto prevede, all’art. 6, la concessione in comodato gratuito all’Associazione di n. 3 automezzi di proprietà comunale è presupposto necessario per la validità del presente disciplinare di comodato gratuito. Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare di comodato gratuito. Art. 2 - OGGETTO 2. a) La Parte comodante dà in comodato gratuito alla Parte Comodataria, che accetta e si impegna ad utilizzarli con la dovuta diligenza, n. 3 (tre) autoveicoli: FIAT DOBLO’, targa DP701SB, alimentazione metano; RENAULT KANGOO, targa BT022FN, alimentazione metano; RENAULT KANGOO, targa CD087ZD, alimentazione benzina; 2. b) tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico del comodatario, il quale si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti. Pertanto, il comodatario si obbliga alla regolare attività finalizzata alla effettuazione dei tagliandi periodici di manutenzione. Si intendono, inoltre a carico del comodatario anche tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità ed uso dei suddetti veicoli. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell’autovettura. Art. 3 – DESTINAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI 3. a) Gli autoveicoli si intendono concessi in comodato gratuito esclusivamente per il trasporto di persone regolarmente iscritte al servizio di trasporto sociale. Il comodatario si obbliga a non utilizzare i beni comodati per scopi differenti nonché utilizzarli con la massima diligenza. 3. b) il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata e a non cederla a terzi se non previa autorizzazione scritta del comodante. Il comodatario si obbliga a restituire i beni nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso. Art. 4 – UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Si intendono utenti del servizio di trasporto sociale i cittadini in possesso dei requisiti previsti in applicazione del regolamento comunale approvato con Delibera C.M. n. 56/2000. Art. 5 – TITOLARITÀ GIURIDICA Il comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sugli autoveicoli descritti al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sugli autoveicoli per soddisfare i loro diritti di credito. Art. 6 – DURATA Il presente disciplinare si intenderà valido per un periodo pari ad 1 anno a partire dalla data della sottoscrizione della convenzione, e comunque non prima del 2 luglio 2012. Al termine del suddetto periodo, con scadenza al 30 giugno 2013, si provvederà con apposito atto all’approvazione dell’accordo relativo al periodo 01 luglio 2013 – 30 giugno 2015. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il comodatario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali in oggetto, la Parte comodante potrà esigere l’immediata restituzione degli autoveicoli. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore del comodatario. Art. 7 – RECESSO La Parte comodante potrà recedere da quanto disciplinato dal presente atto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare al comodatario mediante raccomandata A/R, qualora quest’ultimo utilizzi gli autoveicoli per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3). Art. 8 – RESTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI Gli autoveicoli in comodato saranno restituiti nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte del comodatario dovrà avvenire presso la sede comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di preavviso. Art. 9 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA PARTE COMODANTE La Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione degli autoveicoli, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., della copertura furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali. La Parte comodante si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo. Art. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO 10.1 – Il comodatario, a cui vengono concessi in uso gli autoveicoli, si obbliga ad utilizzarli sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art. 3 del presente disciplinare. 10.2 – È fatto divieto al comodatario di concedere gli autoveicoli in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura. 10.3 – Il comodatario si obbliga ad utilizzare gli autoveicoli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Il comodatario si impegna inoltre a mantenere in ordine i mezzi, rispettando le norme di manutenzione. 10.4 – Sono a carico del comodatario i costi derivanti dall’utilizzo degli autoveicoli, quali i costi relativi al volontario con funzioni di autista, al carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Su tale ultimo punto si precisa che il comodatario provvederà al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria previa approvazione del preventivo che il comodatario stesso riceverà dal fornitore e che avrà cura di far pervenire alla parte comodante; sarà cura della parte comodante, previo confronto con i referenti amministrativi di AUSER BOLOGNA, provvedere all’autorizzazione del preventivo. Sono a carico del comodatario i costi relativi alla effettuazione dei regolari tagliandi di manutenzione. 10.5 – Il comodatario si obbliga, nell’utilizzo degli autoveicoli, ad impiegare esclusivamente volontari in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell’utilizzo previsto dal presente disciplinare nonché della patente necessaria alla guida. Al conducente degli autoveicoli è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri degli autoveicoli. Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di: - gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento; - pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. 10.6 – Il comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. 10.6 bis. Nel caso in cui la copertura assicurativa dei veicoli concessi in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest’ultima, a sua volta, eserciterà l’azione di rivalsa nei confronti del comodatario nei casi che di seguito vengono descritti: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge; - in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione; - in caso di guida con patente idonea ma scaduta; - in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto dell’uso di stupefacenti; 10.7 – In caso di sinistro, il comodatario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche la parte comodante. Il comodatario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il temine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore. Art. 11 – RISOLUZIONE Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente atto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 9 e 10, costituiscono giusta causa di risoluzione. Art. 12 – MODIFICHE Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti. Art. 13– COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto. Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Letto, confermato e sottoscritto a __________________________________, il _______________________ Il COMODATARIO _____________________ (Timbro e firma) La PARTE COMODANTE _____________________________ (Timbro e firma)