13-D063-Ass.Whiff Club-contributo Animazione in Spiaggia 2013

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13-D063-Ass.Whiff Club-contributo Animazione in Spiaggia 2013
COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
AREA 3 SERVIZI DEMOG. E CULT.
DETERMINAZIONE N. 63 del 12-08-2013
del Registro SERVIZIO CULTURA TURISMO SPORT
OGGETTO: ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN SPIAGGIA. CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE WHIFF CLUB DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA.
Il Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport, Dott. Tiziana Quinzi,
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono state
approvate le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
Vista la Deliberazione di G.C. n. 59 del 9.4.2013 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto :
“Approvazione P.E.G. ( Piano Esecutivo di gestione ) per l’esercizio 2013”;
Vista la proposta presentata dall’Associazione Whiff Club, con sede in Via Carso 24 a San Benedetto
del Tronto, prot. 10527/2013, con la quale si richiede di poter realizzare 3 avvenimenti di animazione
turistica in spiaggia nei giorni 28 luglio, 4 ed 11 agosto;
Considerato che i tre appuntamenti dovrebbero essere realizzati su alcune spiagge libere del nostro
litorale e consisteranno in intrattenimenti sulla battigia ed in mare, con attività di risveglio muscolare, danza
in acqua, interazioni e gags con il pubblico;
Dato atto che, per la realizzazione dei tre eventi, che vedranno coinvolte 6 persone
dell’associazione, tra animatori e coordinatori, l’Associazione richiede all’Amministrazione comunale la
pubblicizzazione degli appuntamenti nei canali dei quali dispone, il rilascio delle necessarie autorizzazioni ed
un contributo di €1.600.
Atteso che l’associazione richiedente propone di realizzare gli eventi nella spiaggia libera antistante
il Kursaal nei giorni 28 luglio e 11 agosto e nella spiaggia libera n. 5 (tra le concessioni Corallo e Delfino Blu)
il giorno 4 agosto a partire dalle ore 16,00 e che recupererà le date in caso di pioggia;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 25 Luglio 2013 ad oggetto “Proposta di
Attivita' di Animazione In Spiaggia dell'associazione Whiff Club Di San Benedetto Del Tronto” con la quale:
1-
si accoglie la richiesta dell’Associazione Whiff Club di San Benedetto del Tronto relativa alla
realizzazione di tre appuntamenti di animazione turistica sulle spiagge libere del nostro litorale, così
come descritti in narrativa;
2- si stabilisce che l’Associazione dovrà procurarsi tutte le necessarie autorizzazioni amministrative
(autorizzazione demaniale in primis) e dovrà impiegare personale professionalmente competente;
3- si dà mandato al Servizio Cultura e Turismo per la predisposizione degli atti necessari, ivi compreso
il riconoscimento di un contributo massimo di € 1.600 da impegnare sugli appositi capitoli di spesa;
Vista la successiva nota del 7 agosto 2013 con la quale l’Associazione Whiff Club di San Benedetto
del Tronto conferma la richiesta di contributo e, a tal fine, allega il bilancio preventivo degli eventi che si
riassume in entrate pari a zero (escluso il contributo comunale richiesto) e uscite di € 2.115,00;
Evidenziato, in relazione al divieto di spese di sponsorizzazione posto dell’articolo 6, comma 9, del
decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122, che la magistratura contabile, in
sede consultiva, ha chiarito che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a
prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa
funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza
del comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno
di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell’interesse della collettività, anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 Cost.;
Rilevato che tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota,
nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in
forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in
via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di
comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una
forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
la Lombardia, parere n. 1075/2010);
Rilevato, altresì, che in altre occasione il medesimo organismo contabile ha affermato “sono da
ritenersi ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è
gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o,
comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione
del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità
per la collettività” (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, parere n. 371/2011);
Verificato che con altra pronuncia la Corte dei Conti così si è espressa: “sono tuttora ammesse le
contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione
questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata,
ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà
orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta
da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività” (Corte dei Conti,
sezione regionale di controllo per la Liguria, parere n. 11/2011);
Preso atto che, come previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto legge 06.07.2012, n. 95,
convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a
titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni
istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e
della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;
Rilevato che nel caso specifico si ratta di un contributo ad un’associazione locale per lo svolgimento
di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile,
le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate);
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione in uso di spazi e strutture del Comune,
appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile, ad organizzazioni non lucrative da destinare a finalità
sociali, assistenziali, culturali, ricreative e sportive;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.04.96 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Dato atto altresì che l’iniziativa non rientra tra quelle per le quali trova applicazione la legge
13.08.2010 n. 136;
Dato atto che la spesa complessiva di € 1.600,00 può trovare imputazione al Cap. 1036 art 5 Cod.
1050202, ad oggetto: "Contributi erogati nel settore cultura", del bilancio 2013, gestione competenza;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
1.
di accogliere la richiesta dell’Associazione Whiff Club di San Benedetto del Tronto relativa alla
realizzazione di tre appuntamenti di animazione turistica sulle spiagge libere del nostro litorale, così
come descritti in narrativa;, stanti le finalità culturali delle iniziative ed il rispetto dei criteri e delle modalità
stabilite nel citato regolamento, ai sensi dell’art. 12 - comma 2°- della legge n. 241/90;
2.
di concedere pertanto, alla predetta Associazione, quanto segue:
−
un contributo di € 1.600,00, da liquidarsi al termine delle manifestazioni, a ricevimento del
consuntivo di spesa opportunamente corredato di fatture fiscalmente valide, previa emissione di
apposita Determinazione di Liquidazione da parte del Responsabile del Servizio;
−
la disponibilità gratuita di locali, strutture, attrezzature e spazi pubblici necessari, compatibilmente
con le esigenze dell’Amministrazione Comunale, ai fini della buona riuscita delle manifestazioni;
−
il patrocinio delle manifestazioni medesime;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.600,00 al Cap. 1036 art 5 Cod. 1050202, ad oggetto:
"Contributi erogati nel settore cultura", del bilancio 2013, gestione competenza;
4.
di trasmettere copia della presente:
a) al Servizio Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
b) al Servizio Contabilità, per i successivi provvedimenti di competenza;
c) al Presidente dell’Associazione Whiff Club di San Benedetto del Tronto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Tiziana Quinzi
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267,
appone il proprio visto
relativo alla regolarità e copertura finanziaria della spesa complessiva, imputata ed impegnata come segue:
- € 1.600,00 al capitolo 1036 art 5 Cod. 1050202, ad oggetto: "Contributi erogati nel settore cultura del 2013,
gestione competenza, impegno n. ________________;
Data: _____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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