Codice postale

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Codice postale
Decreto 9 aprile 2001 Approvazione delle condizioni generali del servizio
postale.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 Aprile 2001)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI - IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
:
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha
approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva
97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio ed in particolare: l'
art. 2, comma 1, che designa quale autorità di regolamentazione del settore postale il
Ministero delle comunicazioni;
l'art. 22 che stabilisce l'iter procedurale per
l'approvazione delle condizioni generali del servizio postale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la
conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane
p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la
società Poste italiane p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre
2000;
Vista la deliberazione 22 dicembre 2000, relativa alla determinazione dell'ambito
della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Visto il documento trasmesso dalla società Poste italiane con nota CP/2062 del 15
marzo 2001, concernente le condizioni generali del servizio postale;
Ravvisata l'esigenza di approvare il documento anzidetto, in quanto rispondente alle
disposizioni Del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999;
ADOTTA la seguente deliberazione:
Art. 1
1. Sono approvate le accluse condizioni generali del servizio postale, che fanno
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Le condizioni generali di cui all'art. 1, entrano in vigore il trentesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione.
Il presente documento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
II Ministro: CARDINALE
CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI POSTALI
1. PARTE GENERALE
Art. 1
Tariffe e prezzi
: Poste italiane applica per i prodotti ed i servizi compresi nel servizio
universale le tariffe ed i prezzi la cui misura massima è fissata dall'autorità di
regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261.
Poste italiane può richiedere corrispettivi diversi a clienti o gruppi
di clienti nell'ambito di accordi contrattuali, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non
discriminatori, fondati sui quantitativi degli invii, sulla loro destinazione e su eventuali
pre lavorazioni eseguite dal mittente.
Tariffe e prezzi sono pubblicizzati in modo
appropriato e sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 2
Qualità del servizio: Gli standards di qualità relativi ai tempi medi di recapito sono
stabiliti dall'autorità di regolamentazione, pubblicizzati in modo appropriato anche
nella carta della qualità e resi disponibili presso tutti gli uffici postali.
Gli accordi
contrattuali previsti dall'art. 1, comma secondo, possono prevedere, in presenza di
determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standards di
qualità differenti.
Art. 3
Confezionamento e indirizzo: Il mittente deve confezionare gli invii come indicato agli
articoli 22 e 60 e deve indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario,
e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro;
numero civico, scala; località e
codice di avviamento postale esatto.
Per alcuni servizi e previsto l'utilizzo di specifici
moduli.
Art. 4
Invii non ammessi
: Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente
dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con disposizioni in
vigore.
Se rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, tali invii sono tolti daI corso
e consegnati agli organi di polizia.
Art. 5
Responsabilità per oggetti non ammessi: Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o
indiretti, causati dall'inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi.
Art. 6
Obbligo dì assicurazione
: Per spedire denaro contante e valori in genere il mittente è
tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15, dichiarando il relativo valore.
Art. 7
Diritti del mittente
: Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della
consegna. Prima della consegna egli ha titolo a chiedere la restituzione dell'invio o la
modifica della destinazione o del destinatario, dietro pagamento di un prezzo
aggiuntivo.
Art. 8
Oggetto dei servizi
: Gli invii postali trattati da Poste italiane si distinguono, in base al
peso e alle dimensioni, in posta e pacchi, rispettivamente descritti negli articoli 10 e
53.
Art. 9
Reclami, rimborsi e Indennizzi: La materia dei reclami e: disciplinata dall'art. 14 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Per ciascun servizio la carta della qualità
fissa i termini e le procedure per presentare reclamo e determina l'entità dei rimborsi
e degli indennizzi.
Il reclamo può essere presentato dal mittente dell'invio o da
chiunque vi abbia specifico interesse.
2. POSTA
2.1. Descrizione dei servizi
Art. 10
Definizione
: Si considerano posta gli invii postali fino a 2 kg di peso.
La carta della
qualità stabilisce le dimensioni minime e massime degli invii.
Art. 11
Posta prioritaria
: È il servizio per la spedizione rapida della posta.
Le tariffe sono
rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 12
Posta ordinaria: È il servizio per la spedizione della posta in via normale.
Le tariffe
sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 13
Posta commerciale
: È il servizio per la spedizione, in base a specifici accordi
contrattuali di cui all'art. 1, comma secondo, di volumi consistenti di invii tra loro
indifferenziati. Le tariffe ed i prezzi conformi all'art.
13 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, sono rapportati al peso, al formato degli invii e ad eventuali pre
lavorazioni effettuate dal mittente.
Art. 14
Posta raccomandata
: È il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova
dell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorso dell'invio. A richiesta del
mittente, è altresì possibile ottenere conferma dell'avvenuta consegna. Le tariffe
sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 15
Posta assicurata: Il mittente può assicurare gli invii di posta raccomandata contro lo
smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamento di un corrispettivo
proporzionale agli scaglioni di valore dichiarati; dietro pagamento di un corrispettivo
maggiorato, può chiedere di assicurarli anche contro i casi fortuiti e di forza
maggiore.
Per gli invii assicurati con valore superiore alle 100.000 lire sono richieste
particolari modalità di confezionamento dell'involucro, pubblicizzate da Poste italiane
in modo appropriato e le cui specifiche sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 16
Posta gravata da assegno – Contrassegno: La consegna degli invii di posta
raccomandata e/o assicurata può essere subordinata alla riscossione dal
destinatario di un corrispettivo indicato dal mittente, entro limiti prestabiliti, da
eseguirsi all'atto della consegna.
La consegna avviene dopo che il destinatario ha
pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta. Poste italiane corrisponde al
mittente l'importo riscosso, con le modalità da scegliere all'atto della spedizione fra
quelle previste.
Art. 17
Avviso di ricevimento: Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata può
chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con avviso di
ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento, anche telematico, dietro
pagamento della tariffa corrispondente allo strumento prescelto.
Art. 18
Atti giudiziari
. Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai
procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono trattati
secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni.
2.2 Accesso alla rete
Art. 19
Cassette d'impostazione: Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, per immettere
nella rete gli invii di posta ordinaria e prioritaria sono disponibili le cassette di
impostazione installate a cura di Poste italiane, recanti il relativo logo esclusivo e
l'indicazione degli orari di ritiro.
Art. 20
Altre modalità di accettazione
: Gli uffici postali accettano tutti gli invii di posta
raccomandata nonché gli invii di posta ordinaria e prioritaria non introducibili nelle
cassette d'impostazione o affrancati a macchina. Specifiche modalità di accettazione
possono essere stabilite in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo,
delle presenti condizioni.
Art. 21
Condizioni di accesso: Gli invii di posta vengono avviati alla rete di Poste italiane
dietro pagamento di quanto dovuto, in base alle tariffe ed ai prezzi in vigore, nelle
forme di seguito precisate.
Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e le
prescrizioni della convenzione postale universale.
Art. 22
Modalità di confezionamento degli invii
: Gli invii di posta devono essere imbustati o
confezionati con modalità idonee, in rapporto al peso e al contenuto, e comunque in
modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose.
Art. 23
Condizioni di accesso della posta commerciale
: La posta commerciale di cui all'art.
13 deve essere immessa nella rete in conformità agli accordi contrattuali o tramite
consegna agli uffici postali abilitati. Le spedizioni devono essere confezionate in
modo conforme alle specifiche tecniche indicate da Poste italiane e suddivise per
destinazione, tenuto conto del volume e della forma delle stesse. Per spedizioni di
volumi di posta particolarmente rilevanti, già assoggettate ad ulteriori Pre lavorazioni,
Poste Italiane può praticare condizioni particolari. Le specifiche tecniche di pre
lavorazione e confezionamento sono pubblicizzate in modo appropriato e sono
disponibili presso tutti gli uffici postali.
2.3. Modalità di pagamento
Art. 24
Affrancatura: La modalità ordinaria di pagamento del corrispettivo è l'apposizione
sugli invii dei francobolli, in vendita presso tutti gli uffici postali e presso i terzi
autorizzati da Poste italiane.
Art. 25
Affrancatura a macchina
: L'affrancatura può, essere ottenuta, in luogo
dell'apposizione dei francobolli, mediante un'impronta valore impressa da macchine
affrancatrici e/o da altri strumenti meccanici o elettronici.
Chiunque a questo fine può
stipulare con Poste italiane accordi contrattuali; lo schema delle relative clausole e
disponibile presso tutti gli uffici postali.
Art. 26
Modalità alternative di pagamento: Il pagamento dell'affrancatura può essere
effettuato anche con le seguenti modalità: conto di credito: i pagamenti, rapportati al
numero degli oggetti spediti o ricevuti e comprendenti una commissione per la
gestione del conto, vengono addebitati sul conto appositamente aperto;
abbonamento postale: i pagamenti fanno carico a somme precedentemente versate;
conto corrente postale: i pagamenti possono essere eseguiti mediante addebito su
conto corrente postale intestato al cliente oppure mediante versamento su appositi
conti correnti postali intestati a Poste italiane. Le condizioni e le clausole contrattuali
relative sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 27
Invii di posta privi di affrancatura: Gli invii di posta non affrancati non sono recapitati
e sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto. Se il mittente non e
individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.
Art. 28
Invii di posta con affrancatura insufficiente
: Gli invii di posta con affrancatura
insufficiente sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell'
affrancatura.
Se il mittente non è individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli
invii sono distrutti.
Se tale irregolarità è rilevata in fase di recapito, prima della
restituzione al mittente Poste Italiane tenta la consegna al destinatario dietro
pagamento dell'integrazione.
Art. 29
Invii di posta da e per l'estero
: Gli invii di posta provenienti dall'estero senza
affrancatura o con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario dietro
pagamento o integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in
conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.
Gli invii di posta diretti
all'estero senza affrancatura o con affrancatura insufficiente sono restituiti al
mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.
2.4. Recapito
2.4.1. Disposizioni generali
Art. 30
Specie di invii: Ai fini delle attività di recapito, gli invii di posta si distinguono in invii
semplici e invii a firma.
Art. 31
Invii semplici
: Gli invii di posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cui agli articoli
11, 12 e 13 sono invii semplici. Essi sono recapitati mediante immissione in cassette
domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata
come di seguito specificato.
Art. 32
Invii a firma
: Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad
altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il
destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna E
fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
In caso di assenza
all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono
ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti
dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, l'attestazione dell'avvenuta
consegna può essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico
servizio.
Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito
degli invii semplici.
Art. 33
Invii con avviso di ricevimento: Il destinatario di un invio a firma con avviso di
ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la
prova della consegna i: fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico
servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale nel
caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di
ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.
2.4.2. Modalità di recapito
Art. 34
Esecuzione del recapito: Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o
giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato.
Il
tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte.
Art. 35
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente: Gli invii di posta che recano un indirizzo
inesistente, se ne e impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii
con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta
possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari
difficoltà, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se
individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano
indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito,
irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.
Art. 36
Difficoltà di recapito: Quando sussistono difficoltà che comportano speciali aggravi o
pericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di
distribuzione, secondo le modalità di cui all'art. 37. Poste italiane può concordare con
i destinatari la collocazione di cassette postali o altri ausili e modalità che
consentano la distribuzione degli invii senza particolari problemi, difficoltà o pencoli.
Art. 37
Distribuzione nell'ufficio postale: Gli invii di posta che non è possibile recapitare
all'indirizzo indicato, possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal
destinatario o dalle persone a ciò, abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente,
entro i termini di giacenza indicati all'art. 49.
In particolare, la consegna avviene
presso l'ufficio postale di distribuzione se:
a) il valore dichiarato dell'invio o l'importo di
cui è gravato superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;
b)
sussistono rilevanti difficoltà per il recapito;
c) la cassetta domiciliare manca, non è
idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46;
d) l'invio presenta
segni visibili di manomissione.
In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso
che gli indica l'ufficio postale ove può effettuare il ritiro.
La consegna può avvenire
presso l'ufficio postale di distribuzione, anche in base ad accordi contrattuali con i
destinatari.
Art. 38
Rifiuto dell'invio
: Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'invio rifiutato dal destinatario è
restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione dell'operatore postale
quale incaricato di pubblico servizio, con l'avvertenza che, ove la restituzione non
risulti possibile, l'invio sarà distrutto.
Per la restituzione al mittente i provvedimenti
tariffari o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
2.4.3. Soggetti abilitati al ritiro degli invii
Art. 39
Nuclei familiari
: Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del
destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori
familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Art. 40
Imprese: Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese,
sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale
incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio
postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.
Art. 41
Autorità e uffici pubblici
: Gli invii spediti ad autorità ed uffici pubblici aventi più sedi in
una località, qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione,
vengono recapitati nella sede principale della località indicata.
Le autorità e gli uffici
pubblici devono indicare le persone incaricate di ricevere gli invii di posta inviando
una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione.
Art. 42
Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili
: Gli invii diretti a comunità,
enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di
essi, sono consegnati al rappresentante o al personale incaricato.
Il legale
rappresentante può indicare i nomi delle persone incaricate inviando all'ufficio
postale di distribuzione una comunicazione scritta.
Art. 43
Ritiro degli invii presso l'ufficio postale
: Il destinatario, o altra persona abilitata, può
ritirare gli invii in giacenza, con le modalità di cui agli articoli precedenti, presso
l'ufficio postale di distribuzione, che accerta in forme idonee l'identità di chi si
presenta per il ritiro.
Art. 44
Esito della consegna
: Quando gli invii risultano ritirati dalle persone e nei modi
indicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamente recapitati.
2.5. Cassette domiciliari
Art. 45
Cassette
: Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di
chi le posa, cassette accessibili al portalettere.
Lo scomparto di deposito, la forma e
le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e
risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari.
Le cassette
devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Art. 46
Ubicazione: Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla
pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari
con l'ufficio postale di distribuzione.
Art. 47
Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa: Negli edifici plurifamiliari, nei
complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette
delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Art. 48
Adeguamento delle cassette non conformi
: I titolari di cassette non conformi alle
specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un
termine concordato con l'ufficio richiedente.
2.6. Giacenza della posta
Art. 49
Termini di giacenza
: La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza
presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal
mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni. Il servizio di
giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un
corrispettivo.
Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la
restituzione al mittente, gli invii saranno distrutti.
2.7. Servizi di supporto
Art. 50
Cambio di indirizzo
: È il servizio di Poste italiane che, per un periodo non superiore a
tre mesi, consente a chi lo richiede in forma scritta all'ufficio postale di destinazione
di far proseguire la posta ad un indirizzo fornito dal richiedente diverso da quello
indicato sugli invii a lui destinati, sino alla scadenza del periodo sopra indicato.
Art. 51
Fermo posta
: È il servizio di Poste italiane che, dietro il pagamento di un prezzo,
tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici postali di distribuzione la posta
per la quale tale servizio ei richiesto dal mittente.
Le condizioni e le clausole
contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 52
Caselle postali: È il servizio di Poste italiane che mette a disposizione, nei limiti delle
disponibilità, l'uso di caselle collocate presso gli uffici postali a ciò, abilitati. Chi ne
dispone può far indirizzare alla propria casella la posta a lui destinata. Per il servizio
può essere previsto il pagamento di un corrispettivo.
Le condizioni e le clausole
contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
3. PACCHI
3.1. Descrizione
Art. 53
Definizione
: Si considerano pacchi gli invii che non eccedano i 20 kg di peso. I prezzi
sono rapportati alle dimensionI degli invii.
Art. 54
Avviso di ricevimento: Il mittente può, dietro pagamento di un corrispettivo, chiedere
che gli venga inviata conferma dell'avvenuta consegna del pacco, con le modalità a
sua scelta tra quelle previste.
Art. 55
Pacco assicurato
: Il mittente può assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di
furto e di danneggiamento dietro pagamento di un corrispettivo commisurato al
valore dichiarato, e fino ad un massimo stabilito.
Per i pacchi assicurati possono
essere richieste specifiche modalità di confezionamento pubblicizzate in modo
appropriato e disponibili presso tutti gli uffici postali.
Per i pacchi contenenti armi,
preziosi e qualunque specie di valori è obbligatoria l'assicurazione nonché il rispetto
delle norme di sicurezza vigenti in materia.
Art. 56
Pacco gravato da assegno – Contrassegno: La consegna dei pacchi può essere
subordinata alla riscossione dal destinatario, all'atto della consegna, di un
corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti.
La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e
firmato per ricevuta.
Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le
modalità a sua scelta fra quelle previste.
3.2. Accesso alla rete
Art. 57
Accettazione allo sportello: L'accettazione del pacco avviene presso gli sportelli degli
uffici postali abilitati dislocati in tutti i punti del territorio.
Specifici accordi contrattuali
con la clientela possono regolare la raccolta in altro modo. All'atto dell'accettazione
viene consegnata al mittente una ricevuta.
Art. 58
Condizioni di accesso: I pacchi vengono avviati da Poste italiane dietro pagamento
di quanto dovuto in base ai prezzi in vigore.
Ai sensi dell'art. 1 delle presenti
condizioni, per spedizioni massive Poste italiane può, praticare condizioni particolari.
Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e la convenzione postale
universale.
Art. 59
Informazioni integrative
: In aggiunta all'indirizzo del destinatario, Poste italiane si
riserva li chiedere, se necessarie per il miglior trattamento dei pacchi, tutte o alcune
delle seguenti indicazioni:
numero telefonico del destinatario;
contenuto;
nome,
cognome, domicilio, codice di avviamento postale e numero telefonico del
mittente;
scelta del trattamento da riservare al pacco, in caso di mancata consegna.
Art. 60
Modalità di imballaggio dei pacchi: I pacchi devono essere imballati con modalità
idonee in rapporto al peso ed al contenuto e chiusi in modo da prevenire qualunque
rischio di danni a persone o cose; non è ammessa la spedizione di pacchi che risulti
in contrasto con disposizioni in vigore.
3.3. Modalità di pagamento
Art. 61
Pagamento del servizio
: All'atto della consegna del pacco a Poste Italiane, il relativo
prezzo deve risultare pagato per intero, anche mediante addebito in conto corrente
postale o versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste italiane
oppure con altre modalità scelta del mittente fra quelle previste.
Le condizioni e le
clausole contrattuali sono disponibili presso gli uffici postali.
3.4. Recapito
Art. 62
Recapito dei pacchi
: I pacchi sono consegnati al destinatario o ad altra persona
individuata come specificato all'art. 67, nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato,
previa firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione
dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblici
servizio.
In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone
abilitate a ricevere il pacco possono ritirarlo presso l'ufficio postale abilitato, entro i
termini di giacenza previsti all'art. 68.
Art. 63
Pacchi con avviso di ricevimento
: Il destinatario di un pacco con avviso di
ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la
prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico
servizio.
Art. 64
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente: I pacchi che recano un indirizzo
inesistente, inesatto o insufficiente, quando risulta impossibile individuare il
destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà ed è impossibile o
non dovuta la restituzione al mittente, possono esseri alienati con assegnazione del
corrispettivo a Poste Italiane ovvero distrutti.
Art. 65
Distribuzione nell'ufficio postale
: I pacchi che non è possibile recapitare all'indirizzo
indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario
o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di
giacenza di cui all'art. 68. L'avviso di arrivo del pacco indica l'ufficio postale presso
cui può, essere ritirato. In particolare, sono consegnati nell'ufficio postale di
distribuzione:
i pacchi portati al domicilio ma non recapitati per assenza del
destinatario;
i pacchi indirizzati «fermo posta»;
i pacchi per i quali tale modalità di
consegna è richiesta dal mittente o dal destinatario, il quale può indicare un
incaricato secondo le modalità di cui all'art. 67; i pacchi assoggettati a particolari
cautele con obbligo di assicurazione (inviati dalle banche o contenenti armi o valori);
i
pacchi che presentano visibili segni di manomissione o di avana del contenuto, per
consentire le verifiche ed i controlli necessari nel reciproco interesse del cliente e di
Poste italiane.
Art. 66
Rifiuto del pacco: Il pacco rifiutato dal destinatario, in mancanza di diversa
indicazione nel bollettino di spedizione, è restituito al mittente corredato da conforme
attestazione dell'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.
Per la
restituzione al mittente i provvedimenti concernenti i prezzi o gli accordi contrattuali
possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
3.4.2. Soggetti abilitati al ritiro dei pacchi
Art. 67
Rinvio: Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.3 delle presenti condizioni.
3.5. Giacenza dei pacchi
Art. 68
Termini di giacenza: I pacchi non recapitati, ove previsto, rimangono in giacenza
presso I'ufficio postale di distribuzione per il periodo di sette giorni dalla data di
rilascio dell'avviso di giacenza.
Trascorso il termine di giacenza, il pacco viene
restituito al mittente, salvo sue diverse indicazioni.
3.6. Fermoposta
Art. 69
Fermo posta
: È il servizio di Poste italiane che, dietro pagamento di un prezzo, tiene a
disposizione del destinatario presso gli uffici postali abilitati i pacchi per i quali tale servizio
e richiesto dal mittente.
Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono
disponibili presso gli uffici postali.