Page 1 Circolare N. 07 Area: PROFESSIONAL Periodico

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 Circolare N. 07
Area: PROFESSIONAL
Periodico quindicinale
3 aprile 2008
PROFESSIONISTI E NUOVI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL DENARO
Come noto, è vietato il trasferimento di denaro contante quando il valore da trasferire sia
complessivamente superiore a € 12.500 e tale operazione non transiti attraverso le banche o le
poste.
Il DL 56/2004 ha esteso ad alcune categorie di professionisti l’obbligo di segnalare le violazioni
inerenti a tale limitazione, previsto per le banche e gli altri intermediari finanziari.
Con l’emanazione del D.Lgs 231/2007, a decorrere dal prossimo 30 aprile, il limite al trasferimento
del denaro contante viene ridotto da € 12.500 a € 5.000.
Esaminiamo le modifiche apportate dal Decreto e gli obblighi in capo ai professionisti.
I NUOVI LIMITI
Ai sensi del DL 143/1991, è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a € 12.500 e tale
operazione non transiti attraverso le banche o le poste.
Con il D.Lgs 231/2007, in attuazione della terza Direttiva UE in materia di antiriciclaggio, il suddetto
limite viene ridotto ad € 5.000.
FINO AL
29.4.2008
Ö
importo superiore
a € 12.500
DAL
30.4.2008
Ö
importo pari o superiore
a € 5.000
Pertanto, a decorrere dal 30 aprile 2008, è previsto il divieto di trasferimento di:
•
•
•
denaro contante;
libretti di deposito bancari/postali al portatore;
titoli al portatore in euro/valuta estera;
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche
frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad € 5.000.
I mezzi di pagamento suddetti possono essere trasferiti senza vincoli solo se di importo
inferiore a € 5.000, considerando però, ai fini del limite massimo anche le operazioni
frazionate, vale a dire le operazioni unitarie sotto il profilo economico ma poste in essere
attraverso più operazioni (singolarmente di importo inferiore) effettuate in momenti diversi in
un circoscritto periodo temporale di 7 giorni.
)
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica e Poste Italiane.
La violazione del divieto di effettuare transazioni in contanti per importi pari o superiori ad € 5.000,
è punita con la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
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La sanzione risulta applicabile sia in capo al soggetto che effettua il trasferimento, sia in
capo a colui che riceve le somme in contanti.
Per le violazioni di importo non superiore a € 250.000, oblate entro 60 gg. dalla contestazione
immediata/notificazione della violazione e sempre che il soggetto coinvolto non abbia già usufruito
di tale beneficio nei 365 giorni precedenti, è possibile pagare il minor importo tra:
•
•
1/3 del massimo della sanzione prevista;
il doppio del minimo.
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Quando nell’esercizio dell’attività professionale vengono rilevate delle violazioni al predetto limite di
trasferimento del contante, i soggetti tenuti a vigilare sulla normativa antiriciclaggio (ragionieri e
dottori commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili, tributaristi, avvocati, notai, ecc.)
devono effettuare una specifica comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale comunicazione, deve essere effettuata entro 30 giorni “dal momento in cui si ha avuto
cognizione della violazione”.
Si ricorda che a decorrere dal 15.5.2005 la segnalazione deve essere trasmessa:
VIOLAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 250.0000
⇒
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione valutario,
antiriciclaggio e antiusura
VIOLAZIONI DI IMPORTO INFERIORE A € 250.0000
⇒
Direzione Provinciale dei servizi vari (per individuare la competente Direzione Provinciale
occorre far riferimento al luogo in cui è avvenuta la violazione)
E’ bene sapere che l’omessa comunicazione comporta la sanzione dal 3% al 30%
dell’importo dell’operazione.
LE ALTRE NOVITA’ DEL DECRETO
Esaminiamo sotto forma di brevi flash le ulteriori novità apportate dal D.Lgs 231/2007.
NUOVI MODULI ASSEGNI
Con decorrenza 30.4.2008, viene disposto che i moduli degli assegni dovranno essere muniti della
clausola di non trasferibilità prestampata.
È comunque consentito al correntista di richiedere per iscritto il rilascio di moduli in forma libera.
In tal caso, per ciascun modulo di assegno richiesto (ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia
postale o cambiario rilasciati in forma libera) è dovuto l’importo di € 1,50 a titolo di imposta di
bollo.
)
In ogni caso, tali assegni privi della clausola di trasferibilità potranno essere utilizzati
esclusivamente per importi inferiori a € 5.000 e dovranno obbligatoriamente riportare il
codice fiscale del girante (a pena di nullità).
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Le banche e le poste saranno tenute a fornire ai soggetti demandati al controllo della
normativa antiriciclaggio (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.) i dati identificativi
ed il codice fiscale dei soggetti:
•
•
ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni in forma libera;
che hanno presentato tali assegni per l’incasso.
OBBLIGO DI APPOSIZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ
Il limite attualmente vigente di € 12.500, oltre il quale diviene obbligatorio apporre la clausola di
non trasferibilità su assegni bancari/postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari, viene ridotto
a € 5.000.
Pertanto dal 30.4.2008, tali titoli di credito quando emessi per importi pari o superiori a € 5.000
dovranno obbligatoriamente riportare la clausola di non trasferibilità oltre al nome/ragione sociale
del beneficiario.
INDICAZIONE DELLA
CLAUSOLA DI
NON TRASFERIBILITÀ
sino al
29.4.2008
dal
30.4.2008
per importi superiori
a € 12.500
obbligatoria (l’indicazione è prestampata)
ad eccezione degli assegni emessi in forma
libera (< € 5.000)
obbligo di indicare il codice
fiscale del girante
INDICAZIONE DEL
BENEFICIARIO
(NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE)
dal
30.4.2008
sino al
29.4.2008
per importi superiori
a € 12.500
⇒
⇒
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per assegni bancari/postali: solo se
di importo superiore a € 5.000
per assegni circolari, vaglia cambiari
e postali: sempre
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Si ricorda infine che le seguenti violazioni sono punite con una sanzione dall’1% al 40%
dell’importo trasferito:
•
•
assegni bancari/postali di importo superiore a € 5.000 emessi senza l’indicazione del
nome/ragione sociale del beneficiario;
assegni circolari, vaglia cambiari o postali emessi senza l’indicazione del nome/ragione
sociale del beneficiario.
ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Un’altra rilevante novità del Decreto, in vigore dal 30.4.2008, concerne l’obbligo di girare
unicamente per l’incasso ad una banca o alle poste, gli assegni emessi all’ordine del traente (con
la dicitura “me medesimo”).
Infatti, attualmente tale modalità di emissione costituisce in molti casi un espediente per celare i
soggetti che vengono in possesso del titolo già girato da parte dell'originario traente sino a colui
che lo presenta all'incasso.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Viene previsto che l'importo massimo dei depositi bancari o postali al portatore debba essere
inferiore a € 5.000.
E’ contemplato un periodo di adeguamento per tali libretti (per i quali si ricorda, il limite è
attualmente fissato a € 12.500). Pertanto, entro il 30 giugno 2009, dovranno essere estinti dal
portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma inferiore a € 5.000.
Inoltre, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari/postali al portatore, il cedente è tenuto
a comunicare entro 30 giorni alle banche o alle poste, il nominativo del cessionario.
Ricordiamo le sanzioni previste:
•
•
•
per i libretti di deposito al portatore con saldo superiore ad € 5.000 la sanzione dal 20% al
40% del saldo;
per i libretti di deposito al portatore esistenti al 30.4.2008 con saldo pari o superiore al limite
di € 5.000 per i quali entro il 30.6.2009 non si provveda alla riduzione del saldo ovvero
all’estinzione, la sanzione dal 10% al 20% del saldo;
in caso di mancata comunicazione entro 60 giorni dei dati richiesti nei casi di trasferimento
del libretto di deposito, la sanzione dal 10% al 20% del saldo.
MONEY TRANSFER
A decorrere dal 30.4.2008, è previsto che i trasferimenti di denaro non potranno superare la soglia
di € 2.000. Tale importo potrà essere elevato fino ad € 5.000 nel caso in cui il soggetto che effettua
l’operazione produca idonea documentazione attestante la congruità della stessa (ad es. necessità
improvvisa della famiglia residente nel Paese d’origine).
Tale disposizione ha il chiaro intento di evitare che tale forma di trasferimento del denaro contante
sia utilizzata per fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
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