apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento parziale del 13/03/2016
RG n. 7986/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 7986/2016
tra
SONIA FELE
RICORRENTE
e
ANDREA DESIDERIO
RESISTENTE
Oggi 07/03/2016, alle ore 12.55, innanzi al g.i., sono comparsi:
o personalmente la ricorrente SONIA FELE, con l’avv. CAPIZZI;
o personalmente il resistente
MANDARADONI.
ANDREA
DESIDERIO
con
l’avv
FRANCESCO
Le difese riferiscono che non si è raggiunto alcun accordo tra le parti.
Il signor DESIDERIO dichiara di essere disponibile a versare mensilmente euro 500,00 alla signora
FELE, fino alla copertura dell’itera somma dovutale per la cessione delle quote. Ribadisce che, data
la situazione complessiva, è indispensabile che venga venduta la casa in comproprietà in modo che
si possa utilizzare il ricavato per ripianare il debito nei confronti della banca.
La signora FELE dichiara che dati i ripetuti inadempimenti di controparte non ritiene accettabile
tale proposta.
L’avv. CAPIZZI insiste nel ricorso per sequestro conservativo sui beni del resistente in particolare
sull’azienda individuale NAPOLI CAFFE’ DI DESIDERIO ANDREA,
 quanto al fumus, richiamando l’inadempimento del resistente al pagamento delle rate di euro
1.800,00 mensili relative al corrispettivo per la cessione delle quote della snc, la
conseguente decadenza dal beneficio del termine, e, inoltre, il mancato pagamento delle rate
del mutuo concesso all’azienda, passività accollata nell’atto di cessione delle quote, il tutto
quindi fino alla concorrenza di euro 118.581,35, oltre accessori;
 quanto al periculum, ribadendo che il mancato pagamento delle rate verso la banca è
indicativo di una mala gestio dell’azienda e quindi anche del pericolo di dispersione del
patrimonio.
L’avv. MANDARADONI chiede il rigetto del ricorso in particolare per quanto riguarda la
concessione del sequestro anche in riferimento all’importo di euro 65.831,35, pari a quanto dovuto
alla banca per la restituzione del finanziamento, trattandosi in realtà di un credito della banca;
quanto al periculum, sottolinea che il patrimonio del resistente oltre che dall’azienda individuale è
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N. R.G. 7986/2016
Accoglimento parziale del 13/03/2016
RG n. 7986/2016
Il signor DESIDERIO dichiara che l’immobile in comproprietà ha un’ampiezza di circa 100 metri
ed è sito in Cassina de Pecchi in una zona residenziale periferica. Dichiara di non essere in possesso
di perizie sul valore attuale del bene e che sette anni fa una perizia sul valore dell’immobile
indicava l’importo di euro 325.000.000.
La signora FELE dichiara che la grandezza dell’immobile è di circa 90 metri e che il valore di sette
anni fa si è grandemente affievolito a seguito della crisi del mercato immobiliare; precisa che
l’immobile è stato assegnato a sé in sede di provvedimento presidenziale nell’ambito del
procedimento di divorzio tra i coniugi.
Il Giudice
si riserva di provvedere.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
Successivamente,
il g.d.
a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
rilevato che:
 con ricorso depositato il 15.2.2016 SONIA FELE ha chiesto autorizzazione al sequestro
conservativo fino alla concorrenza di euro 118.581,35 nei confronti del coniuge separato
ANDREA DESIDERIO, in particolare con riferimento alla azienda individuale di pertinenza
del DESIDERIO, illustrando:
o quanto al fumus,
 la ricorrenza di proprio credito per complessivi euro 52.570,00 quale
corrispettivo della cessione al DESIDERIO del 50% della sua partecipazione
nella snc NAPOLI CAFFE’ DI FELE SONIA E DESIDERIO ANDREA,
cessione avvenuta l’1.8.2013 con previsione di pagamento rateale del
corrispettivo rimasta del tutto inadempiuta,
 nonché l’accollo in capo al DESIDERIO -sempre in sede di cessione della
quota della snc- delle passività sociali, tra i quali debito verso la banca
INTESA SANPAOLO per la restituzione di finanziamento chirografario
rispetto al quale la stessa banca il 9.3.2015 ha intimato il pagamento di euro
65.831,35 a titolo di restituzione del capitale residuo e di rate scadute non
pagate;
o quanto al periculum, il timore di dispersione del patrimonio del debitore, data in
particolare la mala gestio dell’azienda individuale NAPOLI CAFFE’ DI
DESIDERIO ANDREA (divenuta esercente la medesima impresa della snc a seguito
della cessione della quota), mala gestio in particolare ricavabile dal mancato
pagamento delle rate relative al finanziamento chirografario;
 il ricorso è stata contrastato dal resistente DESIDERIO, il quale ha contestato il fumus
della pretesa relativa all’importo di euro 65.831,35, “in quanto il titolare del diritto di
credito è la Banca e non la FELE”, e, quanto al periculum, ha rilevato di possedere, oltre
all’azienda individuale, metà di immobile in comproprietà con la FELE, la cui vendita
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composto anche da metà dell’immobile in comproprietà con la ricorrente, cosicché vi è garanzia
quanto alla soddisfazione dei crediti di controparte.
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permetterebbe la soddisfazione dei debiti verso le banche,
ritenuto che il ricorso possa essere accolto solo in riferimento all’importo di euro 52.570,00 e in
riferimento ai beni mobili e immobili presenti nel patrimonio del resistente, dovendosi al riguardo
considerare che:
 per l’importo di euro 52.570,00 è pacifica tra le parti e, del resto, documentata, la ragione di
credito della ricorrente verso il resistente, non essendovi quindi alcuna discussione in
termini di fumus, in particolare la decadenza dal beneficio del termine -quanto alle rate
relative al corrispettivo della cessione di quote non ancora scadute- essendo giustificata dal
plateale inadempimento del resistente, il quale non ha versato alcuna delle rate mensili di
euro 1.800,00 previste nell’atto di cessione di quote 1.8.2013 e all’udienza del 26.2.2016 ha
dichiarato che “le entrate del bar non sono sufficienti a permettergli di pagare le rate
dovute per la cessione delle quote nonché i debiti pregressi dell’azienda contratti all’epoca
in cui la sig.ra FELE era socia della snc”;
 il periculum idoneo a fondare la autorizzazione al sequestro conservativo essendo poi
senz’altro ricavabile dall’attuale andamento negativo dell’azienda sociale, come illustrato
dallo stesso resistente, andamento ben giustificante un fondato timore della ricorrente di
possibile dispersione di tale bene facente parte del patrimonio del resistente,
o senza che poi ad elidere tale indice di periculum possa valere la comproprietà in capo
al resistente di metà dell’immobile già destinato a casa coniugale ed oggi assegnato
alla FELE,
 trattandosi di immobile che -come enunciato dalla difesa della ricorrente alla
udienza del 26.2.2016 senza alcuna smentita avversaria- è a sua volta
gravato da mutuo ipotecario rispetto alla cui restituzione la banca mutuante
ha intimato la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento
di un numero rilevante di rate,
 e non avendo poi il resistente fornito alcun preciso elemento quanto al valore
attuale di tale immobile;
 quanto all’ulteriore importo di euro 65.831,35, la pretesa a cautela della quale è chiesta
autorizzazione al sequestro risulta priva del carattere di attualità e, a ben vedere, anche di
probabilità di venire ad esistenza, trattandosi di:
o pretesa di regresso della ricorrente -quale condebitrice solidale verso la banca
mutuante in favore della cessata snc- verso il resistente, accollatosi le pregresse
passività della snc all’atto della cessione,
o e, dunque, di pretesa, non solo condizionata alla escussione dei due condebitori da
parte della banca, ma, inoltre, configurabile solo ove la ricorrente effettivamente
provveda al pagamento della creditrice, vicenda questa di per sé del tutto dubbia data
la precaria situazione patrimoniale della FELE, come illustrata dalla stessa,
sicché, in definitiva, rispetto a tale ragione di credito pare carente il requisito del fumus;
 quanto all’oggetto del sequestro, l’autorizzazione al sequestro ex art.671 cpc va
pronunciata in riferimento non già ad un singolo bene del debitore ma ai beni mobili e
immobili pignorabili costituenti il patrimonio del debitore, tra i quali, secondo la
condivisibile opinione dominante, non è ricompresa l’azienda, non menzionata
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o deduzione quest’ultima contrastata dalla ricorrente all’udienza del 26.2.2016, sul
presupposto che l’immobile in comproprietà è gravato da mutuo rispetto al quale la
banca mutuante ha intimato la decadenza dal beneficio del termine per mancato
pagamento di 31 rate scadute;
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o cosicché il ricorso, comunque formulato ex art.671 cpc e quindi rinviante a tale
disciplina, può essere accolto in riferimento ai beni assoggettabili a sequestro in tale
ambito, essendo poi affidata alla iniziativa del sequestrante la scelta dei singoli beni
sui quali eseguire la misura cautelare;
ritenuto quindi, conclusivamente, che il sequestro richiesto possa essere autorizzato fino alla
concorrenza di euro 55.000,00, importo da considerarsi idoneo a cautela della ragione di credito
assistita da fumus e dei relativi accessori;
considerato infine che ogni pronuncia sulle spese va riservata al giudizio di merito;
P.Q.M.
Visti gli art.671 669ter e ss cpc;
in parziale accoglimento del ricorso;
AUTORIZZA
il sequestro conservativo di beni mobili e immobili nonché crediti di pertinenza di ANDREA
DESIDERIO fino alla concorrenza dell’importo di euro 55.000,00, fissando il termine di sessanta
giorni per l’inizio del giudizio di merito;
Milano, 12 marzo 2016.
il G.D.
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espressamente dall’art.671 cpc quale possibile oggetto di sequestro conservativo, a
differenza di quanto previsto dall’art.670 cpc in tema di sequestro giudiziario, e la cui
pignorabilità non può essere ricavata dall’art.2912 cc,