ordinanza di sicurezza balneare 2015
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ordinanza di sicurezza balneare 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 68/2015 Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Siracusa: Vista la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 69/ 2014 emanata in data 13 giugno 2014; Ritenuto necessario aggiornare la disciplina riguardante gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti in genere, materie rientranti nelle attribuzioni dell’Autorità marittima, poiché direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Siracusa, comprendente il territorio dei Comuni costieri di Siracusa, Priolo, Melilli, Avola, Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero, delimitato a Nord dal faro della Penisola Magnisi ed a Sud dalla foce del Pantano Longarini; Visti - le Circolari N° 29 e n° 54, Serie I Titolo Demani o Marittimo, rispettivamente datate 18.07.1995 e 09.01.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti; - la normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, pesca marittima, navigazione da diporto, protezione dell’ambiente marino e costiero, sicurezza, igiene e sanità pubblica; - la Legge Regionale n. 17 del 01.09.1998, pubblicata sulla G.U. della Regione Sicilia del 05.09.1998, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, anche alle Amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione destinati alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; - la legge 24/11/1981 n. 689 sugli illeciti amministrativi e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n°507, recante “ Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205 - i dispacci prot. nn. 82/046236/II, 09.02/45326 e 09.01/40189, rispettivamente datati 24 luglio 2003, 23 maggio e 27 luglio 2005, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con cui sono state impartite disposizioni discendenti dalle direttive emanate dal Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di regolamentazione della navigazione a mezzo unità da diporto in prossimità delle coste, durante la stagione estiva; - il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali inerenti la disciplina delle attività balneari e le prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento; - il Decreto Dirigenziale della Regione Siciliana n. 476 del 1 giugno 2007 avente ad oggetto “ Disciplina delle attività balneari ”; - il Decreto della Regione Siciliana – Assessorato Generale del Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n. 328/2015 del 03 marzo 2015 avente ad oggetto “ Stagione Balneare 2015”; 1 - le Ordinanze emanate dai Sindaci dei Comuni costieri del Circondario marittimo di Siracusa indicanti le acque vietate permanentemente alla balneazione; - i dispacci n° 40802 del 13 maggio 2013 e n° 60114 del 04 luglio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; - la propria Ordinanza N° 38/2014 in data 17.04.201 4 e ss.mm.ii., riguardante lo stato dei tratti di costa ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa, interdetti per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza di fenomeni franosi, smottamenti, situazioni di pericolo, lavori in corso, ecc; - il dispaccio prot. n. 02/01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”; Visti gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione; Ritenuto necessario disciplinare le attività il cui svolgimento può comportare potenziali pericoli per l’incolumità di bagnanti e degli utenti del litorale ricadente nell’ambito del Circondario Marittimo di Siracusa; ORDINA Articolo 1 - Ambito di applicazione La presente Ordinanza - vigente nell’ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa, delimitato a Nord dal faro della Penisola Magnisi e a Sud dalla foce del Pantano Longarini - si applica nei confronti di: • chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione, anche in aree private, (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, solarium e similari), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, arenili asserviti e spiagge libere – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti; • titolari delle concessioni di aree per l’esercizio di attività nautiche di locazione e noleggio di natanti; • organizzatori di regate od altre attività agonistiche in mare e lungo la costa; • concessionari per lo svolgimento di attività turistico-balneari nell’ambito del Circondario marittimo di Siracusa; • gestori di approdi per unità da diporto; • operatori marittimi o subacquei impegnati in qualsiasi tipo di attività nell’ambito del Circondario marittimo di Siracusa; • associazioni di Volontariato e di Protezione Civile; • assistenti bagnanti impiegati nelle organizzazioni del servizio di salvamento istituite nell’ambito del Circondario marittimo di Siracusa; • responsabili del Servizio di salvamento istituito dai Comuni per i tratti di spiaggia liberi; • frequentatori dei tratti di costa ed utenti del mare a scopo professionale e non; • titolari ovvero responsabili del mantenimento e/o dell’esercizio di condotte di prelievo/scarico d’acqua di qualsiasi natura. Articolo 2 - Attività di soccorso in mare – 1. Chiunque abbia notizia o si accorga di una situazione di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione ovvero d’inquinamento marino, è tenuto ad informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Siracusa (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita) 0931/481004 (sala operativa) 2 0931/481011 - 0931/481000 (centralino) oppure via radio sul canale 16 VHF. 2. I servizi di emergenza pubblica e le Forze di Polizia presenti sul territorio del Circondario marittimo di Siracusa, segnaleranno alla più vicina Autorità Marittima, organo responsabile del soccorso d’ufficio e del coordinamento delle operazioni di soccorso in mare quale Unità Costiera di Guardia, qualsiasi analoga situazione di emergenza o pericolo. 3. Il servizio di salvamento, svolto dai soggetti legittimati (cooperativa di servizi, gestore dello stabilimento con propri dipendenti, associazioni di volontariato, ecc…), secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 14, è istituito per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse saranno censite ed inserite nella locale pianificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare il cui coordinamento è posto in capo alle Autorità marittime. Pertanto, è vietato istituire autonome postazioni di soccorso in mare - anche nell’ambito di iniziative di volontariato – senza specifica autorizzazione della competente Autorità Marittima, fatta eccezione per l’attività di soccorso in mare e sulle spiagge svolta, sulla base di opportuno coordinamento con la Capitaneria di porto di Siracusa, da personale abilitato incaricato dai Comuni costieri del Circondario marittimo di Siracusa a norma della L.R. 17/98 o da personale volontario appartenente alla C.R.I. munito di brevetto di Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua (O.P.S.A.); Articolo 3 - Rinvenimento presunti ordigni bellici In caso di rinvenimento di presunti ordigni bellici a mare, dovranno essere osservate le norme comportamentali contenute nell’ordinanza n° 104/06 in data 26.06.2006 del Capo del Compartimento marittimo di Siracusa. Articolo 4 - Disciplina delle zone di mare destinate alla balneazione 1. Durante la stagione balneare (periodo di tempo individuato annualmente dalla Regione Sicilia con proprio Decreto, per il corrente anno 1 aprile – 31 ottobre) la zona di mare antistante il litorale del Circondario marittimo di Siracusa, ancorché interdetta per motivi geomorfologici o franosi, fino ad una distanza di mt. 250 (duecentocinquanta) dalle spiagge (tratti di costa caratterizzati dalla presenza di sabbia) e mt. 100 (cento) dalle scogliere, anche se non segnalata, è riservata alla balneazione dalle ore 09.00 alle ore 19.00. 2. Nella zona di mare e negli orari riservati alla balneazione di cui al comma 1, è vietato: a. il transito con qualsiasi unità navale, kite surf, wind surf e similari compresi, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, non provvisti di motore. Le unità a motore, incluse le moto d’acqua, a vela, o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. La disciplina della navigazione di tali unità è contenuta nel successivo articolo 9. b. l’ormeggio, l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, qualora non autorizzati con apposita concessione demaniale marittima o qualsivoglia provvedimento dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente o per alcuni profili della competente Autorità Marittima. 3. Il bagnante che si trovi al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione (mt. 250) ha obbligo di munirsi del segnalamento previsto per l’attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca) con sagola non più lunga di mt. 3 o in alternativa potrà essere indossata una calottina colorata ben visibile (tipo cuffia); 4. Nella fascia di mare avente larghezza di 50 mt., contigua alla zona di mare riservata alla balneazione di cui al comma 1, negli orari riservati alla balneazione è vietato praticare ogni tipo di attività subacquea, effettuare la navigazione ed ogni altra attività similare. 3 Articolo 5 - Divieti di balneazione 1. All’interno e nei pressi delle sotto elencate opere portuali, è vietata la balneazione in relazione all’intrinseca pericolosità delle stesse: a. Porto Grande di Siracusa, ad eccezione dei seguenti tratti di litorale debitamente segnalati dal Comune di Siracusa con gavitelli di cui all’art. 13 co.2 lett. e) ad una distanza di mt. 10 l’uno dall’altro dove la balneazione è consentita fino a 50 metri dalla battigia, salvi eventuali divieti o limitazioni imposti da provvedimenti emanatati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di monitoraggio delle acque di balneazione : - Spiaggetta “Aretusa” (denominata spiaggetta della Marina) ricadente sulla particella demaniale marittima n° 4333 del F.M. 167 del Comune di Siracusa; Spiaggia di Punta del Pero ricadente sulla particella n° 442 del F.M. 128 del Comune di Siracusa; Spiaggia antistante “Scoglio Galera” Foglio di Mappa 129 particella n° 1 del Comune di Siracusa, ad eccezione del tratto di specchio acqueo compreso tra Punta Carrozza e il costone roccioso posto a sud/ovest degli Scogli Castelluccio, già oggetto di interdizione ai sensi dell’art. 1 lettera n) – Comune di Siracusa dell’ordinanza n° 38/2014 del 17.04.2014 emessa da questa Capitaneria di Porto per pericolo di ulteriori distacchi dal sovrastante costone roccioso; b. Porto Piccolo (Marmoreo) di Siracusa; c. Rada di S. Panagia lungo l’intero tratto di costa da Tonnara S.Panagia a Punta Magnisi, ad eccezione del tratto di litorale che va da 200 metri a Nord dello scarico ENEL alla recinzione ex ESPESI; d. Porto Balata e porto Fossa di Marzamemi; e. Porto di Portopalo di C.P., ad eccezione del punto di balneazione denominato Camping Capo Passero; f. approdi di Ognina, Calabernardo e Falaride; g. nel raggio di 100 metri dalle imboccature dei porti e degli approdi, dai moli foranei, dalle strutture portuali e dagli approdi turistici (inclusi pontili ed altre installazioni industriali in mare) ad esclusione degli specchi acquei debitamente segnalati a cura dei concessionari con gavitelli di cui all’art. 12 co.1 lett. f) ad una distanza di mt. 10 l’uno dall’altro prospicienti le strutture balneari/aree attrezzate/solarium poste nei pressi della radice del molo sopraflutti del Porto Piccolo di Siracusa sino ad una distanza di 50 mt. dalla costa/battigia, salvi eventuali divieti o limitazioni imposti da provvedimenti emanatati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di monitoraggio delle acque di balneazione; h. in prossimità di tubazioni e/o prese per lo scarico e/o il prelievo di acqua di mare di cui al successivo articolo 6; i. fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui siano in corso lavori, per un raggio di 200 metri dall’area dei relativi interventi; j. all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, debitamente segnalati di cui al successivo articolo; k. in prossimità di pontili galleggianti e campi boe destinati all’ormeggio di natanti i cui limiti, a cura dei rispettivi concessionari, siano debitamente segnalati con appositi gavitelli di colore giallo/arancione e la cui imboccatura a mare sia individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione. Quanto precede, fatte salve le manifestazioni agonistiche espressamente autorizzate dallo Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e disciplinate con ordinanza della Capitaneria di Porto di Siracusa. 4 2. E’ vietata la balneazione, la navigazione, la sosta ed il transito di persone ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente (frane, crolli, lavori in corso, ecc.) nei tratti di costa, di seguito meglio indicati ricadenti nei territori dei Comuni di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa e descritti nella Ordinanza n° 38/2014 in data 17.04.2014 e ss.mm.ii. di questa Capitaneria di Porto. Al riguardo è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali nella cui giurisdizione ricadono i siti sottoelencati a porre in essere idonei strumenti di interdizione finalizzati ad impedire l’accesso alle aree demaniali marittime, nonché adeguata e ben visibile segnaletica monitoria (eventualmente redatta in più lingue), relativa ai pericoli ed ai rischi connessi, riportando, altresì, gli estremi della predetta, da posizionare ai limiti esterni delle aree interdette, in prossimità degli accessi alle stesse, e, qualora il tratto di costa interessato risulti molto esteso, da collocare ad appropriati intervalli lungo il litorale per le zone accessibili dal mare. Inoltre i Comuni anzidetti dovranno verificare il costante mantenimento e l’efficacia dei dispositivi di sicurezza adottati nonché accertarsi se oltre alle aree demaniali marittime interessate da frane e smottamenti vi siano aree limitrofe ricadenti su area privata anch’esse pericolose per la pubblica incolumità. Per le zone ricadenti nella Riserva Naturale Orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”, nell’Area Marina Protetta del Plemmirio e nella Riserva Naturale Orientata “Oasi Faunistica di Vendicari”, sarà onere degli Enti Gestori di contribuire all’adempimento dei doveri tesi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Articolo 6 - Segnalamento condotte di prelievo/scarico acqua di mare – I titolari ovvero i responsabili del mantenimento e/o dell’esercizio di condotte di prelievo/scarico d’acqua di qualsiasi natura sono tenuti a: a) attuare le necessarie misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, nonché collocare cartelli monitori (redatti in più lingue) e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all’imboccatura della citata presa d’aspirazione, qualora la stessa ne sia sprovvista; b) sottoporre a verifica costante il corretto mantenimento dell’efficienza delle misure di cui al punto a). Articolo 7 - Disciplina della Pesca 1. Nell’ambito del Circondario marittimo di Siracusa, nelle zone destinate alla balneazione, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, E’ VIETATO: a) pescare dalle spiagge con qualsiasi tipo di attrezzo, nonché distendere reti e depositare attrezzi da pesca; b) l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale - sportiva nella fascia di mare dei 300 metri dalla costa. Da moletti o scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna; c) in particolare, l’esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino ad una distanza di 500 metri dalla riva e nelle acque antistanti le scogliere fino ad una distanza di 150 metri dalla costa. È, altresì, vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con fucili/pistole subacquei carichi, nonché procedere al relativo caricamento nell’ambito delle stesse aree. In ogni tempo è, altresì, vietatala pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine come previsto dall’art. 119 comma 2 del R.D. 2 febbraio 1901, n° 45. 5 Si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. 02.10.1968 nr. 1639 e successive modifiche in materia di pesca sportiva. In particolare, si richiamano le norme inerenti le modalità/limitazioni per l’esercizio della pesca subacquea sportiva, nonché le modalità di segnalazione di chi la esercita Articolo 8 - Disciplina dello sci nautico ed attività similari 1. L’esercizio dello sci nautico è consentito esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine assicurate e deve essere effettuato ad una distanza di oltre metri 500 (cinquecento) dalla costa. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare: a) nell’ambito dei porti del Circondario Marittimo di Siracusa e comunque, a non meno di 500 (cinquecento) metri di raggio dalle dighe foranee o dall’imboccatura dei porti stessi; b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi e mobili da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti acquacultura; c) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei; d) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa; f) in luoghi dove sfocino fiumi canali e collettori di qualsiasi genere e comunque negli specchi acquei vietati alla balneazione. 2. durante le varie fasi dell‘attività, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino; 3. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e cosi pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori; 4. ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.; 5. le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. 6. l‘esercizio dello sci nautico per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque senza finalità di lucro, è comunque subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. 7. il conducente dell’unità trainante deve essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni previsti dalla normativa in vigore, compreso la patente nautica, indipendente dalla potenza del motore a bordo. A bordo, oltre al conduttore, deve esservi un’altra persona maggiorenne esperta nel nuoto (18 anni compiuti); 8. la partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti e/o imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio; 9. ciascuna unità può trainare soltanto una persona e deve essere dotata di sistemi di aggancio e sgancio rapido, di rimorchio e di dispositivi retrovisori omologati nonché di un dispositivo per l’inversione della marcia e la messa in “folle” del motore, dichiarati idonei da un Organismo notificato; 10. la persona trainata deve avere almeno 16 (sedici) anni compiuti e deve indossare la cintura di salvataggio o altro dispositivo di tipo omologato secondo la vigente normativa; 11. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto (D.M. n° 146/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare pronto all'uso nonché munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; Al riguardo si fa rinvio alle disposizioni in materia di disciplina dello sci nautico ed attività assimiliate (D.M. 26.01.1960, come modificato ed integrato dal D.M. 15.07.1974). 6 Ad analoghe prescrizioni è soggetto l’esercizio di qualsiasi altro tipo di attività sportiva acquatica che comporti l’impiego di sistemi di traino (paracadutismo ascensionale – parafly e traino di persone su galleggiante tipo banana boat, ciambelle trainate, ed attività analoghe). 12. In particolare, l’esercizio del “paracadutismo ascensionale” è consentito in ore diurne con vento e mare calmo e con tempo favorevole, ad una distanza superiore ai 300 metri dalla costa. La stessa attività non è consentita lungo le rotte di accesso ai porti, all’imboccatura degli stessi, nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca e nelle acque esterne che si estendono per un miglio dalle opere foranee. Inoltre, tale attività deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni integrative: a) la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante ed altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso “cavo sportivo paracadute” trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri; b) ciascuna unità può trainare soltanto una persona o due persone in caso di indottrinamento a tale attività (in tal caso una delle due deve essere un istruttore in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni eventualmente previste) munita di paracadute e deve essere dotata di sistemi di aggancio e sgancio rapido, di rimorchio e di dispositivi retrovisori omologati nonché di un dispositivo per l’inversione della marcia e la messa in “folle” del motore, dichiarati idonei da un ente di classifica o istituto certificato; 13. In considerazione della specialità delle discipline sportive esaminate, le polizze assicurative delle unità impiegate dovranno contemplare espressamente le attività in esame. - Articolo 9 Disciplina della navigazione da diporto - 1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 4 nelle zone di mare in corrispondenza delle scogliere a picco sul mare, è consentito l’avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto a condizione che non vi siano bagnanti in zona o subacquei. Solo con l’avverarsi di questa condizione, nel caso in cui l’area non sia stata interdetta per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità, le unità da diporto per avvicinarsi ed ancorarsi temporaneamente nelle vicinanze delle scogliere a picco sul mare, devono osservare tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e con rotta perpendicolare alla linea di costa, ed ogni altra condotta posta in essere al fine di evitare danni a persone e/o cose. Tale deroga vale anche per le unità di appoggio utilizzate per i centri di immersione ed addestramento subacqueo, regolarmente autorizzati (cosiddetti diving center), al fine di effettuare immersioni sportivo ricreative ed escursioni guidate, anche in prossimità delle scogliere degradanti verso il mare; 2. Nella zona di mare posta all’interno del Porto Grande di Siracusa, antistante il Lungomare Alfeo, è consentito ad una distanza di almeno mt. 20 dalla costa e fino ad una distanza di mt. 50 l’ancoraggio di natanti da diporto dalle ore 09:00 alle ore 19:00, con l’obbligo di navigare a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e mantenere un servizio di vedetta per evitare lo scarroccio e/o la deriva dell’unità nonché ogni altra utile precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose. 3. La navigazione delle unità da diporto, dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché degli acquascooters, moto d’acqua e mezzi similari, tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela o a motore, è regolamentata dalle disposizioni che seguono: a) i natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, ecc. devono navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate e non devono allontanarsi più di 300 (trecento) metri dalla costa, mantenendosi a distanza di sicurezza da eventuali bagnanti presenti in zona e ad una distanza non inferiore ai cinquanta metri dalle altre unità; b) le tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq. 4 devono navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate, oltre la zona di 7 mare contigua alla fascia di mare riservata alla balneazione di cui all’ articolo 4 e non possono allontanarsi più di 1000 (mille) metri dalla costa, ovvero atterrare su tratti di costa frequentati da bagnanti, dai quali dovranno mantenersi a distanza di sicurezza per l’incolumità degli stessi; c) sui natanti possono imbarcare solo le persone che abbiano la possibilità di occupare gli appositi sedili e comunque in numero non superiore a quello stabilito dal combinato disposto dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 “Codice della nautica da diporto” e dall’art. 60 Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”. Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le disposizioni di carattere generale contenute nel Titolo III del citato Regolamento sulla nautica da diporto (D.M. 29.07.2008, n. 146), in particolare le disposizioni relative alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (artt. 90 e 91 del citato D.M. 146/2008). Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare. Per la disciplina della locazione e del noleggio di natanti da diporto nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo si rinvia al contenuto dell’ Ordinanza n. 11/2015 del 20 febbraio 2015 e relativo Regolamento di questa Capitaneria di Porto; d) gli acquascooters/moto d’acqua ed i mezzi similari, possono navigare esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine assicurate, ed è fatto assoluto divieto di navigare: • nell’ambito dei porti del Circondario Marittimo di Siracusa e, comunque, a non meno di 500 (cinquecento) metri di raggio dalle dighe foranee o dall’imboccatura dei porti; • ad una distanza inferiore a 400 metri dalla costa; • ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura; • oltre 1 (uno) miglio dalla costa; • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei riservati alla balneazione; • ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti od unità che segnalano la presenza di subacquei. Alle suddette unità è consentito l’ingresso nei porti del Circondario Marittimo di Siracusa al solo fine di effettuare il rifornimento, l’alaggio e il varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità. In ingresso/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooters, oltre a mantenere la dritta e navigare alla velocità di sicurezza, comunque non superiore a 3 (tre) nodi, devono obbligatoriamente lasciare libera la rotta a tutte le altre unità in transito. La conduzione delle moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari è consentita esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età e siano muniti di patente nautica. Sui predetti mezzi, ove previsto dai rispettivi certificati di omologazione, possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 16 (sedici) anni. Durante la navigazione i conduttori e le persone trasportate, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato. Le moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione tale da assicurare l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. A bordo, inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto (D.M. n. 146/2008). Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette. E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di 8 sicurezza le moto d‘acqua/acquascooter e mezzi similari, così come attraversarne la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, il conduttore o le persone trasportate. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli acquascooters, moto d’acqua ed i mezzi similari, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire: • attraverso gli appositi corridoi di lancio disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare; • alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. e) Fermo restando i divieti di cui agli articoli e commi precedenti, è fatto obbligo a tutte le unità a motore, compresi gli acquascooters/moto d’acqua, quando navigano ad una distanza inferiore a 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare o ad una distanza inferiore a 1000 metri dalle spiagge e scogliere frequentate da bagnanti del Circondario, di: • procedere ad una velocità non superiore a 10 nodi; • navigare in dislocamento. f) Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, è fatto divieto a tutte le unità a motore, compresi gli acquascooters/moto d’acqua e mezzi similari di navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti che indicano lo svolgimento di operazioni/attività subacquee. g) E’ vietata la navigazione, la sosta ed il transito di unità ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente (frane, crolli, lavori in corso, ecc.) nei tratti di costa di cui all’ articolo 5, comma 2. Articolo 10 - Disciplina del kite surf 1. L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli. 2. Nell’esercizio della suddetta pratica è fatto assoluto divieto di navigare: a) all’interno dei porti ed approdi del Compartimento marittimo di Siracusa, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime; b) nelle zone di cui al precedente art. 4 e, comunque, in zone frequentate dai bagnanti; c) a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei; d) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato. 3. La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni: a) l’uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età; b) durante l’utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio e casco di protezione del tipo omologato; c) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza; d) è fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell’ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra l’ala; e) è vietato far alzare da terra l’ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento; f) è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala. Articolo 11 - Prescrizioni di Sicurezza aggiuntive Nell’ambito del Circondario marittimo di Siracusa, durante la stagione balneare, E’ VIETATO: a) occupare, in particolare con mezzi nautici, la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito degli utenti, nonché al transito dei mezzi impiegati in 9 interventi di soccorso, con divieto di permanenza. In tale fascia sono inibite installazioni di qualsiasi genere, la collocazione di ombrelloni, sedie sdraio o qualsiasi altro ostacolo alle esigenze di sicurezza o salvaguardia della pubblica incolumità; b) transitare e/o sostare sulle spiagge e scogliere con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso nonché, in genere, ai servizi di polizia; c) spostare, occultare, o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) od opere di transennamento posti a tutela della pubblica incolumità; d) introdurre ed usare sulle spiagge e scogliere bombole di gas o liquidi/sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni nonché effettuare accensione di fuochi. e) il decollo e l’atterraggio degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli adiacenti specchi acquei riservati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio per il volo da diporto o sportivo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di Stato o di soccorso. Nell’ambito del Circondario marittimo di Siracusa le operazioni di prelievo acqua di mare ad opera dei velivoli utilizzati per attività antincendio possono avvenire nel rispetto ed alle condizioni indicate nell’Ordinanza n°68/2010 del 07 giugno 201 0 di questa Capitaneria di Porto, appositamente emanata per la disciplina di tali operazioni. Articolo 12 - Obblighi del concessionario/gestore – 1. I concessionari ovvero chiunque gestisca a qualsivoglia titolo strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), insistenti anche in aree private che per la loro posizione consentono un’agevole fruizione dell’antistante specchio acqueo, prima dell’apertura al pubblico devono: a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui all’articolo 14; b) dotarsi di un idoneo locale da adibire esclusivamente al primo soccorso. Detto locale contraddistinto dalla scritta “Pronto Soccorso” e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, arredato con lettino e sedie ed attrezzato con le dotazioni, pronte all’uso, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera B); c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti ed in forma leggibile copia della presente ordinanza; d) posizionare un cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri telefonici dei seguenti uffici/enti: 1. Capitaneria di Porto di Siracusa 0931/481011 – 0931/481000 (numero blu 1530 – sala operativa 0931/481004) 2. Ospedale più vicino; 3. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118; 4. Carabinieri - 112; 5. Polizia di Stato - 113; 6. Guardia di Finanza - 117; 7. Vigili del Fuoco - 115; 8. Comando Polizia Municipale competente; e) comunicare il proprio recapito telefonico, fax, ed eventuale indirizzo di posta elettronica, all’Autorità Marittima e rendere prontamente disponibili i numeri telefonici dei servizi d’emergenza, che dovranno essere permanentemente indicati presso i punti telefonici attivati all’interno delle strutture balneari; f) delimitare la zona di mare riservata alla balneazione di cui all’art. 4 comma 1, quindi 250 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei confini, fronte a mare, delle concessioni di pubblico demanio marittimo; 10 g) individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistanti le spiagge, ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo; h) ricollocare i gavitelli e galleggianti di cui alle lettere e) ed f) che, per effetto di mareggiate o qualsiasi altra causa, hanno subito uno spostamento dalla loro corretta posizione. Tale ripristino deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo; i) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare. 2. Durante l’orario di apertura i concessionari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con personale abilitato al salvataggio, dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto e dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, ed in possesso di brevetti in corso di validità, secondo le prescrizioni di cui all’ articolo 14. 3. Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data d’inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, lo stabilimento può restare aperto esclusivamente per elioterapia. In detto caso deve essere alzata una bandiera rossa e devono essere esposti adeguati cartelli monitori ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. 4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano anche ai gestori dei cosiddetti “solarium,” o di strutture ad esse assimilabili, anche insistenti in aree private, qualora in tali manufatti, per la loro posizione o per il modo in cui sono realizzati, ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) agevole fruizione dell’antistante specchio acqueo balneabile; b) fruizione dei servizi tipici offerti dagli stabilimenti balneari (disponibilità di ombrelloni, sdraio, servizio bar etc.). 5. Nel caso in cui ricorra la sola condizione di cui alla lettera a) del comma precedente dovranno essere comunque esposti adeguati cartelli monitori ben visibili dagli utenti recanti le seguenti diciture in più lingue: • “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO • SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. • “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON • SEGNALATO”. • “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1.60 mt.) NON SEGNALATO”. Articolo 13 - Obblighi del Comune costiero – 1. I Comuni costieri dovranno, prima dell’inizio della stagione balneare, nell’ambito della necessaria attenta ricognizione dei tratti di costa di giurisdizione, segnalare all’Autorità marittima qualsiasi situazione di pericolo per la sicura fruizione del tratto di litorale allo scopo di emettere, nelle more degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, apposita ordinanza di interdizione dei siti ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. 2. I Comuni costieri - per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere destinate alla balneazione, così come individuate ai sensi della Legge Regionale n. 17/98 – devono: a) predisporre un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui all’articolo 14; b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti ed in forma leggibile copia della presente ordinanza; 11 c) posizionare un cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri telefonici dei seguenti uffici: 1. Capitaneria di Porto di Siracusa 0931/481011 (numero blu 1530 – sala operativa 0931/481004) 2. Ospedale più vicino; 3. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118; 4. Carabinieri - 112; 5. Polizia di Stato - 113; 6. Guardia di Finanza - 117; 7. Vigili del Fuoco - 115; 8. Comando Polizia Municipale competente; d) comunicare il recapito telefonico dei responsabili incaricati di assicurare il servizio all’Autorità Marittima e rendere prontamente disponibili all’utenza i numeri telefonici dei servizi d’emergenza; e) provvedere a delimitare la zona di mare riservata alla balneazione di cui all’art. 4 comma 1, quindi 250 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei tratti di costa frequentati da bagnanti; f) individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistanti le spiagge, ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo; g) ricollocare i gavitelli e galleggianti di cui alle lettere d) ed e) che, per effetto di mareggiate o qualsiasi altra causa, hanno subito uno spostamento dalla loro corretta posizione. Tale ripristino deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo; h) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare. 3. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al comma 2 lettera a), gli stessi sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima, provvedendo ad apporre sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. 4. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al comma 2 lettera e), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”. 5. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al precedente comma 2 lettera f), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1.60 mt.) NON SEGNALATO”. 6. Nei tratti di costa a picco sul mare frequentati da bagnanti i Comuni costieri dovranno posizionare atolli saldamente ancorati al fondale quale apprestamento di sicurezza per i bagnanti poco esperti, imprudenti o colti da malore anche al fine di agevolare le operazioni di soccorso a mare nelle zone che saranno individuati di concerto con la Capitaneria di Porto di Siracusa. 7. Oltre a quanto prescritto ai punti precedenti, i Comuni costieri che, in ottemperanza alla L.R.17/98, istituiscono tratti di litorale attrezzati destinati alla libera balneazione, sono, altresì, tenuti a valutare la possibilità di assicurare idoneo presidio di pronto soccorso sanitario. 8. Al fine di migliore il servizio teso a salvaguardare la vita umana in mare le amministrazioni comunali sono tenute ad individuare ulteriori soluzioni che possano coinvolgere altri soggetti 12 interessati al flusso turistico (ad esempio, strutture ricettizie, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, ecc) ed incrementare le postazioni di salvamento esistenti, anche con il ricorso alle associazioni di volontariato i cui componenti abbiano le necessarie abilitazioni. Articolo 14 - Servizio di assistenza e salvataggio 1. Le condizioni minime che devono essere soddisfatte dall’organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario nell’ambito della struttura destinata alla balneazione, quando questa sia aperta, ovvero dal Comune nell’ambito delle spiagge libere destinate alla balneazione, sono stabilite come segue: A) presenza continuativa, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, di personale munito del prescritto brevetto di “Assistente bagnante” o “Bagnino di salvataggio” in corso di validità, con l’indicazione nel titolo abilitativo della dicitura “in mare” o “lungo il litorale marittimo”, in numero di uno ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione di esso della concessione. Di tale personale dovranno essere comunicate le generalità a questa Capitaneria di porto entro 5 (cinque) giorni dalla data di assunzione dello stesso. A tal fine è consentito integrare il servizio di salvataggio, previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto, anche con l’ausilio di unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Centro Italiano Terranova), dall’U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso) nonché dal S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani Salvataggio) che dovranno essere accompagnate da un conduttore munito di brevetto di “Assistente Bagnante” o “Bagnino di Salvataggio”. B) Predisposizione di un idoneo locale adibito a pronto soccorso ove dovrà essere tenuto pronto per l’uso il seguente materiale: - n° 1 pallone AMBU o altro apparecchio per la resp irazione artificiale di analoga efficacia; - n° 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione; - n° 3 cannule orofaringee per la respirazione arti ficiale, di cui una per bambini; - n° 5 mascherine per respirazione bocca a bocca; - n° 5 pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca; - n° 1 apribocca a vite o sistema similare; - n° 1 pinza tiralingua; - n° 1 barella; - n° 1 valigetta pronto soccorso nautica Tab. “D” , annessa al D.M. 279 del 25/05/1988 ovvero di caratteristiche superiori, da mantenere costantemente allestita. Tipologia minima richiesta: valigetta in ABS, resistente agli urti, chiusura stagna, dotata di supporto per un sicuro attacco alla parete. Dimensioni: mm. 240x240x125. Contenuto: 6 buste garza sterile cm. 18x40; 1 conf. compresse sterili cm. 10x10; 1 flacone disinfettante da ml. 250; 1 flacone ammoniaca; 4 bende cambric da cm. 5; 1 benda cambric da cm. 7; 1 rotolo cerotto m. 1x2 cm.; 1 conf. da 10 cerotti; gr. 250 cotone idrofilo; 1 paio forbici; 1 laccio emostatico; 2 stecche per frattura; 1 busta di garza vasellinata; istruzioni di pronto soccorso, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza del medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione. C) Predisposizione di una postazione dedicata al servizio di salvamento ogni 150 metri lineari di arenile, o comunque da ubicarsi in posizione centrale, in prossimità della battigia e munita di torretta d’avvistamento, qualora ritenuta necessaria per un migliore controllo dell’antistante specchio acqueo. La stessa dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature pronte all’uso: a)un ombrellone rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d’avvistamento qualora installata o, in alternativa, dotare la stessa torretta di copertura di colore rosso; b) un’imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, con divieto di impiego per altri usi durante l’orario destinato alla balneazione, ed avente le seguenti caratteristiche e dotazioni: 13 • scafo dipinto in rosso, recante la scritta “SALVATAGGIO“ in bianco di adeguate dimensioni su entrambi i lati; • 2 salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; • 1 gaffa o mezzo marinaio; c) n° 2 salvagenti anulari omologati con sagola galle ggiante lunga almeno 25 metri collocati su pali in legno, in prossimità degli estremi della concessione o della spiaggia libera ed in vicinanza della battigia; d) una cima di 200 (duecento) metri, munita di cintura, sistemata su rullo avvolgisagole in prossimità della postazione di salvataggio; e)pennone ben visibile su cui alzare, a seconda dei casi, i prescritti vessilli di cui al successivo comma 6. Nel caso in cui tale servizio non dovesse risultare assicurato, si procederà alla chiusura da parte dell’Autorità Marittima delle strutture destinate alla balneazione fino all’accertamento dell’avvenuto ripristino dello stesso. 2. E’ data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, una moto d’acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni: a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Siracusa formale istanza di utilizzo della moto d’acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati: • i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare; • caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua; • polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate; • dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell’espletamento del servizio di salvamento con l’ausilio di tale tipo di natante; b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l’atterraggio della moto d’acqua; c) la moto d’acqua dovrà essere destinata esclusivamente all’attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile “SALVATAGGIO” su entrambi i lati dell’unità; d) la moto d’acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto; e) la moto d’acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d’acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato); f) durante l’uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato). La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.). 3. Ciascun assistente bagnante dovrà disporre di dotazioni individuali costituite da: • galleggiante ovoidale con sagola e cintura; • maglietta rossa con scritta bianca “SALVATAGGIO”; • fischietto; • pinne e maschera da sub; • binocolo e megafono. 4. È facoltà del responsabile del servizio di salvamento integrare (non sostituire) i dispositivi di ausilio al galleggiamento (salvagente anulare-galleggiante ovoidale) con i seguenti dispositivi individuali: a) “salvagente Flotter”; b) “salvagente a ferro di cavallo con maniglie Body Guard”. 5. Sul pennone verranno, a seconda dei casi, issati i seguenti vessilli: 14 - bandiera nazionale e/o guidone dello stabilimento/circolo indicante l’attivazione giornaliera della postazione di salvataggio; - bandiera rossa, qualora le condizioni meteo marine possano risultare pericolose per i bagnanti ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazionei. In tal caso comunque è fatto obbligo di mantenere ugualmente attivi il servizio e la postazione di salvataggio; - bandiera gialla indicante vento forte o improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine per i quali devono essere precauzionalmente adottate misure quali chiusura degli ombrelloni, rientro natanti in mare, avvicinamento a riva dei bagnanti, messa in sicurezza di piattaforme balneari, campi di pallanuoto ovvero cose soggette a caduta libera. La segnalazione di rischio o pericolo a mezzo dei suddetti vessilli deve altresì essere comunicata agli utenti a mezzo altoparlanti e/o equivalente sistema di diffusione sonora, anche con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue. 7. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, così come individuate dalla Legge Regionale n. 17/98, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, il Comune interessato è tenuto ad assicurare gli adempimenti di cui al precedente articolo 13, comma 2. Articolo 15 - Doveri del Bagnino di salvataggio Il bagnino di salvataggio, a norma dell’articolo 359, comma 2, del Codice Penale, nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni. Egli è tenuto: a) a prestare il suo servizio per l’intera durata del proprio turno, durante l’orario di balneazione, nell’arco di tempo compreso tra l’attivazione della postazione e la chiusura della struttura balneare, senza svolgere altre attività e mansioni e senza assentarsi se non previa sostituzione con altro operatore abilitato; b) a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio ovvero in mare sull’imbarcazione di servizio nell’ambito dell’area da sorvegliare, indossando sempre la prescritta maglietta e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili; c) a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima o delle Forze di Polizia; d) a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi ovvero sinistro occorso in mare; e) a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata; f) a chiedere l’intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative, anche tramite il concessionario; g) a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione. Articolo 16 - Corridoi di lancio 1. Nelle aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche di locazione e noleggio di natanti i concessionari devono realizzare, nello specchio acqueo antistante la concessione, dei “CORRIDOI DI LANCIO” per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d’acqua. I predetti corridoi, autorizzati a mezzo apposita licenza di concessione o qualsivoglia atto amministrativo da parte del competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, devono avere le seguenti caratteristiche: 15 a) larghezza metri 20 (venti): tale misura - che in ogni caso non potrà risultare inferiore a metri 10 (dieci) - potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 (venti), ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione; b) profondità non inferiore a metri 300 (trecento) o a minor misura eventualmente autorizzata dall’Autorità Marittima, in relazione alla conformazione del litorale; c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati a sagola e distanziati ad intervalli di 50 metri; d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione; e) posizionamento perpendicolare alla linea di costa; f) posizionamento di cartelli indicanti il divieto di balneazione all’interno del corridoio di lancio. 2. Navigazione all’interno dei “corridoi di lancio”: a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo; b) le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti; c) tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri. 3. I Comuni costieri, e gli esercenti di stabilimenti balneari, che intendano realizzare approntamenti per l’atterraggio e la partenza in sicurezza, per l’incolumità dei bagnanti, delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d’acqua negli specchi acquei antistanti gli arenili di pertinenza, sono obbligati ad installare dei corridoi di lancio, da lasciare comunque al pubblico uso, che dovranno avere caratteristiche e modalità di impiego come descritti ai punti precedenti. 4. In assenza di corridoi di lancio, valgono le regole contenute nei precedenti articoli. Art. 17 - Prescrizioni permanenti di carattere locale 1. Porti del Circondario – Divieti Ferma restando l’osservanza delle norme per prevenire gli abbordi in mare e le disposizioni localmente impartite dall’Autorità Marittima, all’interno dei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Siracusa è vietato : a) sostare con qualsiasi tipo di imbarcazione, esercitare la pesca e mestieri affini, effettuare immersioni in prossimità delle imboccature entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dalle opere foranee nonché avvicinarsi a meno di 50 (cinquanta) metri da navi alla fonda, da galleggianti, boe, gavitelli e simili; b) pescare in qualsiasi modo e con qualsiasi tipo di attrezzo; c) navigare con velocità superiore a tre nodi in prossimità di moli, calate, banchine, pontili ed unità all’ormeggio e/o alla fonda; d) sistemare boe, corpi morti, gavitelli senza autorizzazione dell’Autorità Marittima; e) ormeggiarsi e/o ancorarsi impedendo la libera manovra ovvero l’entrata e l’uscita di altre imbarcazioni; f) navigare con propulsione a vela, a remi ovvero con moto d’acqua impegnando gli specchi acquei portuali riservati al traffico marittimo, all’evoluzione ed al transito delle navi; g) compiere a bordo di unità all’ormeggio o lungo le banchine operazioni di travaso di lubrificanti, combustibili ed altre sostanze infiammabili nonché usare fiamme libere; h) gettare in mare rifiuti e/o materiali di qualsiasi genere ovvero abbandonarli sulle banchine portuali; 16 i) occupare con veicoli, natanti, carrelli ed altri attrezzi gli scivoli ad uso pubblico, se non per il tempo necessario ad effettuare le relative operazioni di alaggio e varo. j) svolgere attività di immersione con o senza apparecchi ausiliari di respirazione, a prescindere dalle finalità; 2. Area marina protetta del Plemmirio All’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio è consentito lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’ A.M.P. del Plemmirio, approvato con Decreto del 26.01.09 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n° 36 del 13.02.2009) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui si fa rimando. 3. Oasi faunistica di Vendicari Nel tratto di mare antistante la fascia costiera dell’Oasi Faunistica di Vendicari (foce Pantano Stampace – Cittadella) E’ VIETATA la navigazione con unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario, la pesca e qualsiasi altra attività economica all’interno della zona di rispetto di metri 300 (trecento) dalla battigia. Fatti salvi i casi di forza maggiore, E’ VIETATA, altresì, qualsiasi attività, incluso l’atterraggio con unità da diporto, nella zona di rispetto di cui al precedente punto, nonché nei tratti ricadenti nell’area di protezione (preriserva) di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 821 del 30 Maggio 1987 e successive modifiche. Nel tratto di mare e di litorale compreso tra Torre Vendicari (lat. 36°48’,080N long. 015°06’.000E) e Cittadella (lat 36°46’,566N long. 015°05’.750E), E’ VIETATA la balneazione. E’ consentita la balneazione, nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell’integrità ambientale, e con le limitazioni disposte dall’Ente Gestore, per i periodi dell’anno e nelle zone in cui la stessa attività possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica. 4. Isola di Capo Passero Sono VIETATI la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità nel canale interno tra l’isola di Capo Passero e la terraferma. E’ consentito esclusivamente l’attraversamento del canale dall’approdo di “Scalo Mandria” all’attracco della vecchia tonnara dell’Isola di Capo Passero, ai soli fini del collegamento con la terraferma. Le stesse unità, in ogni caso, dovranno procedere a lento moto, con rotta diretta, prestando ogni cautela e massima attenzione per l’eventuale presenza di bagnanti. 5. Aree di interesse archeologico-storico-culturale I tratti di costa e gli specchi acquei di interesse archeologico e/o demo-antropologico sono interdetti e disciplinati con le Ordinanze n. 120/2009 e 18/2010 emanate rispettivamente in data 15 luglio 2009 e 16 marzo 2010 dalla Capitaneria di Porto di Siracusa. 6. Attività remo-velica nel porto grande di Siracusa 1. Nel Porto Grande di Siracusa la navigazione con natanti da diporto propulsi esclusivamente a remi o a vela è consentita solo negli specchi acquei ad ovest della congiungente “Idroscalo – faro Caderini” ed a sud della congiungente “faro Caderini – Punta Castelluccio. 2. A detti natanti è consentito, in ore diurne e con tempo e mare assicurati, l’attraversamento dello specchio acqueo portuale interdetto solo al fine di raggiungere: a) imbarcazioni/navi in sosta in rada ovvero all’ormeggio in banchina; b) le zone di mare indicate al precedente comma 1, a scopo di attività di allenamento purché debitamente assistite da barca di appoggio a motore. 3. Le scuole nautiche, i sodalizi e le associazioni sportive hanno l’obbligo di comunicare alla Capitaneria di porto l’effettuazione dell’attività di istruzione/allenamento nel Porto Grande di Siracusa in conformità alle previsioni dei precedenti commi 1 e 2, indicando le zone ed i periodi di allenamento/istruzione. 17 7. Rada di S. Panagia Nella rada di S. Panagia ai natanti da diporto è vietata la navigazione, l’ormeggio, l’ancoraggio, l’esercizio dello sci nautico ed attività similari nonché l’accesso e lo stazionamento alla Darsena Servizi, ad eccezione di natanti diretti o provenienti al limitrofo cantiere navale “Stentinello” e circolo nautico “Nautica Targia”. Nella medesima baia è consentito l’utilizzo di natanti da spiaggia non a motore (jole, sandolini, pattini, ecc.) in corrispondenza delle spiagge e zone di mare classificate idonee alla balneazione (Comune di Priolo Gargallo) e comunque non oltre la presa d’acqua della Soc. ENEL in direzione Capo S. Panagia, esclusivamente nel tratto di mare fino a 300 (trecento) metri dalla costa ed in assenza di navi in manovra al pontile petrolifero di Penisola Magnisi. Articolo 18 - Disposizioni finali e sanzioni 1. Copia della presente ordinanza deve essere esposta, per tutta la durata della stagione balneare ed in luogo ben visibile agli utenti, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari, ovvero dei Comuni presso le strutture asservite alle spiagge attrezzate destinate alla libera balneazione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e fermo restando, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi di legge. 4. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga la propria Ordinanza n° 69/2014 emanata in data 13 giugno 2014 ed ogni disposizione in contrasto con il presente provvedimento. 5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo dell’Ufficio della Capitaneria di Porto di Siracusa ed agli albi dei Comuni del territorio di giurisdizione del Circondario. Inoltre, sarà pubblicata sul sito web istituzionale all’indirizzo www.guardiacostiera.it/siracusa. Siracusa, 08/06/2015 IL COMANDANTE Capitano di Vascello (CP) Domenico LA TELLA Documento informatico firmato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Il documento firmato originale è giacente agli atti di questo ufficio. 18