LA COOPERAZIONE RAFFORZATA FRA PAESI DELL`UNIONE
Transcript
LA COOPERAZIONE RAFFORZATA FRA PAESI DELL`UNIONE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato XXVI ciclo LA COOPERAZIONE RAFFORZATA FRA PAESI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO ED ALLA SEPARAZIONE PERSONALE Settore scientifico – disciplinare: IUS 13 TUTOR DOTTORANDO Chiar.ma Prof.ssa Margherita SALVADORI Marco RAITERI Anno Accademico 2013 – 2014 A mamma e papà, la mia Famiglia, cui devo Tutto “ Le divorce rompt le lien conjugal: la séparation laisse encore subsister ce lien; à cela près, les effets de l’un et de l’autre sont peu différents: cette union des personnes, cette communauté de la vie, qui forment si essentiellement le mariage, n’existent plus ” [J. B. Treilhard, 1803] INDICE SOMMARIO Introduzione ................................................................................................................................... VII CAPITOLO PRIMO IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA..…1 1.1. La famiglia e il diritto dell’Unione Europea .................................................................. 1 1.1.1. L’assenza di una competenza europea in materia di diritto sostanziale della famiglia ........................................................................................................... 1 1.1.2. Le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere (1999) ...................................... 4 1.1.3. Dal Trattato di Amsterdam al Trattato di Lisbona: l’uniformazione del diritto internazionale privato ................................................................................... 6 1.1.4. La creazione e lo sviluppo di un “diritto di famiglia europeo” ................................ 9 1.2. La promozione di una politica di protezione della famiglia nei lavori del Parlamento Europeo ..................................................................................................... 13 1.2.1. La protezione della famiglia e dell’infanzia ........................................................... 14 1.2.2. I diritti delle coppie omosessuali e la lotta contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale .......................................................................... 15 1.3. La cooperazione giudiziaria come tecnica per il coordinamento degli ordinamenti nazionali in materia matrimoniale .......................................................... 17 1.3.1. Le tecniche di armonizzazione ............................................................................... 17 1.3.2. L’armonizzazione della normativa internazionalprivatistica ................................. 19 1.4. Cooperazioni rafforzate e diritto internazionale privato europeo .......................... 22 1.4.1. I precedenti delle cooperazioni rafforzate nel diritto dell’Unione Europea .................................................................................................................. 23 1.4.2. Caratteri e limiti delle cooperazioni rafforzate nei trattati sull’Unione Europea .................................................................................................................. 25 1.4.3. La cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ................................................................................... 27 1.5. Il lungo e tortuoso negoziato del Regolamento (UE) n. 1259/2010...................... 32 1.5.1. La disciplina del divorzio nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ................. 32 I INDICE SOMMARIO 1.5.2. La considerazione giuridica del divorzio nei singoli Stati membri ........................ 36 1.5.3. Il Regolamento Bruxelles II bis ............................................................................. 38 1.5.4. Il caso Hadadi ........................................................................................................ 40 1.5.5. L’esigenza di armonizzazione ................................................................................ 42 1.5.6. Alle origini della Proposta Roma III ...................................................................... 43 1.5.7. L’istituto della cooperazione rafforzata nel Trattato di Lisbona ........................... 48 1.5.8. Il carattere “internazionale” della separazione e del divorzio ................................ 50 1.5.9. L’ambito di applicazione materiale........................................................................ 51 1.5.10. L’ambito di applicazione ratione personae ........................................................... 55 1.5.11. I criteri per l’individuazione della legge applicabile .............................................. 59 1.5.12. Le conseguenze dell’impossibilità di applicare la legge individuata attraverso i criteri di collegamento previsti ............................................................ 61 1.5.13. Gli ordinamenti plurilegislativi su base personale ................................................. 62 1.6. Ambito di applicazione, definizioni e carattere universale...................................... 64 1.6.1. L’ambito di applicazione territoriale...................................................................... 64 1.6.2. Applicazione temporale ......................................................................................... 66 1.6.3. Carattere universale ............................................................................................... 66 1.6.4. Ambito di applicazione oggettivo: divorzi e separazioni; le materie escluse .................................................................................................................... 68 1.6.5. La nozione di matrimonio ...................................................................................... 69 1.6.6. La valutazione dell’elemento di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale ................................................................................................................ 71 1.6.7. Ambito di applicazione con riferimento a situazioni concrete, in relazione al Regolamento n. 2201/2003 ................................................................ 72 1.6.8. Relazione con il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ................................................. 75 1.6.9. La definizione di “Stato membro partecipante” .................................................... 79 1.6.10. La nozione di “Autorità giurisdizionale” ............................................................... 79 1.6.11. Fonti di cognizione ................................................................................................ 82 1.6.12. Bipolidia ................................................................................................................ 84 CAPITOLO SECONDO LA LEGGE APPLICABILE………...….……..……………87 2.1. Il Regolamento Roma III: criteri di collegamento...................................................... 88 2.1.1. Il criterio della cittadinanza nell’esperienza italiana: l’insegnamento di Pasquale Stanislao Mancini ............................................................................... 89 2.1.2. L’evoluzione verso nuovi criteri ............................................................................ 90 II INDICE SOMMARIO 2.1.3. Il criterio della cittadinanza nella prospettiva dell’Unione Europea ..................... 92 2.1.4. I criteri di collegamento nel diritto internazionale privato comunitario della famiglia: il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ................................................ 93 2.1.5. La giurisprudenza della Cour de Cassation francese ............................................. 96 2.1.6. Cittadinanza comune dei coniugi e Regolamento (CE) n. 4/2009 ......................... 97 2.1.7. La doppia o plurima cittadinanza ........................................................................... 99 2.1.8. La doppia cittadinanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ............................................................................................ 100 2.1.9. Sulla cittadinanza europea: il caso Zambrano ..................................................... 104 2.1.10. Gli apolidi e i rifugiati ......................................................................................... 107 2.1.11. La cittadinanza nel Regno Unito e nell’Irlanda: il “domicile” ............................ 108 2.1.12. Concorso fra “domicile” e cittadinanza ............................................................... 111 2.1.13. Dalla cittadinanza alla residenza abituale ............................................................ 113 2.2. La legge applicabile alla separazione e al divorzio secondo il Regolamento (U.E.) n. 1259/2010 ed il ruolo dell’autonomia della volontà................................................................................................................................... 114 2.2.1. La scelta delle parti .............................................................................................. 116 2.2.2. Settori di interesse per lo studio della volontà delle parti .................................... 117 2.2.3. La nozione del principio dell’autonomia della volontà ........................................ 119 2.2.4. Le origini e lo sviluppo del principio dell’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato ................................................................................ 121 2.2.5. Le principali teorie sulla norma della scelta di legge applicabile ........................ 124 2.2.6. Gli attuali sviluppi dell’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato .......................................................................................... 130 2.2.7. Il ruolo dell’autonomia della volontà nel Regolamento Roma III........................ 131 2.2.8. L’interesse delle parti all’uso dell’optio iuris ...................................................... 134 2.2.9. La legge applicabile alla validità dell’accordo ..................................................... 136 2.2.10. Il momento della scelta ........................................................................................ 137 2.2.11. Art. 5, par. 3, in relazione all’ordinamento italiano: qualificazione da attribuire all’accordo ............................................................................................ 138 2.2.12. Art. 5, par. 3. Ammissibilità, in Italia, della scelta di legge successiva all’instaurazione del procedimento per la separazione o il divorzio ................... 139 2.2.13. Le garanzie formali .............................................................................................. 145 2.3. La legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale in mancanza di scelta ............................................................................................................. 147 2.3.1. I criteri di collegamento oggettivi ........................................................................ 147 2.3.2. L’ambito di operatività della lex voluntatis: la rilevanza dell’ordine pubblico e delle divergenze fra le legislazioni nazionali ..................................... 149 III INDICE SOMMARIO 2.4. Il Regolamento Roma III e le prime reazioni di ordinamenti nazionali e giurisprudenza............................................................................................... 152 2.4.1. Il divorzio europeo: un divorzio “facile”? ........................................................... 152 2.4.2. La soluzione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 in materia di rinvio .............. 154 2.4.3. Il limite dell’ordine pubblico ............................................................................... 155 2.4.4. L’incidenza del regolamento sull’utilizzo del criterio di collegamento della cittadinanza per i pluricittadini .................................................................... 158 2.4.5. Un intervento legislativo in Germania per adattare l’ordinamento interno al nuovo regolamento .............................................................................. 159 2.4.6. Il Tribunale di Milano sulla scelta di legge in corso di causa .............................. 161 CAPITOLO TERZO LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA….…...165 3.1. La qualificazione in materia matrimoniale ................................................................. 166 3.1.1. Il problema della qualificazione dei termini e delle nozioni utilizzate dalle norme di conflitto dell’Unione Europea: gli approcci classici .................... 166 3.1.2. Le soluzioni proposte dalla dottrina con riferimento alla qualificazione nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea ........................................ 168 3.1.3. L’impossibilità di ricostruire una nozione armonizzata nella legislazione europea ............................................................................................. 175 3.2. La Famiglia nel diritto dell’Unione Europea ............................................................ 178 3.2.1. Famiglia, libera circolazione delle persone e politica sociale .............................. 178 3.2.2. L’evoluzione del concetto di coniuge nella giurisprudenza della Corte di giustizia ............................................................................................................ 184 3.2.3. La famiglia fondata sul matrimonio e la crisi del vincolo matrimoniale: “divorzio” e “separazione personale” .......................................... 185 3.2.4. Matrimoni tra persone dello stesso sesso e matrimoni poligamici ....................... 187 3.3. Le relazioni tra persone dello stesso sesso in una prospettiva comparatistica ..................................................................................................................... 190 3.3.1. Il matrimonio omosessuale .................................................................................. 193 3.3.2. Le unioni registrate .............................................................................................. 195 3.3.3. Le convivenze di fatto .......................................................................................... 198 3.3.4. Le unioni omosessuali in alcuni ordinamenti extra-europei ................................ 199 3.3.5. L’evoluzione delle unioni omosessuali nel Regno Unito ..................................... 201 3.3.6. L’evoluzione delle unioni omosessuali in Francia ............................................... 213 3.3.7. La riforma francese del 2013 ............................................................................... 225 3.3.8. Le convivenze di fatto .......................................................................................... 231 IV INDICE SOMMARIO 3.3.9. L’equiparazione tra matrimoni e unioni di fatto nel regime applicabile ai funzionari dell’Unione Europea ....................................................................... 232 3.3.10. L’esigenza di superamento dell’approccio “host state oriented” ......................... 236 3.3.11. La giurisprudenza dell’Unione Europea e la nozione di transessuale ................. 239 3.4. Matrimonio, coppie omosessuali e relativi diritti, alla luce della giurisprudenza Costituzionale italiana, nel confronto con la giurisprudenza europea .................................................................................................... 249 3.4.1. La qualificazione del rapporto in base al diritto straniero applicabile o l’applicazione della legge nazionale del soggetto ed il contrasto con l’ordine pubblico .................................................................................................. 249 3.4.2. Le lacune legislative e il possibile ricorso alla teoria dell’ordine pubblico attenuato ............................................................................................... 250 3.4.3. L’orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione .............. 251 3.4.4. Le censure di incostituzionalità ........................................................................... 253 3.4.5. La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ................................ 255 3.4.6. La pronuncia della Corte Costituzionale .............................................................. 258 3.4.7. La sentenza n. 138/2010 in dialogo con la giurisprudenza europea ..................... 259 3.4.8. Il caso Gas e Dubois c. Francia........................................................................... 261 3.4.9. La sentenza n. 4184/2012 della Corte di Cassazione ........................................... 263 3.4.10. La valorizzazione ed il consolidamento di Schalk e Kopf c. Austria ................... 266 3.5. Le prospettive per la creazione di un diritto di famiglia europeo. Alcune considerazioni ...................................................................................................... 268 3.5.1. Il ruolo dell’Unione Europea nella promozione di una “politica della famiglia sostenibile” ............................................................................................ 268 3.5.2. L’armonizzazione delle norme di diritto sostanziale: un risultato desiderabile? ........................................................................................................ 273 3.5.3. L’autonomia privata e la circolazione dei modelli nelle relazioni familiari ................................................................................................................ 276 3.5.4. Un sistema aperto alla competizione dei modelli ............................................... 278 3.6. La Proposta di Regolamento (UE) relativa ai regimi patrimoniali tra coniugi................................................................................................................................... 281 3.6.1. La definizione dei regimi patrimoniali tra coniugi............................................... 284 3.6.2. I rapporti patrimoniali a seguito di scioglimento del matrimonio ........................ 287 3.6.3. I rapporti patrimoniali in vista del matrimonio e i c.d. accordi prematrimoniali (prenuptial agreements) ............................................................ 288 3.6.4. Le materie escluse dalla Proposta di Regolamento .............................................. 290 3.6.5. La competenza giurisdizionale ............................................................................ 291 3.6.6. La determinazione della legge applicabile ........................................................... 296 3.6.7. Norme di applicazione necessaria, ordine pubblico e regimi patrimoniali tra coniugi ........................................................................................ 300 V INDICE SOMMARIO 3.6.8. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere ...................................... 302 3.7. La Proposta di Regolamento (UE) sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate ................................................................................................................. 306 3.7.1. La competenza giurisdizionale nella Proposta di Regolamento ........................... 308 3.7.2. La legge applicabile nella Proposta di Regolamento ........................................... 310 3.7.3. L’esclusione dell’autonomia delle parti ............................................................... 312 3.7.4. L’ordine pubblico ................................................................................................ 314 3.7.5. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere nella Proposta di Regolamento ..................................................................................... 316 Osservazioni conclusive .............................................................................................................. 319 Bibliografia ..................................................................................................................................... 333 Indice della giurisprudenza ....................................................................................................... 361 VI INTRODUZIONE L’art. 149, primo comma, dell’originario codice civile italiano, nella sua versione antecedente alla c.d. legge “Fortuna-Baslini” sul divorzio1, offriva una definizione molto chiara di quello che era considerato l’unico epilogo possibile di un’unione matrimoniale: in aderenza al noto brocardo mors omnia solvit, esso stabiliva infatti che “il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi”, sottolineando così il legame indissolubile costituito dall’istituto matrimoniale. Nel nostro Paese, come in molti altri Stati europei, fino al secondo dopoguerra il concetto dell’indissolubilità del matrimonio era dunque difficilmente messo in discussione o contrastato, se non in casi emblematici ed isolati. L’introduzione dell’istituto del divorzio nel contesto europeo è stata complessa e differenziata, a seconda degli ordinamenti coinvolti: mentre nella Francia rivoluzionaria lo scioglimento del matrimonio venne introdotto addirittura nel 1792, in altri Stati in cui l’influenza della Chiesa cattolica è stata maggiore, come l’Italia, si dovette attendere il ventesimo secolo per vederne le prime concrete applicazioni. Sin da subito, quindi, ci si trovò di fronte ad un’Europa a “diverse velocità” in materia di divorzio. Molti Stati si adeguarono rapidamente alle novità che tale istituto portava in sé; altri, invece, lottarono a lungo contro la sua introduzione, apportandogli, nelle sue rare manifestazioni, limitazioni e vincoli, che fecero del panorama europeo una variegata mescolanza di giurisdizioni e norme applicabili, spesso tra loro contrastanti: basti pensare al caso dell’Italia, ove la normativa che disciplina i procedimenti di separazione e di divorzio è sicuramente eccentrica rispetto alla maggior parte delle realtà ed esperienze europee, già solo perché resta una delle poche a considerare separati i due procedimenti. A questa situazione, già precaria e non omogenea, sono da aggiungersi le difficoltà che si sono riscontrate in corso d’opera nell’armonizzare, a livello europeo, lo spazio di cooperazione tra Stati membri, in ossequio alle esigenze di uniformazione normativa e di certezza dei rapporti giuridici all’interno dell’Unione, per un settore 1 Legge 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in G.U. n. 306 del 3 dicembre 1970. VII INTRODUZIONE fortemente legato a tradizioni culturali, etiche e religiose, quale risulta il diritto di famiglia. Nella società contemporanea, così fortemente orientata al superamento dei confini territoriali, sono sempre più numerosi i matrimoni e le diverse forme di unioni familiari caratterizzati da elementi di internazionalità, tra soggetti di cittadinanza diversa o tra connazionali che trasferiscono la propria vita comune all’estero, con affari e beni probabilmente situati in più di un unico Paese. In effetti, ad una sempre maggiore circolazione delle persone, è corrisposta, negli anni, la creazione di un sempre maggior numero di legami “internazionali” più o meno stabili, e con il moltiplicarsi dei vincoli matrimoniali a carattere internazionale e le crisi sempre più frequenti che causano l’allentamento di tali legami, si pone con sempre maggiore urgenza la questione della regolamentazione del fenomeno dei divorzi “transnazionali” (vale a dire, coinvolgenti dei coniugi che hanno come caratteristiche generali cittadinanza europea diversa, o residenza in due Stati membri diversi, cittadinanze plurime non coincidenti, o queste caratteristiche cumulate). Nella relazione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale (COM/2010/0104 final del 24 marzo 2010), la Commissione rileva che, nel 2010, 16 milioni di matrimoni su circa 122 milioni, vale a dire il 13%, erano internazionali; nel 2007 avevano carattere internazionale circa 300.000 matrimoni su un totale di 2.400.000. Inoltre, su 1.040.000 divorzi pronunciati nel 2007 all’interno dell’Unione, il 13% circa (140.000) presentava elementi di estraneità rispetto al singolo ordinamento nazionale2. I Paesi in cui il fenomeno è particolarmente sentito sono quelli di dimensioni maggiori: la Germania, con 34.000 casi, la Francia, con 20.500 e la Gran Bretagna, con 19.5003. In Italia il fenomeno assume dimensioni più limitate, anche rispetto alla media europea, in quanto nello stesso anno si sono registrati 3.000 divorzi “transnazionali”4, vale a dire circa il 6% del totale5. 2 Si vedano i dati riportati dalla Commissione nella relazione esplicativa alla Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale, 24 marzo 2010, COM/2010/0104 final – APP 2010/0066. 3 Relazione esplicativa, cit., punto 20. 4 Relazione esplicativa, cit., punto 6, nota 16. 5 Baruffi, M. C., Il regolamento sulla legge applicabile ai “divorzi europei”, in Diritto dell’Unione Europea, fascicolo n. 4/2011, pp. 867-ss., ed in particolare p. 868. VIII INTRODUZIONE A fronte della tendenza all’internazionalizzazione della famiglia e delle sue dinamiche, nello spazio giudiziario europeo – caratterizzato da un alto livello di integrazione tra Stati – si evidenzia l’utilità di un’armonizzazione di diritto che attraverso l’adozione di una disciplina unitaria semplifichi la regolamentazione di situazioni giuridiche con elementi di estraneità, in vista della piena realizzazione della libera circolazione delle persone. Il panorama normativo dei singoli Stati membri evidenzia, infatti, allo stato attuale, quella grande varietà di soluzioni a livello tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto internazionale privato, che inevitabilmente determina una situazione di incertezza sia per i coniugi, che ad esempio possono trovarsi soggetti a regimi matrimoniali diversi a seconda dell’autorità giurisdizionale adita, sia per i partners legati da un’unione registrata, passibile di non essere riconosciuta oltre i confini dello Stato di registrazione, sia per i terzi (si pensi ai creditori) che con gli stessi coniugi o partners abbiano intrattenuto rapporti giuridici, sia, infine, per gli operatori del diritto chiamati a destreggiarsi tra le intricate vicende patrimoniali della famiglia. Ancora, in alcuni Stati membri, come si evidenziava, l’esistenza stessa degli istituti della separazione e del divorzio non è scontata, in altri le forme, i motivi e addirittura le condizioni per accedere all’uno o all’altro istituto non sempre sussistono: la legge maltese, ad esempio, non ha contemplato il divorzio fino alla riforma del 2011, mentre in Svezia, Finlandia e Spagna è possibile ottenere lo scioglimento del matrimonio in pochi mesi, in coerenza con una concezione che considera un diritto fondamentale quello a vedere giuridicamente riconosciuto il fallimento di un legame coniugale (o, dal punto di vista dell’individuo, il diritto a riottenere la libertà di stato). L’ordinamento italiano conserva, invece, in maniera quasi anacronistica, quel residuo del passato che è l’addebito della colpa nella procedura di divorzio, che nei Paesi scandinavi, ad esempio, non sussiste. E sono proprio tali numerose divergenze, esistenti nei sistemi di conflitto nazionali, ad aver reso necessario un intervento legislativo per regolamentare ed armonizzare una volta per tutte un fenomeno in crescita – che l’Unione europea non può più trascurare – quale quello dei divorzi transnazionali. IX INTRODUZIONE L’evidente disarmonia nelle soluzioni adottate dai legislatori nazionali costituisce difatti un rilevante ostacolo alla libera circolazione delle persone, che non appare più conciliabile con gli obiettivi fatti propri dall’Unione Europea nel Programma di Stoccolma per il periodo 2010 – 10146. Nel delineare le priorità necessarie alla creazione ed al rafforzamento di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia unitario, proprio in tale occasione è stata rimarcata la necessità di azioni concentrate sugli interessi e sulle esigenze dei singoli. In particolare, il raggiungimento di una “cittadinanza europea” viene subordinato al conferimento dei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il rispetto della vita familiare, al pieno esercizio del diritto di libera circolazione, da assicurare non solo ai cittadini, ma anche ai loro familiari, nonché all’effettiva possibilità di far valere tali diritti ovunque nell’Unione, facilitando l’accesso alla giustizia. È noto, in questa prospettiva, come l’Unione Europea non abbia competenza alcuna in materia di diritto sostanziale di famiglia. Detta circostanza, peraltro, non è mutata con la firma del Trattato di Lisbona: in occasione della proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, si è affermato infatti che la sua adozione non pregiudica il diritto degli Stati membri di legiferare in alcuni settori, tra cui il diritto di famiglia7. Ad essa si aggiunga che gli Stati membri non hanno attribuito all’Unione una competenza di natura generale: il perseguimento degli obiettivi dell’Unione avviene “in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati” (art. 3 TUE), e “qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” (art. 4 TUE). Con le modifiche apportate da Lisbona, anzi, essi ribadiscono ulteriormente la delimitazione di tale principio, riprendendo il medesimo concetto in diversi articoli del Trattato sull’Unione Europea8. 6 Rinoldi, D., Lo spazio di libertà,sicurezza e giustizia, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione Europea, Milano, 2010 pp. 18-ss. e 64-ss. 7 Così la Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in allegato alla versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), pubblicata in G.U.U.E. C 115/1 del 09 maggio 2008, pp. 1-ss. 8 Il successivo art. 5, par. 2, afferma infatti che “In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. In dottrina si veda, sul punto, Draetta, U., Le competenze dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2008, pp. 345 ss. X INTRODUZIONE Se, tuttavia, in assenza di una norma specifica dei Trattati che attribuisca alle Istituzioni la competenza ad adottare atti di armonizzazione sostanziale, l’unificazione materiale del diritto di famiglia appare ancora troppo lontana e prematura, più concreta ed attuabile si rivela – in subiecta materia – la predisposizione di un sistema unitario di diritto internazionale privato europeo, fondato sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. Infatti, proprio sulla scorta di tale competenza indiretta, attualmente sancita all’art. 81 TFUE, si è assistito negli ultimi anni al progressivo intensificarsi dell’azione dell’Unione nel diritto di famiglia, attratto su più fronti dall’opera di armonizzazione del diritto internazionale privato, che ha, fino ad ora, interessato settori di rilievo primario quali la separazione personale e il divorzio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, le successioni, portando all’emanazione di diversi e specifici regolamenti. Così, avendo riguardo al presente lavoro, la ricerca prende le mosse dal recente Regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, designato come Regolamento “Roma III” nel dibattito politico e fra gli studiosi, il quale reca una disciplina uniforme dei conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione personale, rappresentando altresì il risultato della prima cooperazione rafforzata nella storia dell’Unione Europea, che a partire dal 21 giugno 2012 trova applicazione in quattordici Stati membri (fra cui l’Italia), cui si aggiungerà presto la Lituania, che sarà vincolata dal regolamento a partire dal 22 maggio 2014. L’obiettivo del regolamento, come risulta dai considerando, è l’istituzione di “un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale degli Stati membri partecipanti”, che garantisca “ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità” ed impedisca “le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi”. Rappresenta un dato di fatto come, sino all’emanazione del nuovo strumento europeo, le coppie internazionali difficilmente arrivassero a concludere separazioni o divorzi consensuali, posto che, nella membership dell’Unione, venti Paesi determinavano la legge nazionale applicabile usando una serie di criteri di collegamento – quali la cittadinanza e la residenza abituale – al fine di garantire l'applicazione al divorzio della legge di un Paese con XI INTRODUZIONE cui i coniugi hanno un collegamento, mentre sette Paesi (Danimarca, Lettonia, Irlanda, Cipro, Finlandia, Svezia e Regno Unito) applicavano la loro legge nazionale. Dopo aver ripercorso le vicende che hanno condotto all’adozione dello strumento, il lavoro ne mette in luce le caratteristiche generali, analizzando le scelte di fondo compiute a tale riguardo dagli autori del nuovo testo e le relative disposizioni, prime fra tutte quelle che ne definiscono la sfera applicativa. Vengono quindi esaminate le norme che consentono ai coniugi di accordarsi in ordine alla legge applicabile al divorzio ed alla separazione – certamente una delle innovazioni della nuova disciplina, che attribuisce notevole vigore all’autonomia della volontà nella scelta di legge – nonché quelle che presiedono all’identificazione di detta legge in mancanza di scelta. Sono poi analizzati i limiti al funzionamento delle predette norme di conflitto, tentando una valutazione critica della nuova normativa europea. Il tutto, sempre tenendo in considerazione come il sistema introdotto dalla cooperazione rafforzata debba essere studiato alla luce di categorie giuridiche e qualificazioni (famiglia, coniuge, matrimonio) che destano particolare interesse nel diritto internazionale privato contemporaneo e di cui viene ampiamente dato conto nella parte conclusiva, nonché in relazione al Regolamento (CE) n. 2201/2003 (“Bruxelles II bis”) relativamente all’obbligo di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, al Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, per intersecarsi – infine – con la nuova disciplina attualmente allo studio del legislatore europeo, in materia di regimi patrimoniali della famiglia. La disciplina internazionalprivatistica della separazione personale e del divorzio è dunque, oggi, in larga parte, uniforme: l’individuazione del giudice competente e la determinazione delle condizioni per il riconoscimento delle decisioni, sono affidate al Regolamento “Bruxelles II bis”; l’individuazione della legge applicabile dipende invece, in buona parte degli Stati membri, dalle norme di conflitto dettate dal Regolamento “Roma III”. Il diritto sostanziale della crisi matrimoniale resta invece ancorato ai diritti interni, che sul punto si presentano fortemente disomogenei e comportano una tendenza a sfruttare le opportunità concesse dal diritto internazionale privato dell’Unione, al fine di “evadere” dalla percepita rigidità delle norme di certi Paesi. XII INTRODUZIONE Occorrerà dunque vagliare e discutere le opportunità prefigurate dai regolamenti in questione, anche in una prospettiva “patologica”, del loro possibile abuso. Le maggiori sfide che il legislatore europeo si è impegnato a raccogliere, in ultimo attraverso le due Proposte sui regimi patrimoniali, consistono, da un lato, nel tentare di raccordare la relativa materia con gli strumenti normativi già in vigore, al fine di ridurre quella frammentarietà di disciplina che ad oggi caratterizza il diritto internazionale privato europeo della famiglia; dall’altro, nel promuovere il riconoscimento giuridico delle nuove realtà familiari, sebbene solo sotto il profilo internazionalprivatistico e limitatamente agli aspetti economici derivanti dalle unioni non tradizionali. Invero, tali obiettivi appaiono quanto mai ambiziosi, soprattutto in quanto riferiti al complesso e delicato settore familiare, nel quale tuttora gli Stati membri sono portati a rivendicare l’autonoma competenza normativa, sorretti dalle limitazioni procedurali previste dai Trattati che – anche a seguito della revisione del 2009 – sottopongono all’unanimità l’adozione di atti di cooperazione in questa materia. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’analisi focalizzata sul diritto internazionale privato della famiglia in materia di separazione e divorzio non può prescindere da un preliminare e più generale sguardo alle caratteristiche dell’azione dell’Unione Europea nel diritto di famiglia, alle sue potenzialità ed ai suoi limiti, oltre ad alcune novità che – nella più attuale cronaca giuridica – hanno interessato alcuni Stati membri, quali la riforma della filiazione in Italia9, o la legge francese “mariage pour tous “ del 18 maggio 2013. Il fine ultimo è quello di comprendere se, attraverso il metodo della cooperazione giudiziaria in materia civile, e anche grazie alla costante opera interpretativa della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, il legislatore europeo possa arginare l’ostacolo della mancanza di competenza legislativa diretta in materia familiare, riuscendo a gettare le basi per favorire la creazione di un principio di riconoscimento reciproco degli status civili e di valori condivisi all’interno dell’Unione, almeno sotto il profilo del diritto internazionale privato e processuale. 9 Legge 10 dicembre 2012, n. 219, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293), e successivamente integrata dal d.lgs. 12 luglio 2013, n. 14. XIII INTRODUZIONE Questo, in sintesi, l’oggetto della mia ricerca, che si mostra ad onor del vero particolarmente arduo da contenere nelle brevi pagine introduttive, rappresentando il risultato ottenuto in tre anni di studi, confronti, approfondimenti e riflessioni, nei quali si è sviluppato il corso di Dottorato. Si tratta di questioni complesse, dove ho cercato di addentrarmi con puntualità e chiarezza, allo scopo di fornire un utile strumento di analisi per la nuova normativa europea, pur nella consapevole ed obiettiva difficoltà a formulare delle conclusioni definitive, che pertanto – se da un lato si pongono a chiusura di un percorso di ricerca che già muoveva i suoi primi passi in occasione della Laurea Magistrale, ove mi ero occupato del Regolamento n. 4/2009 in materia di alimenti – da altra angolazione possono offrire il punto di partenza per ulteriori ricerche che auspico di poter condurre in un prossimo futuro. Mi riferisco, in particolare, ad un’analisi dei precedenti giurisprudenziali che si saranno nel frattempo formati sulla materia del Regolamento “Roma III”, per ora ridotti ad una sola ordinanza endoprocedimentale del Tribunale di Milano10, primo organo giudiziario ad essersi pronunciato sulla scelta della legge in corso di causa in poco più di un anno dalla data di applicabilità del regolamento, nonché ad un compiuto esame della normativa in materia di regimi patrimoniali della famiglia, allorquando, in un periodo pare non troppo lontano, le relative Proposte verranno riversate in altrettanti Regolamenti dell’Unione. Ancora una volta, compete ai lettori l’arduo compito di giudicare se agli intenti teorici siano corrisposti risultati condivisibili sul piano pratico. Per tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali, la Tesi dottorale può considerarsi aggiornata al 20 novembre 2013, data di consegna dell’ultima versione provvisoria al Collegio Docenti per l’approvazione finale; quanto ai siti internet, oggi sempre più indispensabili per un’informazione puntuale, valga quale ultimo aggiornamento la data della relativa consultazione online, che ho provveduto ad inserire sistematicamente nelle note a piè di pagina. Infine, alcuni ringraziamenti e ricordi, considerando come le persone che ho avuto modo di incontrare negli anni del Dottorato siano molte e le più svariate: altrettanti sarebbero i pensieri dovuti a ciascuno per il proprio apporto, che per me – come ben 10 Tribunale di Milano, 11 dicembre 2012, Pres. Canali, pubblicata in http://www.ilcaso.it. XIV INTRODUZIONE sanno coloro che mi conoscono a fondo – non si riducono mai ad una mera espressione di stile, bensì esternano un sentimento sincero che nasce dal profondo del cuore. Così, in particolare, desidero esprimere una profonda gratitudine al mio tutor, nella persona della Prof.ssa Margherita Salvadori, per la sua professionalità, precisione e competenza, che sommati ad un profondo rigore metodologico ed etico mi hanno consentito di sviluppare una viva sensibilità alla ricerca scientifica. Un ulteriore ringraziamento devo al Prof. Michele Graziadei, coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto, Persona e Mercato, unitamente a tutti i componenti del Collegio Docenti, per la sensibilità dimostrata nell’analisi di questi temi, e soprattutto per avermi offerto la possibilità di partecipare a convegni, seminari e summer schools, anche internazionali, organizzati da enti esterni alla nostra Università. Desidero qui menzionare, per tutti: i corsi estivi dell’Accademia dell’Aja di Diritto Internazionale (Peace Palace, The Hague, The Netherlands), nel mese di agosto 2012 e nello specifico il seminario del Prof. Christian Kohler a completamento del corso istituzionale, sul tema “Le choix de la loi applicable au divorce – Interrogations sur le règlement «Rome III» de l’Union européenne – ”; la V Conferenza annuale del Journal of Private International Law che si è tenuta a Madrid il 12-13 settembre 2013, ove sono stato selezionato per presentare un paper dal titolo “Citizenship as a connecting factor in private international law for family matters”; il III incontro di studio dei dottorandi di ricerca in diritto internazionale “Alberico Gentili” tenutosi a San Ginesio (MC) il 04-05 ottobre 2013; i convegni annuali della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI), cui sono puntualmente associato. Rinnovo la dedica ai miei genitori, cui devo ogni istante della mia vita ed ogni mio traguardo, per l’amore, la pazienza e l’entusiasmo con i quali mi hanno sempre sostenuto, nella nostra famiglia, che è pace, sollievo e conforto in ogni giorno di lavoro. Rivolgo un pensiero affettuoso ai miei amici, vicini e lontani, a chi è qui con me, ed indelebilmente a chi, in questi anni, ci ha lasciati. A tutti, semplicemente, grazie. Torino, 20 novembre 2013 Marco Raiteri XV CAPITOLO PRIMO IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA 1.1. La famiglia e il diritto dell’Unione Europea 1.1.1. L’assenza di una competenza europea in materia di diritto sostanziale della famiglia Com’è noto, l’impostazione iniziale del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, incentrato su obiettivi prettamente economici ed in particolar modo su una migliore allocazione dei fattori produttivi all’interno del territorio comunitario (lavoratori, merci, servizi e capitali), non permetteva di esplorare fino in fondo lo stretto collegamento esistente tra la realizzazione del mercato interno comunitario, il suo corretto funzionamento, e la necessità di attuare politiche a sostegno della mobilità dei cittadini all’interno dello spazio comunitario. Solo alla fine degli anni Sessanta, è emersa – ancorché timidamente – la consapevolezza di come le questioni familiari siano intimamente connesse a quelle economiche e lavorative e, di conseguenza, si è accentuata l’esigenza di fornire una soluzione soddisfacente al problema della famiglia del lavoratore migrante. L’effetto di questa prima tensione sociale è rappresentato dal Regolamento n. 1612/1968 sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità1, che ha riconosciuto il diritto dei familiari – coniuge, discendenti e ascendenti a carico – a trasferirsi e stabilirsi con il lavoratore nello Stato ove questi svolgeva la propria attività. Tale regolamento è stato in seguito emendato ed integrato da successivi interventi del legislatore comunitario, volti a precisare e rendere effettivo il principio richiamato 2. 1 Regolamento (CE) n. 1612/1968 del 15 ottobre 1968 in G.U.C.E. L 257 del 19 ottobre 1968. Tra questi merita ricordare il Regolamento (CE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego; la direttiva 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno delle Comunità; la direttiva 72/194/CEE, che estende il campo di applicazione della direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di 2 1 CAPITOLO PRIMO Ne è derivato un corpus di regole in grado di favorire realmente l’inserimento della famiglia del lavoratore migrante, non solo nel contesto lavorativo, ma anche in quello sociale dello Stato di destinazione. All’interno di questa prima fase, merita di essere segnalata altresì la politica comunitaria volta ad assicurare uguali diritti agli uomini e alle donne ed in particolare la direttiva n. 75/117 sul principio della parità di retribuzione3, la direttiva n. 76/207 sull’accesso al lavoro, alle condizioni di lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché al pari trattamento nella sicurezza sociale4: tali misure, seppur ancora funzionalmente collegate alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori e non ancora inquadrate all’interno di un preciso progetto sociale comunitario, rappresentavano un’importante tappa nell’evoluzione delle politiche comunitarie in tale ambito, avendo avuto il merito di superare l’originaria impostazione dell’art. 119 del Trattato, che si limitava a enunciare il principio della parità tra uomini e donne. Tuttavia, solo a partire dagli anni Novanta, e cioè una volta raggiunto l’obiettivo della creazione di un mercato unico nel territorio comunitario, si è fatta strada l’idea di elaborare una specifica ed autonoma politica comunitaria nel campo del diritto di famiglia, non più funzionalmente collegata al raggiungimento degli obiettivi economici. Già con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht, il 7 febbraio 1992, l’Unione Europea ha manifestato la consapevolezza di dover svolgere precisi compiti pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego; la direttiva 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi; la direttiva 75/347/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un’attività non salariata; la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale; direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. L’ampiezza e la complessità di tale produzione normativa, nonché i numerosi interventi in chiave interpretativa della Corte di Giustizia, hanno reso necessaria una ricostruzione unitaria dell’intero settore, attraverso la direttiva 2004/38/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (in G.U.C.E. L 158 del 30 aprile 2004). Tale direttiva ha introdotto altresì aspetti innovativi, come la creazione di un titolo di soggiorno definitivo, da attribuire a coloro che abbiano soggiornato per almeno 5 anni nel territorio dello Stato ospitante. 3 Direttiva 75/117 CEE del Consiglio del 1° febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, in G.U.C.E. L45 del 19 dicembre 1975, pp. 19-ss. 4 Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, in G.U.C.E. L 39 del 14 febbraio 1976, pp. 40-ss. 2 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA anche per le questioni relative ai diritti della persona ed alla disciplina dei rapporti familiari. Solo con il Trattato di Amsterdam del 1997, però, si è assistito ad una vera svolta istituzionale nel senso del riconoscimento dell’importanza di elaborare ed attuare politiche sociali a sostegno della famiglia. Ed infatti, da un lato, il principio di non discriminazione tra uomini e donne è stato elevato ad obiettivo generale dell’Unione (prima era limitato al profilo della retribuzione, ex. art. 2 TCE), nonché a specifico punto di riferimento nelle azioni dell’Unione (ex. art. 3.2 TCE). Dall’altro, tale principio è stato ripreso in alcune norme dell’ex Titolo XI, denominato politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù: in particolare l’ex art. 141 TCE (ora art. 157 TFUE), oltre ad estendere il principio di parità tra uomini e donne nell’occupazione, ha introdotto per la prima volta l’idea di una cooperazione non più di tipo negativo degli Stati membri (ovvero non limitata all’obbligo di astenersi dall’adozione di norme discriminatorie), ma anche diretta a mettere in atto azioni positive “che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali”5. Nel corso degli ultimi anni il dibattito è rimasto sempre vivo in seno alle istituzioni comunitarie ed, in particolare, l’attenzione si è concentrata sul principio di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne. Con una comunicazione del 7 giugno 20006 la Commissione ha predisposto un programma volto a realizzare il principio della parità tra uomini e donne, prevedendo un superamento della precedente impostazione legata alla vita economica e all’accesso al godimento dei diritti sociali, e allargando l’orizzonte a settori nuovi come la partecipazione al processo decisionale politico, economico e sociale. A tale comunicazione è seguita una risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell’occupazione e della politica sociale concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini 5 Cfr. art. 157 TFUE, par. 4. Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 al Parlamento Europeo e al Consiglio “Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)”, COM (2000) 335 def. 6 3 CAPITOLO PRIMO all’attività professionale e alla vita familiare7. Tale risoluzione sostiene la necessità “di un approccio globale ed integrato per conciliare la vita professionale con quella familiare, in quanto diritto degli uomini e delle donne, fattore di realizzazione professionale nella vita pubblica, sociale e familiare e privata, valore sociale fondamentale e responsabilità della società, degli Stati membri e della Comunità Europea”8. 1.1.2. Le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere (1999) La sintetica ricostruzione appena svolta dimostra come l’Unione Europea abbia sempre operato in assenza di una specifica base normativa in materia di “diritto di famiglia”9, ed i suoi interventi abbiano riguardato settori affini ad esso ed, in generale, le politiche sociali volte a promuovere la famiglia e la parità di diritti tra i suoi componenti. Tali misure hanno indubbiamente contribuito a sviluppare il dibattito intorno a questi temi e a sottolineare l’importanza di futuri interventi comunitari, sia in relazione alle politiche economiche cui essi sono funzionalmente collegati (libera circolazione dei lavoratori), sia in relazione alla creazione e allo sviluppo di un’Europa sociale e non più meramente economica10. L’assenza di una competenza diretta riguarda, invero, non solo il diritto di famiglia, ma l’intera materia civile11: difatti, il tema della convergenza delle legislazioni degli Stati membri nel settore del diritto civile non è stato mai trattato direttamente dalle istituzioni comunitarie. Solo in tempi meno remoti, il Consiglio Europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, in vista dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, ha affermato per la prima volta che “in un autentico spazio di giustizia europeo l’incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovrebbe costituire per i singoli e per le imprese un impedimento o 7 Risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell’occupazione e della politica sociale del 29 giugno 2000 concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’attività professionale e alla vita familiare, in G.U.C.E., C 218 del 31 luglio 2000. 8 Risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell’occupazione e della politica sociale del 29 giugno 2000, cit., considerando n. 4. 9 Sulla qualificazione e sull’ambito e portata della relativa nozione, si veda infra, capitolo terzo. 10 Sul punto, Bergamini, E., Libera circolazione, vita familiare e abuso del diritto, in Riv. Dir. Un. Eur., 2006, pp. 348-ss. 11 Per una completa disamina dell’impatto del diritto comunitario sul diritto privato nazionale si rimanda a Tizzano, A., Il diritto privato dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2000. 4 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA un ostacolo all’esercizio dei loro diritti”12. Alla luce di ciò, il Consiglio Europeo concludeva che “per quanto concerne il diritto materiale occorre procedere ad uno studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili”13. Tuttavia gli sforzi per realizzare tale disegno, tanto affascinante quanto ambizioso per dimensioni ed effetti sulle legislazioni nazionali, si sono fin da subito concentrati nella direzione di quei settori del diritto civile, in cui maggiori erano i punti di contatto e minori le resistenze degli Stati membri verso politiche armonizzatrici. Il diritto di famiglia, non tanto sotto il primo profilo (a ben vedere non si riscontrano nelle legislazioni europee, in materia familiare, differenze non meno importanti e significative di quelle che caratterizzano altri settori del diritto civile), quanto sotto il secondo, e cioè per la particolare sensibilità e centralità che il settore in esame assume all’interno di ciascun ordinamento statale, non rientrava tra quelle materie ritenute più facilmente armonizzabili ed ogni progetto di possibile unificazione non ha avuto alcun seguito. L’attenzione invece si è spostata sulla materia contrattuale ed in generale sul diritto delle obbligazioni con i ben noti progetti nel campo del “diritto contrattuale europeo”14. Nell’attesa di un tale sviluppo politico e istituzionale, resta oggi da considerare il dato della mancanza di una competenza comunitaria in materia di famiglia e l’impossibilità di superare efficacemente tale ostacolo, a meno di ricorrere a meccanismi di estensione della competenza – peraltro sovente utilizzati dall’Unione – quale la procedura dell’art. 352 TFUE (ex art. 308 TCE)15. 12 Punto 28 delle conclusioni del Consiglio di Tampere. Punto 39 delle conclusioni del Consiglio di Tampere; cfr. anche punto 5. 14 Per una ricostruzione delle proposte avanzate sul tema, si vedano: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'11 luglio 2001, in materia di diritto europeo dei contratti [COM(2001) 398 def. – in G.U.C.E. L 255 del 13.09.2001]; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo - Un piano d'azione [COM(2003) 68 def. – in G.U.C.E. L 63 del 15.03.2003]; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro [COM(2004) 651 – non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]; Relazione della Commissione: Prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell'acquis [COM(2005) 456 – non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 15 Fino a ieri, oltre settecento atti sono stati adottati facendo ricorso alla procedura dell’art. 308 TCE. Dopo Lisbona, il valore del principio di sussidiarietà (valido unicamente nei settori di competenza concorrente e azioni di sostegno) resta immutato rispetto ai precedenti trattati, nella misura in cui esso 13 5 CAPITOLO PRIMO Com’è noto, tale norma consente al Consiglio di adottare all’unanimità, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento Europeo, ogni misura necessaria al raggiungimento di uno scopo della Comunità, per il quale il Trattato non abbia previsto il relativo potere. In questo modo, si garantisce la possibilità di autorizzare azioni e poteri non contemplati dal Trattato, coinvolgendo adeguatamente le istituzioni comunitarie e tutti gli Stati membri cui è riconosciuto un vero e proprio potere di veto. 1.1.3. Dal Trattato di Amsterdam al Trattato di Lisbona: l’uniformazione del diritto internazionale privato In seguito all’inclusione, da parte del Trattato di Amsterdam, nel c.d. “primo pilastro” del Titolo IV, rubricato “Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”, sono state dunque introdotte diverse normative disciplinanti la vita familiare. Si tratta di disposizioni che per la loro natura rivestono efficacia vincolante per gli Stati membri, senza bisogno di ratifica. Dal 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona16, poi, rimane confinato alla limitazione dell’esercizio delle competenze dell’Unione, non ponendosi affatto come parametro per la definizione delle stesse o delle materie o settori rientranti nelle diverse categorie. L’unico caso in cui il principio di sussidiarietà viene utilizzato per valutare l’attribuzione delle competenze si ha, appunto, quando la Commissione intende utilizzare la clausola di flessibilità prevista dall’art. 352 TFUE (ex. art. 308 TCE). Nel qual caso i Parlamenti nazionali sono chiamati a giudicare il rispetto del principio di sussidiarietà, operando così in un contesto in cui il richiamo a tale principio si estende necessariamente anche a verificare il fondamento stesso del ricorso alla competenza che si vuole attivare. Sull’applicabilità di tale procedura alla materia in esame, si veda Honorati, C., Verso una competenza della Comunità Europea in materia di diritto di famiglia?, in Bariatti, S., La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Giuffrè, 2006, in particolare pp. 25-ss. 16 Il testo ufficiale del Trattato di Lisbona è consultabile in G.U.U.E., C306 del 17 dicembre 2007; la versione consolidata in G.U.U.E., C115 del 9 maggio 2008. Sul tema della cooperazione giudiziaria civile – in generale – e del diritto internazionale privato della famiglia – in particolare – dopo Lisbona, la dottrina è ormai puntuale ed abbondante. Merita qui ricordare, ex multis, le seguenti monografie: Bassanini, F., Tiberi, G., Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, Bologna, Il Mulino, 2010; Craig, P., The Lisbon Treaty. Law, Politics, and Treaty Reform, Oxford – New York, Oxford University Press, 2010; Matarazzo, R., Democracy in the EU after the Lisbon Treaty, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011; Sauron, J. L., Comprendre le Traité de Lisbonne, Paris, Gualino éditeur, 2008; Sieberson, S. C., Dividing Lines Between the European Union and Its Member States: The Impact of the Treaty of Lisbon, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2008; Zanghì, C., Panella, L. (a cura di), Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità, Torino, Giappichelli Editore, 2009 (Intercenter – Messina. Università degli Studi di Messina). Fra gli articoli su rivista: Cafari Panico, R. , Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel Trattato di riforma: le disposizioni generali, in Sud in Europa, febbraio 2008, pp. 19-22; Capelli, F., Riflessioni sul trattato di Lisbona, in Bulletin européen, 2008, n. 694, pp. 1-2; Carbone, S. M., Gli strumenti di diritto dell’Unione europea in materia di famiglia e il 6 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA la Comunità europea ha cessato di esistere: le sue competenze sono state trasferite in capo all’Unione europea e il Trattato CE è stato ridenominato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La divisione in pilastri è, pertanto, venuta meno e tutta la materia disciplinata dal titolo VI TUE (artt. 29- 42) è confluita nel titolo V TFUE. L’art. 81 TFUE di Lisbona (ex art. 65 TCE), ha confermato la disciplina già in precedenza prevista dal Trattato di Amsterdam, e riaffermata nel successivo Trattato di Nizza, pur apportandovi alcune modifiche. La nuova disposizione dedicata alla cooperazione giudiziaria in materia civile, ha mantenuto in primo luogo le condizioni richieste per il funzionamento della competenza normativa dell’Unione nel settore, vale a dire: il nesso di funzionalità con la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, richiamato oggi nell’art. 67, nn. 1 e 4 TFUE, ed il carattere transnazionale della situazione. Va osservato che l’azione dell’Unione Europea, nel settore in esame, rientra tra quelle concorrenti previste all’art. 4 del TFUE. In questo ambito, il criterio per la distribuzione del potere di azione tra Unione, da un lato, e Stati membri, dall’altro, è rappresentato dai principi di sussidiarietà (art. 5, par. 3 TUE) e di proporzionalità (art. 5, par. 1, TUE)17. Queste condizioni, secondo la dottrina più recente, non dovrebbero comunque essere intese in senso restrittivo in un ambito come quello della cooperazione giudiziaria in materia civile, fondato sull’obiettivo di uniformazione delle norme. trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2010, pp. 301-324; Carbone, S. M., Le procedure innanzi alla Corte di giustizia a tutela delle situazioni giuridiche individuali dopo il Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2008, n. 2, pp. 239-254; Castellaneta, M., Le principali novità determinate dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Notariato, 2010, pp. 197-208; Fasone, C., Gli effetti del Trattato di Lisbona sulla funzione di controllo parlamentare, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 2/2011, pp. 353-391; Kiiver, P., The Treaty of Lisbon, the National Parliaments and the Principle of Subsidiarity, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2008, n. 1, pp. 77-83; Rossi, L. S., L’integrazione differenziata nel Trattato di Lisbona, in Sud in Europa, febbraio 2008, pp. 14-ss.; Nascimbene, B., Le traité de Lisbonne et l’espace judiciaire européen: le principe de confiance réciproque et de reconnaissance mutuelle, in Revue des Affaires Européennes, 2011, pp. 787-791. 17 In forza del primo, l’Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possano essere meglio perseguiti, per la portata e gli effetti dell’azione, a livello dell’Unione. Il secondo principio stabilisce che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati (art. 5, par. 4 TUE). 7 CAPITOLO PRIMO Una novità introdotta dal TFUE consiste nell’ampliamento del ruolo attribuito alla Corte di Giustizia nell’interpretazione degli atti adottati nel settore in esame, rispetto a quanto stabilito all’art. 68 del Trattato di Amsterdam. Tale norma, infatti, aveva previsto il ricorso alla procedura del rinvio pregiudiziale solo per le cause pendenti davanti ad una giurisdizione nazionale di ultima istanza, le cui decisioni non fossero più suscettibili di un ricorso giurisdizionale interno. Questo limite è stato eliminato dal Trattato di Lisbona e, pertanto, al rinvio pregiudiziale sulle materie del Titolo V si applicano oggi le regole generali previste all’art. 267 TFUE ed il rinvio, quindi, potrà essere presentato alla Corte di Giustizia da tutti i giudici, anche quelli di prima istanza e quelli di appello, compresi i giudici che si pronunciano sul giudizio di opposizione proposto nei confronti di un decreto di exequatur di una decisione straniera. Gli atti adottati nel quadro della cooperazione giudiziaria civile, non si applicano in linea di principio a Regno Unito, Irlanda e Danimarca: così era già previsto, sotto il vigore del Trattato di Amsterdam, in virtù del richiamo, effettuato dall’ex art. 69, ai Protocolli (allora n. 4 e 5) allegati al trattato medesimo. Il quadro giuridico è rimasto immutato anche in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, al quale sono allegati analoghi protocolli, il n. 21 per Regno Unito e Irlanda ed il n. 22 per la Danimarca. Il Protocollo n. 21, riguardante la posizione di Regno Unito e Irlanda, consente a questi Stati di sottrarsi alle norme del Trattato in materia di cooperazione giudiziaria civile e agli atti di diritto derivato adottati su questa base, riservandosi, tuttavia, il diritto di partecipare alle misure proposte (opting in). Il Protocollo n. 22, riguardante la Danimarca, prevede invece un diritto di opting out generale, senza che questo Stato possa partecipare a singoli atti. L’art. 7 prevede però la possibilità che la Danimarca ripensi la sua posizione, comunicando agli altri Stati membri la volontà di rinunciare a tutte o parte delle riserve contenute nel Protocollo. L’uniformazione in materia di diritto internazionale privato e processuale appare dunque incompleta sotto il profilo soggettivo, considerato l’atteggiamento della Danimarca, mentre per ciò che concerne la posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, questi due Stati fino ad oggi hanno sempre collaborato ed è probabile che continuino 8 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA a farlo18. Va però detto che la Danimarca ha concluso con la Comunità due accordi, nel 2005, volti ad estendere ad essa la disciplina uniforme contenuta nei regolamenti 1348/2000 (poi sostituito dal Regolamento n. 1393/2007) e 44/2001. Occorre infine osservare che il Trattato di Lisbona, purtroppo, con riguardo al campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, pone oggi le condizioni per una riconsiderazione della situazione in senso più restrittivo. La Dichiarazione n. 26 annessa all’atto finale del Trattato consente, infatti, agli Stati membri di non partecipare ad una qualsiasi misura fondata sul titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre l’art. 81 par. 3 TFUE prevede che, sul tema che qui interessa, per l’adozione di atti nel settore della famiglia, sia necessario il consenso di tutti gli Stati membri. La medesima norma stabilisce anche un potere di veto da parte di un solo Parlamento nazionale. L’unico rimedio per evitare che non si proseguisse nel processo di integrazione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, era quindi rappresentato dal ricorso al meccanismo della cooperazione rafforzata, reso più facile e spedito dal Trattato di Lisbona (art. 20 TUE), che ha però lo svantaggio di creare una Europa a “geometria variabile”, come si vedrà fra breve19. 1.1.4. La creazione e lo sviluppo di un “diritto di famiglia europeo” La c.d. comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile, ha quindi aperto la strada verso l’elaborazione, peraltro da molti auspicata, di un “diritto di famiglia europeo”, volto ad armonizzare le legislazioni familiari degli Stati membri, determinando nel contempo delicate problematiche, derivanti dalla circostanza che in alcuni Paesi europei si è andato via via disgregando il modello tradizionale di famiglia. Infatti, dal 2001 in Olanda, dal 2003 in Belgio, dal 2005 in Spagna è possibile celebrare le nozze indipendentemente dal sesso. In altri Paesi, invece, le 18 Cfr. Gabrielli, C., La partecipazione del Regno Unito allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Sud in Europa, febbraio 2008, pp. 33-34. 19 Sullo strumento della cooperazione rafforzata, in generale, si veda Pocar, F., Brevi note sulle cooperazioni rafforzate nel diritto dell’Unione Europea, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, pp. 569-576. Il contributo è stato poi ripreso dallo stesso autore: Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 2/2011, pp. 297-306. 9 CAPITOLO PRIMO coppie omosessuali registrate sono equiparate alle coppie eterosessuali sposate. Si tratta precisamente della Danimarca dal 1989, della Norvegia dal 1993, della Svezia dal 1994 e, con alcune peculiarità, della Francia (che peraltro, dal 2013, ha esteso direttamente l’istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali, come si vedrà infra), della Germania, della Finlandia, del Lussemburgo, della Slovenia e della Repubblica ceca. Negli altri Paesi – Italia, Grecia, Irlanda, Polonia, Malta, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Bulgaria e Romania – ancorati al modello familiare tradizionale (fondato, cioè, sull’unione eterosessuale), il riconoscimento di questi nuovi modelli20 è stato fino ad ora impedito attraverso il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico. Un ulteriore passo in avanti si è avuto, dunque, con la conclusione del Trattato di Lisbona, mediante la quale è stata incorporata nel Trattato sull’Unione europea (TUE) la Carta di Nizza del 2001, ottenendo de facto il medesimo risultato che si era cercato di raggiungere con la Costituzione europea, la quale prevedeva una sorta di catalogo dei diritti fondamentali degli individui. Tale elenco fu, insieme ad altri elementi, osteggiato da più parti perché si riteneva che evocasse troppo la formulazione delle carte costituzionali moderne e, dunque, avrebbe potuto far pensare all’Unione come a uno Stato federale. Per evitare il riproporsi di tali critiche, al momento di negoziare il Trattato di Lisbona i rappresentanti degli Stati prestatarono molta attenzione ad evitare qualsiasi riferimento idoneo a evocare l’idea di una federazione di Stati, mediante un’ulteriore cessione di sovranità da parte dei vari Paesi membri all’Unione europea, che ora gode anche di personalità giuridica propria. Per quanto qui interessa, la riforma non ha inteso riproporre un preambolo contenente i diritti fondamentali. Lo scopo di introdurre tale categoria di diritti nel contesto del diritto dell’Unione europea, già peraltro rientranti nei principi di diritto dell’UE, è stato ottenuto mediante il rinvio operato all’art. 6, comma 1, il quale prevede che “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei 20 Ci si riferisce non solo alle unioni omosessuali in senso stretto – che certamente assorbono maggiormente il dibattito giuridico e politico attuale – ma anche alle convivenze more uxorio, nonché alle coppie di fatto. Del resto, si tratta di comprendere a monte, data la nozione di famiglia, se sussista matrimonio oppure no fra due individui; solo in un secondo momento, poi, si andrà a discutere del fatto che i due individui debbano essere di sesso diverso, o possano appartenere allo stesso sesso. Sono tutte questioni su cui andrà ad influire direttamente la cooperazione rafforzata. 10 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. Nella Carta di Nizza si riscontrano numerose norme riguardanti la famiglia: l’art. 7 assicura il rispetto della vita privata e familiare; l’art. 9 garantisce il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia; l’art. 14 afferma il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche; l’art. 23 codifica il diritto alla parità tra uomo e donna; l’art. 24 i diritti del bambino; l’art. 25 quelli degli anziani; l’art. 26 quelli dei disabili; mentre l’art. 33 enuncia il principio di ordine generale secondo cui “è garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale”. Si noti che la Carta di Nizza, come la Convenzione europea, non si limita a riconoscere il “diritto di sposarsi”, ma riconosce anche il “diritto di fondare una famiglia”, determinando la possibilità di un’apertura dell’ordinamento alle unioni di fatto. Deve peraltro notarsi che, in occasione della riforma di Lisbona, gli Stati membri non hanno manifestato alcuna volontà di conferire alle istituzioni europee il potere di legiferare direttamente nel campo del diritto materiale di famiglia. Al contrario, si è proceduto ad un rafforzamento delle condizioni e dei limiti, nel rispetto dei quali le istituzioni sono legittimate ad adottare misure di diritto internazionale privato e processuale in tale ambito. Analizzando più specificamente le disposizioni riguardanti la Cooperazione giudiziaria in materia civile, assume rilievo il capo 3 del titolo V TFUE che, all’art. 81 (ex art. 65 TCE), par. 1, dichiara di fondarsi sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione include altresì la possibilità di adottare misure volte a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Al paragrafo 2, poi, si precisa che l’emanazione degli atti contenuti nell’elencazione del paragrafo 3 e, in particolare, le misure volte a garantire il riconoscimento negli Stati membri di decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, nonché le relative misure di esecuzione, è limitata alle sole ipotesi in cui ciò appaia necessario ai fini della cooperazione giudiziaria civile e, in particolare, del buon funzionamento del mercato interno. In tale settore, pertanto, l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri è consentita solo nella misura in cui 11 CAPITOLO PRIMO appaia funzionale a tale obiettivo ed, in ogni caso, nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, come precisato all’art. 67, par. 1, TFUE. Dunque, pur legando sempre la logica della cooperazione giudiziaria alla realizzazione del mercato interno, quest’ultimo non ne costituisce più l’unico parametro di riferimento. Oltre a quanto si è detto, nella materia familiare, la disciplina di fonte europea è stata sinora limitata ai soli profili internazionalprivatistici del diritto di famiglia, a causa dello sfavore con cui gli Stati membri concepiscono un eventuale intervento di diritto sostanziale, come conferma l’art. 81, par. 3, TFUE (par. 3). Infatti, mentre, in generale, la procedura legislativa da seguire per la realizzazione dello spazio giudiziario europeo è individuata in quella ordinaria, vale a dire nel procedimento di codecisione, che prevede il voto a maggioranza qualificata (art. 81, par. 2, TFUE), le corrispondenti misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali devono essere stabilite dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale, ovvero all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo (art. 81, par. 3, comma 1, TFUE), trattandosi di temi particolarmente espressivi dell’identità nazionale. Su proposta della Commissione e sempre previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio all’unanimità può, peraltro, deliberare che certi aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano assoggettati alla procedura legislativa ordinaria. In tal caso, in base al principio di sussidiarietà, i parlamenti nazionali sono informati della relativa proposta e se uno di essi, entro sei mesi, comunica la propria opposizione, la decisione non è adottata (art. 81, par. 3, comma 2, TFUE). La necessaria limitazione dell’intervento del legislatore europeo in tale ambito, è stata sottolineata anche dalla Corte costituzionale tedesca nella famosa sentenza del 30 giugno 200921. Secondo quest’ultima, infatti, tra le aree in cui è essenziale che lo Stato conservi il potere di imprimere la propria politica sarebbero incluse, inter alia, la cittadinanza, l’uso della forza militare e civile, il diritto penale e, naturalmente, gli aspetti legati alla cultura ed alle caratteristiche proprie di un Paese come lingua, famiglia e libertà di opinione, stampa e associazione (par. 249). In un successivo 21 Sentenza del Bundesverfassungsgericht, secondo Senato, del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona. 12 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA passaggio della sentenza, poi, si legge che il fondamentale principio democratico sarebbe violato se non si garantisse a ciascuno di realizzarsi “in one’s own cultural area as regards decisions that are made in particolar concerning the school and education system, family law, language […]”. 1.2. La promozione di una politica di protezione della famiglia nei lavori del Parlamento Europeo L’analisi del percorso politico seguito dall’Unione Europea nella delicata materia familiare, non può prescindere dall’esame dell’attività di impulso e di sensibilizzazione promossa dal Parlamento Europeo. Ed infatti, in un quadro istituzionale caratterizzato dall’impossibilità da parte dell’Unione Europea di incidere direttamente in tale settore, il Parlamento Europeo ha (seppur gradualmente) assunto il compito di portare i temi riguardanti la dimensione familiare al centro del dibattito politico, da un lato, stimolando gli Stati membri a coordinare le rispettive legislazioni nazionali e, dall’altro, invitando le (altre) istituzioni comunitarie a vigilare sugli sviluppi e sui mutamenti sociali nel quadro delle politiche della famiglia. Pur muovendo dal presupposto (ineludibile) del riconoscimento (più o meno diretto) della competenza esclusiva degli Stati membri a legiferare in materia, il Parlamento Europeo non ha rinunciato a promuovere politiche familiari “progressiste”, e cioè particolarmente attente agli sviluppi sociali e ai cambiamenti di valori che l’Europa ha conosciuto nel corso degli ultimi decenni. In primo luogo, si è inteso superare definitivamente l’impostazione strettamente economica del Trattato Istitutivo, interpretando le politiche sociali, e quindi la famiglia, non più in un rapporto funzionale con le libertà economiche, ma come autonomo settore di azione dell’Unione Europea. In questo modo, il Parlamento Europeo, partendo dall’assunto che, nonostante i cambiamenti sociali e di costume, la famiglia rimane un punto di riferimento imprescindibile per ogni ordinamento sociale, ha posto l’attenzione sulla necessità di tutelare e garantire tutte le forme di vita familiare, contraddistinte da un vincolo di affetto e di solidarietà (la cd. affectio maritalis, individuata dall’ordinamento italiano). A tal proposito, é interessante notare che già prima delle 13 CAPITOLO PRIMO richiamate svolte istituzionali dei Trattati di Maastricht e Amsterdam, il Parlamento Europeo aveva anticipato la necessità di esercitare un’azione comunitaria anche in settori non decisamente economici: già nel 1983, difatti, il Parlamento Europeo adottò una risoluzione sulla politica della famiglia22, cui è seguita una successiva risoluzione avente ad oggetto la protezione delle famiglie e dei nuclei familiari nel dicembre del 1994 a conclusione dell’anno internazionale della famiglia23. 1.2.1. La protezione della famiglia e dell’infanzia Particolarmente significativa risulta, infine, la risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell’infanzia24, in quanto rappresenta una sorta di quadro di riferimento sia per gli Stati membri che per le istituzioni, in merito all’adozione di un’efficace politica in materia familiare. Il punto di partenza è rappresentato dalla considerazione che “le forme di vita familiare e le forme di affetto e sostegno emotivo che le accompagnano rappresentano elementi essenziali di benessere qualitativo e che è interesse degli Stati membri e delle istituzioni assistere la famiglia nell’esercizio delle loro funzioni, affinché esse non siano penalizzate né in termini economici, né sul piano sociale e socioculturale”25. Sulla scorta di tale considerazione assume chiara rilevanza l’esigenza di “definire le linee direttrici di una politica della famiglia integrata che […] superi l’impostazione strettamente economica delle politiche puramente finalizzate alle prestazioni e presti attenzione alla promozione della parità di opportunità tra uomini e donne”26. Chiarito l’obiettivo principale della politica familiare nel settore, la risoluzione si rivolge ad entrambi gli attori chiamati a realizzare lo scopo fissato. Da un lato, infatti, si chiede agli Stati membri di “intraprendere politiche familiari specifiche che sostengano e proteggano la famiglia economicamente e nella sua funzione 22 Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 giugno 1983 sulla politica della famiglia nella Comunità Europea, in G.U.C.E. C184 del 11 luglio 1983, pp. 116-ss. 23 Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 dicembre 1994 sulla protezione delle famiglie e dei nuclei familiari a conclusione dell’anno internazionale della famiglia, in G.U.C.E., C 18 del 23 gennaio 1995, pp. 96-ss. 24 In G.U.C.E. , C 128 del 7 maggio 1999, pp. 79- ss. 25 Considerando C della risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell’infanzia, cit. 26 Punto 1 della risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell’infanzia, cit. 14 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA educativa e di solidarietà tra le generazioni”27. Dall’altro, si invitano le istituzioni comunitarie a prendere coscienza della centralità del tema della famiglia e di dotarsi al proprio interno di specifici organi e unità lavorative. In tal senso, si inquadra la proposta di creare una nuova formazione del Consiglio con la partecipazione dei Ministri incaricati della politica della famiglia e dell’infanzia e di prevedere la loro riunione almeno una volta l’anno. Allo stesso modo, si invita la Commissione a prevedere un’unità lavorativa completamente dedicata agli affari della famiglia e alla protezione dell’infanzia e che essa “si tenga in contatto permanente con il Parlamento Europeo e con le associazioni che operano nel settore della famiglia e della protezione dell’ infanzia”28. 1.2.2. I diritti delle coppie omosessuali e la lotta contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale L’azione del Parlamento Europeo, tuttavia, non si è limitata ad una politica tradizionale e conservativa, volta cioè ad assicurare il rispetto e la tutela dell’unità familiare, come nucleo originario di ciascun ordinamento sociale, ma si è rivolta altresì verso posizioni “progressiste”, cercando di allargare “dall’interno” il concetto di famiglia, a cominciare dalle nozioni di matrimonio e coniuge. In tal senso, è opportuno ricordare lo sforzo politico intrapreso dal Parlamento Europeo con riferimento all’equiparazione dei diritti delle coppie omosessuali e la lotta contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. In una risoluzione del 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità29, il Parlamento Europeo invita la Commissione ad elaborare proposte legislative che abbiano lo scopo di eliminare “gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero ad un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”30. In una successiva risoluzione del 2000, avente ad oggetto la relazione annuale sui diritti umani nell’Unione Europea31, il Parlamento Europeo, pur osservando un progressivo avvicinamento tra gli Stati 27 Punto 3 della risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell’infanzia, cit. Punto 9 della risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell’infanzia, cit. 29 In G.U.C.E. , C 61 del 28 febbraio 1994. 30 Punto 14 della risoluzione del 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità, cit. 31 In G.U.C.E. , C 377 del 29 dicembre 2000. 28 15 CAPITOLO PRIMO membri nel riconoscimento delle convivenze al di fuori del matrimonio, indipendentemente dal sesso, rileva la necessità di proseguire nel difficile cammino verso l’equiparazione dei diritti delle coppie omosessuali e a tal fine invita quegli Stati membri che ancora non prevedono tale riconoscimento, a modificare le proprie legislazioni32. All’attività di impulso politico ha fatto seguito una vera e propria azione legislativa, almeno in quei settori in cui il Parlamento Europeo assume pienamente il ruolo di colegislatore. L’iter legislativo che ha contraddistinto il tentativo di adozione della direttiva n. 2004/38/CE – poi abortita e non emanata – fornisce un chiaro esempio in tal senso: la proposta di allargamento della nozione di coniuge anche alle coppie omosessuali ed il conseguente riconoscimento in capo a queste ultime dei benefici in materia di libera circolazione dei lavoratori, rappresenta chiaramente l’intenzione di favorire anche sul piano comunitario un’evoluzione sociale e giuridica, peraltro già in atto in diversi ordinamenti nazionali europei33. Allo stesso modo, si inquadra anche la proposta di includere nella nozione di coniuge ai sensi della suddetta direttiva le unioni registrate a prescindere dalla legge nazionale del Paese in cui il cittadino comunitario esercita la libera circolazione. In conclusione, è d’uopo osservare che l’azione del Parlamento Europeo nella duplice prospettiva richiamata, tradizionale e conservativa da un lato, progressista dall’altro, pur rappresentando un efficace mezzo di pressione e sensibilizzazione sui temi riguardanti la dimensione familiare, non ha tuttavia determinato un effettivo cambiamento della politica comunitaria in tale settore. Ciò è dipeso principalmente da due fattori: da un lato, ha pesato uno scarso grado di cooperazione degli Stati membri, notoriamente restii a cedere parte della propria sovranità in settori particolarmente delicati del proprio ordinamento, e di conseguenza insensibili ai ripetuti inviti ad un’armonizzazione spontanea. Dall’altro, il mancato appoggio delle altre istituzioni comunitarie, ed in particolar modo della Commissione, che non ha saputo tradurre queste spinte progressiste in concrete proposte legislative: ne è un 32 Punto 57; cfr anche punto 56 e 58. Posizione del Parlamento definita in prima lettura il giorno 11 febbraio 2003 in vista dell’adozione della direttiva 2003/…/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, doc. P5- TA (2003) 0041, in G.U.C.E., C 43 E del 19 febbraio 2004, emendamenti n. 14, 15, 16 alla proposta COM 82001) 257 del 23 maggio 2001, ibidem, C 270 E del 27 settembre 2001. 33 16 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA esempio il mancato accoglimento della proposta di allargamento della nozione di coniuge e di matrimonio, in occasione dell’adozione della richiamata direttiva n. 2004/38/CE. 1.3. La cooperazione giudiziaria come tecnica per il coordinamento degli ordinamenti nazionali in materia matrimoniale 1.3.1. Le tecniche di armonizzazione Come detto in precedenza, in base alle competenze attribuite dalle attuali norme del Trattato CE, l’Unione Europea non può adottare strumenti normativi volti ad armonizzare direttamente il diritto di famiglia negli Stati membri. Il problema dell’armonizzazione sostanziale delle legislazioni nazionali in materia civile non è nuovo nel diritto comunitario: ed invero, già la versione originaria del Trattato di Roma attribuiva al legislatore comunitario il potere di adottare degli strumenti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia civile, sebbene con il consenso unanime degli Stati membri. Allorquando poi si è fatto largo l’obiettivo di realizzare concretamente il mercato unico europeo, l’Atto Unico europeo ha rafforzato questo meccanismo, dando la possibilità al legislatore comunitario di adottare degli strumenti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali anche con il meccanismo della maggioranza qualificata. In questi casi, il legislatore comunitario ha individuato e ha previsto l’applicazione della medesima norma sostanziale in tutto il territorio comunitario, mediante la c.d. armonizzazione diretta. Tuttavia, specialmente nel diritto internazionale privato classico, il ricorso alla tecnica dell’armonizzazione diretta non ha mai avuto un notevole successo, e ciò in ragione del fatto che questo metodo presenta alcuni inconvenienti: in primo luogo, l’armonizzazione di una tipologia contrattuale non è mai completa, nel senso che lo strumento di armonizzazione deve giocoforza lasciare spazio al diritto nazionale – che per definizione è completo – per qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione della normativa armonizzata. 17 CAPITOLO PRIMO Inoltre, quando il campo di applicazione degli strumenti di diritto internazionale privato uniforme non sia limitato alle fattispecie internazionali, si può creare un problema di compatibilità con i casi di puro diritto interno: le regole di diritto internazionale privato uniforme, infatti, sono elaborate per regolamentare tendenzialmente fattispecie internazionali e non di diritto domestico, sicché la loro applicazione alle fattispecie puramente nazionali spesso risulta problematica. È ciò che è successo con le citate direttive comunitarie in materia di contratti di agenzia o di contratti conclusi con consumatori: le regole in esse contenute non sono applicabili solo alle fattispecie transnazionali, ma puntano a disciplinare in maniera tendenzialmente uniforme sia le situazioni meramente nazionali che quelle internazionali. Infine, la strada dell’armonizzazione diretta è certamente limitata a quei settori del diritto civile in cui è possibile pronosticare un ravvicinamento delle legislazioni nazionali: non sempre, infatti, le regole nazionali presentano quel minimo comune denominatore necessario per avviare un’azione di armonizzazione. Non a caso, la stessa idea di creare un codice europeo dei contratti ha da subito incontrato numerose difficoltà e rappresenta, tuttora, un progetto di complessa e non immediata realizzazione. Di fronte alle incertezze del metodo della armonizzazione diretta, la Comunità Europea ha fin dalle origini promosso il ricorso alla tecnica alternativa della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. La cooperazione giudiziaria, infatti, rappresenta una tecnica diversa e, per l’appunto, alternativa rispetto a quella dell’armonizzazione diretta, ma in grado ugualmente di raggiungere il medesimo obiettivo di armonizzazione, sebbene in via indiretta. Il mezzo attraverso il quale la cooperazione giudiziaria raggiunge tale obiettivo è il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici. Ed invero, quando una decisione straniera è riconosciuta in un determinato Paese membro, quest’ultimo fa proprio non solo “l’involucro giudiziario”, ma anche – e soprattutto – la situazione giuridica in esso sottostante e cioè la regola di diritto applicata nella decisione riconosciuta. In questo modo, quindi, la regola sostanziale riceve applicazione uniforme in tutto il territorio comunitario, indipendentemente dall’ordinamento di appartenenza. 18 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA Inoltre, così facendo, la cooperazione giudiziaria si pone su un piano diverso rispetto alla cooperazione giuridica, e cioè al ravvicinamento delle legislazioni. Il suo obiettivo non è già armonizzare in maniera diretta le legislazioni nazionali, bensì creare le condizioni affinché il problema della diversità tra le legislazioni nazionali sia affrontato e risolto attraverso un metodo che assicuri il rispetto della sovranità legislativa di ciascun stato nazionale. 1.3.2. L’armonizzazione della normativa internazionalprivatistica Questo ambizioso e complesso risultato si ottiene fondamentalmente attraverso due fattori. In primo luogo, il riconoscimento reciproco richiede un intenso spirito di fiducia reciproca tra gli Stati membri, sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo giudiziario. In altre parole, gli Stati membri devono avere tra di loro pieno rispetto nei rispettivi sistemi giuridici e giudiziari: senza tale presupposto, non è neanche concepibile che una decisione o un qualsiasi altro atto pubblico possa produrre degli effetti al di fuori del territorio in cui è stato emesso. In secondo luogo – e da un punto di vista più strettamente tecnico – l’obiettivo del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie è reso possibile dal funzionamento di alcuni meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri. Più precisamente, questi meccanismi puntano ad eliminare ovvero ad attenuare l’applicazione di quei limiti che gli Stati nazionali hanno storicamente individuato per il riconoscimento delle decisioni straniere e cioè il controllo su: a) competenza originaria del giudice che ha emesso la decisione; b) scelta della legge applicabile al rapporto; c) compatibilità della decisione straniera “riconoscenda” con l’ordinamento interno. A riprova di ciò, le principali convenzioni di diritto internazionale privato che hanno previsto l’effetto del riconoscimento reciproco delle decisioni hanno sempre subordinato tale effetto ad una previa armonizzazione riguardante uno degli aspetti appena citati34. 34 Boele-Woelki, K., Unification and Harmonization of Private International Law in Europe, in J. Basedow et al. (eds), Private Law in the International Arena: Liber Amicorum Kurt Siehr, T.M.C. 19 CAPITOLO PRIMO L’esempio classico, e anche più frequente, è dato dall’armonizzazione delle regole riguardanti la competenza giurisdizionale: la convenzione di Bruxelles del 1968, ad esempio, prevedeva uno specifico e complesso sistema di riparto della giurisdizione, il cui obiettivo era eliminare i possibili contrasti tra giudicati nazionali e favorire in questo modo il riconoscimento immediato delle decisioni straniere. Com’è noto, poi, questo sistema è stato riveduto e migliorato in occasione della trasformazione della convenzione in regolamento comunitario (Regolamento CE n. 44/2001, nonché la relativa rifusione, attuata con il Regolamento UE n. 1215/2012). Lo stesso obiettivo è stato raggiunto anche attraverso l’armonizzazione delle regole sulla competenza indiretta: ne è un esempio la Convenzione dell’Aja del 1970 sul riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale che ha stabilito delle regole comuni sulla giurisdizione, sebbene applicabili solo alla fase del controllo sulla competenza originaria del giudice adito (da qui il nome di regole di competenza indiretta). In entrambi i casi, l’effetto ottenuto è stata l’eliminazione della possibilità, da parte dello Stato dove era stato richiesto il riconoscimento, di opporsi a tale richiesta sulla base di motivi attinenti alla competenza giurisdizionale del giudice adito. Strettamente collegata con la questione della giurisdizione è il profilo della litispendenza internazionale che richiede un coordinamento preciso tra i giudici comunitari: spesso, infatti, accade che due o più giudici nazionali siano aditi relativamente alla medesima domanda o a due domande strettamente collegate per cui si rende necessario decidere chi tra di essi è competente a pronunciarsi. Anche in questo caso, è fondamentale prevedere a priori delle regole ben precise per evitare che si creino procedimenti giurisdizionali paralleli e, potenzialmente, che si arrivi a giudicati nazionali in contrasto tra di loro. La convenzione di Bruxelles del 1968, prima, ed i regolamenti “Bruxelles I” e “Bruxelles II” – “II bis”, poi, hanno previsto Asser Press, 2000, pp. 61-78; Basedow, J., The Communitarisation of the Conflict of Laws Under the Treaty of Amsterdam, in Common Market Law Review, n. 37/2000, pp. 687-708; Israel, J., Europees Internationaal Privaatrecht, in Nederlands Internationaal Privaatrecht, n. 22/2001, pp. 135-149; Jessurun d’Oliveira, H., The EU and a Metamorphosis of Private International Law, in J. Fawcett (ed), Reform and Development of Private International Law: Essays in honours of Sir Peter North, Oxford University Press, 2002, pp. 111-136; Lagarde, P., Développement futurs du droit international privé dans une Europe en voie d’unification: quelques conjectures, in RabelsZ, n. 68/2004, pp. 224243; Dickinson, A., European Private International Law: Embracing New Horizons or Mourning the Past, in Journal of Private International Law, n. 1/2005, pp. 197-236. 20 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA una disciplina ad hoc sulla litispendenza e sulla connessione che ha ridotto notevolmente i casi di procedimenti paralleli e, di conseguenza, i casi di mancato riconoscimento di una sentenza straniera a causa del contrasto con un giudicato nazionale. Lo stesso limite principale al riconoscimento delle sentenze straniere, ovverosia l’ordine pubblico, ha subito dei sensibili ridimensionamenti in presenza di regole armonizzate relative alla disciplina applicabile. Da questo punto di vista, la Convenzione di Roma del 1980 (oggi, sostituita dal Regolamento “Roma I”) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ha costituito un notevole rafforzamento del sistema comunitario di riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, già istituito dalla citata Convenzione di Bruxelles del 1968. L’armonizzazione delle regole di conflitto sulla legge applicabile, unitamente a quelle sulla giurisdizione, può addirittura portare all’abolizione del limite dell’ordine pubblico: un esempio recente è dato dal Regolamento comunitario n. 4/2009 relativo alla giurisdizione, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Tale regolamento sancisce l’immediata riconoscibilità – senza alcuna possibilità di contestazione – alle sole decisioni provenienti dagli Stati membri che hanno aderito al protocollo sulla legge applicabile elaborato nel 2007 in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato35. In altre parole, quando un giudice comunitario si sia pronunciato sulla base di regole comuni sulla giurisdizione e abbia altresì applicato la medesima legge che avrebbe applicato un altro giudice comunitario, la sua decisione avrà efficacia immediata e – si ripete – senza alcun limite (ivi compreso l’ordine pubblico) in tutto il territorio comunitario. Viceversa, quando la decisione proviene da uno Stato membro che non ha aderito al suddetto protocollo, il relativo riconoscimento potrà essere oggetto di contestazione, ad esempio, sulla base di motivi relativi all’ordine pubblico. 35 L’articolo 17, del Regolamento n. 4/2009, stabilisce che “La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aja del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento”. 21 CAPITOLO PRIMO L’unione di questi due elementi – spirito di fiducia reciproca e applicazione dei meccanismi di cooperazione giudiziaria – permettono il funzionamento efficace del principio del mutuo riconoscimento in materia giudiziaria. Questo metodo ha prodotto risultati molto importanti nella materia civile e commerciale, laddove la possibilità per uno Stato membro di non riconoscere una decisione o un atto pubblico straniero è stata notevolmente ridimensionata ovvero, in alcuni casi, addirittura, annullata, come nella già citata ipotesi delle obbligazioni alimentari ovvero nell’ipotesi dei crediti non contestati36. La nuova sfida che il legislatore comunitario si è recentemente impegnato a raccogliere, è dunque trasporre questo metodo al più complesso e delicato settore della materia familiare, laddove l’applicazione dei limiti al riconoscimento delle sentenze straniere è senza dubbio più forte. In questo senso, l’Unione Europea ha adottato negli ultimi anni una regolamentazione molto ambiziosa che punta ad attenuare e, tendenzialmente, ad eliminare i limiti alla circolazione delle decisioni europee in materia familiare. Per fare ciò, ha attuato un’opera di armonizzazione riguardante alcuni aspetti fondamentali quali la giurisdizione, la litispendenza internazionale ed in ultimo il profilo concernente la legge applicabile, cui è dedicato nello specifico il presente lavoro sulla cooperazione rafforzata istituita con il Regolamento c.d. “Roma III”. Per quanto visto sinora, il nuovo regolamento incide pertanto notevolmente sul diritto di famiglia, ancorché si tratti di un meccanismo di armonizzazione indiretta, attuata mediante norme di diritto internazionale privato: infatti, grazie al meccanismo di circolazione delle decisioni, si ottiene un’influenza indubbiamente rilevante anche a livello sostanziale, implicando una circolazione di modelli. 1.4. Cooperazioni rafforzate e diritto internazionale privato europeo Tra gli aspetti più significativi e potenzialmente più rilevanti della recente evoluzione istituzionale dell’Unione Europea, va senza dubbio annoverata la previsione di cooperazioni rafforzate, disciplinate nel titolo IV del Trattato sull’Unione Europea 36 Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in G.U.C.E., L 143 del 30.4.2004. 22 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (TUE) e nel titolo III della Parte sesta del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nella versione risultante dalle modificazioni introdotte con il trattato di Lisbona del 13 settembre 2007. Non è quindi inopportuno rivolgere a tali forme di cooperazione una speciale attenzione, proprio alla luce delle loro prime manifestazioni nella prassi europea37. 1.4.1. I precedenti delle cooperazioni rafforzate nel diritto dell’Unione Europea La proposta di istituire forme di cooperazione rafforzata che non coinvolgano tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, non è certo nuova, anche se in passato indicata con espressioni diverse. A questa idea, già sostanzialmente si richiamava il rapporto del primo ministro Tindemans pubblicato nel 1976, nella misura in cui suggeriva l’ipotesi di un’Europa “a due velocità” per uscire dalla crisi in cui versava la Comunità Europea in quegli anni, rimediando agli accentuati squilibri fra Stati membri con una cooperazione più stretta fra gli Stati pronti ad attuarla, destinata a fare da punto di riferimento con effetto trainante per i rimanenti. Respinta allora, l’idea di una cooperazione differenziata è riemersa diversi anni più tardi con il Trattato di Maastricht, il quale ha dato vita nel 1992 alla realizzazione di un’unione economica e monetaria, caratterizzata dalla creazione, nella fase finale, di una moneta unica comune. Quando quest’ultima fu creata nel 1999, all’unione monetaria parteciparono “senza deroga” undici Stati membri, mentre i rimanenti quattro (Danimarca, Grecia, Regno Unito e Svezia) vi presero parte “con deroga” dall’adozione dell’euro come moneta comune, riducendosi poi a tre quando la Grecia entrò a far parte dell’unione senza deroga dopo che l’euro divenne moneta legale, nel 2002. Con le successive adesioni all’Unione Europea è aumentato il numero degli Stati partecipanti alla zona euro, ma anche quello degli Stati non partecipanti, in base al principio – successivamente affermato nel Trattato sull’Unione Europea per tutte le cooperazioni rafforzate – che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti e non fanno parte dell’acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati ad entrare nell’Unione (art. 20 TUE). 37 Il rilievo è di Pocar, F., Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato, op. cit., pp. 297-298. 23 CAPITOLO PRIMO L’adozione della moneta unica “con deroga” rispetto ad una serie di Stati membri, rappresentava una notevole deviazione dal principio, fino allora seguito, di una “velocità unica” comune a tutti gli Stati impegnati nell’integrazione europea. Va tuttavia rilevato che, nelle intenzioni dei proponenti la moneta unica, la deroga avrebbe finito per avere carattere temporaneo. Se è vero che veniva lasciata la scelta di non aderire all’euro anche agli Stati la cui economia avrebbe potuto rispettare i criteri per adottarlo, è anche vero che gli Stati partecipanti all’euro erano convinti del successo della moneta unica e della successiva scelta a favore della stessa da parte degli Stati inizialmente contrari, nonché naturalmente della successiva acquisizione, da parte degli Stati che non potevano rispettare i criteri di Maastricht, dei requisiti per accettarla. La convinzione della capacità dell’euro di attrarre progressivamente tutti gli Stati membri ad accettarlo, era alla base della previsione di diverse velocità, sul presupposto che la differenziazione operasse per un periodo limitato, anche se di tale periodo non si indicavano i limiti temporali. Analoga spiegazione poteva darsi per l’accordo sociale allegato al Trattato di Maastricht, che pure prevedeva la possibilità di adesione differenziata, pur se l’incidenza delle questioni sociali ivi disciplinate sul funzionamento del mercato comune doveva apparire tutt’altro che secondaria; e non è un caso che le questioni trattate nell’accordo sociale – politica dell’occupazione e riforma della politica sociale – siano state pochi anni dopo inserite fra le politiche comunitarie con il Trattato di Amsterdam. Nella stessa prospettiva può forse valutarsi, secondo la dottrina, anche se la sua incidenza sul mercato interno è certamente meno marcata, la previsione di non partecipazione di uno Stato membro (Danimarca) e la possibilità di opting in concessa ad alcuni stati (Regno Unito e Irlanda) rispetto agli atti adottati nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile. Anche a questa decisione non è probabilmente estranea la convinzione che gli Stati interessati avrebbero poi optato per partecipare alla cooperazione, come è avvenuto nella maggior parte dei casi per il Regno Unito e l’Irlanda, o avrebbero comunque concluso – come ha fatto la Danimarca – accordi paralleli con lo stesso contenuto normativo. 24 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA 1.4.2. Caratteri e limiti delle cooperazioni rafforzate nei trattati sull’Unione Europea Una razionalizzazione della previsione di velocità diverse in determinati settori, verificatesi in alcune occasioni particolari senza un quadro di riferimento che dettasse regole e criteri uniformi, si ha soltanto con il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore nel 1999, che disciplina in via generale la possibilità che un gruppo di Stati membri adotti forme di cooperazione speciali, sia pure in presenza di certe condizioni e di determinate garanzie procedurali. Le rigorose regole procedurali, e in particolare l’elevato numero minimo di Stati richiesto – almeno la maggioranza degli Stati membri – e la facoltà di qualsiasi Stato non partecipante di opporre il proprio veto, bloccando queste forme di cooperazione più stretta, avevano però impedito di fatto il loro utilizzo. La prospettiva che l’imminente allargamento dell’Unione Europea a un numero importante di nuovi Stati, e soprattutto agli Stati ex-socialisti dell’Europa orientale, rendesse sempre più necessario il ricorso a forme di cooperazione rafforzata, a causa del notevole divario di livello fra le economie degli Stati membri, indusse tuttavia a rivedere rapidamente questi parametri così rigorosi. Il Trattato di Nizza del 2001 riorganizza pertanto la materia, adottando una disciplina generale applicabile sia all’Unione, sia alla Comunità Europea, accompagnata da disposizioni specifiche concernenti i vari pilastri. Le novità più significative consistono nella previsione di una cooperazione rafforzata anche per la politica estera e di sicurezza comune, fino allora esclusa, nella sottoposizione dell’autorizzazione a porla in essere alle regole proprie di ciascun pilastro quanto al ruolo e alla partecipazione delle istituzioni europee – con un limitato ruolo del Parlamento Europeo quando la cooperazione dovesse interessare la PESC – e soprattutto nell’abolizione del diritto di veto di ogni singolo Stato membro per ogni cooperazione in settori diversi dalla PESC. Pur adottata con lo scopo dichiarato di meglio rappresentare il quadro istituzionale unico in cui dovevano agire gli Stati membri, e pur attribuendo al Consiglio e alla Commissione il compito di assicurare la coerenza delle azioni intraprese mediante una cooperazione rafforzata con le politiche comuni, al fine di arginare il rischio di una frammentazione dell’unità del quadro istituzionale, la nuova disciplina veniva a sancire la possibilità giuridica che quest’ultima si verificasse. 25 CAPITOLO PRIMO L’eventualità e il rischio di una frammentazione del quadro istituzionale sono ulteriormente agevolati dalla disciplina delle cooperazioni rafforzate risultante dalle modificazioni introdotte con il Trattato di Lisbona, che limita a nove il numero minimo di Stati che devono prendervi parte, cioè a un terzo degli Stati membri e in prospettiva a una percentuale ancora minore. Né tali rischi sono necessariamente ridotti dagli accorgimenti previsti nei Trattati, per diminuirli e per salvaguardare la coerenza delle azioni comuni e non compromettere il processo di integrazione dell’Unione. A tal fine i Trattati europei attribuiscono in ultima istanza al Consiglio il compito di valutare se la cooperazione rafforzata proposta sia intesa a promuovere la realizzazione di obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e rafforzare il processo di integrazione, e se gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme. Nella stessa prospettiva, i Trattati fissano i limiti delle cooperazioni rafforzate. Oltre al rispetto del principio di sussidiarietà, queste possono aver luogo, ai sensi dell’art. 20 par. 1 TUE, solo nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione e nei limiti e con le modalità previste dagli articoli pertinenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione. A questo proposito, l’art. 326, secondo comma, TFUE dispone che le cooperazioni rafforzate “non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi”. I limiti del ricorso ad una cooperazione rafforzata sono dunque espressi con una proposizione di carattere generale nella prima fase, e con un’indicazione più precisa nella seconda. Questa diversa formulazione non è senza conseguenze. La valutazione dell’eventuale pregiudizio al mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale appaiono lasciare un ampio margine di discrezionalità al Consiglio, quando autorizza una cooperazione rafforzata; la considerazione della discriminazione per gli scambi e delle incidenze sulla concorrenza implica invece un esame più strettamente giuridico, con un evidente margine ridotto di discrezionalità dell’organo che autorizza la cooperazione. La diversa soglia di valutazione corrisponde sostanzialmente all’impostazione tradizionale dell’integrazione europea 26 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA alla quale si sono ispirati i trattati europei fin dalla loro prima versione, vale a dire la creazione di un mercato comune fondato sul principio di non discriminazione fra gli Stati partecipanti, la cui libertà è garantita da regole di concorrenza applicabili alle imprese e agli Stati stessi. L’autorizzazione di una cooperazione più stretta fra alcuni Stati membri, che incida sul mercato sotto il profilo del non rispetto del principio di non discriminazione o delle regole di concorrenza, verrebbe quindi a contraddire le fondamenta stesse dell’Unione Europea, a differenza di altre restrizioni del mercato che potrebbero essere tollerate, almeno in presenza di certe condizioni. Il ridotto margine di discrezionalità di cui dispone il Consiglio sembra tradursi in un maggiore ruolo delle altre istituzioni, e soprattutto della Corte di Giustizia. Mentre il controllo di questa ultima su un atto legislativo adottato in base a considerazioni discrezionali di opportunità politica è necessariamente limitato, perché consisterebbe in un esame del merito dell’atto che di regola non compete alla Corte, tale controllo è molto più penetrante quando un’istituzione debba rispettare precisi limiti giuridici nella sua azione, dato che la mancata osservanza di tali limiti solleva una questione di legittimità – sotto il profilo della contrarietà dell’atto ai Trattati – la cui soluzione rientra pienamente nella competenza della Corte, ai sensi dell’art. 263 TFUE. 1.4.3. La cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale Alla luce di queste considerazioni, si può esprimere qualche perplessità sulla prassi seguita sin qui dal Consiglio in tema di cooperazioni rafforzate, anche se si tratta di una prassi ancora troppo esigua per trarne conclusioni definitive. Finora due sole richieste di cooperazioni rafforzate sono state presentate alla Commissione, ai sensi dell’art. 329 TFUE, e su entrambe la Commissione si è espressa favorevolmente, presentando proposte al Consiglio. La prima, ha portato all’emanazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione 27 CAPITOLO PRIMO personale38, c.d. “Roma III”, inteso a stabilire norme uniformi in materia nel quadro dell’attuazione del principio della libera circolazione delle persone. Nell’autorizzarla con la Decisione 2010/405/UE del 12 luglio 201039, il Consiglio ha richiamato nel Preambolo una sua precedente decisione del 2008 con la quale constatava che gli obiettivi del regolamento proposto non avrebbero potuto essere raggiunti in tempi ragionevoli dall’Unione nel suo insieme, e ha osservato che la cooperazione in tema 38 In G.U.U.E. n. L 343 del 29 dicembre 2010, pp. 10-ss, nonché in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2011, pp. 248-ss. Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 ha subito destato l’attenzione della dottrina, che si è prontamente espressa in una copiosa produzione di scritti in materia. Per una puntuale indicazione delle opere, si rimanda naturalmente alla bibliografia generale, ma merita qui richiamarne alcune, che consentono una prima disamina delle problematiche sottese: Álvarez De Toledo Quintana, L., El pacto de elección de lex separationis y lex divorcii en el Reglamento 1259/2010, in Diario La Ley, n. 7613, 18 aprile 2011, pp. 1-7; Calvo Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J., Crisis matrimoniales, in Calvo Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J. (a cura di), Derecho internacional privado, vol. II, 12ª edición, Granada, Comares, 2011, pp. 183-246; Baarsma, N. A., The Europeanisation of international family law: from Dutch to European law; an analysis on the basis of the choice of law on divorce and on the termination of registered partnerships, Groningen, Ulrik Huber Institute for Private International Law, 2010; Campuzano Díaz, B., Uniform Conflict of Law Rules on Divorce and Legal Separation via Enhanced Cooperation, in Latest Developments in EU Private International Law, ed. Beatriz Campuzano D az, Cambridge Antwerp – Portland, Intersentia, 2011, pp. 23-48; Carrascosa González, J., Seatzu, F., La legge applicabile alla separazione personale dei coniugi e al divorzio nella proposta di regolamento “Roma III”, in Studi sull’integrazione europea, 2010, pp. 49-ss; Dariescu, N.C., Dariescu, C., The Difficulties in Solving Litigation Concerning the Patrimonial Effects of a Marriage Between an Italian Citizen and a Romanian Citizen, in Journal of Private International Law, 2008, pp. 107-119; Ekström, M., Les règles communautaires en matière matrimoniale: du règlement ‘Bruxelles II’ à la proposition ‘Rome III’, in L’observateur de Bruxelles, 2007, p. 19; Franzina, P., The law applicable to divorce and legal separation under regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 december 2010, in Cuadernos de Derecho Transnacional, fascicolo n. 2/2011, pp. 85-129; Gaertner, V., European Choice of Law Rules in Divorce (Rome III) : an Examination of the Possible Connecting Factors in Divorce Matters Against the Background of Private International Law Developments, in Journal of Private International Law, 2006, vol. 2, afl. 1, pp. 99-136; Hammje, P., Le nouveau règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, in Revue critique de droit international privé, 2011, pp. 291-ss; McEleavy, P., The communitarization of divorce rules: What impact for English and Scottish Law?, in International and Comparative Law Quarterly, 2004, pp. 605-642; McQuaid, K., Divorce in the European Union: Should Ireland Recognize Foreign Divorces?, in Transnational Law and Contemporary Problems, 2006, pp. 374-400; Ottaviano, L., La prima cooperazione rafforzata dell'Unione europea: una disciplina comune in materia di legge applicabile a separazioni e divorzi transnazionali, in Il Diritto dell'Unione Europea, fascicolo n. 1/2011, pp. 113-144; Pocar, F., Osservazioni a margine della proposta di Regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio, in Bariatti, S.(a cura di), La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 267- 278; Ricci, C., Il foro della residenza abituale nel Regolamento nº 2201/2003 e nella proposta Roma III, in Calvo Caravaca, A.L., Castellanos Ruiz, E. (dir.), La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización, Madrid, 2008, pp. 421-431; Silberman, L.-J., Rethinking Rules of Conflict of Laws in Marriage and Divorce in the United States: What Can We Learn From Europe?, in Tulane Law Review, 82/2008, pp. 1999-2016; Zanobetti, A., Divorzio all'europea. Il Regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, pp. 250-ss. 39 In G.U.U.E. n. L 189 del 22 luglio 2010, pp. 12-ss, nonché in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2010, pp. 1089-ss. 28 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA di divorzio e di separazione personale era destinata a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, assicurando il mutuo riconoscimento delle sentenze e la compatibilità delle norme di conflitto nazionali. Pertanto, l’iniziativa era intesa a promuovere gli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e rafforzare il suo processo di integrazione, come richiesto dall’art. 20, par. 1, TUE. Quanto ai limiti posti alle cooperazioni rafforzate dai Trattati, il Consiglio ha dichiarato che una cooperazione in tema di divorzio e di separazione personale non recava pregiudizio al mercato comune e alla coesione economica, sociale e territoriale, né costituiva un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o provocava distorsioni di concorrenza fra questi ultimi. Si tratta di constatazioni presentate senza alcuna motivazione specifica, che sarebbe vano d’altra parte cercare nel preambolo del successivo regolamento, ancora più sintetico in proposito. È pertanto da intendersi che il Consiglio abbia voluto riportarsi alle più ampie motivazioni svolte nella Proposta della Commissione, che contiene un’analisi più dettagliata della compatibilità della cooperazione rafforzata in esame con i Trattati. È certo, comunque, che questa materia si situa nel contesto dello sviluppo di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, e in questo senso si esprime anche il par. 1 del Preambolo del regolamento. Non si propongono quindi problemi relativi ai limiti previsti dai Trattati alle cooperazioni rafforzate che sollevano questioni di natura esclusivamente giuridica. Meno evidente è che il regolamento non rechi pregiudizio al mercato comune, del quale la libera circolazione delle persone è una componente essenziale, e alla coesione sociale. Va tuttavia ricordato che ci troviamo qui in presenza di limiti alle cooperazioni rafforzate che, come si è osservato supra, lasciano un certo margine di discrezionalità alle istituzioni che devono intervenire nel processo di conferimento dell’autorizzazione. Una loro valutazione errata in proposito può essere oggetto di critiche ma, al di fuori di un manifesto abuso di discrezionalità, non costituisce un motivo di illegittimità della decisione di autorizzazione o degli atti ad essa conseguenti. Va inoltre osservato, sotto il profilo del merito, che la cooperazione rafforzata interviene in una situazione legislativa in cui il diritto internazionale privato degli Stati membri non è unificato e vi sono quindi potenzialmente ventisette 29 CAPITOLO PRIMO discipline nazionali diverse. Se ad essa si sostituisce un quadro normativo in cui le norme di alcuni Stati membri vengono ad assumere lo stesso contenuto, la situazione sostanzialmente non cambia, pur se non vi è dubbio che la libera circolazione delle persone sarà più ampiamente attuata fra gli Stati e verso gli Stati in cui c’è uniformità di legislazione. Va inoltre ricordato che non è affatto pacifico, anche fra gli studiosi del diritto internazionale privato e del diritto europeo, che una piena uniformità di legislazione in materia di famiglia sia strettamente necessaria per il perseguimento dell’integrazione europea40. Non mancano certo voci autorevoli che si sono espresse 40 Assai più problematico, sotto il profilo della compatibilità con i Trattati europei, è l’altro caso di cooperazione rafforzata che ha formato oggetto di proposta della Commissione e di autorizzazione del Consiglio. Esso riguarda l’instaurazione di una cooperazione rafforzata nell’ambito della creazione di una protezione unitaria del brevetto. Una proposta di Decisione del Consiglio di autorizzazione in questo senso è stata formulata dalla Commissione Europea il 14 dicembre 2010, ed è stata successivamente trasmessa dal Consiglio al Parlamento Europeo. Quest’ultimo ha espresso la sua posizione il 15 febbraio 2011, dando la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio, a prescindere da quali fossero gli Stati membri partecipanti (dodici, al momento della proposta). Questa esperienza, però, è finita sotto il vaglio della Corte di Giustizia, per iniziativa dei due Stati, Spagna e Italia, che non hanno aderito alla cooperazione rafforzata de quo. La Corte si è espressa sul punto con la recente sentenza 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, non ancora pubblicata in Raccolta. I motivi di ricorso che hanno messo in discussione la ragion d’essere dell’istituto sono il secondo e il quarto, a mezzo dei quali Spagna e Italia hanno contestato rispettivamente l’obiettivo perseguito con la cooperazione rafforzata in tema di brevetto unitario e il fatto che la stessa consenta effettivamente di rafforzare il processo di integrazione dell’Unione europea, secondo la previsione dell’art. 20, par. 1, TUE. Riguardo al primo profilo, i ricorrenti hanno sostenuto che nel caso di specie la cooperazione rafforzata sia stata utilizzata per escludere alcuni Stati “da un negoziato difficile e per eludere il requisito dell’unanimità”, mentre, nel sistema dei Trattati, la stessa sarebbe preordinata a consentire un passo indietro agli Stati membri non “ancora pronti a partecipare ad un’azione legislativa dell’Unione nel suo insieme” (punto 29 della sentenza). La Corte ha reagito evidenziando come l’impossibilità di conseguire gli obiettivi ricercati a mezzo di una cooperazione rafforzata entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, la quale costituisce il presupposto del ricorso al meccanismo in questione ex art. 20, par. 2 TUE, può essere dovuta a diverse cause, e che non solo nulla vieta agli Stati di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito di competenze da esercitarsi all’unanimità, ma al contrario emerge dall’art. 333, par. 1, TFUE, come una tale evenienza sia espressamente contemplata nei Trattati istitutivi. Il caso in esame toglie così ogni dubbio sul fatto che la cooperazione rafforzata possa essere il frutto di spinte antagoniste nella base sociale dell’Unione e costituire l’esito di visioni inconciliabili sulla fisionomia di misure comuni che tutti, o molti, reputino necessarie sebbene per l’appunto con modalità diverse. L’integrazione differenziata attivabile sub specie di cooperazione rafforzata, cioè, può essere instaurata anche qualora gli Stati non partecipanti non siano contrari allo sviluppo dell’integrazione in un certo settore di per sé, ma agli assetti voluti in proposito da una minoranza qualificata (notoriamente almeno nove Stati membri) che abbia saputo aggregarsi. L’esito del dissenso che prende forma in una geometria variabile è che un gruppo prosegue l’integrazione nei modi preferiti, mentre gli altri sono posti nelle condizioni di rinunciare del tutto a sviluppare l’integrazione nel settore de quo. A garanzia di questi ultimi, che è anche garanzia del processo di integrazione europea nel suo complesso, opera la previsione per cui le modalità adottate dagli altri Stati in regime di cooperazione rafforzata non possono costituire acquis comune, oltre al fatto che essi non hanno alcun obbligo di aderire pur conservando la possibilità di farlo “in qualsiasi altro momento” (art. 328, par. 1, TFUE). Il secondo motivo di ricorso su cui si attira l’attenzione si presenta sul piano tecnico-giuridico con quattro profili distinti, ma consiste 30 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA nel senso che in materia debba essere lasciato più spazio alle normative nazionali. Pertanto, anche se la cooperazione rafforzata in tema di divorzio e di separazione personale non dovesse avere in futuro un effetto trainante e comportare l’adesione ad essa di altri Stati membri – e allo stato pare molto improbabile l’adesione di alcuni Stati – la sua incidenza negativa è da valutarsi certamente in maniera più attenuata, sostanzialmente nel fatto che la disciplina adottata in regime di cooperazione rafforzata compromette l’uniformità della tutela brevettuale tra gli Stati membri minando, in questa materia, la loro integrazione. Tecnicamente Italia e Spagna hanno lamentato la violazione dell’art. 20, par. 1, TUE, secondo cui le cooperazioni rafforzate sono intese a rafforzare il processo di integrazione dell’Unione, dell’art. 118 TFUE, base giuridica del regolamento sul brevetto unitario, nonché degli artt. 326, 2° comma, e 327 TFUE. La Corte ha respinto queste censure con considerazioni legate alle norme aventi rilievo nel caso di specie. Si segnala, anzi, come essa abbia accuratamente e correttamente evitato di esprimersi sulla compatibilità della cooperazione rafforzata in re ipsa con il sistema dei Trattati, ché in questo si risolvevano gli argomenti sollevati dai ricorrenti, i quali evidenziavano in fin dei conti la contraddizione in termini del meccanismo. In particolare Italia e Spagna, rilevando come “la creazione di una protezione uniforme dell’innovazione in una parte soltanto dell’Unione favorirebbe un assorbimento dell’attività relativa ai prodotti innovativi in tale parte dell’Unione, a scapito degli Stati membri non partecipanti” (punto 71), ravvisavano una violazione dell’art. 326, 2° comma, TFUE, secondo il quale le cooperazioni rafforzate “non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale [e non] possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi”. Ebbene, nonostante la cautela introdotta con questa disposizione non c’è dubbio che una cooperazione rafforzata, in qualunque settore sia avviata, per lo stesso fatto di approfondire l’integrazione tra alcuni Stati membri, ingeneri o incrementi un divario con quelli che non vi partecipano. Non c’è parimenti dubbio che, nel momento stesso in cui il meccanismo della cooperazione rafforzata opera da lubrificante nei rapporti tra alcuni, irruvidisce i rapporti con gli altri. Contestare questo elemento equivale a contestare la ragion d’essere del meccanismo, il suo profilo politico, e infatti l’obiezione in discussione può essere opposta a tutte le forme della geometria variabile finora congegnate nel processo di integrazione europea. Si pensi al sistema Schengen prima della stipulazione del Trattato di Amsterdam, come pure alla moneta unica, che ad una percezione immediata costituiscono modalità di integrazione straordinarie tra gli Stati aderenti tracciando al contempo distanze notevoli rispetto agli Stati non aderenti. Nella sentenza in esame la Corte si è tenuta distante dall’affrontare questi nodi, che non le competono poiché la cooperazione rafforzata è prevista nei Trattati la cui coerenza essa non può giudicare, e in particolare ha liquidato la censura sulla pretesa violazione dell’art. 326, 2° comma, logica prima che giuridica, con un breve rilievo del tutto formalista (punti 75 e 68). La prassi in esame offre però nuovi spunti in risposta alle perplessità sollevate da questo meccanismo di integrazione differenziata in termini generali, sulle quali occorrerà riflettere compiutamente in sede europea. I rilievi sopra esposti sono di Pistoia, E., Rimettere in discussione la cooperazione rafforzata? Spunti dalla sentenza della Corte di giustizia contro Spagna e Italia, in SIDIBlog, il blog della società italiana di diritto internazionale, http://www.sidiisil.org/sidiblog, 21 maggio 2013. Della stessa autrice, si veda anche Pistoia, E., Il ruolo della cooperazione rafforzata nell'Unione europea: meccanismo di propulsione dell'integrazione o elemento di divario tra Stati membri?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, fascicolo n. 4/2002, pp. 1885-1905. È interessante sottolineare che anche la terza vicenda in cui il meccanismo ha trovato applicazione, relativa all’istituzione della c.d. Tobin Tax, sta imboccando un iter analogo: il 18 aprile 2013 è infatti stato depositato il ricorso contro l’autorizzazione del Consiglio ad opera del più importante Stato non aderente alla relativa cooperazione rafforzata, il Regno Unito, al quale propone di aggiungersi un altro con notevoli interessi economici in gioco, il Lussemburgo. Queste reazioni, maturate per contrastare l’adozione di misure molto delicate sotto il profilo economico e politico, sembrano segni di disagio verso un meccanismo naturalmente ambivalente per il processo di integrazione, che travalica le vicende specifiche ed indubbiamente rimette in discussione l’istituto, così come originariamente formulato. In questo senso, la sentenza del 16 aprile 2013, ne è l’espressione giuridica più lampante. 31 CAPITOLO PRIMO rappresentando comunque, da certo punto di vista, l’unico sforzo che l’Unione ha saputo compiere di fronte ad un settore per il quale l’unanimità di consensi e l’uniformazione delle norme nazionali (siano esse di natura sostanziale, o anche solo di conflitto) sono ancora ben lontani da raggiungere. 1.5. Il lungo e tortuoso negoziato del Regolamento (UE) n. 1259/2010 1.5.1. La disciplina del divorzio nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha come uno dei suoi obiettivi principali la promozione della mobilità e della libera circolazione dei cittadini tra gli Stati membri. I cittadini europei non svolgono esclusivamente attività economiche in un altro Stato membro, ma vi sviluppano anche una propria vita personale e relazionale. La circolazione crescente di cittadini europei comporta intrinsecamente la generazione di numerose relazioni transfrontaliere e, con esse, anche di matrimoni. La Commissione ha stimato che, all'interno dell'Unione, vengono celebrati circa 350.000 matrimoni internazionali41. Sempre più spesso, però, le unioni entrano in una fase patologica irrisolvibile: così, ogni anno vengono parimenti pronunciati circa 170.000 divorzi con carattere internazionale da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea. La possibilità e le condizioni di divorzio presentano notevoli differenze tra gli Stati membri. La più severa, al tempo dei negoziati, era Malta, ove il divorzio non si consentiva per nulla42. All’opposto, la 41 Fonte: Study to inform a subsequent Impact Assessment on the Commission proposal on jurisdiction and applicable law in divorce matters (2006), 28. Lo studio è disponibile all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/justice, visitato il 30 novembre 2012. 42 Nel caso di specie si utilizza il passato, in quanto occorre sin da subito evidenziare come, da ottobre 2011, anche a Malta sia consentito divorziare. Il 25 luglio 2011, il Parlamento ha infatti approvato la legge che introduce il regime del divorzio anche nell’isola cattolica, unico Paese UE a non prevederlo fino a tempi recentissimi (il testo è disponibile anche nella versione inglese in http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2011/07/BILL-80.pdf, da p. 435 BILL 80). Il dato, che oggi appare innocuo, non lo era certamente al tempo dell’acceso dibattito sulla revisione “Bruxelles II bis”, ove al contrario la mancata previsione del divorzio sul territorio maltese contribuì a rendere tormentata qualunque ipotesi di armonizzazione. Sopitasi definitivamente ogni proposta in senso unitario in sede UE, fu proprio allora che un referendum popolare a livello nazionale fece mutare orientamento politico-legislativo: i cittadini maltesi si sono recati alle urne per partecipare al tanto atteso referendum che si è tenuto il 29 maggio 2011, e il 54% ha votato a favore della legalizzazione del divorzio. Paradossalmente, una spinta decisiva è stata fuor di dubbio fornita proprio dall’approvazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla cooperazione rafforzata in esame, che veniva pubblicato in G.U.U.E. L 343/10 del 29 dicembre 2010, ed alla quale oltre Italia, Spagna, 32 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA Svezia, secondo la propria legge nazionale, consente la più ampia libertà alle parti, per cui non è necessario fornire alcuna motivazione a sostegno di una richiesta di divorzio: questo viene concesso automaticamente. Sia Malta che la Svezia applicano automaticamente il proprio diritto nazionale in materia di divorzio. Il buon esito di una domanda di divorzio presentata da una coppia mista svedese-maltese sarebbe dipeso, pertanto – stando alle leggi vigenti all’epoca dei primi negoziati, di cui si darà atto fra breve – dal fatto che l’azione fosse proposta davanti al giudice maltese piuttosto che svedese, oltre che dalla riconosciuta applicabilità alla fattispecie di una legge nazionale o dell’altra. L'Unione, fino a tempi non poi così molto lontani, non aveva armonizzato le regole che determinano la legge applicabile al divorzio. Il Regolamento “Bruxelles II bis”, infatti, individua solo i criteri relativi alla competenza dei giudici nazionali in materia di divorzio, nonché al riconoscimento e all'esecuzione dei divorzi pronunciati in altri Stati membri, ma tace sulla questione del diritto applicabile43. L'incertezza giuridica scaturisce dal fatto che “Bruxelles II bis” prevede sette criteri di competenza, determinando una potenziale applicazione, in astratto, di varie leggi nazionali. Da questo punto di vista, non sorprende che gli Stati membri abbiano cercato di armonizzare le regole che determinano la legge applicabile al divorzio. Il Libro Verde della Commissione sulla legge applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio, si proponeva pertanto di colmare le lacune esistenti, con l’introduzione di norme uniformi sui conflitti di leggi44. Ungheria, Lussemburgo, Austria, Romania, Slovenia, Francia, Germania, Belgio, Lettonia e Portogallo, ha aderito la stessa Malta. Il tema verrà trattato compiutamente al termine del presente capitolo, cui si rimanda. La legge maltese dichiara apertamente “The objects of this Bill are to allow for the introduction of the institute of divorce in the laws of Malta, under conditions and requirements therein stipulated, and to make provision in consequence thereof”, e tuttavia prevede la giurisdizione dei giudici nazionali solo in presenza di talune condizioni tra i quali la cittadinanza maltese di entrambi gli sposi o il domicilio sul territorio (art. 66L). 43 Cfr. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000, in G.U.C.E. L 338 del 23 dicembre 2003, pp. 0001-0029. 44 Libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio, {SEC(2005) 331}/*COM/2005/0082. 33 CAPITOLO PRIMO Una proposta di modifica del Regolamento “Bruxelles II bis” e di variazione del suo nome in “Roma III” è stata presentata nel 200645. La proposta è stata criticata per diversi motivi, ma il cuore del problema era rappresentato dalle riserve di alcuni Stati membri sul contenuto delle norme proposte. In contrasto con la tradizione prevalente in molti Stati membri, infatti, i criteri proposti per una loro applicazione ai conflitti di leggi, avrebbero potuto comportare l’applicazione della legge straniera. Così, Malta temeva che “Roma III” potesse essere utilizzato per aggirare l'impossibilità del divorzio prevista dalla propria legge nazionale, dovendo applicare una legge straniera sul divorzio nei propri tribunali, mentre la Svezia intendeva al contrario evitare che i propri giudici fossero obbligati a rigettare – in ragione dell’applicazione di un diritto a loro estraneo – una domanda di divorzio. Dato che le singole posizioni nazionali sono dovute rispettivamente alla considerazione dell’indissolubilità del vincolo coniugale da un lato, e, dall’altro, al diritto fondamentale al divorzio, le trattative si sono arenate in un punto di non ritorno. Risultava infatti chiaro a tutti come, considerate queste due estreme concezioni nazionali, un’armonizzazione globale nell’Unione Europea delle regole di conflitto in materia fosse impossibile da raggiungere. Nove Stati membri hanno allora manifestato la loro volontà di proseguire nei negoziati con la proposta della Commissione e pertanto hanno presentato una richiesta di cooperazione rafforzata. La cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio, ad ogni buon conto, risulta alquanto sorprendente. Maggiori forme di cooperazione fra gli Stati membri erano già state introdotte nel Trattato di Amsterdam, per consentire uno sviluppo “a due velocità” in settori particolarmente delicati, come visto supra, fra i quali certamente risulta quello in esame. Gli Stati membri che desideravano intensificare l’integrazione europea non sarebbero così stati rallentati da parte degli Stati membri che non erano ancora pronti. Le norme sulla legge applicabile al divorzio, già ad avviso della prima dottrina manifestatasi, non sembrano però adattarsi perfettamente a questa categoria46. Dal punto di vista del diritto internazionale privato e processuale, è 45 Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters COM(2006) 399 final. 46 Oltre a Pocar, F., Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato, op. cit., una prima compiuta analisi dei dubbi sull’opportunità di tale cooperazione nel settore del divorzio è 34 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA sorprendente che altre due opzioni siano state considerate poco o nulla: la possibilità di perseguire regole comuni nel quadro della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, piuttosto che l'uso della c.d. clausola passerella (passerelle clause) introdotta dal Trattato di Lisbona47. Alla luce di queste due alternative, dunque, occorrerà più avanti spendere qualche parola circa l'opportunità di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, esaminando anche la posizione che gli Stati membri hanno singolarmente adottato nei confronti di tale cooperazione, con i relativi effetti. Tuttavia, prima di analizzare le conseguenze pratiche della cooperazione rafforzata, è affrontata da Kuipers, J., The Law Applicable to Divorce as Test Ground for Enhanced Cooperation, in European Law Journal, n. 2/2012, pp. 201-229. 47 Il Trattato di Lisbona (sul quale si veda anche supra, nota 16), ha esteso la procedura legislativa ordinaria e il voto a maggioranza qualificata a numerosi settori politici. Lo scopo è contribuire alla costruzione europea agevolando il processo decisionale: nella procedura legislativa ordinaria gli Stati membri non dispongono del diritto di veto e così le possibilità di trovare un accordo aumentano. Gli Stati membri, però, sono poco disposti ad abbandonare una parte del loro potere di opposizione in alcuni settori politici. Si tratta dei settori considerati come i più “sensibili”, ovvero quelli in cui conta il peso delle sovranità nazionali, come nel caso della politica estera, dell’immigrazione e della giustizia. In questi settori sono stati conservati, nella maggior parte dei casi, una procedura legislativa speciale o il voto all’unanimità. Oltre a ciò, il Trattato di Lisbona ammorbidisce questa rigidità procedurale con l’introduzione di numerosi tipi di clausole istituzionali. Queste clausole propongono meccanismi istituzionali diversi ma puntano verso un obiettivo comune: facilitare la costruzione europea nei settori sensibili, se così vogliono gli Stati membri. Così, il nuovo Trattato introduce tre tipi di clausole: le clausole passerella; le clausole con freno d’emergenza e le clausole di accelerazione. In particolare, per quanto qui interessa, le clausole passerella consentono di discostarsi dalla procedura legislativa prevista inizialmente dai trattati. Esse consentono nel dettaglio e a certe condizioni: di passare da una procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria per l’adozione di un atto in un determinato settore; di passare da un voto all’unanimità ad un voto a maggioranza qualificata per l’adozione di un atto in un determinato settore. L’attivazione di una clausola passerella dipende sempre da una decisione adottata all’unanimità dal Consiglio o dal Consiglio europeo. Quindi, in tutti i casi, tutti gli Stati membri devono essere concordi prima di attivare una clausola di questo tipo. Inoltre, l’art. 48 del TUE introduce una clausola passerella “generale”, applicabile a tutte le politiche europee. Esistono poi altre sei clausole passerella specifiche per alcune politiche europee e che presentano alcune particolarità procedurali. A titolo d’esempio, i parlamenti nazionali non dispongono generalmente del diritto d’opposizione loro riconosciuto dalla clausola generale. In altri casi, l’applicazione di alcune clausole specifiche può essere autorizzata con una decisione del Consiglio e non del Consiglio europeo, come avviene per la clausola generale. Le modalità d’applicazione delle clausole specifiche differiscono quindi caso per caso e sono descritte negli articoli dei trattati che prevedono la loro applicazione. Nel testo, in particolare, ci si riferisce alla clausola passerella specificamente applicabile alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (art. 81 del TFUE). Questa clausola specifica, per vero, è l’unica in cui i parlamenti nazionali conservano un diritto di opposizione. In tema di rinvio pregiudiziale, poi, è rilevante notare come sia stata implementata una modifica di carattere procedurale, per cui il giudice europeo deve fornire un riscontro al ricorrente entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Questo aspetto, per restare al settore del diritto di famiglia, soddisfa le esigenze di celerità ad esso sottese, specialmente in questioni delicate, come l’affidamento dei figli minori o la responsabilità genitoriale. 35 CAPITOLO PRIMO necessario muovere da un’analisi della situazione fattuale48 che caratterizzava gli Stati membri all’epoca dei negoziati. 1.5.2. La considerazione giuridica del divorzio nei singoli Stati membri La legge sul divorzio, come ci si potrebbe certamente aspettare, varia notevolmente tra gli Stati membri. Malta, fino al 2011, era l’unico Stato membro che non ammetteva il divorzio. La Finlandia e la Svezia, dall’altro lato, hanno sempre posseduto la legge sul divorzio più liberale: infatti, il diritto al divorzio è considerato alla stregua di un diritto fondamentale. Questi Stati membri non richiedono così alcun motivo atto ad argomentare la richiesta di divorzio, ma può essere dagli stessi richiesto un “periodo di riflessione” di sei mesi prima di darvi corso. Alcuni Stati membri consentono il divorzio consensuale, al quale talvolta si antepone necessariamente un precedente periodo di separazione personale, che può avere la durata anche di quattro anni (è il caso dell’Irlanda, dove si conta il periodo di separazione più lungo). Nove Stati membri consentono poi il divorzio dovuto a colpa e responsabilità di uno degli sposi49. La separazione di fatto è un motivo di divorzio per Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna. Il periodo di tale separazione può variare dai sei mesi della Danimarca, fino ai cinque anni di Cipro. Gli Stati membri non possiedono peraltro regole differenti solo in materia di divorzio da un punto di vista sostanziale, ma individuano anche regole diverse per stabilire la legge applicabile (e dunque, diversi criteri di collegamento)50. Malta si trovava in una condizione particolare, in quanto, non conoscendo la possibilità del divorzio, non si poneva parimenti il problema della legge applicabile ad un divorzio internazionale, con i relativi criteri di collegamento. Gli altri Stati membri possono essere sommariamente divisi in due gruppi. Il primo è costituito da Cipro, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia, Lettonia 48 I dati nazionali proposti, sono tratti dalla Rete Giudiziaria Europea in materia di giustizia civile, in http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_ec_en.htm, aggiornato al 5 luglio 2010 e consultato il 2 dicembre 2012. 49 Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Romania. 50 Ricordiamo come si rientri nell’ambito internazionalprivatistico, quanto al settore dei rapporti coniugali, ove il rapporto dedotto in giudizio sia un matrimonio in cui almeno uno dei coniugi ha una cittadinanza straniera o quando i coniugi possiedano la residenza abituale all'estero. 36 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA e Regno Unito51: in questi Paesi i tribunali applicano automaticamente il proprio diritto nazionale (lex fori) anche qualora si presenti una richiesta di divorzio con un elemento di estraneità. Il secondo gruppo comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia e Slovenia52: questi Paesi utilizzano una serie di criteri di collegamento c.d. “a cascata”, al fine di stabilire la legge che presenti il collegamento più stretto con il divorzio. Il criterio principale, è rappresentato dall'ultimo luogo di residenza comune, o dalla nazionalità comune dei coniugi. In mancanza di una residenza o nazionalità comuni, gli Stati membri cercano di individuare il diritto più appropriato ricorrendo nuovamente alla lex fori. Alcuni Stati membri, come la Bulgaria, consentono l’applicazione della legge nazionale quando il divorzio non sarebbe possibile in base alla legge che disciplina in concreto la fattispecie, ma uno dei due coniugi è in possesso della cittadinanza dello Stato membro in questione. Belgio, Paesi Bassi e Spagna prevedono la possibilità, per i coniugi, di scegliere l’applicazione della lex fori. Secondo il diritto belga, inoltre, i coniugi possono legittimamente scegliere la legge dello Stato della nazionalità comune. I fattori oggettivi di collegamento si applicheranno nel solo caso in cui i coniugi non abbiano validamente manifestato un’optio legis. La Germania consente ai coniugi la scelta di legge in caso di doppia cittadinanza: se uno degli sposi ha più di una cittadinanza, i coniugi possono scegliere la legge di uno di questi Stati, a condizione che l’altro coniuge parimenti possieda detta nazionalità. In mancanza di una cittadinanza comune, i coniugi potranno anche scegliere la legge legata alla cittadinanza di ciascuno di essi, da applicare quando nessuno dei coniugi sia un cittadino del Paese in cui entrambi i coniugi possiedono la residenza abituale, o qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso Paese. In Italia, prima dell’applicabilità del Regolamento “Roma III”, la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio erano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del 51 Fonte: Rete Giudiziaria Europea in materia di giustizia civile, cit. Fonte: Rete Giudiziaria Europea in materia di giustizia civile, cit., nonché Atlante Giudiziario Europeo in materia civile, in http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm, aggiornato alla data del 30 ottobre 2013. 52 37 CAPITOLO PRIMO matrimonio o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, a mente dell’art. 31, legge n. 218/1995. In difetto, qualora la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio non fossero stati previsti dalla legge straniera applicabile, veniva in soccorso sempre il criterio della lex fori. 1.5.3. Il Regolamento Bruxelles II bis In ragione di quanto sopra, la determinazione di quale sia la legge applicabile ad un divorzio internazionale, dipende fortemente dal giudice adito. La scelta della giurisdizione può quindi condizionare in larga misura l'esito del procedimento. Il Regolamento “Bruxelles II bis” favorisce il divorzio mediante l’attribuzione di una giurisdizione estesa ai tribunali nazionali. I due principali criteri di collegamento ivi previsti radicano la competenza in capo al giudice dello Stato membro in cui i coniugi possiedono la loro residenza abituale, o al giudice dello Stato membro di cui entrambi i coniugi siano cittadini. Tutti i requisiti della competenza giurisdizionale sono alternativi. In determinate circostanze, può accadere che uno dei coniugi possa scegliere tra i giudici di sette diversi Stati membri53, con la conseguenza che – se tutti questi tribunali applicheranno una legge diversa, frutto di altrettanti criteri di collegamento – allora la coppia vedrà aprirsi un ventaglio di ben sette possibilità di ottenere il divorzio. L’art. 21 (1) garantisce la libera circolazione delle sentenze: si prevede in questo senso che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Anche qui, è agevolmente riscontrabile un atteggiamento di favor divortii da parte del legislatore di “Bruxelles II bis”. Prima di tutto, la libera circolazione delle sentenze copre solo decisioni positive: le decisioni che optino per 53 Jänterä-Jareborg, M., Marriage Dissolution in an Integrated Europe: The 1998 European Union Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters (Brussels II Convention), in Yearbook of Private International Law, n. 1/1999, pp. 1-36; Ancel, B., Muir Watt, H., La désunion européenne: le Règlement dit “Bruxelles II”, in Revue critique de droit international privé, n. 90/2001, pp. 403-457; Gaudemet-Tallon, H., Le Règlement No 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000, compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, in Journal de droit international, vol. 126/2001, pp. 382-430; Boele-Woelki, K., Gonzalez Beilfuss, C., Brussels II bis: Its Impact and Application in the Member States, Intersentia, 2007; Shuilleabhain, M., CrossBorder Divorce Law: Brussels II Bis, Oxford University Press, 2010. 38 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA il rigetto della domanda di divorzio non sono soggette a questo riconoscimento in forma semplificata. Se ad esempio un giudice irlandese dovesse rifiutare di concedere il divorzio, un coniuge sarebbe pertanto libero di presentare una nuova domanda in Svezia. Vi è poi contrasto di opinioni sul fatto che l'Irlanda sarebbe invece successivamente tenuta a dar seguito all’eventuale pronuncia di accoglimento (e quindi, positiva) svedese54. In secondo luogo, gli Stati membri dispongono di motivazioni molto limitate per il mancato riconoscimento di un divorzio pronunciato davanti ai giudici di un altro Stato membro55. In ogni caso, la decisione non può essere oggetto di un riesame nel merito56. Così, di fronte ad una sentenza di divorzio finlandese, ad un tribunale italiano non sarebbe consentito verificare se questi avrebbe egualmente concesso il divorzio in circostanze analoghe. Le divergenze in tema di normativa applicabile, nonché di norme internazionalprivatistiche che designino la legge applicabile, non costituiscono peraltro un ostacolo alla libera circolazione dei giudicati57. Pertanto, anche ammesso che Malta un tempo non consentisse il divorzio, i tribunali maltesi sarebbero stati indubbiamente tenuti a riconoscere un divorzio pronunciato da un giudice di un altro Stato membro. Questi criteri così “generosi” ed aperti verso la competenza dei tribunali nazionali, in combinazione con la libera circolazione delle decisioni, possono esporre al pericolo di una vera e propria “corsa al tribunale”, piuttosto che dell’ormai noto forum shopping. Inoltre, la norma sulla litispendenza impedisce ad un giudice di uno Stato membro di fondare la propria competenza quando una controversia avente lo stesso oggetto e tra le stesse parti sia già pendente davanti a giudici di un altro Stato membro. Le differenze legislative in tema di divorzio devono, quindi, essere criticamente affrontate in tale prospettiva. La possibilità di un divorzio non costituirà 54 Boele-Woelki, K., Die Verordnung über die Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen in Ehsachen, in Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung n. 48/2001, pp. 121-130; Mostermans, P., De wederzijdse erkenning van echtscheidingen binnen de Europese Unie, in Nederlands Internationaal Privaatrecht, n. 20/2002, pp. 263-273. Contra, Helms, T., Die Anerkunnung ausländischer Entschiedungen im Europäischen Eheverfahrensrecht, in Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, n. 48/2001, pp. 257-266. 55 Basti qui ricordare che, ai sensi dell’art. 22 di “Bruxelles II bis”, il riconoscimento di una decisione può essere rifiutato solo se contravviene manifestamente all’ordine pubblico, o quando questa sia stata resa in contumacia, se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto in tempo utile per consentire di preparare una difesa adeguata, o in caso di incompatibilità con una sentenza emessa nello Stato membro richiesto o, infine, in caso di contrasto con qualsiasi precedente sentenza resa che soddisfi tutte le condizioni per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. 56 Art. 26 “Bruxelles II bis”. 57 Art. 25 “Bruxelles II bis”. 39 CAPITOLO PRIMO così spesso una considerazione utile ai fini del forum shopping58. Anche negli Stati membri che stabiliscono condizioni per il divorzio più rigide, i rifiuti delle domande di divorzio sono infatti piuttosto rari nella prassi. Il forum shopping a spese della parte più debole, nel diritto di famiglia, avrà piuttosto più probabilità di verificarsi per quanto riguarda la divisione dei beni matrimoniali o la determinazione di obbligazioni alimentari. Tuttavia, le condizioni in base alle quali venga concesso un divorzio potrebbero talvolta influire sulle domande successive, come ad esempio proprio la divisione della proprietà matrimoniale. In alcuni Stati membri, l’addebito del divorzio in capo ad una delle due parti presenta un notevole impatto sui diritti ad esse spettanti. Il coniuge può pertanto, per mezzo di una scelta accurata del foro ove presentare la propria domanda, manipolare significativamente molte delle questioni intorno alle quali è pronunciata la sentenza di divorzio. 1.5.4. Il caso Hadadi In proposito, una recente sentenza della Corte di giustizia, paradigma di una situazione sempre più frequente, pone efficacemente in risalto i rischi di forum shopping59. I Sig.ri Hadadi e Mesko erano cittadini ungheresi, sposati nel 1979 e successivamente trasferitisi in Francia nel 1980, motivo per cui entrambi i coniugi acquisivano nel 1985 nazionalità francese. Il matrimonio entrava in una fase patologica, e Mesko sosteneva come, nel periodo tra il 2000 e il 2004, avesse dovuto subire ripetuti atti di violenza perpetrati da Hadadi. Nel 2002, Hadadi presentava istanza di divorzio in Ungheria, dove questo veniva concesso dal Tribunale regionale di Pest in data 4 maggio 2004. Nel 2005, Mesko avviava parimenti un procedimento di divorzio in Francia. L'ammissibilità di tale azione dipendeva dal riconoscimento della decisione del Tribunale regionale di Pest in Francia, che a sua volta era condizionata dalla valutazione della competenza in capo ai giudici ungheresi ai sensi del Regolamento “Bruxelles II bis”60. Mesko sosteneva che i giudici ungheresi 58 Ma si potrebbe pensare, per esempio, allo scopo di aggirare il periodo obbligatorio di separazione. Caso C-168/08, Hadadi [2009] ECR I-0000. 60 Questo, normalmente, non si verifica: tuttavia, nel caso di specie il riconoscimento della decisione ungherese era disciplinato dal Regolamento “Bruxelles II”, in ragione dell'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea, da considerarsi per tutte le decisioni rese dal 1° maggio 2004 in poi. Ora, dal momento che i procedimenti sono stati avviati prima dell'entrata in vigore di “Bruxelles II” per 59 40 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA difettassero di competenza in quanto, ai fini della determinazione della giurisdizione si dovesse tener conto della nazionalità effettiva: dal momento che entrambi i coniugi risiedevano in Francia da più di vent’anni, pareva indiscutibile che la cittadinanza effettiva fosse quella francese e dunque i giudici ungheresi non fossero competenti a conoscere del caso. La prova della cittadinanza effettiva è stata respinta dalla Corte di giustizia, in quanto priva di fondamento alla luce degli obiettivi del regolamento. Al contrario, la Corte ha ammesso che, in caso di doppia nazionalità, il coniuge che richiede il divorzio possa scegliere tra le varie autorità competenti. Dal fatto che Mesko abbia chiesto il divorzio in Francia, si può dedurre che la stessa non si sia opposta alla concessione del divorzio davanti al tribunale ungherese: se la sentenza ungherese non avesse potuto essere riconosciuta in Francia, dunque, un tribunale francese sarebbe stato allo stesso modo in grado di pronunciare il divorzio, ricorrendo all’applicazione delle norme francesi sul conflitto di leggi. Il diritto francese avrebbe quindi successivamente governato sia il divorzio, sia la divisione dei beni matrimoniali61. Secondo la legge ungherese, la responsabilità della rottura del matrimonio (dunque, l’addebito, secondo la qualificazione italiana) non influenza i diritti ed i doveri dei coniugi al termine dello stesso, mentre in Francia, il coniuge cui il divorzio è esclusivamente addebitato perde eventuali donazioni coniugali ed altri benefici concessi dal coniuge. Avendo in mente le accuse di violenza fisica rivolte contro di lui, si comprende agevolmente perché Hadadi abbia impedito con successo l'applicazione del diritto francese. Ma anche senza discutere se l’addebito per la rottura del matrimonio debba costituire o meno un criterio rilevante nella divisione del regime patrimoniale, ci si dovrebbe piuttosto chiedere se sia giustificabile, ad opera della legislazione europea, il comportamento di un coniuge che sfugga – a svantaggio dell’altro coniuge – l'Ungheria, in conformità alle misure transitorie, il giudice francese ha dovuto stabilire se il Tribunale regionale di Pest fosse competente e quale fosse lo strumento applicabile. Cfr. art. 64 (4) Regolamento “Bruxelles II”. 61 La Francia ha ratificato la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi. In mancanza di una scelta qualificata, l’art. 4 conclude per l'applicazione della legge del luogo in cui le parti abbiano stabilito la loro prima residenza comune. Dai fatti di causa, non è chiaro se questa risulti essere l’Ungheria o la Francia, ma l’art. 7 (1) avrebbe comportato comunque l'applicazione della legge francese, dal momento che entrambi i coniugi ottennero la cittadinanza francese e quindi trasferirono la residenza in Francia. 41 CAPITOLO PRIMO all'applicazione della legge di uno Stato membro nel cui territorio entrambi i coniugi hanno soggiornato per oltre vent’anni, continuano a risiedere e del quale possiedono la nazionalità, per mezzo di un collegamento più tenue con un altro Stato membro. La risposta deve risultare inequivocabilmente negativa. Se il Regolamento “Roma III” all’epoca fosse già risultato applicabile, come si vedrà più avanti, il suo art. 4 (a), avrebbe portato all’applicazione, quale legge del luogo di residenza abituale comune, della normativa francese. Una “corsa al tribunale” più vantaggioso per ottenere il divorzio, pertanto, non si sarebbe verificata, dal momento che entrambi i giudici, ungherese e francese, avrebbero applicato esattamente le stesse regole: il giudice ungherese avrebbe concesso il divorzio sulla base del regime francese della colpa. Come dimostra il caso Hadadi, l’armonizzazione delle regole sul conflitto di leggi in materia di divorzio è solo un primo passo, dal momento che le questioni in tema di regime patrimoniale, assegni di mantenimento ed obbligazioni alimentari sono spesso molto più determinanti nella scelta strategica di un tribunale62. 1.5.5. L’esigenza di armonizzazione La libera circolazione delle decisioni giudiziarie ha innescato una necessità evidente di norme uniformi sul conflitto di leggi. Il settore della giurisdizione, per un verso molto generoso, e finanche eccessivo, in combinazione con le possibilità molto limitate per uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una sentenza pronunciata in un altro Stato membro che conceda il divorzio, consente al coniuge con l’Avvocato migliore di pregiudicare ingiustificatamente la posizione del coniuge più debole. In ragione di quanto sopra esposto non sorprende per nulla che il Consiglio europeo di Vienna avesse chiesto, già nel 199863, di valutare la possibilità di istituire uno strumento giuridico sulla legge applicabile al divorzio. Ora, non soffermandoci qui sulla questione se prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la competenza per armonizzare le regole sul conflitto di leggi in capo all’Unione Europea esistesse o meno, nel 2005 viene presentato dalla Commissione 62 In generale si veda Meeusen, J., System Shopping in European Private International Law in Family Matters, in J. Meeusen et al. (eds), International Family Law for the European Union, Intersentia, 2007, pp. 239-278. 63 V. supra, par. 1.3., nota 34. 42 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA il Libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio64. La Commissione evidenziava con esso la mancanza di certezza del diritto e di prevedibilità per i coniugi, l’insufficiente autonomia delle parti, il rischio di risultati che non corrispondessero alle legittime aspettative dei cittadini ed il rischio di forum shopping, quali inevitabili conseguenze dovute alle carenze della normativa in materia. A parte l'esigenza di armonizzazione delle regole sul conflitto di leggi in materia di divorzio, poi, anche altre considerazioni conducevano alla valutazione che fosse necessario migliorare la legislazione esistente e si dovessero modificare o criteri di giurisdizione, introducendovi la possibilità per i coniugi di designare il giudice competente. 1.5.6. Alle origini della Proposta Roma III La Proposta di Regolamento “Roma III” è stata presentata un anno dopo65, e comprendeva la possibilità di scelta del foro. Tale facoltà di scelta ad opera delle parti, era lievemente più ampia rispetto al criterio di competenza di cui all’art. 3 del Regolamento “Bruxelles II bis”, dal momento che ai coniugi era consentito optare anche per il giudice dell’ ultima residenza comune, a condizione che questa fosse durata almeno tre anni, piuttosto che per il tribunale di uno Stato membro di cui fossero entrambi cittadini. L'introduzione della scelta del foro, in ogni caso, non costituiva oggetto di contrasti. La proposta conteneva poi una limitata possibilità di scelta della legge. In questo senso, per disciplinare il divorzio, le parti avrebbero potuto optare per (1) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora, (2) la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi, (3) la legge dello Stato in cui i coniugi abbiano soggiornato per 64 Si veda Gaertner, V., European Choice of Law Rules in Divorce (Rome III) : an Examination of the Possible Connecting Factors in Divorce Matters Against the Background of Private International Law Developments, in Journal of Private International Law, 2006, vol. 2, afl. 1, pp. 99-136. 65 Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters COM(2006) 399 final. Cfr. Paulino Pereira, F.R., Compétence juridictionnelle et loi applicable en matière matrimoniale: un règlement Rome III?, in Revue de Marché Commun, n. 509/2007, pp. 390-394; De Boer, T., The Second Revision of the Brussels II Regulation: Jurisdiction and Applicable Law, in K. Boele-Woelki and T. Sverdrup (eds), European Challenges in Contemporary Family Law, Intersentia, 2008, pp. 321-341. 43 CAPITOLO PRIMO almeno cinque anni, e (4) la legge dello Stato membro in cui viene presentata la domanda. La possibilità di scelta della legge costituiva una novità per la maggior parte degli Stati membri. I Paesi Bassi e la Spagna accettavano esclusivamente il quarto criterio (legge dello Stato membro in cui viene presentata la domanda), ricadendo certamente la scelta della legge – in questo caso – a favore del diritto rispettivamente olandese e spagnolo. A ben vedere, sarebbe stata opportuna una maggiore flessibilità. La Commissione, nel Libro verde, offriva l'esempio di una coppia svedese/finlandese che inizialmente si trasferisce in Irlanda per ragioni connesse alla propria attività professionale66, poi in seguito il matrimonio si deteriora ed i coniugi decidono di divorziare. Alla luce della nazionalità comune dei due coniugi, essi potrebbero aspettarsi che il divorzio sia piuttosto semplice e snello, ma la legge irlandese richiede un periodo di quattro anni di separazione. Secondo “Bruxelles II bis”, tutti i criteri di collegamento in tema di giurisdizione porterebbero alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi. L'unico modo offerto alla coppia per evitare di dover sottoporre il loro caso ai tribunali irlandesi, e di essere sottoposti alla legge irlandese, comporta che uno dei due coniugi torni a soggiornare nello Stato membro di origine per un periodo di almeno sei mesi. Tale rigidità sembra difficilmente contemperabile con l'idea di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In mancanza di scelta della legge, l’art. 20b della Proposta avrebbe stabilito una serie di criteri “a cascata”: la legge applicabile al divorzio poteva dunque essere la legge dello Stato (1) in cui i coniugi hanno la loro residenza abituale comune o, in mancanza, (2) in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, purché uno di essi vi risieda ancora, o, in mancanza, (3) di cui entrambi i coniugi sono cittadini, e (4) infine, del luogo in cui viene presentata la domanda. Se la proposta “Roma III” fosse entrata in vigore, avrebbe portato ad una modifica delle norme sul conflitto di leggi in tutti gli Stati membri. In particolare, per i Paesi seguaci della lex fori, l’assunto secondo cui i giudici avrebbero da lì a poco dovuto applicare la legge straniera ad un divorzio avrebbe costituito un importante cambiamento nella teoria dei conflitti di leggi. A questo punto, l’Irlanda e il Regno Unito hanno comunicato che non avrebbero preso parte al procedimento legislativo. Il Regno Unito ha ritenuto che l'applicazione della 66 Libro Verde, cit., note nn. 3 e 5. 44 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA legge straniera potesse dar luogo a difficoltà procedurali e far lievitare le spese di lite a danno dei coniugi, dal momento che ogni tribunale del Regno Unito avrebbe dovuto procurarsi informazioni sul contenuto della legge straniera. L’Irlanda si oppose all'applicazione della legge straniera per motivi di ordine pubblico: lo strumento, così come concepito, avrebbe consentito ai cittadini UE residenti in Irlanda delle condizioni per ottenere un divorzio sostanzialmente diverse e meno onerose, rispetto a quanto consentito agli stessi irlandesi nella Costituzione67. Grazie alla loro particolare posizione ai sensi del Titolo V del TFUE, “Roma III” non avrebbe vincolato questi Stati membri. Fra le altre giurisdizioni nazionali, che tuttavia non godevano del privilegio di opting in, in particolare, la Svezia era molto riluttante alla proposta “Roma III”. Il ministro della Giustizia svedese aveva annunciato pubblicamente che il diritto al divorzio era fondamentale e che la Svezia non avrebbe accettato alcuno strumento di limitazione del diritto di divorzio68. In Svezia si è verificata questa situazione per timore che i giudici svedesi avessero dovuto rifiutare un divorzio sulla base di un diritto straniero, mentre i divorzi (integranti un vero e proprio diritto fondamentale) non vengono di regola, secondo la legge svedese, mai rifiutati. Non è questo il luogo per discutere della fondatezza delle posizioni rappresentate dai singoli Stati membri in seno al Consiglio69. La possibilità di applicazione della legge straniera ai sensi del regolamento avrebbe dovuto, tuttavia, essere presa in considerazione in una prospettiva evolutiva. I coniugi, del resto, sarebbero stati sempre in grado di optare per la lex fori, quale disciplina del proprio divorzio: dunque se le parti in un tribunale svedese avessero desiderato beneficiare della legislazione liberale in materia divorzio, avrebbero semplicemente potuto scegliere la legge svedese. L'applicazione della legge straniera sarebbe ricomparsa solo allorquando uno dei coniugi non avesse consentito l'applicazione della legge svedese. Anche in assenza di scelta della legge, i fattori oggettivi di 67 Cfr. Government rejects new EU proposal on divorce, in http://www.justice.ie, 30 novembre 2010. Press release 24 January 2008, Informelt RIF-råd i Slovenien, in http://www.regeringen.se, visitato il 2 dicembre 2012. 69 Per una compiuta analisi sul punto, si rimanda a: M. Jänterä-Jareborg, Jurisdiction and Applicable Law in Cross-Border Divorce Cases in Europe, in J. Basedow, H. Baum and Y. Nishitani (eds), Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective (Mohr Siebeck, 2008), pp. 317-343; A. Fiorini, Choice of Law in divorce: Is the Europeanization of Family Law Going Too Far?, in International Journal of Law, Policy and the Family, n. 22/2008, pp. 178-205; Baarsma, N. A., European Choice of Law on Divorce (Rome III) : Where Did It Go Wrong?, in Nederlands internationaal privaatrecht; vol. 27/2009, afl. 1, pp. 9-14. 68 45 CAPITOLO PRIMO collegamento contengono un forte orientamento a favore della legge del foro. Così, l’applicazione della legge straniera sarebbe necessaria solo in limitate circostanze, come ad esempio ove un soggetto svedese concluda un matrimonio con una donna irlandese, la coppia si stabilisce in Irlanda, ma dopo qualche tempo il matrimonio entra in crisi, l'uomo si sposta di nuovo in Svezia e presenta dopo un anno e mezzo di domicilio una domanda di divorzio avanti ad un tribunale svedese. Dal canto suo, per motivi personali, la donna preferisce vivere separatamente, ma è dell’idea di continuare il rapporto matrimoniale. Anche se il giudice svedese può essere adito ai sensi dell'art. 3.1 (a), sesto trattino, l'art. 20b (a) comporterebbe l'applicazione del diritto irlandese, per disciplinare il divorzio. Il tribunale svedese avrebbe dovuto respingere la domanda, in quanto il periodo di separazione di quattro anni non è stato rispettato. Presumibilmente, il potenziale impatto applicativo della legge straniera sarebbe stato maggiore per Malta. Le parti che vogliono divorziare di comune accordo possono scegliere la legge di un altro Stato membro, a condizione che esista un legame qualificato con tale altro Stato membro. Anche in questo caso, occorre valutare in prospettiva tali aspetti. La coppia, spesso, aveva già eluso la competenza dei tribunali maltesi portando il procedimento di divorzio in un altro Stato membro. La sentenza di divorzio avrebbe dovuto essere successivamente riconosciuta a Malta. Tuttavia, la proposta “Roma III”, avrebbe costretto i tribunali maltesi a concedere direttamente il divorzio, e in secondo luogo, un collegamento qualificato con uno Stato membro nella scelta di legge era più facilmente costitutivo di un titolo di giurisdizione. Si immagini una coppia finlandese/maltese che vivesse a La Valletta: sotto la vigenza di “Bruxelles II bis” solo i giudici maltesi avrebbero avuto la competenza, con la conseguenza che l’ottenimento di un divorzio sarebbe risultato impossibile. L’Art. 20a (1b) avrebbe consentito ai coniugi di optare per l'applicazione del diritto finlandese, quale legge dello Stato membro di cittadinanza di uno degli sposi70. Anche se solo i tribunali maltesi sarebbero stati in grado di assumere la giurisdizione, sarebbe ancora stato possibile ottenere il divorzio ai sensi di una legge straniera. La Proposta “Roma III” aveva quindi messo in particolare evidenza l’impossibilità di 70 Si noti che, secondo la Proposta “Roma III”, le parti potrebbero anche aver compiuto la scelta del foro a favore di un Tribunale finlandese sulla base della nazionalità finlandese di uno dei coniugi: Art 3a (1c). 46 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA ottenere il divorzio a Malta, prima che il referendum del 2011 e la successiva legislazione nazionale introducessero questo istituto nell’ordinamento maltese. Questo era inaccettabile per Malta e dunque essa stessa aveva minacciato di bloccare l'adozione dello strumento. Per soddisfare le preoccupazioni maltesi, allora, è stata inserita una disposizione secondo la quale “Roma III” non avrebbe obbligato i giudici di uno Stato membro la cui legge non prevede il divorzio a pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale in virtù dell'applicazione di detto regolamento71. Nonostante le forti contraddizioni, la differenza pratica tra applicazione della lex fori e adesione alla Proposta “Roma III” non va comunque sopravvalutata. L’applicazione di leggi straniere sulla base della proposta sarebbe stata rara e avrebbe potuto avere luogo solo quando una delle parti non avesse acconsentito all’applicazione della legge del foro. Nell'esempio della coppia svedese/irlandese, ci si può seriamente domandare se l’ applicazione della legge svedese, con i relativi valori in materia di divorzio, sarebbe davvero stata appropriata72. In altre parole, la cortesia internazionale, in un caso che presenta collegamenti manifestamente più stretti con l’Irlanda, potrebbe non richiedere l'applicazione del diritto irlandese? Le difficoltà nella negoziazione del regolamento hanno senza dubbio preso le mosse dal divorzio inteso quale diritto fondamentale in Svezia e Finlandia, piuttosto che dalla forte concezione di indissolubilità del matrimonio come principio costituzionale in altri Stati membri. La Svezia ha persistito nella sua eccezione contro l'eventuale applicazione della legge straniera, mentre la maggior parte degli Stati membri ha percepito che l'introduzione di norme uniformi sui conflitti di leggi fosse una delle cruciali caratteristiche della proposta. L'adozione della lex fori quale norma di conflitto non è stata assolutamente considerata quale opzione, in quanto avrebbe pregiudicato gli obiettivi della proposta: avrebbe, dunque, comportato la conseguenza che la legge applicabile sarebbe dipesa completamente dal giudice adito. Il terreno fertile creatosi in punto competenza giurisdizionale, comporterebbe di per sé una potenziale applicazione di varie leggi, pregiudicando la prevedibilità e la certezza giuridica che 71 Baarsma, N. A., European Choice of Law on Divorce (Rome III) : Where Did It Go Wrong?, cit., p. 10. 72 Un'analisi approfondita della relatività dei valori nazionali in situazioni internazionali è fornita da L. Gannage, L’Ordre Public International a l’Epreuve du Relativisme des Valeurs, Travaux du Comité Français de Droit International Privé, 2006–2008, pp. 205-242. 47 CAPITOLO PRIMO la proposta invece ha cercato di raggiungere, mentre un approccio orientato verso la lex fori non avrebbe per nulla scoraggiato la “corsa al tribunale”. Come già accennato, pertanto, i negoziati giunsero ben presto ad un punto morto. In una riunione del Consiglio, nel giugno 2008, i ministri conclusero che, a causa di insormontabili difficoltà, era impossibile raggiungere l'unanimità richiesta. Ciononostante, il perdurare della situazione di incertezza giuridica creata da “Bruxelles II bis” era per alcuni Stati membri inaccettabile. Ad agosto 2008, nove Stati membri presentavano una richiesta alla Commissione, manifestando l’intenzione di instaurare fra loro una cooperazione rafforzata73. Nel gennaio 2009, si aggiungeva la Francia. La Commissione ha inizialmente reagito con riluttanza verso una cooperazione rafforzata, temendo una scarsa familiarità con i suoi effetti pratici. La sostituzione di Jacques Barrot da parte di Viviane Reding, nel febbraio 2010, quale Commissario responsabile, tuttavia, ha portato ad un cambiamento di politica della Commissione. La signora Reding aveva infatti annunciato che avrebbe spinto per una cooperazione rafforzata entro tre mesi dopo la sua presa di servizio74. 1.5.7. L’istituto della cooperazione rafforzata nel Trattato di Lisbona L’obiettivo che si propone la cooperazione rafforzata è stato notevolmente agevolato dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009. Come noto, la cooperazione rafforzata è stata originariamente introdotta nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea dal Trattato di Amsterdam (1997): la logica che si pone alla base di una maggiore integrazione consiste nell’assunto a mente del quale alcuni Stati membri non dovrebbero mai essere trattenuti dallo sviluppo di una normativa comune tra di loro a causa di altri Stati membri, che invece concepiscano un ritmo ed una portata differenti in merito all’integrazione europea75. Così, una 73 Bulgaria, Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Romania e Slovenia. Cfr. http://www.timesofmalta.com/articles/view/20100126/local/initiative-to-be-revived, visitato il 2 dicembre 2012. 75 Gaja, G., How Flexible is Flexibility under the Amsterdam Treaty, in Common Market Law Review, n. 35/1998, pp. 855-870; Phillipart, E., Dhian, M., From Uniformity to Flexibility: the Management of Diversity and its Impact on the EU System of Governance, in De Búrca, G., Scott, J. (a cura di), Constitutional Change in the EU: from Uniformity to Flexibility, Hart Publishing, 2000, pp. 299-336; Shaw, J., Flexibility in a Reorganized and Simplified Treaty, in Common Market Law Review, n. 40/2003, pp. 279-311; De Witte, B., Future Paths of Flexibility: Enhanced Cooperation, Partial Agreements and Pioneer Groups, in De Zwaan, J., Nelissen J., (eds), The European Union an 74 48 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA differenziazione nell’acquis communautaire comporterebbe, come poi del resto ha comportato, “due velocità”. La cooperazione rafforzata è stata dotata di una serie di garanzie procedurali, sparse in varie disposizioni di TUE e TCE 76, però a ben vedere non era mai stata applicata in pratica. È stato sostenuto che il valore principale della cooperazione rafforzata potrebbe essere in realtà la sola minaccia di una sua potenziale applicazione77. Gli Stati membri, così, sarebbero motivati ad assumere una posizione meno rigida nei negoziati quando l’ostruzionismo nell’adozione di determinate misure potrebbe essere vanificato mediante l'uso del meccanismo della cooperazione rafforzata. Anche se lo Stato membro non partecipante non sarebbe certo vincolato da detta cooperazione, infatti, una sua mancata partecipazione potrebbe rivelarsi poco attraente da un punto di vista politico, dal momento che così facendo non potrebbe rappresentare i propri interessi e valori nel corso dei negoziati: in questo modo, la cooperazione rafforzata opera come un “distruggi – veto”78. Il valore principale per l'Unione vede la cooperazione rafforzata prevedere una piattaforma di regole differenziate all'interno del suo stesso ordinamento giuridico. Invero, entro i limiti del dovere di leale cooperazione, l'Unione non ha potuto impedire agli Stati membri di perseguire la condivisione di norme comuni anche in via ristretta, al di fuori del quadro del Trattato, qualora una tale armonizzazione si riveli impossibile nel quadro dell'Unione. La cooperazione rafforzata può realizzarsi solo in settori ove l'Unione non abbia competenza esclusiva; non può compromettere il mercato interno e costituire ostacolo agli scambi tra gli Stati membri. Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano, ma la loro non-partecipazione non può ostacolarne l'attuazione da parte degli Stati membri partecipanti. Tuttavia, gli Stati membri rimasti estranei dovrebbero essere liberi di aderire alla cooperazione rafforzata, anche se le relative condizioni di adesione possono naturalmente essere imposte. La Ongoing Process of Integration. Liber Amicorum Alfred E. Kellermann, T.M.C. Asser Press, 2004, pp. 141-152. 76 Art. 11 TCE e artt. 43-45 del TUE. Inoltre, ulteriori vincoli procedurali sono stati previsti per ogni singolo Pilastro del Trattato sull'Unione europea: si vedano l'articolo 27a (2) e l’articolo 40a del TUE. 77 Chalmers, D., et al., European Union Law, Cambridge University Press, 2006, p.159. 78 L’espressione è di Shaw, J., Flexibility in a Reorganized and Simplified Treaty, cit., pp. 279-300. Si veda anche Lansdaal, A., Differentiation or Enhanced Cooperation. Formalizing Flexibility, in A. Schrauwen (ed), Flexibility in Constitutions: Forms of Closer Cooperation in Federal and NonFederal Settings, Europa Law Publishing, 2002, pp. 47-57. 49 CAPITOLO PRIMO procedura formale di cooperazione rafforzata, come si diceva, non era mai stata applicata in pratica, ma l'integrazione differenziata comunque non era una novità in seno all'Unione. Un esempio lampante può essere rinvenuto in ambito della cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo, dove è ben noto che un gruppo di sette Stati membri non cercò attivamente il sostegno di altri Stati membri, al fine di evitare le condizioni procedurali e sostanziali collegate alla cooperazione rafforzata79 e preferì, piuttosto, operare al di fuori del trattato quadro80. Il trattato di Lisbona è stato, quindi, concepito come un'opportunità per migliorare operativamente il meccanismo della cooperazione rafforzata. 1.5.8. Il carattere “internazionale” della separazione e del divorzio Ai sensi dell’art. 1 della Proposta, il regolamento si applica al divorzio e alla separazione personale, “in circostanze che comportino un conflitto di legge”, cioè – come chiarisce la Commissione nella relazione di accompagnamento – a quelle “situazioni che presentano uno o più elementi di estraneità rispetto alla vita sociale interna di un Paese e che possono implicare più sistemi giuridici”. Si tratta dunque di situazioni che presentano quelle “implicazioni transnazionali” richieste dall’art. 81, par. 3, TFUE, base giuridica della Proposta di regolamento. Il carattere di internazionalità non deve necessariamente riguardare “la coppia” (es. coniugi aventi cittadinanza o residenza abituale diversa), potendo riguardare anche soltanto la “vita” della coppia (per es. cittadini di uno Stato che spostano la loro residenza abituale in altro Stato). Nel libro verde la Commissione si riferiva a matrimoni “internazionali” relativamente a quei matrimoni in cui i coniugi hanno cittadinanza diversa, oppure risiedono in Stati diversi o risiedono in uno Stato di cui non sono cittadini. Il regolamento non avrebbe assunto dunque rilevanza per situazioni “puramente interne” ad un unico Stato, prive di qualsiasi contatto transnazionale. Infatti, a 79 Ziller, J., Le Traité de Prüm une Vraie-Fausse Coopération Renforcée dans L’Espace de Sécurité, Liberté et de Justice, EUI Law Working Paper 32 (2006). 80 La Convenzione di Prüm risultante si è così conclusa con l’idea di convertire norme sostanziali in diritto comunitario. Ma una produzione di strumenti internazionali al di fuori del quadro giuridico dei Trattati, annulla il vantaggio che la cooperazione rafforzata potrebbe giocare per l'Unione quale soggetto istituzionale. 50 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA differenza di quanto previsto nei regolamenti “Roma I” (come già nella Convenzione di Roma del 1980) e “Roma II”, la possibilità di scelta di legge ad opera dei coniugi (art. 3 della Proposta) è limitata a leggi che presentino un certo collegamento con la fattispecie: dunque in relazione a coppie aventi legami con un unico ordinamento, anche la scelta sarebbe comunque limitata a quella di quell’unico Stato. A conferma di ciò, non compare nella Proposta una disposizione analoga a quella dell’art. 3, par. 3, del Regolamento “Roma I” e dell’art. 14, par. 2, del Regolamento “Roma II”, che si riferiscono a fattispecie in cui tutti gli elementi pertinenti sono ubicati in un ordinamento diverso da quello la cui legge è scelta ad opera delle parti, limitando gli effetti della scelta di una legge di un altro ordinamento81. Il carattere internazionale della “vicenda”, costituendo un presupposto per l’applicazione del regolamento, dovrà essere accertato d’ufficio dal giudice 82, che tuttavia non sarà tenuto anche a verificare la “genuinità” (o “spontaneità”) del collegamento con diversi ordinamenti, potendo assurgere a frode alla legge solo l’eventuale carattere fittizio del collegamento con un ordinamento83. 1.5.9. L’ambito di applicazione materiale Quanto all’ambito di applicazione ratione materiae, la scelta di adottare un regolamento autonomo, formalmente svincolato dal Regolamento n. 2201/2003, comporta difficoltà interpretative che sarebbero state in parte evitate se ci si fosse limitati a modificare il Regolamento “Bruxelles II bis”, introducendo norme sulla 81 Art. 3, par. 3, Regolamento n. 593/2008 (“Roma I”): “Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un Paese diverso da quello la cui legge è scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso Paese non permette di derogare convenzionalmente”. Analogamente dispone l’art. 14, par. 3, del Regolamento n. 864/2007 (“Roma II”). In argomento cfr. Franzina, P., “Il Regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)”, in Le nuove leggi civili commentate, 2008, p. 971-ss., p. 981. 82 Sono quindi da rigettare interpretazioni quali quella prospettata dalla Cassazione italiana, nella sentenza 5 giugno 2009 n. 13087, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, p. 140-ss., che ha affermato, in relazione ad una fattispecie concernente il licenziamento di un lavoratore che prestava la propria attività lavorativa in Germania e rientrante nell’ambito di applicazione della Convenzione di Roma del 1980, che “i presupposti di applicabilità di una determinata legge straniera dipendono pur sempre dalla sussistenza di criteri di collegamento fondati su elementi di fatto, che devono essere ritualmente acquisiti alla causa”. In argomento cfr. Tuo, C., “Obbligazioni contrattuali ed applicazione della legge straniera: un preoccupante segnale di regresso da parte della Corte di Cassazione”, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, p. 55-ss., in particolare p. 62-ss. 83 In senso difforme Franzina, P., Il Regolamento n. 864/2007 cit., p. 982. 51 CAPITOLO PRIMO legge applicabile: in tal caso, infatti, sarebbe stato evidentemente coincidente l’ambito di applicazione materiale84. Come per il Regolamento “Bruxelles II bis”, non sono fornite indicazioni sul significato dei termini “separazione” e “divorzio” ai fini del nuovo regolamento85. Una lettura coerente con il Regolamento n. 2201/2003 porterebbe a ritenere che la nuova normativa concerna unicamente la legge applicabile allo “scioglimento del vincolo matrimoniale” (8° considerando Regolamento n. 2201/2003)86, con esclusione dell’annullamento (come si evince dall’art. 1 che si riferisce unicamente al divorzio e alla separazione personale)87. Anche così delineato l’ambito materiale, risulta comunque problematico determinare a quali matrimoni debba applicarsi il regolamento. È noto, infatti, come l’istituto non sia inteso in tutti gli Stati membri in modo uniforme, in particolare in relazione alla possibilità che il vincolo possa instaurarsi fra persone dello stesso sesso. E a fortiori dunque è da escludere che sussista una nozione di matrimonio a cui poter attingere nell’ordinamento dell’Unione88, rientrando la materia nelle competenze interne degli Stati. Se il regolamento non intende dunque incidere su tale nozione, che resta di competenza degli Stati, si potrebbe allora verificare l’ipotesi di domande di 84 Ciò è confermato dal fatto che l’introduzione di norme sulla legge applicabile era accompagnata da una modifica delle norme sulla giurisdizione, anche in funzione – come si vedrà nel paragrafo successivo – di modificarne l’ambito di applicazione ratione personae. 85 L’esigenza di individuare una nozione uniforme è particolarmente rilevante, in questo caso, se si considera che si tratta di una nozione volta alla delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamento, e quindi incidente in prima battuta sull’uniformità di applicazione del regolamento stesso. Nel senso che debba essere ricercata una nozione autonoma soprattutto quando il termine serve per delimitare l’ambito di applicazione di un atto, cfr. Bariatti, S., “Prime considerazioni sugli effetti dei principi generali e delle norme materiali del Trattato CE sul diritto internazionale privato comunitario”, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 671 ss., p. 702 e ID., “Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni”, in La famiglia nel diritto, cit., pp. 153-ss., pp. 154 e 167-168. 86 Cfr. la Relazione esplicativa allegata al testo della proposta di Convenzione c.d. “Bruxelles II” (adottata ai sensi dell’art. K3 del TUE), elaborata dalla Prof. Alegrìa Borràs, in GUCE C 221/35 del 16 luglio 1998, par. 22: “la convenzione si limita ai procedimenti specificamente relativi al vincolo matrimoniale, ossia l’annullamento del matrimonio, il divorzio e la separazione personale”. 87 Nella relazione di accompagnamento si afferma che per l’annullamento del matrimonio “l’autonomia delle parti e la scelta di una legge diversa da quella dell’autorità giurisdizionale adita sono ritenute inopportune”. 88 Nel senso che l’interpretazione autonoma delle nozioni di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti debba essere in armonia, per quanto possibile, con nozioni comuni contenute nella legislazione comunitaria (oggi dell’Unione), cfr., per tutti, Audit, M., “L’interprétation autonome du droit international privé communautaire”, in Journ. dr. int., 2004, pp. 789 ss.; contra Lopes Pegna, O., La proposta di cooperazione rafforzata sulla legge applicabile a separazione e divorzio: profili problematici, cit., p. 129. 52 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA scioglimento di matrimoni di coppie dello stesso sesso89 proposte davanti a giudici di Stati dove tali vincoli non sono conosciuti, né riconoscibili ancorché instaurati validamente all’estero. Verosimilmente questi giudici riterranno inammissibile la domanda, nei limiti in cui il vincolo di cui si chiede lo scioglimento non possa essere considerato esistente nell’ordinamento del foro90. Non esistono nella Proposta, a differenza dei principali strumenti di diritto internazionale privato adottati precedentemente, esclusioni esplicite di materie (cfr. art. 1 Regolamento n. 44/2201; art. 1 Regolamento n. 2201/2003; e in particolare, con riferimento alla materia della legge applicabile, art. 1 Regolamento n. 593/2008, c.d. “Roma I”, art. 1 Regolamento n. 864/2007, c.d. “Roma II”)91. Esigenze di coerenza interna all’ordinamento dell’Unione hanno imposto sin da subito, tuttavia, di considerare implicitamente esclusi quei settori che, pur potendo avere stretta attinenza con divorzio e separazione, trovano una disciplina – quanto alla legge applicabile – in altri specifici atti normativi dell’Unione, come in Convenzioni internazionali di cui sono (o saranno) parte gli Stati membri, “nell’interesse” dell’Unione: in particolare, le obbligazioni alimentari, i regimi patrimoniali fra coniugi, la responsabilità genitoriale. Queste esclusioni, sono poi state precisate esplicitamente nella versione definitiva del Regolamento (UE) n. 1259/201092. 89 Per un riferimento esplicito alle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di matrimonio fra persone dello stesso sesso, che “non impediscono in linea di principio l’applicazione del regolamento”, cfr. il Parere del Comitato economico e sociale del 13 dicembre 2006, in G.U.U.E. C 235 del 30 dicembre 2006, pp. 71-72, par. 3.3. 90 Si trova una conferma nell’art. 7 bis inserito nell’ “orientamento generale su elementi chiave del testo” (doc. 10153/10) adottato dai Ministri degli Stati membri partecipanti nel corso del Consiglio GAI del 3 e 4 giugno 2010 (comunicato stampa PRESSE 161), che stabilisce espressamente: “Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la cui legge non prevede il divorzio o non riconosce il matrimonio in questione ai fini della procedura di divorzio, di emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso”. Cfr. anche il comunicato stampa del Consiglio GAI del 19 e 20 aprile 2007 (doc. 8364/07 Presse 77 cit.), a p. 11: “La definizione e le condizioni di validità del matrimonio sono questioni di diritto sostanziale e quindi di competenza del diritto nazionale. Di conseguenza l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente in materia di divorzio o separazione personale può pronunciarsi sull’esistenza di un matrimonio in virtù del diritto nazionale”. 91 Cfr. anche l’art. 1 della Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 def.) del 14 ottobre 2009, poi sfociata nel successivo Regolamento (UE) n. 650/2012. 92 Art. 1.2. Regolamento “Roma III”: “Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale: a) la capacità giuridica delle persone fisiche; b) l’esistenza, la 53 CAPITOLO PRIMO In questo modo è garantita l’armonia fra i vari strumenti incidenti sulla materia, ed in particolare si mantiene un parallelismo con la disciplina della giurisdizione e del riconoscimento delle decisioni nella materia matrimoniale prevista nel Regolamento n. 2201/2003,30 in modo analogo a quanto espressamente stabilito nei considerando n. 7 dei regolamenti “Roma I” e “Roma II”, in cui si valorizza la coerenza di questi strumenti con il Regolamento n. 44/2001 in materia di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni, oltre che con gli altri regolamenti sulla legge applicabile. Inoltre, aspetti problematici della Proposta si profilavano anche in merito alla determinazione della portata della legge così individuata, dal momento che questa, a differenza dei regolamenti “Roma I” (art. 12) e “Roma II” (art. 15) non contiene alcuna indicazione al riguardo. Le esclusioni sopra esaminate non esauriscono infatti gli aspetti che possono o meno rientrare nell’ambito della legge applicabile al divorzio nei diversi ordinamenti degli Stati membri93. Già dalla Proposta, poi, si arguisce come il regolamento non intenda incidere sulla legge applicabile agli effetti del divorzio, come, per esempio, oltre agli effetti patrimoniali, le conseguenze sul nome: spetterà poi ai singoli ordinamenti interni stabilire se questi effetti siano o meno da regolare sulla base della stessa legge individuata ai fini dello scioglimento del vincolo94. validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) l’annullamento di un matrimonio; d) il nome dei coniugi; e) gli effetti patrimoniali del matrimonio; f) la responsabilità genitoriale; g) le obbligazioni alimentari; h) i trust o le successioni”. 93 La questione è importante anche per stabilire in quale misura, negli ordinamenti interni, residui un margine di applicazione delle norme relative all’individuazione della legge applicabile a separazione e divorzio. 94 In molte legislazioni interne la stessa legge in forza della quale si pronuncia il divorzio regola anche le conseguenze patrimoniali. Cfr. Tribunale primo grado, sentenza 21 aprile 2004, causa T-172/01, M. c. Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Raccolta, 2004, p. II-1975, par. 73, secondo cui l’accordo vertente sugli alimenti a seguito di divorzio è regolato dalla “legge che regola gli effetti del divorzio, nella fattispecie la legge greca in forza della quale è stato pronunciato il divorzio”. Nello stesso senso già Corte di Giustizia, sentenza 17 maggio 1972, causa 24/71, Meinhardt, in Raccolta, 1972, p. 269, par. 6. In relazione al nome, ad esempio, l’art. 24 della legge n. 218/1995 stabilisce riguardo ai diritti della personalità (tra cui rientra il nome) che i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. In materia cfr. anche la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e ai cognomi, in vigore tra Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, (art. 1), che sottopone la disciplina del nome e del cognome alla legge nazionale. 54 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA 1.5.10. L’ambito di applicazione ratione personae Nessuna indicazione circa un coordinamento con il Regolamento n. 2201/2003 è contenuta anche per quanto avrebbe riguardato l’ambito di applicazione ratione personae del futuro regolamento95. Come generalmente previsto negli strumenti internazionali relativi alla legge applicabile, il carattere universale del regolamento (art. 2) comporta che la disciplina ivi prevista sia applicabile da parte dei giudici di uno Stato partecipante anche a prescindere da qualunque contatto dei soggetti interessati con uno Stato membro96. Il futuro regolamento avrebbe perciò individuato la legge applicabile a qualunque domanda di separazione o divorzio fosse introdotta negli Stati membri partecipanti, indipendentemente dalla circostanza che il criterio di giurisdizione derivi dal Regolamento n. 2201/2003 o dalle norme interne dello Stato membro, e quindi anche in relazione a fattispecie collegate esclusivamente o quasi esclusivamente con Stati terzi97. Nella relazione allegata alla Proposta si legge (par. 2.2.) che esso contribuirà “a integrare i cittadini di Paesi terzi cui darà la possibilità di sostituire la legge nazionale con quella della nuova residenza”. 95 Nell’originario testo della Proposta in commento non era previsto alcun riferimento al Regolamento n. 2201/2003, neppure in un considerando, come invece nei regolamenti “Roma I” e “Roma II” (considerando n. 7) in relazione al Regolamento n. 44/2001. Nell’orientamento generale su elementi chiave (doc. 10153/10), si è invece inserito un riferimento al Regolamento “Bruxelles II bis”, ma unicamente per stabilire, nell’11° considerando, che “Se del caso, un’autorità giurisdizionale dovrebbe essere considerata adita ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003” (testo inglese: “Where applicable, a Court should be deemed to be seized in accordance with Regulation (EC) n. 2201/2003”). Il richiamo al regolamento “where applicable”, faceva dunque pensare che il regolamento sulla legge applicabile potesse trovare applicazione, nell’intenzione dei Ministri degli Stati partecipanti, anche al di fuori dell’ambito di applicazione di “Bruxelles II bis”. Nella versione definitiva del Regolamento “Roma III”, come si vedrà più avanti, il riferimento al Regolamento n. 2201/2003 è stato comunque inserito esplicitamente nel dettato normativo (e non solo nei considerando), all’art. 2. 96 Le norme di conflitto individuate nel regolamento possono indifferentemente condurre all’applicazione di norme di uno Stato membro partecipante, di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro. Analogamente dispongono l’art. 3 del Regolamento n. 864/ 2007 (“Roma II”) e l’art. 2 del Regolamento n. 593/2008 (“Roma I”). 97 Ciò può costituire fonte di perplessità per chi segua una interpretazione restrittiva della competenza dell’Unione in questa materia, specialmente in relazione all’esigenza che le misure siano adottate, “in particolare, se necessario al corretto funzionamento del mercato interno”, ai sensi dell’art. 81, par. 2, TFUE (ex art. 65 TCE). Già altri strumenti, tuttavia, si muovono in questa direzione. Gli stessi lavori volti ad estendere l’applicabilità del Regolamento n. 44/2001 anche a soggetti domiciliati in Stati terzi confermano la tendenza ad estendere la portata degli strumenti europei di cooperazione giudiziaria anche a fattispecie meno collegate con gli Stati membri. In senso critico cfr. Fiorini, A., Roma III – Choice of Law in Divorce: Is the Europeanization of Family Law Going Too Far?, in International Journal of Law, Policy and the Family, 2008, pp. 178-ss., in particolare pp. 184-ss. 55 CAPITOLO PRIMO In coerenza con questa scelta, la Proposta di modifica del Regolamento n. 2201/2003, oltre ad introdurre norme sulla legge applicabile, provvedeva a modificare i criteri di giurisdizione in modo da estendere l’ambito di applicazione, anche attraverso l’introduzione di criteri residuali uniformi. In mancanza della riforma del Regolamento n. 2201/2003 in relazione alla competenza giurisdizionale, che – come si vedrà – potrebbe avere per risultato di privare di efficacia le norme sulla competenza giurisdizionale comuni di ciascuno Stato membro, il regolamento si applicherà anche quando la competenza del giudice adito fosse fondata sui c.d. fori esorbitanti posti dalle norme interne. In particolare, per quanto concerne l’ordinamento italiano, profili di estensione dell’applicazione ratione personae delle norme del regolamento si potranno presentare allorché operino fori chiaramente esorbitanti, quali il foro del luogo della celebrazione del matrimonio in Italia (art. 32 legge n. 218/1995) 98, e quello di residenza o dimora dell’attore in Italia (per effetto della trasformazione dei criteri di competenza territoriale in criteri di competenza giurisdizionale, ai sensi dell’art. 3, 2° comma, ultima frase, legge n. 218/1995)99. Il futuro regolamento avrebbe consentito a cittadini di Stati terzi con legami scarsamente significativi con il nostro ordinamento di scegliere la legge applicabile al divorzio, tra cui anche la lex fori. All’applicazione della lex fori, secondo le norme di diritto internazionale privato italiane attualmente vigenti, si arriverebbe invece solo qualora separazione e divorzio non fossero previsti nella legge straniera richiamata, o questa fosse contraria all’ordine pubblico. La portata del Regolamento n. 2201/2003 è al momento più limitata. Già il considerando n. 8 del Regolamento n. 1347/2000 (“Bruxelles II”) stabiliva espressamente che il regolamento dovesse applicarsi “anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati comunitari”. La Corte di Giustizia ha poi confermato questa impostazione anche con 98 Art. 32, legge n. 218/1995: “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”. 99 L’art. 3, 2° comma, legge n. 218/1995, nelle materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, stabilisce che “la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”. 56 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA riferimento al Regolamento n. 2201/2003, che non contiene alcuna disposizione espressa sull’ambito di applicazione ratione personae. La Corte, nel caso Lopez deciso il 29 novembre 2007100, richiamando proprio l’ 8° ed il 12° considerando del Regolamento n. 1347/2000, ha affermato che il Regolamento n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che (…) si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”. Si può dunque desumere l’ambito di applicazione ratione personae del Regolamento n. 2201/2003 dai criteri di giurisdizione posti dagli artt. 3-ss 101 . Il carattere esclusivo di questi criteri (art. 6) comporta che gli eventuali fori esorbitanti previsti dalle norme nazionali possano operare solo quando il convenuto non sia residente in uno Stato membro, né cittadino di uno Stato membro. La Commissione, proprio in concomitanza con l’adozione di norme uniformi sulla legge applicabile, riteneva necessario integrare i criteri di giurisdizione previsti dal Regolamento n. 2201/2003 estendendo, attraverso l’adozione di criteri residuali uniformi, la competenza giurisdizionale. L’iniziativa legata all’introduzione di norme sulla legge applicabile nell’ambito del Regolamento n. 2201/2003 si accompagnava, infatti, alla revisione dei criteri giurisdizionali ivi previsti. In particolare: l’abrogazione dell’art. 6, concernente il carattere esclusivo dei criteri di competenza giurisdizionale enunciati nei precedenti artt. 3-5, e la modifica dell’art. 7, concernente la competenza residuale, oltre alla introduzione di una limitata possibilità di proroga della competenza giurisdizionale. La soppressione dell’art. 6 si fondava sulla considerazione che la regola dell’esclusività è superflua e può creare confusione102. Maggiore rilevanza assume, ai fini della presente trattazione, la proposta di modifica dell’art. 7, volta alla introduzione di una norma uniforme sulla 100 Sentenza 29 novembre 2007, causa C-68/07, Lopez, par. 26. Cfr., per tutti, Baratta, R., Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di P. Picone, Padova, 2004, p. 163-ss. In relazione al Regolamento n. 1347/2000, Bonomi, A., Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Rivista di diritto internazionale, 2001, pp. 298-ss., pp. 327-ss. 102 Relazione allegata alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2201/2003, p. 9. 101 57 CAPITOLO PRIMO competenza residuale che sostituisca le corrispondenti norme interne103. La proposta mirava chiaramente a colmare alcune lacune lasciate dall’attuale disciplina, che potevano portare, in certe circostanze, ad un diniego di giustizia. Tuttavia, i criteri della “precedente residenza abituale comune nel territorio di uno Stato membro” (art. 7, lett. d), e della cittadinanza di almeno uno dei due di uno Stato membro (art. 7, lett. e), non comportano – dal punto di vista dell’ambito di applicazione ratione personae – una estensione di applicazione anche a cittadini di Stati terzi non residenti in uno Stato membro. C’era da chiedersi se allora sarebbero rimasti applicabili i fori esorbitanti presenti nelle norme interne degli Stati membri partecipanti, almeno in relazione a cittadini di Stati terzi non residenti (o che non abbiano risieduto per almeno tre anni) in uno Stato membro. La relazione alla Proposta di modifica si riferiva ad una norma “uniforme e completa sulla competenza residuale che sostituisce le corrispondenti norme nazionali […]”: l’intenzione sembrava dunque quella di eliminare gli ulteriori fori esorbitanti nazionali, ma in tal caso una precisazione sarebbe stata preferibile104. Attraverso la soppressione di qualunque foro interno esorbitante si sarebbe raggiunto il massimo grado di uniformità possibile in materia: le norme sulla legge applicabile previste nello strumento di cooperazione rafforzata avrebbero operato ogniqualvolta il giudice dello Stato membro partecipante fosse competente in materia di divorzio e separazione, competenza che si sarebbe potuta determinare esclusivamente sulla base di criteri di giurisdizione uniformi. Ove invece la disciplina sulla giurisdizione non fosse stata modificata, sarebbero rimasti operanti i fori residuali interni per le fattispecie non coperte dal regolamento sulla competenza giurisdizionale, mentre le norme uniformi sulla legge applicabile avrebbero comunque trovato applicazione, stante il carattere universale del regolamento e l’assenza di qualunque esplicita limitazione ratione personae. 103 In questa direzione si è mossa anche la Proposta in materia di successioni, poi sfociata nel successivo Regolamento (UE) n. 650/2012. Cfr. l’art. 6 “competenza residua”, ed il 13° considerando, dove si legge: “Onde agevolare il riconoscimento reciproco, d’ora innanzi non è più auspicabile prevedere il rinvio alle norme di competenza del diritto nazionale”. 104 In senso critico all’eliminazione del riferimento alla lex fori, cfr. Nascimbene, B., Competenza giurisdizionale e legge applicabile in materia matrimoniale: verso un Regolamento Roma III?, in Famiglia e diritto, 2009, pp. 529-376. 58 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA 1.5.11. I criteri per l’individuazione della legge applicabile Innovando profondamente rispetto a molti degli ordinamenti degli Stati membri, la Proposta in esame introduceva la possibilità per i coniugi di scegliere la legge che regolerà la separazione o il divorzio: aspetto che – come si vedrà – costituisce uno dei principali nodi del nuovo Regolamento “Roma III” anche nella sua versione definitiva. La possibilità di scelta è limitata a leggi di Stati che presentino (al momento in cui viene concluso l’accordo) un “legame stretto”105 con i coniugi, e cioè la comune residenza abituale, o l’ultima residenza abituale comune se uno dei due coniugi vi risiede ancora, la cittadinanza di uno dei due coniugi, e la lex fori (art. 3). È interessante notare che la Proposta, recependo un emendamento del Parlamento, limita gli effetti della scelta, che potrà operare solo “purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al principio dell’ordine pubblico”106. Tuttavia, questa parte della disposizione non era stata riprodotta già nel documento contenente l’orientamento generale su punti chiave concordato fra Stati membri partecipanti durante il Consiglio GAI del 3 e 4 giugno 2010107 e dunque non è comparsa nella versione definitiva del regolamento oggi in vigore. Non sembra che a ciò debba attribuirsi grande rilievo, dal momento che i valori che si intendevano tutelare nella disposizione sono certamente da considerare rientranti nell’ordine pubblico degli Stati membri. In mancanza di scelta, il criterio principale è quello della residenza abituale dei coniugi al momento in cui viene adita l’autorità giudiziaria (art. 4, lett. a)108. 105 Relazione, p. 7. Quest’ultima specificazione, in particolare, sembra riecheggiare quell’ “ordine pubblico europeo” che si era tentato di inserire anche nel Regolamento “Roma II” senza successo: non si capirebbe altrimenti la necessità di tale riferimento, essendo presente una disposizione specifica che invece tutela l’ordine pubblico del foro (art. 7). Cfr. l’art. 24 della Proposta di regolamento del 22 luglio 2003 COM (2003) 427 def., non riprodotto nel testo definitivo del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che qualificava come contrari all’ordine pubblico comunitario i danni o gli interessi “esemplari o punitivi”. 107 Doc. n. 10153/10 del 1° giugno 2010. 108 Il Parlamento europeo aveva proposto di inserire nel testo una definizione di residenza abituale quale “il luogo di ordinaria dimora di una persona”. Cfr. la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla Proposta di regolamento che modifica il Regolamento n. 2201/2003, in G.U.U.E. C 15 del 21 gennaio 2010, p. 128, emendamento n. 7. Nell’emendamento n. 4 il Parlamento proponeva di inserire un nuovo considerando di questo tenore: “I termini «residenza abituale» dovrebbero essere interpretati in conformità agli obiettivi del presente regolamento. Il loro 106 59 CAPITOLO PRIMO Accogliendo una indicazione formulata dal Parlamento109, la “prossimità” viene dunque valutata non in relazione all’intero arco della vita matrimoniale110, ma con riferimento al momento della domanda: occorrerà necessariamente tener comunque conto di un certo arco di tempo al fine di stabilire l’“abitualità”. In ogni caso, sembra auspicabile che il criterio venga interpretato, per quanto possibile, in coerenza con l’analogo criterio di competenza giurisdizionale previsto nel Regolamento n. 2201/2003 (art. 3, lett. a), pur tenendo conto delle diverse finalità dei due regolamenti111. La lett. b) dell’art. 4 prevede quale criterio successivo (applicabile in mancanza di una residenza abituale comune) l’ultima residenza abituale dei coniugi “sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima” della domanda, e sempre che uno dei due coniugi vi risieda ancora. In mancanza, sarà applicabile la legge della comune cittadinanza al momento della domanda (lett. c), e, quale ultimo criterio, la lex fori (lett. d). Pur nel silenzio della Proposta, è da ritenere che i criteri dell’art. 4 fossero intesi operare non soltanto quando i coniugi non abbiano effettuato alcuna scelta di legge, ma anche “in mancanza” di scelta “efficace”: cioè quando, pur avendo esercitato la facoltà di scelta, la legge scelta non possa essere applicata, vuoi per vizi formali (art. 3, parr. 3 e 4), vuoi perché contrastante con l’ordine pubblico del foro (art. 7). significato dovrebbe essere determinato dal giudice caso per caso su base fattuale. Tale espressione non rinvia ad un concetto di legge nazionale, bensì ad una nozione autonoma della legge comunitaria”. Gli emendamenti non sono stati accolti nella versione in commento; dovrà comunque ricercarsi un significato autonomo di residenza abituale, facendo riferimento alle pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia. 109 Emendamento n. 27. 110 Così viene invece applicato il criterio previsto dalla legge italiana della “prevalente localizzazione della vita matrimoniale”. 111 In senso favorevole ad un’interpretazione del concetto di residenza abituale degli sposi coerente fra i due regolamenti, cfr. Carrascosa González, J., Seatzu, F., La legge applicabile alla separazione personale dei coniugi e al divorzio nella proposta di Regolamento “Roma III”, in Studi sull’integrazione europea, 2010, p. 66. Non è da escludere, tuttavia – come evidenziato anche da Gaertner, V., European choice of law rules in divorce (Rome III): an examination of the possibile connectiong factors in divorce matters against the background of private international law developments, in Journal of Private International Law, 2006, pp. 99-ss., a p. 130-che il criterio possa essere interpretato in modo più o meno restrittivo a seconda che sia impiegato, rispettivamente, per individuare la legge applicabile o per designare il giudice competente, stante la diversa finalità che si persegue nei due casi. Ciò dovrà essere tenuto presente, in particolare, quando si tratti di desumere indicazioni dalle pronunce della Corte di Giustizia. In senso favorevole all’impiego del c.d. approccio funzionale nell’interpretazione del criterio della residenza abituale, cfr. anche Mellone, M., La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, pp. 685-ss., in particolare pp. 704-ss. 60 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA 1.5.12. Le conseguenze dell’impossibilità di applicare la legge individuata attraverso i criteri di collegamento previsti L’art. 5 della Proposta stabilisce che, qualora la legge applicabile ai sensi degli artt. 3 o 4 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei due coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro112. Entrambe le ipotesi prese in considerazione in questa disposizione rendono esplicite condizioni di applicabilità della legge straniera che nella maggior parte degli ordinamenti degli Stati membri avrebbero potuto comunque operare per effetto del limite dell’ordine pubblico, previsto all’art. 7 della Proposta. La norma presenta tuttavia il vantaggio di garantire una uniformità di soluzioni, almeno quanto agli aspetti ivi tutelati del “diritto al divorzio” e della parità fra uomo e donna, svincolando la tutela dalla logica internazionalprivatistica dell’impiego del limite dell’ordine pubblico. È del resto da tener presente che è proprio la materia degli status ad essere caratterizzata da un più ampio impiego del limite dell’ordine pubblico, negli ordinamenti europei, in particolare in relazione agli istituti islamici113. L’impiego del criterio principale della residenza abituale dovrebbe portare ad un ridimensionamento del problema, rispetto invece ai sistemi nazionali improntati al criterio della cittadinanza. Tuttavia, tanto l’impiego residuale del criterio della cittadinanza, quanto il possibile impiego dei criteri posti dal regolamento anche in presenza – come si è visto – di fori esorbitanti, possono contribuire a rendere applicabile la legge di Stati che preveda istituti non compatibili con l’ordine pubblico del foro. Più problematica appare la questione relativa alle conseguenze dell’operare del limite dell’ordine pubblico. L’art. 5 stabilisce il criterio residuale nel caso in cui la legge individuata non possa operare: cioè l’applicabilità della lex fori. 112 L’articolo non compariva nell’originaria Proposta di modifica del Regolamento n. 2201/2003, ed accoglie l’emendamento n. 25 proposto dal Parlamento. In coerenza con questa disposizione il Parlamento proponeva di inserire nel Regolamento n. 2201/2003 anche il c.d. forum necessitatis, per le ipotesi in cui la legge del foro non prevedesse il divorzio (emendamento n. 15). 113 In argomento cfr. Clerici, R., La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico internazionale, in Famiglia e diritto, 2009, pp. 197-ss. 61 CAPITOLO PRIMO Lo stesso non è previsto nell’art. 7, il quale, riproducendo la formula classica del limite dell’ordine pubblico già contenuta nei precedenti regolamenti in materia di legge applicabile, non stabilisce alcunché sulle conseguenze dell’impossibilità di applicare la legge designata. Il silenzio del legislatore potrebbe essere interpretato come indicazione della volontà di non dettare una soluzione uniforme, rimettendosi alle soluzioni previste nelle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri. La stessa soluzione è stata prospettata anche con riferimento alla Convenzione di Roma e ai regolamenti “Roma I” e “Roma II”114. Maggiormente attenta alle esigenze di uniformità sembra l’opinione di chi ritiene in via generale che si dovrebbe ricorrere ad altri criteri di collegamento eventualmente previsti e soltanto in ultima analisi alla lex fori. Tuttavia, in relazione alla Proposta in esame, è molto probabile che il contrasto con l’ordine pubblico si realizzi soprattutto quando opera il criterio della cittadinanza (art. 4, lett. c): quindi, anche seguendo l’interpretazione che privilegia il ricorso agli altri criteri di collegamento previsti, si arriverebbe ad applicare la lex fori (art. 4, lett. d). Inoltre, il principale fattore di possibile contrasto con l’ordine pubblico nella materia oggetto della Proposta consiste certamente nella disparità di trattamento fra uomo e donna, già presa in considerazione nell’art. 5: dunque è immaginabile che si presentino pochi casi di effettivo contrasto con l’ordine pubblico per altri motivi. Una disposizione che renda esplicite anche le conseguenze del contrasto con l’ordine pubblico resterebbe tuttavia opportuna. 1.5.13. Gli ordinamenti plurilegislativi su base personale L’art. 8, par. 1, della Proposta si riferisce agli “Stati con più sistemi giuridici”, stabilendo: “Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento”. La norma rispecchiava nella 114 In Italia, per esempio, si prevede che si ricorra agli altri criteri di collegamento eventualmente previsti e solo in mancanza si proceda all’applicazione della lex fori (art. 16, 2° comma, legge n. 218/1995). Per un esempio di applicazione di questa disposizione in relazione al limite dell’ordine pubblico nell’ambito di applicazione della Convenzione di Roma, cfr. Cass., 9 maggio 2007, n. 10549, in Riv. dir. int. priv. proc., p. 216. 62 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA formulazione le analoghe disposizioni contenute nei regolamenti “Roma I” (art. 22) e “Roma II” (art. 25)115. Nulla è disposto in relazione a quegli ordinamenti in cui coesistono più sistemi legislativi, non su base territoriale, bensì su base personale (per religione, o etnia). Un caso recentemente deciso in Italia dal Tribunale di Belluno mostra come questa ipotesi si possa facilmente presentare in relazione allo scioglimento del matrimonio116. Nel caso in cui si arrivi all’individuazione della legge attraverso la scelta delle parti, è ipotizzabile che sia la stessa volontà delle parti ad esprimere il sottosistema applicabile117, ma in mancanza, come nelle altre ipotesi in cui si dovesse pervenire al richiamo di un ordinamento plurilegislativo a base personale, manca nel regolamento un’indicazione sul criterio da seguire per individuare la legge applicabile. Anche in questo caso sembrava inevitabile, in assenza di indicazioni espresse, rifarsi ai criteri utilizzati nell’ordinamento del foro, con il rischio tuttavia di soluzioni difformi. Rispetto alle obbligazioni alimentari il Protocollo dell’Aja del 2007, richiamato dal Regolamento n. 4/2009 per l’individuazione della legge applicabile, contiene una specifica disposizione dedicata ai sistemi non unificati su base personale (art. 17), che rimette l’individuazione del sotto-sistema applicabile alle 115 Una disposizione di analogo contenuto è prevista anche nell’art. 28 della Proposta in materia di successioni, di cui si parlava supra. 116 Tribunale di Belluno, 6 marzo, 2009, in Famiglia e diritto, 2010, p. 179, con nota di commento di Faletto, A., Brevi osservazioni sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano e sulla legge applicabile al divorzio tra coniugi indiani. Due coniugi indiani, residenti in Italia, presentavano domanda congiunta di divorzio ai sensi dell’Hindu Marriage Act, che disciplina il divorzio per “mutual consent”. Il Tribunale, competente ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 2201/2003, individua la legge applicabile nella legge indiana, data la comune cittadinanza indiana dei coniugi (art. 31 legge n. 218/1995). La legge italiana di diritto internazionale privato prende espressamente in considerazione anche gli ordinamenti plurilegislativi a base personale, stabilendo che in questi casi – come per quelli a base territoriale – la legge applicabile si determina “secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento”, e se tali criteri non possono essere individuati, “si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto” (art. 18, legge n. 218/1995). Perciò il Tribunale, in virtù di questa disposizione, ha ritenuto applicabile ai coniugi, che avevano contratto matrimonio induista, l’Hindu Marriage Act, che si applica nei confronti delle persone appartenenti alla religione induista, oltre ad altre confessioni religiose equiparate (art. 2). L’applicazione di questa normativa risultava particolarmente favorevole ai coniugi, in quanto consentiva loro di chiedere congiuntamente l’immediato scioglimento del vincolo, senza necessità di passare attraverso una pronuncia giudiziale di separazione, come invece previsto nella legge italiana in materia di divorzio. 117 Nel caso di specie, per esempio, entrambi i coniugi nel giudizio si riferivano all’Hindu Marriage Act quale legge applicabile: tuttavia, anche se fosse stato in vigore il regolamento nel testo della Proposta in esame, questa non poteva essere considerata una scelta di legge ai sensi dell’art. 3, par. 4, non essendo previsto nell’ordinamento processuale italiano la possibilità di una scelta di legge nel corso del giudizio. 63 CAPITOLO PRIMO regole di ripartizione vigenti nello Stato richiamato, senza prevedere alcun ulteriore criterio residuale118. Il legislatore europeo avrebbe potuto, in materia di separazione e divorzio, disporre espressamente che si applichino i criteri di ripartizione interni al sistema richiamato, e, in loro mancanza, il criterio del collegamento più stretto. Avrebbe così valorizzato una soluzione accolta, oltre che nei sistemi di diritto internazionale privato di alcuni Stati membri119, anche nella maggior parte delle Convenzioni multilaterali in materia di legge applicabile120. Il richiamo al sottosistema legislativo che presenta il collegamento più stretto con i coniugi, come criterio residuale, sarebbe stato coerente con il 19° considerando del futuro regolamento, da cui si evince chiaramente che i criteri ivi previsti si fondano “sull’esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione”. 1.6. Ambito di applicazione, definizioni e carattere universale 1.6.1. L’ambito di applicazione territoriale Come si è già accennato, solo quattordici Stati hanno inizialmente partecipato alla cooperazione rafforzata che ha consentito l’adozione del regolamento: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria. Gli altri Stati membri possono aderire in un secondo momento, qualora dovessero decidere di accettare le disposizioni uniformi, e continuano nel frattempo ad applicare il proprio sistema 118 Art. 17. “Non-unifi ed legal systems – inter-personal confl icts”: “For the purpose of identifying the applicable law under the Protocol in relation to a State which has two or more systems of law or sets of rules of law applicable to different categories of persons in respect of matters covered by this Protocol, any reference to the law of such State shall be construed as referring to the legal system determined by the rules in force in that State”. 119 Cfr., per esempio, l’art. 18 della legge italiana, l’art. 17, 2° comma, della legge belga del 16 luglio 1994 recante il Codice di diritto internazionale privato belga; l’art. 4, par. 3, delle disposizioni preliminari al codice civile tedesco. Accoglie solo la prima delle soluzioni indicate, l’art. 12.5 del codice civile spagnolo. 120 Cfr. Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minori, art. 14; Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 concernente la competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni in materia di adozione, art. 11; Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 legge applicabile alle obbligazioni alimentari, art. 16; la citata Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, art. 49. 64 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA nazionale di diritto internazionale privato. Può notarsi che fra gli Stati membri partecipanti vi sono quasi tutti i Paesi fondatori (con l’esclusione dei soli Paesi Bassi), ma anche molti Paesi che hanno aderito recentemente; vi sono sia Paesi nei quali il divorzio viene concesso a condizioni abbastanza rigorose, come l’Italia, ed addirittura Malta, che al momento dell’adozione del regolamento non ammetteva il divorzio, sia Paesi nei quali il divorzio è ammesso con relativa facilità, come la Germania o la Spagna. Mancano però tutti i Paesi scandinavi e quelli di common law, che tradizionalmente applicano al divorzio unicamente la lex fori121. All’elenco dei Paesi sopra menzionati, deve poi formalmente aggiungersi la Lituania: con la Decisione 2012/714/UE 122 , la Commissione europea ha infatti confermato la sua partecipazione alla cooperazione rafforzata nell’ambito della quale è stato adottato il Regolamento (UE) n. 1259/2010, che sarà vincolante per l’ordinamento lituano a partire dal 22 maggio 2014. A mente dell’art. 2 della decisione, lo Stato dovrà adottare e comunicare i requisiti necessari in base all’ordinamento interno per gli accordi di scelta sulla legge applicabile al divorzio (secondo il disposto dell’art. 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento), nonché relativi alla possibilità di designare la legge applicabile (ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del regolamento). Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà alla Lituania solo relativamente ai procedimenti avviati, nonché agli accordi di cui all’art. 5 di detto regolamento, conclusi a partire dal 22 maggio 2014 (art. 3 della decisione). Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 22 maggio 2014 potranno essere efficaci per la Lituania, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento, che parimenti non pregiudica per il nuovo Stato partecipante gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro già partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 22 maggio 2014. Salgono dunque a quindici gli Stati membri vincolati dal regolamento in esame. 121 Zanobetti, A., Divorzio all'europea. Il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, pp. 250-ss. 122 In G.U.U.E. L 323 del 22.11.2012. 65 CAPITOLO PRIMO 1.6.2. Applicazione temporale Il regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2010, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Tuttavia, esso è divenuto concretamente applicabile a far data dal 21 giugno 2012; le disposizioni transitorie specificano che esso si applica ai procedimenti “avviati” a partire da tale data. Il regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai procedimenti iniziati prima del 21 giugno 2012. Si deve però notare che, poiché esso si applica agli accordi sulla scelta di legge “conclusi a decorrere da tale data”, qualora la legge del foro ammetta la scelta in corso di procedimento è possibile che i coniugi si siano accordati sull’applicabilità di una legge di loro scelta anche con riferimento a procedimenti iniziati prima del 21 giugno 2012. È stato invece possibile sin dal 21 dicembre 2010, per le coppie di coniugi, concludere validamente accordi sulla legge applicabile, anche se questi non potevano essere invocati prima del 21 giugno 2012 e fatti salvi i requisiti di forma, che potevano divergere da uno Stato membro partecipante all’altro. 1.6.3. Carattere universale Le norme poste dal regolamento hanno carattere universale, poiché si applicano “qualunque sia la legge richiamata” (art. 4): pertanto, valgono nei quattordici Stati per tutti i divorzi e le separazioni personali che “implichino conflitti di leggi”, anche se collegati con Paesi membri non partecipanti o con Paesi terzi, esterni all’Unione. Sostituiscono così integralmente l’art. 31 della l. n. 218/1995123. I considerandi n. 12 e n. 14 chiariscono, ancora: a) che il regolamento presenta un carattere universale, vale a dire che le norme uniformi in materia di conflitto di leggi dovrebbero poter designare la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante, o la legge di uno Stato non membro dell’Unione 123 Il quale, nella versione in vigore prima dell’applicabilità del regolamento, recitava: “Separazione personale e scioglimento del matrimonio 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana”. 66 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA europea; b) che, affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Tale soluzione corrisponde ad un indirizzo consolidato degli strumenti dell’Unione adottati nel settore, a partire dalla Convenzione di Roma del 1980 sui contratti, fino al recente Regolamento “Roma II” sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali. In dottrina non sono mancate posizioni che rinvenivano, in tale tendenza dell’Unione Europea ad attribuire carattere universale alle proprie norme sui conflitti124, un indice del progressivo allontanamento delle misure in materia di cooperazione civile dal mercato interno, anche prima della modifica operata dal Trattato di Lisbona. Nel corso dell’esame della Proposta del 2006 erano state avanzate, sul punto, ipotesi dirette a limitare quantomeno l’optio legis delle parti alle sole leggi degli Stati membri: soluzione che avrebbe comportato un’ingiustificata asimmetria con le altre norme sulla legge applicabile e un’immotivata restrizione del novero delle leggi oggetto di eventuale scelta. La limitazione era stata proposta al fine di evitare l’ingresso, nel sistema europeo, di leggi extra-UE potenzialmente contrarie ai valori ed ai principi fondamentali dell’Unione, ma tale rischio risulta scongiurato nel regolamento dalla previsione di clausole di salvaguardia per prevenire l’applicazione di leggi straniere sul divorzio o sulla separazione personale incompatibili con i valori comuni dell’Unione europea125. Il carattere universale del regolamento implica che esso si applichi a tutti i procedimenti relativi a separazione o divorzio, indipendentemente dalla cittadinanza 124 Malatesta, A., Il parere 1/2003 della Corte di giustizia delle Comunità europee: le conseguenze sul diritto internazionale privato in materia di famiglia e successioni, in Studi in onore di Umberto Leanza, Napoli, 2008, pp. 1147-ss. In tema di conflitti di giurisdizione, l’autore evidenzia la recente tendenza del legislatore europeo ad estendere, come nella Proposta di Regolamento “Roma III” del 2006, la portata universale delle proprie norme, rispetto all’approccio tradizionalmente intracomunitario delle norme sulla competenza giurisdizionale, manifestato ad esempio nel Regolamento (CE) n. 44/2001 (art. 4), salve le previsioni espresse da Corte di Giustizia, 1 marzo 2005, causa C281/02, Owusu. 125 Ottaviano, L., La prima cooperazione rafforzata dell'Unione europea: una disciplina comune in materia di legge applicabile a separazioni e divorzi transnazionali, in Il Diritto dell'Unione Europea, fascicolo n. 1/2011, pp. 113-144. In particolare, pp. 134-135. 67 CAPITOLO PRIMO o dalla residenza delle parti126, anche con riferimento a coppie composte da individui di Paesi terzi, ma che vivono in uno Stato partecipante, o a coppie miste, formate da un cittadino dell’Unione e da un cittadino extra-UE. Anche sotto questo aspetto la scelta di attribuire a tali norme carattere universale è da salutare positivamente127: siffatta previsione potrebbe infatti contribuire a migliorare l’integrazione degli immigrati negli Stati membri in ci vivono, offrendo loro la possibilità di chiedere che allo scioglimento del proprio matrimonio si applichi la legge dello Stato dell’Unione di residenza comune. 1.6.4. Ambito di applicazione oggettivo: divorzi e separazioni; le materie escluse Ai sensi del considerando n. 10, questioni preliminari quali la capacità giuridica e la validità del matrimonio, nonché materie quali gli effetti del divorzio o della separazione personale sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari o altri eventuali provvedimenti accessori, dovrebbero essere regolate dalle norme di conflitto applicabili nello Stato membro partecipante interessato: tra queste rientrano ovviamente le norme di conflitto contenute in specifici regolamenti comunitari che disciplinano determinate materie, quale per esempio il Regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari. Il campo di applicazione oggettivo del regolamento consiste nei divorzi e le separazioni personali, di cui il regolamento non dà una definizione; il riferimento espresso ai “coniugi” nel testo, così come il riferimento alla “materia matrimoniale” nei considerando, fa ritenere escluso dal campo di applicazione lo scioglimento delle unioni registrate128. Espressamente, non si applica né all’annullamento del matrimonio (a cui si applica invece il Reg. n. 2201/2003 per quanto riguarda la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni), né all’esistenza, 126 COM (2010) 104, def, punto 37. Per una disamina dei problemi derivanti dall’impostazione della proposta in questione rispetto al Regolamento n. 2201/2003 cfr. Lopes Pegna, O., La proposta di cooperazione rafforzata sulla legge applicabile a separazione e divorzio: profili problematici, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2010, pp. 126-ss. L’autrice, sottolinea in particolare la diversa portata ratione personae dei due strumenti; l’uno che richiede un legame sufficientemente forte con uno Stato membro, l’altro dotato invece di portata universale. 128 Franzina, P., The law applicable to divorce and legal separation under regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 december 2010, in Cuadernos de Derecho Transnacional, fascicolo n. 2/2011, pp. 85-129. 127 68 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA alla validità e al riconoscimento di un matrimonio, né alla capacità giuridica delle persone fisiche: tutte questioni con riferimento alle quali la legge applicabile resta regolata dalle norme nazionali di ogni Stato membro. Non si applica, inoltre, ad alcune questioni che vengono spesso decise contemporaneamente allo scioglimento o all’affievolimento del vincolo, ma che sono regolate da altre norme di conflitto, quali in particolare gli effetti patrimoniali del matrimonio129, la responsabilità genitoriale130 e le obbligazioni alimentari131. Si dovranno pertanto applicare norme diverse ai vari aspetti connessi con la pronuncia di divorzio o separazione132. 1.6.5. La nozione di matrimonio Oltre a non definire le nozioni di separazione e divorzio, il regolamento non specifica cosa debba intendersi per matrimonio. È però prevista espressamente la possibilità che uno Stato non sia tenuto a pronunciare il divorzio quando “non 129 Il regime patrimoniale fra coniugi è regolato dall’art. 30 della l. n. 218/1995, su cui si veda Zanobetti, A., Il regime patrimoniale della famiglia nel diritto internazionale privato, nel Trattato dir. fam., diretto da Zatti, III, Il regime patrimoniale della famiglia, a cura di Anelli e Sesta, Milano, Giuffrè, 2011, p. 29; in questa materia, la Commissione ha presentato il 15 marzo 2011 una Proposta di regolamento [Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM (2011) 126 def]. Se ne parlerà infra, capitolo terzo. 130 L’affidamento dei figli è regolato dalla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 sulla protezione dei minori; da notarsi che lo strumento è stato sostituito dalla Convenzione dell’Aja del 19.10.1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, che l’Italia ha firmato, ma non ancora ratificato. 131 Le obbligazioni alimentari sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 4/2009 del 18.12.2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, che, per quanto concerne la legge applicabile, rinvia al Protocollo dell’Aja del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Per un commento su questi temi, si veda Ambrosini, De Amicis, L’osservatorio legislativo. L’armonizzazione europea della disciplina relativa alle obbligazioni alimentari: il Reg. CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, in Famiglia, persone e successioni, fascicolo n. 4/2009, pp. 378382; Castellaneta, Leandro, Il Regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Le nuove leggi civili commentate, fascicolo n. 5/2009, pp. 1051-1136; Pocar, Viarengo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2009, pp. 805-828; Marino, Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari, in La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2009, pp. 599. 132 La disciplina risulta pertanto possedere carattere “eterogeneo e frammentato”; Cfr. Franzina, P., La crisi matrimoniale con elementi di estraneità: giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle decisioni straniere in materia di separazione e divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti, in I processi di separazione e divorzio, a cura di Andrea Graziosi, Torino, Giappichelli Editore, 2011, p. 435. 69 CAPITOLO PRIMO considera valido il matrimonio in questione”, come accade, in Italia, con i matrimoni fra persone dello stesso sesso o i matrimoni poligamici. In mancanza di una posizione espressa nel regolamento, la dottrina è divisa fra posizioni che ritengono tendenzialmente preferibile un’interpretazione autonoma ed uniforme del termine133, da reperire nell’attività interpretativa della Corte di Giustizia, e coloro che reputano invece necessario rinviare alle norme nazionali di diritto materiale134, in considerazione della peculiarità della materia della famiglia. Nel primo senso, si esprimono esigenze di coerenza ed uniformità, in linea del resto con un costante orientamento della stessa Corte, che ritiene necessario, nell’esercizio della propria attività interpretativa, considerare la Comunità nel suo insieme135. Tale atteggiamento è stato però espresso in ambiti materiali diversi da quello del divorzio. In materia la giurisprudenza della Corte UE sinora si è mostrata piuttosto restrittiva e, pur senza essersi mai pronunciata espressamente sul punto, ha teso ad escludere dalla nozione di matrimonio le unioni omosessuali, anche se registrate, ritenendo la diversità di sesso un concetto essenziale ai fini della definizione di matrimonio; ha riconosciuto invece le unioni fra due persone originariamente dello stesso sesso, una delle quali si sia sottoposta ad un intervento di modifica del proprio genere sessuale136. È orientata invece ad un approccio opposto la posizione di chi ritiene 133 Ricci, C., La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 1/2011, pp. 55-80. 134 Lopes Pegna, O., La proposta di cooperazione rafforzata sulla legge applicabile a separazione e divorzio, cit. p. 129, che si basa anche su alcuni documenti dell’Unione relativi alla Proposta di modifica del Regolamento “Bruxelles II bis”, segnatamente sul Programma dell’Aja, che espressamente indicava che gli strumenti di diritto internazionale privato eventualmente varati nel periodo di riferimento del programma non avrebbero dovuto essere basati “sui concetti armonizzati di famiglia, matrimonio, o altri”. In senso contrario, appare però significativa l’espunzione di qualsiasi riferimento a concetti nazionali in materia nel nuovo Programma di Stoccolma, che sostituisce quello dell’Aja. 135 Si veda, ad esempio, Corte giust. 17 aprile 1986, causa 59/85, Reed, in Raccolta, p. 1283, punti 12 e 13, secondo cui “l’interpretazione di nozioni giuridiche fondate sull’evoluzione della società dev’essere effettuata esaminando la situazione nell’insieme della Comunità, non già quella di un solo Stato membro”. Si vedano anche le conclusioni dell’Avvocato Generale Mischo nella sentenza della Corte 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 P e C-125-99 P. D e Svezia c. Consiglio, in Raccolta, p. I-4319, punto 43: “A mio parere, risulta da tale sentenza che occorre, qualora la nozione di coniuge o nozioni analoghe come matrimonio o coniugato figurino in un regolamento, dare loro un’interpretazione autonoma, vale a dire un’interpretazione che tenga conto della situazione nell’insieme della Comunità e non unicamente in uno Stato membro”. 136 Corte giust. 7 gennaio 2004, causa C-117/01 KB c. National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health. Massima: “L’art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, impedisca ad una coppia omosessuale, in cui l’identità di uno dei due membri deriva da un’operazione medica di cambiamento 70 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA necessario il riferimento a norme nazionali. Si pone in tal senso il parere del Comitato Economico e Sociale del dicembre del 2006137, che riteneva non fosse obiettivo del regolamento armonizzare le legislazioni nazionali, sebbene non ravvisasse ostacoli ad applicare tale strumento al matrimonio fra omosessuali138, ed anche il Consiglio GAI dell’aprile 2007 ribadiva l’opportunità di rinviare ai diritti nazionali per la definizione del termine139. 1.6.6. La valutazione dell’elemento di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale Il regolamento si applica a separazioni e divorzi che “comportano conflitti di leggi”; non vi è una definizione di quali fattispecie presentino carattere di internazionalità140. Esso si applicherà pertanto in ogni caso in cui si ponga la questione del diritto applicabile. Deve notarsi che in virtù dei criteri di giurisdizione posti dall’art. 3 del Reg. n. 2201/2003, qualora un rapporto coniugale non presenti – e non abbia mai presentato – alcun elemento di estraneità, l’unico giudice competente è quello del di sesso, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro. Poiché spetta agli Stati membri determinare le condizioni per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona che abbia cambiato sesso a seguito di un’operazione medica, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il convivente di una tale persona transessuale possa invocare l’art. 141 CE affinché gli si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente transessuale di una pensione di reversibilità”. Si veda anche la sentenza della Corte EDU, dell’11 luglio 2002, Christine Goodwin c. Regno Unito, punti 97-104. 137 Parere del Comitato Economico e Sociale del 13 dicembre 2006, in G.U.U.E. C 325 del 30 dicembre 2006, p. 71. 138 Parere del Comitato Economico e Sociale del 13 dicembre 2006, cit., punto 3.3: “Alcune legislazioni nazionali, a differenza della maggior parte di esse, non impongono che i coniugi siano di sesso diverso. Il Comitato osserva tuttavia che l’obiettivo del regolamento modificato non è quello di armonizzare le legislazioni nazionali, bensì quello di determinare quale sia la legge applicabile in tutti i casi concreti che comportano un elemento di estraneità, nonché di consentire la circolazione delle sentenze senza exequatur. Differenze anche sostanziali tra le legislazioni nazionali non impediscono quindi, in linea di principio, l’applicazione del regolamento modificato proposto dalla Commissione”. 139 Sessione n. 2794 del Consiglio Affari Generali e relazioni esterne, Lussemburgo, 19-20 aprile 2007, disponibile online: “La definizione e le condizioni di validità del matrimonio sono questioni di diritto sostanziale e quindi di competenza del diritto nazionale”. 140 La “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione”, pubblicata dalla Commissione il 27.10.2010 (COM 2010 603 def), ha compiuto un censimento, seppure approssimativo, delle coppie che “presentano una dimensione transfrontaliera”, facendo riferimento essenzialmente al fatto che uno o entrambi i coniugi vivano in uno Stato membro di cui non sono cittadini. La relazione rileva che “Le coppie sposate nell’UE sono circa 122 milioni, 16 milioni circa delle quali (13%) presentano una dimensione transfrontaliera. Nel 2007, erano circa 300.000 coppie sui 2,4 milioni di matrimoni celebrati nell’UE; lo stesso vale per i divorzi pronunciati nell’UE nello stesso anno: 140.000 (13%) su 1.040.000”. 71 CAPITOLO PRIMO Paese cui il rapporto è collegato in via esclusiva, il quale evidentemente non rileverà alcun conflitto di leggi ed applicherà la legge interna. Il regolamento si applica invece a coppie la cui internazionalità sia intervenuta in un momento successivo alla cessazione del rapporto; per esempio, nell’ipotesi di una coppia di coniugi aventi medesima nazionalità e residenza abituale in quello stesso Stato, il successivo trasferimento di almeno uno dei coniugi in un diverso Stato membro origina la competenza giurisdizionale alternativa di quel Paese (immediatamente appena la residenza può ritenersi “abituale” se si tratta del coniuge convenuto o di domanda congiunta, dopo un anno di residenza, se si tratta dell’attore) e solleva pertanto un conflitto di leggi, che sarà governato dal regolamento se si tratta di uno dei quattordici Stati membri partecipanti. 1.6.7. Ambito di applicazione con riferimento a situazioni concrete, in relazione al Regolamento n. 2201/2003 Per valutare in quali fattispecie concrete potrà applicarsi il Regolamento “Roma III”, devono essere considerate le regole di giurisdizione contenute nel Regolamento “Bruxelles II bis”, che, come noto, disciplina all’interno dell’intera Unione, essendo vincolante per tutti i suoi Stati membri, la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Lo stretto collegamento tra il Regolamento “Roma III” e il Regolamento “Bruxelles II bis”, è evidenziato, oltre che dall’art. 2, nei considerando n. 10 e n. 13, nei quali viene affermata la necessaria “coerenza” tra i due strumenti e viene ribadito che l’Autorità giurisdizionale (a prescindere dalla sua natura, che in alcuni Paesi dell’Unione ha carattere amministrativo e non strettamente giurisdizionale) deve essere adita ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003141. L’art. 3 di tale regolamento detta i sette criteri di competenza, alternativi, in presenza dei quali deve essere individuata, all’interno dell’Unione, l’Autorità competente a decidere nella materia (per quanto interessa in questa sede) della separazione personale dei coniugi e del divorzio (essendo la materia dell’annullamento del matrimonio compresa nell’ambito di applicazione del Regolamento “Bruxelles II 141 Il rilevo è di Calò, E., Velletti, M., La disciplina europea del divorzio, in Corriere giuridico, fascicolo n. 5/2011, pp. 719-734. 72 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA bis”, ed espressamente esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento “Roma III”). L’articolo 3 stabilisce infatti che: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le Autorità giurisdizionali dello Stato membro a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso, o nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi. Dunque, se due coniugi, uno cittadino di uno Stato membro non partecipante alla cooperazione rafforzata attuata dal Regolamento n. 1259/2010 (per esempio polacco), l’altro cittadino di uno Stato membro partecipante (per esempio italiana), risiedono entrambi in Italia (e supponendo in questo, come negli esempi successivi, che la residenza non sia mutata nel corso del rapporto coniugale e non muti dopo la proposizione della domanda di separazione o divorzio), secondo i criteri fissati nel Regolamento “Bruxelles II bis”, potrà essere adita l’Autorità del luogo di residenza, e dunque i coniugi potranno rivolgersi all’Autorità italiana, che applicherà per individuare la legge applicabile i criteri contenuti nel nuovo Regolamento “Roma III”. Se i coniugi, invece, siano entrambi cittadini di Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, e risiedano in un Paese dell’Unione che non partecipi alla cooperazione rafforzata, la situazione sarà diversa a seconda che abbiano o meno la stessa cittadinanza. Se, infatti, avessero cittadinanze diverse, per esempio fossero un francese ed una spagnola e fossero residenti in un Paese non partecipante alla cooperazione rafforzata, per esempio l’Estonia, in applicazione dei criteri di competenza fissati nell’art. 3 del Regolamento “Bruxelles II bis”, potranno adire solo il giudice del luogo di residenza, Estonia, che non sarà vincolato dai criteri fissati nel 73 CAPITOLO PRIMO Regolamento “Roma III”. Al contrario, se, ferma la residenza in tale Paese non vincolato dalla cooperazione rafforzata, avessero la medesima cittadinanza, per esempio fossero entrambi cittadini portoghesi, potendo adire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), anche le Autorità giurisdizionali del luogo di cui sono cittadini, nella specie le Autorità portoghesi, potranno essere o meno soggetti alle regole dettate dal Regolamento “Roma III”, a seconda che decidano di formulare domanda di divorzio in Portogallo o in Estonia. Qualora i coniugi fossero, invece, entrambi cittadini di Paesi terzi (per esempio canadesi, con relativa applicazione della legge provinciale ai sensi dell’art. 14), ma risiedessero in un Paese dell’Unione partecipante alla cooperazione rafforzata (per esempio la Germania), qualora decidessero di adire le Autorità giurisdizionali del Paese di residenza (essendo sempre possibile che la legge nazionale comune permetta di adire le Autorità giurisdizionali del Paese di cui sono cittadini) per chiedere la separazione o il divorzio, saranno applicabili i principi contenuti in “Roma III”, e nel caso in cui avessero stipulato un accordo quanto alla legge applicabile, nel quale abbiano indicato l’applicazione della legge dello Stato di loro cittadinanza, il giudice europeo (nella fattispecie tedesco) sarà chiamato ad applicare la legge del Paese terzo (relativa provincia del Canada) richiamata nell’accordo. Dagli esempi riportati si può comprendere come le possibilità possano essere da oggi molteplici, in quanto la certezza dell’applicazione dei principi contenuti nel Regolamento “Roma III” potrebbe aversi solo in alcuni casi (sempre supponendo che non vi siano mutamenti di residenza), che a livello esemplificativo si possono così indicare: - coniugi che, seppur di diversa cittadinanza, siano entrambi cittadini e residenti in Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata; - coniugi di diversa cittadinanza, uno cittadino di Stato membro non partecipante alla cooperazione rafforzata, e l’altro cittadino di Stato membro che partecipi a tale cooperazione e residenti entrambi in un Paese partecipante. In tal caso l’applicazione dei criteri di competenza fissati nel “Bruxelles II bis”, uniformi nell’intera Unione, imporrebbe ai coniugi con diversa cittadinanza di rivolgersi all’Autorità giurisdizionale del Paese di residenza che, partecipando alla cooperazione rafforzata, applicherebbe il Regolamento “Roma III”; 74 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA - coniugi entrambi cittadini del medesimo Paese dell’Unione partecipante alla cooperazione rafforzata, anche se residenti in luogo diverso, nel caso in cui sia adita, in applicazione del Regolamento “Bruxelles II bis”, l’Autorità giurisdizionale dello Stato di cittadinanza. In questo caso, scegliendo i coniugi di adire le Autorità del Paese di cittadinanza comune, potranno far applicare la disciplina di “Roma III” (diversamente, qualora scegliessero di adire le Autorità del luogo di residenza, non partecipante alla cooperazione rafforzata, il regolamento non potrebbe trovare applicazione); - nel caso in cui i coniugi siano entrambi cittadini di Paesi terzi, ma risiedano in un Paese UE partecipante alla cooperazione rafforzata, il Regolamento “Roma III” si applicherà nel caso in cui decidano di adire le Autorità giurisdizionali del Paese di residenza. 1.6.8. Relazione con il Regolamento (CE) n. 2201/2003 Inserita nel testo del Regolamento (UE) n. 1259/2010 solo in una fase avanzata dell’iter di adozione142, la norma di cui all’art. 2 si preoccupa di stabilire che la nuova disciplina faccia salva l’applicazione (“n’a pas d’incidence sur l’application”; “shall not affect the application”) del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza giurisdizionale nonchè al riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. La ragion d’essere della previsione e la sua reale utilità non sono di immediata percezione. Riesce difficile, in effetti, immaginare a quale titolo la normativa esaminata in questo scritto potrebbe interferire con quella dettata da “Bruxelles II bis”, rendendo necessaria un’esplicita presa di posizione a “tutela” di quest'ultimo. Se è vero, infatti, che il Reg. (CE) n. 2201/2003 ed il Regolamento in commento insistono, in parte, sugli stessi istituti (la separazione personale e il divorzio, in quanto connotati da elementi di internazionalità), è vero pure che i due atti assolvono funzioni diverse: un conto, infatti, è dire – con il Regolamento “Bruxelles II bis” – in quali circostanze i giudici di uno Stato membro possano prendere cognizione di una causa matrimoniale e in che casi le decisioni da essi pronunciate possano spiegare i 142 La Proposta del 2010 non dedicava al tema alcuna previsione. Cfr. supra, par. 3.1.4. 75 CAPITOLO PRIMO loro effetti nel resto dello spazio giudiziario europeo, e tutt’altro conto è identificare – per il tramite del Regolamento (UE) n. 1259/2010 – l’ordinamento giuridico deputato a regolare sul piano materiale lo scioglimento o l’attenuazione del vincolo matrimoniale. Beninteso, l’idea che esista una correlazione fra le norme che presiedono, rispettivamente, alla determinazione della competenza giurisdizionale, alla identificazione della legge applicabile ed alla circolazione delle decisioni, rappresenta di per sé – sul piano della teoria del diritto internazionale privato – un’idea tutt’altro che nuova143. È altresì noto che nell’ambito dell’Unione europea il processo di unificazione del diritto internazionale privato è stato alimentato in più di una circostanza proprio dalla percepita complementarietà delle norme appena ricordate, cioè dalla convinzione che l’efficacia delle regole uniformi destinate ad assolvere una delle predette funzioni sarebbe stata accresciuta dall’introduzione di norme, egualmente uniformi, tese ad assolvere nella stessa materia anche le funzioni rimanenti. Un favor per l’elaborazione di discipline “integrate” già caratterizzava, in realtà, la cooperazione sviluppatasi fra gli Stati membri prima della “comunitarizzazione” del diritto internazionale privato. Lo attesta la convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, concepita – come si legge nel preambolo – per “continuare [...] l'opera di unificazione giuridica gia intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze” con la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968144. Oggi, la stessa tendenza si manifesta sotto una luce particolarmente netta. Da un lato, infatti, sono stati elaborati, o sono in corso di elaborazione, strumenti tesi a fornire 143 Si veda al riguardo, per quanto concerne in particolare i rapporti fra le norme sui conflitti di leggi e quelle sui conflitti di giurisdizione, Batiffol, H., Observations sur les liens de la competence judiciaire et de la competence legislative, in Choix d'articles – Rassemblés par ses amis, Paris, 1976, pp. 303ss., e Gonzàlez Campos, F., Les liens entre la competence judiciaire et la competence législative en droit international privé, in Recueil des cours, 1977, vol. 156, pp. 227-ss. Su alcune tendenze evolutive di tale rapporto, di recente, Pamboukis, Droit international prive holistique: droit uniforme et droit international privé, in Remeil des cours, 2007, vol. 330, p. 100 e pp. 102-ss. Quanto ai rapporti fra norme relative al riconoscimento delle sentenze straniere e norme riguardanti il merito della fattispecie oggetto del giudicato, cfr. Struycken, Co-ordination and Co-operation in Respectful Disagreement, 2004, vol. 311, pp. 523-ss. 144 La convenzione di Roma, per usare l’espressione che si legge nella Relazione riguardante la convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, elaborata da Giuliano e Lagarde (in G.U.C.E. n. C 282 del 31ottobre 1980, pp. 1-ss.), è stata intesa dagli Stati contraenti come il “naturale prolungamento” della Convenzione di Bruxelles. 76 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA una risposta all’intero spettro delle questioni suscettibili di interessare, in una data materia, le fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità (giurisdizione, legge applicabile, circolazione delle decisioni, cooperazione fra autorità): se ne hanno degli esempi nel Reg. (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e nel recente regolamento in materia di successioni. Dall’altro lato, quando la disciplina delle suddette questioni è affidata a strumenti distinti, il legame intercorrente fra tali strumenti viene esplicitamente posto in luce, assieme a un richiamo alla necessità di una lettura “intertestuale”delle relative disposizioni: un’avvisaglia di tale sensibilità si coglie nella giurisprudenza della Corte di giustizia145, come nel linguaggio del legislatore146. Lo stesso Reg. (UE) n. 1259/2010, come si è avuto modo di osservare supra, si inscrive dichiaratamente in una logica di complementarietà, integrando sul versante dei conflitti di leggi l’assetto normativo delineato dal Reg. “Bruxelles II bis” con riguardo alla giurisdizione e alla circolazione delle sentenze. Resta il fatto che, anche così, nel diritto dell’Unione, le norme concernenti i conflitti di leggi e quelle relative alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento delle decisioni operano su piani distinti, lasciando poco spazio al rischio di antinomie. Per quanto concerne le cause matrimoniali, il desiderio di evitare interferenze fra norme internazionalprivatistiche preposte a funzioni diverse emerge già dal Reg. (CE) n. 2201/2003. Il riconoscimento delle pronunce di divorzio e di separazione personale non dipende, in linea di principio, da alcuna valutazione di merito, salvo quelle che, eccezionalmente, potrebbero venire in rilievo attraverso il filtro dell’ordine pubblico, ai sensi dell'art. 22, lett. a). Anzi, l’art. 25 del Regolamento n. 2201/2003 esclude che il riconoscimento di una decisione proveniente da uno Stato membro possa essere negato, in un altro Stato membro, perchè la legge di quest'ultimo Stato “non prevede 145 Cfr recentemente, per tutte, Corte di Giustizia U.E. 15 marzo 2011, causa C-29/10, Koelzsch, punto 41. 146 Si pensi, in proposito, a quanto si afferma nel 6° considerando del Reg. (CE) n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, pp. 40-ss.), secondo cui “[i]l corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il Paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze”. 77 CAPITOLO PRIMO per i medesimi fatti il divorzio [o] la separazione personale”. La circolazione delle sentenze, resa in linea di principio “immune” da possibili ostacoli di ordine materiale, è di fatto affrancata anche dall’operare delle stesse norme sui conflitti di leggi: queste ultime non partecipano alla “meccanica” del riconoscimento delle decisioni, restando in un certo senso sullo sfondo. La loro unificazione, per le ragioni già viste, agevola il funzionamento del Reg. “Bruxelles II bis”, ma quest'ultimo, per conseguire i suoi fini, non si serve di alcuna norma di conflitto, e – dunque – non ne è inciso. È alla luce di questi dati, in ultima analisi, che deve essere intesa la previsione di cui all’art. 2 del Regolamento “Roma III”. Tanto la correlazione quanto la reciproca autonomia dei due regolamenti assecondano i fini di certezza del diritto e di dialogo fra sfere sovrane sottesi, in generale, alla cooperazione giudiziaria in materia civile: il Reg. (UE) n. 1259/2010, strumento complementare, facilita il corretto funzionamento del Reg. (CE) n. 2201/2003, ma là dove l’efficacia di quest'ultimo si rivela offuscata dal primo, sovviene l'autonomia dei due regimi, e il rischio di interferenza viene così scongiurato. Vi è forse una finalità “pedagogica”147,dietro la scelta dei redattori del Regolamento n. 1259/2010, di rendere esplicita questa conclusione. Risulterà indubitabile, in particolare, che la capacità del Regolamento “Bruxelles II bis”di assicurare la circolazione delle pronunce di divorzio fra uno Stato membro e l'altro non sia intaccata dalle nuove norme sui conflitti di leggi. Gli esiti di queste ultime – quelli prefigurati, ad esempio, dall'art. 13 del regolamento per il caso in cui la lex fori non reputi valido un rapporto matrimoniale ai fini del divorzio – saranno dunque senza incidenza sull’operare del Regolamento “Bruxelles II bis”: il riconoscimento di una sentenza di divorzio, ove non ricorrano le circostanze ostative previste da quest'ultimo strumento, non potrà cioè essere negato in uno Stato membro solo perché i giudici di quello Stato, ove fossero investiti di una domanda di divorzio relativa al medesimo rapporto matrimoniale, potrebbero, in forza del Reg. (UE) n. 1259/2010, astenersi dall'accoglierla. 147 Il rilievo è di Franzina, P., (a cura di), Regolamento (UE) n. 1259/2010, cit., p. 1438. 78 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA 1.6.9. La definizione di “Stato membro partecipante” Mutuando una tecnica di normazione frequentemente impiegata nel diritto dell'Unione europea, sperimentata anche in altre misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile148, l’art. 3 del Reg. (UE) n. 1259/2010 stabilisce che cosa debba intendersi, agli effetti del regime uniforme, per “Stato membro partecipante” e “Autorità giurisdizionale”149. La prima delle due espressioni, che non richiede particolari approfondimenti, si riferisce tanto ai quattordici Stati membri che hanno preso parte ab initio alla cooperazione rafforzata che ha condotto all'adozione del regolamento in forza della decisione 2010/405/UE del Consiglio, quanto agli Stati membri che dovessero determinarsi a parteciparvi in avvenire. Giova ricordare, in proposito, che le cooperazioni rafforzate sono “aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri” (art. 20, par. 1, comma 2, del TUE), secondo la procedura di cui all'art. 331 del TFUE. Un ipotetico allargamento della “base” della cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non richiederebbe dunque, sotto questo profilo, una modifica del testo del Reg. (UE) n. 1259/2010. 1.6.10. La nozione di “Autorità giurisdizionale” La formula “Autorità giurisdizionale”- impiegata ad esempio nell’art. 5 del regolamento in esame (ai fini della determinazione del parametro temporale di ammissibilità dell'electio iuris dei coniugi) e nell'art. 13 (in rapporto alla non obbligatorietà della pronuncia del divorzio allorché, fra le altre cose, il matrimonio risulti invalido secondo la lex fori) - designa “tutte le Autorità degli Stati membri 148 Cfr. l’art. 4 del Reg. (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (in G.U. U.E. n. L 143 del 30 aprile 2004, p. 15), l'art. 2 del Reg. (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile. al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (ivi, n. L 7 del 10 gennaio2009, pp. 1-ss.), nonchè l'art. 2 del Reg. (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (ivi, n. L 338 del 23 dicembre 2003, pp. 1-ss.). 149 La rubrica dell’art. 3, nella versione italiana, parla di “definizione” al singolare; altre versioni linguistiche - come quella francese (“definitions”), quella inglese (“definitions”) e quella tedesca (“Begriffsbestimmungen”) - impiegano il plurale. La differenza riscontrabile nella versione italiana costituisce plausibilmente un mero errore materiale, peraltro senza conseguenze di ordine pratico. Cfr. Franzina, P. (a cura di), Regolamento (UE) n. 1259/2010, commentario, cit., p. 1466. 79 CAPITOLO PRIMO partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione” del regolamento stesso. La definizione riprende pressoché alla lettera quella che si legge nell'art. 2, n. 1, del Reg. (CE) n. 2201/2003 ed abbraccia, a dispetto del riferimento testuale al connotato “giurisdizionale” dell'autorità in questione (“juridiction”, “court”), l’insieme delle autorità – comunque denominate – cui spetti, in forza delle norme interne dello Stato membro partecipante considerato, il compito di pronunciarsi su una domanda di separazione personale o divorzio e di costituire (o concorrere a costituire, in caso di procedimento “complesso”), lo status familiare cui tali procedimenti sono preordinati. La nozione cosi tratteggiata è nel contempo uniforme (il dato di partenza per stabilire se una data Autorità statale rientri fra quelle contemplate dalla normativa europea è rappresentato dalla disposizione in commento) e aperta al particolarismo delle soluzioni nazionali150. Essa abbraccia i casi in cui il procedimento di separazione o divorzio si svolga di fronte ad organi che lo stesso ordinamento del foro qualifichi come “giurisdizionali”, non meno dei casi in cui tali procedimenti facciano capo ad autorità amministrative o ad altri pubblici ufficiali. In questo senso, debbono essere considerate come “Autorità giurisdizionali”, agli effetti del Regolamento n. 1259/2010 (e agli effetti del Regolamento n. 2201/2003, dato che l'identità delle definizioni contenute nei due strumenti ne impone un'interpretazione unitaria), gli ufficiali dello stato civile ed i notai cui l'ordinamento rumeno, a seguito delle modifiche introdotte con la l. n. 202/10 e successivamente confluite nell'art. 375 del codice civile rumeno, novellato, permette di constatare e dichiarare il divorzio, ove concorrano determinate condizioni, quali l'accordo fra i coniugi in merito d'assetto dei rapporti conseguenti allo scioglimento del vincolo e, se del caso, in merito d'esercizio della responsabilità genitoriale, in coerenza col superiore interesse della prole151. 150 La dialettica fra i due fattori indicati nel testo - la ricerca di nozioni uniformi e la deferenza dovuta dal diritto dell’Unione agli assetti organizzativi di cui ciascuno Stato membro autonomamente si dota per svolgere le proprie funzioni sovrane - costituisce un aspetto di un più ampio fenomeno che attraversa la costruzione dello spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale: la moltiplicazione e la diversificazione degli “attori” di quello spazio. Su tale evoluzione, si rinvia a Franzina, P. (a cura di), Regolamento (UE) n. 1259/2010, commentario, cit., p. 1467. 151 I1 testo aggiornato del codice è pubblicato nel Monitorul Ofical romeno del 15 luglio 2011, parte I, n. 505. 80 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA È appena il caso di precisare che l'apertura consentita dalla norma in commento nei confronti dei modelli organizzativi dei singoli Stati membri resta confinata, in coerenza con la base giuridica su cui la norma stessa si fonda, entro la cornice della cooperazione fra gli Stati membri. La norma, cioè, si limita a stabilire a quali condizioni le Autorità di un dato Stato membro, investite di particolari funzioni in base alla legislazione di quello Stato, siano da considerarsi “Autorità giurisdizionali” agli effetti del Reg. (UE) n. 1259/2010: per contro, la norma di per sè non autorizza le omologhe autorità di altri Stati membri ad esercitare, in situazioni analoghe in cui i colleghi stranieri ne sarebbero autorizzati, funzioni diverse o più ampie rispetto a quelle previste dalle proprie norme ordinamentali152. La disposizione in commento non stabilisce espressamente, per altro verso, se possa essere ascritta la qualifica di “Autorità giurisdizionale”, agli effetti del Reg. (UE) n. 1259/2010, anche ad Autorità religiose, in quanto chiamate a pronunciarsi in materia matrimoniale. Sembra anzitutto pacifico che la risposta debba essere negativa allorché tali Autorità operino su un piano esclusivamente religioso, nell'ambito di procedimenti il cui orizzonte normativo e la cui rilevanza si esaurisca all'interno dell'ordinamento confessionale di cui tali Autorità sono i ministri153. Tali procedimenti, come le decisioni destinate a sortirne, trovano la loro collocazione all'interno di un sistema giuridico non statale e non sembrano dunque poter essere incise da una normativa che, per sua natura, ai sensi dell’art. 288 TFUE, è applicabile “negli Stati membri”, cioè negli ordinamenti di tali Stati. Per tali decisioni si porrà semmai, in base alle norme di volta in volta pertinenti, un problema di riconoscimento negli ordinamenti statali. La situazione dovrebbe essere 152 Per altro verso, nulla impedisce che si instaurino nell'ambito del Reg. (UE) n. 1259/2010 delle forme di cooperazione fra Autorità di Stati membri diversi, investite di compiti eterogenei: ciò, evidentemente, alla condizione che si tratti di cooperazione realizzata, da ambo i versanti, nell'osservanza delle rispettive attribuzioni. Cosi, si deve peraltro ritenere che il notaio italiano possa concorrere, con atti che la legge italiana gli permette di compiere, ad un procedimento di divorzio che si svolga di fronte a un notaio rumeno (ad es. raccogliendo, in funzione di quel procedimento, le manifestazioni di volontà dei coniugi, o di uno di essi, relative alla designazione della legge applicabile ex art. 5). 153 A una conclusione simile perveniva, con riguardo alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale, il 9° considerando del Reg. (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 (in G.U. U. E. n. L 160 del 30 giugno 2000, pp. 19-ss.), poi sostituito dal Reg. (CE) n. 2201/2003, nonché - prima di allora - la Relazione esplicativa della convenzione sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (mai entrata in vigore perchè sostituita dal Reg. (CE) n. 1347/2000), redatta da Alegria Borràs, in G.U.C.E. n. C 221 del 16 luglio 1998, pp. 27-ss. 81 CAPITOLO PRIMO diversa nell'ipotesi in cui le Autorità in questione operino, oltre che sul piano religioso, anche su un piano civile, esercitando funzioni loro delegate dalle Autorità statali. In tal caso riesce infatti difficile immaginare come l'efficacia del Reg. (UE) n. 1259/2010 possa essere pregiudicata, in uno Stato membro che ne sia vincolato, a seconda che il compito di “amministrare” la crisi matrimoniale sia affidato a organi integrati nell’apparato giurisdizionale o amministrativo dello Stato, o – per volontà di questo – ad entità ad esso estranee. 1.6.11. Fonti di cognizione Onde garantire scelte mirate, nel regolamento il considerando 14 fa espresso riferimento al sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale della rete istituita con Decisione 2001/470/CE154 (salvi i limiti dell’attuale rete ed in attesa di un cospicuo potenziamento), accessibile via Internet, indicando come tale strumento potrebbe “intervenire per fornire assistenza alle Autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera”. Il considerando 18 dispone che “la scelta informata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine, i Giudici negli Stati membri partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell’importanza di una scelta informata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell’accordo raggiunto”. 154 In G.U.C.E. n. I 174 del 27 giugno 2001. Il Consiglio ha istituito una rete giudiziaria in materia civile e commerciale volta ad agevolare la cooperazione fra gli Stati membri in tali ambiti. Attraverso Internet i cittadini possono accedere a informazioni sul sistema giuridico negli Stati membri rispettivi (su come ricorrere al giudice, sull'assistenza giudiziaria, ecc). La rete è costituita da punti di contatto negli Stati membri. L’attuale decisione del Consiglio mira a conseguire questi obiettivi, la cui importanza è stata riconosciuta nel piano d’azione del Consiglio e della Commissione del dicembre 1998 e dal Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999, mediante la creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è composta da: punti di contatto centrali designati dagli Stati membri, eventualmente coadiuvati da un numero limitato di punti di contatto aggiuntivi; magistrati di collegamento e altre autorità (responsabili per la cooperazione in materia civile e commerciale) la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro; associazioni professionali che rappresentano gli operatori della giustizia che partecipano all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile. 82 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA Non vi sono, né potrebbero esservi, indicazioni sulle fonti cui attingere nel caso fosse necessario acquisire la legge degli Stati non membri, il quale problema richiede comunque la ricerca di una soluzione, come potrebbe essere, ad esempio, il coinvolgimento di Iberred, la rete giudiziaria iberoamericana155. Peraltro, l’aspetto dell’acquisizione della legge straniera, rappresenta uno dei problemi più attuali nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, poiché a fronte del moltiplicarsi degli strumenti normativi dell’Unione che richiedono l’applicabilità di tale normativa (si veda solo a titolo di esempio la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – “Roma I”) non vi è uniformità nei diversi Stati membri, quanto alle regole processuali per l’acquisizione. Nel corso dei negoziati molte delegazioni hanno segnalato il problema, evidenziando che il richiamo alla Rete Giudiziaria Europea non avrebbe potuto ritenersi sufficiente, stante l’esiguità di informazioni in essa contenute e l’insufficienza dei mezzi dell’attuale rete. Il problema non si è potuto risolvere in sede di negoziato, proprio a causa della sua trasversalità e della necessità di un serio sforzo (anche economico) per raggiungere risultati soddisfacenti. Per ora l’Unione sta intervenendo sul potenziamento della rete, ma sarebbe auspicabile inserire, nella futura agenda dei lavori, l’adozione di uno strumento normativo che preveda regole uniformi per l’acquisizione della legislazione straniera (soprattutto dell’Unione, ma anche dei Paesi terzi, dato il carattere universale dei molti regolamenti che contengono disposizioni sulla legge applicabile), il più possibile snelle e celeri. Fra le eventuali fonti cognitive, qualora fossero stipulate eventuali intese, occorre menzionare la Rete Mondiale del Notariato156, istituita dall’Unione Internazionale 155 Per una presentazione della Red Iberoamericana de Cooperaciòn Jurìdica Internacional, si veda il suo sito internet, all’indirizzo: https://www.iberred.org ,visitato il 18 marzo 2013. 156 La Rete Mondiale Notarile assolve finalità analoghe a quelle della Rete Notarile Europea (http://www.enn-rne.eu), che copre 21 Paesi UE, e realizza la connessione tecnica e contenutistica degli 81 Notariati membri dell’UINL del mondo, nell'intento di livellare verso l'alto gli organismi dei notariati nei Paesi in via di sviluppo e, al contempo, di dar la possibilità alla professione notarile di raggiungere anche quei Paesi sui quali vi sono meno informazioni. La Rete Mondiale Notarile si avvale di una piattaforma informatica riservata, creata ad hoc per mettere in contatto i referenti dei diversi Paesi, designati dai singoli notariati. Ogni notaio, infatti, potrà inviare il proprio quesito al referente nazionale (per l’Italia, attualmente, ricopre questo ruolo il dott. Emanuele Calò), che risponderà direttamente o dopo aver consultato il referente straniero. 83 CAPITOLO PRIMO del Notariato, la quale si affianca alla già esistente rete Notarile Europea, posta in essere dal Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea. 1.6.12. Bipolidia Un altro dei problemi lasciati aperti dal regolamento è quello della doppia cittadinanza. Le delegazioni di alcuni Stati membri, nel corso del negoziato, avevano proposto di inserire, nel corpo delle norme, specifiche disposizioni per risolverlo. La questione è stata sollevata poiché i Paesi dell’Unione, disciplinano diversamente la questione. Infatti, le numerose leggi nazionali disciplinano i casi di persone con più cittadinanze facendo prevalere la cittadinanza nazionale. Si veda, per esempio, l’art. 19 della legge 218/1995, che disciplina il diritto internazionale privato italiano, il quale, pur se fissa il generale principio dell’applicazione, nel caso di persona con più cittadinanze, della legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale il soggetto abbia il collegamento più stretto, dispone che se, comunque, tra le cittadinanze vi sia quella italiana “questa prevale”. La questione è stata oggetto di valutazioni nell’ambito dell’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1961 sulla competenza delle Autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori; anche in questo strumento la questione della doppia cittadinanza non è stata disciplinata, e il rapporto esplicativo ha rinviato ai principi generali applicabili in materia di doppia cittadinanza. Ma non è chiaro se tali criteri debbano essere quelli del diritto internazionale ovvero i principi vigenti nel diritto internazionale privato di ogni Stato contraente (diversi tra loro). In questo modo in alcuni Paesi ci si è attenuti alla regola secondo cui il cittadino appartenente allo Stato adito, è considerato tale anche se possiede una seconda cittadinanza, con conseguente applicazione della lex fori, mentre in altri Stati si è affermata la necessità di fondarsi sulla disciplina più effettiva, cioè richiamando la legge nazionale con la quale il minore presenti un maggiore legame157. Andando, correttamente, oltre il dettato del richiamato art. 19 della l. 218/1995, questa soluzione è stata accolta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 157 Sul punto, cfr Mosconi, F., La tutela dei minori, in Diritto internazionale privato, Torino, 1965, e Franchi, M., Riforma del diritto internazionale privato, in Nuove leggi civili commentate, 1996, 5-6, pp. 1235-ss. 84 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010: SIGNIFICATO E RAGIONI DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA italiana (Cass. n. 1 del 9 gennaio 2001)158. Tuttavia, anche in questo caso, come in quello dell’acquisizione della legge straniera, la trasversalità della materia e la presenza di dubbi in ordine alla possibilità che con uno strumento adottato a cooperazione rafforzata si potesse disciplinare una questione tanto controversa, ha fatto ritenere preferibile non introdurre una specifica disposizione normativa. La questione viene affrontata nel considerando 22, che richiama per la disciplina dei casi di cittadinanza plurima la legislazione nazionale, nel “pieno rispetto dei principi generali dell’Unione Europea”. Richiamo quanto mai opportuno, stante la presenza, come detto supra, in numerose leggi di diritto internazionale privato, compresa quella italiana, di principi in applicazione dei quali a prevalere è sempre la legge nazionale dello Stato adito (quella italiana in Italia), purchè non si tratti di due cittadinanze dell’Unione, nel qual caso la ormai costante giurisprudenza della Corte di Giustizia considera che la prevalenza della legge del foro costituisca una discriminazione (vietata) sulla base della nazionalità159; ispirandosi soprattutto ai principi posti con la sentenza della Corte di Giustizia 2 ottobre 2003, n. C-148/02, Carlos Garcia Avello160. Occorre comunque considerare che l’art. 19 della l. 218/1995, laddove fa prevalere la cittadinanza italiana, non potrebbe comunque trovare applicazione, in quanto si 158 In Famiglia e Diritto, 2001, p. 282, con nota di M. G. Civinini. Le S.S.U.U. hanno stabilito: “nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l’art. 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal Giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale; non può applicarsi neppure l’art. 12 della l. 218/1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell’Unione Europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall’art. 12 del Trattato CE; deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto (nella specie, individuato con lo Stato, la Germania, in cui il minore ha la residenza abituale”. 159 Basedow, J., Le rattachement à la nationalitè et les conflits de nationalitè en droit de l’Union Européenne, in Revue critique du droit international privé, 2010, p. 427; Calò, E., Il diritto internazionale privato e dell’Unione Europea nella prassi notarile, consolare e forense, Milano, 2010, pp. 77-ss. 160 Edita in: Europa e diritto privato, 2004, p. 217 (sola massima), con nota di G. Palmeri, Doppia cittadinanza e diritto al nome; in Giustizia civile, 2004, 1, p. 230; in Famiglia e Diritto, 2004, p. 437, con ampia nota di M. N. Bugetti, L’attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari, e ivi una aggiornata descrizione comparatistica. Per ulteriori commenti, si veda Tonolo, S., La legge applicabile al diritto al nome dei bipolidi nell’ordinamento comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, p. 957, ove si rinviene un’analisi approfondita delle possibili ricadute internazionalprivatistiche della pronuncia in esame. 85 CAPITOLO PRIMO considera che tale norma non si applichi ai rapporti di coniugio, sia nella sua formazione che nel suo scioglimento161. 161 Calò, E., Il diritto internazionale privato e dell’Unione Europea nella prassi notarile, consolare e forense, cit., p. 205. 86 CAPITOLO SECONDO LA LEGGE APPLICABILE Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, designato come Regolamento “Roma III”1 nel dibattito politico e fra gli studiosi, reca una disciplina uniforme dei conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione personale. Esso, come si è visto, rappresenta il risultato della prima cooperazione rafforzata nella storia dell’Unione Europea ed a partire dal 21 giugno 2012 trova attualmente applicazione in quattordici dei ventisette Stati membri2. L’obiettivo del regolamento, come risulta dai “considerando”, è l’istituzione di “un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale degli Stati membri partecipanti”, che garantisca “ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità” ed impedisca “le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi”. Come si vedrà, questo obiettivo è stato raggiunto solo in parte, sia perché la nuova normativa contribuisce a frammentare ancora di più la disciplina applicabile ai diversi aspetti connessi alla crisi coniugale, sia perché tredici dei ventisette Paesi membri non hanno ritenuto opportuno partecipare all’adozione del regolamento, sia perché le disposizioni in esso contenute 1 Si tratta infatti del terzo strumento apprestato dall’Unione Europea in materia di conflitti di leggi di cui era stata prospettata l’adozione, dopo il Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, detto “Roma I” in quanto costituisce la conversione in atto comunitario della Convenzione di Roma del 19.06.1980 sulla stessa materia, e il Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, detto “Roma II”. 2 Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria, definiti dallo stesso regolamento quali “Stati membri partecipanti”. A questi si aggiungerà presto la Lituania, che sarà vincolata dal regolamento a partire dal 22 maggio 2014. In Italia, detta normativa sostituisce l’art. 31 della l. 218/1995, a mente del quale “1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana”. Cfr. Zanobetti, A., Divorzio all'europea. Il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, p. 250. 87 CAPITOLO SECONDO possono in alcuni casi prestarsi proprio a favorire il forum shopping e ad incoraggiare la c.d. “corsa al Tribunale”. Dopo aver ripercorso la vicenda che ha condotto all’adozione del Regolamento, occorre ora metterne in luce le caratteristiche generali, analizzando le scelte di fondo compiute a tale riguardo dagli autori del nuovo testo, anche a confronto con le precedenti proposte. 2.1. Il Regolamento Roma III: criteri di collegamento Appurata l’evoluzione testuale che ha portato alla stesura definitiva del Regolamento (UE) n. 1259/2010, appaiono evidenti le difficoltà pratiche da sormontare, considerata soprattutto la complessità delle questioni familiari. L’idea era ben chiara già quando la Commissione, nel 2005, aveva adottato il Libro Verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio, nel quale si offrivano, fra l’altro, alcuni esempi di situazioni soggettive da risolvere mediante una disciplina europea, e che fra breve torneranno utili per giustificare un mutamento progressivo dei criteri di collegamento per queste materie. - “Un portoghese e un’italiana si sposano in Italia. Dopo la celebrazione del matrimonio il marito torna in Portogallo per motivi professionali, mentre la moglie rimane in Italia. Dopo due anni la coppia decide di divorziare. Ai sensi del nuovo Regolamento “Bruxelles II bis” la coppia può chiedere il divorzio sia in Italia che in Portogallo, a scelta. I tribunali di tali Stati applicano in primo luogo la legge nazionale comune dei coniugi. Nel caso di specie, poiché i coniugi hanno cittadinanza diversa, il tribunale italiano applicherebbe la legge dello Stato “nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”, mentre il tribunale portoghese la legge della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza, la legge con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto. Risulta quindi difficile per i coniugi prevedere quale sarà il diritto applicabile alla loro fattispecie”. L’esempio evidenzia come i criteri di collegamento, quanto alla legge applicabile, previsti dalla normativa portoghese e da quella italiana siano sostanzialmente identici, in quanto lo scarto fra la prevalente localizzazione e la residenza abituale non appare particolarmente denso di significati, né l’ulteriore criterio posto dal 88 LA LEGGE APPLICABILE codice civile portoghese (a lei do paìs com o qual a vida familiar se ache mais estreitamente conexa) appare idoneo a risolvere il caso. Sta di fatto che comunque la coppia, non avendo avuto una precisa “localizzazione” della vita matrimoniale, non sarebbe in grado di prevedere quale legge sostanziale sarebbe applicabile alla dissoluzione del vincolo coniugale. Poiché il caso proposto, oggi, applicando l’art. 8, lettera d), del nuovo Regolamento “Roma III”, avrebbe una soluzione, nell’esempio offerto dal Libro Verde il problema non è solo di imprevedibilità, quanto di incompletezza delle rispettive leggi nazionali. - “Una coppia di cittadini italiani vive a Monaco da vent’anni e si sente perfettamente integrata nella società tedesca. Dopo che i figli se ne sono andati di casa, i coniugi decidono di divorziare consensualmente. Essi vorrebbero divorziare secondo il diritto tedesco, cui si sentono più strettamente collegati e che in caso di divorzio consensuale richiede solo un anno di separazione, a differenza del diritto italiano che ne prevede tre. Il nuovo Regolamento “Bruxelles II bis” consente ai coniugi di chiedere il divorzio sia in Germania che in Italia, a scelta. Tuttavia, poiché le norme sui conflitti di legge di entrambi i Paesi prevedono in primo luogo la legge nazionale comune dei coniugi, i tribunali di entrambi gli ordinamenti applicheranno la legge italiana sul divorzio”. Quest’ultimo esempio, in particolare, pone in luce il progressivo declino della cittadinanza a favore dell’adozione del criterio della residenza: vi è ormai un inarrestabile “déclin de la nationalité”3, del quale si cercherà ora di dare conto. 2.1.1. Il criterio della cittadinanza nell’esperienza italiana: l’insegnamento di Pasquale Stanislao Mancini L’istituto della cittadinanza, tradizionalmente concepito come fattore di inclusione o di esclusione nel rapporto tra cittadini e stranieri quanto alla titolarità dei diritti, riveste storicamente un ruolo fondamentale in materia familiare e, più in generale, nelle questioni legate allo status civile delle persone: ciò dipende dall’idea che il 3 Ancel, B., Muir Watt, H., La désunion européenne: le Règlement dit “Bruxelles II”, in Revue critique de droit international privé, 2001, pp. 417-ss. 89 CAPITOLO SECONDO giudice nazionale sia maggiormente adatto a pronunciarsi su tali profili per ragioni di prossimità culturale o spirituale. Volendo accennare brevemente, ed in via preliminare, alla situazione italiana, il criterio della cittadinanza venne propugnato con rigore e forza da Pasquale Stanislao Mancini fin dalla metà dell’Ottocento. All’insegnamento di Mancini, il quale aveva direttamente ispirato la prima codificazione unitaria per quanto concerne sia la delimitazione della giurisdizione, sia la determinazione della legge applicabile da parte dei nostri giudici, il legislatore italiano è sempre rimasto fedele e nemmeno la Commissione di studio sulla l. 218/1995 discusse a fondo dell’opportunità o meno di rivedere questo criterio. Dunque, il criterio della cittadinanza è stato tenuto fermo come criterio base anche se in concreto sono state introdotte variazioni certo non irrilevanti. Sul versante processuale, la cittadinanza italiana del convenuto non è più di per sé titolo di giurisdizione a carattere generale (si confronti l’art. 3, comma I, della legge del 1995 con l’art. 4 del codice di procedura civile del 1940) e tuttavia conserva un ruolo assai importante nelle norme speciali relative a molte questioni inerenti agli status personali, come si vedrà fra breve. Sul versante della legge applicabile, sono stati introdotti criteri sussidiari: per esempio, per quanto riguarda i rapporti tra coniugi di cittadinanza diversa che sono ora sottoposti alla legge dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. In dottrina più volte ci si è interrogati se la situazione attuale, l’esperienza maturata sulla base delle convenzioni di Bruxelles e di Roma e l’attivismo dell’Unione Europea in materia di diritto internazionale privato non suggeriscano un più compiuto ripensamento4. 2.1.2. L’evoluzione verso nuovi criteri In questa direzione, a suggerire una revisione circa la fedeltà al postulato manciniano, non è soltanto l’esperienza dell’Unione Europea – entro la quale 4 Più in generale, sul dibattito apertosi in dottrina circa l’opportunità di una riforma della l. 218/1995, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, con particolare riguardo al criterio di collegamento della cittadinanza, si veda l’interessante contributo “É ora di riformare la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 1995?” a cura di F. Mosconi, F. Pocar e altri, in Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, n. 3/2011, pp. 625-ss. 90 LA LEGGE APPLICABILE conviene appena sottolineare che “è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità” (art. 18 TFUE) – ma anche una copiosa evoluzione nelle legislazioni nazionali in materia di cittadinanza, a partire dalla legislazione italiana. In effetti, rispetto a molti Stati, la cittadinanza sta perdendo il carattere espressivo di un’appartenenza forte del singolo alla comunità di persone che costituisce la base sociale dello Stato. In un passato nemmeno lontanissimo, i legislatori nazionali erano in grande prevalenza orientati ad evitare situazioni di doppia cittadinanza. Di questo orientamento era espressione evidente la Convenzione del Consiglio d’Europa – 6 maggio 1963 – sulla riduzione dei casi di nazionalità multipla e sugli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità, convenzione che, per quanto qui interessa, non a caso ha subito radicali modifiche con il secondo Protocollo di emendamento, aperto alla firma a Strasburgo il 2 febbraio 1993 e ratificato dall’Italia. In effetti, al pari di quella sulla cittadinanza italiana (l. 13 giugno 1912, n. 555), molte leggi straniere prevedevano che, con il matrimonio, la moglie acquistasse la cittadinanza del marito, perdendo la propria cittadinanza originaria, e che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli. Oggi l’esigenza di rispettare la parità uomo-donna ha portato a un’inversione radicale. Molte legislazioni, a partire da quella italiana, tanto per il marito quanto per la moglie facilitano la trasmissione della cittadinanza al coniuge straniero e prevedono che tanto il padre quanto la madre trasmettano ai figli la propria cittadinanza. Questo anche a prescindere da ogni integrazione politica-sociale. Va detto inoltre che l’Italia ha cessato di essere Paese di forte emigrazione, quale era ai tempi di Mancini, ed è stata a lungo, per diventare al contrario essa stessa, in questi ultimi decenni, meta di importanti flussi di immigrati provenienti in gran numero da Stati che, rispetto al nostro, presentano marcate differenze culturali. Con la conseguenza che il giudice italiano si trova non di rado di fronte a difficoltà per superare le quali ricorre al limite dell’ordine pubblico. Pur sapendo che, rispetto al problema dell’immigrazione, la fedeltà a Mancini, ossia al criterio della cittadinanza, può risultare maggiormente rispettosa delle identità culturali originarie degli stranieri, la dottrina maggioritaria è comunque incline al “tradimento”, non solo e non tanto per favorire la coincidenza tra forum e ius, e quindi l’applicazione del 91 CAPITOLO SECONDO diritto materiale italiano nei nostri Tribunali, ma anche perché questo permetterebbe di seguire l’orientamento prevalente nel diritto internazionale privato uniforme. Già nella Convenzione dell’Aja del 1902 sull’adozione dei minori, per suggerimento del delegato italiano Augusto Pierantoni – che di Mancini era genero – il criterio della residenza abituale fa la sua comparsa come antitesi al criterio della cittadinanza, in luogo del più tradizionale criterio del domicilio. 2.1.3. Il criterio della cittadinanza nella prospettiva dell’Unione Europea Dunque, l’impostazione originaria sopra presentata ha subito delle notevoli attenuazioni durante l’evoluzione del diritto internazionale privato “nazionale” ed “internazionale” nel corso del secolo scorso5: in particolare, nell’ambito matrimoniale, il predominio del criterio della nazionalità è stato gradualmente attenuato dall’emersione di criteri di tipo domiciliare che si sono affiancati ad esso o, in alcuni casi, ne hanno preso il posto. Del resto, si noti bene che il concetto giuridico stesso di cittadinanza, nel diritto pubblico, ha subito nel tempo notevoli trasformazioni, da una parte a causa dell’incremento del fenomeno migratorio, dall’altra in virtù dell’espansione del diritto internazionale dei diritti dell’uomo, riconosciuti a tutti, a prescindere dal Paese di appartenenza, posta la rilevante centralità dell’individuo in quanto “persona”. Invero, per rimanere nell’area privatistica, tale cambiamento è stato determinato fondamentalmente da due ordini di motivi: in primo luogo, i criteri domiciliari individuano un collegamento più genuino tra il giudice e la controversia ed evitano la creazione di fori esorbitanti, sopratutto quando la nazionalità è collegata ad una sola 5 Il tema della cittadinanza e della collocazione di tale istituto nel diritto internazionale è oggetto di attenzione della dottrina anche in tempi molto recenti. Sul punto, si segnala Forlati, S., Annoni, A. (a cura di), The Changing Role of Nationality in International Law, Oxford, Routledge, 2013. Questi i contributi: Holger Hestermeyer, Staatsvolk and homogeneity: from Weimar to the Maastricht decision of the German Federal Constitutional Court and beyond; Serena Forlati, Nationality as a human right; Francesco Costamagna, Statelessness in the context of state succession: an appraisal under international law; Alice Sironi, Nationality of individuals in public international law: a functional approach; Annemarieke Vermeer-Künzli, Nationality and diplomatic protection: a reappraisal; Francesca De Vittor, Nationality and freedom of movement; Delia Rudan, Nationality and political rights; Alessandra Annoni, Nationality and social rights; Giulia D’Agnone, Determining the nationality of companies in ICSID arbitration; Pierluigi Simone, Nationality and regional integration: the case of the European Union; Pietro Franzina, The evolving role of nationality in private international law. Le conclusioni sono di Francesco Salerno (Università di Ferrara). 92 LA LEGGE APPLICABILE delle parti. Ciò avviene, ad esempio, quando il giudice nazionale si dichiari competente su una controversia matrimoniale tra due coniugi di diversa nazionalità che hanno trascorso l’intera vita matrimoniale in uno Stato terzo. In queste ipotesi, il collegamento più stretto con la fattispecie è situato evidentemente nello stato in cui i coniugi hanno fissato il centro principale della vita matrimoniale, ma nondimeno i coniugi sono legittimati ad adire un diverso giudice che abbia legami molto deboli con la vicenda matrimoniale. In secondo luogo, il criterio della nazionalità crea delle difficoltà applicative in caso di diversa nazionalità dei coniugi o di diverse nazionalità comuni, non essendo possibile stabilire a priori una gerarchia tra le due (o più) nazionalità in questione. In questi casi, la soluzione è stata talvolta individuata nella scelta della nazionalità che conserva dei legami più stretti con la controversia – cercando di contemperare la “rigidità” del criterio della cittadinanza con elementi di maggiore flessibilità e di più oggettiva collocazione – oppure si è proceduto subordinando l’introduzione di criteri territoriali al “fallimento” dell’applicazione del criterio della nazionalità, così come previsto dalla legge italiana di diritto internazionale privato, con riferimento alle norme di conflitto in materia di rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi6. 2.1.4. I criteri di collegamento nel diritto internazionale privato comunitario della famiglia: il Regolamento (CE) n. 2201/2003 Nel diritto delle persone e della famiglia, il progressivo superamento della concezione della nazionalità come criterio primario in materia di status civili, ha trovato una definitiva consacrazione nella normativa dell’Unione Europea, laddove la nazionalità dei coniugi, quale criterio di collegamento, ha conservato un ruolo del tutto marginale. Ed in effetti, sui sette criteri di giurisdizione indicati dall’art. 3 del Regolamento n. 2201/2003, solo due fanno riferimento alla nazionalità. In un caso (art. 3, lett. a, ultimo trattino), la nazionalità concorre con la residenza abituale nella determinazione del foro competente7: nell’altro caso, la nazionalità ha la funzione di 6 L. 218/1995, artt. 29 e 30. È il caso in cui l’attore abbia la propria residenza abituale nello Stato del foro, e sia anche cittadino di tale Stato. 7 93 CAPITOLO SECONDO individuare autonomamente un titolo giurisdizionale, ma ciò è possibile solo nel caso in cui essa sia comune tra i coniugi. In altre parole, la nazionalità di uno solo dei due coniugi non permette più di identificare alcun collegamento genuino con il territorio di uno Stato membro, a meno che essa non sia rafforzata da un elemento supplementare di natura territoriale (residenza abituale) ovvero che essa sia comune, per l’appunto, ad entrambi i coniugi. Il regime comunitario prima, e dell’Unione Europea oggi, ha quindi consacrato il passaggio da un concetto di nazionalità come elemento assoluto e sufficiente per l’individuazione del giudice competente, ad uno di nazionalità qualificata8, accompagnata cioè da un ulteriore elemento in grado di garantire la genuinità del collegamento individuato. Al di là di questi casi, la nazionalità nella sua accezione classica conserva un residuo campo di applicazione qualora nessuno dei fori comunitari sia operante e si renda di conseguenza necessario il ricorso – previsto dall’articolo 7 del Regolamento n. 2201/2003 – ai fori esorbitanti nazionali. Questi fori, peraltro, possono essere utilizzati non solo dal cittadino nazionale, ma anche dal cittadino di un altro Stato membro che però abbia la propria residenza nel territorio dello Stato in questione. Di contro, l’applicazione del foro esorbitante nazionale è comunque esclusa quando il coniuge convenuto in giudizio è un cittadino comunitario ovvero ha la sua residenza abituale in uno Stato membro. Come si può vedere in queste ultime ipotesi, la cittadinanza, pur abbandonando le vesti di criterio di competenza diretta, incide ugualmente sulla sfera giurisdizionale, garantendo una posizione privilegiata ai cittadini degli Stati membri: più precisamente, però, è la cittadinanza “comunitaria”9 – cioè la nazionalità di uno Stato membro – ad agire come elemento giurisdizionale di privilegio, sia in un’accezione positiva – garantendo il ricorso ai fori nazionali anche ai cittadini di altri Stati membri – sia nella funzione negativa – limitando il campo di applicazione dei fori esorbitanti nazionali ai cittadini non comunitari o a coloro che non abbiano la residenza abituale nel territorio comunitario. 8 Ancel, B., Muir Watt, H., La désunion européenne: le règlement dit “Bruxelles II”, in Rev. Crit. DIP, 2001, pp. 403-ss., in particolare p. 414. 9 Cfr. Gaudemet-Tallon, H., Le règlement 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, in Journal de droit international, 2001, p. 397. 94 LA LEGGE APPLICABILE Le ragioni del legislatore comunitario sono ben sintetizzate nella relazione accompagnatoria della Convenzione del 1998, in cui si precisa che “la nationalité ou le «domicile» doivent être communs aux deux époux. Certains États souhaitaient que l’on admette aussi la possibilité que cette condition ne soit remplie que par l’un des époux. Cette solution a été rejetée car elle aboutirait purement et simplement au forum actoris, sans qu’il y ait, dans bien des cas, de lien réel avec l’État en question, ce qui serait contraire à l’esprit de la convention”10. Nello spirito del legislatore comunitario, quindi, la cittadinanza comune aveva l’obiettivo di garantire un collegamento genuino e reale con la fattispecie, evitando la creazione di fori esorbitanti legati alla cittadinanza di uno solo dei coniugi. In realtà, anche la cittadinanza comune non assicura sempre un collegamento sufficientemente caratterizzato, in quanto ben potrebbe accadere che i coniugi della medesima nazionalità abbiano localizzato in maniera stabile e permanente la propria vita matrimoniale in un paese diverso e che quindi la maggior parte degli elementi della fattispecie siano riconducibili a quest’ultimo Stato. La scelta del legislatore comunitario, quindi, è piuttosto ascrivibile all’obiettivo di prevedere un foro comunitario “supplementare” qualora i principali fori basati sulla residenza abituale dei coniugi (o di uno di essi) non siano sufficienti per radicare la giurisdizione all’interno del territorio comunitario. Basti pensare, a tal proposito, all’ipotesi di una coppia di cittadini comunitari della stessa nazionalità che abbiano vissuto l’intera vita matrimoniale in uno stato non comunitario. In queste ipotesi, la cittadinanza comunitaria funge da criterio “estremo” per recuperare e inglobare nella sfera di applicazione delle regole comunitarie, talune fattispecie che altrimenti non sarebbero destinate ad essere collegate con il territorio comunitario11. In questo modo, si favorisce la possibilità per uno o per entrambi i coniugi, che in seguito alla crisi matrimoniale siano rientrati nel proprio Stato, di chiedere lo scioglimento del matrimonio al proprio giudice nazionale. 10 11 Punto 33 della relazione accompagnatoria Borras. Salerno, F., I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, RDIPP, 2006, pp. 70-ss. 95 CAPITOLO SECONDO 2.1.5. La giurisprudenza della Cour de Cassation francese Un esempio in tal senso è fornito da un caso affrontato recentemente dalla Cour de Cassation, riguardante una coppia di cittadini francesi che si erano sposati in Islanda, dove avevano altresì trascorso l’intera vita matrimoniale12. Uno dei due coniugi si era rivolto ai giudici francesi per ottenere il divorzio sulla base del foro esorbitante nazionale previsto dall’art. 14 del Code Civil13, nonostante la fattispecie rientrasse nel campo di applicazione delle norme di conflitto comunitarie14. La Cour de Cassation ha invece dichiarato la competenza del giudice francese proprio sulla base della lett. b) dell’articolo 3, anche se la totalità elementi di fatto della vicenda matrimoniale erano localizzati in un Paese diverso15. Di contro, la cittadinanza, anche quando è comune, non può fungere da elemento teso a escludere la competenza del giudice del luogo della residenza abituale dei coniugi, perché altrimenti violerebbe il carattere esclusivo dei fori di cui all’art. 3 del Regolamento “Bruxelles II bis”: se, ad esempio, due coniugi algerini, che hanno vissuto l’intera vita matrimoniale in Francia, hanno inoltrato una domanda di divorzio innanzi ad un giudice francese, quest’ultimo dovrà senza dubbio dichiararsi competente, in quanto giudice del luogo di residenza abituale dei coniugi, senza che possa avere rilievo il collegamento – dato dalla cittadinanza comune – con un Paese16. 12 Cour de Cassation, 22.02.2005, in Rev. Crit. DIP, 2005, pp. 515-ss. con nota di E. Pataut. L’art. 14 del Code Civil, com’è noto, prevede un privilegio giurisdizionale per i cittadini francesi: «L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français». 14 Ed invero la Cour d’Appel aveva ignorato che la fattispecie dovesse essere regolata dalle norme di conflitto comunitarie che indicavano la competenza del giudice francese in virtù della nazionalità comune dei coniugi: di conseguenza, aveva concluso per la insussistenza della giurisdizione in capo al giudice francese in quanto il marito che aveva proposto la domanda di divorzio in Francia aveva tacitamente rinunciato al privilegio di giurisdizione garantito dall’articolo 14 del Code Civil, non essendosi opposto alla domanda di divorzio inoltrata dalla moglie in Islanda. 15 Scrive E. Pataut, cit. “L’arrêt est une illustration concrète de cette conception très extensive du champ d’application du règlement, puisque, en l’espèce, ce sont bien les règles communautaires qui vont imposer la compétence des juridictions françaises, alors même que le litige ne présente que peu de lien avec l’ordre juridique communautaire, puisque les rattachements ne convergent que vers un Etat non membre et un seul Etat membre”. 16 È l‘errore in cui è incorsa la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence nella sentenza del 14 maggio 2004, riformata dalla sentenza della Cour de Cassation del 12 dicembre 2006, in Bulletin, 2006, I, n° 539, p. 480. 13 96 LA LEGGE APPLICABILE 2.1.6. Cittadinanza comune dei coniugi e Regolamento (CE) n. 4/2009 La cittadinanza comune dei coniugi, secondo l’evoluzione appena messa in luce, viene poi individuata quale criterio applicabile in maniera sussidiaria, e non più come titolo giurisdizionale principale, dal più recente legislatore dell’unione Europea, il quale nel Regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari prevede la sua applicazione solo subordinatamente alla prova che “nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione” (art. 6)17. Il Regolamento n. 4/2009, applicabile dal 18 giugno 2011, introduce due novità rilevanti rispetto alla precedente disciplina delle obbligazioni alimentari: in primo luogo, viene dato spazio alla volontà delle parti di scegliere un foro competente18, sebbene tale scelta sia circoscritta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui una delle parti è cittadina ovvero vi risiede abitualmente, ovvero – nel caso di 17 È stata qui introdotta una condizione supplementare per l’applicazione di questo titolo, assolutamente inedita nella storia dei regolamenti comunitari di cooperazione giudiziaria in materia civile. Si tratta di una condizione che mira a tutelare non solo i cittadini comunitari dall’applicazione di un foro ritenuto evidentemente non particolarmente genuino, ma anche i cittadini degli stati non membri dell’UE che hanno sottoscritto la Convezione di Lugano e cioè Islanda, Norvegia e Svizzera attraverso un rinvio di tipo materiale (cioè un rinvio ai criteri connettivi previsti nella suddetta convenzione). Di conseguenza, il giudice dello Stato membro di comune cittadinanza delle parti, per verificare la sua competenza a pronunciarsi su una domanda relativa ad un’obbligazione alimentare, dovrà verificare se nessuno dei fori di cui agli artt. 3, 4 e 5 sia applicabile e, in tal caso, dovrà altresì verificare sulla base della Convenzione di Lugano se nessuno dei giudici di uno degli stati non UE che ha sottoscritto tale convenzione sia competente. Solo se questo duplice test risulti negativo, il giudice adito potrà dichiararsi competente in quanto giudice dello stato di comune cittadinanza dei coniugi. 18 In questa direzione è da inquadrarsi sicuramente anche il recente Regolamento c.d. “Roma III” (1259/2010), il quale istituisce una cooperazione rafforzata nell’ambito della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e si fonda sul riconoscimento in capo ai coniugi di una limitata scelta circa la legge applicabile al proprio divorzio, fra quelle che abbiano un forte legame con il matrimonio. Ai sensi del regolamento, tale collegamento consiste primariamente nella residenza abituale comune dei coniugi o nell’ultima residenza abituale comune di essi se uno dei due vi risiede ancora, poi nella cittadinanza di uno dei coniugi, ed infine nella lex fori. In mancanza di accordo, la legge applicabile è determinata in base ad una serie di criteri di collegamento oggettivi diretti a garantire che il procedimento di attenuazione o dissoluzione del vincolo sia disciplinato dall’ordinamento giuridico con cui esso presenti uno stretto legame. In linea generale, il regolamento valorizza il criterio della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. La preferenza accordata alla residenza dei coniugi piuttosto che alla cittadinanza si motiva in considerazione dei vantaggi offerti da tale parametro di collegamento rispetto a quello della nazionalità. Sul punto, si veda, fra i primi commenti della dottrina, Ottaviano, I., La prima cooperazione rafforzata dell’Unione Europea: una disciplina comune in materia di legge applicabile a separazioni e divorzi transnazionali, in Diritto dell’Unione Europea, fascicolo n. 1/2011, pp. 113ss. 97 CAPITOLO SECONDO domanda legata ad un contenzioso matrimoniale – le autorità giurisdizionali del luogo di ultima residenza abituale dei coniugi (o ex coniugi) sempre che tale residenza si sia prolungata per almeno un anno. In secondo luogo, il regolamento prevede la possibilità che un giudice comunitario, oltre alle ipotesi giurisdizionali già descritte, possa dichiararsi competente qualora un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. Si tratta del meccanismo del c.d. forum necessitatis, che sostanzialmente permette il ricorso ad un giudice normalmente non competente a conoscere della controversia qualora nello Stato del giudice competente la medesima domanda non possa essere utilmente presentata o trattata, il che può avvenire, ad esempio, qualora l’ordinamento dello Stato competente non preveda alcuna forma di tutela nei confronti del soggetto richiedente. In questo modo, il regolamento crea una sorta di protezione nei confronti di talune fattispecie – comunque collegate, sebbene in maniera tenue, con il territorio comunitario19 – che rischiano di non essere tutelate nello stato (terzo) il cui giudice risulta competente a pronunciarsi. Queste due novità certamente riguardano un settore operativo molto specifico, quale è la materia delle obbligazioni alimentari, ma rappresentano – ciascuna per un differente profilo – due elementi assolutamente innovativi nel campo del diritto internazionale privato in materia familiare. Da un lato, infatti, il legislatore comunitario ha per la prima volta introdotto il criterio della volontà delle parti nella determinazione del foro competente a pronunciarsi su fattispecie matrimoniali; dall’altro, ha previsto un meccanismo di flessibilità, finora sconosciuto nell’esperienza comunitaria, per inglobare nella sfera applicativa delle regole comunitarie talune fattispecie che presentano evidenti elementi di collegamento con Paesi terzi. 19 Il secondo comma dell’art. 7 del Regolamento n. 4/2009, infatti, prevede che il meccanismo del forum necessitatis possa funzionare a condizione che tra la fattispecie e il giudice adito sussista comunque un collegamento sufficiente. 98 LA LEGGE APPLICABILE 2.1.7. La doppia o plurima cittadinanza L’impiego, seppur limitato – per le ragioni evolutive che si esamineranno a breve – del criterio della cittadinanza nel regolamento, comporta inevitabilmente la necessità di prendere in considerazione ipotesi in cui uno dei coniugi, o entrambi, abbiano due o più cittadinanze20. Ai fini della scelta della legge applicabile, assume rilevanza, ai sensi dell’art. 3, lett. c), la cittadinanza dell’uno e dell’altro coniuge: è dunque da ritenere che nel caso in cui uno, o entrambi, abbiano più di una cittadinanza si moltiplichino per essi le leggi tra cui poter scegliere quella applicabile. Non sussistono ostacoli in questo caso alla possibilità di prendere in considerazione tutte le cittadinanze. Quando si tratta di determinare la legge applicabile in mancanza di scelta, assume rilevanza, quale criterio successivo a quello della residenza abituale dei coniugi (art. 4, lett. a e b) la cittadinanza comune dei coniugi (art. 4, lett. c) al momento della domanda. Quando uno dei coniugi o entrambi abbiano più cittadinanze, di cui solo una in comune, è ragionevole ritenere che rilevi ai fini dell’individuazione della legge applicabile solo quella comune, e ciò anche nell’ipotesi in cui nell’ordinamento del giudice adito esista una norma che imponga la prevalenza della cittadinanza del foro21. Un problema si pone in relazione all’eventuale doppia o plurima cittadinanza comune, essendo necessario individuare una sola legge applicabile. In mancanza di indicazioni esplicite nella Proposta, la lacuna non poteva che essere risolta attraverso i criteri utilizzati nello Stato del foro 22, pur nel rispetto dei principi espressi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia23, e dunque evitando 20 Un problema, in parte, “nuovo” nel panorama dei regolamenti europei, non essendo il criterio della cittadinanza impiegato nei precedenti regolamenti “Roma I” e “Roma II, anche se già noto – naturalmente – con riferimento alla normativa in materia familiare. 21 Nella giurisprudenza italiana, cfr. Tribunale di Venezia, 14 novembre 1996, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 158. 22 Calvo Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J., La Ley aplicable al divorcio en Europa: el futuro reglamento Roma III, in Cuadernos de Derecho Transnacional, fascicolo n. 1/2009, pp. 36-71. 23 Cfr. in tal senso il considerando n. 10 bis inserito nel già citato “orientamento generale su elementi chiave” (doc. n. 10153/10), che stabilisce “Quando ai fini dell’applicazione della legge di uno Stato il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la questione del modo in ci trattare i casi di cittadinanza plurima è disciplinata dalla legge nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea”. Questa era la soluzione indicata anche nella nota relazione Borràs alla Convenzione “Bruxelles II” (cfr. punto 33). 99 CAPITOLO SECONDO di applicare disposizioni che possano comportare effetti discriminatori o, più in generale, contrari al diritto dell’Unione24. Nella già menzionata sentenza Hadadi, la Corte di Giustizia ha stabilito che, in caso di doppia cittadinanza comune, il giudice non possa ignorare, ai fini dell’applicazione del Regolamento n. 2201/2003, la cittadinanza di un altro Stato membro, trattando le persone aventi doppia cittadinanza come se possedessero solo la cittadinanza dello Stato membro adito. Tuttavia, sono diversi i contesti in cui il problema si pone, potendo operare, come è noto, in modo alternativo più criteri di competenza giurisdizionale contemporaneamente (rimettendo in tal caso la scelta all’attore), mentre ai fini dell’individuazione della legge applicabile occorre pervenire all’individuazione di un’unica legge. Sarebbe difficile, in assenza di indicazioni esplicite, assimilare questi casi a quelli in cui non sussiste alcuna cittadinanza comune, ed applicare dunque direttamente la lex fori, come previsto nell’art. 4, lett. d) per l’ipotesi in cui manchi una cittadinanza comune: avrebbe tuttavia favorito l’uniformità di applicazione, e quindi la prevedibilità, un criterio che espressamente risolvesse il problema in questo senso. Più difficilmente ipotizzabile risultava, già in sede di Proposta, un criterio residuale uniforme, che dovrebbe pur sempre fondarsi sul principio di prossimità, dato che il criterio della cittadinanza comune già opera a sua volta come criterio successivo ad altri criteri che prendono in considerazione la residenza abituale dei coniugi25. 2.1.8. La doppia cittadinanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Il Regolamento 2201/2003 non precisa cosa succeda nel caso in cui i coniugi possiedano pluralità di cittadinanze o addirittura nel caso in cui possiedano più cittadinanze in comune. La relazione Borras si limita a chiarire che «les organes juridictionnels de chaque État appliqueront donc les normes internes dans le cadre de la réglementation communautaire applicable de manière générale à cet égard». 24 Cfr. i casi Micheletti (Corte di Giustizia, sentenza 7 luglio 1992, C-369/90, in Raccolta, 1992, p. I04239-ss.) e García Avello (Corte di Giustizia, sentenza 2 ottobre 2003, C-148/02, in Raccolta, 2003, p. I-11613). 25 Analoghe considerazioni hanno spinto la Corte, sempre nel caso Hadadi già richiamato supra, capitolo primo, ad escludere che ci si possa basare sul concetto di “cittadinanza prevalente” ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. b) del Regolamento n. 2201/2003, che stabilisce il criterio della cittadinanza comune dei coniugi come criterio successivo a quello della residenza abituale. 100 LA LEGGE APPLICABILE In altre parole, la regola di concorso tra le diverse nazionalità va ricercata nelle norme nazionali di conflitto. Nel caso dell’ordinamento italiano, ciò dovrebbe portare all’applicazione dell’art. 19, secondo comma della l. 218/1995 che, in caso di conflitto tra cittadinanze, stabilisce la prevalenza di quella che ha un collegamento più stretto con la fattispecie, fatta salva l’ipotesi di conflitto con una cittadinanza italiana, nel qual caso prevale quest’ultima. In entrambi i casi, l’applicazione dell’articolo 19, secondo comma, risulta, però, in contrasto con l’obiettivo della norma comunitaria: la prevalenza della cittadinanza italiana rispetto ad un’altra cittadinanza comunitaria potrebbe sollevare dei profili di contrarietà rispetto al divieto generale del diritto comunitario di effettuare discriminazioni sulla base della nazionalità e pregiudicherebbe, in definitiva, l’obiettivo di un’applicazione uniforme della norma comunitaria. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui due coniugi abbiano entrambi la cittadinanza italiana ed anche quella di un altro paese comunitario. È chiaro che in questa ipotesi, le due cittadinanze “europee” devono essere poste su un identico piano e il giudice nazionale deve valutarle come due autonomi titoli giurisdizionali dotati di pari dignità ed entrambi esclusivi. Nell’evolversi della società europea, i casi di doppia cittadinanza sono destinati ad aumentare. La Corte di giustizia si è pronunciata più volte sul punto, discostandosi dal principio internazionale della cittadinanza “effettiva”. Per l’esercizio di una libertà garantita dal Trattato, la legislazione di uno Stato membro non può, secondo la Corte, limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza (così in Micheletti e Garcia Avello). Ma tale principio è stato chiarito recentemente anche con riferimento al diritto internazionale privato, nel caso riguardante due coniugi aventi entrambi cittadinanza ungherese e francese, i quali avevano inoltrato in maniera disgiunta due domande di divorzio, una innanzi al tribunale ungherese e l’altra innanzi al tribunale francese26. In un caso come questo, in cui vi è un concorso “perfetto” tra due titoli giurisdizionali, i giudici comunitari hanno precisato che si applica la regola 26 Corte di Giustizia, sentenza del 16 luglio 2009, in causa C-168/08, Hadadi, cit. supra, capitolo primo. 101 CAPITOLO SECONDO “oggettiva” della prevenzione che porta praticamente alla competenza del giudice che è stato adito per primo. Discorso differente, invece, potrebbe valere per il caso di concorso tra una nazionalità comunitaria ed una nazionalità extracomunitaria: in questo caso, l’esigenza di evitare aspetti discriminatori sotto il profilo del diritto comunitario verrebbe meno e la prevalenza automatica di una cittadinanza nazionale, ma comunitaria (come nel caso dell’articolo 19, secondo comma, ultima parte, della l. 218/1995) ben potrebbe essere giustificata dall’obiettivo di salvaguardare l’applicazione della norma comunitaria rispetto a fori esorbitanti nazionali27. Allo stesso modo, non risulta applicabile l’art. 19, secondo comma, prima parte, che, come già precisato, stabilisce la prevalenza della cittadinanza che possiede un collegamento più stretto con la fattispecie: l’applicazione pratica di questo criterio sussidiario porterebbe ad un sostanziale stravolgimento della gerarchia tra i titoli giurisdizionali previsti dall’articolo 3 del Regolamento n. 2201/2003. Più precisamente, ciò si tradurrebbe in un esautoramento del criterio della cittadinanza e ad una sostanziale prevalenza gerarchica del criterio della residenza abituale. In altre parole, nell’economia del sistema giurisdizionale delineato dal legislatore comunitario, la cittadinanza ha un valore assoluto che non può tollerare correttivi di tipo fattuale. La soluzione dell’interpretazione letterale dell’art. 3, lett. b), del Regolamento n. 2201/2003, è senza dubbio la più opportuna anche sotto il profilo di prevedibilità del foro competente. Ed invero, se si interpreta il criterio della cittadinanza comune, evitando qualsiasi riferimento alle regole di concorso nazionali, ma applicando sic et simpliciter il foro dello Stato di cui entrambi i coniugi possiedono la cittadinanza, è indubbio che questi ultimi avranno ragionevolmente la possibilità di prevedere innanzi a quale foro possono inoltrare la domanda di scioglimento del matrimonio28. 27 È il principio espresso dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Micheletti (C-369/90, 7 luglio 1992, riguardante, tuttavia, un diverso settore normativo) in virtù del quale una persona che possiede sia la nazionalità di uno Stato membro sia la nazionalità di uno Stato terzo deve essere considerata negli altri Stati membri come avente la cittadinanza di uno Stato UE. Si veda. H. Gaudemet-Tallon, Le règlement…, in Revue de droit International, 2001, p. 393. 28 Mosconi, F., Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in material matrimoniale secondo il regolamento del 29 maggio 2000, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, Editoriale scientifica, p. 2231 e ss, in particolare p. 2240. T.M. de Boer, Jurisdiction and enforcement in International family law: a labyrinth of European and international legislation, in 102 LA LEGGE APPLICABILE Una simile soluzione ha il pregio di tradurre in maniera fedele la ratio dell’art. 3, lett. b) e, in generale, lo scopo del Regolamento n. 2201/2003 che, come si è detto, è quello di favorire lo scioglimento del matrimonio e di permettere ai coniugi di ottenere tale effetto nella maniera più semplice possibile. Diversamente, si rischierebbe di affidare l’applicazione della norma comunitaria ai criteri supplementari nazionali che ne determinerebbero, in concreto, un effetto diverso e potenzialmente in contrasto con la ratio della norma comunitaria. Un’importante conferma in tal senso è stata fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza citata poc’anzi, in cui in effetti uno dei coniugi per giustificare la prevalenza del foro adito aveva invocato la maggiore “genuinità” di una delle due cittadinanze29. I giudici comunitari, tuttavia, hanno ribadito l’ininfluenza degli elementi fattuali nella valutazione di questo titolo giurisdizionale, anche di fronte a quei casi in cui la cittadinanza non esprime alcun collegamento reale con il giudice adito30. Di conseguenza, anche quando la cittadinanza esprime un collegamento solo giuridico e non fattuale, è comunque idonea ad individuare un titolo giurisdizionale legittimante ai sensi del Regolamento n. 2201/2003. Si ipotizzi che i coniugi abbiano entrambi doppia cittadinanza e, inoltre, doppia cittadinanza degli stessi Stati. Nel Regolamento n. 2201/2003, relativo alla sola competenza giurisdizionale, i titoli di giurisdizione che operano alternativamente sono residenza abituale, cittadinanza comune, domicile. Nella proposta di regolamento del 17 luglio 2006, volta a modificare tale regolamento, la facoltà di proroga di competenza è limitata ai giudici di Stati con cui i coniugi abbiano un legame sostanziale: le parti potranno continuare ad adire il giudice dello Stato di cui NILR, 2002, p. 315: “Jurisdictional criteria should be unambiguous. If the courts are allowed to take account of the actual circumstance in weighting the significance of a person’s nationality, it will be difficult for a petitioner to foresee whether or not the court seized will assume jurisdiction”. 29 Ed invero, nel caso di specie i coniugi avevano contratto matrimonio in Ungheria, Paese di cui erano originari, e dopo appena un anno si erano trasferiti in Francia, Paese in cui avevano vissuto per più di vent’anni e di cui avevano acquisito la cittadinanza per naturalizzazione. 30 La sentenza della Corte, infatti, ha mirato a salvaguardare l’obiettivo del regolamento comunitario e la stessa impostazione dei titoli giurisdizionali prefigurati dal legislatore. Nel primo caso, i giudici comunitari hanno preservato la scelta di cui dispone l’attore tra i vari fori di cui all’articolo 3, che rappresentano dei titoli giurisdizionali preventivamente valutati come obiettivi e, per l’appunto, genuini dal legislatore comunitario (in particolare, punti 41-43). Nel secondo caso, la Corte ha sottolineato che il ricorso al criterio della “prevalenza effettiva” produrrebbe un sostanziale declassamento del criterio della cittadinanza in favore di quello della residenza abituale, il che è in contrasto con il carattere alternativo ed esclusivo dei fori dell’articolo 3 (in particolare, punto 54). 103 CAPITOLO SECONDO entrambi sono cittadini (come nel Regolamento n. 2201/2003). La soluzione ai casi di doppia cittadinanza non potrebbe che essere quella proposta dalla Corte di giustizia nel caso Hadadi. Ci si deve chiedere tuttavia se la Corte di giustizia giungerebbe alla stessa conclusione per la legge applicabile; in altre parole, se il giudice chiamato a conoscere del caso non debba considerare sullo stesso piano le leggi di entrambi gli Stati di cui le parti sono cittadini. Il Regolamento n. 2201/2003 non contiene norme sulla legge applicabile. Nella proposta di regolamento del 17 luglio 2006, per quanto riguarda la scelta della legge applicabile, si prevede che essa debba essere dettata dal rispetto del principio di “prossimità”. In mancanza di scelta, il legislatore individua criteri successivi, che richiamano: “la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza, dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza, di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza o, […] in mancanza, in cui è presentata la domanda” (art. 20 ter). Nell’ipotesi di doppia cittadinanza, dunque, i coniugi potrebbero scegliere di rivolgersi al giudice di uno dei due Stati di cui sono cittadini e di stabilire come legge applicabile quella dell’altro Stato di cui sono cittadini. In questo caso, tenendo fede al ragionamento seguito dalla Corte, non si potrebbe che giungere alla conclusione che il giudice adito non potrebbe negare l’applicazione di una legge di un altro Stato membro solo perché i coniugi risiedono da molti anni nello Stato del foro. L’autonomia delle parti prevale, purché rispetti le indicazioni fornite dallo stesso regolamento. La maggiore autonomia delle parti e l’introduzione di criteri quali la residenza abituale potrebbero ridurre i problemi connessi a casi di doppia cittadinanza. 2.1.9. Sulla cittadinanza europea: il caso Zambrano Relativamente alla materia della cittadinanza dell’Unione Europea, occorre peraltro segnalare una recente pronuncia della Corte di Giustizia, nel caso Zambrano31, che rappresenta una vera e propria “svolta” della Giurisprudenza sul punto. 31 C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l’Emploi. Per un ampio commento alla sentenza ed ai relativi principi, cfr. Gallo, D., La Corte di Giustizia rompe il vaso di Pandora della cittadinanza europea, in Giornale di diritto amministrativo, fascicolo n. 1/2012, pp. 39-49. 104 LA LEGGE APPLICABILE Tradizionalmente, infatti, questioni del genere sono state trattate dai giudici di Lussemburgo come intimamente connesse ai principi di libera circolazione delle persone tra gli Stati membri (ed in particolare all’esercizio del diritto alla libera circolazione nel territorio degli Stati membri da parte del cittadino dell’Unione). In breve, la prospettiva adottata era quella di una progressiva integrazione su scala transnazionale, volta all’avvicinamento delle posizioni dei nazionali e dei cittadini di altri Stati dell’UE nei paesi ospitanti. Ciò che emerge dalla lettura della sentenza Zambrano, invece, è un ribaltamento completo della prospettiva, seppure in parte anticipato da casi come Zhu e Chen (causa C-200/02) e Rottmann (causa C-135/08). La CGUE, infatti, abbandona la tradizionale prospettiva transnazionale e sceglie un approccio decisamente “europeo”. Gerardo Ruiz Zambrano è un signore di nazionalità colombiana, che decide di lasciare il suo paese per andare a vivere in Belgio insieme alla moglie. Le istanze dei coniugi volte al riconoscimento del diritto di asilo in Belgio sono state respinte dalle autorità competenti, seppure l’ordine di abbandonare il territorio fosse seguito da una clausola di non rimpatrio in Colombia, stante la situazione di perdurante guerra civile nel paese latinoamericano. Nonostante questi dinieghi, i due coniugi hanno comunque provveduto ad ufficializzare la loro condizione di residenti nel comune di Schaerbeck e il sig. Zambrano ha cominciato a lavorare stabilmente, con un contratto a tempo indeterminato. Durante la permanenza in Belgio, la coppia ha dato vita a due bambini. Poiché questi ultimi sono nati in territorio belga e i due genitori non hanno intrapreso alcuna iniziativa perché fosse loro riconosciuta la cittadinanza colombiana, i due bambini sono da considerarsi cittadini belgi e dell’UE. Il signor Zambrano ha presentato domanda di permesso di soggiorno, ma questa gli è stata respinta. Nel marzo 2006 ha presentato ricorso avverso questa decisione. In conseguenza di ciò, in pendenza di detto ricorso, il sig. Zambrano ha beneficiato di un titolo speciale di soggiorno. Anche il ricorso è stato respinto, e tale decisione è stata oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles. Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo e analizzate congiuntamente dalla CGUE sono volte a chiarire i limiti di applicabilità delle disposizioni del TFUE sulla cittadinanza dell'Unione. In particolare, i giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a stabilire se esse attribuiscano ad un cittadino di uno Stato terzo, che abbia in carico 105 CAPITOLO SECONDO figli in tenera età e cittadini di uno Stato membro (e, quindi, dell'Unione), un diritto di soggiorno nello Stato di cui questi ultimi siano cittadini ed un'esenzione dal permesso di lavoro. La decisione in esame opta per svincolare il diritto di cittadinanza dell'Unione dalla libera circolazione fra Stati membri. In sostanza, con Zambrano, la Corte inizia a trattare la cittadinanza dell'Unione come diritto ex se. La Corte chiarisce come la Direttiva 2004/38 (sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli Stati membri) non trovi applicazione nel caso di specie, riguardando i cittadini dell'Unione che si rechino o soggiornino in Stati membri diversi da quello di cittadinanza e i loro familiari. Viceversa, la CGUE ridisegna i confini dell'art 20 TFUE e l'ampiezza dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione. Per essere cittadini dell'UE, bisogna essere cittadini di uno degli Stati membri, e questi ultimi sono competenti nella fissazione dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza. In quanto cittadini belgi, i figli del sig. Zambrano sono indiscutibilmente cittadini dell'Unione. Essendo la cittadinanza dell'Unione lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri32, l'art. 20 TFUE deve essere letto nel senso che impedisca restrizioni al godimento pieno ed effettivo dei diritti connessi a tale status. Secondo la Corte, dunque, un diniego del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo, che abbia in carico due minori cittadini di uno Stato dell'Unione, rappresenta un'eccessiva compressione dei diritti di questi ultimi connessi alla cittadinanza dell'Unione e un ostacolo al pieno ed effettivo godimento degli stessi. In aggiunta, al soggetto cittadino dello Stato terzo non deve essere nemmeno negato il permesso di lavoro, perché rischierebbe, altrimenti, di non disporre dei mezzi necessari per far fronte alle esigenze e ai bisogni primari del nucleo familiare. La Corte di Giustizia ha così emesso una decisione oltremodo rilevante. Sono palesi, infatti, le conseguenze che un precedente del genere può creare sulla disciplina della cittadinanza dell’Unione. Una su tutte consiste nell’abbandono di una visione ‘transnazionale’ o plurinazionale dell’idea di cittadinanza dell’Unione, per una unitaria ed “europea”. Se in passato, infatti, la cittadinanza dell’Unione era stata vista come lo strumento per promuovere il 32 Cfr. Sentenza 20 Settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyck, p. 31: "lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla nazionalità […], il medesimo trattamento giuridico". 106 LA LEGGE APPLICABILE godimento dei diritti connessi allo status di cittadini di uno Stato membro, oggi assurge ad elemento centrale per la protezione di un nucleo fondamentale di diritti. Fra questi rientra, e non può essere altrimenti, il diritto dei minori a non essere allontanati dai loro genitori o, comunque, a non essere costretti ad abbandonare il territorio dell’Unione per seguire i propri genitori sans papiers. I diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione vengono, dunque, sganciati dal concreto esercizio alla libera circolazione finendo per fungere da pilastro portante per la protezione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza e dalla CEDU. Ė difficile immaginare i riflessi che questa sentenza produrrà nelle politiche di immigrazione dell’UE. Emerge però con chiarezza un dettaglio che non può essere sottovalutato: si tratta di un cambio di paradigma da parte della CGUE, in base al quale la cittadinanza dell’Unione si trasforma da mezzo a fine. 2.1.10. Gli apolidi e i rifugiati Un’ultima annotazione riguarda, infine, la situazione degli apolidi e dei rifugiati: queste categorie di soggetti, infatti, non possono avvalersi della cittadinanza né come titolo giurisdizionale autonomo né come titolo concorrente, non essendo possibile identificare nella loro situazione un legame giuridico certo (apolidi) o sufficientemente ragionevole (rifugiati). Ed invero, in campo internazionale il paese di cittadinanza di questi soggetti viene identificato con lo stato in cui possiedono il domicilio ovvero la residenza. È questa, ad esempio, la soluzione adottata dalla Convenzione di Ginevra del 1954 relativa allo status degli apolidi. L’articolo 12.1 della suddetta Convenzione prevede che: “Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile où, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence”. La trasposizione ai fini giurisdizionali della soluzione adottata sul diverso problema della legge applicabile non può rappresentare una strada percorribile, in quanto introdurrebbe un titolo giurisdizionale basato su un collegamento più tenue (il domicilio) rispetto a quello previsto dal regolamento (residenza abituale): una simile situazione potrebbe essere giustificata solo nel caso in cui non sia possibile 107 CAPITOLO SECONDO identificare nel caso di specie un legame territoriale maggiormente significativo (una residenza abituale, per l’appunto). 2.1.11. La cittadinanza nel Regno Unito e nell’Irlanda: il “domicile” Una delle sfide probabilmente più impegnative, ma affascinanti, del regolamento “Bruxelles II bis” è stata certamente rappresentata dall’esigenza di coniugare il concetto di cittadinanza – tipico dei Paesi di civil law – con il diverso criterio di collegamento adottato dai paesi di common law rappresentato dal “domicile”. Il concetto di domicile è estraneo alla tradizione giuridica di civil law e la linea di demarcazione rispetto ai concetti di residenza abituale da un lato e cittadinanza dall’altro non è sempre agevole. In via generale, si può dire che il domicile presuppone innanzitutto un collegamento stretto tra un soggetto ed un determinato territorio: tale collegamento non è identificabile con quello costituito dalla residenza abituale che richiede un legame generalmente minore, ad esempio caratterizzato da periodi temporali limitati (6 mesi o un anno come nel caso dell’art. 3, lett. a, ultimi due trattini), circostanza che sicuramente non è compatibile con il concetto di domicile. Il domicile, invece, presuppone un legame territoriale ben più stretto e più precisamente richiede un collegamento tendenzialmente permanente e non abituale con un dato territorio. In altre parole, il domicile rappresenta la residenza permanente – e non semplicemente abituale – di un soggetto e cioè quel luogo in cui un soggetto abbia fissato in maniera tendenzialmente definitiva il centro dei propri interessi33. Inoltre, il presupposto per la sussistenza del domicile non è solo costituito da un legame di tipo territoriale con uno stato, ma anche dalla dimostrazione dell’appartenenza di un soggetto alla comunità sociale di quest’ultimo. Rispetto al criterio della nazionalità, però, il domicile resta caratterizzato, da una maggiore flessibilità. Mentre negli ordinamenti di civil law, la cittadinanza è legata a dei rigidi presupposti legali e qualsiasi vicenda modificativa è soggetta ad una 33 High Court of Ireland, 5 marzo 2002, caso P.K v. T.K.: “The intention must be an intention to reside in that country for an unlimited time”. Per una disamina più ampia del concetto di domicile e delle vicende che caratterizzano il suo funzionamento, v. C. M. V CLARKSON e J. HILL, Jaffey on the Conflict of Laws, 1997, p. 27 e ss. 108 LA LEGGE APPLICABILE specifica procedura di accertamento, negli ordinamenti del Regno Unito e dell’Irlanda il domicile – qui contrapposto alla cittadinanza come criterio di collegamento – è soggetto ad una certa mutevolezza in quanto può cambiare – in maniera automatica – a seconda delle vicende del soggetto. Difatti, all’inizio il domicile di un soggetto è identificato con quello del padre34 (si parla a tal proposito del c.d. “domicile of origin”), ma successivamente esso è destinato a mutare qualora il soggetto acquisisca dei legami particolarmente significativi e permanenti con un altro territorio (c.d. “domicile of choice”)35. Viceversa, quando il new domicile viene abbandonato e non è sostituito da nessun altro, torna ad essere valido il domicile of origin36. Di fronte a questa sostanziale differenza di impostazione tra i sistemi normativi di civil law e common law, il Regolamento n. 2201/2003 ha adottato una soluzione in virtù della quale le due nozioni – nazionalità e domicile – convivono in un unico sistema, sulla base di un rapporto di reciproco rispetto e tolleranza. In questo modo, l’articolo 3 del Regolamento “Bruxelles II bis” specifica che nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda il concetto di cittadinanza è sostituito da quello di domicile: ovviamente tale “sostituzione” non va riferita esclusivamente al caso dell’art. 3, ma a tutte le disposizioni del regolamento in cui si fa riferimento al concetto di cittadinanza. 34 Ovvero con il domicile della madre nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio. High Court of Ireland, 5 marzo 2002, caso P.K v. T.K.: “Domicile of origin persists until it has been shown to have been abandoned and another acquired and the onus of proving a change of domicile is on the person alleging it”. 36 Il meccanismo di perdita del domicile of choice e di reviviscenza del domicile of origin è ben sintetizzato dal caso P.K v. T.K. di cui si è occupata la High Court of Ireland in una sentenza del 5 marzo 2002. Si trattava, infatti, di una coppia formata da un cittadino irlandese e una cittadina statunitense che si erano sposati a New York, ma che avevano poi vissuto in Irlanda gran parte della vita matrimoniale dove avevano cresciuto, peraltro, i figli. Al momento della crisi matrimoniale, la moglie tornò a New York con i figli e chiese ed ottenne il divorzio dai giudici statunitensi, senza però chiedere alcun provvedimento riguardo gli obblighi di contribuzione del marito alla crescita dei figli. Successivamente, sempre la moglie presentò una successiva domanda, questa volta ai giudici irlandesi, chiedendo di non riconoscere il provvedimento emesso dai giudici statunitensi in quanto non basato sul vero “domicile” dell’attore e di provvedere di conseguenza ad emettere un nuovo ordine che obbligasse il marito a partecipare alle spese riguardanti la crescita dei figli. Tuttavia, i giudici irlandesi sottolinearono che la scelta della moglie di tornare nel Paese di origine e di fissare nuovamente in tale Paese il centro permanente dei propri interessi dimostrasse inequivocabilmente che la sentenza emessa dai giudici statunitensi fosse valida sotto il profilo giurisdizionale e ciò in quanto la moglie aveva dimostrato di voler far rivivere il suo domicile of origin. V. anche Katie McQuaid: “Divorce in the European Union: should Ireland recognize foreign divorces?”, in TLCP, 2006, p. 373 e ss, in particolare p. 383. 35 109 CAPITOLO SECONDO Questa scelta lascia tuttavia spazio per alcuni dubbi interpretativi circa il rapporto che si crea, per l’appunto, tra il concetto di nazionalità e quello di domicile. Ed invero, il regolamento non spiega se i tribunali del Regno Unito e dell’Irlanda applicheranno in ogni caso il criterio del domicile, ovvero se lo faranno solo nell’ipotesi in cui si tratti di una fattispecie riguardante esclusivamente dei cittadini – rectius dei coniugi aventi il domicile – di questi due Paesi. Un’interpretazione letterale e fedele alla scelta prudente del regolamento porterebbe a concludere per un’applicazione generalizzata del criterio del domicile da parte dei Tribunali di questi Paesi e, dunque, anche ai casi in cui siano coinvolti cittadini di altri Stati membri37. A supporto di tale interpretazione, la relazione Borras specifica che gli Stati non possono applicare in maniera cumulativa i due criteri, ma sono tenuti a scegliere uno di essi da applicare in maniera indifferente in tutte le fattispecie38. Per questa ragione, la convenzione del 1998 invitava gli Stati membri a presentare una dichiarazione in cui ciascun Stato membro doveva indicare quale criterio avrebbe applicato nei rispettivi tribunali. Questa previsione, tuttavia, non è stata ripresa nel regolamento comunitario e tale scelta non ha di certo favorito un’applicazione chiara ed univoca dello strumento comunitario39. 37 T.M. de Boer, Jurisdiction and enforcement in International family law: a labyrinth of European and international legislation, in NILR, 2002, p. 314, nota 19. 38 Relazione accompagnatrice della Convenzione del 1998, cit., punto 33. 39 Si dubita che la ratio di tale scelta sia attribuibile alla incompatibilità tra la possibilità che gli Stati membri accompagnino il regolamento con dichiarazioni interpretative e la natura stessa del regolamento comunitario che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile all’interno degli ordinamenti degli Stati membri. Ed invero, la prassi di far accompagnare il regolamento comunitario da dichiarazioni degli Stati membri riguardanti alcuni profili applicativi della normativa comunitaria ricorre frequentemente nella legislazione comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria civile. Ad esempio, attraverso questa tecnica – evidentemente mutuata dal diritto internazionale – si permette agli Stati membri di rendere pubbliche e quindi facilmente accessibili agli altri Stati membri e a tutti i cittadini informazioni importanti sul sistema giudiziario nazionale, ovvero sulle regole procedurali nazionali da seguire per applicare correttamente la normativa comunitaria. Questa prassi, tuttavia, non tradisce la natura di regolamento comunitario come atto normativo direttamente applicabile in tutti i suoi elementi, in quanto si tratta – come detto – di informazioni complementari che non fanno venire meno gli obblighi in capo agli Stati membri previsti dal regolamento comunitario e non ne pregiudicano la diretta ed immediata applicabilità all’interno del territorio comunitario. 110 LA LEGGE APPLICABILE 2.1.12. Concorso fra “domicile” e cittadinanza Inoltre, le norme comunitarie non specificano quale sia la regola di concorso nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano in comune sia il domicile sia la cittadinanza. L’ipotesi è piuttosto rara, ma non per questo è da scartare: si pensi, ad esempio, a due coniugi entrambi nati in Francia da un genitore inglese ed uno francese: sulla base dell’articolo 19-3 del Code Civil, essi possiedono la cittadinanza francese in virtù della combinazione tra il principio del ius soli e quello del ius sanguinis40. Tuttavia, essi possiedono anche il loro domicile (of origin) nel Regno Unito in quanto nati da un genitore inglese avente il domicile nel Regno Unito. Ne deriva che entrambi i coniugi possiedono sia la cittadinanza francese sia il domicile congiunto nel Regno Unito. A questo punto, si riproporrebbe la medesima questione affrontata a proposito del concorso tra plurime cittadinanze in comune: entrambe le giurisdizioni – francese e inglese – sono competenti e applicheranno il rispettivo criterio giurisdizionale – nazionalità comune in un caso e domicile congiunto nell’altro – e la giurisdizione nel caso concreto dipenderà da quale giudice sia adito preliminarmente, in quanto entrambi i fori sono esclusivi (come tutti i fori dell’articolo 3) e la corretta instaurazione di un procedimento di scioglimento del matrimonio innanzi ad uno dei due tribunali esclude automaticamente la competenza dell’altro. È chiaro quindi che la soluzione adottata dal Regolamento n. 2201/2003 se, da un lato, ha salvaguardato la differente impostazione adottata dai due sistemi giuridici, dall’altro, ha creato una sorta di convivenza forzata che non agevola certamente un’applicazione chiara ed uniforme delle regole di conflitto comunitarie. Come detto in precedenza, il domicile si pone in una linea intermedia tra il concetto di residenza abituale e quello di cittadinanza, in quanto contiene elementi che appartengono sia all’uno che all’altro. A questo punto, però, non sarà semplice per i giudici inglesi e irlandesi individuare esattamente la linea di demarcazione tra questi due concetti: basti pensare all’ipotesi in cui un coniuge inglese che ha vissuto l’intera vita matrimoniale in Francia (dove aveva quindi eletto il proprio domicile of choice) 40 Articolo 19-3 del Code Civil: “Est français l’enfant “légitime ou naturel” né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né”. 111 CAPITOLO SECONDO rientra dopo la crisi matrimoniale nel Regno Unito e dopo 10 mesi chiede ad un giudice inglese lo scioglimento del matrimonio. L’articolo 3, lett. a), ultimo trattino – che prevede il foro della residenza abituale per almeno 6 mesi sempre se il coniuge è anche cittadino di tale stato o ivi ha il proprio domicile – metterebbe il giudice inglese di fronte ad una duplice indagine di fatto. Da un lato, dovrebbe individuare se il coniuge ha risieduto in maniera abituale per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio del Regno Unito e dall’altro se nel periodo di permanenza complessiva nel territorio il coniuge abbia anche riacquistato il domicile of origin. È chiaro che in una simile situazione, l’indagine sulla sussistenza dei due elementi coinciderebbe in larga parte: in altre parole, il giudice inglese sarà chiamato ad operare un esame “a cerchi concentrici” in cui il cerchio più piccolo è rappresentato dalla verifica sulla residenza abituale e il cerchio più grande dalla verifica del riacquisto del domicile of origin. Ne deriverebbe una situazione che certamente non favorisce la prevedibilità del foro competente e crea non poche criticità sotto il profilo probatorio, non essendo chiaro quando si sia raggiunta la prova della sussistenza dell’uno e dell’altro requisito41. Si potrebbe quindi discutere, a questo punto, su un ripensamento di questa impostazione ed, in particolare, sulla opportunità di armonizzare il concetto di domicile con quello di residenza abituale. In questo modo, i giudici inglesi e irlandesi opererebbero un’unica indagine volta a stabilire se il coniuge (o i coniugi) abbia effettivamente acquisito dei legami forti e tendenzialmente stabili con il territorio tali da presupporre un legame genuino con il foro adito. 41 Una dimostrazione della difficoltà di tracciare un confine netto tra il concetto di domicile e quello di residenza abituale è fornita da un recente caso trattato dalla High Court of Ireland (D.T. v. F.L., sentenza 23 novembre 2001) e relativo ad un’epoca in cui le regole di conflitto comunitarie non erano ancora in vigore. Si trattava di una coppia irlandese che si era trasferita in Olanda per motivi di lavoro: dopo pochi anni dal trasferimento la coppia entrò in crisi e la moglie si rivolse ai giudici olandesi che dichiararono il divorzio e ordinarono al marito il pagamento di un contributo per il mantenimento dei figli. I giudici olandesi si dichiararono competenti in base alla residenza del marito – convenuto (criterio previsto dalle norme di conflitto nazionali olandesi). Tuttavia, il marito non ottemperò all’ordine dei giudici olandesi, sicché la moglie – nel frattempo rientrata in Irlanda – chiese ai giudici irlandesi di riconoscere l’ordine emesso dai giudici olandesi. I giudici irlandesi, tuttavia, non ritennero che all’epoca della richiesta di divorzio in Olanda il marito avesse stabilito il new domicile in questo Paese e, di conseguenza, non riconobbero l’ordine emesso dai giudici olandesi. Ovviamente, se la fattispecie fosse rientrata nel campo di applicazione ratione temporis delle regole comunitarie, l’ordine emesso dai giudici olandesi sarebbe stato riconosciuto in Irlanda sul presupposto giurisdizionale del foro della residenza del convenuto. 112 LA LEGGE APPLICABILE Per quest’operazione, l’eventuale periodo minimo di tempo richiesto (ad. esempio 6 mesi) fungerebbe – così come succede per la residenza abituale – come elemento necessario, ma non sufficiente per l’individuazione del suddetto legame, dovendosi poi avere riguardo anche agli altri elementi qualitativi (tipo di permanenza nel territorio: acquisto di una casa, locazione di un immobile, permanenza in un hotel) e puramente soggettivi (l’intenzione del soggetto di restare in maniera definitiva in un determinato territorio). 2.1.13. Dalla cittadinanza alla residenza abituale Ecco che, allora, il criterio di cittadinanza perde la forza che aveva nel passato e diventa criterio alternativo, o ancora sussidiario, lasciando prevalere altri criteri più vicini alla situazione di fatto. La cittadinanza, malgrado ciò, non scompare del tutto: essa si pone in posizione subordinata per rispondere alle nuove esigenze della variegata società europea. La sfida dell’odierna cooperazione rafforzata è quella di prendere come punto di partenza i regolamenti e le proposte di regolamento adottati a livello di Unione europea e di iniziare un percorso che possa estendersi a sempre più Stati europei, superando le differenze esistenti fra le leggi nazionali. Riferito a soggetti e situazioni diverse, il collegamento della residenza abituale viene ora utilizzato dai regolamenti comunitari del 2007 e del 2008, concernenti la legge applicabile rispettivamente alle obbligazioni extracontrattuali e contrattuali ed è destinato ad assumere un ruolo essenziale anche per quanto concerne la legge regolatrice delle successioni per causa di morte42. Il concetto comunitario di residenza abituale si differenzia da quello di residenza definito dal II comma dell’art. 43 del codice civile italiano – che la colloca “nel luogo in cui la persona ha dimora abituale” – e si avvicina, in sostanza, alla nozione di domicilio, che il I comma dello stesso art. 43 colloca là dove la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. 42 Da segnalare, guardando agli Stati extra-europei, è peraltro la rinnovata attenzione rivolta dal legislatore cinese al criterio della residenza abituale, a seguito dell’adozione, nel 2010, della Legge della Repubblica Popolare Cinese sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità. Cfr. He, Q., Reconstruction of Lex Personalis in China, in International and Comparative Law Quarterly, 2013, pp. 137-ss. 113 CAPITOLO SECONDO La nozione ricavabile dalla giurisprudenza dell’Unione Europea può certo essere utilizzata anche rispetto alle convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell’Aja, dove, del resto, l’Unione Europea appare in procinto di fare sentire la propria voce in maniera incisiva. Insomma, a livello nazionale, un aggiornamento della nostra normativa di diritto internazionale privato potrebbe utilmente portare alla sostituzione del criterio di collegamento della cittadinanza con quello della residenza abituale, in linea alle politiche dell’Unione Europea. In tal modo il nostro diritto internazionale privato comune si allineerebbe alle soluzioni del diritto internazionale privato uniforme, già in vigore o in via di adozione, a seconda dei settori di interesse. E potrebbe essere lo stesso legislatore ad offrire un aiuto all’interprete. Ad integrazione dell’art. 43 del codice civile, oppure come statuizione della nuova legge – di riforma della riforma – non v’è chi non auspichi che il futuro legislatore italiano possa, per esempio, stabilire che per residenza abituale di una persona fisica che non agisca nell’ambito della propria attività professionale, si debba intendere il luogo nel quale si colloca il centro dei suoi interessi personali ed economici, tenuto conto della sua presenza fisica in quel luogo, del carattere usuale di tale presenza, del possesso della relativa cittadinanza, delle conoscenze linguistiche, delle relazioni familiari e sociali, nonché di ogni altro fattore idoneo a fare di quel luogo il centro effettivo della vita personale del soggetto in questione. 2.2. La legge applicabile alla separazione e al divorzio secondo il Regolamento (U.E.) n. 1259/2010 ed il ruolo dell’autonomia della volontà Analizzando ora la versione definitiva del Regolamento (UE) n. 1259/2010, occorre procedere alla disamina dei suoi tratti salienti, che ne caratterizzano la disciplina. Il nuovo strumento normativo – cui la dottrina e le stesse istituzioni si riferiscono sovente parlando di Regolamento “Roma III”, segnalandone in tal modo la contiguità con il Reg. (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. “Roma I”) e il Reg. (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. “Roma II”) – 114 LA LEGGE APPLICABILE occupa in quel contesto, come si è cercato di porre in rilievo, una collocazione peculiare. Il confronto politico e dottrinale che ha condotto all'adozione di detto regolamento si e sviluppato lungo tre filoni43, che possono essere così sintetizzati: a) l'opportunità di completare, sul versante dei conflitti di leggi, l’opera avviata dal Reg. “Bruxelles II bis” sul piano della competenza giurisdizionale e della efficacia delle decisioni; b) la necessità di ricomporre, entro un quadro di regole uniformi, le soluzioni marcatamente eterogenee accolte dai diversi Stati membri quanto ai conflitti di leggi in materia di separazione personale e divorzio; c) l’esigenza di raccordare l’apertura ai valori giuridici stranieri con un’efficace salvaguardia dei valori materiali, degli Stati membri e dell’Unione nel suo complesso, in materia matrimoniale. Il dibattito, sviluppatosi lungo le linee appena evocate, si e tradotto nell'elaborazione di un regime complesso, attorno al quale si è rivelato impossibile coagulare il consenso dell'insieme degli Stati membri. Da qui, stante la determinazione di una qualificata minoranza degli Stati membri di dar vita ad una disciplina uniforme dei conflitti di leggi in materia di separazione personale e divorzio, la decisione di ricorrere, per l’adozione del regolamento, alla procedura della cooperazione rafforzata. L'integrazione differenziata in tal modo realizzata riflette un approccio pragmatico alla cooperazione giudiziaria in materia civile, ma pone nel contempo in discussione l’unità del diritto internazionale privato dell’Unione Europea. Il tema, che certamente potrà catalizzare nuovi spunti di riflessione, vede contrapporsi due tendenze: da un lato, una tendenza alla diversificazione, invero già nota alla cooperazione giudiziaria in materia civile, che fin dall’origine investe in modo differenziato i diversi Stati membri, come attestano, in particolare, il regime di opting out di cui gode la Danimarca, e il regime di opting in di cui beneficiano Irlanda e Regno Unito44; dall'altro, una tendenza d’espansione degli strumenti normativi adottati in quest'ambito (destinati a provocare una progressiva erosione dei sistemi internazionalprivatistici nazionali degli Stati membri) associata ad una tendenza al 43 Così Franzina, P. (a cura di), Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Commentario, in Le nuove leggi civili commentate, fascicolo n. 6/2011, pp. 1435-1543 44 Si veda, per tutti, Bariatti, S., Diritto internazionale privato dell’Unione europea, in Dizionari del diritto privato – Diritto internazionale privato, a cura di S. Baratta, Milano, 2010, pp. 128-ss. 115 CAPITOLO SECONDO “consolidamento” delle normative cosi elaborate, prefigurata in ultimo dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma su “Un’Europa aperta e sicura al servizio dei cittadini”, allo scopo di accrescere la coerenza interna del corpo di regole esistenti. Nei fatti, l’equilibrio fra questi due opposti fattori di sviluppo viene a situarsi, dopo il Regolamento (UE) n. 1259/2010, in una posizione più prossima al polo della diversificazione. Spetterà in prima battuta all’interprete, nazionale e sovranazionale, rafforzare in sede ricostruttiva il raccordo fra il nuovo strumento e il diritto dell’Unione considerato nel suo insieme, contrastando per quanto possibile il rischio che la differenziazione si traduca in un fattore di disgregazione. Spetterà poi alle istituzioni politiche fare in modo che lo “strappo” rappresentato dalla normativa in commento non si converta in un pericoloso precedente, ed anzi mantenga quel carattere eccezionale che i Trattati associano all’istituto della cooperazione rafforzata. 2.2.1. La scelta delle parti Il ruolo riservato all’autonomia della volontà rappresenta un’innovazione di non poco rilievo in una materia tradizionalmente disciplinata da disposizioni non derogabili dalle parti, ma si inserisce in una tendenza che si sta sempre più consolidando verso un’estensione dell’impiego di tale criterio in ambiti diversi da quello contrattuale ed in particolare nel diritto di famiglia e in settori ad esso collegati, come quello delle successioni45. Questa tendenza, iniziata con il movimento di rinnovamento normativo del diritto internazionale privato che ha caratterizzato negli ultimi decenni quasi tutti gli Stati dell’Europa continentale, trova conferma nei più recenti strumenti riconducibili all’ambito del processo di comunitarizzazione del diritto internazionale privato avviato dal Trattato di Amsterdam46. 45 Viarengo, I., Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2011, pp. 601-ss. 46 Basti pensare alla disciplina delle obbligazioni alimentari prevista dal Regolamento n. 4/2009 che, grazie al rinvio al Protocollo dell’Aja del 2007, introduce, per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo stesso, il criterio dell’autonomia delle parti, sotto la forma sia della scelta della lex fori al momento della presentazione della domanda, sia di optio iuris in qualsiasi momento, anche prima dell’instaurazione del giudizio (artt. 7 e 8 del Protocollo). Un certo ruolo all’autonomia della volontà si prefigura poi per le successioni internazionali e per i rapporti patrimoniali tra coniugi, 116 LA LEGGE APPLICABILE Per quanto concerne il divorzio, tuttavia, il riconoscimento dell’autonomia della volontà non è affatto unanime. Anzi, la maggior parte degli ordinamenti dei Paesi europei, anche di quelli che pur l’hanno ammessa in settori diversi da quello contrattuale, non attribuisce ad essa alcuna operatività in quest’ambito47. Rimane, infatti, diffusa una certa riluttanza da parte dei legislatori nazionali, a lasciare alla disponibilità delle parti la scelta dei criteri che determinano la dissoluzione del matrimonio, consentendo loro cioè di eludere le condizioni poste dalla legge applicabile in mancanza di scelta. Gli stessi legislatori sono più propensi a concedere un certo spazio all’autonomia della volontà in materie che, pur rientranti nell’ambito della famiglia, presentano carattere di patrimonialità come il settore dei regimi matrimoniali o dei crediti alimentari. 2.2.2. Settori di interesse per lo studio della volontà delle parti Il principio dell’autonomia della volontà si sviluppò in primis, nel diritto interno, come libertà delle parti di costituire tra loro un rapporto giuridico e, in secundis, nel diritto internazionale privato e processuale, come libertà di scelta delle parti sia del diritto applicabile alla fattispecie, sia del tipo di organo competente a giudicare le eventuali controversie che possano sorgere dalle obbligazioni contrattuali. La rispettivamente secondo il regolamento e la proposta di regolamento presentata dalla Commissione in materia. 47 La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ha infatti introdotto l’optio iuris nell’ambito della famiglia solo per i rapporti patrimoniali tra coniugi (art 30 l. 218/1995) e nelle successioni a favore della legge dello Stato di residenza del de cuius al momento dell’atto testamentario (art. 46 l. 218/1995). Una limitata facoltà di scelta è altresì prevista per la disciplina della responsabilità da illecito (art. 62 comma 1) e in materia di responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto (art. 63). Quanto agli altri sistemi europei, il codice belga di diritto internazionale privato del 2004 prevede per il divorzio, come ricordato dallo stesso Libro verde, una scelta dei coniugi limitata alla legge nazionale di uno di essi o alla lex fori. L’art. 17 EGBGB tedesco, richiamando la legge regolatrice degli effetti generali del matrimonio di cui all’art. 14 EGBGB, riconosce una certa operatività all’autonomia della volontà (Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts), in vigore dal 1°settembre 1986. Infine, la legge olandese del 25 marzo 1981 sul divorzio e la separazione personale consente la scelta della lex fori, oppure, nel caso specifico in cui uno dei coniugi non abbia un legame effettivo con lo Stato di cui i coniugi sono entrambi cittadini (che la legge olandese assimila all’assenza di una cittadinanza comune), la possibilità di scegliere espressamente tale legge; la volontà delle parti rimedia così all’inefficacia del criterio della cittadinanza e si sostituisce ad esso come criterio di collegamento. Su di essa, si veda Boele-Woelki, K., Der favor divortii im niederlaendischen internationalen Scheidungsrecht, in BoeleWoelki, K. (ed.), Comparability and Evaluation. Essays on comparative law, private international law, and international commercial arbitration, in honour of D. Kokkini-Iatridou, Dordrecht, Boston, 1994, pp. 167-ss. 117 CAPITOLO SECONDO problematica emersa, che qui sarà oggetto di trattazione, è se vi possa essere una tendenziale convergenza tra l’autonomia privata e l’autonomia internazionalprivatistica. Nel diritto internazionale privato l’autonomia della volontà ha assunto un ruolo cardine come criterio di collegamento che garantisce la certezza del diritto. Oltre che per la sua importanza, tale principio si caratterizza anche per la sua complessità e problematicità. Le sue origini e il suo sviluppo nel diritto internazionale privato sono stati oggetto di intensi dibattiti dottrinali: le problematiche maggiori riguardano la disciplina della scelta di legge, per cui si sono sviluppate numerose teorie. Le principali sono: la teoria che considera la scelta di legge come norma materiale e la teoria che configura la scelta di legge come norma di conflitto localizzatrice. Se ne darà conto fra breve. L’analisi di queste teorie è importante per comprendere sia quali siano le modalità attraverso cui le parti possono esercitare tale scelta, sia la presenza di eventuali limiti. Nel diritto internazionale privato la norma di scelta di legge ha trovato la sua più estesa applicazione in materia contrattuale48, sebbene negli ultimi anni sia in atto un’espansione anche in altri campi del diritto, ad esempio nell’ambito delle obbligazioni extracontrattuali e del diritto di famiglia, motivo per cui ci si estenderà su questo principio con riferimento al Regolamento “Roma III”49. 48 Questo principio ha trovato la sua sede naturale in materia contrattuale per diversi motivi: in primo luogo, il contratto internazionale, non riconducibile a un determinato ordinamento, realizza appieno le caratteristiche dell’autonomia della volontà, permettendo così alle parti di raggiungere le finalità di carattere materiale dell’obbligazione contrattuale in base all’operazione economica perseguita; in secondo luogo, è uno strumento idoneo a ridurre i costi delle transazioni e delle controversie che insorgono tra le parti. Il principio dell’autonomia della volontà ha raggiunto la sua consacrazione nel diritto internazionale privato europeo dei contratti, attraverso l’adozione del Regolamento (CE) n. 593/2008, c.d. “Roma I”, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 giugno 2008, che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 e si applica ai contratti conclusi successivamente al 17 dicembre 2009. Nel sistema del regolamento è centrale il principio dell’autonomia della volontà come libertà di scelta delle parti di designare la legge applicabile alle loro obbligazioni contrattuali. Questa priorità del principio viene espressa nel considerando n. 11, in cui si enuncia che “la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali”. Il legislatore europeo ha deciso di accordare alle parti la libertà della scelta di legge come criterio di collegamento principale per gli indiscussi vantaggi che ne discendono dal suo utilizzo: questo, in particolare garantisce la certezza e prevedibilità del diritto, elemento compreso fra gli obiettivi del Regolamento “Roma I”, come sancito dal considerando n. 16, in una politica intesa a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 49 Il legislatore europeo ha deciso di introdurre il principio dell’autonomia della volontà sia nel Regolamento (CE) n. 864/2007 “sulle obbligazioni extracontrattuali”, c.d. “Roma II”, sia nel Regolamento (UE) n. 1259/2010 “sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”, c.d. “Roma III”, qui in esame. L’art. 14 del regolamento “Roma II” sancisce che:“le parti possono convenire di sottoporre l’obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta: a) con un 118 LA LEGGE APPLICABILE 2.2.3. La nozione del principio dell’autonomia della volontà L’autonomia della volontà è definita come il potere che ha l’uomo di agire indipendentemente da condizionamenti esterni50. Questo è un concetto unitario, a cui possono essere attribuiti due significati differenti: uno appartenente alla letteratura filosofica e l’altro riguardante la letteratura giuridica. Nell’ambito filosofico il primo a trattare dell’autonomia della volontà fu Immanuel Kant. Il filosofo del limite definisce l’autonomia della volontà (contrapponendola al concetto di eteronomia) come “libera scelta che ha l’uomo di darsi come sua volontà la propria legge morale”51. Il suo pensiero filosofico ha certamente influenzato il concetto di autonomia di volontà nell’ambito giuridico della Germania nel 1700. Nel pensiero giuridico l’autonomia della volontà è descritta come “organo creatore di diritto”52. La prima applicazione di questo concetto si ha nel diritto interno tedesco, ove viene adoperata accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno; o b) se tutte le parti esercitano un’attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno. La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi. 2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un Paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso Paese non permette di derogare convenzionalmente. 3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente”. La libertà di scelta è prevista nell’art. 5 del Regolamento “Roma III” che stabilisce: “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. 3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”. 50 Ranouil, V., L’autonomie de la volonté: naissance et évolution d’un concept, Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 9. L’autrice definisce l’autonomia della volontà come “le puovoir qu’a la volonté de se donner sa propre loi”. 51 Secondo Immanuel Kant “l’autonomia della volontà è la costituzione della volontà, per cui essa è legge a se stessa”. Il termine autonomia deriva dal greco “autós” (stesso) e “nómos” (legge), designava la libertà che i romani avevano lasciato ad alcune polis greche di governarsi secondo le proprie leggi. Il filosofo idealista ne tratta compiutamente in due opere: “Fondazione della Metafisica dei costumi” (edito nel 1785) e “Critica della Ragion Pratica” (edito nel 1788). 52 Ranouil, V., L’autonomie de la volonté: naissance et évolution d’un concept, cit. p. 9. 119 CAPITOLO SECONDO all’inizio come potere di fondare le norme deviando dal diritto comune e successivamente per giustificare l’autodeterminazione di alcune collettività come la nobiltà o alcune corporazioni. Nel corso del XIX secolo si sviluppa l’individualismo giuridico per cui l’uomo è considerato come unità, come individuo espressione di una volontà libera, isolato dallo stesso contesto sociale. Il principio dell’autonomia della volontà trova attraverso questa corrente filosoficogiuridica una nuova sede naturale: non sono più destinatari solo le collettività, ma anche i singoli individui, a cui viene lasciata la piena libertà economica. L’individualismo giuridico pone le basi del principio di autoregolamentazione dei privati e del legislatore in mera funzione integrativa. L’universalismo individuale nasce proprio come risposta a una legislazione prevalentemente di monopolio dello Stato, soprattutto di formazione politica. Questo principio viene definito autonomia privata (“Privatautonomie”), e si sviluppa nel diritto interno come libertà delle parti di costituire tra loro un rapporto giuridico53. L’autonomia contrattuale si sviluppa nel diritto interno nel rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico come: a) autonomia delle parti di scegliere quale contratto tipico possa permettere il raggiungimento dei propri obiettivi; b) autonomia delle parti di poter determinare il contenuto del contratto, ad esempio inserendovi particolari clausole o stabilendo il prezzo della vendita o i termini di consegna della cosa venduta; c) autonomia di concludere contratti atipici ossia obbligazioni contrattuali non disciplinate né all’interno del codice civile né in leggi speciali54. Nel diritto internazionale privato e processuale l’autonomia contrattuale consente due differenti applicazioni: la scelta ad opera delle parti del diritto da applicare alla fattispecie; la scelta per opera delle parti del tipo di organo competente a giudicare le 53 L’autonomia contrattuale nel diritto interno italiano è sancita dagli artt. 41 Cost. e 1321 c.c. e 1322 c.c. L’art. 41 della Costituzione sancisce che: “l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. L’art. 1321 c.c. disciplina la nozione di contratto come: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. L’autonomia contrattuale è regolata dall’art. 1322 c.c., a mente del quale “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. In base a questi articoli le parti possono liberamente costituire, modificare o estinguere i rapporti giuridici patrimoniali di diritto interno. 54 Cfr. Marella, F., Autonomia privata e contratti internazionali, in Sicchiero G. (a cura di), Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, Padova, Cedam, 2005. 120 LA LEGGE APPLICABILE eventuali controversie che possano sorgere da un contratto internazionale, con possibilità di una proroga di competenza giudiziale ex art. 23 del Regolamento (CE) n. 44/200155. L’autonomia della volontà (“Parteiautonomie”), espressione della libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile, è oramai riconosciuta a livello internazionale: dapprima si sviluppa nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, e successivamente questo principio viene adoperato in altri ambiti del diritto. L’autonomia internazionalprivatistica presenta un ambito di applicazione maggiormente esteso rispetto a quella concessa dal legislatore all’autonomia contrattuale nel diritto interno. Solo all’inizio del ‘900 l’autonomia privata e l’autonomia della volontà saranno distinte, anche se – come si noterà successivamente dall’analisi dell’autonomia della volontà applicata come diritto di scegliere la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – i due concetti stanno convergendo tra di loro. Il concetto che emerge è che: “la volontà delle parti opera come fattore di regolamento posto ai limiti tra un criterio di collegamento internazionalprivatistico tradizionale e la recezione diretta di norme di un ordinamento”56. 2.2.4. Le origini e lo sviluppo del principio dell’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato Le origini del principio dell’autonomia della volontà come norma di conflitto, sono ancora tutt’oggi oggetto di dibattiti dottrinali molto intensi. Le origini del principio sarebbero molto antiche. L’autonomia della volontà come norma di conflitto fu 55 L’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 stabilisce che le parti, di cui almeno una deve esser domiciliata in uno Stato membro, possono attribuire la competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da uno specifico rapporto giuridico ad un determinato giudice di uno Stato membro. La proroga di competenza giudiziale deve essere contenuta in una clausola attributiva di competenza, che deve esser conclusa nelle forme richieste dal paragrafo 1 di detto articolo. La clausola attributiva di competenza può esser formulata per iscritto o oralmente con conferma scritta; in altra forma che è ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; infine secondo un uso del commercio internazionale che è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti appartenenti alla stessa tipologia. 56 Si veda Carbone, S. M., L’autonomia privata dei rapporti economici internazionali ed i suoi limiti, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, p. 918. Più recentemente, dello stesso autore, cfr. Carbone, S.M., Autonomia privata nel diritto sostanziale e nel diritto internazionale privato: diverse tecniche e un’unica funzione, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 3/2013, pp. 569-592. 121 CAPITOLO SECONDO concepita, per la prima volta, dagli statisti del medioevo, tra i quali viene ritenuto fondatore di questa concezione il giurista francese Dumoulin57. Dumoulin usa l’autonomia della volontà per giustificare l’applicazione della legge del domicilio coniugale a tutti i beni degli sposi. Il principio viene usato da Molineo come giustificazione, a posteriori, per derogare alla lex loci contractus e così permettere l’applicazione della legge più favorevole per il raggiungimento del risultato voluto. In questo caso l’autonomia della volontà viene usata in modo oggettivo, non come norma di conflitto. Tra gli autori moderni viene ritenuto da molti scrittori come fondatore dell’autonomia della volontà Friedrich Carl Von Savigny58, il quale usa questo principio per individuare la sede naturale delle obbligazioni, partendo dal rapporto giuridico, e su questa base stabilisce quale sia la legge applicabile, conferendo così all’autonomia della volontà carattere oggettivo59. La libertà di scelta non era concepita come norma di conflitto, posto che il giurista tedesco non usa nemmeno il concetto di autonomia della volontà, preferendo a quest’ultimo la nozione di sottomissione volontaria, che si concreta, salvo diversa volontà espressa dalle parti, nel luogo di adempimento dell’obbligazione contrattuale. Savigny definisce “neutra” la norma di conflitto, ossia indifferente alla soluzione della controversia. Dalla teoria classica si sviluppa il concetto di scelta di legge come norma di conflitto localizzatrice. L’ordinamento atto a regolare il rapporto viene individuato in base alla sede reale dello stesso, per cui per ogni rapporto giuridico bisogna ricercare la sfera del diritto a cui per sua peculiare natura esso appartiene o è sottoposto. Il metodo così delineato è basato sul principio della localizzazione. 57 Secondo l’autore i primi a formulare il principio di autonomia della volontà come norma di conflitto furono Bartolomeo da Saliceto e Rocco Curzio nel 1500, ma solo con Dumoulin, detto il Molineo, raggiunse una maggiore autorevolezza. Nella sua opera vengono illustrate queste idee: Caroli Molinae Opera; III, p. 557 ss., edizione di Parigi, 1861 citato in Vinci, P., La “modernizzazione” della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: la scelta del diritto applicabile, in Contratto ed impresa, 2007, pp. 1225-ss. 58 Il giurista tedesco esprime le sue considerazioni riguardo la scelta del diritto applicabile nella sua opera “Sistema del diritto romano attuale”. 59 Wächter confutò la teoria statutaria, definendo l’autonomia come libertà di formare un rapporto giuridico e nelle obbligazioni contrattuali come completamento del contenuto. Il giudice aveva l’obbligo di sottostare alla volontà delle parti. Secondo l’autore la nascita dell’autonomia della volontà non sarebbe da ricercare nella dottrina di Savigny, bensì nel riconoscimento avuto da questa nel diritto interno tramite Wächter, seppur senza che sia riuscito a conferire un fondamento teorico. 122 LA LEGGE APPLICABILE Il criterio che costituisce il centro di gravità di questa teoria è la “sede”, che conferisce uniformità ed è intesa come la legge più appropriata a conoscere del rapporto giuridico per il fatto d’essere maggiormente connessa alla fattispecie. Se si applica la presente teoria classica alla materia contrattuale, si verifica come l’autonomia della volontà abbia assunto il ruolo di criterio di localizzazione per individuare la “sede reale” dell’obbligazione. Analizzando le origini dell’autonomia della volontà, occorre approfondire il ruolo che ebbe Pasquale Stanislao Mancini nella formazione di questo principio come criterio di collegamento60. Nel sistema congegnato dal giurista emerge il riconoscimento alle parti di poter sottomettersi alla legge nazionale o ad altre leggi per quanto concerne la parte volontaria del diritto privato61. Il principio dell’autonomia delle parti viene consacrato, grazie alla teoria di Mancini, nel nostro ordinamento giuridico all’art. 9 delle disp. prel. cod. civ. del 1865 in cui si enuncia: “la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono a una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva, in ogni caso, la dimostrazione di diversa volontà”62. Quest’ultima affermazione sancisce che “la volontà dei contraenti deve esser suprema” e secondo Mancini i criteri della lex loci actus e lex communis patriae dovevano esser interpretati come casi di volontà presunta. Alcuni autori contestarono il fondamento dell’autonomia della volontà, così delineata da Mancini, definendolo illogico, poiché il principio doveva esser esercitato solo all’interno delle norme 60 Mancini, di cui si è già dato conto supra in tema di nazionalità e criterio di collegamento della cittadinanza, è riconosciuto come il fondatore della Scuola italiana del diritto internazionale. 61 Il giurista faceva coincidere la classificazione del diritto privato con la classificazione dei rapporti giuridici. Il fondatore della scuola italiana di diritto internazionale distingueva la parte necessaria del diritto privato dalla parte volontaria. Mancini classificava la prima come attinente al diritto di famiglia e delle successioni, ove le parti non potevano liberamente formare il loro rapporto giuridico, invece la seconda si riferiva al diritto reale e delle obbligazioni, in cui gli individui possono decidere del loro rapporto giuridico. 62 Ne parla anche Kohler, C., nei materiali di studio relativi ai Summer Courses on Private International Law presso l’Accademia dell’Aja di Diritto Internazionale, 2012 (in corso di pubblicazione), il quale peraltro, proprio a proposito di quell’evoluzione dell’autonomia della volontà cui si accennava supra, coglie uno degli aspetti innovativi del nuovo Regolamento “Roma III”: “L’aspect novateur du règlement (ci-après «Rome III») est double. Il constitue non seulement le premier texte international comportant des dispositions uniformes sur la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, mais également le premier exemple de la reconnaissance au niveau international de l’autonomie de la volonté des particuliers dans ce domaine”. 123 CAPITOLO SECONDO dispositive di un ordinamento giuridico, in caso contrario si sarebbe attribuito alle parti un potere illimitato simile a quello del legislatore. Altra critica rivolta alla teoria manciniana riguardava la legge applicabile per verificare la validità del pactum de lege utenda: ammettere l’applicabilità della lex causae avrebbe significato una petitio principii, mentre l’ uso della lex fori avrebbe ingiustamente favorito il diritto interno. Si può affermare, in conclusione, che i sistemi delineati da Savigny e da Mancini rispecchiano le concezioni di origine idealista e liberale dell’epoca, ove l’orientamento per cui si riteneva che l’autonomia delle parti, caratterizzata dall’assenza di limiti, fosse idonea a favorire il sistema capitalistico che era ancora agli albori, in cui si cercava di garantire una sicura circolazione di beni e ricchezze in assenza di quel dirigismo statale63 che avrebbe caratterizzato la fine del secolo scorso. Questi sistemi riscossero all’inizio un consenso unanime, ma furono ben presto oggetto di critiche, poiché si contestava la loro compatibilità “avec si la logique et l’autorité de la loi”64. La dottrina successiva ha concepito l’efficacia giuridica della scelta come espressione dell’autonomia della volontà delle parti, dipendente da una legge diversa da quella che le parti hanno scelto di applicare alla propria obbligazione contrattuale. Tale norma fisserebbe così i limiti dell’autonomia della volontà, che sarebbe soggetta alle norme imperative. 2.2.5. Le principali teorie sulla norma della scelta di legge applicabile Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo la norma di scelta di legge, come strumento atto a disciplinare le obbligazioni contrattuali nell’ambito del diritto internazionale privato, è oggetto di conferme da parte della dottrina e della giurisprudenza, nonché di codificazioni nazionali. Il ricorso alla “lex loci contractus” risultava esser inadeguato alla luce della trasformazione e intensificazione del 63 Il ruolo dell’autonomia della volontà, del resto, ruota tutto attorno alle due concezioni di statismo e dirigismo, l’una più atta a concederla, l’altra a restringerla, oltre che a due correnti di pensiero note come legalista e autonomista. Il legalismo attribuisce all’autonomia una provenienza legislativa, dall’opera del legislatore ; l’autonomismo concepisce invece l’autonomia come atto proveniente dai privati cittadini. 64 Cfr. Giuliano, M., La loi applicable aux contrats: Problèmes choisis, in Recueil de cours, 1977. 124 LA LEGGE APPLICABILE commercio internazionale, dove l’unità del luogo e del tempo della conclusione e dell’esecuzione del contratto fu rotta dall’incrementarsi dei traffici. Sono molteplici le teorie dottrinali più o meno confermate dalla giurisprudenza che si susseguono in tutto il secolo sulla norma di scelta della legge applicabile65. La prima teoria che si sviluppa considera la scelta di legge come norma materiale. All’interno di questa teoria si possono collocare, avendo la medesima premessa (la scelta di legge come norma materiale), sia la “teoria dell’incorporazione”, sia “la teoria oggettiva”. La teoria dell’incorporazione configura la norma posta a fondamento della scelta di legge come norma materiale, il cui unico limite è rappresentato dalle norme di applicazione necessaria66: le parti possono derogare le norme imperative, poiché la volontà viene autorizzata dalla norma materiale sulla scelta di legge a produrre effetti di diritto interno in un campo d’azione più allargato rispetto a quello tipico in cui essa si manifesta. Le conseguenze di questa teoria si riflettono sulle modalità attraverso cui le parti possono esercitare la scelta di legge: può essere scelta la legge di un qualsiasi Stato, poiché tale scelta è solo una questione di comodità per il raggiungimento dei propri fini da parte dei contraenti; le variazioni di questa legge nel tempo sono ininfluenti, poiché è inammissibile ritenere che le parti si siano accordate su norme non conosciute o che vengano applicate al contratto disposizioni non scelte dalla volontà delle parti; viene configurata la possibilità del depeçage, cioè il frazionamento della legge applicabile al contratto; infine le parti possono designare anche norme non statali, ad esempio scegliendo la lex mercatoria. Le critiche nei confronti di questa teoria si basano sia su una sua inammissibilità giuridica, sia politica. L’ammissibilità di deroga delle norme imperative da parte dei contraenti viene ampiamente criticata, poiché così si riconoscerebbe un vero e proprio potere legislativo alle parti, da cui il nome della “teoria del contratto senza legge”, ove il contratto sembra costituire un ordinamento in sé autosufficiente. 65 Per un’analisi dettagliata delle teorie riguardanti la norma della scelta di legge applicabile si rinvia allo scritto di Carella, G., Autonomia della volontà e scelta della legge nel diritto internazionale privato, Bari, Cacucci, 1999. 66 Esponenti di questa teoria sono Foelix, considerato come colui che ha introdotto il termine autonomia della volontà in Francia, e Surville. 125 CAPITOLO SECONDO La teoria dell’incorporazione è anche criticata per motivi politici, poiché la teoria dell’interesse individuale incontra i limiti dell’interesse collettivo tutelato dallo Stato67. La teoria oggettiva (come la teoria dell’incorporazione) considera la scelta di legge come norma materiale, ma non ne riconosce un’espansione tale da non limitarne l’esercizio attraverso le norme imperative68. Secondo questa teoria il legislatore dovrebbe limitare i privati ogni qual volta l’esercizio della loro autonomia diventa fonte di squilibrio sociale. Il contratto è inquadrato all’interno di un ordinamento, cosicché non venga alterato il principio secondo il quale la legge è superiore rispetto alla volontà espressa dalle parti. Questo assunto è parzialmente condivisibile in quanto giustifica la limitazione dell’autonomia della volontà in determinati settori in cui prevale l’interesse pubblico. All’inizio del XX secolo il metodo delle norme di conflitto savigniane viene semplificato, distinguendo le norme materiali dal diritto internazionale privato, che si identifica completamente con le norme di conflitto localizzatrici. Da questa premessa, ponendo in essere un semplice sillogismo, la nuova dottrina afferma che configurando le norme di diritto internazionale privato esclusivamente come norme di conflitto localizzatrici, se si considerasse la norma sulla scelta di legge come norma materiale, si dovrebbe ritenere che quest’ultima non potrebbe essere una norma di diritto internazionale privato, mentre se si configurasse la norma sulla scelta di legge come norma di diritto internazionale privato, essa non potrebbe che non essere una norma di conflitto. La dottrina in esame definisce la scelta sulla legge applicabile come norma di conflitto localizzatrice, distinguendo così l’autonomia internazionalprivatistica da quella negoziale. Questo è stato possibile a causa della natura e degli obiettivi totalmente differenti che si pone il diritto internazionale privato. L’autonomia conflittuale, detta anche internazionalprivatistica, si distingue da quella negoziale e si configura come criterio di collegamento atto a consentire alle parti di 67 Alla luce della c.d. crisi del conflitto di leggi si è affermato che accanto alle norme di conflitto anche le norme materiali possano fornire una disciplina direttamente applicabile per le fattispecie internazionali. Secondo Carella, G., Autonomia della volontà e scelta della legge nel diritto internazionale privato, cit., p. 26, questa teoria dovrebbe esser rivalutata, poiché le critiche ad essa rivolte sono frutto di un vero e proprio pregiudizio radicato in dottrina. 68 Tra i principali esponenti ricordiamo Von Bar e Aubry. 126 LA LEGGE APPLICABILE scegliere la legge applicabile al contratto. Da questa premessa discendono diverse conseguenze sulle modalità di esercizio dell’autonomia conflittuale: la legge scelta dalle parti è concretizzata al momento della conclusione del contratto e non precedentemente o successivamente; non è ammissibile il depeçage per motivi di coerenza e unitarietà del sistema; la legge che può esser scelta è solo quella che presenta delle connessioni oggettive con il caso. L’incompatibilità tra l’autonomia della volontà e la funzione localizzatrice emerge dalle modalità attraverso le quali i contraenti esercitano la loro volontà, le parti devono esser libere di scegliere qualsiasi legge favorisca il loro rapporto. La teoria della scelta sulla legge applicabile come norma di conflitto, anche se criticabile per numerosi aspetti, si deve ritenere fondamentale, poiché ha permesso non solo in un periodo di crisi e di ampie contestazioni di far sopravvivere il principio dell’autonomia della volontà, ma anche di conferire al principio carattere d’istituto generale non solo applicabile alle obbligazioni contrattuali. Un’altra teoria che definisce la scelta di legge come norma di conflitto è la teoria del fattore di localizzazione, elaborata da Batiffol69. L’autore distingue l’autonomia privata dall’autonomia internazionalprivatistica. Questa teoria viene ispirata dall’idea savigniana, secondo la quale bisogna individuare quale sia la sede naturale del rapporto, di conseguenza il contratto risulterebbe essere un ente immateriale e come tale di difficile individuazione dei suoi criteri di collegamento maggiormente preponderanti e decisivi. Il giudice avrebbe il compito d’individuare nelle circostanze oggettive del rapporto contrattuale gli indici preponderanti della legge applicabile, quindi le parti non opererebbero una scelta, ma individuerebbero solo l’ordinamento in cui collocare la fattispecie. La volontà ipotetica è un concetto elaborato dalle corti francesi e tedesche, che trarrebbe origini dalla teoria della norma sulla scelta di legge come fattore di localizzazione70. 69 Batiffol, H., Les conflits de lois en matière de contrats, Paris, 1938. Successivamente, in merito alle modalità attraverso le quali le parti possono manifestare la scelta di legge nel Regolamento “Roma III”, come del resto anche in Roma I e Roma II, si chiarirà il motivo per cui si è deciso di escludere la volontà ipotetica e includere la volontà tacita. La volontà ipotetica s’inserisce come criterio tra la volontà espressa e i criteri di collegamento oggettivi. Il criterio del collegamento più stretto usato in caso di mancata scelta della legge applicabile ad opera delle parti trova il suo fondamento nella volontà ipotetica. 70 127 CAPITOLO SECONDO In base a quanto premesso, il mancato riconoscimento del potere alle parti di poter scegliere la legge applicabile si riflette sulle modalità d’esercizio della stessa: si esclude sia la possibilità di una scelta successiva sia l’uso del depeçage. Questa teoria fu accolta favorevolmente negli ordinamenti in cui non vi fosse stata una codificazione della norma sulla scelta di legge, che conferisse alle parti il poter determinare la legge applicabile al rapporto contrattuale, mentre fu ritenuta inconcepibile in paesi come Italia e Svizzera che avevano codificato nei propri ordinamenti questa norma fin dall’800. All’inizio degli anni ‘50 avvenne la modernizzazione della teoria della norma di conflitto localizzatrice dovuta essenzialmente a nuove esigenze economiche, ma soprattutto all’influenza esercitata dalla “american conflicts of laws revolution” che ne interromperà così la monoliticità e l’universalismo. Questa nuova prospettiva si ripercuote anche nelle teorie in tema di norma sulla scelta di legge applicabile, intesa come norma di conflitto. Si svilupperanno in questo contesto: la teoria sulla dematerializzazione del criterio di collegamento; la teoria del principio di prossimità; le teorie eclettiche come norma materiale con funzione conflittuale e la teoria della libertà contrattuale specifica. Considerando le diverse teorie, emerge come il legislatore di ogni ordinamento non abbia voluto assoggettare alla propria legge, ma alla volontà delle parti, la legge applicabile all’obbligazione contrattuale. Nella teoria sulla dematerializzazione del criterio di collegamento si rileva in primis come i criteri di collegamento siano scelti sulla base delle finalità perseguite dall’ordinamento in quel dato momento e non sulle caratteristiche materiali della fattispecie e in secundis questa premessa renderebbe possibile l’esercizio di una funzione di localizzazione da parte della scelta, anche quando la legge su cui questa ricade non possieda alcun collegamento oggettivo con la fattispecie. La scelta della legge applicabile sarebbe consentita alle parti in quanto risponderebbe alla politica legislativa di protezione e tutela dei contratti internazionali. La teoria della scelta di legge come espressione del principio di prossimità è stata creata per esigenze di mercato, in cui la norma localizzatrice, caratterizzata dall’astrattezza e rigidità, non può più trovar spazio. 128 LA LEGGE APPLICABILE La norma di conflitto deve esser più flessibile per adattarsi alle nuove esigenze di mercato. Il metodo della localizzazione comporta l’individuazione di un’unica legge, ma questo sistema è astratto, poiché la localizzazione viene effettuata a priori a prescindere dalle circostanze del caso. Per correggere quest’astrattezza si sono adottate norme che consentano al giudice di ricercare il collegamento più stretto con la fattispecie. L’introduzione di un criterio di collegamento oggettivo rende più coerente e accettabile la scelta di legge con funzione localizzatrice, ma non può costituire una spiegazione generale di ogni tipologia di scelta di legge applicabile. La teoria della norma materiale con funzione conflittuale individua nella norma di scelta di legge una norma materiale di diritto internazionale privato, che autorizza le parti a scegliere a quale legge assoggettare il contratto internazionale. Secondo l’autore di questa teoria non vi può essere libertà di scelta e al contempo localizzazione: questi due elementi si escludono a vicenda71. La scelta della legge è un contratto di scelta e come tale si può fondare solo su una norma materiale che ne determina l’obbligatorietà. Sulla base di questo, non sorprende che le parti possano in qualsiasi momento scegliere la legge applicabile anche in corso di giudizio72. La teoria della libertà contrattuale specifica riconoscerebbe sempre alla norma sulla scelta di legge valore conflittuale, ma alcuni inconvenienti potrebbero esser risolti da una norma materiale speciale. La disciplina dei contratti sarebbe dominata dalla volontà delle parti, che a volte agisce con funzione conflittuale e a volte con funzione sostanziale. La norma sulla scelta della legge applicabile sarebbe una norma materiale speciale. Questa teoria risulta esser inconcepibile non tanto per il fatto che alle diverse tipologie di contratti internazionali possano applicarsi diverse discipline, ma sarebbe inammissibile ritenere, anche se in rapporto di regola generale e di eccezione, l’operare sia dell’autonomia conflittuale sia di quella sostanziale nei riguardi della stessa categoria di contratti. Il superamento dell’identificazione tra norma sulla scelta 71 Deby Gerard, F., Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports internationaux, Bibliothèque de droit international privé, vol XVI, Dalloz, Paris, 1973, citato in Carella, G., Autonomia della volontà e scelta della legge nel diritto internazionale privato, cit., p. 30. 72 Questa teoria non può esser presa in considerazione, poiché contraria alla teoria generale del diritto, data la funzione conflittuale e il contenuto materiale. Cfr. Carella, G., Autonomia della volontà e scelta della legge nel diritto internazionale privato, cit. p. 70. 129 CAPITOLO SECONDO di legge e norma di conflitto localizzatrice si è avuto con la teoria della norma di conflitto a carattere sostanziale, che trae origine dall’american conflicts of laws revolution. Questi autori hanno prospettato la possibilità di una vera e propria esistenza di norme conflittuali, che presentano carattere sostanziale e le disposizioni, che accordano alle parti un potere di scelta di legge, rientrerebbero in questa categoria. Gli elementi tipici di questa teoria sarebbero: la tecnica del depeçage, ma solo in ambito contrattuale per evitare che si creino situazioni di squilibrio; il momento della scelta sarebbe possibile fino al primo atto procedurale e la scelta operata dalle parti seguirebbe i mutamenti della legge nazionale designata. 2.2.6. Gli attuali sviluppi dell’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato Nel sistema di diritto internazionale privato vigente l’autonomia della volontà non è più solo usata come principio cardine nel diritto delle obbligazioni contrattuali, ma viene adoperata anche in altri campi del diritto. Gli ambiti, in cui viene usata, sono le obbligazioni extracontrattuali, il diritto delle successioni e – per quanto qui interessa – il diritto di famiglia. Concretamente, infatti, il legislatore europeo ha deciso di adottare la libertà di scelta della legge applicabile nel: Regolamento (CE) n. 864/2007 sulle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), in cui sancisce all’art. 14 che le parti possono scegliere quale sia la legge applicabile alla loro obbligazione extracontrattuale; Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”) che così dispone all’art. 5. Le ragioni sottese all’espansione del campo di applicazione del principio sono: certezza del diritto, prevedibilità delle parti e armonia internazionale. Il potere di scelta delle parti come espressione dell’autonomia internazionalprivatistica, al di fuori del contesto della scelta di legge nella materia contrattuale, dovrebbe esser definito “atto giuridico con funzione conflittuale”73. 73 Così Carella, G., Autonomia della volontà e scelta della legge nel diritto internazionale privato, cit., p. 211. 130 LA LEGGE APPLICABILE 2.2.7. Il ruolo dell’autonomia della volontà nel Regolamento Roma III L’art. 5 del Regolamento n. 1259/2010 consente ai coniugi di determinare la legge applicabile al divorzio o alla separazione, ponendo in essere una scelta tra la legge dello Stato della loro residenza abituale comune74, di quella dell’ultima loro residenza abituale comune purchè uno di essi vi risieda ancora, di quella della cittadinanza di uno di essi e infine della lex fori. La connessione della residenza o della cittadinanza con il sistema giuridico designato deve esistere al momento della scelta. La dottrina si è già occupata delle ragioni politiche e di convenienza legislativa che spiegano il sempre maggior favore verso questo criterio da parte delle istituzioni U.E. nel campo della famiglia, così come da tempo si sono indagate le funzioni dell’autonomia della volontà sul piano dei conflitti di leggi, sin dal suo timido apparire nei sistemi nazionali di diritto internazionale privato75. Basti qui accennare quindi alle ragioni che sul piano concreto giustificano l’accoglimento di tale principio anche con riguardo ai divorzi internazionali. Principalmente rilevano esigenze di certezza, di prevedibilità e di stabilità del diritto applicabile, soprattutto laddove manchino punti di contatto soggettivi comuni ai 74 Alla nozione di residenza abituale, in assenza di una definizione nel regolamento, va attribuito un significato autonomo ricorrendo alla giurisprudenza degli organi di giustizia comunitaria che ne privilegia un’interpretazione fattuale (destinata quindi a prevalere su una eventuale diversa residenza anagrafica). Su tale nozione nel Regolamento n. 2201/2003, sebbene limitatamente alla materia della responsabilità genitoriale, cfr. Corte di giustizia, 2 aprile 2009, in causa C-523/07, A, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2009, pp. 750-ss.; 22 dicembre 2010, in causa C-497/10 PPU, Mercedi c. Chaffe, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2011, pp. 812-ss. In dottrina si vedano Lamont, R., Habitual residence and Brussels II bis: developing concepts for european private international law, in Journal of Private International Law, 2007, pp. 261-ss.; Ricci, C., Habitual Residence as a Ground of Jurisdiction in Matrimonial Disputes : from Brussels II-bis to Rome III, in The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters ed. by Alberto Malatesta, Stefania Bariatti, Fausto Pocar, Padova, Cedam, 2008; Mellone, M., La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2010, pp. 685-ss. 75 Solo nella dottrina italiana e per ulteriori riferimenti cfr. Viarengo, I., Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, Padova, Cedam, 1996, pp. 130-ss.; Picone, P., La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, Cedam, 1998, pp. 515-ss.; Carella, G., Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Bari, 1999. Più di recente, nel quadro del Diritto dell’Unione Europea, si veda il magistrale intervento di Kohler, C., Le choix de la loi applicable au divorce – Interrogations sur le règlement «Rome III» de l’Union européenne, materiali di studio relativi ai Summer Courses on Private International Law presso l’Accademia dell’Aja di Diritto Internazionale, 2012 (in corso di pubblicazione nella collana dei Recueil des Cours). Specificamente sul divorzio, cfr. Franzina, P., L'autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di legge in materia di separazione e divorzio, in Rivista di diritto internazionale, fascicolo n. 2/2011, pp. 488-496, in particolare pp. 492-ss. 131 CAPITOLO SECONDO coniugi. Ma non solo. La Commissione, nel Libro verde, per giustificare l’esigenza di introdurre un certo grado di autonomia delle parti, fa l’esempio di una coppia di cittadini italiani da lungo tempo residenti in Germania, che intendono divorziare consensualmente. Benché sia ad essi consentito dal Regolamento n. 2201/2003 rivolgersi sia al giudice tedesco sia a quello italiano, non potrebbero comunque sfuggire all’imposizione delle condizioni più restrittive previste dalla legge italiana, che per la pronuncia di divorzio richiede tre anni di separazione legale e non uno, come quella tedesca. Criterio di collegamento principale in materia, infatti, è (ancora) per entrambi gli ordinamenti quello della cittadinanza comune dei coniugi. Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, che sostituisce il criterio della cittadinanza con quello della residenza abituale comune a titolo di collegamento oggettivo principale, in questo caso si applicherebbe comunque la legge tedesca, ma non per questo viene meno l’utilità dell’impiego della volontà delle parti. La residenza abituale, pur espressione di un legame significativo con un dato luogo, non ha il carattere di stabilità della cittadinanza, potendo più facilmente mutare nel corso del tempo. La scelta ad opera dei coniugi sopperisce alle difficoltà di determinare una residenza abituale comunque non solo nei casi in cui i coniugi, di diversa cittadinanza, non abbiano mai vissuto nello stesso Stato, ma anche quando abbiano vissuto assieme in più Stati, oppure uno dei due, dopo un periodo di residenza in comune, si trasferisca da solo in un altro Stato. In una prospettiva europea, poi, in cui lo scopo delle nuove norme in materia di famiglia è essenzialmente quello di eliminare tutti gli ostacoli alla libertà di circolazione delle persone nel mercato interno, l’esercizio dell’autonomia della volontà può rivelarsi necessario per evitare l’applicazione di una legge – anche di uno Stato terzo, data la portata universale del regolamento – che richieda condizioni troppo restrittive76. Così come può portare a escludere l’applicazione di una legge che addirittura non preveda il divorzio, anche se in questo caso opererebbe comunque una sorta di clausola di salvaguardia prevista nel regolamento stesso, l’art. 10, che, come si vedrà meglio in seguito, stabilisce che si applichi in tal caso la legge del foro. 76 Pocar, F., Osservazioni a margine della proposta di Regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio, in Bariatti, S. (a cura di), La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 267- 278. 132 LA LEGGE APPLICABILE Consente inoltre di superare le incertezze che derivano dall’applicazione combinata della più recente legislazione dell’Unione Europea in materia di famiglia, articolata in regolamenti, che in maniera frammentaria disciplinano rapporti di natura diversa, ma fra loro collegati, di cui sarebbe opportuna una trattazione unitaria. Si sta cioè configurando un mosaico di norme comunitarie riguardanti il divorzio e le questioni ad esso strettamente attinenti, di cui può talvolta non essere semplice definire i rispettivi ambiti di applicazione. Divorzio, rapporti patrimoniali tra coniugi e obbligazioni alimentari sono tenuti concettualmente distinti nella costruzione normativa dell’Unione Europea e disciplinati infatti in regolamenti diversi che pongono esplicite e vicendevoli esclusioni al riguardo. Tuttavia in concreto queste questioni vanno spesso affrontate contemporaneamente nella medesima causa di divorzio. Problemi quali l’affidamento della prole, l’assegnazione della casa coniugale, la definizione dell’obbligo di mantenimento di un coniuge verso l’altro, sono strettamente collegati dal punto di vista sostanziale alla pronuncia di divorzio ed ai presupposti che l’hanno determinata, ragion per cui è opportuno che siano disciplinati dalla medesima legge. È vero che nelle diverse fonti normative vengono utilizzati, in linea generale, i medesimi collegamenti (residenza abituale e cittadinanza), ma è anche vero che spesso è diverso il momento a cui essi sono riferiti, pregiudicando quindi la coincidenza della legge regolatrice. A questo proposito, mette conto di rilevare che sarebbe stato preferibile concedere alle parti, nel Regolamento n. 1259/2010, un ventaglio di leggi più ampio77. La possibilità di scelta, come avviene di consueto quando il principio di autonomia trova accoglimento al di fuori della materia contrattuale, è circoscritta alle leggi ritenute maggiormente connesse con la fattispecie. Ben si comprende il timore, espresso dalla Commissione nel Libro verde, che la scelta conduca all’applicazione di leggi “esotiche”, con cui le parti hanno un collegamento minimo o inesistente78. Non si vede bene tuttavia perché non sia stata consentita anche la scelta della residenza abituale di uno soltanto dei coniugi79. 77 Così già, sulla Proposta, Pocar, F., Osservazioni a margine della proposta di Regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio, cit., pp. 277-ss. 78 L’espressione è di Viarengo, I., Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti, cit., p. 614. 79 In tal senso si era pronunciato il Gruppo europeo di diritto internazionale privato, ancor prima della pubblicazione del Libro verde della Commissione: Proposition de règles sur le droit applicable au 133 CAPITOLO SECONDO Una maggiore flessibilità avrebbe favorito l’obiettivo di coordinamento appunto tra la disciplina di conflitto del divorzio con quella di rapporti ad esso strettamente connessi80. L’opzione a favore della residenza abituale di entrambi i coniugi (attuale o ultima) non sembra peraltro di grande utilità, poiché coincide con i criteri impiegati in mancanza di accordo. La facoltà di scelta potrà essere utile inoltre per sottoporre alla medesima legge la separazione personale e il divorzio laddove sia applicabile alla separazione una legge, come quella italiana, che non contempla la conversione in divorzio e siano nel frattempo mutati i collegamenti della fattispecie con un dato luogo. Laddove tale conversione sia invece prevista, è lo stesso regolamento a stabilire che la legge regolatrice della separazione personale si estenda al divorzio, salva ovviamente diversa volontà delle parti, coerentemente con il Regolamento n. 2201/2003 che prevede una sorta di perpetuatio iurisdictionis del giudice inizialmente competente, qualora il mutamento delle circostanze ne abbia fatto venire meno la competenza (art. 5). 2.2.8. L’interesse delle parti all’uso dell’optio iuris All’autonomia della volontà come tecnica internazionalprivatistica utilizzata in settori diversi da quello contrattuale, si è ormai da tempo attribuita una funzione sia di localizzazione spaziale del rapporto – stante il limite della presenza di collegamenti ritenuti a priori significativi con un dato ordinamento – sia di promozione degli interessi materiali delle parti, che decideranno in base ad una valutazione di convenienza innanzitutto se porre in essere un’optio legis e poi quale legge designare fra quelle a cui è circoscritta la possibilità di scelta. Con l’entrata in gioco degli interessi delle parti è senz’altro ragionevole prevedere che l’esigenza di un divorzio più agevole indirizzerà la scelta verso quegli ordinamenti che concretizzano tale obiettivo, senza un contenzioso prolungato e costoso e la necessità di un periodo di separazione. divorce et à la séparation de corps – Draft rules on the law applicable to divorce and legal separation, Vienne, 19-21 septembre 2003. 80 Sia il Protocollo dell’Aja in materia di obblighi alimentari (art. 8), sia la Proposta della Commissione sui regimi patrimoniali tra coniugi (art. 16) ammettono l’optio iuris. 134 LA LEGGE APPLICABILE Come è stato già efficacemente osservato, il ruolo attribuito alla volontà delle parti sul piano dei conflitti di leggi sopperisce all’assenza di proroga di giurisdizione nel Regolamento n. 2201/2003, consentendo, in una prospettiva di favor divortii, di pervenire allo stesso risultato pratico81. L’applicazione combinata dei due regolamenti consente infatti ai coniugi di “convogliare” la fattispecie nel foro, tra i molti previsti dal Regolamento n. 2201/2003, ritenuto più idoneo a soddisfare le loro esigenze e di scegliere ai medesimi fini la legge regolatrice. Tuttavia altre esigenze, non necessariamente preordinate ad un divorzio più semplice e veloce, possono intervenire nella scelta dei coniugi. Nei Paesi europei, sottoposti a massicci fenomeni di immigrazione, vi è una crescente consapevolezza dell’esigenza di preservare, anche sul piano dei conflitti di legge, l’identità culturale della persona, avvertita soprattutto da chi ha tradizioni, religione, costumi profondamente diversi dal paese di residenza; ed in modo particolare appunto nel diritto di famiglia che più di ogni altro settore del diritto è influenzato da fattori esterni di tipo sociologico ed in primo luogo dalla religione. L’applicazione al divorzio della legge della cittadinanza, che meglio garantisce la tutela di tale identità, non più su base oggettiva ma perché scelta dalle parti, realizza questa esigenza. Ad esempio due coniugi, un’italiana e un egiziano, che vivono in Italia, possono pretendere dal giudice italiano, competente ai sensi del Regolamento n. 2201/2003, l’applicazione della legge egiziana, in quanto legge della cittadinanza di uno di essi, designata tramite accordo. Al giudice spetterà poi, come ovvio, il controllo sulla compatibilità con l’ordine pubblico e prima ancora sul rispetto delle garanzie formali e sostanziali che il regolamento prevede a tutela della libertà e consapevolezza della manifestazione di volontà delle parti. 81 Franzina, P., L'autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di legge in materia di separazione e divorzio, cit., p. 492. 135 CAPITOLO SECONDO 2.2.9. La legge applicabile alla validità dell’accordo Al fine di scongiurare il rischio di abusi di un coniuge a danno di un altro, il regolamento pone precise condizioni di validità dell’accordo con cui i coniugi indicano la legge applicabile. L’art. 6, dopo avere stabilito che l’apprezzamento dell’esistenza e validità sostanziale dell’optio iuris ricade sotto la lex causae, precisa, al secondo paragrafo, che un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del Paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l’Autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo coniuge secondo la legge applicabile all’accordo di scelta. Questa disposizione intende garantire la c.d. scelta informata, definita nel considerando n. 18 principio ispiratore del regolamento 82, e nel contempo rappresenta un correttivo alla scelta della legge di un Paese – anche (e soprattutto) non europeo, dato il carattere erga omnes delle nuove norme – perché lesiva degli interessi di uno dei coniugi. Il funzionamento di tale correttivo, è rimesso al giudice, al quale è attribuito un importante margine di discrezionalità, ma ancor prima al coniuge che, pur in presenza di un accordo rispettoso dei requisiti di validità formale di cui al successivo art. 7, può sostenere che il suo consenso non è stato validamente dato. Di primo acchito sembra principalmente destinato a operare in caso di accordi a favore di leggi nazionali, di Paesi di religione islamica, conclusi da coniugi residenti in uno Stato europeo, come nell’esempio già prospettato, al fine di consentire alla moglie di eludere gli effetti della legge scelta in ragione del contenuto a lei pregiudizievole; di modo che subentri la legge della residenza richiamata dai collegamenti oggettivi di cui all’art. 8. 82 Al fine di accedere ad informazioni adeguate in base alle quali maturare la loro scelta, i coniugi possono avvalersi dello strumento della “Rete Giudiziaria europea in materia civile e commerciale”, di cui si è dato conto supra, in tema di Fonti di cognizione. Il regolamento prescrive che gli Stati forniscano alla Commissione le informazioni concernenti le rispettive norme in tema di forma dell’optio iuris, nonché la possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento giudiziario. 136 LA LEGGE APPLICABILE Volto a tutelare le ragionevoli aspettative del coniuge fondate sulla legge della residenza abituale, l’art. 6 par. 2 comporta un controllo dell’accordo sotto il profilo materiale e in un certo senso, se così si può dire, anticipa gli effetti dell’ordine pubblico, pervenendo al medesimo risultato concreto, di scartare l’applicazione della legge scelta a favore di quella designata dai criteri oggettivi83. Infine, come già accennato, rimane fuori dall’ambito di applicazione del regolamento la capacità a concludere l’accordo qui considerato, alla quale si applica la legge indicata dalle norme di conflitto del giudice adito, vale a dire per l’ordinamento italiano l’art. 23 della l. 218/1995. viene così in linea di conto la legge nazionale delle parti, salvo che la legge prescelta dai coniugi applicabile alla sostanza del negozio, preveda per la stipulazione di questi accordi condizioni speciali di capacità come avviene ad esempio nel sistema giuridico italiano per le convenzioni matrimoniali. 2.2.10. Il momento della scelta Riguardo alle modalità concrete della scelta è venuto meno il limite temporale fissato nella Proposta della Commissione al momento in cui è adita l’Autorità giurisdizionale e il regolamento consente alle parti di accordarsi anche nel corso del procedimento, eventualmente dinanzi al giudice, se previsto dalla legge del foro (art. 5, par. 3). In questo caso i requisiti di validità dell’atto – ferma restando la necessità dell’atto scritto di cui alla norma materiale uniforme dell’art. 7 – ricadono sotto la lex fori. Alla luce della lex fori occorre cioè valutare in che modo è consentito ai coniugi 83 In materia di diritto di famiglia non è la prima volta che il legislatore dell’Unione Europea ricorre ad un meccanismo correttivo di questo tipo. L’art. 8 del protocollo dell’Aja del 2007 in materia di alimenti persegue anch’esso obiettivi di giustizia materiale, prevedendo che la legge scelta non si applichi quando essa comporti conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti in causa. Mutatis mutandis, può inoltre essere accostato alla norma in esame anche l’art. 6 del Protocollo, poiché affida la tutela di certi valori e interessi alle parti stesse, e quindi al giudice richiesto di darne applicazione. Conferisce infatti al debitore di alimenti la possibilità di opporre alla richiesta di alimenti l’inesistenza dell’obbligazione ai sensi della legge del luogo in cui risiede abitualmente ed eventualmente della legge nazionale comune. Si pensi ad una pretesa fondata sulla base di unioni non coniugali. In sede di accertamento la parte che ne ha interesse, anche dinanzi ad un giudice che riconosce tali forme di unione, inoperante quindi il limite dell’ordine pubblico, può pervenire al risultato concreto del diniego della pretesa. Ciò è di particolare rilievo se si considera che, con l’abolizione dell’exequatur, introdotta dal Regolamento n. 4/2009, venuta meno quindi la contrarietà all’ordine pubblico tra le ipotesi di rifiuto dell’esecuzione, non potrebbe poi essere negato il riconoscimento a una decisione sugli alimenti emessa sulla base di rapporti non ammessi nello Stato richiesto. 137 CAPITOLO SECONDO di esercitare il potere di autonomia conferito ad essi dal regolamento, rimanendo tale potere, tuttavia, disciplinato dal regolamento stesso. Ciò significa che la scelta rimane circoscritta alle leggi di cui all’art. 5, par. 1, e quindi può indirizzarsi anche verso la lex fori, ma perché indicata tra di esse. Non essendo specificato nel regolamento il dies a quo, l’accordo sulla legge applicabile può manifestarsi in qualunque momento in costanza di matrimonio. Va da sé inoltre che i coniugi possono modificare una scelta già fatta, optando, posto che non abbiano nel frattempo modificato né cittadinanza, né residenza, per quelle leggi menzionate nell’art. 5, par. 1, che non siano state oggetto della manifestazione di volontà precedente84. Laddove l’accordo sia intervenuto prima dell’introduzione della domanda, mette conto di ricordare che il venir meno degli elementi di collegamento non determina un mutamento della legge applicabile. La scelta, cioè, resta operante ed efficace anche se le connessioni di cittadinanza o di residenza siano venute successivamente a mancare, poiché il criterio di collegamento è e rimane la volontà delle parti e non le connessioni indicate. Può altresì mutare il contenuto normativo del diritto prescelto, a seguito di un cambiamento di legislazione. In tal caso, evidentemente, non si pone un problema di effetti sulla designazione della legge regolatrice, che rimane la stessa, bensì può variare la regolamentazione sostanziale dei rapporti in esame, la quale potrebbe non corrispondere più all’intento delle parti di vedersi applicare una certa disciplina. 2.2.11. Art. 5, par. 3, in relazione all’ordinamento italiano: qualificazione da attribuire all’accordo Volendo individuare la tipologia dell’accordo con cui le parti, in corso di causa, indicano la legge regolatrice della separazione o del divorzio, se e nella misura in cui si attribuisca ad un simile patto la natura di accordo processuale – destinato, cioè, ad 84 Si ritiene inoltre che i coniugi, se di comune accordo, possano non invocare dinanzi al giudice l’accordo di scelta della legge regolatrice, svincolandosi da esso e determinando in tal modo l’applicazione della legge richiamata in base ai criteri oggettivi stabiliti dal regolamento. Rimane tuttavia da verificare come si debba manifestare tale comportamento processuale, in modo da esprimere il reale consenso delle parti. In argomento si veda Picone, P., La riforma italiana del diritto internazionale privato, cit., pp. 551-ss., con riferimento all’uso del potere di autonomia concesso nell’ambito del sistema italiano di diritto internazionale privato. 138 LA LEGGE APPLICABILE incidere sul processo, limitando il potere del giudice (jura novit curia) – occorrerà confrontarsi con la classica posizione della dottrina maggioritaria italiana e tedesca85, la quale ha da sempre sostenuto la natura tipica degli accordi processuali. In altri termini: simili accordi o sono espressamente previsti dalla legge processuale del foro, oppure non sono ammissibili, dunque sono invalidi. Questa la ragione per cui, ad esempio, il patto per arbitrato irrituale è stato ricondotto, dalla medesima dottrina (anche italiana), all’art. 1322 c.c. e non è stato invece considerato un accordo processuale come il patto per arbitrato rituale (contemplato, difatti, agli artt. 806 ss. c.p.c.). Parte della dottrina più recente86, peraltro, si mostra però possibilista nei confronti di un superamento di tale regola. 2.2.12. Art. 5, par. 3. Ammissibilità, in Italia, della scelta di legge successiva all’instaurazione del procedimento per la separazione o il divorzio L’art. 5, par. 2, del Regolamento “Roma III”. precisa che l’accordo delle parti “può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale”. Ai sensi dell’art. 5, par. 3, tuttavia, “ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale”. Qualora la scelta si perfezioni nel corso del giudizio, il giudice – prosegue la norma – “mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”. Ci si può chiedere se, in Italia, debba ritenersi ammissibile, o meno, una electio iuris intervenuta nel corso del procedimento e, in caso affermativo, quale sia – nell’ambito del procedimento – il momento entro il quale tale scelta debba essere compiuta. Pare corretto concludere che, in Italia, pur in mancanza di una regola che affronti esplicitamente e in modo specifico l’ammissibilità di una electio iuris in corso di causa in materia di separazione personale e divorzio, una tale scelta, ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento “Roma III”, possa essere fatta al più tardi al momento del 85 Ex multis, cfr. Hellwig, K., noto per la sua opera Wesen und subjective Begrenzung der Rechtskraft, Leipzig, 1901. 86 Marinelli, M., in Il diritto processuale civile nell’avvicinamento giuridico internazionale, Padova, Cedam, 2009. 139 CAPITOLO SECONDO deposito della memoria integrativa ex art. 709, 3° comma, c.p.c., in caso di procedimento contenzioso, ovvero all’udienza davanti al presidente del Tribunale o al suo delegato, in caso di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta. L’ordinamento italiano non reca alcuna disposizione che stabilisca in modo specifico se i coniugi possano accordarsi sulla legge applicabile alla loro separazione o al loro divorzio anche in corso di causa87. Occorre, in queste condizioni, accertare se la possibilità ora evocata possa comunque desumersi in via interpretativa dalle norme che disciplinano, nel diritto italiano, i procedimenti di separazione personale e divorzio. La mancanza di una norma esplicita non sembra precludere un’indagine in questa direzione. Il regolamento sembra far dipendere l’ammissibilità di una scelta di legge in corso di causa da una positiva determinazione della legge del foro (“Ove previsto dalla legge del foro […]”). Ciò, tuttavia, non implica necessariamente che una siffatta determinazione debba per forza di cose consistere in una disposizione esplicita, specificamente riferita alla electio iuris in materia matrimoniale88. Il regolamento, in effetti, nel rimettere 87 Ovvia, nel quadro della disciplina previgente, l’assenza di una disposizione sul punto, dato che – come è noto – l’art. 31 della legge n. 218/1995 non lascia alcuno spazio alla lex voluntatis. Peraltro, neanche l’adozione del Regolamento “Roma III”, che invece dichiaratamente valorizza la capacità di autoregolamentazione dei coniugi, sembra aver indotto il legislatore a considerare l’utilità di un’esplicita presa di posizione al riguardo. Non è ancora noto, del resto, quali comunicazioni (comunque non vincolanti) siano state rese dall’Italia in esecuzione dell’obbligo posto a carico degli Stati membri partecipanti dall’art. 17, par. 1, lett. b), del regolamento: l’obbligo di informare la Commissione circa la possibilità, eventualmente offerta ai coniugi dal loro ordinamento giuridico, “di designare la legge applicabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3”. 88 Diversa, su questo punto, la posizione di Biagioni, G., Articolo 5, in Regolamento UE n. 1259/2010 – Commentario, in Nuove leggi civili commentate, 2011, p. 1483. L’autore, pur trovando interessante la soluzione prospettata, facendo leva sulle peculiarità del procedimento ex art. 709 c.p.c., ritiene però che ci siano considerazioni che militano in senso contrario. In primo luogo, non parrebbe che il solo richiamo all’art. 163 c.p.c. sia sufficiente per attribuire alle parti una facoltà di scelta di legge, in difetto di una espressa previsione che le abiliti a ciò. Ora, questa previsione non può essere l’art. 5, par. 3, del Regolamento n. 1259/2010, il quale richiede a sua volta che sia il diritto nazionale a prevedere una simile facoltà; ma ciò presupporrebbe una disposizione espressa sulla electio iuris, che manca negli articoli 163 e 709 c.p.c. Probabilmente, continua l’autore, si può dire che l’art. 5, par. 3, sia una disposizione “non felice”, perché contiene un rinvio al diritto nazionale diretto a salvaguardare la facoltà di scelta di legge in corso di procedimento prevista in alcuni Stati membri, come il Belgio, mentre sarebbe stato preferibile che il regolamento disciplinasse esso stesso in maniera espressa anche questo profilo. D’altra parte, laddove il regolamento lascia al diritto nazionale di scegliere se attribuire o no alle parti una determinata facoltà, non sembra che possa venire in gioco il criterio dell’effetto utile, che presuppone che la norma uniforme voglia un certo risultato al cui raggiungimento il diritto nazionale non deve opporsi. In questo caso, se il regolamento avesse voluto il risultato di garantire la libertà di scelta in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto indicarlo in modo espresso (anziché limitarsi a 140 LA LEGGE APPLICABILE questa opzione alla lex fori, si dispone a fare proprio il punto di vista dell’ordinamento del giudice, a prescindere da come tale punto di vista possa essersi affermato (se sulla base di una specifica disposizione, come sviluppo di un principio generale o in virtù dell’applicazione analogica delle norme esistenti). Ai fini dell’indagine ricostruttiva proposta, conviene anzitutto concentrarsi sull’ipotesi, più complessa, di un procedimento a carattere contenzioso. Viene in rilievo, a questo proposito, l’art. 709 del codice di procedura civile. Esso disciplina, tanto con riguardo al procedimento di separazione quanto in rapporto al divorzio, il passaggio dalla fase presidenziale alla fase contenziosa. In particolare, il terzo comma dell’art. 709 stabilisce che il presidente del Tribunale, a chiusura della fase che si svolge innanzi a lui, “assegna […] termine al ricorrente rinviare alla lex fori), ma non l’ha fatto. Vi può essere, poi, una posizione intermedia. A molti, per vero la maggioranza, pare che l’art. 5, par. 3 contempli la scelta di legge come atto processuale da compiere dopo l’instaurazione del procedimento soltanto se lo prevede “espressamente” la lex fori. Sembra, infatti, che il regolamento si limiti a «prospettare» una optio legis endoprocessuale al fine di «legittimare» a livello di diritto dell’Unione la normativa di alcuni Stati membri che già la prevedono: vedi, appunto, il diritto belga. È un approccio ben diverso da quello adottato nel par. 2 a proposito della scelta pre-processuale e della relativa ammissibilità fino al momento in cui il giudice è adito. Si può ritenere che l’art. 5 fissa lì in modo uniforme la facoltà di scelta ed il relativo limite temporale, il quale è valicabile soltanto se la lex fori risulti più liberale nel caso concreto (così sarebbe da intendersi l’espressione «fatto salvo il par. 3 » posta all’inizio del par. 2). Ciò detto, alcuni sarebbero comunque più elastici almeno rispetto ad una modifica di scelta volta a proteggere taluni obiettivi materiali del regolamento. Sappiamo bene che la tutela di tali obiettivi si realizza nel regolamento principalmente attraverso una deviazione dalla legge indicata dalle parti o dai criteri di collegamento oggettivi (cfr. soprattutto articoli 10 e 13). Il regolamento vuole che i coniugi siano «informati» al momento della scelta (cfr. 18° considerando e il rilievo che vi si dà alla conoscenza delle conseguenze giuridiche e sociali della scelta) e può darsi che dinanzi al giudice si ponga il caso di coniugi che intendono divorziare, ma hanno optato erroneamente per una legge che non prevede il divorzio (o crea discriminazioni in base al sesso). È vero: in tale caso il giudice appartenente ad un ordinamento pro divorzio deve scartare la legge scelta e applicare la lex fori. Si può tuttavia ragionare diversamente e, allo scopo di non comprimere eventuali maggiori attacchi che il «rapporto coniugale» ha con altri ordinamenti, considerare quella scelta un «errore» sanabile nel processo attraverso una seconda optio legis. Così ragionando, la «seconda» legge (priva di «difetti») sarebbe nondimeno quella «applicabile ai sensi dell’art. 5» e non si realizzerebbero le condizioni alle quali l’art. 10 sottopone l’obbligo (del giudice) di applicare la lex fori, vale a dire che la legge «applicabile ai sensi dell’art. 5 [...] non preveda il divorzio [...]». Peraltro, fuori dalle ipotesi di attrito tra legge scelta e obiettivi materiali del regolamento, può darsi che la scelta sia stata compiuta molto tempo prima di dare applicazione alla legge e che i contenuti normativi siano nel frattempo radicalmente mutati rispetto a quelli che i coniugi «informati» avevano ritenuto all’epoca tanto «convenienti» da farne oggetto di scelta. Qui è già da chiedersi se sia realmente conforme ai principi dell’economia processuale imporre alle parti gli effetti di una scelta «desueta», quando è assai probabile che esse agirebbero in un secondo momento dinanzi al giudice per beneficiare il più possibile degli effetti di una scelta «aggiornata». Insomma, a chi propugna questa posizione, non sembra così peregrino mettere a disposizione delle parti la sede processuale per rimediare a scelte del genere: sede nella quale, anche grazie all’opera informatrice del giudice, emergono con più nitidezza le incongruità di tali scelte rispetto agli obiettivi ricercati dal regolamento e dalle parti medesime. I momenti processuali italiani indicati nella proposta di cui sopra, apparirebbero dunque idonei al riguardo. 141 CAPITOLO SECONDO per il deposito in cancelleria di memoria integrativa […] nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”. La memoria integrativa, viene chiarito, deve avere “il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c.p.c.”. L’ordinanza presidenziale deve inoltre fissare un “termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma”, con l’avvertimento che “la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio”. Appartengono al contenuto “minimo” della memoria integrativa, in forza del richiamo all’art. 163 (relativo, come è noto, all’atto di citazione), “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Questi elementi non possono essere indicati, o modificati, successivamente al deposito della memoria. Il deposito della memoria integrativa rappresenta il momento oltre il quale in nessun caso i coniugi potrebbero efficacemente accordarsi in merito alla legge regolatrice della loro separazione o divorzio. Con il deposito della memoria integrativa, l’orizzonte giuridico della pronuncia è definito in modo irretrattabile. È dunque in quel momento, al più tardi, che dev’essere possibile identificare – se del caso in virtù dell’accordo dei coniugi – l’ordinamento giuridico al quale la separazione o il divorzio debbono essere ancorati. Senonché, nulla sembra ostare a che i coniugi si attardino sino a quello stesso momento per concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione personale o al divorzio, o per modificare un accordo già raggiunto. Certo, l’art. 709 del codice di procedura civile non contempla in modo espresso, fra i contenuti della memoria integrativa, una determinazione come quella prefigurata dall’art. 5, par. 3, del regolamento. Ma neppure – a guardar bene – vi si oppone, giacché fino a quel momento, come detto, le coordinate giuridiche della separazione personale o del divorzio possono ancora essere definite o precisate. 142 LA LEGGE APPLICABILE Il fatto che, per questa via, l’accordo sulla legge applicabile possa intervenire dopo l’adozione dei provvedimenti presidenziali non sembra pregiudicare la correttezza della soluzione ipotizzata89. A favore della conclusione proposta, favorevole alla ammissibilità di una electio iuris nel corso del procedimento, milita fondamentalmente la necessità di salvaguardare l’effetto utile del regolamento. La tesi qui proposta muove dall’assunto secondo cui le norme interne, quando siano investite di un compito “strumentale” rispetto a una disciplina sovranazionale, debbano essere interpretate in modo tale da non pregiudicare gli obiettivi sottesi a quest’ultima, ed anzi – se possibile – nel modo più idoneo a favorirne la realizzazione. Si tratta in pratica di privilegiare, fra le varie letture possibili di una certa disciplina interna (“servente”), quella che consenta a quest’ultima di mettersi più efficacemente in armonia con il regime europeo da essa “servito”. Nel caso che qui interessa, è facile rilevare come l’autonomia della volontà, quale si esprime nell’opzione offerta ai coniugi di determinare convenzionalmente la legge applicabile alla separazione o al divorzio, costituisca uno dei valori di fondo della nuova disciplina. È proprio per promuovere tale valore che dev’essere preferita, delle pertinenti disposizioni processuali interne, la lettura che consenta loro di rendere più agevole l’esercizio dell’autonomia: nella specie, la lettura che permetta alle parti di compiere una scelta di legge, se è questo ciò che vogliono, anche in corso di causa. Non è inutile rilevare, ad ulteriore sostegno dell’ipotesi ricostruttiva qui affacciata, che quando la scelta di legge interviene nel corso del procedimento, alcune delle remore che circondano la valorizzazione dell’autonomia internazionalprivatistica in ambito familiare e personale (il rischio di una scelta non genuinamente maturata o scarsamente consapevole) si presentano sotto molti aspetti mitigate. I coniugi, 89 Si veda però, in senso contrario, Di Marzo, L., Il regolamento (UE) n. 1259/2010 in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale: primi passi verso un diritto europeo uniforme della famiglia, in Foro italiano, 2011, I, c. 919. Beninteso, la scelta compiuta dai coniugi oltre l’udienza presidenziale può alterare la base giuridica su cui tali provvedimenti sono stati adottati e, al limite, turbare l’ordinato svolgimento del processo (provocando ritardi o duplicazioni). Va però rimarcato che i provvedimenti presidenziali sono per loro natura provvisori e revocabili, e che una electio successiva non è sistematicamente destinata a turbare l’ordine del processo (può accadere, anzi, che la scelta si risolva in una più lineare trattazione della domanda: si pensi ad una scelta in favore della lex fori, allorché la separazione personale e il divorzio risultino soggetti – vuoi in via obiettiva, vuoi in forza di una scelta precedente – ad una legge straniera). 143 CAPITOLO SECONDO quando il giudizio è cominciato, sono infatti più che mai nelle condizioni di determinarsi in modo consapevole sul regime giuridico secondo cui dev’essere risolta la loro crisi. Essi, infatti: a) hanno oramai piena contezza delle circostanze di fatto in cui è maturata la crisi coniugale; b) non hanno motivo di temere che il contenuto materiale della legge che si apprestano a scegliere possa mutare prima del giudizio (come invece avviene nel caso di una electio iuris molto anticipata); c) possono di regola contare sull’assistenza di un difensore in grado di spiegare loro, forte delle sue competenze tecniche, le implicazioni della scelta. L’argomentazione proposta appare estensibile, mutatis mutandis, al caso della separazione consensuale e al divorzio su domanda congiunta. Anche in questo caso è da ritenere che – in mancanza di esplicite proibizioni legislative – i coniugi possano sfruttare l’opportunità loro accordata dall’art. 5 del regolamento fino al momento più avanzato in cui sono in grado di “dialogare” senza preclusioni con il giudice (anche) in ordine agli elementi di diritto da cui dipende l’accoglibilità della loro domanda. Di fatto, se è vero che i coniugi possono modificare (d’accordo fra loro) le condizioni della separazione e del divorzio indicate nel ricorso per separazione consensuale o nella domanda congiunta di divorzio anche dopo il ricorso, e precisamente in occasione di quella che, di regola, è l’unica udienza del procedimento, allora è ragionevole ritenere che fino a quel momento gli stessi coniugi possano concludere o modificare un accordo sulla legge applicabile. Insomma, qui, diversamente da quanto accade nell’ipotesi contenziosa, la soglia temporale di ammissibilità della electio iuris coincide con l’udienza presidenziale, ma ciò avviene solo perché manca – oltre quel momento – una ulteriore opportunità di confronto fra i coniugi ed il giudice. Volendo poi effettuare una lettura più rigorosa della norma in esame, certamente i paragrafi 2 e 3 possono riguardare due casi diversi. Il paragrafo 2 riguarda il caso in cui la legge del foro non abbia previsto alcuna possibilità per i coniugi di designare e modificare la legge applicabile nel corso del processo (come in Italia): in questa situazione il regolamento non attribuisce questo diritto alle parti, ma si limita a concedere ai coniugi la facoltà di scegliere la legge applicabile “fino al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale” (senza determinare questo momento, ma con un chiaro rinvio alla legge del foro). Il paragrafo 2 fa però espressamente salvo il 144 LA LEGGE APPLICABILE par. 3, quindi quest’ultimo potrebbe essere letto come una disposizione speciale rispetto al paragrafo 2, per quei casi particolari in cui la legge del foro prevede invece che i coniugi possano designare la legge applicabile al divorzio o alla separazione personale in corso di causa (come in Belgio). Questa designazione va verbalizzata “in conformità della legge del foro”, quindi è applicabile soltanto “ove previsto dalla legge del foro”. Questo è certamente un punto non uniformato dal regolamento, ma un caso in cui la normativa europea lascia sussistere quei diritti nazionali che riconoscono la facoltà per i coniugi di electio iuris nel corso del processo. A chi è più coinvolto in una prospettiva processualcivilistica nazionale, potrebbe dunque sovvenire il dubbio che, facendo salvo il regolamento soltanto il diritto nazionale preesistente, gli Stati membri possano magari ancora introdurre questa facoltà di scelta e modifica del diritto applicabile in corso di causa, anche dopo l’entrata in vigore del regolamento (con l’effetto di frammentare ulteriormente la disciplina uniforme). Ma questa ipotesi è da fugare nella maniera più assoluta, in ragione della gerarchia delle fonti U.E., per cui l’entrata in vigore del Regolamento comporta la perdita della potestà normativa nazionale in quei settori. Dunque, per concedere maggiore elasticità ai coniugi, occorre operare per via interpretativa, come appena proposto. Sul tema, si tornerà infra, a proposito di una prima giurisprudenza di merito nazionale. 2.2.13. Le garanzie formali A garanzia della piena consapevolezza dei coniugi sulle conseguenze della loro scelta, il regolamento prescrive condizioni piuttosto rigorose di forma. L’accordo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Vanno in aggiunta rispettati gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla legge dello Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata di cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento dell’accordo, o, in caso di residenza in Stati membri partecipanti diversi, dalla legge di uno di essi. Se un solo coniuge risiede in uno Stato membro partecipante, trovano applicazione i requisiti supplementari eventualmente stabiliti dalla legge di tale Paese (art. 7). 145 CAPITOLO SECONDO La forma scritta deve essere quindi accompagnata da garanzie di autenticità, quali la dichiarazione compiuta dinanzi ad un autorità pubblica, notaio o ufficiale di stato civile, o lo stesso giudice, solo se imposto da uno degli Stati indicati, che ne abbia dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell’art. 17. Ad esempio, se l’Italia non provvede a prescrivere l’atto pubblico, questo non è richiesto, non potendosi considerare tale accordo alla stregua di una convenzione matrimoniale. A parte l’ovvia considerazione che esso nulla ha a che fare con la funzione tipica delle convenzioni matrimoniali, è discutibile la necessità dell’atto pubblico anche laddove i coniugi, unitamente alla legge applicabile al divorzio, scelgano, nel medesimo atto, la legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali, in base alla facoltà di scelta prevista dall’art. 30 della l. 218/199590. Anche tale manifestazione di volontà, infatti, persegue una funzione ben diversa da quella delle convenzioni matrimoniali, sebbene in dottrina sembri prevalere l’opinione di chi, per ragioni di opportunità pratica, ritiene preferibile, se l’accordo fosse stipulato in Italia con scelta della legge italiana, considerarlo alla stregua di una convenzione matrimoniale91. Si rileva infine che, per quanto l’art. 7, rinunciando ad una disciplina materiale uniforme con il rinvio ai requisiti di forma previsti da uno Stato membro, introduca un “significativo elemento di disomogeneità della disciplina europea”92, ciò non dovrebbe portare a “situazioni claudicanti”. L’autorità richiesta di applicare la legge designata dalle parti, deve ritenere valido l’accordo sotto il profilo formale, anche se la lex fori prevede condizioni più restrittive di forma, purchè validamente stipulato secondo le leggi indicate dal regolamento. 90 Sempre che, beninteso, sia la legge italiana applicabile alla forma delle due manifestazioni di volontà, l’una relativa al divorzio, e l’altra ai rapporti patrimoniali. La l. 218/1995 prescrive, oltre alla forma scritta, che l’accordo debba essere valutato alla stregua della legge del luogo di stipulazione o di quella che regola gli effetti dell’atto, a seconda che l’una o l’altra ne assicuri la validità. Questa legge potrebbe non coincidere con quelle connesse alla residenza previste dall’art. 7 del Regolamento n. 1259/2010. È bene che in sede di adozione del Regolamento sui regimi patrimoniali, si tenga conto dell’esigenza di coordinamento tra le regolamentazione del divorzio e quella dei rapporti ad esso collegati, di cui si è già detto, anche sotto il profilo della validità della forma dell’atto con il quale, attraverso la scelta della medesima legge regolatrice, si realizza in concreto tale coordinamento. 91 Viarengo, I., Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio, cit., p. 619. 92 Franzina, P., L'autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di legge in materia di separazione e divorzio, cit., p. 494. 146 LA LEGGE APPLICABILE 2.3. La legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale in mancanza di scelta 2.3.1. I criteri di collegamento oggettivi Qualora i coniugi non pervengano ad un accordo in merito alla legge applicabile – oppure la scelta non sia validamente espressa – il regolamento prevede una cascata di collegamenti successivi, che attribuisce competenza, in primo luogo, alla legge della loro residenza abituale nel momento della domanda o, in mancanza, alla legge della loro ultima residenza abituale, purchè perduri sino ad almeno un anno prima della domanda e uno di essi vi risieda ancora, o, in mancanza, alla legge della loro cittadinanza comune, o, in ultima istanza, alla lex fori (art. 8)93. I criteri indicati sono tutti espressione di uno stretto legame con i coniugi (o meglio con la situazione matrimoniale in crisi), tranne l’ultimo che indica appunto la legge dello Stato in cui è presentata la domanda di separazione o di divorzio, senza richiedere che con esso sussista già un legame sostanziale. La preferenza manifestata per la lex fori consente di realizzare i ben noti vantaggi che derivano dalla coincidenza tra forum e ius in termini di certezza del diritto, ma anche di presumibile maggiore rapidità e minor costo delle decisioni e corrisponde ad una tendenza che si va affermando in altri settori del diritto di famiglia94. Del resto tale coincidenza è destinata a realizzarsi anche laddove operino gli altri collegamenti previsti, poiché in buona parte corrispondenti a quelli di cui all’art. 3 del Regolamento n. 2201/2003. 93 Sull’art. 8 del Regolamento “Roma III” è da segnalare, fra l’altro, un interessante contributo della dottrina spagnola, che analizza la portata di tale norma (e dei relativi criteri di collegamento) alla luce di alcuni principi dell’analisi economica del diritto: Carrascosa González, J., La ley aplicable a la separación judicial y al divorcio en defecto de elección de ley por los cónyuges. Análisis del artículo 8 del Regolamento 1259/2010 de 20 diciembre 2010, in Cuadernos de Derecho Transnacional, fascicolo n. 1/2012, 1, pp. 52-85. 94 Pertegas, M., Beyond Nationality and Habitual Residence: Other Connecting Factors in European Private International Law in Family Matters, in International Family Law for the European Union, Johan Meeusen et al. (eds.), Intersentia, 2007, pp. 319-ss. Degno di nota è il rafforzamento del ruolo della lex fori nella disciplina della legge applicabile alle obbligazioni alimentari prevista dal Protocollo dell’Aja del 2007. Esso stabilisce infatti il ricorso immediato alla legge del foro, in caso di inoperatività del criterio principale della residenza abituale del creditore, qualora cioè questa legge non consenta al soggetto richiedente nel caso concreto di ottenere gli alimenti (art. 4, par. 2); inoltre la lex fori può essere applicata a titolo principale, qualora siano state adite le autorità dello Stato di residenza abituale del debitore e l’azione sia intentata dal creditore (art. 4, par. 2). 147 CAPITOLO SECONDO L’obiezione che in tal modo si favorisca il forum shopping, in evidente contrasto quindi con il fine perseguito dalla Commissione nel processo di revisione del Regolamento n. 2201/2003, si stempera dinanzi alla considerazione che tale criterio è collocato all’ultimo posto, quindi destinato ad operare per i casi marginali e poco frequenti in cui i coniugi non abbiano una cittadinanza comune, né abbiano o abbiano mai avuto la residenza nel medesimo Stato95. Quanto all’eventuale cittadinanza comune, essa viene in linea di conto in via secondaria, solo laddove i coniugi non abbiano e non abbiano mai avuto una residenza abituale comune (o l’abbiano perduta più di un anno prima della domanda). Il regolamento dà un’utile indicazione (assente nel Regolamento n. 2201/2003, così come nel Regolamento n. 4/2009 in materia di alimenti) sul problema che tale richiamo pone con riguardo ai coniugi aventi più cittadinanze, prevedendo che venga seguita al riguardo la soluzione fornita dalla legge nazionale, nel rispetto però dei principi generali dell’Unione Europea96, e dunque evitando di applicare disposizioni che possano comportare effetti contrari al diritto dell’Unione. Non sembra quindi che possa trovare applicazione l’art. 19, comma 2, della l. 218/1995, che risolve il problema del conflitto tra più cittadinanze secondo la prevalenza della cittadinanza italiana, se esistente. Tale norma, come noto, è già stata criticata e interpretata in senso restrittivo dalla dottrina con riferimento all’applicazione delle norme di conflitto italiane, nel senso di escludere che si applichi ove altre disposizioni della legge n. 218/1995 richiamano la legge nazionale comune delle parti, ma solo alle norme che si propongono di individuare la legge nazionale da applicare in quanto tale ad un individuo97. In presenza di norme dell’Unione europea, poi, la preminenza della legge nazionale mal si concilia con il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza, come è opinione ormai diffusa a seguito della celebre sentenza della Corte di Giustizia nel caso Garcia Avello. 95 Se il legislatore dell’U.E. avesse inteso perseguire sino in fondo l’obiettivo di eludere il rischio di forum shopping, dando rilievo al collegamento più prossimo con la fattispecie, avrebbe privilegiato il ricorso ad un criterio flessibile che consentisse l’adattamento della norma di conflitto ai caratteri peculiari di ogni singolo caso, seguendo cioè l’esempio della legislazione italiana che richiama quale collegamento oggettivo, oltre a quello della cittadinanza comune, solo quello del “luogo nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata” (art. 31 l. 218/1995). 96 Considerando n. 22, di cui si è dato conto supra, in tema di bipolidia. 97 In particolare Bariatti, S., La famiglia nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè, 2007. 148 LA LEGGE APPLICABILE 2.3.2. L’ambito di operatività della lex voluntatis: la rilevanza dell’ordine pubblico e delle divergenze fra le legislazioni nazionali Superato il controllo di validità formale e sostanziale dell’accordo di scelta della legge applicabile, un limite alla sua operatività è rappresentato dall’eccezione di ordine pubblico, prevista nell’art. 12 del regolamento con la consueta formula della incompatibilità manifesta con i principi fondamentali del foro98. In proposito, è appena il caso di ricordare che, secondo l’orientamento ormai prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza ed accolto nella maggioranza delle codificazioni moderne di diritto internazionale privato, tra cui quella italiana, oggetto della valutazione di conformità ai principi e valori fondamentali dell’ordinamento, non è la norma straniera di per sé, ma le conseguenze pratiche che discenderebbero dalla sua applicazione99. Nell’alveo più generale dell’ordine pubblico può ricondursi anche l’art. 10, che prevede l’applicazione sostitutiva della lex fori qualora la legge straniera competente non preveda il divorzio “o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale”. Ora, è difficile che i coniugi si accordino per l’applicazione di una legge che non contempli il divorzio. Ben più probabile è che la legge prescelta, soprattutto se di un Paese terzo, sia lesiva del principio di non discriminazione tra uomo e donna. Con tale norma il regolamento intende assicurare, di là da ogni dubbio, in tutti gli Stati da esso vincolati, il rispetto di tale principio, nella specifica configurazione dell’eguaglianza sostanziale e processuale di fronte alla legge100. 98 L’ambito di operatività della lex voluntatis può trovare l’ulteriore ostacolo rappresentato da quelle norme che esigono, a causa dei fini o dell’oggetto della loro regolamentazione, di essere applicate, sebbene la fattispecie sulla quale incidono sia sottoposta – e nel caso di esercizio della facoltà di scelta di legge per volontà delle parti stesse – ad un diritto straniero. In questo senso, basti rilevare che alle c.d. norme di applicazione necessaria il Regolamento n. 1259/2010 non fa alcun cenno, a differenza della Proposta in materia di regimi patrimoniali, che dedica ad esse l’art. 22. 99 Per le questioni che possono porsi in ordine all’applicazione della legge straniera in Italia, si rinvia a Queirolo, I., Carpaneto, L., Considerazioni critiche sull’estensione dell’autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento “Roma III”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2012, pp. 59-ss. 100 Questo principio rappresenta un vero e proprio campo minato nella tematica dell’universalità dei diritti umani, per le posizioni di chi teme che il relativismo culturale possa giustificare disuguaglianze 149 CAPITOLO SECONDO L’art. 10 attribuisce così espressamente un ruolo ai diritti fondamentali della persona, nel processo di consolidamento di principi comuni di un ordine pubblico europeo. Questo processo tanto più si giustifica, quanto più estesa diventa l’adozione di norme conflittuali uniformi nel settore del diritto di famiglia, soprattutto laddove venga rimessa ai coniugi la facoltà di designare l’ordinamento competente a regolare la propria situazione matrimoniale. Tale impostazione è avvalorata dal considerando n. 16, che prevede che la legge scelta dai coniugi sia “conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”101. Quanto al problema dell’individuazione della legge applicabile alla fattispecie, una volta esclusa la norma straniera incompatibile, il regolamento non fornisce una soluzione certa, se non per disporre all’art. 10 l’applicazione sostitutiva della lex fori. La prima impressione è che il legislatore comunitario, una volta assicuratosi che venisse bloccata l’applicazione di leggi contrarie al principio di non discriminazione tra uomo e donna – che sono peraltro i casi più frequenti di operatività dell’ordine pubblico – non abbia inteso dare un’interpretazione uniforme alla questione, rimettendosi alle soluzioni previste nelle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri102. Un ultimo limite all’autonomia riconosciuta ai coniugi è contenuto nell’art. 13, che con il titolo “Divergenze tra le legislazioni nazionali” stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante, la cui legge non prevede il divorzio di trattamento, sostenendo la necessità che i principi internazionali sulla tutela dei diritti umani vengano interpretati ed applicati in modo diverso, a seconda delle diversità culturali. Esso implica l’impegno, inaccettabile per molti Paesi, di abolire le discriminazioni di genere nel diritto di famiglia, fra cui quelle riguardanti la disciplina dello scioglimento del matrimonio. Sugli effetti della teoria del relativismo culturale sul diritto internazionale privato, Cfr. Carella, S., Diritto di famiglia islamico, conflitti di civilizzazione e convenzione europea dei diritti dell’uomo, in La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale privato, Torino, 2009, pp. 77-ss. 101 Un riferimento ai diritti fondamentali, e in particolare all’art. 21 della Carta che vieta ogni forma di discriminazione, è contenuto altresì nei considerando n. 25, che esclude la possibilità di invocare l’ordine pubblico qualora ciò sia contrario a tale principio, e n. 30, che ne sancisce in generale il rispetto nell’applicazione del regolamento. 102 La l. 218/1995, analogamente al regolamento, dispone all’art. 31, comma 2, che si applichi la legge italiana qualora l’ordinamento straniero non conosca l’istituto del divorzio o della separazione, ma, all’art. 16, comma 2, risolve in generale il problema degli effetti dell’ordine pubblico imponendo al giudice di prendere in considerazione prima di ripiegare sulla lex fori, la possibilità di applicare le altre leggi richiamate dalla norma di conflitto, attraverso i vari criteri di collegamento in cui essa eventualmente si articoli. Ritiene questa soluzione valida anche per il regolamento Castellaneta, M., in Le nuove regole per divorzi in Europa, a cura di M. C. Baruffi, I. Viarengo, A. Leandro, M. Castellaneta, G. Biagioni, pubblicato su Famiglia e minori, Il sole 24 ore, marzo 2011. 150 LA LEGGE APPLICABILE o non giudica il matrimonio in questione valido ai fini della procedura di divorzio, non sono obbligate ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso. Il giudice italiano, ad esempio, non è costretto a pronunciare un divorzio tra persone dello stesso sesso non riconoscendone la validità del matrimonio; così come le autorità degli Stati che non qualificano come matrimonio le partnership registrate, non sono tenute a pronunciarne lo scioglimento. A salvaguardia dei valori nazionali l’art. 13 introduce una norma materiale che, rafforzando per così dire il limite dell’ordine pubblico, comporta l’esclusione della legge applicabile quando l’ordinamento straniero si ponga in contrasto con questi valori. Si noti per inciso che questa norma produce l’effetto esattamente opposto a quella, recante la stessa rubrica, contenuta nel Regolamento n. 2201/2003 che restringe invece la rilevanza dell’ordine pubblico stabilendo che la divergenza tra le legislazioni nazionali, la differenza cioè dei presupposti e condizioni la cui sussistenza è richiesta dai diversi ordinamenti per lo scioglimento del matrimonio, non costituisce di per sé motivo ostativo al riconoscimento. Che tale norma sia un punto debole nella futura costruzione della cooperazione giudiziaria in questa materia, pregiudicando l’uniforme applicazione del regolamento, come rilevato dalla Commissione103, è indubbio. Nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile, particolare rilievo assume, infatti, il legame tra la questione della legge applicabile e il reciproco riconoscimento delle decisioni, fondamento e obiettivo principale della cooperazione stessa (art. 81, par. 1, TFUE). Il mutuo riconoscimento delle decisioni trova infatti giustificazione in base alla garanzia dell’applicazione ad una stessa fattispecie della medesima regolamentazione materiale, tramite norme di conflitto uniformi. Sul piano concreto, tuttavia, il problema principale è rappresentato dagli effetti di questa norma che, in combinato disposto con l’operare dei criteri di giurisdizione previsti dal Regolamento n. 2201/2003, può condurre anche a forme di diniego di giustizia. Si dia il caso infatti di una coppia, un italiano e un olandese, che abbiano 103 Si veda la dichiarazione della Commissione in doc. 17046/10, JUSTCIV 214, JAI 1008 del 26 novembre 2010, Annex II. 151 CAPITOLO SECONDO contratto matrimonio omosessuale in Olanda e dopo il matrimonio abbiano sempre avuto la residenza in Italia. Laddove intendessero separarsi, competente in via esclusiva ai sensi del Regolamento n 2201/2003 (artt. 3 e 6) è il giudice italiano, che mai emetterebbe in questo caso una sentenza di divorzio. Al fine di porre rimedio a situazioni di questo tipo, è necessario provvedere, nell’ambito di una revisione del Regolamento n. 2201/2003, all’inserimento di un forum necessitatis – come sollecitato dal Consiglio in sede di adozione del regolamento qui considerato104 – che attribuisca competenza ad un giudice diverso da quello del Paese nel quale il divorzio o la separazione non possono essere pronunciati. 2.4. Il Regolamento Roma III e le prime reazioni di ordinamenti nazionali e giurisprudenza In questo paragrafo conclusivo, aggiornato alla data di pubblicazione del lavoro, si è ritenuto profittevole dare atto dei più recenti provvedimenti legislativi – adottati da alcuni Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata – per adeguare i rispettivi ordinamenti interni al Regolamento “Roma III” sulla legge applicabile alla separazione personale e al divorzio, nonché di altri sviluppi della materia in ambito internazionale ed europeo, con i primi orientamenti giurisprudenziali emersi. 2.4.1. Il divorzio europeo: un divorzio “facile”? Alla luce degli sviluppi analizzati sin qui, è possibile rilevare come – negli Stati membri dell’Unione Europea – la disciplina internazionalprivatistica della separazione personale e del divorzio sia oggi, in larga parte, uniforme: l’individuazione del giudice competente e la determinazione delle condizioni per il riconoscimento delle decisioni da uno Stato membro ad un altro, sono affidate al Regolamento (CE) n. 2201/2003 (“Bruxelles II bis”); l’individuazione della legge applicabile dipende invece, in buona parte degli Stati membri (fra cui l’Italia), dalle norme di conflitto dettate dal Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”). 104 Si veda la dichiarazione del Consiglio, in doc. 17046/10, cit., Annex I. 152 LA LEGGE APPLICABILE I due strumenti normativi, nel loro operare combinato, puntano a dare certezza alla soluzione della crisi matrimoniale nelle situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità. Una logica di favor per il divorzio sottende entrambi i regimi: la possibilità di trovare “ascolto” presso un giudice, è assicurata dall’istituzione di una pluralità di titoli di giurisdizione fra loro concorrenti; la circolazione internazionale delle decisioni, è agevolata da un regime di riconoscimento automatico, contrastabile solo in presenza di ben determinate cause ostative; la determinazione della legge applicabile, è rimessa all’accordo dei coniugi (sia pure nel rispetto di certi limiti) e, in mancanza di electio iuris, ad un criterio – quello della residenza abituale – capace, per sua natura, di “seguire” i coniugi nei loro trasferimenti da un Paese all’altro. Il diritto sostanziale della crisi matrimoniale resta invece, quanto a lui, ancorato ai diritti interni, che sul punto si presentano in qualche caso fortemente disomogenei. Diversi, nei vari Stati, sono i presupposti dello scioglimento del vincolo coniugale o della sua attenuazione, e diverso è il ruolo che la volontà dei coniugi è in grado di giocare nella “amministrazione” della crisi, anche là dove ne appaia possibile una definizione concordata. Non stupisce, in queste condizioni, che nella prassi emerga una tendenza a sfruttare le opportunità concesse dal diritto internazionale privato dell’Unione, al fine di “sfuggire” alla percepita rigidità delle norme di certi Paesi, in favore di soluzioni più liberali, talora concordemente ricercate da entrambi i coniugi. Varie sono le strategie, necessariamente coordinate fra loro, cui l’interessato o gli interessati tendono a ricorrere per raggiungere un simile risultato: alle norme sulla competenza giurisdizionale, può far capo una strategia tesa ad assicurare il radicamento della causa matrimoniale presso un foro “favorevole” al divorzio; le norme sul riconoscimento delle decisioni possono sovvenire, in un secondo momento, per garantire la circolazione internazionale del nuovo status così creatosi; le norme sui conflitti di leggi possono essere impiegate per assicurare che l’Autorità adita si pronunci sulla crisi, secondo le norme sostanziali reputate più convenienti. Se in molti casi, queste considerazioni concorrono in modo del tutto legittimo ad assicurare, secondo le norme sopra indicate, la regolazione del pluralismo giuridico in un contesto di crescente mobilità degli individui, non mancano situazioni in cui 153 CAPITOLO SECONDO l’interessato o gli interessati puntano a creare artificiosamente i presupposti per beneficiare delle opportunità offerte dal diritto dell’Unione. Occorrerà dunque vagliare, identificare e discutere le opportunità prefigurate dai regolamenti in questione, anche in una prospettiva “patologica”, del loro possibile abuso105. 2.4.2. La soluzione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 in materia di rinvio Gli obiettivi del regolamento di assicurare certezza sul diritto da applicare per le coppie alle prese con divorzi e separazioni transfrontaliere, uniformità nell’individuazione delle norme di conflitto e, al tempo stesso, flessibilità per garantire la tutela del coniuge più debole, si riscontrano anche nella soluzione offerta dall’atto UE oggetto della presente analisi, nell’ambito della predisposizione di regole idonee a risolvere questioni di carattere generale, relative sia alla determinazione delle norme straniere richiamate, sia all’operatività del limite generale al funzionamento delle norme di conflitto106. In un’ottica di favorire una semplificazione nell’individuazione della legge straniera richiamata, il regolamento risolve la questione del problema del rinvio escludendo che il richiamo di una legge straniera possa includere anche le norme di diritto internazionale privato di quell’ordinamento, consentendo, quindi, il rinvio alle sole norme materiali dell’ordinamento straniero richiamato107. Inoltre, la scelta in tale direzione appare conforme non solo alla suddetta esigenza di semplificazione nell’individuazione della legge straniera richiamata nell’ambito di questioni 105 Questo è lo spunto proposto da Lopes Pegna, O., Giacomelli, U., Il divorzio “europeo”: un divorzio “facile”?, Atti del Convegno ILMA Coppia e minori – questioni di attualità nel diritto internazionale privato, Bologna, 8 marzo 2013, anche a seguito del dibattito instauratosi in occasione della relativa tavola rotonda. 106 Il rilievo è di Castellaneta, M., Operatività limitata a tutela dell’ordine pubblico, in Guida al Diritto, Famiglia e Minori, dossier n. 3/2013, pp. 18-20. 107 La scelta effettuata nell’articolo 11 è, d’altra parte, in linea con quella compiuta nell’articolo 24 del regolamento 11 luglio 2007 n. 864 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), nell’articolo 20 del regolamento 17 giugno 2008 n. 593 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”), salvo nei casi in cui lo stesso regolamento non disponga diversamente, e nel Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari a cui fa rinvio, per la disciplina sulla legge applicabile, il Regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, disponendone l’applicazione dal 18 giugno 2011 dopo la ratifica da parte dell’Unione europea dell’8 aprile 2010. 154 LA LEGGE APPLICABILE complesse come quelle relative alle separazioni e ai divorzi transnazionali, evitando in origine i casi di rinvio indietro o di rinvio oltre, ma anche alle esigenze di certezza giuridica ed alla volontà di sottoporre il divorzio alla legge ritenuta dal legislatore più idonea a regolare la situazione, con ciò agevolando una soluzione uniforme in materia di conflitti di legge e facilitando la determinazione della norma materiale applicabile al caso. È opportuno poi ricordare che, tenendo conto che il Regolamento n. 1259/2010 utilizza come criterio di collegamento principale la volontà delle parti, seppure nel rispetto di talune condizioni e di precisi limiti nella scelta, come si è visto supra, qualora fosse ammesso il richiamo all’ordinamento nel suo complesso, incluse le norme di conflitto di quell’ordinamento, si correrebbe il rischio di vanificare la volontà delle parti. In effetti, se si ammettesse il rinvio indietro o altrove, i coniugi si vedrebbero privati dell’applicazione effettiva della legge straniera scelta proprio a causa dell’operatività di norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato che, in forza dell’utilizzo di criteri di collegamento diversi, potrebbero comportare il rinvio ad altri ordinamenti. A ciò si aggiunga che, se l’esclusione assoluta del rinvio può apparire, almeno a prima vista, distante dalla scelta operata dall’articolo 13 della legge n. 218/1995, in realtà, almeno per taluni aspetti, si pone nella stessa direzione, in quanto detta normativa, pur ammettendo in via generale il rinvio in entrambe le forme, lo esclude, tra le altre ipotesi, nel caso in cui venga impiegato il criterio di collegamento della volontà delle parti interessate, proprio al fine di assicurare effettività alla loro scelta. 2.4.3. Il limite dell’ordine pubblico In linea con quanto avviene nelle legislazioni interne in materia di diritto internazionale privato e negli altri regolamenti UE nel settore della cooperazione giudiziaria civile, anche il Regolamento n. 1259/2010 contiene un limite generale al funzionamento delle norme di conflitto, costituito dall’ordine pubblico108. L’operatività del limite dell’ordine pubblico, inserito all’art. 12 del regolamento, mette al riparo gli ordinamenti interni in relazione alla salvaguardia di principi 108 Si tratta, come è noto, di un limite che opera ex post rispetto al funzionamento della norma di conflitto e che varia da Stato a Stato in ragione della diversità dei principi che hanno carattere fondamentale nei diversi ordinamenti, destinati altresì a mutare nel tempo. 155 CAPITOLO SECONDO fondamentali dello Stato del foro, necessità avvertita soprattutto considerando che il regolamento ha una portata universale e consente alle parti di scegliere, seppure a talune condizioni, la legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale che potrà essere anche quella di uno Stato extracomunitario con la quale i coniugi hanno un legame109. Per garantire e rafforzare la tutela di principi ritenuti fondamentali, il legislatore UE ha deciso di inserire l’art. 13, che si occupa delle divergenze fra le legislazioni nazionali. Questa norma, in effetti, appare come una specificazione del limite dell’ordine pubblico e costituisce una sorta di rassicurazione agli Stati che non prevedono il divorzio. La disposizione in esame, infatti, prevede che, in questi casi, gli Stati non siano tenuti ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento, assicurando, quindi, il rispetto del principio dell’indissolubilità del matrimonio. Inoltre, tenendo conto della circostanza che l’articolo in esame stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato son tenute a considerare valido un determinato matrimonio ai fini del divorzio, è garantita anche la possibilità, per gli Stati membri, di impedire ogni forma di riconoscimento, seppure in via indiretta, di unioni tra coppie dello stesso sesso. Giova ricordare che la Commissione europea era fermamente contraria all’inserimento di detta disposizione che – a suo avviso – autorizza “i giudici di uno Stato membro partecipante [...] a non applicare le stesse disposizioni degli altri Stati membri partecipanti” ritenendo la previsione contenuta nella suddetta disposizione “una deroga che nega la finalità stessa della cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione 2010/405/UE del Consiglio”110. 109 Il limite dell’ordine pubblico, quindi, tanto più utile laddove si verifica un’apertura verso ordinamenti stranieri con valori diversi rispetto a quelli degli Stati membri, in questi casi, ha una precisa utilità soprattutto per salvaguardare la parità di trattamento tra uomo e donna. Potrebbe, infatti, accadere che una donna di uno Stato extra UE che vive con il marito in un Paese membro dia il consenso alla scelta della legge del proprio Stato che presenta elementi di discriminazione nei suoi confronti prevedendo, ad esempio, che solo il marito possa presentare un’istanza di divorzio. In questi casi, il giudice adito potrebbe ritenere che l’accordo sulla scelta di legge effettuato dai coniugi, in quanto pregiudizievole per la donna, produca effetti contrari all’ordine pubblico e quindi impedirne l’attuazione, applicando un’altra legge richiamata attraverso i criteri di collegamento di cui all’articolo 8, tra le quali, vi è, in ultimo, la lex fori. 110 Cfr. il Doc. n. 17046/10. In senso opposto si era espressa Malta la quale, richiamando l’art. 67 del TFUE, ha rilevato che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve essere realizzato “nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”. 156 LA LEGGE APPLICABILE Occorre, infine, ricordare che per i Paesi UE, il nucleo del limite dell’ordine pubblico è anche costituito dal c.d. “ordine pubblico comunitario” inglobato in quello dei singoli ordinamenti nazionali, tanto più che lo stesso considerando n. 16 del preambolo prevede che la legge scelta dai coniugi sia “conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” e che il considerando n. 30 impone alle autorità nazionali di applicare il regolamento in conformità ai principi riconosciuti nella Carta di Nizza. Tuttavia, da alcune affermazioni contenute nello stesso preambolo, sembra che emerga la supremazia dei principi UE su quelli degli Stati membri nell’ipotesi di contrasto, seppure più ipotetica che reale, tra il limite dell’ordine pubblico del foro e quello dell’Unione europea. Ciò si desume dal considerando n. 25 in base al quale i giudici nazionali non possono far valere detto limite per non applicare la legge di un altro Stato “qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione”111. L’operatività del limite dell’ordine pubblico, al pari delle scelte già effettuate dal legislatore europeo in altri regolamenti, ha carattere eccezionale, come si evince dalla circostanza che l’articolo 12 ammette che la norma della legge straniera da applicare possa essere esclusa “solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro”. L’utilizzo dell’avverbio “manifestamente” è indice della volontà di applicare in modo restrittivo tale clausola. Malgrado non sia stata precisata l’ipotesi in cui il limite dell’ordine pubblico operi solo in relazione ad alcuni profili della legge straniera richiamata, sembra ipotizzabile, tenendo conto anche del carattere eccezionale del limite, che il richiamo possa operare in relazione alle disposizioni non contrarie all’ordine pubblico. Del pari, nulla è detto riguardo alle conseguenze dell’operatività del limite dell’ordine pubblico ed alla legge da applicare se il richiamo dell’ordinamento straniero non è 111 Tale precisazione, ad avviso della dottrina, sottende il riconoscimento di una supremazia dei principi della Carta rispetto a quanto stabilito negli ordinamenti interni, una supremazia che, d’altra parte, sembra affiorare, seppure in misura più lieve, anche dal citato considerando n. 16, che chiede ai coniugi di scegliere la legge da applicare al divorzio o alla separazione personale in modo “conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Così Clerici, R., Il nuovo regolamento dell'Unione europea sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Famiglia e diritto, fascicolo n. 11/2011, pp. 1053-1065. 157 CAPITOLO SECONDO possibile. Appare plausibile, in questi casi, se il limite opera in relazione alla legge straniera richiamata in base all’accordo dei coniugi, applicare l’articolo 8 del regolamento e quindi richiamare la legge dello Stato in base agli altri criteri di collegamento in esso previsti che, come ultima ratio, potrà essere quella dello Stato del foro indicata dagli articoli 8, lettera d), e 10. Inoltre, in mancanza di scelta, si applicheranno”a cascata” i criteri oggettivi secondo l’art. 8. 2.4.4. L’incidenza del regolamento sull’utilizzo del criterio di collegamento della cittadinanza per i pluricittadini Per volontà del Parlamento europeo è stata inserita, seppure solo nel preambolo, un’indicazione chiara agli operatori giuridici interni che, nei casi in cui il regolamento si riferisca al criterio di collegamento della cittadinanza, dovranno sì applicare quanto previsto dalla legislazione nazionale, ma «nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea», evitando di “cadere” in discriminazioni sulla base della nazionalità che, in realtà, sono comuni a molti ordinamenti. D’altra parte, già la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul punto. Ad esempio, nella sentenza Garcia Avello 2 ottobre 2003 (causa C-148/02), la Corte ha rilevato che la norma interna che fa prevalere la cittadinanza di uno Stato membro su quella di un altro Paese UE può condurre a risultati contrari a principi riconosciuti nel Trattato come il divieto di discriminazione e la libertà di circolazione delle persone. L’indirizzo fornito sul piano UE, in termini generali, è destinato a incidere sull’applicazione delle norme di conflitto interne nei casi in cui queste ultime, nelle ipotesi di doppia o plurima cittadinanza, tra le quali vi è quella del proprio Stato, dispongono la prevalenza di quest’ultima legge (si ricordi che ciò avviene anche nel nostro ordinamento che, in base all’articolo 19 della legge 218/1995 attribuisce la prevalenza alla legge italiana nei casi in cui con quest’ultima concorre la cittadinanza di un altro Stato, inclusi quelli dell’Unione europea). 158 LA LEGGE APPLICABILE 2.4.5. Un intervento legislativo in Germania per adattare l’ordinamento interno al nuovo regolamento Per adeguare l’ordinamento tedesco agli sviluppi del diritto internazionale privato dell’Unione Europea e convenzionale, il legislatore tedesco ha adottato, il 29 gennaio 2013, una legge (EGBGBuaÄndG)112 che modifica l’EGBGB (la legge introduttiva al codice civile), la legge sull’ordinamento dello stato civile (Personenstandgesetz), la legge recante l’attuazione della Convenzione dell’Aia del 1961 sulla protezione dei minori e la legge sull’adozione. Tra tali disposizioni, particolarmente interessanti sono quelle volte ad adattare la disciplina comune tedesca sui conflitti di leggi (EGBGB), da un lato al Regolamento (UE) n. 1259/2010, dall’altro alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di nome delle persone fisiche. Per quanto concerne il primo aspetto, al di là delle modifiche di carattere puramente formale, la legge del 29 gennaio introduce nel sistema tedesco di diritto internazionale privato alcune disposizioni volte ad estendere unilateralmente l’ambito di applicazione del regolamento e a chiarire le modalità di esercizio dell’optio legis prevista all’art. 5 dello stesso. In primo luogo, secondo l’art. 17 EGBGB, come modificato, le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio che non siano regolate da altre disposizioni della legge tedesca di diritto internazionale privato ricadono nell’ambito di applicazione della legge richiamata dal Regolamento “Roma III” per la disciplina del divorzio e della separazione personale. Ora, secondo l’art. 1 del regolamento, sono esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso gli effetti patrimoniali del matrimonio113. L’articolo 17 EGBGB si riferisce dunque a tutte quelle conseguenze patrimoniali che, pur non essendo qualificabili 112 Consultabile in http://www.buzer.de/gesetz/10477/l.htm, visitato il 18 marzo 2013. Nozione che include, secondo un risalente insegnamento della Corte di giustizia (sentenza De Cavel I, 143/78), tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo, fatta eccezione per le prestazioni che non attengono unicamente alla ripartizione dei beni tra coniugi, bensì hanno la finalità di garantire il sostentamento del coniuge bisognoso o sono calcolate tenendo conto delle esigenze e risorse di ciascun coniuge (sentenza Van den Boogard, C-220/95). Queste ultime, ricadono in linea di principio nella sfera di applicazione delle disposizioni in materia di alimenti, settore al quale, parimenti, il Regolamento “Roma III” non si applica. 113 159 CAPITOLO SECONDO come effetti patrimoniali del matrimonio o dello scioglimento dello stesso, in quanto calcolate tenendo conto delle esigenze e risorse di ciascun coniuge, non possono neppure essere ricondotte alla categoria delle obbligazioni alimentari. Un’ipotesi di tal genere sembra essere prevista dal paragrafo 3 della medesima disposizione, laddove si fa riferimento all’istituto del Versorgungsausgleich, una sorta di indennità compensativa dei diritti a pensione conseguente allo scioglimento del regime legale. Tale istituto, secondo quanto dispone l’art. 17, par. 3, EGBGB, ricade nella sfera di applicazione dello stesso; per garantire tuttavia che gli interessi tutelati da tale istituto siano protetti nelle ipotesi di fattispecie strettamente connesse all’ordinamento tedesco, il legislatore ha individuato, attraverso disposizioni di carattere unilaterale, le ipotesi nelle quali le disposizioni tedesche in materia di Versorgungsausgleich devono trovare applicazione. Per quanto riguarda, invece, l’optio legis, si deve rammentare ancora una volta che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso o modificato al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. La stessa disposizione prevede che, tuttavia, ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possano designare la legge applicabile anche nel corso del procedimento. In tal caso, il giudice adito mette agli atti la designazione in conformità della legge del foro. Muovendosi entro il margine di discrezionalità concesso dal regolamento, il legislatore tedesco, all’articolo 46 d EGBGB, ha previsto che l’accordo di scelta della legge debba essere autenticato da un notaio, ma che le parti possano concludere tale accordo anche nel corso del procedimento dinanzi al giudice fino alla chiusura della discussione orale in primo grado. In tale ipotesi, l’autenticazione notarile sarà sostituita dall’assunzione delle dichiarazioni delle parti in un verbale redatto secondo i criteri previsti da codice di procedura civile tedesco. Per quanto concerne, infine e per completezza, le modifiche introdotte nell’EGBGB al fine di adeguare le disposizioni tedesche di diritto internazionale privato in materia di nome alle più recenti evoluzioni della giurisprudenza della Corte di giustizia, 160 LA LEGGE APPLICABILE all’articolo 48 EGBGB viene inserita una disposizione che fa proprio l’orientamento assunto dalla Corte di giustizia nella sentenza Grunkin-Paul (C-353/06)114. 2.4.6. Il Tribunale di Milano sulla scelta di legge in corso di causa Con ordinanza 11 dicembre 2012115 il Tribunale di Milano ha affermato che – ai sensi del Regolamento (UE) n. 1259/2010 – i coniugi possono accordarsi in ordine alla legge applicabile alla propria separazione personale o al proprio divorzio anche nel corso del procedimento. Secondo il provvedimento, il termine entro cui i coniugi possono compiere una scelta a questo proposito, va individuato alla luce dell’art. 709, 3° comma, del codice di procedura civile. Si tratta, come è noto, della norma in forza della quale, a chiusura della fase presidenziale del procedimento, il giudice “assegna […] termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa […] nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”. Della questione si era dato già conto supra, in tema di scelta di legge, e la pronuncia, di cui non constano precedenti, tocca una questione su cui si registrano opinioni dottrinali divergenti, come si è cercato di dare conto nelle righe che precedono. Come si è visto, il Regolamento “Roma III” consacra l’optio iuris all’art. 5, consentendo ai coniugi un limitato ventaglio di opzioni: la scelta può cadere sulla 114 Nella pronuncia in questione, come è noto, la Corte aveva considerato contrario al diritto dell’Unione europea il rifiuto da parte delle autorità tedesche di riconoscere il doppio cognome (composto dal cognome del padre e dal cognome della madre) attribuito (e registrato nei registri di stato civile) dalle autorità danesi a un cittadino tedesco, nato e residente in Danimarca, sancendo in questo modo il diritto dei cittadini dell’Unione europea di vedersi riconosciuto il cognome “cristallizzatosi” in uno Stato membro in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea, indipendentemente dal contenuto delle loro norme di diritto internazionale privato. In conformità a detto orientamento, l’articolo 48 EGBGB prevede oggi che, nell’ipotesi in cui il cognome di un soggetto sia regolato dal diritto tedesco, ma le autorità di residenza abituale della stessa le abbiano attribuito un cognome in conformità alle proprie disposizioni di diritto internazionale privato e lo abbiano registrato, tale soggetto può scegliere, con dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile tedesco, il cognome attribuitogli dalle autorità dello Stato di residenza abituale, purché non manifestamente contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento tedesco. In materia di nome delle persone fisiche si conferma dunque la tendenza di alcuni legislatori di diritto internazionale privato (si pensi al legislatore belga, che nella legge di diritto internazionale privato del 2004 ha recepito la giurisprudenza García-Avello) al recepimento, per quanto riguarda i rapporti intracomunitari, dei più recenti orientamenti della Corte di Lussemburgo. 115 Tribunale di Milano, 11 dicembre 2012, Pres. Canali, pubblicata in http://www.ilcaso.it, visitato il 18 marzo 2013. 161 CAPITOLO SECONDO legge dello Stato di comune residenza dei coniugi al momento dell’accordo, sulla legge del paese di ultima residenza se uno di essi vi risiede ancora al momento dell’accordo, sulla legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o sulla legge del foro. Ai sensi dell’art. 5, par. 2, l’accordo “può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale”. Ai sensi dell’art. 5, par. 3, tuttavia, “[o]ve previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale”. In Italia, il legislatore non ha ritenuto di introdurre sul punto regole particolari, di fatto lasciando all’interprete il compito di stabilire se, ed eventualmente secondo quali modalità e con che limiti, possa ritenersi ammissibile la conclusione in corso di causa di un accordo come quello prefigurato dal Regolamento n. 1259/2010. I termini della vicenda che ha dato luogo all’ordinanza milanese possono, per la parte che interessa evidenziare in questa sede, essere riassunti come segue. Una donna ecuadoriana residente in Italia si rivolge al giudice, nell’ottobre 2012, chiedendo il divorzio dal marito, anch’egli cittadino ecuadoriano. Essa invoca a tal fine le cause di scioglimento del matrimonio previste dal Código Civil dell’Ecuador. Il marito non si oppone alla domanda di scioglimento, salvo ritenere la crisi addebitabile alla moglie. Il giudice, riconosciuta la propria competenza, richiama per l’identificazione della legge applicabile il Regolamento n. 1259/2010116. Il regolamento individua nella volontà dei coniugi il “criterio privilegiato” per la determinazione della legge applicabile. Entrambe le parti, però, “hanno fatto proprio il criterio obiettivo previsto dall’art. 31” della legge n. 218/1995, ai sensi del quale il divorzio è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi e, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 116 Solo per inciso si rileva che il ragionamento svolto su questo punto non appare del tutto lineare, venendo richiamate in via di premessa – per ragioni che è difficile comprendere – le norme di conflitto ecuadoriane in tema di divorzio. 162 LA LEGGE APPLICABILE E ciò “sul presupposto che tale disposizione fosse l’unica disponibile per disciplinare la fine del matrimonio e le pronunce conseguenti”117. Ebbene, aggiunge l’ordinanza, il 18° e il 19° considerando del Regolamento “Roma III” indicano che le parti devono essere informate circa la possibilità di scegliere la legge applicabile: nel caso di specie, sostiene il giudice, i coniugi non hanno effettuato alcuna scelta poiché “la legge ritenuta applicabile era già pre-impostata dal disposto dell’art. 31, 1° comma, della l. 218/1995 sulla quale nessuna opzione era possibile”. Su queste basi, alla luce dell’art. 709 del codice di procedura civile, il giudice ha fissato con ordinanza l’udienza di comparizione delle parti ed ha assegnato loro un termine per il deposito di memorie (ai sensi dell’art. 163 del codice di rito), chiedendo “di indicare nella memoria integrativa e nell’atto di costituzione, la legge che intendano sia applicata nel presente giudizio, in particolare manifestando la volontà che sia applicata la legge dello Stato di Origine (Ecuador) ovvero quella dello Stato Italiano in cui essi hanno la residenza”. L’aspetto curioso di questa interessante ordinanza è senza dubbio il ruolo “proattivo” che il giudice si attribuisce rispetto alla scelta di legge. Anche se in materia familiare un ruolo di questo genere può forse coniugarsi con le finalità del procedimento e con le esigenze di tutela delle parti, non pare che il 18° e il 19° considerando del regolamento si spingano fino a tanto. C’è da aggiungere che, in questo caso, il giudice avrebbe applicato una sorta di “curing rule” per il fatto che apparentemente le parti avevano fatto riferimento alla norma di conflitto italiana, non più applicabile. Ma una simile impostazione – alla luce della necessità di applicazione officiosa delle norme di conflitto (sulla base della quale il giudice, preso atto della mancanza di scelta, avrebbe dovuto semplicemente applicare l’art. 8 del Regolamento 1259) – desta allo stato molte perplessità. 117 Anche su questo aspetto, merita sommessamente osservare che, per i procedimenti iniziati dopo il 21 giugno 2012, data di applicabilità del Regolamento “Roma III”, l’art. 31 della legge n. 218/1995 non è in realtà fra le norme “disponibili” per identificare il diritto applicabile alla separazione. 163 CAPITOLO TERZO LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Come analizzato nella parte introduttiva del presente lavoro, l’Unione Europea non possiede una competenza diretta in materia di diritto di famiglia1: i suoi interventi hanno sempre riguardato settori affini, ma non hanno mai inciso sul cuore del diritto di famiglia e cioè sulla definizione e sulla disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli. In questo campo, quindi, gli Stati membri continuano a mantenere uno spazio assai esteso di sovranità. L’assenza di una normativa sostanziale di origine europea ha pertanto determinato, sul piano internazionalprivatistico, alcune criticità, con particolare riferimento ai profili di qualificazione ed interpretazione delle norme di conflitto contenute negli strumenti di diritto internazionale privato “comunitario” – prima – e dell’Unione Europea – poi. Infatti, alcune nozioni chiave come quella di “matrimonio” o quella di “coniuge”, non risultano al momento armonizzate nel diritto dell’Unione Europea, nemmeno nello strumento in esame, ed occorre quindi fornirne un inquadramento sistematico alla luce della vigente normativa, nonché – per quanto qui interessa – al fine di consentire una più completa e ragionata disamina del nuovo Regolamento “Roma III”, cui è stato dedicato il capitolo precedente. 1 Ciò non ha pregiudicato, tuttavia, l’intensa opera di cooperazione giudiziaria, che è sempre proseguita su di un piano parallelo rispetto a quello dell’armonizzazione sostanziale, sebbene ad esso strettamente legato. Paradigmatico in tal senso risulta l’invito del Consiglio Europeo alla Commissione – contenuto nel programma dell’Aja del 5 dicembre 2004 (in G.U.U.E., n. C-53 del 3 marzo 2005) – di presentare proposte di strumenti di cooperazione giudiziaria in materia di famiglia, a condizione che tali atti non siano basati su concetti armonizzati di famiglia o matrimonio: l’armonizzazione sostanziale, continua il Consiglio Europeo, deve avvenire solo come misura di accompagnamento “qualora fosse necessario procedere al reciproco riconoscimento delle decisioni o migliorare la cooperazione giudiziaria in materia civile”. 165 CAPITOLO TERZO 3.1. La qualificazione in materia matrimoniale 3.1.1. Il problema della qualificazione dei termini e delle nozioni utilizzate dalle norme di conflitto dell’Unione Europea: gli approcci classici Il tema appena esposto riguarda sia le nozioni sostanziali contenute nelle norme di conflitto (per l’appunto, “matrimonio” o “coniuge”), sia i termini di fatto o di diritto che costituiscono i criteri di collegamento utilizzati nelle norme medesime (si pensi al criterio della “residenza abituale” dei coniugi). In entrambi i casi, occorre effettuare una corretta qualificazione della fattispecie, ovvero inquadrare dal punto di vista giuridico ciò che viene valutato1. A tal proposito, gli ordinamenti statali ricorrono fondamentalmente a due tipi di soluzioni. In base alla prima, la più seguita, l’attività qualificatrice deve essere effettuata in base alla lex fori e, di conseguenza, le espressioni tecnico-giuridiche contenute nelle norme di conflitto devono essere intese alla luce dell’ordinamento che le contempla2. La ratio di tale soluzione è da individuarsi nella circostanza che le norme di conflitto, pur se funzionalmente dirette ad individuare il diritto applicabile di fronte a fattispecie con elementi di estraneità, appartengono all’ordinamento interno e di conseguenza sono connesse intimamente al sistema di diritto civile, subendone altresì tutti i condizionamenti3. 1 H. Batiffol definisce la questione della qualificazione nei seguenti termini: “Le problème de conflit des qualifications est celui de savoir selon quelle loi le juge doit qualifier l’objet du litige pour déterminer la loi qui lui est applicable quand les différentes lois en conflit adoptent des qualifications différentes”. Cfr. Batiffol, H., Traité élémentaire de droit international privé, Paris, 1980, p. 476. 2 L’elaborazione di tale teoria risale a Kahn e Bartini, a cui si devono anche i primi tentativi in dottrina di affrontare e di disciplinare i problemi di qualificazione, chiamati anche “conflitti latenti”. Per un approfondimento sull’opera di questi autori si vedano: Kahn, F., Gesetzeskollisionen, Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts, nella raccolta postuma, Abhandlungen IPR, 1928, 1, pp. 1-23; Bartini, Doctrine des qualifications, Cours de l’Academie de droit International, 1930-1-569. In Italia la teoria della lex fori fu adottata per primo da Anzilotti, Corso di lezioni di diritto internazionale, 1918, riprodotto in Corsi di diritto internazionale privato e processuale, Padova, 1996, e poi ripresa da Ago, Teoria del diritto internazionale privato, Padova, 1934, e dalla dottrina maggioritaria: Sperduti, Saggi di teoria generale del diritto internazionale privato, Milano, 1967; Quadri, Lezioni di diritto internazionale privato, Napoli, 1969, p. 335; Vitta, Diritto internazionale privato, I, Torino, 1972; Morelli, Elementi di diritto internazionale privato italiano; Napoli, 1986. La giurisprudenza italiana ha abbracciato la tesi della lex fori: ex multis, cfr. Cass. 7 febbraio 1975, n. 458, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1975, p. 783; Cass. S.U., 12 maggio 1969, n. 1617, ibidem, 1970, p. 357; Cass. S.U. 15 gennaio 1983, n. 319, in Giustizia Civile, 1983, I, 738. 3 Ricorda H. Batiffol, citando Kahn e Bartini, “Le juge qualifie d’après les conceptions de sa propre loi, la loi du for”, op. cit. p. 477; si veda anche Carrillo Salcedo, Derecho internacional privado: introduccion a sus problemas fundamentales, Madrid, 1971. La teoria della lex fori ha trovato terreno fertile anche nella giurisprudenza europea: per le prime applicazioni in Francia cfr. Trib. de Paris, 9.1.1943, Rec. Dal. 1944, Jurisprudence 56, con nota di Basdevant e Trib. de la Seine, 23.1.1944, 166 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La qualificazione secondo la legge del foro non sempre, però, può portare a dei risultati efficaci, soprattutto quando essa esclude totalmente dal proprio esame la legge straniera4. Ed in effetti, all’interno di questa corrente, vi sono alcuni autori che ritengono che le norme di conflitto, anche se legate all’ordinamento nazionale, godano di una propria autonomia, anche sul piano interpretativo, se non altro per la diversa funzione svolta nei due contesti (c.d. teoria della qualificazione autonoma) 5. La seconda soluzione (detta della qualificazione lege causae) prevede che le definizioni utilizzate dalle norme di conflitto siano riferite a quei fatti, atti e rapporti che alla luce dell’ordinamento straniero competente assumono la qualificazione corrispondente al nomen iuris contemplato. In altre parole, occorre prima individuare l’ordinamento competente in base alle stesse norme di conflitto e una volta individuato tale ordinamento si può inquadrare la singola fattispecie giuridica in base alle stesse categorie da esso contemplate6. Resta inteso che, nel caso in cui le norme Sirey., 1944.2.44; Cour de Cassation, Prem. Ch. Civ., 22 giugno 1955, in Rec. Dal., 1956, p. 73, con nota di M. Chavrier; Trib. Gr. Inst. Seine 12.1.1966, in Rec. Dal., 1967, 120 con nota di Loussouam; Trib. Paris, 10.1.1970, in Rec. Dal. 1971, p. 575 con nota di Droz. In Germania, Reichsgericht, 11.4.1940, RGZ, 163.367 e Bundesgerichtshof, 12.1.1967, NJW 1967 p. 1177; in Belgio, Trib. Bruxelles 25.11.1959, in Rec. Dal. 1962, p. 76, con nota di Rigaux; nel Regno Unito, Court of Appeal, 20.5.1963, in Journal de droit international, 1965, p. 436, con nota di Lipstein. 4 Le pericolosità intrinseche della teoria della lex fori sono ben evidenziate dal caso Caraslanis, Cour de Cassation, Prem. Ch. Civ., 22 giugno 1955, cit. Si trattava difatti di un matrimonio civile concluso in Francia tra una cittadina francese ed un cittadino greco ortodosso: quest’ultimo invocava in sede di divorzio l’inesistenza del matrimonio stesso, in quanto la propria legge nazionale gli imponeva di contrarre solo matrimoni religiosi. Trattandosi di stabilire, quindi, se la questione sollevata dal cittadino greco dovesse riferirsi alle condizioni di fondo per contrarre un matrimonio, regolate dalla legge nazionale di ciascuno dei nubendi, o ad un mero presupposto formale del matrimonio, la Cour de Cassation optò per la seconda, applicando di conseguenza la legge francese in virtù del principio locus regit actum. L’applicazione eccessivamente rigida della teoria della lex fori fu sottolineata dagli stessi fautori della teoria, cfr. M. Chavrier, cit., che non mancarono di avanzare l’esigenza di apportare qualche correttivo per il futuro. Un caso analogo fu trattato dalla Court of Appeal, 20.5.1963, Lodge v. Lodge, cit., in merito al consenso dei genitori richiesto dalla legge francese affinché un minore possa contrarre matrimonio: tale elemento fu considerato dai giudici inglesi afferente alla forma al matrimonio e, pertanto, assoggettabile alla legge inglese che ammetteva che il consenso potesse essere sostituito dalla pronuncia del tribunale. 5 Siehr, K., Auswirkungen des Nichtehelichengesetzes auf das Internationale Privat- und Verfahrensrecht, Bielefeld, 1972; contra, Picone, P., Ordinamento competente e diritto internazionale privato, Padova, Cedam, 1986. Sul principio della rispondenza delle norme di conflitto ai principi della costituzione materiale si è basata altresì la Corte Costituzionale nel dichiarare incostituzionali gli artt. 18 e 20 preleggi, nelle note sentenze n. 71/1987 e n. 477/1987 e più recentemente nella sentenza n. 254/2006 del 21.06.2006, in G.U. del 12.07.2006, allorché ha dichiarato altresì contrario alla carta fondamentale l’art. 19 preleggi. 6 Alla teoria della qualificazione è sempre stato obiettato di cadere in un circolo vizioso, e cioè che l’inquadramento giuridico rappresenta un prius logico rispetto al richiamo del diritto straniero: di conseguenza, se prima non si qualifica non si può neppure individuare la norma di conflitto pertinente e quindi il diritto da applicare: sul punto, si veda Nussbaum, H., Principles of Private International Law, New York, London, Toronto, 1954; Batiffol, H., Traité de droit International privé, cit. p. 479. 167 CAPITOLO TERZO di conflitto richiamino la stessa lex fori, quest’ultima coincide con la lex causae e di conseguenza ogni problema di conflitto di qualificazione viene risolto all’origine. Tale coincidenza è evidente nei sistemi di diritto internazionale privato caratterizzati da una scarsa apertura ai diritti stranieri (unilateralismo tradizionale)7 o anche in quelli in cui le norme straniere e quelle nazionali sono poste sullo stesso piano in termini di potenziale applicabilità (teoria della funzione bilaterale), ma quest’ultime risultano comunque applicabili nel caso concreto8. Vi è poi una terza teoria, secondo cui la qualificazione non deve aver luogo né secondo la lex fori né secondo la lex causae, ma in base ad un’analisi comparativa condotta sulle varie legislazioni9. Tale teoria è rimasta in minoranza in dottrina ed è stata anche la meno utilizzata nelle prassi giudiziarie degli ordinamenti nazionali: di contro, essa ha trovato terreno fertile nel campo dell’interpretazione del diritto uniforme di fonte internazionale. 3.1.2. Le soluzioni proposte dalla dottrina con riferimento alla qualificazione nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea La questione della qualificazione nel diritto internazionale privato comunitario, ed oggi dell’Unione Europea, è stata solo recentemente affrontata in dottrina10. Ciò è dovuto principalmente alla circostanza che il legislatore comunitario è intervenuto solo negli ultimi anni in maniera diretta nella disciplina delle questione classiche di A tale obiezione si è risposto richiamando l’argomento secondo cui il momento della qualificazione e il momento del richiamo rappresentano un tutt’uno da un punto di vista logico-temporale, e che quindi l’introduzione della norma regolatrice va di pari passo con la qualificazione operata da quest’ultima. Sul punto v. Barile, O., Lezioni di diritto internazionale privato, Padova, 1980; Wolff, C., Private International Law, Oxford, 1950; Migliazza, S., Problemi generali di una nuova codificazione del diritto internazionale privato, in Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano: convegno di studi tenutosi a Roma nei giorni 1 e 2 giugno 1984, Milano, Giuffrè, 1986. 7 Così lo definisce Quadri, Lezioni di diritto internazionale privato, Napoli, 1969, pp. 335-ss. 8 Allo stesso modo non si creano problemi di qualificazione in quei sistemi che attribuiscono rilievo determinante al momento della giurisdizione (cd. jurisdictional approach): in tali casi si verifica unicamente la sussistenza delle condizioni per l’esercizio della giurisdizione e, in caso di esito positivo, la legge interna è applicata automaticamente. Questo metodo ha origine nella tradizione giuridica angloamericana ed è tuttora utilizzato nel sistema inglese di risoluzione dei conflitti di legge. Per una ricostruzione storica del tema cfr. Sack, Conflict of laws in the history of English law, in Law: a century of progress 1835-1895, III, New York, 1937, pp. 342- ss.; Schmithoff, The English conflict of laws, London, 1954, pp. 23- ss., ; Holdsworth, A history of English law, London, 1965, pp. 334- ss.; per una prospettiva attuale cfr. invece Dicey & Morris, The conflict of laws, London, 2000. 9 Rabel, Das Problem der Qualifikation, in RabelsZ 5, 1931 e Beckett, T., The question of classifications (“qualifications”) in private international law, in BYIL, 1934. 10 Bariatti, S., La famiglia nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè, 2007. 168 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA diritto internazionale privato e cioè sui conflitti di legge applicabile11. Di conseguenza, né la dottrina, né la giurisprudenza si sono potute interrogare attentamente sulle possibili soluzioni da fornire a tale problematica. Qualche elemento di analisi proviene invece dalla disciplina armonizzata riguardante la competenza giurisdizionale sia in materia civile e commerciale, sia in materia matrimoniale. In questo senso, gli strumenti comunitari che hanno interessato questo settore contengono una serie di criteri di collegamento e di categorie giuridiche che permettono di ricostruire, seppur sommariamente, l’approccio adottato fino ad oggi dal legislatore comunitario e dalla Corte di Giustizia per la risoluzione del problema della qualificazione nel diritto internazionale privato europeo. Su questo punto si possono schematicamente delineare quattro tipi di modelli. In primo luogo rileva il modello dell’interpretazione autonoma dei termini giuridici e cioè il modello da sempre adottato dalla Corte di Giustizia come regola generale e fondamentale per l’interpretazione del diritto comunitario a tutti i livelli ed in tutti i settori12. Lo scopo di tale metodo esegetico consiste nello slegare il più possibile il diritto comunitario dalle regole e dagli schemi interpretativi nazionali, rafforzando l’idea della disciplina comunitaria come una normativa di sintesi e non come mera somma delle tradizioni legislative europee. Ovviamente un’interpretazione autonoma garantisce altresì un’applicazione uniforme delle norme comunitarie in tutti gli Stati membri (c.d. funzione di interpretazione centralizzata) e di conseguenza corrobora il 11 Si pensi come la stessa Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, difatti, rivesta la forma giuridica di un Trattato internazionale, pur essendo per molti aspetti considerata uno strumento comunitario a tutti gli effetti: cfr. la Relazione Accompagnatoria della Convenzione di Roma a cura di Giuliano e Lagarde, in G.U.C.E. serie C-282 del 31.1.0.1980, ed in particolare il punto n. 3. Lo stesso dicasi per il Regolamento “Roma III”, che solamente nel 2010 disciplina la materia della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale, colmando una lacuna di una normativa che – quanto alla giurisdizione ed al riconoscimento delle decisioni giudiziarie – era già stata cristallizzata dal Regolamento (CE) n. 1347/2000. 12 La giurisprudenza sul punto è assai copiosa. Ex multis, si ricordano qui: Corte di giustizia, 1 febbraio 1972, in causa C-49/71, in Raccolta, 1972 p. 23; Hagen; Corte di Giustizia, 1 febbraio 1972, in causa C-50/71, in Raccolta, 1972 p. 53, Wunsche; Corte di Giustizia 14 gennaio 1982, in causa C64/81, in Raccolta, 1982 p. 13 Corman; Corte di Giustizia, 29 aprile 1982, in causa C-17/81, in Raccolta, 1982, p. 1331 Pabst&richarz; Corte di Giustizia, 18 gennaio 1984, in causa C- 327/82, in Raccolta, 1984, p. 107 Ekro; Corte di Giustizia, 2 aprile 1998, in causa C-296/95, in Raccolta, 1998, P.I-1605 EMU Tabac et al; Corte di Giustizia, 19 dicembre 2000, in causa C-287/98, in Raccolta, 2000 P. I-6917 Linster; Tribunale di prima istanza, 8 maggio 1990, in causa T-41/90, in Raccolta, 1992, P. II-159, Schwedler; Tribunale di prima istanza, 18 dicembre 1992, in causa T-85/91, in Raccolta, 1992, p. II-2637, Khouri; Tribunale di prima istanza, 28 gennaio 1999, in causa T-264/97, in Raccolta, 1999, p. FP-I-A-1, II 1, D v. Council; Tribunale di prima istanza, 21 aprile 2004, in causa T-172/01, in Raccolta, 2004, p. II-1075, M v. Court of Justice. 169 CAPITOLO TERZO grado di efficacia e di penetrazione delle stesse all’interno delle legislazioni nazionali. Tuttavia, l’interpretazione autonoma non è sempre agevole e presuppone un sufficiente grado di omogeneità tra le legislazioni degli Stati membri: a tal riguardo la Corte di Giustizia ha spesso fatto ricorso al c.d. metodo comparativo, mettendo a confronto i dati provenienti dai vari Stati e individuando, ove possibile, un massimo comune denominatore. Il risultato di tale operazione non ha portato in ogni caso a risultati soddisfacenti, ma laddove sussistevano principi comuni, per quanto embrionali o incompleti, ha permesso di ricostruire una nozione autonoma, indipendentemente da eventuali divergenze circoscritte. L’individuazione di principi comuni, però, da sola non basta, essendo necessario altresì che la singola disposizione comunitaria sia comunque collocata nel contesto normativo cui appartiene. Paradigmatica in tal senso risulta la pronuncia della Corte nel caso C.I.L.F.I.T.13, in cui si sottolinea che “ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alle disposizioni di cui trattasi”. L’applicazione di tale modello esegetico (metodo comparativo ed inquadramento nel contesto giuridico) risulta evidente nell’interpretazione del c.d. “sistema di Bruxelles”, ovverosia della disciplina comunitaria in materia di competenza giurisdizionale: le norme contenute nel Regolamento “Bruxelles I” (già Convenzione di Bruxelles del 1968) e nel Regolamento “Bruxelles II bis” sono state interpretate dalla Corte di Giustizia alla luce degli obiettivi generali di questi strumenti di potenziare la tutela giuridica dei cittadini comunitari, grazie ad una maggiore prevedibilità del foro competente e alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie in tutto il territorio comunitario14. In particolare, nella materia civile e commerciale la Corte ha fornito autonome interpretazioni della nozione di “obbligazione 13 Corte di Giustizia, 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, in Raccolta, 1982, p. 3415. In particolare, si vedano i par. 19 e 20 della sentenza. Più recentemente cfr. anche Tribunale di prima istanza, sentenza 30 giugno 2005, in causa T-190/03, in Raccolta, 2005, p. FP-I-A-181, II-805, Olesen, par. 36 e 38. 14 Tra le più recenti, Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, in causa C-256/00, in Raccolta, 2002, p. I1699, Besix SA, punti 25 e 26; 15 febbraio 2007, in causa C-292/05, in Raccolta, 2007, p. I-1519, Lechouritou, punto 29; 27 novembre 2007, in causa C-435/06, in Raccolta, 2007, p. I-10141, C, punti 39, 40, 45 e 47. 170 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA alimentare”, ovvero di “materia contrattuale” e “materia extracontrattuale”15. Anche con riferimento al Regolamento “Bruxelles II bis”, la Corte è intervenuta con una recente sentenza16, nella quale i giudici di Lussemburgo hanno specificato i limiti della nozione di “materia civile” accolta nel regolamento medesimo. Nel caso di specie, si trattava di stabilire se una decisione di revoca della patria potestà, adottata nell’ambito del diritto pubblico, potesse rientrare nella nozione di materia civile ai fini del regime di libera circolazione delle decisioni nel territorio comunitario. Sempre partendo dall’assunto che “l’interpretazione della nozione di «materia civile» deve essere svolta tenendo conto degli obiettivi del Regolamento n. 2201/2003”, la Corte ha concluso che “se le decisioni di presa a carico e di collocazione di un minore, che, in alcuni Stati membri, rientrano nella sfera del diritto pubblico, dovessero per questa sola ragione essere escluse dall’ambito di applicazione di detto regolamento, sarebbe manifestamente pregiudicato l’obiettivo stesso di riconoscimento reciproco e di esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale”. 15 Quanto alle obbligazioni alimentari, Cfr. Corte di Giustizia, 27 marzo 1979, in causa C-143/78, in Raccolta, 1979, p. 1055, de Cavel, punti 7 ss; 27 febbraio 1997, in causa C-220/95, in Raccolta, 1997, p.I-1147, Van den Boogard; 20 marzo 1997, in causa C-295/95, in Raccolta, 1997, p. I-1683, Jackie Farrell c. James Long, punti 13 e 19; Tribunale di primo grado, 21 aprile 2004, in causa T-172/01, in Raccolta, 2004, p. II-1075, M. Sulla materia extracontrattuale, fondamentale è la nota pronuncia nel caso Tacconi, Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-334/00, in Raccolta, 2002, p.I-7357, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi c. HWS, punto 20. La Fonderie Officine Meccaniche Tacconi, società con sede a Perugia, aveva stipulato un contratto di Leasing con la Banca Nazionale Commercio e Finanza, avente ad oggetto un impianto che doveva essere fornito a quest’ultima da parte di una società terza, con sede in Germania. Tuttavia, la società produttrice si rifiutò di concludere l’accordo per la cessione del bene oggetto di leasing, bloccando di fatto l’intera operazione. La società Tacconi, quindi, ha citato la società tedesca davanti al tribunale di Perugia, per accertare la violazione degli obblighi di buona fede nella formazione del contratto ai sensi dell’art. 1337 cc, basando la competenza del giudice italiano sull’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, che prevede in materia extracontrattuale, la competenza del giudice “del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”: in particolare il ragionamento della società italiana riposava sull’interpretazione estensiva di questo concetto, inteso altresì come il luogo in cui si è determinato l’impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso. Su richiesta del Tribunale di Perugia, la Corte di Lussemburgo ha chiarito che le ipotesi di responsabilità precontrattuale non possono essere ricomprese nella materia contrattuale in quanto in esse non esiste alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra, ma piuttosto doveri di comportamento previsti, più o meno specificamente, da una fonte eteronoma rispetto alle parti del rapporto precontrattuale. Per un’ampia panoramica sul tema della responsabilità precontrattuale nel diritto internazionale privato, cfr. Franzina, P., La responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario europeo, in Rivista di diritto internazionale, 2003, pp. 715-ss. 16 Corte di Giustizia, 27 novembre 2007, in causa C-435/06, in Raccolta, 2007, p. I-10141 C, punti 39, 40, 45 e 47. 171 CAPITOLO TERZO Il secondo modello di riferimento è rappresentato dal ricorso a definizioni materiali direttamente indicate nell’atto normativo che le contiene17. Con riferimento alla materia familiare, il Regolamento n. 2201/2003 individua una serie di definizioni relative ad alcuni aspetti fondamentali per l’applicazione del medesimo, quali il diritto di visita, il diritto di affidamento e la responsabilità genitoriale18. Anche il Regolamento n. 1259/2010 presenta un’apposita norma rubricata “Definizione” (art. 3), che però si limita ad inquadrare gli istituti di “Stato membro partecipante” e “autorità giurisdizionale”, senza approfondire le più rilevanti nozioni di “famiglia”, “divorzio”, “separazione personale”, che ne costituiscono l’ambito di applicazione oggettivo (o ratione materiae). Quando il legislatore europeo non ha fornito direttamente una determinata nozione o un termine giuridico, né è possibile ricostruire un significato autonomo dai principi del diritto comunitario, il meccanismo della qualificazione passa necessariamente dal piano dell’Unione a quello nazionale. Tale soluzione, ben inteso, conserva, almeno in linea teorica, uno spazio applicativo residuale ed è subordinata al mancato successo, nel caso concreto, del metodo dell’interpretazione autonoma 17 19 . Il richiamo alla Si pensi al concetto di sede di una società, contenuto nel Regolamento n. 44/2001: l’art. 60 indica come sede di una società, ai fini dell’applicazione del regolamento stesso, la sua sede statutaria o la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale. Per il Regno Unito e l’Irlanda la sede statutaria è considerata il “registered office o, se non esiste alcun registered office, il “place of incorporation”, ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in cui è avvenuta la “formation” (costituzione) in conformità alla relativa legge nazionale. Allo stesso modo il Regolamento Roma II stabilisce che “per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale” (art. 23). Un ulteriore esempio è dato dal Regolamento n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza e la nozione di “centro degli interessi principali” (c.d. C.O.M.I. – Center Of Main Interest) ivi contenuta, oggetto altresì di un noto intervento della Corte di Giustizia, riguardante un filone del caso Parmalat: si tratta della sentenza del 2 maggio 2006 , in causa C-341/04, in Raccolta, 2006, p.I-3813, Eurofood. La stessa nozione di consumatore utilizzata nel Regolamento n. 44/2001 (nonché nella Convenzione di Roma del 1980), poi, si basa su una definizione contenuta nelle ben note direttive 97/7/CE e 2000/31/CE, rispettivamente in materia di contratti a distanza e di commercio elettronico: il consumatore è quindi considerato qualunque persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività personale. 18 Art. 2 Regolamento n. 2201/2003. Nello specifico: punto 7) «responsabilità genitoriale»: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita; punto 9) «diritto di affidamento»: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza; punto 10) «diritto di visita»: il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo. 19 Tribunale di primo grado, 21 aprile 2004, in causa T-172/01: “Una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola dar luogo ad 172 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA normativa nazionale può avvenire, o attraverso il richiamo generico alle nozioni contenute nella lex fori 20 , oppure individuando direttamente lo Stato membro la cui disciplina deve essere richiamata nel caso specifico21. In entrambi i casi, l’applicazione di ogni singola regola comunitaria dipende dalla legge nazionale richiamata e ogni pretesa di uniformità viene meno22. Vi è poi una ulteriore strada, rappresentata dal richiamo alle norme di conflitto del foro: tale metodo comporta il rischio che ciascun legislatore adotti criteri di collegamento differenti che portino, di conseguenza, all’individuazione di diverse normative sostanziali. Tuttavia, nella prospettiva attuale, il richiamo alle norme di conflitto potrebbe riproporsi come modello di riferimento, grazie alla preziosa opera comunitaria di armonizzazione delle norme di conflitto in materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché, oggi, proprio nella materia matrimoniale, almeno come metodo residuale per la qualificazione delle fattispecie23. La principale critica rivolta a tale opzione consiste nella preoccupazione di qualificare le nozioni utilizzate nelle norme di conflitto comunitarie in base alla normativa di un Paese terzo, allorquando, ovviamente, la stessa norma di conflitto ammetta tale rinvio. Tale rilievo non sembra da condividere: esso, in realtà, nasce da un’idea della Comunità Europea e dell’Unione Europea come organizzazioni internazionali, la cui azione è indirizzata principalmente a disciplinare casi intracomunitari e le cui regole, di conseguenza, devono essere interpretate e qualificate secondo principi e canoni interpretativi un’interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Tuttavia, pur in assenza di un espresso richiamo, l’applicazione di una norma di diritto comunitario può implicare un riferimento al diritto degli Stati membri qualora il giudice comunitario non riesca a rinvenire, nel diritto comunitario, gli elementi che gli permettono di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma”. 20 Si pensi alla disciplina per la determinazione del domicilio nel Regolamento “Bruxelles I”, contenuta all’art. 59: “Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato”. 21 Come si vedrà, numerosi esempi di tale tecnica sono forniti dalla legislazione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori e asilo, a proposito della nozione di matrimonio o coniuge. 22 Con tale meccanismo si potrebbe arrivare alle conseguenze paradossali di avere tante applicazioni potenziali di una norma comunitaria quanti sono gli Stati membri: in tal senso, il timore è paventato da Baratta, R., Verso la “comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 3/2005, pp. 573-606. 23 Suggerisce questo metodo Baratta, R., Verso la “comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia, cit. p. 580. 173 CAPITOLO TERZO interni (siano essi comunitari o nazionali, ma non certamente di uno Stato terzo)24. Tralasciando impegnative riflessioni sulla natura di queste organizzazioni locali e sul rapporto che esse conservano con gli Stati nazionali, occorre, invece, soffermare l’attenzione sulla dimensione esterna delle norme di conflitto europee. Il recente convincimento maturato in seno alle istituzioni dell’Unione Europea circa la compatibilità tra l’obiettivo del buon funzionamento del mercato interno richiesto dall’art. 65 del Trattato per tutte le misure in materia di cooperazione giudiziaria civile, e l’applicabilità universale delle norme di conflitto comunitarie, induce a superare la prospettiva di un’operatività di queste ultime solo in chiave interna. L’individuazione di una disciplina di conflitto idonea a richiamare sia la legge di uno Stato membro sia quella di uno Stato terzo, infatti, rafforza l’idea di una normativa sovranazionale, considerata non più come mera somma delle norme dei singoli Stati membri, ma come normativa di sintesi, unitaria, in grado di affacciarsi anche oltre i confini territoriali dell’Unione e rappresentando in definitiva un modello da “esportare” anche nei confronti dei Paesi terzi. In altre parole, la normativa europea di conflitto non può essere più vista solo nella sua dimensione interna, e cioè nel rapporto con le legislazioni degli Stati membri, ma anche, e necessariamente, nella sua dimensione esterna, costituendo agli occhi dei Paesi terzi un sistema unitario25. In questo modo, si ricrea quella dialettica, quella tensione che caratterizza l’esistenza stessa delle norme di conflitto nazionali, che si confrontano all’interno con il proprio sistema nazionale e, all’esterno, con altri sistemi normativi: di conseguenza, sembra giustificato che anche il delicato momento della qualificazione di una norma di conflitto comunitaria possa avvenire in base alla lex causae appartenente ad un Paese terzo. D’altronde, tale approccio era già alla base delle scelte effettuate in occasione della Convenzione di Roma del 1980, che, pur non essendo un atto comunitario in 24 Così Bariatti, S., La famiglia nel diritto internazionale privato, cit., pp. 156-158; L’applicazione universale della disciplina di conflitto garantisce inoltre un’applicazione uniforme dei criteri di collegamento ivi contenuti: limitare, infatti, la norma di conflitto comunitaria ai soli casi intracomunitari avrebbe comportato l’inoperatività della stessa nelle fattispecie legate ai paesi terzi, con conseguente applicazione delle regole di conflitto nazionali con tutte le differenze che esse prevedono. Si pensi al caso di due concorrenti, cittadini di due Stati membri differenti, ai quali siano applicate due leggi straniere (cioè di Paesi terzi) diverse, in ragione di una regola di conflitto interna che adotta un diverso criterio di individuazione della legge applicabile. In questo modo anche la concorrenza nel mercato interno ne risulterebbe indubbiamente falsata: da qui la funzionalità con l’obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. 25 174 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA senso tecnico, ha ricoperto per quasi vent’anni il ruolo di principale strumento di conflitto comunitario in ambito contrattuale26. 3.1.3. L’impossibilità di ricostruire una nozione armonizzata nella legislazione europea L’analisi delle soluzioni possibili al problema della qualificazione in chiave europea, dimostra quanto sia importante per le norme di conflitto individuare delle nozioni comuni e procedere quindi ad una qualificazione che sia il più possibile autonoma. Il riferimento all’ordinamento di uno Stato membro (qualunque esso sia) rischia, infatti, di indebolire il potenziale armonizzante delle norme di conflitto comunitarie: in materia matrimoniale, inoltre, tale rischio è ancora più evidente in considerazione delle profonde differenze esistenti tra gli Stati membri e della mancanza di una 26 È bene tenere altresì presente che l’adozione del principio dell’universalità anche in chiave europea ha un diretto riflesso esterno, comportando l’estensione automatica delle competenze dell’Unione, in virtù del filone giurisprudenziale AETR: Corte di Giustizia, 31/03/1971, in causa C- 22/70, in Raccolta, 1971, p. 263, Commissione c. Consiglio, punti da 16 a 22. In questa importante sentenza, la Corte ha stabilito il principio per cui, una volta che sia stata emanata una normativa comunitaria in un determinato settore (nel caso di specie, si trattava del trasporto aereo), la Comunità acquista competenza esclusiva a condurre negoziati internazionali in tale ambito. Questa teoria attribuisce poteri impliciti a livello internazionale: “Tutte le volte che, per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato, la Comunità ha adottato disposizioni contenenti norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere di contrarre con gli Stati terzi obblighi che incidono su dette norme o ne alterino la portata” (così la massima, al punto 1). Si tratta del noto principio delle c.d. competenze parallele, secondo cui ogniqualvolta il diritto comunitario, per realizzare un certo obiettivo, abbia attribuito alle istituzioni comunitarie determinati poteri sul piano interno, la Comunità è del pari competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo. Ciò, per quanto qui interessa, significa che l’attribuzione alla Comunità della competenza per adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comporta anche la competenza per concludere trattati con Stati terzi, nella misura necessaria al raggiungimento di tale obiettivo. Tale competenza risulta esclusiva di quella degli Stati membri, soltanto successivamente al momento in cui la Comunità medesima abbia fatto uso della propria competenza interna. In altri termini, l’esercizio della competenza interna conferisce alla Comunità la competenza esclusiva a regolare la materia anche sul piano esterno. Fino al momento in cui la Comunità non abbia esercitato la propria competenza sul piano interno, quella esterna rimane invece concorrente fra questa e gli Stati membri (individualmente e collettivamente). In tali casi, l’eventuale esercizio di competenza da parte di questi ultimi in materie di competenza concorrente deve in ogni caso rispettare l’acquis intracomunitario. Per un maggior approfondimento, cfr. Borràs, A., Efectos respecto a terceros del ejercicio de competencia por la Comunidad europea en el ambito del derecho internacional privado, in Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 2001, pp. 99-ss. Successivamente alla sentenza AETR, fra le molte, si vedano le sentenze 14 luglio 1976, cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer, in Raccolta, 1976, pp. 1279-ss.; i pareri 26 aprile 1977, 1/76, Projet d’accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure, in Raccolta, 1977, pag. 741; 19 marzo 1993, 2/91, Convenzione OIL, in Raccolta, 1993, pag. I-1061; 24 marzo 1995, 2/92, Decisione del Consiglio OSCE, in Raccolta, 1995, pp. I-521 ss.; e da ultimo la sentenza 15 gennaio 2002, causa C-55/00, Gottardo, in Raccolta, 2002, pp. 413-ss. La giurisprudenza AETR è stata menzionata ufficialmente nella dichiarazione n. 10 allegata al Trattato di Maastricht, nella quale si enunciava che talune modifiche da esso apportate al Trattato CE erano ritenute compatibili con tale giurisprudenza. 175 CAPITOLO TERZO competenza diretta dell’Unione Europea ad emanare norme materiali che abbiano lo scopo di ravvicinare le legislazioni nazionali in questo campo. Di fronte quindi all’assenza di atti normativi comunitari riguardanti direttamente il diritto di famiglia, l’analisi si può concentrare sull’esame dei dati normativi aventi ad oggetto quei settori del diritto dell’Unione - come la libera circolazione dei lavoratori - destinati ad avere riflessi indiretti sul diritto di famiglia, e più in generale sulle politiche sociali dell’Unione Europea a sostegno dell’unità familiare e della parità di diritti tra coniugi. L’intervento che si è sviluppato in questi settori, pur non riguardando direttamente il diritto di famiglia “stricto sensu”, ha contribuito a fornire alcune indicazioni importanti circa la qualificazione e l’interpretazione di alcune nozioni materiali del diritto di famiglia, tra cui i concetti di matrimonio e di coniuge, come si vedrà fra breve. Si tratta di una ricostruzione non sempre agevole proprio perché nasce dall’assenza di una lettura sistematica ed organica degli atti legislativi che direttamente o indirettamente hanno affrontato la questione. A tal riguardo è utile inquadrare il problema nelle sue linee fondamentali, partendo dai (pochi) dati certi che il confronto tra le legislazioni dei singoli Stati membri offre. Tutti gli ordinamenti degli Stati membri, infatti, conoscono e pongono alla base della vita familiare e sociale il rapporto di coppia fondato sul matrimonio. Su tale valore comune, la legislazione europea si è da sempre basata per il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive, con particolare riferimento alle materie della libera circolazione delle persone, immigrazione e asilo. Proprio sulla scorta del ruolo fondamentale che lo status di coniuge riveste ai fini di un’effettiva e corretta attuazione degli atti riguardanti tali materie, l’attenzione del legislatore si è da subito concentrata sulla lotta contro i matrimoni fittizi ed in particolare contro quelle unioni aventi come unico scopo eludere le norme relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi. La risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 199727, pur lasciando impregiudicata la competenza degli Stati membri a legiferare in materia e ad effettuare gli opportuni controlli ad ogni richiesta di matrimonio, traccia le linee guida cui gli Stati membri devono attenersi nell’adozione delle singole misure nazionali. A tal fine si definisce il matrimonio fittizio come “(il) matrimonio di un 27 Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi, in G.U.C.E., C-382 del 16 dicembre 1997. 176 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA cittadino di uno Stato membro o di un cittadino di un Paese terzo che soggiorna regolarmente in uno Stato membro con un cittadino di un Paese terzo unicamente allo scopo di eludere le norme relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e di ottenere per il cittadino del Paese terzo un permesso di soggiorno o un titolo di soggiorno in uno Stato membro”28. La risoluzione indica altresì una serie di elementi in presenza dei quali si presume, fino a prova contraria, l’artificiosità dell’unione e quindi la legittimazione del singolo Stato membro a rifiutare, ritirare, revocare o non rinnovare il titolo di soggiorno: tra questi rilevano il mancato assolvimento dell’insieme dei diritti-doveri che traggono origine dall’unione coniugale, nonché la corresponsione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato29. Tuttavia la risoluzione precisa che la procedura di verifica e controllo sull’autenticità del matrimonio deve essere attivata solo allorché sussistano fondati sospetti da parte dello Stato membro interessato. Al di là della definizione e dell’individuazione di quelle unioni che non costituiscono un vincolo coniugale effettivo per il diritto dell’Unione Europea, l’esame degli atti di origine europea non permette di ricavare una definizione di tipo positivo di tale rapporto: ciò comporta la necessità di delimitare il contenuto ed i confini di tale concetto (nonché dello status coniugale ad esso collegato) nelle esperienze sociali e legislative dei paesi membri dell’Unione, al fine di chiarire il legame tra i rapporti di coppia fondati sul matrimonio e le forme alternative al matrimonio o more uxorio che si sono sviluppate nel corso del tempo, con particolare riferimento alle partnership registrate e alle convivenze di fatto. 28 Punto 1 della risoluzione, cit. Quest’ultimo elemento, in particolare, risulta particolarmente significativo in quanto indicativo del meccanismo sulla base del quale normalmente nasce e si sviluppa il fenomeno dei matrimoni fittizi. Ed invero il particolare favore riconosciuto all’unità familiare nella legislazione comunitaria determina il rischio che cittadini di Paesi terzi, non in possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno secondo la legislazione dello Stato membro di destinazione, si accordino con un cittadino di tale Stato, dietro corresponsione di una somma di denaro, per concludere un matrimonio al solo fine di eludere le norme nazionali in materia di immigrazione. Tale accordo si caratterizza per una serie di prestazioni “continuate” nel tempo (un periodo di convivenza fittizia ad esempio) e da un vera e propria procedura pre e post-matrimoniale che i futuri coniugi devono scrupolosamente seguire, onde evitare di destare sospetti. Da qui la rilevanza che può assumere la consegna di somme di denaro, seppur in diverse soluzioni, come elemento materiale ai fini del sospetto accertamento. 29 177 CAPITOLO TERZO 3.2. La Famiglia nel diritto dell’Unione Europea 3.2.1. Famiglia, libera circolazione delle persone e politica sociale Come si è cercato di esplicitare supra, è dunque evidente che non esiste una nozione giuridica unica di famiglia, intesa come nucleo familiare, e che la necessità di definirla porta inevitabilmente ad estenderne o limitarne l’ampiezza, sulla base del settore ove questa definizione deve trovare applicazione30. Se, ad esempio, nel diritto delle successioni il concetto di famiglia inteso come legame di parentela, e quindi rilevanza dell’appartenenza al medesimo nucleo familiare, può essere esteso fino ad attribuire rilevanza anche a gradi non prossimi31, in altri settori civilistici il nucleo familiare viene valutato in maniera più ristretta. Si pensi alla possibilità di subentrare nei contratti di affitto della casa di abitazione prevista a favore di alcune categorie di familiari, se conviventi32. Inoltre i diversi Paesi membri dell’Unione Europea attribuiscono tradizionalmente rilevanza diversa ai vincoli familiari, con una distinzione che, estremizzata, può portare a distinguere fra il sud Europa, dove si è in presenza di una nozione di nucleo familiare allargata, e il nord Europa, dove la nozione è più ristretta33. 30 Così Bergamini, E., La famiglia nel diritto dell’Unione Europea, Collana di Testi e Documenti di Diritto Europeo diretta da Bruno Nascimbene, n. 17, Milano, Giuffrè, 2012, in particolare pp. 7-ss. 31 Si prenda ad esempio l’ordinamento italiano, che prevede la possibile devoluzione dell’asse ereditario ai parenti fino al sesto grado, ai sensi dell’art. 572 c.c. 32 Si pensi, nell’ordinamento austriaco, al diritto di subentrare nel contratto di locazione a favore del convivente (sul punto, si veda il caso della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Karner c. Austria, decisione del 27 luglio 2003, Recueil, IX). Nel diritto italiano, alla previsione, per il caso di decesso del concorrente, di subentro della famiglia, intesa in senso restrittivo, nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 10135/1972 (in G.U., 3 marzo 1972, n. 58) che prevede: “In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all’eventuale assegnazione, purché conviventi con l‘aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell’ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 932, nella parte in cui non prevedeva la legittimazione del convivente a subentrare nel contratto di locazione al momento della morte del conduttore (sentenza del 7 aprile 1988, in Foro Italiano, 1988, I, col. 2515). Più in generale, sulla tutela della famiglia di fatto nell’ordinamento giuridico italiano, si rinvia per approfondimenti a Balestra, L., La famiglia di fatto, in M. Sesta, V. Cuffaro (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, pp. 482-ss. 33 Per una prima valutazione della nozione di famiglia del lavoratore migrante, si rinvia a Ansay, T., Problems of Migrant workers in Europe, in A. G. Chiloros (ed.), The Reform of Family Law in Europe, Deventer, Holland, Boston, London, Frankfurt, 1978, pp. 323-ss. 178 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea non conteneva alcuna previsione a tutela della famiglia, così come nulla hanno espressamente previsto, per lungo tempo, le successive modifiche susseguitesi negli anni. È stato necessario, infatti, attendere l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l’attribuzione di valore giuridico alla Carta dei Diritti Fondamentali, perché la protezione della famiglia entrasse formalmente a far parte delle norme fondamentali dell’Unione Europea34. La mancanza di specifiche politiche comunitarie a favore della famiglia nel Trattato, non ha però impedito il nascere di un forte interesse, da parte del diritto comunitario, per i temi correlati alla famiglia: interesse che risale agli albori dell’applicazione della libertà di circolazione delle persone, e che ha successivamente portato alla creazione di una politica sociale, finalizzata a garantire standard minimi di tutela in ambito lavorativo per la famiglia ed i suoi membri. A partire dalle prime applicazioni dell’art. 39 e dell’art. 43 del Trattato CE sulla libera circolazione (ora artt. 45 e 49 TFUE), rispettivamente, dei lavoratori subordinati e di quelli autonomi35, si rese, infatti, necessario garantire un diritto alla libera circolazione, esteso anche ai rispettivi familiari. Tutto ciò, nell’ottica della necessità di tutelare l’unità familiare sulla base delle previsioni dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e delle tradizioni costituzionali comuni36. Pur nel silenzio del Trattato, e prima che l’integrazione europea dimostrasse interesse per il diritto di famiglia, era evidente la necessità di attribuire al soggetto che esercita la libera circolazione, anche il diritto di farsi accompagnare dai suoi congiunti, pena la creazione di ostacoli indiretti all’esercizio della stessa libertà, nella misura in cui la lontananza della famiglia poteva rendere meno agevole usufruire delle previsioni del Trattato CE. 34 Ripercorre le varie tappe di questo percorso Bergamini, E., La famiglia nel diritto dell’Unione Europea, cit., p. 5. 35 Sulla libera circolazione di lavoratori autonomi e subordinati si rinvia a Adinolfi, A., La libertà di circolazione delle persone, in G. Strozzi (a cura di), Il Diritto dell’Unione Europea – Parte speciale, Torino, 2010, p. 64-ss. 36 In assenza, al tempo, di cataloghi di diritti specifici per la Comunità Europea, il riferimento era operato al catalogo esterno che da sempre vincola tutti gli Stati membri, ossia alla CEDU, nonché alle tradizioni costituzionali comuni dei singoli Stati. Sul punto si rinvia a Mengozzi, P., I problemi giuridici della famiglia a fronte del processo di integrazione europea, in Famiglia e diritto, 2004, pp. 643-647. 179 CAPITOLO TERZO A risposta delle prime esigenze di circolare con i propri familiari, vennero adottati il Regolamento n. 1612/68/CEE sulla libera circolazione dei lavoratori subordinati, e la Direttiva n. 73/148/CEE sulla libera circolazione dei lavoratori autonomi37, che si trovarono per la prima volta ad affrontare la questione della nozione di famiglia e della sua estensione. Non era, infatti, possibile fare riferimento alle nozioni esistenti all’interno dei singoli ordinamenti, in quanto si era in presenza di una pluralità di nozioni, diverse nei diversi Stati membri e generalmente distinte anche sulla base della materia38. Per consentire l’applicazione del diritto al ricongiungimento, come delineato inizialmente dal Regolamento n. 1612/68/CEE e dalla Direttiva n. 73/148/CEE, non essendo possibile procedere ad un’armonizzazione delle previsioni nazionali, si è ritenuto preferibile individuare una nozione minima di famiglia, comprendente i soli soggetti vincolati, sia affettivamente che economicamente, al lavoratore. Rientrano quindi nel concetto di famiglia, ai sensi dell’art. 10 del regolamento (art. 1 della direttiva), il coniuge, i figli propri e del coniuge minori di ventuno anni o a carico e gli ascendenti propri e del coniuge, se a carico. I soggetti in questione beneficiano del ricongiungimento col lavoratore comunitario, e non possono essere discriminati in base alla nazionalità, avendo gli stessi il diritto di accedere ai benefici previsti per i familiari di un lavoratore dello Stato membro ove risiedono. Per gli altri componenti della famiglia, a carico o che vivano sotto lo stesso tetto del lavoratore, non esiste invece un vero e proprio diritto di stabilirsi col lavoratore stesso. I diritti in questione saranno riconosciuti ai familiari, entro certi limiti, anche in seguito al decesso del lavoratore, al fine di tutelare la famiglia nel momento in cui più ne ha bisogno39. 37 Rispettivamente in G.U.C.E. n. L 257 del 19 ottobre 1968, pp. 2-ss. e in G.U.C.E. L 172 del 28 giugno 1973, pp. 14-ss. 38 Per un excursus delle diverse definizioni di famiglia esistenti negli Stati membri dell’Unione Europea e delle diverse finalità alle quali sono preordinate, con una valutazione dell’influenza di queste definizioni nel diritto comunitario, si veda Hantrais, L., What is a Family or Family Life in the European Union, in E. Guild (ed.), The Legal Framework and Social Consequences of Free Movement of Persons in the European Union, The Hague, Boston, London, 1999, pp. 21-ss. 39 Cfr. sentenza 30 settembre 1975, causa 32/75, Cristini, in Raccolta, p. 1085, per l’attribuzione alla vedova e ai figli dei vantaggi sociali, poiché “sarebbe incompatibile con la lettera e con lo spirito della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione dei lavoratori, privare i superstiti di tale vantaggio a seguito del decesso del lavoratore, dal momento che il vantaggio stesso è riconosciuto ai superstiti d’un cittadino dello Stato di cui trattasi”. Quanto al diritto di rimanere sul territorio dello Stato ospitante a seguito del decesso del lavoratore, questo era sancito, al tempo, dall’art. 3, n. 2, del Regolamento n. 1251/70/CE (relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, G.U.C.E. L 142 del 30 giugno 1970, pp. 24-ss), come 180 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Una diversa nozione di famiglia potrà invece rilevare ad altri fini, ad esempio in relazione al ricongiungimento familiare per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e alla materia del diritto di asilo. La nozione di nucleo familiare, ai fini dell’applicazione del diritto europeo, può quindi avere un contenuto più ristretto rispetto ad alcune nozioni nazionali. Si tratta, innanzitutto, di una definizione fondata sul vincolo del matrimonio e su un concetto tradizionale che prevede per l’uomo il ruolo di capofamiglia40 e non prende in considerazione (almeno nella sua definizione antecedente alla Direttiva n. 2004/38/CE) le coppie di fatto, pur garantendo una certa tutela ex post alle famiglie di fatto, nel punto in cui estende il diritto al ricongiungimento anche ai figli di uno solo dei coniugi. Non sembra invece sussistere alcuna distinzione basata sulla natura del rapporto di filiazione. I figli legittimi, naturali o adottivi beneficeranno del medesimo trattamento. In mancanza di indicazioni in senso contrario, il ricongiungimento sarà riconosciuto in base al diritto comunitario a tutti i soggetti che vengano considerati figli in base al diritto dello Stato ospitante e/o a quello dello Stato di origine41. interpretato dalla sentenza del 9 gennaio 2003, causa C-257/00, Givane, in Raccolta, p. I-345. Tale atto è stato abrogato dal Regolamento n. 635/2006/CE, G.U.C.E. L 112 del 26 aprile 2006, pp. 24-ss., in quanto ritenuto non più necessario a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva n. 2004/38/CE. 40 Per una valutazione critica della giurisprudenza della Corte, che si ritiene basata su un modello patriarcale di famiglia, in cui è l’uomo a lavorare e assicurare così il mantenimento, si veda Moebius, I., Szyszczak, E., Of raising pigs and children, in Yearbook of European Law, 1998, p. 433. Sul punto, significativa è la sentenza del 26 ottobre 1983, causa 163/82, Commissione c. Italia, in Raccolta, p. 3273, nella quale la Corte ha valutato la normativa italiana che consente il congedo di maternità alle sole donne, nel caso di adozione di un figlio, compatibile col diritto comunitario e non discriminatoria nei confronti degli uomini, in quanto basata sull’assimilazione alla maternità “naturale”. 41 Sulla nozione di figlio ai fini del ricongiungimento familiare, si veda Le Barbier-Le Bris, M., Le droit européen et le regroupment familial, in Gadbin, D., Kernaleguen, F. (dir.), Le statut juridique de l’enfant dans l’espace européen, Bruxelles, 2004, pp. 147-ss. Nel caso specifico dell’Italia, peraltro, la materia della filiazione ha subito recentissime modifiche, con l’entrata in vigore delle norme che equiparano figli legittimi e figli naturali. Eliminare qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, ossia nati fuori dal matrimonio: questo l’obiettivo primario al quale mirano le nuove norme in materia di riconoscimento dei figli naturali contenute nella legge 10 dicembre 2012, n. 219, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293), e successivamente integrata dal d.lgs. 12 luglio 2013, n. 14. Il testo, predisposto nell’ambito della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Prof. Cesare Massimo Bianca, stabilisce: l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”; il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; la sostituzione della locuzione “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio. In particolare, per quanto qui interessa, vengono riscritte le norme della legge n. 218/1995 sulla filiazione (artt. 33, 34, 35, 36, 36-bis, 38) ed 181 CAPITOLO TERZO A questa restrizione del numero dei beneficiari, corrisponde però un ampio catalogo di diritti a questi attribuiti. Il familiare del lavoratore comunitario si trova, infatti, a beneficiare di diritti di soggiorno, dell’accesso a qualunque attività subordinata nello Stato ospitante42, e più in generale della non discriminazione in base alla nazionalità, diritti che al di fuori del quadro di integrazione europea non avrebbero potuto esistere. Questi diritti vengono attribuiti al familiare, a prescindere dalla sua nazionalità: anche i familiari che non siano cittadini dell’Unione potranno usufruire degli stessi diritti43, ovviamente a condizione che il soggetto titolare del diritto in via principale abbia esercitato la libera circolazione, ai sensi del Trattato44. Infatti il cittadino che esercita la libera circolazione, può trovarsi a ricevere un trattamento preferenziale, rispetto allo stesso cittadino che non si sposti dal Paese di origine. In capo al primo, il diritto dell’Unione riconosce un diritto azionabile ad ottenere il ricongiungimento da parte del coniuge di un Paese terzo. In capo al secondo, non sorge invece, ai sensi introdotte previsioni cogenti che si applicano comunque nonostante il richiamo ad altra legge (v. art. 36-bis, l. 218/1995). Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il legislatore ha deciso di: limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità; introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni; introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano; portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali. 42 Come ha specificato la Corte di Giustizia, nella sentenza 30 marzo 2006, causa C-10/05, Cikotic, in Raccolta, p. I-3145, l’art. 11 del Regolamento n. 1612/67/CEE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, “non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad un’attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto un’attività subordinata”. Pertanto, uno Stato membro diverso da quello in cui lavora il cittadino comunitario, seppur confinante e vicino a questo, è libero di escludere dal proprio mercato del lavoro il familiare del lavoratore. In questo modo resta aperto il problema dei lavoratori transfrontalieri, tanto sentito in certe zone come quella situata lungo i confini fra il Lussemburgo, il Belgio, la Francia e la Germania, che aveva dato origine al rinvio pregiudiziale. Per maggiori approfondimenti si rinvia alle conclusioni dell’Avvocato generale Kokott, presentate il 15 dicembre 2005. 43 In realtà si deve tenere presente il possibile permanere di alcune divergenze, nell’applicazione degli stessi diritti ai cittadini di Stati terzi. Si pensi, ad esempio, alla questione dell’attraversamento delle frontiere e della necessità del visto, affrontata dalla Corte nella sentenza MRAX (sentenza 25 luglio 2002, causa C-459/99, Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX), in Raccolta, p. I-6591), e alla questione della prevalenza della qualifica di familiare, su quella generica di straniero, in relazione alle conseguenze della c.d. “segnalazione ai fini della non ammissione”, affrontata dalla Corte nella sentenza 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione c. Spagna, in Raccolta, p. I-1097. 44 Per l’ultima evoluzione in materia, circa la possibilità di tutelare l’unità familiare basandosi sulla sola cittadinanza dell’Unione Europea, anche se priva del requisito della libera circolazione, si rinvia a quanto già evidenziato circa la sentenza Zambrano (8 marzo 2011, causa C-34/09), di cui si è dato conto nel capitolo secondo del presente lavoro. 182 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA delle previsioni del Trattato, alcun diritto. Quest’ultimo, quindi, potrebbe vedersi attribuito (o negato) il diritto al ricongiungimento, dal giudice interno, sulla base delle sole previsioni contenute nella legislazione del suo Stato di appartenenza. La libera circolazione ha, infatti, avuto modo, tramite le direttive degli anni novanta45 e l’evoluzione della giurisprudenza della Corte, di svincolarsi dalla necessità di esercitare un’attività economica. I cittadini dell’Unione Europea si sono così visti attribuire un diritto alla libera circolazione, derivante dalla loro qualità di cittadini, pur mantenendo la necessità di dimostrare il possesso di adeguate fonti di sostentamento e di un’assicurazione sanitaria. In questa evoluzione si rendeva necessario valutare la questione del ricongiungimento familiare e, più in generale, i diritti da attribuire alla famiglia del cittadino che esercitasse il diritto alla libera circolazione. Sul punto, la Comunità Europea è intervenuta con l’adozione della Direttiva n. 2004/38/CE46, che si colloca all’interno della nuova tendenza semplificatrice del diritto dell’Unione Europea, avendo come obiettivo quello di sostituire e coordinare fra loro i diversi atti susseguitisi negli anni in alcuni settori, cogliendo l’occasione per innovare e modernizzare i contenuti 47. Tale direttiva rappresenta peraltro un’evoluzione solo parziale e contenuta nella tutela della famiglia da parte del diritto dell’Unione Europea48, in quanto da un lato non fa altro che codificare i risultati raggiunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, dall’altro lato conferma la tendenza a costruire una nozione comune di 45 Si tratta delle tre direttive (90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, poi sostituita dalla direttiva n. 93/96/CEE) rispettivamente relative al diritto di soggiorno in generale, a quello dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, e a quello degli studenti, G.U.C.E. L 180 del 13 luglio 1990, pp. 26-ss. 46 Per alcune critiche riferite all’attuazione di tale direttiva in Italia, cfr. Nascimbene, B., Lang, A., L’attuazione in Italia della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2007, pp. 31-ss. 47 Tendenza che si riscontra anche nella nuova direttiva sul riconoscimento dei diplomi, n. 2005/36/CE, G.U.U.E. L 255 del 30 settembre 2005, pp. 22-ss. 48 Non per questo la Direttiva n. 2004/38/CE può definirsi uno strumento privo di portata innovativa. Si pensi, in particolare, all’importante novità dell’attribuzione del diritto di soggiorno permanente al cittadino dell’Unione “che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa, per cinque anni nello Stato membro ospitante” e ai suoi familiari, anche se privi di cittadinanza comunitaria, purché abbiano soggiornato per cinque anni insieme a questi. Dal momento dell’attribuzione del diritto di soggiorno permanente, il soggetto non dovrà più dimostrare di essere in possesso delle condizioni di autosufficienza sopra enunciate. Una volta acquisito questo diritto di soggiorno, esso verrà a mancare solo in caso di assenza dallo Stato ospitante per una durata superiore ai due anni consecutivi (art. 16). 183 CAPITOLO TERZO famiglia: tendenza che ha caratterizzato anche gli atti comunitari immediatamente precedenti che affrontavano, seppur incidentalmente, il tema49. Con riferimento invece ai soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e provenienti da Paesi che non abbiano concluso un accordo di associazione, occorre menzionare la Direttiva n. 2003/86/CE, che prevede una nozione di famiglia parzialmente diversa, e più limitata, rispetto a quanto previsto per i cittadini comunitari e per i soggetti a questi equiparati50. 3.2.2. L’evoluzione del concetto di coniuge nella giurisprudenza della Corte di giustizia Il modello di famiglia delineato dagli strumenti europei, pur nella sua rigidità di formulazione, si è dimostrato flessibile, almeno nella lettura che ne ha dato, negli anni, la Corte di Giustizia. Un aspetto centrale che si è reso necessario valutare, è la definizione di coniuge, che deve ritenersi strettamente collegata all’esistenza del vincolo matrimoniale in uno degli Stati membri. Basandosi sullo scarno dettato normativo, la Corte ha sempre affermato che la nozione di matrimonio deve essere intesa come relazione fondata sul matrimonio civile, inteso in senso tradizionale (ivi compreso il matrimonio religioso se riconosciuto ad effetti civili dall’ordinamento dello Stato di origine), come sancito dalla nota sentenza Arauxo-Dumay, nella quale si afferma come termini quali “coniuge”, “vedova” e “moglie”, sia nella loro definizione giuridica, che nella loro accezione comune, debbano essere riferiti a soggetti che abbiano formalmente contratto un “matrimonio” civile riconosciuto dall’ordinamento, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano51. 49 Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento c.d. Dublino (n. 343/2003/CE, G.U.C.E. L 50 del 25 febbraio 2003, pp. 1-ss) e alla Direttiva n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (G.U.C.E. L 31 del 6 febbraio 2003, pp. 18-ss), che prevedono anch’esse, a certe condizioni, un’assimilazione fra coniugi e conviventi di fatto. 50 Direttiva n. 2003/86/CE, G.U.U.E. L 251 del 3 ottobre 2003, pp. 12-ss. La direttiva, come risultata dal parere del Comitato Economico e Sociale sulla proposta, si limita a sancire delle condizioni minime, invece di riconoscere un vero e proprio diritto al ricongiungimento. Sul punto, cfr. Ciciriello, M.C., L’immigrazione nell’Unione europea, in U. Leanza (a cura di), Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale, comunitario e interno, Napoli, 2005, p. 428. 51 Sentenza del Tribunale 17 giugno 1993, causa T-65/92, Arauxo-Dumay, in Raccolta, p. II-597, punto 28. Nel caso di specie, alla Sig.ra Arauxo-Dumay, moglie di un funzionario comunitario deceduto, non veniva riconosciuta la pensione di reversibilità in quanto il suo matrimonio aveva avuto 184 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 3.2.3. La famiglia fondata sul matrimonio e la crisi del vincolo matrimoniale: “divorzio” e “separazione personale” Quanto alla crisi del matrimonio, e alla conseguente cessazione della coabitazione, come già stabilito dalla Corte nel caso Diatta52, la semplice separazione non riveste alcun rilievo negativo al fine del mantenimento del diritto di soggiorno per il coniuge e dei vantaggi sociali riconnessi alla sua situazione di familiare. Sarà solo al momento del divorzio che la situazione sarà valutata diversamente, in quanto verrà a mancare quel vincolo civilistico che, come sopra affermato, rappresenta il fondamento del trattamento privilegiato del familiare. Su questi aspetti è intervenuta la Direttiva n. 2004/38/CE, la quale prevede esplicitamente che i coniugi (o partners, nei limiti che si vedranno più avanti) possano mantenere il diritto di soggiorno, sia in caso di morte o spostamento del titolare, sia in caso di divorzio, annullamento del matrimonio o termine del partenariato registrato. In questo caso, risulta prevalente il diritto dei soggetti a mantenere il collegamento con il territorio dove hanno già soggiornato per un periodo di tempo, piuttosto che il vincolo col soggetto, grazie al quale hanno ottenuto il diritto d’ingresso e soggiorno sul territorio53. In particolare, i membri della famiglia aventi cittadinanza dell’Unione, potranno restare nello Stato ospitante e una durata inferiore ai cinque anni. A nulla sono valse le argomentazioni della ricorrente circa il precedente periodo di convivenza intercorso col defunto. Il Tribunale, infatti, non si è ritenuto competente “ad estendere l’interpretazione giuridica dei termini precisi utilizzati nello Statuto, al fine di far rientrare nella nozione di “matrimonio” situazioni di convivenza o di unioni di fatto, ovvero nella nozione di “coniuge” o di “moglie” la situazione di un (a) “convivente”. Questa conclusione […], tiene conto anche del fatto che numerose disposizioni statutarie fanno riferimento alle nozioni di coniuge o di matrimonio e che una loro interpretazione in senso estensivo comporterebbe una modifica del fondamento giuridico delle disposizioni di cui trattasi, con rilevanti conseguenze in campo giuridico ed economico, sia per le comunità che per i terzi. Una modifica di tale portata, potrebbe nascere solo da un intervento del legislatore comunitario, qualora questi ne ravvisasse l’opportunità”. Sulla nozione di coniuge, si vedano anche le conclusioni dell’Avvocato generale Mancini, nella causa 149/82, Robards, in Raccolta, 1983, pp. 171-ss., sulla possibile inclusione dei genitori divorziati nel concetto di coniuge, ai fini dell’attribuzione di benefici di sicurezza sociale per i figli di cui possano essere affidatari. 52 Sentenza 13 febbraio 1985, causa 267/83, Diatta, in Raccolta, p. 567. Sul punto cfr. Blake, N., Family Life in Community Law: The Limits of Freedom and Dignity, in E. Guild (ed.), The Legal Framework, cit., pp. 8-ss. 53 Cfr. sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 387 e 390/87, Echternach e Moritz, in Raccolta, p. 723, sul mantenimento in capo al figlio del diritto di risiedere sul territorio e di proseguirvi gli studi, anche dopo il trasferimento del padre come lavoratore in altro Stato membro. Sul punto si veda anche la sentenza 4 maggio 1995, causa C-7/94, Gaal, in Raccolta, p. I-1031. 185 CAPITOLO TERZO altresì acquisire il diritto di soggiorno permanente54 (in caso di decesso, partenza del titolare, o scioglimento del vincolo) se soddisfano una delle condizioni previste all’art. 7, par. 1, della direttiva55; quelli cittadini di Stati terzi manterranno invece il diritto, solo ove siano soddisfatte ulteriori condizioni relative, ad esempio, alla durata del matrimonio o del soggiorno nello Stato ospitante o alla custodia del figlio minore56. La direttiva prevede che il diritto di soggiorno permanente, in caso di decesso del titolare, sia subordinato al requisito che i familiari esercitino un’attività lavorativa subordinata od autonoma, o dispongano di risorse economiche sufficienti, nonché di una assicurazione malattia57. Il diritto, inoltre, permane fino al termine degli studi nello Stato ospitante, per i figli e il coniuge al quale siano affidati. Nel caso di divorzio, scioglimento del matrimonio o dell’unione registrata, i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione non perderanno il diritto di soggiorno, in presenza di una di queste condizioni: il vincolo è durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato ospitante; il coniuge/partner ha ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione; una situazione difficile, come l’aver subito violenza domestica, renda necessaria la conservazione del diritto di soggiorno. Perché in questo caso si abbia diritto di soggiorno permanente, dovranno verificarsi le stesse condizioni sopra riportate. È singolare notare come la partenza del titolare del diritto di soggiorno a titolo principale determini, sulla base di una stretta interpretazione della direttiva, la perdita del diritto di soggiorno da parte dei familiari che non abbiano cittadinanza comunitaria, salvo il caso dei figli (e del genitore affidatario) che già risiedano nello Stato ospitante e siano iscritti a un istituto scolastico per seguirvi gli studi. In tal caso, il diritto permarrà fino al termine degli studi. A tale situazione normativa, nella quale l’ordinamento europeo attribuiva rilevanza al solo vincolo matrimoniale in senso stretto, si è contrapposta, nel tempo, la situazione degli ordinamenti nazionali, o almeno di alcuni di essi, che hanno invece sempre più 54 La creazione del diritto di soggiorno permanente, a favore dei soggetti che abbiano esercitato il diritto di soggiorno per un certo periodo di tempo, rappresenta una delle maggiori novità della direttiva. 55 L’art. 7, par. 1, afferma che il soggetto deve disporre “di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante”. 56 In particolare, si veda la sentenza in causa C-257/00, Givane, cit., sul diritto di rimanere sul territorio dello Stato ospitante, a seguito del decesso del lavoratore. 57 In alternativa il familiare può dimostrare “di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni” (art. 12, par. 2). 186 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA dimostrato la tendenza ad attribuire effetti anche alle ipotesi di convivenza: da un lato, prevedendo la creazione di modelli contrattuali (o tout court civilistici) di partnership finalizzati a tutelare giuridicamente i partner non coniugati, dall’altro lato attribuendo ex lege, alcuni effetti ai periodi di convivenza anche al di fuori di modelli standardizzati. A ciò, si aggiunga l’ulteriore problematica – di stretta attualità – riguardante la disciplina delle unioni fra persone dello stesso sesso, che verranno esaminate nel prosieguo della trattazione. 3.2.4. Matrimoni tra persone dello stesso sesso e matrimoni poligamici Con riferimento alla questione dell’individuazione del contenuto dei rapporti matrimoniali, un problema riguarda la possibilità o meno di includere all’interno della nozione di matrimonio le unioni tra persone dello stesso sesso. Com’è noto, si tratta di un problema di stretta attualità, tenuto conto del dibattito sociale che si sta sviluppando in tutto il territorio europeo intorno a questo tema e le scelte particolarmente innovative che alcuni legislatori nazionali hanno già adottato in tal senso. In particolare, nel 2001 i Paesi Bassi sono stati il primo Paese comunitario ad allargare l’istituto del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso, e tale scelta ha provocato, sotto il profilo strettamente comunitario, la questione dell’eventuale inclusione di queste coppie nella nozione comunitaria di coniuge. La Commissione ha subito adottato una posizione particolarmente prudente e conservativa: in occasione di un’interrogazione parlamentare del marzo 2002 – avente ad oggetto l’estensione della nozione di coniuge nel diritto comunitario alla luce dell’istituzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso nei Paesi Bassi 58 – ha chiarito che l’interpretazione di questa nozione va effettuata tenendo conto dell’evoluzione sociale e giuridica complessiva della Comunità e non quella di un unico Stato membro. Di conseguenza, la legislazione olandese, avendo effetto solo sul territorio dei Paesi Bassi, non comportava né l’estensione della nozione di coniuge accolta negli atti comunitari che la contemplano – come ad esempio il 58 Interrogazione scritta E- 3261/01 del 23 novembre 2001 alla Commissione e risposta della Commissione del 12 marzo 2003, in G.U.C.E. C 28E del 6 febbraio 2003, p. 2-3. (Oggetto: Regolamento (CE) n. 1347/2000 ed estensione del matrimonio civile e dell’adozione alle persone dello stesso sesso nei Paesi Bassi). 187 CAPITOLO TERZO Regolamento n. 1612/68 in materia di libera circolazione delle persone nel territorio comunitario – né l’imposizione di una definizione estesa ad altri Stati membri. Poco più tardi, e più precisamente in occasione dell’adozione della Direttiva n. 2004/38, che ha riassunto ed aggiornato proprio la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, il tema si è riproposto, avendo, nel frattempo, anche il Belgio aperto le porte al matrimonio tra persone omosessuali. L’iter legislativo di tale direttiva è stato caratterizzato dalla proposta del Parlamento Europeo di includere per la prima volta nella nozione di familiare il coniuge “a prescindere dal sesso” e “secondo la relativa legislazione nazionale”. Tale proposta, di per sé fortemente innovativa, è stata immediatamente bocciata dalla Commissione che, dopo aver richiamato l’impossibilità per l’Unione di armonizzare le singole legislazioni nazionali in materia di diritto di famiglia – stante l’assenza di una competenza legislativa sul punto59 – ha sottolineato l’opportunità di adottare un approccio “host state oriented” e cioè che tenga conto della legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione, rectius dello Stato in cui si esercita la libera circolazione. Questo approccio, difatti, garantisce il rispetto del principio di non discriminazione in quanto permette a ciascun Stato membro di trattare le coppie che provengono da altri Stati membri alla stregua dei propri cittadini nazionali. In altre parole, da una posizione iniziale di totale chiusura sulla possibilità di riconoscere degli effetti giuridici sul piano del diritto comunitario, la Commissione ha adottato una posizione leggermente meno rigida ammettendo la rilevanza comunitaria delle coppie omosessuali, ma limitatamente al territorio dello Stato membro che ammette e ne regola l’esistenza. In ogni caso, essa non ha escluso la possibilità della riapertura di un dibattito sul tema, nonché di un’interpretazione estensiva delle nozioni utilizzate nella direttiva, a condizione che, tuttavia, si attivi un processo spontaneo di armonizzazione tra le legislazioni dei Paesi membri. Da un’altra prospettiva, rileva la questione di ricomprendere nelle coppie matrimoniali i rapporti poligamici. A tal proposito è interessante osservare come la legislazione comunitaria non escluda apertis verbis l’inclusione di tali rapporti nella 59 Si tenga conto che, all’epoca, i rapporti matrimoniali tra omosessuali erano ammessi solo in due Stati membri: Paesi Bassi e Belgio. 188 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA nozione di matrimonio ed anzi in alcuni casi sembra ricondurre ad essi taluni effetti, sebbene in maniera circostanziata. È ciò che emerge dall’analisi della Direttiva n. 2003/86 del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare: la suddetta direttiva stabilisce i requisiti e le condizioni per poter accedere a tale diritto e indica i soggetti beneficiari dello stesso. Tra questi vi sono, appunto: il coniuge del soggiornante, i figli minorenni del soggiornante e del coniuge […], gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge […], i figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge […] (art. 4, commi n. 1 e 2). Pur non definendo cosa si intenda per “coniuge”, la direttiva prevede che “in caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge”. In altre parole, la disposizione richiamata sembra dare una certa rilevanza anche ai rapporti poligamici, nella misura in cui il diritto al ricongiungimento è riconosciuto al primo coniuge, rectius al coniuge che per primo inoltra la richiesta. Ed invero, la circostanza che le coppie poligamiche ricevano un determinato riconoscimento dal diritto comunitario non deve particolarmente sorprendere, essendo il riflesso di una concezione già diffusa in alcuni ordinamenti europei. Infatti, le coppie poligamiche, a differenza delle coppie omosessuali, conservano un elemento essenziale nell’impostazione tradizionale del matrimonio, e cioè la differenza di sesso tra i coniugi60, e tale circostanza influisce senza dubbio nel giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico interno. In ambito europeo, uno dei primi ordinamenti ad avvertire l’esigenza di accordare determinati effetti a tali coppie è stata la Francia: ed invero, l’intenso fenomeno di immigrazione, in particolare di origine magrebina, ha costretto la giurisprudenza (e la dottrina61) francese a trovare delle soluzioni al problema del riconoscimento degli effetti di tali coppie nell’ordinamento nazionale: basandosi, allora, sulla teoria dell’effet attenué dell’ordine pubblico, i giudici francesi hanno riconosciuto una certa rilevanza ai matrimoni poligamici in materia di obbligazioni alimentari62, diritto di 60 Cfr. Fulchiron, H., Le mariage homosexuel et le droit français (à propos des lois hollandaises du 21 décembre 2000, Recueil Dalloz, 2001, p. 1628. 61 Per un’analisi generale dei problemi posti nel diritto internazionale privato dai matrimoni poligamici, si rinvia a Bischoff, J. M., Le mariage polygamique en droit international privé, Travaux du comité fr. Dr. Int. Priv., 1981, vol. 2, pp. 91-ss. 62 Cour de Cassation, première chambre civile, 28 gennaio 1958, Rev. Crit. DIP, 1958, p. 110. 189 CAPITOLO TERZO soggiorno63, pensione di reversibilità64 e finanche in materia successoria65. Tale impostazione ha trovato recentemente terreno fertile anche in altri Paesi europei66 e, sebbene con maggiori resistenze, nella giurisprudenza italiana67. 3.3. Le relazioni tra persone dello stesso sesso in una prospettiva comparatistica Soffermandosi sul contenuto dei rapporti matrimoniali, quello dello statuto giuridico delle unioni omosessuali è uno dei temi per i quali l’indagine comparatistica si dimostra più feconda: anzitutto, per l’ampio numero di sistemi nei quali la problematica è stata affrontata, ma anche e soprattutto per la pluralità di soluzioni che sono state elaborate, in conseguenza di un determinato contesto sociale o come portato di determinate contingenze politiche. A ciò aggiungasi l’attualità del tema in molti ordinamenti, donde, per un verso, il poter constatare un marcato dinamismo all’interno di molte esperienze (che, ad esempio, sono approdate al riconoscimento dei matrimoni omosessuali dopo aver per alcuni anni previsto unioni registrate) e, per altro verso, il doversi rassegnare alla assoluta provvisorietà delle conclusioni cui possa addivenirsi, in ragione di un continuo mutamento politico-normativo68. 63 Conseil d’Etat, 11 luglio 1980, in Rev. Crit. DIP, 1981, p. 658. Cour de Cassation, première chambre civile, 22 aprile 1986, Recueil Dalloz, 1986, Inf. Rap., p. 270. 65 Celebre il caso Bendedouche, affrontato dalla sentenza del 3 gennaio 1980 dalla Cour de Cassation, première chambre civile, 3.1.1980, in Rev. Crit. DIP 1980, p. 331, con nota di H. Batiffol. 66 L’esempio più illuminante è la legislazione spagnola che permette il ricongiungimento familiare ad una – e ad una sola – delle mogli (o dei mariti) della coppia poligamica: v. Ley orgánica n. 14/2003 del 20 novembre 2003. 67 È stato, ad esempio, riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare di una delle due mogli di un cittadino marocchino residente in Italia, ma esclusivamente per garantire la vicinanza della stessa al figlio e, quindi, nell’esclusivo interesse di quest’ultimo: cfr. Corte d’Appello di Torino, decreto 18 aprile 2001, in Dir. fam., 2001, pp. 1492-ss. In senso favorevole al riconoscimento degli effetti delle unioni poligamiche, almeno con riferimento ad una delle mogli (o dei mariti) della coppia poligamica, cfr. Campiglio, C., Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, 2008, pp. 44-ss. 68 Affronta questi temi, con particolare attenzione sulla (mancata) sensibilità del diritto internazionale alla tematica omosessuale, Winkler, M., Is International Law Gay-Friendly?, in SIDIBlog, Blog della Società Italiana di Diritto Internazionale, http://www.sidi-isil.org/sidiblog, pubblicato il 25 luglio 2013. In particolare si evidenzia come “[…] at a global level, international norms do not seem gayfriendly at all. If one looks at the 2008 French proposal to the U.N. General Assembly to introduce a standstill on national laws punishing homosexual acts between consenting adults, the resulting impression may be disappointing, for the proposal was rejected with questionable justifications. Last year, however, the U.N. High Commissioner for Human Rights published a booklet (Born Free and Equal. Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law) in which it stigmatized “a pattern of systematic violence and discrimination directed at people in all regions because of their sexual orientation” and contended that all States have an obligation, under international law, to protect the fundamental human rights of gays and lesbians. Accordingly, States 64 190 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Guardando al limitato contesto europeo, che qui interessa in ragione dell’applicazione ratione loci del Regolamento “Roma III”, all’omogeneità suggerita da considerazioni geografiche, corrisponde, di contro, uno spettro di soluzioni assai ampio, che va dal riconoscimento pleno jure del matrimonio tra omosessuali (Spagna) alla previsione di unioni registrate che si pongono su un piano decisamente diverso rispetto all’unione matrimoniale (Francia), passando per i casi in cui si è provveduto alla elaborazione di una disciplina succedanea del matrimonio, consistente nella normativizzazione di forme di convivenza registrate largamente assimilabili al matrimonio (Regno Unito e, in misura minore, Germania). Questa poliformità risulta ulteriormente accresciuta se si focalizza l’attenzione sulle disposizioni costituzionali rilevanti in materia: a fronte della ovvia irrilevanza della questione per il caso del Regno Unito, gli altri tre ordinamenti offrono soluzioni differenziate. Così, se in Francia ci si limita ad una generica affermazione dell’impegno a proteggere la famiglia69, in Spagna l’impegno è alla tutela tanto della famiglia (art. 39) che del matrimonio, non ulteriormente aggettivato (art. 32)70, in una forma che suggerisce, in relazione alla differenziazione delle sedi in cui la Costituzione fissa gli obiettivi programmatici, l’assenza di un legame “naturale” tra la prima ed il secondo. Legame che, invece, parrebbe suggerito dall’art. 6 della Legge fondamentale tedesca, non a caso rubricato «Matrimonio e famiglia»71, e che dunque finisce per dare adito ad un necessario privilegio per l’istituto matrimoniale nei confronti delle altre forme di convivenza. are committed to protect people from homophobic violence, prevent torture and cruel, inhuman and degrading treatment of gay people, repeal laws criminalizing homosexuality and safeguard gays’ freedom of expression and associations. In this respect, the U.N. and other international institutions, by which States can easily communicate and directly share opinions on common concerns, are incrementally influencing individual nations and causing significant discussions on the national stage. Legal changes will surely take place, but they will presumably require a certain time”. Si veda anche Winkler, M., Ancora sul rifiuto di trascrizione in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata, in Il diritto di famiglia e delle persone, fascicolo n. 3/2011, pp. 1236-1253. 69 Par. 10 del Preambolo della Costituzione del 1946 : «La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement». Il testo completo è disponibile in http://www.conseil-constitutionnel.fr, visitato il 30 agosto 2013. 70 Art. 39, par. 1: «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia». Art. 32 : «1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos». Il testo completo è disponibile in http://noticias.juridicas.com, visitato il 30 agosto 2013. 71 Art. 6: “II matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell'ordinamento statale”. Il testo completo è disponibile in http://www.bundestag.de, visitato il 30 agosto 2013. 191 CAPITOLO TERZO Può notarsi che, estendendo l’osservazione ad altri ordinamenti rispetto a quelli sopra indicati, il diritto costituzionale non offre molte varianti ulteriori. L’id quod plerumque accidit, almeno in Europa, è infatti dato dalla totale irrilevanza del diritto di famiglia e, nella fattispecie, del sesso dei nubendi (che importa la sostanziale impossibilità di rintracciare tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione Europea): di famiglia e di matrimonio neppure si parla (o, se lo si fa, ciò avviene per fini assai diversi da quelli qui presi in considerazione) nelle costituzioni di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Olanda, Repubblica ceca, Svezia. Le poche eccezioni, oltre a quelle indicate supra, sono riconducibili a due categorie. Nella prima si annoverano il caso svizzero, in cui l’art. 14 della Costituzione riecheggia l’art. 6 della Legge fondamentale tedesca, quello portoghese, i cui articoli 36 e 67 della Costituzione sono, rispettivamente, assimilabili agli articoli 32 e 39 della Costituzione spagnola, e quello lussemburghese, nel quale l’art. 11 della Costituzione fa riferimento ai “diritti naturali della persona umana e della famiglia”. Alla vaghezza di queste indicazioni corrisponde un’estrema chiarezza delle costituzioni collocabili nella seconda categoria, le quali si occupano dell’istituto matrimoniale per specificare che esso presuppone l’eterosessualità della coppia: una tale formula è presente in alcune costituzioni dell’Europa orientale, quattro delle quali di Stati membri dell’Unione europea (Polonia, Lituania, Lettonia a seguito della revisione costituzionale del 2005 e Bulgaria; analoghe previsioni sono contenute nelle costituzioni di Moldova, Montenegro, Serbia ed Ucraina)72. In estrema sintesi, le costituzioni europee, in riferimento alla ammissibilità del matrimonio omosessuale, oscillano tra la regola della pretermissione di indicazioni e l’eccezione consistente nell’esplicita esclusione. Una siffatta conclusione non può tuttavia lasciar spazio ad una impostazione manichea della problematica giuridica. Il tacere o il negare il matrimonio omosessuale nulla dice, infatti, sull’an e sul quomodo della tutela di forme di convivenza, variamente qualificabili, tra persone dello stesso sesso; né indicazioni definitive sono desumibili in merito allo status, comunque definito, delle coppie omosessuali. Partendo dal secondo profilo, appare opportuno evidenziare che taluni diritti, tra i più delicati e discussi in relazione al 72 L’analisi comparatistica è tratta da uno spunto di Passaglia, P., Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei, in Quaderni Costituzionali, fascicolo n. 1/2010, pp. 1-99. 192 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA riconoscimento delle coppie omosessuali, non sono automaticamente esclusi dalla previsione impeditiva del matrimonio73. È comunque il primo profilo quello che appare più rilevante, almeno avendo riguardo all’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale. E, sul punto, l’unica corrispondenza che può trarsi dall’analisi in concreto degli ordinamenti è tra la previsione costituzionale del divieto di matrimonio omosessuale e la mancata previsione in concreto di forme di convivenza legalizzata tra persone dello stesso sesso. Là dove, invece, le disposizioni costituzionali si mostrano indifferenti, le forme di tutela delle coppie omosessuali possono assumere – schematizzando – tre diverse forme: a) estensione alle coppie omosessuali dell’istituto matrimoniale; b) unione registrata (la registrazione formale dell’unione – prevista ora solo per le coppie omosessuali ora estesa anche alle coppie eterosessuali – assicura uno status che può anche essere virtualmente equivalente, fatte salve specifiche eccezioni, a quello matrimoniale); c) convivenza di fatto (tutela minimale, basata esclusivamente sull’affermazione di specifici diritti). 3.3.1. Il matrimonio omosessuale Nella prima categoria si collocano – ad oggi – due Paesi dell’Europa centrooccidentale (Belgio ed Olanda), due Paesi scandinavi (Norvegia e Svezia) ed un Paese latino (Spagna), cui si è recentemente aggiunto un secondo (Portogallo)74. 73 Valgano, per tutti, i casi bulgaro e polacco, nei quali la radicale esclusione del matrimonio omosessuale non ha impedito il riconoscimento, in capo agli omosessuali, della possibilità di procedere all’adozione, una volta affermata la legittimità dell’adozione monoparentale (sul versante opposto, si pongono le legislazioni di Lettonia e Lituania, che associano al divieto costituzionale del matrimonio omosessuale la limitazione dell’adozione alle sole coppie sposate). Cfr. Oberto, G., Problemi di coppia, omosessualità e filiazione, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2010, pp. 802-833. 74 I sei Paesi sono accomunati dall’aver introdotto il matrimonio omosessuale a seguito di un intervento legislativo ad hoc: l’Olanda ha aperto la strada (la legge del 21 dicembre 2000 è entrata in vigore il 1° aprile 2001), seguita dal Belgio (legge del 13 febbraio 2003, entrata in vigore il 1° giugno successivo) e dalla Spagna (legge del 1° luglio 2005, entrata in vigore il 3 luglio); la Norvegia e la Svezia hanno provveduto più di recente (la legge norvegese, adottata in data 11 giugno 2008, è entrata in vigore il 1° gennaio 2009; la legge svedese del 1° aprile 2009 è entrata in vigore il 1° maggio successivo); da ultimo, in Portogallo, in data 11 febbraio 2010, è stato approvato un testo di legge volto ad introdurre il matrimonio omosessuale. Da notare è peraltro che, nel caso belga, il matrimonio omosessuale è stato introdotto con alcune limitazioni, quali, ad esempio, quelle inerenti all’impossibilità di procedere all’adozione da parte della coppia; nel 2005, tuttavia, queste limitazioni 193 CAPITOLO TERZO La similitudine circa il quomodo dell’introduzione del matrimonio non si estende alla storia del riconoscimento dei diritti degli omosessuali, giacché la legalizzazione dell’omosessualità (nella forma di eliminazione delle fattispecie di reato connesse agli atti sessuali tra adulti consenzienti) ha, in due casi, radici assai risalenti (al 1811, per l’Olanda, ed al 1843, per il Belgio); in tre casi, la legalizzazione ha coinciso con il ritorno alla democrazia (in Svezia, dal 1944; in Spagna, dal 1979; in Portogallo, dal 1983, peraltro con un qualche ritardo rispetto al fine della dittatura); nel sesto caso (la Norvegia), invece, la legalizzazione, oltre ad essere recente (1972), è intervenuta allorché l’ordinamento democratico poteva dirsi stabilizzato ormai da alcuni decenni. Le differenze si apprezzano anche sotto lo specifico profilo della tutela delle coppie omosessuali. In tutti i casi, il riconoscimento del matrimonio omosessuale ha fatto seguito ad una legislazione che aveva introdotto forme di tutela per le coppie omosessuali. Non è forse casuale, però, che i Paesi scandinavi, giunti di recente all’istituto matrimoniale, siano stati tra i primi a sperimentare forme di tutela quasi analoghe. La legge norvegese del 1993 sulle unioni registrate, seconda soltanto a quella danese del 1989, ha offerto una tutela forte, ampliatasi negli anni sino a ricomprendere (dal 2002) anche la possibilità di adozione di figli di uno dei partners (era invece espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a fecondazione artificiale). La Svezia, che ha introdotto le unioni registrate nel 1994, ha optato per una ancora maggiore vicinanza rispetto al matrimonio, poiché è stata sin da subito riconosciuta l’adozione congiunta, mentre nel 2005 si è estesa alle coppie lesbiche unite in un’unione registrata la possibilità di ricorrere a fecondazione artificiale. La legislazione olandese, nel 1997, si è collocata su una analoga lunghezza d’onda, prevedendo unioni civili grazie alle quali le coppie beneficiavano di uno status simile a quello matrimoniale, ma con la rilevante eccezione delle adozioni, che venivano impedite. Se, dunque, per Olanda, Norvegia e Svezia si può tracciare una linea ideale di continuità tra l’estensione agli omosessuali dell’istituto matrimoniale e le forme di tutela in precedenza offerte, nei casi di Belgio, Spagna e Portogallo l’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso ha segnato un oggettivo salto di qualità rispetto al passato. In Belgio, una legge del 1998 aveva introdotto una cohabitation sono state eliminate, consentendo la piena assimilabilità del matrimonio omosessuale a quello eterosessuale. 194 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA légale, unione registrata (aperta a coppie omosessuali ed eterosessuali) dalla quale scaturivano alcuni diritti ed obblighi per i partners, che era priva, però, di significativi riflessi nei rapporti di diritto pubblico. In Spagna, il matrimonio omosessuale è stato introdotto in una realtà che vedeva l’esistenza, in tredici Comunità autonome su diciassette, di forme di unioni registrate dalle quali scaturivano soprattutto alcuni diritti reali e di tipo successorio (a livello statale, dal 1994, era presente una qualche forma di tutela, relativa soprattutto ai rapporti di locazione, riconducibile alla figura delle convivenze di fatto). Infine, in Portogallo, prima del passaggio al matrimonio omosessuale, nel 2001 si era estesa, con legge, alle coppie omosessuali la tutela offerta, a livello privatistico e nei rapporti con il fisco, alle coppie eterosessuali di fatto (sono rimaste, peraltro, forti distinzioni rispetto al regime matrimoniale, tanto da potersi parlare di un modello di tutela relativamente debole)75. 3.3.2. Le unioni registrate Allo stato attuale, la tutela delle coppie omosessuali in Europa è veicolata, nella maggior parte dei casi, da previsioni legislative che introducono istituti riconducibili alla nozione di unione registrata. Una nozione invero piuttosto vaga, visto che in essa possono ricomprendersi forme di tutela quanto mai differenziate, che possono andare dalla tendenzialmente completa assimilabilità al matrimonio alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso. Il parallelismo con il matrimonio trova la realizzazione forse più compiuta nella legislazione svedese, nel Civil Partnership Act (2004)76 del Regno Unito e nella legislazione islandese, in cui le unioni registrate (introdotte nel 1996) hanno visto, con una riforma del 2005, 75 Patti, S., I diritti delle persone omosessuali e il mancato riconoscimento del matrimonio contratto all’estero, in Famiglia, persone e successioni, 2012, pp. 456-458 76 Il Civil Partnership Act (in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/section/1, visitato il 02 settembre 2013) è entrato in vigore il 5 dicembre 2005, apertamente definendo l’unione registrata fra persone dello stesso sesso, in accordo con le disposizioni di tale testo normativo. Art. 1: “(1) A civil partnership is a relationship between two people of the same sex (“civil partners”) – (a) which is formed when they register as civil partners of each other – (i) in England or Wales (under Part 2), (ii) in Scotland (under Part 3), (iii) in Northern Ireland (under Part 4), or (iv) outside the United Kingdom under an Order in Council made under Chapter 1 of Part 5 (registration at British consulates etc. or by armed forces personnel), or (b) which they are treated under Chapter 2 of Part 5 as having formed (at the time determined under that Chapter) by virtue of having registered an overseas relationship”. 195 CAPITOLO TERZO l’ampliamento della propria tutela sino al pieno riconoscimento del diritto all’adozione (in precedenza, limitata a quella dei figli del partner) ed al ricorso alla fecondazione assistita. Pur con qualche riserva, l’assimilabilità al matrimonio è riscontrabile, oltre che nel sistema norvegese anteriore al 2009 e (con qualche riserva supplementare) in quello olandese prima del 2001, in Finlandia (dal 2002)77, in cui, però, si pongono limiti all’utilizzo del cognome del partner ed all’adozione (che non può essere congiunta). L’equiparazione tra partners e coniugi è particolarmente spiccata anche nella legge di Andorra del 2005, che fa conseguire la registrazione al decorso di sei mesi dalla relativa richiesta, evidentemente richiedendo la prova della solidità e stabilità del rapporto di coppia. È da rilevare che quello di Andorra è, insieme con quello olandese, l’unico tra gli ordinamenti appena menzionati in cui l’unione registrata è aperta alle coppie omosessuali ed a quelle eterosessuali: negli altri Paesi, infatti, si è strutturato un c.d. doppio binario, alla luce del quale le coppie eterosessuali formalizzano la propria unione con il matrimonio, mentre quelle omosessuali hanno a disposizione un istituto simile (ma, evidentemente, diverso). La logica del doppio binario è seguita anche in Germania, sebbene per la Eingetragene Lebenspartnerschaft, introdotta nel 200178, possano riscontrarsi discrasie rispetto al matrimonio più ampie di quelle presenti negli esempi sopra menzionati. In altre esperienze, l’istituto matrimoniale resta il modello di riferimento nella enucleazione dei diritti e dei doveri dei partners, ma la disciplina concreta delle unioni registrate se ne allontana in misura considerevole. È quanto si constata in vari ordinamenti dell’area mitteleuropea che hanno provveduto a disciplinare il fenomeno delle coppie 77 In Finlandia è in vigore, dal 1 marzo 2002, una legge per le unioni civili tra persone dello stesso sesso (Laki rekisteröidystä parisuhteesta, 950/2001) la quale garantisce molti dei diritti che acquisiscono le coppie eterosessuali che contraggono matrimonio civile, a meno che le parti non dispongano diversamente. Tra questi, ad esempio, il diritto di immigrazione per il partner straniero. Sia la registrazione che la dissoluzione dell'unione si ottengono allo stesso modo che per il matrimonio. La convivenza si stipula dinnanzi alle stesse autorità preposte alla celebrazione del matrimonio e lo scioglimento della convivenza fa capo alle disposizioni previste per il matrimonio. Le leggi sulla paternità, l'adozione e la possibilità di usare un nome in comune non si applicano alle convivenze registrate. 78 L'istituto giuridico della convivenza registrata (Eingetragene Lebenspartnerschaft) è stato introdotto in Germania il 16 febbraio 2001, con la legge Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft, in vigore dal 1 agosto successivo. Le unioni civili sono ammesse in Germania esclusivamente per coppie omosessuali (§ 1 Abs.1 LPartG). La legge sulla convivenza registrata non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio, pur applicando ai conviventi disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile tedesco per la disciplina del matrimonio. 196 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA omosessuali negli ultimi cinque anni79. Tutte queste esperienze sono accomunate dall’adozione della logica che si è definita del doppio binario80, ed in ciò si distinguono dalle unioni civili ungheresi (introdotte nel 2009)81, aperte anche alle coppie eterosessuali, sull’evidente presupposto della diversità di esse rispetto al matrimonio (sono infatti esclusi, tra l’altro, l’adozione, il ricorso alla fecondazione assistita e l’uso del cognome del partner). La netta differenziazione tra unione registrata e matrimonio è propria anche di altre esperienze, nelle quali, non a caso, la registrazione rappresenta anche una formalizzazione alternativa al matrimonio per le unioni eterosessuali. Il riferimento va al Belgio (prima dell’introduzione del matrimonio omosessuale di cui si parlava supra), ma soprattutto ai PACS francesi (dal 1999 ad oggi, fino alle recentissime modifiche alla legislazione avvenute nel 2013, di cui si darà conto infra) ed ai partenariats légaux previsti, dal 2004, nella legislazione lussemburghese, in buona misura mutuatari del modello francese. Per concludere sul punto, deve ricordarsi che in altri due Paesi sono in fase di approvazione leggi che disciplinano le unioni registrate per coppie omosessuali: Irlanda e Liechtenstein82. 79 Nella Repubblica ceca, le unioni registrate (previste dal 2006) non danno titolo all’adozione, né all’utilizzo del cognome del partner, mentre, a livello fiscale, presentano una disciplina di minor favor rispetto al matrimonio. Analogamente, in Slovenia (in cui le unioni registrate sono possibili dal 2006), l’adozione è preclusa e, inoltre, si escludono tutele previdenziali a favore del partner. Ancora, le unioni svizzere (dal 2007) non consentono – tra l’altro – né l’adozione, né il ricorso alla fecondazione assistita, né l’uso del cognome del partner, alla stessa stregua di quanto è previsto per le unioni registrate previste dalla legge austriaca del 30 dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010. 80 La dottrina sul punto è copiosa. Si vedano, in particolare: Calò, E., Matrimonio à la carte Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario, Milano, Giuffrè, 2009; Bilotta, F., Le unioni fra persone dello stesso sesso: profili di diritto civile, comunitario e comparato, Milano-Udine, Mimesis, 2008; Alonso Pérez, J. I., El Reconocimiento de las uniones no matrimoniales en la Unión Europea. Análisis y sinopsis de las leyes autonómicas en vigor, Barcelona, Bosch, 2007; Panza, F., La convivenza contrattata, Adriatica, Bari, 2006. 81 Nell'aprile 2009 e stata approvata dal parlamento ungherese una nuova legge sull'unione civile, oppure convivenza registrata. Il termine ungherese e "bejegyzett élettársi kapcsolat", esatto equivalente del termine tedesco "eingetragene Lebenspartnerschaft". Cfr. http://www.ilgaeurope.org/europe/news/hungary, visitato il 02 settembre 2013. 82 In Irlanda, l’approvazione definitiva del Civil Partnerships Bill (2008), avvenuta nel 2010, ha determinato l’esigenza di numerosi provvedimenti amministrativi di attuazione. Il 19 luglio 2010 ha ricevuto la firma del Presidente della Repubblica, ed è divenuto operativo a partire dal 2011. Il riconoscimento delle unioni omosessuali, di per sé piuttosto ampio, non comprende, in ogni caso, la possibilità di procedere all’adozione di minori. Anche in Liechtenstein è attualmente in esame un disegno di legge presentato dal Governo, con cui verrebbe introdotta una forma di unione registrata basata sul modello austro-svizzero. 197 CAPITOLO TERZO 3.3.3. Le convivenze di fatto Il quadro delineato nei paragrafi precedenti non esaurisce, come accennato, le forme di tutela di cui beneficiano le coppie omosessuali: il mero fatto della convivenza tra due persone, infatti, ben può rilevare sub specie juris. Le modalità attraverso cui la rilevanza emerge ed i contenuti che assume sono, ovviamente, molto variabili a seconda degli ordinamenti. Su un piano generale, può dirsi che, in relativamente pochi casi, la tutela sia il prodotto di un intervento legislativo ad hoc: il già ricordato caso portoghese83 è forse il più significativo, ma può citarsi anche quello della legge croata del 2003. Al di là di questi esempi, le convivenze di fatto vengono tutelate mediante interventi legislativi specificamente dedicati a singoli aspetti della vita in comune o, invero più di frequente, attraverso pronunce giurisdizionali che riconoscono, in concreto, singoli diritti ai partners o a determinati partners. L’indagine comparatistica, a questo punto, entra in osmosi con un gran numero di settori normativi tipici di ciascun ordinamento (dal diritto di famiglia ai diritti reali e personali di godimento, dal diritto successorio al diritto tributario, dal diritto previdenziale al diritto del lavoro), e si può intuire, tra l’altro, che il grado di variabilità delle soluzioni si accresce esponenzialmente rispetto a quanto già constatato in ordine alle unioni registrate. Senza contare che, a divaricare i sistemi, contribuisce la stessa disciplina di forme di convivenza “formalizzate”, se è vero che la convivenza di fatto ha rilievo (e, in certi limiti, non può non averlo) in ordinamenti privi di qualunque registrazione delle coppie omosessuali, ma anche in ordinamenti in cui esistono unioni registrate o addirittura il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In ultima battuta, pare di potersi cogliere l’esistenza di un divario84 tra l’Europa settentrionale e centro-occidentale, dove le coppie omosessuali, sia pure in forme più o meno radicali, sono comunque destinatarie di una tutela, per così dire, formalizzata, e l’Europa orientale e meridionale, dove (con le sole – peraltro notevoli – eccezioni di Spagna, Andorra e Portogallo) si ha una certa reticenza a disciplinare 83 Supra, par. 3.2.6. Il rilievo è di Grillini, F., Omosessuali e diritti. Il Pacs in Francia e il confronto con la situazione italiana, in F. Grillini, M. R. Marella (a cura di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, Napoli, Jovene, 2001, pp. 123-132. 84 198 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA il fenomeno (talora connotato, poi, da un certo disfavore, come dimostrano le previsioni costituzionali che bandiscono il matrimonio omosessuale. 3.3.4. Le unioni omosessuali in alcuni ordinamenti extra-europei La tutela delle forme di convivenza tra omosessuali non è, chiaramente, una peculiarità degli ordinamenti europei, ragion per cui una maggior completezza della trattazione postula uno sguardo d’insieme anche a livello mondiale. Tuttavia, soltanto nel Nordamerica può riscontrarsi un interesse paragonabile a quello presente nel Vecchio Continente85. Anche l’America Latina mostra, negli ultimi tempi, un notevole dinamismo, sostanziatosi nell’introduzione di unioni registrate in Colombia (dal 2007), Uruguay (dal 2008), Ecuador (dal 2009), nonché in tre città autonome (tra cui Buenos Aires, dal 2002) ed in una provincia dell’Argentina. In Brasile, dal 2004, una serie di decisioni giurisdizionali ha creato un regime di diritti a beneficio delle coppie omosessuali sostanzialmente analogo a quello delle unioni registrate86. 85 È il caso degli ordinamenti canadese (che riconosce il matrimonio omosessuale) e statunitense (in cui alcuni Stati membri riconoscono il matrimonio omosessuale, mentre altri hanno optato per le unioni registrate). In Canada, il matrimonio è aperto alle coppie dello stesso sesso dal 2005. A luglio 2005, infatti, il Parlamento federale ha approvato la C-38, una legge che riformula il matrimonio in quanto "unione di due persone". In alcune Province canadesi gli omosessuali hanno ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio grazie a varie sentenze federali emesse da massime Corti provinciali come la Corte d'Appello dell'Ontario e la Corte d'Appello del British Columbia, pienamente accettate dal Governo federale che difatti si è impegnato a riformulare le norme sul matrimonio di conseguenza. Negli Stati Uniti l'accesso al matrimonio è competenza tradizionalmente delegata ai singoli Stati, a patto ovviamente che non contrasti con la Costituzione federale e perciò con i principi inviolabili di libertà, eguaglianza e non-discriminazione da essa garantiti. Il primo Stato a consentire il matrimonio omosessuale è stato il Massachusetts, dal 17 maggio 2004, in seguito ad una sentenza di carattere statale emessa dalla Corte Suprema del Massachusetts nel novembre 2003. Dal 9 febbraio 2012 anche lo Stato di Washington consente il matrimonio a coppie di persone dello stesso sesso, mentre in data 8 maggio 2012 gli elettori dello Stato del North Carolina hanno votato, con un referendum, un emendamento alla Costituzione dello Stato che vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso e rinforza la posizione dello Stato contro le unioni civili. 86 A partire dal 6 maggio 2011 la Corte Suprema del Brasile ha riconosciuto alle coppie composte da persone dello stesso sesso gli stessi diritti legali delle coppie eterosessuali, compiendo una grande svolta nel riconoscimento delle unioni civili omosessuali. Dieci giudici si sono espressi, di fatto all'unanimità, mentre uno solo si è astenuto, e hanno sottolineato che “nessuno dovrebbe essere privato dei propri diritti sulla base dell'orientamento sessuale”: i diritti delle unioni stabili sono equiparati a quelli del matrimonio, dal momento che vanno a tutelare i membri della coppia sul piano economico e sociale in materia di pensioni, di eredità, di assistenza sanitaria e di adozione di minori. Prima di questa storica sentenza, che in ogni caso non sancisce il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non esisteva un riconoscimento completo delle unioni civili a livello federale, tuttavia le coppie omosessuali avevano già gli stessi diritti di quelle sposate in materia contributiva e assistenziale. Numerosi stati inoltre vietano la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e lo Stato del Rio Grande do Sul ha un registro delle unioni civili. In Brasile, inoltre, già prima della sentenza della Corte Suprema i cittadini apertamente omosessuali hanno il diritto costituzionale di adottare i bambini 199 CAPITOLO TERZO In questa dinamica si segnala, peraltro, soprattutto il Messico, dove nel distretto federale di Mexico City e nello Stato di Coahuila sono state approvate, nel 2006, leggi sulle unioni registrate, efficaci dal 2007. Nel distretto federale, poi, una legge del 29 dicembre 2009 ha legalizzato il matrimonio omosessuale; la legge è entrata in vigore il 4 marzo 2010. Per il resto, le unioni omosessuali sono oggetto di interesse solo in pochissimi ordinamenti. Tra tutti, è il Sudafrica quello in cui la tematica è stata più lungamente dibattuta. Sin dal 1999, grazie soprattutto ad alcune decisioni della Corte costituzionale, le convivenze di fatto tra omosessuali hanno conosciuto un significativo avanzamento in termini di tutela, tradottasi, tra l’altro, nella rilevanza dell’unione ai fini dell’applicazione delle norme sul ricongiungimento familiare (1999), nel riconoscimento delle coppie a fini fiscali (2002), nella possibilità di procedere all’adozione (2002), nella applicazione di alcuni benefici fiscali previsti per le coppie eterosessuali non sposate (2003), nel riconoscimento come legittimi dei figli nati da inseminazione artificiale (2003). In una decisione del 30 novembre 2004, la Corte suprema è andata oltre, dichiarando che la Costituzione (nel sancire il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale, art. 9) ed il common law impongono l’adozione di una nozione di matrimonio che includa anche quello tra persone dello stesso sesso (sul punto, è presumibile che l’esperienza canadese abbia avuto una forte influenza). A distanza di un anno, la Corte costituzionale87, ha confermato la natura discriminatoria nei confronti degli omosessuali della limitazione del matrimonio alle sole coppie eterosessuali, imponendo al legislatore di provvedere a rimuovere gli ostacoli presenti nel diritto positivo. Qualora il legislatore non avesse ottemperato all’imposizione, il matrimonio omosessuale sarebbe divenuto pienamente legale, a decorrere dal 1° dicembre 2006, “by Court order”. A seguito di un iter quanto mai tormentato, il Parlamento sudafricano ha approvato il Civil Unions Bill, che, promulgato il 30 novembre 2006, e, nel 2005 è successo per la prima volta che una bambina sia stata data in adozione ad una coppia gay nello Stato di San Paolo. Questa decisione inedita portò diversi giudici a riconsiderare l'adozione dalla parte delle coppie dello stesso sesso e portò inoltre ad un boom di adozioni da parte di gay e lesbiche. 87 Con la sentenza del 1° dicembre 2005, sui casi Minister of Home Affairs and Another v. Fourie and Another (CCT 60/04), e Lesbian and Gay Equality Project and Eighteen Others v. Minister of Home Affairs and Others (CCT 10/05). 200 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA ha fatto del Sudafrica il secondo paese extra-europeo (dopo il Canada) a riconoscere il matrimonio omosessuale. Fra gli altri Paesi, pur senza aver conosciuto – almeno per il momento – un’evoluzione paragonabile a quella sudafricana, è da ricordare che in Nuova Zelanda, il Civil Union Act (2004) ha introdotto – a beneficio delle coppie omosessuali ed eterosessuali – una forma di unione registrata. L’Australia, invece, oltre ad una tutela minimale a livello federale, vede la formalizzazione di unioni registrate in due Stati (Tasmania e Victoria, dal 2008) e nell’Australian Capital Territory (dal 2009). Interessante è il caso israeliano, non solo perché una (ampia) tutela nella forma di unione registrata è riconosciuta agli omosessuali dal 1994, ma anche perché in quell’ordinamento si riconosce la legittimità dei matrimoni omosessuali, senza tuttavia che sul territorio questi possano essere celebrati, in quanto tutti i matrimoni sono officiati dai ministri di culto della religione degli sposi. L’impedimento alla celebrazione non ha però precluso alla Corte suprema di imporre88 che venissero riconosciuti i matrimoni celebrati all’estero. Assai particolare è anche il caso del Nepal, unico ordinamento del continente asiatico in cui il matrimonio omosessuale è destinato ad essere, nel breve periodo, una realtà: con una decisione del 17 novembre 2008, la Corte suprema ha imposto al legislatore l’adozione di una definizione di matrimonio sessualmente neutra. Allo stato, la sentenza non è stata ancora eseguita; notizie giornalistiche riportano, però, l’elevata probabilità che l’esecuzione avvenga direttamente all’interno della nuova costituzione, attualmente in fase di elaborazione. Se così fosse, il Nepal costituirebbe un unicum sotto il profilo della previsione del matrimonio (anche) omosessuale a livello costituzionale. 3.3.5. L’evoluzione delle unioni omosessuali nel Regno Unito Soffermandosi ora su due Stati europei in cui l’evoluzione della materia in esame si mostra particolarmente feconda nella stretta attualità giuridica (Regno Unito e Francia), è possibile rilevare anzitutto come le peculiarità del diritto costituzionale del Regno Unito presentino ripercussioni significative sul tema delle unioni 88 Decisione del 21 novembre 2006 (Yossi Ben-Ari and others v. Director of Population Administration, Ministry of Interior). 201 CAPITOLO TERZO omosessuali, giacché i parametri cui il legislatore deve fare riferimento sono provenienti essenzialmente da fonti sovranazionali. È da sottolineare, infatti, che lo Human Rights Act (HRA, 1998) costituisce la principale fonte costituzionale dei diritti pertinenti alle unioni omosessuali. Come noto, lo strumento è entrato in vigore il 2 ottobre 2000, ed ha avuto come obiettivo fondamentale quello di incorporare all’interno dell’ordinamento nazionale gran parte della CEDU, di cui riporta molti degli articoli nello Schedule 189. Le sections dello HRA che assumono particolare rilievo nell’ottica della tutela delle unioni omosessuali sono quelle corrispondenti agli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (Diritto al matrimonio) e 14 (Divieto di discriminazione) dello Schedule 1, che ripropongono il testo degli articoli della CEDU. Nella giurisprudenza del Regno Unito, è stata affrontata a più riprese la tematica del rapporto tra l’art. 8 e l’art. 14 della CEDU, con affermazioni anche molto significative per l’evoluzione della questione delle unioni omosessuali90. Lord Nicholls of Birkenhead91 ha sottolineato, citando la sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Frette c. France, del 26 febbraio 2002, che una differenza di trattamento legale fondata sull’orientamento sessuale fosse inaccettabile alla luce dell’art. 14 CEDU, a meno che non sussistessero dei “buoni motivi”. Se è vero che la protezione dell’unità tradizionale della famiglia può, come accertato nella sentenza sul caso Karner c. Austria, del 24 luglio 2003, costituire un “obiettivo importante e legittimo”, ed una “motivazione razionale nella giustificazione delle differenze di trattamento”, ciò vale solamente in “alcuni contesti”, determinati – a seguito di 89 In particolare, gli artt. 2 -12 e 14 della CEDU, gli artt. 1-3 del Primo Protocollo e gli artt. 1 e 2 del Sesto Protocollo. A fondare una certa superiorità rispetto alla legislazione ordinaria, la sec. 3 HRA stabilisce che, “nella misura in cui è possibile, ogni testo di legislazione primaria e secondaria deve essere esaminato alla luce della Convenzione e reso efficace in un modo compatibile con i diritti sanciti dalla Convenzione”; la sec. 4 prevede, inoltre, la possibilità per le corti, qualora gli strumenti ermeneutici non consentano una armonizzazione della legge con lo HRA, di pronunciare una “dichiarazione di incompatibilità”, priva di effetti sul giudizio in corso, ma destinata a porsi quale atto di impulso ai fini della riforma, da parte delle autorità competenti, del diritto positivo. 90 Ex multis, la sentenza Ghaidan v Godin-Mendoza (House of Lords, di seguito anche HL, 21 giugno 2004) riguardava lo Schedule 1 del Rent Act (1977), il quale permetteva al compagno rimasto in vita di un individuo di succedere, al momento della morte di quest’ultimo, nella locazione dell’immobile in cui la coppia aveva convissuto “come marito e moglie”; era quindi assente qualsiasi riferimento alle coppie omosessuali. La parte istante chiedeva, dopo la morte del suo compagno, di poter usufruire di tale diritto di successione nel godimento dell’appartamento nel quale aveva convissuto in un rapporto omosessuale duraturo. 91 Donald James Nicholls, Baron Nicholls of Birkenhead (1933), è un noto Avvocato inglese, che ha ricoperto la carica di Law Lord (Lord of Appeal in Ordinary). 202 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA attenta valutazione da parte delle corti – attraverso l’identificazione del particolare aspetto della famiglia tradizionale che si intende proteggere in sede legislativa. La Baronessa Hale92 ha sottolineato che “l’orientamento sessuale è, secondo l’art. 14, uno dei motivi, al pari della razza e del sesso, sulla base dei quali una differenza di trattamento è particolarmente sospetta”, e che le giustificazioni avanzate per le differenze di trattamento richiedono “uno scrutinio particolarmente attento”. La sentenza Ghaidan stabilisce che la legislazione deve, entro i limiti posti dalla section 3(1) dello HRA, essere interpretata in modo da precludere la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale93. Tuttavia, in Ghaidan non vi è alcuna discussione sull’eventualità di una interferenza con il diritto alla vita familiare della parte attrice, né sul modo in cui la definizione di “vita familiare” sia da intendersi. Solo la Baronessa Hale ha associato l’illegittimità di misure che scoraggino i rapporti omosessuali ad una violazione del diritto al rispetto della vita privata sancito dall’art. 8. Il significato di “vita familiare” è stato invece discusso nella sentenza Secretary of State for Work and Pensions v M 94 , la quale ha riguardato la base sulla quale venivano determinati i pagamenti per il mantenimento dei figli, secondo il Child Support Act (1991). Con riferimento all’ambito della “vita familiare”, Lord Nicholls ha espresso la propria convinzione riguardo alla persistente esclusione, affermata dalla Corte di Strasburgo nel caso Estevez95, delle coppie omosessuali da tale parte dell’art. 8, ed ha sostenuto che, poiché gli Stati contraenti godono in questo ambito di 92 Brenda Marjorie Hale, Baroness Hale of Richmond (1945), Professore universitario, barrister, judge, e Deputy President of the Supreme Court of the United Kingdom. La Baronessa, nelle sue opinions, ritiene che ciò che si vuole veramente indicare attraverso la “protezione” della famiglia tradizionale, quando utilizzata come giustificazione, “è l’incoraggiamento a formare famiglie tradizionali” (e la tendenza a scoraggiare la formazione delle altre); peraltro, la misura di “protezione”, consistente nel conferimento di un vantaggio alla famiglia tradizionale, unitamente alla negazione di tale vantaggio agli individui che non possano o non vogliano formare una tale famiglia, non deve rientrare in una delle fattispecie la cui legittimità è stata negata nella sentenza Karner. Cfr. The London Gazette, 15 January 2004, No. 57179, p. 503. 93 Una tale posizione è sostenuta inoltre dall’affermazione, da parte della House of Lords, in R (Carson) v. Secretary of State for Work and Pensions, e R (Reynolds) v. Secretary of State for Work and Pensions (sentenze del 26 maggio 2005), che alcuni dei motivi di discriminazione vietati dall’art. 14, compreso quello costituito dall’orientamento sessuale, sono più delicati di altri e pongono un onere maggiormente gravoso ai fini della loro giustificazione. 94 HL, 8 marzo 2006, SESSION 2005-06 [2006] UKHL 11, on appeal from[2004] EWCA Civ 1343. La parte richiedente denunciava che un genitore il quale avesse costituito una relazione omosessuale fosse valutato meno favorevolmente rispetto ad un genitore che avesse costituito una relazione eterosessuale, e che una tale divergenza costituisse una violazione dell’art. 14, preso in considerazione unitamente al diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 8. 95 Caso Mata Estevez c. Spagna, sentenza del 10 maggio 2001, in Reports of Judgments and Decisions 2001-VI. 203 CAPITOLO TERZO un ampio margine di discrezionalità, “per il momento, il rispetto garantito ai rapporti omosessuali è una questione aperta ai singoli Stati contraenti”. In sostanza, l’art. 14 non è, al momento, rilevante in materia. Lord Mance96 ha, anch’egli, fatto riferimento ad Estevez ed alla conseguente “ampiezza” del margine di discrezionalità, ma ha espresso un orientamento meno categorico, legando l’esistenza dell’ampio margine di discrezionalità al periodo di tempo anteriore alla proposizione del ricorso, giungendo a riconoscere che, in un caso futuro, vi sarebbero “pochi motivi per dubitare” che una situazione analoga al caso di specie “potrebbe benissimo essere considerata, sia da Strasburgo che dal Regno Unito, come attinente alla vita familiare ai fini dell’art. 8”. Lord Mance ha inoltre sottolineato che, in tale ambito, le corti dovrebbero “tenere attentamente conto”dei cambiamenti sociali e legislativi tuttora in corso negli Stati contraenti. Lord Walker of Gestingthorpe (con l’assenso di Lord Bingham of Cornhill)97 è sembrato invece essere disposto a presumere che la parte attrice, insieme con la sua compagna ed ai loro figli nati da matrimoni precedenti, costituissero una famiglia ai sensi dell’art. 8. Inoltre, ha sottolineato che il margine di discrezionalità era già in fase di mutamento, considerando soprattutto l’adozione del Civil Partnerships Act. Tuttavia, non ha ritenuto che il collegato Child Support Act (1991) presentasse un nesso abbastanza forte con la vita familiare per giustificare un’applicazione dell’art. 8 (e dunque dell’art. 14) al caso da decidere. La Baronessa Hale, esprimendo una opinione dissenziente rispetto alla maggioranza, ha affermato invece che il caso rientrava nell’ambito della vita familiare: in seguito alla considerazione della relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha rilevato che “la vita familiare è finora stata limitata ai rapporti tra coppie sposate e tra genitori, od altri parenti e tutori legali, e figli. Ciò comprende il rapporto tra un genitore omosessuale ed i suoi figli e tra una coppia omosessuale ed i figli della loro famiglia”98. 96 Jonathan Hugh Mance, Baron Mance, (1943), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom. Robert Walker, Baron Walker of Gestingthorpe (1938), è un former Justice of the Supreme Court of the United Kingdom e non-Permanent Judge of the Hong Kong Court of Final Appeal; Thomas Henry Bingham, Baron Bingham of Cornhill, (1933 – 2010) è stato uno dei più noti giudici del Regno Unito, in epoca contemporanea, ricoprendo le cariche di Master of the Rolls, Lord Chief Justice, Senior Law Lord, teacher and lecturer in human rights law. 98 Valutando la possibilità di giustificare le previsioni del Child Support Act (1991), la Baronessa Hale ha ripetuto un’osservazione già enunciata in Ghaidan: mentre era noto, in seguito a Karner, che la protezione della famiglia tradizionale è un obiettivo importante, rimaneva comunque da dimostrare 97 204 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Nell’ordinamento del Regno Unito, le unioni omosessuali godono di tutela legale – come accennato – attraverso il Civil Partnership Act (2004), entrato in vigore il 5 dicembre 2005, che apre alle coppie omosessuali la possibilità di formare una civil partnership, considerata dalla maggior parte della dottrina e delle parti interessate come un nuovo stato civile sostanzialmente equiparabile al matrimonio (civile) a tutti i fini pratici, sussistendo tra le due istituzioni solo minime differenze. Tanto ciò è vero che la divergenza più significativa tra civil partnership e matrimonio finisce per essere proprio quella dei soggetti che ad essi possono ricorrere, poiché la civil partnership è dedicata esclusivamente alle coppie omosessuali, mentre il matrimonio è riservato alle sole coppie eterosessuali99. Il Matrimonial Causes Act (c.d. MCA – 1973), ha consolidato una serie di atti relativi alle fattispecie di invalidità del matrimonio, ai requisiti ed alle procedure collegati al matrimonio ed agli accordi di mantenimento. Nel MCA, il matrimonio è definito per negazione: nella section 11 è contenuto un elenco dei motivi in base ai quali un matrimonio è da considerarsi nullo. Tra questi, si ha un esplicito riferimento alla necessaria eterosessualità della coppia. Sull’altro versante, le problematiche connesse alla tutela delle unioni omosessuali hanno rappresentato una delle più recenti frontiere di una dinamica normativa tesa a riconsiderare l’omosessualità nell’ambito dell’ordinamento giuridico. Punto di partenza di questa dinamica è il 1967, quando fu emanato il Sexual Offences Act (1967), il quale permetteva una limitata depenalizzazione dell’attività omosessuale100, se le parti fossero state entrambe consenzienti e gli atti non si fossero che l’esclusione delle coppie omosessuali dal beneficio di un particolare vantaggio fosse una misura necessaria nell’ottica del raggiungimento di quel determinato obiettivo. 99 Nell’ordinamento del Regno Unito, il matrimonio è regolato dal Matrimonial Causes Act (MCA, 1973), che ha consolidato una serie di atti relativi alle fattispecie di invalidità del matrimonio, ai requisiti ed alle procedure collegati al matrimonio ed agli accordi di mantenimento. Nel MCA, il matrimonio è definito per negazione: nella section 11 è contenuto un elenco dei motivi in base ai quali un matrimonio è da considerarsi nullo. Tra questi, si ha un esplicito riferimento alla necessaria eterosessualità della coppia. Il matrimonio rimane, dunque, un istituto dal quale le coppie omosessuali sono escluse. Infatti, la section 11 (c) del MCA stabilisce che “un matrimonio celebrato in seguito al 31 luglio 1971 sarà ritenuto nullo” quando “le parti non s[ia]no rispettivamente di sesso maschile e femminile [...]”. A livello di common law, la definizione classica del matrimonio è stata chiarita in Hyde v Hyde and Woodmansee, sentenza risalente al 20 marzo 1866, nella quale il giudice Lord Penzance ha precisato che “il matrimonio, così come inteso nella Cristianità, è l’unione volontaria e che dura per tutta la vita tra un uomo ed una donna, ad esclusione di qualunque altro individuo”. 100 L’attività sessuale tra uomini consenzienti fu vietata dall’ordinamento penale inglese sin dal 1533, durante il regno di Enrico VIII, attraverso il Buggery Act (1533), con il quale la sodomia divenne formalmente un reato punibile con l’impiccagione. In seguito alla polemica scatenata dal processo 205 CAPITOLO TERZO svolti in pubblico, tra persone di età maggiore dei ventuno anni. Il 1° maggio del 2004, è entrato in vigore il Sexual Offences Act (2003), il quale ha eliminato qualsiasi riferimento al sesso di appartenenza dall’ordinamento penale ed ha introdotto definizioni dei reati sessuali neutre dal punto di vista del genere. Il 30 giugno 2003, il Governo ha pubblicato un consultation paper contenente proposte per l’introduzione di uno schema per la registrazione delle civil partnerships101, che avevano lo scopo di superare gli ostacoli esistenti al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il Civil Partnership Bill è stato presentato dinanzi al Parlamento il 30 marzo 2004, ed è stato sostenuto dal Labour Party, dai Liberal Democrats, dal Plaid Cymru, dallo Scottish National Party e dal Social Democratic and Liberal Party nordirlandese. È stato, invece, avversato dal Democratic Unionist Party e dall’ Ulster Unionist Party. I deputati del Conservative Party sono risultati divisi al riguardo, ed i vertici del partito hanno lasciato libertà di voto. Il Bill ha ricevuto il royal assent il 18 novembre del 2004 ed è divenuto il Civil Partnership Act (CPA)102. Secondo la section 1(1) del CPA, una civil partnership è “un rapporto tra due persone dello stesso sesso [...] costituito nel momento in cui essi si registrano come civil partners l’uno dell’altro” oppure quando il loro rapporto viene registrato all’estero, ma rientra nell’ambito del CPA103. Montagu del 1954, fu creata una commissione incaricata di esaminare la legge relativa ai reati omosessuali. Il 3 settembre 1957, fu pubblicato il Report of the Departmental Committee on Homosexual Offences and Prostitution (comunemente denominato Wolfenden Report), che raccomandava la depenalizzazione del comportamento omosessuale tra adulti consenzienti e che si adoperava perché l’omosessualità non fosse più considerata una malattia. 101 Da notare è che, già al momento del relativo consultation paper, è stato chiarito che il Governo non intendeva introdurre l’istituto del matrimonio omosessuale. Sul punto cfr. Passaglia, P., Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei, cit., p. 73. 102 I provvedimenti relativi alla Scozia sono elencati nella Part 3 del CPA, mentre quelli relativi all’Irlanda del Nord sono contenuti nella Part 4. 103 Così è stabilito dalle sections 212-218. Si veda infra. Come osservato dal giudice Potter in Wilkinson vs Kitzinger, sentenza resa il 31 luglio 2006 (High Court of Justice, Family Division, [2006] EWHC 2022 (Fam), [2006] H.R.L.R. 36), quindi anteriormente all’approvazione definitiva del CPA, “il Parlamento ha esaminato attentamente le questioni complesse che sarebbero emerse se l’istituto del matrimonio fosse stato aperto alle coppie omosessuali. Si è giunti alla conclusione che la soluzione ideale fosse quella di conferire un riconoscimento legale ad uno stato civile e ad un rapporto, configurato attentamente sulla base del matrimonio, e che mettesse a disposizione dei civil partners essenzialmente tutti i diritti materiali e tutti gli obblighi attualmente derivanti dal matrimonio, fatta eccezione per la forma della cerimonia, il nome dell’istituto e lo stato civile di coniuge. Il Parlamento del Regno Unito ha scelto di proseguire con l’approvazione del CPA, non perché si sentisse obbligato a farlo per adempiere alla normativa europea o alle sentenze della Corte europea di giustizia o [della Corte europea] dei diritti dell’uomo, bensì in seguito ad una precisa e determinata decisione di politica del diritto”. 206 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Dalla lettura delle trascrizioni dei dibattiti parlamentari104, si può comprendere che l’intenzione del Governo nel presentare l’atto di iniziativa sia stata quella di creare un istituto parallelo ed in grado di rimediare alla disparità di trattamento percepito nei confronti dei rapporti omosessuali monogami di lunga durata, assicurando però, al contempo, il rispetto della nozione tradizionale di matrimonio. L’esistenza di una netta separazione tra l’istituto matrimoniale e le civil partnerships è stata in concreto confermata anche nel novembre 2009, quando una giovane coppia eterosessuale ha visto respinta la domanda di costituire una civil partnership, da parte dell’ufficio del registro del Borough di Islington, a Londra105. Proprio la questione dell’equiparazione tra un matrimonio estero ed un matrimonio civile celebrato nel Regno Unito ha dato luogo al principale ricorso che ha coinvolto il CPA, ovvero quello deciso con la sentenza Wilkinson v. Kitzinger del 31 luglio 2006106. In punto di diritto, facendo leva sugli artt. 8, 12 e 14 della CEDU, si chiedeva alla High Court di reinterpretare la section 11(c) del MCA e le sections 1(1) e 212-218 del CPA (2004), in ossequio alla section 3(1) del HRA, al fine di riconoscere il matrimonio omosessuale celebrato in Canada come un matrimonio civile, piuttosto che come una civil partnership. Tra le argomentazioni presentate a 104 La Baronessa Scotland of Asthal ha affermato, nel corso della sua introduzione della seconda lettura del Civil Partnership Bill dinanzi alla House of Lords, che il Civil Partnership Bill è stato “modellato in seguito a consultazioni con organizzazioni che rappresentano le parti interessate e con il pubblico,” e che esso “offre una soluzione laica agli svantaggi affrontati dalle coppie omosessuali nel modo in cui vengono trattati dalle nostre leggi.[...] Questo Bill non mette a repentaglio, né indebolisce l’importanza del matrimonio e non proponiamo di offrire la possibilità di unirsi in una civil partnership alle coppie eterosessuali. La civil partnership è destinata a coloro che non possono sposarsi. Tuttavia, ci sta a cuore chiarire che continuiamo a dare il nostro sostegno al matrimonio, ed a riconoscere che è il matrimonio il fondamento più solido per le coppie eterosessuali che allevano dei figli”. Nel corso della sua introduzione della seconda lettura del Civil Partnership Bill dinanzi alla House of Commons, Jacqui Smith, la vice-Ministro per le donne e l’uguaglianza, ha affermato che “le civil partnerships introdotte dal Bill rispecchiano per molti aspetti i requisiti, i diritti e le responsabilità che discendono dal matrimonio civile. Riconosco che gli onorevoli Deputati di entrambe le parti della House comprendono, ed hanno fortemente a cuore, i connotati religiosi specifici del matrimonio. Il Governo desidera intraprendere in questo modo un approccio laico alla risoluzione dei problemi specifici delle coppie omosessuali”. 105 Come confermato dal gruppo attivista OutRage! nel febbraio del 2010, la coppia avrebbe presentato ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di eliminare sia il divieto di matrimonio omosessuale che quello di civil partnership eterosessuale. Il ricorso è attualmente pendente a Strasburgo. 106 La parte attrice, domiciliata nel Regno Unito, conviveva da tredici anni con una persona del suo stesso sesso. Nell’agosto 2003, le due persone si erano recate nel British Columbia per unirsi in una forma di matrimonio legale e valida secondo il diritto della Provincia canadese. Al ritorno della coppia nel Regno Unito, la parte attrice aveva richiesto una dichiarazione che sancisse la validità del matrimonio sin dal momento della sua celebrazione. 207 CAPITOLO TERZO sostegno di tali richieste, figurava la tesi fondata sul valore simbolico del matrimonio: il matrimonio e la civil partnership non sarebbero equivalenti a livello simbolico, e la conversione automatica del matrimonio canadese in una civil partnership ne avrebbe comportato una svalutazione, proprio perché il matrimonio è una delle principali istituzioni sociali, riconosciuta in tutto il mondo, a differenza della civil partnership. Il fatto che le civil partnerships non siano riconosciute all’estero avrebbe anche comportato svantaggi pratici per le coppie omosessuali soggiornanti occasionalmente all’estero, mentre il rapporto di coppia sarebbe stato percepito con maggior rispetto107 se le coppie si fossero potute presentare alla società come “sposate”. In relazione all’art. 12, si è notato che, in base ad una prima lettura, la norma si riferisce al diritto di “sposarsi” inteso in senso tradizionale (ovvero come un matrimonio tra un uomo ed una donna). Nonostante la Corte di Strasburgo abbia accertato che tale diritto è stato violato nel caso di un transessuale operato al quale era proibito di unirsi in matrimonio con un uomo, questo orientamento non può estendersi oltre il caso specifico, sino al punto di introdurre nell’ambito della Convenzione le problematiche connesse alle unioni omosessuali come tali. In effetti, se è vero che è riscontrabile, in Europa, una generale evoluzione tendente al conferimento di un riconoscimento legale ai rapporti omosessuali, è altresì vero che non sussiste ancora un consenso generale riguardo al matrimonio omosessuale, donde l’impossibilità di interpretare la CEDU come implicita latrice di una 107 Il giudice Sir Mark Potter ha ritenuto che l’invocazione dell’art. 8 della CEDU non fosse pertinente, sia di per sé considerato, sia letto in combinato con l’art. 14; d’altro canto, neppure l’art. 12 poteva dirsi violato, se isolatamente considerato, mentre se letto in combinato con l’art. 14 poteva far emergere, prima facie, un’illegittimità, che peraltro veniva superata una volta constatato che la discriminazione era giustificabile. Con riguardo all’art. 8, il giudice Potter ha, da un lato, rilevato che, i rapporti intimi (sia omosessuali che eterosessuali) rientrano nell’ambito della parte dell’articolo attinente alla protezione della vita privata, e che l’orientamento sessuale è effettivamente una componente tra le più intime della vita personale di un individuo; dall’altro lato, però, seguendo la sentenza Secretary of State for Work and Pensions v. M, ha riconosciuto che, per il momento, la parte dell’art. 8 relativa alla vita familiare non si estende alle coppie omosessuali senza figli. Il giudice Potter ha inoltre affermato che il Parlamento inglese, nel non riconoscere i rapporti omosessuali come matrimoni in un atto legislativo, non ha commesso una intrusione nella vita privata delle coppie omosessuali, né ha mancato di tributare a tali coppie il dovuto rispetto: il CPA, infatti, persegue lo scopo di aumentare i loro diritti. Inoltre, il principio secondo il quale i diritti della Convenzione debbono essere interpretati alla luce dell’evoluzione delle circostanze non può essere utilizzato per ricondurre nell’ambito della Convenzione tematiche controverse che sono oggetto di “valutazione politica, sociale ed economica”; dunque, gli Stati contraenti non sono obbligati a stabilire particolari forme di protezione di certi rapporti, soprattutto in sfere, in cui è forte la contrapposizione lato sensu “politica”. Altrimenti detto, secondo il giudice Potter, le civil partnerships conferiscono gli stessi diritti del matrimonio, e nella negazione del titolo e dello stato civile costituito dal matrimonio non si ha alcuna interferenza col diritto delle coppie omosessuali al rispetto della loro vita privata. 208 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA definizione di “matrimonio” aperta anche ai rapporti omosessuali108. Come detto, la parte attrice, dal mancato riconoscimento del matrimonio omosessuale celebrato all’estero, aveva desunto anche la non conformità del CPA alla CEDU sotto il profilo della violazione dell’art. 14, considerato unitamente agli artt. 8 e 12. Con riferimento al combinato disposto tra gli artt. 8 e 14, il giudice Potter ha richiamato l’argomentazione già esposta relativamente all’art. 8, affermando che non vi era alcuna interferenza con l’autonomia personale o sessuale della parte attrice. Non vi era dunque alcuna violazione dell’art. 8 per quanto riguardava la parte riferita alla “vita privata”. Né rientrava, la questione, nell’ambito della “vita familiare”, dato che la CEDU non ha (ancora) riconosciuto un rapporto omosessuale senza figli come espressione di “vita familiare”. Ma, se anche tale ultimo argomento non fosse stato spendibile, il mancato conferimento del titolo di matrimonio non avrebbe comunque leso, in concreto, l’essenza della vita familiare della coppia. Il discorso si è fatto più complesso in relazione al combinato disposto tra gli artt. 12 e 14. Il giudice Potter ha adottato una interpretazione lata dell’art. 12, per affermare che i valori essenziali da esso protetti riguardano, più che il vincolo dell’eterosessualità del matrimonio, le limitazioni poste al diritto di un individuo di sposare il compagno o la compagna di sua scelta. Ora, nell’ottica del riconoscimento di matrimoni celebrati all’estero, la differenza di trattamento tra coppie eterosessuali (il cui matrimonio viene riconosciuto ut sic) e coppie omosessuali (il cui matrimonio si trasforma in civil partnership) è effettivamente basata sull’orientamento sessuale, ciò che pone la questione relativa alla ammissibilità della discriminazione, e dunque alla legittimità dell’obiettivo perseguito ed alla proporzionalità della previsione rispetto allo stesso. Il giudice Potter ha tuttavia stabilito che la differenza poteva essere giustificata. Esiste, infatti, un obiettivo legittimo, ovvero la protezione della famiglia tradizionale, 108 Nella sentenza Cossey v. Regno Unito (27 settembre 1990), la Corte ha affermato, nell’ambito dei diritti dei transessuali, che “sebbene alcuni tra gli Stati contraenti considerino valido un matrimonio tra una persona nella situazione della sig.na Cossey ed un uomo, gli sviluppi che hanno avuto luogo sino ad oggi non possono dirsi tali da sostanziare un abbandono del concetto tradizionale di matrimonio”. In Sheffield & Horsham v Regno Unito (30 luglio 1998), la Corte ha richiamato quanto stabilito nel caso Rees ed ha affermato inoltre che l’art. 12 comporta l’assoggettamento dell’esercizio di tale diritto alle leggi nazionali degli Stati contraenti. “Le limitazioni introdotte in materia non devono limitare o ridurre il diritto in modo o in misura tali da lederne l’essenza stessa. Tuttavia, l’ostacolo presente nel Regno Unito al matrimonio tra persone che non sono di diverso sesso biologico non può dirsi tale da avere un effetto di questo tipo”. 209 CAPITOLO TERZO così come identificato nella sentenza Karner. Inoltre, la differenza di trattamento è proporzionata rispetto all’obiettivo. La maggior parte delle persone e dei governi, in Europa, considerano il matrimonio come un istituto importante, non solo per incoraggiare la monogamia, ma anche per la procreazione e per la crescita e lo sviluppo dei bambini entro un nucleo familiare nel quale siano presenti figure sia materne che paterne. Per definizione, e per tradizione, il matrimonio è un rapporto formale tra un uomo ed una donna, principalmente (seppure non esclusivamente) avente lo scopo di generare e crescere dei figli. Questa nozione non è basata su alcuna discriminazione contro coloro che desiderano, invece, formare unioni omosessuali. Le unioni omosessuali stabili non sono affatto inferiori, ed il CPA, del resto, non li classifica come tali: “il Parlamento non ha conferito alle unioni omosessuali il titolo di matrimonio, non perché le unioni omosessuali siano considerate inferiori all’istituto del matrimonio, bensì perché, secondo i fatti obiettivi ed il comune sentire sottinteso, nonché in base alla definizione di matrimonio nel diritto inglese ed a quanto riconosciuto nella giurisprudenza europea, essi sono effettivamente diversi”. In effetti, il Parlamento ha stabilito di conferire “un riconoscimento formale ai rapporti di coppia omosessuali che abbiano tutti i tratti e le caratteristiche del matrimonio, salva l’idoneità a procreare”, allo stesso tempo “conservando e dando sostegno al concetto ed all’istituto del matrimonio come una “unione tra persone di sesso o genere opposto”. Il CPA conferisce alle coppie omosessuali “effettivamente tutti i diritti, gli obblighi, i benefici ed i vantaggi del matrimonio civile, eccezion fatta per il nome”, eliminando così “gli svantaggi legali, sociali ed economici per gli omosessuali che desiderano unirsi in rapporti stabili duraturi”. In sé e per sé, la distinzione tra matrimonio e civil partnership può essere configurata come una discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali, ma – trattandosi di nulla più che una questione nominalistica – essa ha un obiettivo legittimo, ed è quindi ragionevole e proporzionata, come tale rientrante nel margine di discrezionalità conferita agli Stati CEDU. Come più volte rilevato, l’iscrizione nel registro dei civil partners conferisce alle coppie omosessuali essenzialmente gli stessi diritti ed obblighi incombenti sulle coppie eterosessuali in seguito al matrimonio civile. Può essere indicativo, per comprendere la misura in cui la civil partnership è effettivamente analoga al 210 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA matrimonio, o comunque percepita come tale da parte di coloro che hanno proposto il CPA, il fatto che alcuni aspetti della civil partnership stabiliti dal CPA stesso rispecchino addirittura alcune delle proposte di aggiornamento dell’istituto del matrimonio civile109. Tra i diritti derivanti dalla civil partnership che sono pienamente equivalenti ai diritti collegati al matrimonio, si annoverano le stesse esenzioni nell’ambito delle tasse di successione, il diritto a percepire gli interessi dal patrimonio di un partner deceduto, come previsto dall’Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act (1975), la titolarità della posizione di erede legittimo, benefici pensionistici e relativi al diritto del lavoro. Ancora, si ha l’esenzione dall’imposizione fiscale nel trasferimento di proprietà da un partner all’altro, il trattamento privilegiato ai fini dell’assicurazione sulla vita, lo stesso livello di protezione dall’abuso domestico, il diritto alla compensazione in caso di incidenti mortali, ed il riconoscimento dell’unione ai fini dell’applicazione della normativa in materia di immigrazione e di acquisto della cittadinanza110. Tra gli obblighi nascenti dalla formazione di una civil partnership, figurano la perdita di alcuni dei vantaggi fiscali di cui godono le persone celibi o nubili, il dovere di provvedere al mantenimento del proprio civil partner e degli eventuali figli della famiglia in misura ragionevole (la valutazione è equivalente a quella in uso per le coppie eterosessuali sposate ai fini del mantenimento dei minori) e la divisione dei beni in seguito alla dissoluzione della partnership. Dal punto di vista delle conseguenze pratiche, si può dire che la civil partnership sia un matrimonio sotto tutti gli aspetti, fatta eccezione per il nome. Tuttavia, vi sono alcune differenze rilevanti111 a livello di procedura di formazione, di terminologia e di motivi validi per la dissoluzione o l’annullamento della partnership. Il 2 marzo 2010, la House of Lords ha votato in favore 109 Così come contenute nel consultation paper governativo dal titolo Civil Registration: Vital Change. Il paper è disponibile in http://www.ips.gov.uk/cps/files/ips/.../Civil_Registration_vitalchange.pdf, visitato il 20 settembre 2013. 110 Si vedano, ad esempio, le sections 83-84, Schedules 4, 7, 8, 24 e 27, del Civil Partnership Act; tali disposizioni sono rilevanti anche per quel che concerne gli obblighi nascenti dalla civil partnership. 111 Ad esempio, una civil partnership viene costituita nel momento in cui il secondo civil partner sottoscrive l’apposito documento (Civil Partnership Act, sec. 2), mentre un matrimonio civile viene perfezionato nel momento in cui la coppia scambia i voti coniugali. Per quanto riguarda la terminologia, oltre all’appellativo dello stato civile stesso, è prevista la dissoluzione, invece del divorzio. A differenza del matrimonio, la mancata consumazione del rapporto non può essere motivo di annullamento della civil partnership (in effetti, non si ha alcun riferimento, tra i requisiti, alla natura sessuale dell’unione), mentre l’adulterio non è previsto come possibile motivo per la dissoluzione della partnership, a meno che esso integri una fattispecie di “comportamento irragionevole” (Civil Partnership Act, Chapter 2). 211 CAPITOLO TERZO dell’eliminazione del divieto di celebrazione delle cerimonie per costituire le civil partnerships nelle chiese o in altri luoghi di culto. Tale emendamento all’Equality Bill, permetterà anche alle organizzazioni religiose 112 di celebrare le civil partnerships. Ciò si tradurrebbe, evidentemente, in un’ulteriore, ed assai significativa sotto il profilo simbolico, riduzione delle differenze tra civil partnership e matrimonio. Le previsioni riguardanti la capacità di costituire una civil partnership sono simili, o almeno logicamente equivalenti, a quelle che regolano il matrimonio: dunque, due persone non possono registrarsi come civil partners se non appartengono allo stesso sesso, se una delle parti è già vincolata, da una civil partnership o da un matrimonio tuttora valido, se una delle parti è di età inferiore ai sedici anni, o se le parti hanno un rapporto di parentela che rende nullo il matrimonio. Il CPA prevede anche che gli stessi criteri di valutazione ai fini dell’adozione siano applicati alle coppie sposate e non, siano esse omo – oppure eterosessuali. L’Adoption and Children Act (2002) permette la valutazione delle domande per l’adozione da parte di coppie omosessuali ed eterosessuali in “rapporti familiari perduranti”, in base agli stessi criteri; in ogni caso, il CPA contiene una previsione specifica che impone che i civil partners rientrino nell’ambito del suddetto Act. Il CPA introduce una serie di emendamenti simili anche con riferimento ad altri atti legislativi già in vigore, al fine di assicurare l’analogia tra le posizioni delle coppie unite in una civil partnership e le coppie eterosessuali113. Sebbene nel linguaggio comune non sia insolito riscontrare il termine “common law marriage”, evocativo del matrimonio secondo il common law, e nonostante molte coppie non sposate, ma semplicemente conviventi, credano di godere automaticamente di una serie di diritti che scaturiscono in virtù della sola convivenza, in realtà un tale istituto, con un elenco di garanzie comprensivo e prestabilito, non è previsto dall’ordinamento inglese. Le coppie conviventi possono 112 Peraltro, si renderebbero possibili tali cerimonie solamente per le confessioni che appoggiano il matrimonio omosessuale (tra cui i Quakers, gli Unitariani ed alcune correnti liberali dell’ebraismo), senza imporre alcun obbligo. 113 Ad esempio con riferimento alla responsabilità per i figli biologici del proprio partner ed alla definizione di “figlio della famiglia”, nonché in ordine alla presentazione di domande per provvedimenti giurisdizionali sull’affidamento e sul diritto di visita ai figli, e per provvedimenti inerenti agli aspetti economici conseguenti alla fine di una civil partnership. 212 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA effettivamente beneficiare di una serie di diritti, ma, a differenza delle coppie sposate oppure unite in una civil partnership, tali diritti non sono ascrivibili ad un particolare stato civile, ma sono stati piuttosto sviluppati indipendentemente, nell’ambito delle singole branche del diritto. Per citare un esempio relativo alla sfera del diritto dei beni immobiliari, in seguito alla fine di un rapporto di convivenza, ed in assenza di un precedente accordo tra le parti, la sorte dell’abitazione degli ex-conviventi sarà determinata in base ai principi “generali” del diritto dei beni immobiliari, applicabili, non solo alle coppie conviventi, bensì a qualunque gruppo di individui che condividano un immobile114. I conviventi non sposati possono anche formare un accordo di convivenza115 al fine di chiarire le modalità della vita in comune e di stabilire una divisione dei beni per il caso del venir meno della convivenza. In tempi recentissimi, è attualmente nelle fasi finali di discussione parlamentare ed implementazione l’Equality Bill, che ha l’obiettivo di semplificare, unificare e, al tempo stesso, espandere la legge sulle misure antidiscriminatorie a beneficio delle categorie “protette”, tra cui quella individuata in base all’orientamento sessuale. Come accennato brevemente in merito agli aspetti del civil partnership, tra gli emendamenti approvati più di recente vi è l’introduzione della possibilità di celebrazione delle civil partnerships nei luoghi di culto116. Un fatto, questo, che potrebbe essere, in un futuro ormai prossimo, interpretato come un’indicazione del nuovo consenso venutosi a creare nel Regno Unito a favore della completa parificazione tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali. 3.3.6. L’evoluzione delle unioni omosessuali in Francia Un ordinamento giuridico particolarmente degno di nota nel dibattito contemporaneo circa la portata della nozione matrimoniale, con riferimento alle coppie del medesimo sesso, è fuor di dubbio quello francese, anche e soprattutto alla luce delle 114 “Common law marriage and cohabitation”, Standard Note SN/HA/03372, aggiornata al 13 settembre del 2010. 115 Tali accordi non sono tuttavia regolati in modo sistematico dalla legge, né – almeno per il momento – il loro grado di vincolatività è stato stabilito con certezza a livello giurisprudenziale. 116 Ciò che risulta particolarmente rilevante, a questo proposito, è la larga maggioranza con la quale è stato approvato l’emendamento: novantacinque Lords si sono espressi a favore dell’eliminazione del divieto, mentre solo ventuno sono risultati contrari. 213 CAPITOLO TERZO recentissime riforme che ha conosciuto la relativa normativa civilistica in questo settore. Le disposizioni costituzionali francesi in materia di famiglia e matrimonio sono piuttosto scarne: nessuna norma costituzionale definisce la famiglia, né il matrimonio, né tanto meno il rapporto tra questi due istituti. Il decimo comma del preambolo della Costituzione del 1946 menziona “la famiglia”, disponendo che “la Nazione assicura all’individuo ed alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo”; l’art. 34 stabilisce che “il regime matrimoniale”117 (e non il matrimonio) sia oggetto di riserva di legge. Il Conseil constitutionnel 118, riferendosi agli articoli 2 e 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, ha evidenziato il principio di libertà del matrimonio119, ma il contenuto di questa libertà non permette di orientarsi sugli elementi costitutivi, a livello costituzionale, del matrimonio e della famiglia. Parimenti, nessuna disposizione costituzionale sancisce la protezione di forme di convivenza diverse da quella matrimoniale. Non risulta, quindi, che le norme costituzionali pongano una limitazione del matrimonio alle sole coppie eterosessuali, né, del resto, si hanno argomenti per affermare che esse garantiscano in quanto tali l’apertura di questo istituto alle coppie omosessuali. È significativo, comunque, che per la definizione di queste problematiche si preveda una riserva di legge. Nel diritto francese, l’omosessualità è stata giuridicamente affrontata, per lungo tempo, in riferimento al principio di libertà, ed in particolare alla libertà personale, 117 Art. 34 Costituzione francese: “La legge stabilisce le norme concernenti [...] lo stato e la capacità delle persone [ed] il regime matrimoniale [...]”. 118 Il riferimento va alle decisioni n. 93-325 DC del 13 agosto 1993, Legge relativa al controllo dell’immigrazione ed alle condizioni d’ingresso, di accoglienza e di soggiorno degli stranieri in Francia; n. 97-389 DC del 22 aprile 1997, Legge recante varie disposizioni relative all’immigrazione; n. 99-419 DC del 9 novembre 1999, Legge relativa al patto civile di solidarietà; n. 2003-484 DC del 20 novembre 2003, Legge relativa al controllo dell’immigrazione, al soggiorno degli stranieri in Francia ed alla cittadinanza; e decisione n. 2006-542 DC del 9 novembre 2006, Legge relativa al controllo sulla validità dei matrimoni. Detta giurisprudenza ha censurato disposizioni legislative solo in due casi, nelle decisioni n. 93-325 DC del 13 agosto 1993 e n. 2003-484 DC del 20 novembre 2003. E ciò non tanto in relazione al contenuto della libertà, quanto in relazione alla sua combinazione con le norme relative all’immigrazione (sono contrarie alla Costituzione le norme che si oppongano alla validità del matrimonio tra due persone clandestine – 1993 – e quelle che pongono l’obbligo di segnalare il difetto di regolarità del titolo di soggiorno – 2003 – in quanto violano la libertà di matrimonio). 119 Si parla di “libertà del matrimonio [come] componente della libertà personale protetta agli articoli 2 e 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”. 214 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA come elemento di tolleranza: solo a partire dagli anni ottanta il dibattito si è spostato verso il principio di uguaglianza120. Il principio costituzionale di uguaglianza, “primo parametro costituzionale del Conseil constitutionnel”121, può essere ricollegato a numerose norme costituzionali esplicite122, ma nessuna pone l’orientamento sessuale tra i motivi illeciti di discriminazione123, né alcuna norma protegge – o è stata interpretata come in grado di proteggere – costituzionalmente le coppie omosessuali124. Ciò posto, è comunque vero che la dottrina ha sostenuto che “le discriminazioni che il legislatore non può stabilire senza giustificazione [perché] espressamente vietate dalla Costituzione sono quelle fondate sull’origine, la razza, la religione, le opinioni e il sesso”125: il riferimento è ricavabile dalle affermazioni inerenti ai rapporti tra uomo e donna, da cui però emerge la difficoltà di un’applicazione analogica del “sesso” che vada a coprire anche le discriminazioni basate sull’“orientamento sessuale”. Il principio di uguaglianza, per come declinato alla luce dell’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, implica che l’autore di una norma 120 Cfr. Carillac, R., Libres propos sur le PACS, Paris, Dalloz, 1999, Chronique, p. 71. La dottrina ha rilevato che detto principio è applicato circa nel 40% delle decisioni DC del Conseil constitutionnel, in AA.VV., Droits des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2002, p. 296. 122 Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, all’art. 1 (principio di uguaglianza in generale), all’art. 6 (principio di uguaglianza in generale, e principio di uguaglianza per l’accesso ai pubblici impieghi) ed all’art. 13 (principio di uguaglianza davanti alle spese pubbliche); nel preambolo della Costituzione del 1946, al primo aligne (principio di uguaglianza in generale, senza distinzione di razza, religione, credenze), al terzo (principio di uguaglianza tra uomo e donna), all’undicesimo (principio di uguaglianza nella protezione della salute), al dodicesimo (principio di uguaglianza davanti alle spese dovute per calamità nazionale), al tredicesimo (principio di uguaglianza nell’accesso all’istruzione), al sedicesimo (principio di uguaglianza con i popoli d’oltremare) ed al diciottesimo (principio di uguaglianza nell’accesso alle funzioni pubbliche dei componenti dei popoli d’oltremare); nella Costituzione del 1958, all’art. 1 (al primo comma, principio di uguaglianza in generale, senza distinzione di origine, razza, religione, credenze; ed al secondo comma, principio di uguaglianza tra uomo e donna per le funzioni elettive, e per le responsabilità sociali e professionali), all’art. 2 (come motto della Repubblica) ed all’art. 3 (principio di uguaglianza del suffragio). 123 Il riferimento all’orientamento sessuale è assente dai testi costituzionali che compongono il bloc de constitutionnalité (parametro costituzionale). È apparso per la prima volta nel 2001 con la legge del 16 novembre 2001, relativa alla lotta contro le discriminazioni, che ha ampliato la portata delle disposizioni del codice penale (art. 225-1 e 2 c.p.), mentre la legge del 30 dicembre 2004 ha istituto la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, al fine di rendere più efficiente i meccanismi giuridici in materia. Queste norme riguardano, però, le discriminazioni effettuate da persone private (e non da norme giuridiche). 124 La nozione di coppia è anch’essa estranea al testo costituzionale. È stata inserita nel diritto francese con la legge n. 94-548 del 1994 sulla bioetica. La dottrina è stata a lungo divisa sull’applicazione di questa nozione alle coppie omosessuali: cfr. Brunetti-Pons, C., L’émergence d’une notion de couple en droit civil, in Revue trimestrielle de droit civil, 1999, p. 27. 125 AA.VV., Droits des libertés fondamentales, cit., p. 299. 121 215 CAPITOLO TERZO non debba istituire disparità di trattamento tra i soggetti. Si ammette, però, che distinzioni vi siano, a condizione che siano giustificate da una differenza di situazione o per la pubblica utilità126: in altre parole, il postulato universalista della concezione francese dei diritti fondamentali127 implica il rifiuto del comunitarismo128. Il diritto francese permette alle coppie eterosessuali di scegliere tra matrimonio, PACS e concubinato, mentre le coppie omosessuali tra PACS e concubinato. L’interrogativo che si pone è se questa differenza di trattamento tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali possa essere considerata come una discriminazione tra le coppie fondata sull’orientamento sessuale. L’adozione della legge n. 99-944 del 15 novembre 1999, relativa al patto civile di solidarietà, è stata sicuramente una delle più discusse della XI legislatura, con sessanta due ore di dibattito, 1.174 emendamenti, ed una questione pregiudiziale esposta per più di 3 ore129. A questo bisogna anche aggiungere un’eccezione di irricevibilità, argomentata per più di 5 ore in Parlamento ed invocata come vizio di costituzionalità130 davanti al Conseil constitutionnel. L’apertura del PACS alle coppie sia omosessuali che eterosessuali era giustificata, all’epoca, dalla finalità di disciplinare la vita comune di queste coppie; il PACS, del resto, era presentato come 126 Pélissier, G., Le principe d’égalité en droit public, collection «Systèmes», Paris, LGDJ, 1996, p. 24. 127 Vedel, G., «L’égalité», La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ses origines, sa pérennité, in La documentation française, Paris, 1990. 128 La dottrina nota, peraltro, che “la pratica giudiziaria, ma anche una norma apparentemente neutra, sono suscettibili di ledere il principio di universalità enunciato nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Anche se formulata in modo generale ed astratto, una norma può avere un’universalità solo apparente che riflette l’individuo normalizzato corrispondente al modello maggioritario” (Lochack, D., Egalité et différence. Réflexion sur l’universalité de la règle de droit, in Borillo, D., Homosexuel et droit, PUF, Paris, 1998). “Questa concezione dell’uguaglianza di trattamento permette ora di interrogarsi direttamente sulla legittimità di una restrizione o di una differenziazione dei diritti e degli obblighi degli individui a seconda della loro sessualità” (Borillo, D., Formond, T., Homosexualité et discrimination en droit privé, in La documentation française, Paris, 2007, p. 6.). 129 Schoettl, J-E., Le pacte civile de solidarité à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité, in Les petites affiches, 1° dicembre 1999 (239), p. 6; Mauger Vielpeau, L., Les dix ans du Pacs - La relecture de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, dix ans plus tard, in Les petites affiches, 7 gennaio 2010 (5), p. 3. 130 Infatti, una prima proposta di legge, avente lo stesso oggetto, era stata considerata non ricevibile dall’Assemblea nazionale, il 9 ottobre 1998, perché contraria alla Costituzione, secondo l’art. 91 del regolamento di questa camera parlamentare. In base all’art. 84 di detto regolamento, le proposte dichiarate non ricevibili non possono essere ripresentate entro il termine di un anno. La proposta di legge che ha dato luogo alla legge n. 99-944 è stata iscritta all’ordine del giorno prioritario dell’Assemblea nazionale il 3 novembre 1998. Davanti al Conseil constitutionnel, i ricorrenti hanno invocato un vizio procedurale consistente nella riproposizione della proposta dichiarata irricevibile; il Conseil ha tuttavia disatteso tale prospettazione. 216 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA un contratto patrimoniale del tutto estraneo ad alcuni titoli del codice civile (quali quelli relativi a stato civile, matrimonio, filiazione, ecc). Il PACS si è quindi inserito tra il matrimonio ed il concubinato, conciliando la protezione che offre il primo con la flessibilità di formazione e di scioglimento che permette il secondo. Le successive modifiche portate al PACS hanno offerto maggiori diritti, accordati ora trasversalmente da quasi tutte le forze politiche. Il successo del PACS è stato tale che la pratica ha però dimostrato che le “coppie che hanno ricorso ad esso non sono state quelle che ci si aspettava che lo avrebbero fatto”131, in quanto sul totale dei PACS conclusi, più del 90% riguarda coppie eterosessuali. Dal punto di vista delle forme di convivenza riconosciute, si ribadisce, il matrimonio è dunque, nel diritto francese, limitato alle coppie eterosessuali; invece, il PACS ed il concubinato sono aperti, dal 1999, alle coppie sia eterosessuali che omosessuali. Sebbene il matrimonio tra persone del medesimo sesso sia, nel diritto francese, considerato nullo, è parzialmente riconosciuta la validità dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero. La legge francese non prevede esplicitamente il matrimonio omosessuale e la giurisprudenza lo ha escluso, in via interpretativa. Le disposizioni del codice civile non definiscono esplicitamente il matrimonio come l’unione tra un uomo ed una donna, la maggior parte degli articoli del codice132 si riferisce, in termini generici, ai “coniugi” o alle “parti”. Due articoli menzionano però il marito e la moglie, oltre all’uomo ed alla donna. L’art. 75, sesto comma, del codice civile dispone che “[l’ufficiale di stato civile] riceverà da ciascuna delle parti, l’una dopo l’altra, la dichiarazione secondo la quale si vogliono prendere per marito e moglie”; 131 Mauger Vielpeau, L., Les dix ans du Pacs - La relecture de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, dix ans plus tard, cit., p. 3. Cfr. Senat, Session ordinaire de 2009-2010, Enregistrée à la Présidence du Senat le 25 novembre 2009, n. 114, Rapport fait tau nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale sur la proposition de loi [...] tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité. 132 Artt. 63 a 76 del codice civile (Degli atti del matrimonio); artt. 144 a 227 (Del matrimonio). Il sindaco di Bègles, il 5 giugno 2004, ritenendo che la disciplina del codice non ostacolasse il matrimonio tra due persone del medesimo sesso, ha celebrato un matrimonio omosessuale. Il pubblico ministero, in virtù dell’art. 184 del medesimo, ha eseguito un’azione di nullità e ha invocato la difesa dell’ordine pubblico, davanti alle giurisdizioni ordinarie. Il Ministro della giustizia ha sospeso il sindaco dalla sua carica di ufficiale di stato civile per un mese. La Corte di Cassazione, nella sentenza del 13 marzo 2007, ha qualificato questo matrimonio come nullo, precisando che “secondo la legge francese il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna”. Cfr. Cass. 1° civ. 13 marzo 2007, in Recueil, Dalloz, 2007, p. 935, con osservazioni di I. Gallmeister; ibid., p. 1389, relatore G. Pluyette, con nota di E. Agostini, p. 1395. 217 CAPITOLO TERZO e l’art. 144 stabilisce che “l’uomo e la donna non possono contrarre matrimonio prima dei diciotto anni compiuti”. Con riferimento ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero, è da notare che il Codice civile comporta, all’interno del Titolo V del Libro I, un Capitolo II bis, relativo al matrimonio dei Francesi all’estero. Bisogna quindi differenziare le situazioni a seconda della cittadinanza dei nubendi. Quando uno o due cittadini francesi sono parte del matrimonio, si applica la disciplina del codice; quando, invece, i coniugi non sono cittadini francesi, si applicano le regole di diritto internazionale privato, come risultano dall’attuazione della Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978. Nel primo caso, il codice civile pone la regola dell’applicazione della legge personale. Secondo il primo comma dell’articolo 171-1 del codice, “il matrimonio contratto all’estero tra francesi, o tra un francese e uno straniero, è valido se è stato celebrato secondo le forme usate nel Paese di celebrazione e purché i francesi non abbiano violato le disposizioni contenute nel Primo capitolo del presente titolo”. L’applicazione di questa norma ha come conseguenza di non riconoscere il matrimonio di coppie omosessuali, francesi o miste. Per le coppie omosessuali straniere, in applicazione del diritto internazionale privato, si sono applicate in modo cumulativo la regola relativa alla legge del luogo di celebrazione del matrimonio e quella relativa alla legge personale di ogni coniuge, attuando così un ordine pubblico internazionale “attenuato”133. L’Amministrazione fiscale francese ha, per la prima volta, l’11 luglio 2008, riconosciuto la validità del matrimonio di una coppia omosessuale olandese, 133 Il tema è oggi particolarmente delicato, in quanto con l’entrata in vigore e successiva applicabilità del Regolamento (UE) n. 1259/2010, le norme codicistiche in materia di diritto internazionale privato “matrimoniale” sono da ritenersi abrogate e sostituite dai criteri di collegamento del nuovo testo. Con la conseguenza che, quanto alle coppie omosessuali miste, incombe nuovamente la questione del riconoscimento. Cfr. Vignal, T., Droit International privé, Paris, Armand Colin, 2005. Questo ordine pubblico “attenuato” aveva già avuto applicazione con la poligamia, vietata per i cittadini francesi ma riconosciuta per effetto dell’applicazione delle regole di diritto internazionale privato ai cittadini stranieri. Cfr. Guez, P., Pluralisme familial et ordre public International, in Actes du colloque du CEJEC, “Réflexions sur le pluralisme familial”, Nanterre, 28 settembre 2007. Nel presente lavoro, v. infra, § 3.4.2: Le lacune legislative e il possibile ricorso alla teoria dell’ordine pubblico attenuato. 218 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA accettando la loro dichiarazione comune dei redditi134. Resta dubbio se questo riconoscimento si limiti o meno al solo piano patrimoniale e successorio135. Su altra prospettiva, è la legge n. 99-944 del 15 novembre 1999, relativa al patto civile di solidarietà, che ha inserito per la prima volta, nell’ordinamento giuridico francese, una forma di unione registrata distinta dal matrimonio, aperta alle persone di diverso o del medesimo sesso, offrendo così una nuova possibilità “alle persone che non vogliono o non possono sposarsi”136. Il regime giuridico del PACS è stato introdotto nel codice civile all’interno del Capitolo I (Del Patto civile di solidarietà: artt. 515 -1 a 515-7-1), integrato nel Titolo XII (Del Patto civile di solidarietà e del concubinato), del Libro I del Codice civile. È stato modificato in diverse occasioni, da ultimo con la legge n. 2009-1436 del 24 novembre 2009. Secondo l’art. 515-1 del codice civile, il PACS si definisce come un “contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la loro vita comune”. La nozione di vita comune, assente dal testo del 1999, era stata però menzionata nella decisione n. 99-419 del 9 novembre 1999 del Conseil constitutionnel ed è stata inserita nel Codice civile con la legge n. 2006-728 del 23 giugno 2006, recante riforma delle successioni e delle liberalità. Il PACS è un contratto di tipo patrimoniale, la cui natura giuridica non è però pacifica137, che ha come fini quello di proteggere la coppia formata dai partners e quello di disciplinare le condizioni materiali della loro vita comune. Il Conseil constitutionnel aveva precisato che la nozione di “vita comune non ricopre solo una comunità di interessi e non si limita ad un’esigenza di semplice coabitazione tra due persone; [essa] suppone, oltre ad una residenza comune, una vita di coppia che giustifica che il legislatore abbia previsto cause di nullità del patto che o riprendono gli impedimenti a matrimonio destinati ad evitare l’incesto o rispondono ad una 134 Sul tema: La France reconnaît un mariage d’un couple d’homosexuels, in Le Nouvel observateur, 6 septembre 2008. 135 Calò, E., Matrimonio à la carte. Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l’intervento comunitario, Milano, Giuffré, 2009, pp. 89-ss. 136 Senat, Session ordinaire de 1998-1999, Annexe au procès verbal de la séance du 10 mars 1999, n. 258, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles [...], cit., p. 6. 137 Contrat sui generis per alcuni: Thery, I., Michel. J.-P., Concubinage ou unions sui generis, cit.; contrat spécific nommé per altri: Lienhard, C., Pacte civile de solidarité, in Juris Classeur Droit comparé, p. 12. È stato anche qualificato come un quasi-matrimonio: Simler, P., Hilt, P., Le nouveau visage du PACS: un quasi mariage, in La semaine juridique, 26 luglio 2006, n. 30, I (161), p. 1495; e addirittura come un vero e proprio matrimonio: Revet, T., Mariage(s), in Revue trimestrelle de droit civil, 2000, p. 173 (“se non è il matrimonio, il PACS è un matrimonio”). 219 CAPITOLO TERZO violazione dell’obbligo di fedeltà che deriva dal matrimonio” (Considérant 26 della decisione n. 99-419 DC). Le parole del Conseil erano riferite ad una disciplina, quella del 1999, alla luce della quale la natura strettamente contrattuale e patrimoniale del PACS era molto più netta di adesso138. Peraltro, anche allo stato attuale, la legge sul PACS è “priva di incidenza sugli altri titoli del libro primo del codice civile, tra cui quelli relativi agli atti di stato civile, alla filiazione, alla filiazione adottiva ed alla potestà genitoriale, insieme di disposizioni le cui condizioni di applicazione non sono state modificate dalla legge oggetto del controllo” (Considérant 29 della citata decisione). In questi ambiti, si applicano le norme generali del codice, diverse da quelle del matrimonio. Sul punto, PACS e concubinato hanno un regime giuridico identico. Sotto altro profilo, può segnalarsi che il PACS – a differenza del matrimonio – è caratterizzato da un formalismo limitato, tanto per la sua stipulazione che per la sua modifica o per il suo scioglimento. Per il perfezionamento del PACS è sufficiente che la coppia si presenti, di persona139, alla cancelleria del Tribunal de grande instance del luogo dove si vuole stabilire la residenza comune, per registrare, con dichiarazione congiunta, la loro volontà di concludere un PACS. A questa dichiarazione può essere allegata la convenzione di PACS140, redatta con scrittura privata o con atto pubblico141, che disciplina, nel rispetto delle norme del codice, i vari aspetti della vita 138 Non a caso, il giudice competente in materia di scioglimento del PACS era il giudice competente in materia contrattuale (cfr. Corte d’appello di Douai del 27 febbraio 2003; al riguardo, v. Hauser, J., Observations sous le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 5 juin 2002, in Revue trimestrelle de droit civil, 2003, p. 683). Recentemente, invece, la legge n. 2009-526 del 12 maggio 2009, di semplificazione e di chiarificazione del diritto, ha previsto, in ordine alla determinazione del mutuo sostegno nei PACS, la competenza del giudice competente per gli affari familiari. La dottrina (Mauger Vielpeau, L., Les dix ans du Pacs - La relecture de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, dix ans plus tard , cit.) ha rilevato che il PACS “interessa [ora] anche la famiglia, dal momento che il suo contenzioso rientra nella competenza del giudice incaricato del contenzioso familiare”. 139 Ogni partner deve dar prova alla cancelleria della sua identità e del suo stato civile. La cancelleria verifica soltanto l’assenza di impedimento a contrarre un PACS (articolo 515-2 del codice civile). Le persone devono essere maggiorenni (sono ammesse anche quelle sotto curatela e tutela, con procedure specifiche relative al consenso), non essere legate con vincolo di parentela fino al terzo grado e non devono essere legate da un altro PACS o matrimonio. 140 La convenzione non è un obbligo. Per contrarre un PACS è sufficiente anche solo fare una dichiarazione del seguente tenore: “Noi, X e Y, concludiamo un patto civile di solidarietà disciplinato dalla legge n. 99-944 del 15 novembre 1999, come modificata”. 141 Formalità prevista dalla legge n. 2006-1806 del 23 giugno 2006. Alcuni autori hanno in ciò ravvisato un avvicinamento al regime giuridico del matrimonio: Mauger Vielpeau, P., Les dix ans du Pacs - La relecture de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, dix ans plus tard, cit. 220 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA comune e del reciproco sostegno materiale. Il PACS produce effetti dalla data della registrazione. Le formalità di pubblicità, come risultano dalla novella del 2006, consistono nella menzione sull’atto di nascita dei due partners della conclusione del PACS, con il luogo di registrazione e l’identità dell’altro partner 142. Per la modifica del PACS, i partners dispongono di una totale libertà: è sufficiente trasmettere o indirizzare alla cancelleria del tribunale che ha registrato il PACS una convenzione modificativa. Queste modifiche sono opponibili ai terzi a partire dal momento in cui sono state compiute le formalità di pubblicità. Lo scioglimento del PACS (articolo 515-7 del codice) avviene per morte o per matrimonio di uno dei partners oppure per decisione congiunta o unilaterale. In caso di scioglimento congiunto, le formalità da seguire sono le stesse di quelle del perfezionamento: si registra la volontà delle due persone legate dal PACS alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza comune. In caso di scioglimento unilaterale143, il partner che intende procedere in tal senso deve prima notificare la sua intenzione all’altro partner e poi spedire la dichiarazione alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza comune. La cancelleria registra lo scioglimento, informa le parti ed avvisa gli uffici di stato civile affinché si proceda agli adempimenti pubblicitari ed alle annotazioni sugli atti di nascita dei partners. Lo scioglimento unilaterale del PACS può essere anche all’origine di una pretesa risarcitoria. Passando ad analizzare i diritti e gli obblighi che i partners si assumono contraendo un PACS, deve farsi riferimento, principalmente, all’art. 515-4 del Codice civile, secondo cui il sostegno reciproco, come per il matrimonio, è da proporzionarsi alle possibilità economiche rispettive dei partners. Questo sostegno può essere disciplinato specificamente nella convenzione di PACS, in cui una eventuale clausola che prevedesse la soppressione di quest’obbligo è affetta da nullità. In passato, la dottrina aveva rilevato criticamente che non erano previsti, a differenza del matrimonio, rimedi giurisdizionali per ottenere l’esecuzione di questo obbligo. La legge n. 2009-526 del 12 maggio 2009 ha colmato questa lacuna, 142 Si noti che questa riforma supera l’impostazione originaria del legislatore del 1999, confermata nella decisione del Conseil Constitutionnel, secondo cui il PACS non incideva in alcun modo sullo stato civile (e sull’atto di nascita). 143 Si applica, in quest’ambito, la regola di diritto contrattuale comune, secondo la quale i contratti civili di durata indeterminata possono essere risolti per volontà di uno solo dei contraenti. 221 CAPITOLO TERZO attribuendo la competenza al juge aux affaires familiales, con ciò autorizzando un parallelismo con il matrimonio144. Con riferimento ai contenuti in concreto di questo obbligo di sostegno reciproco, è preliminarmente da segnalare che resta non chiarito se da esso possano nascere degli obblighi non patrimoniali, sub specie di sostegno morale o psicologico o di fedeltà145, simili all’obbligo di assistenza vigente nel matrimonio ai termini dell’art. 430 del Codice. Il fulcro della regolamentazione in materia è, comunque, connesso ad aspetti di tipo patrimoniale. In proposito, si prevede che la partecipazione solidale ai debiti contratti valga per le spese sostenute per la soddisfazione dei bisogni della vita quotidiana (vie courante), ma non, dal 2007, per quelle manifestamente eccessive. A differenza di quanto accade nei matrimoni, questa solidarietà non riguarda i mutui146. Per quanto concerne la proprietà dei beni, nel 1999 vigeva invece un regime patrimoniale di comunione che ha dato luogo nella prassi a non poche complicazioni, tanto che il legislatore ha, nel 2006, previsto, in linea di principio, il regime di separazione dei beni dei partners (articolo 515 vigente del Codice). La legge lascia però alla coppia la libertà di scegliere, in sede di convenzione, tra diverse modalità di regimi patrimoniali: regime di comunione dei beni, acquistati insieme o separatamente, dopo la registrazione della convenzione, tranne che per i beni “di proprietà esclusivi” elencati all’articolo 515-5-2; regime di separazione dei beni applicabile al matrimonio (articoli 1873-6 a 1873-8 del c.c.) o quello di diritto comune (articolo1873-1 c.c.). In caso di scioglimento del PACS, i partners possono decidere di continuare con il regime de comunione o ripartire la proprietà dei beni. In materia di successione, il regime del PACS si è molto avvicinato a quello del matrimonio, in quanto si applicano, in parte, le regole della successione per il coniuge. Nel PACS, il partner superstite deve però necessariamente essere nominato come “erede” nel testamento del defunto (qualità invece riconosciuta ex legge per il 144 Tale giudice è chiamato a conoscere di qualunque lite concernente il regime patrimoniale del PACS. Cfr., sul punto, Labbe, X., La juridicisation du pacs et du concubinage, in Recueil, Paris, Dalloz, 2009, chron., p. 2053. 145 L’obbligo di fedeltà, non esplicitamente menzionato nelle disposizioni del Codice civile concernenti il PACS, è citato nella decisione del Conseil Constitutionnel del 1999 ed è stato ripreso dalla giurisprudenza ordinaria (Tribunal de grande instance de Lille, 5 giugno 2002). L’UNAF (Unione nazionale delle associazioni familiari) non lo ritiene sussistente. 146 Senat, Session ordinaire de 2009-2010, Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 novembre 2009, n. 114, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles [...], cit., p. 14. 222 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA coniuge superstite). Se il partner partecipava allo svolgimento di un’attività di cui era intestatario il defunto, potrà continuare a farlo solo se quest’ultimo lo abbia esplicitamente previsto con testamento. Il superstite non dispone, contrariamente a quanto avviene per il matrimonio, di un diritto di usufrutto vitalizio dell’abitazione comune, ma solo del diritto di occupare per un anno gratuitamente detto immobile articolo 515-6). La legge n. 2007-1223 del 21 agosto 2007 permette, come nel matrimonio, di avere una soppressione totale dei diritti di successione. Non è invece possibile per il partner superstite della coppia legata con un PACS, eterosessuale o omosessuale, usufruire della pensione del defunto, ipotesi prevista solo nel regime giuridico del matrimonio, in base agli articoli 353-1 e 353-2 del codice della previdenza sociale ed agli articoli L.38, L. 43, L. 45, L. 46 e L. 50 del codice delle pensioni civili e militari. Il PACS può (come per il matrimonio) permettere di ottenere la cittadinanza francese, dopo cinque anni (sono quattro, per il matrimonio) di residenza in Francia; il PACS è altresì preso in considerazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (che è invece automatico per il matrimonio). Nell’ambito della disciplina dei PACS, possono individuarsi alcune variabili significative, dalle quali emergono differenziazioni nel trattamento delle coppie omosessuali da quelle eterosessuali. Il riferimento va alla procreazione medicalmente assistita147 ed all’adozione. Se per la prima non si intravedono sviluppi significativi, per la seconda pare delinearsi, grazie anche alla giurisprudenza della Corte EDU, un avvicinamento tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali. L’adozione congiunta, prevista dall’art. 343 del Codice civile148, è riservata alle coppie sposate, mentre l’art. 346, comma 1, precisa che nessuno può essere adottato da due persone, se non sposate. È quindi esclusa la possibilità, per le persone unite 147 La legge del 29 luglio 1994, modificata dalla legge del 6 agosto 2004, ha riservato il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistite “all’uomo ed alla donna che formano una coppia”, ponendo l’esigenza che siano “in età di procreare, sposati o nelle condizioni di dimostrare una vita comune da più di due anni e consenzienti al trasferimento di embrioni o all’inseminazione”. Si precisa anche che l’assistenza alla procreazione “ha come obiettivo quello di rimediare ad un’infertilità il cui carattere patologico è stato diagnosticato o di evitare la trasmissione al bambino o ad un membro della coppia una malattia particolarmente grave”. Risulta da queste norme un doppio ostacolo all’uso delle tecniche della PMA per le coppie omosessuali: la restrizione ad una coppia formata da un uomo e una donna; l’assenza di carattere patologico dell’infertilità. Per un approfondimento su questo tema si rinvia al capitolo relativo a “l’accesso alle tecniche d’assistenza medicale alla procreazione”, in Borillo, D., Formond, T. (a cura di), Homosexualité et discrimination en droit privé, cit., pp. 195-ss. 148 “L’adozione può essere richiesta da due coniugi, non separati, sposati da più di due anni o di età, l’uno e l’altro, di più di ventotto anni”. 223 CAPITOLO TERZO con un PACS, di procedere all’adozione congiunta; e ciò vale per le coppie sia eterosessuali che omosessuali149. Fino al 2010, l’adozione semplice, disciplinata dagli artt. 360-ss. del Codice civile, era stata interpretata, dalla giurisprudenza, come limitata ad una persona eterosessuale, single, legata ad un PACS o da un concubinato. Il Consiglio di Stato, in effetti, aveva ritenuto legittimo il rifiuto dell’amministrazione competente di dare il proprio assenso all’adozione richiesto all’articolo 63 del codice della famiglia e del sostegno sociale, quando la richiesta era presentata da una persona omosessuale150. Non si aveva quindi distinzione tra PACS e concubinato, ma tra eterosessuali ed omosessuali. In seguito alla condanna della Francia con sentenza della Corte EDU151, il Tribunale amministrativo di Besançon, con sentenza del 10 novembre 2009, ha dichiarato illegittimo il rifiuto da parte del consiglio provinciale di dare il consenso all’adozione da parte di una persona omosessuale. Infine, quanto al concubinato, la mancata disciplina dell’istituto da parte del Codice civile francese del 1804 era stata giustificata già da Napoleone Bonaparte con queste parole: “i concubini non si rivolgono alla legge, la legge non si interessa a loro”152. Nel diritto francese, la disciplina delle unioni di fatto (concubinage) è quindi in larga misura il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. Bisognerà attendere la legge n. 99-944, sui PACS, per introdurre un Capitolo specifico relativo al concubinato nel codice civile153. L’art. 515-8 ha introdotto una definizione del concubinato aperta anche alle coppie omosessuali, innovando così rispetto alla legislazione154 ed alla 149 Cass. Civ. I, 20 febbraio 2007; Cass. Civ. I, 19 dicembre 2007 e Cass. Civ. I, 6 febbraio 2008. CE, 9 ottobre 1996, Département de Paris. Contra, v., però, Tribunale amministrativo di Parigi, 25 gennaio 1995, Fretté c. Département de Paris. 151 Grande Camera, sentenza , E. B. c. France, 22 gennaio 2008, ricorso n. 43546/02. In questo caso, la Corte ha ritenuto – per la prima volta e contrariamente a quanto aveva concluso nel caso Fretté c. France (sentenza del 26 febbraio 2002, n. 36515/97, CEDH 2002-I) – che il diniego di concedere l’autorizzazione all’adozione di un bambino, in ragione dell’orientamento sessuale della ricorrente (omosessuale convivente con una compagna) costituisse una violazione dell’art. 14 CEDU, letto congiuntamente con l’art. 8 CEDU, in un sistema normativo, quale quello francese, che consente l’adozione da parte dei single. 152 Senat, Session ordinaire de 1998-1999, Annexe au procès verbal de la séance du 10 mars 1999, n. 258, Rapport fait tau nom de la Commission des lois constitutionnelles [...], cit., p. 9. 153 Capitolo II – Del concubinato – inserito nel Titolo XII Del Patto civile di solidarietà e del concubinato. 154 L’art. 14 della legge n. 89-462 del 6 luglio 1989 aveva escluso le coppie omosessuali dalla tutela relativa al mantenimento del rapporto di locazione a seguito della morte di un convivente; parimenti, l’art. L 161-14 del codice di previdenza sociale aveva limitato al convivente eterosessuale l’estensione del regime di previdenza sociale. La legge n. 93-121 del 27 gennaio 2003, recante varie misure di 150 224 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA giurisprudenza155 anteriori. Il concubinato diviene “un’unione di fatto caratterizzata da una vita comune che presenta caratteri di stabilità e di continuità, fra due persone di sesso diverso o del medesimo sesso, che vivono in coppia”. Come per il PACS, nelle sue linee principali, questo regime giuridico si applica alle coppie sia eterosessuali che omosessuali. La differenza di trattamento tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali, come per il PACS, risiede nell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e nell’adozione, pur con le riserve in proposito già espresse. A differenza del matrimonio e – probabilmente – del PACS, nel concubinato non si ha obbligo di fedeltà. La fine del concubinato non dà luogo a conseguenze risarcitorie156. Nessuna disposizione regola la ripartizione delle spese dovute alla vita comune del concubinato, ed ognuno dei partners è quindi libero di partecipare come ritiene157. Non si ha, dunque, neppure solidarietà nei debiti158. Si applica il regime di separazione dei beni, per cui ciascun partner è reputato proprietario della metà di un bene, salva diversa indicazione nell’atto d’acquisto. In materia fiscale, i partners dichiarano i loro redditi separatamente. Anche la tutela connessa alla previdenza sociale è limitata, come dimostra l’assenza del diritto alla pensione di reversibilità. 3.3.7. La riforma francese del 2013 Il panorama appena descritto, ha poi subito, nella recentissima attualità, un’ulteriore evoluzione159, con l’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale Francese (ed ordine sociale, aveva modificato tale ultimo articolo ed aveva così esteso il diritto anche alle coppie omosessuali, imponendo però almeno un anno di coabitazione, condizione non richiesta per le coppie eterosessuali. La stessa legge aveva provveduto anche alla rimozione della limitazione derivante dal citato art. 14; la relativa disposizione era stata però invalidata, per vizio formale, dal Conseil Constitutionnel. 155 La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 luglio 1989 (Cass. Soc.), confermata da altre del 17 novembre e del 17 dicembre 1997 (Cass. Civ. 3), aveva considerato che le coppie formate da persone del medesimo sesso non potevano usufruire dei benefici del concubinato, definendo quest’ultimo come “una situazione di fatto che consiste in una vita comune di due persone che hanno deciso di vivere come dei coniugi, senza però unirsi con matrimonio, ciò che può riguardare solo una coppia composta da un uomo e una donna”. 156 Cass. civ. I, 31 gennaio 1978. 157 Cass. civ. I., 19 marzo 1991. 158 Cass. civ. I., 11 gennaio 1984. 159 Il contesto evolutivo in cui si situa la riforma francese, è indubbiamente da valutarsi nell’ottica di una progressiva attenzione verso le unioni omosessuali, che emerge in prima battuta in sede europea. Le Corti europee, sul punto, si sono espresse nella recente attualità, con tre sentenze degne di rilievo. 225 CAPITOLO TERZO ulteriore – positivo – giudizio di costituzionalità ad opera del Conseil Constitutionnel) della legge che estende anche alle coppie omosessuali l’istituto del matrimonio. Infatti, il 17 maggio 2013, il Conseil Constitutionnel si è espresso sulle censure che erano state avanzate sul disegno di legge in materia160, rigettandole in Corte di Giustizia, sentenza 7 novembre 2013, Cause riunite C-199/12, C-200/12, C-201/12, X,Y e Z, non ancora pubblicata in Raccolta: tre cittadini, rispettivamente, della Sierra Leone, dell’Uganda e del Senegal hanno chiesto lo status di rifugiati nei Paesi Bassi, sostenendo il rischio concreto di essere perseguitati nei loro Paesi d’origine, a causa del loro orientamento sessuale. In tutti e tre i Paesi gli atti omosessuali configurano infatti reati passibili di pene severe, che vanno da pesanti sanzioni pecuniarie fino, in taluni casi, all’ergastolo. La Corte ha concesso ai tre ricorrenti l’asilo politico, ritenendo che in simili situazioni, gli omosessuali possano costituire “un particolare gruppo sociale” e dunque ricadere sotto la protezione della direttiva 2004/83/CE sui rifugiati, precisando però al contempo come la tutela scatti unicamente nel caso in cui il carcere sia effettivamente applicato: non è sufficiente, cioè, la sola previsione dell’omosessualità come reato. Inoltre la condizione deve essere riscontrabile e non può essere taciuta per ragioni di presunta privacy. Corte europea dei diritti dell'Uomo, Grande Camera, sentenza 7 novembre 2013, cause n. 29381/09 e 32684/09: in questa pronuncia resa dalla Grande Camera, il massimo organo giurisdizionale di Strasburgo, la Corte ha condannato la Grecia ritenendo che, nei casi in cui uno Stato introduca una legge che riconosce effetti giuridici alle unioni civili registrate, non può poi limitarne l’applicazione alle sole coppie eterosessuali. Chiarita l’applicabilità dell’articolo 8 CEDU, ad avviso della Grande Camera, nel momento in cui uno Stato decide di introdurre una legge che disciplina le unioni civili deve farlo senza commettere discriminazioni. Va ricordato – osserva la Corte – che “laddove si corre il rischio di una discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, il margine di discrezionalità concesso agli Stati in base alla Convenzione è senza dubbio più limitato”: è evidente il richiamo al proprio precedente di Schalk e Kopf c. Austria, cit. In tutt’altra materia, cfr. anche Corte di giustizia, sentenza 25 aprile 2013, in causa C-81/12, Asociaţia ACCEPT, non ancora pubblicata in Raccolta: se il patron di una squadra di calcio professionista rilascia dichiarazioni omofobe, spetta alla società dimostrare che, in materia di assunzioni, non viene seguita una politica discriminatoria. La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro stabilisce, infatti, che sono dimostrati fatti dai quali si può presumere che vi è stata una discriminazione, l’onere della prova incombe ai convenuti, i quali devono dimostrare che, nonostante tale apparenza, non si è verificata alcuna violazione del principio della parità di trattamento. 160 Assemblée Nationale, XIVme législature, texte adopté n. 120 du 23 avril 2013: «Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe». Il disegno di legge, che porta il nome del ministro della giustizia Christiane Taubira, era stato promesso dal Presidente François Hollande in campagna elettorale e presentato il 7 novembre del 2012: dopo l’abolizione della pena di morte nel 1981, è considerato la più grande riforma della società in Francia. Un primo parere favorevole, dopo 110 ore di dibattiti, era arrivato il 12 febbraio 2013 da parte dell’Assemblea parlamentare con 329 favorevoli e 299 contrari. C’erano state 10 astensioni, in 9 non avevano partecipato al voto, 7 deputati all’opposizione avevano votato a favore e 10 della maggioranza avevano votato contro. Il 12 aprile 2013 anche il Senato aveva approvato il testo di legge. A quel punto, il governo aveva deciso di accelerare i tempi dell’approvazione, anticipando i dibattiti in Assemblea nazionale e limitandoli a 25 ore, sulla base di una procedura c.d. a “tempo programmato”. L’obiettivo era quello di ridurre le manifestazioni di protesta, che negli ultimi mesi si erano fatte sempre più violente con scontri tra polizia ed estremisti di destra, assalti a bar frequentati da omosessuali o alle sedi del Partito socialista. Nel frattempo, anche il movimento “Manif pour Tous” (letteralmente “Manifestazione per tutti”), all’origine dei grandi cortei parigini contro le nozze gay, ha deciso di anticipare la sua manifestazione nazionale che si è svolta domenica 21 aprile 2013. Gli oppositori chiedevano al presidente Hollande di ritirare la legge e «indire un referendum». Secondo gli organizzatori erano presenti 270 mila persone, per la prefettura solo 45 mila. Per la prima volta, accanto agli esponenti del partito UMP (la destra moderata) era presente anche Gilbert Collard del Rassemblement Bleu Marine (l’estrema destra di Marine Le Pen). Una contro-manifestazione si è svolta invece vicino alla 226 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA toto, e dunque consentendo che la normativa entri rapidamente in vigore, dopo l’iscrizione al Journal Officiel. Di particolare rilievo, la nuova nozione di matrimonio, di cui all’art. 1 del disegno di legge (Dispositions relatives au mariage), che modifica l’art. 143 del Codice civile francese, equiparando il matrimonio “tradizionale” a quello omosessuale, nella misura in cui “Il matrimonio è l’unione contratta da due persone di sesso diverso o del medesimo sesso”161. L’iter parlamentare ha avuto inizio nel febbraio 2013, prima con l’approvazione, il 12 febbraio 2013, dell’intero disegno di legge da parte dell’Assemblea Nazionale, e poi con l'approvazione anche da parte del Senato il 12 aprile 2013, con alcuni emendamenti che hanno richiesto un ulteriore passaggio all’Assemblea Nazionale. Il 23 aprile 2013, con 331 voti a favore e 225 voti contrari, l’Assemblea Nazionale ha dato la sua approvazione definitiva alla legge, diventando così la quattordicesima nazione al mondo ad estendere l'istituto del matrimonio alle coppie dello stesso sesso. La legge, inoltre, estende alle coppie dello stesso sesso anche la possibilità di adottare figli ed è stata ufficialmente promulgata il 18 maggio 2013162. Il disegno di legge comprendeva la tradizionale norma francese sul conflitto di leggi che prevede l'applicabilità della legge dello Stato di cittadinanza relativo a ciascun coniuge alla validità sostanziale del matrimonio (Codice civile , art. 202-1, par. 1)163, e l'applicazione della legge del luogo di celebrazione per la validità formale (Codice Civile, art. 202-2)164. Quanto al sesso dei coniugi, la conseguenza di questi criteri era che solo i cittadini di uno dei 14 ordinamenti nazionali (e dunque giurisdizioni) che consentono il matrimonio omosessuale si sarebbero potuti sposare in Francia. È questo il motivo per cui lo stesso disegno di legge comprende anche una regola più innovativa, disponendo che a due persone omosessuali possa essere consentito di sposarsi, se la legislazione nazionale o la legge della residenza abituale di uno dei Bastiglia. Da un sondaggio condotto a fine gennaio, risultava che il 63 per cento dei francesi è favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso e il 49 per cento anche alle adozioni. 161 Disegno di legge 23 aprile 2013, n. 120, art. 1: “Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié. 1° Il est rétabli un article 143 ainsi rédigé. «Art. 143 – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe» […]”. 162 Approfondisce compiutamente il tema Fulchiron, H., Le mariage entre personnes de même sexe en droit international privé au lendemain de la reconnaissance du «mariage pour tous», in Journal du droit international (Clunet), fascicolo n. 4/2013, pp. 882-ss. 163 Art. 202-1, par. 1): «Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle». 164 Art. 202-2: «Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu». 227 CAPITOLO TERZO nubendi autorizzi il matrimonio fra persone del medesimo sesso (Codice Civile, art. 202-1, par. 2)165. La norma permette così ad un cittadino francese di sposare un cittadino di qualsiasi Paese, in Francia, ed il criterio sarà ragionevolmente applicato anche a coloro che detengano la residenza in Francia, proprio per evitare discriminazioni in base alla nazionalità, in particolare tra i cittadini dell’Unione Europea. La costituzionalità della disposizione appena citata è stata contestata per il fatto che essa violerebbe il principio di uguaglianza davanti alla legge, dal momento che l’art. 202-1, par. 2), si applica solo (ed offre tutela) ai matrimoni fra persone dello stesso sesso, e prevede quindi una diversa disciplina applicabile ai matrimoni eterosessuali, con conseguente potenziale creazione di discriminazioni alla rovescia166. Il Consiglio costituzionale ha però respinto ogni censura, sull’assunto che il Parlamento francese aveva correttamente interpretato ed applicato il principio di uguaglianza, nella sua fondamentale declinazione per cui esso postula che vengano 165 Art. 202-1, par. 2): «[…] Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet». 166 Nozione assai conosciuta in diritto dell’Unione Europea, in quanto con l’espressione “discriminazioni alla rovescia” viene tradizionalmente indicato il fenomeno consistente in una situazione di svantaggio, subito dai soggetti che si trovano in una “situazione interna”. Tale svantaggio deriva dalla mancata applicazione a questi soggetti delle norme comunitarie che garantiscono le libertà di circolazione, ovvero — mutando prospettiva — dalla mancata applicazione agli operatori comunitari delle norme nazionali che tali libertà, illegittimamente, restringono. Sono dette “alla rovescia”, in quanto ad essere discriminata è una categoria di soggetti (gli operatori interni) normalmente privilegiata nell’ambito degli ordinamenti nazionali. Si tratta quindi di situazioni “inverse” rispetto a quelle più frequenti, nelle quali a essere svantaggiati sono di solito gli operatori di altri Stati membri. Va però segnalato, nella misura in cui qui interessa per il caso di specie, che con la medesima denominazione viene designato anche un diverso fenomeno che ha trovato i suoi primi significativi sviluppi nell’esperienza giuridica degli Stati Uniti d’America e che si manifesta, con analogie e differenze, anche nel sistema giuridico dell’Unione. Esso concerne quelle possibili discriminazioni a danno degli uomini, derivanti dall’introduzione di trattamenti preferenziali a favore delle donne, predisposti nell’ambito di programmi volti a garantire pari opportunità dei sessi sul mercato del lavoro (c.d. azioni positive). Sono dette “alla rovescia” in quanto a essere discriminata può essere una categoria di soggetti (gli uomini) più spesso privilegiata nelle relazioni sociali. Si tratta quindi, anche in tal caso, di situazioni “inverse” rispetto a quelle più frequenti, nelle quali a essere svantaggiate sono invece le donne. Ben si comprende come sia questo il principio, applicato ai rapporti fra coppie omosessuali e coppie eterosessuali, che era stato portato avanti il Conseil Constitutionnel. Per una giurisprudenza che ha contribuito a definire le “discriminazioni alla rovescia” in questa seconda accezione, si vedano: Corte giust., sent. 29 novembre 2001, causa C–366/99, Griesmar (in Racc., p. I–9383); Corte giust., sent. 30 settembre 2004, causa C–319/03, Briheche (in Racc., p. I–8807); Corte giust., sent. 30 settembre 2010, causa C–104/09, Roca Álvarez (in Racc., 2013). 228 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA trattate in modo diverso le persone che si trovano in situazioni differenti, e dunque non vi era alcuna violazione della parità di trattamento167. Ma allora, può affermarsi che siano tutti invitati a relazionarsi con Parigi per sposare un cittadino francese? Non proprio: il ministero della Giustizia ha emanato, nel mese di maggio 2013, delle linee guida168, allo scopo di sensibilizzare i sindaci francesi a non sposare coppie che includano un cittadino proveniente da un elenco di 11 giurisdizioni169. Il motivo riposa nel fatto che la Francia ha concluso un trattato bilaterale con ognuno di questi ordinamenti170, che prevedono l’applicazione della legge nazionale di ciascun coniuge. Dal momento che i Trattati sono superiori alle leggi nazionali francesi, l’amministrazione ha concluso che questi prevalgano sull’art. 202-1, par. 2), del codice civile: “La norma introdotta dall’art. 202-1, par. 167 Cfr. Decisione del Conseil Constitutionnel del 17 maggio 2013, par. 29: “Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions du second alinéa de l’article 202-1 du code civil dans sa rédaction résultant du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée, le législateur a entendu introduire un dispositif spécifique selon lequel «deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet»; qu’il était loisible au législateur de permettre à deux personnes de même sexe de nationalité étrangère, dont la loi personnelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, de se marier en France dès lors que les autres conditions du mariage et notamment la condition de résidence sont remplies; que le législateur, qui n’était pas tenu de retenir les mêmes règles pour les mariages contractés entre personnes de sexe différent, n’a pas traité différemment des personnes se trouvant dans des situations semblables; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi doit être écarté”. 168 Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dispositions du Code civil), NOR: JUSC1312445C. Il testo è reperibile in Bulletin Officiel du Ministre de la Justice – BOMJ, n° 2013-05 du 31 mai 2013, pp. 1-29. 169 Algeria, Tunisia, Marocco, i cinque Paesi che in passato costituivano la Jugoslavia (BosniaHerzégovina, Montenegro, Serbia, Kosovo e Slovenia), Laos, Cambogia, e Polonia. 170 «La Pologne: Convention relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille du 5 avril 1967 (publiée par décret n° 69-176 du 13 février 1969, article 4 alinéas 2 et 3). Le Maroc: Convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 (publiée par décret n° 83-435 du 27 mai 1983, article 5). La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Slovénie: La Bosnie-Herzégovine (accord par échange de lettres du 3 décembre 2003, publié par décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004), le Monténégro (accord sous forme d’échange de lettres du 30 septembre 2010, publié par décret n° 2012-621 du 2 mai 2012), la Serbie (accord publié par décret n° 2003-457 du 16 mai 2003), le Kosovo (accord sous forme d’échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par décret n°2013349 du 24 avril 2013) et la Slovénie (accord sous forme d’échange de lettres du 28 mars 1994, publié par décret n° 96-229 du 15 mars 1996) ont repris la convention franco-yougoslave relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille du 18 mai 1971 (publiée par décret n° 73-492 du 15 mai 1973). Le Cambodge: Le décret n° 59-593 du 22 avril 1959, dans lequel ont été publiés les accords entre la France et le Cambodge des 29 août et 9 septembre 1953. Le Laos: La convention judiciaire avec le Laos du 22 octobre 1953, publiée par décret n° 59593 du 22 avril 1959. La Tunisie: La convention judiciaire du 9 mars 1957 publiée par décret n° 5886 du 1er février 1958. L’Algérie: La conclusions des pourparlers d’Evian du 18 mars 1962: Déclaration des garanties». Cfr. Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cit., pp. 4-5. 229 CAPITOLO TERZO 2) non può, tuttavia, applicarsi ai cittadini di Paesi con i quali la Francia è vincolata da accordi bilaterali, che prevedono che la legge applicabile ai requisiti sostanziali del matrimonio, sia la legge personale. Così, nel caso di un matrimonio che coinvolga uno o due cittadini di Paesi con i quali sono stati conclusi accordi, per la gerarchia delle fonti, dovrebbero essere applicate le convenzioni, aventi un valore superiore alla legge nazionale, Allo stato attuale delle norme e della giurisprudenza, per i cittadini di quei Paesi il diritto personale non può essere revocato”171. La maggior parte di questi trattati, in ogni caso, si è conclusa tra il 1950 e 1960, e nessuno di questi contiene una disposizione esplicita sul matrimonio dello stesso sesso. Un procuratore francese ha applicato le linee guida dall’inizio di settembre 2013 e ha negato il diritto di sposarsi ad una coppia franco-marocchina. Tale decisione del ministero è stata annullata, il 14 ottobre 2013, da un tribunale di prima istanza di Chambery172. Secondo la stampa francese, la Corte avrebbe dichiarato che la recente legge francese ha modificato la politica pubblica nazionale francese, e che la convenzione bilaterale applicabile dovrebbe quindi essere evitata, in quanto discrimina gli omosessuali. Si tratterebbe di un uso innovativo della eccezione di ordine pubblico, al fine di evitare l’applicazione della lex fori. Il 29 maggio 2013 è stato celebrato, a Montpellier, il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso in Francia173. 171 Art. 2.1.2. della Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cit. : «La règle introduite par l’article 202-1 alinéa 2 ne peut toutefois s’appliquer pour les ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle. Dans ce cas, en raison de la hiérarchie des normes, les conventions ayant une valeur supérieure à la loi, elles devront être appliquées dans le cas d’un mariage impliquant un ou deux ressortissant(s) des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues. En l’état du droit et de la jurisprudence, la loi personnelle ne pourra être écartée pour les ressortissants de ces pays ». 172 Chambre civile du Tribunal de grande instance de Chambéry, décision sur l'acte d'opposition du 12 septembre 2013 du ministère public au mariage, 14 ottobre 2013, non ancora pubblicata. 173 A celebrare la cerimonia è stato il sindaco della città, Hélène Mandrou, che è da sempre sostenitrice del matrimonio gay e che il 5 febbraio del 2011 aveva già celebrato simbolicamente un’unione tra due uomini. Per un primo commento all’evoluzione normativa francese, si veda Hammje, P., The New French Conflict of Law rules on Same Sex Marriage, in Revue critique de droit international privé, fascicolo n. 4/2013. 230 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 3.3.8. Le convivenze di fatto Finora si è fatto principalmente riferimento alla distinzione tra unioni coniugali e unioni non coniugali o alternative al matrimonio. In realtà, per completare il quadro tracciato, all’interno di quest’ultima nozione è necessario distinguere tra unioni registrate e mere convivenze di fatto, intendendo con quest’ultimo termine quelle unioni more uxorio non accompagnate da alcun documento ufficiale rilasciato da un’Autorità amministrativa. Tale distinzione dipende dalla circostanza che non tutti gli Stati membri hanno riconosciuto uguale tutela e dignità alle unioni nate al di fuori del vincolo matrimoniale, e solo alcuni di essi hanno introdotto forme e meccanismi di registrazione per tali coppie. Il diritto europeo, invece, non sembra profilare questa distinzione, in quanto riconduce la nozione di convivenza di fatto nella più generica definizione di unione non matrimoniale prima descritta. In altre parole, le convivenze di fatto sembrano rilevare agli occhi dell’ordinamento dell’Unione se ed in quanto possiedano il requisito della documentabilità, ossia possano essere riconosciute come tali nell’ordinamento nazionale attraverso un documento ufficiale. È ciò che si evince, ancora una volta, dalla richiamata normativa in materia di libera circolazione delle persone, da un lato, e di ricongiungimento familiare, dall’altro: in entrambi i casi si fa riferimento ad una “relazione stabile debitamente comprovata o attestata”174. Come si può notare, un ulteriore requisito richiesto per il riconoscimento dei diritti previsti in tali normative è la dimostrazione del carattere “stabile e duraturo” della relazione, onde evitare tentativi di eludere la norma europea attraverso relazioni fittizie o comunque non caratterizzate da un effettivo vincolo di affetto e solidarietà. La stabilità del rapporto è determinata caso per caso ed in base alla singola legislazione nazionale: la fissazione di criteri uniformi come la durata della relazione o la coabitazione avrebbe potuto rappresentare un tentativo di armonizzazione (seppur minima) delle legislazioni nazionali e garantire allo stesso tempo un’applicazione maggiormente uniforme della normativa UE. Tuttavia, la 174 Art. 4, punto 3, della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, cit.; art. 3, lett. b, della direttiva 2004/38/CE, in materia di diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno degli Stati membri, cit. 231 CAPITOLO TERZO proposta, ancorché avanzata175, non ha trovato adeguato seguito e si è preferito rimettere ai singoli Stati le opportune valutazioni in merito, seppur nel quadro dei principi sovranazionali sopra richiamati. 3.3.9. L’equiparazione tra matrimoni e unioni di fatto nel regime applicabile ai funzionari dell’Unione Europea L’analisi fin qui condotta poggia essenzialmente sull’esame della legislazione europea in materia di libera circolazione delle persone, asilo ed immigrazione: tuttavia vi è un ulteriore settore del diritto dell’Unione europea che porta ad allargare in alcuni casi la nozione di coniuge e di matrimonio accolta dalle norme internazionalprivatistiche – come tale applicabile anche al nuovo Regolamento (UE) n. 1259/2010 – e che per questo motivo merita una trattazione a parte. Si tratta del regime applicabile ai funzionari ed agli altri agenti dell’Unione, e prima ancora già delle Comunità Europee: tale regime è contenuto nel Regolamento n. 259/68176, così come recentemente modificato dal Regolamento n. 723/2004177. Prima di analizzare le disposizioni in esso contenute e che rilevano ai fini della questione in esame, è opportuno ricordare preliminarmente che il funzionario delle Comunità Europee, oltre a godere dei diritti derivanti dal suo rapporto con la Comunità Europea presso cui è in servizio, si avvale altresì dei diritti riconosciutigli dal Trattato e dalla normativa secondaria in materia di libera circolazione dei lavoratori. In altre parole, il cittadino comunitario che lavora presso un’istituzione, un agenzia o un qualunque altro ufficio (ovunque esso si trovi) di una delle Comunità Europee, ed oggi dell’Unione, esercita la libera circolazione dei lavoratori e ciò in quanto la sua 175 Parere del Parlamento Europeo in prima lettura di COM (2001) 257, art. 2, par. 2, lett. c, nella versione emendata. 176 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità Europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, in G.U.C.E., L56 del 4 marzo 1968. 177 Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, in G.U.U.E., L 124 del 27 aprile 2004, ulteriormente rettificato in G.U.U.E., L 130 del 17 maggio 2012 per riferirsi alla sola Unione Europea. 232 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA situazione passa dall’essere disciplinata da un determinato ordinamento ad un altro, quest’ultimo non necessariamente statale, ma internazionalmente riconosciuto178. Come appena ricordato, il regime applicabile ai funzionari è stato modificato dal legislatore europeo per adeguare la disciplina alle nuove esigenze della società 179. Il nuovo articolo 1- quinquies, primo comma, prevede, il divieto nell’applicazione delle norme dello statuto “di ogni discriminazione, fondata in particolare sul sesso, razza […] o l’orientamento sessuale”. Il riferimento all’orientamento sessuale è particolarmente indicativo, perché rappresenta un segno di discontinuità rispetto alla scelta fin qui adottata dal legislatore comunitario di vietare solo le discriminazioni fondate sul sesso e non sull’orientamento sessuale (argomento giudicato insuperabile anche dalla Corte di Giustizia in alcune sue note sentenze)180. Il successivo comma, poi, richiama apertis verbis l’intenzione del legislatore di equiparare le unioni non matrimoniali a quelle matrimoniali ai fini dell’applicazione delle norme previste nello statuto, “a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’art. 2, par. 2, lett. c) dell’Allegato VII”. L’articolo richiamato disciplina, per l’appunto, le condizioni per il riconoscimento del diritto all’assegno di famiglia. Tale beneficio è riconosciuto innanzitutto al funzionario coniugato (lett. a)181. La nozione di coniuge è da interpretarsi in questo caso autonomamente in base alle stesse indicazioni fornite dal regolamento: di conseguenza, il richiamato divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale dovrebbe essere sufficiente per includere nella nozione di coniuge anche i matrimoni tra omosessuali. A conferma di ciò, la Commissione, in occasione di un’interrogazione parlamentare avente ad oggetto l’estensione della nozione di coniuge accolta nello statuto alla luce dell’introduzione dei matrimoni tra 178 Punto 91 delle conclusioni dell’Avv. Gen. Tizzano in causa C-293/03, in Raccolta, 2004, p. I12013, Gregorio My c. ONP. Ciò avviene anche quando l’assunzione presso un ufficio europeo non comporta un “trasferimento fisico” del lavoratore, come nel caso di un lavoratore residente in Belgio che viene assunto presso il Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles. 179 Sul punto, il considerando n. 1 del regolamento recita: “Dal 1962, anno in cui sono stati adottati per la prima volta lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, vi sono stati nella società progressi e innovazioni sostanziali. È opportuno che il quadro normativo applicabile alla funzione pubblica europea sia adattato a tali progressi e innovazioni, per andare incontro alle mutate esigenze delle istituzioni e del loro personale, nel rispetto di una cultura e di una tradizione amministrative della Comunità basate sul principio del servizio ai cittadini”. 180 Su tutte, cfr. Corte di giustizia, sentenza 17 aprile 1986 nella causa 59/85, in Raccolta, 1986, p. 1283, Stato dei Paesi Bassi c. Ann Florence Reed. 181 Oppure al vedovo, divorziato, separato legalmente o con uno o più figli a carico (lett. b). 233 CAPITOLO TERZO omosessuali nei Paesi Bassi182, ha chiarito che il funzionario olandese unito in matrimonio con una persona dello stesso sesso secondo la legge olandese è da considerarsi come qualsiasi altro funzionario coniugato agli effetti dello statuto. Particolare attenzione è dedicata anche alle coppie di persone dello stesso sesso che non possono contrarre matrimonio secondo la propria legislazione nazionale. L’assegno di famiglia è difatti esteso anche al funzionario registrato come membro stabile di un’unione di fatto, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti tra cui appunto la circostanza che la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro (lett. c, iv). Tale requisito fa riferimento in particolare alle coppie omosessuali che, nella maggior parte degli Stati membri non possono legalmente contrarre matrimonio183. Tali coppie, tuttavia, devono rispettare un ulteriore requisito184 per essere beneficiarie del contributo previsto: si richiede infatti che “la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell’Unione Europea o da un’altra autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un’unione di fatto”. Tale documento può consistere ragionevolmente anche in una semplice attestazione di tipo anagrafico sulla condizione di coppia di fatto e non necessariamente in una registrazione ufficiale dell’unione civile sul modello di quegli Stati membri che oggi riconoscono le unioni registrate. Il generico richiamo alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione Europea, dà la possibilità alla coppia formata da persone dello stesso sesso185 che non può contrarre matrimonio secondo la propria legislazione nazionale o di residenza, di accedere ugualmente al beneficio previsto dallo statuto, chiedendo di attestare la propria unione in uno di quegli Stati membri che prevedono le unioni registrate. In questo modo, almeno, dovrebbe essere interpretata la norma 182 Interrogazione scritta della onorevole Bruitebweg QE-P-2438/01, in G.U.C.E. C 93 E del 18 aprile 2002, p. 131. 183 Invero, tale disposizione può essere altresì applicabile a quelle coppie eterosessuali che per qualsiasi altro motivo non possono unirsi in matrimonio: non a caso la norma si cura di precisare che “si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile […] unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l’insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia”. 184 In realtà, rilevano altre due condizioni: si tratta, da un lato, del limite rappresentato dai partner che siano legati da un vincolo di parentela (diretta o collaterale), cui non è riconosciuto l’assegno di famiglia; dall’altro, tale beneficio non è applicabile neanche ai partner che siano già sposati o impegnati in un’altra unione di fatto. Quest’ultima disposizione sembra sconfessare la parziale apertura sui rapporti poligamici descritta in precedenza. 185 Ovvero la coppia eterosessuale nel senso prima descritto. 234 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA in esame e cioè intendendo per Stato membro quello di registrazione dell’atto, e non quello di cittadinanza o di residenza: in questi ultimi due casi, difatti, si potrebbero creare dei profili di criticità in merito a possibili violazioni (da parte del diritto dell’Unione) del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza186. Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla situazione di quelle coppie (eterosessuali o omosessuali) per le quali sussiste la capacità matrimoniale, ma che nondimeno preferiscono contrarre un’unione registrata. Tali unioni, difatti, fuoriescono dal campo d’applicazione della normativa in esame, in quanto non costituiscono un rapporto coniugale, ma allo stesso tempo non rientrano nella condizione di non accessibilità all’istituto del matrimonio. Il diritto europeo sembra riconoscere a tali coppie un trattamento deteriore rispetto a quelle che non hanno avuto accesso al matrimonio, quasi a sottolineare il disvalore sociale rappresentato dalla circostanza di non aver costituito un’unione coniugale pur avendolo potuto fare. In questo modo dovrebbe essere interpretato l’art. 1 del Regolamento 1292/04187, nonché l’art. 1 del Regolamento 1293/04188, relativi al trattamento del Presidente della Commissione e dei suoi membri, dei giudici, avvocati generali e cancelliere della Corte di Giustizia, Tribunale di primo grado e Corte dei Conti. Ed infatti, tale disposizione stabilisce che, fermo restando il principio dell’equiparazione delle unioni non matrimoniali alle condizioni previste (tra cui la non accessibilità al matrimonio), per quelle coppie non sposate, ma in possesso dei requisiti per farlo, l’equiparazione vale soltanto ai fini del regime di assicurazione malattia189. Dall’esame delle disposizioni che precedono, quindi, sembra che il diritto dell’Unione Europea assuma un approccio differente a seconda che si tratti di diritti riconosciuti ai propri agenti o funzionari – al cui rispetto quindi è obbligata in primis 186 Sul punto si veda anche Tomasi, L., La nozione di famiglia negli atti dell’Unione e della Comunità Europea, in La famiglia nel diritto internazionale privato, cit. , pp. 64-ss. 187 Regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica il Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del Presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, in G.U.U.E, L 243 del 15 luglio 2004. 188 Regolamento (CE, Euratom) n. 1293/2004 del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei Conti, in G.U.U.E., L 243 del 15 luglio 2004. 189 L’art. 1 dei Regolamenti n. 1292/2004 e n. 1293/2004 recita così: “[…] Tuttavia, il partner non sposato di un membro o di un ex membro è equiparato al coniuge nell’ambito del regime assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lett. c), punti i), ii) e iii) di tale articolo”. 235 CAPITOLO TERZO la stessa Unione - e diritti riconosciuti a tutti i cittadini europei in quanto tali, la cui tutela invece passa necessariamente attraverso la loro osservanza da parte degli Stati membri. In altre parole, quando l’Unione agisce come vero e proprio soggetto autonomo dagli Stati membri e cioè si autoregolamenta, riconoscendo determinati diritti ai propri “cittadini” (rectius agenti o funzionari), allora è libera di accogliere una nozione ampia di coniuge comprensiva anche delle coppie omosessuali, unite in matrimonio o meno. Infatti, gli effetti di tale interpretazione si risolvono all’interno dello stesso ordinamento europeo, ordinamento diverso da quelli nazionali e in cui il funzionario acquisisce uno status nuovo e parallelo rispetto a quello dello stato di provenienza. È interessante notare altresì che l’equiparazione dei modelli familiari avvenuta nel regime dei funzionari dell’Unione Europea si è basata per stessa ammissione della Commissione sull’art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali190 e su un’interpretazione evidentemente libera e autonoma del “diritto di sposarsi e di formarsi una famiglia”. Il riferimento a tale articolo della Carta potrebbe quindi rappresentare un importante precedente per un’interpretazione estensiva del suo contenuto, ora che la Carta è finalmente parte integrante dei Trattati, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 3.3.10. L’esigenza di superamento dell’approccio “host state oriented” In definitiva, dall’esame condotto, si può dedurre che l’ordinamento dell’Unione Europea abbia adottato in via generale una nozione tradizionale del rapporto di coppia fondato sull’istituto del matrimonio, sebbene non abbia categoricamente chiuso le porte, da un lato, all’inclusione delle coppie omosessuali nella nozione di matrimonio e, dall’altro, al riconoscimento e alla tutela di forme di unioni alternative al matrimonio. Il tema, com’è noto, è quanto mai attuale e dibattuto sia all’interno degli ordinamenti nazionali sia in seno alle istituzioni europee. Sotto quest’ultimo profilo, la Commissione Europea sembra aver preso finalmente coscienza della necessità di apportare nuovi ed efficaci strumenti giuridici per garantire la parità di trattamento e di tutela a tutti i cittadini. Già in una comunicazione del 2 giugno 2004 190 Cfr. la risposta della Commissione all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Bruitenweg, cit. 236 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA al Consiglio e al Parlamento Europeo riguardante lo stato di attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Commissione aveva ribadito la necessità di intensificare il livello di cooperazione giudiziaria civile tra i Paesi membri al fine di “apportare tangibili miglioramenti alla vita quotidiana dei cittadini, permettendo loro di far valere i propri diritti a livello dell’Unione”. Per fare ciò, si aggiunge, è necessario allargare il campo di applicazione delle norme sul mutuo riconoscimento ad alcuni settori come, ad esempio, “le conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie sposate e non, o le successioni e i testamenti”, nonché “lo status civile delle persone, le relazioni familiari o civili (convivenze) o anche la filiazione”191. Successivamente, il 15 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari192, in cui per la prima volta ha aperto le porte della cooperazione giudiziaria civile comunitaria alle unioni alternative al matrimonio: nella proposta legislativa, difatti, si avanza la possibilità di includere nel campo di applicazione dello strumento normativo anche gli obblighi alimentari scaturenti da partnership registrate e convivenze. Tali forme di unione sono definite come rapporti aventi “effetti simili” a quelli familiari, ma tuttavia produttive di obblighi di mantenimento allorquando il vincolo affettivo venga a mancare193. Poco più tardi, infine, il 17 luglio 2006, sempre la Commissione ha pubblicato il Libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi194, che risulta particolarmente interessante sotto un duplice profilo. In primo luogo, si avanzano dei tentativi di definire, da un lato, la nozione di unione registrata e, 191 Comunicazione del 2 giugno 2004 al Consiglio e al Parlamento Europeo su “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: bilancio del programma di Tampere e nuovi orientamenti”, COM (2004) 401 def., pp. 10-ss. 192 Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, COM (2005) 649 def. del 15 dicembre 2005, poi sfociata nel Regolamento (CE) n. 4/2009. Si veda infra. 193 Ed in effetti la ragione della proposta di estensione della disciplina comunitaria sugli obblighi di mantenimento anche alle coppie non matrimoniali deriva proprio dalla necessità di armonizzare le discipline nazionali che sul punto divergono notevolmente, come sottolineato dalla Commissione nel Libro verde sulle obbligazioni alimentari COM (2004) 254 def. del 14 maggio 2004: alcuni Stati membri, infatti, riconoscono unicamente le obbligazioni alimentari tra genitori e figli e tra coniugi o ex-coniugi, mentre altri allargano il novero dei soggetti beneficiari anche ai parenti collaterali ovvero, per l’appunto, ai partner di unioni civili registrate e conviventi di fatto. 194 Libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, COM (2006) 400 def. del 17 luglio 2006. 237 CAPITOLO TERZO dall’altro, quella di unione di fatto: nel primo caso si parla di “convivenza di due persone che vivono in coppia e hanno registrato la loro unione davanti ad un’autorità pubblica istituita dalla legge dello Stato membro in cui risiedono”; la convivenza di fatto è invece definita come “una situazione in cui due persone vivono insieme in modo stabile e continuo senza aver registrato la loro relazione davanti ad un’autorità”. In secondo luogo, nel Libro verde si prospetta per la prima volta la possibilità di prevedere autonome norme di conflitto di leggi e di competenza giurisdizionale in merito ai rapporti patrimoniali derivanti da unioni registrate o da mere convivenze di fatto195. In entrambi i casi si parte dalla considerazione della continua diffusione di questi modelli nel territorio UE e della necessità di far fronte a questi fenomeni anche in chiave internazionalprivatistica: non a caso, infatti, viene prospettata la loro possibile inclusione nell’ambito applicativo del Regolamento n. 44/2001 rispetto a “certe controversie patrimoniali tra i partner”196. Questi segnali da parte della Commissione dimostrano come l’approccio verso questo tipo di problematica stia progressivamente cambiando e che, sulla spinta di una chiara evoluzione sociale in atto in Europa, occorra ripensare il rapporto tra unioni matrimoniali e unioni civili registrate nell’ambito del diritto dell’Unione Europea. Tuttavia, la strada della piena equiparazione – come si è cercato di illustrare supra – è ancora lontana: le unioni civili registrate in Europa non rappresentano un modello unitario, ma sono viceversa caratterizzate da una serie di differenze anche sensibili tra gli ordinamenti in cui esse sono ammesse. Un primo passo che potrebbe contribuire a eliminare le differenze è rappresentato dalla possibilità che queste coppie possano essere registrate e cioè che si possa documentare la loro esistenza. Con ciò si intende la necessità di produrre un documento ufficiale rilasciato dallo Stato membro in cui si registra l’unione e che attesti il relativo status. In tal senso, potrebbe essere opportuno prevedere una sorta di documento unico per tutti i Paesi che riconoscono queste unioni: un simile documento potrebbe favorire il riconoscimento dei diritti delle coppie registrate, potendosi comprovare in questo modo alcuni elementi fondamentali per il riconoscimento dello status della coppia, 195 196 Cfr. domande n. 22 e 23 per le convivenze di fatto e da n. 19 a 21 per le partnership registrate. Libro verde, cit., par. 3.2.2 sulle coppie di fatto e par. 3.1.2 sulle unioni registrate. 238 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA come ad esempio, la durata del rapporto e quindi la sua stabilità, anche se in quest’ultimo caso occorrerà necessariamente una valutazione in concreto dell’interprete. La necessità di prevedere un’armonizzazione dei documenti che certificano ed “accompagnano” la circolazione di questi modelli giuridici sembra essere confermata, d’altronde, dalla stessa Commissione, che nella comunicazione del 2 giugno 2004 - richiamata in precedenza - sottolinea l’esigenza di facilitare “il riconoscimento di diversi tipi di documenti”, che non siano necessariamente delle decisioni giudiziarie197. Pertanto, allo stato attuale, una piena equiparazione tra coppie matrimoniali e unioni civili registrate da un lato, e matrimoni eterosessuali ed omosessuali dall’altro, è configurabile solo in relazione a quegli Stati che riconoscono rispettivamente tali nuove forme di unione: l’approccio “host state oriented” – formula di compromesso che, laddove possibile, ha garantito al legislatore europeo la possibilità di operare un commodus discessus dalla non facile situazione di dover sintetizzare un panorama legislativo così variegato e di renderlo compatibile con i principi dell’Unione – non rappresenta una soluzione soddisfacente al problema in termini generali: tale approccio, difatti, pur costituendo in linea teorica una scelta rispettosa dei principi del diritto UE, non contribuisce ad eliminare differenze di trattamento e di disciplina che rischiano di ostacolare lo stesso esercizio dei diritti di matrice europea. Per questo motivo, occorre, in una prospettiva di più ampio raggio, ripensare ad un approccio differente che non sia necessariamente legato alla prospettiva del singolo stato coinvolto nell’applicazione del diritto dell’Unione, ma che tuteli in maniera indifferenziata ed efficace tutti i cittadini europei. 3.3.11. La giurisprudenza dell’Unione Europea e la nozione di transessuale Come si è visto, la legislazione europea, da un lato, non ha sempre fornito delle nozioni chiare in materia matrimoniale, rinviando ove possibile il problema alle legislazioni nazionali e dall’altro, quando lo ha fatto, ha accolto una nozione di 197 Comunicazione del 2 giugno 2004, cit, p. 10 e 11: “[…] nuovi strumenti in materia di reciproco riconoscimento, che non figuravano nel programma iniziale, potrebbero rivelarsi necessari. La facilitazione del riconoscimento di diversi tipi di documenti sarà sempre più ampia. In alcuni settori come le successioni, ad esempio, i problemi pratici dei cittadini sono spesso più legati a questo tipo di questioni che al problema tradizionale del riconoscimento delle decisioni giudiziarie”. 239 CAPITOLO TERZO matrimonio (e quindi di coniuge) per molti versi ancora legata ad una visione tradizionale dell’istituto. In una tale situazione di incertezza giuridica e di non perfetto allineamento tra la realtà giuridica e quella sociale – quest’ultima caratterizzata da profondi mutamenti di valori e di principi in campo matrimoniale – l’intervento dei giudici dell’Unione ha sicuramente ricoperto un ruolo significativo. In primo luogo, i giudici si sono soffermati sui limiti negativi della nozione di matrimonio, con particolare riferimento al profilo dell’abuso già del diritto comunitario da parte dei cittadini nazionali198: difatti, i c.d. matrimoni di favore permettono un uso illegittimo dei diritti e delle prerogative riconosciuti dal diritto europeo, in particolar modo in materia di immigrazione e di permessi di soggiorno199. Il giudizio sull’autenticità del matrimonio spetta in ogni caso alle autorità nazionali competenti: quando il matrimonio è autentico, questo produce tutti gli effetti sia sul piano nazionale che sul piano comunitario. Tali effetti perdurano fino a che il vincolo coniugale sussiste, ovverosia fino a che non sia intervenuto il divorzio in virtù di una pronuncia giudiziale200: di conseguenza, il mero regime di separazione dei coniugi non è condizione sufficiente per lo scioglimento del vincolo coniugale, nemmeno quando essi hanno l’intenzione di divorziare in seguito. Maggiori criticità, invece, ha sollevato il problema dell’inclusione nella nozione di coniuge accolta nel diritto comunitario della figura del convivente dello stesso sesso. Dal punto di vista giuridico la questione ruota intorno all’ambito di operatività del divieto di discriminazione in base al sesso e alla possibile applicazione di tale principio alle unioni omosessuali. Ed invero, nel caso delle coppie formate da persone dello stesso sesso, l’elemento di differenziazione rispetto alle coppie eterosessuali non è rappresentato dal sesso, inteso come elemento biologico, ma dall’orientamento sessuale. Ora, negli strumenti 198 Sul tema dell’abuso del diritto comunitario, si veda Bergamini, E., Libera circolazione, vita familiare e abuso del diritto, in Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 348-ss. 199 La necessità di combattere tali abusi è stata recentemente ribadita dalla Corte nella sentenza Akrich, in cui i giudici hanno chiarito che si è in presenza di un vero e proprio abuso quando ci si avvale “delle possibilità offerte dal diritto comunitario ai lavoratori migranti e al loro coniuge nell’ambito di matrimoni di comodo contratti al fine di eludere le disposizioni relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini dei paesi terzi”. Corte di Giustizia, sentenza del 23 febbraio 2003, in causa C-109/01, Secretary of State for the Home Departement c. Halene Akrich, in Raccolta, 2003, p. I9607. 200 Punto 20 della sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 1985, in causa C-267/83, Aissatou Diatta c. Land Berlin, in Raccolta, 1985, p. 567. 240 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA internazionali di tutela dei diritti dell’uomo, la nozione di sesso non è assimilata a quella di orientamento sessuale, restando le due nozioni differenziate anche nell’ambito della relativa tutela applicabile201. Ne deriva che, in assenza di una tutela accordata a livello internazionale, e di una specifica disciplina prevista dal diritto dell’Unione, la ricostruzione della regolamentazione applicabile va effettuata necessariamente attraverso criteri ermeneutici differenti ed, in particolare, attraverso un’attenta analisi della realtà socio-giuridica degli Stati membri. Tale percorso è stato seguito una prima volta dalla Corte di Giustizia nel caso Grant202, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di una regolamentazione nazionale203 che non concedeva determinati benefits (nel caso di specie riduzioni sui prezzi dei trasporti) al compagno dello stesso sesso di un lavoratore dipendente, mentre li riconosceva a tutti i compagni, anche meri conviventi, membri di una coppia eterosessuale. La Corte ha operato un interessante esame, di tipo comparatistico, sulle scelte adottate dagli ordinamenti nazionali in tema di coppie omosessuali e, pur riconoscendo che in taluni di essi la comunione di vita tra due persone dello stesso sesso è ormai equiparata al matrimonio, “nella maggior parte degli Stati membri essa non viene considerata equivalente alle relazioni eterosessuali stabili fuori del matrimonio se non per quanto riguarda un numero limitato di diritti oppure non è oggetto di nessun riconoscimento particolare”204. Ne deriva la presa d’atto che “le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate o alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto”205. 201 Basti pensare alle decisioni della Commissione Europea dei diritti dell’uomo rispetto all’art. 8 della Convenzione, 3 maggio 1983, X e Y c. Regno Unito n. 936981/81, Décisions et Rapports 32, p. 220; 14 maggio 1986, S. c. Regno Unito n. 11716/85 Décisions et Rapports 47, p. 274, paragrafo 2; 19 maggio 1992 Kerkhoven e Hinke c. Paesi Bassi n. 15666/89, non pubblicata; e rispetto all’art. 14 della Convenzione, S. c. Regno Unito, cit, paragrafo 7; 9 ottobre 1989, C. e L.M. c. Regno Unito n. 14753/89, non pubblicata; 10 febbraio 1990, B. c. Regno Unito n. 16106/90, Décisions et Rapports 64, p. 278, paragrafo 2. Si veda altresì la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 17 ottobre 1986, Rees, Série A n. 106, p. 19 paragrafo 49 e 27 settembre 1990, Cossey, Série A n. 184, p. 17, paragrafo 43. 202 Corte di Giustizia, 17 febbraio 1998, in causa C-249/96, Grant, in Raccolta, p. I-00621. 203 “The Staff Travel Facilities privilege Ticket Regulations”, un regolamento emanato dalla SouthWest Trains Ltd, compagnia ferroviaria della regione di Southampton. 204 Punto 32 della sentenza Grant, cit. 205 Punto 35 della sentenza Grant, cit. Oggi la giurisprudenza, in una linea evolutiva, pare comunque orientarsi nel senso opposto, alla luce della recente sentenza della Corte nel caso Römer (sentenza del 241 CAPITOLO TERZO Ad analoga conclusione la Corte giunge in occasione della successiva e più recente sentenza P, D, Regno di Svezia c. Consiglio206: l’estrema eterogeneità che caratterizza il panorama normativo europeo costringe ancora una volta la Corte ad attenersi, in mancanza di elementi legislativi certi, ai dati normativi provenienti dai singoli Stati membri207. L’imbarazzo della Corte è qui ancora più marcato, essendo chiamata decidere sulla possibile equiparazione ai fini del diritto comunitario tra le coppie eterosessuali coniugate e le coppie stabili formate da persone dello stesso sesso debitamente registrate, in virtù della propria legge nazionale. La Corte allora si rivolge da un lato al legislatore comunitario208, suggerendo, ove necessario, opportune modifiche delle pertinenti disposizioni comunitarie al fine di allargare il campo di applicazione delle stesse anche a fattispecie distinte dal matrimonio; dall’altro, lancia un monito indiretto ai legislatori nazionali209, ed in particolare a quei legislatori nazionali che non hanno ancora introdotto alcun meccanismo di riconoscimento delle unioni omosessuali nel proprio ordinamento. A conclusioni sostanzialmente identiche giunge la Corte con riferimento a tutte le altre forme di coppie di fatto, dotate più o meno del carattere della stabilità. Ed invero, se nel richiamato caso P, D, Regno di Svezia c. Consiglio, i giudici comunitari si erano trovati di fronte ad una coppia registrata (e quindi riconosciuta) ufficialmente nel proprio Paese e, ciononostante, ne avevano escluso l’assimilazione alle coppie tradizionali, già in precedenti occasioni tale equiparazione era stata negata a mere coppie di fatto, non registrate nel proprio Paese210. 10 maggio 2011, in causa C-147/08, Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg). Nel caso di specie, una pensione complementare di vecchiaia versata ad una persona legata ad un partner in un’unione civile, inferiore a quella concessa ad una persona sposata, costituisce una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali qualora l’unione civile sia riservata a persone dello stesso sesso e si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella del matrimonio. 206 Corte di Giustizia, 31 maggio 2001, nelle cause riunite C-122/99 P e C-125/99, P,D, Regno di Svezia c. Consiglio, in Raccolta, 2001, p.I-4319. 207 Emblematico a tal proposito, è il punto 49 della citata sentenza, in cui la Corte riconosce che in tale ambito “il giudice comunitario non può prescindere dai concetti prevalenti nell’insieme della Comunità”. 208 Punto 38 della citata sentenza. 209 Cfr. in particolare i punti 35, 36 e 50. 210 Si fa riferimento, in primo luogo, al caso della Sig.ra Reed (cfr. Corte di giustizia, sentenza 17 aprile 1986 nella causa 59/85, Reed, cit. supra, in nota 185), cittadina britannica e residente nei Paesi Bassi, dove non aveva trovato una stabile occupazione. Alla domanda di quest’ultima di ottenere ugualmente un permesso di soggiorno, in quanto convivente da oltre cinque anni con un cittadino comunitario, le fu comunicato che la sua situazione di mera convivenza (seppur dotata di una certa stabilità) non era assimilabile al concetto di matrimonio ai sensi dell’art. 10 n. 1 del Regolamento n. 242 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Dalle pronunce richiamate, si evince che l’approccio della Corte di Giustizia, di fronte a tale problema, è stato senza dubbio condizionato da un panorama legislativo europeo, caratterizzato da una forte disomogeneità e che non consente ancora la possibilità di individuare delle soluzioni efficaci sotto il piano interpretativo. Tale approccio, prudente e pragmatico, si è concretizzato nel continuo confronto tra le legislazioni nazionali europee, alla ricerca di dati normativi comuni da cui ricostruire la regola a livello comunitario (c.d. metodo comparativo). In questo percorso, la Corte ha spesso fatto riferimento sia alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo211, sia agli altri strumenti di diritto internazionale rilevanti. In alcuni casi, poi, la Corte ha addirittura cercato di individuare soluzioni ad hoc per singoli casi, prescindendo in tal modo dall’applicazione di regole specifiche212. 1612/68. Difatti, tale articolo permetteva al coniuge del lavoratore il diritto di stabilirsi nello Stato membro in cui quest’ultimo era occupato: tuttavia, secondo i giudici di Lussemburgo “in mancanza di qualsiasi indirizzo di un’evoluzione sociale di carattere generale atta a giustificare l’interpretazione estensiva”, la norma dell’art 10 non può che riferirsi al rapporto basato unicamente sul matrimonio”. Ad una conclusione ancora più netta giunse il Tribunale di prima istanza nel caso Arauxo-Dumay, in cui si verteva sulla possibilità di estendere anche al convivente di fatto il diritto ad una pensione di reversibilità, in base allo Statuto del personale delle Comunità Europee. Il Tribunale dopo aver preso atto che i termini utilizzati nella regolamentazione comunitaria, “coniuge”, “vedova” e “moglie” si riferivano solo all’ipotesi tradizionale di matrimonio, concluse per l’impossibilità di un’interpretazione estensiva di tali termini, al fine di far rientrare nella nozione di matrimonio situazioni di convivenza o di unioni di fatto. Aggiunse, inoltre, che una simile interpretazione avrebbe comportato “una modifica del fondamento giuridico delle disposizioni di cui trattasi, con rilevanti conseguenze in campo giuridico ed economico sia per le Comunità che per i terzi”. Cfr. Sentenza del Tribunale 17 giugno 1993, causa T-65/92, Arauxo-Dumay, esaminata supra, in nota 52. 211 Corte di Giustizia, 18 maggio 1989, in causa C-249/86, in Raccolta, 1989, p. 1263, Commissione c. Germania; 25 luglio 2002, in causa C-459/99, in Raccolta, 2002, p. I-6591, MRAX c. Belgio; 17 settembre 2002, in causa C-413/99, in Raccolta, 2002, p. I-7091, Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department; 9 gennaio 2003, in causa C-257/00, in Raccolta, 2003, p. I-345, Givane c. Secretary of State for the Home Departement; 27 giugno 2006 in causa C-540/03, in Raccolta, 2006, p.I-576, Parlamento Europeo c. Consiglio. 212 Ad esempio nel caso Eyup (Corte di Giustizia, sentenza 22 giugno 2000, in causa C-65/98, Raccolta, 2000, p. I-4747, Safet Eyup c. Landesgeschaftsstelle), i giudici comunitari si trovarono a statuire su una fattispecie particolarmente complessa, vertente sull’interpretazione della normativa comunitaria che regola il diritto dei cittadini turchi di soggiornare e lavorare liberamente nel territorio comunitario. Si tratta della Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione istituito tra la Comunità Europea e la Turchia e più precisamente dell’art. 7 di tale decisione. Tale normativa subordina l’esercizio del diritto alla circostanza che i lavoratori di nazionalità turca abbiano risieduto regolarmente nello Stato membro ospitante per almeno tre anni. Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai familiari dei lavoratori, ivi incluso, ovviamente, il coniuge. La signora Eyup, di nazionalità turca, risiedeva in Austria con il marito, anch’esso turco, avvalendosi proprio delle norme sul ricongiungimento familiare. Prima che fossero trascorsi tre anni dal suo arrivo in Austria, i coniugi Eyup divorziavano, pur continuando a coabitare nella medesima abitazione. Dopo poco tempo, la coppia si riunì, generando quattro figli, prima di risposarsi a distanza di quattro anni dalla sentenza di divorzio. Alla signora Eyup (che non lavorava), tuttavia, fu negato lo status di familiare ai fini della disciplina sul ricongiungimento, in quanto non aveva risieduto per almeno tre anni con il marito lavoratore migrante e di conseguenza non soddisfaceva i requisiti richiesti dalla Decisione n. 1/80. 243 CAPITOLO TERZO In definitiva, però, i giudici dell’Unione hanno più volte suggerito che eventuali interpretazioni praeter legem del diritto UE, o addirittura interventi di natura creativa, non possono prescindere da un cambiamento del panorama legislativo a livello nazionale. Solo in questo modo, la Corte di Giustizia potrà applicare un criterio meramente statistico (così, del resto, ha proceduto fino ad oggi) e ricostruire un principio di pari dignità e tutela delle unioni non matrimoniali e delle unioni matrimoniali tra persone dello stesso sesso, degradando le ipotesi di tutela differenziata a casi eccezionali e come tali interpretabili restrittivamente. In altre parole, l’argomento del consensus tra gli Stati membri, ora utilizzato per salvaguardare il concetto tradizionale di matrimonio, potrebbe essere capovolto nel futuro grazie al progressivo riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri delle forme di unioni non matrimoniali213. D’altronde, i giudici comunitari non hanno esitato, quando hanno potuto, ad intervenire con delle pronunce particolarmente significative: è il caso della sentenza Maruko 214 , avente ad oggetto l’interpretazione della direttiva n. 2000/78 che istituisce un quadro generale in favore dell’uguaglianza di trattamento in materia di lavoro. L’art. 1 di tale direttiva definisce l’obiettivo di lottare contro tutta una serie di discriminazioni, ivi inclusa quelle fondate sull’orientamento sessuale. In questo caso, i giudici comunitari hanno ravvisato la potenziale discriminazione in base all’orientamento sessuale in quanto nello specifico contesto nazionale, il diritto tedesco equiparava le coppie civili registrate ai coniugi ai fini del riconoscimento dello specifico diritto reclamato. Nella più recente sentenza Metock 215 , la Corte è arrivata ad includere nella nozione di “familiare” ai sensi della direttiva n. 2004/38 anche i cittadini extracomunitari che La Corte richiamò l’esigenza di interpretare la normativa in esame in maniera conforme alla sua ratio che espressamente tendeva a favorire l’accesso dei lavoratori turchi al mercato comunitario, grazie anche alla garanzia del ricongiungimento con i propri familiari. Di conseguenza, i giudici comunitari considerarono il periodo di quattro anni trascorso tra i due matrimoni, come periodo di effettiva convivenza matrimoniale che, sebbene non formalizzata, era caratterizzata da stabilità e durante la quale la coppia aveva dato alla luce quattro figli. 213 Sul punto, Mosconi, F., Le nuove tipologie di convivenza nel diritto europeo e comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2005, pp. 305-314. 214 Corte di Giustizia, 1° aprile 2008, in causa C-267/06, Maruko, in Raccolta, 2008, p. I-1757. Nel caso di specie, un contratto collettivo nazionale in Germania non aveva riconosciuto il diritto ad una pensione di reversibilità ad un partner di una coppia (omosessuale) registrata, sebbene l’ordinamento tedesco ammetta tali tipi di unioni, a favore delle quali concede taluni benefici tra cui il riconoscimento ad una pensione in caso di morte del partner. 215 Corte di Giustizia, sentenza 25 luglio 2008, in causa C- 127/08, Metock, in Raccolta, 2008, p. I-6241. 244 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA raggiungono un cittadino dell’Unione indipendentemente dall’esistenza attuale di un vincolo familiare216. In questo modo, la Corte di Giustizia ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria in materia di soggiorno anche alle coppie non ancora sposate, ma comunque legate da un vincolo affettivo tale da dissuadere un cittadino dell’Unione ad esercitare la libera circolazione nel caso in cui uno Stato membro rifiuti di concedere il diritto di soggiorno ad un cittadino extracomunitario. Chiara è la portata potenziale di questa pronuncia che apre indirettamente le porte della normativa comunitaria, ed oggi dell’Unione, in materia di soggiorno anche alle coppie di fatto, cioè non ancora sposate, e che quindi può rappresentare un primo e significativo segnale della volontà di estendere in via giurisprudenziale la normativa europea anche alle coppie non coniugate. Per completare l’analisi della nozione di coniuge accolta dalla giurisprudenza europea, occorre accennare, infine, alla situazione delle persone transessuali, con riferimento alla loro qualificazione giuridica ed alla disciplina applicabile ai rapporti di coppia instaurati da uno o da entrambe queste persone. Innanzitutto, i soggetti transessuali sono definibili, secondo una definizione utilizzata dalla House of Lords217 e ripresa dall’Avvocato generale Jacobs nel caso Richards218, coloro che “nascono con l’anatomia di una persona di un determinato sesso, ma con la convinzione irremovibile di appartenere al sesso opposto”219. 216 Punti 92 e 93 della sentenza 25 luglio 2008, in causa C- 127/08, Metock, cit.: “È ininfluente che i cittadini di Paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, abbiano fatto ingresso nello Stato membro ospitante prima di o dopo essere divenuti familiari del detto cittadino dell’Unione, dato che il diniego opposto dallo Stato membro ospitante di concedere loro un diritto di soggiorno sarebbe comunque tale da dissuadere il menzionato cittadino dell’Unione dal continuare a risiedere nel detto Stato membro. Di conseguenza, alla luce della necessità di non interpretare le disposizioni della direttiva 2004/38 in modo restrittivo e di non privarle della loro efficacia pratica, occorre interpretare i termini «familiari […] che accompagnino […] il cittadino medesimo», contenuti nell’art. 3, n. 1, della detta direttiva, riferendoli nel contempo ai familiari di un cittadino dell’Unione che abbiano fatto ingresso con quest’ultimo nello Stato membro ospitante e a quelli che soggiornano con lui in questo Stato membro, senza che occorra distinguere, in questo secondo caso, secondo che i cittadini di Paesi terzi abbiano fatto ingresso nel citato Stato membro prima o dopo del cittadino dell’Unione o prima di o dopo essere divenuti suoi familiari”. 217 Sentenza Bellinger c. Bellinger, 2 AC 467, parere di Lord Nicholls of Birkenhead. 218 Punto 1 delle conclusioni presentate dall’Avvocato generale M.F.G. Jacobs in data 15 dicembre 2005, nel caso C-423/04, Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions. 219 Analoga definizione è utilizzata dalla Corte EDU: “Si intendono solitamente per transessuali le persone che, pur appartenendo fisicamente ad un sesso, hanno la sensazione di appartenere all’altro sesso; esse cercano di accedere ad un’identità più coerente e meno ambigua sottoponendosi a cure 245 CAPITOLO TERZO Com’è noto, tale intima e profonda convinzione porta tali persone a desiderare di mutare il proprio sesso, procedendo ad un trattamento ormonale ed ad un’operazione chirurgica. L’effetto di tali operazioni e, soprattutto, le condizioni per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso sono disciplinate dai singoli Stati nazionali che conservano una competenza esclusiva in materia220. Tuttavia, a prescindere dal riconoscimento giuridico del suo nuovo stato, alla figura del transessuale si lega un frequente fenomeno di discriminazione sociale, in particolare nel mondo lavorativo, che ne impedisce, il più delle volte, un’integrazione completa nel tessuto sociale medesimo, con la nuova identità sessuale e anagrafica. Tale problema è stato affrontato dalla Corte di Giustizia nel leading case P c. S221, riguardante un licenziamento di un transessuale per motivi connessi al suo mutamento di sesso222. La Corte ha ritenuto che tale comportamento violasse la direttiva n. 76/207/CEE, relativa alla parità di trattamento nell’ambito lavorativo223, e , in particolare, il divieto di operare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso direttamente o indirettamente. A tale risultato la Corte è pervenuta mettendo a confronto la posizione del transessuale con quella dei suoi colleghi del cui sesso inizialmente faceva parte, riscontrando un differente trattamento da parte del datore di lavoro. Ragionamento inverso, invece, sembra aver seguito la Corte nel recente caso Richards 224 , avente ad oggetto una richiesta di pensionamento inoltrata dalla Sig.ra mediche e ad interventi chirurgici allo scopo di adeguare le loro caratteristiche fisiche al loro psichismo”, sentenza Rees, 17 ottobre 1986, cit., punto 38. 220 Punto 35 della sentenza K. B., Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, in causa C-117/01, in Raccolta, 2004, p. I-541 e punto 21 della sentenza Richards, Corte di Giustizia 27 aprile 2006, in causa C423/04, in Raccolta, 2006, p. I-3585. 221 Corte di Giustizia, sentenza del 30 aprile 1996, in causa C-13/94, in Raccolta 1996, p. I-2143, P c. S e Cornwall Country Council. 222 La circostanza che il licenziamento fosse dovuto al mutamento di sesso era stata dimostrata nel giudizio a quo, pur adducendo l’istituto di insegnamento da cui la sig.ra P. dipendeva, motivi di esubero del personale. Spettava quindi alla Corte di Giustizia accertare la compatibilità di tale comportamento con i valori e i principi del diritto comunitario. 223 Direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, in G.U.C.E., L 39, p. 40. 224 Caso C-423/04, Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions, cit. La Sig.ra Richards, registrata all’atto di nascita come appartenente al sesso maschile, aveva subito un’operazione chirurgica per la modifica del proprio sesso e, successivamente a tale operazione, aveva inoltrato una richiesta di pensionamento, avendo raggiunto l’età minima (60 anni) per le donne, secondo la legge inglese (Pension Act del 1995). Tale richiesta non era tuttavia accolta sul presupposto che l’autorità nazionale competente richiedeva alla Sig.ra Richards il raggiungimento dei 246 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Sarah Margaret Richards al Secretary of State for Work and Pensions (autorità competente nel Regno Unito). Come si può notare, il metodo di confronto utilizzato in questo caso è differente e rispetta in maniera ancora più efficace la volontà dell’individuo di modificare il proprio sesso, garantendogli parità di trattamento, e quindi uguaglianza, rispetto alle persone appartenenti al sesso desiderato. Ne deriva il riconoscimento di una tutela effettiva alla situazione dei transessuali e ciò in virtù del principio di non discriminazione in base al sesso. A tal proposito, si può notare che in questo modo si è venuta a creare una situazione, dal punto di vista giuridico, che non rispecchia il rapporto e la visione che la società ha nei confronti di determinate categorie di individui. Ed invero, come purtroppo occorre osservare, la posizione dei transessuali è vista, se possibile, con ancora maggiore disfavore sociale rispetto ad altre categorie emarginate come le coppie omosessuali: quest’ultime, tuttavia, non ricevono alcun tipo di tutela da parte del diritto comunitario, in quanto il riconoscimento dei loro diritti e delle loro prerogative passa necessariamente attraverso l’affermazione del principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale e non in base al sesso (sia anagrafico, sia, come in questo caso, a quello acquisito in seguito ad operazione chirurgica). Viceversa, i transessuali ricevono una tutela derivante direttamente da un principio europeo che garantisce loro una posizione giuridica molto simile (se non identica) alle persone appartenenti al sesso desiderato. Tale sostanziale equiparazione si riflette – ed anzi trova uno sbocco fondamentale – nel campo matrimoniale, laddove invece le coppie omosessuali risultano maggiormente penalizzate. Si fa riferimento al noto caso K. B.225, riguardante la richiesta di una pensione di reversibilità inoltrata da una cittadina inglese in seguito al decesso del proprio convivente, una persona nata di sesso femminile (e registrata come tale allo stato civile) che poi aveva modificato il proprio sesso, senza poter peraltro formalizzare tale cambiamento nei registri civili. 65 anni di vita e cioè l’età minima pensionabile per gli uomini. Richiamando ancora una volta il diritto fondamentale alla tutela da discriminazioni basate sul sesso, la Corte ha concluso che tale trattamento fosse contrario alla direttiva 79/7/CEE sulla parità di trattamento in materia di assistenza sociale, in quanto la posizione della Sig.ra Richards non era disciplinata e tutelata allo stesso modo di quelle persone, appartenenti al medesimo sesso (femminile), ma che non avevano subito un cambiamento di identità. Cfr. anche Corte di Giustizia, sentenza del 16 giugno 1978, in causa C149/77, in Raccolta 1978, p. 1365, Defrenne, punti 26 e 27 e la Direttiva 79/7/CEE, del 19 dicembre 1978, relativa all’applicazione progressiva del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di assistenza sociale, in G.U.C.E., L 6, p. 24. 225 Corte di Giustizia, sentenza del 7 gennaio 2004, in causa C-117/01, K. B., cit. 247 CAPITOLO TERZO Anche in questo caso, si denunciava la lesione del principio di non discriminazione in base al sesso226: tuttavia, la Corte è andata oltre nel suo ragionamento, giungendo a sancire un principio, la cui portata potenziale va ben al di là del principio di non discriminazione in base al sesso. Difatti, la Corte, dietro suggerimento dell’Avvocato generale227, ha ritenuto che il rifiuto di concedere la pensione di reversibilità fosse dipeso da un vizio originario e cioè l’impossibilità per i due conviventi di contrarre legalmente matrimonio, a causa della legge (inglese) sulla registrazione delle nascite che vietava ogni modifica del registro degli atti di nascita, salvo il caso di errore materiale. Di conseguenza, i due conviventi non potevano contrarre matrimonio, in quanto all’anagrafe essi risultavano appartenenti al medesimo sesso e quindi impossibilitati ad unirsi in matrimonio, in virtù della propria legge nazionale. Richiamando i principi e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo228, la Corte di Lussemburgo ha affermato l’incompatibilità di tale legislazione nazionale con il diritto dell’Unione e la necessità di garantire la medesima tutela anche alle coppie formate da persone transessuali. L’impatto che tale pronuncia può avere è evidente: la sentenza K. B. sembra poter aprire le porte alla piena equiparazione, sotto il profilo della capacità matrimoniale, tra le persone che hanno mutato il proprio sesso rispetto alle altre coppie eterosessuali, allargando di tal guisa la nozione di coniuge accolta nel diritto comunitario. Tuttavia, occorre svolgere una precisazione: la sentenza K.B. trae spunto da una fattispecie caratterizzata, da un lato, da una legislazione nazionale che vietava in principio la rettifica degli atti di nascita e, dall’altro, dalla circostanza che la persona interessata aveva effettivamente modificato il proprio sesso, in seguito a trattamenti ormonali e ad operazione chirurgica, ma che, ciononostante, non aveva goduto di una piena equiparazione rispetto alle persone del sesso acquisito. Resta, quindi, da verificare l’ipotesi in cui una persona, pur possedendo quella convinzione di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita (la c.d. crisi di 226 Più precisamente, si palesava la violazione dell’art. 141 TCE e della direttiva del Consiglio del 10 febbraio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle applicazioni del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. 227 Cfr. punto 74 delle conclusioni dell’Avvocato generale D. Ruiz – Jarabo Colomer, presentate in data 10 giugno 2003. 228 Sentenze del 11 luglio 2002, Christine Goodwin c. Regno Unito, in Recueil des arrêt et décisions 2002-VI e I c. Regno Unito, no 25680/94. 248 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA identità sessuale), non abbia potuto procedere agli opportuni trattamenti ed interventi medici229. L’assenza dell’elemento materiale potrebbe impedire una piena equiparazione giuridica rispetto al sesso desiderato, non potendo bastare, in tal caso, la sola allegazione della condizione psicologica prima descritta. 3.4. Matrimonio, coppie omosessuali e relativi diritti, alla luce della giurisprudenza Costituzionale italiana, nel confronto con la giurisprudenza europea 3.4.1. La qualificazione del rapporto in base al diritto straniero applicabile o l’applicazione della legge nazionale del soggetto ed il contrasto con l’ordine pubblico A proposito delle tematiche sin qui affrontate, ed in base alla distinzione che inevitabilmente si è fatta strada – fra rapporti eterosessuali e rapporti omosessuali – si può osservare che il modello di matrimonio storicamente e tradizionalmente inteso, nell’ordinamento italiano, come vincolo eterosessuale, sembra escludere di poter dare rilevanza a elementi e principi diversi, quali il ricorso al “rinvio di qualificazione”, secondo cui verrebbe in rilievo la qualificazione del rapporto effettuata in base al diritto straniero applicabile o l’applicazione della legge nazionale del soggetto, in virtù dell’art. 27 della l. 218/1995 (ove applicabile) sulla capacità e le altre condizioni per contrarre matrimonio, in base alla quale sarebbero definiti i presupposti per contrarre il rapporto di convivenza o matrimoniale230. Il contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento impedirebbe comunque, anche attraverso il rinvio di qualificazione o l’applicazione della legge designata dall’art. 27 l. 218/1995, il riconoscimento di effetti giuridici coniugali (e anche paraconiugali) delle unioni non eterosessuali, seppur con qualche possibile apertura, qualora si volesse dare rilievo alle “formazioni sociali” intermedie fra il singolo e lo Stato, diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio e tutelate dall’art. 2 Cost.231, con 229 Circostanza di per sé molto frequente, tenendo in conto i costi di tali operazioni, non sempre sostenuti dai servizi di assistenza nazionale. 230 Così Nascimbene, B., Divorzio, diritto internazionale privato e dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2011, p. 119. 231 Sul c.d. rinvio di qualificazione, si vedano i rilievi di Tonolo, S., Lo scioglimento delle unioni di fatto e degli accordi di convivenza nel diritto internazionale privato e processuale italiano, in Rivista 249 CAPITOLO TERZO la conseguenza che potrebbe venir meno il tradizionale contrasto con l’ordine pubblico232. 3.4.2. Le lacune legislative e il possibile ricorso alla teoria dell’ordine pubblico attenuato La tesi che conclude per l’inesistenza di matrimoni e unioni registrate contratte all’estero fra omosessuali e la non trascrivibilità ed annotazione negli atti di stato civile italiani sottolinea, comunque, una lacuna della legislazione nazionale, tanto più evidente quanto più diffuso è il fenomeno, che riguarda anche lo scioglimento di tali legami (specialmente, per quanto qui interessa nel presente lavoro, in correlazione all’applicabilità del Regolamento “Roma III”, nella misura in cui si vedrà infra), la disciplina dei diritti patrimoniali conseguenti, dei rapporti con i figli adottati o nati grazie a tecniche di fecondazione artificiale. Intervento legislativo a parte (richiamato, come si dirà poco oltre, anche dalla Corte Costituzionale), non si può escludere il ricorso alla teoria dell’ordine pubblico attenuato per riconoscere alcuni effetti allo status derivante da tali matrimoni e unioni registrate. Non verrebbero, dunque, in rilievo a titolo principale (l’ordine pubblico “pieno” lo impedirebbe), ma solo quale presupposto, ovvero in via preliminare al fine di riconoscere diritti di natura assistenziale, alimentare, previdenziale233. di diritto internazionale, 2005, pp. 997-1021. Per la tesi esposta, che rimette al legislatore italiano un intervento in materia di unioni personali, cfr. Baratta, R., Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffré, 2004, pp. 51-ss. (e riferimenti in nota), distinguendo fra unioni eterosessuali, assimilabili all’istituto matrimoniale, ed omosessuali, invece non assimilabili (perché in contrasto con valori costituzionali), auspicando, per i rapporti di diritto internazionale privato, la configurazione di una categoria autonoma. La legge regolatrice, osserva Rossolillo, G., Registered partnerships e matrimoni tra persone dello stesso sesso: problemi di qualificazione ed effetti nell’ordinamento italiano, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2003, pp. 363-398, sarebbe quella del luogo di registrazione-celebrazione dell’unione. 232 Sull’ipotesi di contrasto con l’ordine pubblico si vedano la circolare del Ministero dell’interno, 26 marzo 2001, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, p. 283, nonché le circolari ricordate poco oltre. Sulla prassi, in contrasto con l’ordine pubblico, di chiedere la trascrizione della cessazione degli effetti di una convivenza registrata, dopo aver chiesto, nei Paesi Bassi, la trasformazione di un matrimonio, registrato in Italia, in convivenza registrata (convivenza che può essere sciolta, nei Paesi Bassi, senza formalità alcuna), al fine di chiedere successivamente, in Italia, la trascrizione dello scioglimento del vincolo matrimoniale (c.d. “divorzio lampo” ottenuto all’estero, previa, appunto, trasformazione del matrimonio in convivenza registrata), cfr. la Circolare del Ministero dell’interno, 18 luglio 2007, n. 40, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, p. 1189, nonché quella, dello stesso Ministero, del 18 ottobre 2007, n. 55. 233 Si vedano i rilievi di Rossolillo, G., Registered partnerships e matrimoni tra persone dello stesso sesso: problemi di qualificazione ed effetti nell’ordinamento italiano, cit., p. 394, a favore della produzione di effetti quando il matrimonio o unione registrata vengono invocati quali presupposti per 250 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso a tale teoria non sarebbe diverso da quello utilizzato per riconoscere effetti, limitati, ai matrimoni poligamici, nei confronti di più mogli (anziché di una soltanto) e dei figli nati da tale pluralità di matrimoni234. 3.4.3. L’orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione La Corte Costituzionale italiana è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sui profili di legittimità delle norme del codice civile che non consentono il matrimonio fra persone dello stesso sesso, con la tanto attesa sentenza n. 138/2010, depositata il 15 aprile 2010235. E si vedrà fra breve, così come nel giro di pochi mesi nel 2010 le sorti della giurisprudenza italiana si incrociarono con quelle di altri Stati e del Consiglio d’Europa, allo stesso modo il 15 marzo 2012 si sono incrociate le pubblicazioni di due sentenze, una della Corte europea per i diritti umani – Gas e Dubois c. Francia – l’altra della Suprema Corte di Cassazione, I sez. civ., n. 4184/2012. Ma andando con ordine, nel 2009 il Tribunale di Venezia, III sezione civile, ha promosso dinanzi alla Corte la questione di legittimità degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile, “nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso”, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, comma 1, Cost. A tale pronuncia ne sono seguite altre tre, nella sostanza analoghe, sebbene non del tutto coincidenti (sia per l’oggetto che per i parametri di costituzionalità invocati), tutte scaturite da giudizi promossi all’indomani di l’attribuzione di diritti successori, alimentari, previdenziali, anche quando uno o entrambi i coniugi o partners siano cittadini italiani (stabilmente residenti nello Stato ove il matrimonio o l’unione è stata contratta). Per “circoscritti temperamenti”, “in casi specifici”, al diniego di effetti, cfr. Baratta, R., Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, cit., p. 51, che indica soluzioni nel caso in cui insorgano controversie al momento dello scioglimento dei vincoli contratti (ricorrendo, per quanto riguarda i diritti dei figli ed i diritti patrimoniali, alle discipline relative alla protezione dei minori, alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). Sui c.d. spousal benefits cfr. Tomasi, L., Le coppie non tradizionali (nuovamente) alla prova del diritto comunitario, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2004, pp. 977-998. 234 Sul ricorso alla teoria dell’ordine pubblico attenuato, cfr., in particolare, Mengozzi, P., Il diritto internazionale privato italiano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2004, pp. 117-ss. 235 Sulle varie ordinanze dei giudici remittenti, cfr. Dal Canto, S., Matrimonio tra persone dello stesso sesso: la parola alla Corte Costituzionale, in Famiglia e minori, Guida al diritto, fascicolo n. 2/2010. 251 CAPITOLO TERZO provvedimenti di rifiuto da parte dell’ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali di due persone dello stesso sesso236. In altre, pur rare, occasioni la rivendicazione di diritti da parte di coppie omosessuali è giunta dinanzi a giudici italiani: già il Tribunale di Roma, nel 1980, adottò un decreto camerale con il quale respinse un ricorso proposto da due giovani omosessuali avverso il rifiuto di procedere alle pubblicazioni237. Più di recente, la Corte di Appello di Firenze238 ha rigettato un reclamo promosso avverso un decreto emesso dal Tribunale di Firenze con il quale era stato rigettato il ricorso presentato da due persone dello stesso sesso contro il rifiuto di effettuare le pubblicazioni matrimoniali. E ancora, con decreto della Corte d’Appello di Roma239 è stato respinto il reclamo che due persone del medesimo sesso avevano proposto contro il provvedimento del Tribunale di Latina, il quale aveva respinto il ricorso dei medesimi avverso il rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile di trascrivere il matrimonio dagli stessi contratto all’estero. Tuttavia le ordinanze del 2009 rappresentano senza dubbio una rilevante novità: per la prima volta, infatti, il tema del matrimonio omosessuale supera il filtro di “non manifesta infondatezza” operato dai giudici e viene così sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. Tutte le autorità giudiziarie remittenti dedicano la prima parte della motivazione a ricostruire il diritto italiano vigente, ricavando dalle disposizioni del codice civile la norma che vieta il matrimonio omosessuale, per poi farne oggetto di impugnazione. Nella motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Venezia si osserva, in particolare, che “l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi”. 236 App. Trento, Sezione civile, ord. 29 luglio 2009; App. Firenze, I Sezione civile, ord. 3 dicembre 2009; Trib. Ferrara, ord. 14 dicembre 2009, in Consulta Online (sito web dedicato alla Corte Costituzionale): http://www.giurcost.org, visitato il 26 agosto 2013. 237 Trib. Roma 28 giugno 1980 in Giurisprudenza italiana, I, 1982, pp. 170-ss., con nota di Galletto, E., Identità di sesso e rifiuto di pubblicazioni per la celebrazione del matrimonio. 238 App. Firenze, ord. 628/2007, in Consulta Online, cit. 239 App. Roma 13 luglio 2006, in Consulta Online, cit., annotata da Bilotta, F., Un’inattesa apertura costituzionale nonostante la conferma di inesistenza, in Guida al diritto, fascicolo n. 35/2006, pp. 59-ss. 252 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il requisito della eterosessualità viene qualificato, richiamando alcuni rari precedenti della Corte di Cassazione240, alla stregua di un “presupposto indispensabile”, la cui assenza produce, non un mero impedimento alla celebrazione del matrimonio, ma la stessa “inesistenza della fattispecie”. Tale deduzione è il risultato di un processo argomentativo che si snoda su due momenti. - In primo luogo si fa ricorso all’argomento letterale. Pur ammettendo che in Italia “il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato espressamente”, si osserva che in diverse disposizioni del codice civile ci si riferisce al “marito” e alla “moglie” come attori della celebrazione (artt. 107 e 108) e protagonisti del rapporto coniugale (art. 143), con la conseguenza che “per il chiaro tenore delle norme sopra indicate non sia possibile – allo stato della normativa vigente – operare un’estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso”. L’argomento letterale, da solo, appare probabilmente fragile ai giudici. Non è un caso, del resto, che il coacervo di disposizioni selezionate per delimitare il thema decidendum muti parzialmente da un’ordinanza all’altra. Il ragionamento, allora, viene rafforzato attraverso altre tecniche interpretative. - Si richiama la “tradizione”, osservandosi che il mancato riconoscimento per le coppie dello stesso sesso del diritto di contrarre matrimonio si fonda su una “consolidata e ultramillenaria nozione” e si fa ricorso all’“etimologia”, sottolineando, con ampia citazione dal dizionario Devoto-Oli, che “non v’è dubbio che nella lingua italiana per matrimonio s’intenda il rapporto di convivenza dell’uomo e della donna […]”241. 3.4.4. Le censure di incostituzionalità Una volta ricostruita la norma di divieto del matrimonio omosessuale, le autorità remittenti passano ad esaminare le ragioni della sua illegittimità costituzionale. Viene notato, in via preliminare, che “nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della 240 241 Cassazione. n. 7877/2000, 1304/1990 e 1808/1976. App. Firenze, ord. 3 dicembre 2009, cit. 253 CAPITOLO TERZO cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità 242 costituzionali” dell’interpretazione tradizionale con i principi . Il primo riferimento costituzionale con il quale le motivazioni delle quattro ordinanze si confrontano è l’art. 2 Cost., laddove “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. I giudici segnalano che tra i diritti inviolabili deve senz’altro essere annoverato il diritto di sposarsi e, in particolare, di poter scegliere il coniuge a prescindere dalla sua identità di genere. Il riconoscimento di tale diritto è “un momento essenziale di espressione della dignità umana” e da esso non può essere lamentato “alcun pericolo di lesione ad interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale” contrapposti. A quest’ultimo proposito nelle ordinanze di Venezia e di Ferrara si ricorda come non entri in gioco, nei casi di specie, il diritto dei figli di crescere in un ambiente idoneo, dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, la questione dell’adozione è distinta da quella del matrimonio, essendo esclusa ogni automaticità tra i due istituti. Il secondo parametro di riferimento è rappresentato dall’art. 3 Cost., laddove vengono vietate irragionevoli disparità di trattamento tra individui, osservandosi che “la norma che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso non ha alcuna giustificazione razionale”243 e dunque si presenta come irragionevolmente discriminatoria. Ancora, si sostiene che, “siccome il baluardo eretto dall’art. 3 Cost. impedisce nel modo più categorico che la contingente inclinazione sessuale possa costituire motivo di discriminazione tra cittadini, bisogna ritenere che la libertà di scegliere un coniuge dotato di un certo sesso piuttosto che di un altro sia garantita dall’ordinamento […]”244. Onde rafforzare le censure riguardanti il profilo dell’uguaglianza, alcuni giudici svolgono un parallelo con la situazione in cui si trovano le persone transessuali, le quali, ottenuta la rettificazione di attribuzione di sesso biologico ai sensi della l. n. 164/1982, possono contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso originario245. 242 Trib. Venezia, ord. 3 aprile 2009, in Consulta Online, cit. Trib. Venezia, ord. 3 aprile 2009, cit. 244 App. Firenze, ord. 3 dicembre 2009, cit. 245 Cfr., per tutti, Romboli, P., La libertà di disporre del proprio corpo, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, pp. 257-ss. Ma tale richiamo non pare del tutto convincente. Secondo Dal Canto, S., Matrimonio tra persone dello stesso sesso: la parola alla Corte 243 254 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Infine, un ulteriore rilievo di costituzionalità è quello che attiene all’art. 29, comma 1, Cost., ai sensi del quale “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Per quanto tale profilo sia affrontato per ultimo in tutte le ordinanze, appare subito evidente, anche dallo spazio dedicatogli nelle motivazioni, che esso gioca un ruolo decisivo. Tale censura si pone, in effetti, in una posizione di pregiudizialità rispetto alle altre, le quali possono essere prospettate soltanto a condizione che si acceda all’idea, condivisa in effetti da tutti i giudici remittenti, della neutralità della nozione costituzionale di matrimonio. 3.4.5. La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio I giudici remittenti, come si è detto, danno credito alla tesi della neutralità dell’art. 29 Cost. con riguardo alla questione della definizione della nozione di famiglia e di matrimonio. Si osserva, infatti, in motivazione che la formula “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” va intesa come esclusivamente volta a collocare tale formazione sociale all’interno di una sfera di autonomia dall’ordinamento statale, in quanto comunità originaria, preesistente allo Stato e al diritto246. Per la suddetta ragione, la determinazione dei significati da attribuire a tale istituto deve essere rimessa esclusivamente alle trasformazioni della società. “Il fatto che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost.”, prosegue ancora l’ordinanza veneta, “e che famiglia e matrimonio si presentino come istituti di carattere aperto alle trasformazioni […] è poi indubitabilmente dimostrato dall’evoluzione che ha interessato la loro disciplina dal 1948 ad oggi”. L’orientamento accolto dai giudici di merito rappresenta un’apertura costituzionale di un certo rilievo, che va ad inserirsi in un dibattito che ha conosciuto di recente un Costituzionale, cit., si potrebbe anzi chiosare come esso si presti ad essere utilizzato in senso contrario. È possibile infatti affermare che la previsione per la quale l’ordinamento italiano consente il matrimonio tra due persone del medesimo sesso biologico esclusivamente “a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” (art. 1) di uno dei due, e della successiva attribuzione a quest’ultimo, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, del sesso opposto, rafforzi anziché indebolire il paradigma tradizionale che vede nell’eterosessualità un presupposto essenziale del matrimonio. E proprio questa è stata la tesi accolta dalla Corte Costituzionale. 246 Del resto, anche dalla lettura del dibattito svoltosi in seno all’Assemblea costituente – nota il giudice veneto, richiamando l’On. Aldo Moro – può evincersi come a tale locuzione non si sia inteso attribuire alcun valore definitorio e come al termine “naturale” si sia voluto riconoscere semplicemente il significato di “razionale”, nel senso di rispondente ad un bisogno primario della persona quale essere relazionale. 255 CAPITOLO TERZO rinnovato vigore. Tale dibattito è tutto incentrato sulla complessa esegesi dell’art. 29 Cost., in parte ripresa nelle motivazioni delle ordinanze, a partire dalla ricostruzione della faticosa genesi di tale disposizione. Pur tenendo conto del rilievo relativo che deve essere attribuito all’intenzione del redattore nell’attività ermeneutica, può essere utile ricordare che in Assemblea costituente la definizione di famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” finì per rappresentare il punto di equilibrio rispetto ad una duplice esigenza manifestata, con il tiepido assenso dell’On. Togliatti, cui peraltro si deve la formulazione definitiva, per lo più dai Costituenti cattolici: da una parte, quella di affermare in modo esplicito che la famiglia doveva qualificarsi come una comunità preesistente allo Stato, cui quest’ultimo doveva limitarsi a “riconoscere” diritti; dall’altra, quella di individuare tale società naturale in una ben precisa forma di organizzazione sociale, cioè nella famiglia fondata sul matrimonio, tipico istituto giuridico regolato dallo Stato e dal diritto. Tuttavia, ciò che in seguito sarebbe apparsa a taluno come una palese contraddizione, al punto da sottolineare il carattere di ossimoro della locuzione contenuta nell’art. 29 247, venne alfine accolto dalla parte prevalente della Assemblea costituente, e non soltanto dalla componente cattolica, alla stregua di un’“endiadi”, anche per il motivo per il quale all’epoca non si immaginavano modelli “naturali” di famiglia realmente alternativi a quello riconducibile al matrimonio tradizionale248. Vero è che l’evoluzione sociale, la crisi dei rapporti familiari tradizionali e il progressivo consolidarsi di modelli culturali differenziati, hanno contribuito a rendere più marcata, almeno agli occhi di alcuni osservatori, la potenziale contraddizione presente nel dettato costituzionale. In verità, nel corso degli oltre sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, tale aporia è stata ora negata, ora avvertita, nella dottrina e nella società civile, con intensità diverse. Due, peraltro, sono le principali ricostruzioni che si sono contrapposte, cui sono andate ad aggiungersi diverse posizioni intermedie. Da una parte la tesi che, accentuando e probabilmente forzando il carattere pregiuridico dell’istituto familiare, lo intende quale organismo astorico ed immutabile, collocato al di fuori di qualsiasi 247 Bin, M., La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium iuris, 2002, pp. 1066-ss. Pare difficile negare come anche lo stesso Moro, dal quale i giudici remittenti traggono ampie citazioni, avesse in mente un preciso modello familiare quando sottolineava, sempre nel dibattito in Assemblea costituente, il ruolo esclusivo e peculiare della famiglia quale “cellula creatrice della società”. 248 256 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA possibile ingerenza dello Stato, il quale vede fortemente ridotto il proprio potere non soltanto di regolamentare, ma anche di attribuire a tale istituto significati diversi da quelli trasmessi dalle tradizioni culturali e dalla coscienza comune, sul presupposto implicito che “la” tradizione conduca all’individuazione di un ben definito tipo di famiglia: appunto quello “naturale”, che è monogamico, eterosessuale e potenzialmente aperto alla procreazione249. Dall’altra, in senso contrario, l’indirizzo seguito da chi, analogamente ai giudici remittenti, opta per un’interpretazione di tipo storicistico dell’art. 29 Cost. e legge l’aggettivo “naturale” collegato alla famiglia non nel senso della sua “originarietà” bensì della sua “essenzialità” o “socialità”, da intendere come capacità di rispondenza ad un bisogno fondamentale della persona. In questa diversa prospettiva la fisionomia della famiglia è destinata a mutare con il corso della storia e con l’evoluzione della società e conseguentemente il connesso modello assume connotati continuamente mutevoli. L’art. 29 diviene, in questa visione, disponibile in linea di principio ad ogni opzione interpretativa, una sorta di norma “in bianco”, “neutrale” appunto, un mero rinvio alla concezione di famiglia che si realizza in un dato momento storico, e quindi interamente nella disponibilità delle scelte del legislatore250. Così, ammesso il rapporto sottostante, nulla osterebbe ad una successiva “rivisitazione” legislativa dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Naturalmente, anticipando subito come la Corte si sia orientata – prevedibilmente251 – per una decisione di rigetto, secondo certa dottrina appare fuor di dubbio che questa pronuncia potrebbe costituire un proficuo invito al legislatore: individuare una 249 Cfr., tra gli altri, Grassetti, O., voce Famiglia (diritto privato), in Novissimo Digesto Italiano, VII, 1961, pp. 50-ss. e Lombardi, La famiglia nell’ordinamento italiano, in Iustitia, 1965, pp. 3-ss. 250 Cfr. Veronesi, F., Costituzione, “strane famiglie” e “nuovi matrimoni”, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 577. Vi sono, infine, ricostruzioni che si collocano su posizioni intermedie rispetto alle due precedenti e che, prescindendo qui dai diversi percorsi argomentativi seguiti, pur non disconoscendo la relatività e la storicità della nozione costituzionale di famiglia, postulano l’esistenza di un “nucleo duro” della stessa, di cui il legislatore ordinario non potrebbe liberamente disporre. Tale contenuto minimo essenziale, definibile attraverso il ricorso alla tradizione, al radicamento nel tessuto sociale e al senso comune attribuito alle parole, consisterebbe proprio nell’elemento della diversità di sesso tra i coniugi. Così Busnelli, D., La famiglia e l’arcipelago familiare, in Rivista di diritto civile, 2002, pp. 520-ss.; Ruggeri, M., Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 751-ss. 251 L’esito era già stato ipotizzato da Crivelli, P., Il matrimonio omosessuale all’esame della Corte costituzionale, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it, visitato il 26 agosto 2013. Cfr. inoltre Di Masi, T., Il riconoscimento delle unioni “same-sex” al vaglio della Corte Costituzionale, in Rivista critica del diritto privato, fascicolo n. 2/2009, pp. 335-352. 257 CAPITOLO TERZO soluzione normativa che, magari sotto la copertura dell’art. 2 Cost., provveda ad una qualche forma di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e dei diritti fondamentali a queste collegati252. 3.4.6. La pronuncia della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale ha affrontato la questione sotto una pluralità di punti di vista, precisando innanzitutto che l’art. 2 Cost. sicuramente riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ma, nello stesso tempo, va escluso che questo riconoscimento possa essere realizzato solo attraverso l’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In questo senso milita anche un confronto con le legislazioni di altri Paesi che hanno riconosciuto le unioni omosessuali. Quanto ai profili di conflitto con gli artt. 3 e 29 Cost. (principio di eguaglianza e riconoscimento dei diritti della famiglia) la Consulta osserva che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono certo ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non solo delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Questa interpretazione, però, non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma, “modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata” e quindi procedendo ad un’interpretazione creativa253. La non omogeneità al matrimonio dei rapporti dello stesso sesso non dà così luogo a una forma di discriminazione. Anche sotto il profilo del possibile attrito con la Convenzione dei diritti dell’uomo e con altre disposizioni di carattere internazionale, dalla Carta di Nizza, al nuovo Trattato di Lisbona, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che assicurano il diritto al matrimonio e il divieto di discriminazione, la Consulta non trova nulla da obiettare. Per la Corte costituzionale, infatti, da tutti 252 Questa è la lettura di Dal Canto, S., Matrimonio tra persone dello stesso sesso: la parola alla Corte Costituzionale, cit., p. 13. 253 La questione delle unioni omosessuali non venne esaminata nei lavori preparatori, tanto da fare ritenere ora alla Corte che i costituenti tennero presente alla fine la sola nozione di matrimonio definita da un codice civile che era entrato in vigore solo pochi anni prima, nel 1942. Cfr. ancora Dal Canto, S., Matrimonio tra persone dello stesso sesso: la parola alla Corte Costituzionale, cit., p. 14. 258 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA questi riferimenti normativi emerge che, se da una parte è affermato il diritto a sposarsi, nello stesso tempo sono rinviate alle diverse legislazioni nazionali le modalità di applicazione, senza che sia mai possibile riscontrare un’imposizione della concessione dello status matrimoniale a persone dello stesso sesso. Insomma, i giudici costituzionali si guardano bene dall’emanare una sentenza additiva – senza dubbio auspicata dai remittenti – e optano per dichiarare la questione: inammissibile, in riferimento agli artt. 2 e 117, comma 1, Cost.; non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. Individuare le forme di garanzia e riconoscimento per questo tipo di unioni rimane compito esclusivo del Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, e la giurisprudenza appena descritta non fa che confermare come, allo stato dei fatti, in Italia non vi sia spazio per il riconoscimento delle coppie omosessuali, indipendentemente dalla loro costituzione entro il territorio nazionale o all’estero (nel quale ultimo caso è ostativo il limite dell’ordine pubblico). 3.4.7. La sentenza n. 138/2010 in dialogo con la giurisprudenza europea La sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale italiana ha sancito per certo il valore da attribuire alle unioni omosessuali quali formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost. Era certamente chiaro che vedeva per la prima volta la luce un principio giuridico costituzionale ulpianamente imperfectus, perché privo di cogenza e la cui violazione per inerzia del legislatore rimaneva senza alcuna conseguenza diretta254. L’obbligo di introdurre un istituto di riconoscimento generale di queste unioni è così interamente rimesso ai tempi, ai modi e ai limiti decisi dal Parlamento italiano. La sentenza, tuttavia, ha anche compiuto nell’immediato un passo importante, spianando la strada a future decisioni che affermino l’irragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost. di certe disparità di trattamento rispetto alla coppia coniugata. 254 Questa è l’opinione di Schuster, A., Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze. Prime note in forma di soliloquio, in Quaderni Costituzionali, fascicolo n. 10/2012, pp. 125, il quale prosegue: “La sentenza ha fomentato un dibattito sulla reale interpretazione da dare alle sue parole in merito alla possibilità per il legislatore ordinario di riscrivere l’istituto matrimoniale di cui all’art. 29 Cost., sguainata la spada – immediatamente spuntata – dell’obbligo di introdurre un istituto generale di riconoscimento di queste unioni”. Dello stesso autore si veda anche Schuster, A., Le unioni fra persone dello stesso genere nel diritto comparato e europeo, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di.), Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, Jovene, Napoli, 2011, pp. 257-ss. 259 CAPITOLO TERZO Sullo stesso piano, il 24 giugno del 2010 la Corte di Strasburgo ha pubblicato la sua prima sentenza in tema di riconoscimento delle unioni, Schalk e Kopf c. Austria 255 . Due le evoluzioni compiute dalla Corte, nonostante anche qui si assista in concreto al rigetto del ricorso: in primo luogo la coppia composta da persone dello stesso genere è definitivamente vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e non gode più, quindi, solo della tutela della vita personale offerta dallo stesso articolo; in secondo luogo, e non di minore importanza, l’art. 12 della Convenzione si è affrancato dalla nozione giuridica in senso stretto di sesso per abbracciare quella di genere. Ciò è avvenuto dapprima con riguardo al genere quale status individuale all'interno del matrimonio256, quindi quale status relazionale del matrimonio257. Infatti, con Schalk e Kopf la Corte fa rientrare l’identità di genere dei nubendi e dei coniugi all'interno della nozione convenzionale di matrimonio, con tutte le conseguenze in termini di ammissibilità dei ricorsi e applicabilità della CEDU (ad esempio in riferimento a discriminazioni di coniugi dello stesso genere rispetto a coniugi di genere opposto258). Nel luglio 2010 viene anche pubblicata l’opinione dell'Avvocato generale N. Jääskinen nel caso Römer, la cui sentenza è stata poi emanata il 10 maggio 2011259. Con riguardo alla tutela nell'ambito lavorativo, il giudice europeo ha ritenuto che matrimonio e unioni registrate possano essere termini immediati di paragone e che, quindi, le disparità di trattamento possano essere analizzate sotto la lente della discriminazione diretta260. La sentenza n. 138/2010 è stata seguita meno di un anno 255 Schalk e Kopf c. Austria, ric. n. 30141/04, CEDH, sentenza del 24 giugno 2010. Caso Goodwin c. Regno Unito, sentenza della Grande Camera del 27 marzo 1996, su ricorso n. 28957/95. 257 Non aveva dimenticato di attirare l'attenzione anche su questo secondo aspetto della sentenza Schalk già in sede di primo commento Gattuso, M., La Corte costituzionale sul matrimonio fra persone dello stesso sesso, in Famiglia e diritto, 2010, p. 660, anche se tuttavia l'analisi approfondita delle implicazioni di questa evoluzione è stata trascurata dalla dottrina, non solo italiana. 258 Questo affrancamento da una visione eteronormativa del matrimonio ai sensi dell'art. 12 CEDU ne amplia, infatti, la portata applicativa. Quanto ciò determini sin da ora effetti pratici si può comprendere se si riflette sulla natura complementare dell'art. 14 CEDU. Esso può trovare applicazione solo in collegamento con altro articolo, alla luce del quale un caso cade «sous l'empire» del sistema convenzionale (e non solo della Convenzione propriamente detta, giacché anche i diritti tutelati dai protocolli esercitano questa vis actractiva, es. art. 1, Prot. 1). 259 Sentenza del 10 maggio 2011, in causa C-147/08, Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg, cit. supra, in nota 205. 260 La scelta della Corte di giustizia di non esprimersi sulla possibilità di una discriminazione indiretta, pur favorevolmente argomentata in via subordinata dall’Avvocato generale, poco aiuta il 256 260 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA dopo dalla decisione su una questione simile del Conseil constitutionnel261, il quale ha ritenuto di mantenere la questione del matrimonio all’interno del perimetro della discrezionalità parlamentare. Si noterà, tuttavia, che tale conclusione è stata assunta in presenza di un contesto in cui una forma di riconoscimento dell’unione fra persone anche dello stesso genere era presente, ovvero il PACS di cui si è dato conto supra, laddove in Italia si registra una totale assenza di simili istituti. Il principio di proporzionalità e ragionevolezza può qui essere chiamato in causa per opportunamente distinguere le due situazioni. 3.4.8. Il caso Gas e Dubois c. Francia Il 15 marzo 2012 la questione della discriminazione diretta e indiretta è emersa nuovamente fra le righe della sentenza della Corte di Strasburgo Gas e Dubois c. Francia262. Oggetto del ricorso era l'impossibilità, per una coppia di donne francesi unite da un PACS, di giungere ad un'adozione da parte della partner della figlia biologica della compagna. In buona sostanza, la strada percorsa dalla coppia è stata quella di dimostrare l'assurdità di un sistema in cui l'adozione da parte dell'una avrebbe determinato la decadenza dell'altra, conseguenza che non si sarebbe verificata nel caso il genitore adottante fosse stato coniugato con l'altro genitore. Se è vero che a questo effetto soggiaceva ogni coppia unita da PACS, anche eterosessuale, persone di genere diverso potevano comunque diventare entrambe genitori, anche se non coniugate, se accedevano alla fecondazione assistita, non consentita a una coppia di donne263. Anche se, da una parte, i giudici di Strasburgo avevano già messo avanti le mani con riguardo alla genitorialità quale ambito in cui gli Stati godono di ampia discrezionalità, rimane da riflettere sulla sentenza alla luce del passo che la Grande Chambre aveva compiuto in Burden e Burden c. Regno giurista italiano a trarne utili argomenti per il contesto interno, in cui la situazione da comparare con il matrimonio sarebbe la convivenza di fatto. 261 Decisione n. 2010-92 QPC del 28.1.2011. 262 Corte EDU, ricorso n. 25951/07, Gas e Dubois c. Francia, sentenza della Grande Camera, 15 marzo 2012. 263 La Corte, in verità, argomenta malamente quest'ultima questione, ritenendo non comparabile l'infertilità delle due coppie, senza in verità addurre ragioni. Afferma brevemente che le coppie unite da PACS sono tutte escluse, per cui non si ravvisa una discriminazione per orientamento sessuale. Infine – afferma la Corte – il matrimonio rimane uno status la cui disciplina, anche con riguardo alla genitorialità, si colloca ampiamente nell'ambito di autonomia decisionale degli Stati. 261 CAPITOLO TERZO unito264. Nel ragionamento di quella sentenza la Corte era parsa assimilare in determinati contesti le partnership registrate e il matrimonio in ragione della forma solenne che assumono entrambi. Grande assente, infine, nel ragionamento dei giudici – ma non di tutti – l’interesse del minore. Se la disciplina codicistica francese consente l'adozione semplice, essa l’ammette unicamente se compiuta nell'interesse del minore265: l’interesse dei minori – afferma la Corte – è la cifra con cui interpretare le stesse disposizioni della Convenzione nel caso concreto. Un punto di partenza positivo, Gas e Dubois lo ha stabilito chiaramente: si tratta dell'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la fattispecie in esame, ovvero la relazione fra due donne lesbiche e la loro figlia, quantunque una delle due donne non sia genitore dal solo punto di vista giuridico, ma solo socio-affettivo, considerata in concreto, rientra all’interno della nozione di vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, il quale potrà, quindi, essere completato per i profili antidiscriminatori dal successivo art. 14266. 264 Corte EDU, ricorso n. 13378/05, Burden e Burden c. Regno unito, sentenza della Grande Camera, 29 aprile 2008. 265 Le corti francesi hanno ritenuto che la perdita di ogni legame con la madre biologica per consentire alla compagna l'adozione non fosse nell'interesse della bambina. L'opinione concorrente del giudice Jean Paul Costa, ex-presidente della Corte, evidenzia l'opportunità di rivedere questa disciplina interna, anche se lo stesso si dice «scosso» dall'opinione dissenziente del collega Villiger, la quale è focalizzata proprio sull'interesse del minore, affermando di non comprenderla. L'importanza del minore appare per contro assai evidente e sorprende proprio l'assenza di ogni analisi nella sentenza fra il petitum e la tutela dei minori coinvolti. Quanto l'interesse del bambino abbia un ruolo preminente in queste questioni emerge dalla sentenza della Corte interamericana dei diritti umani Atala c. Cile (Atala e figli c. Cile, ricorso n. 12/502, definito con sentenza 24.2.2012, pubblicata il 20.3.2012 sul sito della Corte), in cui l'apertura della Corte nel primo caso attinente all'orientamento sessuale ad essa sottoposta è totale. Lo Stato sudamericano è condannato in riferimento a pressoché tutti i capi formulati dalla Commissione. Nella decisione ha assunto un ruolo chiave proprio l'obbligo di tutelare il benessere dei figli della sig.ra Atala, giudice federale a cui le autorità giudiziarie revocarono in quanto lesbica l'affidamento dei figli nati dal matrimonio oramai in crisi. 266 Punto 37 della sentenza: «[L]’examen in concreto de la situation des requérantes permet de conclure à la présence d’une ' vie familiale ' au sens de l’article 8 de la Convention. De plus, l’orientation sexuelle relève de la sphère personnelle protégée par l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que les faits de la cause tombent ' sous l’empire ' de l’un au moins des articles de la Convention, qui pourra être complété par l’article 14 invoqué en l’espèce.». 262 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 3.4.9. La sentenza n. 4184/2012 della Corte di Cassazione Come si accennava, il 15 marzo 2012 è stato anche il giorno in cui l'Italia ha assistito ad una pronuncia della Cassazione civile che molti hanno annunciato essere epocale e rivoluzionaria267. Per meglio comprendere ciò che rappresenta, anche in termini di evoluzione della giurisprudenza in tema di orientamento sessuale e in particolare di matrimonio “same-sex”268, appare utile premettere l’analisi di due sentenze anteriori. Del tutto trascurata da dottrina e dalla stessa sentenza n. 4184/2012 è apparsa la Cass. pen. sez. I, sent. n. 1328 del 19 gennaio 2011. I fatti sono molto semplici. Il Giudice di pace di Mestre aveva condannato uno straniero per il reato di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), disconoscendo la qualità di familiare di cittadino dell'Unione europea. La rilevanza del caso sta nel fatto che l’imputato aveva prodotto in giudizio idonea documentazione che dimostrava che questi aveva precedentemente contratto matrimonio in Spagna con cittadino dell'Unione. Nella specie, però, si trattava di matrimonio fra persone dello stesso genere. La Suprema Corte richiama il d.lgs. n. 30/2007, art. 2, attuativo della direttiva 2004/38/CE, secondo cui si intende per familiare il «coniuge»269. 267 Cassazione Civile, Sez. I, n. 4184, 15 marzo 2012. È utile sottolineare come in dottrina alcuni preferiscano adottare il termine “same-gender ” in sostituzione a “same-sex”, in ragione del fatto che il parametro sessuale sarebbe oramai superato ed il riferimento al genere sembra più idoneo all’elaborazione di norme antidiscriminatorie. Invero, laddove il sesso biologico è modificabile attraverso pratiche mediche che di fatto ristabiliscono un equilibrio tra il sesso del soggetto e la sua percezione psicologica di genere, il genere rappresenta una percezione soggettiva preesistente (la rettifica del sesso avviene in ragione della propria percezione di genere, mentre non si può dire che si cambia genere in ragione del proprio apparato riproduttivo). Si veda sul punto, Schuster, A., Gender and beyond, disaggregating legal categories, in A. Schuster (a cura di), Equality and Justice, Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI century, Udine, Jovene, 2011, pp.21-40. 269 Concludono, quindi, gli Ermellini che: “Orbene, la Spagna è Stato membro dell'Unione Europea. L'impugnata sentenza ha disconosciuto il diritto di libera circolazione e soggiorno dell'U. nel territorio dello Stato italiano in sostanza qualificando lo stesso come partner di una situazione non riconoscibile in Italia, mancando però di verificare se, sulla base della legislazione interna dello Stato membro, l'unione in parola sia qualificabile – o equiparabile – a rapporto di coniugio, quale è stato prospettato, con relativa documentazione, dall'imputato. In tal senso è parimenti evidente che lo status di coniuge esime dalla documentazione sulla cittadinanza, trattandosi di due condizioni equiparate ex lege. Si impone dunque rinvio perché il Giudice di Pace di Mestre, acquisita la disciplina spagnola in proposito, verifichi nel concreto la condizione dell'U. agli effetti dell'eventuale liceità della sua presenza nel territorio dello Stato italiano”. 268 263 CAPITOLO TERZO In altri termini, stante l'unicità della figura del coniuge nell'ordinamento spagnolo, nessun dubbio si pone. Conseguentemente, questa sentenza è la prima che riconosce effetti, sebbene ai limitati fini del caso in esame, ovvero le leggi sull'immigrazione, a un matrimonio fra persone dello stesso genere in Italia. Il principio di diritto, tuttavia, è genuinamente rivoluzionario, nonostante la sintesi del provvedimento e la non menzione della sentenza n. 138/2010 della Consulta, omissione senz'altro intenzionale. Infatti, la sezione penale si poggia sul semplice diritto dell'Unione. L'importanza di questa statuizione non è passata inosservata al Tribunale di Reggio Emilia270, il quale ha ribadito che la direttiva europea sulla libera circolazione va interpretata alla luce del diritto fondamentale alla non discriminazione per motivi di orientamento sessuale. Le fonti di derivazione comunitaria trovano applicazione anche nei confronti dei familiari di cittadini italiani, per effetto dell’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007, così che ad un cittadino uruguayano coniugato in Spagna con cittadino italiano non può essere negato dal Ministero dell’Interno il rilascio del titolo di soggiorno in Italia. Nel rigettare le eccezioni del Ministero, secondo cui altrimenti si sarebbe implicato il riconoscimento di uno status di coniugio ai componenti dello stesso genere di una coppia, il quale avrebbe dovuto considerarsi estraneo all’ordinamento italiano, il Tribunale emiliano compie un’attenta disamina della sentenza della Consulta n. 138/2010, delle fonti comunitarie, in primis la Carta di Nizza, e della CEDU, in particolare la sentenza Schalk. Proprio per evitare discriminazioni alla rovescia, per cui la vita familiare di cittadini stranieri sarebbe più protetta di quella in capo ai cittadini italiani, vi è necessaria continuità applicativa della disciplina sull'immigrazione fra il precedente della Cassazione e quello del giudice di merito. Inoltre, il Tribunale di Reggio Emilia compie considerazioni che, pur attagliate ad un caso di diritto dell'immigrazione, sono prova del fatto che la libertà di movimento comporta necessariamente il riconoscimento di – per quanto circostanziati – effetti giuridici discendenti dal matrimonio e dalle unioni contratte all'estero. Tali effetti prescindono dalla (non) trascrizione dell'atto di matrimonio, come lo stesso tribunale precisa271. Questa 270 Tribunale di Reggio Emilia, decreto dd. 13 febbraio 2012, non pubblicato. Anche Trib. Treviso, decr. 19.5.2010, in Diritto di famiglia e delle persone, 2010, p. 1236, sempre in tema di trascrizione di matrimonio fra persone di genere diverso, ha precisato che essa non pregiudica il riconoscimento di specifici effetti giuridici. 271 264 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA libertà di diritto dell’Unione, infatti, involge aspetti che vanno ben al di là del semplice permesso di soggiorno, che è solo uno dei molteplici corollari inseriti nella tutela della libertà familiare. Mentre l'Europa si muoveva a piccoli passi, l'Italia focalizzava l'attenzione sulla sentenza della Suprema Corte n. 4184/2012. Ad una prima lettura della decisione questa appare senz'altro offrire un’ottima panoramica della situazione attuale e delle evoluzioni prevalentemente, ma non esclusivamente giurisprudenziali realizzatesi in Italia e nel resto del continente. Sotto questo profilo, tuttavia, la decisione si configura in sostanza come un positivo consolidamento del dato acquisito. La sentenza riporta ampi passaggi da altre fonti e non propone opzioni interpretative che già non siano state illustrate da copiosa dottrina, pur facendo significativamente proprie quelle maggiormente favorevoli alla tutela dei singoli e delle unioni omosessuali. Vera innovazione, per contro, si rinviene nel passaggio con cui la Corte si esprime chiaramente a favore di un ancoraggio costituzionale delle misure contro l'omofobia e la discriminazione per orientamento sessuale. In ultima istanza, la Cassazione, ribadendo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2010 ed avvalendosi della recentissima giurisprudenza CEDU in materia, ha spiegato come “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia - a prescindere dall’intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla vita familiare e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”272. Tale impostazione, ovvero l’elemento dell’omogeneità di trattamento di situazioni di fatto sovrapponibili 272 Cassazione, Sez. I, n. 4184/2012, motivi della decisione, punto 4.2. (corsivo aggiunto). Il tema di fondo, già prima della pronuncia in esame, è compiutamente analizzato da Winkler, M., Ancora sul rifiuto di trascrizione in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata, in Il diritto di famiglia e delle persone, fascicolo n. 3/2011, pp. 1236 -1253, poi trasposto nell’intervento dell’autore al convegno “Coppia e minori. Questioni di attualità nel diritto internazionale privato”, Bologna, 8 marzo 2013. 265 CAPITOLO TERZO (coppia eterosessuale e coppia omosessuale), sembra ricalcare quanto stabilito dalla Corte di Lussemburgo in Maruko e Römer, dove il giudice dell’Unione, evitando di entrare nel merito della questione matrimoniale, ha evidenziato come due situazioni di fatto comparabili (le unioni stabili e durature) debbono godere dello stesso tipo di trattamento. 3.4.10. La valorizzazione ed il consolidamento di Schalk e Kopf c. Austria La Cassazione, pur non avvalendosi, nel dispositivo della sentenza n. 4184/2012, dei ragionamenti svolti in sede di Corte di Giustizia dell’Unione, ha di fatto confermato questa linea di tendenza: la vita familiare non è subordinata al sesso dei conviventi. Ciò che naturalmente ne consegue è l’estensione delle tutele dell’ordinamento giuridico anche italiano a tutte le famiglie, posto che tali unità sociali rientrino nelle fattispecie descritte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2010 (ovvero relazioni stabili e durature). A sommi capi, si può osservare come il quadro europeo venga riproposto – nella sentenza in esame – secondo la comune interpretazione, con il merito di sottolineare la svolta della sentenza Schalk in tema di applicabilità dell’art. 12 CEDU, di cui già si è detto. Significativamente, il testo spende alcune parole anche per tracciare il portato di tale evoluzione. Al punto 3.3.4, infatti, la sentenza parla di «novità sostanziali rispetto alla precedente giurisprudenza concernente l'interpretazione degli artt. 12 e 14 della Convenzione, novità correlate alla novità del caso sottoposto all'esame della Corte». Se il richiamo all'art. 12 è chiaro, più problematico è quello all'art. 14. La disposizione della Convenzione che recepisce il principio di non discriminazione non subisce evoluzioni nella sentenza Schalk. Non si assiste, infatti, ad alcuna svolta inedita, giacché l’inclusione dell'orientamento sessuale fra le caratteristiche protette dall'art. 14 è dato ampiamente consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo. La novità che senza dubbio si trova nella decisione attiene all'art. 8, la cui tutela della vita familiare ora ricomprende anche le unioni omosessuali273. Improprio, quindi, parrebbe il richiamo “all’interpretazione 273 Sempre interpretazioni dell'art. 8 (tutela della vita privata) e non dell'art. 14 CEDU furono d'altra parte alla base di rilevanti sentenze come Dudgeon c. Regno unito, 22.10.1981, Serie A n. 45; Norris 266 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA dell’art. 14, in relazione all’art. 8”274, in quanto la svolta si realizza tramite un'interpretazione più inclusiva dell'art. 8275. Tuttavia, forse la Corte intendeva riferirsi ad un collegamento innovativo fra lo stesso art. 12 e l’art. 14, dando atto di novità ulteriori rispetto a quelle collegate alla vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'obiettivo sarebbe quello di dimostrare che non è mera svolta semantica, ma revirement che sin da subito produce effetti giuridici. Orbene, la sentenza Schalk non fa assolutamente cenno alla possibilità di applicare l'art. 14 congiuntamente con l’art. 12 ai casi di matrimoni fra persone dello stesso genere. Se l’obiettivo della Cassazione è comunque quello di evocare novità sostanziali concernenti l’interpretazione dell’art. 12 insieme all’art. 14, si può forse ritenere che tali novità consistano proprio nell’ interpretazione secondo cui la rivisitazione dell'art. 12 appare come l’apertura più importante della decisione Schalk, anche per gli immediati effetti pratici che sin da subito lasciava intendere. La tesi così sostenuta troverebbe ora l'autorevole avallo della Cassazione, sebbene si situi in un contesto nazionale, quello italiano, che la priva di ogni risvolto pratico. L’importante valorizzazione compiuta dalla Prima sezione è giustificata dal fatto che tutto il superamento della tesi dell’inesistenza realizzato dalla sentenza ha come fulcro necessario e imprescindibile proprio il "nuovo" art. 12 CEDU e la svolta applicativa, e non solo semantica, che si è prodotta. Il semplice riconoscimento della vita familiare, infatti, non sarebbe stato sufficiente, avendo questo tratto alla tutela ex art. 8 CEDU. Dal 2010 l'art. 12 CEDU riconosce il matrimonio fra persone dello stesso genere non in termini di attribuzione del corrispondente diritto, bensì di ammissione della sua esistenza negli ordinamenti nazionali. Ne consegue che la Convenzione non è silente di fronte ad esso, ove esista, ed anzi ne garantisce un'applicazione in c. Irlanda, 26.10.1988, Serie A n. 142; Modinos c. Cipro, 22.4.1993, Serie A n. 259; Smith e Grady c. Regno unito, ric. n. 33985/96 e 33986/96, ECHR 1999-VI. 274 Pt. 3.3.3, lett. a). 275 Univoche, sul punto, appaiono le seguenti considerazioni della Corte, le quali chiaramente attestano come la svolta interpretativa sulla vita familiare attenga all'art. 8 unicamente, premessa logica per poi procedere ad analizzare l'asserita violazione dell'art. 14 congiuntamente all'art. 8: «94. In view of this evolution the Court considers it artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently the relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership, falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would. 95. The Court therefore concludes that the facts of the present case fall within the notion of “private life” as well as “family life” within the meaning of Article 8. Consequently, Article 14 taken in conjunction with Article 8 applies». 267 CAPITOLO TERZO termini non discriminatori grazie alla lettura congiunta con l'art. 14 CEDU. Alcuni in dottrina ritenevano che, in taluni Stati, il sistema convenzionale potesse dopo Schalk già produrre effetti giuridici a tutela di un matrimonio fra persone dello stesso genere. Se la Corte di Strasburgo giunge a tale conclusione sulla scorta dell’evoluzione dei "propri" ordinamenti nazionali, la Cassazione ha il merito di valorizzare nel contesto italiano questa svolta ed il collegamento con l'art. 14 CEDU quale punto su cui far leva per dichiarare che l'inesistenza non è tesi più attuale. In sintesi, così come è stato per la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, la sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012 della Corte di Cassazione ricorda indelebilmente come, grazie ad un pragmatismo giudiziale capace di cogliere i mutamenti sociali, i diritti fondamentali costituzionalmente ed internazionalmente garantiti siano in grado di assolvere – di per sé – alla loro funzione di tutela anche nell’inerzia e nella disattenzione della politica. 3.5. Le prospettive per la creazione di un diritto di famiglia europeo. Alcune considerazioni 3.5.1. Il ruolo dell’Unione Europea nella promozione di una “politica della famiglia sostenibile” Alla luce dell’esame sin qui svolto, volendone trarre utili spunti di riflessione, è evidente che il cammino da percorrere per raggiungere un’elevata protezione della vita familiare anche tramite la politica sociale è ancora lungo, come è dimostrato dall’interesse del Consiglio che, negli ultimi anni, ha sempre più sostenuto la necessità di intervenire a tutela della famiglia. Già nel giugno 2000 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla vita professionale e alla vita familiare276. Sul punto, non essendo possibile ipotizzare un intervento omnicomprensivo in assenza di una competenza esclusiva in materia, la decisione n. 2000/228/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione 276 Risoluzione del 29 giugno 2000, adottata dal Consiglio e dai Ministri dell’occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, G.U.C.E. C 218 del 31 luglio 2000. 268 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA per il 2000277 ha previsto il rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini, “attribuendo particolare importanza alla necessità di introdurre misure per conciliare la vita professionale con quella familiare. Tale decisione sottolinea l’importanza, per gli uomini e le donne, delle politiche in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e formule flessibili di lavoro che, rispettando il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza, vadano nell’interesse sia dei lavoratori che dei datori di lavoro”278. La necessità di intervenire su questi profili è stata successivamente ribadita dalla risoluzione sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata, adottata dal Parlamento Europeo il 9 marzo 2004, nella quale si chiede alla Commissione di predisporre una direttiva quadro su questi aspetti, al fine di promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e incoraggiare la crescita demografica necessaria per l’Unione Europea, al fine di superare le sfide della crescita economica e del declino demografico. In questa risoluzione il Parlamento invita anche gli Stati membri a intervenire nei settori di loro competenza, ad esempio evitando di adottare politiche fiscali che penalizzino le famiglie, e in particolare quelle numerose, sollecitando invece ad aumentare gli investimenti pubblici finalizzati ad assicurare la creazione di asili e la concessione di congedi parentali279. L’esigenza di aumentare il livello di tutela è stata ulteriormente sottolineata dalla proposta di decisione sul programma quadro in materia di occupazione e solidarietà sociale 2007/2013280, che ribadisce la necessità di adottare misure finalizzate a conciliare vita professionale e familiare, secondo un principio che è diventato uno degli assi portanti delle politiche comunitarie di occupazione, nel quadro della strategia di Lisbona. Le questioni demografiche e la promozione e tutela delle famiglie sono quindi esigenze strettamente correlate, che stanno determinando un sempre maggiore interesse dell’ordinamento dell’Unione Europea, come rilevato anche dalle 277 In G.U.C.E. L 72 del 21 marzo 2000, p. 15. Cfr. Risoluzione 29 giugno 2000, cit., considerando n. 7. 279 Su alcuni aspetti è intervenuta la direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne, in materia di occupazione e impiego, G.U.C.E. L 204 del 26 luglio 2006, p. 23. 280 COM (2005) 536 del 21 ottobre 2005. 278 269 CAPITOLO TERZO comunicazioni della Commissione “Il futuro demografico dell’Europa: trasformare una sfida in un’opportunità”281 e “Promuovere la solidarietà fra le generazioni”282, entrambe dedicate ai temi della famiglia. Il Consiglio ha affermato che “le politiche della famiglia sostenibili hanno un ruolo nel miglioramento della coesione sociale e in un sano sviluppo economico”283 e che è necessario agevolare l’accesso all’assistenza all’infanzia e all’assistenza alle persone non autosufficienti, adeguando l’organizzazione del lavoro alle esigenze della famiglia, nonché prendere le misure necessarie per promuovere un’equa ripartizione tra uomini e donne delle responsabilità assistenziali, il tutto come anche confermato dagli orientamenti del Consiglio, di cui alla decisione n. 2010/707/UE 284 e dal Patto europeo sull’uguaglianza di genere, approvato con le conclusioni del Consiglio impiego, politica sociale e salute del 7 marzo 2011285. Purtroppo, a tutte queste affermazioni da parte delle istituzioni dell’Unione Europea, non sembra corrispondere un uguale intervento da parte degli Stati, che sono ancora gli unici soggetti responsabili della formulazione di politiche di sostegno alla famiglia. D’altronde, anche le recenti modifiche previste dal Trattato di Lisbona non hanno portato all’inserimento, nell’art. 3 dedicato agli obiettivi dell’Unione Europea, di un esplicito riferimento al “sostegno della vita familiare”. Se è vero, insomma, che la tutela della famiglia non rientra ancora a pieno titolo fra gli obiettivi dell’Unione Europea, è anche vero che gli strumenti per intervenire efficacemente già esistono, in quanto la famiglia può e deve essere tutelata come esigenza trasversale nelle diverse politiche esistenti nell’Unione Europea, e quindi nella libertà di circolazione, ma soprattutto nel diritto internazionale privato e processuale, oltre alla politica sociale e in quella tributaria. 281 COM (2006) 571 def., in G.U.U.E. C 161 del 13 luglio 2007, p. 66. COM (2007) 244 def., non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 283 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sull’importanza delle politiche favorevoli alla famiglia in Europa e sulla creazione di un’Alleanza per la famiglia, G.U.U.E. C 163 del 17 luglio 2007, pp. 1-ss. 284 Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, G.U.U.E. L 308 del 24 novembre 2010, p. 46. 285 European Pact For Gender Equality (2011-2020). 282 270 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Del resto, e su altro piano, la necessità di armonizzare il diritto di famiglia in Europa risulta sempre più evidente, seppur complessa e contestata286. Nell’impossibilità di provvedervi adeguatamente con i soli strumenti a disposizione dell’Unione Europea, è stata istituita il 1° settembre 2001 la Commissione Permanente per il diritto di famiglia europeo – Commission on European Family Law (CEFL) – con il compito di occuparsi dell’armonizzazione del diritto di famiglia, valutando i possibili settori di intervento, effettuando un’analisi comparata dei diversi ordinamenti e proponendo dei principi comuni287. Al momento la CEFL ha, ad esempio, adottato dei principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento tra ex-coniugi e sulla responsabilità genitoriale288. Anche la Commissione si è posta il problema di una possibile, vera e propria, unificazione del diritto materiale sulla famiglia, sottolineando come l’effettiva creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia passi necessariamente attraverso l’unificazione di alcuni aspetti del diritto di famiglia. Oltre alle spinte a integrare sempre più la tutela della famiglia come esigenza trasversale nelle diverse politiche comunitarie, non manca chi prospetta una unificazione del diritto di famiglia europeo. È evidente dalle considerazioni svolte nel corso della presente analisi, e anche da quanto si concluderà poco oltre, come la situazione sia ancora lontana dal raggiungere una soluzione. 286 Si tratta, infatti, di materia che molti autori hanno fatto rientrare nella sovranità degli Stati, non riconoscendo un diritto di intervenire sul punto all’Unione Europea. Cfr. Boele-Woelki, K., For Better or For Worse: the Europanization of International Divorce Law, in Yearbook of Private International Law, 2010, pp. 1-ss. 287 La CEFL non dovrebbe occuparsi solo di suggerire strumenti per l’armonizzazione dei sistemi di conflitto, ma dovrebbe proporre anche interventi unificatori in materia di diritto di famiglia materiale, pur nella continua affermazione da parte di certa dottrina – del tutto condivisibile – dell’impossibilità di procedere ad una vera e propria armonizzazione del diritto di famiglia. La metodologia utilizzata è quella di creare dei principi basati su un previo studio comparativo delle situazioni dei diversi Stati membri, scegliendo di volta in volta quale approccio seguire, ossia se preferire l’approccio c.d. common core, o quello della better law. Sul punto, si veda Bergamini, E., La famiglia nel diritto dell’Unione Europea, Collana di Testi e Documenti di Diritto Europeo diretta da Bruno Nascimbene, n. 17, Milano, Giuffrè, 2012, p. 273-ss. 288 Il testo dei principi è reperibile sul sito della CEFL, all’indirizzo http://ceflonline.net/principles/, visitato il 02 ottobre 2013. Per quanto il gruppo di alto livello che fa parte della CEFL abbia cercato di proporre un’armonizzazione minima, dopo accurata valutazione delle difformi situazioni nazionali, è evidente dalla lettura dei principi come molte delle soluzioni proposte daranno origine a importanti dibattiti, nel momento in cui si dovesse procedere all’adozione di uno strumento normativo che li contenga. Basti pensare all’indicazione della possibilità di ottenere il divorzio per mutuo consenso, senza periodo di separazione di fatto e al contrasto fra questa soluzione e l’attuale quadro normativo italiano. 271 CAPITOLO TERZO I vari diritti di famiglia nazionali, invero, hanno da sempre presentato divergenze nella regolamentazione dei rapporti familiari: divergenze che, in una prima fase di evoluzione dell’integrazione comunitaria, si sono man mano affievolite. Si pensi agli Stati che non prevedevano la possibilità del divorzio, come l’Italia – o in epoca più recente, Malta – e che hanno negli anni modificato la propria normativa nazionale per ammetterlo. Questa fase di ravvicinamento delle legislazioni è avvenuta comunque al di fuori del quadro del diritto comunitario, tanto che alcuni autori parlano di “parallelismo spontaneo”289, sottolineando come il ravvicinamento fra le legislazioni sia avvenuto al di fuori di qualunque obbligo di armonizzazione previsto dal diritto comunitario, ed oggi dell’Unione Europea. A questa tendenza si è poi contrapposta una fase di nuovi “allontanamenti” riferita, come si è visto nel corso dell’esame compiuto supra, alla normativa in materia di coppie di fatto, unioni stabili registrate e partenariati fra persone dello stesso sesso, fino ad arrivare all’attribuzione a questi, da parte di certi Stati, di un vero e proprio “diritto al matrimonio”, come per il recentissimo caso della riforma francese del giugno 2013. Se questa situazione sembrava, almeno all’inizio, rendere sempre più difficile la creazione di un diritto di famiglia europeo, si può già notare come anche in questi ambiti vi sia una tendenza fra i vari Paesi ad allinearsi su posizioni di apertura, quantomeno sotto il profilo del riconoscimento “per equivalenza” degli status familiari con assimilazione, quindi, al modello più affine esistente nel diritto interno. Così, nella conclamata difficoltà di ipotizzare, al momento attuale, un’effettiva armonizzazione di tutto il diritto di famiglia operata tramite il diritto dell’Unione Europea, non si deve comunque ritenere impossibile raggiungere, almeno, alcuni livelli di tutela minima comune, sulla base delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali, contenuti in ultimo nella Carta di Nizza e già oggi utilizzate per estendere la nozione di famiglia e il livello di protezione di alcuni diritti a questa correlati. 289 Bergamini, E., La famiglia nel diritto dell’Unione Europea, cit., p. 275, con relativa dottrina indicata in nota 133. 272 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 3.5.2. L’armonizzazione delle norme di diritto sostanziale: un risultato desiderabile? Il graduale cammino dell’Unione Europea che nel presente lavoro si intende ripercorrere, si focalizza, nello specifico, sugli strumenti di diritto internazionale privato e processuale290 e, quindi, sui rapporti che si caratterizzano per un elemento di transnazionalità: è partito da un primo intervento in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale; il passo successivo è stato regolamentare le norme comunitarie di conflitto; ed in prospettiva futura, si discute di ampliare gli interventi al settore del regime patrimoniale, sempre nell’ottica dell’armonizzazione delle norme di conflitto. Si tratta di un percorso lungo, in cui l’armonizzazione delle regole di conflitto sembrerebbe solo una tappa intermedia, una prima modalità di semplificazione della disciplina, cui potrebbe seguire una tappa ulteriore. La fase successiva vedrebbe l’armonizzazione ed il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, limitatamente alle materie che presentano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato, ovverosia con riferimento al regime patrimoniale delle coppie sposate o non sposate. Il progetto è l’elaborazione di un regime patrimoniale europeo che possa essere scelto dalle parti ed applicato al loro rapporto291. Questo percorso, però, lascia sempre alle parti il potere di scegliere se utilizzare il regime patrimoniale elaborato a livello sovranazionale. Dunque, sarà l’autonomia privata a determinare il regime applicabile e sarà la scelta delle persone coinvolte nel rapporto, di cui si discute, a determinare la rinuncia ad una regola di dettaglio propria di un ordinamento nazionale, in favore di un’altra regola elaborata ad un altro livello. 290 Per un quadro d’insieme relativo a questa linea di intervento, si vedano: Anceschi, A., La famiglia nel diritto privato internazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2006; Bariatti, S., La famiglia nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè, 2007. Per la dottrina straniera: A. Chapman, K. Waaldijk (eds.), Private Law and the International Arena. Liber Amicorum KurtSiehr, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2000; Meeusen, J., International family law for the EU, Antwerp-Oxford-New York, Intersentia, 2007. 291 Si tratta di un progetto non dissimile da quelli già realizzati in materia contrattuale. Non si può tuttavia trascurare la peculiarità delle questioni che vengono in rilievo, avuto riguardo alle relazioni familiari. In proposito, si rinvia a Martiny, D., Is unification of family law feasible or even desiderable?, in A. S. Hartkamp (a cura di), Towards a European Civil Code, Kluwer Law International, Nijmegen, 2004, pp. 307-333; Andrini, M.C. (a cura di), Un nuovo diritto di famiglia europeo, Padova, Cedam, 2007. 273 CAPITOLO TERZO In altri termini, l’autonomia privata – nelle relazioni familiari – diventa funzione, categoria giuridica292 e misura del principio di sussidiarietà. Tuttavia, seppure l’eliminazione delle diversità normative risolverebbe in radice ogni problema, in ordine alla disciplina applicabile ai rapporti transnazionali ed azzererebbe le differenze fra Paesi membri dell’Unione, non è una soluzione che si ritiene di condividere nel delicato settore del diritto di famiglia. In altre parole, non pare opportuno ripercorrere in questa materia il lungo e complesso cammino che ha caratterizzato l’opera di armonizzazione del diritto contrattuale, sia perché le relazioni familiari non incidono direttamente, ma solo in via mediata, sugli scambi e sul mercato, per cui il percorso sarebbe verosimilmente molto più lungo, sia perché una simile condotta pare non rappresenti affatto un obiettivo dell’Unione293, la quale anzi si propone di rispettare le identità nazionali. In effetti, si discute di una tale opzione con maggiore vigore e frequenza avuto riguardo al regime patrimoniale, poiché la eccessiva eterogeneità dei regimi esistenti in Europa ha ripercussioni sul funzionamento del mercato, specie laddove i soggetti sono coinvolti in contrattazioni transfrontaliere e la loro capacità di disporre dei beni dipende dal regime prescelto294. Orbene, senza voler ridurre la portata del problema o minimizzare l’impatto del regime patrimoniale dei coniugi sulle transazioni commerciali che avvengono nell’ambito del mercato unico, l’interrogativo da porsi è: come mai quasi tutte le controversie portate all’attenzione della Corti europee riguardano violazioni dei diritti fondamentali (sanciti dalla CEDU o dalla Carta di Nizza), discriminazioni di 292 Le presenti considerazioni sono state espresse da Pera, A., Il diritto di famiglia in Europa. Plurimi e simili o plurimi e diversi, Torino, Giappichelli Editore, 2012, pp. 138-ss. 293 La tesi, che pare condivisibile sul piano dell’opportunità giuridica, nel dialogo fra diritto internazionale privato e processuale e diritto sostanziale, è di Pera, A., Il diritto di famiglia in Europa, cit., p. 138. Secondo una certa dottrina, le ragioni dell’intervento di armonizzazione nel settore dei contratti, sono maggiori e ben più forti che in quello familiare. “Esse si collegano all’assetto regolativo del mercato imposto dall’Unione ed alla conseguente esigenza di modellare la disciplina contrattuale dei singoli Stati da un punto di vista dei rapporti tra imprese e, soprattutto, tra imprese e consumatori”. Inoltre, avuto riguardo ai rapporti transnazionali, “l’esigenza di elaborare uno strumento opzionale (che, nell’ottica della costruzione di un’identità europea, possa rappresentare il trait d’union delle diverse tradizioni culturali presenti in Europa) si rivela opportuna in ragione del fatto che il diritto contrattuale di ogni singolo Stato può non essere adatto ad affrontare i problemi che si pongono nell’ambito delle relazioni transfrontaliere”. Cfr. Meli, M., Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi più recenti in materia di diritto di famiglia, in Europa e diritto privato, 2007, pp. 447-478. 294 Parente, F., I rapporti patrimoniali tra i coniugi e il regime normativo dell'accordo di "scelta" della legge applicabile, in Rassegna di diritto civile, fascicolo n. 3/2007, pp. 663-694. 274 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA genere e fondate sull’orientamento sessuale o religioso, ricongiungimenti familiari, best interest del minore e responsabilità genitoriale? Per quale motivo le controversie che affrontano la questione dei diversi regimi patrimoniali dei coniugi nei vari Stati dell’Unione non sono giunte, se non di rado, innanzi alle Corti europee? Le domande paiono retoriche, dato che come è noto l’Unione non ha competenza in materia familiare295. In realtà, la materia dei rapporti patrimoniali incide sul regime di circolazione dei beni, ma sembra che per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico, in questo ambito, possa essere sufficiente l’approccio già utilizzato a livello europeo con i regolamenti di diritto internazionale privato, che assume in questo settore familiare un vero e proprio ruolo chiave nel delicato bilanciamento fra spinte verso l’armonizzazione e necessaria valorizzazione delle identità nazionali. Cioè il riconoscimento e la circolazione delle decisioni, giudiziarie e non, l’armonizzazione delle norme di conflitto e la pubblicità dei regimi patrimoniali stranieri, rappresentano strumenti sufficienti ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, per cui l’armonizzazione delle norme di diritto sostanziale apparirebbe un mezzo abnorme, e per certi versi inopportuno296. Il metodo del dialogo, della cooperazione e della differenziazione normativa, inaugurato con la stagione dei regolamenti di diritto internazionale privato e processuale, di cui il Regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. “Roma III”) rappresenta uno degli ultimi approdi, unitamente alla normativa in materia di successioni, sembra tutto sommato vincente297, poiché, consentendo alle parti la scelta della legge applicabile e del foro competente nella regolamentazione dei propri rapporti, potrebbe portare ad individuare i modelli e le soluzioni “più scelte”, in quanto più efficienti e funzionali ai bisogni ed agli interessi dei soggetti coinvolti. 295 Tuttavia, ciò che si vuole rimarcare è che sembra difficile evidenziare un contrasto tra regole di dettaglio in materia di regimi patrimoniali della famiglia e principi e diritti sanciti dalle Carte sopra citate, o tra le stesse regole municipali e le norme dei Trattati che regolano il mercato unico. 296 Davì, A., Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in Rivista di diritto internazionale, 2002, pp. 861-902. Da altra prospettiva, cfr. McEleavy, P., The communitarization of divorce rules: What impact for English and Scottish Law?, in International and Comparative Law Quarterly, 2004, pp. 605-642. 297 Salvo, per il Regolamento “Roma III”, come si è accennato e come si espliciterà compiutamente nelle conclusioni, il limite intrinseco nella cooperazione rafforzata, che evidentemente potrà soddisfare detti obiettivi solamente quando il numero degli Stati partecipanti si approssimerà alla membership dell’Unione Europea (oggi, per contro, gli aderenti a detto strumento normativo, sono esattamente la metà degli Stati membri). 275 CAPITOLO TERZO Ciò determinerebbe l’individuazione di una better rule che proviene dalla prassi e dalla casistica giurisprudenziale298, formatasi sulla base delle scelte operate dalle parti. 3.5.3. L’autonomia privata e la circolazione dei modelli nelle relazioni familiari Occorre chiarire, a questo punto, come la categoria internazionalprivatistica dall’autonomia privata – nelle relazioni familiari – possa diventare funzione e misura del principio di sussidiarietà299 e, quindi, contribuire alla competizione tra modelli e tra ordinamenti diversi. Proprio in tema di regime patrimoniale, come detto, da più parti si auspica un sistema di regole uniformi di diritto sostanziale, in modo da ridurre le differenze tra i modelli di civil law e quelli di common law. Tali auspici sembrano trascurare che la principale differenza che consiste nella mancanza di un regime – e, quindi, nell’esistenza di un modello libero come quello inglese – è frutto di un cambiamento abbastanza recente, fondato – ancora una volta – sul valore dell’autonomia privata. Più precisamente, prima della rivoluzione industriale in Inghilterra, il sistema era moto più rigido di quelli franco-germanici nel garantire l’unità di gestione ed amministrazione del patrimonio al marito. L’emancipazione della donna ed il principio di uguaglianza dei coniugi hanno portato le Corti inglesi alla valorizzazione dell’autonomia, ovvero, sul piano patrimoniale, verso il distacco e la separazione dei patrimoni. Negli anni ’60 si discuteva dell’opportunità di un passaggio dal “non regime” ad un modello di comunione e, comunque, solidaristico. Tuttavia, questo passaggio non è mai avvenuto e si è proceduto in una direzione diversa, attraverso la riforma di altri settori connessi a quello del regime patrimoniale dei coniugi. 298 Sulla circolazione dei modelli da formante a formante, cfr. la fondamentale dottrina di Sacco, R., Legal formants. A dinamic approach to comparative law, in American Journal of Comparative Law, 1991, I e II. 299 Secondo un approccio per cui la regola per disciplinare il rapporto può essere individuata direttamente dalle parti. Ove tale scelta non venga operata o risulti inefficiente o, addirittura, contraria a valori e principi fondamentali, si giustifica l’intervento nazionale o sovranazionale. Su questo principio si veda, ancora, Pera, A., Il diritto di famiglia in Europa, cit., p. 140. 276 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Pertanto, attraverso le riforme legislative in materia di successioni 300 e divorzio, sono stati individuati strumenti precipui di tutela della parte debole del rapporto, al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. Per tale via si è scelto di lasciare liberi i coniugi di autoregolamentare il regime patrimoniale della famiglia301. Guardando all’intera area continentale, altri fenomeni di rilevanza globale, quali il tramonto della famiglia “parentale”, la contrazione dei poteri del pater familias ed il passaggio verso una concezione non autoritaria dei rapporti familiari, sia avuto riguardo a quelli tra i coniugi, sia avuto riguardo a quelli genitori-figli, hanno portato ad individuare nell’autonomia privata la chiave di volta per disciplinare tali relazioni. Lo stesso può dirsi rispetto alle unioni di fatto non formalizzate o rispetto ai matrimoni misti con elementi di internazionalità, che impongono il confronto con culture e religioni estranee alla nostra. Dinnanzi a questi fenomeni, infatti, le tradizionali categorie dogmatiche e gli stessi limiti costituzionali sono entrati in crisi, tanto che il diritto giurisprudenziale, la law in action, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, ha tentato di dare risposte alle crescenti istanze provenienti dalla società e, a volte, al riconoscimento ed alla protezione di nuove realtà. Tuttavia, anche la risposta giurisprudenziale, da sola, non riesce a garantire una completa disciplina e soluzioni delle questioni controverse sempre omogenee e tra loro coerenti. La via che si intende suggerire è la riduzione dell’intervento statuale nel governo della famiglia, secondo un modello per cui “l’ordinamento si preoccuperebbe di intervenire nei rapporti familiari, a garanzia di alcune esigenze fondamentali, generalmente in funzione di riequilibrio dei rapporti a favore di soggetti deboli (figli, coniuge separato), lasciando i componenti del nucleo familiare 300 Peraltro, nel modello di common law inglese, anche nel settore delle successioni è centrale il ruolo dell’autonomia privata, espressa nel principio cardine della freedom of testation, in virtù del quale il de cuius è assolutamente libero di disporre del proprio patrimonio in favore di chi preferisce e con le modalità che ritiene più opportune. Il programma di devoluzione delle proprie sostanze, attraverso uno strumento di last will and testament, è improntato ad una certa libertà delle forme e ad un forte ossequio alla “volontà del testatore”, da far valere nei casi controversi. 301 Feraci, O., L’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea, in Rivista di diritto internazionale, fascicolo n. 2/2013, pp. 424-ss. 277 CAPITOLO TERZO liberi, per tutto il resto, di plasmare i rapporti (sia economici, sia personali) nel modo ritenuto più congeniale”302. Ciò potrà attuarsi “liberalizzando” le convenzioni stipulate sia prima, sia durante, sia dopo il matrimonio, o in alternativa ad esso303. 3.5.4. Un sistema aperto alla competizione dei modelli Per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’Unione in materia di diritto di famiglia, sembra opportuno un modello che consenta il dialogo tra diritti nazionali, la cooperazione tra Stati, ma la differenziazione normativa. Se al modello, così individuato, dei regolamenti di diritto internazionale privato e processuale, si accosta la valorizzazione dell’autonomia privata e della libera volontà delle parti nella scelta delle regole che disciplineranno il loro rapporto, avremo un sistema in cui, come detto, la better rule sarà individuata dalle parti, salva la tutela dei diritti fondamentali. Peraltro, nel momento in cui sono le stesse parti a scegliere la disciplina da applicare al rapporto giuridico e, dunque, il regime che lo governerà, l’accordo sul punto dovrebbe almeno idealmente ridurre i momenti patologici e le ipotesi di controversie. 302 Cfr. Miranda, A., La privatizzazione del diritto di famiglia: il modello di common law, in Alambicco del comparatista, II, Matrimonio, matrimoni, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 369-ss. 303 Il riferimento è alle coppie di fatto ed alle unioni stabili eterosessuali, rispetto alle quali bisogna tenere conto anche di quelle situazioni in cui i partners, che pure convivono, hanno scelto volontariamente di non “legalizzare” il proprio rapporto. Così è stato osservato da una certa dottrina, secondo cui sarebbe del tutto contraddittorio voler estendere la disciplina ed i vincoli di tipo coniugale a chi, per definizione, abbia scelto di non vincolarsi secondo le regole previste dalla disciplina matrimoniale, essendo, da un lato, sconveniente auspicare uno statuto minimo delle coppie conviventi che finirebbe per istituzionalizzare una famiglia di serie inferiore e, dall’altro, del tutto inutile, considerato che una volta equiparate le coppie di fatto alle legittime, non ci sarebbe alcun motivo per non ricorrere al matrimonio. Ciò non può tradursi in una rinuncia alla tutela dei soggetti deboli dei rapporti (si pensi non solo al partner, ma anche ai figli nati dalla coppia de facto), quanto piuttosto, proprio mediante il ricorso allo sviluppo dell’autoregolamentazione, la valorizzazione e la difesa di situazioni peculiari. Senza, dunque, abbandonare il soggetto più debole all’arbitrio del più forte, ma favorendo e valorizzando l’autoresponsabilità di ciascuno in una situazione che, per sua stessa natura, si fonda su una manifestazione di unità e parità. Il ragionamento non può, per tutto quanto visto nei paragrafi precedenti, ad oggi essere esteso alle coppie omosessuali, alle quali non è riconosciuto, almeno in Italia, il diritto al matrimonio. Si tratta, infatti, di coppie che in molti Paesi non hanno il diritto di scegliere il regime giuridico al quale intendono conformare i propri rapporti personali e patrimoniali, nel senso che individuava, con riferimento alle convivenze ed alle coppie di fatto eterosessuali, Quadri, E., Rilevanza attuale della famiglia di fatto ed esigenze di regolamentazione, in Diritto di famiglia, 1994, pp. 288-ss. 278 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Ove queste soluzioni, consensualmente individuate, dovessero determinare comunque della controversie, l’attività interpretativa dei giudici nazionali, anch’essi scelti dalle parti, o delle Corti europee, nel caso di contrasto tra le regole individuate dalle parti e le norme europee contenute nei trattati e nelle Carte dei diritti fondamentali304, porterà alla “cassazione” di modelli non conformi al principio di libera circolazione delle persone, alle libertà fondamentali ed allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune. Un tale approccio garantirebbe un certo livello di diversità delle regole di dettaglio e, quindi, di competizione a livello istituzionale, ma anche un’interpretazione comune dei limiti all’autonomia privata e, dunque, un certo livello di uniformità delle soluzioni che dovranno restare entro i confini dei principi generali comuni305. Nell’ambito delle relazioni familiari, infatti, sembra fondata l’ipotesi di chi evidenzia che “quando si passa ai dettagli tecnici, la musica cambia e le difficoltà della ricerca di un nucleo comune potrebbero diventare paralizzanti”306. Il modello inaugurato con i Regolamenti di diritto internazionale privato potrebbe veicolare decisioni e fare circolare soluzioni che potrebbero diventare condivise e 304 I principi sanciti dalla CEDU e dalla Carta di Nizza, come noto, sono stati trasfusi nel Trattato di Lisbona e, quindi, comunitarizzati. Pertanto, in caso di contrasto tra la regola scelta dalle parti, prevista da un legislatore nazionale, o dagli stessi criteri di collegamento suggeriti dalla normativa europea, e detti principi fondamentali, la Corte di Giustizia potrebbe essere chiamata a pronunciarsi e la sentenza avrebbe efficacia erga omnes e non solo inter partes, con un evidente impatto in termini di armonizzazione e di obblighi di adeguamento ai principi enunciati dalla Corte a carico degli Stati membri. Sul piano dei rapporti tra diritto interno e diritto U.E., si rammenta che, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione italiana ed alle pronunce Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, le norme comunitarie ed i principi fondamentali contenuti nel Trattato hanno rilevanza costituzionale. Dunque, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme di diritto interno in maniera conforme a quelle sovranazionali. In dottrina, sul mutato assetto dei rapporti tra fonti interne ed internazionali, si rinvia a Ivaldi, P., La posizione della Cedu e della giurisprudenza nel sistema interno di tutela dei diritti, in Diritto di famiglia e Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 103-109. 305 La rilevanza dei principi di diritto comuni agli Stati membri, per quanto qui rileva, nella ricostruzione delle nozioni europee di diritto di famiglia, emerge con chiarezza dall’esame del dato giurisprudenziale. Per tutte, cfr. Corte di Giustizia, 17 aprile 1987, Reed, cit., p. 1283. In dottrina, si veda Rottola, A., La valutazione internazional-privatistica dei presupposti giuridici di norme materiali comunitarie, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2004, pp. 329-346. 306 Mattei, U., Il problema della codificazione civile europea e la cultura giuridica. Pregiudizi, strategie e sviluppi, in Contratto e impresa/Europa, 1998, p. 226. L’autore, con riferimento all’idea del codice europeo, proponeva “un uso sistematico e meticoloso dell’approccio fattuale, discutendo i problemi pratici comuni e cercando le loro effettive soluzioni in tutti i sistemi giuridici nazionali”, attraverso l’impiego di strumenti avanzati, quali l’analisi dissociata dei formanti, con l’obiettivo di individuare il common core, ma con la consapevolezza che ciò potrebbe portare anche a scoprire “che semplicemente non c’è alcun nucleo comune”. Ed in vero, mentre per il diritto dei contratti l’approccio suggerito da Mattei ha portato i suoi frutti, parrebbe che, con riferimento al diritto di famiglia, l’atteggiamento più prudente sulle regole sostanziali di dettaglio sia d’obbligo. 279 CAPITOLO TERZO costituire futuro sostrato comune, sul quale innestare l’attività ermeneutica delle Corti europee e dei giudici nazionali. L’attività delle Corti funzionerebbe come strumento di integrazione e di interpretazione delle norme e delle scelte operate dalle parti, ma anche come parametro di legittimità delle stesse. Per tale via, un modello individuato nella prassi delle relazioni familiari, reinterpretato da una Corte nazionale, passa attraverso le Corti europee, viene formalizzato nelle decisioni e, successivamente, entra dalle porte dei Tribunali degli altri Stati membri o viene scelto nuovamente nella prassi, senza alcuna mediazione legislativa307. Dunque, per alcuni istituti e per alcune aree, questi modelli condivisi potrebbero costituire un nucleo essenziale di soluzioni che, insieme ai principi fondamentali comuni ed alle ulteriori decisioni delle Corti, funzionerebbe per regolare le relazioni familiari all’interno dell’Unione. Già da tempo la Corte di Giustizia e la Corte EDU hanno assunto un ruolo cruciale nell’enunciare e precisare i principi fondamentali, le finalità, ed anche i limiti dell’ordinamento europeo, attraverso un processo di costituzionalizzazione del diritto dell’Unione Europea, assicurandone la uniforme applicazione ed efficacia308. Il doppio senso di circolazione dei modelli – dalla prassi, governata dall’autonomia privata, alle Corti nazionali, dalle Corti nazionali a quelle europee e da queste di nuovo ai giudici nazionali ed alla prassi di ordinamenti che non conoscono i modelli in questione – rappresenta un percorso di armonizzazione degli ordinamenti giuridici per molti versi più significativo di quello promosso per via istituzionale – legislativa o solo dottrinale – legislativa. Infatti, qui, a determinare la soluzione giuridica adottata non è l’imposizione, veicolata attraverso il regolamento o la direttiva, ma la scelta delle parti e poi, nel caso di controversie, l’interpretazione del giudice, che utilizza il principio o la regula 307 Molti studiosi hanno sottolineato che la circolazione dei modelli avviene, più spesso di quanto si possa immaginare, attraverso formanti diversi da quello legislativo. Per tutti, si veda Zeno Zencovich, V., Il modo di formazione della legislazione europea di diritto privato: un laboratorio comparatistico, in R. Pardolesi (a cura di), Saggi di diritto privato europeo. Persona proprietà, contratto, responsabilità civile, privative, Napoli, Editoriale Scientifica, 1995, pp. 124-ss. 308 Si rinvia, in proposito, a Mengozzi, P., I problemi giuridici della famiglia a fronte del processo di integrazione europea, in Famiglia e diritto, 2004, pp. 643-647. 280 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA formulati dalla Corte europea o da questa fatti propri dopo averli recepiti da altri Paesi. Del resto, i vantaggi che la competizione dei modelli può portare nel diritto privato europeo sono già stati individuati e dimostrati, con riferimento all’area del diritto civile più strettamente collegata alle transazioni commerciali. Per quanto riguarda il diritto di famiglia, sul quale verte il presente lavoro, si ritiene che il sistema della competizione fra soluzioni offerte a livello dei singoli sistemi giuridici, possa rappresentare una valida alternativa al processo di armonizzazione, così rispettando le singole identità nazionali, che su temi delicati come i rapporti familiari, e la stessa nozione di famiglia, si sono mostrate quanto mai variegate ed immature, allo stato, per un’uniformazione del diritto materiale. Le perplessità manifestate dalla dottrina ed anche dagli Stati all’idea di modelli giuridici uniformi e l’obiettivo sempre più minimale che caratterizza l’attività di armonizzazione, sono segnali che dovrebbero portare a rinunciare all’idea di soluzioni imposte, in favore di un maggior sviluppo della tecnica competitiva tra modelli, favorito anche dalla sempre maggiore integrazione giuridica, economica, sociale e culturale tra gli Stati membri. In questo panorama, il diritto internazionale privato e processuale della famiglia, lungi dall’essere prossimo al tramonto – come per contro si verificherebbe in caso di una compiuta armonizzazione sostanziale della normativa in materia – acquista un vigore ed una rilevanza fondamentali nel disciplinare situazioni giuridiche con elementi di estraneità, che per loro vocazione sempre saranno ricollegabili a plurimi criteri giurisdizionali, legislativi e culturali che ad oggi l’Unione Europea pare non essere riuscita ad uniformare “in una sola voce”. 3.6. La Proposta di Regolamento (UE) relativa ai regimi patrimoniali tra coniugi Nel sistema del diritto internazionale privato della famiglia che si è cercato di individuare nel corso della presente trattazione, il pericolo di malfunzionamento – com’è agevole arguire – è ancora molto elevato a causa della frammentarietà che caratterizza i regolamenti in vigore, ciascuno dedicato ad uno specifico aspetto di disciplina, ma privo dei necessari collegamenti con gli altri. 281 CAPITOLO TERZO In questo contesto, con specifico riferimento ai regimi matrimoniali, un ulteriore – rilevante – tassello, è costituito dalla disciplina dei regimi patrimoniali della famiglia, che ancora una volta evidenziano le difficoltà che i coniugi transfrontalieri sono costretti ad affrontare nell’eventualità di una controversia. Solo in via esemplificativa, l’ipotesi più ricorrente è certamente quella del contenzioso relativo alla liquidazione del patrimonio in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale, ove si assiste ad una totale assenza di raccordo tra la regolamentazione approntata in materia di status dai Regolamenti (CE) n. 2201/2003 e (UE) n. 1259/2010 e quella dei rapporti economici che ne discendono, lasciata all’appannaggio dei legislatori nazionali309. Il pericolo concreto è che il giudice chiamato a decidere sulla separazione o sul divorzio non abbia la competenza per statuire sulle pretese patrimoniali rispettivamente vantate dai coniugi. La conseguenza immediata è che essi saranno costretti ad instaurare un secondo processo in un’altra sede, con l’aumento non solo dei tempi e dei costi di lite, ma contemporaneamente del rischio dell’emissione di decisioni contrastanti. Se invece l’autorità giudiziaria accerta la propria competenza in relazione ad entrambi i profili di controversia, non è escluso che si rendano applicabili leggi diverse allo scioglimento del vincolo e alle conseguenze economiche che ne discendono. Anche nei Paesi all’interno dei quali opera la cooperazione rafforzata instaurata dal Regolamento “Roma III”, infatti, se è vero, da un lato, che ai fini del raccordo di disciplina potrebbe aiutare la facoltà di scelta della legge applicabile ivi concessa alle parti, dall’altro non è detto che un accordo sia raggiunto, né che l’optio iuris sia prevista negli stessi termini in relazione ai rapporti patrimoniali tra coniugi dall’ordinamento del foro. Ed ancora, nel caso in cui insorga una controversia non in fase di crisi, ma nel corso della vita matrimoniale - ad esempio in relazione al potere dispositivo o di amministrazione di un bene potrebbe accadere che, a seconda dell’autorità giurisdizionale adita e sulla scorta dei criteri di collegamento previsti a livello nazionale, i coniugi transfrontalieri che non 309 Situazione che, come unanimemente rilevato in dottrina, non appare più conciliabile con gli obiettivi fatti propri dall’Unione Europea nel Programma di Stoccolma (in G.U.U.E. C 115 del 4.5.2010), per il periodo 2010-2014, mirato nello specifico a rafforzare lo spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza con azioni concentrate sugli interessi e sulle esigenze dei cittadini, in un’ottica di semplificazione ed uniformità. Sul punto, fra i contributi più recenti, si veda Mota, H., Os Efeitos Patrimoniais do Casamento em Direito Internacional Privado – Em Especial, o Regime Matrimonial Primário, Coimbra, 2012. Più in generale, Van Calster, G., European Private International Law, Oxford, Hart Publishing, 2013. 282 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA si siano premurati di stipulare convenzioni matrimoniali si trovino sottoposti ad un regime patrimoniale legale diverso da quello originario, a causa della cosiddetta mutabilità automatica della legge applicabile, tuttora presente in determinati ordinamenti. È dunque alla luce di tali considerazioni che sono da collocarsi le due recenti Proposte di Regolamento, pubblicate dalla Commissione il 16 marzo 2011 e dedicate ai rapporti patrimoniali che derivano rispettivamente dal matrimonio310 e dalla registrazione di una partnership311, le quali incorporano globalmente la disciplina inerente alle problematiche internazionalprivatistiche di settore312 e devono anch’esse valutarsi in combinato con il Regolamento “Roma III”. 310 Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM (2011) 126 def. del 16 marzo 2011. 311 Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, COM (2011) 127 def. del 16 marzo 2011. 312 Nella riunione del 7 dicembre 2012, il Consiglio dell’Unione Europea ha – fra le altre cose – approvato alcune linee-guida proposte dalla Presidenza per indirizzare il confronto fra gli Stati membri in ordine alle citate Proposte di Regolamento. Le linee guida approvate sono riportate nel documento n. 16878/12 (30 novembre 2012) del Consiglio, reperibile all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16878.en12.pdf, visitato il 30 settembre 2013. Vengono ivi prefigurate, fra l’altro, le seguenti soluzioni, volte ad assicurare un efficace coordinamento fra strumenti normativi settoriali del diritto internazionale privato dell’Unione. A) Quanto alla giurisdizione, qualora il giudice di uno Stato membro sia investito della competenza giurisdizionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni mortis causa, i giudici di quello stesso Stato dovrebbero essere competenti a decidere anche sulle questioni relative al regime patrimoniale tra i coniugi, a prescindere della scelta da questi previamente operata (par. 10). In tema di divorzio, separazione ed annullamento del matrimonio, qualora sia competente il giudice di uno Stato membro in virtù del Regolamento (CE) n. 2201/2003, i giudici di quello Stato dovrebbero poter decidere anche su questioni inerenti al regime patrimoniale, collegate alla domanda principale, a condizione che i coniugi siano d’accordo (par. 11). In tutti gli altri casi, la competenza dei giudici degli Stati membri dovrebbe essere individuata sulla base dei seguenti titoli di giurisdizione, disposti “a cascata” ed individuati al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale: (i) la residenza abituale dei coniugi; (ii) l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora; (iii) la residenza abituale del convenuto e (iv) la cittadinanza comune dei coniugi. Qualora non si ricada nelle situazioni descritte nei paragrafi 10 e 11, dovrebbe essere consentita la scelta del giudice di uno Stato membro, competente in via esclusiva, nel rispetto di criteri specifici. B) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, nell’ambito dei regimi patrimoniali tra coniugi dovrebbero essere informati agli stessi principi previsti per le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie in tema di successioni mortis causa ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012. Il percorso di adozione dei due regolamenti può essere consultato sul sito PreLex della Commissione (http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=200265), appositamente creato per consentire il controllo delle procedure interistituzionali ed attualmente aggiornato alla data del 10 settembre 2013 (Posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento Europeo in prima lettura). Si vedano anche le due relazioni pubblicate, il 21 agosto 2013, dal Committee on Legal Affairs of the European Parliament (disponibili solo nella versione inglese): Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes (COM(2011)0126 – C7- 283 CAPITOLO TERZO Le maggiori sfide che il legislatore europeo si è impegnato a raccogliere attraverso le due Proposte consistono nel tentare di raccordare la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partners con gli strumenti normativi già in vigore, al fine di ridurre quella frammentarietà di disciplina che ad oggi caratterizza il diritto internazionale privato europeo della famiglia, nonché nel promuovere il riconoscimento giuridico delle nuove realtà familiari, sebbene solo sotto il profilo internazionalprivatistico e limitatamente agli aspetti economici derivanti dalle unioni non tradizionali. Già ad un primo sguardo, è possibile identificare almeno tre caratteri di rilevante innovatività propri degli strumenti normativi in fieri: da un lato, mirano ad uniformare una materia che per complessità ed eterogeneità era finora rimasta espressamente esclusa dai regolamenti esistenti; dall’altro, essi si collocano tra quegli strumenti cosiddetti di “nuova generazione”, aventi per oggetto non solo un singolo aspetto, ma l’intera disciplina internazionalprivatistica della materia che hanno ad oggetto. Tuttavia, è un terzo aspetto quello che colpisce maggiormente, ovvero la decisione della Commissione di non presentare un unico atto, bensì due distinte Proposte di Regolamento, in modo tale da scindere il settore dei regimi matrimoniali da quello concernente gli effetti patrimoniali conseguenti ad una partnership registrata. Si tratta della prima occasione in cui le Istituzioni europee prendono formalmente atto di nuove forme di unione, esterne al matrimonio, ma collocandole esplicitamente all’interno del diritto di famiglia313. Coerentemente rispetto alla scelta compiuta dal legislatore europeo, anche la presente analisi manterrà distinte le due materie disciplinate dalle Proposte di Regolamento, dedicando alcuni paragrafi ai regimi patrimoniali tra coniugi, ed i successivi agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. 3.6.1. La definizione dei regimi patrimoniali tra coniugi Nella prospettiva di un’armonizzazione ad opera del prossimo Regolamento, la scelta del legislatore europeo è ricaduta su una nozione ed un contenuto univoci da 0093/2011 – 2011/0059(CNS)); Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS)). Rapporteur: Alexandra Thein. 313 Si veda, in particolare, la Relazione allegata alla Proposta di Regolamento, p. 9. 284 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA attribuire all’istituto “regimi patrimoniali tra coniugi”. La mancanza di una lettura uniforme produce, infatti, conseguenze di tutto rilievo sul piano pratico, se solo si considera che, a seconda del giudice adito, allo stato attuale ben può divergere la qualificazione giuridica della fattispecie all’interno della normativa di conflitto predisposta da ciascun ordinamento. Ne discende, ancora una volta, una paradossale incertezza giuridica, poiché la soluzione data al caso concreto potrebbe essere diversa, o addirittura opposta, anche laddove i sistemi giuridici apprestino per le medesime categorie astratte, identiche norme di conflitto314. La Proposta di Regolamento accoglie, in linea generale, la definizione ampia proposta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che già molti anni addietro aveva segnalato la necessità di pervenire ad una nozione condivisa della fattispecie in esame, fornendone un’interpretazione autonoma315. 314 Si tratta di una classica questione di qualificazione, certo non nuova al diritto, ma qui connotata di caratteristiche tutte particolari, che la arricchiscono di notevole rilevanza pratica, soprattutto nell’ottica di una futura armonizzazione a livello europeo. È noto, infatti, che nel diritto internazionale privato la qualificazione, operazione di interpretazione in base alla quale viene individuata la norma di conflitto più idonea ad incasellare ciascuna fattispecie concreta, va compiuta alla luce della lex fori e può condurre a risultati diversi da Stato a Stato, soprattutto quando si tratti di casi c.d. border line, posti al confine tra due o più categorie generali contemplate da singole norme di conflitto. Non stupisce, allora, che proprio una questione in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi sia stata all’origine delle complesse teorie della qualificazione, che trovano in Bartin (cfr. Bartin, E., De l’impossibilité d’arriver à la solution définitive des conflicts de lois, in Journal du droit international privé, Clunet, 1897, pp. 225-255; 466-495; 720-738; Id., La doctrine des qualifications et ses rapports avec le caractère national du conflict de lois, RC, 1930, pp. 565-621) il proprio capostipite e nel caso Bartholo il proprio leading case. Il caso Bartholo è oggetto della sentenza della Corte di Appello di Algeri, 24 dicembre 1889, di cui vale la pena ricordare i termini essenziali. Si trattava di decidere se la signora Maria Aquilina, vedova di François Bartholo, avesse diritto ad una parte dei beni del marito. I coniugi, originari di Malta, dove si erano sposati, si erano poi trasferiti in Algeria e algerina (cioè allora Francese) era l’ultima cittadinanza del marito. Il diritto di Malta considerava la questione successoria mentre quello francese come attinente ai rapporti patrimoniali tra coniugi. Fu osservato che, se pure il diritto internazionale privato maltese e quello algerino fossero stati identici ed avessero previsto entrambi che per le questioni successorie si applicasse la legge nazionale del defunto al momento della morte e per quelle matrimoniali la legge nazionale comune al momento della celebrazione del matrimonio, gli esiti sarebbero stati differenti a seconda che a deciderlo fossero stati chiamati i giudici di Malta o di Algeri. 315 L’occasione di pronunciarsi sul punto si è presentata a più riprese. Infatti, sebbene ancora allo stato attuale non esista una normativa uniforme che disciplini la materia a livello europeo, più di un atto di diritto derivato dell’Unione – ed in particolare il Regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”), il Regolamento (CE) n. 2201/03 (“Bruxelles II bis”), il Regolamento (CE) n. 593/08 (“Roma I”), il Regolamento (UE) n. 650/2012, ed il Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”) – si è preoccupato nel tempo di escludere dal proprio ambito di applicazione la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi. L’utilità della definizione autonoma, pertanto, è apparsa evidente tutte le volte in cui si è reso necessario determinare l’ambito applicativo ratione materiae degli strumenti già esistenti, non solo attraverso le definizioni in essi contenuti ma anche, come il più delle volte accade, a contrario, per mezzo delle esclusioni ivi contemplate. 285 CAPITOLO TERZO È in particolare nel caso De Cavel316, concernente misure provvisorie – nella fattispecie, l’apposizione dei sigilli e il sequestro di beni dei coniugi, richieste in pendenza di una domanda di divorzio – che la Corte ha avuto modo di chiarire autonomamente la nozione di “regime patrimoniale fra coniugi”. Alla luce della lettura fornita dalla giurisprudenza europea, essa comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. Al contrario, i rapporti giuridici economici sorti in costanza, ma indipendenti dal matrimonio, non vengono ricompresi nell’alveo della definizione e possono rientrare, o meglio non essere esclusi, dal campo d’applicazione della normativa europea (nella specie, la Convenzione di Bruxelles del 1968). Ancora, senza contraddire il proprio precedente, nella sentenza De Cavel II317, la Corte rende applicabile la medesima Convenzione all’esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio e con il quale si attribuisce ad una delle parti un assegno mensile per alimenti, ed una prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente. Come successivamente ribadito nel caso Van den Boogaard318, infatti, nell’ambito di una sentenza di divorzio, se la prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso, o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilire l’ammontare della prestazione, la decisione riguarda un’obbligazione alimentare, rientrando nella sfera d’applicazione dell’allora Convenzione di Bruxelles. Quando, invece, la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale e quindi non può essere resa esecutiva in base alla Convenzione stessa. Prendendo le mosse dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, all’art. 2 la Proposta di Regolamento propone una definizione ampia, che identifica testualmente il regime 316 Corte di Giustizia CE, sentenza 27 marzo 1979, De Cavel, in Causa C-163/78, in Raccolta, 1979, p. 1055 ed in Revue Critique droit international privé, 1980, p. 614 e Clunet, 1979, p. 681, con nota di A. Huet. 317 Corte di Giustizia CE, sentenza del 6 marzo 1980, De Cavel, in Causa C-120/79, in Raccolta 1980, p. 731. 318 Corte di Giustizia CE (Quinta Sezione), sentenza del 27 febbraio 1997, Van den Boogaard, Causa C-220/95, in Raccolta, 1997 p. I-01147. 286 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA patrimoniale tra coniugi nell’“insieme di norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con i terzi”. Si tratta, di per sé, di una nozione incompleta e poco esplicativa, che non aiuta a delineare le caratteristiche fondamentali dell’istituto, lasciando all’interprete e ai diritti locali il potere di definire il contenuto dei rapporti di natura economica tra marito e moglie. Tuttavia, il provvisorio considerando n. 11 – il cui contenuto è auspicabile venga trasposto nella futura definizione – contribuisce a chiarire che il campo di applicazione del futuro Regolamento deve estendersi a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni, quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o a morte di uno dei coniugi. La precisazione estingue, almeno parzialmente, alcuni dei dubbi che l’interpretazione giurisprudenziale – dedicata ai soli aspetti direttamente discendenti dal vincolo matrimoniale – aveva lasciato aperti in ordine a quei rapporti sorti in vista della celebrazione del matrimonio o al contrario, in seguito al suo scioglimento. 3.6.2. I rapporti patrimoniali a seguito di scioglimento del matrimonio Concentrandosi qui solo sui rapporti che conseguono allo scioglimento del matrimonio, è evidente che, con la pronuncia che dichiara l’annullamento od il divorzio, viene meno il vincolo coniugale, cosicché le statuizioni relative ai rapporti economici propri di tale fase risultano slegate dallo status di coniugi e, piuttosto, attinenti a quello di divorziati319. La difficoltà nel qualificare tali rapporti si ripercuote sulla determinazione della legge applicabile, nonché del giudice competente a regolarli, poiché affiora il dilemma se renderli assoggettati alla normativa sul divorzio o, al contrario, a quella sui regimi matrimoniali. Nel primo caso, si verificherebbe l’inconveniente di sottoporre a leggi diverse la procedura divorzile (nonché, con essa, l’affidamento della prole o l’assegnazione della casa 319 Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda la separazione che, negli ordinamenti in cui trova disciplina (fra cui l’Italia), lascia sussistere il vincolo matrimoniale. Pertanto, gli effetti patrimoniali da essa prodotti (quali lo scioglimento della comunione dei beni) possono certamente ancora ricondursi al matrimonio, ed essere di conseguenza sottoposti alla disciplina dettata dal Regolamento. 287 CAPITOLO TERZO coniugale) e la definizione degli assetti economici ad essa conseguenti320; nel secondo, la stessa situazione coinvolgerebbe i rapporti sorti in costanza e a seguito dello scioglimento matrimoniale. Il legislatore chiarisce il punto, facendo rientrare nell’ambito applicativo del futuro Regolamento anche le conseguenze economiche derivanti dallo scioglimento del legame coniugale321 – già escluse dal Regolamento (UE) n. 1259/10 sulla legge applicabile al divorzio – ad eccezione delle obbligazioni alimentari, già disciplinate dal Regolamento (CE) n. 4/2009, di cui si è dato conto supra. A fugare il rischio, in concreto esistente, che la pronuncia in materia di divorzio o di diritto successorio da un lato, e gli assetti economici derivanti dallo scioglimento del vincolo matrimoniale dall’altro, vengano devoluti a due giurisdizioni differenti ovvero sottoposti a due leggi diverse, la Proposta risponde conferendo un ampio margine di operatività all’autonomia della volontà delle parti, determinante sia in campo giurisdizionale, sia nell’ambito della legge applicabile. 3.6.3. I rapporti patrimoniali in vista del matrimonio e i c.d. accordi prematrimoniali (prenuptial agreements) Quanto ai rapporti di natura patrimoniale sorti prima ed in previsione della celebrazione del matrimonio, la Proposta di Regolamento resta silente. La natura contrattuale delle convenzioni stipulate tra i nubendi al fine di regolamentare le loro future relazioni economiche potrebbe condurre ad assoggettare tali rapporti alla disciplina comune prevista per le obbligazioni contrattuali, ed in particolare al Regolamento (CE) n. 593/2008. Se è pur vero, infatti, che l’efficacia di un accordo siffatto resta necessariamente subordinata alla celebrazione del matrimonio, tuttavia è altresì innegabile che anteriormente a tale evento la pattuizione produce obbligazioni in capo a soggetti estranei l’uno all’altro, o meglio, non ancora legati da 320 Bariatti, S., I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, pp. 603-618 e in Studi in memoria di Vincenzo Starace, Bari, 2007. 321 Analogamente, viene ricompresa nella Proposta anche la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a morte di uno dei coniugi, cosicché le autorità chiamate a pronunciarsi in merito ad una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, del futuro regolamento per determinare il regime patrimoniale tra coniugi, ai fini di decidere in merito all’asse ereditario del defunto e alle rispettive quote dei beneficiari. 288 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA alcun vincolo di coniugio. È possibile, pertanto, ipotizzare l’esclusione dei prenuptial agreements dal futuro Regolamento, all’interno del quale i rapporti patrimoniali tra coniugi presuppongono l’esistenza di un rapporto di famiglia tra gli interessati. A ben riflettere, lo stesso contratto di matrimonio, definito all’art. 2 della Proposta, viene inteso come qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con i terzi, per cui sembra estromettere dal campo di applicazione qualsivoglia pattuizione intercorsa tra soggetti che coniugi, per l’appunto, non sono ancora. Tuttavia, accanto ad una lettura così rigorosa, è possibile prospettare un diverso scenario, tale per cui a seconda che se ne ritenga prevalente il carattere contrattuale o, piuttosto, il fatto-matrimonio che ne condiziona l’efficacia, la convenzione prematrimoniale sarà riconducibile alla disciplina europea dedicata ai rapporti patrimoniali tra coniugi o viceversa risulterà esclusa dalla stessa. A fronte di questa incertezza, meglio farebbe il legislatore europeo a prendere una posizione chiara sul punto, anche in considerazione della controversa validità di tali convenzioni, ammesse in alcuni Paesi e non in altri, che ne condiziona inevitabilmente la produzione uniforme degli effetti nell’ambito dello spazio europeo. Sul punto, peraltro, è da segnalare una recente sentenza italiana322, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che è valido l’accordo tra i nubendi volto a regolare i rispettivi rapporti patrimoniali in caso di "fallimento" del matrimonio, in quanto espressione di autonomia diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. Nello specifico, la donna, il giorno prima della celebrazione del matrimonio, aveva assunto l’impegno, mediante scrittura privata, di trasferire al marito la proprietà di un immobile quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di un altro immobile, pure di sua proprietà, da adibirsi a casa coniugale. La pronuncia appare per vari aspetti innovativa, nonostante la tradizionale circospezione della Corte quanto al ricorso all’autonomia privata nell’organizzazione dell’assetto economico familiare successivo al divorzio – al di fuori, beninteso, dei 322 Corte di Cassazione, sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713. Con essa il Supremo Collegio sembra rimettere parzialmente in discussione il proprio precedente orientamento, volto a considerare nulli, per illiceità della causa, gli accordi di contenuto patrimoniale assunti dai nubendi prima del matrimonio o dai coniugi in sede di separazione consensuale, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (cfr., tra le altre: Cass. 7 settembre 1995, n. 6857; Cass. 20 marzo 1998, n. 2955; Cass. 10 marzo 2006, n. 5302). 289 CAPITOLO TERZO casi in cui la legge lo consente (art. 4, comma 13, e art. 5, comma 8, della legge 898/1970) – fosse stata solitamente giustificata col timore che la spontaneità del consenso (al matrimonio o al divorzio) possa essere turbata dalla prospettiva di vantaggi economici. La pronuncia dello scorso dicembre sottende, in questo senso, una cauta apertura verso l'idea della pianificazione delle vicende patrimoniali della coppia e parrebbe preludere ad una ridefinizione dell'equilibrio fra l'autonomia dell'individuo quanto alla gestione della propria sfera patrimoniale e il valore della libertà matrimoniale. Ci si può chiedere se, ed in che termini, questa nuova sensibilità si rifletta sulla disciplina internazionalprivatistica dei rapporti fra coniugi, o sul modo in cui la stessa viene interpretata ed applicata: in questa prospettiva, la decisione della Cassazione appena ricordata concorre ad arricchire – sia pure, come detto, con alcune cautele – il quadro dei principi che compongono l’ordine pubblico italiano in materia familiare, riconoscendo al principio di autonomia uno spazio maggiore di quello accordatogli sino ad ora323. 3.6.4. Le materie escluse dalla Proposta di Regolamento L’art. 1 della Proposta contribuisce a circoscrivere l’ambito applicativo ratione materiae, attraverso l’elencazione di una serie di settori che restano esclusi dal futuro Regolamento. Oltre alla usuale estromissione delle materie fiscale, doganale ed amministrativa, vengono esclusi ulteriori aspetti del diritto familiare, che paiono avere con la materia in esame stretti legami di prossimità disciplinare, quali: la capacità dei coniugi, le obbligazioni alimentari, le liberalità tra coniugi, i diritti 323 Sulla questione, le prime considerazioni della dottrina sono state formulate sul terreno dei conflitti di leggi (per il quale si rimanda, più estesamente, infra). La proposta COM (2011) 126 def. riconosce ai coniugi, con certi limiti, la possibilità di designare la legge applicabile al loro regime patrimoniale, per agevolarli nella gestione dei beni. L’art. 16, per evitare che venga scelta la legge di un Paese collegato in modo poco significativo con la realtà della vita dei coniugi, limita la scelta dei nubendi alle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della loro residenza abituale comune; b) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei due al momento della scelta; c) la legge di uno Stato di cui uno dei due è cittadino al momento della scelta. Il regolamento, nei fatti, allarga il ventaglio delle opzioni offerte ai coniugi (o ai nubendi) rispetto a quanto avveniva in precedenza, in Italia. Nell’ottica di una società, come quella italiana, aperta alla mobilità internazionale ed a valori estranei a quelli del foro, è da supporre che in sede di applicazione dell'art. 16 del futuro regolamento, l’evizione della legge straniera scelta, ad opera della clausola dell’ordine pubblico, avverrà in circostanze ancor più remote di quelle ipotizzabili sino al recente passato. 290 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA successori del coniuge superstite, le società tra coniugi e la natura dei diritti reali, compresa la pubblicità di tali diritti. Innanzitutto, risulta chiara la ratio di escludere materie che già formano oggetto di normative ad hoc, rimanendo tuttavia aperto il problema del coordinamento tra fonti di pari rango. Ci si riferisce, in particolare, alle obbligazioni alimentari, disciplinate dal Regolamento (CE) n. 4/2009, così come agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, che per espressa ammissione della Commissione trovano disciplina all’interno del Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”), ed infine ai diritti successori, di recente convogliati nel Regolamento (UE) n. 650/2012. D’altra parte, può giustificarsi anche la scelta del legislatore europeo di escludere dall’ambito applicativo del Regolamento una materia come quella della capacità giuridica dei coniugi, nell’intento di riservare alla competenza di ciascuna legislazione nazionale gli aspetti concernenti la sfera personale dell’individuo. Ancora, viene estromessa la disciplina della natura dei diritti reali, lasciata alla legislazione di ciascun Stato membro. Il regolamento, pertanto, non pregiudica la qualificazione dei beni, dei diritti connessi ad essi, nonché la determinazione delle prerogative di tali diritti. Viene esclusa anche la pubblicità dei diritti reali, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell’iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri, che rimangono attualmente appannaggio dei legislatori nazionali. Pertanto, in considerazione dell’importanza che i beni immobili rivestono nel patrimonio familiare, occorre rilevare che alle disposizioni previste dal futuro Regolamento in materia di pubblicità dei regimi matrimoniali, si innestano necessariamente le regole che la quasi totalità degli ordinamenti impone in tema di pubblicità immobiliare, poste a presidio della tutela dei coniugi e dei terzi. 3.6.5. La competenza giurisdizionale Con l’intento di assicurare una maggiore prevedibilità e di accentuare la certezza giuridica dei coniugi che instaurino un giudizio in ambito europeo, la Proposta di Regolamento predispone una disciplina uniforme sulla competenza giurisdizionale, dedicandovi il Capo II, dall’art. 3 all’art. 14. 291 CAPITOLO TERZO Al riguardo, è possibile osservare in termini generali che due sono le direttrici principali seguite dalla Commissione324: da un lato, ci si preoccupa di rispondere all’esigenza primaria di operare scelte coerenti rispetto a quelle già compiute in materia di divorzio e di successioni; dall’altro si mira a favorire la coincidenza tra forum e ius, mediante il raccordo tra titoli di giurisdizione e soluzioni espresse in tema di conflitti di legge. Elemento di rilevante novità è costituito, inoltre, dalla portata applicativa del sistema di competenza giurisdizionale approntato, poiché la Proposta offre un sistema completo ed autosufficiente che, in mancanza di limitazioni ratione personae alla sua applicazione, non lascia margini all’applicazione residuale dei diritti nazionali. La Proposta impone, cioè, una norma uniforme che non soffre eccezioni, in modo tale da garantire l’accesso alla giustizia anche ai coniugi che risiedono in uno Stato terzo pur mantenendo legami stretti con uno Stato membro, di cui sono cittadini, o nel quale risiedono per un certo periodo di tempo325. Tuttavia, occorre tenere presente che viene definita la sola giurisdizione internazionale, mentre la delimitazione della competenza territoriale resta disciplinata dalla legislazione processuale interna di ciascun Paese membro326. La maggior parte dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra coniugi vengono instaurati al momento della liquidazione del regime patrimoniale conseguente alla cessazione della vita matrimoniale, vuoi per l’interruzione volontaria del vincolo, vuoi per il sopravvenuto decesso di uno dei coniugi. 324 Nagy, C. I., The European Commission’s Draft Regulation on the Conflict of Laws of Matrimonial Property – Some Conceptual Questions, in Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union Law, Thematic Collection of Papers, Faculty of Law Novi Sad, Publishing Centre, Novi Sad-Újvidék, 2013, pp. 409-427. 325 Tale sistema era già stato proposto in seno alla revisione al Regolamento (CE) n. 2201/2003, ma non ha trovato accoglimento a causa delle critiche mosse alla completa soppressione del rinvio al diritto nazionale. Si è osservato che l’adozione di norme uniformi in materia di giurisdizione che si impongono agli Stati membri nelle situazioni che riguardano le loro relazioni con gli Stati terzi, porta ad escludere la competenza degli Stati membri non solo ad emanare proprie norme di giurisdizione, ma anche a concludere convenzioni internazionali con Stati terzi in questo campo. La soluzione prospettata, pertanto, non terrebbe adeguatamente in conto i principi di sussidiarietà e di proporzionalità che l’Unione è tenuta a rispettare. Sul punto: Pocar, F., Osservazioni a margine della proposta di Regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio, in Bariatti, S. (a cura di), La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 267- 278. 326 I criteri di giurisdizione indicati, quali la residenza abituale o la cittadinanza, si limitano cioè a determinare un legame tra la fattispecie concreta e lo Stato membro considerato nel suo complesso, per cui esprimono il solo interesse all’esercizio della giurisdizione da parte dell’autorità giurisdizionale di tale Paese. 292 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’esigenza di evitare la frammentazione di cause connesse e di consentire al giudice competente per lo scioglimento del matrimonio o per le questioni successorie di pronunciarsi anche in merito alla liquidazione del regime patrimoniale viene, pertanto, opportunamente considerata uno degli obiettivi principali della Proposta di Regolamento. A tal fine, il legislatore europeo dispone: (i) all’art. 3, che l’autorità giurisdizionale competente in materia di successioni e testamenti ai sensi della Proposta di Regolamento (ora Regolamento UE n. 650/2012), sia competente anche per la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi derivante dall’apertura della successione o del testamento; e (ii) all’art. 4, che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del divorzio, dell’annullamento del matrimonio o della separazione personale ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/03 potrà, se i coniugi lo concordano, conoscere anche della liquidazione del regime patrimoniale correlata al procedimento di separazione e di altre questioni inerenti al regime patrimoniale sorte a seguito di tale procedimento. L’analisi testuale delle norme permette di mettere in luce una differenza sostanziale tra la prima e la seconda previsione, che occorre prendere in considerazione. Il foro di cui all’art. 3 conferisce competenza esclusiva al giudice della successione tutte le volte in cui sia competente a decidere su questioni patrimoniali correlate alla domanda riguardante la successione di un coniuge, senza individuare possibili alternative. La norma non ammette l’elezione del foro ad opera delle parti, né richiama il successivo art. 5, che determina la competenza qualora non si rientri in uno dei casi previsti dagli articoli precedenti. L’art. 4, invece, è strutturato diversamente, poiché la competenza dell’autorità giurisdizionale, investita di una domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio, a conoscere delle questioni patrimoniali correlate, resta subordinata all’accordo tra i coniugi, da concludersi in forma necessariamente espressa se anteriore al procedimento, o anche tacitamente nel corso dello stesso. Fuori dai casi di cui agli articoli 3 e 4, ovvero qualora le questioni di natura patrimoniale sorgano in costanza di matrimonio, oppure nel caso di mancata elezione del foro su accordo dei coniugi in pendenza di separazione o divorzio, e ancora quando non si tratti di una domanda correlata ad una questione successoria, si applica l’art. 5, rubricato genericamente “altre competenze”. Anche qui, le soluzioni 293 CAPITOLO TERZO proposte mirano a garantire un elevato livello di certezza e di prevedibilità nel contesto europeo, attraverso la predisposizione di un sistema gerarchico di titoli di giurisdizione, nonché conferendo attenzione particolare al raccordo tra la disciplina dettata in tema di giurisdizione e quella adottata sul confitto di leggi327. Ai sensi dell’art. 5 sono competenti, in successione, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato Membro: a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza, b) dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora o, ancora in mancanza, c) della residenza abituale del convenuto o, infine, in mancanza d) della cittadinanza (o del domicile per Regno Unito ed Irlanda) comune dei coniugi. Gli artt. 6 e 7 della Proposta di Regolamento completano in maniera esaustiva la disciplina dedicata alla giurisdizione, individuando una competenza sussidiaria nel caso in cui non sia possibile adire un’autorità competente in base ai criteri di cui agli artt. 3, 4 e 5, ed un forum necessitatis per evitare che il verificarsi di un conflitto negativo di giurisdizione precluda ad un soggetto interessato l’esercizio del proprio diritto di accesso alla giustizia. La previsione di una competenza sussidiaria e di una competenza necessaria si spiegano ancora una volta con riguardo alla struttura del futuro Regolamento, che si applica a prescindere dalla sussistenza del domicilio del convenuto all’interno di uno Stato membro. Alla luce di questa impostazione, le norme sulla giurisdizione costituiscono un sistema completo nel quale la distribuzione della competenza fra gli Stati membri si fonda esclusivamente sulla reciproca fiducia e sul corretto esercizio dell’attività giurisdizionale all’interno del contesto europeo328. 327 L’obiettivo di far coincidere forum e ius viene assicurato innanzitutto attraverso la previsione del par. 2 dell’art. 5, che consente ai coniugi la facoltà di concordare l’attribuzione della competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale “alle autorità giurisdizionali dello Stato Membro la cui legge hanno scelto come applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 16 e 18”. L’accordo può essere concluso in qualsiasi momento, ma deve assumere forma scritta ed essere datato e firmato da entrambe le parti, qualora sia raggiunto anteriormente alla fase del processo. Come già accennato, l’affermazione della proroga di giurisdizione nell’ambito della materia dei regimi matrimoniali costituisce una novità di grande rilievo – considerando che una tale possibilità non è ammessa dal diritto internazionale privato degli Stati Membri, né come noto dal Regolamento (CE) n. 2201/03 – e si ritiene possa sortire notevoli effetti positivi. Sull’opportunità di far coincidere forum e ius in materia familiare, nell’ambito della quale il legame tra disciplina sostanziale e disciplina processuale si rivela particolarmente stretto, si veda, ancora, Franzina, P., The law applicable to divorce, cit., p. 95. 328 Completamente diverso è il sistema approntato dal Regolamento n. 44/2001, anche a seguito della recente revisione, ad opera del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I bis”), che non ne ha 294 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA A ciò occorre aggiungere un’ulteriore precisazione, che determina la portata innovativa della normativa sui regimi patrimoniali tra coniugi rispetto ai precedenti strumenti normativi adottati in materia familiare. Mentre nel Regolamento “Bruxelles II bis” – dove pure l’applicazione delle disposizioni sulla competenza non è condizionata a un collegamento del convenuto con uno degli Stati membri – la competenza residua viene determinata mediante un rinvio a quella eventualmente prevista dal diritto nazionale dello Stato in cui il giudice è adito329, la Proposta in materia di regimi patrimoniali tra coniugi detta regole sussidiarie autonome, senza lasciare alcuno spazio di applicazione ai diritti nazionali330. Pertanto, l’art. 6 prevede, semplicemente, che se nessuna delle autorità giurisdizionali è competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato Membro nella misura in cui uno o più beni di uno o di entrambi i coniugi siano situati nel suo territorio. In questo caso, tuttavia, l’autorità così individuata si pronuncerà solo su quei beni. Viene così ampliata in un caso specifico la giurisdizione degli Stati membri, rispetto ai titoli generali previsti, ma al contempo non viene lasciata alcuna autonomia ai diritti nazionali di definire un’ipotesi ulteriore di competenza, né di circoscriverne autonomamente l’ambito applicativo. Più interessante è, poi, l’art. 7 in forza del quale, ove non si riesca a fondare la competenza dei giudici di uno Stato membro sulla base delle precedenti norme, neppure in virtù della competenza sussidiaria, è possibile invocare il forum necessitatis al ricorrere di una duplice condizione331. La disposizione pone un criterio di giurisdizione che opera in casi eccezionali, legittimando i giudici di uno Stato membro a conoscere di una controversia “se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo esteso l’ambito di applicazione ai convenuti domiciliati in Stati terzi, ma continua a fondare i propri limiti ratione personae nella sussistenza del domicilio del convenuto all’interno di uno Stato membro. Ne consegue la residua applicazione delle normative nazionali, tutte le volte in cui si esuli da tale circostanza. Cfr. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, pubblicato in G.U.U.E n. L 351 del 20 dicembre 2012. 329 Cfr. artt. 7 e 14 del Regolamento (CE) n. 2201/2003. 330 La sua esclusività si desume, altresì, dall’art. 10, che non lascia margini a dubbi, disponendo che “l’autorità giurisdizionale di uno Stato Membro investita di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi per la quale non è competente in base al presente Regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza”. 331 Si veda in generale sull’argomento, Franzina, P., Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2009, pp. 1121-1129. 295 CAPITOLO TERZO con il quale la controversia ha uno stretto collegamento”. L’impossibilità o l’irragionevolezza che il processo si svolga nello Stato terzo non è comunque sufficiente per giustificare la competenza del giudice adito, poiché a tal fine è altresì necessario che “la controversia presenti un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita”, come precisa il primo comma. La finalità sottesa alla disposizione è quella di evitare che l’impossibilità di individuare un giudice competente conduca ad una situazione di diniego di giustizia332, ma la mancanza di specifiche indicazioni per la corretta applicazione della norma, che si auspica trovino inserimento nel testo definitivo del futuro Regolamento, rende arduo il tentativo di circoscrivere il suo ambito di applicazione a singole ipotesi. 3.6.6. La determinazione della legge applicabile Le divergenze consistenti che sussistono nelle normative di conflitto nazionali in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, messe in luce sin qui, inducono a ritenere che la mera armonizzazione delle norme sulla giurisdizione non sia di per sé sufficiente ad eliminare gli ostacoli frapposti alla libera circolazione delle persone che si muovono all’interno del territorio europeo. Il ravvicinamento della disciplina processuale è certamente un passaggio obbligato in tal senso, poiché semplifica le procedure e garantisce una maggiore prevedibilità delle soluzioni per i coniugi transfrontalieri, ma non aiuta comunque a risolvere la situazione di incertezza creata dalla disomogeneità del diritto internazionale privato e materiale in ambito europeo. In particolare, a seconda del giudice adito – pur se chiamato a pronunciarsi in forza di regole comuni – è assai probabile che si renda applicabile alla fattispecie concreta un diritto differente, individuato sulla base dei criteri di collegamento nazionali, con il rischio che i coniugi transfrontalieri si vedano applicare una legge assolutamente inaspettata, o comunque non rispondente ai loro interessi. L’occasione di armonizzare le norme di conflitto in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, colta dal legislatore europeo in seno alla Proposta di Regolamento, si rivela 332 La ratio non è ispirata solo ad esigenze protezionistiche, come dichiara il sedicesimo considerando, ma essa sottende la volontà di disciplinare anche le controversie collegate con Stati terzi, realizzando uno spazio giudiziario europeo più ampio ed aperto verso l’esterno. 296 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA pertanto di estrema utilità nell’assicurare quella certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dello spazio giudiziario europeo e che del resto è già sottesa al Regolamento “Roma III”, ancorché si tratti di cooperazione rafforzata333. In quest’ottica, la Proposta disciplina la legge applicabile al Capo III – dall’art. 15 all’art. 25 – predisponendo un sistema completo di norme di conflitto, applicabile alla totalità dei beni dei coniugi e destinato a sostituirsi integralmente alla legislazione domestica di ciascun Stato membro. Collocandosi in linea di continuità rispetto alle normative europee di ultima generazione dedicate ai conflitti di legge, infatti, la Proposta sancisce il proprio carattere universale, disponendo che i criteri di collegamento individuati al suo interno operino anche quando conducono ad applicare la legge di uno Stato terzo334: così, l’art. 21 stabilisce che “la legge determinata secondo le disposizioni del presente capo, si applica anche se non è la legge di uno Stato Membro”335. I criteri di collegamento predisposti dalla Proposta di Regolamento ruotano intorno all’autonomia della volontà dei coniugi di designare la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, criterio che assume un ruolo di primazia all’interno del nuovo sistema. A questo riguardo, va innanzitutto registrata una sorta di parallelismo tra le scelte legislative adottate a livello di diritto materiale e quelle compiute nel settore internazionalprivatistico: in particolare, l’affermazione dell’autonomia e della parità tra coniugi di definire convenzionalmente la disciplina sostanziale dei regimi matrimoniali, ha coerentemente condotto al riconoscimento dell’autonomia privata anche dal punto di vista della legge applicabile336. 333 Attraverso la predisposizione di una disciplina comune, si consente cioè ai coniugi aventi cittadinanza diversa, o che trasferiscano la propria residenza da uno Stato ad un altro, di conoscere in anticipo e con rassicurante grado di sicurezza la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, anche qualora tale legge appartenga ad uno Stato terzo. 334 Cfr. in tal senso l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1259/2010. 335 Al Considerando 20, inoltre, la Proposta specifica che “per agevolare alle Autorità giurisdizionali di uno Stato Membro l’applicazione di una legge straniera di un altro Stato Membro, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 [in G.U.U.E. L174 del 27 giugno 2001], potrà intervenire per informare le autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera”. 336 Del resto, anche sotto questo profilo le relative disposizioni si pongono in piena continuità con il Regolamento “Roma III”, ove la stessa Commissione aveva mostrato di essere favorevole a tale criterio in materia di diritto di famiglia già nell’originaria proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 2201/2003 e successivamente appunto con l’adozione del Regolamento (UE) n. 1259/2010, introducendo un’innovazione di non poco rilievo in una materia tradizionalmente disciplinata da disposizioni non derogabili ad opera delle parti. 297 CAPITOLO TERZO Alle parti – coniugi o nubendi – viene concessa all’art. 16 la possibilità di scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale, all’atto della celebrazione del matrimonio o anche successivamente337, purché si tratti alternativamente: a) della legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi o nubendi, o b) della legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi o nubendi al momento della scelta, o ancora c) della legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della scelta338. La legge applicabile alla fattispecie viene valutata con riferimento al momento in cui interviene la scelta. La cristallizzazione del fattore temporale appare quanto mai opportuna, poiché stabilizza la decisione dei coniugi, rendendola immodificabile anche al variare dei criteri di collegamento cui resta subordinata la scelta (e fino ad un eventuale e successivo accordo di rettifica ad opera delle stesse parti). Al fine di sopperire all’eventuale mancanza di scelta, la Proposta di Regolamento concepisce poi un sistema a cascata, che rende applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi la legge individuata sulla base di criteri di collegamento successivi, enucleati all’art. 17: a) nella legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza b) nella legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio o, in mancanza c) nella legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio. L’intento espresso dal legislatore è quello di conciliare le esigenze di vita reale della coppia, con la necessità di poter determinare agevolmente la legge applicabile al regime patrimoniale, assicurandone stabilità e prevedibilità da parte di coniugi e terzi. 337 In tal senso dispone il provvisorio Considerando n. 19 della Proposta di Regolamento. Per espressa previsione della Proposta, la scelta può riferirsi esclusivamente alla legge statale di un ordinamento, non essendo contemplata per i coniugi la possibilità di rinviare a fonti diverse quali principi o convenzioni di diritto materiale uniforme. Tale limitazione costituisce un ostacolo al richiamo, per esempio, in favore dei principi elaborati dalla Commissione permanente sul diritto di famiglia (CEFL) in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che allo stato attuale non hanno alcun valore normativo e non forniscono una disciplina esaustiva, per cui renderebbero comunque necessaria l’integrazione da parte di una legislazione statale. Meno problematico è, invece, il richiamo all’accordo franco tedesco su un modello opzionale di regime matrimoniale, adottato il 4 febbraio 2010, poiché la convenzione è recepita dagli ordinamenti nazionali attraverso trasposizione in legge ordinaria statale. 338 298 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Considerata l’importanza della scelta relativa alla legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, sia essa effettuata al momento della celebrazione delle nozze o successivamente, all’art. 19 la Proposta di Regolamento si preoccupa di definire le modalità formali della scelta, in modo tale da garantire che nubendi o coniugi – ed in particolare quello più “debole” tra i due – siano pienamente consapevoli della relativa valutazione. Sotto questo profilo, viene particolarmente in rilievo il paragrafo 2 dell’art. 19, che sancisce un minimum formale da rispettare, imponendo che la scelta rivesta quantomeno forma scritta e sia datata e firmata da entrambi i coniugi339. Il paragrafo 3 dell’art. 19, infine, impone il rispetto di requisiti di forma supplementari, qualora siano previsti per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta. A tale riguardo, occorre osservare che l’esplicito riferimento alla legge del solo “Stato membro” lascia aperto un dubbio sull’eventuale rilevanza delle esigenze di forma richieste ulteriormente da uno Stato terzo. In effetti, stante il carattere universale del futuro Regolamento, non si comprende la ragione per cui non dovrebbero essere tenuti in considerazione i requisiti formali più stringenti imposti da un Paese estraneo all’Unione, nel quale entrambi i coniugi abbiano la residenza al momento della scelta340. Si ritiene, dunque, che più opportunamente i primi due paragrafi dell’art. 19 evitino di riportare tale limitazione spaziale, nella consapevolezza che la legge scelta 339 Non trova invece accoglimento, all’interno della Proposta di Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi, una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 6, par 2 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 in materia di divorzio. In quel contesto, stante l’esigenza di un consenso autentico e realmente informato da parte di entrambi i coniugi, ed in particolare da parte di quello più debole tra i due, viene previsto che l’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del regolamento se l’accordo o la disposizione fossero validi, ma si precisa poi che “un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del Paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1”. Tale disposizione va letta in combinato disposto con il Considerando n. 18 del medesimo Regolamento, in forza del quale la scelta informata costituisce un principio essenziale dello stesso, per cui ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La differenza tra le due normative si giustifica, ragionevolmente, nella necessità più impellente di assicurare una piena consapevolezza della scelta in un settore del diritto capace di incidere sullo status personale dell’individuo, peraltro normalmente sottratto all’autonomia delle parti. 340 Buschbaum, M., Simon, U., Les propositions de la Commission européenne relatives à l’harmonisation des règles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mariés et des partenariats enregistrés, in RCDIPP, 2011, fasc. 4, p. 805. 299 CAPITOLO TERZO dai coniugi, o quella di redazione dell’atto, ben potrebbe coincidere con il diritto di uno Stato terzo. 3.6.7. Norme di applicazione necessaria, ordine pubblico e regimi patrimoniali tra coniugi Le norme di applicazione necessaria vengono richiamate dall’art. 22 della Proposta, che testualmente dispone: “le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrano nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi secondo il presente regolamento”341. Premessa la formulazione incerta della norma, che non specifica se a venire in rilievo sia solo (e preferibilmente) la legge del foro, o viceversa anche quella di uno Stato diverso342, si osserva che le norme di applicazione necessaria acquistano un rilievo determinante in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, atteso che il regime applicabile ad essi incide sul complesso dei diritti e doveri fondamentali direttamente discendenti dal matrimonio, tutelati da ciascun ordinamento attraverso un sistema di norme imperative, non derogabili ad opera delle parti. Si pensi, ad esempio, al principio di parità tra coniugi, all’obbligo di contribuzione reciproca, di mantenimento, di assistenza materiale, i quali, pur facenti parte del cosiddetto “regime primario” di natura più personale che patrimoniale, influiscono grandemente sugli aspetti strettamente economici della vita di coppia. Anche se la Proposta tace in merito all’applicazione del futuro regolamento al cosiddetto “regime primario”, si ritiene che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro che sia richiesta di applicare una legge straniera ai regimi patrimoniali tra 341 Come nel Regolamento Roma I, viene recepita all’interno della Proposta la formula coniata dalla Corte di Giustizia nel caso Arblade, per definire la nozione di norme di applicazione necessaria. Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 novembre 1999, cause C-369/96 e C-376/96, in Raccolta, I-8453. 342 Si auspica, pertanto, una correzione del testo normativo da parte del legislatore europeo, ad esempio sulla scorta del modello adottato nel Regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che all’art. 16 precisa come le disposizioni del regolamento non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale. 300 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA coniugi, non possa prescindere dall’osservanza di questi principi, ritenuti inderogabili in materia matrimoniale per la tutela interna dell’ordinamento del foro. Accanto alle norme di applicazione necessaria, che come noto operano preventivamente rispetto al richiamo della legge straniera, la Proposta prevede l’ulteriore limite dell’ordine pubblico che, a differenza delle prime, blocca in un momento successivo la legge straniera, qualora dalla sua applicazione discendano effetti manifestamente incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento del foro. Nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, che attiene ad aspetti di natura economica lasciati per lo più all’autonomia delle parti, l’eccezione di ordine pubblico riveste un’importanza limitata, a meno di non voler considerare i casi nei quali i coniugi si accordino con il solo intento di frodare il diritto interno, applicando ai loro rapporti una legge straniera che consente la produzione di effetti giuridici non ammessi dall’ordinamento del foro. Più interessante, invece, è interrogarsi sull’utilizzabilità dell’eccezione di ordine pubblico, contemplata dalla Proposta in esame, di fronte ad una domanda giurisdizionale volta ad accertare la consistenza dei rapporti patrimoniali tra due coniugi aventi il medesimo sesso343. A tale riguardo, prendendo le mosse dalla giurisprudenza di legittimità italiana che di recente si è pronunciata sul punto344, è possibile tentare una riflessione sulle possibili 343 In particolare, pare plausibile che l’applicazione del futuro Regolamento verrà estesa nei confronti dei matrimoni omosessuali da parte delle autorità giurisdizionali appartenenti ai Paesi membri dell’Unione che riconoscono e disciplinano tale istituto, dinnanzi alle quali ovviamente non si pone il problema del contrasto con i principi fondamentali del foro. Più incerta, invece, è la situazione negli Stati che non consentono ai soggetti dello stesso sesso di contrarre matrimonio. Cfr. sul punto, il capitolo terzo del presente lavoro. 344 Cass. sez. 1, n. 4184 del 2012, su cui, estesamente, supra, capitolo terzo. Nell’attesa di un intervento del legislatore - qualora sia proposta in via principale la trascrizione nei registri di stato civile italiani dell’atto contratto all’estero, il matrimonio tra omosessuali non può che essere considerato inesistente o, per usare le parole della Cassazione, “inidoneo a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”. Tuttavia, la conclusione alla quale perviene la Corte non corrisponde ad un’assoluta negazione del riconoscimento giuridico delle unioni tra soggetti dello stesso sesso. Viene, infatti, chiarito che i componenti della coppia omosessuale, in qualità di titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di vita comune, possono richiedere la tutela giurisdizionale per risolvere “specifiche situazioni” o per vedersi riconosciuti determinati diritti. In tali casi, cioè, essi “possono adire i giudici comuni per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, ivi, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, nella parte in 301 CAPITOLO TERZO interpretazioni che le autorità giurisdizionali appartenenti a questi ultimi Paesi saranno in grado di fornire. In questo senso, le conclusioni alle quali perviene la Corte di legittimità potrebbero valere proprio nel caso in cui i coniugi omosessuali, sposati all’estero, chiedano all’autorità giurisdizionale di un Paese che non contempla i matrimoni omosessuali (poniamo in Italia) non la trascrizione dell’atto, bensì il riconoscimento degli effetti patrimoniali derivanti dall’unione. Si potrebbe allora sostenere che il giudice – nella discrezionalità che gli è propria – dando per presupposta la qualificazione matrimoniale della fattispecie (non richiesta in via principale) applichi il futuro Regolamento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. In tal caso, qualora essi si siano premurati di scegliere adeguatamente la legge applicabile ai loro rapporti, non sarà almeno in linea di principio precluso il riconoscimento di qualsiasi effetto giuridico a tale unione. In forza dei criteri di collegamento oggettivi previsti dalla Proposta, potrebbe poi pure rendersi applicabile una legge che non disciplina tali rapporti. In tal caso, sempre ponendosi dal punto di vista dell’ordinamento italiano, il giudice sarebbe chiamato ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme dettate in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed eventualmente, laddove questa non sia possibile e se ne ravvisi la fondatezza, sollevare una questione di legittimità costituzionale in forza del principio di cui all’art. 3 della Costituzione. 3.6.8. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere In mancanza di norme armonizzate che disciplinino il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, queste restano tuttora assoggettate alle severe condizioni predisposte dalle legislazioni nazionali, che come noto spesso prevedono molteplici e più ampi motivi di diniego per il riconoscimento, e procedure più restrittive e limitative per l’esecuzione delle decisioni straniere. Nell’ottica di favorire la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, pertanto, pare senz’altro opportuna la predisposizione di una disciplina unitaria, cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”. 302 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA valevole per tutti gli Stati membri, che detti nella materia in esame regole più snelle ed evolute. Sul solco delle scelte già operate nell’ambito dei precedenti strumenti normativi di armonizzazione, la Proposta di Regolamento si pone l’obiettivo primario di assicurare il riconoscimento delle decisioni e la semplificazione della procedura di exequatur, da fondarsi sulla fiducia reciproca che connota la cooperazione giudiziaria tra Stati membri345. Tuttavia, in un’epoca di notevole fermento legislativo quale quella attuale, le strade percorribili dal legislatore europeo non appaiono, ad oggi, così scontate. A tale riguardo, basti pensare che, nell’odierna formulazione, la Proposta specifica che “le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni si allineano a quelle proposte in materia di successioni346 e rinviano quindi alla procedura di exequatur esistente in materia civile e commerciale”347, dandosi per scontata la coincidenza tra le scelte adottate in materia successoria e quelle intraprese in ambito civile e commerciale. Sennonché, tale sistema non tiene conto delle recenti modifiche normative intervenute a livello europeo, le quali hanno determinato il venir meno dell’allineamento tra le discipline internazionalprivatistiche di entrambi i settori, non tanto per ciò che concerne il riconoscimento, quanto piuttosto in riferimento all’esecuzione delle decisioni. Inevitabilmente, dunque, il futuro Regolamento, che nella sua versione provvisoria si limita a richiamare il sistema predisposto dal Regolamento “Bruxelles I”, dovrà operare scelte consapevoli nell’una o nell’altra direzione, tenendo a mente le diverse conseguenze che esse determinano. Nell’ambito della Proposta di Regolamento, il riconoscimento degli effetti non esecutivi delle decisioni straniere è automatico, senza che sia necessario alcun ulteriore procedimento per il suo ottenimento, salvo che vi siano contestazioni. 345 Al provvisorio Considerando n. 27 si legge, infatti, che “poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente Regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento reciproco e all’esecuzione delle decisioni mutuandolo dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 44/2001”. 346 All’epoca della pubblicazione della Proposta di Regolamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, avvenuta il 16 marzo 2011, la disciplina europea del diritto internazionale privato delle successioni si trovava ancora nella fase di consultazioni tra Stati, che ha successivamente condotto all’emanazione del Regolamento (UE) n. 650/2012. 347 Cfr. par. 5.4 della Proposta di Regolamento, p. 9. 303 CAPITOLO TERZO Anche i motivi di rifiuto al riconoscimento delle decisioni, enucleati all’art. 27 della Proposta di Regolamento, ripropongono i tradizionali ostacoli previsti dal sistema di Bruxelles (sia dal Regolamento (CE) n. 44/2001, sia dalla sua riformulazione ad opera Regolamento (UE) n. 1215/2012), nonché dal Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia successoria. L’art. 27 della Proposta contempla quali motivi tassativi al diniego del riconoscimento di una decisione straniera: (a) la manifesta contrarietà dell’ordine pubblico dello Stato Membro richiesto, (b) i vizi sostanziali nella costituzione del contraddittorio quando trattasi di convenuto contumace, (c) l’incompatibilità tra la decisione da riconoscere ed una resa tra le stesse parti nello Stato membro richiesto ovvero (d) il contrasto tra una decisione resa in precedenza tra le stesse parti in uno Stato membro o in uno Stato terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo. I primi due motivi afferiscono più in generale al limite dell’ordine pubblico, inteso anche nell’accezione processuale del rispetto al diritto di difesa; mentre gli ulteriori due intendono garantire la coerenza interna dell’ordinamento dello Stato richiesto, impedendo la riconoscibilità e l’esecutorietà di provvedimenti contrastanti con altre decisioni già emesse, riconoscibili o eseguibili in quello Stato. Quanto all’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro – attualmente disciplinata dalla Proposta all’art. 31 – viene effettuato un richiamo diretto al Regolamento n. 44/2001 (oggi, Regolamento n. 1215/2012). Alla luce delle diversità emerse, il duplice e indistinto richiamo effettuato dalla Proposta di Regolamento, da un lato alla materia successoria, dall’altro alla materia civile e commerciale, non appare più attuale ed impone una riflessione ulteriore per chiarire quale, tra quelle parimenti richiamate, potrà essere la scelta perseguibile dal legislatore europeo in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere attinenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi. A questo riguardo, pare significativo segnalare che le recenti linee guida pubblicate dal Consiglio dell’Unione europea per indirizzare il confronto fra gli Stati membri in ordine alle proposte di regolamento sulla competenza, la legge applicabile e l’efficacia delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di 304 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA effetti patrimoniali delle unioni registrate, sembrano suggerire piuttosto chiaramente la via da seguire348. Sicché, a prescindere dai richiami contenuti nella Proposta al Regolamento a “Bruxelles I”, ora “Bruxelles I bis” – che avrebbero determinato una decisiva spinta in avanti verso l’abolizione dell’exequatur – pare probabile che ci si limiterà a recepire l’orientamento più prudente seguito dal legislatore nel diritto internazionale privato delle successioni. Di conseguenza, per far eseguire la decisione, l’interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell’esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività. Tale procedura è unilaterale e si limita, in una prima fase alla verifica dei documenti prodotti. Solo in una fase successiva, qualora venga proposta opposizione da parte di chi ha interesse a negare l’esecuzione, il giudice procederà ad esaminare gli eventuali motivi ostativi al riconoscimento (e all’esecuzione), che garantiscono a loro volta una protezione adeguata dei diritto dell’opponente. In effetti, questa sembra una scelta obbligata, ove si consideri che in ambito familiare, più che altrove, i legislatori nazionali faticano a cedere la propria sovranità statale, che può ben essere esercitata anche mediante il controllo autoritativo finalizzato alla dichiarazione di esecutività delle decisioni provenienti dall’estero349. 348 Si tratta delle già citate linee guida riportate nel documento n. 16878/12 (30 novembre 2012) del Consiglio, supra, nota 68. Al punto b), il documento raccomanda che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, vengano informati agli stessi principi previsti per le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie in tema di successioni mortis causa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012. 349 Tuttavia, muovendosi in un’ottica di maggiore semplificazione e di crescente fiducia reciproca, sulla quale si sta costruendo il sistema di diritto internazionale privato europeo, non si ritiene certo inopportuno un ripensamento da parte del legislatore in favore dell’eliminazione della procedura di exequatur, sulla scorta del modello ispirato a quello già accolto nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Così facendo, verrebbero nel contempo contemperati due interessi primari e meritevoli di tutela: da un lato, quelli di celerità e di semplificazione, obiettivi prioritari del sistema giudiziario europeo, miranti alla tendenziale equivalenza delle decisioni degli altri Stati membri a quelle dei giudici interni; dall’altro, quello facente capo ai privati, eventuali controinteressati all’esecuzione, che non vedrebbero frustrate a priori le proprie aspettative, mantenendo il potere di opporsi alla dichiarazione di esecutività qualora la decisione richiesta sia viziata da uno dei motivi ostativi al riconoscimento. 305 CAPITOLO TERZO 3.7. La Proposta di Regolamento (UE) sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate Le medesime ragioni che hanno spinto le Istituzioni europee verso l’emanazione di una normativa internazionalprivatistica uniforme in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sottendono la Proposta di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, parimenti pubblicata dalla Commissione il 16 marzo 2011350. Seppur con tutta una serie di limitazioni, il contenuto della Proposta di Regolamento si rivela di straordinaria innovatività, poiché mira ad istituire a livello europeo un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili a fattispecie che ancora non trovano riconoscimento di diritto all’interno della totalità degli Stati membri351. Tale elemento testimonia indelebilmente l’urgenza con la quale viene percepita la necessità di pervenire a soluzioni uniformi nell’ottica dell’integrazione europea, per realizzare gli obiettivi della libera circolazione delle persone e della parità di attribuzione dei diritti. La Proposta di Regolamento del Consiglio in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate si sviluppa, per alcuni aspetti, in linea di continuità rispetto alla contemporanea Proposta in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, della quale riproduce le scelte; in relazione ad altri, invece, se ne discosta visibilmente, al fine di 350 In particolare, per rispondere alle gravi difficoltà derivanti dalle disomogeneità normative tra legislazioni nazionali, ostative alla libera circolazione delle persone all’interno del territorio europeo, fin dal 1999 il Consiglio auspicava l’elaborazione di uno strumento uniforme di diritto internazionale privato in materia di “regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate” e ribadiva l’impegno assunto anche successivamente, nel Progetto di Programma relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale del 2001 e nel Programma dell’Aja del 4 e 5 novembre del 2004. Cfr. Piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio Giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, in G.U.U.E. C 19 del 23 gennaio 1999. Allo stesso modo, nel Progetto di Programma, in G.U.C.E. C 12 del 15 gennaio 2001, il Consiglio afferma la necessità di completare il quadro del Regolamento “Bruxelles II” per tener conto che le coppie si formano sempre più al di fuori di qualsiasi vincolo matrimoniale. Pertanto statuisce che “occorre estendere il campo di applicazione del Regolamento Bruxelles II, eventualmente con uno strumento separato, in particolare alle decisioni che riguardano l’esercizio della potestà dei genitori sui figli delle coppie non sposate”. 351 Attualmente, tra gli Stati membri, non riconoscono le unioni registrate: Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia. 306 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA garantire soluzioni che tengano conto della peculiarità della materia e delle diversità esistenti con l’istituto del matrimonio. Tra questi ultimi, si segnalano: la necessità di pervenire ad una definizione univoca di unione registrata, che aiuti ad attenuare le difficoltà connesse alla qualificazione delle fattispecie, contribuendo a definire l’ambito applicativo ratione materiae del futuro regolamento; l’individuazione di titoli di competenza specifici, che assicurino un corretto esperimento della giurisdizione anche nell’ipotesi in cui il giudice adito appartenga ad uno Stato membro che non conosce l’istituto delle unioni registrate; la previsione di un unico criterio di collegamento ad hoc, incentrato sul principio della lex loci registrationis; la totale esclusione dell’autonomia della volontà delle parti nella scelta di legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate; la raccomandazione, ribadita su diversi fronti, di un utilizzo parsimonioso del limite dell’ordine pubblico, che tenga conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed in particolare dell’art. 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. La scelta della Proposta di limitare la predisposizione di una disciplina unitaria agli effetti patrimoniali delle unioni registrate si ripercuote, sotto vari profili, sulla portata applicativa ratione materiae del futuro Regolamento. Innanzitutto, essa viene circoscritta espressamente ai soli aspetti economici dell’unione, definiti come l’insieme di norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partners tra loro e con i terzi, derivanti dal vincolo creato dalla registrazione dell’unione e riguardanti sia la gestione quotidiana dei beni, sia la loro divisione in seguito a separazione o morte di un partner. Restano, invece, espressamente esclusi gli effetti personali dell’unione registrata352. Allo stesso scopo, viene chiarito che la nozione di unione registrata, contemplata espressamente dall’art. 2 della Proposta come “regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un’autorità pubblica”, è definita ai fini esclusivi del regolamento, mentre il suo contenuto specifico resta disciplinato dal diritto interno degli Stati membri. La nozione, estremamente ampia, tende evidentemente a ricomprendere al proprio interno le diverse forme di unioni registrate conosciute nel 352 La preoccupazione evidente di cui la Proposta si fa carico, già in campo definitorio, è quella di evitare che attraverso il Regolamento venga imposto agli Stati membri il riconoscimento dello status familiare discendente da un’unione registrata all’estero, sia essa equiparata o distinta rispetto al vincolo matrimoniale nel Paese di origine. 307 CAPITOLO TERZO contesto europeo, ed in particolare sia i cosiddetti “partenariati registrati”, equiparati al matrimonio laddove previsti, sia i contratti di convivenza registrati (“contrats enregistrés”, di modello francese), che disciplinano nello specifico i singoli aspetti della vita di coppia diversificandoli dal matrimonio. 3.7.1. La competenza giurisdizionale nella Proposta di Regolamento Analogamente a quanto previsto per i regimi patrimoniali tra coniugi, la Proposta sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate disciplina la competenza giurisdizionale rivolgendo particolare attenzione al coordinamento tra la materia cui è dedicata e gli altri settori del diritto ad essa attigui. Nello specifico, per favorire una buona amministrazione della giustizia e facilitare la divisione dei beni dei partners dell’unione registrata, viene evidenziata l’opportunità che a pronunciarsi sugli assetti patrimoniali correlati alla morte di un partner o allo scioglimento convenzionale dell’unione sia lo stesso giudice competente a decidere rispettivamente sui diritti successori o sullo status personale. In tal senso dispongono gli articoli 3353 e 4354 della Proposta. Qualora poi la controversia sugli effetti patrimoniali di un’unione registrata non sia correlata ad una domanda successoria o di separazione personale, l’art. 5 predispone in successione tra loro più titoli di giurisdizione, che radicano la competenza del giudice di uno Stato membro ove insorga un contrasto di natura patrimoniale tra i 353 In forza dell’art. 3, par. 1: “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un partner ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell’unione registrata correlate alla domanda”. Tuttavia, il par. 2 specifica che “l’autorità giurisdizionale può dichiararsi incompetente ove il suo diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata. In tal caso, l’autorità giurisdizionale competente è determinata in conformità dell’articolo 5”. L’intento prefisso dalla disposizione, di per sé apprezzabile, consiste evidentemente nell’arginare il pericolo che vengano negate in giudizio le pretese economiche vantate dal partner superstite sul patrimonio del compagno defunto, qualora la legge del foro non riconosca diritti successori in capo ai conviventi. Si avrà modo di osservare, infatti, che sulla base del successivo art. 5, in mancanza di diversi criteri, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale è stata registrata l’unione, che certamente contempla l’istituto. 354 L’art. 4 stabilisce che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento dell’unione registrata sono altresì competenti, se sussiste accordo dei partner, a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda. L’accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. In mancanza di accordo dei partner la competenza è determinata dall’articolo 5”. 308 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA partners nel corso della vita in comune, o allorché non sia stato possibile applicare gli articoli 3 e 4, per le motivazioni sopra evidenziate. In particolare, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un’unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) della residenza abituale comune dei partner o, in mancanza, b) dell’ultima residenza comune dei partner se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza, c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza, d) della registrazione dell’unione. Ad eccezione di quest’ultimo titolo, le altre ipotesi contemplate dalla norma si fondano tutte sulla residenza abituale, mentre scompare (per riapparire in veste di competenza sussidiaria) la cittadinanza, comune o individuale, dei partners. Viene, così, potenziato l’intento di assicurare l’esistenza di un collegamento effettivo tra l’individuo e lo Stato del foro, che il criterio della residenza abituale, di natura flessibile e fattuale, è normalmente atto a soddisfare. Tuttavia, si legge al paragrafo 2 dell’art. 5 della Proposta che le autorità giurisdizionali individuate sulla base del par. 1, lett. a), b) e c), possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata. In questo caso – e così pure ove la residenza abituale non sia collocabile all’interno dell’Unione europea – trova applicazione il criterio della registrazione dell’unione, contemplato alla lettera d). La Proposta di Regolamento sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, seguendo il modello adottato dalla Proposta in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, appronta un sistema di competenza giurisdizionale completo, destinato a sostituirsi integralmente ai diritti nazionali allorché la fattispecie concreta rientri nel suo campo di applicazione materiale. Per questo, da un lato, non sono previsti limiti ratione personae all’operatività del Regolamento355; dall’altro, i criteri di competenza sussidiaria e necessaria sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 in modo compiuto, non residuando in capo ai singoli Stati membri la possibilità di definire autonomamente la competenza dei rispettivi poteri giurisdizionali. Mentre la norma dedicata al forum necessitatis riproduce integralmente le soluzioni adottate 355 La Proposta, cioè, non richiede la sussistenza di alcun collegamento di natura personale, che sia il domicilio o la cittadinanza, di almeno uno dei soggetti del rapporto giuridico controverso con uno Stato membro dell’Unione europea. È, per esempio, sufficiente che l’unione tra due individui cittadini di uno Stato terzo e residenti sempre in uno Stato terzo - sia stata registrata all’interno di uno Stato membro affinché si applichi il Regolamento. 309 CAPITOLO TERZO in materia di regimi matrimoniali356, in relazione alla competenza sussidiaria il legislatore europeo intraprende scelte parzialmente diverse. In particolare, all’articolo 6 predispone correttivi ad hoc, tenendo conto della peculiarità della fattispecie delle unioni registrate, e sancisce che: “se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 o se l’autorità giurisdizionale si è dichiarata incompetente, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui: a) uno o più beni di uno o di entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l’autorità giurisdizionale si pronuncerà solo su quel bene o su quei beni, o b) entrambi i partner hanno la cittadinanza di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, lì hanno il loro domicile comune”. Alla luce del dettato normativo si ritiene che la norma di competenza sussidiaria possa trovare applicazione, ad esempio, quando: (i) la domanda successoria, di cui all’articolo 3, non è stata incardinata di fronte all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro; (ii) oppure, ove si renda applicabile l’articolo 5 – se non è stato raggiunto l’accordo tra partner previsto dall’art. 4, o se la questione patrimoniale non è correlata alla domanda di separazione – il giudice individuato sulla base dei criteri legati al fattore della residenza abituale, si è dichiarato incompetente e l’unione è stata registrata in un Paese terzo; (iii) o ancora, con riferimento all’articolo 5, la residenza abituale dei partner (o, in mancanza, del convenuto) si colloca in uno Stato terzo e l’unione è stata registrata al di fuori del territorio europeo. In tali ipotesi residua la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro se ivi si trovino collocati uno o più beni dei partners, o se entrambi i partners siano cittadini di quello Stato. 3.7.2. La legge applicabile nella Proposta di Regolamento Il capo III della Proposta è dedicato alla legge applicabile. In linea di continuità rispetto a quanto già previsto in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, all’art. 16 356 Secondo l’art. 7, infatti, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, o l’autorità giurisdizionale si sia dichiarata incompetente, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo. 310 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA si afferma il carattere universale della norma di conflitto, la quale si applica anche nel caso in cui rimandi alla legge di uno Stato terzo, e all’art. 15 trova accoglimento il principio dell’unitarietà della legge applicabile, destinata a regolamentare giuridicamente l’insieme dei beni dei partners di un’unione registrata, complessivamente intesi. Le analogie di sistema, tuttavia, si arrestano a queste prime considerazioni di principio, poiché le strade che la Commissione ha intrapreso all’interno delle due Proposte per disciplinare il conflitto di leggi si rivelano molto distanti tra loro357. Quanto alla prima problematica evidenziata, si osserva che i regolamenti di diritto internazionale privato di fonte europea hanno accolto in larga misura il metodo cosiddetto bilaterale della norma di conflitto, già consolidato tradizionalmente dagli ordinamenti internazionalprivatistici degli Stati membri. Questo si incentra sulla predisposizione di criteri di collegamento oggettivi – quali principalmente la residenza abituale, la cittadinanza, il collegamento più stretto, utilizzati anche in materia di regimi patrimoniali tra coniugi – che garantiscano l’uguaglianza di applicazione o, volendo, la pari dignità della lex fori e del diritto straniero. Tuttavia, occorre osservare che, se tale sistema risulta particolarmente adatto con riferimento ad istituti universali, come per l’appunto il matrimonio, i quali trovano sicuro corrispondente pressoché in ogni ordinamento la cui legge sia di volta in volta applicabile, al contrario esso non si rivela altrettanto efficace di fronte a fattispecie quali le partnerships registrate, che sono sconosciute o regolate in maniera del tutto eterogenea nell’ambito delle legislazioni nazionali358. L’incongruità delle norme di conflitto bilaterali utilizzate per individuare la legge applicabile al matrimonio o ai rapporti che ne discendono si palesa in materia di unioni registrate poiché l’operatività del criterio oggettivo comporta il rinvio indistinto, come ad una legge 357 In particolare, con riferimento alla materia delle unioni registrate, la disciplina dei criteri di collegamento pone peculiari e delicati problemi, del tutto trascurabili in campo matrimoniale. Infatti, la non universalità della fattispecie delle unioni registrate, nonché le disomogeneità di disciplina riscontrate all’interno dei diritti nazionali rendono necessaria l’indagine sull’adeguatezza di un sistema di conflitto bilaterale di stampo tradizionale. Inoltre, esse impongono di tenere conto della marcata territorialità che contraddistingue le fattispecie in esame, per definire un criterio di collegamento capace di assicurare tutela giuridica ai soggetti del rapporto. 358 Bergamini, E., La famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea: i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di unioni di fatto e registrate, in L. S. Rossi – E. Baroncini (a cura di), Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 281-306. 311 CAPITOLO TERZO che disciplina tali istituti, così nei confronti di una legge che non prevede alcuna regolamentazione di settore a livello materiale. Pur non essendo possibile (né, per vero, auspicabile) che uno strumento di origine europea – per sua natura atto ad armonizzare la disciplina internazionalprivatistica in un determinato settore – faccia proprio un orientamento di stampo unilaterale, di radice necessariamente nazionale, la Proposta di Regolamento recepisce le preoccupazioni evidenziate dalle legislazioni statali ed accoglie il criterio di collegamento della lex loci registrationis, detto anche della lex libri, senza eccezioni. L’articolo 15, infatti, sancisce che la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata è quella dello Stato “in cui l’unione è stata registrata”, non residuando margine alcuno per ulteriori e diversi fattori. Viene così approntato un sistema di conflitto pur sempre bilaterale che, però, si allontana dal modello tradizionale previsto ad esempio in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, per lasciare spazio all’unico criterio di collegamento che pare in concreto idoneo a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità delle soluzioni perseguite a livello europeo, ed in pari tempo una più adeguata tutela giuridica ai partners il cui rapporto sia caratterizzato da elementi di internazionalità359. 3.7.3. L’esclusione dell’autonomia delle parti L’esigenza di effettività poteva essere senz’altro recuperata attribuendo un certo margine di spazio alla volontà delle parti nella designazione della legge applicabile, essendo questo un criterio per sua stessa natura adattabile alla mutevolezza della situazione concreta, ma la Proposta sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate sceglie drasticamente di escludere qualsiasi rilievo all’autonomia privata. Tale omissione è criticabile sotto diversi punti di vista. In linea di principio può affermarsi che essa crea una disparità di trattamento tra coniugi da un lato, e partners 359 Sull’utilizzo del principio di lex loci registrationis nei principali sistemi internazionalprivatistici europei in materia di unioni registrate: Boele-Woelki, K., Fuchs, A. (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Oxford, Intersentia, 2003. 312 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA dall’altro, che obiettivamente non trova ragion d’essere360. Non si comprende, infatti, il motivo di precludere ai conviventi, che abbiano registrato la propria unione all’interno di un determinato Stato, la scelta di applicare ai loro rapporti patrimoniali la legge di uno Stato diverso – che disciplini comunque le partnerships – con il quale essi presentano un nesso di prossimità più stretto, poiché ad esempio vi abbiano trasferito la stabile residenza ed ivi acquistino e dispongano di beni comuni. È pur vero che i partners potrebbero incorrere nel rischio di rendere convenzionalmente applicabile ai rapporti patrimoniali una legge che non contempla l’istituto delle unioni registrate vuoi nel loro insieme, vuoi con riferimento alle sole coppie omosessuali361. Ma tale pericolo potrebbe essere scongiurato, da un lato, richiedendo l’osservanza di specifici requisiti formali che garantiscano la piena consapevolezza della scelta (così come peraltro avviene in materia matrimoniale 362), dall’altro 360 Tale è la posizione espressa dall’Agenzia europea dei diritti fondamentali, che il 31 maggio 2012 ha divulgato un’opinione (n. 1/2012 propertyregimes_en) sulla proposta della Commissione. Per l’Agenzia europea, il cui parere è stato richiesto dal Presidente del Parlamento UE il 25 aprile, la proposta non appare in linea con le norme della Carta, con particolare riguardo al principio di uguaglianza dinanzi alla legge (articolo 20) e al divieto di ogni forma di discriminazione (articolo 21), prima di tutto perché, mentre nella proposta di regolamento sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi è consentita agli sposi la scelta della legge da applicare (articolo 16), nel caso del regolamento sulle unioni registrate non c’è spazio per l’autonomia delle parti nell’individuazione della legge che disciplinerà il regime patrimoniale. Una preclusione che limita, per le coppie delle unioni registrate, la possibilità di scegliere liberamente come regolare alcuni aspetti della propria vita privata e familiare. Senza dimenticare – osserva l’Agenzia – che l’esclusione nell’esercizio della scelta di legge rivolgendosi proprio ai partners di unioni registrate che interessano, di frequente, coppie dello stesso sesso, comporta una discriminazione in base all’orientamento sessuale, vietata dall’articolo 21 della Carta. Nello specifico: “[…] The fact that Article 15 of the draft regulation concerning registered partnerships does not allow partners any choice of applicable law, while Articles 16 and 18 of the draft regulation on matrimonial property regimes do open to spouses a certain margin of choice constitutes a significantly differential treatment. The decisive question remains whether this differential treatment mirrors significant differences in the situations of registered partners on the one hand as compared to spouses on the other and can be justified on that basis” (opinione n. 1/2012, p. 8). Affronta compiutamente la questione, fra gli altri, Castellaneta, M., in http://www.marinacastellaneta.it/blog, Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell’Unione Europea, post del 25 giugno 2012. 361 Sui problemi che la scelta di legge operata da conviventi o coniugi omosessuali produce con riferimento al Regolamento “Roma III”, si veda Queirolo, I., Carpaneto, L., Considerazioni critiche sull’estensione dell’autonomia privata a separazione e divorzio nel Regolamento “Roma III”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2012, pp. 59-ss., in particolare p. 73. 362 Si ricorda, infatti, che l’art. 19 della Proposta di Regolamento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi richiede l’adempimento di modalità formali per la scelta della legge applicabile. In particolare: “1. La scelta della legge applicabile è effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l’atto. 2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa e formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. 3. Se la scelta dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta di cui al paragrafo 1 prevede requisiti di forma supplementari per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti”. Analogamente, la Proposta 313 CAPITOLO TERZO attraverso la predisposizione di una clausola di salvezza espressa che renda applicabile in via residuale la legge dello Stato di registrazione dell’unione. La soluzione della Proposta di escludere l’autonomia delle parti per conferire esclusiva rilevanza al criterio della lex loci registrationis, pur senza spingersi fino ad accogliere l’orientamento c.d. territorialista363, che tenderebbe ad escludere l’operatività ad nutum della norma di conflitto, di modo che la convivenza registrata esaurisca i suoi effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento nel quale si è formata, si rivela comunque fin troppo prudente e non appare condivisibile. 3.7.4. L’ordine pubblico Come avviene in tutti gli altri Regolamenti di diritto internazionale privato di origine europea, anche la Proposta sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate non rinuncia ad inserire al proprio interno l’eccezione di ordine pubblico, che limita l’applicazione della legge straniera quando i suoi effetti sono manifestamente incompatibili con i principi fondamentali dello Stato del foro. Il sistema approntato dalla Proposta, ammette che dal punto di vista giurisdizionale sia competente a pronunciarsi sugli effetti patrimoniali di una partnership anche il giudice di uno Stato diverso da quello del luogo di registrazione dell’unione, ma sotto il profilo della norma di conflitto, impone a quel giudice di applicare necessariamente la legge dello Stato nel quale l’unione è stata legalizzata. Pertanto, l’ordinamento del foro, da un lato, potrebbe non conoscere del tutto l’istituto cui si riferisce la fattispecie concreta regolata dalla legge straniera, dall’altro, potrebbe di regolamento in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate potrebbe richiedere il rispetto dei medesimi requisiti di forma previsti per la registrazione dell’unione e, in mancanza, garantire un minimum formale nella redazione scritta della scelta, datata e firmata da entrambi i partners. 363 La prospettiva non si presenterebbe nuova al diritto internazionale privato, essendo già stata elaborata in relazione alla disciplina internazionalprivatistica dei beni immateriali. Anche in quel caso, infatti, il principio della territorialità è stato invocato in ragione della constatazione che i beni immateriali, tra cui principalmente il diritto d’autore, ricevono protezione assolutamente differente in tutti gli ordinamenti. In particolare, venuta in rilievo l’inidoneità del criterio di collegamento utilizzato (quello del luogo di godimento del diritto) e delle conseguenti applicazioni di norme straniere del tutto diverse da quelle locali, si giunge alla conclusione che la territorialità caratterizzante la legislazione sui beni immateriali costituisca la negazione di ogni prospettiva internazionalprivatistica. Così, ogniqualvolta in uno Stato si ponga il problema della protezione del diritto d’autore, la legge applicabile resta quella locale senza spazi per un richiamo alle norme straniere. Sul punto, Luzzatto, R., Problemi internazionalprivatistici del diritto d’autore, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1989, pp. 276-ss. 314 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA contemplarla, ma disciplinandone le condizioni di ammissione e gli effetti in modo completamente diverso. In entrambe le ipotesi, l’eccezione dell’ordine pubblico assume un ruolo fondamentale per impedire che dall’applicazione della legge straniera discendano effetti contrari ai valori primari del foro, che verranno presumibilmente invocati quando l’unione di cui si tratta coinvolga soggetti dello stesso sesso. Proprio il carattere omosessuale dell’unione costituisce, infatti, uno dei fattori di maggior ostacolo al riconoscimento dei rapporti familiari di nuova generazione e a tutt’oggi divide fortemente gli ordinamenti nazionali in merito alle scelte politiche e giuridiche da intraprendere364. Riguardo a tale aspetto, sono almeno due le questioni sulle quali vale la pena soffermarsi: da un lato, l’attualità del limite dell’ordine pubblico e la possibilità di invocarne l’operatività all’interno del contesto europeo in un momento storico caratterizzato da un’integrazione non solo di norme, ma anche di principi; dall’altro, l’utilità dello stesso limite per negare effetti di natura patrimoniale, i soli contemplati dalla normativa europea in fieri, ad una convivenza registrata disciplinata secondo la legge di un Paese straniero. In relazione al primo profilo, è possibile riflettere muovendo dal considerando n. 21 della Proposta di Regolamento, in forza del quale “alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di applicare le norme di applicazione necessaria né di avvalersi dell’eccezione dell’ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro […] qualora l’applicazione dell’eccezione dell’ordine pubblico violi la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’art. 21 che vieta qualsiasi tipo di discriminazione”. La disposizione è altamente significativa, poiché preclude espressamente la possibilità di invocare il limite dell’ordine pubblico se dalla sua applicazione discende un contrasto con i principi fondamentali dell’Unione europea. Tra questi, viene menzionato in primis il principio di non discriminazione – il cui primo precipitato consiste nella non discriminazione fondata sul sesso – il quale, però, va subito integrato con gli articoli 7 e 9 della Carta, che sanciscono rispettivamente il rispetto alla vita privata e familiare e il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Tali principi, letti in combinato disposto tra loro, 364 Cfr. supra, capitolo terzo. 315 CAPITOLO TERZO producono conseguenze immediate e di grande rilievo sotto il profilo del riconoscimento delle unioni registrate omosessuali, soprattutto alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui si è dato conto nel capitolo precedente. Un utilizzo parsimonioso del limite dell’ordine pubblico è richiesto, inoltre, dall’art. 18 par. 2 della Proposta che precisa che “l’applicazione di una legge designata dal presente Regolamento non può essere considerata contraria all’ordine pubblico del foro per il solo motivo che la legge del foro non contempla l’istituto delle unioni registrate”365. Si tratta di una specificazione importante, tendente a restringere ulteriormente la portata dell’ordine pubblico, ma poco utile dal punto di vista concreto. Si ritiene, infatti, che il limite dell’ordine pubblico non operi tanto ove l’autorità giurisdizionale decida sulla domanda principale di natura patrimoniale, di per sé neutra rispetto ai principi fondamentali dell’ordinamento (salve rare eccezioni), quanto piuttosto qualora sia chiamato a pronunciarsi in via preliminare sulla sussistenza del rapporto familiare sottostante, che costituisce il presupposto per il riconoscimento degli effetti giuridici derivanti dall’unione. Per ciò che concerne la questione preliminare, infatti, il giudice sarà costretto ad applicare le proprie norme di conflitto nazionali, con il rischio di dover ancora una volta qualificare la fattispecie come matrimonio, con le conseguenze che ne discendono in tema di riconoscimento degli effetti del rapporto. 3.7.5. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere nella Proposta di Regolamento Il riconoscimento delle decisioni straniere viene disciplinato, nella Proposta di Regolamento, sulla scorta dei principi che sono ormai consolidati in ambito europeo, grazie alla fervente attività normativa cui ha dato seguito la cooperazione giudiziaria in materia civile. All’articolo 21 viene affermato il principio del riconoscimento automatico della decisione – senza che siano necessari procedimenti particolari per il suo ottenimento – il quale trova fondamento nella reciproca fiducia derivante 365 Da tale disposizione, letta insieme alle norme sulla competenza giurisdizionale, si ricava che il giudice adito, il quale non si sia dichiarato incompetente in forza degli artt. 3, par. 2, o 5, par 2, non potrà poi invocare il limite dell’ordine pubblico per disconoscere gli effetti che l’unione produce in forza della legge straniera applicata, per la sola ragione che il suo diritto non contempla l’unione. 316 LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA dall’integrazione degli Stati membri nell’Unione europea. Parimenti, all’articolo 22 vengono enucleati i motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione, secondo il modello predisposto nell’ambito del Regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi Regolamento (UE) n. 1215/2012) e ricalcato dai successivi strumenti internazionalprivatistici europei, ivi compresa la Proposta dedicata ai rapporti patrimoniali tra coniugi. Anche nell’ambito del riconoscimento delle decisioni, tuttavia, le caratteristiche peculiari della materia delle unioni registrate hanno indotto la Commissione ad inserire una disposizione specifica, l’art. 24, prevedendo nel caso di “disparità tra leggi applicabili” che “non possono essere negati il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un’unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contempla l’istituto dell’unione registrata o non gli attribuisce gli stessi effetti patrimoniali”366. Essendo i motivi di diniego di cui all’art. 22 della Proposta sanciti tassativamente, l’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento in caso di contestazione, verosimilmente potrebbe fare leva sulla contrarietà della decisione all’ordine pubblico del foro, nel caso in cui il suo ordinamento non preveda le unioni registrate o attribuisca loro effetti patrimoniali diversi da quelli accertati dal giudice straniero. Attraverso l’articolo 24, invece, tale scenario viene escluso a priori, riducendo la discrezionalità dell’autorità nel privare di effetti la decisione straniera. Si ricorda, tuttavia, che più di uno Stato membro, dotato di norme internazionalprivatistiche ad hoc, si è preoccupato di stabilire che le unioni registrate all’estero non possono produrre nell’ordinamento interno maggiori o diversi effetti di quelli che sarebbero loro attribuiti in forza della legge nazionale. E ciò vale, ovviamente, anche quando gli effetti derivino dal riconoscimento di una decisione emessa in un altro Paese. Occorrerà, pertanto, attendere la futura emanazione del Regolamento europeo per comprendere come l’articolo 24 verrà interpretato in quegli ordinamenti, ed in particolare per verificare se la norma comporterà un’abrogazione implicita della disciplina interna citata (si intende, con riferimento ai 366 Si ritiene che tale indicazione vada accolta con favore, specie ove limita la portata applicativa dell’ordine pubblico, inteso nell’accezione di limite al riconoscimento delle decisioni straniere. 317 CAPITOLO TERZO soli effetti patrimoniali), o al contrario se quest’ultima sarà ritenuta prevalente, magari in considerazione di una sua applicazione necessaria. Resta ancora da evidenziare che, anche applicando le norme sui conflitti di giurisdizioni e di legge predisposte dal futuro Regolamento, non è escluso che le pretese patrimoniali vantate da un partner nei confronti dell’altro potrebbero essere rigettate dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro, ad esempio quando venga preliminarmente negata l’esistenza della partnership (poniamo perché omosessuale) e conseguentemente gli effetti che ne discendono, o ancora quando la legge straniera applicabile (nella specie la lex loci registrationis) sia ritenuta contraria all’ordine pubblico del foro, sul presupposto che tale legge riconosce all’unione effetti maggiori e incompatibili con quelli previsti dall’ordinamento interno. Anche queste decisioni, tuttavia, sono destinate a circolare all’interno dello spazio giudiziario europeo attraverso il sistema privilegiato di riconoscimento predisposto dal Regolamento. Ci si domanda, dunque, se l’applicazione della manifesta contrarietà all’ordine pubblico, di cui all’art. 22 par. 1 lett. a) della Proposta potrebbe questa volta invocarsi per disconoscere l’efficacia del provvedimento straniero, in ragione di un prevalente interesse alla tutela giurisdizionale degli individui. Quanto all’esecuzione delle decisioni, si rimanda alle considerazioni già svolte in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Infatti, anche la Proposta sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate opera un doppio rinvio richiamando, da un lato, la normativa europea sulle successioni, come si legge nella Relazione alla Proposta367, dall’altro, la materia civile e commerciale, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 44/2001, oggi trasfuso nel Regolamento (UE) n. 1215/2012368. 367 Specificamente, a p. 9. La Proposta prevede, all’articolo 27, che le decisioni emesse in uno Stato membro ed ivi esecutive e le transazioni giudiziarie siano eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell’articolo 58] del Regolamento (CE) n. 44/2001. Anche la disciplina dedicata al riconoscimento degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie ricalca pedissequamente la disciplina approntata in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. 368 318 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE Alla luce dell’analisi sin qui svolta e delle problematiche emerse, risulta evidente come, da quando l’Unione Europea ha iniziato ad interessarsi alle relazioni familiari, il progetto di creare un sistema internazionalprivatistico comune in materia di famiglia rappresenti un risultato notevolmente ambizioso. Oggi, almeno negli Stati membri dell’Unione aderenti alla cooperazione rafforzata, la disciplina degli aspetti relativi a separazione personale e divorzio tradizionalmente rimessi ai sistemi nazionali di diritto internazionale privato – giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento, esecutività ed esecuzione – è oggetto di armonizzazione ad opera dei regolamenti in vigore o in formazione, ed è pertanto, in larga parte, uniforme. L’individuazione del giudice competente e la determinazione delle condizioni per il riconoscimento delle decisioni da uno Stato membro ad un altro, sono affidate al Regolamento (CE) n. 2201/2003 (“Bruxelles II bis”), mentre l’individuazione della legge applicabile dipende dalle norme di conflitto dettate dal Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”). In ordine alle determinazioni patrimoniali il quadro è attualmente costituito dal Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari. Come sottolineato più volte nel corso della trattazione, la creazione di uno spazio giudiziario unitario nel quale la circolazione delle persone sia favorita dal contesto di reciproca fiducia tra ordinamenti – a presidio del pieno riconoscimento delle decisioni giudiziarie di ciascuno Stato membro ed a garanzia della continuità delle situazioni giuridiche – è un’operazione complessa, basata su una serie di meccanismi strettamente connessi tra loro. Questi meccanismi riguardano la cooperazione tra gli organi giurisdizionali nazionali e la determinazione della legge applicabile al rapporto. Il primo è regolato dalla disciplina della giurisdizione e della litispendenza, mentre il secondo dalle norme di conflitto. Se uno o entrambi gli aspetti non funzionano correttamente o, addirittura mancano, si profila il concreto rischio che le relative decisioni finali possano non essere riconosciute negli altri Stati membri. 319 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE Nel sistema del diritto internazionale privato della famiglia, sviluppatosi di recente a livello europeo, questo pericolo di malfunzionamento è ancora molto elevato a causa della frammentarietà che caratterizza i regolamenti in vigore, ciascuno dedicato ad uno specifico aspetto di disciplina, ma talvolta privo dei necessari collegamenti con gli altri. In questo contesto, l’armonizzazione della materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partners, ultima elaborazione del diritto internazionale privato della famiglia e rispettivamente oggetto delle due recenti Proposte della Commissione in data 16 marzo 2011, potrebbe costituire un importante trait d’union tra le diverse normative di settore ed assicurarne un buon livello di coordinamento e completamento. Con specifico riferimento alla legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale, i due strumenti normativi sopra menzionati, nel loro operare combinato, puntano a dare certezza alla soluzione della crisi matrimoniale nelle situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità. Una logica di favor per il divorzio sottende entrambi i regimi: la possibilità di trovare “ascolto” presso un giudice, è assicurata dall’istituzione di una pluralità di titoli di giurisdizione fra loro concorrenti; la circolazione internazionale delle decisioni, è agevolata da un regime di riconoscimento automatico, contrastabile solo in presenza di ben determinate cause ostative; la determinazione della legge applicabile, è rimessa all’accordo dei coniugi (sia pure nel rispetto di certi limiti) e, in mancanza di electio iuris, ad un criterio – quello della residenza abituale – capace, per sua natura, di “seguire” i coniugi nei loro trasferimenti da un Paese all’altro. Il diritto sostanziale della crisi matrimoniale resta invece, quanto ad esso, ancorato ai diritti interni, che sul punto si presentano in qualche caso fortemente disomogenei. Diversi, nei vari Stati, sono i presupposti dello scioglimento del vincolo coniugale o della sua attenuazione, e diverso è il ruolo che la volontà dei coniugi è in grado di giocare nella “amministrazione” della crisi, anche là dove ne appaia possibile una definizione concordata. Non stupisce, in queste condizioni, che nella prassi emerga una tendenza a sfruttare le opportunità concesse dal diritto internazionale privato dell’Unione, al fine di 320 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE “sfuggire” alla percepita rigidità delle norme di certi Paesi, in favore di soluzioni più liberali, talora concordemente ricercate da entrambi i coniugi1. Varie sono le strategie, necessariamente coordinate fra loro, cui l’interessato o gli interessati tendono a ricorrere per raggiungere un simile risultato: alle norme sulla competenza giurisdizionale, può far capo una strategia tesa ad assicurare il radicamento della causa matrimoniale presso un foro “favorevole” al divorzio; le norme sul riconoscimento delle decisioni possono sovvenire, in un secondo momento, per garantire la circolazione internazionale del nuovo status così creatosi; le norme sui conflitti di leggi possono essere impiegate per assicurare che l’Autorità adita si pronunci sulla crisi, secondo le norme sostanziali reputate più convenienti. La valutazione critica del nuovo strumento normativo dell’Unione Europea, può pertanto concludersi esplicitando alcune considerazioni in una duplice chiave di lettura: da un lato, una riflessione sul merito e l’operatività di una cooperazione rafforzata nel settore in esame; dall’altro, la necessità di vagliare, identificare e discutere le opportunità prefigurate dal regolamento, anche in una prospettiva “patologica”, del loro possibile abuso. Sul primo aspetto, la cooperazione rafforzata, come noto, ha trovato una sua reviviscenza dopo quasi vent’anni dalla previsione dell’istituto, ove si è mirato ad istituire, in una parte significativa di Stati membri, un quadro normativo chiaro in materia di legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale, superando sia pure solo in parte le divergenze esistenti tra le norme di conflitto nazionali, la cui coesistenza rende imprevedibile l’individuazione della legge applicabile in materia 2. In verità, le esperienze finora condotte a livello europeo sembrano dimostrare che la cooperazione rafforzata, se non correttamente applicata, possa condurre, in concreto, ad un esito opposto rispetto alla finalità generale di integrazione, sia pure teoricamente perseguita dai singoli strumenti adottati, ossia ad un inasprimento del divario esistente tra le due “velocità” di azione derivanti dall’integrazione differenziata avviata in seno all’Unione, fino a paralizzare, in potenza, ogni futuro sforzo di ricomposizione dell’unità giuridica o fino ad imporre, al contrario, la 1 Lopes Pegna, O., Giacomelli, U., Il divorzio “europeo”: un divorzio “facile”?, Atti del Convegno ILMA Coppia e minori – questioni di attualità nel diritto internazionale privato, Bologna, 8 marzo 2013. 2 Feraci, O., L’attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unione Europea: un primo bilancio critico, in Rivista di diritto internazionale, fascicolo n. 3/2013, pp. 955-964. 321 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE realizzazione di un quadro unitario quale esito obbligato per gli Stati membri non ancora partecipanti alla cooperazione rafforzata. L’idoneità delle misure concrete di cooperazione rafforzata a perseguire l’integrazione europea si misura, pertanto, indirettamente, anche rispetto all’incidenza negativa di tale meccanismo sulla posizione degli Stati membri che non vi partecipano, ossia in relazione ai limiti che esso pone alla loro libertà di partecipazione. Ciò va rapportato, anzitutto, a quanto stabilito dall’art. 327 TFUE, il quale pone, da un lato, un obbligo positivo, in forza del quale le cooperazioni rafforzate devono rispettare le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano; e prescrive, dall’altro, un obbligo negativo a carico di questi ultimi Stati, i quali devono astenersi dall’ostacolare l’attuazione della cooperazione rafforzata da parte degli Stati membri partecipanti. Un ulteriore spunto di riflessione, strettamente connesso a quello sin qui considerato, attiene poi all’interazione tra le attuali forme di cooperazione rafforzata e il buon funzionamento del mercato interno. Sul piano teorico, l’art. 326, par. 2, TFUE, pone un limite generale al funzionamento dell’istituto che deve favorire o, per lo meno, non ostacolare la creazione di un mercato unico fondato sul principio di non discriminazione nel quale sia garantito altresì il rispetto delle regole sulla concorrenza applicabili alle imprese e agli Stati membri. Poiché il Regolamento (UE) n. 1259/2010 si colloca nell’ambito delle misure tese a sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia assicurata la libertà di circolazione delle persone, rispetto alla cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale non rileva, almeno tendenzialmente, l’idoneità di tale misura ad ostacolare il mercato o ad ingenerare una discriminazione per gli scambi tra Stati membri, con effetti distorsivi sulla concorrenza. In questa materia, l’eventuale incidenza negativa sulla circolazione delle persone risulta tutto sommato trascurabile, anche laddove essa non conduca, in futuro, ad una disciplina perfettamente uniforme a livello europeo: l’impiego delle norme di conflitto armonizzate nei 14 (prossimamente 15) Stati membri partecipanti, per quanto territorialmente limitata ad una specifica area dell’Unione, facilita comunque la libera circolazione dei coniugi nello spazio giuridico europeo, 322 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE garantendo una maggiore prevedibilità delle soluzioni, soprattutto grazie allo spazio concesso alla volontà dei coniugi (art. 5 del Regolamento n. 1259/2010), rispetto a quanto risulterebbe dal mantenimento della frammentazione giuridica, precedente l’adozione del regolamento. L’analisi della prassi di attuazione della cooperazione rafforzata suscita altresì una considerazione sulla conformità di tali azioni rispetto al principio di sussidiarietà. Si tratta, cioè, di valutare se il ricorso al meccanismo della cooperazione rafforzata possa ritenersi realmente necessario (e proporzionato) ai fini del perseguimento degli obiettivi di interesse europeo. Nel caso della legge applicabile al divorzio ed alla separazione, vari fattori hanno certamente favorito il ricorso alla cooperazione rafforzata: sia la natura sensibile della materia familiare coinvolta, che impediva il raggiungimento del consenso unanime all’interno del Consiglio, sia le diversità esistenti tra le normative nazionali in tema di divorzio e di separazione personale. Lo strumento della cooperazione rafforzata non pare, tuttavia, il mezzo più adatto, in generale, a dettare una disciplina in materia di legge applicabile; del resto, sul piano del diritto internazionale privato, ci si sarebbe potuto avvalere di altre soluzioni quale, ad esempio, la disposizionepasserella introdotta dal Trattato di Lisbona nell’art. 48, par. 7, TUE, la quale potrebbe essere impiegata per adottare specifiche misure nel campo del diritto di famiglia al fine di superare il requisito dell’unanimità richiesto dall’art. 81, par. 3, TFUE3. Le considerazioni sopra riportate rivelano complessivamente come il ricorso alla cooperazione rafforzata possa comportare una lesione dei principi di lealtà e solidarietà, che devono essere tenuti in considerazione in qualsiasi forma di collaborazione tra Unione e Stati membri. Spetta, dunque, agli Stati membri, ma soprattutto alle istituzioni europee, coinvolte prima e dopo il rilascio dell’autorizzazione ad instaurare una cooperazione rafforzata, vigilare affinché la futura prassi di attuazione dell’istituto non conduca ad un suo snaturamento, che lo 3 Cfr. Kuipers, J., The Law Applicable to Divorce as Test Ground for Enhanced Cooperation, in European Law Journal, n. 2/2012, pp. 201-229, spec. pp. 213-ss; sull’adeguatezza del ricorso alla cooperazione rafforzata in questo settore, si veda anche Pocar, F., The European Harmonization of Confilct of Law Rules on Divorce and Legal Separation: Is Enhanced Co-operation a Correct Approach?, in International Family Law, 2012, pp. 197-ss. 323 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE trasformi da “meccanismo di flessibilità” e di “collaborazione più stretta” a “meccanismo di rigidità” e “collaborazione forzata”. In altre parole, occorrerà verificare puntualmente, medio tempore, la sussistenza di un giusto equilibrio tra uniformità e flessibilità, che nel caso di specie porta ad evidenziare come i benefici della cooperazione rafforzata che si è deciso di adottare in questo settore, potranno percepirsi solo allorquando il numero di Stati parte sarà prossimo alla totalità della membership dell’Unione4, uniformando così il più possibile almeno le norme di diritto internazionale privato. Queste osservazioni, mostrano come la messa in atto della cooperazione rafforzata presenti vantaggi limitati: l’aspetto positivo, infatti, è rappresentato dall’apporto di garanzie ai cittadini europei di diversa nazionalità che intendano separarsi o divorziare, e di soluzioni adeguate per garantire la certezza del diritto, la sua prevedibilità e flessibilità; ma tali vantaggi restano pur sempre limitati ad una cerchia ristretta di Stati membri. Questo fa sì che l’uniformazione della giurisprudenza europea resti claudicante, impedendo una reale coesione tra gli Stati membri in materia di gestione delle controversie matrimoniali. Va però sottolineato che la cooperazione rafforzata, entrata in vigore con l’approvazione del Regolamento n. 1259/2010, seppure di natura incompleta, rappresenta una soluzione fortemente innovativa alle difficoltà di adeguamento delle legislazioni nazionali. Infatti, l’assenza di norme omogenee proprie dell’Unione in questa materia – carenza precedente all’entrata in vigore di tale istituto – inceppava il meccanismo di applicazione delle norme nazionali in presenza di implicazioni transnazionali: mentre in alcuni Stati membri la legge applicabile veniva determinata attraverso una serie di criteri di collegamento come ad esempio quello della cittadinanza dei coniugi, garantendo così che il procedimento fosse disciplinato dall’ordinamento giuridico con il quale esisteva il legame più stretto, altri Stati, al 4 Anche se, in questo modo, vi sarà comunque chi obietta che proprio un numero elevato di Stati membri vincolati dalla cooperazione rafforzata apparirebbe anomalo in relazione alle caratteristiche ed alle finalità generali dell’integrazione differenziata, confermando in ultima analisi la tesi secondo cui, quantomeno nell’armonizzazione della normativa internazionalprivatistica, si dovrebbero esperire tutte le misure utili al raggiungimento di un consenso unanime e quindi lavorare con maggiore determinazione alla possibilità di realizzare un’azione normativa comune. Così Manin, P., Le problème de la « géometrie variable », in La révision du Traité sur l’Union européenne – perspectives et réalités, a cura di P. Manin, Paris, Pédone, 1996; Shaw, P., Flexibility in a Reorganized and Simplified Treaty, in Common Market Law Review, 2003, pp. 279-ss. 324 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE contrario, applicavano sistematicamente alle procedure di divorzio la legislazione nazionale, creando confusione e situazioni complesse da dirimere. La differenziazione può essere vista, qui, sia come un “pericolo mortale” per l'unità del diritto dell'Unione Europea, sia come una risposta pragmatica alle sfide poste dalla creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia in Europa. Il tempo farà comprendere quale di queste opinioni fornisca il resoconto più preciso dell’attuale fase di evoluzione del diritto internazionale privato della famiglia, almeno per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria. Ciò che si può rilevare fin d'ora è che, in realtà, in una certa misura, la differenziazione è sempre esistita all'interno del diritto internazionale privato dell'Unione Europea: i particolari regimi di “opting-out” e di “opting-in” previsti dai Trattati al fine di soddisfare le esigenze di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, mostrano come la completa uniformità del diritto non sia mai stata percepita come una necessità assoluta in questo settore. I due regolamenti adottati nel 2009, che istituiscono una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri ed i Paesi terzi in vari settori del diritto internazionale privato, confermano che gli Stati membri sono pronti a mantenere un ruolo di attori (relativamente) indipendenti, a fianco dell’Unione, in questo settore, moltiplicando così i livelli ai quali la cooperazione giudiziaria si svolge e valorizzando la diversificazione del quadro complessivo. Senza dubbio, la cooperazione rafforzata porta con sè un grado di differenziazione ulteriore ed è comunque il meglio che l’Unione Europea potesse fare allo stato attuale, ma vi è da sperare che “de nouveaux États européens deviennent des États membres participants à l’uniformisation en Europe de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps”5. Sulla seconda chiave di lettura del Regolamento, esaminando più tecnicamente la disciplina di conflitto prevista al suo interno, è da salutare senz’altro positivamente l’introduzione di una sorvegliata facoltà di scelta per i coniugi della legge applicabile alla crisi matrimoniale, e la previsione, in assenza di optio legis, di una cascata di criteri di collegamento che sembrano in grado di individuare un apprezzabile grado 5 In questo senso è la conclusione di Devers, A., Farge, M., Le nouveau droit international privé du divorce: à propos du règlement Rome III sur la loi applicable au divorce, in La semaine juridique – Edition générale, 2012, pp. 1277-ss, spec. p. 1289. 325 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE di prossimità tra la vita della coppia e l’ordinamento chiamato a gestirne la fase patologica6. Qualche perplessità desta la reperibilità, nel regolamento, di varie clausole più o meno apertamente ispirate al limite dell’ordine pubblico, sulla scorta di una Proposta della Commissione che era ancor più sovrabbondante in subiecta materia. La circostanza deve indubbiamente ricollegarsi alla delicatezza della materia disciplinata, in cui maggiore è la preferenza degli Stati verso la presenza di meccanismi di protezione nei confronti di una unwelcome foreign law7. Ad essere onesti, il compito cui deve oggi assolvere il Regolamento “Roma III”, è probabilmente molto più arduo di quanto non si fosse originariamente previsto, ed almeno due ragioni possono motivare una simile complessità. In prima battuta, consentendo agli Stati membri partecipanti di integrare autonomamente il regime uniforme in merito ad alcuni importanti aspetti pratici (i requisiti di forma supplementari per gli accordi di scelta della legge applicabile, il trattamento riservato ai casi di doppia cittadinanza, le conseguenze dell’ordine pubblico, per citarne alcuni), i redattori hanno in qualche modo aperto un fronte – per così dire – “interno” di differenziazione (cioè fra gli Stati membri partecipanti), a fianco del già esistente (e per definizione inevitabile) fronte “esterno”, che riposa nella linea di confine tra Stati membri partecipanti, da un lato, e Stati membri non partecipanti, dall'altro. In secondo luogo, alcune nozioni tecniche avrebbero dovuto essere oggetto di un’esplicita previsione normativa (si pensi al concetto di residenza abituale), come parimenti sarebbe risultato utile specificare le modalità di trattamento di apolidi e rifugiati, ogniqualvolta la nazionalità venga impiegata come criterio di collegamento, o riconsiderare la categoria dei conflitti di legge territoriali, ogni volta che è in gioco la nazionalità. Il sistema normativo così delineato si basa sostanzialmente su un unico criterio di collegamento – la residenza abituale – la cui applicazione pratica è stata spesso 6 Ottaviano, L., La prima cooperazione rafforzata dell'Unione europea: una disciplina comune in materia di legge applicabile a separazioni e divorzi transnazionali, in Il Diritto dell'Unione Europea, fascicolo n. 1/2011, pp. 113-144. 7 Franzina, P., The law applicable to divorce and legal separation under regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 december 2010, in Cuadernos de Derecho Transnacional, fascicolo n. 2/2011, pp. 85-129. 326 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE oggetto di linee interpretative divergenti e, in alcuni casi, già in contrasto con gli obiettivi ispiratori del Regolamento n. 2201/2003. Come analizzato in precedenza, occorre una linea interpretativa comune basata in particolare sugli obiettivi del regolamento, onde evitare applicazioni divergenti e quindi un funzionamento disarmonico del sistema giurisdizionale europeo. In altri termini, l’obiettivo di fornire un elemento di flessibilità al sistema tramite un elemento che per sua natura è adattabile a tutte le situazioni, non deve sfociare nel diverso e pericoloso risultato di provocare una situazione di incertezza giuridica a causa dell’eccessiva discrezionalità interpretativa di cui godono i giudici nazionali nell’applicare in concreto tale criterio. Una volta chiarita la linea interpretativa da attribuire al concetto di residenza abituale, questo criterio dovrebbe rappresentare il perno esclusivo del sistema giurisdizionale europeo in materia matrimoniale ed occorrerebbe riflettere sull’attuale idoneità della cittadinanza ad individuare un collegamento effettivamente genuino tra un soggetto (o una coppia) ed un dato territorio. In un’epoca di forte mobilità, e stante la profonda diversità tra le legislazioni nazionali in merito alle condizioni per ottenere la cittadinanza, questo criterio conserva esigue possibilità di conservare la Manciniana funzione di elemento connettore di riferimento nelle situazioni relative agli status civili. Ed invero, dall’applicazione pratica del Regolamento n. 2201/2003, è emerso come il criterio della cittadinanza abbia spesso creato alcune difficoltà interpretative, in particolar modo in caso di concorso tra due cittadinanze comuni europee. L’impossibilità da parte della Corte di Giustizia di trovare una soluzione differente da quella della concorrenza perfetta tra le cittadinanze individuate, non ha certamente eliminato il problema di determinare in siffatti casi quale cittadinanza abbia il collegamento maggiormente effettivo con la situazione giuridica oggetto di causa. Al criterio della cittadinanza (comune) rimane, quindi, la funzione di attrarre all’interno della sfera applicativa delle norme di conflitto, talune fattispecie che, a causa dello scarso collegamento con il territorio europeo, sarebbero soggette all’applicazione delle norme di conflitto nazionali. Le citate carenze definitorie possono essere affrontate, e possibilmente ridotte al minimo, ricorrendo a due meccanismi istituzionali in grado di migliorare la qualità 327 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE dell’applicazione uniforme delle regole, nonchè di razionalizzare la complessità del corpus di regole esistenti che disciplinano la cooperazione giudiziaria. Il primo di questi dispositivi consiste nella funzione interpretativa della Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE. Il ruolo della Corte è risultato particolarmente importante per quanto riguarda il Regolamento “Bruxelles II bis”, a seguito dell'introduzione – tra l’altro – del rinvio pregiudiziale d'urgenza; la seconda strategia è rappresentata dal dialogo interistituzionale tra gli Stati membri che la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale si è impegnata a promuovere8. La Rete, per quanto riguarda il regolamento, è interessata al relativo sviluppo, e potrebbe fornire un triplice apporto: giocando un ruolo attivo nel fornire informazioni su una legge straniera, la Rete potrebbe rendere più agevole, per i Tribunali degli Stati membri partecipanti, far fronte alle difficoltà inerenti la possibile applicazione (ad esempio, in virtù di accordi di scelta della legge) della legge straniera in un settore sensibile e spesso tecnicamente complicato, quale è il divorzio; per favorire lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche in materia di applicazione del regolamento, la Rete potrebbe contribuire ad elaborare soluzioni interpretative, al fine di superare alcune delle difficoltà tecniche citate; infine, per le associazioni professionali che rappresentano, a livello nazionale degli Stati membri, gli operatori del diritto direttamente coinvolti nell'applicazione di questi strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria civile e commerciale, la Rete potrebbe collaborare alla diffusione fra il pubblico di una conoscenza pratica del Regolamento n. 1259/2010. Così da un lato, pur ammettendosi che la logica della “integrazione differenziata” rappresenti una minaccia all’unità e alla coerenza interna della normativa 8 L’Unione Europea pare aver percepito il pericolo di un’eccessiva produzione legislativa che talvolta non sia necessariamente accompagnata da azioni incisive volte a promuovere la diffusione di tali regole nel tessuto giudiziario nazionale ed a promuovere il coordinamento tra gli operatori giudiziari nazionali. Questa seconda fase del progetto europeo – che si può definire “pratico-applicativa”, per differenziarla da quella più strettamente normativa – è, per molti versi, molto più complessa della prima e rappresenta, a ben vedere, un obiettivo che ha una prospettiva di medio-lungo termine. Per questo motivo, l’Unione Europea ha adottato con riferimento al periodo 2007-2013 un ampio e ambizioso programma riguardante la cooperazione giudiziaria civile, intitolato “Giustizia Civile”, il cui obiettivo è promuovere – attraverso azioni gestite direttamente dalla Commissione, ovvero da reti interstatali, ovvero, infine, da enti privati – la creazione e lo sviluppo di un vero spazio giudiziario comune. 328 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE dell’Unione, si osserva che tale minaccia può essere almeno in parte contrastata ricorrendo ai meccanismi istituzionali concepiti per accrescere la qualità applicativa del diritto dell’Unione europea, come la competenza in via pregiudiziale della Corte di giustizia o il contributo fornito dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Ma dall’altro, viene rilevato come alcune delle soluzioni accolte dal regolamento non appaiano del tutto persuasive sul piano tecnico e che, pertanto, a tempo debito, andrebbero riconsiderate alcune disposizioni, anche alla luce dell’esperienza applicativa che si sarà andata nel frattempo maturando in seno agli Stati membri. La nuova normativa si pone senza dubbio nella linea della “progressiva privatizzazione della relazione matrimoniale”, contrassegnata dall’“ampliata autonomia dei partners” nel disporre del loro rapporto9. Non può peraltro non rilevarsi che il favor divortii, cui la normativa è improntata, è perseguito mediante l’adozione di norme di diritto internazionale privato, apparentemente tecniche, ma in realtà dettate da scelte politiche tendenti a favorire l’integrazione europea e le libertà del mercato, e finisce così per comprimere le scelte legislative degli Stati membri anche in una materia, come il diritto di famiglia, nella quale manca una competenza dell’Unione sul piano del diritto sostanziale. Alle coppie che intendano divorziare, il regolamento offre nuove opportunità di accesso a giurisdizioni più liberali, permettendo loro di eludere le rigorose condizioni poste dalla legge italiana, poiché da un lato il Regolamento “Bruxelles II bis” offre numerosi criteri giurisdizionali – piuttosto facili da creare anche artificiosamente, nel contesto della libera circolazione delle persone, ad esempio stipulando un contratto di locazione abitativa, idoneo a radicare la residenza abituale nel luogo in cui si trova l’immobile – e, dall’altro, il Regolamento “Roma III” offre ora ai coniugi la possibilità di accordarsi sull’applicazione della legge del foro in uno degli Stati membri partecipanti, anche nel corso del procedimento. Le possibilità del c.d. “divorzio Eurostar” si allargano dunque notevolmente: nel Paese di cui i coniugi sono cittadini e nel quale hanno residenza effettiva, la pronuncia dovrà essere riconosciuta automaticamente sulla base del Regolamento 9 Zanobetti, A., Divorzio all'europea. Il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, pp. 250-ss. 329 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE “Bruxelles II bis”. Da questo punto di vista, sembra difficile che si possa ricorrere al limite dell’ordine pubblico per bloccare divorzi pronunciati in applicazione di leggi particolarmente liberali, proprio perché il Regolamento n. 2201/2003, all’art. 25, stabilisce che il riconoscimento di una decisione “non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale, o l’annullamento del matrimonio”. Inoltre, non può essere contestata al momento del riconoscimento la competenza giurisdizionale di uno degli Stati membri, che abbia affermato di poter conoscere di una domanda di divorzio. Il “divorzio all’europea”, dal 21 giugno 2012, è dunque notevolmente più agevole. Ad ogni buon conto, pare comunque doversi attribuire minore rilievo alla criticità sollevata da parte della dottrina in merito all’eccessiva discrezionalità che i titoli giurisdizionali europei lascerebbero all’attore-coniuge che desidera ottenere lo scioglimento del matrimonio. Posto che l’obiettivo del legislatore dell’Unione è quello di favorire lo scioglimento del vincolo matrimoniale, la necessità di limitare il fenomeno di forum shopping emerge attraverso un’altra strada e cioè l’armonizzazione delle regole di conflitto. Anche in questo caso, ancora una volta, si potrà perfezionare un sistema internazionalprivatistico che, allo stato, risulta ancora incompleto quando – pur in un quadro di cooperazione rafforzata – si potrà raggiungere un’uniformazione pressoché totale della normativa di conflitto. Per concludere, il divorzio transfrontaliero è solo il primo dei campi armonizzati nell’ambito del diritto di famiglia. Alla tendenza ad uniformare le legislazioni nazionali, si è contrapposta una tendenza, più consolidata nel tempo, rivolta a nuovi allontanamenti in altri ambiti, i quali restano tutt’oggi di difficile omogeneizzazione, denotando una difformità delle normative in tema di famiglia ed oggettive difficoltà di ricaduta rispetto al diritto alla libera circolazione. Si fa qui riferimento a questioni come i più volte citati matrimoni omosessuali, le coppie di fatto, le unioni stabili registrate, cui si è dato ampio spazio sul tema della nozione di famiglia. Per questo motivo si può difficilmente affermare che il diritto di famiglia a livello europeo sia definitivamente uniformato ed operativo. Tale campo resta di difficile armonizzazione, soprattutto a causa della diffidenza della maggioranza degli Stati membri a cedere competenze all’Unione Europea in un settore per sua natura così 330 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE sensibile, alimentando di conseguenza il mantenimento di un sistema formato da un insieme di ordinamenti giuridici asimmetrici che faticano a cooperare efficacemente tra loro. Come si è avuto modo di mettere in luce analizzando in ottica comparativa i principali ordinamenti nazionali, le nuove realtà familiari si caratterizzano in primo luogo per la loro “non universalità”, nel senso che non tutti i sistemi legislativi degli Stati membri si sono dotati di specifiche discipline di settore a livello tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto internazionale privato, ed anche nei Paesi che hanno colmato le lacune normative, le soluzioni adottate si rivelano spesso molto eterogenee tra loro. Pensare che in tale contesto multiforme venga raggiunto un consenso unanime degli Stati membri, prima ancora che i rispettivi legislatori nazionali si siano mossi verso il riconoscimento delle unioni registrate a livello di diritto sostanziale, pare utopistico. Ma pur nella difficoltà – e per certi versi, oggettiva e ragionevole impossibilità – di ipotizzare una vera e propria armonizzazione del diritto di famiglia nella sua interezza, si rende necessario considerare possibile il raggiungimento di alcuni livelli di tutela minima comune, che si fondano proprio sul diritto dell’Unione Europea, e che si sono dimostrati possibili, come nel caso della legislazione oggi esistente in materia di divorzi transfrontalieri, e dove il diritto internazionale privato svolge una centrale ed imprescindibile funzione di compromesso ed equilibrio, lungi dall’essere giunto al tramonto. 331 BIBLIOGRAFIA AA.VV., Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Commentario, in Le nuove leggi civili commentate, 2011, pp. 1435-ss; Adam, R., La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo, in Il Diritto dell’Unione Europea, fascicoli n. 2-3/1998, pp. 481-509; Adobati, E. (a cura di), Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2009, pp. 539-549. Contiene: I coniugi con la doppia cittadinanza nell’Unione europea possono domandare lo scioglimento del matrimonio davanti ai tribunali di uno o dell’altro dei due Stati interessati, pp. 547-549; Alagna, S., Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto di famiglia, Milano, Giuffrè, 1983; Alpa, G., Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia, in Familia, 2003, pp. 439-450; Alpa, G., Frammentazione delle regole, il rischio europeo, in Guida al Diritto, 2004, n. 3, pp. 60-63; Alpa, G., La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, Zanichelli, 2002; Álvarez De Toledo Quintana, L., El pacto de elección de lex separationis y lex divortii en el Reglamento 1259/2010, in Diario La Ley, n. 7613, 18 aprile 2011, pp. 1-7; Álvarez De Toledo Quintana, L., La cuestión previa de la “existencia de matrimonio” en el proceso de divorcio con elemento extranjero, in Cuadernos De Derecho Transnacional, vol. 5, n. 2/2013, pp. 140-208; Anceschi, A., La famiglia nel diritto privato internazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2006; Andress, H-J., Hummelsheim, D., When marriage ends: Economic and social consequences of partnership dissolution, Northampton, EE Publishing Limited, 2009; Andrini, M.C. (a cura di), Un nuovo diritto di famiglia europeo, Padova, Cedam, 2007; 333 BIBLIOGRAFIA Auletta, T. (a cura di), La crisi familiare, in Trattato di Diritto Privato diretto da Mario Bessone, vol. IV, tomo II, Torino, Giappichelli Editore, 2013; Baarsma, N. A., European Choice of Law on Divorce (Rome III) : Where Did It Go Wrong?, in Nederlands internationaal privaatrecht; vol. 27/2009, afl. 1, pp. 9-14; Baarsma, N. A., The Europeanisation of international family law: from Dutch to European law; an analysis on the basis of the choice of law on divorce and on the termination of registered partnerships, Groningen, Ulrik Huber Institute for Private International Law, 2010; Baratta, R., Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffré, 2004; Baratta, R., Verso la “comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 3/2005, pp. 573-606; Barbiera, L., I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, Bologna, Zanichelli, 2001; Bariatti, S., Cases and Materials on EU Private International Law, Oxford, Hart Publishing, 2011; Bariatti, S., I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, pp. 603-618 e in Studi in memoria di Vincenzo Starace, Bari, 2007; Bariatti, S., La famiglia nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè, 2007; Baruffi, M. C., Il regolamento sulla legge applicabile ai “divorzi europei”, in Diritto dell’Unione Europea, fascicolo n. 4/2011, pp. 867-ss; Baruffi, M. C., La legge applicabile ai divorzi europei, in L. Panella – E. Spatafora (a cura di), Studi in onore di Claudio Zanghì. Diritto dell’Unione europea, vol.3, tomo II, pp. 387-408; Basedow, J., Kono, T. (eds.), Economic Analysis of Private International Law, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006; Basedow, J., Le rattachement à la nationalité et les conflits de nationalité, in Revue Critique de Droit International Privé, 2010, pp. 427-456; Basedow, J., European Divorce Law: Comments on the Rome III Regulation, in Verbeke, A.- L., Scherpe, J. M., Declerck, C., Helms, T. e Senaeve, P., Confronting the Frontiers of Family and Succession Law – Liber amicorum Walter Pintens, Intersentia, 2012, pp. 135-ss; 334 BIBLIOGRAFIA Basedow, J., The communitarisation of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam, in Common Market Law Review, 2000, pp. 687-ss; Battaglia, E., “Sesso” e “orientamento sessuale” nell’interpretazione dell’art. 141 CE alla luce della sentenza K.B. c. Regno Unito, in Diritto dell’Unione Europea, 2004, pp. 599-618; Bellia, A., Federalismo e matrimonio omosessuale nell’Unione Europea: una prospettiva americana, in Quaderni costituzionali, 2009, n. 1, pp. 131-142; Benedetti, A. M., Carpaneto, L., Queirolo, I., La tutela dei "soggetti deboli" tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno, Aracne, 2012; Bentwich, N., Recent Developments of the Principle of Domicile in English Law, in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye, vol. 87, 1955, I, pp. 121-ss; Bergamini, E., Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il nuovo regolamento 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in L. Panella – E. Spatafora (a cura di), Studi in onore di Claudio Zanghì. Diritto dell’Unione europea, vol.3, tomo II, pp.409-422; Bergamini, E., Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Studi sull’integrazione europea, 2012, pp. 181-ss; Bergamini, E., La famiglia nel diritto dell’Unione Europea, Collana di Testi e Documenti di Diritto Europeo diretta da Bruno Nascimbene, n. 17, Milano, Giuffrè, 2012; Bergamini, E., La famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea: i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di unioni di fatto e registrate, in L. S. Rossi – E. Baroncini (a cura di), Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 281-306; Bergamini, E., La famiglia quale oggetto di tutela del diritto dell’Unione europea e nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2010, pp. 457-472; Bergamini, E., Dereatti, C., L’uniformazione (parziale) della legge applicabile nel diritto dell’UE. Dal nuovo Reg. n. 1259/2010 al Reg. sulle successioni: il focus sulla volontà delle parti per contenere il forum running, in Int’l lis, 2012, pp. 10-ss; 335 BIBLIOGRAFIA Biagioni, G., La pianificazione delle vicende patrimoniali della famiglia transnazionale, Atti del Convegno ILMA Coppia e minori – questioni di attualità nel diritto internazionale privato, Bologna, 8 marzo 2013; Bilotta, F., Le unioni fra persone dello stesso sesso: profili di diritto civile, comunitario e comparato, Milano-Udine, Mimesis, 2008; Boele-Woelki, K. (ed.), Common core and better law in European family law, Antwerp, Intersentia, 2005; Boele-Woelki, K., Der favor divortii im niederlaendischen internationalen Scheidungsrecht, in Boele-Woelki, K. (ed.), Comparability and Evaluation. Essays on comparative law, private international law, and international commercial arbitration, in honour of D. Kokkini-Iatridou, Dordrecht, Boston, 1994, pp. 167-ss; Boele-Woelki, K., For Better or For Worse: the Europanization of International Divorce Law, in Yearbook of Private International Law, 2010, pp. 1-ss; Boele-Woelki, K., New Questions in International Divorce Law within the European Union: Enhanced Cooperation, in Merkourios, vol. 26/2009, pp. 4-13; Boele-Woelki, K., Fuchs, A. (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Oxford, Intersentia, 2003; Boele-Woelki, K., Ferrand, F., González-Beilfuss, C., Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses, Oxford, Intersentia, 2013; Bogdan, M., Concise Introduction to EU Private International Law, 2a ed., Europa Law Publishing, 2012; Bogdan, M., The EC Treaty and the Use of Nationality and Habitual Residence as Connecting Factors in International Family Law, in International Family Law for the European Union, Johan Meeusen et al. (eds.), Oxford, Intersentia, 2007; Bolognini, S., Breve storia del matrimonio gay, in Bioetica, fascicolo n. 1/2005, pp. 105-ss; Bonini-Baraldi, M., EU Family Policies Between Domestic ‘Good Old Values’ and Fundamental Rights: The Case of Same-Sex Families, in Maastricht Journal. European and Comparative Law, 2008, pp. 517-553; Bonini-Baraldi, M., Il matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all’estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all’ordine pubblico?, in Famiglia e diritto, 2005, pp. 418-ss; 336 BIBLIOGRAFIA Bonini-Baraldi, M., Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Milano, Ipsoa, 2005; Bonomi, A. (a cura di), Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, in Trattato di diritto privato dell’Unione Europea diretto da Ajani-Benacchio, vol. XIV, Torino, Giappichelli Editore, 2009; Bonomi, A., La compétence des juridictions des Etats membres de l’Union européenne dans les relations avec les Etats tiers à l’aune des récentes propositions en matière de droit de la famille et des successions, Zürich/St. Gallen, Dike, 2011; Bonomi, A., Steiner, M., Les Régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, Librairie Droz, Genève, 2006; Borum, O. A., Quelques observations sur le projet de Convention de La Haye (1951) pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile, in Liber amicorum Algot Bagge, Stockholm, 1956; Boschiero, N., Les couples homosexuelles à l’épreuve du droit international privé italien, in Rivista di diritto internazionale, 2007, pp. 50-131; Boulanger, E., Droit civil de la famille, (I) Aspects comparatifs et internationaux, Paris, Économica, 1997; Bourel, P., De Vareilles-Sommieres, P., Loussouarn, Y., Droit international privé (10e édition), Paris, Dalloz – Precis Dalloz, 2013; Bridge, J., Bond, T., Gribbin, L., Reardon, M. (eds.), A Practical Approach to Family Law, Oxford, Oxford University Press, 2012; Briggs, A., The Conflict of Laws, third edition, Oxford, Oxford University Press, 2013; Brunetta D’Usseaux, F., Il diritto di famiglia nell’Unione Europea: formazione, vita e crisi della coppia, Padova, Cedam, 2005; Bücher, A., La famille en droit international privé, in Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye, 2000, pp. 9-186; Cafari Panico, R., Divorzi stranieri tra riconoscimento e trascrizione, in Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, 2002, pp. 5-12; Caggia, F., Famiglia e diritti fondamentali nel sistema dell’Unione Europea, Roma, Aracne, 2005; 337 BIBLIOGRAFIA Calì, G., L’idea di famiglia: la società ad un punto di svolta, in Voci di Pace, Notiziario a cura degli Ambasciatori di Pace dell’UPF (Universal Peace Federation-Italia), fascicolo n. II/2013, pp. 3-7; Calò, E., L’influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia, 2005, pp. 509-536; Calò, E., Matrimonio à la carte. Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l’intervento comunitario, Milano, Giuffrè, 2009; Calò, E., Velletti, M., La disciplina europea del divorzio, in Corriere giuridico, fascicolo n. 5/2011, pp. 719-734; Calò, E., Velletti, M., Il ruolo del notaio nel divorzio europeo – Aspetti personali e patrimoniali. Patti prematrimoniali, Milano, Ipsoa, 2012; Calvo Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J., Crisis matrimoniales, in Calvo Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J. (a cura di), Derecho internacional privado, vol. II, 12ª edición, Granada, Comares, 2011, pp. 183-246; Calvo Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J., La Ley aplicable al divorcio en Europa: el futuro reglamento Roma III, in Cuadernos de Derecho Transnacional, fascicolo n. 1/2009, pp. 36-71; Campuzano Díaz, B., La politica legislativa de la UE en DIPr de familia. Una valoración de conjunto, in Cuadernos De Derecho Transnacional, vol. 5, n. 2/2013, pp. 234-264; Campuzano Díaz, B., The Coordination of the EU Regulations on Divorce and Legal Separation with the Proposal on Matrimonial Property Regimes, in Yearbook of Private International Law (vol. XIII/2011), 2012, pp. 233-ss; Campuzano Díaz, B., Uniform Conflict of Law Rules on Divorce and Legal Separation via Enhanced Cooperation, in Latest Developments in EU Private International Law, ed. Beatriz Campuzano D az, Cambridge – Antwerp – Portland, Intersentia, 2011, pp. 23-48; Cannone, A., La giurisprudenza costituzionale in materia internazionale ed europea (2001-2009), Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; Cannone, A., Le grandi decisioni della Corte Costituzionale in materia internazionale ed europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; Cantore, C. M., We're one, but we're not the same: Enhanced Cooperation and the Tension between Unity and Asymmetry in the EU, in Perspectives on Federalism, vol. 3, issue n. 3/2011, pp. 1-21; 338 BIBLIOGRAFIA Carbone, S.M., Autonomia privata nel diritto sostanziale e nel diritto internazionale privato: diverse tecniche e un’unica funzione, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 3/2013, pp. 569-592; Carbone, S.M., Queirolo, I., Diritto di famiglia e Unione Europea, Torino, Giappichelli Editore, 2008; Carella, G., Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Bari, Cacucci, 1999; Carrascosa González, J., La ley aplicable a la separación judicial y al divorcio en defecto de elección de ley por los cónyuges. Análisis del artículo 8 del Regolamento 1259/2010 de 20 diciembre 2010, in Cuadernos de Derecho Transnacional, fascicolo n. 1/2012, 1, pp. 52-85; Carrascosa González, J., Seatzu, F., La legge applicabile alla separazione personale dei coniugi e al divorzio nella proposta di regolamento “Roma III”, in Studi sull’integrazione europea, 2010, pp. 49-ss; Carrascosa González, J., Seatzu, F., Normas de competencia judicial internacional en la propuesta de reglamento ‘Roma III’, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 3/2009, pp. 567-588; Carruthers, J., Party Autonomy in the Legal Regulation of Adult Relationships: What Place for Party Choice in Private International Law?, in International & Comparative Law Quarterly, 2012, pp. 881-913; Castellaneta, M., La "comunitarizzazione" della cooperazione giudiziaria civile, in Notariato, fascicolo n. 3/2005, pp. 276-282; Castellaneta, M., Operatività limitata a tutela dell’ordine pubblico, in Guida al Diritto, Famiglia e Minori, dossier n. 3/2013, pp. 18-20; Chaltiel, F., Les coopérations renforcées annoncées: enfin ou fin?, in Revue du marché commun et de l'union européenne, 2012, pp. 5-6; Chaltiel, F., Le traité d'Amsterdam et la coopération renforcée, in Revue du marché commun et de l'union européenne, 1998, pp. 289-293; Clerici, R., Il nuovo regolamento dell'Unione europea sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Famiglia e diritto, fascicolo n. 11/2011, pp. 1053-1065; Clerici, R., Il ruolo dell'autonomia privata tra espansione e limiti di operatività nel regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Diritto del commercio internazionale, fascicolo n. 2/2012, pp. 351-360; 339 BIBLIOGRAFIA Condinanzi, M., Amalfitano, C., La libera circolazione della “coppia” nel diritto comunitario, in Il diritto dell’Unione Europea, 2008, pp. 399-432; Corbetta, F., Rapporti di coppia con elementi di estraneità e ordine pubblico internazionale, in Famiglia, Persone e Successioni, fascicolo n. 4/2008, pp. 326-332; Corbetta, F., Trascrizione del matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all’estero e diritto internazionale privato, in Diritto, immigrazione cittadinanza, 2006, pp. 32-50; Corneloup, S. (sous la direction de), Droit européen du divorce. European Divorce Law, Paris, Editions LexisNexis, 2013; Costantinesco, V., Les clauses de coopération renforcée. Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, in Revue trimestrelle de droit européen, 1997, pp. 751-767; Costantino, B., La pubblicità in Italia dei regimi patrimoniali stranieri, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fascicolo n. 1/1978, pp. 36-52; Coussirat-Coustière, V., La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme, in Internationalisation des droit de l’homme et évolution du droit de la famille, Paris, 1996, pp. 45-ss; Curry-Sumner, I., All's well that ends registered? The substantive and private international law aspects of non-marital registered relationships in Europe. A comparison of the laws of Belgium, France, The Netherlands, Switzerland and the United Kingdom, Antwerp, Intersentia, 2005; Dariescu, N.C., Dariescu, C., The Difficulties in Solving Litigation Concerning the Patrimonial Effects of a Marriage Between an Italian Citizen and a Romanian Citizen, in Journal of Private International Law, 2008, pp. 107-119; Davì, A., Le renvoi en droit international privé contemporain, in Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye, Brill – Martinus Nijhoff Publishers, 2012, vol. 352, pp. 9-522; Davì, A., Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in Rivista di diritto internazionale, 2002, pp. 861-902; Davì, A., Separazione personale, in Enciclopedia del Diritto, 1989, vol. XLI, pp. 1412-1434; 340 BIBLIOGRAFIA De Filippis, B., Bilotta, F., Amore civile: dal diritto della tradizione al diritto della ragione, Sesto San Giovanni-Gemona del Friuli, Mimesis, 2009; De Filippis, B., Buonadonna A. L., Schettini, B., Ricci, P., Pini. M., Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio, Padova, Cedam, 2013; De Filippis, U., La separazione personale dei coniugi ed il divorzio. Conseguenze della crisi coniugale su coppia, famiglia, figli e beni, Padova, Cedam, 2012; De La Serre, F., Wallace, H., Les coopérations renforcées: une fausse bonne idée?, Groupement d'Etudes et de Recherches ‘Notre Europe’, Etudes et Recherches, No. 2, 1997; De Marzo, G., Il regolamento (Ue) 1259/2010 in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale: primi passi verso un diritto europeo uniforme della famiglia, in Foro italiano, fascicolo n. 3/2011, pt. 1, pp. 917-921; De Nova, R., Accettabilità della Convenzione dell'Aja sul rinvio, in Studi in onore di G. M. de Francesco, vol. I, Milano, 1957, pp. 173-ss; De Oliveira, G., A European family law? (play it again, and again…Europe), in AA. VV., Um còdigo civil para a Europa, Coimbra, 2002, pp. 127-ss; De Vareilles-Sommiéres, P. (ed.), Forum Shopping in the European Judicial Area, Oxford, Hart Publishing, 2013; De Vido, S., The relevance of double nationality to conflict-of-laws issues relating to divorce and legal separation in Europe, in Cuadernos de derecho transnacional, fascicolo n. 4/2012, pp. 222-232; De Winter, L. I., Nationality or Domicile? The present state of affairs, in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye, vol. 128, 1969, III, pp. 346-ss; De Witte, B., Future Paths of Flexibility: Enhanced Cooperation, Partial Agreements and Pioneer Groups, in De Zwaan, J., Nelissen J., (eds), The European Union an Ongoing Process of Integration. Liber Amicorum Alfred E. Kellermann, T.M.C. Asser Press, 2004, pp. 141-152; Dethloff, N., Arguments for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, in Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, ed. K. Boele-Woelki, Intersentia, 2003, pp. 51-59; Devers, A., De qualques effets patrimoniaux du divorce en droit international, in Droit et patrimoine, n. 138/2005, pp. 89-94; 341 BIBLIOGRAFIA Devers, A., Le concubinage en droit international privé, Paris, LGDJ, 2004; Devers, A., Farge, M., Le nouveau droit international privé du divorce: à propos du règlement Rome III sur la loi applicable au divorce, in La semaine juridique – Edition générale, 2012, pp. 1277-ss; Di Blase, A., Guida alla giurisprudenza italiana e comunitaria di diritto internazionale privato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; Di Noto, R., Le droit au respect de la vie privée et familiale, nouveau paradigme en droit international privé des personnes?, in Alleweldt, R., Callsen, R., Dupendant, J. (a cura di), Human Rights Abuses in the Contemporary World, Oxford, Peter Lang, 2012; Di Sapio, A., Sulla pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi stranieri, in Il Diritto di famiglia e delle persone, fascicolo n. 4/2007, pt. 1, pp. 1738-1795; Dieter, E., La riforma italiana del diritto di famiglia in rapporto alle legislazioni dei paesi europei, in Rivista di diritto civile, fascicolo n. 4/1985, pp. 319-331; Dnes, A. W., Rowthorn, R. (eds.), Law and Economics of Family Law and Divorce, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Dogliotti, M., Persone Fisiche, aggiornato alla nuova normativa in materia di filiazione, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, vol. II, Torino, Giappichelli Editore, 2013; Dogliotti, R., I rapporti patrimoniali tra i coniugi. Orientamenti giurisprudenziali, in Giurisprudenza di merito, fascicolo n. 2/1988, pp. 431-436; Draetta, U., Parisi, N., Rinoldi, D. (a cura di), Lo spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell’Unione europea. Principi fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; Duncan, W., Civil aspects of emerging forms of registered partnerships. Private international law issues, The Hague, 15-16 marzo 1999; Eekelaar, J., Maclean, M., Family Justice: The Work of Family Judges in Uncertain Times, Oxford, Hart Publishing, 2013; Ehlermann, C. D., Différenciation accrue ou uniformité renforcée?, in Revue du Marché Unique Européen, 1995, pp. 191-ss; Ehlermann, C. D., Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation: The New Provisions of the Amsterdam Treaty, in European Law Journal, 1999, pp. 246-ss; 342 BIBLIOGRAFIA Ehlermann, C. D., How flexible is Community law? An unusual approach to the concept of ‘two-speeds’, in Michigan Law Review, 1984, 82, 1274-93; Ekström, M., Les règles communautaires en matière matrimoniale: du règlement ‘Bruxelles II’ à la proposition ‘Rome III’, in L’observateur de Bruxelles, 2007, p. 19; Falletti, E., Osservatorio di diritto internazionale privato e processuale, in Famiglia e diritto, fascicolo n. 5/2011, p. 511. Contiene: Separazione personale e divorzio, pp. 514-ss; Fallon, M., Le nouveau droit du divorce International selon le règlement Rome III: une évolution tranquille, in Revue trimestrielle de droit familial, 2012, pp. 291-ss; Fantetti, F. R., Codificazione europea per l’unificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio, in Famiglia, Persone e Successioni, fascicolo n. 4/2008, pp. 346-360; Fantetti, F. R., Il regime patrimoniale europeo della famiglia, in Famiglia, Persone e Successioni, fascicolo n. 2/2011, pp. 140-144; Farge, M., Etait-il opportun de définir la notion de résidence habituelle en droit International privé communautaire?, in Droit de la famille, 2006, Etudes 17; Feraci, O., L’attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unione Europea: un primo bilancio critico, in Rivista di diritto internazionale, fascicolo n. 3/2013, pp. 955-964; Feraci, O., L’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea, in Rivista di diritto internazionale, fascicolo n. 2/2013, pp. 424-ss; Ferrando, G., Le relazioni familiari nella Carta dei Diritti dell’Unione Europea, in Politica del diritto, 2003, pp. 347-370; Finocchiaro, M., Aspetti controversi del regime patrimoniale fra i coniugi (regime patrimoniale e matrimonio, nonché questioni diverse in tema di comunione legale e di suo scioglimento), in Vita notarile, fascicolo n. 3/1997, pt. 1, pp. 1238-1267; Fiorini, A., Choice of Law in Divorce: Is the Europeanization of Family Law Going Too Far?, in International Journal of Law, Policy and Family, 2008, pp. 178-ss; 343 BIBLIOGRAFIA Fiorini, A., Harmonizing The Law Applicable To Divorce And Legal Separation – Enhanced Cooperation As The Way Forward?, in International & Comparative Law Quarterly, volume n 59/2010, pp. 1143-1158; Fois, P., Applicazione differenziata e flessibilità nel diritto dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, fascicolo n. 6/2011, pp. 25-39; Fois, P., Dall’armonizzazione all’unificazione dei diritti interni nell’Unione Europea. Valutazione critica di una tendenza in atto, in Studi sull’integrazione europea, fascicolo n. 7/2012, pp. 237-255; Forlati, S., Annoni, A. (a cura di), The Changing Role of Nationality in International Law, Oxford, Routledge, 2013; Francescakis, Ph., La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé, Paris, 1958, spec. pp. 177-ss; Franzina, P., L'autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di legge in materia di separazione e divorzio, in Rivista di diritto internazionale, fascicolo n. 2