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Sommario
In primo piano
Milleproroghe
Il reclutamento di personale nella PA nell’anno 2017 alla luce del c.d. ‘‘decreto milleproroghe’’
di Maria Gentile
Organismi
Indipendenti
di Valutazione
Elenco nazionale degli OIV dello Stato: genesi, contenuti, criticità e questioni tuttora aperte
Trasparenza Adempimenti
L’ANAC traccia le Linee guida per la ‘‘trasparenza’’ organizzativa e del personale dopo il decreto Foia
di Pietro Bevilacqua
di Paola Cosmai
77
89
94
Esperienze in ... comune
Formazione
del personale
Il sistema dei valori nei comportamenti: un nuovo modo di fare formazione nel Comune di Cesena Unione Valle del Savio
di Mariachiara Ionchese, Andrea Lucchi, Manuela Lucia Mei, Stefania Tagliabue e Luciana Zanon
103
Documenti
Giurisprudenza
113
Avvocati dipendenti di enti pubblici - Autonomia organizzativa dell'ufficio legale
Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2016, n. 5448
113
Incarichi a legali esterni all’ente - Incompetenza della giunta comunale
TAR Sicilia, sentenza 22 dicembre 2016, n. 3057
115
Conflitto di giurisdizione - Scorrimento della graduatoria o nuovo concorso
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 20 dicembre 2016, n. 26272
117
Falsa attestazione della presenza in servizio e licenziamento - Principi applicabili prima
della c.d. Riforma Madia
Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25750
120
Legge n. 104 del 1992 - Divieto di trasferimento anche nel caso di disabilità non grave del familiare
Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza 12 dicembre 2016, n. 25379
122
Commissione di concorso - Segretario generale presidente della commissione
TAR Calabria, Sez. II, 7 dicembre 2016, n. 2401
123
Indici
Cronologico e analitico
Azienditalia - Il Personale 2/2017
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Mensile di gestione e amministrazione
del personale degli enti locali
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In primo piano
Milleproroghe
Il reclutamento di personale
nella PA nell’anno 2017 alla
luce del c.d. “decreto
milleproroghe”
di Maria Gentile - Professoressa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Il 30 dicembre scorso è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 244/2016, dal titolo “Proroga e definizione di termini”, approvato il giorno precedente dal Consiglio dei ministri e contenente più di
un centinaio di proroghe di termini alcune delle quali riguardanti le attività finalizzate al reclutamento di personale pubblico.
Premessa
Graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato
Il comma 1 conferma fino al 31 dicembre 2017
l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, approvate
successivamente alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 125/2013 (c.d. “decreto D’Alia”),
fermi restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l’eventuale termine di maggiore durata della
graduatoria stabilito in tre anni (2) dall’art. 35,
comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001. Come esplicitato
nella relazione illustrativa al disegno di legge di
conversione del decreto-legge, la odierna disposizione completa la previsione contenuta nel comma
368 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge
di bilancio per il 2017, che ha prorogato fino al 31
dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del citato
D.L. n. 101/2013.
Al riguardo occorre ricordare che negli ultimi anni
le amministrazioni sono state assoggettate a forti limitazioni alle assunzioni, che hanno reso impossibile l’utilizzazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei nei concorsi espletati; il decreto del
Ministro per la semplificazione e la P.A. del 14 settembre 2015, recante i “Criteri per la mobilità del
personale dipendente a tempo indeterminato degli
enti di area vasta dichiarato in soprannumero, del-
(1) Il “decreto milleproroghe” nasce nel 2004 come misura
eccezionale per posticipare scadenze fissate entro la fine dell’anno e prolungare l’efficacia di disposizioni.
(2) “Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali”, come recita il comma 5-ter dell’art. 35 del D.Lgs. n.
165/2001.
Come usualmente accade da alcuni anni (1), anche
quest’anno il Governo ha approvato un decretolegge (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) per prorogare l’efficacia di alcune disposizioni e di una serie di
termini in scadenza al 31 dicembre 2016; questa
volta, il provvedimento, a causa dell’urgente conclusione dei lavori di approvazione della Legge di
bilancio per il 2017 - determinata dalle recenti e
note vicende politiche - si è arricchito di ulteriori
contenuti, che avrebbero altrimenti trovato sede
nella predetta Legge di bilancio.
Le disposizioni che concernono la proroga di termini in materia di PP.AA. sono contenute nei diversi commi dell’art. 1 del D.L. in argomento, sui
quali ci si soffermerà in ragione dell’impatto che le
norme introdotte avranno sull’acquisizione di personale da parte delle PP.AA. nell’anno appena iniziato.
Il contenuto del Decreto Legge riferito al
pubblico impiego
Azienditalia - Il Personale 2/2017
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In primo piano
la Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi
di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale” (3), aveva sospeso la
possibilità per le amministrazioni di assumere le
unità di personale che il vigente regime avrebbe
consentito, in attesa della conclusione degli indicati processi di mobilità. La Legge di stabilità per il
2016 (art. 1, comma 234, Legge 208/2015) ha confermato tale intento disponendo che le attività di
reclutamento possono essere svolte dalle amministrazioni solo dopo l’espresso avviso del Dipartimento della funzione pubblica, che ha gestito i
processi per la ricollocazione del personale in mobilità.
Il regime di proroga introdotto dal comma in esame consente di potere utilizzare per le attività di
reclutamento tutte le risorse accantonate negli anni precedenti, durante i quali sono state imposte le
ricordate limitazioni alle assunzioni di nuovo personale (4), in tal modo rendendo possibile di porre
in essere le procedure concorsuali per acquisire le
unità di personale autorizzate ovvero attuare i processi di mobilità, nel rispetto delle posizioni giuridiche vantate da quei soggetti collocati nelle graduatorie di merito che aspirano all’assunzione.
La giurisprudenza amministrativa afferma, infatti,
che, in presenza di graduatorie di concorsi espletati, valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale si deve provvedere normalmente attraverso lo
scorrimento delle graduatorie stesse. I principi desumibili dalla legislazione più recente, ispirati da
esigenze di contenimento della spesa pubblica e di
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, rendono eccezionale l’ipotesi di bandire un
nuovo concorso, in presenza di graduatorie vigenti (5); per cui, qualora l’amministrazione abbia stabilito di provvedere alla copertura di posti vacanti,
deve motivare la determinazione riguardante le
modalità di reclutamento. L’utilizzazione delle graduatorie non deroga alla regola costituzionale del
concorso, anzi ne consente, a dire del giudice amministrativo, la massima applicazione; se un sogget(3) I divieti di assunzioni a tempo indeterminato erano stati
posti dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Legge di stabilità
2015, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, di cui alla Legge n. 56/2014, cui aveva
fatto seguito la circolare del Ministro per la semplificazione e
la P.A. n. 1 del 2015, recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni sul personale e di altri profili di raccordo tra le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e
le previsioni contenute nella Legge n. 56/2014.
(4) Si rammenti al riguardo il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, c.d.
“spending review”.
(5) Cfr. l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del
78
to figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d’esame
ed è stato giudicato astrattamente meritevole di
occupare il posto per la copertura del quale il concorso è stato bandito. Ove tale circostanza non si
sia realizzata è per l’insufficienza dei posti messi a
concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei;
qualora, però, tale limite quantitativo venga meno,
non dovrebbero frapporsi ostacoli all’assunzione di
quel soggetto giudicato idoneo purché la graduatoria sia ancora valida ed efficace. Le leggi di proroga, che tendono a dilatare i termini di validità delle graduatorie rispondono d’altra parte ad esigenze
di razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica.
Sul punto non può, tuttavia, non essere sottolineato come, nell’ambito del processo di riforma di cui
alla Legge delega n. 124/2015, nell’intento di perseguire l’auspicato “ricambio generazionale”, il legislatore ha previsto la limitazione del numero degli
idonei nei concorsi e, soprattutto, la riduzione dei
termini di validità delle graduatorie. Al momento
non si conoscono le prospettive di attuazione di tali criteri poiché, com’è noto, il percorso riformatore ha subito una “brusca battuta d’arresto” all’esito
della recente pronuncia della Corte costituzionale
n. 251/2016 (6), ma il termine per l’esercizio della
delega di cui si tratta è ancora in corso.
Graduatorie dei concorsi banditi
dall’amministrazione penitenziaria
Il comma 2 dell’articolo in commento dispone la
proroga delle graduatorie dei concorsi banditi dall’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art.
2199 del Codice dell’ordinamento militare, di cui
al D.Lgs. n. 66/2010, pubblicate in data anteriore
al 1°gennaio 2012. Il predetto art. 2199 del Codice
dell’ordinamento militare disciplina, infatti, le procedure per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare, stabilendo che siano messi annualmente a concorso dei posti, determinati sulla
2011, in Giornale Dir. Amm., 2011, 9, 997, cui si sono conformate le successive pronunce; cfr., per tutte, Consiglio di Stato
sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3407, in Ragiusan, 2015, 369/370,
254.
(6) La sentenza della Corte costituzionale n. 251, pubblicata
il 25 novembre 2015, ha accolto delle censure di merito sollevate dalla Regione Veneto in ordine ad alcune disposizioni della Legge n. 124/2015 che intaccavano la competenza legislativa regionale e avrebbero reso perciò necessaria la leale collaborazione tra Stato e Regioni nella forma dell’acquisizione della previa intesa, piuttosto che del mero parere.
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In primo piano
del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica connessi allo svolgimento del Giubileo
straordinario del 2015-2016, aveva consentito di
anticipare l’assunzione dei volontari in ferma prefissata quadriennale presso le Forze armate, di cui
alla lett. b) del comma 4 del citato art. 2199, collocati nelle graduatorie approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011 - così riducendo i tempi
di ferma - e, per i posti residui, di assumere gli idonei non vincitori attraverso lo scorrimento delle
medesime graduatorie.
base di una programmazione quinquennale predisposta annualmente da ciascuna amministrazione
interessata e trasmessa al Ministero della difesa, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere.
La disposizione introdotta dal decreto, in deroga
all’illustrata normativa, consente l’assunzione di
unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo
degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria attingendo alle graduatorie dei concorsi
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio
2012. Saranno reclutati i soggetti giudicati idonei
e utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi
di cui al comma 4, lett. b), del citato art. 2199 del
codice, ossia coloro che sarebbero stati immessi
nella carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria dopo aver prestato servizio nelle Forze armate
in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale e, per i posti residui, sarà consentito assumere gli idonei non vincitori collocati nelle medesime graduatorie, procedendo dalle graduatorie
più recenti tra quelle approvate dopo il 1° gennaio
2012.
La scelta di privilegiare le graduatorie dei concorsi
più vicini è motivata dall’esigenza di provvedere in
tempi celeri all’assunzione; ciò in quanto, i candidati inseriti in tali graduatorie risultano idonei agli
accertamenti psicofisici e attitudinali previsti per
l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria,
mentre quelli inseriti nelle graduatorie precedenti
dovrebbero essere nuovamente sottoposti agli indicati accertamenti ai fini dell’assunzione. La relazione governativa al disegno di legge di conversione
del decreto legge in commento riferisce tra l’altro
che lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi
banditi e conclusi precedentemente a quelli in corso di realizzazione consente all’amministrazione di
risolvere alcune difficoltà sorte in relazione a vicende giudiziarie scaturite dalle ultime procedure
concorsuali bandite. La odierna disposizione, peraltro, era stata preceduta dal disposto di cui all’art.
16-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, al fine di
incrementare i servizi di prevenzione e di controllo
Contratti di lavoro a tempo determinato del
personale delle Province e dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
Il terzo comma dell’art. 1 oggetto di esame reca la
proroga di un anno dei contratti di lavoro a tempo
determinato del personale delle Province, nonché
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L’art. 4, comma 9, terzo periodo, D.L. n.
101/2013, richiamato dal comma in commento,
stabilisce che, fermo restando il divieto per le Province di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nelle more dell’attuazione
delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione
delle medesime, disposto dall’art. 16, comma 9,
D.L. n. 95/2012, detti Enti possono prorogare, per
le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vigenti vincoli finanziari, fino al 31 dicembre 2016 (7) i contratti di
lavoro a tempo determinato nonché - sulla base
del successivo intervento del comma 9-quater del
D.L. n. 210/2015, come risultante dalla Legge di
conversione n. 21/2016 - i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
L’indicato termine del 31 dicembre 2016 viene
dunque differito al 31 dicembre 2017 e tale proroga
deve intendersi estesa anche ai medesimi rapporti
di lavoro in essere presso le Città metropolitane;
ciò poiché successivamente al D.L. n. 101/2013 è
stata approvata la Legge n. 56/2014, che, al comma
16 dell’art. 1, ha fissato la data del 1° gennaio
2015 per il subentro delle Città metropolitane alle
Province omonime, attribuendo alle prime il patrimonio, il personale e le risorse strumentali delle
Province cui esse sono succedute a titolo universale (8).
La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento precisa
(7) In realtà il termine originariamente stabilito era il 31 dicembre 2014, successivamente prorogato dal D.L. n.
192/2014 al 31 dicembre 2015 e poi dal D.L. n. 210/2015 al 31
dicembre 2016.
(8) Tanto ha disposto il comma 47 dell’art. 1 della citata
Legge n. 56/2014.
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In primo piano
che l’attuale ulteriore proroga oltre a garantire lo
svolgimento dei compiti istituzionali agli enti di
area vasta, consente una continuità occupazionale
e rende possibile che il personale titolare dei predetti rapporti possa partecipare ad eventuali procedure speciali di reclutamento indette nell’ambito
provinciale per l’assunzione a tempo indeterminato.
Il riferimento è alle procedure di stabilizzazione
del personale c.d. “precario” nelle Amministrazioni Pubbliche, reclutato con contratti di lavoro
di natura temporanea ancorché per sopperire ad
esigenze di natura permanente (9). Riguardo a tali procedure occorre ricordare che la Legge di stabilità per il 2013, Legge n. 228/2012, ha introdotto nell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 3bis, a norma del quale le amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni o di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli
banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data
di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed
esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal
predetto personale e di coloro che, alla data di
emanazione del bando, hanno maturato almeno
tre anni di contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell’amministrazione che emana il
bando (10).
Il citato D.L. n. 101/2013, nel tentativo di ridurre il c.d. “precariato” (11), all’art. 4, comma 6,
aveva stabilito che, nel rispetto del limite finanziario fissato dal predetto comma 3-bis dell’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001 a garanzia dell’adeguato
accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, le amministrazioni possono bandire, a decorrere dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, proce-
dure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che
siano in possesso dei requisiti previsti dalle Finanziarie 2007 e 2008 per la stabilizzazione nonché a favore di coloro che hanno maturato negli
ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione
che emana il bando.
Successivamente, la circolare della Funzione pubblica 21 novembre 2013, n. 5 ha fornito gli indirizzi per la corretta applicazione delle norme introdotte ed ha chiarito che il reclutamento speciale
previsto dal citato art. 4 del D.L. n. 101/2013 non
comporta alcun diritto per i possibili beneficiari e
può essere avviato dalle amministrazioni in via facoltativa, in ragione del loro fabbisogno. La predetta circolare utilizza la denominazione di “reclutamento speciale a regime” per le procedure disciplinate dal comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n.
165/2001 e di “reclutamento speciale transitorio”
per le procedure disciplinate dal comma 6 dell’art.
4 del D.L. n. 101/2013. In sostanza, la circolare
chiarisce che l’alternatività tra le due procedure di
reclutamento “si pone rispetto all’esigenza di salvaguardare l’adeguato accesso dall’esterno e conseguentemente le due modalità di reclutamento speciale, nell’ambito del limite massimo del 50% delle
risorse previste per ciascun anno, sono tra loro
complementari”.
Le norme in tema di stabilizzazione hanno subito
gli effetti delle disposizioni introdotte dalla menzionata Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 424
e 425, Legge n. 190/2014), che hanno dato la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ai
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio
2015 e al personale in soprannumero delle Province e delle Città metropolitane.
(9) In tal senso si era convenuto nell’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle PP.AA., sottoscritta dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007.
(10) Le procedure di stabilizzazione dei precari nella PA
hanno posto dubbi di legittimità costituzionale poiché esse si
pongono in deroga al principio dell’accesso con concorso pub-
blico di cui all’art. 97 Cost.; cfr. Battini, “La stabilizzazione dei
precari”, in Giorn. Dir. amm., 2013, 920.
(11) I due interventi normativi riferiti avrebbero dovuto rappresentare l’attuazione degli indirizzi di programma definiti da
Governo e Parti sociali nel “Protocollo d’intesa sul Lavoro pubblico” del 3 maggio 2012.
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Sospensione delle modalità di reclutamento
dei dirigenti di prima fascia
Il comma 4, dell’art. 1 in commento, reca la proroga della previsione introdotta dall’art. 2, comma
15, D.L. n. 95/2012, che aveva disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti
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di prima fascia, di cui all’art. 28-bis (12) del D.Lgs.
n. 165/2001, fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle PP.AA. e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2016.
In realtà, il termine di sospensione di tali procedure era fissato al 31 dicembre 2015, la successiva
proroga al 31 dicembre 2016 era intervenuta ad
opera del comma 4 dell’art. 1 del D.L. n.
210/2015; con tale disposizione si chiariva che l’ulteriore differimento era fino all’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’art. 11 della Legge n.
124/2015 e ciò al fine di evitare che nelle more
potessero essere reclutate figure dirigenziali di prima fascia, che l’attuazione della riforma in materia
di dirigenza avrebbe dovuto far scomparire.
Come già osservato, la Consulta, con la sentenza
25 novembre 2016, n. 251, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra le altre disposizioni contenute nella Legge n. 124/2015, di alcune lettere del
citato art. 11, osservando che la dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi in tema di
riorganizzazione della dirigenza pubblica, in esse
contenuta, pur essendo riconducibile a apprezzabili
esigenze di unitarietà, incide sulle competenze regionali e, perciò, avrebbe postulato l’avvio di procedure collaborative nella fasi di attuazione della
delega (13). Tuttavia, il termine per l’esercizio della delega in materia di dirigenza pubblica, di cui al
citato art. 11 della Legge n. 124/2015 risulta scaduto (14), ne consegue che, se il legislatore non interverrà nuovamente, dopo il 31 dicembre 2017
potrà avere luogo il particolare sistema di reclutamento di dirigenti di vertice di cui all’art. 28-bis
del D.Lgs. n. 165/2001, che, comunque, non esclude il previgente meccanismo di acquisizione interna di dirigenti di prima fascia, basato sul transito
nella prima fascia dei dirigenti della seconda fascia,
che continuerà ad operare per la restante metà dei
posti disponibili.
Assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazione
verificatesi negli anni dal 2009 al 2012 e
termine per l’utilizzo temporaneo di segretari
comunali da parte del Dipartimento della
funzione pubblica
Il comma 5 dell’art. 1 del decreto in commento
contiene la proroga di due termini relativi a distinte fattispecie: alla lett. a), il legislatore ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
relative alle cessazione verificatesi negli anni dal
2009 al 2012, di cui all’art. 3, comma 102, della
Legge n. 244/2007 e all’art. 66, commi 9-bis, 13,
13-bis e 14 del D.L. n. 112/2008, in diverse
PP.AA. (15), nonché il termine per ottenere le
autorizzazione alle assunzioni, ove previste; alla
lett. b), viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
Per ciò che attiene alla lett. a), occorre precisare
che l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012
aveva previsto che le predette assunzioni, in origine relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2009 e 2010, fossero effettuate entro il 31 luglio
2012; termine oggetto poi di ulteriori modifiche sia
riguardo all’ambito temporale di riferimento per il
calcolo delle cessazioni che con riferimento alla
sua proroga (16).
Quanto al calcolo delle percentuali di contingente
di personale da poter reclutare bisogna distinguere
tra le diverse amministrazioni; le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di
cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, ai
sensi del comma 102 dell’art. 3 della Legge n.
244/2007, per il quadriennio 2010-2013, avrebbero
(12) L’art. 28-bis, introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001 dal
D.Lgs. n. 150/2009, disciplina un concorso, per titoli ed esami,
per accedere alla qualifica di dirigente di prima fascia, che ciascuna amministrazione può indire per la copertura della metà
dei posti che si rendono annualmente disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio. In attuazione di tale disposizione è
stato adottato il D.P.C.M. 26 ottobre 2010, recante “Disciplina
per l’accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia”.
(13) Dunque il decreto legislativo attuativo avrebbero dovuto essere emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata e non “previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata”, come previsto dalla delega.
(14) Lo schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 11
(poi ritirato) risultava approvato dal Consiglio dei ministri il 24
novembre 2016, giorno precedente alla pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale; il termine per l’esercizio
della delega conferita dall’articolo in questione è scaduto il
successivo 28 novembre. Sull’argomento si segnala J. Marshall “La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la
forma di Stato?”, in Giorn. dir. amm., pag. 705 ss., 6, 2016.
(15) Si tratta di: amministrazioni dello Stato; enti pubblici
non economici, comprese le agenzie; enti di ricerca (per questi
le assunzioni dovranno intervenire a norma del D.Lgs. n.
218/2016); Corpi di polizia; Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
università.
(16) Il D.L. n. 150/2013 ha sostituito il comma 2, stabilendo
che le assunzioni fossero relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed ha prorogato il termine al
31 dicembre 2014, poi divenuto 31 dicembre 2015 ad opera
del D.L. 192/2014 e 31 dicembre 2016 alla luce del D.L. n.
210/2015.
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potuto procedere per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente
ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente; in ogni caso il
numero delle unità da assumere non avrebbe potuto eccedere per ciascun anno il 20% delle unità
cessate nell’anno precedente.
Il comma 9-bis dell’art. 66 del D.L. n. 112/2008,
aveva previsto una speciale forma di turn over a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, i quali, invece, per gli anni 2010 e
2011, potevano procedere all’assunzione di personale nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non
superiore a quelle cessate nel corso dell’anno precedente; le facoltà di assumere erano poi fissate
nella misura del 20% per il triennio 2012-2014,
del 50% nell’anno 2015 e del 100% a decorrere
dall’anno 2016 (17). Al riguardo, si ricorda che il
secondo periodo del comma 368 dell’art. 1 della
Legge n. 232/2016, Legge di bilancio per il 2017,
ha prorogato le graduatorie vigenti del personale
dei Corpi di cui al menzionato art. 66, comma 9bis, D.L. n. 112/2008.
Quanto alle università, l’art. 66, comma 13, del
D.L. n. 112/2008 aveva previsto che, fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale
di cui all’art. 1, comma 105, della Legge finanziaria
per il 2005, per il triennio 2009-2011, esse potessero procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispon-
dente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al
personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente.
Il successivo comma 13-bis aveva previsto, che il
sistema delle università statali, per il biennio 20122013, poteva procedere ad assumere personale a
tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Tali facoltà
assunzionali sono divenute del 50% per il biennio
2014-2015, del 60% per l’anno 2016, dell’80% per
l’anno 2017 e del 100% a decorrere dal 2018 (18).
La lett. b) del comma 5 che si esamina, proroga al
31 dicembre 2017 il termine del 31 dicembre
2016, che il comma 6-quater del D.L. n. 216/2011
indicava per la durata dell’utilizzo temporaneo del
contingente di segretari comunali e provinciali in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione dello stesso decreto n. 216 (la legge di
conversione, n. 14/2012, è entrata in vigore il 28
febbraio 2012). Si tratta di quelle unità di segretari
di cui all’art. 10-bis, comma 3, D.L. n.
203/2005 (19), che, rimasti privi di incarico, sono
posti a disposizione dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica e
fatta salva la cessazione dell’utilizzo temporaneo
nel caso di conferimento di incarico da parte di un
Comune o di una Provincia. Tale temporaneo utilizzo è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali
di cui al citato art. 10-bis, comma 2, ossia l’esigenza
(17) L’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015 prevede
che, ai sensi del coma 9-bis dell’art. 66 del D.L. n. 112/2008, le
amministrazioni del comparto sicurezza e difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella B del provvedimento, possano procedere “a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a
tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto
specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente
autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata. “Il secondo periodo del comma 368 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2017,
Legge n. 232/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all’art. 66 comma
9-bis del D.L. n. 112/2008”.
(18) Si evidenzia che il comma 14 dell’art. 66 del D.L. sopraindicato, disponeva un regime speciale per gli enti di ricerca, pure richiamato dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 216/2011, oggetto di modifica ad opera della lettera a) del comma che si
commenta, di recente abrogato dall’art. 20, comma 3, D.Lgs.
n. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto
2015, n. 124”.
(19) I commi 2 e 3 dell’art. 10-bis del D.L. n. 203/2005 recitano:
“2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di
monitoraggio dei servizi resi dalla P.A. alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale
in eccedenza di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si
avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3-ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del Testo Unico di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L’utilizzo
temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.”.
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