Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia srl
Transcript
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia srl
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Bandi di gara, concessioni edilizie, pianificazione urbanistica, vigilanza ambientale, adozione del DUP, rimborsi IMU, fondo risorse decentrate. In Pratica, so già cosa fare. Per affrontare con sicurezza e facilità tutti gli adempimenti degli Uffici Tecnici, Finanziari e del Personale della P.A. In Pratica Appalti In Pratica Edilizia e Urbanistica In Pratica Ambiente In Pratica Tributi e Contabilità In Pratica Pubblico impiego ■ procedure operative per sapere sempre cosa fare, come fare e quando fare ■ formule compilabili e fogli di calcolo ■ i più ricchi archivi di normativa e giurisprudenza ■ ■ ■ ■ check list e schemi riepilogativi buone pratiche della P.A. guide ed orientamenti progetti di edilizia e urbanistica www.fare.it LEGGI D’ITALIA presenta In Pratica per la P.A.: le migliori risposte per affrontare con sicurezza ogni adempimento della P.A. integrate all’interno di LEGGI D’ITALIA | Pubblica Amministrazione, la soluzione per la ricerca e l’aggiornamento di normativa, prassi, giurisprudenza più diffusa all’interno della Pubblica Amministrazione centrale e locale. Con In Pratica per la P.A. hai tutte le risposte dei migliori esperti del settore che, come te, affrontano quotidianamente le problematiche operative e gli adempimenti sempre più complessi in tema di Appalti, Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Tributi, Bilancio, Contabilità e Personale: Y53EQCL Richiedi subito una PROVA GRATUITA su leggiditalia.it/inpraticaPA ADV In Pratica PA 2015 (tutti i formati).indd 1 12/06/15 17:35 ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - H:/RIVISTE_PA/0130_17-AZPER02/ 00135039_2017_02_SOMMARIO.3d Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sommario In primo piano Milleproroghe Il reclutamento di personale nella PA nell’anno 2017 alla luce del c.d. ‘‘decreto milleproroghe’’ di Maria Gentile Organismi Indipendenti di Valutazione Elenco nazionale degli OIV dello Stato: genesi, contenuti, criticità e questioni tuttora aperte Trasparenza Adempimenti L’ANAC traccia le Linee guida per la ‘‘trasparenza’’ organizzativa e del personale dopo il decreto Foia di Pietro Bevilacqua di Paola Cosmai 77 89 94 Esperienze in ... comune Formazione del personale Il sistema dei valori nei comportamenti: un nuovo modo di fare formazione nel Comune di Cesena Unione Valle del Savio di Mariachiara Ionchese, Andrea Lucchi, Manuela Lucia Mei, Stefania Tagliabue e Luciana Zanon 103 Documenti Giurisprudenza 113 Avvocati dipendenti di enti pubblici - Autonomia organizzativa dell'ufficio legale Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2016, n. 5448 113 Incarichi a legali esterni all’ente - Incompetenza della giunta comunale TAR Sicilia, sentenza 22 dicembre 2016, n. 3057 115 Conflitto di giurisdizione - Scorrimento della graduatoria o nuovo concorso Cassazione civile, SS.UU., sentenza 20 dicembre 2016, n. 26272 117 Falsa attestazione della presenza in servizio e licenziamento - Principi applicabili prima della c.d. Riforma Madia Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25750 120 Legge n. 104 del 1992 - Divieto di trasferimento anche nel caso di disabilità non grave del familiare Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza 12 dicembre 2016, n. 25379 122 Commissione di concorso - Segretario generale presidente della commissione TAR Calabria, Sez. II, 7 dicembre 2016, n. 2401 123 Indici Cronologico e analitico Azienditalia - Il Personale 2/2017 126 75 ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - H:/RIVISTE_PA/0130_17-AZPER02/ 00135039_2017_02_SOMMARIO.3d Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mensile di gestione e amministrazione del personale degli enti locali EDITRICE Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) INDIRIZZO INTERNET www.edicolaprofessionale.com/azienditaliapersonale DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi COORDINATORE SCIENTIFICO Stefania Tagliabue COMITATO TECNICO Paolo Belli, Tiziano Grandelli, Natalia Mancini, Silvano Marchegiani, Sylvia Kranz, Mirco Zamberlan REDAZIONE Antonella Baroli ([email protected]) Roberto Morettini ([email protected]) REALIZZAZIONE GRAFICA Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer FOTOCOMPOSIZIONE Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 PUBBLICITÀ: E-mail: [email protected] www.wolterskluwer.it Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago 8MI), Italia Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a: IPSOA Redazione AZIENDITALIA Casella Postale 12055 - 20120 Milano telefono (02) 82476.020 – telefax (02) 82476.054 IPSOA Servizio Clienti Casella postale 12055 – 20120 Milano telefono (02) 824761 – telefax (02) 82476.799 Servizio risposta automatica: telefono (02) 82476.999 e-mail redazione.azienditalia.ilpersonale-it @wolterskluwer.com L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze Autorizzazione Tribunale di Milano n. 783 del 23 dicembre 2003 Iscrizione al ROC n. 1702 del 4 settembre 2001 Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 ABBONAMENTI Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12 mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02.824761 Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it e-mail: [email protected] ITALIA/ESTERO Abbonamento digitale 12 mesi (comprensivo della Rivista Azienditalia E 147,00 + iva Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con abbonamento alla raccolta delle annate. Abbonamento 12 mesi (comprensivo di Azienditalia): E 316 + iva oppure E 158 + iva per gli abbonati alla rivista. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet (iOS e Android) e smartphone (Android). I fascicoli possono essere scaricati da – edicolaprofessionale.com/azienditalia – edicolaprofessionale.com/azienditaliapersonale – da App Edicola Professionale, disponibile gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android. FORMULA AZIENDITALIA PIÙ (comprendente, oltre ad Azienditalia i quattro corsi eLearning annuali di Azienditalia I Corsi) e-mail servizio [email protected] ITALIA/ESTERO – Abbonamento digitale 12 numeri: E 188,00 + iva MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento potrà essere effettuato con un versamento intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada 1, Palazzo F6, 20090 Milanofiori Assago (MI), utilizzando le seguenti modalità: – Conto Corrente Postale 583203 – Conto Corrente Bancario IBAN IT61M0306933684100000002208 DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D. Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In primo piano Milleproroghe Il reclutamento di personale nella PA nell’anno 2017 alla luce del c.d. “decreto milleproroghe” di Maria Gentile - Professoressa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Il 30 dicembre scorso è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 244/2016, dal titolo “Proroga e definizione di termini”, approvato il giorno precedente dal Consiglio dei ministri e contenente più di un centinaio di proroghe di termini alcune delle quali riguardanti le attività finalizzate al reclutamento di personale pubblico. Premessa Graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato Il comma 1 conferma fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013 (c.d. “decreto D’Alia”), fermi restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l’eventuale termine di maggiore durata della graduatoria stabilito in tre anni (2) dall’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001. Come esplicitato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, la odierna disposizione completa la previsione contenuta nel comma 368 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di bilancio per il 2017, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 101/2013. Al riguardo occorre ricordare che negli ultimi anni le amministrazioni sono state assoggettate a forti limitazioni alle assunzioni, che hanno reso impossibile l’utilizzazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei nei concorsi espletati; il decreto del Ministro per la semplificazione e la P.A. del 14 settembre 2015, recante i “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, del- (1) Il “decreto milleproroghe” nasce nel 2004 come misura eccezionale per posticipare scadenze fissate entro la fine dell’anno e prolungare l’efficacia di disposizioni. (2) “Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”, come recita il comma 5-ter dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Come usualmente accade da alcuni anni (1), anche quest’anno il Governo ha approvato un decretolegge (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) per prorogare l’efficacia di alcune disposizioni e di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2016; questa volta, il provvedimento, a causa dell’urgente conclusione dei lavori di approvazione della Legge di bilancio per il 2017 - determinata dalle recenti e note vicende politiche - si è arricchito di ulteriori contenuti, che avrebbero altrimenti trovato sede nella predetta Legge di bilancio. Le disposizioni che concernono la proroga di termini in materia di PP.AA. sono contenute nei diversi commi dell’art. 1 del D.L. in argomento, sui quali ci si soffermerà in ragione dell’impatto che le norme introdotte avranno sull’acquisizione di personale da parte delle PP.AA. nell’anno appena iniziato. Il contenuto del Decreto Legge riferito al pubblico impiego Azienditalia - Il Personale 2/2017 77 Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In primo piano la Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale” (3), aveva sospeso la possibilità per le amministrazioni di assumere le unità di personale che il vigente regime avrebbe consentito, in attesa della conclusione degli indicati processi di mobilità. La Legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 234, Legge 208/2015) ha confermato tale intento disponendo che le attività di reclutamento possono essere svolte dalle amministrazioni solo dopo l’espresso avviso del Dipartimento della funzione pubblica, che ha gestito i processi per la ricollocazione del personale in mobilità. Il regime di proroga introdotto dal comma in esame consente di potere utilizzare per le attività di reclutamento tutte le risorse accantonate negli anni precedenti, durante i quali sono state imposte le ricordate limitazioni alle assunzioni di nuovo personale (4), in tal modo rendendo possibile di porre in essere le procedure concorsuali per acquisire le unità di personale autorizzate ovvero attuare i processi di mobilità, nel rispetto delle posizioni giuridiche vantate da quei soggetti collocati nelle graduatorie di merito che aspirano all’assunzione. La giurisprudenza amministrativa afferma, infatti, che, in presenza di graduatorie di concorsi espletati, valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale si deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle graduatorie stesse. I principi desumibili dalla legislazione più recente, ispirati da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, rendono eccezionale l’ipotesi di bandire un nuovo concorso, in presenza di graduatorie vigenti (5); per cui, qualora l’amministrazione abbia stabilito di provvedere alla copertura di posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento. L’utilizzazione delle graduatorie non deroga alla regola costituzionale del concorso, anzi ne consente, a dire del giudice amministrativo, la massima applicazione; se un sogget(3) I divieti di assunzioni a tempo indeterminato erano stati posti dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Legge di stabilità 2015, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, di cui alla Legge n. 56/2014, cui aveva fatto seguito la circolare del Ministro per la semplificazione e la P.A. n. 1 del 2015, recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni sul personale e di altri profili di raccordo tra le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e le previsioni contenute nella Legge n. 56/2014. (4) Si rammenti al riguardo il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. “spending review”. (5) Cfr. l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 78 to figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d’esame ed è stato giudicato astrattamente meritevole di occupare il posto per la copertura del quale il concorso è stato bandito. Ove tale circostanza non si sia realizzata è per l’insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; qualora, però, tale limite quantitativo venga meno, non dovrebbero frapporsi ostacoli all’assunzione di quel soggetto giudicato idoneo purché la graduatoria sia ancora valida ed efficace. Le leggi di proroga, che tendono a dilatare i termini di validità delle graduatorie rispondono d’altra parte ad esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Sul punto non può, tuttavia, non essere sottolineato come, nell’ambito del processo di riforma di cui alla Legge delega n. 124/2015, nell’intento di perseguire l’auspicato “ricambio generazionale”, il legislatore ha previsto la limitazione del numero degli idonei nei concorsi e, soprattutto, la riduzione dei termini di validità delle graduatorie. Al momento non si conoscono le prospettive di attuazione di tali criteri poiché, com’è noto, il percorso riformatore ha subito una “brusca battuta d’arresto” all’esito della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 251/2016 (6), ma il termine per l’esercizio della delega di cui si tratta è ancora in corso. Graduatorie dei concorsi banditi dall’amministrazione penitenziaria Il comma 2 dell’articolo in commento dispone la proroga delle graduatorie dei concorsi banditi dall’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 2199 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. n. 66/2010, pubblicate in data anteriore al 1°gennaio 2012. Il predetto art. 2199 del Codice dell’ordinamento militare disciplina, infatti, le procedure per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, stabilendo che siano messi annualmente a concorso dei posti, determinati sulla 2011, in Giornale Dir. Amm., 2011, 9, 997, cui si sono conformate le successive pronunce; cfr., per tutte, Consiglio di Stato sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3407, in Ragiusan, 2015, 369/370, 254. (6) La sentenza della Corte costituzionale n. 251, pubblicata il 25 novembre 2015, ha accolto delle censure di merito sollevate dalla Regione Veneto in ordine ad alcune disposizioni della Legge n. 124/2015 che intaccavano la competenza legislativa regionale e avrebbero reso perciò necessaria la leale collaborazione tra Stato e Regioni nella forma dell’acquisizione della previa intesa, piuttosto che del mero parere. Azienditalia - Il Personale 2/2017 Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In primo piano del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, aveva consentito di anticipare l’assunzione dei volontari in ferma prefissata quadriennale presso le Forze armate, di cui alla lett. b) del comma 4 del citato art. 2199, collocati nelle graduatorie approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011 - così riducendo i tempi di ferma - e, per i posti residui, di assumere gli idonei non vincitori attraverso lo scorrimento delle medesime graduatorie. base di una programmazione quinquennale predisposta annualmente da ciascuna amministrazione interessata e trasmessa al Ministero della difesa, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere. La disposizione introdotta dal decreto, in deroga all’illustrata normativa, consente l’assunzione di unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria attingendo alle graduatorie dei concorsi pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012. Saranno reclutati i soggetti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 4, lett. b), del citato art. 2199 del codice, ossia coloro che sarebbero stati immessi nella carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale e, per i posti residui, sarà consentito assumere gli idonei non vincitori collocati nelle medesime graduatorie, procedendo dalle graduatorie più recenti tra quelle approvate dopo il 1° gennaio 2012. La scelta di privilegiare le graduatorie dei concorsi più vicini è motivata dall’esigenza di provvedere in tempi celeri all’assunzione; ciò in quanto, i candidati inseriti in tali graduatorie risultano idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali previsti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, mentre quelli inseriti nelle graduatorie precedenti dovrebbero essere nuovamente sottoposti agli indicati accertamenti ai fini dell’assunzione. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto legge in commento riferisce tra l’altro che lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e conclusi precedentemente a quelli in corso di realizzazione consente all’amministrazione di risolvere alcune difficoltà sorte in relazione a vicende giudiziarie scaturite dalle ultime procedure concorsuali bandite. La odierna disposizione, peraltro, era stata preceduta dal disposto di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo Contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa Il terzo comma dell’art. 1 oggetto di esame reca la proroga di un anno dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province, nonché dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L’art. 4, comma 9, terzo periodo, D.L. n. 101/2013, richiamato dal comma in commento, stabilisce che, fermo restando il divieto per le Province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle medesime, disposto dall’art. 16, comma 9, D.L. n. 95/2012, detti Enti possono prorogare, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vigenti vincoli finanziari, fino al 31 dicembre 2016 (7) i contratti di lavoro a tempo determinato nonché - sulla base del successivo intervento del comma 9-quater del D.L. n. 210/2015, come risultante dalla Legge di conversione n. 21/2016 - i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. L’indicato termine del 31 dicembre 2016 viene dunque differito al 31 dicembre 2017 e tale proroga deve intendersi estesa anche ai medesimi rapporti di lavoro in essere presso le Città metropolitane; ciò poiché successivamente al D.L. n. 101/2013 è stata approvata la Legge n. 56/2014, che, al comma 16 dell’art. 1, ha fissato la data del 1° gennaio 2015 per il subentro delle Città metropolitane alle Province omonime, attribuendo alle prime il patrimonio, il personale e le risorse strumentali delle Province cui esse sono succedute a titolo universale (8). La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento precisa (7) In realtà il termine originariamente stabilito era il 31 dicembre 2014, successivamente prorogato dal D.L. n. 192/2014 al 31 dicembre 2015 e poi dal D.L. n. 210/2015 al 31 dicembre 2016. (8) Tanto ha disposto il comma 47 dell’art. 1 della citata Legge n. 56/2014. Azienditalia - Il Personale 2/2017 79 Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In primo piano che l’attuale ulteriore proroga oltre a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali agli enti di area vasta, consente una continuità occupazionale e rende possibile che il personale titolare dei predetti rapporti possa partecipare ad eventuali procedure speciali di reclutamento indette nell’ambito provinciale per l’assunzione a tempo indeterminato. Il riferimento è alle procedure di stabilizzazione del personale c.d. “precario” nelle Amministrazioni Pubbliche, reclutato con contratti di lavoro di natura temporanea ancorché per sopperire ad esigenze di natura permanente (9). Riguardo a tali procedure occorre ricordare che la Legge di stabilità per il 2013, Legge n. 228/2012, ha introdotto nell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 3bis, a norma del quale le amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni o di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal predetto personale e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando (10). Il citato D.L. n. 101/2013, nel tentativo di ridurre il c.d. “precariato” (11), all’art. 4, comma 6, aveva stabilito che, nel rispetto del limite finanziario fissato dal predetto comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, le amministrazioni possono bandire, a decorrere dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, proce- dure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalle Finanziarie 2007 e 2008 per la stabilizzazione nonché a favore di coloro che hanno maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando. Successivamente, la circolare della Funzione pubblica 21 novembre 2013, n. 5 ha fornito gli indirizzi per la corretta applicazione delle norme introdotte ed ha chiarito che il reclutamento speciale previsto dal citato art. 4 del D.L. n. 101/2013 non comporta alcun diritto per i possibili beneficiari e può essere avviato dalle amministrazioni in via facoltativa, in ragione del loro fabbisogno. La predetta circolare utilizza la denominazione di “reclutamento speciale a regime” per le procedure disciplinate dal comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e di “reclutamento speciale transitorio” per le procedure disciplinate dal comma 6 dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013. In sostanza, la circolare chiarisce che l’alternatività tra le due procedure di reclutamento “si pone rispetto all’esigenza di salvaguardare l’adeguato accesso dall’esterno e conseguentemente le due modalità di reclutamento speciale, nell’ambito del limite massimo del 50% delle risorse previste per ciascun anno, sono tra loro complementari”. Le norme in tema di stabilizzazione hanno subito gli effetti delle disposizioni introdotte dalla menzionata Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 424 e 425, Legge n. 190/2014), che hanno dato la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e al personale in soprannumero delle Province e delle Città metropolitane. (9) In tal senso si era convenuto nell’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle PP.AA., sottoscritta dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007. (10) Le procedure di stabilizzazione dei precari nella PA hanno posto dubbi di legittimità costituzionale poiché esse si pongono in deroga al principio dell’accesso con concorso pub- blico di cui all’art. 97 Cost.; cfr. Battini, “La stabilizzazione dei precari”, in Giorn. Dir. amm., 2013, 920. (11) I due interventi normativi riferiti avrebbero dovuto rappresentare l’attuazione degli indirizzi di programma definiti da Governo e Parti sociali nel “Protocollo d’intesa sul Lavoro pubblico” del 3 maggio 2012. 80 Sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia Il comma 4, dell’art. 1 in commento, reca la proroga della previsione introdotta dall’art. 2, comma 15, D.L. n. 95/2012, che aveva disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti Azienditalia - Il Personale 2/2017 Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In primo piano di prima fascia, di cui all’art. 28-bis (12) del D.Lgs. n. 165/2001, fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle PP.AA. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. In realtà, il termine di sospensione di tali procedure era fissato al 31 dicembre 2015, la successiva proroga al 31 dicembre 2016 era intervenuta ad opera del comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 210/2015; con tale disposizione si chiariva che l’ulteriore differimento era fino all’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’art. 11 della Legge n. 124/2015 e ciò al fine di evitare che nelle more potessero essere reclutate figure dirigenziali di prima fascia, che l’attuazione della riforma in materia di dirigenza avrebbe dovuto far scomparire. Come già osservato, la Consulta, con la sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra le altre disposizioni contenute nella Legge n. 124/2015, di alcune lettere del citato art. 11, osservando che la dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica, in esse contenuta, pur essendo riconducibile a apprezzabili esigenze di unitarietà, incide sulle competenze regionali e, perciò, avrebbe postulato l’avvio di procedure collaborative nella fasi di attuazione della delega (13). Tuttavia, il termine per l’esercizio della delega in materia di dirigenza pubblica, di cui al citato art. 11 della Legge n. 124/2015 risulta scaduto (14), ne consegue che, se il legislatore non interverrà nuovamente, dopo il 31 dicembre 2017 potrà avere luogo il particolare sistema di reclutamento di dirigenti di vertice di cui all’art. 28-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che, comunque, non esclude il previgente meccanismo di acquisizione interna di dirigenti di prima fascia, basato sul transito nella prima fascia dei dirigenti della seconda fascia, che continuerà ad operare per la restante metà dei posti disponibili. Assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazione verificatesi negli anni dal 2009 al 2012 e termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica Il comma 5 dell’art. 1 del decreto in commento contiene la proroga di due termini relativi a distinte fattispecie: alla lett. a), il legislatore ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazione verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all’art. 3, comma 102, della Legge n. 244/2007 e all’art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del D.L. n. 112/2008, in diverse PP.AA. (15), nonché il termine per ottenere le autorizzazione alle assunzioni, ove previste; alla lett. b), viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Per ciò che attiene alla lett. a), occorre precisare che l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012 aveva previsto che le predette assunzioni, in origine relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009 e 2010, fossero effettuate entro il 31 luglio 2012; termine oggetto poi di ulteriori modifiche sia riguardo all’ambito temporale di riferimento per il calcolo delle cessazioni che con riferimento alla sua proroga (16). Quanto al calcolo delle percentuali di contingente di personale da poter reclutare bisogna distinguere tra le diverse amministrazioni; le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del comma 102 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007, per il quadriennio 2010-2013, avrebbero (12) L’art. 28-bis, introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001 dal D.Lgs. n. 150/2009, disciplina un concorso, per titoli ed esami, per accedere alla qualifica di dirigente di prima fascia, che ciascuna amministrazione può indire per la copertura della metà dei posti che si rendono annualmente disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 26 ottobre 2010, recante “Disciplina per l’accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia”. (13) Dunque il decreto legislativo attuativo avrebbero dovuto essere emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata e non “previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata”, come previsto dalla delega. (14) Lo schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 11 (poi ritirato) risultava approvato dal Consiglio dei ministri il 24 novembre 2016, giorno precedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; il termine per l’esercizio della delega conferita dall’articolo in questione è scaduto il successivo 28 novembre. Sull’argomento si segnala J. Marshall “La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato?”, in Giorn. dir. amm., pag. 705 ss., 6, 2016. (15) Si tratta di: amministrazioni dello Stato; enti pubblici non economici, comprese le agenzie; enti di ricerca (per questi le assunzioni dovranno intervenire a norma del D.Lgs. n. 218/2016); Corpi di polizia; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; università. (16) Il D.L. n. 150/2013 ha sostituito il comma 2, stabilendo che le assunzioni fossero relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed ha prorogato il termine al 31 dicembre 2014, poi divenuto 31 dicembre 2015 ad opera del D.L. 192/2014 e 31 dicembre 2016 alla luce del D.L. n. 210/2015. Azienditalia - Il Personale 2/2017 81 Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In primo piano potuto procedere per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente; in ogni caso il numero delle unità da assumere non avrebbe potuto eccedere per ciascun anno il 20% delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma 9-bis dell’art. 66 del D.L. n. 112/2008, aveva previsto una speciale forma di turn over a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, invece, per gli anni 2010 e 2011, potevano procedere all’assunzione di personale nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel corso dell’anno precedente; le facoltà di assumere erano poi fissate nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell’anno 2015 e del 100% a decorrere dall’anno 2016 (17). Al riguardo, si ricorda che il secondo periodo del comma 368 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, Legge di bilancio per il 2017, ha prorogato le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui al menzionato art. 66, comma 9bis, D.L. n. 112/2008. Quanto alle università, l’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 aveva previsto che, fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, comma 105, della Legge finanziaria per il 2005, per il triennio 2009-2011, esse potessero procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispon- dente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Il successivo comma 13-bis aveva previsto, che il sistema delle università statali, per il biennio 20122013, poteva procedere ad assumere personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Tali facoltà assunzionali sono divenute del 50% per il biennio 2014-2015, del 60% per l’anno 2016, dell’80% per l’anno 2017 e del 100% a decorrere dal 2018 (18). La lett. b) del comma 5 che si esamina, proroga al 31 dicembre 2017 il termine del 31 dicembre 2016, che il comma 6-quater del D.L. n. 216/2011 indicava per la durata dell’utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto n. 216 (la legge di conversione, n. 14/2012, è entrata in vigore il 28 febbraio 2012). Si tratta di quelle unità di segretari di cui all’art. 10-bis, comma 3, D.L. n. 203/2005 (19), che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica e fatta salva la cessazione dell’utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. Tale temporaneo utilizzo è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui al citato art. 10-bis, comma 2, ossia l’esigenza (17) L’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015 prevede che, ai sensi del coma 9-bis dell’art. 66 del D.L. n. 112/2008, le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella B del provvedimento, possano procedere “a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata. “Il secondo periodo del comma 368 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2017, Legge n. 232/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all’art. 66 comma 9-bis del D.L. n. 112/2008”. (18) Si evidenzia che il comma 14 dell’art. 66 del D.L. sopraindicato, disponeva un regime speciale per gli enti di ricerca, pure richiamato dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 216/2011, oggetto di modifica ad opera della lettera a) del comma che si commenta, di recente abrogato dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”. (19) I commi 2 e 3 dell’art. 10-bis del D.L. n. 203/2005 recitano: “2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla P.A. alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità. 3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3-ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L’utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.”. 82 Azienditalia - Il Personale 2/2017