Esposto Consob bond irlandesi _2_11_11

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Esposto Consob bond irlandesi _2_11_11
CONFCONSUMATORI
Confederazione Generale dei
Consumatori
Spett.le
Consob – Divisione relazioni esterne
Ufficio Esposti
Via G.B. Martini n. 3
00198 Roma
OGGETTO: Richiesta di irrogazione di sanzioni ex art. 190 TUF per la
violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF inerenti le
obbligazioni emesse dalle banche irlandesi Bank of Ireland, Allied
Irish Bank e Anglo Irish Bank
La Confconsumatori, con sede in Parma alla Via Mazzini n.43, cod. fisc.
80025080344, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig.ra
Mara Colla, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pinto, è un’Associazione
di consumatori ed utenti regolarmente iscritta nell’elenco di cui all’art. 137 del
Codice del consumo ed è un’Associazione rappresentativa a livello nazionale,
componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (da ultimo v.
DPCM 17 settembre 2010).
Di seguito si procede ad una breve ricostruzione dei fatti rilevanti e dei motivi
di reclamo che si intendono sottoporre alla verifica di codesta Autorità. Le
banche irlandesi Bank of Ireland, Allied Irish Bank e Anglo Irish Bank hanno
programmato una ristrutturazione del debito obbligazionario: come è ormai
noto, chiunque avesse in mano un loro bond poteva scambiare i vecchi titoli –
sia pure subendo una perdita – con nuovi bond garantiti dallo Stato irlandese.
La perdita c'era, ma chi accettava recuperava almeno parte dell'investimento.
Ben peggiore era invece il trattamento previsto per chi decideva di non
aderire: i loro bond sarebbero stati rimborsati quasi a zero. Ogni mille euro,
come detto, sarebbe stato onorato con un solo centesimo di euro. L’offerta di
scambio si è chiusa e molti risparmiatori non hanno aderito e ad essi la Bank
of Ireland ha rimborsato i bond a un centesimo. I risparmiatori italiani non
hanno aderito all'offerta pubblica di scambio perché non hanno saputo nulla di
questa operazione. E’ evidente che le banche irlandesi non avevano la reale
intenzione di coinvolgere i risparmiatori, poiché non hanno chiesto alla Consob
l'autorizzazione per pubblicare un prospetto italiano e, per aggirare la direttiva
europea sui prospetti, ha destinato l'offerta di scambio solo a chi era in
possesso di obbligazioni per un importo superiore ai 50mila euro. Tuttavia
Bank of Ireland ha ufficialmente dichiarato che, tramite Clearstream (una
delle maggiori casse di compensazione europee), sono stati avvertiti tutti gli
obbligazionisti attraverso gli intermediari, ossia le banche italiane venditrici
dei bond irlandesi. Il problema è che le banche italiane, nella maggior parte
dei casi, non hanno informato i clienti. Se avessero informato i risparmiatori,
questi avrebbero potuto consorziarsi (sino a raggiungere la soglia dei 50.000
euro), oppure vendere i bond sul mercato: ma dato che non l'hanno fatto, i
risparmiatori si sono ritrovati sul conto titoli il ridicolo controvalore di 1 cent
per ogni mille euro.
Questo
spettabile
Ente,
con
propria
recente
Comunicazione
n.
DIN/DCG/DSR/11085708 del 20.10.2011 ha correttamente ed esemplarmente
censurato la condotta degli intermediari finanziari che hanno venduto ai piccoli
risparmiatori i bond irlandesi ma non hanno provveduto ad informarli
dell’offerta di scambio, con il passaggio motivazionale che per comodità si
riporta integralmente, facendone proprio il contenuto.
Ufficio Presidenza CONFCONSUMATORI
Tel. 0521/231846; Fax: 0521/ 285217
e-mail [email protected]
“In particolare, tenuto conto che la relazione tra l'emittente/offerente e
l'investitore al dettaglio non è di tipo diretto ma transita di norma per un
intermediario che – seppure con diverse modalità (e correlate responsabilità),
svolge una funzione di filtro nell'interesse del risparmiatore - va considerato
che, pur in presenza di un'operazione di scambio per la quale non sia stato
pubblicato un prospetto/documento d'offerta o comunque non rivolta a
investitori italiani, sussiste, in ogni caso, il dovere dell'intermediario, che
svolge per il proprio cliente, specie al dettaglio, il servizio accessorio di
"custodia ed amministrazione titoli", di "operare in modo che [i clienti] siano
sempre adeguatamente informati". Deve, infatti, ritenersi che informare il
portatore di un titolo oggetto di un'operazione di scambio dell'esistenza
dell'iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può
comportare
per
l'investimento
interessato,
rientri
fra
i
doveri
dell'intermediario di protezione dell'interesse del cliente e non determini di per
sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico. E, d'altra parte, trattandosi di
necessaria informativa al cliente su un'operazione che riguarda i titoli da esso
già detenuti (e non di promozione dell'adesione ad un'offerta) i relativi "esiti"
potranno anche essere diversi dalla raccolta (o meno) di "ordini" di procedere
allo scambio, potendo, ad esempio, il cliente - anche con l'assistenza
dell'intermediario che nel suo interesse svolge un servizio accessorio e di
investimento - decidere di vendere il titolo sul mercato prima della scadenza
dell'operazione di scambio”.
Tanto premesso, si chiede che, preso atto della violazione dell’art. 1 comma 6
lett.a) ed art. 21 comma 1 lett. b del TUF, la Consob voglia sanzionare i
soggetti vigilati - banche e intermediari -che hanno violato tali norme. Alla
luce del Parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Prima, 3
dicembre 2008, n.3999/2008 - "PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E SERVIZI
FINANZIARI: COMPETENZA DELLA CONSOB", appare indubbio che il soggetto
competente ad emanare le sanzioni sia proprio la Consob.
L’applicazione di tali sanzioni servirà non solo a censurare in maniera
formalmente più vigorosa l’illecito compiuto ai danni dei risparmiatori, ma
costituirà altresì motivo di ausilio per le richieste giudiziali di risarcimento dei
danni provocati dalle condotte colpose degli intermediari.
Tutto quanto innanzi ritenuto e premesso, l’Associazione Confconsumatori
CHIEDE
che la Consob voglia eseguire indagini al fine di infliggere le sanzioni
normativamente previste del Decreto Legislativo 24.02.98 n.58, con
particolare riferimento a quella indicata dall’art. 190 commi 1 e 3 secondo cui:
“I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i
dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le
disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10;
12; 13, comma 2; 21;………, ovvero le disposizioni generali o particolari
emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila…….
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che
svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali
abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni
stesse non fossero da altri violate.”.
Si chiede l’applicazione dell’importo massimo della sanzione ivi prevista.
Bari – Parma, li 31 ottobre 2011
Per la Confconsumatori
Il Presidente
Mara Colla
Avv. Antonio Pinto
Ufficio Presidenza CONFCONSUMATORI
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