regolamento per il rilascio delle autorizzazioni

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regolamento per il rilascio delle autorizzazioni
COMUNE DI TIVOLI
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE. (ART. 7 – L.R. 29.11.2007,
N°21)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 28.05.2009
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INDICE
art.- 1 ambito di applicazione
pag. 2
art.- 2 elementi della programmazione
art.- 3 criteri per il rilascio delle autorizzazioni
pag. 5
art.- 4 procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
pag. 6
art.- 5 trasferimento di sede o ampliamento di esercizi
pag. 7
art.- 6 autorizzazioni temporanee
art.- 7 affidamento di reparto
pag. 8
art.- 8 subingresso
art.- 9 calendario annuale
pag. 9
art.- 10 dichiarazione di inizio attivita’ e comunicazioni relative alle attivita’ escluse dai criteri
comunali
art.- 11 attivita’ di somministrazione svolta unitamente al servizio ricettivo
pag. 10
art.- 12 piccoli trattenimenti e attivita’ accessorie
art.- 13 orari
pag. 11
art – 14 riduzione e modifica degli orari
pag. 12
art.- 15 attivita’ musicali
art.- 16 deroghe
art.- 17 calendario annuale
art.- 18 norme comuni agli esercizi di somministrazione ed agli altri esercizi artigianali e
commerciali del settore alimentare
art.- 19 tavolo di concertazione
pag. 13
art.- 20 monitoraggio
art.- 21 entrata in vigore e pubblicizzazione
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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Art. 7 legge
regionale 29.11.2007 n. 21)
ART.1 – ambito di applicazione
Il presente Regolamento programma lo sviluppo della rete di esercizi che somministrano alimenti e
bevande in attuazione della legge regionale 29 novembre 2006 n.21 e nel rispetto de gli indirizzi
fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.563 del 25/07/2007 e del Regolamento
Regionale 19 gennaio 2009, n. 1.
1.1 Definizioni.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, già suddivisi in:
tipologia “A” (Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Tavole Calde, Birrerie ed Esercizi similari);
tipologia “B” (Bar, Caffetterie, Gelaterie, Pasticcerie ed Esercizi similari);
tipologia “C” (Esercizi di cui alle tipologie “A” e “B”, in cui la somministrazione di alimenti e
bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale
da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);
tipologia “D” (Esercizi di cui alla lettera “B”, nei quali è esclusa la somministrazione di b evande
alcoliche di qualsiasi gradazione), ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 21/2006, sono ricompresi
nell’unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definito dall’art.3, comma1, lettera c.
1.2 Esercizi di intrattenimento e svago.
Per esercizi di intrattenimento e svago si intendono gli esercizi che congiuntamente ad altra attività
prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non
occasionale o stagionale, effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, come definito
dall’art.6, com.9.
1.3 Orari
Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo 1 giugno - 31 ottobre;
Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo 1.novembre –31 maggio.
1.4 Turno di chiusura
Per turno di chiusura si intende la chiusura dell’esercizio per un’intera giornata o della mezza
giornata nel corso di ogni settimana.
ART. 2 – elementi della programmazione
L’elaborazione dei criteri di programmazione è stata fatta tenuto conto degli elemen ti sotto riportati
che influiscono in varia misura sulle previsioni di sviluppo delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande:
2.1 Demografia
Dai dati ufficiali forniti dal Servizio Demografico del Comune, sotto riportati, si evidenzia che negl i
ultimi 7 anni la popolazione residente ha subito un costante e crescente aumento determinando una
percentuale di incremento media del 4.22%.
anno
Numero residenti
Percentuale
incremento
2000
40.746
2001
42.996
5.2%%
2003
45.913
6.8%
2004
47.700
3.7%
2005
49.708
4.2%
2
2006
51.599
4%
2007
54.561
5,7%
Percentuale di incremento media
4.22%
2.2 Economia
Il tessuto produttivo ed economico della città è costituito da 4189 imprese registrate, aventi sede nel
territorio comunale, come d i seguito suddivise per settore di attività:
Agricoltura,
silvicoltura,
caccia
e pesca
Industria in senso stretto
Imprese di costruzione
Commercio all’ingrosso,
dettaglio; riparazione beni
personali e per la casa
Alberghi ed esercizi di
somministrazione
Trasporti, magazzino e
comunicazioni
Imprese artigiane
Altri servizi
Attività non classificate
Totale Attività (1)
121
401
546
1375
277
191
937
734
837
4.882
(1) I dati relativi al tessuto economico e produttivo della città sono desunti da” Scenario Economico
Provinciale”, pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma nel 2007, e dagli atti risultanti agli
uffici dell’assessorato alle Attività Produttive del Comu ne.
2.3 Commercio
Tivoli costituisce un importante polo commerciale oltre che per i turisti anche per gli abitanti dei
comuni contermini.
2.4 Turismo
Tivoli, città la cui vocazione turistica è stata consacrata dal riconoscimento di due siti UNESCO Villa D’Este, Villa Adriana - e Villa Gregoriana, sito di assoluto valore ambientale, riaperta ai
visitatori nel maggio 2005, è meta di turismo nazionale ed internazionale di rilevante interesse ed
attesta circa 1.000.000 presenze annue.
2.5 Terme
Le Terme, dopo la radicale ristrutturazione ed il potenziamento con nuovi servizi di eccellenza,
hanno registrato un crescente numero di utilizzatori passati da 285.000 del 2003 ai 326.000 del
2007.
2.6 Funzioni amministrative e di Giustizia.
La città di Tivoli è sede d e Tribunale e comprende un’area al nord -est di Roma di circa 400.000
abitanti.
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Il Tribunale è stato inaugurato nell’ottobre del 2001, espletando le proprie funzioni, per alcuni anni,
in spazi non adeguati e con un evidente sottodimensionamento di organico. L’attuale sistemazione
presso la nuova sede di Viale Araldi, Edificio Tomasseo, ed il potenziamento dell’organico, ha
consentito al Tribunale di accrescere le giornate di udienza dal lunedì al venerdì. L’attività del
Tribunale comporta un movimento giorna liero di persone stimabile in circa 1.000 unità.
2.7 Istituzioni Pubbliche ed Enti pubblici
La città di Tivoli è sede di importanti istituzioni pubbliche ed Enti pubblici a servizio dei comuni
della Valle dell’Aniene ed oltre, che determinano presenze di potenziali unità di consumo non
trascurabili nei giorni feriali, quali:
IX Comunità Montana
La IX Comunità Montana dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Predestini è formata dall’unione
dei comuni montani di: Capranica Prenestina, Casape, Castel Mada ma, Castel San Pietro Romano,
Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina,
Sant’Angelo Romano, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio da Sassola, San Polo dei
Cavalieri, San Vito Romano.
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia dell’Entrate, sede di Tivoli, ha competenza territoriale per 40 comuni, e più
precisamente: Affile, Agosta, Articoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova,
Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cicilia no, Cineto Romano,
Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Monteflavio,
Montelibretti, Montorio Romano, Morione, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Riofreddo, Rocca
Canterano, Rocca Santo Stefano, Rocca Giovine, Roiat e, Roviano, Sambuci, San Gregorio da
Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant’Angelo Romano, Saracinesco.
INPS – INAIL
Il territorio di competenza della sede INPS di Tivoli comprende i comuni di: Affile, Agosta,
Articoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Ca merata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama,
Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela,
Marano Equo, Pisoniano, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Giovine,
Roviano, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra,
Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.
2.8 Istituzioni Scolastiche
La città di Tivoli è sede di istituti di scuola media superiore a servizio anche dei comuni della Valle
dell’Aniene, quali: Liceo Ginnasio “ A. di Savoia”, Liceo Scientifico “Spallanzani”, Istituto
Magistrale “ I. D’Este”, I.T.C. “E. Fermi”, I.T.I.S. “A. Volta”, Istituto Professionale “Olivieri”,
Istituto Professionale” Diaz”, Centro Formazione Professionale “Rosmini”. L a popolazione
studentesca degli istituti superiori è stimata al 31.12.2007 di 5.754 unità.
2.9 Indice di incremento
Il dato relativo alla popolazione residente può, ragionevolmente, essere incrementato con un indice
del 40%, in ragione, del turismo giornal iero, del turismo stanziale, del pendolarismo giornaliero per
ragioni di amministrazione e di giustizia, del pendolarismo per lavoro e del movimento prefestivo e
festivo dai comuni dell’area Tiburtina e della Valle dell’Aniene e dalla città di Roma. La
popolazione residente, in virtù dell’applicazione dell’indice di incremento, è valutata pari a 76.245
unità di consumo.
2.10 Zone di programma
Il territorio comunale rimane suddiviso in numero di 7 zone nelle zone commerciali già individuate
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 29.09.1999 e confermata dalla Deliberazione
della Giunta Comunale n.370 del 17.10.2002.
Le vie riferite a ciascuna zona sono riportate nell’allegato “A”. Il numero degli esercizi di
somministrazione attualmente in essere a ssommano a n. 241.
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Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi alla popolazione residente in ciascuna zona al
31.12.2007 e la popolazione di riferimento risultante dall’applicazione dell’indice di incremento del
40%.:
zone di ripartizione pubblici esercizi
residenti
31/12/2007
al Indice
incremento
di Residenti
riferimento
di
40%
ZONA 1 Centro Storico
6831
2732
9563
ZONA 2 Valeria –S. Agnese
2686
1074
3760
ZONA 3 Empolitana - Arci
8230
3292
11522
ZONA 4 Braschi
9340
3737
13076
ZONA 5 Villa Adriana
12041
4861
16857
ZONA 6 Tivoli Terme
10834
4333
15167
ZONA 7 Campo Limpido
3695
1586
5551
TOTALI
53.657
21.462
75.120
Data la popolazione res idente al 1 gennaio 2007 nella Regione Lazio ( fonte ISTAT) pari a
5.493.308 abitanti de il numero complessivo dei pubblici esercizi presenti nel Lazio che alla stessa
data è di 23780 ( fonte centro studi FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) si ot tiene un
rapporto medio in ambito regionale pari a 231 residenti per pubblico esercizio, inferiore quindi a
quello locale di 312 residenti per esercizio di somministrazione. Sulla base dei suddetti elementi, si
prevede quindi che nei prossimi tre anni ci s iano margini di ulteriore sviluppo per le attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Tivoli.
ART. 3 – criteri per il rilascio delle autorizzazioni
3.1 In funzione degli elementi della programmazione di cui al precedente art.2 non ven gono posti
parametri numerici, non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie e non viene
prevista nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; sono,
tuttavia, stabiliti limiti al rilascio delle autorizza zioni, con riferimento alle diverse tipologie, che
attengono alla particolare conformazione urbanistica dei luoghi.
3.2 L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta in locali con
destinazione d’uso commerciale e con disponibilit à di aree parcheggio private o pubbliche.
3.3 Nel centro storico e nelle zone densamente abitate, sono di norma ammesse le seguenti
tipologie: ristorante, trattoria, osteria con cucina ed esercizi con cucina tipica e simili, tavole calde,
self service, fast food, pizzerie, bar gastronomici, bar pasticceria, bar gelateria, wine bar, birrerie,
caffetterie, sala da the, american -bar.
3.4 Nelle restanti parti del territorio comunale, oltre alle tipologie suddette, sono ammesse anche:
pub enoteche, disco-bar, disco-pub e similari, discoteche, sale da ballo e locali con attività
prevalentemente notturna e simili.
3.5 Il rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e
bevande, o per il trasferimento di sede, dovrà avv enire nel rispetto delle norme edilizie,
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urbanistiche, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità e di quant’altro previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia.
3.6 Sarà possibile adottare varianti ai presenti criteri qualora si verifichi no fatti e/o circostanze
nuove e/o impreviste che comportino la necessità di rivedere la programmazione.
ART.4 – procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
4.1 Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di somminis trazione di
alimenti e bevande, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, se
non costituito, alle strutture competenti per materia del comune interessato, di seguito denominati
struttura competente.
4.2 Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:
a) generalità del richiedente;
b) indicazione dell’ubicazione del locale in cui deve svolgersi l’attività di somministrazione;
c) indicazione dell’attività di somministrazione che si int ende svolgere in relazione alle
caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
4.3 Alle istanze sono allegati:
copia dell’atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
planimetria del locale in cui deve svolgersi l’attività di somministrazione;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamen tari in materia di documentazione amministrativa) e s. m. che
attesti:
luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
il possesso dei requisiti di cui all’art.8 della legge da parte del richiedente ovvero del rappresentante
legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario,
nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico -sanitaria;
la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai re golamenti edilizi e
agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative
alle condizioni di sicurezza e sorvegli abilità.
4.4 Le istanze sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4.5 Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione,
attestata dal protocollo del comune, non sia comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e
fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intend e accolta.
4.6 Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all’interessato eventuali motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare
per iscritto osservazioni ed eventuale documentazio ne corredata: In tale caso il termine di cui al
comma 5 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette
osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.
4.7 Non sono richiesti ai fini dell’esa me dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione, ma devono
essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell’inizio
dell’attività:
a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l’attività di somministrazi one;
b) l’indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell’attività di
somministrazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge;
c) il certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.
4.8 Qualora il titolare dell’ autorizzazione all’esercizio sia una società, un’associazione o altro
organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della
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denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicat i al
comune e non comportano rilascio di nuovo titolo autorizzatorio.
4.9 Le richieste di proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della legge sono
presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giust ificano la
richiesta medesima, alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi
previsti: La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
ART.5 –trasferimento di sede o ampliamento di esercizi
5.1 Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento di sede dell’esercizio sono
presentate alla struttura competente e contengono, in particolare, le generalità del richiedente,
nonché l’indicazione dell’ubicazione del locale i n cui si intende trasferire l’esercizio.
All’istanza sono allegati:
a) planimetria del locale;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e d i igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e
agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative
alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificat o prevenzione incendi, ove necessario,
nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria.
5.2. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le
disposizioni di cui all’articol o 4, commi 5 e 6, e, a decorrere dalla relativa definizione, non è
consentita la prosecuzione dell’attività nel locale dal quale l’esercizio è trasferito.
5.3 L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è comunicato, ai sensi
dell’articolo 11, comma 9, della legge, alla struttura competente e può essere effettuato decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura stessa.
5.4 La comunicazione di cui al comma 3 contiene, in particolare, le generali tà del titolare nonché
l’indicazione della misura dell’ampliamento e dell’attività di somministrazione che si intende
svolgere in relazione alle caratteristiche igienico – sanitarie dei locali. Alla comunicazione è
allegata la dichiarazione sostitutiva res a ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche,
attestante:
a) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove
necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico –
sanitaria;
la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e
agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative
alle condizioni di sicurezza e sorvegliabil ità.
ART. 6 – autorizzazioni temporanee
6.1 Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione temporanea di cui all’articolo 12 della legge, sono
presentate alla struttura competente e contengono i seguenti elementi essenziali:
a) generalità del richiedente;
b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell’attività di somministrazione;
c) indicazione dell’ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l’attività di
somministrazione;
d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
6.2 Alle istanze sono allegati:
a) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successi ve modifiche, che attesti:
1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
3) il numero di iscrizione al registro delle impres e presso la CCIAA competente per territorio;
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4) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del richiedente ovvero, in
caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di
altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
5) la durata dell’evento per il quale è richiesta l’autorizzazione.
ART. 7 – affidamento di reparto
7.1 L’affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge
è comunicato alla struttura competente. Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità
del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata
dall’affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l’attività e alla stessa sono
allegati:
copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
copia dell’atto con cui viene realizzato l’affidamento in gestione;
indicazione dell’attività che deve essere svolta dall’affidatario;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e
del soggetto affidatario;
il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA
competente per territorio;
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del soggetto affidatario ovvero, in
caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di
altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.
ART. 8 - subingresso
8.1 Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura
competente nel termine previsto nell’articolo 14, comma 1, della legge. Tale comunicazione,
sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l’indicazione
del rappresentante legale in c aso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché
dell’attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico -sanitarie del locale. Alla
comunicazione sono allegati:
copia dell’atto notarile di cessione di azienda;
copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e parti ta IVA del soggetto
subentrante;
il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA
competente per territorio;
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del soggetto subentrante ovvero, in
caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di
altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.
8.2 In caso di trasferimento della titolarità dell’esercizio per causa di morte, col ui che succede,
qualora intenda proseguire l’attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la
reintestazione dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge. Alla su detta
richiesta, sottoscritta dal richiedente e cont enente, in particolare, le relative generalità sono allegati:
a) copia della denuncia di successione;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
1) luogo e data di nascita, cittadinanza, reside nza, codice fiscale e partita IVA del soggetto
subentrante;
2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA
competente per territorio.
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8.3 Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti
entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di
forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della legge. La richiesta di proroga deve
essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto
termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che
giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a
centottanta giorni.
ART. 9 – calendario annuale
9.1 L’affitto di azienda è comunicato alla struttura competente ai fini della reintestazione del titolo
autorizzatorio a favore dell’affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dal l’affittuario, contiene, in
particolare, le generalità dello stesso, l’indicazione del rappresentante legale in caso di società,
associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:
copia del contratto di affitto;
copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell’affittu ario:
il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA
competente per territorio;
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del soggetto affittuario ovvero, in
caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di
altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.
9.2 Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell’azienda, il titolare, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge, può chiedere alla struttura
competente la reintestazione dell’autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del
possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è
presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi
accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che
giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a
centoventi giorni. In assenza di comunicazione da parte del Comune entro novanta giorni dalla
presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il
richiedente può riavviare l’attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta
attestante la data di presentazione della richiesta medesima.
ART. 10 - dichiarazione di inizio attivita’ e comunicazioni relative alle attivita’ escluse dai
criteri comunali
10.1 La dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, comma 12, primo periodo, della legge,
relativa alle attività di somministrazione previste nell’art.6, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i),
l), e m) della legge stessa, è presentat a alla struttura competente e contiene, in particolare, i seguenti
elementi essenziali:
generalità del dichiarante;
indicazione dell’ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l’attività;
indicazione dell’attività che si intende svolgere in base alle cara tteristiche igienico – sanitarie;
indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
10.2 Alla dichiarazione sono allegati:
copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi c ollettivi;
planimetria del locale in cui deve svolgersi l’attività;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiara nte;
il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
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il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del dichiarante ovvero, in caso di
società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra
persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
l’avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove
necessario, nonché degli adempimenti previsti d alla normativa vigente in materia igienico -sanitaria;
la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e
agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relat ive
alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
10.3 Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall’art.19 della legge 7 agosto 1990,
n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche.
10.4 La comunicazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande mediante
distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all’articolo 6, comma
1, lettera n), della legge è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi
essenziali:
a) generalità del titolare del distributore;
b) indicazione dell’ubicazione del locale dove è istallato il distributore;
c) indicazione del rappresenta nte legale in caso di società, associazione o altro organismo
collettivo;
d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel
locale.
10.5 Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e
successive modifiche, che attesti:
a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
c) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del titolare ovvero, in caso di
società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra
persona specificamente preposta al l’attività di somministrazione.
ART. 11 - attivita’ di somministrazione svolta unitamente al servizio ricettivo
11.1 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria apert a
abilita ad effettuare anche l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che
vengono svolte in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno degli
alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli allog giati ed ai loro ospiti.
ART. 12 - piccoli trattenimenti e attivita’ accessorie
12.1 Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, l’autorizzazione
all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente:
1. l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la
diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo
da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spet tacolo o di intrattenimento;
2. l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non
superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di
elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il
pagamento di biglietto di ingresso, né aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi
ordinariamente applicato;
3. l’effettuazione di spettacoli, ovvero di divertime nti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma
prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell’esposizione di opere
artistiche, nella presentazione di libri, nell’effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari.
12.2 E’ fatto comunque salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di
prevenzione incendi e di inquinamento acustico, ed in particolare:
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1.per quanto riguarda l’inquinamento acustico, occorre predisporre la “relazione di impatto
acustico” redatta da un tecnico abilitato come disposto dal regolamento comunale per la disciplina
delle attività rumorose, approvato con DCC n. 27 del 27.05.2004, e s.m.i.; tale documentazione
deve essere prodotta al Servizio Attività Produttive prima dell’inizio dell’attività di piccolo
trattenimento e deve essere tenuta dal titolare dell’attività stessa a disposizione delle autorità di
controllo. E’ fatta salva la possibilità dell’autorità di controllo di richiedere al titolare dell’esercizio
in attività la “verifica acustica sperimentale” a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti;
2.per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l’installazione di palchi o
pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:
a) certificato di idoneità statica;
b) certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o,
alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.
12.3 E’ consentita inoltre, l’installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione
sonora (installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d’esecuzione e regola
d’arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.
12.4 Per quanto attiene al la prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi
antincendio.
12.5 Fermo restando il rispetto delle suddette disposizioni, nel periodo estivo, gli intrattenimenti
possono essere effettuati su area pubblica osservando i seguenti criteri:
le emissioni sonore devono cessare alle ore 22.30 e nei giorni prefestivi alle 23.30;
non possono essere impiegati impianti di amplificazione;
gli intrattenimenti possono essere vietati, in qualsiasi momento, nei casi di accertato pregiudizio per
la quiete pubblica.
ART. 13 - orari
13.1 Per gli esercizi di cui all’art.1, commi 1 e 2, gli orari di apertura giornaliera sono stabiliti con
ordinanza del Sindaco.
13.2 Nei pubblici esercizi i giochi leciti, debitamente autorizzarti, possono essere effettuati dall e ore
10,00 alle ore 24,00.
13.3 Negli esercizi di somministrazione di cui all’art.1, comma 1, l’attività all’aperto su suolo
pubblico deve essere esercitata nell’orario previsto dalla DGC e dall’Ordinanza del Sindaco.
13.4 Negli esercizi di intratteniment o e svago (sala da ballo, discoteca, sale da gioco, locali notturni,
ed esercizi similari) l’orario di apertura, stabilito con ordinanza del Sindaco, è compreso, di norma,
fra le ore 16.30 e le ore 2.00 del giorno successivo nelle zone ad alta densità abit ativa e fra le ore
16.30 e le ore 4.00 del giorno successivo nelle zone a bassa densità abitativa e lontane da
insediamenti residenziali.
13.5 Negli esercizi annessi agli alberghi o ad altri complessi ricettivi è consentita la
somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dell’orario di cui ai commi precedenti a favore
degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
convegni e manifestazioni.
13.6 I concerti o altre manifestazioni all’aperto, co munque organizzati, sagre, feste di quartiere,
feste politiche etc. non potranno protrarsi oltre le ore 11.30 nel periodo invernale e le ore 1.00 nel
periodo estivo.
13.7 I cinema all’aperto non potranno protrarsi oltre le ore 1.00.
13.8 I laboratori artigiani di prodotti alimentari potranno osservare gli orari degli esercizi di
somministrazione.
13.9 Nei parchi giochi l’orario di apertura deve essere compreso tra le ore 8.00 e le ore 24.00.
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ART. 14 – riduzione e modifica degli orari
Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di tutela della quiete pubblica nonché di
salvaguardia dall’inquinamento acustico e ambientale o per conformazione urbanistica dei luoghi,
anche a seguito di segnalazioni degli abitanti della zona, può ridurre, anche per sin goli esercizi e per
zone differenziate del territorio comunale:
gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie
previste all’art.1, commi 1 e 2;
gli orari degli intrattenimenti musicali eventualmente sv olti in questi esercizi.
ART. 15 – attivita’ musicali
Gli esercizi di somministrazione, sia all’aperto che al chiuso, che intendono esercitare l’attività
accessoria di intrattenimento musicale, devono essere in possesso del nulla osta alle emissioni
sonore o di autorizzazione in deroga emesso dagli organi preposti individuati dalla normativa e dai
regolamenti vigenti.
ART.16 - deroghe
In occasione delle festività natalizie, di carnevale ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze,
nonché per altre ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento,
deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di cui agli artt.1 e 2 nonché degli esercizi di
vendita al dettaglio in sede fissa.
ART. 17 - calendario annuale
17.1 Entro il 15 dicembre di ogni anno verrà predisposto, con apposita ordinanza sindacale, il
calendario degli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione e delle attività
ad essi connesse ed equiparate
17.2 L’orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere continuativo o
comprendere un intervallo di chiusura intermedia, può essere differenziato per giorni della
settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto del limite giornaliero minimo di sei ore e mass imo di
diciotto ore di apertura.
17.3 Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.
17.4 Chiusure temporanee, modifiche dell’orario o delle giornate di riposo, devono essere
preventivamente comunicate al Comune ed è obbligatorio darne informazione al pubblico mediante
l’esposizione di cartelli ben visibili.
17.5 In occasione di iniziative di particolare rilevanza ad interesse pubblico il Comune può stabilire
turni di apertura obbligatoria per gli esercizi ricadenti nella zona di s volgimento delle iniziative
stesse.
17.6 Al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli
esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro il mese di maggio, i periodi di chiusura per
ferie previsti per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Sindaco qualora valuti
la carenza del servizio, dispone turni di apertura obbligatori.
ART. 18 – norme comuni agli esercizi di somministrazione ed agli altri esercizi artigianali e
commerciali del settore alimentare
18.1 Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore
notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande
alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore
alimentare. Il divieto non si applica all’esercente che effettua la vendita con consegna a domicilio
del cliente.
18.2 E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di
consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e
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commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti
esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
18.3 I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura d ei medesimi, ad
asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal
perimetro delle pertinenze.
ART. 19 - tavolo di concertazione
19.1 Il Comune, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del la legge, promuove lo
sviluppo equilibrato del settore anche attraverso procedimenti di concertazione tra i diversi
rappresentanti degli interessi coinvolti e, comunque, nel rispetto dei principi generali di efficacia,
efficienza ed economicità dell’attivi tà amministrativa.
ART. 20 - monitoraggio
20.1 In conformità a quanto previsto dagli articoli 11, comma 11, e 23 della legge, i comuni,
trasmettono semestralmente all’Osservatorio regionale sul commercio e i pubblici esercizi di cui
all’articolo 8 della legge 18 novembre 1999, n.33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e
successive modifiche, l’aggiornamento relativo ai mutamenti intervenuti nella rete dei pubblici
esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle chiusure, ai subin gressi e, ove
possibile, alle diverse tipologie di attività di somministrazione presenti nel settore. I Comuni
trasmettono, altresì, al suddetto Osservatorio regionale copia degli atti concernenti la
determinazione dei criteri per lo sviluppo degli eserciz i di somministrazione ai sensi dell’articolo 5
della legge o le relative modifiche.
ART. 21 – entrata in vigore e pubblicizzazione
21.1 Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione con la
quale viene approvato.
21.2 Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio comunale e portato a
conoscenza della cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicizzazione.
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