Tracciabilità, contratti adeguati senza spese

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Tracciabilità, contratti adeguati senza spese
17 - 22 GENNAIO 2011
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EDILIZIA E TERRITORIO
L’APPROFONDIMENTO Appalti
Per l’Autorità le clausole sono inserite in modo automatico
Tracciabilità, contratti
adeguati senza spese
PAGINA A CURA DI
L
L. SAVELLI
e nuove indicazioni sulla tracciabilità finanziaria,
fornite dall’Autorità per la vigilanza nella
determinazione del 22 dicembre 2010, completano
il quadro degli interventi,
che si sono resi necessari
nell’interpretazione della
legge 136/2010.
In prima battuta, l’Autorità ritorna sul problema dell’interpretazione dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, che dovranno
essere adeguati ai nuovi obblighi di tracciabilità entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione 217/2010, ossia entro il 17 giugno 2011,
e non più entro il 7 marzo,
come previsto in precedenza.
È stata poi accolta favorevolmente dall’Autorità l’alternativa, concessa dalla legge di conversione, di integrare automaticamente i
contratti in base all’articolo
1374 del codice civile, in
caso di mancato adeguamento volontario alla scadenza dei 180 giorni concessi: una soluzione efficace in
termini di salvaguardia dei
contratti a rischio di nullità
per mancata integrazione,
di abbattimento dei costi e
di semplificazione dei controlli.
In realtà, questo duplice
meccanismo di adeguamento può apparire contraddittorio, perché non si comprende la necessità di concedere
un periodo transitorio a fronte di un’integrazione automatica
immediatamente
operativa. Probabilmente,
come sottolineato dall’Autorità, si è voluto offrire alle
parti il tempo necessario
per uniformarsi ai nuovi
adempimenti
soprattutto
con riguardo al rilascio del
Cig per i contratti che ne
siano ancora sprovvisti.
Per questo motivo, la stessa Authority suggerisce alle
stazioni appaltanti di inviare agli appaltatori una comunicazione con la quale si informa dell’avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da essi derivati e si
fornisce, al tempo stesso, il
Cig.
Ampio spazio è dedicato,
invece, ai singoli rapporti
contrattuali che l’Autorità ritiene assoggettabili ai nuovi
obblighi, poiché rientranti
nella definizione di appalto.
Ricadono, pertanto, sotto
l’ambito di applicazione della legge 136/2010 anche le
concessioni di lavori e di
servizi pubblici, considerato
che si tratta di contratti che
presentano le stesse caratteristiche dell’appalto pubblico.
Per quanto riguarda, in
particolare, i corrispettivi
che gli appaltatori pagano
ai concessionari di servizi
pubblici, come nel caso della Tarsu, essi possono essere versati con qualunque forma di pagamento, compreso il contante, ma debbono
essere comunque effettuati
sul conto corrente dedicato
che, sostiene l’Autorità, deve essere quello indicato
dal concessionario al committente. Al riguardo, però,
non si comprende il riferimento a tale ultimo rapporto, considerato che il conto
da adoperare è quello che
l’appaltatore ha indicato al
proprio committente.
Nessuna tracciabilità, invece, per i movimenti finanziari intercorrenti tra l’amministrazione e la sua società in house, eccezion fatta
per l’ipotesi in cui la stessa
affida appalti a terzi. Conclusione diversa l’Autorità
raggiunge con riguardo agli
appalti affidati da un ente
aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 218, o da un concessionario di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 149,
a imprese collegate, pur delineandosi una fattispecie analoga a quella dell’in house.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti affidati da imprese pubbliche, essi sono
assoggettati alla tracciabilità se si tratta di attività ricadenti negli articoli da 208 a
213. Al di fuori di tale ambito, l’impresa pubblica, riacquistando la sua veste di
soggetto imprenditore che
opera sul mercato, non è tenuto al rispetto delle norme
sulla tracciabilità.
Valgono le stesse considerazioni per i titolari di diritti speciali ed esclusivi che
sono, allo stesso modo, assoggettati
alla
legge
136/2010 solo se operano
nell’ambito degli articoli
208-213, ma ne sono esonerati quando svolgono attività al di fuori di tale perimetro, a meno che non rivestano la qualifica di amministrazioni aggiudicatrici.
U
[email protected]
A cura di Laura Savelli,
Istituto Grandi
Infrastrutture
Il Cig deve essere richiesto in ogni caso?
Allo stato attuale, il Cig deve essere richiesto sempre,
indipendentemente dall’importo a base d’asta di ogni
singola gara. Tuttavia, l’Autorità sta predisponendo un
sistema che consenta, per gli appalti di servizi e forniture
di importo inferiore a 20.000 euro, e per quelli di lavori
di importo inferiore a 40.000 euro, l’effettuazione di un
unico adempimento per un dato intervallo temporale.
Dove va inserito il Cup negli strumenti di pagamento diversi dal bonifico?
Sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche
e della società Poste italiane Spa, il Cup può essere
inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
Se un appaltatore intrattiene molteplici rapporti
contrattuali con la stessa stazione appaltante,
deve effettuare la comunicazione degli estremi
del conto corrente dedicato per ciascun contratto?
È possibile comunicare gli estremi del conto corrente
dedicato una sola volta, valevole per tutti i rapporti
contrattuali stipulati con la medesima stazione appaltante. In tal caso, è sufficiente che l’appaltatore segnali
all’amministrazione che, per tutti i contratti stipulati o
che saranno stipulati in futuro, si avvarrà di uno o più
conti correnti dedicati, fornendone gli estremi identificativi.
Le cauzioni sono assoggettabili agli obblighi di
tracciabilità?
Le fideiussioni richieste per l’esecuzione dell’appalto,
come la cauzione definitiva, possono essere eseguite
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità.
Sono però esonerate dall’indicazione del Cig o del Cup.
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Porte aperte all’uso dei contanti
na delle novità di maggior rilievo della
legge di conversione 217/2010 è rappresentata dalla possibilità riconosciuta agli appaltatori, e a tutti i soggetti della filiera delle imprese,
di istituire un fondo cassa da adoperare per le spese
giornaliere, il cui limite massimo è stato peraltro
elevato dalla stessa legge di conversione da 500 a
1.500 euro.
Sin dall’entrata in vigore della legge 136/2010, è
sempre stato chiaro che, anche per le spese giornaliere, fosse assolutamente vietato l’impiego del contante. Tuttavia, sembra che, consentendo la previsione di un fondo cassa, sia stato superato tale divieto,
tanto è vero che la legge di conversione e la determinazione dell’Autorità per la vigilanza si soffermano
solamente sulle modalità di costituzione del fondo,
che deve avvenire in favore di uno o più dipendenti,
tramite bonifico bancario o postale o, comunque,
con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.
Infatti, nella parte in cui si introduce la modifica
sul fondo cassa, non è stato ribadito il limite del
divieto di impiego del contante, diversamente da
quanto disposto con riferimento alla soglia massima
delle spese giornaliere. In altri termini, sembra che
la nuova regola imponga di non utilizzare il denaro
contante per le spese quotidiane, a meno che l’appaltatore non costituisca un fondo cassa destinato a tali
evenienze.
Indubbiamente, la presenza di tale strumento rappresenta un traguardo atteso dai soggetti che si
trovano quotidianamente impegnati nell’esecuzione
di contratti pubblici, considerato anche il fatto che
l’Autorità interpreta la soglia massima come riferita
? LA RISPOSTA DEGLI ESPERTI
I contratti esclusi dall’applicazione del codice
dei contratti sono ugualmente soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità?
I contratti indicati negli articoli 16-26 del codice ricadono nell’ambito di applicazione della legge sulla tracciabilità, a condizione che siano riconducibili alla fattispecie
dell’appalto. Sono tali, ad esempio, i contratti relativi alla
produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, i contratti segretati e che esigono particolari
misure di sicurezza, nonché i contratti aggiudicati in base
a norme internazionali.
alla singola spesa sostenuta. Resta da chiarire però
se, dopo l’innalzamento del limite delle spese giornaliere, l’Autorità consideri ancora l’importo di ciascuna di esse rapportato alla soglia originaria di 500
euro oppure al nuovo gradino di 1.500 euro.
I chiarimenti forniti dall’Autorità non si limitano,
però, al solo fondo cassa dei soggetti imprenditoriali poiché, nella nuova determinazione, trova uno
spazio parallelo anche il fondo economale delle
stazioni appaltanti. Infatti, pur essendo la modifica
sul fondo cassa riferita certamente ai soli operatori
economici, l’Autorità ha concesso anche alle amministrazioni la stessa possibilità di utilizzare denaro
contante prelevato dal fondo economale per sopperire alle esigenze quotidiane quali, ad esempio, valori
bollati, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e
pubblicazioni.
L’Autorità non fornisce un’elencazione tassativa
delle spese che possono essere soddisfatte con il
fondo economale, ma rimanda all’amministrazione
il compito di dettagliare le singole voci di spese
minute e di non rilevante entità all’interno di un
proprio regolamento di contabilità.
Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate
a fronte di contratti di appalto, tanto è vero che è
prevista una specifica responsabilità dell’amministrazione nella corretta individuazione delle voci
imputabili al fondo economale. A chiusura di questo spazio settimanale, è evidente che, nonostante le
delucidazioni fornite dell’Authority, il tema della
tracciabilità lascia ancora molti dubbi irrisolti, ragion per cui si attendono nuovi provvedimenti per il
futuro.
Sono tracciabili i movimenti finanziari relativi
alle cessioni di credito?
Anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto degli
obblighi di tracciabilità, indicando il Cig o il Cup nel
pagamento che effettua in favore dell’appaltatore mediante bonifico bancario o postale su un conto corrente
dedicato.
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La legge 136/2010 si applica anche ai rapporti
tra mandanti e mandataria nei raggruppamenti
temporanei di imprese?
Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di
imprese è tenuto a osservare gli obblighi della legge
136/2010. In particolare, le clausole sulla tracciabilità
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato
e, quindi, la mandataria dovrà rispettare i relativi obblighi nei trasferimenti effettuati a favore delle mandanti.
Ricadono nella tracciabilità i contratti pubblici
di servizi assicurativi e gli indennizzi per le
espropriazioni?
Non esiste alcun obbligo di tracciabilità per i risarcimenti
corrisposti dalle imprese assicuratrici, titolari di contratti
d’appalto, ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti. Allo stesso modo, non sono soggetti alla legge
136/2010 i soggetti che ricevono un’indennità a seguito
di procedure espropriative.