Professionista che cessa l`attivita - CDL

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Professionista che cessa l`attivita - CDL
Professionista che cessa l’attivita
• Circ. 11/07 > deve cessare la partita
IVA
• Soluzione non condivisibile, ma le
alternative non sono chiare:
• Quadro RL ma problema IRAP
• Quadro RE anche in assenza di partita
IVA ?
Criterio di cassa per i
professionisti
Pagamenti con carta di credito ( RIS. 77/07)
Pagamenti con assegno ( VIDEO CONFERENZA
ENTRATE DEL 19.5.07)
Pagamenti con bonifico
Deduzione dei contributi
previdenziali
• Secondo la Corte di Cassazione ( Sent.
1939/09) sono costi dell’esercizio di arte
o professione
• Secondo l’Agenzia delle Entrate sono
oneri deducibili ( Ris. 79/02)
• Problema Irap
PLUSVALENZE
Plusvalenze beni mobili
Plusvalenze beni immobili
Per gli acquisti successivi al
4 luglio 2006 ( ris. 310/08)
Per gli acquisti dal 1
gennaio 2007
AMMORTAMENTI IMMOBILI
Immobili acquistati o costruiti
Sono deducibili le quote di
fino al 14 giugno
ammortamento
1990
Immobili acquistati o costruiti
dal 15 giugno 1990 al 31
dicembre 2006
Non sono deducibili le quote di
ammortamento
Immobili
acquistati
costruiti nel triennio
2007-2009
o
Sono deducibili le quote di
ammortamento (riduzione di
un terzo nel primo triennio)
Immobili acquistati o costruiti
a partire dal 1° gennaio
In base alle norme attuali non
saranno deducibili le quote di
ammortamento
2010
LEASING IMMOBILIARI
Contratti stipulati fino al 1° marzo
I canoni sono deducibili in misura
1989
integrale nell’anno di pagamento
Contratti stipulati dal 2 marzo 1989
al 14 giugno 1990
Contratti stipulati dal 15 giugno
1990 al 31 dicembre 2006
Contratti stipulati
2007-2009
nel
triennio
Contratti stipulati a partire dal 1°
gennaio 2010
I canoni sono nell’anno di loro
maturazione e a
condizione che il contratto abbia
una durata non inferiore a otto
anni
I canoni nono sono deducibili è
però deducibile un importo pari
alla rendita catastale
I canoni sono deducibili (con
riduzione di un terzo e durata del
contratto 15 anni)
In base alle norme attuali non
saranno deducibili i canoni e
nemmeno la rendita catastale
IMMOBILE E STUDIO
ASSOCIATO
• Ris. 48/08
• E’ possibile intestare fiscalmente
l’immobile allo studio associato a
condizione che esso sia intestato a tutti
i componenti e che sia utilizzato
esclusivamente nell’esercizio di arte e
professione
IL REGIME DELLE SPESE
Immobili di proprietà
Spese 2007 – 2009 : ris. 99/2009 e circ.
47/08
1)
Immobili acquistati 2007/2009 > Spese incrementative : si deducono
secondo il processo di ammortamento del bene a cui fanno riferimento
2)
Immobili acquistati 2007/2009 > Spese che non incrementano il valore
dell’immobile : si deducono nel limite del 5 per cento del costo dei beni
ammortizzabili con rinvio della eccedenza nei cinque periodi di imposta
successivi ( anche per immobili ricevuti in donazione)
3)
Immobili acquistati ante 2007 e spese eseguite dal 2007 in poi : si
applica comunque il regime previgente cioe’ deduzione in cinque quote
costanti annuali
IL REGIME DELLE SPESE
Immobili non di proprietà
Spese ante 2007: circ. 47/08
Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione ed
alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati
nell’ambito della sfera di lavoro autonomo, sono deducibili
in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono
sostenute e nei quattro periodi di imposta successivi
IL REGIME DELLE SPESE
Immobili locati
Spese 2007 – 2009 : ris. 99/2009
Si applicano le regole previste dall’articolo 54, comma 2, del TUIR
e dunque le stesse sono deducibili nei limiti del 5 per cento
del costo dei beni ammortizzabili e rinvio della eccedenza in
quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi
REGIME DEI VEICOLI
Auto del professionista:
Deducibilità: 40%
Veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti:
90%
Risoluzione nr. 12/E del 19 febbraio 2008: le
percentuali si applicano alle singole quote annuali di
ammortamento.
TELEFONIA
Il comma 3-bis dell’art. 54 fissa all’ottanta per cento la
misura
fiscalmente
deducibile
delle
quote
d’ammortamento,
dei canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e
manutenzione relativi ad “apparecchiature terminali
per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico
di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del
codice delle comunicazioni
elettroniche,
di
cui
aldecreto legislativo 1° agosto 2003, nr 259”.
TELEFONIA
Il comma 3-bis dell’art. 54 fissa all’ottanta per cento la
misura
fiscalmente
deducibile
delle
quote
d’ammortamento,
dei canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e
manutenzione relativi ad “apparecchiature terminali
per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico
di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del
codice delle comunicazioni
elettroniche,
di
cui
aldecreto legislativo 1° agosto 2003, nr 259”.
CESSIONE DELLA CLIENTELA
Circ. 8/09
Concorrono a formare il reddito anche “i corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili all’attività artistica o
professionale”. Ma nel caso del conferimento di studio
ad associazione, a certe condizioni, non vi e’ reddito
Qualora i proventi siano percepiti “in un’unica soluzione”,
gli stessi possono fruire del regime di tassazione separata
ai sensi della lettera g-ter) dell’art. 17 comma 1, del Tuir.
SCOMPUTO DELLE RITENUTE
Risoluzione 68/E del 19 marzo 2009
Il professionista è legittimato allo scomputo delle ritenute
subite, a condizione che sia in grado “di documentare
l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione
congiunta della fattura e della relativa documentazione,
proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea
a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente
percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla
predetta fattura.”
PROFESSIONISTA
E SINDACO DI SOCIETA’
Risoluzione 78/E del 25 marzo 2009
Il professionista che è anche sindaco di società sconta IRAP
anche sui compensi che riceve in qualità di sindaco. Il
requisito dell’autonoma organizzazione non può essere
infatti valutato in relazione alle singole categorie reddituali
che si riconducono ad unità come reddito di lavoro
autonomo per il principio di attrazione previsto dalla legge.