A000538 Da ILSOLE24ORE del 22/11/04, pg. 26 <<IL GIUDICE

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A000538 Da ILSOLE24ORE del 22/11/04, pg. 26 <<IL GIUDICE
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FONDAZIONE INSIEME onlus
Da ILSOLE24ORE del 22/11/04, pg. 26 <<IL GIUDICE PUO SNELLIRE IL DIVORZIO.
DETERMINANTE LA CONDOTTA PROCESSUALE DELLA COPPIA>>. CASSAZIONE N. 21683-04.
Commento di ANDREA GRAGNANI, giornalista.
Per la lrttura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato.
Il giudice del divorzio può accertare l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di
separazione anche quando non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza, qualora il
comportamento processuale delle parti consenta di escludere categoricamente la possibilità,
per ciascuna parte, di proporre una valida impugnazione contro la pronuncia di separazione.
Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 21683 del 16/11/2004.
Le questioni analizzate dalla Corte, con un’ampia e articolata motivazione, sono due: la
formazione del giudicato della sentenza di separazione; e i poteri di accertamento del giudicato
in capo al giudice del divorzio.
Il caso riguardava una coppia di coniugi la cui separazione personale era stata pronunciata dal
tribunale con una sentenza che, oltre a dichiarare la separazione, aveva attribuito l’addebito
della stessa al marito e aveva statuito sulle cosiddette questioni accessorie, assegnando la
casa coniugale alla moglie e ponendo a carico del marito un assegno per il mantenimento.
Il marito aveva impugnato la sentenza sulle questioni accessorie, dando al contempo
acquiescenza espressa alla pronuncia sulla separazione con addebito.
Poi, fatta l’impugnazione, ha depositato il ricorso di divorzio sul presupposto del passaggio in
giudicato della sentenza di separazione relativamente al vincolo coniugale.
La moglie si è costituita nel giudizio di divorzio eccependo l’improponibilità della domanda di
divorzio, sul presupposto che non fosse ancora passata in giudicato la sentenza di separazione
per mancata decorrenza dei termini di impugnazione.
L’eccezione è stata accolta dal tribunale e poi dalla corte d’appello. Il primo ha chiarito che in
pendenza del termine per l’appello la definitiva sentenza di separazione non si potesse dedurre
dalla mancanza di interesse della moglie a impugnarla (dato che aveva chiesto lei la
separazione).
La Corte d’appello ha confermato questa decisione, in quanto ha ritenuto che il giudice del
divorzio non avesse il potere di compiere un accertamento sul passaggio in giudicato della
sentenza di separazione in pendenza dei termini, proprio perché la ragione del passaggio in
giudicato era la mancanza di un interesse ad impugnare della controparte.
Secondo la corte d’appello questa decisione del giudice del divorzio non sarebbe stata a sua
volta definitiva, perché impugnabile, con conseguente incertezza dello status di separati,
presupposto sostanziale della pronuncia di divorzio.
Contro tale decisione il marito ha fatto ricorso alla Cassazione, la quale lo ha accolto, ritenendo
del tutto illogica la decisione di appello. Vediamo perché.
La prima considerazione della Corte è che se il passaggio in giudicato della separazione
costituisce il presupposto del divorzio, il giudice del divorzio deve avere il potere di accertare il
suddetto passaggio in giudicato. E ciò anche nel caso in cui il passaggio in giudicato non
dipenda dalla mera decorrenza dei termini di impugnazione, bensì da altri elementi. Il giudice
d’appello ha quindi deciso in maniera illogica ove ha negato questo potere, ed è stato carente
nella motivazione, priva di un’adeguata argomentazione.
Una volta stabilito questo potere, la Corte ha analizzato i poteri del giudice del divorzio di
accertare del giudicato di separazione, rilevando che, nel caso in esame, il giudice di merito
avrebbe potuto e dovuto accertare, da una parte, l’avvenuta acquiescenza alla pronuncia sulla
separazione effettuata dal marito; e, dall’altra parte, la mancanza di interesse a impugnare
della moglie.
La questione controversa, in definitiva, é la verifica del giudicato formale di una sentenza di
separazione ogni volta che la sentenza non sia più soggetta a impugnazione ordinaria.
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Come la Corte rileva, la legge non nega che il giudicato si possa verificare per ragioni diverse
dal decorso del termine per impugnare. Pertanto, se il giudicato costituisce il presupposto di
un altro giudizio, si deve consentire al giudice di effettuare la verifica.