Rottamazione delle Cartelle, ossia, istanza di adesione alla
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Rottamazione delle Cartelle, ossia, istanza di adesione alla
Rottamazione delle Cartelle, ossia, istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento entro il 21 gennaio 2017. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 in poi, i debitori possono infatti estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, che presto dovrebbero diventare cinque all'interesse legale. Con la presentazione dell’istanza, il contribuente blocca le azioni esecutive e cautelari dell’agente della riscossione. Limitatamente ai carichi oggetto di definizione infatti, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. Non vi è dubbio pertanto che in presenza di tali minacce, il contribuente abbia tutto l’interesse ad affrettare la richiesta di “ rottamazione delle cartelle “ La rottamazione delle cartelle consentirà di scontare: le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Il contribuente che decide di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, dovrà inviare entro il 21 gennaio 2017 (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge del 22.10.2016 n. 193) e dato che il 21 cade di sabato e il termine slitta al lunedì 23 gennaio 2017, apposita dichiarazione, che può essere scaricata dal sito dell’Agenzia delle Entrate, ma anche al link: http://www.alessandroarrighi.com/?p=1213 In pratica, potranno avvalersi dell'agevolazione, solo coloro che dispongono della liquidità necessaria di pagare l'intero debito in quattro rate, e quindi, in una certa misura, saranno escluse le aziende in crisi. Quattro rate in così pochi mesi, probabilmente non risolveranno le sorti di chi non era riuscito a pagare nemmeno chiedendo una dilazione in 5 o dieci anni. Sono espressamente esclusi: le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l’Iva all’importazione, le somme recuperate per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale; le sanzioni per violazioni al Codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Ovviamente, come accade per tutti i condoni, l'adesione agevolata, interrompe qualsiasi ricorso in atto. Non è cioè possibile, pagare secondo quanto previsto nella norma sulla rottamazione delle cartelle e proseguire il ricorso in commissione tributaria. Si osserva che l’iter procedurale prevede che il contribuente deve, entro il 31 marzo 2017, presentare ad Equitalia SPA l’istanza per l’adesione alla procedura, compilata sull’apposita modulistica specificando: i dati identificativi tra persona fisica, titolare, rappresentate legale, tutore o curatore di un’attività; progressivamente le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell’Inps per i quali si chiede la definizione agevolata; quali carichi si vogliono rottamare; le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia e cioè: o modalità di pagamento, unica soluzione oppure in 2, 3, 4 o 5 rate; o rinuncia, con l’adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti; o sottoscrizione anche ai fini penali della veridicità dei dati riportati nel modello. Successivamente alla presentazione della domanda, entro il 31 maggio 2017, l'Agente della riscossione comunicherà al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza attenendosi ai seguenti criteri, che comunque potranno essere stati già correttamente quantificati.: a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; b) b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è, per ora, fissata nei mesi di aprile e settembre. Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018. Il contribuente può anche pagare le somme in un un’unica soluzione, nel termine di scadenza della prima rata, che sarà stabilito dall’agente della riscossione, evitando in tal modo il pagamento degli interessi del 4,5% annuo. Ciò che invece non è ancora certo, è cosa succeda nel caso in cui, si sia già presentata l’istanza per la definizione agevolata, in quattro rate, nel caso, in cui, come oramai sembra certo, il tempo a disposizione per le rati, sia allungato, da quattro a cinque rate. Certamente, il buon senso lascia presupporre che le istanze possano essere adeguate, ma l’utilizzo del buon senso, purtroppo non sempre sembra utile per correttamente interpretare la normativa tributaria Italiana. A questo punto, nel caso in cui, come spesso accade, un contribuente riceva una minaccia di pignoramento da parte di Equitalia, dovrà decidere se intende interrompere immediatamente il rischio o e invece abbia convenienza ad aspettare che le rate passino da quattro a cinque. È pur vero che, in genere Equitalia, ha sempre avuto la tendenza a lasciare passare un lasso di tempo molto più ampio di pochi giorni indicati negli avvisi di pignoramento, ma, per contro, proprio la consapevolezza che, quantomeno sulla carta, dal 2017, dovrebbe essere fusa con l’Agenzia delle Entrate, potrebbe determinare il precipitare dei tempi, e la corsa all’incasso. Non vi è pertanto dubbio, che, in tal senso, la decisione meno rischiosa potrebbe essere, e probabilmente, specialmente per i debiti più importanti sarà quella di chiedere la rottamazione, indipendentemente dall’effettiva capacità dell’impresa di generare ricchezza sufficiente per il pagamento delle rate, quantomeno con scopo dilatorio. Alessandro Arrighi www.alessandroarrighi.com