ministero delle infrastrutture e dei trasporti

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ATTENZIONE - In caso di necessità contattare la sala operativa dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Fano al numero telefonico 0721/801329. Segnalazioni di situazioni che richiedono un
pronto intervento di soccorso in mare possono essere tempestivamente inoltrate all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Fano, oltre che attraverso il citato numero telefonico, anche
avvalendosi del ”Numero Blu” 1530.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.guardiacostiera.it e clicca su “ordinanze on line”
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
FANO
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 17/2010
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano:
VISTA
la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 35/2009 in data 20.05.2009 e
successive modiche ed integrazioni;
RITENUTA
la necessità di aggiornare ed ulteriormente disciplinare gli aspetti relativi alla
sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti
in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi
all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale di propria giurisdizione,
che comprende il territorio costiero dei Comuni di Fano e Mondolfo e che si
estende dalla località di Fosso Sejore alla foce del fiume Cesano, e ciò al fine
di tutelare l’interesse primario della sicurezza delle attività balneari e della
salvaguardia della vita umana in mare e sulle spiagge;
VISTI
il D.M. 26.01.1960 “Disciplina dello sci nautico”, la Legge 11.02.1971 n. 50
“Norme sulla navigazione da diporto”, il D.P.R. 09.10.1997 n. 431 “Disciplina
delle patenti nautiche”, il D.M. 05.10.1999 n. 478 “Sicurezza della navigazione
da diporto”, la Legge 08.07.2003 n. 172 “Disposizioni per il riordino della
nautica da diporto ed il turismo nautico”, il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 “Codice
sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell’art. 6 della legge 08.07.2003 n. 172” ed il D.M. 29.07.2008 n. 146
“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005,
n°171, recante il Codice della nautica da diporto”, il D. Lgs. 30.12.1999, n°
507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25.06.1999, n° 205”;
VISTO
il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982 “Attuazione della direttiva n.76/160 CEE
relativa alla qualità delle acque di balneazione”;
la Legge 14.07.1965 n. 963 “Disciplina della pesca marittima”, il D.P.R.
02.10.1968 n. 1639 “Regolamento d’esecuzione della L. 963/65”, l’art. 1 della
Legge 07.03.2003 n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura e pesca”, e gli
art. 1 (comma 3), 7, 9 e 10 (commi 1 e 3) del D. Lgs. 26.05.2004 n. 153
“Regolamento d’esecuzione della L. 38/03”;
VISTI
VISTA
la Legge 25.03.1985 n. 106 “Disciplina del volo da diporto o sportivo”, ed il
connesso D.P.R. 05.08.1988 n. 404 “Regolamento d’esecuzione della L.
1
106/85”, nonché il Decreto 1 febbraio 2006 “Norme di attuazione della legge 2
aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di
atterraggio”;
VISTO
la Legge 27.12.1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale
per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
VISTI
gli articoli 10 e 11 della Legge 23.12.96 n°647 di conversione con modificazioni
del D.L. 21.10.96 n°535, recante “Disposizioni urgenti per i settori portuale,
marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni
collegamenti aerei”;
VISTE
le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività
diportistiche e di quelle ad esse riconnesse, e, tra queste, il Dispaccio n
°Dem.2°/1465/A.2.50 in data 06.07.2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Dispaccio n°5171661/A.2.50 in data 23.04.1996 dell’allora
Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “possibilità di impiego
di unità cinofile da salvataggio”, le Circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data
07.05.1994, n° 5171080-A.2.50 datata 10.04.1995 e n° 5171328-A.2.50 in
data 20.05.1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi
per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate
alla balneazione”, nonché il Dispaccio n°82/022468 in data 03.04.2002 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTE
altresì, le disposizioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto e, tra queste, le circolari n. 82/1594 del 13.01.2004 (Servizio assistenza
bagnanti), n.09.01.30387 del 28.06.2005 (Utilizzo di moto d’acqua da parte
degli assistenti bagnanti), n.5004 del 17.08.2005 (Propulsori acquatici),
n.02.01.65061 del 14.10.2005 (Uso di moto d’acqua per il salvamento),
n.02.01.04/31678 del 30.03.2006 (Attività di salvamento con moto d’acqua),
n.02.01.04/34660 del 07.04.2006 (Ordinanza Balneare – Riparto delle
competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di
disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione
degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento);
VISTI
l’articolo 8 del D.L. 08.04.2008, n. 59 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di
obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
comunità europee”, nonché l’articolo 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, così
come modificato dall’articolo 9 della Legge 16.03.2001, n. 88;
VISTA
la Legge Regionale Marche 17 maggio 1999, n. 10 relativa al riordino delle
funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali;
VISTO
il Regolamento n. 2 del 13 maggio 2004 emanato dalla Regione Marche circa
le “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità
turistiche –ricreative” (B.U.R. n. 51 del 20 maggio 2004);
VISTO
il Regolamento recante “Norme sull’utilizzazione del litorale demaniale
marittimo per finalità turistiche e ricreative”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 112 in data 30.05.2002;
le norme tecniche di attuazione del “Piano di gestione integrata delle aree
costiere” emanato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa n.
169 del 02.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE
VISTE
le Ordinanze n. 58/2003 e n°16/2005 rispettivamente in data 02.08.2003 ed in
data 19.05.2005 del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, con le
relative modificazioni ed integrazioni, disciplinanti i limiti ed i divieti di
navigazione dalla costa per le unità da diporto;
VISTA
la propria Ordinanza n. 01/2002 datata 04.02.2002 e successive modifiche ed
2
integrazioni, afferente la disciplina degli ormeggi e delle cale nel porto di Fano;
CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Fano è formato in gran parte da
spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso, spesso intervallate da scogliere o moli o
comunque poste in vicinanza a questi, la cui peculiarità impone di dettare una
specifica disciplina, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone,
della sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti degli arenili
in genere, per il sicuro svolgimento delle attività comunque connesse con l’uso
del mare e delle spiagge;
VISTI
gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della
Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di
Esecuzione (parte marittima);
DATO ATTO
che le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle peculiari
condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del territorio del
Circondario Marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice
della Navigazione, del relativo Regolamento di Esecuzione ed alle disposizioni
in materia di navigazione da diporto, a cui, per quanto non espressamente
previsto, bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente
disciplinate;
ORDINA
CAPO I
SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE
ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Dal 1 aprile al 30 settembre, nei periodi di funzionamento per il pubblico delle strutture
balneari, come stabilito dai competenti comuni costieri, devono essere operativi, presso le
strutture balneari aperte al pubblico, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità
indicate al successivo articolo 5.1.
2. Nelle strutture balneari autorizzate dalle competenti Amministrazioni comunali ad operare
prima del 1 aprile ovvero successivamente al 30 settembre, il servizio di salvataggio deve
essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento
resterà aperto soltanto per praticare elioterapia ed il concessionario deve issare una
bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue,
tra cui l’inglese) con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad
organizzare il servizio di salvamento, secondo gli orari e le modalità indicati nella presente
ordinanza. Laddove tale servizio non venisse garantito, i predetti Comuni costieri devono
darne immediata comunicazione scritta alla locale Autorità Marittima, provvedendo, nel
contempo, ad apporre sulle relative spiagge interessate adeguata segnaletica, (redatta in
più lingue,tra cui l’inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, e riportante la
seguente dicitura: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
4. Ai titolari di concessioni ad uso esclusivo delle “colonie marine” è fatto obbligo di garantire il
servizio di salvamento per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia e,
contestualmente, di apporre idonea segnaletica sulle relative spiagge interessate, redatta in
più lingue (tra cui l’inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, ed indicante gli
orari precisi in cui il predetto servizio non è attivo o, comunque, presente. In tal caso, la
dicitura da utilizzare sarà la seguente: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA
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PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO DALLE ORE _____ ALLE
ORE_____”.
5. Ferme restando le competenze in materia facenti capo ad altri Enti/Amministrazioni, i titolari
ovvero i responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque di qualsivoglia specie sono, tra
l’altro, tenuti a:
a)
attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della
salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, nonché collocare
cartelli monitori in più lingue (tra cui l’inglese) e segnalamenti indicanti la presenza
della medesima condotta ed, in particolare, dell’eventuale presa di aspirazione
d’acqua, non mancando di evidenziare la pericolosità del sito e provvedendo ad
apporre idonea griglia protettiva, ovvero altra equivalente misura di sicurezza,
all’imboccatura della citata presa d’aspirazione, qualora la stessa ne sia sprovvista;
b)
segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con
accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di
sottoporla a verifica giornaliera ed ad ogni ulteriore eventuale manutenzione ritenuta
necessaria.
ARTICOLO 2
ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI
1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo articolo 3, durante l’intera stagione balneare - dal 1°
aprile al 30 settembre - la zona di mare antistante la costa compresa tra la località di Fosso
Sejore e la sponda nord del fiume Cesano, per una profondità pari a 300 metri dalle spiagge, è
prioritariamente riservata alla balneazione.
2. Nella fascia di rispetto di 50 metri verso mare, a partire dagli stessi 300 metri dalle spiagge, è
vietato l’ingresso ai bagnanti ed a tutte le unità navali che navigano a motore; inoltre, è, altresì,
vietato effettuare qualsiasi attività subacquea e/o di pesca, sia sportiva che professionale.
3. Il limite della zona di mare riservata alla balneazione, di cui al precedente punto 2.1, deve
essere segnalato a cura dei concessionari frontisti di strutture balneari mediante il
posizionamento di una linea di boe/gavitelli di colore rosso/arancione (aventi un diametro di
almeno 30 cm.), saldamente ancorati al fondo e disposti, parallelamente alla linea di costa, a
distanza non superiore a 50 metri l’uno dall’altro, in corrispondenza delle estremità del fronte a
mare della concessione e, comunque, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. Nel
caso di consorzio tra concessionari limitrofi, il numero dei gavitelli può essere anche inferiore ai
due per singola concessione, purché le boe siano in ogni caso distanziate di 50 metri l’una
dall’altra, delimitando comunque le estremità del fronte mare prospiciente le concessioni
consorziate.
Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consentisse il posizionamento della linea di
boe/gavitelli alla predetta distanza, tali segnalamenti possono essere posizionati anche alla
minore tra le distanze inferiori consentite dalla particolarità del sito, previa motivata
comunicazione alla locale Autorità Marittima.
I concessionari dovranno tenere sempre sotto controllo eventuali scarrocciamenti, spostamenti
e/o rimozioni dei predetti segnalamenti, provvedendo, ove necessario, al loro tempestivo
riposizionamento, entro il tempo tecnico minimo occorrente. Nel caso di consorzio tra
concessionari, tale obbligo assume carattere solidale.
4. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le
spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano a
mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre, sulle retrostanti spiagge,
adeguata segnaletica (redatta in più lingue, tra cui l’inglese), da posizionarsi in luoghi ben
visibili dagli utenti, e riportante la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE
INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.
5. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere ed i concessionari per le aree in concessione,
devono segnalare, almeno per un fronte minimo di 10 metri, il limite entro il quale possano
spingersi, senza pericolo, coloro che non sono esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure
(fino a metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di
boe/galleggianti di colore bianco (aventi un diametro di almeno 20 cm.), saldamente ancorati al
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fondo, ovvero, in alternativa, mediante tabelle fissate su pali, posizionati, in maniera ben
visibile, al centro dello specchio acqueo antistante la concessione o il singolo tratto di spiaggia
libera avente un fronte a mare fino a 50 metri, e riportanti la seguente dicitura (eventualmente
redatta in più lingue, tra cui l’inglese): “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE –
PROFONDITA’ MT. 1,60”, Nel caso di fronte a mare della concessione o della spiaggia libera
superiore ai 50 metri, la predetta tabella, qualora utilizzata, deve essere posizionata nel
numero di almeno una ogni 50 - 100 metri (massimi), con il vincolo di assicurare, in ogni caso,
una sua piena visibilità agli utenti da qualunque punto di accesso alla spiaggia lungo l’intero
fronte mare.
6. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione,
qualora ne vengano a conoscenza, devono, altresì, segnalare la presenza di eventuali, anche
improvvisi, fattori di rischio per la balneazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,
buche o avvallamenti del fondo marino, correnti pericolose ovvero scogliere e/o
elementi/ostacoli sommersi eventualmente presenti nelle zone di mare antistanti le spiagge
libere o le relative concessioni. In tali casi, si dovranno apporre idonei cartelli monitori ben
visibili al pubblico (ad es. utilizzando tabelle, fissate su pali, di forma possibilmente triangolare
in analogia ai cartelli stradali indicanti pericolo generico) ovvero boe/gavitelli di colore giallo,
tutti riportanti l’indicazione (anche in più lingue, tra cui l’inglese) del pericolo rilevato:
“ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI __________ ”.
7. In aggiunta a quanto prescritto dai punti precedenti, ai Comuni costieri che, in conformità ai
Piani di Spiaggia adottati, intendano istituire tratti di litorale attrezzati destinati alla libera
balneazione, è fatto, altresì, obbligo di assicurare:
- idoneo presidio di primo soccorso sanitario;
- servizio di salvataggio in mare a mezzo di personale abilitato conformemente alle
modalità indicate nella presente ordinanza.
8. Nella zona di mare riservata alla balneazione, di cui al precedente punto 1, per l’intera stagione
balneare, fatto salvo ogni diverso ed ulteriore limite stabilito con la presente ordinanza, è
sempre vietato:
a) Il transito di qualsiasi unità navale, “wind-surf” e “kite-surf” compresi, ad eccezione dei
natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole,
canoe, pattini, lance, sandolini, pedalò, mosconi a remi/pedali e simili - elencazione
esemplificativa e non esaustiva. I natanti a motore, a vela o a vela con motore ausiliario
dovranno, pertanto, raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di
lancio/atterraggio come disciplinati dalla presente ordinanza e nel completo rispetto delle
prescrizioni ivi contenute.
b) l’ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale, anche se a remi o, comunque, priva di
motore, in mancanza di apposito provvedimento, rilasciato dall’Autorità competente
all’amministrazione delle aree demaniali marittime, che li consenta.
Dai predetti obblighi sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia nonché i mezzi che
effettuano i campionamenti/prelievi delle acque ai fini della verifica della loro balneabilità, nel
rispetto ed in aderenza al D.P.R. 08.06.1982, n. 470, e successive modifiche/integrazioni,
purché all’uopo autorizzati dalle competenti Autorità. Tali mezzi, qualora non già appartenenti a
Corpi dello Stato, devono essere sempre riconoscibili tramite la seguente dicitura, chiaramente
leggibile: “SERVIZIO CAMPIONAMENTO”. Essi dovranno operare adottando ogni necessaria
cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, onde evitare incidenti e/o molestie ai
bagnanti/fruitori delle zone di mare interessate, procedendo, con la massima prudenza, ad una
velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da assicurarne sempre il
relativo controllo. I bagnanti dovranno, a loro volta, tenersi a distanza di sicurezza (almeno 10
metri o altra inferiore distanza laddove ritenuto necessario) dai predetti mezzi impegnati nelle
operazioni di campionamento.
9. Fermi restando i limiti sopraddetti, e salvo ogni diversa e più restrittiva prescrizione
eventualmente imposta dalla legge o da altri provvedimenti ordinatori, durante la stagione
balneare, nella fascia di mare ampia 1.000 metri dalla costa, è fatto obbligo a qualsiasi unità
navale di navigare a velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo lo scafo in dislocamento
(così come conformemente disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro con
le ordinanza in premessa citate).
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ARTICOLO 3
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
1.
La Balneazione è sempre vietata:
a. all’interno del porto di Fano, degli eventuali altri approdi e punti di ormeggio, nonché nelle
zone di mare di regolare transito per l’ingresso/uscita da tali strutture;
b. in prossimità di zone di mare in cui vi siano posizionati pontili o passerelle di attracco delle
c.
d.
e.
f.
g.
navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
nel raggio di 100 metri dall’imboccatura e dalle strutture del porto di Fano;
nel raggio di 200 metri dalle scogliere in costruzione/sistemazione ovvero dalle zone di
mare, opportunamente segnalate, in cui vi siano comunque lavori in corso, e ciò fermi
restando gli ulteriori e più restrittivi limiti eventualmente prescritti da altri legittimi
provvedimenti, nell’occasione emanati;
entro un raggio di 200 metri da impianti produttivi (impianti di pesca o acquacoltura, ecc.);
durante la stagione balneare (1 aprile-30 setembre), all’interno dei corridoi di lancio dedicati
al transito delle unità da diporto o ad altre attività sportive/ricreative opportunamente
segnalati, come previsto dalla presente ordinanza;
negli specchi acquei che, conformemente ad apposite ordinanze delle Autorità all’uopo
rilevate
competenti
ai
sensi
della
vigente
normativa,
risultino
temporaneamente/permanentemente non idonei alla balneazione (ad es. per motivi
igienico-sanitari o di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ecc.); in tali casi, i Comuni
rivieraschi interessati dovranno avere, comunque, cura di apporre, in posizione ben visibile
nel retrostante tratto di arenile, i relativi cartelli monitori (redatti anche in altre lingue, tra cui
l’inglese) indicanti, quantomeno, il "DIVIETO DI BALNEAZIONE".
ARTICOLO 4
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA DELLE SPIAGGE
1. Fermo restando quanto eventualmente prescritto in merito dai competenti Comuni rivieraschi,
nonché dal Regolamento della Regione Marche n°2 del 13 maggio 2004, sulle spiagge del
Circondario Marittimo è, inoltre, vietato:
a) sorvolare, per qualsivoglia finalità, le spiagge e gli adiacenti specchi acquei destinati alla
balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresi alianti,
deltaplani con o senza motore, ultraleggeri, idrovolanti, elicotteri, velivoli con paramotore o
similari) a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e
di polizia, nonché lanciare oggetti o liquidi in volo dai sopra indicati apparecchi. E’, altresì,
vietato per i conduttori di idrovolanti, paracadute ascensionale e velivoli con paramotore o
similari, ammarare e/o navigare in acque frequentate dai bagnanti o lungo i corridoi di
lancio/atterraggio destinati alle unità da diporto.
b) tuffarsi dalle scogliere o da altri siti se non appositamente attrezzati, espressamente
dichiarati agibili/transitabili da Leggi, Regolamenti, Ordinanze, provvedimenti
amministrativi ed il cui posizionamento ed utilizzo siano stati, comunque, consentiti, in via
preventiva, dalle competenti Autorità.
c) utilizzare artifizi pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni;
d) effettuare accensioni di fuochi (c.d. falò).
2. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è, altresì, vietato occupare con ombrelloni, sedie sdraio
e/o attrezzature mobili di qualsiasi tipologia e specie la fascia di arenile, ampia non meno di
metri 5 dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di
permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso.
3. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e
disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è da ritenersi anche strumentale
all’attività di salvamento di cui alla presente ordinanza e, pertanto, le legittime forme di
utilizzazione non devono, comunque, recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del
predetto servizio, né costituire ostacolo al libero accesso al mare.
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ARTICOLO 5
DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
1.
Nei periodi di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari deve
essere attivato, durante il periodo di cui all’art. 1.1 (1° aprile - 30 settembre), il servizio
obbligatorio di assistenza e soccorso ai bagnanti su tutte le spiagge del circondario marittimo,
con le seguenti modalità:
1. dal penultimo fine settimana di maggio (a decorrere dal venerdì) al penultimo fine
settimana di settembre il servizio di salvataggio dovrà essere garantito giornalmente
dalle 09:30 alle 19:00, con la presenza di un assistente bagnanti almeno ogni 150
(centocinquanta) metri lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di validità
di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione italiana nuoto (F.I.N.) – sezione
salvamento (contraddistinto dalla sigla M.I.P.) o dalla Federazione Italiana
salvamento acquatico (F.I.S.A.) nonché di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla
Società Nazionale di Salvamento di Genova;
2. durante i restanti periodi della stagione balneare, in cui l’affluenza dei bagnanti
risulta minore, dovrà essere garantito il servizio di salvataggio dalle 09:30 alle 18:00
con l’obbligatoria presenza nello stabilimento di una persona munita di uno dei
brevetti di cui al precedente punto n. 1, responsabile dell’assistenza ai bagnanti
(salvataggio) almeno ogni 300 (trecento)metri lineari o frazioni di essi di fronte a
mare.
2.
Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (ad esempio
presenza di scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impediscano la visibilità
dell’intero specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti
bagnanti dovrà essere incrementato, anche in forma associata con altri stabilimenti limitrofi, in
modo tale da poter vigilare costantemente su tutto il tratto di mare interessato, e ciò ferma
restando la diretta responsabilità di ciascun concessionario, per quanto concerne la più
completa garanzia di sicurezza dei bagnanti presenti nello specchio acqueo antistante la
rispettiva concessione.
3.
Qualora se ne presenti la necessità (ad esempio per motivi di tipo
fisiologico) è data facoltà al concessionario di effettuare temporanee sostituzioni degli
assistenti bagnanti – solo per il tempo strettamente necessario a soddisfare l’esigenza insorta
– a mezzo di altri operatori parimenti abilitati, con il vincolo, comunque, di continuare ad
assicurare l’espletamento del servizio lungo l’intero fronte mare prospiciente la concessione ed
in ogni caso garantendo la presenza di almeno un assistente bagnante ogni 300 metri lineari.
4.
Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario per
quanto concerne l’obbligo di garantire la sicurezza dei bagnanti nello specchio acqueo
antistante la propria concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano
consorziarsi, in modo da assicurare il servizio di salvataggio secondo modalità di cui al
precedente punto 5.1., fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5.3.
I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare alla locale Autorità
Marittima, prima dell’apertura dello stabilimento balneare, apposita dichiarazione scritta –
conforme all’ALLEGATO “1” –, inoltrata anche per il tramite delle Associazioni di categoria di
appartenenza e controfirmata dai concessionari, nell’occasione, associatisi, riportante l’esatta
collocazione delle torrette di avvistamento presenti sul litorale.
Tale forma di organizzazione del servizio di salvataggio non costituisce fattore esimente, per
ogni singolo concessionario, dall’obbligo di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto
servizio e di collaborare, comunque, attivamente per assicurare la sicurezza dei bagnanti.
L’obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza ricade in modo
solidale sui concessionari consorziati.
5.
Nelle spiagge libere, i Comuni rivieraschi devono garantire il servizio di
salvataggio lungo l’intero fronte mare assicurando la presenza di almeno una postazione di
salvataggio ogni 300 metri, in conformità ai punti che precedono.
7
6.
Qualora le predette Amministrazioni non vi provvedano, devono darne
immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima, provvedendo, contemporaneamente,
ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più
lingue, tra cui l’inglese), e riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE
NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
ARTICOLO 6
DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVATAGGIO
1. Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare – ed in modo
solidale in caso di consorzio - è direttamente tenuto a predisporre, durante il periodo di
funzionamento per il pubblico, una postazione di salvataggio, costituita da idonea "torretta di
avvistamento/piattaforma di osservazione" sopraelevata di almeno due metri dal piano di
spiaggia, da collocarsi in posizione adeguata per garantire una totale visibilità degli antistanti
specchi acquei, sulla quale dovrà essere riportato in maniera ben visibile la scritta
“SALVATAGGIO” e presso la quale dovranno essere sempre presenti le dotazioni di seguito
elencate:
un’imbarcazione a remi adibita al servizio di salvataggio (avente le caratteristiche e
l’equipaggiamento indicati nel successivo articolo 8.2, Capo I);
un fischietto;
un binocolo;
un paio di pinne di idonea misura;
un megafono;
un mezzo marinaio o gaffa;
una maschera subacquea;
un ancorotto.
Durante il periodo di cui all’art. 5.1.2.
la predisposizione della “torretta di
avvistamento/piattaforma di osservazione” è facoltativa, mentre dovranno essere presenti
all’interno dello stabilimento tutte le altre dotazioni sopra descritte.
E’, inoltre, data facoltà ad ogni concessionario di stabilimento balneare, di integrare le dotazioni
obbligatorie, sopra indicate, con un “rescue-can” ovvero altro strumento a tal fine ritenuto
idoneo ed equivalente, nonché, in funzione della distanza dalla costa delle barriere frangiflutti
soffolte e/o emerse e della profondità delle acque antistanti il litorale in concessione, di dotarsi,
ove se ne ravvisi la necessità, di 300 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o
bretelle (sempre di tipo approvato), su rullo fissato saldamente al terreno e/o alla piattaforma di
osservazione/torretta di avvistamento e prontamente amovibile.
2. Qualora il servizio di soccorso e assistenza bagnanti sia svolto in forma associata, fermo
restando l’obbligo della preventiva comunicazione di cui al precedente articolo 5.4, Capo I, i
titolari delle concessioni demaniali marittime assentite per attività balneari devono, con vincolo
giuridico di solidarietà:
- garantire il servizio mediante l’istallazione ed il mantenimento di almeno una postazione di
salvataggio ogni 150 metri lineari fronte mare, i cui margini esterni dovranno coincidere con
i limiti nord e sud delle concessioni poste alle rispettive estremità del tratto di mare
assicurato;
- presentare alla locale Autorità Marittima, prima dell’apertura degli stabilimenti, un piano
riportante l’esatta collocazione delle torrette di avvistamento sul litorale, specificando le
concessioni da ciascuna di esse servite;
- numerare progressivamente le torrette di avvistamento, collocandole, per quanto possibile,
in posizione centrale rispetto all’estensione complessiva del tratto di fronte mare servito.
3. Per i tratti di spiaggia libera, i Comuni rivieraschi competenti dovranno posizionare le succitate
"torrette di avvistamento/piattaforme di osservazione", in modo idoneo a garantire il controllo
degli specchi acquei prospicienti e del litorale adiacente, per 150 metri a destra e 150 metri a
sinistra a partire dalla stessa torretta di avvistamento.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.3, Capo I, il corridoio di
arenile/battigia fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato
obbligatoriamente libero da ogni impedimento all’accesso al mare da parte dell’assistente
bagnanti. Nei pressi delle postazioni, durante la fascia oraria di espletamento del servizio di
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assistenza bagnanti, non può stazionare personale estraneo al servizio che possa
comprometterne, anche in via potenziale, l’efficacia d’intervento.
ARTICOLO 7
SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SOCCORSO IN MARE
L’assistente bagnanti deve:
a. indossare una maglietta, preferibilmente di colore rosso, con la scritta “SALVATAGGIO”,
salvo esserne esentato solo nel caso in cui prenda il mare con l’imbarcazione di
salvataggio, previo utilizzo, in tal caso, di idoneo pantaloncino/costume da bagno rosso,
recante la scritta “SALVATAGGIO” di colore bianco;
b. essere munito del brevetto, in regolare corso di validità, di “Bagnino di Salvataggio”
rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova ovvero di “Assistente Bagnanti”
rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento;
c verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza e l’integrità funzionale di tutte le
dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio e previste dalla presente ordinanza,
segnalando al concessionario le eventuali carenze riscontrate in vista di un immediato
ripristino;
d. prestare il proprio servizio continuativamente durante la fascia oraria di espletamento dello
stesso, come prevista dalla presente ordinanza, non potendo essere impegnato in altre
attività ovvero destinato/distolto, anche in via temporanea, ad altro servizio/mansione, né
assentarsi senza giustificato motivo, salvo sostituzione con altro operatore abilitato;
e. valutare se intervenire, in caso di necessità in relazione ad eventi incidentali che si
dovessero verificare anche nelle aree attigue alla zona di propria competenza, in
considerazione degli specifici obblighi assunti;
f. mantenere, durante l’orario di servizio, un comportamento corretto ed adeguato alla propria
qualifica, fornendo la necessaria collaborazione a richiesta della locale Autorità Marittima o
della Forza Pubblica;
g. vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, anche tramite
il concessionario (che è del pari obbligato), alla locale Autorità Marittima tutti gli incidenti
che si verifichino in mare, mediante la “Scheda di Rilevazione Incidenti”, come da
ALLEGATO “2”;
h. prima dell’inizio del servizio giornaliero, effettuare una perlustrazione dello specchio acqueo
di propria competenza, individuando e segnalando al concessionario eventuali pericoli per
la balneazione;
i. durante il periodo di cui al precedente articolo 5.1.1, stazionare presso la postazione di
salvataggio di cui al precedente articolo 6, oppure, (secondo il proprio prudente
apprezzamento) qualora ritenuto più proficuo, necessario ed opportuno ai fini della
efficienza/efficacia del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, incrociare a bordo
dell’imbarcazione di servizio di cui all’articolo 8.2, Capo I, nello specchio acqueo di propria
competenza ovvero effettuare brevi controlli lungo il tratto di battigia “coperto” dalla propria
postazione, rimanendo, comunque, sempre facilmente individuabile dai bagnanti o dal
personale preposto al controllo;
j. vigilare, congiuntamente al titolare dello stabilimento balneare, sui possibili rischi che si
dovessero presentare durante la balneazione ed, in particolare, sulle eventuali alterazioni
del moto ondoso del mare (le cosiddette “onde anomale”), che possano costituire motivo di
pericolo o causare inconvenienti ai bagnanti presenti in prossimità della battigia, dandone,
se del caso, immediata notizia al’Autorità Marittima locale ed allertando gli eventuali
bagnanti interessati.
1.
2. In
nessun caso l’assistente bagnanti può essere contemporaneamente impiegato nello
svolgimento del servizio di salvamento per le eventuali piscine, regolarmente posizionate
all’interno delle aree concessionate, che, qualora necessario, dovranno usufruire di
un’assistente bagnanti appositamente dedicato, nel rispetto delle modalità previste
dall’articolo14 del D.M. 18.03.1996 e da ogni altra ed ulteriore norma vigente in materia.
3. In
caso di mancanza delle dotazioni elencate al precedente punto 6.1, Capo I, l’assistente
bagnanti non dovrà assumere il servizio e dovrà informare tempestivamente l’Autorità
Marittima locale.
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L’assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti
difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato ed in
conformità agli obblighi derivanti anche dalle presenti disposizioni, per i quali potrà
eventualmente esser segnalato, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto – Sezione
Salvamento, alla Federazione Italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.) oppure alla Società
Nazionale di Salvamento Genova per ogni ulteriore e pertinente valutazione circa il ritiro o la
sospensione del brevetto. Il concessionario, a sua volta, assumerà la veste di obbligato in
solido, ai sensi e per gli effetti di legge, per culpa in vigilando.
4.
ARTICOLO 8
DOTAZIONI E PRESCRIZIONI PER LE STRUTTURE BALNEARI
1. In prossimità degli estremi di ciascuna concessione assentita per attività balneare, presso la
battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme ed approvato, con
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, in perfette condizioni di efficienza. Nel caso di
strutture balneari confinanti tra loro, i concessionari possono posizionare al confine tra le due
concessioni, un solo salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
2. Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare – ed in modo
solidale in caso di consorzio – deve direttamente predisporre un'unità a remi, di colore ROSSO
recante la scritta bianca "SALVATAGGIO", idonea a disimpegnare il servizio di salvamento,
dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale
imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta
sempre efficiente e pronta all’impiego.
3. è data facoltà al concessionario di impiegare, in aggiunta ma non in alternativa al natante di cui
al precedente punto, una moto d’acqua (acquascooter) previa istanza da presentare all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Fano ed alle condizioni riportate nell’autorizzazione che verrà
all’uopo rilasciata. La domanda, in particolare, dovrà contenere:
•
•
•
•
•
i nominativi ed i titoli –patente nautica e brevetto di assistente bagnanti – del
personale da impiegare;
caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua;
modalità di svolgimento del servizio di salvamento,
polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la
copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
la dichiarazione da parte del medesimo soggetto istante di farsi carico della
responsabilità dell’espletamento del servizio di salvamento con acquascooter.
4. In caso di avverse condizioni meteo-marine ovvero quando sussistano altre situazioni di rischio
e/o pericolo per la balneazione, dovrà essere issata, in ogni stabilimento, su apposito pennone
installato in posizione ben visibile, una bandiera ROSSA, il cui significato deve intendersi come
avviso di balneazione a rischio o pericolosa. Tale avviso deve, altresì, essere comunicato agli
utenti a mezzo di altoparlanti, con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue. In aggiunta
all’anzidetta bandiera rossa, dovrà, altresì, essere resa disponibile, con le medesime modalità,
una bandiera BIANCA, indicante l’attivazione giornaliera della postazione di salvataggio in
circostanze di assenza di pericolo e/o rischi per la balneazione. Su ciascun pennone, come
pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in più
lingue (tra cui l’inglese) il significato delle bandiere di cui al presente punto.
5. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme sanitarie e di sicurezza in materia, per quanto
applicabili, ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare deve
dotarsi di materiale di primo soccorso facilmente accessibile all’uso, e costituito almeno da:
a) tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, fornite di tubo e
mascherina per uso immediato;
b) un set completo di cannule di respirazione “bocca a bocca”;
c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti
Autorità Sanitarie;
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d) cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla
vigente normativa.
5. I titolari di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare sono tenuti, inoltre,
a:
- predisporre un idoneo ed apposito spazio, adeguatamente segnalato e non
necessariamente ubicato nel corpo centrale dello stabilimento, da destinarsi, anche in via
non esclusiva, al primo soccorso; in detto “spazio” devono essere prontamente disponibili
le dotazioni indicate al precedente punto 8.5, Capo I;
- porre in essere ogni cura affinché l'attività di balneazione sia effettuata in tutta sicurezza e
dovrà essere immediatamente comunicato alla locale Autorità Marittima, l'eventuale
avvistamento, nelle acque prospicienti lo stabilimento, di oggetti fluttuanti che possano
arrecare danno alle persone e/o alla sicurezza della navigazione, segnalando la presenza,
anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo
per le persone o le unità navali, apponendo, nel contempo, in tali casi, appositi cartelli
indicanti l’eventuale stato di pericolo ovvero adottando, nell’immediatezza, ogni necessaria
misura preventiva di sicurezza;
- esporre in luogo ben visibile al pubblico la presente ordinanza (in formato di stampa A1) e
le ulteriori eventuali altre ordinanze di interesse per l’utenza turistico-balneare, nonché un
quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di primo soccorso agli asfittici;
- indicare, con idonei ed adeguati segnali interdittivi/monitori, pericoli noti e/o rischi a
carattere permanente;
- richiamare l'attenzione degli utenti, anche con apposita cartellonistica, sui pericoli derivanti
dall'immersione in acqua nelle ore immediatamente successive alla consumazione dei
pasti, nonché sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli
frangiflutti;
- tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, etc., nonché degli
altri posti di pronto intervento (Ospedali, Vigili Urbani, Croce Rossa, etc.); in particolare,
dovrà essere evidenziato, al fine di consentire un rapido intervento, il “NUMERO BLU
D’EMERGENZA IN MARE 1530”(numero telefonico gratuito, valido su tutto il territorio
nazionale, riservato ad emergenze e soccorso in mare);
- consentire a tutti, in qualsiasi momento, il libero accesso al mare ed alla fascia di libero
transito di 5 metri dalla linea di battigia (così come previsto dal Regolamento della Regione
Marche in premessa citato).
6. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle
vigenti normative in materia e delle connesse eventuali certificazioni a tal fine rilasciate. Deve,
comunque, esser presente almeno un estintore ogni 15 cabine, o frazione di tale numero, di
tipo approvato dal Ministero dell’Interno, con revisione ed ispezione in corso di validità ed
avente adeguata capacità estinguente.
È vietato, inoltre, mantenere, nelle cabine spogliatoio, fonti di accensione (fornelli, bombole di
gas, liquidi e/o materiali facilmente infiammabili, etc.).
ARTICOLO 9
DISCIPLINA DELLA PESCA
ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE
1.
Durante la stagione balneare, l’esercizio di qualsiasi attività di pesca sportiva o
professionale, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2 del
presente articolo, è vietato nella fascia di mare riservata alla balneazione (ampia metri 300
dalle battigia), nel periodo compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00, a condizione che, nel
restante periodo, non interferisca, comunque, con l’eventuale balneazione in atto.
2.
La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128 - 131 del regolamento della pesca,
approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 in premessa citato. In particolare, nel Circondario
11
Marittimo di Fano è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino a
una distanza di metri 500 dalla battigia.
3.
E’ sempre vietato attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
4.
Anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, è fatto obbligo a chiunque
eserciti qualsiasi tipo di attività subacquea, anche diversa dalla pesca, di segnalare la propria
presenza mediante l’impiego dei dispositivi prescritti dalla normativa in materia, rispettando
scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di questa Autorità
Marittima, disciplinante le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Fano, per quanto
applicabile.
5.
I pescatori sono sempre tenuti a non immettere alcun tipo di rifiuto nell’ambiente marino e/o
costiero, provvedendo, se necessario, ad un’adeguata pulizia delle aree temporaneamente
utilizzate.
CAPO II
DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
E DELLE CONNESSE ATTIVITA’ LUDICO-DIPORTISTICHE
ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Fermi restando i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Capo I, con particolare
riferimento a quelli di cui all’articolo 2, per quanto applicabili, la navigazione da diporto e lo
svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza,
non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con il sicuro esercizio della
balneazione.
2.
Ai fini del presente Capo II e della sicurezza della navigazione delle unità da diporto si
richiamano, tra le altre, le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale
146/2008 in premessa richiamato, ed in ogni altra norma di Legge comunque applicabile. Il
conduttore è ritenuto sempre responsabile delle dotazioni della propria unità e delle
attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende
effettuare.
3.
L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato in via prioritaria. Pertanto, tutte le
attività svolte in mare devono essere condotte nel pieno rispetto delle vigenti norme e
disposizioni in materia di tutela ambientale.
4.
Laddove non diversamente specificato, l’applicazione delle norme di cui al presente Capo
II, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, non è limitata al periodo della stagione
balneare, né ad una zona di mare particolare, ma si estende all’intero anno e, se del caso,
anche al di fuori degli specchi acquei riservati alla balneazione.
ARTICOLO 2
DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE
DA SEGNALAMENTI INDICANTI LA PRESENZA
DI SUBACQUEI IN IMMERSIONE
1.
Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in corso di navigazione nelle acque del
Circondario Marittimo di Fano, devono prestare la massima attenzione all’eventuale presenza
in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, a tal fine prescritti dalle vigenti norme in materia,
per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero, se del caso, di bagnanti intenti
nell’attività di nuoto.
2.
In caso di avvistamento di tali segnali, le predette unità dovranno procedere con la
massima prudenza e cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dal
galleggiante di segnalazione o dal mezzo nautico di appoggio.
12
ARTICOLO 3
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (“WINDSURF”)
1.
L’uso delle tavole a vela è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine
favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. Salvi i casi
prescritti dall’articolo 39, comma 4, del D. Lgs.vo 171/2005, il conduttore dovrà avere almeno
14 anni compiuti.
2.
Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia
di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, l’uso delle tavole a vela può avvenire
esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 350 metri dalla battigia frequentata da
bagnanti ed i 1.000 metri dalla stessa ovvero, qualora individuate, nelle zone di mare
appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti
Amministrazioni comunali e/o nelle zone di mare destinate ad uso esclusivo per l’esercizio di
questa pratica sportiva.
3.
L’uso di dette tavole a vela è, inoltre, vietato:
a) all’interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
b) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100
metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda;
c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi
acquei in cui è vietata la balneazione;
d) a meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la
presenza di subacquei;
e) a meno di 200 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
f) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per
qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.
4.
Durante l’impiego delle tavole a vela, indipendentemente dalla distanza dalla costa, è
obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo
ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa.
5.
Durante la stagione balneare, l’attraversamento della zona di mare riservata alla
balneazione è consentito esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio/atterraggio di
cui alla presente ordinanza e nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute, per quanto
applicabili. L’impiego dei predetti corridoi è, quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e
partenza. Laddove manchi un corridoio di lancio, l’attraversamento della zona di balneazione
dovrà avvenire, seguendo la rotta più breve con la vela abbassata, adottando, comunque,
nell’occasione, la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti
eventualmente presenti. E’ vietato l’atterraggio delle tavole a vela nei tratti di arenile in
concessione per strutture balneari. In tali tratti, i concessionari appositamente autorizzati,
devono avere cura di separare, con la massima evidenza, tali aree da quelle destinate ai
bagnanti. Sulle spiagge libere, l’atterraggio è consentito qualora non siano, comunque, presenti
bagnanti nella zona di atterraggio. E’ vietata l’evoluzione a mezzo di tavole a vela a distanza
inferiore a 50 metri dai bagnanti.
6.
Sia a terra che a mare, è sempre vietato lasciare la tavola a vela in posizione incustodita.
ARTICOLO 4
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (“KITE-SURF”)
1.
L’uso delle tavole con aquilone, denominate comunemente “kite-surf”, è consentito in ore
diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il
relativo e sicuro controllo. L’esercizio del “kite-surf” è consentito a coloro i quali abbiano
compiuto i 16 anni di età.
2.
Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia
di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, l’esercizio del “kitesurf” può avvenire
esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 500 metri dalla battigia frequentata da
bagnanti ed i 1.000 metri dalla stessa ovvero, qualora individuate, nelle zone di mare
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appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti
Amministrazioni comunali e/o nelle zone di mare destinate ad uso esclusivo per l’esercizio di
questa pratica sportiva. E’, comunque, vietata l’evoluzione dei “kite-surf” a distanza inferiore a
50 metri dai bagnanti.
3.
L’uso del “kite-surf” è, inoltre, vietato:
a) all’interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
b) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100
metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda;
c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi
acquei in cui è vietata la balneazione;
d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la
presenza di subacquei;
e) a meno di 200 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
f) a meno di 500 metri dall’imboccatura di accesso al porto di Fano;
g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per
qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.
4.
Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione, l’atterraggio e la
partenza dei “kite-surf” devono avvenire all’interno di appositi corridoi di lancio a tal fine
autorizzati, aventi le seguenti caratteristiche:
a)
larghezza fronte spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un’ampiezza di
metri 100 ad una distanza dalla costa di metri 100;
b)
devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 500 metri dalla spiaggia,
da due linee di boe di colore rosso o arancione, distanziate di 20 metri l’una dall’altra;
c)
i corpi morti delle boe, costituenti le predette linee delimitatrici, devono essere
collegati tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
d)
per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli
esterni posti al limite delle due linee di boe ai 500 mt dovranno essere di colore arancione
ed aventi un diametro di 80 cm;
e)
all’interno del corridoio di lancio è tassativamente vietata la balneazione.
Schema di riferimento :
500 mt.
linea di boe
linea di boe
SPIAGGIA
30 mt. mare
linea di boe
100 mt.
mare
100 mt.
L’impiego dei corridoi di atterraggio è, pertanto, limitato alle operazioni di atterraggio e
partenza, che devono avvenire utilizzando la tecnica del “body-drag”, consistente nel farsi
trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di metri 100 dalla battigia,
seguendo la rotta più breve ed adottando, nell’occasione, la massima cautela onde evitare
incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti incautamente presenti. Nei predetti 100 metri è
consentito il transito di un “kite-surf” per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
Il titolare dell’autorizzazione rilasciata per il posizionamento dei corridoi di cui al presente
articolo sarà ritenuto responsabile della relativa sistemazione e del perfetto mantenimento della
segnaletica galleggiante delle corsie. Egli dovrà, altresì:
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a)
fermo restando il rispetto della fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente
al libero transito, apporre, in prossimità dell’ingresso al corridoio di lancio, apposita
segnaletica ben visibile (redatta in più lingue, tra cui l’inglese) recante la seguente dicitura:
“ATTENZIONE - CORRIDOIO USCITA NATANTI (“KITE-SURF”), VIETATA LA
BALNEAZIONE”;
b)
munirsi di idoneo gommone per il recupero, in condizioni di emergenza, del “kiter”;
c)
munirsi di idoneo presidio di primo soccorso, nonché di un apparato VHF palmare
da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza sul canale 16 VHF ovvero di altro
mezzo/strumento a tal fine ritenuto equivalentemente idoneo.
5.
Fermo quanto disposto al precedente punto 4, durante la stagione balneare, il rientro dei
“kite-surf”, al di fuori del corridoio di atterraggio di cui sopra, può avvenire esclusivamente con
la predetta tecnica del “body-drag”, seguendo la rotta consentita più breve, individuando zone
di atterraggio sgombre da bagnanti ed adottando, nell’occasione, la massima cautela onde
evitare/prevenire qualsivoglia incidente, danno e/o molestia.
6.
Durante la pratica del “kite-surf” è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di
salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi
della vigente normativa. Il “kite-surf” (sia di tipo a due linee che a quattro linee) deve essere
dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala ed il
conseguente sventamento, mantenendola tuttavia vincolata al conduttore. In caso di
emergenza, deve essere, inoltre, prontamente disponibile un attrezzo/strumento idoneo a
recidere le cime (c.d. linee) ovvero a mollare la barra di controllo (e quindi l’ala), recuperando
in sicurezza l’attrezzatura ed ammarando in maniera controllata.
7.
E’, altresì, obbligatorio collegare le cime (c.d. linee) solo al momento dell’effettivo decollo,
assicurandosi di scollegarle, non appena possibile, quando si atterra. E’, pertanto, vietato
lasciare il “kite-surf” incustodito, senza aver scollegato almeno un lato dell’ala e, se del caso,
riavvolto completamente i cavi sul boma.
ARTICOLO 5
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE DA “SURF”
1.
L’uso delle tavole da “surf” è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine
favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. L’uso di dette
tavole è, altresì, vietato nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto
applicabili.
2.
Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia
di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, è vietato l’atterraggio con le tavole da
“surf” in corrispondenza di tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i
concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare, con la massima
evidenza, dette aree da quelle ordinariamente destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere
l’atterraggio è consentito in zone sgombre da bagnanti, seguendo la rotta più breve ed
adottando, comunque, nell’occasione, la massima cautela, onde evitare incidenti, danni e/o
molestie ai bagnanti eventualmente presenti. E’, comunque, vietata l’evoluzione di “surf” a
distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti.
ARTICOLO 6
SCI NAUTICO
1.
Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in
materia di navigazione da diporto, l’attività dello sci nautico è disciplinata, nello specifico, dal
D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato ed integrato dal D.M. 15 luglio 1974 dell’allora
Ministero della Marina Mercantile.
2.
Essa è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli (assenza di
perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e, comunque, tali da assicurare sempre il relativo e
15
sicuro controllo. L’attività idrosciatoria è vietata nei casi previsti dal precedente articolo 4.3,
Capo II, per quanto applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o, comunque, frequentate
da bagnanti ed, in ogni caso, ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla linea di battigia.
3.
L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo dovrà essere svolto con l’osservanza delle
seguenti condizioni particolari:
a) il conduttore dell’unità trainante, assistito a bordo da altra persona esperta nel nuoto (per
eventuale assistenza allo sciatore), dovrà avere almeno 18 anni ed essere in possesso di
regolare patente nautica, secondo le pertinenti abilitazioni previste dalla normativa in
vigore, e ciò indipendentemente dal tipo e dalla potenza dell’apparato motore installato a
bordo;
b) ferme restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, l’imbarcazione
trainante dovrà essere dotata di una gaffa, di adeguati sistemi di aggancio/rimorchio, di
ampio idoneo specchio retrovisore convesso, di adeguata cassetta di pronto soccorso e di
un salvagente anulare omologato pronto all’uso, con annessa collegata sagola galleggiante
di lunghezza non inferiore a 30 metri;
c) l’imbarcazione utilizzata dovrà essere dotata di dispositivo invertitore e di messa in folle del
motore;
d) durante le varie fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e lo sciatore e tra questi
e gli altri natanti, non dovrà mai essere inferiore a 12 metri; la partenza, la navigazione ed il
recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto in acque libere da bagnanti,
unità od altri ostacoli;
e) ogni unità non potrà trainare più di uno sciatore, né svolgere altra attività
contemporaneamente;
f) lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti e dovrà indossare una cintura di
salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai
sensi della vigente normativa;
g) la partenza, la navigazione ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto
nelle acque libere da bagnanti, unità od altri ostacoli;
h) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività in parola dovranno
contemplare espressamente anche la copertura di tutti i danni, relativi a cose e/o persone
comunque derivanti dallo svolgimento dell’attività medesima.
4.
E’ fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati
nell’attività di cui trattasi, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza,
individuata nella lunghezza del complesso cavo-sciatore, nonché di seguire o attraversare la
scia ovvero di effettuare evoluzioni tali da costringere l’unità trainante a compiere brusche e
repentine manovre e variazioni di rotta o di velocità.
5.
Analogo divieto è posto in capo all’unità trainante che dovrà porre la massima attenzione
nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e
repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose.
6.
L’esercizio dell’attività in parola per conto terzi è consentito alle società o ditte individuali
aventi stabile organizzazione nel territorio e che risultino a tal fine iscritte presso la competente
C.C.I.A.A.. Il certificato d’iscrizione dell’impresa per tale attività, prima dell’avvio della stessa,
deve essere presentato alla locale Autorità Marittima.
7.
Tutte le unità utilizzate per lo svolgimento dell’attività idrosciatoria in regime di locazione o
noleggio, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall’Autorità Marittima,
secondo le norme indicate all’articolo 11 della presente ordinanza.
8.
L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni
eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile.
9.
Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati.
ARTICOLO 7
TRAINO DI PERSONE SU GALLEGGIANTI COMUNEMENTE
DENOMINATI “BANANA BOAT” E SIMILARI
16
1.
Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in
materia di navigazione da diporto, l’attività di cui al presente articolo deve essere svolta in
ottemperanza al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato ed integrato dal D.M. 15 luglio
1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, per quanto tali norme siano applicabili.
2.
Essa è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli (assenza di
perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e, comunque, tali da assicurare sempre il relativo e
sicuro controllo. L’uso dei galleggianti di cui al presente articolo è vietato nei casi previsti dal
precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o,
comunque, frequentate da bagnanti ed, in ogni caso, ad una distanza inferiore a 350 metri
dalla linea di battigia e superiore a 500 metri dalla stessa. Fermo quanto sopra detto,
l’eventuale attraversamento degli specchi acquei riservati alla balneazione è consentito
esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio di cui alla presente ordinanza, e nel
rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute, per quanto applicabili; l’impiego dei corridoi di
atterraggio è, quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza, a condizione che tali
zone di mare siano comunque sgombre da persone e/o unità.
3.
L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo dovrà essere svolto con l’osservanza delle
seguenti condizioni particolari:
a) il conduttore dell’unità trainante, assistito a bordo da altra persona esperta nel nuoto (per
eventuale assistenza alle persone trasportate sul galleggiante), dovrà avere almeno 18
anni compiuti ed essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le pertinenti
abilitazioni previste dalla normativa in vigore, e ciò indipendentemente dal tipo e dalla
potenza dell’apparato motore installato a bordo;
b) ferme restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, l’imbarcazione
trainante dovrà essere dotata: di una gaffa, di adeguati sistemi di aggancio/rimorchio, di
ampio ed idoneo specchio retrovisore convesso, di adeguata cassetta di pronto soccorso,
di un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore, nonché di un
salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 metri;
c) durante le varie fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo trainante ed il galleggiante trainato
e tra questo e gli altri natanti, non dovrà mai essere inferiore a 12 metri;
d) ogni unità non potrà trainare più di un galleggiante, né svolgere altra attività
contemporaneamente;
e) le persone trasportate sul galleggiante, di età non inferiore ad anni 14 compiuti, oltre che
rispettare, per numero massimo, quello a tal fine previsto dalla norme in vigore, dovranno
indossare una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento
certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa;
f) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività in parola dovranno
contemplare espressamente anche la copertura di tutti i danni, relativi a cose e/o persone
comunque derivanti dallo svolgimento dell’attività medesima;
g) il galleggiante trainato dovrà avere un certificato di conformità al prototipo omologato, da
cui si evinca l’idoneità dello stesso al rimorchio ed il numero massimo di persone
trasportabili.
4.
E’ fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati
nell’attività di cui trattasi, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza,
individuata nella lunghezza del complesso cavo-galleggiante, nonché di seguire o attraversare
la scia ovvero di effettuare evoluzioni tali da costringere l’unità trainante a compiere brusche e
repentine manovre e variazioni di rotta o di velocità.
5.
Analogo divieto è posto in capo all’unità trainante che dovrà porre la massima attenzione
nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e
repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose.
6.
L’esercizio dell’attività in parola per conto terzi è consentito alle società o ditte individuali
aventi stabile organizzazione nel territorio e che risultino a tal fine iscritte presso la competente
C.C.I.A.A.. Il certificato d’iscrizione dell’impresa per tale attività, prima dell’avvio della stessa,
deve essere presentato alla locale Autorità Marittima.
7.
L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni
eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile.
8.
Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati.
17
ARTICOLO 8
PARACADUTISMO ASCENSIONALE
1.
Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in
materia di navigazione da diporto, l’attività di cui al presente articolo deve essere svolta in
ottemperanza al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato ed integrato dal D.M. 15 luglio
1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, per quanto tali norme siano applicabili.
2.
Essa è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli (assenza di
perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e, comunque, tali da assicurare sempre il relativo e
sicuro controllo, nonché con condizioni di visibilità che permettano un costante riferimento con
punti cospicui terrestri, una corretta visualizzazione di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in
concomitante corso di svolgimento nelle vicinanze. Il conduttore dell’unità trainante ed il
paracadutista trainato sono tenuti, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertare
l’esistenza delle predette condizioni, nonché l’efficienza del paracadute. L’attività di cui al
presente articolo è vietata nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto
applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o, comunque, frequentate da bagnanti ed, in
ogni caso, ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla linea di battigia.
3.
L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo dovrà essere svolto con l’osservanza delle
seguenti ulteriori condizioni particolari:
a) il conduttore dell’unità trainante, assistito a bordo da altra persona esperta nel nuoto (per
eventuale assistenza alla persona munita del paracadute), dovrà avere almeno 18 anni ed
essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le pertinenti abilitazioni previste
dalla normativa in vigore, e ciò indipendentemente dal tipo e dalla potenza dell’apparato
motore installato a bordo;
b) ferme restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, l’imbarcazione
trainante dovrà essere dotata di una gaffa, di adeguati sistemi di aggancio/rimorchio, di
ampio idoneo specchio retrovisore convesso, di adeguata cassetta di pronto soccorso e di
un salvagente anulare di tipo approvato pronto all’uso, con annessa collegata sagola
galleggiante di lunghezza non inferiore a 30 metri;
c) l’imbarcazione utilizzata dovrà essere dotata di dispositivo invertitore e di messa in folle del
motore;
d) durante le varie fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo trainante ed il paracadutista
trainato non dovrà mai essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed
appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima attenzione e cautela affinché
il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante;
e) ogni unità non potrà trainare più di un paracadute, né svolgere altra attività
contemporaneamente;
f) la persona munta di paracadute dovrà avere almeno 14 anni compiuti ed indossare una
cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o
approvati ai sensi della vigente normativa e la sua imbracatura dovrà essere munita di un
meccanismo di sgancio che consenta, all’occorrenza, una immediata liberazione;
g) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività in parola dovranno
contemplare espressamente anche la copertura dei danni, relativi a cose e/o persone
comunque derivanti dallo svolgimento dell’attività medesima;
h) il paracadute ascensionale potrà effettuare la partenza e l’arrivo soltanto in acque libere da
bagnanti, unità e/o altri ostacoli (anche aerei), ponendo comunque la massima cautela
affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante;
i) è vietato il sorvolo di persone e di qualsiasi tipo di unità, nonché il lancio di oggetti (anche
volantini) e/o liquidi di qualsiasi genere;
l) è fatto divieto di effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che
pratichino la medesima attività, a distanza tale da creare rischi, anche potenziali, di
collisione.
4.
La distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante ed altre unità eventualmente presenti in
zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso cavo-paracadutista-paracadute, e,
comunque, non inferiore a metri 50. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la
18
quota di 120 piedi (36,3 metri) ovvero altra differente e più restrittiva misura eventualmente
prevista dalla vigente normativa in materia.
5.
E’ fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati
nell’attività di cui trattasi, di seguire o attraversare la scia ovvero di effettuare evoluzioni tali da
costringere l’unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o di
velocità.
6.
Analogo divieto è posto in capo all’unità trainante che dovrà porre la massima attenzione
nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e
repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose.
7.
L’esercizio dell’attività in parola per conto terzi è consentito alle società o ditte individuali
aventi stabile organizzazione nel territorio e che risultino a tal fine iscritte presso la competente
C.C.I.A.A.. Il certificato d’iscrizione dell’impresa per tale attività, prima dell’avvio della stessa,
deve essere presentato alla locale Autorità Marittima.
8.
L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni
eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile, ivi compresa quella
concernente la regolamentazione del traffico aereo.
9.
Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati.
ARTICOLO 9
ACQUASCOOTERS O MOTO D’ACQUA E NATANTI SIMILARI
1.
Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in
materia di navigazione da diporto, l’uso degli acquascooters, moto d’acqua e mezzi similari è
consentito in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da
assicurarne sempre il relativo controllo. Durante la stagione balneare tali mezzi devono
navigare oltre i 500 metri dalla costa e non possono allontanarsi per più di un miglio dalla
stessa.
2.
Alle unità in parola è fatto divieto assoluto di navigare:
a) all’interno del porto di Fano e di ogni altro canale o via comunque navigabile, se non con
rotte dirette e strettamente necessarie all’arrivo/partenza o all’alaggio/varo ovvero a
raggiungere eventuali impianti di distribuzione del carburante;
b) ad una distanza inferiore a 500 metri dall’imboccatura del porto di Fano e dei canali, se non
con rotte dirette necessarie all’ingresso/uscita;
c) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100
metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda;
d) in luoghi ove sfociano fiumi e canali o collettori di qualunque genere e, comunque, negli
specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
e) a meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la
presenza di subacquei;
f) a meno di 100 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per
qualsiasi provvedimento legittimamente emanato;
h) nelle zone di mare riservate alla balneazione.
3.
L’uso degli acquascooters è consentito a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età,
purché in possesso di patente nautica, rilasciata ai sensi della vigente normativa, qualunque
sia la potenza del motore installato.
4.
Nel corso della navigazione ed indipendentemente dalla distanza dalla costa, il conduttore
e le eventuali persone trasportate devono obbligatoriamente indossare una cintura di
salvataggio di tipo approvato ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o
approvati ai sensi della vigente normativa. A bordo devono essere, inoltre, presenti tutte le
ulteriori dotazioni di sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in vigore. Per i
conduttori degli acquascooters, nonché per le persone trasportate, è raccomandato l’utilizzo di
un caschetto protettivo di tipo omologato, sebbene non obbligatorio ai sensi delle vigenti
disposizioni.
19
5.
Gli acquascooters devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno
automatico, nonché di un adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo
spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore; detto dispositivo, od altro
equivalente, deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio
al conduttore.
6.
Nel corso della navigazione, devono essere osservate tutte le cogenti norme in tema di
sicurezza della navigazione, ivi compresa la distanza massima entro cui poter navigare. In
particolare, si deve sempre mantenere una rotta adeguata, evitando qualsivoglia
comportamento/manovra che possa compromettere, anche in via potenziale, la stabilità e la
sicurezza del mezzo ovvero mettere in pericolo persone e/o cose, ivi compresa l’assunzione di
scorrette posizioni di guida. Il numero di persone da imbarcare , compreso il conduttore, non
potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere
presente a bordo in originale o in copia autentica.
7.
Durante la stagione balneare, l’atterraggio e la partenza dei mezzi in questione sono
consentiti, oltre che da strutture portuali a tal fine predisposte, esclusivamente a mezzo degli
appositi corridoi di lancio di cui alla presente ordinanza, nel rispetto di tutte le prescrizioni in
essa contenute per quanto applicabili, con lo scafo in dislocamento e con una velocità non
superiore a 3 nodi. Ad ogni buon fine, tali modalità di navigazione dovranno essere mantenute,
sino al limite dei 500 metri dalla battigia, eseguendo rotte dirette e perpendicolari alla costa ed
adottando la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti
eventualmente presenti. In nessun caso è consentito alle moto d’acqua/acquascooters e
natanti similari di attraversare le zone di mare riservate ai bagnanti. In considerazione della
maggior presenza di bagnanti, la navigazione dei natanti di cui al presente articolo è vietata
nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto.
8.
Sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è sempre vietato:
sia in ore diurne che notturne, depositare acquascooters, moto d’acqua e natanti similari, al
di fuori delle apposite aree a ciò destinate;
tenere depositi di carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, nonché
effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
eseguire (anche a mare) sui predetti natanti, lavori di manutenzione e/o lavaggio con
detersivi od altri prodotti comunque inquinanti;
trainare i mezzi in questione con l’ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici di qualsivoglia
tipologia, ad eccezione delle aree a ciò appositamente destinate e, conseguentemente,
attrezzate; in tali casi, le operazioni di traino dovranno avvenire, oltre che nel completo
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro qualora applicabili,
utilizzando mezzi, materiali ed attrezzature in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/
tecniche previste, in corso di validità, ed adottando, nell’occasione, procedure,
segnalamenti e temporanee delimitazioni delle aree interessate dalle operazioni, con
l’obbligo di interromperle immediatamente, qualora si possano prevedere possibili pericoli,
anche potenziali, per bagnanti o semplici fruitori dell’arenile.
a)
b)
c)
d)
9.
L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni
eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile, ivi compresa quella
concernente la regolamentazione del traffico aereo.
10.
Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati.
11.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera,
dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e militari in genere, in ragione del loro ufficio.
ARTICOLO 10
PROPULSORI ACQUATICI (“ACQUASCOOTER SUBACQUEI”)
1.
Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in
materia di navigazione da diporto, l’uso delle unità da diporto denominate propulsori acquatici o
acquascooters subacquei (o natanti simili, muniti di elica ad assetto variabile) predisposti per
escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, è consentito in ore diurne ed in condizioni meteo
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marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo controllo, entro la distanza
di 1 miglio dalla costa. Ad ogni buon fine, l’utilizzo è sempre vietato laddove, ordinariamente, ai
sensi delle vigenti norme, le attività natatorie o subacquee risultino interdette. L’uso dei
propulsori di cui al presente articolo è, altresì, vietato nei casi previsti dal precedente articolo
4.3, Capo II, per quanto applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o, comunque,
frequentate da bagnanti.
2.
L’utilizzo delle unità di cui al presente articolo è, inoltre, subordinato all’eventuale rispetto
delle vigenti disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto. Nei
restanti casi, il conduttore dovrà aver, comunque, compiuto 16 anni di età ed essere assistito
da una persona maggiorenne pronta ad intervenire in caso di necessità, qualora la navigazione
avvenga in superficie, mentre dovrà avere almeno 18 anni compiuti in caso di navigazione in
immersione.
3.
Qualora la navigazione avvenga in superficie ed indipendentemente dalla distanza dalla
costa, il conduttore deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo
approvato ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi
della vigente normativa.
4.
Qualora utilizzati in immersione, il conduttore ha l’obbligo di segnalare la propria presenza
mediante l’impiego dei dispositivi prescritti dalla vigente normativa, rispettando
scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di questa Autorità
Marittima, disciplinante le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Fano, per quanto
applicabili.
5.
Le persone che esercitano l’attività di cui al presente articolo, sia ai fini di lucro che non,
saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
ARTICOLO 11
NAVIGAZIONE, LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA’ DA DIPORTO
UTILIZZATE PER FINALITA’ TURISTICHE E RICREATIVE LOCALI
1.
Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, per quanto non previsto
dal presente articolo, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel Titolo III, Capo II, del
Regolamento di Attuazione del Codice della nautica, di cui al D.M. 29.07.2008 n.146 in
premessa richiamato. Per la condotta delle unità locate si applicano, invece, le norme previste
dal Titolo II, del medesimo Regolamento di Attuazione.
2.
La navigazione, la locazione ed il noleggio di natanti a remi o a pedali destinati al diporto,
comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili
nonché delle moto d’acqua, tavole a vela (“windsurf” e “kitesurf”) e piccoli natanti a vela o a
motore, ai sensi dell’art. 27, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 171/2005, sono regolamentate dalle
disposizioni di cui al presente articolo.
3.
L’esercizio dell’attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto è consentito alle
società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario e che risultino
iscritte presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato. Il certificato
d’iscrizione dell’impresa per tale attività deve essere presentato, prima dell’inizio dell’attività,
alla locale Autorità Marittima.
4.
I natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, etc., devono navigare esclusivamente in
ore diurne con condimeteo assicurate e non devono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.
5.
Le tavole a vela (“windsurf” e “kitesurf”) e natanti a vela con superficie velica non superiore
a mq. 4 devono navigare esclusivamente in ore diurne con condimeteo assicurate favorevoli,
oltre 300 metri dalla costa e non possono allontanarsi più di 1 miglio dalla stessa.
6.
I natanti senza marcatura CE, che non rientrano nelle tipologie elencate ai precedenti punti
11.4 e 11.5, possono navigare entro 6 miglia dalla costa salvo quanto previsto dall’articolo 27
comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18/07/2005, n. 171.
21
7.
I natanti a motore, qualora il conducente sia privo di patente nautica ed in ogni caso con
l’osservanza delle disposizioni di cui al successivo punto 11.13, non possono allontanarsi oltre
le sei miglia dalla costa.
8.
I natanti muniti di marcatura CE possono navigare entro i limiti stabiliti dalla categoria di
progettazione di appartenenza, di cui all’Allegato II al D.Lgs. 18/07/2005, n. 171.
9.
I natanti a motore di cui al presente articolo devono essere muniti:
del certificato d’uso del motore e/o dichiarazione di potenza del costruttore ovvero di
una fotocopia autentica degli stessi, nonché del “Manuale del proprietario”;
delle dotazioni minime di sicurezza in funzione della navigazione effettivamente
svolta ed in conformità alla tabella di cui all’allegato “V” del D.M. 29.07.2008 n. 146 (per i
natanti da diporto adibiti al noleggio le dotazioni sono quelle previste dalla tabella di cui
all’allegato “X” del citato Decreto);
del certificato di idoneità, per i soli natanti adibiti ad attività di noleggio, previsto
dall’art. 82 lett. b) del D.M. n. 146/2008.
I locatori devono esporre al pubblico il citato allegato “V”, indicante le dotazioni di sicurezza
vigenti ed informare l’utente, di volta in volta, sui i limiti di navigazione previsti per il natante
utilizzato.
10.
La capacità di carico delle unità locate/noleggiate deve essere giudicata dal
locatore/noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d’uso. Il
numero massimo delle persone trasportabili sui natanti da diporto è individuato:
a) per i natanti muniti di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del
proprietario;
b)
per i natanti non muniti di marcatura CE,
 se omologati, dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del
costruttore,
 se non omologati, in base ai seguenti criteri:
1. per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50 n° 3 persone;
2. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50 n° 4 persone;
3. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6.00 n° 5 persone;
4. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50 n° 6 persone;
5. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 8,50 n° 7 persone;
6. per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50 n°9 persone.
11.
Il noleggio e la locazione delle unità di cui al presente articolo possono essere effettuati in
ore diurne, con mare e tempo assicurati e/o favorevoli, dalle ore 09:30 fino alle ore 19:30 (ora
di rientro nell’approdo di partenza) fatte salve espresse deroghe concesse dall’Autorità
Marittima nelle singole autorizzazioni rilasciate annualmente. L’attività di locazione/noleggio è
vietata quando, per condizioni meteo marine avverse, non possa svolgersi in piena sicurezza
degli utenti fruitori. In tali casi, è responsabilità dell’esercente segnalare la situazione di
pericolo/divieto, esponendo una bandiera rossa su apposito pennone situato in spiaggia, se in
concessione, e sospendendo ogni attività.
12.
Ogni unità deve essere adeguatamente contrassegnata mediante indicazione degli
elementi identificativi del locatore/noleggiatore, del numero massimo di persone trasportabili e
di un numero progressivo.
13.
I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni
14, per i quali il locatore/noleggiatore ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità
al nuoto, mentre i natanti a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore
ad anni 16 (per le moto d’acqua non inferiore ad anni 18). Il locatore non può locare mezzi
nautici per i quali sia obbligatorio, a norma di legge, avere la patente nautica, a persone che
non siano in possesso dell’abilitazione prevista.
14.
Nel caso di locazione di acquascooters o moto d’acqua e natanti similari, fermo il rispetto
delle previsioni di cui alla presente ordinanza, gli stessi devono essere dotati di apposito
sistema di spegnimento del motore a distanza, attivabile in ogni momento a cura del locatore,
nel caso di condotta ritenuta non regolamentare dei mezzi.
22
15.
Il locatore/noleggiatore di natanti da diporto da spiaggia non dotati di motore, qualora non
sia munito del brevetto di “Bagnino di Salvataggio” o di “Assistente Bagnanti”, deve essere
iscritto alla Gente di Mare di Terza categoria ovvero avvalersi di persona a tal fine qualificata,
che possegga uno dei predetti requisiti, stazionando, durante la propria attività, presso la zona
assegnata per svolgere la medesima.
16.
Il locatore/noleggiante deve consegnare/mettere a disposizione l’unità in perfetta efficienza,
in buone condizioni d’uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completa di tutte le
dotazioni di sicurezza e degli eventuali documenti di navigazione all’uopo prescritti dalla
vigente normativa, nonché, laddove previsto, coperta dall’assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile verso terzi, in regolare corso di validità, ed a copertura e garanzia di tutti i
danni comunque derivanti dall’espletamento dell’attività esercitata.
17.
Il locatore è obbligato:
ad informare adeguatamente gli utenti sulla vigente normativa locale e nazionale
inerente la navigazione e la sicurezza dell’unità da diporto, ivi compreso il presente
provvedimento ordinatorio, per quanto applicabile, e dovrà consegnare un vademecum su
cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare;
ad informare, di volta in volta, l’utente circa i limiti di navigazione previsti per la
tipologia di natante utilizzato, istruendolo, in via preventiva, circa l’uso del mezzo e dei
comandi/dispositivi eventualmente presenti a bordo dello stesso, con particolare riferimento
alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio;
a rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato
confusionale/alcolemico o di alterazione psico-fisica ovvero alle persone che siano ritenute
inidonee alla conduzione del mezzo.
-
-
-
18.
Il locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all’obbligo di
rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all’inizio
della locazione. All’atto della locazione, il locatore deve far firmare al conduttore (locatario) lo
schema di informazione sull’attività di locazione (come da fac-simile in ALLEGATO “3”).
19.
Il titolare che effettua l’attività di locazione/noleggio deve porre la massima cura e vigilanza
per impedire che le unità possano essere impiegate in tratti di mare interdetti alla navigazione
o in spregio alle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione.
20.
Ai fini della tutela e della salvaguardia della vita umana in mare, il locatore/noleggiante
deve tenere un apposito registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle
unità da diporto destinate alla locazione/noleggio ed il numero massimo delle persone
trasportabili. Vengono annotati su tale registro, per ciascuna unità locata/noleggiata, le
generalità complete del conduttore/noleggiatore, con indicazione di un valido documento
d’identità, riportando gli estremi di un suo recapito, nonché, se disponibili ed in possesso, uno
o più numeri telefonici dei cellulari degli occupanti, a cui potersi rivolgere in caso di necessità.
Nel medesimo registro dovranno essere annotati, sempre per ciascuna unità locata/noleggiata,
il numero complessivo degli occupanti l’unità, gli estremi dell’eventuale patente nautica,
qualora necessaria, nonché l’intervallo di tempo in cui è stata affidata l’unità (con indicazione
del giorno, dell’ora d’inizio e di termine dell’utilizzo).
21.
Il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un’idonea unità di
salvataggio in grado di prestare un tempestivo soccorso ai mezzi locati/noleggiati (ivi compreso
il loro eventuale rimorchio) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate. L'unità in questione
dovrà, pertanto, essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da
rimorchio. Detta unità non sarà necessaria qualora il locatore/noleggiatore si identifichi nel
titolare di uno stabilimento balneare che lochi unicamente natanti a remi o a pedali, abilitati a
navigare entro i 300 metri dalla costa. Qualora l’attività abbia ad oggetto unità a motore,
scooter acquatici e mezzi similari ovvero natanti a vela, la predetta unità di salvataggio deve
essere dotata di motore.
22.
In caso di locazione, il conduttore, durante il periodo d’uso, sarà responsabile dell’esercizio
della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate; in caso di noleggio, il
noleggiatore o il suo dipendente abilitato alla condotta di unità da diporto destinate al noleggio
e/o in possesso di idoneo titolo professionale marittimo, rimanendo al comando dell’unità, sarà
responsabile dell’esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.
La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come
23
definite dall’art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171, locate o noleggiate, è regolata
dall’ art. 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall’art. 2947, comma 2,
dello stesso Codice. Inoltre, il conduttore dell’unità da diporto è responsabile in solido con la
ditta/società autorizzata ai fini dell’applicazione dell’art. 2054, comma 3 del Codice Civile.
23.
I natanti adibiti a noleggio devono essere condotti dal noleggiatore stesso o da dipendente
della ditta/società autorizzata in possesso:
 di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008;
 ovvero di adeguato titolo professionale per il diporto (D.M. 10 maggio 2005, n. 121);
 ovvero di idoneo titolo professionale marittimo previsto dal Codice della Navigazione;
24.
Tutte le ditte e le società comunitarie che intendono effettuare l’attività di noleggio e
locazione dei natanti da diporto a motore devono presentare presso la locale Autorità
Marittima, ai fini del rilascio di apposita autorizzazione, la documentazione di seguito elencata:
 domanda in bollo da € 14,62, come da modello ALLEGATO “4”;
 certificato di residenza e cittadinanza del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dal quale risulti
l’attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000;
 tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso (obbligatorio per il noleggio) in copia;
 copia della polizza assicurativa di ogni singola unità (detta polizza, oltre ad assicurare la
copertura Responsabilità Civile, dovrà assicurare anche tutte le persone imbarcate
compreso l’equipaggio);
 dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità Marittima di cui
all’ALLEGATO “5”;
 elenco del personale dipendente.
 certificato di idoneità al noleggio rilasciato ai sensi dell’art. 82 del D.M. n. 146/2008.
L’Autorizzazione a svolgere l’attività di locazione/noleggio di natanti da diporto rimane valida
fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio e pertanto tutte le ditte/società già autorizzate negli
anni precedenti, se intendono continuare a svolgere la predetta attività, dovranno presentare
una nuova istanza con allegati tutti i documenti sopra elencati.
ARTICOLO 12
DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI LANCIO / ATTERRAGGIO
1.
Durante la stagione balneare, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto
dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi/pedali e
simili, l’attraversamento a motore o a vela della zona di mare riservata alla balneazione (ampia
300 metri) deve avvenire esclusivamente entro gli appositi corridoi di lancio. L’utilizzo dei
corridoi di lancio da parte delle moto d’acqua deve avvenire in ottemperanza di quanto indicato
al precedente articolo 9, Capo II.
2.
I predetti corridoi, a tal fine debitamente autorizzati dal competente Comune costiero
interessato previo favorevole parere da parte della locale Autorità Marittima da rilasciarsi ai fini
della sicurezza della balneazione e della navigazione, devono essere opportunamente
segnalati mediante apposito cartello posizionato sulla battigia all'inizio del corridoio (fermo
restando il rispetto della fascia di spiaggia destinata esclusivamente al libero transito) e recante
la dicitura (redatta anche in altre lingue, tra cui l’inglese): "CORRIDOIO RISERVATO AL
TRANSITO DI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". I corridoi devono
avere le seguenti caratteristiche minime:
a) larghezza non inferiore a 20 metri, che potrà essere ridotta sino a massimo 10 metri in
relazione al fronte mare dell’eventuale retrostante concessione demaniale marittima;
b) profondità non inferiore a quella equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti ed agli
ulteriori 50 metri verso mare costituiti dalla “fascia di rispetto”;
c) delimitazione laterale costituita da due linee di gavitelli di colore rosso/arancione, collegati
con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e
successivamente a 40 metri;
24
d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui
gavitelli estremi di delimitazione.
3.
Tutte le unità a motore, ivi compresi gli acquascooters, devono attraversare i corridoi di
lancio di cui al precedente punto tre, con la massima prudenza, a lento moto e, comunque, a
velocità non superiore a 3 nodi, ponendo la massima attenzione agli eventuali bagnanti che,
incautamente, abbiano avuto modo di accedere entro il corridoio. Inoltre, nella fase di
allontanamento e di atterraggio, la velocità di dette unità dovrà, comunque, essere tale da non
permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, possa emergere
dall’acqua, e ciò al fine anche di ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche.
Analogamente, le unità a vela devono attraversare detti corridoi, con la massima prudenza,
con velocità di sicurezza e, comunque, tale da avere sempre una perfetta manovrabilità,
ponendo, anche in questo caso, attenzione agli eventuali bagnanti che, incautamente, abbiano
avuto modo di accedere entro il corridoio.
4.
E’ fatto divieto assoluto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di atterraggio
disciplinati dal presente articolo, destinati solo al transito. La sosta nel corridoio è consentita
solo per brevi momenti, senza ostacolare, comunque, la navigazione delle altre eventuali unità.
5.
All’interno dei predetti corridoi è vietata la balneazione. I corridoi devono essere posizionati,
perpendicolari alla spiaggia, e comunque in modo tale che non contrastino con l’attività di
balneazione.
ARTICOLO 13
CENTRI SPORTIVI E SCUOLE DI ISTRUZIONE/FORMAZIONE
1.
Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia, tutti coloro (scuole di
formazione, sodalizi e/o società sportive) che, in forma associata o per finalità di
istruzione/avviamento, intendono esercitare, con o senza fini di lucro, le attività di cui al presente
Capo II devono:
a. munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta etc., previsti dalle norme vigenti, nonché di
polizze assicurative, espressamente sottoscritte, per la responsabilità civile anche a favore
degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento;
b. comunicare alla locale Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo, nonché degli
istruttori;
c. predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e
di soccorso.
2.
Gli eventuali mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati
alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto, nonché alle ulteriori disposizioni di
cui alla presente Ordinanza per quanto applicabili.
3.
L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire in
ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate/favorevoli e, comunque, tali da assicurare
sempre il sicuro svolgimento dell’attività medesima. L’eventuale imbarcazione appoggio dovrà
stazionare in zona, pronta a dare ogni immediata e necessaria assistenza. A bordo della stessa
dovrà esserci un idoneo mezzo di comunicazione da utilizzarsi in caso di emergenza ovvero per
contattare l’eventuale personale a terra, nonché un dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione
di possibili unità in transito.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 1
GENERALITA’
1.
La presente ordinanza viene emessa nell’ambito delle competenze di questa Autorità
Marittima e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti e strutture, in luogo
ben visibile agli utenti.
25
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l’ordinanza n°35/2009 in data 20.05.2009, in
premessa richiamata.
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le
maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli
articoli:
1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
24, 25, 26, 27, 28 e 31 della Legge 14 luglio 1965, n. 963;
650 e 673 del Codice Penale.
2.
La pubblicità della presente ordinanza viene assicurata mediante l’opportuna diffusione agli
utenti/Enti interessati, nonché tramite affissione all’albo degli Uffici marittimi del Circondario,
agli Albi dei Comuni rivieraschi, e con l’inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale
www.guardiacostiera.it/fano.-
Fano, 26.05.2010
F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Armando PIACENTINO
26
ALLEGATO “1” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010
I sottoscritti,
1. ______________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e
residente in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____,
legale rappresentante della società ___________________________________ con sede in
__________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione
demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna
________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________
2. ____________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente
in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale
rappresentante
della
società
___________________________________
con
sede
in
__________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione
demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna
________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________
3. ______________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e
residente in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____,
legale rappresentante della società ___________________________________ con sede in
__________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione
demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna
________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________
4. ___________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente
in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale
rappresentante
della
società
___________________________________
con
sede
in
__________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione
demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna
________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________
5. ___________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente
in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale
rappresentante
della
società
___________________________________
con
sede
in
__________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione
demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna
________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________
DICHIARANO
ai sensi dell’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano n. /2010 emessa in data
20/05/2010,
•
di voler assicurare, per la stagione balneare _________, il/i succitato/i servizio/i
in forma associata, per un fronte mare complessivo (indicare solo in caso di svolgimento del
servizio di assistenza bagnanti in forma associata) di metri lineari ______________.
27
•
che l’estremità nord del fronte mare coperto dalla postazione coincide con il
limite nord della concessione denominata __________________ mentre l’estremità sud coincide
con il limite sud della concessione denominata ______________________;
•
che all’interno del fronte complessivamente coperto dalla postazione sono/non
sono presenti tratti non assicurati dal servizio di salvataggio svolto in forma associata. Si
segnalano
(solo
in
caso
affermativo)
i
tratti
del
fronte
non
coperti
dal
servizio
_____________________________________________________________________________
•
che
la
postazione
di
salvataggio
sarà
ubicata
presso
___________________________________________________
Firma (leggibile) dei concessionari
Informativa ai sensi dell'artico1o 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196:
I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svo1gimento delle funzioni istituzionali.
28
ALLEGATO “2” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010
- SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRUTTURA BALNEARE:
LOCALITA’:
COMUNE:
DATA:
ORA:
LUOGO INTERVENTO:
□ Spiaggia
□ Mare – distanza battigia metri ____________
STATO DEL TEMPO:
□ Buono
□ Cattivo
□ Variabile tendente al miglioramento
□ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE:
□ Calmo
□ Poco Mosso
□ Mosso
□ Agitato
RESIDENZA ASSISTITO:
COGNOME _______________________________
Comune______________________ Prov. _______
NOME ____________________________________
Stato estero se straniero_______________________
DATA DI NASCITA _________________________
SESSO M F
ETA’ _________
CAUSA INCIDENTE:
□ TRAUMA (PARTE DEL CORPO______________)
□ ANNEGAMENTO
□ SVENIMENTO
□ CONGESTIONE
□ FERITA DA TAGLIO
□ DOLORE AL TORACE
□ MAL DI TESTA
□ DOLORE ALL’ADDOME
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA
LUOGO DI NASCITA _______________________
□ MEDUSA
□ PUNTURA DI PESCE
□ PUNTURA DI IINSETTO
□ VOMITO
□ CRISI DI PANICO
□ EMORRAGIA
□ CONVULSIONI
□ ALTRO_________________________________
□ GUARDIA COSTIERA
□ 118
□ ALTRO (specificare__________________________)
ANNOTAZIONI:
NOME ASSISTENTE BAGNANTI COMPILATORE
29
La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, direttamente o tramite il più
vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via Fax al n° 0721/801329.
30
ALLEGATO “3” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010
SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ Prov.
(___)
il
_____________
e
residente
a
_________________________________________________
Prov.
(___)
in
via
__________________________ n°_____ intendendo aderire alla proposta di locazione di un
natante da diporto come segue:

Marca__________ Modello__________Lungh. F.t._____mt.___ Tipo__________ (vela e/o
motore con esclusione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché
pedalò e simili);

Motore marca______________Hp/Kw_____________Matr.______________________.
DICHIARO
di aver preso visione e ricevuta copia dell’Ordinanza n°35/2010 in data 20.05.2010 dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Fano, recante disposizioni inerenti la sicurezza balneare e della
navigazione, la disciplina del diporto nautico per finalità turistico-ricreative ed, in particolare, per
quanto concerne le unità a motore, di essere a conoscenza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
che la fascia di mare avente profondità pari a 300 metri dalla battigia, nel periodo compreso
tra il 1° aprile ed il 30 settembre inclusi (stagione balneare), è riservata alla balneazione e,
conseguentemente, interdetta alle unità a motore;
che l’atterraggio e la partenza di tale tipo di unità deve avvenire utilizzando i previsti corridoi
di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi), ponendo la massima attenzione agli
eventuali bagnanti che, incautamente, abbiano avuto modo di accedere entro il corridoio.
Inoltre, nella fase di allontanamento e di atterraggio, la velocità di dette unità dovrà
comunque essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta
propulsiva, possa emergere dall’acqua, e ciò al fine anche di ridurre le emissioni di scarico e
quelle acustiche;
dei limiti di velocità vigenti nella fascia di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri dalla
riva (non superiore ai 10 nodi, con scafo in dislocamento);
che la fascia di mare che si estende dalle spiagge fino a 500 metri è interdetta agli
acquascooter;
di intendere effettuare una navigazione entro _______ miglia dalla costa, in relazione alla
quale ricevo dal locatore copia riepilogativa delle dotazioni di sicurezza a tal fine previste
dalle vigenti norme, nonché le medesime dotazioni di sicurezza prescritte;
di essere / di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n
° __________ rilasciata da ______________________ in data __________;
che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell’attività di locazione sono disponibili i
seguenti numeri di telefonia cellulare: _________________________________;
estremi
di
un
documento
d’identità
in
corso
di
validità:
__________________________________________________________________ .
di saper nuotare e vogare.
Luogo e Data _____________________
IL LOCATORE
____________________________
IL LOCATARIO/CONDUTTORE
______________________________
31
ALLEGATO “4” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010
Domanda in bollo da € 14,62
Alla Capitaneria di Porto di Pesaro
Tramite l’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano
Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________ il
______________ e residente a _____________________ in via _________________________ C.F. _________________________ rappresentante della Società / ditta individuale
_____________________________ con sede a __________________________ iscritta al n°
_______________
del
Registro
delle
Imprese
presso
la
C.C.I.A.A.
di
_________________________ , esercente l’attività di locazione / noleggio unità da diporto,
DICHIARA
che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato,
verranno utilizzati per l’esercizio di attività di locazione/noleggio con le modalità previste
dall’Ordinanza n°/2010 in data 20.05.2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.
1.
Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc…)_____________________ n° progressivo__________
Lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ tipo e modello di motore
installato______________potenza massima del motore applicabile CV/KW __________ n° max di
persone
trasportabili
_____
certif.
assicurazione
______________________________________________________________ ;
2.
Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc…)_____________________ n° progressivo__________
Lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ tipo e modello di motore
installato______________potenza massima del motore applicabile CV/KW __________ n° max di
persone
trasportabili
_____
certif.
assicurazione
______________________________________________________________ ;
3.
Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc…)_____________________ n° progressivo__________
Lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ tipo e modello di motore
installato______________potenza massima del motore applicabile CV/KW __________ n° max di
persone
trasportabili
_____
certif.
assicurazione
______________________________________________________________ ;
Dichiara inoltre che i natanti suindicati, se impiegati nell’attività di noleggio, verranno condotti
dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell’impresa:
1.
Cognome e nome _________________________________ nato a ___________________
il _________________ e residente a _____________________________ in via
_____________________________ in possesso della seguente abilitazione al comando per
unità da diporto ______________________________________________________________;
2.
Cognome e nome _________________________________ nato a ___________________
il _________________ e residente a _____________________________ in via
_____________________________ in possesso della seguente abilitazione al comando per
unità da diporto ______________________________________________________________;
I natanti suindicati verranno impiegati nel comune di _____________________ località
_________________________ nel tratto di costa compreso ______________________________
Inoltre dichiara che:
• le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio e di esporre al pubblico
la prevista tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l’utente
circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai
conduttori/noleggiatori l’originale, o copia autentica, del certificato d’uso del motore o
dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
• in caso di noleggio di natanti a vela, colui che svolge la funzione di “Skipper”, di essere in
possesso della patente nautica;
32
•
tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un
numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n°
01, ecc.);
• per la condotta delle unità locate verranno osservate le norme previste dal D.P.R. 09 ottobre
1997, n° 431, ”Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”;
Si allega
 certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. , ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
 copia dei certificati di idoneità - per i soli natanti da diporto adibiti a noleggio - in corso di
validità rilasciati ai sensi del D.M. 146/2008.
________ il ________
Il richiedente
______________________________
Informativa ai sensi dell'artico1o 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196:
I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svo1gimento delle funzioni istituzionali.
33
ALLEGATO “5” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010
(Dichiarazione in carta semplice da allegare alla domanda per l’esercizio dell’attività di
locazione/noleggio con natanti da diporto)
Alla Capitaneria di Porto di Pesaro
Tramite l’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano
Il
sottoscritto
________________________________
nato
a
__________________
il
______________ e residente a _____________________ in via _________________________ C.F.
_________________________
_____________________________
___________________________
_______________
del
rappresentante
della
Società
/
ditta
individuale
con sede a __________________________ in via
-
Registro
Partita IVA
delle
________________________ iscritta al n°
Imprese
presso
la
C.C.I.A.A.
di
_________________________ , con riferimento all’istanza per lo svolgimento dell’attività di
locazione / noleggio unità da diporto,
COMUNICA
che il natante oggetto dell’attività di locazione / noleggio è provvisto di polizza assicurativa n°
______________________ rilasciata in data ___________________________ dalla compagnia
assicurativa __________________________________
DICHIARA
altresì che l’Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da
qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali
danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi
nel corso della predetta attività .
________ il _______________
_________________________
_
(il dichiarante)
Informativa ai sensi dell'artico1o 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196:
I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svo1gimento delle funzioni istituzionali.
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