ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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ATTENZIONE - In caso di necessità contattare la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano al numero telefonico 0721/801329. Segnalazioni di situazioni che richiedono un pronto intervento di soccorso in mare possono essere tempestivamente inoltrate all’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, oltre che attraverso il citato numero telefonico, anche avvalendosi del ”Numero Blu” 1530. Per ulteriori informazioni visita il sito www.guardiacostiera.it e clicca su “ordinanze on line” MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA FANO ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 17/2010 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano: VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 35/2009 in data 20.05.2009 e successive modiche ed integrazioni; RITENUTA la necessità di aggiornare ed ulteriormente disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale di propria giurisdizione, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Fano e Mondolfo e che si estende dalla località di Fosso Sejore alla foce del fiume Cesano, e ciò al fine di tutelare l’interesse primario della sicurezza delle attività balneari e della salvaguardia della vita umana in mare e sulle spiagge; VISTI il D.M. 26.01.1960 “Disciplina dello sci nautico”, la Legge 11.02.1971 n. 50 “Norme sulla navigazione da diporto”, il D.P.R. 09.10.1997 n. 431 “Disciplina delle patenti nautiche”, il D.M. 05.10.1999 n. 478 “Sicurezza della navigazione da diporto”, la Legge 08.07.2003 n. 172 “Disposizioni per il riordino della nautica da diporto ed il turismo nautico”, il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 08.07.2003 n. 172” ed il D.M. 29.07.2008 n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”, il D. Lgs. 30.12.1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25.06.1999, n° 205”; VISTO il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982 “Attuazione della direttiva n.76/160 CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione”; la Legge 14.07.1965 n. 963 “Disciplina della pesca marittima”, il D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 “Regolamento d’esecuzione della L. 963/65”, l’art. 1 della Legge 07.03.2003 n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura e pesca”, e gli art. 1 (comma 3), 7, 9 e 10 (commi 1 e 3) del D. Lgs. 26.05.2004 n. 153 “Regolamento d’esecuzione della L. 38/03”; VISTI VISTA la Legge 25.03.1985 n. 106 “Disciplina del volo da diporto o sportivo”, ed il connesso D.P.R. 05.08.1988 n. 404 “Regolamento d’esecuzione della L. 1 106/85”, nonché il Decreto 1 febbraio 2006 “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”; VISTO la Legge 27.12.1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72); VISTI gli articoli 10 e 11 della Legge 23.12.96 n°647 di conversione con modificazioni del D.L. 21.10.96 n°535, recante “Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”; VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse, e, tra queste, il Dispaccio n °Dem.2°/1465/A.2.50 in data 06.07.2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dispaccio n°5171661/A.2.50 in data 23.04.1996 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio”, le Circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, n° 5171080-A.2.50 datata 10.04.1995 e n° 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”, nonché il Dispaccio n°82/022468 in data 03.04.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTE altresì, le disposizioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e, tra queste, le circolari n. 82/1594 del 13.01.2004 (Servizio assistenza bagnanti), n.09.01.30387 del 28.06.2005 (Utilizzo di moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti), n.5004 del 17.08.2005 (Propulsori acquatici), n.02.01.65061 del 14.10.2005 (Uso di moto d’acqua per il salvamento), n.02.01.04/31678 del 30.03.2006 (Attività di salvamento con moto d’acqua), n.02.01.04/34660 del 07.04.2006 (Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento); VISTI l’articolo 8 del D.L. 08.04.2008, n. 59 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee”, nonché l’articolo 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, così come modificato dall’articolo 9 della Legge 16.03.2001, n. 88; VISTA la Legge Regionale Marche 17 maggio 1999, n. 10 relativa al riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali; VISTO il Regolamento n. 2 del 13 maggio 2004 emanato dalla Regione Marche circa le “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche –ricreative” (B.U.R. n. 51 del 20 maggio 2004); VISTO il Regolamento recante “Norme sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 112 in data 30.05.2002; le norme tecniche di attuazione del “Piano di gestione integrata delle aree costiere” emanato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 169 del 02.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni; VISTE VISTE le Ordinanze n. 58/2003 e n°16/2005 rispettivamente in data 02.08.2003 ed in data 19.05.2005 del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, con le relative modificazioni ed integrazioni, disciplinanti i limiti ed i divieti di navigazione dalla costa per le unità da diporto; VISTA la propria Ordinanza n. 01/2002 datata 04.02.2002 e successive modifiche ed 2 integrazioni, afferente la disciplina degli ormeggi e delle cale nel porto di Fano; CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Fano è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso, spesso intervallate da scogliere o moli o comunque poste in vicinanza a questi, la cui peculiarità impone di dettare una specifica disciplina, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, della sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti degli arenili in genere, per il sicuro svolgimento delle attività comunque connesse con l’uso del mare e delle spiagge; VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); DATO ATTO che le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle peculiari condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del territorio del Circondario Marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Esecuzione ed alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, a cui, per quanto non espressamente previsto, bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate; ORDINA CAPO I SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Dal 1 aprile al 30 settembre, nei periodi di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabilito dai competenti comuni costieri, devono essere operativi, presso le strutture balneari aperte al pubblico, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate al successivo articolo 5.1. 2. Nelle strutture balneari autorizzate dalle competenti Amministrazioni comunali ad operare prima del 1 aprile ovvero successivamente al 30 settembre, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per praticare elioterapia ed il concessionario deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue, tra cui l’inglese) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. 3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento, secondo gli orari e le modalità indicati nella presente ordinanza. Laddove tale servizio non venisse garantito, i predetti Comuni costieri devono darne immediata comunicazione scritta alla locale Autorità Marittima, provvedendo, nel contempo, ad apporre sulle relative spiagge interessate adeguata segnaletica, (redatta in più lingue,tra cui l’inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, e riportante la seguente dicitura: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. 4. Ai titolari di concessioni ad uso esclusivo delle “colonie marine” è fatto obbligo di garantire il servizio di salvamento per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia e, contestualmente, di apporre idonea segnaletica sulle relative spiagge interessate, redatta in più lingue (tra cui l’inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, ed indicante gli orari precisi in cui il predetto servizio non è attivo o, comunque, presente. In tal caso, la dicitura da utilizzare sarà la seguente: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA 3 PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO DALLE ORE _____ ALLE ORE_____”. 5. Ferme restando le competenze in materia facenti capo ad altri Enti/Amministrazioni, i titolari ovvero i responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque di qualsivoglia specie sono, tra l’altro, tenuti a: a) attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, nonché collocare cartelli monitori in più lingue (tra cui l’inglese) e segnalamenti indicanti la presenza della medesima condotta ed, in particolare, dell’eventuale presa di aspirazione d’acqua, non mancando di evidenziare la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva, ovvero altra equivalente misura di sicurezza, all’imboccatura della citata presa d’aspirazione, qualora la stessa ne sia sprovvista; b) segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed ad ogni ulteriore eventuale manutenzione ritenuta necessaria. ARTICOLO 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI 1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo articolo 3, durante l’intera stagione balneare - dal 1° aprile al 30 settembre - la zona di mare antistante la costa compresa tra la località di Fosso Sejore e la sponda nord del fiume Cesano, per una profondità pari a 300 metri dalle spiagge, è prioritariamente riservata alla balneazione. 2. Nella fascia di rispetto di 50 metri verso mare, a partire dagli stessi 300 metri dalle spiagge, è vietato l’ingresso ai bagnanti ed a tutte le unità navali che navigano a motore; inoltre, è, altresì, vietato effettuare qualsiasi attività subacquea e/o di pesca, sia sportiva che professionale. 3. Il limite della zona di mare riservata alla balneazione, di cui al precedente punto 2.1, deve essere segnalato a cura dei concessionari frontisti di strutture balneari mediante il posizionamento di una linea di boe/gavitelli di colore rosso/arancione (aventi un diametro di almeno 30 cm.), saldamente ancorati al fondo e disposti, parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 50 metri l’uno dall’altro, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. Nel caso di consorzio tra concessionari limitrofi, il numero dei gavitelli può essere anche inferiore ai due per singola concessione, purché le boe siano in ogni caso distanziate di 50 metri l’una dall’altra, delimitando comunque le estremità del fronte mare prospiciente le concessioni consorziate. Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consentisse il posizionamento della linea di boe/gavitelli alla predetta distanza, tali segnalamenti possono essere posizionati anche alla minore tra le distanze inferiori consentite dalla particolarità del sito, previa motivata comunicazione alla locale Autorità Marittima. I concessionari dovranno tenere sempre sotto controllo eventuali scarrocciamenti, spostamenti e/o rimozioni dei predetti segnalamenti, provvedendo, ove necessario, al loro tempestivo riposizionamento, entro il tempo tecnico minimo occorrente. Nel caso di consorzio tra concessionari, tale obbligo assume carattere solidale. 4. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre, sulle retrostanti spiagge, adeguata segnaletica (redatta in più lingue, tra cui l’inglese), da posizionarsi in luoghi ben visibili dagli utenti, e riportante la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”. 5. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere ed i concessionari per le aree in concessione, devono segnalare, almeno per un fronte minimo di 10 metri, il limite entro il quale possano spingersi, senza pericolo, coloro che non sono esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (fino a metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di boe/galleggianti di colore bianco (aventi un diametro di almeno 20 cm.), saldamente ancorati al 4 fondo, ovvero, in alternativa, mediante tabelle fissate su pali, posizionati, in maniera ben visibile, al centro dello specchio acqueo antistante la concessione o il singolo tratto di spiaggia libera avente un fronte a mare fino a 50 metri, e riportanti la seguente dicitura (eventualmente redatta in più lingue, tra cui l’inglese): “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA’ MT. 1,60”, Nel caso di fronte a mare della concessione o della spiaggia libera superiore ai 50 metri, la predetta tabella, qualora utilizzata, deve essere posizionata nel numero di almeno una ogni 50 - 100 metri (massimi), con il vincolo di assicurare, in ogni caso, una sua piena visibilità agli utenti da qualunque punto di accesso alla spiaggia lungo l’intero fronte mare. 6. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione, qualora ne vengano a conoscenza, devono, altresì, segnalare la presenza di eventuali, anche improvvisi, fattori di rischio per la balneazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, buche o avvallamenti del fondo marino, correnti pericolose ovvero scogliere e/o elementi/ostacoli sommersi eventualmente presenti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere o le relative concessioni. In tali casi, si dovranno apporre idonei cartelli monitori ben visibili al pubblico (ad es. utilizzando tabelle, fissate su pali, di forma possibilmente triangolare in analogia ai cartelli stradali indicanti pericolo generico) ovvero boe/gavitelli di colore giallo, tutti riportanti l’indicazione (anche in più lingue, tra cui l’inglese) del pericolo rilevato: “ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI __________ ”. 7. In aggiunta a quanto prescritto dai punti precedenti, ai Comuni costieri che, in conformità ai Piani di Spiaggia adottati, intendano istituire tratti di litorale attrezzati destinati alla libera balneazione, è fatto, altresì, obbligo di assicurare: - idoneo presidio di primo soccorso sanitario; - servizio di salvataggio in mare a mezzo di personale abilitato conformemente alle modalità indicate nella presente ordinanza. 8. Nella zona di mare riservata alla balneazione, di cui al precedente punto 1, per l’intera stagione balneare, fatto salvo ogni diverso ed ulteriore limite stabilito con la presente ordinanza, è sempre vietato: a) Il transito di qualsiasi unità navale, “wind-surf” e “kite-surf” compresi, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, lance, sandolini, pedalò, mosconi a remi/pedali e simili - elencazione esemplificativa e non esaustiva. I natanti a motore, a vela o a vela con motore ausiliario dovranno, pertanto, raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio/atterraggio come disciplinati dalla presente ordinanza e nel completo rispetto delle prescrizioni ivi contenute. b) l’ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale, anche se a remi o, comunque, priva di motore, in mancanza di apposito provvedimento, rilasciato dall’Autorità competente all’amministrazione delle aree demaniali marittime, che li consenta. Dai predetti obblighi sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia nonché i mezzi che effettuano i campionamenti/prelievi delle acque ai fini della verifica della loro balneabilità, nel rispetto ed in aderenza al D.P.R. 08.06.1982, n. 470, e successive modifiche/integrazioni, purché all’uopo autorizzati dalle competenti Autorità. Tali mezzi, qualora non già appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere sempre riconoscibili tramite la seguente dicitura, chiaramente leggibile: “SERVIZIO CAMPIONAMENTO”. Essi dovranno operare adottando ogni necessaria cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, onde evitare incidenti e/o molestie ai bagnanti/fruitori delle zone di mare interessate, procedendo, con la massima prudenza, ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da assicurarne sempre il relativo controllo. I bagnanti dovranno, a loro volta, tenersi a distanza di sicurezza (almeno 10 metri o altra inferiore distanza laddove ritenuto necessario) dai predetti mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. 9. Fermi restando i limiti sopraddetti, e salvo ogni diversa e più restrittiva prescrizione eventualmente imposta dalla legge o da altri provvedimenti ordinatori, durante la stagione balneare, nella fascia di mare ampia 1.000 metri dalla costa, è fatto obbligo a qualsiasi unità navale di navigare a velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo lo scafo in dislocamento (così come conformemente disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro con le ordinanza in premessa citate). 5 ARTICOLO 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE 1. La Balneazione è sempre vietata: a. all’interno del porto di Fano, degli eventuali altri approdi e punti di ormeggio, nonché nelle zone di mare di regolare transito per l’ingresso/uscita da tali strutture; b. in prossimità di zone di mare in cui vi siano posizionati pontili o passerelle di attracco delle c. d. e. f. g. navi da passeggeri per un raggio di metri 50; nel raggio di 100 metri dall’imboccatura e dalle strutture del porto di Fano; nel raggio di 200 metri dalle scogliere in costruzione/sistemazione ovvero dalle zone di mare, opportunamente segnalate, in cui vi siano comunque lavori in corso, e ciò fermi restando gli ulteriori e più restrittivi limiti eventualmente prescritti da altri legittimi provvedimenti, nell’occasione emanati; entro un raggio di 200 metri da impianti produttivi (impianti di pesca o acquacoltura, ecc.); durante la stagione balneare (1 aprile-30 setembre), all’interno dei corridoi di lancio dedicati al transito delle unità da diporto o ad altre attività sportive/ricreative opportunamente segnalati, come previsto dalla presente ordinanza; negli specchi acquei che, conformemente ad apposite ordinanze delle Autorità all’uopo rilevate competenti ai sensi della vigente normativa, risultino temporaneamente/permanentemente non idonei alla balneazione (ad es. per motivi igienico-sanitari o di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ecc.); in tali casi, i Comuni rivieraschi interessati dovranno avere, comunque, cura di apporre, in posizione ben visibile nel retrostante tratto di arenile, i relativi cartelli monitori (redatti anche in altre lingue, tra cui l’inglese) indicanti, quantomeno, il "DIVIETO DI BALNEAZIONE". ARTICOLO 4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA DELLE SPIAGGE 1. Fermo restando quanto eventualmente prescritto in merito dai competenti Comuni rivieraschi, nonché dal Regolamento della Regione Marche n°2 del 13 maggio 2004, sulle spiagge del Circondario Marittimo è, inoltre, vietato: a) sorvolare, per qualsivoglia finalità, le spiagge e gli adiacenti specchi acquei destinati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresi alianti, deltaplani con o senza motore, ultraleggeri, idrovolanti, elicotteri, velivoli con paramotore o similari) a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, nonché lanciare oggetti o liquidi in volo dai sopra indicati apparecchi. E’, altresì, vietato per i conduttori di idrovolanti, paracadute ascensionale e velivoli con paramotore o similari, ammarare e/o navigare in acque frequentate dai bagnanti o lungo i corridoi di lancio/atterraggio destinati alle unità da diporto. b) tuffarsi dalle scogliere o da altri siti se non appositamente attrezzati, espressamente dichiarati agibili/transitabili da Leggi, Regolamenti, Ordinanze, provvedimenti amministrativi ed il cui posizionamento ed utilizzo siano stati, comunque, consentiti, in via preventiva, dalle competenti Autorità. c) utilizzare artifizi pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni; d) effettuare accensioni di fuochi (c.d. falò). 2. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è, altresì, vietato occupare con ombrelloni, sedie sdraio e/o attrezzature mobili di qualsiasi tipologia e specie la fascia di arenile, ampia non meno di metri 5 dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. 3. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è da ritenersi anche strumentale all’attività di salvamento di cui alla presente ordinanza e, pertanto, le legittime forme di utilizzazione non devono, comunque, recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio, né costituire ostacolo al libero accesso al mare. 6 ARTICOLO 5 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI 1. Nei periodi di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari deve essere attivato, durante il periodo di cui all’art. 1.1 (1° aprile - 30 settembre), il servizio obbligatorio di assistenza e soccorso ai bagnanti su tutte le spiagge del circondario marittimo, con le seguenti modalità: 1. dal penultimo fine settimana di maggio (a decorrere dal venerdì) al penultimo fine settimana di settembre il servizio di salvataggio dovrà essere garantito giornalmente dalle 09:30 alle 19:00, con la presenza di un assistente bagnanti almeno ogni 150 (centocinquanta) metri lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di validità di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione italiana nuoto (F.I.N.) – sezione salvamento (contraddistinto dalla sigla M.I.P.) o dalla Federazione Italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.) nonché di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova; 2. durante i restanti periodi della stagione balneare, in cui l’affluenza dei bagnanti risulta minore, dovrà essere garantito il servizio di salvataggio dalle 09:30 alle 18:00 con l’obbligatoria presenza nello stabilimento di una persona munita di uno dei brevetti di cui al precedente punto n. 1, responsabile dell’assistenza ai bagnanti (salvataggio) almeno ogni 300 (trecento)metri lineari o frazioni di essi di fronte a mare. 2. Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (ad esempio presenza di scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impediscano la visibilità dell’intero specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti dovrà essere incrementato, anche in forma associata con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da poter vigilare costantemente su tutto il tratto di mare interessato, e ciò ferma restando la diretta responsabilità di ciascun concessionario, per quanto concerne la più completa garanzia di sicurezza dei bagnanti presenti nello specchio acqueo antistante la rispettiva concessione. 3. Qualora se ne presenti la necessità (ad esempio per motivi di tipo fisiologico) è data facoltà al concessionario di effettuare temporanee sostituzioni degli assistenti bagnanti – solo per il tempo strettamente necessario a soddisfare l’esigenza insorta – a mezzo di altri operatori parimenti abilitati, con il vincolo, comunque, di continuare ad assicurare l’espletamento del servizio lungo l’intero fronte mare prospiciente la concessione ed in ogni caso garantendo la presenza di almeno un assistente bagnante ogni 300 metri lineari. 4. Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario per quanto concerne l’obbligo di garantire la sicurezza dei bagnanti nello specchio acqueo antistante la propria concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano consorziarsi, in modo da assicurare il servizio di salvataggio secondo modalità di cui al precedente punto 5.1., fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5.3. I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare alla locale Autorità Marittima, prima dell’apertura dello stabilimento balneare, apposita dichiarazione scritta – conforme all’ALLEGATO “1” –, inoltrata anche per il tramite delle Associazioni di categoria di appartenenza e controfirmata dai concessionari, nell’occasione, associatisi, riportante l’esatta collocazione delle torrette di avvistamento presenti sul litorale. Tale forma di organizzazione del servizio di salvataggio non costituisce fattore esimente, per ogni singolo concessionario, dall’obbligo di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto servizio e di collaborare, comunque, attivamente per assicurare la sicurezza dei bagnanti. L’obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza ricade in modo solidale sui concessionari consorziati. 5. Nelle spiagge libere, i Comuni rivieraschi devono garantire il servizio di salvataggio lungo l’intero fronte mare assicurando la presenza di almeno una postazione di salvataggio ogni 300 metri, in conformità ai punti che precedono. 7 6. Qualora le predette Amministrazioni non vi provvedano, devono darne immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima, provvedendo, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue, tra cui l’inglese), e riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". ARTICOLO 6 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVATAGGIO 1. Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare – ed in modo solidale in caso di consorzio - è direttamente tenuto a predisporre, durante il periodo di funzionamento per il pubblico, una postazione di salvataggio, costituita da idonea "torretta di avvistamento/piattaforma di osservazione" sopraelevata di almeno due metri dal piano di spiaggia, da collocarsi in posizione adeguata per garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, sulla quale dovrà essere riportato in maniera ben visibile la scritta “SALVATAGGIO” e presso la quale dovranno essere sempre presenti le dotazioni di seguito elencate: un’imbarcazione a remi adibita al servizio di salvataggio (avente le caratteristiche e l’equipaggiamento indicati nel successivo articolo 8.2, Capo I); un fischietto; un binocolo; un paio di pinne di idonea misura; un megafono; un mezzo marinaio o gaffa; una maschera subacquea; un ancorotto. Durante il periodo di cui all’art. 5.1.2. la predisposizione della “torretta di avvistamento/piattaforma di osservazione” è facoltativa, mentre dovranno essere presenti all’interno dello stabilimento tutte le altre dotazioni sopra descritte. E’, inoltre, data facoltà ad ogni concessionario di stabilimento balneare, di integrare le dotazioni obbligatorie, sopra indicate, con un “rescue-can” ovvero altro strumento a tal fine ritenuto idoneo ed equivalente, nonché, in funzione della distanza dalla costa delle barriere frangiflutti soffolte e/o emerse e della profondità delle acque antistanti il litorale in concessione, di dotarsi, ove se ne ravvisi la necessità, di 300 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle (sempre di tipo approvato), su rullo fissato saldamente al terreno e/o alla piattaforma di osservazione/torretta di avvistamento e prontamente amovibile. 2. Qualora il servizio di soccorso e assistenza bagnanti sia svolto in forma associata, fermo restando l’obbligo della preventiva comunicazione di cui al precedente articolo 5.4, Capo I, i titolari delle concessioni demaniali marittime assentite per attività balneari devono, con vincolo giuridico di solidarietà: - garantire il servizio mediante l’istallazione ed il mantenimento di almeno una postazione di salvataggio ogni 150 metri lineari fronte mare, i cui margini esterni dovranno coincidere con i limiti nord e sud delle concessioni poste alle rispettive estremità del tratto di mare assicurato; - presentare alla locale Autorità Marittima, prima dell’apertura degli stabilimenti, un piano riportante l’esatta collocazione delle torrette di avvistamento sul litorale, specificando le concessioni da ciascuna di esse servite; - numerare progressivamente le torrette di avvistamento, collocandole, per quanto possibile, in posizione centrale rispetto all’estensione complessiva del tratto di fronte mare servito. 3. Per i tratti di spiaggia libera, i Comuni rivieraschi competenti dovranno posizionare le succitate "torrette di avvistamento/piattaforme di osservazione", in modo idoneo a garantire il controllo degli specchi acquei prospicienti e del litorale adiacente, per 150 metri a destra e 150 metri a sinistra a partire dalla stessa torretta di avvistamento. 4. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.3, Capo I, il corridoio di arenile/battigia fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all’accesso al mare da parte dell’assistente bagnanti. Nei pressi delle postazioni, durante la fascia oraria di espletamento del servizio di 8 assistenza bagnanti, non può stazionare personale estraneo al servizio che possa comprometterne, anche in via potenziale, l’efficacia d’intervento. ARTICOLO 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SOCCORSO IN MARE L’assistente bagnanti deve: a. indossare una maglietta, preferibilmente di colore rosso, con la scritta “SALVATAGGIO”, salvo esserne esentato solo nel caso in cui prenda il mare con l’imbarcazione di salvataggio, previo utilizzo, in tal caso, di idoneo pantaloncino/costume da bagno rosso, recante la scritta “SALVATAGGIO” di colore bianco; b. essere munito del brevetto, in regolare corso di validità, di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova ovvero di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento; c verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza e l’integrità funzionale di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio e previste dalla presente ordinanza, segnalando al concessionario le eventuali carenze riscontrate in vista di un immediato ripristino; d. prestare il proprio servizio continuativamente durante la fascia oraria di espletamento dello stesso, come prevista dalla presente ordinanza, non potendo essere impegnato in altre attività ovvero destinato/distolto, anche in via temporanea, ad altro servizio/mansione, né assentarsi senza giustificato motivo, salvo sostituzione con altro operatore abilitato; e. valutare se intervenire, in caso di necessità in relazione ad eventi incidentali che si dovessero verificare anche nelle aree attigue alla zona di propria competenza, in considerazione degli specifici obblighi assunti; f. mantenere, durante l’orario di servizio, un comportamento corretto ed adeguato alla propria qualifica, fornendo la necessaria collaborazione a richiesta della locale Autorità Marittima o della Forza Pubblica; g. vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, anche tramite il concessionario (che è del pari obbligato), alla locale Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino in mare, mediante la “Scheda di Rilevazione Incidenti”, come da ALLEGATO “2”; h. prima dell’inizio del servizio giornaliero, effettuare una perlustrazione dello specchio acqueo di propria competenza, individuando e segnalando al concessionario eventuali pericoli per la balneazione; i. durante il periodo di cui al precedente articolo 5.1.1, stazionare presso la postazione di salvataggio di cui al precedente articolo 6, oppure, (secondo il proprio prudente apprezzamento) qualora ritenuto più proficuo, necessario ed opportuno ai fini della efficienza/efficacia del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, incrociare a bordo dell’imbarcazione di servizio di cui all’articolo 8.2, Capo I, nello specchio acqueo di propria competenza ovvero effettuare brevi controlli lungo il tratto di battigia “coperto” dalla propria postazione, rimanendo, comunque, sempre facilmente individuabile dai bagnanti o dal personale preposto al controllo; j. vigilare, congiuntamente al titolare dello stabilimento balneare, sui possibili rischi che si dovessero presentare durante la balneazione ed, in particolare, sulle eventuali alterazioni del moto ondoso del mare (le cosiddette “onde anomale”), che possano costituire motivo di pericolo o causare inconvenienti ai bagnanti presenti in prossimità della battigia, dandone, se del caso, immediata notizia al’Autorità Marittima locale ed allertando gli eventuali bagnanti interessati. 1. 2. In nessun caso l’assistente bagnanti può essere contemporaneamente impiegato nello svolgimento del servizio di salvamento per le eventuali piscine, regolarmente posizionate all’interno delle aree concessionate, che, qualora necessario, dovranno usufruire di un’assistente bagnanti appositamente dedicato, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo14 del D.M. 18.03.1996 e da ogni altra ed ulteriore norma vigente in materia. 3. In caso di mancanza delle dotazioni elencate al precedente punto 6.1, Capo I, l’assistente bagnanti non dovrà assumere il servizio e dovrà informare tempestivamente l’Autorità Marittima locale. 9 L’assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato ed in conformità agli obblighi derivanti anche dalle presenti disposizioni, per i quali potrà eventualmente esser segnalato, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento, alla Federazione Italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.) oppure alla Società Nazionale di Salvamento Genova per ogni ulteriore e pertinente valutazione circa il ritiro o la sospensione del brevetto. Il concessionario, a sua volta, assumerà la veste di obbligato in solido, ai sensi e per gli effetti di legge, per culpa in vigilando. 4. ARTICOLO 8 DOTAZIONI E PRESCRIZIONI PER LE STRUTTURE BALNEARI 1. In prossimità degli estremi di ciascuna concessione assentita per attività balneare, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme ed approvato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, in perfette condizioni di efficienza. Nel caso di strutture balneari confinanti tra loro, i concessionari possono posizionare al confine tra le due concessioni, un solo salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. 2. Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare – ed in modo solidale in caso di consorzio – deve direttamente predisporre un'unità a remi, di colore ROSSO recante la scritta bianca "SALVATAGGIO", idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all’impiego. 3. è data facoltà al concessionario di impiegare, in aggiunta ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto, una moto d’acqua (acquascooter) previa istanza da presentare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano ed alle condizioni riportate nell’autorizzazione che verrà all’uopo rilasciata. La domanda, in particolare, dovrà contenere: • • • • • i nominativi ed i titoli –patente nautica e brevetto di assistente bagnanti – del personale da impiegare; caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua; modalità di svolgimento del servizio di salvamento, polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate; la dichiarazione da parte del medesimo soggetto istante di farsi carico della responsabilità dell’espletamento del servizio di salvamento con acquascooter. 4. In caso di avverse condizioni meteo-marine ovvero quando sussistano altre situazioni di rischio e/o pericolo per la balneazione, dovrà essere issata, in ogni stabilimento, su apposito pennone installato in posizione ben visibile, una bandiera ROSSA, il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. Tale avviso deve, altresì, essere comunicato agli utenti a mezzo di altoparlanti, con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue. In aggiunta all’anzidetta bandiera rossa, dovrà, altresì, essere resa disponibile, con le medesime modalità, una bandiera BIANCA, indicante l’attivazione giornaliera della postazione di salvataggio in circostanze di assenza di pericolo e/o rischi per la balneazione. Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in più lingue (tra cui l’inglese) il significato delle bandiere di cui al presente punto. 5. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme sanitarie e di sicurezza in materia, per quanto applicabili, ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare deve dotarsi di materiale di primo soccorso facilmente accessibile all’uso, e costituito almeno da: a) tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, fornite di tubo e mascherina per uso immediato; b) un set completo di cannule di respirazione “bocca a bocca”; c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie; 10 d) cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa. 5. I titolari di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare sono tenuti, inoltre, a: - predisporre un idoneo ed apposito spazio, adeguatamente segnalato e non necessariamente ubicato nel corpo centrale dello stabilimento, da destinarsi, anche in via non esclusiva, al primo soccorso; in detto “spazio” devono essere prontamente disponibili le dotazioni indicate al precedente punto 8.5, Capo I; - porre in essere ogni cura affinché l'attività di balneazione sia effettuata in tutta sicurezza e dovrà essere immediatamente comunicato alla locale Autorità Marittima, l'eventuale avvistamento, nelle acque prospicienti lo stabilimento, di oggetti fluttuanti che possano arrecare danno alle persone e/o alla sicurezza della navigazione, segnalando la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le unità navali, apponendo, nel contempo, in tali casi, appositi cartelli indicanti l’eventuale stato di pericolo ovvero adottando, nell’immediatezza, ogni necessaria misura preventiva di sicurezza; - esporre in luogo ben visibile al pubblico la presente ordinanza (in formato di stampa A1) e le ulteriori eventuali altre ordinanze di interesse per l’utenza turistico-balneare, nonché un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di primo soccorso agli asfittici; - indicare, con idonei ed adeguati segnali interdittivi/monitori, pericoli noti e/o rischi a carattere permanente; - richiamare l'attenzione degli utenti, anche con apposita cartellonistica, sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua nelle ore immediatamente successive alla consumazione dei pasti, nonché sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutti; - tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, etc., nonché degli altri posti di pronto intervento (Ospedali, Vigili Urbani, Croce Rossa, etc.); in particolare, dovrà essere evidenziato, al fine di consentire un rapido intervento, il “NUMERO BLU D’EMERGENZA IN MARE 1530”(numero telefonico gratuito, valido su tutto il territorio nazionale, riservato ad emergenze e soccorso in mare); - consentire a tutti, in qualsiasi momento, il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia (così come previsto dal Regolamento della Regione Marche in premessa citato). 6. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia e delle connesse eventuali certificazioni a tal fine rilasciate. Deve, comunque, esser presente almeno un estintore ogni 15 cabine, o frazione di tale numero, di tipo approvato dal Ministero dell’Interno, con revisione ed ispezione in corso di validità ed avente adeguata capacità estinguente. È vietato, inoltre, mantenere, nelle cabine spogliatoio, fonti di accensione (fornelli, bombole di gas, liquidi e/o materiali facilmente infiammabili, etc.). ARTICOLO 9 DISCIPLINA DELLA PESCA ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE 1. Durante la stagione balneare, l’esercizio di qualsiasi attività di pesca sportiva o professionale, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2 del presente articolo, è vietato nella fascia di mare riservata alla balneazione (ampia metri 300 dalle battigia), nel periodo compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00, a condizione che, nel restante periodo, non interferisca, comunque, con l’eventuale balneazione in atto. 2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128 - 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 in premessa citato. In particolare, nel Circondario 11 Marittimo di Fano è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino a una distanza di metri 500 dalla battigia. 3. E’ sempre vietato attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. 4. Anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi tipo di attività subacquea, anche diversa dalla pesca, di segnalare la propria presenza mediante l’impiego dei dispositivi prescritti dalla normativa in materia, rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima, disciplinante le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Fano, per quanto applicabile. 5. I pescatori sono sempre tenuti a non immettere alcun tipo di rifiuto nell’ambiente marino e/o costiero, provvedendo, se necessario, ad un’adeguata pulizia delle aree temporaneamente utilizzate. CAPO II DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO E DELLE CONNESSE ATTIVITA’ LUDICO-DIPORTISTICHE ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Fermi restando i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Capo I, con particolare riferimento a quelli di cui all’articolo 2, per quanto applicabili, la navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con il sicuro esercizio della balneazione. 2. Ai fini del presente Capo II e della sicurezza della navigazione delle unità da diporto si richiamano, tra le altre, le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale 146/2008 in premessa richiamato, ed in ogni altra norma di Legge comunque applicabile. Il conduttore è ritenuto sempre responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare. 3. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato in via prioritaria. Pertanto, tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel pieno rispetto delle vigenti norme e disposizioni in materia di tutela ambientale. 4. Laddove non diversamente specificato, l’applicazione delle norme di cui al presente Capo II, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, non è limitata al periodo della stagione balneare, né ad una zona di mare particolare, ma si estende all’intero anno e, se del caso, anche al di fuori degli specchi acquei riservati alla balneazione. ARTICOLO 2 DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DA SEGNALAMENTI INDICANTI LA PRESENZA DI SUBACQUEI IN IMMERSIONE 1. Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in corso di navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Fano, devono prestare la massima attenzione all’eventuale presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, a tal fine prescritti dalle vigenti norme in materia, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero, se del caso, di bagnanti intenti nell’attività di nuoto. 2. In caso di avvistamento di tali segnali, le predette unità dovranno procedere con la massima prudenza e cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dal galleggiante di segnalazione o dal mezzo nautico di appoggio. 12 ARTICOLO 3 NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (“WINDSURF”) 1. L’uso delle tavole a vela è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. Salvi i casi prescritti dall’articolo 39, comma 4, del D. Lgs.vo 171/2005, il conduttore dovrà avere almeno 14 anni compiuti. 2. Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, l’uso delle tavole a vela può avvenire esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 350 metri dalla battigia frequentata da bagnanti ed i 1.000 metri dalla stessa ovvero, qualora individuate, nelle zone di mare appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle zone di mare destinate ad uso esclusivo per l’esercizio di questa pratica sportiva. 3. L’uso di dette tavole a vela è, inoltre, vietato: a) all’interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo; b) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda; c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione; d) a meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; e) a meno di 200 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura; f) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per qualsiasi provvedimento legittimamente emanato. 4. Durante l’impiego delle tavole a vela, indipendentemente dalla distanza dalla costa, è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa. 5. Durante la stagione balneare, l’attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione è consentito esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio/atterraggio di cui alla presente ordinanza e nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute, per quanto applicabili. L’impiego dei predetti corridoi è, quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza. Laddove manchi un corridoio di lancio, l’attraversamento della zona di balneazione dovrà avvenire, seguendo la rotta più breve con la vela abbassata, adottando, comunque, nell’occasione, la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti. E’ vietato l’atterraggio delle tavole a vela nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti, i concessionari appositamente autorizzati, devono avere cura di separare, con la massima evidenza, tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere, l’atterraggio è consentito qualora non siano, comunque, presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E’ vietata l’evoluzione a mezzo di tavole a vela a distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti. 6. Sia a terra che a mare, è sempre vietato lasciare la tavola a vela in posizione incustodita. ARTICOLO 4 NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (“KITE-SURF”) 1. L’uso delle tavole con aquilone, denominate comunemente “kite-surf”, è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. L’esercizio del “kite-surf” è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età. 2. Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, l’esercizio del “kitesurf” può avvenire esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 500 metri dalla battigia frequentata da bagnanti ed i 1.000 metri dalla stessa ovvero, qualora individuate, nelle zone di mare 13 appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle zone di mare destinate ad uso esclusivo per l’esercizio di questa pratica sportiva. E’, comunque, vietata l’evoluzione dei “kite-surf” a distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti. 3. L’uso del “kite-surf” è, inoltre, vietato: a) all’interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo; b) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda; c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione; d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; e) a meno di 200 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura; f) a meno di 500 metri dall’imboccatura di accesso al porto di Fano; g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per qualsiasi provvedimento legittimamente emanato. 4. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione, l’atterraggio e la partenza dei “kite-surf” devono avvenire all’interno di appositi corridoi di lancio a tal fine autorizzati, aventi le seguenti caratteristiche: a) larghezza fronte spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un’ampiezza di metri 100 ad una distanza dalla costa di metri 100; b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 500 metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore rosso o arancione, distanziate di 20 metri l’una dall’altra; c) i corpi morti delle boe, costituenti le predette linee delimitatrici, devono essere collegati tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante; d) per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 500 mt dovranno essere di colore arancione ed aventi un diametro di 80 cm; e) all’interno del corridoio di lancio è tassativamente vietata la balneazione. Schema di riferimento : 500 mt. linea di boe linea di boe SPIAGGIA 30 mt. mare linea di boe 100 mt. mare 100 mt. L’impiego dei corridoi di atterraggio è, pertanto, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza, che devono avvenire utilizzando la tecnica del “body-drag”, consistente nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di metri 100 dalla battigia, seguendo la rotta più breve ed adottando, nell’occasione, la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti incautamente presenti. Nei predetti 100 metri è consentito il transito di un “kite-surf” per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro. Il titolare dell’autorizzazione rilasciata per il posizionamento dei corridoi di cui al presente articolo sarà ritenuto responsabile della relativa sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie. Egli dovrà, altresì: 14 a) fermo restando il rispetto della fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, apporre, in prossimità dell’ingresso al corridoio di lancio, apposita segnaletica ben visibile (redatta in più lingue, tra cui l’inglese) recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE - CORRIDOIO USCITA NATANTI (“KITE-SURF”), VIETATA LA BALNEAZIONE”; b) munirsi di idoneo gommone per il recupero, in condizioni di emergenza, del “kiter”; c) munirsi di idoneo presidio di primo soccorso, nonché di un apparato VHF palmare da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza sul canale 16 VHF ovvero di altro mezzo/strumento a tal fine ritenuto equivalentemente idoneo. 5. Fermo quanto disposto al precedente punto 4, durante la stagione balneare, il rientro dei “kite-surf”, al di fuori del corridoio di atterraggio di cui sopra, può avvenire esclusivamente con la predetta tecnica del “body-drag”, seguendo la rotta consentita più breve, individuando zone di atterraggio sgombre da bagnanti ed adottando, nell’occasione, la massima cautela onde evitare/prevenire qualsivoglia incidente, danno e/o molestia. 6. Durante la pratica del “kite-surf” è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa. Il “kite-surf” (sia di tipo a due linee che a quattro linee) deve essere dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala ed il conseguente sventamento, mantenendola tuttavia vincolata al conduttore. In caso di emergenza, deve essere, inoltre, prontamente disponibile un attrezzo/strumento idoneo a recidere le cime (c.d. linee) ovvero a mollare la barra di controllo (e quindi l’ala), recuperando in sicurezza l’attrezzatura ed ammarando in maniera controllata. 7. E’, altresì, obbligatorio collegare le cime (c.d. linee) solo al momento dell’effettivo decollo, assicurandosi di scollegarle, non appena possibile, quando si atterra. E’, pertanto, vietato lasciare il “kite-surf” incustodito, senza aver scollegato almeno un lato dell’ala e, se del caso, riavvolto completamente i cavi sul boma. ARTICOLO 5 NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE DA “SURF” 1. L’uso delle tavole da “surf” è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. L’uso di dette tavole è, altresì, vietato nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto applicabili. 2. Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, è vietato l’atterraggio con le tavole da “surf” in corrispondenza di tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare, con la massima evidenza, dette aree da quelle ordinariamente destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito in zone sgombre da bagnanti, seguendo la rotta più breve ed adottando, comunque, nell’occasione, la massima cautela, onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti. E’, comunque, vietata l’evoluzione di “surf” a distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti. ARTICOLO 6 SCI NAUTICO 1. Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, l’attività dello sci nautico è disciplinata, nello specifico, dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato ed integrato dal D.M. 15 luglio 1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile. 2. Essa è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e, comunque, tali da assicurare sempre il relativo e 15 sicuro controllo. L’attività idrosciatoria è vietata nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o, comunque, frequentate da bagnanti ed, in ogni caso, ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla linea di battigia. 3. L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo dovrà essere svolto con l’osservanza delle seguenti condizioni particolari: a) il conduttore dell’unità trainante, assistito a bordo da altra persona esperta nel nuoto (per eventuale assistenza allo sciatore), dovrà avere almeno 18 anni ed essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le pertinenti abilitazioni previste dalla normativa in vigore, e ciò indipendentemente dal tipo e dalla potenza dell’apparato motore installato a bordo; b) ferme restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, l’imbarcazione trainante dovrà essere dotata di una gaffa, di adeguati sistemi di aggancio/rimorchio, di ampio idoneo specchio retrovisore convesso, di adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare omologato pronto all’uso, con annessa collegata sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 30 metri; c) l’imbarcazione utilizzata dovrà essere dotata di dispositivo invertitore e di messa in folle del motore; d) durante le varie fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e lo sciatore e tra questi e gli altri natanti, non dovrà mai essere inferiore a 12 metri; la partenza, la navigazione ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, unità od altri ostacoli; e) ogni unità non potrà trainare più di uno sciatore, né svolgere altra attività contemporaneamente; f) lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti e dovrà indossare una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa; g) la partenza, la navigazione ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti, unità od altri ostacoli; h) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività in parola dovranno contemplare espressamente anche la copertura di tutti i danni, relativi a cose e/o persone comunque derivanti dallo svolgimento dell’attività medesima. 4. E’ fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nell’attività di cui trattasi, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza del complesso cavo-sciatore, nonché di seguire o attraversare la scia ovvero di effettuare evoluzioni tali da costringere l’unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o di velocità. 5. Analogo divieto è posto in capo all’unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose. 6. L’esercizio dell’attività in parola per conto terzi è consentito alle società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio e che risultino a tal fine iscritte presso la competente C.C.I.A.A.. Il certificato d’iscrizione dell’impresa per tale attività, prima dell’avvio della stessa, deve essere presentato alla locale Autorità Marittima. 7. Tutte le unità utilizzate per lo svolgimento dell’attività idrosciatoria in regime di locazione o noleggio, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall’Autorità Marittima, secondo le norme indicate all’articolo 11 della presente ordinanza. 8. L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile. 9. Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati. ARTICOLO 7 TRAINO DI PERSONE SU GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI “BANANA BOAT” E SIMILARI 16 1. Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, l’attività di cui al presente articolo deve essere svolta in ottemperanza al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato ed integrato dal D.M. 15 luglio 1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, per quanto tali norme siano applicabili. 2. Essa è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e, comunque, tali da assicurare sempre il relativo e sicuro controllo. L’uso dei galleggianti di cui al presente articolo è vietato nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o, comunque, frequentate da bagnanti ed, in ogni caso, ad una distanza inferiore a 350 metri dalla linea di battigia e superiore a 500 metri dalla stessa. Fermo quanto sopra detto, l’eventuale attraversamento degli specchi acquei riservati alla balneazione è consentito esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio di cui alla presente ordinanza, e nel rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute, per quanto applicabili; l’impiego dei corridoi di atterraggio è, quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza, a condizione che tali zone di mare siano comunque sgombre da persone e/o unità. 3. L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo dovrà essere svolto con l’osservanza delle seguenti condizioni particolari: a) il conduttore dell’unità trainante, assistito a bordo da altra persona esperta nel nuoto (per eventuale assistenza alle persone trasportate sul galleggiante), dovrà avere almeno 18 anni compiuti ed essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le pertinenti abilitazioni previste dalla normativa in vigore, e ciò indipendentemente dal tipo e dalla potenza dell’apparato motore installato a bordo; b) ferme restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, l’imbarcazione trainante dovrà essere dotata: di una gaffa, di adeguati sistemi di aggancio/rimorchio, di ampio ed idoneo specchio retrovisore convesso, di adeguata cassetta di pronto soccorso, di un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore, nonché di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 metri; c) durante le varie fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo trainante ed il galleggiante trainato e tra questo e gli altri natanti, non dovrà mai essere inferiore a 12 metri; d) ogni unità non potrà trainare più di un galleggiante, né svolgere altra attività contemporaneamente; e) le persone trasportate sul galleggiante, di età non inferiore ad anni 14 compiuti, oltre che rispettare, per numero massimo, quello a tal fine previsto dalla norme in vigore, dovranno indossare una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa; f) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività in parola dovranno contemplare espressamente anche la copertura di tutti i danni, relativi a cose e/o persone comunque derivanti dallo svolgimento dell’attività medesima; g) il galleggiante trainato dovrà avere un certificato di conformità al prototipo omologato, da cui si evinca l’idoneità dello stesso al rimorchio ed il numero massimo di persone trasportabili. 4. E’ fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nell’attività di cui trattasi, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza del complesso cavo-galleggiante, nonché di seguire o attraversare la scia ovvero di effettuare evoluzioni tali da costringere l’unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o di velocità. 5. Analogo divieto è posto in capo all’unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose. 6. L’esercizio dell’attività in parola per conto terzi è consentito alle società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio e che risultino a tal fine iscritte presso la competente C.C.I.A.A.. Il certificato d’iscrizione dell’impresa per tale attività, prima dell’avvio della stessa, deve essere presentato alla locale Autorità Marittima. 7. L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile. 8. Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati. 17 ARTICOLO 8 PARACADUTISMO ASCENSIONALE 1. Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, l’attività di cui al presente articolo deve essere svolta in ottemperanza al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato ed integrato dal D.M. 15 luglio 1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, per quanto tali norme siano applicabili. 2. Essa è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e, comunque, tali da assicurare sempre il relativo e sicuro controllo, nonché con condizioni di visibilità che permettano un costante riferimento con punti cospicui terrestri, una corretta visualizzazione di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in concomitante corso di svolgimento nelle vicinanze. Il conduttore dell’unità trainante ed il paracadutista trainato sono tenuti, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertare l’esistenza delle predette condizioni, nonché l’efficienza del paracadute. L’attività di cui al presente articolo è vietata nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o, comunque, frequentate da bagnanti ed, in ogni caso, ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla linea di battigia. 3. L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo dovrà essere svolto con l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni particolari: a) il conduttore dell’unità trainante, assistito a bordo da altra persona esperta nel nuoto (per eventuale assistenza alla persona munita del paracadute), dovrà avere almeno 18 anni ed essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le pertinenti abilitazioni previste dalla normativa in vigore, e ciò indipendentemente dal tipo e dalla potenza dell’apparato motore installato a bordo; b) ferme restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, l’imbarcazione trainante dovrà essere dotata di una gaffa, di adeguati sistemi di aggancio/rimorchio, di ampio idoneo specchio retrovisore convesso, di adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare di tipo approvato pronto all’uso, con annessa collegata sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 30 metri; c) l’imbarcazione utilizzata dovrà essere dotata di dispositivo invertitore e di messa in folle del motore; d) durante le varie fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo trainante ed il paracadutista trainato non dovrà mai essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima attenzione e cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante; e) ogni unità non potrà trainare più di un paracadute, né svolgere altra attività contemporaneamente; f) la persona munta di paracadute dovrà avere almeno 14 anni compiuti ed indossare una cintura di salvataggio ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa e la sua imbracatura dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta, all’occorrenza, una immediata liberazione; g) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività in parola dovranno contemplare espressamente anche la copertura dei danni, relativi a cose e/o persone comunque derivanti dallo svolgimento dell’attività medesima; h) il paracadute ascensionale potrà effettuare la partenza e l’arrivo soltanto in acque libere da bagnanti, unità e/o altri ostacoli (anche aerei), ponendo comunque la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante; i) è vietato il sorvolo di persone e di qualsiasi tipo di unità, nonché il lancio di oggetti (anche volantini) e/o liquidi di qualsiasi genere; l) è fatto divieto di effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività, a distanza tale da creare rischi, anche potenziali, di collisione. 4. La distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante ed altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso cavo-paracadutista-paracadute, e, comunque, non inferiore a metri 50. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la 18 quota di 120 piedi (36,3 metri) ovvero altra differente e più restrittiva misura eventualmente prevista dalla vigente normativa in materia. 5. E’ fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nell’attività di cui trattasi, di seguire o attraversare la scia ovvero di effettuare evoluzioni tali da costringere l’unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o di velocità. 6. Analogo divieto è posto in capo all’unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose. 7. L’esercizio dell’attività in parola per conto terzi è consentito alle società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio e che risultino a tal fine iscritte presso la competente C.C.I.A.A.. Il certificato d’iscrizione dell’impresa per tale attività, prima dell’avvio della stessa, deve essere presentato alla locale Autorità Marittima. 8. L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile, ivi compresa quella concernente la regolamentazione del traffico aereo. 9. Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati. ARTICOLO 9 ACQUASCOOTERS O MOTO D’ACQUA E NATANTI SIMILARI 1. Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, l’uso degli acquascooters, moto d’acqua e mezzi similari è consentito in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo controllo. Durante la stagione balneare tali mezzi devono navigare oltre i 500 metri dalla costa e non possono allontanarsi per più di un miglio dalla stessa. 2. Alle unità in parola è fatto divieto assoluto di navigare: a) all’interno del porto di Fano e di ogni altro canale o via comunque navigabile, se non con rotte dirette e strettamente necessarie all’arrivo/partenza o all’alaggio/varo ovvero a raggiungere eventuali impianti di distribuzione del carburante; b) ad una distanza inferiore a 500 metri dall’imboccatura del porto di Fano e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all’ingresso/uscita; c) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda; d) in luoghi ove sfociano fiumi e canali o collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione; e) a meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; f) a meno di 100 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura; g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per qualsiasi provvedimento legittimamente emanato; h) nelle zone di mare riservate alla balneazione. 3. L’uso degli acquascooters è consentito a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, purché in possesso di patente nautica, rilasciata ai sensi della vigente normativa, qualunque sia la potenza del motore installato. 4. Nel corso della navigazione ed indipendentemente dalla distanza dalla costa, il conduttore e le eventuali persone trasportate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa. A bordo devono essere, inoltre, presenti tutte le ulteriori dotazioni di sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in vigore. Per i conduttori degli acquascooters, nonché per le persone trasportate, è raccomandato l’utilizzo di un caschetto protettivo di tipo omologato, sebbene non obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni. 19 5. Gli acquascooters devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore; detto dispositivo, od altro equivalente, deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. 6. Nel corso della navigazione, devono essere osservate tutte le cogenti norme in tema di sicurezza della navigazione, ivi compresa la distanza massima entro cui poter navigare. In particolare, si deve sempre mantenere una rotta adeguata, evitando qualsivoglia comportamento/manovra che possa compromettere, anche in via potenziale, la stabilità e la sicurezza del mezzo ovvero mettere in pericolo persone e/o cose, ivi compresa l’assunzione di scorrette posizioni di guida. Il numero di persone da imbarcare , compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica. 7. Durante la stagione balneare, l’atterraggio e la partenza dei mezzi in questione sono consentiti, oltre che da strutture portuali a tal fine predisposte, esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio di cui alla presente ordinanza, nel rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute per quanto applicabili, con lo scafo in dislocamento e con una velocità non superiore a 3 nodi. Ad ogni buon fine, tali modalità di navigazione dovranno essere mantenute, sino al limite dei 500 metri dalla battigia, eseguendo rotte dirette e perpendicolari alla costa ed adottando la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti. In nessun caso è consentito alle moto d’acqua/acquascooters e natanti similari di attraversare le zone di mare riservate ai bagnanti. In considerazione della maggior presenza di bagnanti, la navigazione dei natanti di cui al presente articolo è vietata nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto. 8. Sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è sempre vietato: sia in ore diurne che notturne, depositare acquascooters, moto d’acqua e natanti similari, al di fuori delle apposite aree a ciò destinate; tenere depositi di carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, nonché effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione; eseguire (anche a mare) sui predetti natanti, lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti comunque inquinanti; trainare i mezzi in questione con l’ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici di qualsivoglia tipologia, ad eccezione delle aree a ciò appositamente destinate e, conseguentemente, attrezzate; in tali casi, le operazioni di traino dovranno avvenire, oltre che nel completo rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro qualora applicabili, utilizzando mezzi, materiali ed attrezzature in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/ tecniche previste, in corso di validità, ed adottando, nell’occasione, procedure, segnalamenti e temporanee delimitazioni delle aree interessate dalle operazioni, con l’obbligo di interromperle immediatamente, qualora si possano prevedere possibili pericoli, anche potenziali, per bagnanti o semplici fruitori dell’arenile. a) b) c) d) 9. L’attività di cui al presente articolo è, comunque, subordinata alla stretta osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione normativa vigente, laddove applicabile, ivi compresa quella concernente la regolamentazione del traffico aereo. 10. Le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e militari in genere, in ragione del loro ufficio. ARTICOLO 10 PROPULSORI ACQUATICI (“ACQUASCOOTER SUBACQUEI”) 1. Fermo restando quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, l’uso delle unità da diporto denominate propulsori acquatici o acquascooters subacquei (o natanti simili, muniti di elica ad assetto variabile) predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, è consentito in ore diurne ed in condizioni meteo 20 marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo controllo, entro la distanza di 1 miglio dalla costa. Ad ogni buon fine, l’utilizzo è sempre vietato laddove, ordinariamente, ai sensi delle vigenti norme, le attività natatorie o subacquee risultino interdette. L’uso dei propulsori di cui al presente articolo è, altresì, vietato nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto applicabili, nelle zone riservate alla balneazione o, comunque, frequentate da bagnanti. 2. L’utilizzo delle unità di cui al presente articolo è, inoltre, subordinato all’eventuale rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto. Nei restanti casi, il conduttore dovrà aver, comunque, compiuto 16 anni di età ed essere assistito da una persona maggiorenne pronta ad intervenire in caso di necessità, qualora la navigazione avvenga in superficie, mentre dovrà avere almeno 18 anni compiuti in caso di navigazione in immersione. 3. Qualora la navigazione avvenga in superficie ed indipendentemente dalla distanza dalla costa, il conduttore deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato ovvero altro idoneo ausiliario al galleggiamento certificati “CE” o approvati ai sensi della vigente normativa. 4. Qualora utilizzati in immersione, il conduttore ha l’obbligo di segnalare la propria presenza mediante l’impiego dei dispositivi prescritti dalla vigente normativa, rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima, disciplinante le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Fano, per quanto applicabili. 5. Le persone che esercitano l’attività di cui al presente articolo, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. ARTICOLO 11 NAVIGAZIONE, LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA’ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA’ TURISTICHE E RICREATIVE LOCALI 1. Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, per quanto non previsto dal presente articolo, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel Titolo III, Capo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica, di cui al D.M. 29.07.2008 n.146 in premessa richiamato. Per la condotta delle unità locate si applicano, invece, le norme previste dal Titolo II, del medesimo Regolamento di Attuazione. 2. La navigazione, la locazione ed il noleggio di natanti a remi o a pedali destinati al diporto, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonché delle moto d’acqua, tavole a vela (“windsurf” e “kitesurf”) e piccoli natanti a vela o a motore, ai sensi dell’art. 27, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 171/2005, sono regolamentate dalle disposizioni di cui al presente articolo. 3. L’esercizio dell’attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto è consentito alle società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario e che risultino iscritte presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato. Il certificato d’iscrizione dell’impresa per tale attività deve essere presentato, prima dell’inizio dell’attività, alla locale Autorità Marittima. 4. I natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, etc., devono navigare esclusivamente in ore diurne con condimeteo assicurate e non devono allontanarsi più di 300 metri dalla costa. 5. Le tavole a vela (“windsurf” e “kitesurf”) e natanti a vela con superficie velica non superiore a mq. 4 devono navigare esclusivamente in ore diurne con condimeteo assicurate favorevoli, oltre 300 metri dalla costa e non possono allontanarsi più di 1 miglio dalla stessa. 6. I natanti senza marcatura CE, che non rientrano nelle tipologie elencate ai precedenti punti 11.4 e 11.5, possono navigare entro 6 miglia dalla costa salvo quanto previsto dall’articolo 27 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18/07/2005, n. 171. 21 7. I natanti a motore, qualora il conducente sia privo di patente nautica ed in ogni caso con l’osservanza delle disposizioni di cui al successivo punto 11.13, non possono allontanarsi oltre le sei miglia dalla costa. 8. I natanti muniti di marcatura CE possono navigare entro i limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all’Allegato II al D.Lgs. 18/07/2005, n. 171. 9. I natanti a motore di cui al presente articolo devono essere muniti: del certificato d’uso del motore e/o dichiarazione di potenza del costruttore ovvero di una fotocopia autentica degli stessi, nonché del “Manuale del proprietario”; delle dotazioni minime di sicurezza in funzione della navigazione effettivamente svolta ed in conformità alla tabella di cui all’allegato “V” del D.M. 29.07.2008 n. 146 (per i natanti da diporto adibiti al noleggio le dotazioni sono quelle previste dalla tabella di cui all’allegato “X” del citato Decreto); del certificato di idoneità, per i soli natanti adibiti ad attività di noleggio, previsto dall’art. 82 lett. b) del D.M. n. 146/2008. I locatori devono esporre al pubblico il citato allegato “V”, indicante le dotazioni di sicurezza vigenti ed informare l’utente, di volta in volta, sui i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. 10. La capacità di carico delle unità locate/noleggiate deve essere giudicata dal locatore/noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d’uso. Il numero massimo delle persone trasportabili sui natanti da diporto è individuato: a) per i natanti muniti di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario; b) per i natanti non muniti di marcatura CE, se omologati, dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore, se non omologati, in base ai seguenti criteri: 1. per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50 n° 3 persone; 2. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50 n° 4 persone; 3. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6.00 n° 5 persone; 4. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50 n° 6 persone; 5. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 8,50 n° 7 persone; 6. per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50 n°9 persone. 11. Il noleggio e la locazione delle unità di cui al presente articolo possono essere effettuati in ore diurne, con mare e tempo assicurati e/o favorevoli, dalle ore 09:30 fino alle ore 19:30 (ora di rientro nell’approdo di partenza) fatte salve espresse deroghe concesse dall’Autorità Marittima nelle singole autorizzazioni rilasciate annualmente. L’attività di locazione/noleggio è vietata quando, per condizioni meteo marine avverse, non possa svolgersi in piena sicurezza degli utenti fruitori. In tali casi, è responsabilità dell’esercente segnalare la situazione di pericolo/divieto, esponendo una bandiera rossa su apposito pennone situato in spiaggia, se in concessione, e sospendendo ogni attività. 12. Ogni unità deve essere adeguatamente contrassegnata mediante indicazione degli elementi identificativi del locatore/noleggiatore, del numero massimo di persone trasportabili e di un numero progressivo. 13. I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14, per i quali il locatore/noleggiatore ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità al nuoto, mentre i natanti a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 16 (per le moto d’acqua non inferiore ad anni 18). Il locatore non può locare mezzi nautici per i quali sia obbligatorio, a norma di legge, avere la patente nautica, a persone che non siano in possesso dell’abilitazione prevista. 14. Nel caso di locazione di acquascooters o moto d’acqua e natanti similari, fermo il rispetto delle previsioni di cui alla presente ordinanza, gli stessi devono essere dotati di apposito sistema di spegnimento del motore a distanza, attivabile in ogni momento a cura del locatore, nel caso di condotta ritenuta non regolamentare dei mezzi. 22 15. Il locatore/noleggiatore di natanti da diporto da spiaggia non dotati di motore, qualora non sia munito del brevetto di “Bagnino di Salvataggio” o di “Assistente Bagnanti”, deve essere iscritto alla Gente di Mare di Terza categoria ovvero avvalersi di persona a tal fine qualificata, che possegga uno dei predetti requisiti, stazionando, durante la propria attività, presso la zona assegnata per svolgere la medesima. 16. Il locatore/noleggiante deve consegnare/mettere a disposizione l’unità in perfetta efficienza, in buone condizioni d’uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e degli eventuali documenti di navigazione all’uopo prescritti dalla vigente normativa, nonché, laddove previsto, coperta dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, in regolare corso di validità, ed a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall’espletamento dell’attività esercitata. 17. Il locatore è obbligato: ad informare adeguatamente gli utenti sulla vigente normativa locale e nazionale inerente la navigazione e la sicurezza dell’unità da diporto, ivi compreso il presente provvedimento ordinatorio, per quanto applicabile, e dovrà consegnare un vademecum su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare; ad informare, di volta in volta, l’utente circa i limiti di navigazione previsti per la tipologia di natante utilizzato, istruendolo, in via preventiva, circa l’uso del mezzo e dei comandi/dispositivi eventualmente presenti a bordo dello stesso, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio; a rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale/alcolemico o di alterazione psico-fisica ovvero alle persone che siano ritenute inidonee alla conduzione del mezzo. - - - 18. Il locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all’obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all’inizio della locazione. All’atto della locazione, il locatore deve far firmare al conduttore (locatario) lo schema di informazione sull’attività di locazione (come da fac-simile in ALLEGATO “3”). 19. Il titolare che effettua l’attività di locazione/noleggio deve porre la massima cura e vigilanza per impedire che le unità possano essere impiegate in tratti di mare interdetti alla navigazione o in spregio alle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione. 20. Ai fini della tutela e della salvaguardia della vita umana in mare, il locatore/noleggiante deve tenere un apposito registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione/noleggio ed il numero massimo delle persone trasportabili. Vengono annotati su tale registro, per ciascuna unità locata/noleggiata, le generalità complete del conduttore/noleggiatore, con indicazione di un valido documento d’identità, riportando gli estremi di un suo recapito, nonché, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli occupanti, a cui potersi rivolgere in caso di necessità. Nel medesimo registro dovranno essere annotati, sempre per ciascuna unità locata/noleggiata, il numero complessivo degli occupanti l’unità, gli estremi dell’eventuale patente nautica, qualora necessaria, nonché l’intervallo di tempo in cui è stata affidata l’unità (con indicazione del giorno, dell’ora d’inizio e di termine dell’utilizzo). 21. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un’idonea unità di salvataggio in grado di prestare un tempestivo soccorso ai mezzi locati/noleggiati (ivi compreso il loro eventuale rimorchio) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate. L'unità in questione dovrà, pertanto, essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non sarà necessaria qualora il locatore/noleggiatore si identifichi nel titolare di uno stabilimento balneare che lochi unicamente natanti a remi o a pedali, abilitati a navigare entro i 300 metri dalla costa. Qualora l’attività abbia ad oggetto unità a motore, scooter acquatici e mezzi similari ovvero natanti a vela, la predetta unità di salvataggio deve essere dotata di motore. 22. In caso di locazione, il conduttore, durante il periodo d’uso, sarà responsabile dell’esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate; in caso di noleggio, il noleggiatore o il suo dipendente abilitato alla condotta di unità da diporto destinate al noleggio e/o in possesso di idoneo titolo professionale marittimo, rimanendo al comando dell’unità, sarà responsabile dell’esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come 23 definite dall’art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171, locate o noleggiate, è regolata dall’ art. 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall’art. 2947, comma 2, dello stesso Codice. Inoltre, il conduttore dell’unità da diporto è responsabile in solido con la ditta/società autorizzata ai fini dell’applicazione dell’art. 2054, comma 3 del Codice Civile. 23. I natanti adibiti a noleggio devono essere condotti dal noleggiatore stesso o da dipendente della ditta/società autorizzata in possesso: di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008; ovvero di adeguato titolo professionale per il diporto (D.M. 10 maggio 2005, n. 121); ovvero di idoneo titolo professionale marittimo previsto dal Codice della Navigazione; 24. Tutte le ditte e le società comunitarie che intendono effettuare l’attività di noleggio e locazione dei natanti da diporto a motore devono presentare presso la locale Autorità Marittima, ai fini del rilascio di apposita autorizzazione, la documentazione di seguito elencata: domanda in bollo da € 14,62, come da modello ALLEGATO “4”; certificato di residenza e cittadinanza del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dal quale risulti l’attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso (obbligatorio per il noleggio) in copia; copia della polizza assicurativa di ogni singola unità (detta polizza, oltre ad assicurare la copertura Responsabilità Civile, dovrà assicurare anche tutte le persone imbarcate compreso l’equipaggio); dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità Marittima di cui all’ALLEGATO “5”; elenco del personale dipendente. certificato di idoneità al noleggio rilasciato ai sensi dell’art. 82 del D.M. n. 146/2008. L’Autorizzazione a svolgere l’attività di locazione/noleggio di natanti da diporto rimane valida fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio e pertanto tutte le ditte/società già autorizzate negli anni precedenti, se intendono continuare a svolgere la predetta attività, dovranno presentare una nuova istanza con allegati tutti i documenti sopra elencati. ARTICOLO 12 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI LANCIO / ATTERRAGGIO 1. Durante la stagione balneare, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi/pedali e simili, l’attraversamento a motore o a vela della zona di mare riservata alla balneazione (ampia 300 metri) deve avvenire esclusivamente entro gli appositi corridoi di lancio. L’utilizzo dei corridoi di lancio da parte delle moto d’acqua deve avvenire in ottemperanza di quanto indicato al precedente articolo 9, Capo II. 2. I predetti corridoi, a tal fine debitamente autorizzati dal competente Comune costiero interessato previo favorevole parere da parte della locale Autorità Marittima da rilasciarsi ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione, devono essere opportunamente segnalati mediante apposito cartello posizionato sulla battigia all'inizio del corridoio (fermo restando il rispetto della fascia di spiaggia destinata esclusivamente al libero transito) e recante la dicitura (redatta anche in altre lingue, tra cui l’inglese): "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". I corridoi devono avere le seguenti caratteristiche minime: a) larghezza non inferiore a 20 metri, che potrà essere ridotta sino a massimo 10 metri in relazione al fronte mare dell’eventuale retrostante concessione demaniale marittima; b) profondità non inferiore a quella equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti ed agli ulteriori 50 metri verso mare costituiti dalla “fascia di rispetto”; c) delimitazione laterale costituita da due linee di gavitelli di colore rosso/arancione, collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 40 metri; 24 d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli estremi di delimitazione. 3. Tutte le unità a motore, ivi compresi gli acquascooters, devono attraversare i corridoi di lancio di cui al precedente punto tre, con la massima prudenza, a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi, ponendo la massima attenzione agli eventuali bagnanti che, incautamente, abbiano avuto modo di accedere entro il corridoio. Inoltre, nella fase di allontanamento e di atterraggio, la velocità di dette unità dovrà, comunque, essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, possa emergere dall’acqua, e ciò al fine anche di ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. Analogamente, le unità a vela devono attraversare detti corridoi, con la massima prudenza, con velocità di sicurezza e, comunque, tale da avere sempre una perfetta manovrabilità, ponendo, anche in questo caso, attenzione agli eventuali bagnanti che, incautamente, abbiano avuto modo di accedere entro il corridoio. 4. E’ fatto divieto assoluto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di atterraggio disciplinati dal presente articolo, destinati solo al transito. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi momenti, senza ostacolare, comunque, la navigazione delle altre eventuali unità. 5. All’interno dei predetti corridoi è vietata la balneazione. I corridoi devono essere posizionati, perpendicolari alla spiaggia, e comunque in modo tale che non contrastino con l’attività di balneazione. ARTICOLO 13 CENTRI SPORTIVI E SCUOLE DI ISTRUZIONE/FORMAZIONE 1. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia, tutti coloro (scuole di formazione, sodalizi e/o società sportive) che, in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento, intendono esercitare, con o senza fini di lucro, le attività di cui al presente Capo II devono: a. munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta etc., previsti dalle norme vigenti, nonché di polizze assicurative, espressamente sottoscritte, per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento; b. comunicare alla locale Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo, nonché degli istruttori; c. predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso. 2. Gli eventuali mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto, nonché alle ulteriori disposizioni di cui alla presente Ordinanza per quanto applicabili. 3. L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate/favorevoli e, comunque, tali da assicurare sempre il sicuro svolgimento dell’attività medesima. L’eventuale imbarcazione appoggio dovrà stazionare in zona, pronta a dare ogni immediata e necessaria assistenza. A bordo della stessa dovrà esserci un idoneo mezzo di comunicazione da utilizzarsi in caso di emergenza ovvero per contattare l’eventuale personale a terra, nonché un dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di possibili unità in transito. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 1 GENERALITA’ 1. La presente ordinanza viene emessa nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti e strutture, in luogo ben visibile agli utenti. 25 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l’ordinanza n°35/2009 in data 20.05.2009, in premessa richiamata. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli: 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione; 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 24, 25, 26, 27, 28 e 31 della Legge 14 luglio 1965, n. 963; 650 e 673 del Codice Penale. 2. La pubblicità della presente ordinanza viene assicurata mediante l’opportuna diffusione agli utenti/Enti interessati, nonché tramite affissione all’albo degli Uffici marittimi del Circondario, agli Albi dei Comuni rivieraschi, e con l’inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/fano.- Fano, 26.05.2010 F.TO IL COMANDANTE T.V. (CP) Armando PIACENTINO 26 ALLEGATO “1” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010 I sottoscritti, 1. ______________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale rappresentante della società ___________________________________ con sede in __________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna ________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________ 2. ____________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale rappresentante della società ___________________________________ con sede in __________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna ________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________ 3. ______________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale rappresentante della società ___________________________________ con sede in __________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna ________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________ 4. ___________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale rappresentante della società ___________________________________ con sede in __________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna ________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________ 5. ___________________________nato a ____________________ il ___/___/_____ e residente in ____________________ (provincia di ______), via ________________ n. ____, legale rappresentante della società ___________________________________ con sede in __________________, via ________________________, n. ____, titolare della concessione demaniale marittima n. _______________ di ____________________, riportante l’insegna ________________, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari ________ DICHIARANO ai sensi dell’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano n. /2010 emessa in data 20/05/2010, • di voler assicurare, per la stagione balneare _________, il/i succitato/i servizio/i in forma associata, per un fronte mare complessivo (indicare solo in caso di svolgimento del servizio di assistenza bagnanti in forma associata) di metri lineari ______________. 27 • che l’estremità nord del fronte mare coperto dalla postazione coincide con il limite nord della concessione denominata __________________ mentre l’estremità sud coincide con il limite sud della concessione denominata ______________________; • che all’interno del fronte complessivamente coperto dalla postazione sono/non sono presenti tratti non assicurati dal servizio di salvataggio svolto in forma associata. Si segnalano (solo in caso affermativo) i tratti del fronte non coperti dal servizio _____________________________________________________________________________ • che la postazione di salvataggio sarà ubicata presso ___________________________________________________ Firma (leggibile) dei concessionari Informativa ai sensi dell'artico1o 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196: I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svo1gimento delle funzioni istituzionali. 28 ALLEGATO “2” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010 - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRUTTURA BALNEARE: LOCALITA’: COMUNE: DATA: ORA: LUOGO INTERVENTO: □ Spiaggia □ Mare – distanza battigia metri ____________ STATO DEL TEMPO: □ Buono □ Cattivo □ Variabile tendente al miglioramento □ Variabile tendente al peggioramento STATO DEL MARE: □ Calmo □ Poco Mosso □ Mosso □ Agitato RESIDENZA ASSISTITO: COGNOME _______________________________ Comune______________________ Prov. _______ NOME ____________________________________ Stato estero se straniero_______________________ DATA DI NASCITA _________________________ SESSO M F ETA’ _________ CAUSA INCIDENTE: □ TRAUMA (PARTE DEL CORPO______________) □ ANNEGAMENTO □ SVENIMENTO □ CONGESTIONE □ FERITA DA TAGLIO □ DOLORE AL TORACE □ MAL DI TESTA □ DOLORE ALL’ADDOME ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA LUOGO DI NASCITA _______________________ □ MEDUSA □ PUNTURA DI PESCE □ PUNTURA DI IINSETTO □ VOMITO □ CRISI DI PANICO □ EMORRAGIA □ CONVULSIONI □ ALTRO_________________________________ □ GUARDIA COSTIERA □ 118 □ ALTRO (specificare__________________________) ANNOTAZIONI: NOME ASSISTENTE BAGNANTI COMPILATORE 29 La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via Fax al n° 0721/801329. 30 ALLEGATO “3” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010 SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ Prov. (___) il _____________ e residente a _________________________________________________ Prov. (___) in via __________________________ n°_____ intendendo aderire alla proposta di locazione di un natante da diporto come segue: Marca__________ Modello__________Lungh. F.t._____mt.___ Tipo__________ (vela e/o motore con esclusione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili); Motore marca______________Hp/Kw_____________Matr.______________________. DICHIARO di aver preso visione e ricevuta copia dell’Ordinanza n°35/2010 in data 20.05.2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, recante disposizioni inerenti la sicurezza balneare e della navigazione, la disciplina del diporto nautico per finalità turistico-ricreative ed, in particolare, per quanto concerne le unità a motore, di essere a conoscenza: • • • • • • • • • che la fascia di mare avente profondità pari a 300 metri dalla battigia, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre inclusi (stagione balneare), è riservata alla balneazione e, conseguentemente, interdetta alle unità a motore; che l’atterraggio e la partenza di tale tipo di unità deve avvenire utilizzando i previsti corridoi di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi), ponendo la massima attenzione agli eventuali bagnanti che, incautamente, abbiano avuto modo di accedere entro il corridoio. Inoltre, nella fase di allontanamento e di atterraggio, la velocità di dette unità dovrà comunque essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, possa emergere dall’acqua, e ciò al fine anche di ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche; dei limiti di velocità vigenti nella fascia di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri dalla riva (non superiore ai 10 nodi, con scafo in dislocamento); che la fascia di mare che si estende dalle spiagge fino a 500 metri è interdetta agli acquascooter; di intendere effettuare una navigazione entro _______ miglia dalla costa, in relazione alla quale ricevo dal locatore copia riepilogativa delle dotazioni di sicurezza a tal fine previste dalle vigenti norme, nonché le medesime dotazioni di sicurezza prescritte; di essere / di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n ° __________ rilasciata da ______________________ in data __________; che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell’attività di locazione sono disponibili i seguenti numeri di telefonia cellulare: _________________________________; estremi di un documento d’identità in corso di validità: __________________________________________________________________ . di saper nuotare e vogare. Luogo e Data _____________________ IL LOCATORE ____________________________ IL LOCATARIO/CONDUTTORE ______________________________ 31 ALLEGATO “4” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010 Domanda in bollo da € 14,62 Alla Capitaneria di Porto di Pesaro Tramite l’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________ il ______________ e residente a _____________________ in via _________________________ C.F. _________________________ rappresentante della Società / ditta individuale _____________________________ con sede a __________________________ iscritta al n° _______________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________ , esercente l’attività di locazione / noleggio unità da diporto, DICHIARA che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l’esercizio di attività di locazione/noleggio con le modalità previste dall’Ordinanza n°/2010 in data 20.05.2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano. 1. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc…)_____________________ n° progressivo__________ Lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ tipo e modello di motore installato______________potenza massima del motore applicabile CV/KW __________ n° max di persone trasportabili _____ certif. assicurazione ______________________________________________________________ ; 2. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc…)_____________________ n° progressivo__________ Lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ tipo e modello di motore installato______________potenza massima del motore applicabile CV/KW __________ n° max di persone trasportabili _____ certif. assicurazione ______________________________________________________________ ; 3. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc…)_____________________ n° progressivo__________ Lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ tipo e modello di motore installato______________potenza massima del motore applicabile CV/KW __________ n° max di persone trasportabili _____ certif. assicurazione ______________________________________________________________ ; Dichiara inoltre che i natanti suindicati, se impiegati nell’attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell’impresa: 1. Cognome e nome _________________________________ nato a ___________________ il _________________ e residente a _____________________________ in via _____________________________ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto ______________________________________________________________; 2. Cognome e nome _________________________________ nato a ___________________ il _________________ e residente a _____________________________ in via _____________________________ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto ______________________________________________________________; I natanti suindicati verranno impiegati nel comune di _____________________ località _________________________ nel tratto di costa compreso ______________________________ Inoltre dichiara che: • le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio e di esporre al pubblico la prevista tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l’utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai conduttori/noleggiatori l’originale, o copia autentica, del certificato d’uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore; • in caso di noleggio di natanti a vela, colui che svolge la funzione di “Skipper”, di essere in possesso della patente nautica; 32 • tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.); • per la condotta delle unità locate verranno osservate le norme previste dal D.P.R. 09 ottobre 1997, n° 431, ”Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”; Si allega certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. , ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; copia dei certificati di idoneità - per i soli natanti da diporto adibiti a noleggio - in corso di validità rilasciati ai sensi del D.M. 146/2008. ________ il ________ Il richiedente ______________________________ Informativa ai sensi dell'artico1o 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196: I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svo1gimento delle funzioni istituzionali. 33 ALLEGATO “5” ALL’ORDINANZA N. 17 /2010 del 26.05.2010 (Dichiarazione in carta semplice da allegare alla domanda per l’esercizio dell’attività di locazione/noleggio con natanti da diporto) Alla Capitaneria di Porto di Pesaro Tramite l’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________ il ______________ e residente a _____________________ in via _________________________ C.F. _________________________ _____________________________ ___________________________ _______________ del rappresentante della Società / ditta individuale con sede a __________________________ in via - Registro Partita IVA delle ________________________ iscritta al n° Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________ , con riferimento all’istanza per lo svolgimento dell’attività di locazione / noleggio unità da diporto, COMUNICA che il natante oggetto dell’attività di locazione / noleggio è provvisto di polizza assicurativa n° ______________________ rilasciata in data ___________________________ dalla compagnia assicurativa __________________________________ DICHIARA altresì che l’Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività . ________ il _______________ _________________________ _ (il dichiarante) Informativa ai sensi dell'artico1o 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196: I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svo1gimento delle funzioni istituzionali. 34