laboratorio alimentare - Le Point Veterinaire Italie
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ALIMENTI&BEVANDE - n. 5 - Giugno 2013 COPERTINA ALIBE_COPERTINA ALIBE 29/05/13 17.01 Pagina 1 In caso di mancato recapito, rinviare al CMP di Brescia per restituzione al mittente, previo pagamenti dei resi - Prezzo di una copia: € 10,00 - ISSN: 1827-8582. Anno XV 5 Giugno 2013 SPECIALE “PACKAGING” Le responsabilità dell’importatore e del produttore di Moca Comunicazione al consumatore Allerta: la distinzione tra ritiro e richiamo Reati alimentari I “secondi 50 anni” della legge 283/1962 Carni e tecnologia Csm Caratteristiche, utilizzi e rischi COPERTINA ALIBE_COPERTINA ALIBE 29/05/13 17.01 Pagina 2 00 Editoriale giugno 2013_00 Editoriale giugno 2013 29/05/13 17.36 Pagina 1 editoriale SOCIAL MEDIA UNA RISORSA DA SFRUTTARE PER COMUNICARE I RISCHI er comunicare efficacemente sui media tradizionali i temi inerenti alla sicurezza alimentare i comunicatori del rischio devono avere un’adeguata comprensione del funzionamento dei social media. Blog e forum, infatti, sono più veloci nell’informare, si nutrono di fonti ufficiali in rete, al 90% costituite dai giornali e, agendo di “rimbalzo”, enfatizzano determinati aspetti della notizia. Queste alcune delle conclusioni a cui sono giunti gli autori dello studio “Food crisis coverage by social and traditional media: a case study of the 2008 Irish dioxin crisis”, pubblicato sulla rivista “Public understanding of science”. La ricerca, che ha analizzato la crisi della diossina nella carne di maiale in Irlanda, scoppiata nel 2008, è stata realizzata nell’ambito del progetto “FoodRisc”. Scopo del programma, finanziato dalla Commissione europea, è di riequilibrare la comunicazione del rischio alimentare, spesso preda di allarmismi e sensazionalismi, anche esplorando il potenziale dei social media (tra i più noti, Face- book e Twitter) e, successivamente, veicolando a chi si occupa di comunicazione dei rischi e dei benefici alimentari il modo migliore per utilizzarli. Considerando che sono circa due miliardi gli utenti di Internet nel mondo, i social media non possono non rappresentare un’importante risorsa da sfruttare e i comunicatori del rischio non possono più permettersi di respingere il loro utilizzo. Monitorare le conversazioni on line permetterebbe loro di prendere coscienza delle percezioni dei consumatori sulle crisi alimentari, comunicare e interagire direttamente con il pubblico e – come sottolineato dagli autori dell’articolo “The use of social media in food risk and benefit communication”, pubblicato sulla rivista “Trends in food science and technology” – affrontare e correggere in tempo reale inesattezze e disinformazione, ostacolando la diffusione di notizie errate. Con uno sforzo considerevole, si intende, sia in termini di risorse che di spese. Emanuela Giorgi © Fotolia.com P Anno XV - 5 - Giugno 2013 1 02_03 sommario giugno 2013_. 29/05/13 17.37 Pagina 2 editoriale 1 Emanuela Giorgi Una risorsa da sfruttare per comunicare i rischi in questo numero 27 12 19 24 29 34 Carlo e Corinna Correra Normativa. I “secondi 50 anni della legge 283/1962 Gianluigi Valsecchi Sistema di allerta. La distinzione tra ritiro e richiamo Tina Mauro Claim “senza zuccheri aggiunti”. Siamo alla frutta! Flavio Gilbiras Tecnologia Csm. Verso una maggiore trasparenza in etichetta Emanuela Giorgi Surgelati. Qualità e sicurezza nel mondo Orogel Speciale “Packaging” 38 42 44 40 47 48 Samantha Nesi Moca importati. Tra normativa e problematiche Mariachiara Venturini Moca e dichiarazioni di conformità. Le tecniche redazionali Il progetto Cast Packology, il salone delle tecnologie per il packaging e il processing Barbra Bucci Moca provenienti da Paesi terzi. Il ruolo degli Usmaf 02_03 sommario giugno 2013_. 29/05/13 17.37 Pagina 3 normativa 70 72 75 Giurisprudenza alimentare - a cura di Vincenzo Pacileo Commento giuridico alle più recenti e significative sentenze in materia alimentare Rassegna della normativa - a cura della Redazione L’elenco degli ultimi provvedimenti normativi pubblicati su G.U. e su G.U.U.E. Focus normativo - a cura di Gaetano Forte Analisi dei principali e più recenti provvedimenti legislativi in materia agroalimentare rubriche 4 8 53 68 79 89 Scadenzario - a cura della Redazione Le scadenze per gli obblighi previsti in materia di igiene, sicurezza e controlli 92 94 98 104 107 EFSA - a cura di Emanuela Giorgi Notizie pubblicate sul sito dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare Notizie - a cura di Emanuela Giorgi Attualità in tema di igiene, sicurezza e controlli Laboratorio alimentare - a cura di Piergiuseppe Calà, Sara Gallicchio, Marco Luvisi Stato dell'arte e prospettive del sistema laboratoristico in materia di sicurezza alimentare Finestra sull’Europa - a cura di Dario Dongo Novità del settore che giungono da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione Filo diretto con l’esperto Le risposte ai quesiti dei lettori Prodotti e Servizi - a cura della Redazione Si parla di: Arcadia Biosciences, Diversey, DuPont Pioneer, Mettler Toledo, PureCircle, RBiopharm, Rivoira, Tecnafood NewsdalNet - a cura di Gabriella Carcassola Rassegna di articoli internazionali del settore agroalimentare Mostre, Fiere e Convegni - a cura di Emanuela Giorgi Anticipazioni e resoconti delle più importanti manifestazioni del settore agroalimentare È successo anche... - a cura della Redazione Notizie varie per gli operatori del settore agroalimentare Mercato Fornitori di servizi e prodotti per l’igiene, la sicurezza e i controlli nel settore alimentare 80 88 04_07 scadenzario giugno 2013_04_07 scadenzario giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 4 SCADENZARIO Le scadenze per gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di igiene, sicurezza e controlli nel settore agroalimentare. a cura della Redazione Ispezioni del ministero della Salute Scadenza 30 giugno 2013 Riferimenti normativi Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Adempimenti Particolare importanza rivestono le ispezioni ex art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante «Attuazione della direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini». Esse riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della Salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare. Periodicità Annuale 4 Contributo semestrale per la sicurezza alimentare Scadenza 15 luglio 2013 Riferimenti normativi Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 Adempimenti I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 123, c. 1, lett. a), legge 388/2000, devono versare la rata semestrale del contributo di cui all'art. 59, c. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il contributo ammonta al 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. 194/1995 e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del d.p.r. 1255/1968 ed etichettati con le sigle R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, e dovrà essere versato a favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del capo XVII, presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa, con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione. Periodicità Semestrale Anno XV - 5 - Giugno 2013 04_07 scadenzario giugno 2013_04_07 scadenzario giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 5 scadenzario Controlli ufficiali sui prodotti fitosanitari Scadenza 31 luglio 2013 Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 9 agosto 2002 Adempimenti Entro il 31 luglio di ciascun anno il ministero della Salute presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei Piani di controllo ufficiale alla Commissione europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea. In tale relazione sono inclusi, per le voci comparabili, anche i risultati delle attività dei nuclei dell'Arma dei Carabinieri e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Di tale relazione sono altresì informati le Regioni, le Province autonome, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle Attività produttive. Periodicità Annuale Enti affidatari di animali Scadenza 25 novembre 2013 Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 2 novembre 2006 Adempimenti Il ministro della Salute ripartisce alle associazioni o agli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono rassegnate a detto Ministero. Tali ripartizioni sono effettuate, entro il 25 novembre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e saranno corrisposte in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati. Periodicità Annuale Soggetti autorizzati a produzione e/o vendita di fitosanitari Scadenza 31 dicembre 2013 Adempimenti Le Regioni devono trasmettere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero della Salute i risultati dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei soggetti autorizzati alla produzione e/o vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all'uso agricolo o all'esportazione. Periodicità Annuale Anno XV - 5 - Giugno 2013 5 04_07 scadenzario giugno 2013_04_07 scadenzario giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 6 scadenzario Fanghi in agricoltura Scadenza 31 dicembre 2013 Riferimenti normativi Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 Adempimenti I produttori dei fanghi destinati all'agricoltura devono inviare alla Regione di appartenenza una copia dei registri di carico e scarico contenenti le operazioni relative ai fanghi medesimi compiute nel corso dell'anno appena trascorso. Periodicità Annuale Acque minerali naturali riconosciute Scadenza 31 gennaio 2014 Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 29 dicembre 2003 Adempimenti I soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali devono trasmettere al ministero della Salute un’autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, accompagnata da un’analisi chimico-fisica e da una microbiologica da effettuarsi nello stesso anno solare e secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 dicembre 2003. Periodicità Annuale 6 Acque destinate al consumo umano Scadenza 31 gennaio 2014 Riferimenti normativi Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 Adempimenti Entro il 31 gennaio 2014 le Regioni e le Province autonome devono comunicare al Ministero della Salute e a quello dell'Ambiente e della Tutela del territorio le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente: parametro interessato e il relativo valore, risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, durata della situazione di non conformità. Sono escluse le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano. In caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo deve essere assolto trasmettendo una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta. Periodicità Annuale Anno XV - 5 - Giugno 2013 04_07 scadenzario giugno 2013_04_07 scadenzario giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 7 scadenzario Nitrati di origine agricola Scadenza 26 aprile 2014 Riferimenti normativi Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Adempimenti Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le Regioni, sentite le autorità di bacino, possono rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le Regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/AI alla parte terza del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere (art. 92, comma 5, del d.lgs. 152/2006). Periodicità Quadriennale Piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari Scadenza 31 maggio 2014 Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 9 agosto 2002 Adempimenti Secondo quanto disposto dall’art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2002, le Regioni e le Province autonome predispongono ed adottano, in conformità a quanto previsto negli allegati 1 e 2 allo stesso decreto ed alle disposizioni di cui all'art. 2, Piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza. I Piani devono essere rivolti al controllo ufficiale nel territorio di competenza: • • dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi; dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, dei principi di lotta integrata. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero della Salute i Piani adottati unitamente ad una loro relazione illustrativa entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto per l'anno 2002 ed entro il secondo mese di ciascun anno solare per gli anni successivi. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, le Regioni e le Province autonome trasmettono al ministero della Salute i risultati derivanti dall'attuazione dei Piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto IV degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2002. . Periodicità Quadriennale Anno XV - 5 - Giugno 2013 7 08_11 notizie giugno 2013_08_11 notizie giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 8 NOTIZIE a cura di Emanuela Giorgi Controlli, la Commissione europea approva un pacchetto normativo Ingannevole lo spot delle acque minerali Uliveto e Rocchetta 8 La pubblicità delle acque minerali Uliveto e Rocchetta è ingannevole. La frase “acque della salute” utilizzata da anni in tutti gli spot è inesatta e anche il richiamo alla prevenzione di alcune malattie è scorretta. È la decisione adottata dal Comitato di controllo del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria in seguito a una segnalazione inviata dal sito “Il Fatto Alimentare”. Dopo la pubblicazione sul sito della decisione, la società Cogedi ha interrotto le campagne in corso. Il messaggio, apparso su diversi quotidiani come “La Sicilia”, “Corriere della sera” e “Repubblica” risulta ingannevole perché attribuisce in modo del tutto improprio “proprietà nella prevenzione e nella cura di malattie (ad esempio, osteoporosi, calcolosi urinaria)”. Anche il riferimento nel messaggio alla Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) risulta arbitrario, in quanto si A due mesi dallo scandalo “horsegate” arriva un pacchetto di provvedimenti che rafforza l’applicazione delle norme a tutela della salute e intensifica i controlli lungo tutta la filiera. Adottato il 6 maggio scorso dalla Commissione europea, il pacchetto ha un’impostazione semplice e più orientata alla gestione dei rischi e a strumenti di controlli più efficaci. Il pacchetto risponde alla necessità di semplificare la legislazione e adottare norme più intelligenti che permettano di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori come pure la complessità della regolamentazione vigente. I principali vantaggi saranno per le piccole e medie (nonché micro) imprese, che vengono esonerate dagli elementi più costosi e complessi della legislazione. La normativa dell’UE che disciplina attualmente la catena alimentare è formata da quasi 70 atti legislativi. Il pacchetto di riforme adottato riduce l’intera normativa UE a 5 atti legislativi e diminuisce la burocrazia legata a processi e procedure cui sono soggetti agricoltori, allevatori e operatori del settore alimentare (produttori, trasformatori e distributori), così da agevolare lo svolgimento delle loro attività professionali. Per approfondimenti sui principali elementi della proposta, vedi la rubrica “Finestra sull’Europa” alle pagg. 68-69. (Fonte: Help consumatori – www.helpconsumatori.it) tratta di un’associazione di natura sindacale che “attribuisce alle promesse pubblicitarie il vaglio di un riscontro scientifico, inducendo il pubblico a fare affidamento su qualità curative dei prodotti che essi non possiedono”. Anche lo slogan “acque della salute” è ingannevole perché lascia intendere che Uliveto e Rocchetta siano prodotti “specificamente utili per la prevenzione e la cura di malattie”. Secondo la sentenza si tratta di indicazioni salutistiche che “non hanno trovato esplicita autorizzazione ministeriale e sono quindi anche sotto questo profilo improprie”. La scritta “acque della salute” non potrà più essere utilizzata nella pubblicità. Per la cronaca va detto che la frase “le acque della salute” è stata giudicata ingannevole in una sentenza del Giurì del 2004, perché attribuiva alle due minerali un requisito di superiorità rispetto alle altre marche che non esiste. I manager di Rocchetta e Uliveto hanno continuato a utilizzare lo slogan togliendo l’articolo “le”, ma il meccanismo non ha funzionato. (Fonte: Il Fatto Alimentare) Anno XV - 5 - Giugno 2013 08_11 notizie giugno 2013_08_11 notizie giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 9 notizie Carni, UE in difficoltà sull’etichetta di origine Sulla questione etichettatura dell’origine di provenienza dei prodotti alimentari, ripiombata con forza al centro dell’agenda politica dell’UE dopo l’esplosione dello scandalo carne di cavallo, la Commissione si trova tra l’incudine e il martello. “Ci sono alcuni Stati che sono favorevoli e altri che sono contrari”, ha affermato Tonio Borg, commissario alla Salute, nel presentare la nuova rego- lamentazione per la sicurezza alimentare, che non fa cenno alla faccenda. “Una legislazione che riguarda l’origine di alcuni prodotti di carne fresca, come il manzo, esiste già – ha precisato Borg – Fu introdotta in seguito all’epidemia della “mucca pazza” e ora forse sarà allargata ad altri prodotti freschi come il maiale”. Ma il punto di scontro riguarda se questa debba essere estesa anche agli alimenti lavorati, come le lasagne e altri prodotti surgelati, ad esempio, e su quello sarà difficile trovare un accordo tra i Paesi, perché alcuni Stati temono che la questione possa compromettere le proprie quote di mercato all’estero. “Ma tutto questo non c’entra niente con lo scandalo della carne di cavallo – ci tiene a precisare il commissario – Quello era un caso di frode dovuto al fatto che si spacciava una qualità per un’altra. Lo scandalo sarebbe potuto scoppiare anche con una legislazione del genere già in vigore”. Borg però ha assicurato che, seppur non sia affrontata in questo pacchetto, la Commissione sta studiando la faccenda con 9 Anno XV - 5 - Giugno 2013 08_11 notizie giugno 2013_08_11 notizie giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 10 notizie attenzione e rapidità: “Stiamo preparando una valutazione di impatto che avremmo dovuto pubblicare entro la fine dell’anno, ma cercheremo di concludere entro l’estate per andare incontro alle pressioni dell’opinione pubblica. Grazie a questa valutazione si potrà stabilire se il provvedimento sarebbe utile “per il mercato e per i cittadini”. Soltanto allora la Commissione farà la sua proposta da sottoporre al Consiglio, dove potrebbe incontrare molte resistenze mentre vedrà di sicuro l’appoggio del Parlamento se sarà ambiziosa. (Fonte: EuNews.it) Alimenti più sicuri grazie ai nanomateriali La contaminazione da Listeria è una delle più insidiose, anche se in Italia non sono mai stati registrati casi gravi come quello del melone negli Stati Uniti, che ha provocato recentemente una trentina di decessi. Le segnalazioni sono frequenti, a riprova del fatto che il batterio continua a essere presente in molti alimenti in tutto il mondo. Presto però le cose potrebbero cambiare, perché i ricercatori del Rensselaer polytechnic institute di Troy (New York) hanno messo a punto un metodo in grado di sfruttare le potenzialità dei nanomateriali (cioè di dimensioni minuscole, dell’ordine del milionesimo di millimetro) e le caratteristiche di alcuni enzimi. L’abbinamento di questi elementi sembra garantire l’uccisione rapida di Listeria e, potenzialmente, con piccoli aggiustamenti, anche di altri batteri. Il metodo si basa sull’utilizzo di nanoparticelle di silice (già approvate dalla Food and drug administration) cui vengono fatte aderire, tramite una sorta di ponte costituito da una proteina 10 © Fotolia.com Anno XV - 5 - Giugno 2013 08_11 notizie giugno 2013_08_11 notizie giugno 2013 29/05/13 17.38 Pagina 11 notizie ad alta affinità per il maltosio, molecole di un enzima chiamato Ply500, in grado di distruggere Listeria. Il Ply500 deriva dai batteriofagi, organismi che in natura riescono a entrare nella cellula batterica, riprodursi e uscire attraverso veri e propri buchi praticati nella parete batterica creati proprio grazie ad enzimi come il Ply500. Le nanoparticelle ricoperte da Ply500 formano una pellicola (ma anche uno spray o una polvere) che a contatto con una qualunque superficie (in questo caso un alimento) e potenzialmente in tutte le fasi del packaging (non ci sono limiti specifici al suo impiego) uccide le varie specie di Listeria in pochi minuti. Il potere distruttivo è stato confermato su cibi dove erano presenti oltre 100.000 unità di Listeria per millilitro (un quantitativo molto superiore rispetto a quello di norma sufficiente a causare un’intossicazione). Come sottolineato nello studio pubblicato su una rivista del gruppo di Nature, Scientific Report, il dato forse più interessante è che la metodologia potrebbe essere applicata su qualunque tipo di contaminazione batterica, modificando l’enzima litico legato alle nanosfere, che manterrebbe la stessa efficacia nell’eliminare i batteri patogeni. Il sistema potrebbe rappresentare una valida alternativa ad altri metodi di decontaminazione basati su sostanze chimiche. Inoltre, al posto delle nanoparticelle di silice si potrebbero usare quelle di amido, commestibili e già approvate negli Stati Uniti per usi alimentari. (Fonte: Il Fatto Alimentare) 11 Anno XV - 5 - Giugno 2013 12_16 correra giugno 2013_12_16 correra giugno 2013 03/06/13 15.24 Pagina 12 30 aprile ’62 - 30 aprile ’13 Normativa I “secondi 50 anni” della legge 283/1962 Una vita “spericolata” tra depenalizzazioni e problemi “di convivenza” di Carlo e Corinna Correra Avvocati ed esperti di legislazione degli alimenti 12 Pregi e limiti della legge quadro italiana a tutela della salubrità di alimenti e bevande N acque il 30 aprile 1962 la legge n. 283 per la tutela della salubrità e dell’igiene di alimenti e bevande e nacque, tanto per cambiare, da un’emergenza, ovvero dallo scandalo del presunto uso di “bachelite” nelle produzioni casearie. Uno scandalo che i giornali dell’epoca spettacolarizzarono sintetizzando la presunta frode come quella dell’impiego dei “manici d’ombrello” nelle lavorazioni casearie e ciò perché spesso di bachelite pare che fossero costituiti quei manici. L’opinione pubblica, anche in quei lontani anni ’60, andava però tranquillizzata con la pronta emanazione di una nuova legge a tutela della salubrità degli alimenti e fu così che il Ministero della Sanità, che ne teneva appunto “quasi pronta” una bozza, la inviò di corsa al Parlamento perché venisse lì rifinita e limata e poi approvata. E fu approvata infatti: rapidamente approvata. Approvata e… basta, però. Non c’era il tempo in verità, e forse neppure la specifica cultura da parte del legislatore del 1962, per le limature e per le rifiniture e perciò quella “bozza” fu approvata così com’era e così com’era fu promossa direttamente a legge. Questa la cronaca di una frettolosa nascita, secondo la narrazione che ne fece nel lontano 1981, a Viareggio, in occasione di un convegno di studio sul decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980, regolamento generale di esecuzione, appunto, di quella legge del 1962, il dott. Ugo Pellegrino della direzione Alimenti del Ministero della Sanità, estensore materiale di quella “bozza”. Questo parto così frettoloso spiega, almeno in parte, alcune imperfezioni di linguaggio giuridico che si colgono in qualche norma della legge in questione, con le conseguenti difficoltà interpretative. Pensiamo, ad esempio, alla formulazione, ancora oggi (!!!) da chiarire, della lettera b) e della lettera d) dell’art. 5: questioni interpretative queste su cui torneremo a breve. Si tratta comunque di semplici imperfezioni ovvero di peccati veniali, ben accettabili a fronte della Anno XV - 5 - Giugno 2013 12_16 correra giugno 2013_12_16 correra giugno 2013 29/05/13 17.39 Pagina 13 30 aprile ’62 - 30 aprile ’13 validità di struttura generale di una normativa invece pregevole per molti aspetti. Dalla nascita frettolosa alla crescita faticosa Che il tema della “sicurezza alimentare” non fosse proprio ai primi posti nei pensieri del legislatore nazionale degli anni ’60 trova del resto una clamorosa quanto inequivoca conferma nella lunga, anzi, troppo lunga attesa che ci venne imposta per dotare la legge 283/1962 del suo – pur indispensabile – regolamento generale di esecuzione. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 327, infatti, venne emanato solo il 26 marzo 1980: dopo ben diciotto anni di attesa. Un’attesa diventata… maggiorenne, si può ben dire. Anche se, va ugualmente riconosciuto, un’attesa così prolungata ha forse consentito di formulare regole di esecuzione assolutamente pregevoli: tanto pregevoli che ancora oggi quel regolamento fornisce un valido supporto di attualità, anche rispetto alle più recenti norme di provenienza CE. Le depenalizzazioni Nel 1981, con la legge n. 689 del 24 novembre, il legislatore italiano, come è noto, avvia il percorso della “depenalizzazione” dei cosiddetti “reati minori”, ovvero quei reati che preferisce trasferire ormai sul piano degli illeciti amministrativi e questo per alleggerire il carico degli uffici giudiziari. La nostra legge 283/1962, nell’occasione, viene però solo marginalmente toccata da questa iniziativa depenalizzatrice, in quanto vengono depenalizzati soltanto: • l’art. 14 sull’obbligatorietà del libretto di idoneità sanitaria per gli addetti delle aziende alimentari; • l’art. 8 sulla “etichettatura”, norma che però pochi mesi dopo, nel 1982, sarà abrogata e superata in toto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 18 maggio 1982, che ridisciplina tutta la materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; • e sarebbe stato, secondo alcuni, depenalizzato anche l’art. 17, che prevedeva la sanzione penale dell’ammenda per le violazioni del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Tutte le restanti norme della legge n. 283, invece, non solo non venivano depenalizzate, ma erano addirittura valorizzate dalla legge 689/1981, in quanto l’articolo 9 di quest’ultima escludeva dall’applicazione del “principio di specialità” (chiamato a regolare i rapporti tra illeciti penali ed illeciti amministrativi) non solo le norme penali previste dagli articoli 5 e 6 della legge n. 283, ancora oggi reato, ma anche quelle dell’articolo 9 (detenzione di sostanze non consentite sui luoghi di produzione alimentare) e dell’articolo 13 (pubblicità ingannevole), questi ultimi due (articoli 9 e 13) poi invece depenalizzati nel 1999 con il decreto legislativo n. 507. In pratica, i reati previsti da questi quattro articoli, anche dopo l’avvento della legge n. 689 del 1981, erano sempre e comunque configurabili: anche a fronte di concorrenti illeciti amministrativi. È appunto con il decreto legislativo n. 507 del 31 dicembre 1999 che si registra un più deciso intervento di “depenalizzazione” del settore legislativo alimentare, del quale sopravvivono in pratica solo le norme penali degli articoli 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, disposizioni queste estese anche all’art. 12 bis per le responsabilità dell’importatore rispetto ai medesimi fatti previsti da quei due articoli. Vitalità e “morte presunta” della legge 283/1962 Si potrebbe pensare che, per il passare dei decenni e, soprattutto, per l’avvento di una nuova “filosofia” di approccio del legislatore CE rispetto ai temi della “sicurezza alimentare” (nozione questa più moderna e certamente più ampia di quella di “disciplina igienica” adottata dal legislatore italiano del 1962), il ruolo della vecchia legge n. 283 sia ormai marginale e rarefatto tra gli strumenti operativi di intervento degli organi di vigilanza sanitaria ovvero del “controllo ufficiale”, come oggi li definisce il legislatore comunitario. Anno XV - 5 - Giugno 2013 13 12_16 correra giugno 2013_12_16 correra giugno 2013 29/05/13 17.39 Pagina 14 30 aprile ’62 - 30 aprile ’13 Invece, nulla di più sbagliato. Il ruolo della legge n. 283 è rimasto infatti centrale, quanto e più di prima. Nonostante il passare dei decenni e l’avvento di una nuova “filosofia” di approccio del legislatore comunitario, il ruolo della legge 283/1962 è rimasto centrale 14 La nostra esperienza professionale, corroborata dagli elenchi degli autori dei reati alimentari che, ai sensi della legge n. 462/1986 (nota come legge per l’emergenza del “vino al metanolo”), vengono annualmente pubblicati, sia pure in ritardo ed alquanto raffazzonati, sulla Gazzetta ufficiale e su due quotidiani di larga diffusione, ci evidenzia che almeno l’80% dei reati “alimentari” sono accertati in relazione alle ipotesi delineate negli articoli 5 e 6 della legge 283/1962. In pratica, questi due articoli, che in realtà prevedono una decina circa di fattispecie di reato, dopo e forse anche “a causa” dell’ampia depenalizzazione del 1999, sono diventati ancora di più il punto di riferimento “penale” per gli organi di controllo. Il che non dovrebbe poi sorprenderci più di tanto ove solo si rifletta che, nel nostro ordinamento processuale, questi controllori hanno anche la qualifica di organi di polizia giudiziaria e quindi, per formazione culturale e professionale, tendono a privilegiare questo ruolo a fronte e a discapito di quello, amministrativo, della “prevenzione”. D’altra parte, è lo stesso legislatore a mandare loro, in tal senso, un preciso quanto inequivoco messaggio normativo ed istituzionale allorché, come accade quasi sistematicamente ormai, nel prevedere sanzioni “amministrative” per le infrazioni da parte dei responsabili delle aziende alimentari, fa precedere, quelle sanzioni amministrative, dalla dicitura «salvo che il fatto costituisca reato». Ma quale reato? Beh, “quale” il legislatore non lo precisa: lo lascia alla capacità professionale (talvolta, purtroppo, alla “fantasia”) dell’organo di controllo. Dunque un reato… “a piacere” (!!! ) dei verbalizzanti! Lui, il legislatore, però, con quella formula, «salvo che il fatto costituisca reato», ha aperto un varco: un varco che spesso porta appunto agli articoli 5 e 6 della legge 283/1962. Per tutti citiamo due casi esemplari: • il “cattivo stato di conservazione” previsto alla lett. b) dell’art. 5, e correttamente interpretato dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, come “cattive modalità di conservazione”, capita che venga strattonato fino ad abbracciare persino il semplice caso di un po’ di polvere presente sul barattolo o sulla confezione di vetro di una conserva alimentare, contenitori che in realtà ben proteggono, dalla polvere ed altro, la sostanza alimentare in essi contenuta; • così come il superamento della “data di scadenza”, non accompagnata da alcuna indagine sulla sostanza alimentare presente nella confezione cosiddetta “scaduta”, non può essere, di per sé, la prova sempre di quel “cattivo stato di conservazione” sanzionato penalmente dalla suddetta lettera b) dell’art. 5. Anche qui però è dovuta intervenire la Corte di Cassazione per bloccare denunce, sequestri e condanne assolutamente arbitrarie. Proprio questo sempre più intenso ricorso da parte degli organi di controllo a quelle due norme penali, uniche ormai, della legge 283/1962, ha fatto emergere, grazie anche all’approfondimento dell’attività di interpretazione da parte dei difensori delle aziende alimentari colpite (anche e soprattutto sul piano mediatico, a dire il vero), altri casi di applicazioni “forzate” di quelle norme. Per tutti si rifletta sulla più esatta portata della lettera d) dell’articolo 5 della legge, laddove l’espressione «o comunque nocive» dovrebbe imporre una più restrittiva applicazione per le anomalie che la precedono («insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione»), anomalie che dovrebbero assumere rilevanza penale solo se e in quanto connotate dalla “nocività” della Anno XV - 5 - Giugno 2013 12_16 correra giugno 2013_12_16 correra giugno 2013 29/05/13 17.39 Pagina 15 30 aprile ’62 - 30 aprile ’13 sostanza alimentare ovvero dalla sua sicura attitudine ad arrecare danno alla salute del consumatore, mentre nella quotidiana applicazione della disposizione si dà spesso per scontato che ogni forma di “insudiciamento” equivalga alla “nocività” dell’alimento. Il che è fuori dalla realtà (oltre che dalla corretta interpretazione della norma), come ognuno può agevolmente sperimentare. In ogni caso, non vi è dubbio che, anche al traguardo dei suoi 51 anni dall’emanazione, la legge n. 283 del 30 aprile 1962 sia una normativa ancora viva e vegeta. Viva ed anzi sopravvissuta persino, si fa per dire, ad un “tentativo di omicidio” da parte di chi meno te lo aspetti: ovvero niente di meno che… da parte della Corte di Cassazione. Quest’ultima infatti, con la sentenza n. 419 del 25 febbraio 2010, erroneamente aveva ritenuto la legge n. 283 colpita (ed affondata) dalle norme di semplificazione legislativa volute dal ministro Calderoli (legge 246/2005) e ne fissava la (presunta) morte, ovvero l’abrogazione, alla data del 15 dicembre 2010, salvo poi la stessa Cassazione a doversi velocemente ricredere con la sentenza del 19 gennaio 2011, con cui faceva “resuscitare” (ma in realtà non era mai stata morta/abrogata) la nostra legge-quadro del 1962: legge stagionata sì, ma sempre viva e più vitale che mai per la difesa della salute del consumatore. I pregi In realtà, la nostra “cinquantenaria” è una legge tecnicamente pregevole, benché nata direttamente da una bozza, neppure riveduta e, solo dopo anni, corretta. E non sempre bene. Ad esempio, era stato certo pregevole introdurre come reato autonomo, in sede di articolo 9, la mera detenzione di sostanze “proibite” nell’azienda alimentare: in tal modo, infatti, venivano sanzionate come reato situazioni in cui non era possibile dimostrare, e quindi punire, l’effettivo impiego di sostanze non consentite nelle produzioni di un’azienda alimentare. Situazioni queste che non si potevano sanzionare neppure a livello di “tentativo” rispetto ai reati previsti dagli articoli 5 e 6, in quanto, come è noto, la natura contravvenzionale di questi reati non consente (vedi l’art. 56 del Codice penale) di sanzionarne penalmente il “tentativo”. Non è stato perciò certamente pregevole il legislatore del 1999 quando (con il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre) ha depenalizzato la violazione di quell’articolo 9. Pregevole ancora, anche se incompleto, era stato pure il meccanismo delle garanzie difensive previste dalla procedura delle analisi di revisione secondo le regole dettate dall’art. 1 della legge n. 283 e dalle norme di dettaglio contenute al riguardo nel regolamento di esecuzione del 1980. Incompleto però era il meccanismo per il versante delle analisi microbiologiche sulle matrici alimentari rapidamente deperibili, di modo che è dovuto intervenire nel 1993 il d.lgs. n. 123 del 3 marzo, il cui art. 4 ha sopperito a quella carenza con la procedura della “ripetizione di analisi” con le garanzie difensive. Lungimirante fu invece il legislatore del 1962 per aver introdotto, con l’art. 15 della legge integrato dall’art. 22 del regolamento, il meccanismo cautelare della “giusta chiusura” per le aziende alimentari risultate a rischio per la salute del consumatore. Chiusura “giusta” perché “garantita” ovvero perché concilia la rapidità di intervento dell’autorità sanitaria con la “garanzia difensiva del contrad- Anno XV - 5 - Giugno 2013 15 12_16 correra giugno 2013_12_16 correra giugno 2013 29/05/13 17.39 Pagina 16 30 aprile ’62 - 30 aprile ’13 dittorio” per i rappresentanti dell’azienda colpita da una misura così grave, quale appunto la “chiusura”, anche se solo temporanea. Lungimirante strumento giuridico questo, in quanto adottato ben prima che nel nostro ordinamento costituzionale venissero introdotti (art. 111) analoghi meccanismi per realizzare il “giusto” processo. Questi ed altri pregi di tecnica giuridica e di saggezza istituzionale, pensiamo, sono in realtà le doti naturali che spiegano e legittimano, è il caso di dire, la longevità e la vitalità di questa normativa. L’obiettivo: l’armonia con i regolamenti comunitari Ancora lunga vita allora auguriamo alla legge 30 aprile 1962, n. 283? Certamente sì: ma a patto che le risolviamo il suo più urgente problema, quello di un’armoniosa convivenza con le normative CE. 16 È quanto mai urgente “armonizzare” gli istituti giuridici nazionali della legge 283/1962 con quelli più recenti dettati dal legislatore comunitario Una convivenza, la loro, ovviamente difficile se si considera la cifra culturale, abissalmente lontana (dalla repressione penale del 1962 alla prevenzione amministrativa degli anni 2000), nel cui segno sono state emanate le due normative. Una convivenza in cui, ad esempio, si deve prendere atto di innovazioni fondamentali nell’organizzazione aziendale ai fini della sicurezza alimentare: ci riferiamo in particolare all’obbligo per l’azienda alimentare di adottare ed attuare un Piano di autocontrollo secondo il sistema Haccp. Di conseguenza, va rivisto il momento consumativo dei reati previsti dagli articoli 5 e 6 della legge n. 283 quando, come di regola dovrebbe essere, sul prodotto finito è previsto (ed è documentato) un momento di autocontrollo prima di decidere per la distribuzione o meno in commercio e/o al consumo della sostanza alimentare giunta alla fine del ciclo di lavorazione. Purtroppo, a tutt’oggi, una simile riconfigurazione del momento consumativo di tali reati né la giurisprudenza di merito né quella di legittimità sembrano aver adeguatamente recepito. Così come, ad esempio ancora, troppe volte si continua ad assistere alla formulazione di ipotesi di reato riferite ad “alimenti” in realtà non riconducibili come tali alla nozione di cui all’art. 2 del reg. CE 178/2002 (tale appunto, ad esempio, è il caso di animali ancora in allevamento e destinati a futura macellazione). O ancora si assiste all’adozione di provvedimenti di “chiusura” ad opera degli organi di controllo e non da parte dell’autorità sanitaria. Sennonché, siamo ormai a nove anni dall’avvento dei regolamenti CE/2004 del cosiddetto “Pacchetto igiene” e a venti anni dal decreto legislativo n. 123 del 1993, atto di recepimento delle direttive sul “controllo ufficiale”, ovvero: ormai già da molti anni si sarebbero dovuti “armonizzare” gli istituti giuridici nazionali della legge n. 283 del 1962 con questi più recenti dettati dal legislatore CE. Ma questo non è avvenuto: il legislatore italiano non ha trovato il… tempo per farlo! Avrebbe potuto farlo in verità anche l’autorità giudiziaria con una certosina ed illuminata opera di ricucitura interpretativa, ma sarebbe stato necessario affidarla a sezioni giudiziarie specializzate, sezioni che in materia alimentare ancora oggi purtroppo non esistono. A questo punto deve provvedere, ormai urgentemente, il legislatore nazionale, cui spetta di decidere cosa far fare… “da grande” a questa nostra legge ormai più che cinquantunenne. Se, come in tanti auspichiamo, la si vuole ancora in carriera nella difesa della salute pubblica, si intervenga allora per un’ormai indilazionabile e sapiente opera di manutenzione straordinaria che la ponga in sintonia con il nuovo scenario normativo disegnato dal legislatore comunitario nel campo così delicato della sicurezza alimentare. Anno XV - 5 - Giugno 2013 inserto_Layout 1 29/04/13 15.36 Pagina 1 Un anno insieme… È trascorso poco più di un anno da quando la nostra casa editrice Le Point Vétérinaire Italie, leader nel settore veterinario e tra i principali editori nei comparti agro-zootecnico e della sanità pubblica, ha acquistato Alimenti&Bevande. Noi abbiamo scelto! Ma se la rivista ha cambiato editore, di certo non ha cambiato obiettivo: supportare tutte le figure professionali che operano nel comparto della sicurezza alimentare, offrendo un servizio sempre aggiornato ed in grado di soddisfare le tue esigenze in ogni momento della tua vita lavorativa. Un ringraziamento alle migliaia di professionisti che hanno scelto di seguirci sottoscrivendo un abbonamento, il mezzo più sicuro per non perdere nessun numero della rivista! L’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi giorno dell’anno, vale 12 mesi e decorre dal numero immediatamente successivo alla data di ricezione della rimessa. 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Indicandoci i Suoi dati, sarà aggiornato sulle iniziative di Le Point Vétérinaire Italie srl, tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax, sms e mms. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione la preghiamo di barrare la casella. 19_22 valsecchi giugno 2013_19_22 valsecchi giugno 2013 29/05/13 17.40 Pagina 19 Comunicazione al consumatore Sistema di allerta La distinzione tra ritiro e richiamo La distinzione tra ritiro e richiamo di Gianluigi Valsecchi Medico veterinario, Asl Lecco Le modalità operative da mettere in atto per informare tempestivamente i consumatori sul richiamo di un prodotto dal mercato novembre 2008 in sede di Conferenza Stato-Regioni, quegli alimenti in cui sono state riscontrate non conformità per: N In tali casi, per quanto di competenza del Sistema di allerta, non vige l’obbligo di comunicazione all’Autorità sanitaria locale (Asl) territorialmente competente e le suddette non conformità possono essere gestite direttamente dall’azienda all’interno del proprio Sistema qualità. Gli alimenti sono considerati “a rischio” quando sono dannosi per la salute ovvero inadatti al consumo umano. Quando un ritiro si rende necessario e il prodotto può essere stato acquistato dal consumatore, gli Operatori del settore alimentare (Osa) devono informare il consumatore in maniera efficace e accurata sul motivo del ritiro e, se necessario, richiamare i prodotti già forniti ai consumatori stessi mediante procedure e provvedimenti che hanno come obiettivo la restituzione del prodot- el caso di rischio grave ed immediato per la salute, oltre al ritiro immediato dei prodotti alimentari oggetto di allerta, la normativa (art. 19 del reg. CE 178/2002) prevede che, se il prodotto è entrato già in possesso del consumatore, è necessario e prioritario effettuarne il richiamo. L’obiettivo del richiamo nel Sistema di allerta è quello di conseguire un livello elevato di tutela della salute dei consumatori, informandoli sul rischio relativo al consumo di un determinato alimento nonché sulle modalità di riconsegna dello stesso al punto d’acquisto. Sono esclusi dal campo di applicazione del Sistema di allerta, viste le “Linee guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”, approvate il 13 • criteri microbiologici di igiene di processo; • frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore; oppure • quegli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo, tale da renderli innocui. Anno XV - 5 - Giugno 2013 19 19_22 valsecchi giugno 2013_19_22 valsecchi giugno 2013 29/05/13 17.40 Pagina 20 Comunicazione al consumatore to a rischio che è già stato commercializzato ai consumatori. Il successo del ritiro/richiamo degli alimenti dal commercio è correlato ad una chiara attribuzione delle responsabilità all’interno delle aziende alimentari. A tale proposito, ogni impresa alimentare deve possedere, nel contesto del proprio Piano di autocontrollo, una procedura di ritiro/richiamo contenente i seguenti criteri di conformità: 20 • individuazione di un responsabile/referente aziendale facilmente contattabile; • presenza di un sistema che permette di: - identificare i fornitori; - identificare i clienti con dati completi (ragione sociale e indirizzo completo di Comune e Provincia, lotto del prodotto non conforme o Tmc (Termine minimo di conservazione) o data di scadenza, quantitativo totale, data di consegna e documenti commerciali); - presenza dell’indicazione dei contatti con l’Autorità competente (figure professionali e numeri telefonici); • presenza delle modalità per contattare i clienti/fornitori in tempi rapidi per ritiro/richiamo; • presenza delle modalità per informare il consumatore finale in caso di richiamo; • presenza delle modalità di gestione del prodotto ritirato con relativo bilancio. Perché il ritiro/richiamo di un prodotto dal commercio abbia successo è necessaria una chiara attribuzione delle responsabilità all’interno delle aziende alimentari Tutti gli operatori del settore alimentare devono pertanto possedere procedure scritte e documentate inerenti alla prassi operativa da mettere in atto e da seguire nei casi in cui si debba informare i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiamare i prodotti forniti a tali consumatori. Tale obbligo viene imposto perentoriamente dalla normativa allorché altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute pubblica. La comunicazione si effettua solo quando c’è una evidenza certa della non conformità che può determinare una situazione di “rischio”, inteso come la probabilità che un effetto nocivo per la salute, quale l’insorgenza di una determinata patologia, si verifichi a seguito del consumo anche di una singola dose del prodotto alimentare. Nella comunicazione va tenuto conto del target dei potenziali consumatori più sensibili all’agente nocivo. A titolo esemplificativo si citano le fattispecie relative alla presenza di ingredienti non dichiarati in etichetta ovvero la presenza di allergeni in alimenti nei quali normalmente non sono presenti o la possibile presenza di corpi estranei in grado di provocare danni al consumatore. Il contenuto della comunicazione Il contenuto della comunicazione deve poter consentire al consumatore di individuare in modo semplice e corretto tutte le unità di vendita interessate dalla non conformità oggetto di richiamo. I dati da comunicare al consumatore finale sono i seguenti: • denominazione di vendita del prodotto; • marchio d’impresa; • lotto e, quando non già coincidente con tale dato, Tmc/data di scadenza; • descrizione e peso/volume dell’unità di vendita; • identificazione dello stabilimento di produzione uguale all’informazione riportata sull’unità di vendita. In presenza di prodotti alimentari non preconfezionati, quali alimenti sfusi, preincartati o porzionati, alcune informazioni possono non essere presenti in quanto non disponibili. In tali casi è comunque obbligatorio fornire tutte le informazioni che si hanno a disposizione al fine di evitare di confondere il prodotto alimentare coinvolto nel richiamo con altri prodotti. Anno XV - 5 - Giugno 2013 19_22 valsecchi giugno 2013_19_22 valsecchi giugno 2013 29/05/13 17.40 Pagina 21 Comunicazione al consumatore Il contenuto della comunicazione, oltre a contenere i dati dell’azienda che effettua la comunicazione, deve indicare al consumatore: • il motivo della non conformità e i possibili effetti nocivi dovuti al consumo dell’alimento non conforme; • la conferma che il ritiro è stato effettuato oppure è in corso; • le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato nonché ulteriori eventuali avvertenze; • le modalità per contattare l’assistenza ai clienti attivata tramite numero verde, indirizzo e-mail ecc.; • altre notizie utili per comprende meglio il motivo del richiamo. La comunicazione o notifica non deve avere il formato di una lettera commerciale in quanto non sarebbe ritenuta urgente, ma dovrebbe essere chiaramente intitolata: “URGENTE: RICHIAMO DEL PRODOTTO” Obiettivi della comunicazione La comunicazione al consumatore, tramite la corretta individuazione degli operatori del settore alimentare coinvolti nell’allerta, deve essere tempestiva. L’obbligo di effettuarla spetta al proprietario del marchio del prodotto, fatta salva la collaborazione di altri Operatori del settore alimentare (Osa), quali ad esempio i trasformatori, gli importatori, i produttori, che hanno una responsabilità oggettiva nei confronti del prodotto in richiamo. Tali figure hanno l’obbligo di fornire, nel miglior modo possibile, tutte le informazioni utili per la gestione dell’allerta. Devono inoltre facilitare le azioni di richiamo intraprese dal proprietario del marchio. Le informazioni trasmesse, poi, devono riguardare, con la maggior precisione possibile, la natura, le origini, le cause e i meccanismi che hanno determinato la non conformità, 21 Anno XV - 5 - Giugno 2013 19_22 valsecchi giugno 2013_19_22 valsecchi giugno 2013 29/05/13 17.40 Pagina 22 Comunicazione al consumatore con le relative valutazioni circa l’impatto negativo nei confronti della salute pubblica. 22 Determinate fattispecie possono essere riferite ad allerte nelle quali più proprietari di marchi risultano coinvolti. In tal caso i soggetti devono coordinarsi per favorire l’obiettivo del richiamo nel miglior modo possibile. Altre fattispecie si verificano quando il proprietario del marchio, ad esempio nel caso di prodotti alimentari sfusi, non risulta identificabile. La normativa prevede che, per tale casistica, gli Osa coinvolti nella crisi, durante la fase di coordinamento, hanno l’obbligo, per quanto possibile, di identificare il soggetto o i soggetti che detengono le liste di distribuzione con i dati anagrafici delle imprese a cui è stato commercializzato il prodotto sfuso. In tal caso, la responsabilità del richiamo ricade sui soggetti che posseggono i dati relativi alla commercializzazione del prodotto. © Fotolia.com La comunicazione al consumatore del richiamo del prodotto alimentare deve essere tempestiva pubblico le informazioni relative al prodotto alimentare non conforme presso il o i punti vendita che hanno commercializzato al consumatore il prodotto oggetto del richiamo. Pertanto, anche il dettagliante o il laboratorio di trasformazione/preparazione che incide sulla sicurezza dei prodotti alimentari (ad esempio, in virtù dell’affettatura, del porzionamento o del controllo delle temperature), nel caso in cui sia ad essi ascrivibile il mancato rispetto dei principi di sicurezza alimentare e sia necessario provvedere al richiamo di un prodotto da essi preparato o trasformato, devono attivare le procedure d’informazione dei consumatori cui hanno fornito il prodotto. Aspetti pratici della comunicazione del richiamo Azioni di supporto e di controllo delle autorità competenti locali La comunicazione del richiamo deve raggiungere nel più breve tempo possibile i consumatori finali che sono potenzialmente esposti al consumo dell’alimento non conforme. Per una comunicazione efficace devono essere individuati i più appropriati mezzi di informazione, ad esempio quotidiani locali o nazionali, radio/tv locale o nazionale, comunicati stampa da trasmettere alle agenzie di stampa. La normativa prevede che sia la piccola che la grande distribuzione, appena informati del richiamo, devono provvedere ad esporre al L’autorità sanitaria può fornire un proprio supporto alla comunicazione ai media tramite comunicati stampa che specificano particolari raccomandazioni nei confronti dei consumatori potenzialmente esposti, numeri verdi informativi per i consumatori ecc. I competenti Servizi delle aziende Asl hanno il compito di verificare che l’operatore abbia attuato efficacemente e correttamente anche il richiamo dei prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. Anno XV - 5 - Giugno 2013 24_27 Stirparo giugno 2013_24_27 Stirparo giugno 2013 29/05/13 17.41 Pagina 24 Pubblicità ingannevole Claim “senza zuccheri aggiunti” Siamo alla frutta! Nuove contestazioni dell’Agcm sull’utilizzo della dicitura di Tina Mauro Avvocato 24 Perplessità, spunti di riflessione e indicazioni operative per i produttori sui recenti provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle aziende Rigoni e Vis aggiunti” rispettivamente alle aziende Rigoni di Asiago (bollettino Agcm n. 13 del 8 aprile 2013) e Vis (bollettino Agcm n. 15 del 22 aprile 2013), ribadendo l’orientamento già espresso lo scorso 11 luglio per i casi Zuegg e Hero. Le recenti pronunce dell’Agcm prendono in esame prodotti analoghi a quelli già esaminati in precedenza, quali confetture, preparazioni e dessert di frutta, lasciando aperte alcune perplessità, ma al contempo offrendo interessanti spunti di riflessione e indicazioni operative per i produttori. Per quanto di specifico interesse in relazione al claim “senza zuccheri aggiunti” si evidenziano nei riquadri pubblicati a pagina 25 i prodotti interessati e i relativi profili di contestazione. opo l’”estate amara” del 20121 continuano le vicissitudini dei prodotti alimentari che recano il claim “senza zuccheri aggiunti”, ancora una volta soggetti a provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). L’Antitrust ha recentemente contestato l’impiego ingannevole della dicitura “senza zuccheri Alcune perplessità D 1 A suscitare perplessità è innanzitutto un aspetto di carattere generale, in ordine alle conseguenze della ormai vexata quaestio che da anni vede gli operatori del settore esporsi a sostegno della non equiparabilità tra zuccheri e succo di frutta concentrato, tanto sotto il profilo nutrizionale Vedi l’articolo “Prodotti senza zuccheri aggiunti”. Un’estate amara”, pubblicato su Alimenti&Bevande n. 9/2012, alle pagg. 15-18. Anno XV - 5 - Giugno 2013 24_27 Stirparo giugno 2013_24_27 Stirparo giugno 2013 29/05/13 17.41 Pagina 25 Pubblicità ingannevole quanto sotto quello dei costi, laddove invece l’Agcm continua a manifestare in tal senso un orientamento contrario e tendente ad equiparare la funzione dei due ingredienti sopra citati. Volendo ipotizzare gli effetti dell’interpretazione restrittiva del Garante, una delle possibili conseguenze negative del progressivo ritrarsi da claims “senza zuccheri aggiunti” potrebbe essere quella che gli operatori ricorreranno sempre meno ad ingredienti “apportatori di frutta” quali sono i succhi concentrati, a favore di formulazioni con aggiunta di saccarosio e/o edulcoranti. Zuccheri e succo di frutta concentrato non sono ingredienti equiparabili Altro profilo di perplessità riguarda poi il rapporto tra le diverse violazioni contestate in ciascun provvedimento, rispetto alla valutazione da parte del Garante del quantum sanzionatorio da comminare alle aziende. Nel caso Rigoni, ad esempio, l’Agcm contesta ai prodotti Fiordifrutta e Fruttosa il claim “senza zuccheri aggiunti”, ma anche l’indicazione dell’indice glicemico, la comparazione con gli zuccheri contenuti nelle confetture e le informazioni salutistiche sulla frutta impiegata. A ben vedere, tuttavia, le motivazioni del provvedimento riguardano il solo prodotto Fiordifrutta: forse, relativamente a Fruttosa, l’Autorità ha accol- Rigoni • • Fiordifrutta (preparazione di frutta) Fruttosa (dessert di frutta) Contestazione: il claim “senza zuccheri aggiunti” è apposto su un prodotto (Fiordifrutta) che contiene succo di mela concentrato, a parere dell’Agcm “utilizzato per aumentare in modo considerevole e assolutamente prevalente il contenuto naturale degli zuccheri della frutta”. Vis • • Biodelizia (preparazione di frutta) PiuFruttaDiet (confettura) Contestazione: rispetto alla frase “senza zuccheri” la parola “aggiunti” è riportata su ambo i prodotti con caratteri che, a parere dell’Agcm, sono “assai ridotti rispetto alla prima […] lasciando intendere, per l’appunto, che si tratti di prodotti che per la loro particolare composizione sono privi di zucchero nonché di zucchero aggiunto”. L’indicazione “senza zucchero aggiunto”, sul solo prodotto Biodelizia, è scorretta alla luce del contenuto di succo di uva concentrato che, a parere dell’Agcm, “viene utilizzato per aumentare in modo considerevole e assolutamente prevalente il contenuto naturale degli zuccheri della frutta”. to le difese dell’azienda, che ha evidenziato la presenza di purea (e non succo concentrato) di mela, peraltro citata tra gli ingredienti caratterizzanti del prodotto? Forse Fruttosa avrebbe potuto continuare a usare il claim “senza zuccheri aggiunti”? Non è dato saperlo, perché nulla si afferma al riguardo nella pronuncia, così come nulla si dice su come la sanzione venga ripartita in relazione ai diversi profili di contestazione. Ritenuta la pratica scorretta, anche senza specificare quale, l’Agcm irroga la sanzione forfettaria di 40.000 euro. Anche per Vis la questione si pone in termini analoghi, in quanto a Biodelizia e PiuFruttaDiet si contestano i claims salutistici sulla frutta impiegata e l’indicazione “diet”, sulla falsariga del caso Hero, oltre al claim “senza zuccheri aggiunti”. In relazione a tale dicitura, tuttavia, mentre Biodelizia – oltre a riportare il termine “aggiunti” con caratteri più piccoli della frase “senza zuccheri” – secondo l’Agcm non potrebbe apporre il claim poiché impiega succo d’uva concentrato, a PiuFruttaDiet si contesta il solo layout grafico, giacché del resto non impiega succhi di frutta concentrati, ma edulcoranti. Ciò vuol dire che PiuFruttaDiet poteva continuare a riportare il claim? Come l’Agcm ha valutato la diversa gravità della violazione in relazione ai due prodotti? Come è stata commisurata la sanzione in relazione alle diverse voci di contestazione? A tali domande la pronuncia Agcm non risponde. Anno XV - 5 - Giugno 2013 25 24_27 Stirparo giugno 2013_24_27 Stirparo giugno 2013 29/05/13 17.41 Pagina 26 Pubblicità ingannevole I principi generali del regolamento claims Il considerando 16 del regolamento claims afferma con chiarezza che «È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario [...] esaminare l'effetto su un consumatore tipico virtuale». Pertanto, prosegue il legislatore, «conformemente al principio di proporzionalità e per consentire l'effettiva applicazione delle misure di tutela in esso previste, il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e, tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia [...]» e anche: «Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nel caso specifico». Il considerando 17 statuisce anche che «la fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle». 26 Ultimo profilo di perplessità concerne il fatto che le pronunce in questione sembrano trascurare (e talvolta confondere) le specifiche disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari nonché di norme di prodotto, peraltro di origine comunitaria, che disciplinano, ad esempio, le confetture e non le preparazioni e i dessert a base frutta, non oggetto di regolamentazione. E, infine, lasciano perplessi anche affermazioni quali “la portata decettiva dei messaggi promozionali che utilizzano illegittimamente l’indicazione nutrizionale “senza zuccheri aggiunti” si può apprezzare considerando che tale indicazione è da tempo nota al consumatore principalmente per prodotti di largo consumo zuccherati con edulcoranti (quali, ad esempio, le caramelle o le chewing gum)”, laddove, oltre alla “strana” definizione di “zuccherati con edulcoranti”, si affianca una valutazione di “decettività” che non appare motivata nella sostanza. Spunti di riflessione e indicazioni operative Al di là delle perplessità sollevate, emergono dai provvedimenti in commento alcuni utili spunti di riflessione e qualche suggerimento operativo che potrebbe essere utile ai produttori per ricercare una forma di comunicazione al consumatore che possa comunque indicare le peculiarità dei prodotti derivati dalla frutta e nel contempo evitare i criticismi che l’Agcm ha sollevato per l’utilizzo del claim “senza zuccheri aggiunti”. Lo spunto di riflessione deriva dal fatto che, nonostante la legge 135/2012 abbia elevato da 500.000 euro a 1 milione il limite massimo della sanzione irrogabile dall’Agcm, l’entità della pena comminata a Rigoni (40.000 euro) e Vis (20.000 euro) risulta estremamente ridotta rispetto a quelle relative ai casi dell’estate 2012 (Zuegg: 200.000 euro; Hero: 150.000 euro). Quali elementi hanno deposto a favore di una maggiore indulgenza del Garante? Solo relativamente alla considerazione della dimensione aziendale e dei fatturati, se si tiene Dalla teoria alla pratica Principio da consolidare: il succo di frutta concentrato è del tutto equivalente alla frutta e non allo zucchero, né agli zuccheri della frutta: un succo di frutta composto al 100% da derivati della frutta, ivi compreso il succo concentrato, è radicalmente diverso dalla medesima composizione addizionata di saccarosio, così come anche di fruttosio. Suggerimento di condotta: se il prodotto contiene succhi concentrati o zuccheri della frutta, utilizzare l’indicazione secondo cui contiene solo zuccheri della frutta. Anno XV - 5 - Giugno 2013 24_27 Stirparo giugno 2013_24_27 Stirparo giugno 2013 29/05/13 17.41 Pagina 27 © Fotolia.com Pubblicità ingannevole presente che Rigoni ha un fatturato pari a quasi 4 volte quello di Hero. Si potrebbero sul punto ipotizzare due possibili cause di moderazione del tenore sanzionatorio dei casi più recenti: • innanzitutto, Rigoni e Vis hanno dimostrato di aver introdotto “senza zuccheri aggiunti” a seguito della pronuncia del Tar Lazio del 2008 sul caso Plasmon, favorevole a tale claim, e di averla modificata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e dei provvedimenti Hero e Zuegg dell’estate 2012. Benché l’Agcm continui a ritenere “privo di pregio il riferimento al Tar Lazio”, risulta invece evidente che nella valutazione della sanzione abbia influito proprio il fatto che su ricorso di Zuegg lo stesso Tar Lazio abbia ritenuto il predetto argomento a tal punto fondato da sospendere l’esecutività della sanzione del Garante; • in secondo luogo, ha assunto rilievo il ravvedimento operoso delle aziende interessate, che a seguito della moral suasion dell’Agcm e prima dell’avvio del procedimento avevano già provveduto a modificare le etichette eli- minando dai prodotti oggetto di indagine il claim “senza zuccheri aggiunti”. Tale ultimo profilo assume importanza anche a livello operativo. In entrambi i casi (Rigoni e Vis), il Garante si è limitato a valutare ingannevole l’impiego, per un dato periodo temporale, del claim “senza zuccheri aggiunti”, senza nulla eccepire rispetto alle diciture che entrambe le aziende hanno dichiarato di aver utilizzato in passato e/o di aver sostituito a quella oggetto di sanzione. Si tratta di diciture quali “contiene solo zuccheri della frutta” (per Rigoni) e “solo con zuccheri della frutta” (per Vis), che non si configurano come claim nutrizionali ai sensi del reg. CE 1924/2006. Attraverso tali indicazioni, probabilmente, i prodotti derivati dalla frutta, contenenti succhi concentrati e/o zuccheri derivati dalla frutta potranno in futuro trovare il modo di comunicare la loro specificità di derivazione dalla frutta come legittimamente gli operatori del settore si aspettano. Anno XV - 5 - Giugno 2013 27 Progetto2_Layout 1 30/01/13 12.40 Pagina 1 è un marchio di Le Point Vétérinaire Italie IGIENE DELLA RISTORAZIONE Primo corso della “Collana Sicurezza Alimentare” PRIMO PROGETTO IN EUROPA Sono sufficienti: Metodologia innovativa • un televisore • un lettore DVD • un telecomando COMPATIBILE CON PC/MAC GIÀ VALIDO IN 14 REGIONI • Corso di formazione individuale (4, 6 e 8 ore) • in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria • In italiano, arabo classico e cinese mandarino • Filmati, slide e animazioni • di particolare efficacia didattica • Autorevole Comitato Scientifico • Questionari di valutazione con domande • randomizzate a risposta triplice • Singolo DVD certificato con numero • di codice univoco • Attestato personale • Corso disponibile anche in modalità online Specifico per: - ristoranti/trattorie/pizzerie; - circoli privati; - self service/fast food/tavole calde/catering; - fiere/feste/sagre/negozi mobili con somministrazione; - gastronomie per la vendita al consumatore finale; - alberghi/villaggi/ostelli/case vacanza; - bar/birrerie/pub/paninoteche; - mense; - osterie/enoteche; - case di riposo per anziani CERCASI DISTRIBUTORI PER ZONE LIBERE SUL TERRITORIO NAZIONALE ...... 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Il suo utilizzo nei prodotti alimentari è molto elevato. Ma determinarne con certezza la presenza non è semplice. Gli orientamenti della Commissione europea e il recente parere dell’Efsa L a Carne separata meccanicamente (Csm) è definita nel reg. CE 853/2004 come «prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari». In ogni procedimento di disossamento, infatti, dopo la rimozione della carne dalla carcassa, ne rimane sempre una certa quantità strettamente adatta alle ossa; applicando una certa pressione a tali ossa, si riesce a distaccare una buona parte di tale carne residua, con perdita totale o parziale dell’integrità delle fibre muscolari a seconda della pressione applicata. Tale procedura è particolarmente vantaggiosa nel caso di ossa di dimensioni irregolari, difficili da disossare manualmente, come quelle della colonna vertebrale. Nel caso dei suini, si procede a tale operazione dopo il disosso manuale, mentre, nel caso degli avicoli, si può effettuare direttamente sulle carcasse dopo aver eliminato i tagli pregiati o addirittura sulle carcasse intere nel caso di animali non utilizzabili diversamente sul mercato (ovaiole a fine ciclo produttivo, riproduttori di broilers ecc.). Nella sola Unione europea si produce una quantità totale annua di Csm che si aggira intorno alle 700.000 tonnellate (dati relativi al 2007). Circa l’88% della Csm deriva da pollame e il resto quasi esclusivamente da suini. La produzione di Csm da ruminanti, infatti, è vietata dal 2001, a causa della legislazione sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST). Lo stesso procedimento può essere applicato anche agli scarti di pesce, ottenendo una massa utilizzata per pro- Anno XV - 5 - Giugno 2013 29 29_32 gibilras giugno 2013_29_32 gibilras giugno 2013 30/05/13 14.44 Pagina 30 Carni 30 durre bastoncini di pesce e congeneri. In effetti, fu il Giappone la nazione a sviluppare le prime macchine, già a partire dagli anni ’40, soprattutto per poter utilizzare specie ittiche di scarso pregio commerciale. Per quanto riguarda il pollame, i macchinari furono sviluppati soprattutto in Usa a partire dalla fine degli anni ’60, ma per ragioni diverse: la richiesta di polli interi andava via via diminuendo, a favore dei soli tagli nobili (petto e cosce), per cui si rese necessario utilizzare in qualche modo la carne dei tagli non richiesti (dorso, costato, ali ecc.). La Csm così ottenuta era perfetta per prodotti sempre più richiesti, quali salsicce, würstel, polpette, preformati, ripieni, mortadelle, cotolette e spinacine, cordon bleu, nuggets, zuppe disidratate e così via. Il vantaggio dell’utilizzo di tale materia prima non risiede solo nel suo costo estremamente contenuto rispetto a quello della carne vera e propria, ma anche nelle sue peculiari caratteristiche, quali la possibilità di assumere qualsiasi forma, la capacità di emulsionarsi e, quindi, dare uniformità e compattezza all’impasto, e la capacità di trattenere acqua. Diversi tipi di Csm e relativi rischi I metodi usati per produrre Csm sono vari e possono dar luogo a prodotti molto diversi riguardo ad aspetto macroscopico (visivo), microscopico (istologico), chimico e qualitativo: • Csm ottenuta a bassa pressione (inferiore a 100 bar), in inglese talvolta denominata “desinewed meat”: è un prodotto qualitativamente migliore, spesso impossibile da distinguere a occhio nudo dalle carni macinate; lo svantaggio consiste in una bassa resa produttiva (inferiore al 30%); • Csm ottenuta ad alta pressione (fino a 400 bar), in inglese denominata “mechanically deboned meat” o “mechanically separated meat”: appare come una fine massa pastosa, con perdita pressoché totale della struttura delle fibre muscolari; il vantaggio consiste in una elevata resa produttiva (superiore al 70%). Questo tipo di Csm è quella che presenta i mag- giori rischi, non tanto per la composizione chimica (quella di origine avicola, in particolare, contiene elevati livelli di calcio e colesterolo, a causa della presenza di midollo osseo, e in genere elevate quantità di grasso, sia cutaneo sia addominale), quanto per la maggior propensione a sviluppare cariche microbiche elevate. Il rischio di proliferazione microbica, infatti, aumenta all’aumentare del livello di degradazione del tessuto, poiché questo è associato con rilascio di nutrienti (substrato ottimale) e più uniforme diffusione batterica. La Csm ottenuta ad alta pressione ha una maggiore propensione a sviluppare cariche microbiche elevate Esistono anche tecnologie in grado di rilavorare ad alta pressione le ossa prima trattate a bassa pressione. Sul mercato, i due tipi di prodotti hanno ovviamente valori diversi: la Csm prodotta a bassa pressione (che rappresenta comunque una porzione minoritaria della Csm prodotta) ha un valore circa doppio. È possibile determinare con certezza la presenza di Csm? Determinare con certezza la presenza di Csm non è semplice, ma possibile. Una prima indicazione può arrivare dall’osservazione del prodotto al microscopio, in particolare se vi è o meno la presenza di fibre muscolari e quanto queste siano degradate. Si può anche valutare la presenza di tessuto connettivo e/o adiposo e di frammenti ossei o cartilaginei (sebbene non tutti i tipi di Csm debbano necessariamente contenerli). Possono poi essere determinati parametri chimici, tra cui riveste particolare importanza il tenore di calcio (presente nelle ossa), anche per la rapidità e la facilità di determinazione; è ormai accertato che livelli anomali di questo minerale sono associati alla presenza di Csm. Altri parametri chimici, la cui alterazione è stata correlata alla presenza di Csm, sono l’osteocalci- Anno XV - 5 - Giugno 2013 29_32 gibilras giugno 2013_29_32 gibilras giugno 2013 30/05/13 14.44 Pagina 31 Carni na decarbossilata (presente nel midollo osseo), i fosfati, il ferro, le ceneri, alcune proteine (in particolare il collagene) e alcuni lipidi (in particolare, i livelli di colesterolo e di acidi grassi tipici del midollo osseo). Alcuni laboratori ufficiali, quali quello britannico (Department for Environment food & rural affairs, www.gov.uk/defra), hanno stilato resoconti esaustivi su tali determinazioni. Il riconoscimento diventa più complesso nel caso sia presente Csm ottenuta a bassa pressione, poiché questa conserva una certa struttura muscolare, oppure se è presente un misto di Csm e carne, come accade in molti prodotti tipo cotolette, per dare loro un aspetto più naturale. Commissione, che ne regola la definizione a fini di etichettatura. Di conseguenza, se nel prodotto è presente Csm deve essere indicato chiaramente e per esteso in etichetta, così come le specie animali da cui è stata ottenuta. Inoltre, le preparazioni a base di carne contenenti Csm devono indicare chiaramente la necessità che tali prodotti siano cucinati prima del consumo, se imposto dalla legislazione nazionale. In etichetta deve essere indicato se nel prodotto è presente carne separata meccanicamente Quadro normativo e recenti sviluppi europei Molto importante è anche considerare gli aspetti igienici: si tratta, infatti, di una materia prima ottenuta quasi sempre da parti di scarto o poco 31 © Fotolia.com La Csm è stata esclusa dalla definizione di carne data dalla direttiva CE 101/2001 della Anno XV - 5 - Giugno 2013 29_32 gibilras giugno 2013_29_32 gibilras giugno 2013 30/05/13 14.44 Pagina 32 Carni 32 pregiate, ripetutamente maneggiate, a volte trasportate da uno stabilimento all’altro, spesso non lavorate immediatamente, ma accumulate e spostate prima della lavorazione; se a questo si aggiunge che il prodotto finale presenta un elevatissimo rapporto superficie/peso (soprattutto nel caso delle Csm ottenute ad alta pressione), si comprende facilmente come una carica microbica già verosimilmente elevata all’origine possa facilmente divenire pericolosa per il consumatore; per tali motivi per la Csm sono indicati precisi requisiti igienici, distinti in base al tipo di Csm (alta o bassa pressione). In particolare, è necessario che le ossa o le carcasse vengano lavorate in tempi brevi o altrimenti refrigerate. La Commissione europea, già alcuni anni or sono, aveva pubblicato una comunicazione sulla “necessità e l’uso futuri di carne separata meccanicamente nell’Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori”. Nella seconda metà del 2012, inoltre, sono state svolte ispezioni molto approfondite negli stabilimenti che producono Csm nei vari Stati membri. In alcuni Paesi, sono già stati presi provvedimenti piuttosto severi e il Fvo (Food and veterinary office) europeo ha di recente pubblicato un report su tali ispezioni svolte in Italia lo scorso settembre, per valutare il sistema di controllo vigente sulla produzione e commercializzazione di Csm. Il report conclude che il sistema vigente non mostra carenze importanti e in generale è in grado di garantire i requisiti dell’Unione europea. Tuttavia, gli ispettori hanno riscontrato alcune carenze che non erano state individuate durante i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti, i requisiti generali in materia di igiene e gli specifici requisiti in relazione alla temperatura per le Csm. Il tenore di calcio è il parametro principale per stimare la quantità di Carne separata meccanicamente L’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), alcune settimane fa, ha elaborato un documento che offre un’approfondita analisi del rischio (ribadendo che quello microbiologico è maggiore nel caso delle alte pressioni) e una valutazione dei metodi attualmente disponibili per accertare la presenza di tale controverso sottoprodotto carneo (vedi la rubrica “Efsa” a pag. 92). Si propone di adottare il tenore di calcio come parametro principale per stimare la quantità di carne separata meccanicamente: ad esempio, un valore di 21 mg di calcio su 100 g di carne corrisponderebbe a circa il 10% di Csm nel prodotto, mentre il 50% sarebbe dato da circa 39 mg di calcio e il 90% da circa 81,5 mg di calcio. Questo schema predittivo, affiancato ad altre analisi, quali quella dei livelli di colesterolo e quella istologica al microscopio, permetterà di ottenere risultati verosimili sulla quantità di Csm presente negli alimenti, sebbene vari di questi metodi necessitino ancora di ulteriore validazione. Per saperne di più • Efsa, Scientific Opinion on the public health risks related to Mechanically separated meat (Msm) derived from poultry and swine, Efsa Journal 2013, 11(3):3137. • COM (2010) 704 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, sulla necessità e l’uso futuri di carne separata meccanicamente nell’Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori – Bruxelles, 2 dicembre 2010. • Cantoni C., Beretta G., La Carne separata meccanicamente (Csm), Eurocarni, 2006, n. 8. • Trindade M.A. et al., Mechanically separated meat of broiler breeder and white layer spent hens, Sci. agric., 2004, vol. 61, n. 2. Anno XV - 5 - Giugno 2013 34_36 intervista giugno 2013_34_36 intervista giugno 2013 29/05/13 17.42 Pagina 34 Intervista Surgelati Qualità e sicurezza nel mondo Orogel Controlli, certificazioni, formazione e investimenti di Emanuela Giorgi Coordinamento redazionale 34 Intervista a Silver Giorgini, direttore Qualità & Innovazione del Gruppo Orogel, azienda leader nel settore dei prodotti surgelati O rogel è un’azienda italiana leader nel settore dei surgelati vegetali, a cui aderiscono più di 2.000 soci produttori che coltivano ogni giorno in Italia i terreni più vocati, uniti da un obiettivo comune: offrire la migliore varietà di prodotti ortofrutticoli freschi, trasformati e surgelati. Silver Giorgini è il direttore Qualità e Innovazione del Gruppo. • Dott. Giorgini, quali controlli vengono effettuati da Orogel, prima, durante e dopo la surgelazione, a garanzia dell’igiene e della sicurezza dei propri prodotti? Silver Giorgini, direttore Qualità & Innovazione del Gruppo Orogel Come imposto dalla legge, su qualsiasi prodotto che Orogel immette in commercio viene effettuata una valutazione del rischio, a partire dalle materie prime utilizzate. È bene sottolineare, infatti, che siamo una cooperativa i cui soci fanno Anno XV - 5 - Giugno 2013 34_36 intervista giugno 2013_34_36 intervista giugno 2013 29/05/13 17.42 Pagina 35 Intervista parte del sistema produttivo: sappiamo tutto delle nostre produzioni, dal tipo di campo selezionato per la coltivazione al prodotto finito. • Utilizzate materie prime di origine animale? Il nostro core business sono i surgelati vegetali, ma talvolta, sì, utilizziamo anche materie prime di origine animale, ad esempio latte o panna presenti nei nostri primi piatti o contorni. In questi casi, effettuiamo rigidi controlli insieme ai nostri fornitori per accertarci della loro “validità” e assoluta qualità. Il Gruppo Orogel Il Gruppo Orogel produce in Italia, esclusivamente nelle aziende agricole dei propri soci. Si tratta della prima azienda nel settore surgelati ad ottenere la certificazione di prodotto. Il Gruppo è costituito da: • • • Orogel Surgelati Orogel Confetture Orogel Fresco Aderiscono al Gruppo anche: • E materie prime importate ne utilizzate? • No, non importiamo materie prime. Siamo “una filiera corta”, Made in Italy al 100%. La nostra è “una filiera corta”, totalmente Made in Italy • • Quali tecniche e strumenti utilizzate per surgelare i prodotti? • La surgelazione è la fase cruciale del nostro processo produttivo. Chi produce surgelati, infatti, deve servirsi degli strumenti più adeguati per portare il cuore del prodotto alle temperature più basse nel minor tempo possibile. La legge parla di -18 °C, ma noi arriviamo addirittura a -40 °C in pochi minuti. Per raggiungere queste performances, il prodotto deve essere sottoposto a un trattamento di congelamento rapido, che può essere effettuato con macchinari di varia tipologia (a nastro, a letto fluido, ad aria forzata e così via), con un sistema denominato “Individually quick frozen”, surgelati individualmente. Successivamente, viene posizionato dentro celle di conservazione a -25 °C, per poi essere confezionato, in un secondo momento, nelle piccole o grandi buste che richiede il Vitroplant: società specializzata nella ricerca varietale e nella produzione di piantine in vitro e materiale vivaistico. Grazie a innovativi sistemi di produzione, Orogel punta così a fornire ai soci produttori piante forti, sane e virus esenti. Sicural: il Laboratorio aziendale per la sicurezza alimentare, un nuovo centro del Gruppo dotato di avanzate e sofisticate tecnologie di analisi e prove della qualità alimentare e agronomica, per realizzare un prodotto che risponda ai più rigidi standard qualitativi internazionali. La Cucina italiana: un moderno centro per la ricerca e lo sviluppo dei nuovi prodotti, dove un team di chef e tecnologi studiano e testano tutte le ricette che Orogel firma con il proprio marchio. mercato. Abbiamo quindi due fasi: la fase primaria di trasformazione dal fresco al surgelato semilavorato e la fase secondaria di trasformazione del semilavorato in prodotto finito imbustato, pronto per essere immesso in commercio. • Quali misure sono state adottate dall’azienda per assicurare una corretta gestione e manipolazione dei propri prodotti da parte delle ditte di distribuzione? Durante tutta la catena del freddo, dalla surge- Anno XV - 5 - Giugno 2013 35 34_36 intervista giugno 2013_34_36 intervista giugno 2013 29/05/13 17.42 Pagina 36 Intervista Surgelati senza segreti L'Iias pubblica un opuscolo per conoscere gli alimenti surgelati Come nasce un prodotto surgelato? Come funziona la catena del freddo? Refrigerato, congelato e surgelato: quali sono le differenze? Per fare chiarezza su questi quesiti, e non solo, l'Istituto italiano alimenti surgelati (Iias) ha pubblicato un interessante opuscolo dal titolo “Surgelati senza segreti. Guida per conoscere, utilizzare e apprezzare gli alimenti surgelati”. L'opuscolo racconta ai consumatori la storia del surgelato, un prodotto che nasce dallo scrupoloso controllo delle materie prime utilizzate, che devono essere sane e in eccellente stato di freschezza, e che utilizza l'unico conservante assolutamente naturale di cui l'uomo dispone, il freddo. Scarica l'opuscolo su http://www.istitutosurgelati.it/conoscere-il-surgelato/7-notizie/32-surgelati-senza-segreti.html 36 lazione in linea fino al trasporto alle piattaforme della Grande distribuzione organizzata, viene effettuato un monitoraggio costante della temperatura di mantenimento dei prodotti utilizzando data loggers. I nostri ispettori, poi, effettuano controlli per verificare che le temperature dei congelatori dei punti vendita siano corrette e, nei rari casi in cui vengano riscontrate delle non conformità, vengono aperte delle procedure. • I rappresentanti dei consumatori hanno più volte richiesto alle aziende l’applicazione sui prodotti surgelati di indicatori di tempo/temperatura, che dovrebbero evidenziare all’acquirente l’eventuale superamento della temperatura prevista dalla legge (-18 °C) per un certo lasso di tempo, permettendo loro di non comprare o, eventualmente, non consumare il prodotto nel caso in cui l’indicatore dovesse segnalare una qualche anomalia. È favorevole al loro utilizzo? Esistono varie generazioni di questi indicatori (Time temperature indicatore, Tti), ma al momento tutti presentano un problema tecnico che nessuno è stato in grado di risolvere: rilevano la temperatura dell’aria e non al cuore del prodotto, come richiesto dalla normativa. • Quanto investe Orogel nella formazione dei propri operatori alimentari? Orogel, oltre a investire in maniera elevata e continua nella formazione dei propri operatori, si dedica con altrettanta attenzione a organizzare lezioni in aula per spiegare, ad esempio, ai nuovi assunti cosa sono i surgelati e quali sono le procedure da attuare per la loro gestione, affianchiamo le nuove generazioni di lavoratori a chi ha più esperienza: è questa per noi la vera formazione, un sistema di tutoraggio che garantisca il passaggio del sapere, un valore espresso anche nel Codice etico aziendale, scaricabile dal nostro sito (http://www.gruppo-orogel.it/responsabilita/codice-etico). Teniamo molto al valore del lavoro e il Codice rappresenta la “bussola” che orienta il nostro agire quotidiano, nella consapevolezza che il benessere e il rispetto di tutti devono essere sempre presi in considerazione, in ogni decisione e comportamento. La vera formazione è l’affiancamento, il passaggio di sapere dalle “vecchie” alle nuove generazioni di lavoratori Anno XV - 5 - Giugno 2013 37 cover speciale giugno 2013 _37 cover speciale giugno 2013 29/05/13 17.43 Pagina 43 S p e c i a l e PACKAGING Le responsabilità dell’importatore e del produttore di Materiali a contatto con gli alimenti 38 MOCA IMPORTATI. TRA NORMATIVA E PROBLEMATICHE Samantha Nesi 42 MOCA E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ. LE TECNICHE REDAZIONALI Maria Chiara Venturini 44 IL PROGETTO CAST PACKOLOGY, IL SALONE DELLE TECNOLOGIE PER IL PACKAGING E IL PROCESSING 48 MOCA PROVENIENTI DA PAESI TERZI. IL RUOLO DEGLI USMAF Barbra Bucci © Fotolia.com 47 Si è da poco conclusa a Rimini Fiera la seconda edizione di Packology, il salone per le tecnologie per il packaging e il processing. Nel corso della manifestazione sono state presentate soluzioni tecnologiche, start-up e progetti di ricerca su packaging innovativi, oltre a una ricca offerta convegnistica e formativa per espositori e visitatori. Tra i temi più interessanti che animano il settore troviamo le responsabilità dell’importatore e del produttore di materiali a contatto con gli alimenti, su cui è incentrato lo Speciale di questo numero. I Materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Moca), infatti, devono essere corredati da una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme vigenti. Responsabile della dichiarazione è il produttore e, in caso di importazione, l’importatore, che acquisirà tutti gli oneri di verifica e controllo. La vigilanza sanitaria sulle importazioni da Paesi terzi rientra tra i compiti degli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera, anche per quanto riguarda i Moca. Nell’Ue, è in corso un processo di armonizzazione della legislazione che regolamenta i Materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. Sulla base delle indicazioni tossicologiche della letteratura scientifica e dei pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), le nuove normative probabilmente amplieranno il numero delle sostante vietate, aggiorneranno i limiti e la messa a punto di nuovi test e soprattutto cercheranno di normare quegli aspetti ancora privi di legislazione. 38_41 speciale giugno 2013_38_41 speciale giugno 2013 29/05/13 17.47 Pagina 38 Packaging Moca importati Tra normativa e problematiche Gli obblighi giuridici dell’importatore e del produttore di Samantha Nesi Avvocato, Studio legale Avv. Gaetano Forte 38 I materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari devono essere corredati da una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme vigenti. Responsabile della dichiarazione è il produttore e, in caso di importazione, l’importatore, che acquisirà tutti gli oneri di verifica e controllo R ecita l’11° considerando al regolamento CE 178/2002, recante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che «per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di “legislazione alimentare”, che abbracci un’ampia gamma di disposizioni aventi un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria». Non senza ritardo rispetto alla sopra riportata enunciazione di principio, si può ad oggi affermare che la “rintracciabilità”, intesa come la possibilità di ricostruire il percorso di un prodotto o di una sostanza a monte e a valle, non coinvolge solo gli alimenti, ma anche gli imballaggi destinati a contenerli. Non solo, sulla scorta di più o meno recenti emergenze che hanno coinvolto il mondo del packaging, le ultime linee guida sull’allerta nel settore alimentare prevedono espressamente, tra i casi in cui occorre valutare se la non conformità rilevata costituisce un grave rischio per la salute del consumatore, anche quello dei materiali destinati a venire a contatto con alimenti, come definiti dall’art. 1 del reg. CE 1935/2004, che non possono essere impiegati con alimenti o che ne provocano effetti avversi attraverso il contatto. Per garantire la rintracciabilità gli operatori devono dotarsi di sistemi e procedure che consentano l’individuazione delle imprese dalle quali ed alle quali hanno ricevuto e ceduto i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (Moca). Anno XV - 5 - Giugno 2013 38_41 speciale giugno 2013_38_41 speciale giugno 2013 29/05/13 17.47 Pagina 39 Packaging La normativa • costituire un pericolo per la salute umana; • comportare una modifica inaccettabile della composizione; o • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche. La dichiarazione di conformità Di notevole importanza la norma in virtù della quale i materiali devono essere corredati da 39 © Fotolia.com La normativa di riferimento è contenuta nel regolamento CE 1935/2004, avente appunto ad oggetto l’immissione sul mercato dei Moca, compresi quelli attivi e intelligenti. I principi generali della normativa comunitaria sono riassumibili nel principio in base al quale i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari devono essere prodotti in conformità alle Gmp (Good manifacturing practices, definite dal reg. CE 2023/2006), in modo da non trasferire componenti in quantità tale da: Sino all’entrata in vigore del regolamento CE 1935/2004 la legislazione sui materiali destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari tutelava la salute del consumatore assicurando che i materiali non determinassero reazioni chimiche tali da modificare la composizione o le caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari. L’innovazione attuata anche attraverso la legittimazione degli imballaggi attivi e intelligenti è di rilevante importanza in quanto spalanca le porte ad una serie di innovazioni tecnologiche destinate ad influenzare notevolmente il mercato del packaging alimentare. Anno XV - 5 - Giugno 2013 38_41 speciale giugno 2013_38_41 speciale giugno 2013 29/05/13 17.47 Pagina 40 40 una dichiarazione scritta, la quale attesti la loro conformità alle norme vigenti (comunitarie o nazionali). Il responsabile della dichiarazione deve predisporre e conservare tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità. Oltre a tale previsione, in ambito nazionale permane quanto statuito dall’art. 6 del d.m. 21 marzo 1973, ai sensi del quale «le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed agli accertamenti necessari. Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti». Il Ministero della Salute ha diramato in data 11 ottobre 2011 la nota 0032249-P11/10/2011, avente appunto ad oggetto la dichiarazione di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, con il dichiarato scopo di approfondire quali siano gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti per la redazione della dichiarazione di conformità ed il controllo documentale dei cosiddetti Moca. L’esame della documentazione commerciale, infatti, riveste importanza fondamentale nell’ambito dei controlli effettuati dalle Asl e dagli Uffici di sanità marittima ed aerea (Usmaf): la dichiarazione di conformità è quella documentazione che attesta la conformità dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti alle norme vigenti, di stampo nazionale e comunitario, sia generali che specifiche. La dichiarazione di conformità attesta la conformità dei Moca alla normativa vigente Dopo aver riepilogato qual è la principale normativa di riferimento, comunitaria e naziona- © Fotolia.com Packaging le, (specificando altresì la presenza di norme ad hoc per taluni tipi di materiali, ad esempio gomma, cellulosa rigenerata, vetro, carta e cartone, banda stagnata e cromata, ceramica, alluminio, plastiche, utensili da cucina di plastica a base di poliammide e melammina, materiali attivi ed intelligenti), la nota prosegue addentrandosi nei contenuti della dichiarazione di conformità. Lo scopo della dichiarazione (che presuppone comunque la disponibilità della documentazione a supporto e giustificazione delle esternazioni ivi contenute, come ad esempio risultati delle prove effettuate, calcoli ecc.) è quello di trasmettere le informazioni necessarie per l’osservanza delle norme di conformità lungo l’intera catena commerciale e deve comprendere pertanto almeno le seguenti indicazioni: • dichiarazione di conformità alla normativa vigente; • identità del produttore; • identità dell’importatore; • tipo di materiale impiegato e limitazioni d’uso se esistenti; • data e firma del responsabile. Anno XV - 5 - Giugno 2013 38_41 speciale giugno 2013_38_41 speciale giugno 2013 29/05/13 17.47 Pagina 41 Packaging Circa quest’ultima indicazione, il responsabile della dichiarazione, secondo la normativa interna, è il produttore (in assenza di dichiarazione la stessa può essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi), mentre l’utilizzatore deve essere dotato di detta dichiarazione ed ha l’onere di accertarsi che vi sia effettiva conformità alle norme nonché idoneità tecnologica del materiale/oggetto allo scopo finale. Il reg. CE 1935/2004 ha introdotto il più ampio concetto di operatore commerciale, inteso come persona fisica o giuridica garante del rispetto della normativa all’interno dell’impresa posta sotto il suo controllo. Detto ruolo di garante e responsabile della dichiarazione di conformità sarà rivestito, in caso di importazione, proprio dall’importatore che acquisirà tutti gli oneri di verifica e controllo suddetti. L’unico anello della filiera che viene esonerata da detti oneri di verifica e garanzia di conformità è pertanto, comprensibilmente, la vendita al dettaglio. La contaminazione dei Moca Ciò premesso, si evidenzia che, in relazione alla tematica imballaggi stiamo assistendo ad un preoccupante fenomeno di contaminazione degli stessi, che porta a migrazioni non consentite sugli alimenti. Tale fenomeno viene costantemente monitorato dal Sistema rapido di allerta, gestito dalla Comunità europea in sede centrale, ma anche da tutti i Paesi membri attraverso le loro sedi ministeriali e le sedi decentrate (in Italia, in particolare, il controllo avviene attraverso le autorità competenti del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Autorità sanitarie locali). Ogni Paese membro, unitamente alle Autorità doganali, è dotato dei cosiddetti “Posti di ispezione frontaliera”, gestiti dalle autorità competenti, che si occupano proprio del monitoraggio dei prodotti provenienti da Paesi terzi. Nel riepilogo pubblicato settimanalmente sul sito del Rapid alert system for food and feed (Rasff) esiste un’apposita sezione dedicata a “food contact materials”, nella quale vengono riepilogate le “allerte” ovvero le “informazioni” relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali non conformità, se accertate in sede di entrata del prodotto in Comunità, possono portare anche al respingimento in dogana, ossia il prodotto viene respinto al mittente, senza possibilità di immissione in libera pratica. Se invece il prodotto è già stato distribuito sul mercato, si potrà avere la richiesta di “ritiro” ovvero, se il prodotto dovesse avere già raggiunto il consumatore, la richiesta di “richiamo” dal mercato, con comunicazioni pubbliche nel caso di grave pericolo per la salute. Soprattutto dai Paesi del Far East si presentano problemi relativi alle migrazioni di metalli pesanti (nickel, cromo e manganese i casi più recenti), nonché la presenza non consentita di ammine aromatiche. 41 Migrazione di metalli pesanti e presenza di ammine aromatiche: questi i principali problemi riscontrati nei Moca importati dai Paesi del Far East Le ammine, in passato, sono state oggetto di accese discussioni in sede comunitaria, in relazione alla possibilità di fissare dei limiti per il loro utilizzo (in particolare, si era presentato il problema di riscontro di tracce di ammine sui prodotti ortofrutticoli, a seguito dell’utilizzo di cere contenenti ammine) I controlli ufficiali frontalieri, soprattutto per i prodotti provenienti dall’Est, utilizzano un piano di monitoraggio molto stretto per verificare questo tipo di contaminazione e purtroppo i riscontri di non conformità, tali da far attivare il Sistema di allerta comunitario, sono numerosi. Anno XV - 5 - Giugno 2013 42_47 speciale giugno 2013_42_47 speciale giugno 2013 30/05/13 15.14 Pagina 42 Packaging Moca e dichiarazioni di conformità Le tecniche redazionali Fondamentale la documentazione ricevuta dai fornitori di Maria Chiara Venturini Tecnologo alimentare 42 I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti rappresentano una quota sempre più cospicua sul totale dei respingimenti alle frontiere. Tre le prescrizioni a cui devono rispondere obbligatoriamente gli operatori della filiera: dichiarazione di conformità, corretta etichettatura, rispetto della tracciabilità I Materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti (Moca), come ad esempio imballaggi, recipienti, utensili, ma anche attrezzature per le lavorazioni alimentari ed i contenitori utilizzati per il trasporto, devono essere sicuri e realizzati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, per evitare qualsiasi potenziale trasferimento di molecole dai materiali stessi ai cibi in quantità tale da: Il simbolo che identifica i Moca • costituire un pericolo per la salute umana; • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; • provocare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Eppure, i Moca rappresentano una quota sempre più cospicua sul totale dei respingimenti alle frontiere e delle segnalazioni diffuse dal sistema rapido di allerta europeo (Rasff). Nel report 2012, pubblicato dal Ministero della Salute, la principale problematica riscontrata nei Moca è la migrazione (269 segnalazioni su 289 totali) sia di alcuni metalli pesanti (principalmente cromo, nichel, cadmio e piombo) sia di ammi- Anno XV - 5 - Giugno 2013 42_47 speciale giugno 2013_42_47 speciale giugno 2013 30/05/13 15.14 Pagina 43 Packaging Tabella 1 Le importazioni in Italia sotto il regolamento CE 669/2009, nel 2011 GENERALI Reg. CE 1935/2004 Reg. CE 1895/2005 Reg. CE 2023/2006 D.m. 21 marzo 1973 art. 3 art. 4 art. 15 art. 16 art. 17 art. 2 art. 3 art. 4 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 s.m.i. Requisiti generali Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti Etichettatura Dichiarazione di conformità Rintracciabilità Badge Bfdge Noge Conformità alle buone pratiche di fabbricazione Sistemi di assicurazione della qualità Sistemi di controllo della qualità Documentazione Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale D.p.r. 23 agosto 1982, n. 777 D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 SPECIFICHE D.m. 21 marzo 1973 D.m. 21 dicembre 2010, n. 258 D.m. 18 aprile 2007, n. 76 D.m. 1 giugno 1988, n. 243 D.m. 18 febbraio 1984 D.m. 13 luglio 1995, n. 405 Dgsan 23 aprile 2010 D.m. 21 marzo 1973 D.m. 08 febbraio 1995 D.m. 04 aprile 1985 D.m. 01 febbraio 2007 Reg. CE 450/2009 Reg. UE 10/2011 Reg. UE 1282/2011 Dgsan 12 maggio 2012 Reg. UE 321/2011 D.m. 21 marzo 1973 D.m. 16 febbraio 2011 Acciai inossidabili Alluminio Banda cromata verniciata Banda stagnata saldata con lega stagno-piombo ed altri mezzi artt. 27 - 33 artt. 20 - 25 artt. 15 - 19 Ceramica artt. 9 – 14bis Reg. UE 284/2011 Reg. CE 282/2008 D.m. 18 maggio 2010, n. 113 DGSAN 25 maggio 2012 D.m. 21 marzo 1973 Carta e cartone Cellulosa rigenerata Gomme e elastomeri Migrazione di N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili Materiali attivi e intelligenti Plastica Plastica Plastica Restrizioni d’uso del bisfenolo A nei biberon di plastica Plastica Restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica Import da utensili da cucina in materie plastiche a base di melammina e poliammide Plastica riciclata artt. 34-35 Vetro Anno XV - 5 - Giugno 2013 43 42_47 speciale giugno 2013_42_47 speciale giugno 2013 30/05/13 15.14 Pagina 44 Packaging Il progetto Cast Il progetto Cast (Contatto alimentare sicurezza e tecnologia) è nato nel 2007 con l’obiettivo di sperimentare nuove strategie di approccio integrato alla sicurezza alimentare per la tematica dei Materiali in contatto con alimenti (Mca). La denominazione del progetto ne riflette la configurazione: Cast significa in lingua inglese “fusione”. Lo strumento innovativo del progetto è proprio la fusione delle conoscenze fra stakeholders pubblici e privati per: • • migliorare l’applicazione tecnica delle norme; individuare metodologie condivise di approccio alla sicurezza alimentare e soluzioni tecniche che possano costituire una base, a patrimonio comune fra associazioni industriali e enti pubblici operanti nel settore. Il progetto ha previsto lo studio di problematiche concernenti la conformità alle norme sui Mca, mediante l’attività congiunta dei vari stakeholders afferenti alla filiera alimentare, sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto superiore di sanità (Iss), con il supporto organizzativo dell’Istituto italiano imballaggio (Iii). Le linee guida, elaborate nell’ambito del progetto, costituiscono il risultato dell’attività congiunta delle associazioni di categoria delle singole filiere fino ai produttori di materiali e oggetti e alle aziende alimentari. Cast è stato articolato in Gruppi di lavoro distinti in diverse filiere: 44 • • • • • • • • alluminio; carta e cartone (filiera distinta nella linea guida in produzione e trasformazione); imballaggi flessibili; legno; materie plastiche; metalli e leghe metalliche rivestiti o non; sughero; vetro. Nell’ambito di ogni Gruppo di lavoro è stato sviluppato un documento (linea guida) sull’applicazione del regolamento CE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices, Gmp) nel settore dei Mca. Sono stati individuati in maggior dettaglio i diversi materiali e oggetti, coperti dal campo di applicazione della linea guida, nonché i diversi stadi della filiera affinché gli operatori del settore possano riconoscersi agevolmente. L’idea di fondo nello sviluppo di queste linea guida è stata di valorizzare quanto già eventualmente esistente a livello aziendale e di settore finalizzando i sistemi di gestione più diffusi nel rispetto del regolamento CE 2023/2006. Una attenzione particolare è stata rivolta alla realtà delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di costituire una base di orientamento per effettuare le scelte operative più opportune. Le linee guida sono scaricabili all’indirizzo: http://www.iss.it/binary/publ/cont/09_33_web.pdf ne aromatiche, formaldeide e composti organici volatili. Il Paese di origine degli oggetti e dei materiali con il maggior numero di irregolarità documentate è risultato la Cina (215). Nell’ottica della difesa del consumatore, le autorità preposte sono interessate a intensificare i controlli, in tutta la filiera. In generale, le ispezioni riguardano il campionamento e le relative analisi chimiche, ma anche la valutazione della documentazione resa disponibile (per approfondimenti, vedi l’articolo “Moca provenienti da Paesi terzi. Il ruolo degli Usmaf”, pubblicato alle pagg. 48-52). Attualmente, la normativa di riferimento è complessa ed articolata; nella tabella sono indicate le principali norme a cui è sottoposto l’Operatore del settore alimentare (Osa) e l’impresa che svolge un’attività connessa con qualunque fase della lavorazione, trasformazione e distribuzione dei Moca (per approfondimenti, vedi l’articolo “Moca importati. Tra normativa e problematiche”, pubblicato alle pagg. 38-41). Gli operatori della filiera devono obbligatoriamente rispondere a tre prescrizioni: • dichiarazione di idoneità e di conformità alle norme; • corretta etichettatura; • tracciabilità. Anno XV - 5 - Giugno 2013 42_47 speciale giugno 2013_42_47 speciale giugno 2013 30/05/13 15.14 Pagina 45 Packaging Per quanto riguarda il primo punto – la dichiarazione di conformità – si tratta di un’assunzione di responsabilità da parte del fornitore di materiali e di oggetti destinati al contatto con gli alimenti che attesta la conformità alle norme vigenti, ma è anche un obbligo per l’utilizzatore in quanto garantisce l’idoneità tecnologica all’utilizzo specifico, secondo le limitazioni e le condizioni indicate (per approfondimenti, vedi l’articolo “Moca importati. Tra normativa e problematiche”, pubblicato alle pagg. 38-41). Dichiarazione di conformità, le linee guida della Regione Toscana La Regione Toscana, nel decreto n. 1878 del 18 maggio 2011 «Regolamento CE 1935/2004. Linee guida per il controllo ufficiale dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti» propone due modelli di dichiarazione di conformità, a seconda della conoscenza o meno delle condizioni di utilizzo e dell’alimento da confezionare. Nel caso dei prodotti importati, la dichiarazione può essere rilasciata anche da una persona diversa dal produttore, quale l’importatore stabilito nell’Unione europea, responsabile dell’introduzione della partita nel territorio – Dgsan n. 32249 dell’11 ottobre 2011 (vedi anche l’articolo “Moca importati. Tra normativa e problematiche”, pubblicato alle pagg. 38-41). La dichiarazione dovrà essere aggiornata ogniqualvolta si presenti una modifica della legislazione pertinente, quando siano diffusi nuovi dati scientifici e nel caso in cui le variazioni apportate nelle operazioni di produzione modifichino le migrazioni dei materiali. La documentazione giustificativa alla dichiarazione La stesura della dichiarazione avviene sulla base di una documentazione appropriata atta a dimostrare la concordanza con la normativa cogente. Nella tabella sono indicate le normative comunitarie 45 Anno XV - 5 - Giugno 2013 42_47 speciale giugno 2013_42_47 speciale giugno 2013 30/05/13 15.14 Pagina 46 Packaging e nazionali specifiche per i materiali e gli oggetti. A titolo di esempio, si riportano alcuni casi particolari: 46 • per la plastica riciclata, la dichiarazione dovrà contenere delle informazioni supplementari, quali la dichiarazione che è stata impiegata esclusivamente plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE di tale autorizzazione; • l’ordinamento relativo alle materie plastiche è in un regime di transizione. La documentazione giustificativa, definita nel reg. UE 10/2011, fino al 31 dicembre 2015 potrà ancora riferirsi alle norme di base per le prove di migrazione specifica e globale di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE (recepita dal d.m. 220/1993, che ha modificato il d.m. 21 marzo 1973) oppure optare per le norme di cui all’art. 18 del regolamento; dal 1° gennaio 2016 solo quest’ultima condizione sarà possibile; • per l’importazione di utensili da cucina in plastica a base di melammina e poliammide provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, è prevista la compilazione di un’apposita dichiarazione conforme all’allegato del reg. UE 284/2011 (vedi anche l’articolo “Moca provenienti da Paesi terzi. Il ruolo degli Usmaf”, pubblicato alle pagg. 48-52). In questo allegato, per le disposizioni specifiche delle sostanze chimiche, si fa riferimento alla direttiva 2002/72/CE, che però è stata abrogata dal reg. UE 10/2011. Attualmente, e fino al 1° maggio 2016, i materiali immessi legalmente sul mercato, conformemente ai requisiti della direttiva 2002/72/CE, possono ancora essere accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta sulla base della documentazione giustificativa prevista dalla suddetta direttiva. Per i dettagli tecnici e le condizioni specifiche occorre consultare le “Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic amines from polyamide kitchenware and of formaldehyde from melamine kitchenware”, 2011, e “EU guidelines on conditions and procedures for the import of polyamide and melamine kitchenware originating in or consigned from Peoplès Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China”, 2011 (link dal sito www.iss.it/moca). Sistemi di assicurazione e di controllo della qualità, rintracciabilità ed etichettatura Ai sensi del reg. CE 2023/2006 è obbligatorio, per i produttori di Moca, garantire il rispetto delle norme generali e specifiche, quando previsto, nonché delle buone pratiche di produzione (Gmp) attraverso un sistema di assicurazione e controllo della qualità. Nel progetto Cast “Linee guida per l’applicazione del regolamento CE 2023/2006 alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti” dell’Istituto superiore di sanità è stato sviluppato un documento, per l’applicazione delle Gmp nel settore dei Moca, che riguarda diversi materiali e oggetti a vari stadi della filiera. Alcuni strumenti normativi volontari, di carattere tecnico, possono indicare le modalità di attuazione dei sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN 15593:2008 ). Il reg. CE 1935/2004 estende ai Moca quanto previsto dal reg. CE 178/2002 sulla tracciabilità della filiera alimentare, attraverso l’implementazione di un sistema adeguato che permetta di seguire il percorso di una sostanza o di un materiale attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; l’etichettatura deve essere tale per garantirne la tracciabilità. Inoltre, deve fornire le informazioni necessarie per un corretto utilizzo ed identificare il contatto con gli alimenti (art. 5, reg. CE 1935/2004). Le imprese alimentari Per i produttori di alimenti la documentazione ricevuta dai fornitori è di fondamentale importanza poiché essi stessi rispondono della conformità dei Moca utilizzati. Il fornitore per essere qualificato deve garantire un prodotto correttamente etichettato, in condizioni igieniche idonee ai requisiti della normativa specifica ed in cui le modalità di conservazione e deposito siano in una lingua comprensibile all’utilizzatore. L’utilizzatore deve conservare nel sistema di rintracciabilità aziendale le informazioni presenti nei documenti di accompagnamento o sulle etichette o sui materiali/oggetti stessi. Anno XV - 5 - Giugno 2013 42_47 speciale giugno 2013_42_47 speciale giugno 2013 30/05/13 15.14 Pagina 47 Packaging Packology, il salone delle tecnologie per il packaging e il processing Si è da poco concluso Packology 2013, il salone delle tecnologie per il packaging ed il processing che ha animato Rimini Fiera dall’11 al 14 giugno. Quattro i macro-filoni di attività che hanno caratterizzato la manifestazione: • • • • presentazione di soluzione tecnologiche complete già industrializzate; spazio a start-up e progetti di ricerca su packaging innovativi; offerta convegnistica e formativa per espositori e visitatori; mostre e premi su innovazioni tecnologiche e nuove soluzioni di packaging. Il target principale di visitatori è stato quello degli end-users provenienti da Italia, bacino del Mediterraneo, Est Europa e Europa occidentale. Nel corso del salone due dipartimenti dell’Iit, l’Istituto italiano di tecnologia, organo promotore per lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione in ambito scientifico/tecnologico, hanno presentato tematiche e tecnologie differenti. Il primo dei due, il gruppo di ricerca Smart Materials, del Dipartimento di Nanofisica, ha come obiettivo principale lo sviluppo di materiali e sistemi innovativi adatti all’industria del packaging agroalimentare e biomedicale, impiegando procedure eco-compatibili e sostenibili. Differenti strategie sono state utilizzate per modificare le proprietà di materiali basati su cellulosa, al fine di ottenere un alto grado di idrorepellenza. Inoltre, speciali trattamenti chimici hanno permesso di estrarre dalle piante composti di interesse per creare materiali polimerici che possano sostituire i materiali plastici nel settore del packaging alimentare. Nel corso della sezione denominata Packology technology transfer days, inoltre, sono state presentate soluzioni innovative messe a punto dalle Università italiane e internazionali con gruppi di ricerca attivi nel settore del confezionamento e dell’imballaggio. Tra le realtà selezionate il laboratorio Lecop di Enea, che ha presentato servizi e strumenti per integrare la variabile ambientale nella progettazione e gestione del packaging/prodotto. Parte della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, Lecop è in grado di offrire alle aziende un analisi dei loro punti di forza e debolezza ambientale, la (ri)progettazione del sistema e supporto nella comunicazione del valore ambientale: in altre parole eco-innovazione, life cycle assessment e eco-design. ExtraSolution è invece una giovane start-up della provincia di Lucca che ha inventato un innovativo strumento per il monitoraggio dei parametri ambientali per i prodotti alimentari. Si tratta di un dispositivo wireless di piccole dimensioni che misura e trasmette real-time la concentrazione di ossigeno, umidità relativa e temperatura all’interno di contenitori chiusi e/o ambienti confinati con possibilità di data logging. Per maggiori informazioni su Packology 2013, www.packologyexpo.com Ottenuta la dichiarazione di conformità dal fornitore, deve valutarne l’adeguatezza alla normativa in vigore e, se lo ritiene opportuno, può effettuare le verifiche necessarie per confermare la completa idoneità del materiale. Nell’Unione europea è in corso un processo di armonizzazione della legislazione che regolamenta i Moca. Sulla base delle indicazioni tossicologiche fornite dalla letteratura scientifica e dei pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) le nuove normative potrebbero ampliare il numero delle sostante vietate, aggiornare i limiti e la messa a punto di nuovi test e soprattutto regolamentare quegli aspetti ancora privi di legislazione. Nell’UE è in corso un processo di armonizzazione della legislazione che regolamenta i Moca È opinione comune dei legislatori europei, per ragioni di chiarezza, pubblicare un unico elenco di sostanze autorizzate e non separarle più dagli additivi. Si presume, quindi, che possa avvenire un’ulteriore armonizzazione delle norme relative agli additivi e di quelle specifiche sui Moca. Anno XV - 5 - Giugno 2013 47 48_52 speciale giugno 2013_48_52 speciale giugno 2013 29/05/13 17.50 Pagina 48 Packaging Moca provenienti da Paesi terzi Il ruolo degli Usmaf Il sistema italiano dei controlli sanitari in frontiera di Barbra Bucci Responsabile Ufficio sanità aerea Aeroporto Milano Linate 48 La vigilanza sanitaria sulle importazioni da Paesi terzi rientra tra i compiti degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, anche per quanto riguarda i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti. Il punto sulla procedura dei controlli adottata dagli Usmaf I controlli sanitari sui Materiali e gli oggetti a contatto con alimenti (Moca) rappresentano un aspetto importante della sicurezza alimentare, fondata sulla politica europea di controlli integrati e interventi basati sull’analisi del rischio, nonché sulla responsabilità primaria dell’operatore commerciale del settore e sulla tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera produttiva e distributiva. Negli ultimi anni, si è assistito a un notevole incremento di importazioni di Moca da Paesi extra UE, in particolare dall’estremo Oriente (soprattutto Cina), con conseguente aumento degli sforzi legislativi e di vigilanza, sia in frontiera sia sul territorio, al fine di garantire prodotti che rispondano agli stessi standard di sicurezza richiesti per quelli prodotti in Europa. La vigilanza sanitaria sulle importazioni da Paesi terzi rientra tra i compiti degli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), organi periferici del Ministero della Salute dislocati in corrispondenza dei principali porti e aeroporti, designati autorità competente per i controlli ufficiali in frontiera su tutti i prodotti che possano presentare rischi per il consumatore (ad esempio, farmaci, dispositivi medici, alimenti di origine non animale ecc.). Organizzati in circoscrizioni raggruppanti unità territoriali (vedi figura 1), gli Usmaf svolgono anche una più estesa attività di sanità transfrontaliera, rivolta al controllo dei rischi di importazione di malattie infettive, alla vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi (navi e aeromobili), alle attività di profilassi internazionale per i viaggiatori, autorizzative e medico-legali a favore dei cittadini e del personale navigante. Anno XV - 5 - Giugno 2013 48_52 speciale giugno 2013_48_52 speciale giugno 2013 29/05/13 17.50 Pagina 49 Packaging Gli strumenti operativi I controlli sui Moca e gli alimenti si svolgono in stretta collaborazione con gli Uffici centrali del Ministero della Salute, che forniscono indirizzi operativi e supporto documentale e normativo, in particolare con l’Ufficio II della Direzione generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione e con l’Ufficio III della Direzione generale della Prevenzione, che ha compiti di coordinamento generale degli Usmaf. Al fine di garantire una gestione omogenea delle importazioni, gli Usmaf adottano una procedura condivisa (Procedura operativa standard 11 o Pos 11), documento reso pubblico e consultabile su portale del Ministero della Salute, che descrive l’intero processo, che va dalla presentazione della richiesta di rilascio di Nulla osta sanitario (Nos) all’importazione e alla emissione del provvedimento finale, e individua le responsabilità nelle varie fasi del processo stesso. La Pos 11 ha come ambito di applicazione l’importazione di alimenti di origine non animale e dei Moca. Il documento fissa le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali (documentali, d’identità, fisici), integra le norma- tive nazionali e comunitarie e fornisce, inoltre, schede informative per ogni tipo di prodotto (ad esempio, Moca, vegetali freschi, alimenti congelati, integratori alimentari, funghi e tartufi, integratori alimentari), che risultano utili anche agli operatori commerciali, in quanto riportano nel dettaglio l’elenco dei documenti da allegare obbligatoriamente alla richiesta di rilascio del Nos. Rappresenta, oltre a uno strumento di lavoro per il personale che effettua i controlli e per gli operatori commerciali, anche uno strumento di trasparenza amministrativa, in quanto fissa anche la tempistica del processo. L’altro strumento operativo è il cosiddetto sistema-Nsis (Nuovo sistema informativo sanitario) Usmaf, da utilizzare per l’inserimento dei dati relativi ai soggetti (importatore, presentatore) e dei dati relativi alla partita (produttore, origine, descrizione merce, codice Taric), con la possibilità di allegare in file i documenti richiesti (ad esempio, dichiarazione di responsabilità dell’importatore, documenti di spedizione, documenti commerciali, attestazioni di conformità, report di analisi). Gli operatori possono accedere al sistema in area pubblica previa registrazione e attribuzione di credenziali di sicurezza. L’altra area, non accessibile dall’esterno, è dedicata alla fase del controllo ufficiale (che in Italia avviene sul 100% delle partite) e all’emissione del provvedimento finale. Il sistema consente di visionare le allerte generate dai singoli Usmaf e l’operatore che effettua il controllo consulta le informazioni relative alle allerte comunitarie presenti nel Rasff (Rapid allert system for food and feed) utilizzato da ogni Stato membro, sulla base delle informazioni inserite in Nsis. Tutto ciò consente una rapida e veloce analisi del rischio. Cosa avviene in pratica Fig. 1 - La mappa delle circoscrizioni Usmaf Dal punto di vista pratico, il presentatore della richiesta (di norma un operatore doganale) accede al sistema Nsis e inserisce tutti i dati richiesti dall’applicativo secondo un percorso obbligato, allega la documentazione richiesta e l’attestazione del pagamento del tributo Anno XV - 5 - Giugno 2013 49 48_52 speciale giugno 2013_48_52 speciale giugno 2013 29/05/13 17.50 Pagina 50 Packaging previsto, generando così una pratica elettronica alla quale viene automaticamente attribuito un univoco codice-richiesta. Il codice-richiesta viene comunicato, per posta elettronica o per via cartacea, all’Usmaf territorialmente competente, che può così iniziare la lavorazione della pratica attraverso il controllo documentale, eventualmente sospendendo il processo per carenza o non conformità documentale, contestualmente notificando per via telematica al presentatore la richiesta di integrazione. Una volta superato il controllo documentale, sulla base dell’analisi del rischio, dell’esistenza di piani di monitoraggio nazionali o di allerte comunitarie, si decide l’eventuale controllo d’identità e fisico. Per quanto riguarda i Moca, la documentazione richiesta per i controlli ufficiali consiste nella dichiarazione di conformità e nell’eventuale rapporto di prova relativo alle analisi di laboratorio effettuate dal produttore o dal- l’importatore nell’ambito di eventuali processi di controllo qualitativo. I controlli ispettivi o analitici sono effettuati solo a fini di monitoraggio in percentuali ridotte, salvo in caso di presenza di allerte comunitarie o nazionali. Esistono tuttavia pochi casi specifici in cui i controlli devono essere effettuati con modalità differenti, sia in relazione al punto di ingresso sia dal punto di vista operativo (modalità di controllo e documentazione necessaria). È il caso, ad esempio, del regolamento UE 284/2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti. Il precitato regolamento prevede che gli Stati membri devono individuare e designare punti di ingresso specifici per tali merci (nel box pubblicato a pagina 51 sono elen- © Fotolia.com 50 Anno XV - 5 - Giugno 2013 48_52 speciale giugno 2013_48_52 speciale giugno 2013 29/05/13 17.50 Pagina 51 Packaging Punti di entrata designati all'importazione di alimenti di origine non animale* Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera: to stesso, accompagnata da un rapporto di prova di analisi relativa alla presenza delle sostanze. Gli Usmaf designati, a loro volta, hanno l’obbligo di effettuare i prelievi per controllo fisico su non meno del 10% delle partite in importazione. 1. Usmaf di Pescara – Unità territoriale di Ancona 2. Usmaf di Bari – Unità territoriale di Bari 3. Usmaf di Brindisi – Unità territoriale di Brindisi 4. Usmaf di Napoli – Unità territoriale di Cagliari 5. Usmaf di Genova – Unità territoriale di Genova 6. Usmaf di Catania – Unità territoriale di Gioia Tauro 7. Usmaf di Genova – Unità territoriale di Imperia 8. Usmaf di Genova – Unità territoriale di La Spezia L’importatore deve comunicare agli Usmaf l’arrivo dei Moca con almeno due giorni lavorativi di anticipo Le analisi di laboratorio 9. Usmaf di Livorno – Unità territoriale di Livorno 10. Usmaf di Milano Malpensa – Unità territoriale di Milano Malpensa 11. Usmaf di Napoli – Unità territoriale di Napoli 12. Usmaf di Bologna – Unità territoriale di Ravenna 13. Usmaf di Catania – Unità territoriale di Reggio Calabria 14. Usmaf di Napoli – Unità territoriale di Salerno 15. Usmaf di Genova – Unità territoriale di Savona 16. Usmaf di Catania – Unità territoriale di Siracusa, Porto di Pozzallo 17. Usmaf di Milano Malpensa – Unità territoriale di Torino Caselle – Interporto di Rivalta Scrivia 18. Usmaf di Trieste – Unità territoriale di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-InterportoMonrupino 19. Usmaf di Trieste – Unità territoriale di Venezia * Regolamento CE 669/2009 e successive modifiche. cati gli Usmaf designati) e che l’importatore ha l’obbligo della comunicazione preventiva all’Usmaf designato dell’arrivo della merce con almeno due giorni lavorativi di anticipo. L’importatore deve inoltre presentare una specifica dichiarazione di conformità relativa al rilascio di ammine aromatiche e formaldeide, secondo il modello allegato al regolamen- Per i controlli fisici, gli Usmaf si avvalgono di laboratori pubblici che abbiano la prova richiesta accreditata dall’Ente unico di accreditamento nazionale (in Italia, Accredia) e che utilizzino la metodica analitica prevista dallo specifico regolamento. Normalmente, si tratta dei laboratori delle Aziende sanitarie locali o della rete di laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con i quali il Ministero della Salute ha stipulato specifici accordi. I costi delle analisi, nel caso di monitoraggi previsti dai piani nazionali, sono a carico del Ministero della Salute e, qualora si tratti di merce in allerta o per la quale i regolamenti comunitari prevedano controlli accresciuti, a carico dell’importatore. In caso di non conformità analitica, l’operatore commerciale conserva il diritto all’effettuazione delle controanalisi, con spese a proprio carico, presso l’Istituto superiore di Sanità e con tutte le garanzie di difesa. Cosa succede alla fine Al termine dei controlli viene emesso il provvedimento finale, che può essere di tre tipi: • il Nos all’importazione, in caso di esito favorevole dei controlli; Anno XV - 5 - Giugno 2013 51 48_52 speciale giugno 2013_48_52 speciale giugno 2013 29/05/13 17.50 Pagina 52 Packaging • l’invio a destino della partita in vincolo sanitario, su richiesta dell’importatore, in caso di non conformità sanabili e non legate a concreto pericolo per il consumatore (ad esempio, adeguamento di etichettatura risultata non conforme ai controlli), con emissione del Nos da parte dell’Usmaf dopo verifica della regolarizzazione per il tramite della Asl territorialmente competente; • il provvedimento di non ammissione con notifica all’importatore o suo rappresentante, comunicazione agli Uffici centrali del Ministero e al punto di contatto nazionale per le allerte Rasff ai fini della pubblicazione (solo nei casi di non conformità che rappresentino rischi per la salute pubblica) e segnalazione automatica nel sistema Nsis. Con la graduale entrata in vigore delle norme relative allo “sportello unico doganale” si ar- riverà in tempi brevi alla piena interoperatività tra il sistema Nsis e il sistema operativo dell’Agenzia delle dogane. Ciò consentirà la lettura in automatico, da parte del sistema doganale, dell’emissione del provvedimento sanitario, con contrazione dei tempi di rilascio delle merci e risparmio sui costi di gestione. Contrazione dei tempi di rilascio delle merci e risparmio sui costi di gestione: questi i vantaggi che verranno apportati dall’entrata in vigore delle norme relative allo “sportello unico doganale” © Fotolia.com 52 Anno XV - 5 - Giugno 2013 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 53 LABORATORIO ALIMENTARE Stato dell'arte e prospettive del sistema laboratoristico in materia di sicurezza alimentare a cura di Piergiuseppe Calà*, Sara Gallicchio**, Marco Luvisi*** * Regione Toscana – Direzione generale Diritti di cittadinanza e Coesione sociale, Settore “Prevenzione e Sicurezza in ambienti e di lavoro, alimenti e veterinaria”. ** Università degli Studi di Siena. *** Azienda Usl n. 6 Livorno – Dipartimento di Prevenzione. La capacità di laboratorio è un elemento fondamentale per un’autorità competente per la sicurezza alimentare, sia per gli obblighi imposti dalla normativa europea sia per i principi di efficienza ed efficacia che devono caratterizzare il sistema adottato dall’autorità stessa per garantire un adeguato controllo ufficiale. A partire dal 2011, la Regione Toscana ha avviato un percorso di sperimentazione relativo alla misura delle performances dei laboratori pubblici che fanno parte del Sistema integrato dei laboratori di Arpat, Lsp e Izs Lazio e Toscana. L a terminologia “capacità di laboratorio” indica per un’autorità competente per la sicurezza alimentare la disponibilità di risorse umane e strumentali appartenenti a un sistema laboratoristico, in grado di eseguire prove analitiche in modo adeguato rispetto alle necessità del controllo ufficiale. Prima dell’entrata in vigore del “Pacchetto Igiene” per la sicurezza alimentare, le disposizioni quadro riguardanti i laboratori per il controllo ufficiale erano contenute nel d.lgs n. 156/1997. Le disposizioni vigenti sono invece contenute nel reg. CE 882/2004 e, pur con la fisiologica evoluzione, sono sostanzialmente in continuità con la legislazione precedente. In particolare, il reg. CE 882/2004 riporta all’art. 4, comma 2, lett. c): • «Le autorità competenti dispongono di un’adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test […];», mentre all’art. 12: • «1. L’autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali. • 2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee: a) EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»; b) EN ISO/CEI 17011 su «General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies» (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità). • 3. L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2 possono riguardare singole prove o gruppi di prove. • 4. L’autorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più rispettate». Sempre nel reg. CE 882/2004 sono presenti all’art. 11 e nell’allegato III disposizioni riguardanti le analisi e i campionamenti. Da segnalare che la decisione della Commissione 2007/363/CE, che fornisce orientamenti per aiu- Anno XV - 5 - Giugno 2013 53 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 54 laboratorio alimentare tare gli Stati membri nell’elaborazione del piano di controllo nazionale pluriennale integrato, riporta al punto 3.5.2 indicazioni per i laboratori: • «I piani di controllo nazionali: […] d) menzionano i laboratori nazionali di riferimento designati conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento CE 882/2004 […]. La descrizione delle risorse di cui dispongono le autorità competenti deve comprendere […] gli impianti e i servizi di laboratorio, di diagnostica, […]». 54 Un elenco completo dei laboratori ufficiali incaricati di analizzare i campioni prelevati in occasione dei controlli ufficiali non deve obbligatoriamente figurare nel piano, ma deve essere tenuto dall’autorità competente e messo a disposizione per gli audit e le ispezioni della Comunità. Importante segnalare che la capacità di laboratorio è uno dei compiti che le autorità competenti possono delegare ad altro organismo di controllo, a condizione che siano rispettate le norme di cui all’art. 12 (vedi art. 5, comma 2, lett. d), reg. CE 882/2004) e che i costi di analisi di laboratorio e di campionamento siano tenuti in considerazione per il calcolo delle tasse o diritti che le autorità competenti possono richiedere a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali (vedi art. 27 e allegato VI, reg. CE 882/2004). I laboratori europei e nazionali di riferimento Sempre nel reg. CE 882/2004, sono previste diposizioni per i laboratori europei (art. 32) e i laboratori nazionali (art. 33) di riferimento. La lista dei laboratori europei di riferimento è riportata nell’allegato VII del reg. CE 882/2004. I Laboratori europei di riferimento (Eurl) hanno come compito principale quello di coordinare le attività dei laboratori nazionali, fornendo dettagli sui metodi di analisi, organizzando test comparativi ed assicurando un appropriato follow-up di questi ultimi, realizzando corsi di formazione di base avanzata e fornendo assistenza scientifica e tecnica alla Commissione europea. Per assicurare tali attività, gli Eurl devono prioritariamente disporre di personale adeguatamente qualificato e formato, possedere attrezzature adeguate per espletare i propri compiti, disporre di un’appropriata infrastruttura amministrativa e garantire la riservatezza di certe tematiche, risultati o comunicazioni. Da segnalare che gli Eurl possono ottenere un contributo finanziario della Comunità e possono essere oggetto di controlli comunitari per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti dal reg. CE 882/2004. I Laboratori europei di riferimento coordinano le attività dei laboratori nazionali, fornendo dettagli sui metodi di analisi e organizzando test comparativi I Laboratori nazionali di riferimento (Lnr) sono designati da ogni Stato membro. Da evidenziare che uno Stato membro può designare un Lnr situato in un altro Stato membro o in un Paese membro dell’Associazione europea di libero scambio (Efta) e quindi un singolo laboratorio può essere il Lnr di più di uno Stato membro. I Lnr, sostanzialmente, collaborano con il laboratorio comunitario nel loro ambito di competenza, coordinano le attività dei laboratori ufficiali responsabili dell’analisi dei campioni, organizzano test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali ed assicurano un adeguato follow-up dei medesimi test. Inoltre, offrono assistenza scientifica e tecnica all’autorità competente per la sicurezza alimentare. I Laboratori nazionali di riferimento collaborano con il laboratorio comunitario nel loro ambito di competenza e coordinano le attività dei laboratori ufficiali, responsabili dell’analisi dei campioni Anno XV - 5 - Giugno 2013 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 55 laboratorio alimentare Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i laboratori europei di riferimento e i corrispondenti laboratori nazionali1. Il sistema di accreditamento Come citato in premessa, l’art. 12 del reg. CE 882/2004 prevede che i laboratori di controllo ufficiale per la sicurezza alimentare devono essere in possesso di prove accreditate2. Ne consegue che l’accreditamento della prova analitica è un requisito essenziale per la validità della prova medesima ai fini del controllo ufficiale. La valutazione dell’accreditamento delle prove deve essere effettuato da un organismo conforme alla norma En Iso/Cei 17011. Il reg. CE 765/2008, che è valido dal 1° gennaio 2010, stabilisce norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per tutti i Paesi dell’Unione. Inoltre, fornisce un quadro di riferimento per la vigilanza del mercato dei prodotti, per garantire che soddisfino requisiti in grado di assicurare un’elevata protezione della salute e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, la protezione dell’ambiente e dei consumatori. In attuazione del reg. CE 765/2008, ogni Paese europeo ha individuato il suo ente di accreditamento, che è responsabile per l’accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee ex EN 45000. Tutti gli enti operano senza fini di lucro. Con il d.m. 22 dicembre 2009, l’Italia si è adeguata al reg. CE 765/2008 e ha individuato il proprio ente nazionale di accreditamento in Accredia, nato dalla fusione nel 2009 di Sincert e Sinal e che ha visto la successiva convenzione con Inrim a giugno 2010, ai fini dell’accreditamento dei laboratori di taratura in continuità con le attività di Sit. Le attività di Accredia si articolano in quattro dipartimenti: • Certificazione e ispezione; • Laboratori di prova; • Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti; • Laboratori di taratura. Sul sito www.accredia.it, è possibile consultare le banche dati riguardanti gli operatori accreditati/rico- nosciuti, gli organismi di certificazione e ispezione, i laboratori di prova, i laboratori di taratura e le organizzazioni certificate da organismi accreditati/riconosciuti. I laboratori pubblici di controllo I laboratori pubblici coinvolti in Italia nel controllo ufficiale fanno capo essenzialmente agli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), alle Agenzie regionali o delle Province autonome per la protezione ambientale (Arpa/Appa) e ai Laboratori di sanità pubblica (Lsp) delle Aziende Usl. Questi ultimi sono presenti solo in tre Regioni: Lombardia, Sicilia e Toscana. L’esito del referendum dell’aprile del 1993 portò all’abrogazione di alcune parti della legge 833/1978 e alla conseguente eliminazione delle competenze di vigilanza e controllo in materia ambientale del Sistema sanitario nazionale. Tale situazione portò alla creazione delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente con la legge 61/1994. In conseguenza di tale riorganizzazione, furono ridistribuite a livello regionale anche le competenze delle analisi in materia di sicurezza alimentare, che in linea generale portò le Arpa/Appa ad occuparsi delle analisi chimiche e fisiche degli alimenti di origine non animale e dei materiali destinati a contatto con gli alimenti. Le analisi microbiologiche entrarono nella competenza in alcuni casi delle stesse Arpa/Appa o dei laboratori di biotossicologia/microbiologia delle Aziende Usl o dei Lsp o degli Izs. Il sistema degli Izs, in generale, si occupa di sperimentazione e diagnosi delle malattie degli animali e delle zoonosi, controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dei mangimi, ricerca dei contaminanti negli alimenti, farmacoviglianza, sorveglianza epidemiologica, supporto ai piani di profilassi ed eradicazione, ricerca corrente e finalizzata e cooperazione internazionale. Con il d.m. 27 febbraio 2008 sono state assegnate agli Izs anche i compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale 1 http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/homePianoNazionaleIntegrato.jsp 2 L’art. 18 del reg. CE 2076/2005 ha previsto una deroga in base alla quale i laboratori non accreditati potevano continuare a svolgere controlli analitici ufficiali a condizione che avessero avviato, entro il 1° gennaio 2006, le procedure di accreditamento e avessero messo a punto validi sistemi di qualità in relazione alle attività analitiche svolte. La deroga è scaduta il 31 dicembre 2009. Anno XV - 5 - Giugno 2013 55 Eurl per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi - The laboratory of the Centre for environment, fisheries and aquaculture science (CefaS), Weymouth, Regno Unito Eurl per Listeria monocytogenes - Afssa - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (Lerqap), Maisons-Alfort, Francia Eurl per lo stafilococco coagulasi positivo, compreso Staphylococcus aureus - Afssa - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (Lerqap), Maisons-Alfort, Francia Eurl per Escherichia coli, compreso E. coli verocitotossico (Vtec) - Istituto superiore di sanità, Roma, Italia Eurl per Campylobacter - Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala, Svezia Eurl per parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis) - Istituto superiore di sanità, Roma, Italia • • • • • • • Lnr per Escherichia coli, compreso E. coli verocitotossico (Vtec) - Dip. di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare, Reparto zoonosi trasmesse da alimenti ed epidemiologia veterinaria - Istituto superiore di sanità1 Lnr per Campylobacter - Izs dell’Abruzzo e del Molise5 Laboratorio di referenza Oie per la trichinellosi - Reparto malattie infettive, parassitarie e immunomediate - Istituto superiore di sanità1 Lnr per l'Echinococcosi - Centro di referenza nazionale per l’echinococcosi - Izs della Sardegna7 Lnr per le anisakiasi - Centro di referenza nazionale per le anisakiasi - Izs della Sicilia8 • Anno XV - 5 - Giugno 2013 • • • • Lnr per lo stafilococco coagulasi positivo, compreso Staphylococcus aureus - Izs del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta6 Lnr per Listeria monocytogenes - Izs dell’Abruzzo e del Molise5 Lnr per il latte e i prodotti a base di latte - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare - Istituto superiore di sanità1 Lnr per l'analisi e il test delle zoonosi (Salmonella) - Centro di referenza nazionale per le salmonellosi - Izs delle Venezie2 Lnr per le biotossine marine - Fondazione centro ricerche marine3 Lnr per il controllo delle contaminazioni virali dei molluschi bivalvi - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare - Istituto superiore di sanità1 Lnr per il controllo delle contaminazioni batteriche dei molluschi bivalvi - Centro di referenza nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi - Izs dell’Umbria e delle Marche4 • • • • • • • Denominazione e sede Denominazione e sede Eurl per il latte e i prodotti a base di latte - Afssa - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (Lerqap), Maisons-Alfort, Francia Eurl per l'analisi e il test delle zoonosi (Salmonella) - Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (Rivm), Bilthoven, Olanda Eurl per il monitoraggio delle biotossine marine - Agencia española de seguridad alimentaria (Aesa), Vigo, Spagna LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’UE • • 56 Tabella 1 Laboratori europei e nazionali di riferimento per alimenti e mangimi (reg. CE 882/2004)* 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 56 laboratorio alimentare Eurl per le Proteine nei mangimi - Centre wallon de recherches agronomiques (Cra-W), Gembloux, Belgio Eurl per residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale - per i residui indicati nell'allegato I, categoria A1, 2, 3, 4 e categoria B2 (d) e B3 (d) della direttiva 96/23/CE (stilbenes, stilbene derivatives, salts and esters, antithyroid agents, steroids, resorcylic acid lactones (RAL s) incl. zeranol, sedatives, mycotoxines) - Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (Rivm), Bilthoven, Olanda Eurl per Residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale - per i residui indicati nell'allegato I, categoria B1 e B3 (e) della direttiva 96/23/CE per i residui di carbadox e olaquindox (antibacterial substances, including sulphonamides and quinolones, dyes, carbadox and olaquindox, chloramphenicol, dapsone, nitrofuranes) - Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants, Afssa, Fougères, Francia Eurl per Residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale - per i residui indicati nell'allegato I, categoria A5 e categoria B2 (a), (b) ed (e) della direttiva 96/23/CE (beta-agonists, anthelmintics, anticoccidials including nitroimidazoles, non-steroidal anti-inflammatory drugs [Nsaid s]) - Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Germania Eurl per Residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale - per i residui indicati nell'allegato I, categoria B3 (c) della direttiva 96/23/CE (elementi chimici in alimenti di origine animale) - Istituto superiore di sanità, Roma, Italia Eurl per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) - The Veterinary laboratories agency, Surrey – Regno Unito • • Anno XV - 5 - Giugno 2013 • • • • Eurl per la resistenza antimicrobica - Danmarks fødevareinstituttet, København, Danimarca • Denominazione e sede LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’UE • • • • Lnr per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) - Centro di referenza per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate - Izs del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta6 Lnr per i residui di contaminanti e sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare Istituto superiore di sanità1 Denominazione e sede Lnr per la resistenza antimicrobica - Centro di referenza nazionale per l’antibioticoresistenza Izs del Lazio e Toscana9 Lnr per le proteine nei mangimi - Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per animali (Creaa) - Izs del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta6 LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO Tabella 1 Laboratori europei e nazionali di riferimento per alimenti e mangimi (reg. CE 882/2004)* 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 57 laboratorio alimentare 57 Eurl per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti - Joint research centre - European commission – Ispra, Italia Eurl per i residui di pesticidi in cereali e mangimi - Danish institute for food and veterinary research (Dfvf), SØborg, Danimarca Eurl per i residui di pesticidi in prodotti alimentari di origine animale e alimenti con un alto contenuto di grassi - Chemisches und veterinäruntersuchungsamt (Cvua), Postfach Freiburg, Germania Eurl per i residui di pesticidi in frutta e verdura, compresi alimenti con alto contenuto di acqua e acido - Pesticide residue research group - Universidad de Almería (Prrg) Laboratorio agrario de la generalitat valenciana (Lagv), Spagna Eurl per i residui di pesticidi – Metodiche monoresiduo - Chemisches und veterinäruntersuchungsamt (Cvua) Stuttgart, Postfach Felbach, Germania • Eurl per gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) - Joint research centre - European Commission – Ispra, Italia • • Eurl per gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali - Joint research centre, European commission, Institute for reference materials and measurements, Geel, Belgio Anno XV - 5 - Giugno 2013 • • • • • • • • • • Lnr per gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali - Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per animali (Creaa) - Izs del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta6 Lnr per gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare Istituto superiore di sanità1 Lnr per gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) (validazione dei metodi [reg. CE 1981/2006]) - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare Istituto superiore di sanità1 Lnr per gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) (validazione dei metodi [reg. CE 1981/2006] e laboratori di controllo) - Centro di referenza nazionale per gli organismi geneticamente modificati - Izs del Lazio e Toscana9 Lnr per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti - Laboratorio esposizione e rischio da materiali - Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria - Istituto superiore di sanità1 Lnr per i residui di pesticidi in cereali e mangimi - Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per animali (Creaa) - Izs del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta6 Lnr per i residui di pesticidi in prodotti alimentari di origine animale e alimenti con un alto contenuto di grassi - Istituto superiore di sanità - Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria1 Lnr per i residui di pesticidi in frutta e verdura, compresi alimenti con alto contenuto di acqua e acido - Istituto superiore di sanità - Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria1 Lnr per i residui di pesticidi – Metodiche monoresiduo - Istituto superiore di sanità - Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria1 Denominazione e sede Denominazione e sede • LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’UE • • 58 Tabella 1 Laboratori europei e nazionali di riferimento per alimenti e mangimi (reg. CE 882/2004)* 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 58 laboratorio alimentare Eurl per micotossine - Joint research centre, European commission, Institute for reference materials and measurements, Geel, Belgio Eurl per Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Polycyclic Aromatic Hidrocarbons, PAHs) - Joint research centre, European commission, Institute for reference materials and measurements, Geel, Belgio Eurl per diossine e PCB in mangimi ed alimenti per animali - Chemisches und veterinäruntersuchungsamt (Cvua), Postfach Freiburg, Germania • *Fonte: Piano nazionale integrato 2011-2014 (www.salute.gov.it) 1 Viale Regina Elena 299, 00161 Roma (www.iss.it) 2 V.le dell'Università, 10, 35020 Legnaro (PD) (www.izsvenezie.it) 3 Via Amerigo Vespucci , 2, 47042 Cesenatico (FC) (www.centroricerchemarine.it) 4 Via Cupa di Posatora, 3, 60131 Ancona (www.izsum.it) 5 Via Campo Boario, 64100 Teramo (www.izs.it) 6 Via Bologna, 148, 10154 Torino (www.izsto.it) 7 Via Duca degli Abruzzi, 8, 07100 Sassari (www.izs-sardegna.it) 8 Via Gino Marinuzzi, 3, 90129 Palermo (www.izssicilia.it) 9 Via Appia nuova 1411, 00178 Roma (www.izslt.it) 10 Via Salvemini 1, 06126 Perugia (www.pg.izs.it) 11 Via Bianchi, 9, 25124 Brescia (www.izsler.it) • • Eurl per metalli pesanti in mangimi e alimenti - Joint research centre, European commission, Institute for reference materials and measurements, Geel, Belgio • Denominazione e sede LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’UE • • • • • Lnr per diossine e PCB in mangimi ed alimenti per animali - Izs dell’Abruzzo e del Molise5 Lnr per Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare Istituto superiore di sanità1 Denominazione e sede Lnr per metalli pesanti negli alimenti - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare Istituto superiore di sanità1 Lnr per Metalli pesanti nei mangimi - Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per animali (Creaa) - Izs del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta6 Lnr per micotossine - Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare Istituto superiore di sanità1 LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO Tabella 1 Laboratori europei e nazionali di riferimento per alimenti e mangimi (reg. CE 882/2004)* 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 59 laboratorio alimentare 59 Anno XV - 5 - Giugno 2013 Eurl per la malattia di Newcastle - Central veterinary laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey, Regno Unito • Anno XV - 5 - Giugno 2013 Eurl per la peste suina africana - Centro de investigación en sanidad animal - Valdeolmos, Madrid, Spagna Eurl per la zootecnia • Eurl per l'afta epizootica - Afrc Institute for animal health, Pirbright laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surre, Regno Unito • Eurl per la malattia vescicolare dei suini - Afrc Institute for animal health, pirbright laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, Regno Unito • Eurl per le malattie dei pesci - Statens veterinaere serumlaboratorium landbrugsministeriet hangoevej, Aarhus N, Danimarca • Eurl per le malattie dei molluschi bivalvi - Ifremer, La Tremblade, Francia Eurl per il controllo dei vaccini antirabici • Eurl per la febbre catarrale degli ovini - Afrc Institute for animal health, Pirbright laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, Regno Unito • • Lnr per le malattie dei molluschi bivalvi - Centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia - Izs delle Venezie2 Lnr per la febbre catarrale degli ovini - Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (Cesme) - Izs dell’Abruzzo e Molise5 Lnr per la peste suina africana - Centro di referenza nazionale per le malattie da pestivirus e asfivirus Izs dell’Umbria e Marche10 • • • • Lnr per l'afta epizootica - Centro di referenza nazionale per l’afta epizootica e le malattie vescicolari - Izs della Lombardia ed Emilia Romagna11 Lnr per le malattie dei pesci - Centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia - Izs delle Venezie2 • • • • • Lnr per la peste suina classica - Centro di referenza nazionale per le malattie da pestivirus e asfivirus Izs dell’Umbria e Marche10 Lnr per la peste equina - Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (Cesme) - Izs dell’Abruzzo e Molise5 Lnr per l'influenza aviaria - Centro di referenza nazionale e laboratorio Ole per l’influenza aviaria e la malattia di NewCastle - Izs delle Venezie2 Lnr per la malattia di Newcastle - Centro di referenza nazionale e laboratorio Ole per l’influenza aviaria e la malattia di NewCastle - Izs delle Venezie2 Lnr per la malattia vescicolare dei suini - Centro di referenza nazionale per l’afta epizootica e le malattie vescicolari - Izs della Lombardia ed Emilia Romagna11 • Denominazione e sede Denominazione e sede Eurl per la peste suina classica - Institut für virologie der tierärztlichen hochschule Hannover, Hannover, Germania Eurl per la peste equina - Laboratorio de Sanidad y producción animal - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, Spagna Eurl per l'influenza aviaria - Veterinary laboratories agency (Vla), New Haw, Weybridge, Surrey, Regno Unito LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’UE • • 60 Tabella 2 Laboratori europei e nazionali di riferimento per animali vivi (reg. CE 882/2004)* 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 60 laboratorio alimentare Eurl per la brucellosi - Afssa - Laboratoire d’ètudes et de recherches en pathologie animale et zoonose, Maisons-Alfort, Francia Eurl per le malattie degli equini diverse dalla peste equina - Afssa - Laboratoire d’ètudes et de recherches en pathologie animale et zoonose, Maisons-Alfort, Francia Eurl per le malattie dei crostacei - Centre for Environment, fisheries & acquaculture science (Cefas), Weymouth, Regno Unito Eurl per la rabbia - Anses - Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy Malzeville, France Eurl per la tubercolosi bovina - Visavet - Laboratoorio de vigilanza veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna *Fonte: Piano nazionale integrato 2011-2014 (www.salute.gov.it) 1 Viale Regina Elena 299, 00161 Roma (www.iss.it) 2 V.le dell'Università, 10, 35020 Legnaro (PD) (www.izsvenezie.it) 3 Via Amerigo Vespucci , 2, 47042 Cesenatico (FC) (www.centroricerchemarine.it) 4 Via Cupa di Posatora, 3, 60131 Ancona (www.izsum.it) 5 Via Campo Boario, 64100 Teramo (www.izs.it) 6 Via Bologna, 148, 10154 Torino (www.izsto.it) 7 Via Duca degli Abruzzi, 8, 07100 Sassari (www.izs-sardegna.it) 8 Via Gino Marinuzzi, 3, 90129 Palermo (www.izssicilia.it) 9 Via Appia nuova 1411, 00178 Roma (www.izslt.it) 10 Via Salvemini 1, 06126 Perugia (www.pg.izs.it) 11 Via Bianchi, 9, 25124 Brescia (www.izsler.it) • • • • • Denominazione e sede LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’UE • • Lnr per le malattie dei crostacei - Centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia - Izs delle Venezie2 Lnr per la brucellosi - Centro di referenza nazionale per la brucellosi - Izs dell’Abruzzo e Molise5 Denominazione e sede LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO Tabella 2 Laboratori europei e nazionali di riferimento per animali vivi (reg. CE 882/2004)* 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 61 laboratorio alimentare 61 Anno XV - 5 - Giugno 2013 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 62 laboratorio alimentare non trasformati. Il sistema degli Izs è stato recentemente riordinato con il d.lgs 106/2012. Da segnalare che i laboratori sopra citati sono utilizzati anche dalle altre strutture deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare come Nas, Usmaf, Pif, Uvac. In alcuni Regioni, sono state effettuate alcune particolari scelte organizzative per razionalizzare la rete dei laboratori. Ad esempio, in Emilia-Romagna le analisi chimiche su alimenti di origine non animale e su materiali destinati a contatto con alimenti, che di solito sono eseguite in altre Regioni dalle Arpa/Appa, sono effettuate dal sistema dei laboratori appartenente all’Izs, che è diventato sostanzialmente il riferimento principale regionale per tutte le analisi sulla sicurezza alimentare. In Toscana, invece, è stato organizzato un Sistema regionale integrato dei laboratori che coinvolge le strutture di Arpat, Lsp e Izs Lazio e Toscana e che ha portato alla realizzazione di centri regionali di riferimento. Il Sistema integrato è coordinato da una cabina di regia regionale e coadiuvato da un sistema regionale di trasporto dei campioni. 62 In Toscana è stato ideato un Sistema regionale integrato dei laboratori, coordinato da una cabina di regia regionale e coadiuvato da un Sistema regionale di trasporto dei campioni Le linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale L’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 46/CSR/2013 ha approvato le Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle Asl in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria. Le linee guida assolvono, tra l’altro, all’impegno assunto nel 2008 dal Ministero del Lavoro, della Sa- lute e delle Politiche sociali nei confronti del Food and veterinary office della Commissione europea, che prevedeva la definizione di uno standard di funzionamento delle autorità competenti e dei correlati sistemi di audit. Tale impegno era contenuto nel Piano di azione nazionale emanato in risposta alla raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANC0)/7594/2007. Gli standard di funzionamento sono funzionali a intraprendere un percorso per l’adeguamento e l’armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale e a indirizzare la verifica dell’applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Le linee guida sono destinate ai tre livelli di autorità sanitarie competenti per la sicurezza alimentare (nazionale, regionale, locale) per ottenere il miglioramento delle performances e delle attività di controllo ufficiale secondo i principi di “efficacia”, “appropriatezza”,”coerenza” e “qualità” e rappresentano lo strumento per assicurare una coerente attuazione degli audit sulle autorità competenti previsti dall’articolo 4 del reg. CE 882/2004. Le linee guida propongono “elementi di conformità” (best practices) ed “evidenze oggettive” (prove documentali a supporto dei sistemi di verifica correlati), ovvero quegli elementi (anche se non gli unici possibili) che contribuiscono al rafforzamento dei sistemi di gestione e della capacità di “governance” delle autorità competenti. Inoltre, gli “elementi di conformità” e le “evidenze oggettive” costituiscono degli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (sound conclusions nel testo inglese della decisione 2006/677/CE). Le linee guida si occupano al punto 5.4.1 e 5.4.2 della capacità di laboratorio e al punto 5.4.3 dei laboratori nazionali di riferimento, identificando gli standard per i tre livelli di autorità competenti, come illustrato nelle tabelle 3 e 4. I laboratori per l’autocontrollo (pubblici e privati) per le imprese alimentari I laboratori che eseguono le analisi per l’autocontrollo delle imprese alimentari non rappresentano formalmente la capacità di laboratorio delle autorità competenti. Tuttavia, tali laboratori supportano le im- Anno XV - 5 - Giugno 2013 Anno XV - 5 - Giugno 2013 Elementi di conformità Evidenze oggettive Prima fase Seconda fase Prima fase Seconda fase AUTORITÀ COMPETENTE REGIONALE Criteri e modalità di interfaccia tra la Acr e i laboratori ufficiali. Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad esempio, Arpa, Izs, Laboratori di sanità pubblica delle Asl) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti. Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del Cu. AUTORITÀ COMPETENTE LOCALE Accesso all’elenco dei laboratori ufficiali. Documentazione correlata. Coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento. * Prima fase: entro 3 anni dal recepimento delle linee guida - Seconda Fase: entro 5 anni dal recepimento delle linee guida Documenti di verifica (riesame) della doman- Documenti di verifica (riesame) della doman- Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell’offerta e del contratto relativi alle atti- da, dell’offerta e del contratto relativi alle atti- da, dell’offerta e del contratto relativi alle attività di laboratorio da eseguire. vità di laboratorio da eseguire. vità di laboratorio da eseguire. Coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella Coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento. programmazione dei Piani di campionamento. Elenco dei laboratori ufficiali regionali (se esistenti). Elenco dei laboratori ufficiali. Documenti normativi/Procedure documentate Documenti normativi/Procedure documentate per la designazione e revoca dei laboratori ufper la designazione e revoca dei laboratori uf- ficiali di cui dispone l’Acr, ove applicabile. ficiali. Accesso all’elenco dei laboratori ufficiali. Documenti di pianificazione e attività di riesa- Documenti di pianificazione e attività di riesa- Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra Autorità di controllo (Ac) me del contratto tra Ac e laboratori preposti al me del contratto tra Ac e laboratori preposti al controllo ufficiale. controllo ufficiale e laboratori preposti al controllo ufficiale. Capacità dei laboratori di soddisfare quantitatiCapacità dei laboratori di soddisfare quantita- vamente e qualitativamente le esigenze del Cu. tivamente e qualitativamente le esigenze del Pianificazione delle attività di campionamento Controllo ufficiale (Cu). con laboratori ufficiali (ad esempio, Arpa, Izs, Pianificazione delle attività di campionamento Laboratori di sanità pubblica delle Asl) comcon laboratori ufficiali (ad esempio, Arpa, Izs, prendente: numero di campioni, della tipoloLaboratori di sanità pubblica delle Asl) com- gia di analisi, tempi e modalità di risposta, diprendente: numero di campioni, della tipolo- stribuzione temporale dei conferimenti. gia di analisi, tempi e modalità di risposta, di- Criteri e modalità per la designazione e revostribuzione temporale dei conferimenti. ca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli uffiCriteri e modalità per la designazione e revo- ciali per i laboratori di cui dispone l’Autorità di ca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi controllo regionale (Acr), ove applicabile. dei campioni prelevati durante i controlli uffiCriteri e modalità di interfaccia con i laboratociali. ri ufficiali a cui l’Acr ha accesso. AUTORITÀ COMPETENTE CENTRALE Tabella 3 Standard di funzionamento per capacità di laboratorio* 53_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 31/05/13 14.55 Pagina 63 laboratorio alimentare 63 53_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 31/05/13 14.55 Pagina 64 laboratorio alimentare Tabella 4 Standard di funzionamento per i laboratori nazionali di riferimento* prese alimentari AUTORITÀ COMPETENTE CENTRALE AUTORITÀ COMPETENTE REGIONALE AUTORITÀ COMPETENTE LOCALE Prima fase Modalità operative per la designazione e la revoca dei Lnr e per la pubblicazione degli elenchi sul sito web del Ministero della Salute. Accesso agli elenchi dei laboratori Accesso agli elenchi dei laboratori Pubblicazione degli elenchi. Seconda fase Elementi di conformità Criteri per la designazione e revoca dei Lnr. Prima fase Comunicazione di denominazione e indirizzo di ciascun Lnr alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri. Seconda fase 64 Evidenze oggettive Elenco dei Lnr. *Prima fase: entro 3 anni dal recepimento delle linee guida - Seconda Fase: entro 5 anni dal recepimento delle linee guida nel monitoraggio dell’efficacia delle procedure di autocontrollo sia nell’ambito del processo sia nel controllo del prodotto finale. Pertanto rappresentano uno strumento fondamentale per le imprese alimentari per la gestione del sistema Haccp, che è alla base del sistema che le imprese stesse sono tenute per legge a realizzare, per assicurare che le produzioni alimentari rispettino i requisiti igienici previsti dalla normativa europea, e al contempo sono in grado di fornire alle autorità competenti dati utili a supporto di una più efficace attuazione del controllo ufficiale. L’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 2028 del 2004 ha disciplinato per la prima volta in Italia i requisiti minimi e i criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo. All’epoca era ancora vigente il decreto legislativo 155/1997, che era stato modificato dalla legge 526/1999, con l’introduzione dell’art. 3 bis. Tale articolo prevedeva che l’industria alimentare poteva far effettuare i controlli analitici dei prodotti anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle Regioni e Province autonome. I laboratori esterni dovevano essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 e alle procedure operative standard previste dal d.lgs 120/1992. Era poi demandata adun decreto del ministro della Sanità l’individuazione dei requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori per l’autocontrollo, di cui l’accordo 2028/CSR/2004 ne rappresentava l’attuazione. Con l’abrogazione del d.lgs 155/1997, avvenuta con il d.lgs 193/2007, sono sorti dubbi sulla validità dell’accordo del 2004. Per tale motivo, nella legge 88/2009 (art. 40) sono state dettate disposizioni per Anno XV - 5 - Giugno 2013 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 65 laboratorio alimentare Tabella 5 Elenco dei principali riferimenti normativi riguardanti la disciplina degli elenchi regionali dei laboratori che effettuano le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari REGIONE/PROV. AUTONOMA RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI Abruzzo Deliberazione del 6 aprile 2006, n. 335 Basilicata Deliberazione del 5 marzo 2007, n. 303 (modificata con d.g.r. n. 1911/2007) Bolzano Delibera della Giunta provinciale del 25 ottobre 2010, n. 1763 Calabria Deliberazione di Giunta Regionale del 27 aprile 2011, n. 153 Campania Delibera del 29 ottobre 2011, n. 535 Emilia-Romagna Delibera della Giunta regionale del 28 marzo 2011, n. 386 Determinazione del 22 novembre 2011, n. 15217 Friuli-Venezia Giulia Delibera della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2452 Lazio Deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011, n. 366. Liguria Delibera del 17 febbraio 2012, n. 169 Lombardia D.g.r. del 5 dicembre 2012, n. 4474 (modifica D.g.r. 266/2010) Marche Delibera Giunta regionale del 18 luglio 2011, n. 1041 Decreto dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza alimentare del 27 febbraio 2012, n. 24 Molise Delibera di Giunta regionale 298/2005 Piemonte D.g.r. del 18 ottobre 2004, n. 26-13680 Puglia D.g.r. del 15 febbraio 2005, n. 101 Determinazione del 6 luglio 2012, n. 230 Art. 6 del regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 1 Sardegna Determinazione dell’8 settembre 2011, n. 870 Sicilia D.d.g. del 14 giugno 2011, n. 1095/11 D.a. del 20 dicembre 2011, n. 2649/11 Toscana Legge regionale del 9 marzo 2006, n. 9 D.p.g.r. del 25 ottobre 2006, 49/R Trento Decreto del Presidente della Provincia del 19 agosto 2011, n. 13-71/Leg Umbria D.g.r. n. 1871 del 20 dicembre 2010 D.d. 6175/2011 Valle d'Aosta D.g.r. del 15 aprile 2011, n. 871 Veneto Delibera del 21 giugno 2011, n. 871 l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare, demandano a un apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione delle modalità operative di iscrizione, aggiornamento e cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l’effettuazione delle verifiche ispettive. Tale accordo è stato stipulato nel 2010 (n. 78/CSR) e riguarda i laboratori non annessi alle im- prese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari e quelli annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. In seguito a tale accordo, tutte le Regioni e le Province autonome hanno disciplinato i propri elenchi regionali, come illustrato nella tabella 5, in alcuni casi già operativi per effetto del prece- Anno XV - 5 - Giugno 2013 65 54_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 29/05/13 17.52 Pagina 66 laboratorio alimentare dente Accordo del 2004. Al momento, sono in fase di elaborazione linee guida nazionali per l’individuazione delle modalità di verifica dei laboratori da parte delle autorità competenti, in attuazione dell’art. 6 dell’accordo 78/CSR/2010. sta che rispettano i tempi previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione e l’ottenimento dei crediti formativi da parte del personale che opera nei laboratori. Conclusioni Le linee guida nazionali per individuare le modalità di verifica dei laboratori da parte delle autorità competenti sono in fase di elaborazione La valutazione delle performances dei laboratori: l’esempio della Toscana 66 A partire dal 2011, la Regione Toscana ha avviato un percorso di sperimentazione relativo alla misura delle performances dei laboratori pubblici che fanno parte del Sistema integrato dei laboratori. L’approccio adottato per l’identificazione degli indicatori si è basato su i seguenti elementi: • • • • • rilevanza per il Servizio sanitario regionale; chiara definizione dell’indicatore; accuratezza; semplicità della misurazione; raccolta dei dati non onerosa. Di seguito, si riporta l’elenco degli indicatori individuati: • % di esami che rispettano i tempi previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione; • % di determinazioni analitiche accreditate; • % di ring test con esito favorevole; • % di campioni non accettati; • ottenimento dei crediti formativi da parte del personale che opera nei Laboratori del sistema integrato. Dall’analisi dei dati relativi all’anno 2011 si è rilevato che le principali aree oggetto di miglioramento riguardano la percentuale di determinazioni analitiche accreditate e dei tempi di rispo- La capacità di laboratorio è un elemento fondamentale per un’autorità competente per la sicurezza alimentare, sia per gli obblighi imposti dalla normativa europea sia per i principi di efficienza ed efficacia che devono caratterizzare il sistema adottato dall’autorità stessa per garantire un adeguato controllo ufficiale. Oltretutto, è palese l’influenza dell’adeguatezza della capacità di laboratorio in termini sanitari ed economici negli scambi commerciali interfrontalieri di alimenti. Assicurare un’adeguata capacità di laboratorio è un impegno non banale, considerando ad esempio gli obblighi del sistema di accreditamento, il bisogno di avere e mantenere sia personale in possesso di elevate specializzazioni sia strumentazione ad alta tecnologia. Tali condizioni, inoltre, devono coniugarsi con le razionalizzazioni imposte dalla congiuntura economica negativa di questo periodo e dalle conseguenti norme riguardanti la spending review e il bisogno di garantire ai sistemi laboratoristici l’opportuna dinamicità, particolarmente necessaria in un settore come quello della sicurezza alimentare, nel quale esiste una rilevante componente emergenziale che deriva dalla gestione dell’allerta. Un aiuto alla sostenibilità dei sistemi di laboratorio può arrivare, ad esempio, dall’adozione di adeguati sistemi informatici Lims (Laboratory information management system), in grado di gestire in modo integrato dati e processi del laboratorio, riducendo fortemente i carichi di lavoro riguardanti l’accettazione dei campioni, la refertazione, i debiti informativi (flussi dati), la gestione delle manutenzioni e degli approvvigionamenti ecc. Adottare adeguati sistemi informatici Lims può aiutare la sostenibilità dei sistemi di laboratorio In questo contesto, diventa fondamentale organizzare la capacità di laboratorio secondo i principi Anno XV - 5 - Giugno 2013 53_67 laboratorio giugno 2013_54_67 laboratorio giugno 2013 31/05/13 12.56 Pagina 67 laboratorio alimentare dell’appropriatezza in sanità, partendo dal governo della domanda analitica. La governance della domanda analitica, attuata principalmente attraverso l’elaborazione di piani di campionamento sulla base dell’analisi del rischio da parte dei tre livelli di autorità competenti, permette di programmare e realizzare un’offerta analitica che coniuga la sostenibilità economica con l’affidabilità del sistema di laboratorio in termini di efficienza, efficacia, qualità e dinamicità. D’altra parte, l’organizzazione dell’offerta analitica, seguendo sempre i principi dell’appropriatezza in sanità, deve prendere in considerazione l’opportunità di riorganizzare la rete laboratoristica, attuando scelte innovative e coraggiose attraverso la formazione di centri regionali e interregionali di riferimento, in grado di produrre al tempo stesso maggiore qualità e risparmi. La governance trova il suo supporto idea3 le nei sistemi di monitoraggio delle performances di laboratorio che sappiano andare oltre la “sola” gestione della qualità del dato analitico, attraverso l’osservazione di indicatori riguardanti anche le prestazioni amministrative, finanziarie, gestionali e formative del laboratorio. Ne è un esempio il sistema attuato dal Laboratorio MeS di Pisa con alcuni Istituti zooprofilattici sperimentali o il sistema di valutazione attuato per il Sistema integrato dei laboratori della Toscana, nell’ambito del “bersaglio”3 ideato sempre dal Laboratorio MeS. Infine, un altro strumento di miglioramento è costituito dalla formalizzazione di un appropriato contratto di servizio tra il laboratorio e l’autorità competente locale in grado di sviluppare, anche per effetto del periodico riesame del contratto stesso, le attività di miglioramento continuo della qualità tra i due soggetti. Il “bersaglio” ideato dal Laboratorio Management & Sanità della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa è un set complesso di indicatori costruiti attorno a un "bersaglio" che permette un'immediata percezione del livello di qualità dei diversi servizi, ma anche dello stato di salute della popolazione (http://www.meslab.sssup.it/it/index.php?page=obiettivi-e-metodologie-della-valutazione). 67 Anno XV - 5 - Giugno 2013 68_69 finestra giugno 2013_68_69 finestra giugno 2013 29/05/13 17.54 Pagina 68 FINESTRA SULL’EUROPA Le novità in materia di igiene, sicurezza e controlli alimentari che giungono dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio. a cura di Dario Dongo FARE (Food & Agriculture REquirements), Bruxelles - Roma Informazione al consumatore, indicazione dell'origine I 68 l 26 aprile scorso, il Gruppo consultivo degli Stati membri presso la Commissione europea sulla catena alimentare e la salute degli animali e delle piante ha esaminato il rapporto sull'indicazione volontaria d'origine. La Commissione ha evidenziato la necessità di un approccio flessibile e settoriale nella stesura degli atti di esecuzione. Non appare possibile definire, infatti, una regola generale a valere per ogni categoria di prodotto. Si è inoltre discussa l'opportunità di considerare eventuali specificità nazionali. Circa l’indicazione d’origine obbligatoria delle carni utilizzate come ingrediente, lo studio è in fase di conclusione. In merito all’indicazione d’origine delle carni, la relazione finale dello studio commissionato dalla Dg Agri è attesa per il 3 giugno 2013. Gli atti di esecuzione, a prepararsi nel corso dei prossimi mesi, andranno presumibilmente al voto dello “Standing Committee” nella riunione di novembre, indi sottoposti al vaglio di Parlamento europeo e Consiglio. La Commissione dovrà decidere tra tre differenzi opzioni: • indicazione obbligatoria UE/non UE; • indicazione obbligatoria del Paese di allevamento e/o di macellazione; • indicazione obbligatoria dei Paesi di nascita, allevamento e macellazione (secondo lo schema previsto per le carni bovine). Controlli pubblici ufficiali e sicurezza, il progetto di riforma della CE I l 6 maggio scorso, la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di proposte legislative finalizzate a rafforzare l'applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza nell'intero corso della filiera alimentare, “from the seed to the fork”, all'insegna della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare, con un occhio di riguardo per le micro e piccole imprese. Le norme che attengono ai controlli ufficiali, sinora distribuite in 70 provvedimenti, saranno raccolte in cinque atti legislativi. In sintesi: • Controlli ufficiali. La Commissione ha riconosciuto l'esigenza di rendere più efficaci gli strumenti a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, per la puntuale verifica del rispetto delle regole comuni (mediante controlli, ispezioni e prove). Viene mantenuto il principio del finanziamento dei controlli attraverso apposite tasse, dalle quali sono tuttavia esentate le microimprese. Gli Stati membri dovranno integrare i piani nazionali di sorveglianza con appositi controlli antifrode, stabilire altresì sanzioni pecuniarie dissuasive. • Sanità animale. Un unico testo legislativo, fondato sul principio "prevenire è meglio che curare", é previsto per la tutela della salute degli animali nell'UE. Con l'obiettivo di stabilire un sistema unitario di sorveglianza e controllo delle malattie, capace di far fronte ai ri- Anno XV - 5 - Giugno 2013 68_69 finestra giugno 2013_68_69 finestra giugno 2013 29/05/13 17.54 Pagina 69 finestra sull’Europa schi inerenti alla salute e alla sicurezza di alimenti e mangimi in modo coordinato. Un efficace sistema di identificazione e registrazione degli animali permetterà di abbreviare i tempi di reazione ai primi focolai di malattie, limitarne la diffusione e ridurre quindi i rischi per la filiera e la salute dei consumatori. Viene introdotta una classificazione e una graduatoria di priorità per le malattie che possono richiedere un intervento centralizzato a livello UE, per un uso più efficace delle risorse. Si richiama il concetto di flessibilità per adeguare le misure in tema di sanità animale sia ai tipi e alle dimensioni delle diverse strutture (ad esempio, piccole e medie imprese, strutture a scopo ricreativo ecc.) sia alle diverse circostanze locali (per ciò che attiene alle registrazioni e autorizzazioni, alla detenzione di animali e di prodotti). Sono infine considerati i rischi nuovi e sconosciuti, nonché quelli legati a cambiamenti climatici significativi, prevedendosi appositi strumenti di intervento. • Salute delle piante. Per evitare la diffusione di nuovi parassiti nell'Unione, tutelare i coltivatori e le risorse forestali, la Commissione propone di rafforzare i sistemi di tracciabilità del materiale vegetale nel mercato interno, come pure i controlli sulle importazioni da Paesi terzi di merci ad alto rischio. Sono introdotte apposite procedure di sorveglianza ed eradicazione precoce dei focolai di nuove specie di parassiti, prevedendosi compensazioni economiche per i coltivatori danneggiati da misure di quarantena. • Materiale di riproduzione vegetale. Regole più semplici e flessibili per la commercializzazione delle sementi e altri materiali riproduttivi vegetali, con l'obiettivo di garantire la produttività, l'adattabilità e la diversità della produzione vegetale e forestale europea e di agevolarne gli scambi. Verrà chiarita l'esclusione degli scambi di sementi tra coltivatori non professionali. La nuova normativa mira ad ampliare le scelte degli utilizzatori verso nuove varietà migliorate e controllate, materiali che non rientrano nelle definizioni di varietà, varietà tradizionali e materiale per mercati di nicchia. Le varietà tradizionali e il materiale eterogeneo saranno soggetti a obblighi di registrazione ridotti, esonerati dagli obblighi di prova e da altre prescrizioni. Il pacchetto passerà ora all'esame di Parlamento europeo e Consiglio. Relazioni di filiera, parere del Comitato economico e sociale (Cese) Il Comitato economico e sociale europeo (relatore Igor Sarmir, Gr. I, SK) ha pubblicato il proprio parere sulle relazioni commerciali tra la Grande distribuzione organizzata (Gdo) e i fornitori di prodotti alimentari. Il parere riconosce l’ampiezza del fenomeno delle pratiche commerciali sleali della Gdo. Si manifesta preoccupazione sulle concentrazioni e gli oligopoli dei grandi operatori della distribuzione. Quanto alle possibili soluzioni, il Cese esprime scetticismo verso ipotesi di autoregolamentazione, sicuramente meno efficaci di regole cogenti, come quelle applicate in Italia e Ungheria. Il Comitato raccomanda perciò una normativa europea articolata in quattro punti: • obbligo di forma scritta dei contratti, ove definirsi a pena di nullità la durata, le caratteristiche dei prodotti e i loro prezzi, le modalità di consegna e pagamento; • termini legali e inderogabili di pagamento, 30 giorni per le merci deperibili e 60 giorni per le altre; • divieto di pratiche commerciali sleali; • controlli anche d'ufficio e sanzioni efficaci in capo alla pubblica autorità. PAC verso il 2020 Procedono i negoziati in sede di trilogo tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio. Al Consiglio Agricoltura tenuto a Bruxelles il 13-14 maggio 2013, cui ha partecipato per l’Italia il neoministro Nunzia De Girolamo, la presidenza irlandese ha avviato un dibattito su alcune questioni rimaste sospese. In particolare, le delegazioni sono state chiamate a esprimere posizione su “agricoltore attivo”e pagamenti diretti a favore dei piccoli e dei giovani agricoltori. La presidenza irlandese auspica il raggiungimento di un’intesa entro la fine del mese (n.d.r., giugno 2013). Anno XV - 5 - Giugno 2013 69 70_71 giurisprudenza giugno 2013_70_71 giurisprudenza giugno 2013 29/05/13 17.54 Pagina 70 GIURISPRUDENZA ALIMENTARE Il commento giuridico alle più recenti e significative sentenze in campo alimentare. a cura di Vincenzo Pacileo Magistrato, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino OGM,autorizzazione pubblicaper coltivare le sementi Cassazione penale, sentenza n. 19251 del 21 maggio 2012 (riferimento normativo: art. 1, d.lgs. 212/2001) 70 La semina di OGM richiede l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 212/2001 anche se detto OGM è già stato autorizzato a livello comunitario per l’immissione in commercio. L’art. 1, comma 5, del d.lgs. 212/2001, che sanziona la messa a coltura di OGM senza autorizzazione, è conforme alla normativa comunitaria. L a puntuale e densa pronuncia della Cassazione affronta un aspetto specifico della disciplina degli OGM, in particolare le disposizioni del decreto legislativo n. 212/2001. Occorre ricordare che il secondo comma dell’art. 1 del decreto stabilisce: «La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del ministro della Salute, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche». Il tratto saliente di questa disposizione è, dunque, che occorre un’autorizzazione pubblica per poter procedere alla coltivazione di sementi OGM, con la conseguenza che l’inosservanza di tale obbligo integra il reato descritto al comma 5 del medesimo articolo: «Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a € 51.700. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione». Nel caso vagliato dalla Cassazione, il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro di due fondi agricoli e delle piante di mais messe a coltura, ravvisando il reato di cui al citato art. 1 per avervi l’agricoltore proceduto in assenza della necessaria autorizzazione. Il tribunale del riesame, investito del controllo di legalità sul sequestro da parte dell’indagato, respingeva il ricorso, osservando, con una serie di argomentazioni che saranno riprese più approfonditamente dalla Cassazione, che il previo ottenimento dell’autorizzazione comunitaria all’immissione in commercio per quel tipo di semente OGM non escludeva la necessità di dotarsi della diversa e ulteriore autorizzazione di cui al d.lgs. 212/2001. L’indagato, allora, ha proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del tribunale, deducendo che l’interpretazione fornita da tale organo giudiziario non era aderente al sistema comunitario. Infatti, secondo il ricorrente, la direttiva 2001/18/CE sugli OGM distingue tra emissione deliberata di OGM a scopo diverso dall’immissione in commercio e immissione in commercio, attività entrambe sottoposte ad autorizzazione. Con la precisazione interpretativa che l’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui quel tipo di OGM era dotato, deve ritenersi comprensiva anche della semina e della successiva coltivazione. Ragionando altrimenti, secondo il ricorrente, si dovrebbe riconoscere l’esistenza di un vuoto normativo in quanto la direttiva non Anno XV - 5 - Giugno 2013 70_71 giurisprudenza giugno 2013_70_71 giurisprudenza giugno 2013 29/05/13 17.54 Pagina 71 giurisprudenza alimentare prevederebbe alcuna procedura autorizzativa per la semina per motivi commerciali. Inoltre, sempre a dire della difesa, quando pure si volesse aderire all’interpretazione del tribunale sulla portata applicativa del decreto legislativo 212/2001, esso sarebbe inapplicabile in quanto non notificato come “regola tecnica” alla Commissione europea. La Corte ha respinto tutte le argomentazioni della difesa. Il punto fondamentale della questione è stabilire se e perché l’inserimento nel catalogo comunitario di OGM per la sua messa in commercio non esima l’operatore dal richiedere la (ulteriore) autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 212 qualora intenda coltivare quella semente. Per arrivare a tale conclusione, il primo passaggio della motivazione investe la diversità di procedure comunitarie di autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM non a fini commerciali e per l’immissione in commercio di OGM. La prima è disciplinata dall’art. 6 della direttiva 2001/18/CE e prevede un’autorizzazione nazionale, la seconda è disciplinata dai successivi articoli da 12 a 19 e riguarda un’autorizzazione a livello comunitario. Il punto è che, nell’ambito di questo sistema, la semina e la successiva coltivazione di una semente OGM non rientra nella nozione di “immissione in commercio”, diversamente da quanto preteso dalla difesa. Infatti, l’art. 2 della direttiva definisce la “immissione in commercio” come la «messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente». Appare evidente, chiosa la Corte, che “la semina certamente non è un’operazione che possa essere ricompresa in tale definizione”. D’altra parte, l’art. 26-bis della direttiva 2001/18/CE ha rimesso agli Stati membri il potere di adottare tutte le misure ritenute opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Tale nuovo articolo è stato introdotto nella direttiva dal regolamento CE 1829/2003, che faceva seguito alla raccomandazione 2003/556/CE della Commissione europea. Quest’ultima, per quanto qui occorre sottolineare, metteva in evidenza che la direttiva 2001/18/CE aveva preso in considerazione soltanto gli aspetti relativi alla salute e all’ambiente dell’utilizzo di OGM, ma non aveva valutato le ricadute economiche derivanti dalla coesistenza di colture transgeniche, tradizionali e biologiche, coesistenza che doveva essere salvaguardata per consentire al consumatore la più ampia scelta di prodotti. Quel vuo- to normativo stigmatizzato dalla raccomandazione veniva così colmato con il citato art. 26-bis. È vero che la raccomandazione 2003/556/CE è stata abrogata, ma è stata sostituita dalla raccomandazione 2010/C200/01 del 13 luglio 2010, che ha ulteriormente ribadito la necessità di conservare agli Stati membri la libertà di decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM sul loro territorio. La Corte tira le somme di questo excursus concludendo che il d.lgs. 212/2001 è orientato anche ai profili di carattere economico della coesistenza tra colture diverse. Si sottolinea, altresì, che esso è coerente con i successivi sviluppi normativi in materia. In particolare, con la legge 5/2005 che, in attuazione della raccomandazione 2003/556/CE, ha disciplinato a livello nazionale la coesistenza tra i vari tipi di colture. Né il principio base di tale normativa è stato scardinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006, che ha dichiarato l’illegittimità soltanto di quelle disposizioni che non riconoscevano la competenza regionale in materia. Quanto alla conformità comunitaria del d.lgs. 212/2001, la Cassazione osserva che, in ossequio alle decisioni della Commissione europea e della giurisprudenza comunitaria, sarebbe contrastante con la legislazione comunitaria l’imposizione di un divieto assoluto all’utilizzo di sementi OGM in assenza di nuove evidenze scientifiche che lo giustificassero. Diverso, però, è il caso del d.lgs. 212, poiché esso demanda all’autorità competente una valutazione volta a verificare caso per caso il rispetto del principio di coesistenza e ad evitare il rischio di contaminazione tra colture transgeniche e tradizionali. L’ultimo motivo di ricorso contro la decisione del tribunale riguardava la presunta natura di norma tecnica del d.lgs. 212/2001, con la conseguenza dell’obbligo di notifica alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE. Anche su questo punto la Corte ha dato torto al ricorrente, richiamandosi alla nozione restrittiva di norma tecnica di cui all’art. 1 della direttiva citata. D’altra parte, si è aggiunto, l’art. 8 della direttiva deroga all’obbligo di immediata notifica nel caso che la norma costituisca semplice recepimento di una norma internazionale ed europea. E come si è visto, sostiene la Cassazione, il d.lgs. 212 è conforme alla disciplina comunitaria sulla coesistenza tra colture diverse, in particolare all’art. 26-bis della direttiva 2001/18/CE. Anno XV - 5 - Giugno 2013 71 72_74 rassegna giugno 2013_72_74 rassegna giugno 2013 29/05/13 17.55 Pagina 72 RASSEGNA DELLA NORMATIVA Segnalazione di normativa e provvedimenti relativi al settore alimentare pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. a cura della Redazione Periodo di riferimento: 29 aprile – 19 maggio 2013 Decisione di esecuzione 2013/205/UE, della Commissione del 25 aprile 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone. 72 (G.U.U.E. L117 del 27 aprile 2013) Decreto 15 aprile 2013 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Modifica al decreto 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell’articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. (G.U. n.99 del 29 aprile 2013) Raccomandazione 93/13/COL dell’autorità di vigilanza Efta del 21 febbraio 2013, relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari. (G.U.U.E. L 118 del 30 aprile 2013) Decreto 25 aprile 2013 – Ministero della Salute Integrazione al decreto 21 aprile 2011 relativo all’elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 15 settembre 2009 di iscrizione della sostanza attiva stessa nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (G.U. n. 101 del 2 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il regolamento CE 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica. Decreto 26 aprile 2013 – Ministero della Salute Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva “composti del rame” revocati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009. (G.U.U.E. L 118 del 30 aprile 2013) (G.U. n. 101 del 2 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 394/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l’allegato del regolamento UE 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. Regolamento di esecuzione UE 404/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Perù. (G.U.U.E. L 118 del 30 aprile 2013) (G.U.U.E. L 121 del 3 maggio 2013) Anno XV - 5 - Giugno 2013 72_74 rassegna giugno 2013_72_74 rassegna giugno 2013 29/05/13 17.55 Pagina 73 rassegna della normativa Regolamento di esecuzione UE 406/2013 della Commissione del 2 maggio 2013, che modifica, per quanto riguarda la sostanza prednisolone, l’allegato del regolamento UE 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. (G.U.U.E. L 121 del 3 maggio 2013) Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 274 Approvazione delle linee guida per l’applicazione del reg. CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002 oggetto di accordo sancito in data 7 febbrai 2013 in sede di Conferenza unificata. (B.U.R.E.R. n. 121 dell’8 maggio 2013) Decreto 19 aprile 2013 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Riconoscimento del Sannio Consorzio Tutela Vini e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla Docg Aglianico del Taburno e alle Doc Falanghina del Sannio e Sannio. Regolamento di esecuzione UE 421/2013 della Commissione del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Porc du Sud-Ouest (Igp)]. (G.U. n. 104 del 6 maggio 2013) (G.U.U.E. L 127 del 9 maggio 2013) Decreto 22 aprile 2013 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla Docg “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” e alla Doc «Montello - Colli Asolani”. Regolamento di esecuzione UE 422/2013 della Commissione del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Fin Gras/Fin Gras du Mézenc (Dop)). (G.U. n. 104 del 6 maggio 2013) Regolamento UE 415/2013 della Commissione del 6 maggio 2013, che stabilisce le responsabilità e i compiti supplementari dei laboratori di riferimento dell’UE per la rabbia, la tubercolosi bovina e la salute delle api, modifica il regolamento CE 737/2008 e abroga il regolamento UE 87/2011. (G.U.U.E. L 125 del 7 maggio 2013) Regolamento UE 416/2013 della Commissione del 6 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite (Moules de bouchot (Stg)). (G.U.U.E. L 125 del 7 maggio 2013) (G.U.U.E. L 127 del 9 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 423/2013 della Commissione del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Stornoway Black Pudding (Igp)). (G.U.U.E. L 127 del 9 maggio 2013) Decreto dirigenziale n. 60 del 10 maggio 2013. Laboratorio Chelab s.r.l. con sede legale in Resana (TV) e sede operativa in Lusciano (CE) – d.g.r.c. n. 535 del 29 ottobre 2011: iscrizione nel registro regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo. (G.U.R.Cam. n. 126 del 13 maggio 2013) Determinazione responsabile Servizio veterinario e Igiene alimenti 15 febbraio 2013, n. 1227 Anno XV - 5 - Giugno 2013 73 72_74 rassegna giugno 2013_72_74 rassegna giugno 2013 29/05/13 17.55 Pagina 74 rassegna della normativa Commercializzazione dei funghi (l.r. 6/1996 e s.m.i.). Chiarimenti e indicazioni operative inerenti modalità organizzative, vigilanza, prevenzione e controllo, di cui alla d.g.r. n. 2033/2012. (G.U.R.Cam. n. 126 del 13 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 455/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette ((Xira Syka Taxiarchi) (Dop)). (G.U.U.E. L 133 del 17 maggio 2013) Regolamento UE 438/2013 della Commissione del 13 maggio 2013, che modifica e rettifica l’allegato II del regolamento CE 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari. (G.U.U.E. L 129 del 14 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 456/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, recante misure transitorie per quanto riguarda i contingenti di importazione di latte previsti dal regolamento CE 2535/2001 e i contingenti di importazione di carni bovine previsti dai regolamenti CE 412/2008 e CE 431/2008 a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea. (G.U.U.E. L 133 del 17 maggio 2013) 74 Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 Proroga del termine di cui all’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008 relativo alla separazione degli stabilimenti di produzione della Dop Mozzarella di Bufala Campana da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. (G.U. n. 113 del 16 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 452/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (Igp)). (G.U.U.E. L 133 del 17 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 453/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Lakeland Herdwick (Dop)). Regolamento di esecuzione UE 457/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, recante deroga ai regolamenti CE 412/2008 e CE 431/2008 per quanto riguarda i contingenti di importazione di carni bovine per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. (G.U.U.E. L 133 del 17 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 458/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, che rettifica il regolamento CE 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. (G.U.U.E. L 133 del 17 maggio 2013) Decreto 6 maggio 2013 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Riconoscimento del Consorzio Botticino e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la Doc “Botticino”. (G.U. n. 114 del 17 maggio 2013) (G.U.U.E. L 133 del 17 maggio 2013) Regolamento di esecuzione UE 454/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ail fumé d’Arleux (Igp)). (G.U.U.E. L 133 del 17 maggio 2013) Decreto 6 maggio 2013 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Riconoscimento del Consorzio Montenetto e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la Doc “Capriano del Colle”. (G.U. n. 114 del 17 maggio 2013) Anno XV - 5 - Giugno 2013 75_78 focus giugno 2013_75_78 focus giugno 2013 29/05/13 17.55 Pagina 75 FOCUS NORMATIVO Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria. a cura di Gaetano Forte Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte Tracciabilità dei rifiuti, modifiche al Sistri Decreto 20 marzo 2013 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Termini di riavvio progressivo del Sistri. (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013) Come ormai noto, a causa degli evidenti limiti di carattere pratico che tale sistema ha evidenziato, gli ultimi provvedimenti in materia avevano prorogato l’entrata in vigore del sistema Sistri. In particolare, l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 aveva sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operatività del Sistri «allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali», prevedendo che il ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare fissi con decreto «il nuovo termine per l’entrata in operatività del sistema Sistri [...]». Poiché con specifica relazione di “Verifica del funzionamento del Sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato Sistri” l’Agenzia per l’Italia digitale ha ritenuto “[...] auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il perdurare della inoperatività provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realtà rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre più crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell’operatività”, sottolineando l’opportunità “[...] che il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l’occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli stru- menti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività”, con il provvedimento in esame il legislatore ha ritenuto di dover garantire il riavvio progressivo del Sistri articolandolo in due distinte fasi, con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati. Alla luce di ciò, è stabilito che: • per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013; • per gli enti e le imprese suddetti le procedure di verifica e allineamento sono state avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013; per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al Sistri il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014. È poi previsto che questi ultimi possano comunque utilizzare il Sistri su base volontaria dal primo termine di operatività del 1° ottobre 2013. Per tali enti e le imprese le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014. Gli enti e le imprese già iscritti al Sistri devono procedere alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi. Gli enti di cui sopra, soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del sistema rispettivamente previsto. Anno XV - 5 - Giugno 2013 75 75_78 focus giugno 2013_75_78 focus giugno 2013 29/05/13 17.55 Pagina 76 focus normativo È infine precisato che fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del Sistri continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sfarinati e paste alimentari, nuove norme su produzione e commercializzazione Decreto del Presidente Della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (G.U. n. 95 del 23 aprile 2013) 76 Come noto, in Italia, alcuni comparti sono presidiati da norme più rigide rispetto a quelle vigenti negli altri Stati dell’Unione europea, al fine di proteggere le caratteristiche qualitative delle produzioni tradizionali nazionali. La pasta è senza alcun dubbio uno di tali comparti. La normativa verticale di settore sulle paste alimentari trova la sua fonte normativa nella legge 4 luglio 1967 n. 580. Nel 2001, con d.p.r. 187, il legislatore ha abrogato e sostituito una serie di disposizioni ormai obsolete, mantenendo però in vigore parte della legislazione originaria. La recente novella si propone di semplificare e razionalizzare gli adempimenti necessari da parte dei produttori nonché, fermo restando il necessario rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, consentire la produzione di ulteriori varietà di sfarinati e paste alimentari per soddisfare la domanda di qualità e differenziazione alimentare espressa dai consumatori. Entrando nel merito, si premette innanzitutto che i primi cinque articoli del regolamento CE 187/2001 non sono stati toccati dalla novella. Modifiche all’articolo 6 del d.p.r. 187/2001 in materia di pasta Viene ammorbidito, in ossequio al principio comunitario del mutuo riconoscimento, il secco divieto di fabbricazione di pasta secca preparata con sfarina- ti di grano tenero di cui al comma 4, che viene così modificato: «4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinate all’esportazione, di cui all’articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca è vietato l’utilizzo di sfarinati di grano tenero». In linea con le interpretazioni espresse sul punto dalla Corte Costituzionale, l’inciso mira a tutelare il principio cardine della libera circolazione delle merci per cui non è consentito ad uno Stato membro dell’UE applicare una normativa nazionale che limiti l’importazione di merci prodotte e messe in commercio secondo le leggi dello Stato di provenienza. Al successivo comma 6 viene confermata la possibilità di reimpiego, nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all’uovo, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento, a condizione che ciò avvenga nell’ambito dello stesso stabilimento di produzione. Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.r. 187/2001 in materia di paste speciali L’articolo 7 del d.p.r. 187/2001 è sostituito dal seguente: • «1. È consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all’articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie. • 2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata dalla menzione dell’ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti. • 3. Qualora nella preparazione dell’impasto siano utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall’articolo 8. • 4. È altresì consentita la produzione di paste speciali mediante miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di vendita previste dall’articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo». Anno XV - 5 - Giugno 2013 75_78 focus giugno 2013_75_78 focus giugno 2013 29/05/13 17.55 Pagina 77 focus normativo A tal proposito, si osserva come proprio la neo introdotta possibilità di utilizzo di miscele di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o semola integrale di grano duro risponde alla necessità di uniformare la normativa alle richieste formulate dai consumatori. Dal punto di vista tecnico, il successivo comma 5 dispone che «nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri analitici previsti all’articolo 6, comma 3, sono applicati esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo apportato dalla materia prima impiegata, sia dell’effetto esercitato sul parametro analitico finale dall’ingrediente aggiunto, ovvero dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento analitico, occorrerà verificare la ricetta all’origine, che dovrà essere resa disponibile dall’operatore alimentare su richiesta dell’organo di controllo». I parametri richiamati sono quelli relativi all’umidità massima consentita nel prodotto finale, delle ceneri, delle proteine e dell’acidità massima. Modifiche all’articolo 8 del d.p.r. 187/2001 in materia di pasta all’uovo Si premette che la definizione di pasta all’uovo rimane quella riportata nel d.p.r. 187/2001, ai sensi del quale la pasta all’uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65. Il d.p.r. in commento ridimensiona il numero minimo di steroli nella pasta all’uovo e, di conseguenza, anche l’estratto etereo. Il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.r. 187/2001 è sostituito dal seguente: • «3. Per l’accertamento del requisito di cui al comma 1, l’estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca». Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.r. 187/2001 in materia di divieti Scompare dal testo il divieto di vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali, peraltro pleonastico in quanto già chiaramente affermato in via generale da altre disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sicurezza ed igiene alimentare. Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.r. 187/2001 in materia di disposizioni transitorie e finali L’articolo 12 del d.p.r. 187/2001 è sostituito dal seguente: • «Art. 12 – Nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo nonché destinata all’esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi di comunicazione verso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali secondo le modalità di trasmissione stabilite con apposito decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i ministri dello Sviluppo economico, della Salute e dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica». Si evidenzia, inoltre, un’importante norma per i produttori italiani che esportano in altri Stati UE o in Paesi terzi: • «2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le materie prime e le sostanze Anno XV - 5 - Giugno 2013 77 75_78 focus giugno 2013_75_78 focus giugno 2013 29/05/13 17.55 Pagina 78 focus normativo 78 utilizzabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: “Materie prime e/o prodotti finiti non destinati al mercato nazionale” o con altre modalità tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza. • 3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l’impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente decreto, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito registro di carico e scarico le cui caratteristiche e modalità di tenuta sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1. • 4. Salvo quanto previsto dall’articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l’importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti dell’autorità’ amministrativa previsti dal presente regolamento. • 5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico e scarico, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali 26 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2002, n. 113, recante disposizioni applicative dell’articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari». Uova, flessibilità nei controlli Regolamento di esecuzione UE 342/2013 della Commissione del 16 aprile 2013, che modifica il regolamento CE 589/2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. (G.U.U.E. L 107 del 17 aprile 2013) Dispone l’art. 24 del regolamento CE 589/2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE 1234/2007 (il cosiddetto “Unico Ocm”) per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova che «1. Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di controllare il rispetto del presente regolamento. • «2. I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova». Tuttavia, taluni requisiti previsti dal regolamento si applicano in una fase specifica della catena di commercializzazione (ad esempio, a seconda dei casi, sito di produzione, centro di condizionamento o vendita al dettaglio) e devono essere pertanto oggetto di un controllo in tale fase. Per garantire un certo grado di flessibilità con riguardo ai controlli da effettuare nelle diverse fasi della catena di commercializzazione, il secondo paragrafo del citato articolo 24 del regolamento CE 589/2008 è sostituito dal seguente: • «2. I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.» Anno XV - 5 - Giugno 2013 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 79 FILO DIRETTO CON L’ESPERTO Trovano spazio in questa rubrica le numerose richieste di chiarimenti e di consigli che giungono alla nostra rivista. Le risposte sono date, a seconda del contenuto dei quesiti, da personalità del mondo dell’avvocatura, della consulenza o degli organismi preposti al controllo. Invia il tuo quesito a: [email protected] Se il prodotto è surgelato deve essere indicato in etichetta L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) ha contestato a un mio cliente che sull’etichetta adesiva, apposta sulla confezione cartonata rigida con disegno del prodotto finito (torte surgelate), sul cui retro sono specificate la temperatura e le modalità d'uso, fosse riportato solo il nome di fantasia e l'elenco degli ingredienti e non la dicitura “prodotti dolciari surgelati”. Quanto rilevato da Icqrf è fondato? to, nello stesso campo visivo del termine minimo di conservazione e della quantità. L'utilizzo di immagini o simboli non può prescindere dalla citazione espressa delle informazioni prescritte; • anche a prescindere dalla normativa di settore che prevale sulle regole generali, tanto il d.lgs. 109/1992 (art. 4), quanto il reg. UE 1169/2011 (all. VI, parte A, punto 1) prescrivono che la denominazione dell'alimento comprenda o sia accompagnata dallo stato fisico (ad esempio "surgelato"), nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente (rispetto, ad esempio, a un "congelato"). Risponde Dario Dongo Avvocato, FARE (Food & Agriculture REquirements) Aziende agricole, gli steps per produrre succhi e confetture È opinione dello scrivente, confortata dalla D.ssa Franca Peron di Aiipa (associazione che rappresenta in Italia le industrie dei surgelati), che i rilievi di Icqrf siano ben fondati. Ricordiamo infatti che: Un’azienda agricola che vende frutta, intesa come attività prevalente, può produrre succhi e confetture, come attività marginale? Come deve essere implementato il processo produttivo? • l'art. 8 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (recepimento della direttiva 89/108/CE sugli alimenti surgelati) dispone che, ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, i prodotti surgelati riportino, in prossimità della denominazione di vendita, il termine "surgelato"; • lo stato di surgelazione deve essere perciò comunicato, unitamente al nome del prodot- Risponde Manuela Vinay Responsabile Area Sicurezza alimentare Gruppo Maurizi Per poter iniziare la produzione di succhi e confetture, l’azienda deve possedere innanzitutto i prerequisiti strutturali necessari a garantire la salubrità del prodotto in tutte le fasi di produzione, così come prescritto dal reg. CE 852/2004, allegato 2, capitolo I (Requisiti generali applica- Anno XV - 5 - Giugno 2013 79 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 80 © Fotolia.com filo diretto con l’esperto 80 bili alle strutture destinate agli alimenti) e capitolo II (Requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati). Successivamente sarà necessario presentare alla Asl di competenza comunicazione di modifica attività per l’inserimento delle nuove tipologie di lavorazione. Il manuale Haccp aziendale e tutto il processo produttivo dovranno quindi essere implementati in base a quanto previsto dall’allegato II del reg. CE 852/2004 e dalle norme verticali di settore. Alimenti preconfezionati, il codice del lotto può essere sostituito dalla data di scadenza Un’azienda autorizzata al confezionamento di caramelle può sostituire in etichetta il codice di lotto con la data di scadenza del prodotto? Risponde Dario Dongo Avvocato, FARE (Food & Agriculture REquirements) La direttiva 2011/91/UE, che abroga e perciò sostituisce la previgente direttiva 1989/396/CEE (recepita in Italia con d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109), conferma l’obbligo di inserire il codice di lotto sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati. L’operatore mantiene libera responsabilità di prescegliere un codice alfanumerico, che può anche essere sostituito dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza ove essi siano completati con la citazione del giorno. Senza dimenticare il significato proprio dell’apposizione del lotto, che è quello di contrassegnare una partita di prodotti alimentari realizzati in circostanze spazio-temporali pressoché identiche, ai fini dell’eventuale gestione di azioni correttive (ritiro, richiamo) laddove si riscontrino successivi problemi di sicurezza del prodotto. Anno XV - 5 - Giugno 2013 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 81 filo diretto con l’esperto Panifici e produzione di pizze farcite Una Asl campana, pur autorizzando i panifici con le autorizzazioni 10.72.00 (produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati) e 10.71.10 (produzione di prodotti di panetteria freschi), vieta ai panifici la produzione di focaccia (con utilizzo di mozzarella) pur possedendo le attrezzature e rispettando i flussi descritti nel manuale Haccp e garantendo la rintracciabilità dei prodotti. È lecito? Risponde Dario Dongo Avvocato, FARE (Food & Agriculture REquirements) L’attività di panificazione è disciplinata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (come modificato dalla legge di conversione 248/2006), all’articolo 4. La denominazione di “panificio” é riservata alle imprese che svolgano l’intero ciclo di produzione del pane (dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale) e sono previste specifiche condizioni per l’avvio dell’attività, frattanto esentata dall’obbligo di autorizzazione camerale. Quasi tutti i panifici realizzano tra i vari prodotti anche le pizze farcite (con prodotti trasformati di origine animale), senza incontrare ostacoli da parte delle Asl allorché ricorrano le seguenti condizioni: • il panificio disponga di un locale o di un’area correttamente attrezzata secondo le caratteristiche prescritte dal reg. CE 852/2004 (il cosiddetto “Igiene 1”) e da eventuali regolamenti comunali di igiene; • l’analisi dei rischi e le procedure a garanzia della sicurezza alimentare (buone prassi, Haccp, rintracciabilità) siano coerenti alle produzioni; • le singole lavorazioni (per categorie di prodotti) siano comprese nella cosiddetta Scia. Tuttavia, i moduli predisposti dalle Asl per presentare la Scia differiscono, da Regione a Regione, anche in guisa delle attività esercitate (panifici, focaccerie, pasticcerie ecc.). In Regione Campania, tutte le attività svolte devono essere annotate (riferendo ai codici Ateco) in un unico documento (d.dir. reg. 31/2008). I codici Ateco, peraltro, sono uno strumento statistico (utilizzato in prevalenza dall’Istat), la cui funzione è quella di classificare le “attività economiche” secondo il criterio dell’attività prevalente. Lo stesso criterio è adottato ai fini delle classificazioni di cui al d.lgs. 194/2008. Non si comprende perciò il significato, né il fondamento giuridico, del richiamo a uno strumento statistico nazionale per limitare attività economiche e produttive che invece rispondano alla normativa europea applicabile. Il controllo delle temperature nella mensa di una clinica sanitaria Nella mensa di una clinica sanitaria è obbligatorio il controllo delle celle/frigoriferi con registratori di temperatura in continuo o è sufficiente un controllo manuale quotidiano con termometro portatile e registrazione su apposita scheda? Risponde Manuela Vinay Responsabile Area Sicurezza alimentare Gruppo Maurizi Il controllo delle temperature delle dotazioni frigorifere mediante registratori di temperatura in continuo non è obbligatorio per la tipologia di attività descritta. Salvo poche eccezioni, tra cui, ad esempio, il trasporto e la conservazione degli alimenti surgelati nei locali di immagazzinamento e nei punti vendita (reg. CE 37/2005), non esistono obblighi specifici in merito alle modalità di controllo delle temperature. In base a quanto disposto dal reg. CE 852/2004, le imprese alimentari devono infatti disporre di strutture per il magazzinaggio dei prodotti deperibili «progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata». Considerata inoltre la rilevanza sanitaria che ha il mantenimento della catena del freddo, il solo controllo manuale quotidiano con termometro portatile non può considerarsi sufficiente se la Anno XV - 5 - Giugno 2013 81 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 82 filo diretto con l’esperto dotazione frigorifera non presenta un display della temperatura visibile all’esterno. La presenza, infatti, di un dispositivo di lettura esterno alla dotazione frigorifera permette un monitoraggio visivo continuo che va ad integrare il monitoraggio effettuato dall’operatore ad intervalli regolari e prestabiliti (generalmente 3 volte al giorno) in base alla valutazione del rischio e all’analisi dei pericoli. Certificarsi ISO 22716 non è obbligatorio Secondo il reg. CE 1223/2009, cogente dall’11 luglio prossimo, un’azienda che lavora nel campo dei cosmetici naturali, utilizzando oli essenziali di estrazione vegetale, deve certificarsi ISO 22716? Esiste un software per redigere un manuale relativo alle buone pratiche di fabbricazione? 82 Risponde Manuela Vinay Responsabile Area Sicurezza alimentare Gruppo Maurizi Il nuovo reg. CE 1223/2009 richiede alle aziende produttrici di cosmetici di adottare le cosiddette “buone pratiche di fabbricazione”. Questo obbligo, in realtà, era già presente nella normativa italiana (legge 713/1986) senza che però tali pratiche venissero esplicitate; veniva cioè lasciata libertà alle aziende di adottare delle norme, purché queste garantissero la fabbricazione di un prodotto che non fosse dannoso per la salute. A partire dal prossimo 11 luglio, queste norme saranno invece esplicitate nella forma dei requisiti previsti dalla ISO 22716. Tuttavia, alle aziende non viene richiesta la certificazione, che rimane dunque volontaria, ma viene solo chiesto di applicare quanto stabilito dalla norma. Il vantaggio di un’eventuale certificazione metterebbe semmai le aziende al riparo da controlli approfonditi da parte delle autorità competenti, in quanto già di per sé garanzia del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. Attualmente, non siamo a conoscenza dell’esistenza di un software che permetta di redigere un manuale relativo alle buone pratiche di fabbricazione. Ortofrutta, data di scadenza e Tmc sono obbligatori solo per i preconfezionati Per i prodotti ortofrutticoli freschi, non lavorati e confezionati, esiste l’obbligo di indicare la data di scadenza o il termine minimo di conservazione? Risponde Domenico Stirparo Avvocato, Aiipa Tutti i prodotti ortofrutticoli freschi, indipendentemente dal fatto che siano o meno avvolti da involucro protettivo, sono disciplinati dalle norme di commercializzazione del regolamento CE 1234/2007 (Ocm unica) e dal relativo regolamento di attuazione, il reg. UE 543/2011. Tale ultimo regolamento prevede, all’allegato II, parte 4, norme di commercializzazione specifiche per lattughe, indivie, ricce e scarole, che sono tenute a riportare le seguenti indicazioni esterne: identificazione (nome e indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore), natura, origine, categoria e calibro del prodotto. Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza sono invece indicazioni previste per i soli prodotti preconfezionati, disciplinati dalla direttiva CE 2000/13, come ad esempio (sempre a proposito degli ortofrutticoli freschi) nel caso dei prodotti di IV gamma che, essendo già lavati e pronti per il consumo, sono esenti dall’applicazione delle norme di cui ai regolamenti sopra citati (ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. d), del reg. UE 543/2011) e sono soggetti esclusivamente alle disposizioni previste dalla normativa generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (direttiva CE 2000/13, recepita in Italia con d.lgs. 109/1992). Controllo delle temperature e utilizzo di data-loggers Il regolamento CE 37/2005 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione uma- Anno XV - 5 - Giugno 2013 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 83 filo diretto con l’esperto na prescrive l’utilizzo di data-loggers per i congelatori e per i mezzi di trasporto dei congelati, ma esclude i congelatori utilizzati per la vendita al dettaglio. È obbligatorio installare data-loggers nei congelatori e nelle celle frigorifere dei supermercati, dei ristoranti e delle mense? Risponde Stefano Saccares Responsabile Centro studi Sicurezza alimentare Izs Lazio e Toscana Nell’ambito dell’ampia normativa sulla sicurezza alimentare, solo il regolamento CE 37/2005 fa riferimento al controllo della temperatura con strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e a intervalli regolari, la temperatura dell’aria in cui si trovano i prodotti surgelati, specificandone l’uso esclusivo per i mezzi di trasporto e per i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana. In tutti gli altri casi menzionati nel quesito, è obbligo dell’Operatore del settore alimentare (Osa) e, quindi, del responsabile dell’autocontrollo attivare sistemi per la rilevazione e la registrazione della temperatura che saranno conformi e adeguati all’analisi del rischio effettuata dal responsabile dell’autocontrollo, in relazione anche alle dimensioni della produzione. Naturalmente, viene data facoltà all’Osa di scegliere, tra strumenti manuali e/o meccanici, quelli che più si addicono alle proprie esigenze, sempre nel rispetto dell’obbligo generale di controllare e registrare le temperature di esercizio delle proprie apparecchiature. I contenuti della dichiarazione di conformità del fornitore di Moca Un’azienda casearia quale dichiarazione deve richiedere al proprio fornitore di imballaggi primari (vaschette, film, carta vegetale, fuscelle, nastrini, etichette) per essere a norma con la legislazione cogente? È vero che occorrono anche le schede di sicurezza? Risponde Domenico Stirparo Avvocato, Aiipa Gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 108/1992 prevedono che il fornitore di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti debba sempre accompagnare i prodotti forniti con una dichiarazione di conformità alle vigenti normative in tema di materiali a contatto, in modo tale da consentire la tracciabilità dei prodotti forniti lungo tutta la filiera. Il d.p.r. 777/1982 (modificato dal d.lgs. 108/1992) e il d.m. del Ministero della Sanità 21 marzo 1973 dettano indicazioni generali da riscontrarsi sulla dichiarazione di conformità del fornitore di materiali a contatto, che deve contenere: • un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica; • indicazioni sull’identità del produttore; • indicazioni sull’identità dell’importatore; • indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso; • data e firma del responsabile. La dichiarazione di conformità deve essere corredata da documentazione idonea a supportare e dimostrare quanto in esso presente (ad esempio, risultati delle prove, calcoli ecc.) e i prodotti devono recare le informazioni previste dagli artt. 15 e 16 del reg. CE 1935/2004. Nulla è specificamente previsto, in tal senso, per le cosiddette “schede di sicurezza”. Indicazioni più specifiche sul contenuto della dichiarazione di conformità, a seconda del tipo di materiale a contatto fornito, sono reperibili nella nota del Ministero della Salute dell’11 ottobre 2011 (DGSAN.VI/32249-P11/10/2011 I.4.c.c.8.10/2), consultabile sul sito web del Ministero. Antiagglomerante E536, in etichetta non deve essere indicato L’antiagglomerante E536 si può utilizzare? Nel caso in cui sia additivato al sale che utilizzo per il comparto caseario lo devo dichiarare in etichetta? In quanto leggermente tossico in soluzione acquosa ed in ambiente acido ed utilizzando per Anno XV - 5 - Giugno 2013 83 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 84 filo diretto con l’esperto la produzione casearia acido citrico, potrebbe risultare pericoloso? Risponde Domenico Stirparo Avvocato, Aiipa 84 L’additivo E536 appartiene alla famiglia dei ferrocianidi e, in base alla regolamentazione sugli additivi (reg. CE 1333/2008), può essere impiegato laddove esplicitamente previsto ai sensi dell’allegato II del predetto regolamento. Nel caso di specie, tale additivo può essere impiegato nel sale alimentare nella misura massima di 20 mg/kg (all. II, parte 5, cat. 12.1.1 del regolamento citato) come antiagglomerante, cioè con la specifica finalità di ridurre la tendenza delle particelle di sale di aderire l’una all’altra formando ammassi grumosi. L’indicazione in etichetta di tale additivo non è prevista, in quanto la funzione antiagglomerante viene svolta nel sale e non nel prodotto lattiero-caseario. In tal senso, è chiaro quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. 109/1992, secondo cui non sono considerati ingredienti «gli additivi la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito”. Quanto alle asserite interazioni con l’acido citrico, occorre considerare che l’impiego di tale additivo nel sale è stato valutato, sotto il profilo del rischio per la sicurezza, da Efsa prima che venisse autorizzato ai sensi della nuova regolamentazione europea sugli additivi. Ad ogni modo, il produttore, qualora fosse a conoscenza di possibili rischi legati all’impiego di talune sostanze additive nei prodotti alimentari, sarebbe comunque tenuto a informarne la Commissione UE ai sensi del regolamento sopra richiamato (art. 26). Trasporto di alimenti non deperibili, i requisiti igienico-sanitari Quali sono i requisiti igienico-sanitari richiesti per gli automezzi da adibire al trasporto di alimenti non deperibili e bevande per il rifornimento di distributori automatici? È possibile richiedere una Dia per una “normale autovettura senza coibentazione”? Risponde Manuela Vinay Responsabile Area Sicurezza alimentare Gruppo Maurizi Come qualsiasi altro mezzo utilizzato per il trasporto di prodotti alimentari, gli automezzi adibiti al trasporto di alimenti per il rifornimento dei distributori automatici devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dall’all. II, cap. IV, del reg. CE 852/2004. In particolare, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati «devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione». Quanto all’utilizzo di una “normale autovettura senza coibentazione” si fa presente che sebbene l’automezzo nel caso specifico non necessiti di dispositivi atti al mantenimento di una temperatura refrigerata, i materiali utilizzati per la coibentazione del vano di carico garantiscono condizioni microclimatiche tali da preservare la conservazione dei prodotti trasportati limitandone l’esposizione a temperature elevate e/o fonti di calore; tali condizioni sono di fatto controindicate nelle etichette di molti prodotti non deperibili comprese le bevande. Per quanto detto, la coibentazione è auspicabile. In ogni caso, l’Osa deve indicare le modalità attraverso le quali durante il trasporto, con qualsivoglia automezzo, garantisce il rispetto dei requisiti di conservazione indicati per tali prodotti e dei requisiti imposti dal suddetto regolamento in termini igienico-strutturali (requisiti di sanificabilità del vano di carico e/o dei contenitori utilizzati) e in termini procedurali (protezione dei prodotti da ogni forma di contaminazione). Anno XV - 5 - Giugno 2013 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 85 filo diretto con l’esperto Cumulabilità delle sanzioni Il lavabo deve essere collocato nell’antibagno Le sanzioni previste dall’art. 6 del d.lgs. 193/2007 sono cumulabili? Ad esempio, un’impresa che non abbia notificato l’attività alimentare ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 deve essere sanzionata solo per tale omissione oppure può anche essere assoggettata ad altre sanzioni come la mancata implementazione del Piano di autocontrollo igienico o la mancata implementazione delle procedure di rintracciabilità? Risponde Manuela Vinay Responsabile Area Sicurezza alimentare Gruppo Maurizi Risponde Domenico Stirparo Avvocato, Aiipa In linea generale, valgono per le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 193/2007 i medesimi criteri valevoli per le norme penali e per tutte le disposizioni oggetto di provvedimenti legislativi di de-penalizzazione. Di conseguenza, per valutare se tra più fattispecie di illecito vi sia un rapporto di cumulabilità o di assorbimento occorrerà prendere in considerazione il bene giuridico tutelato da ciascun precetto e, in considerazione di tale bene giuridico, valutare se la condotta posta in essere da colui al quale viene imputata la violazione sia stata suscettibile di offendere uno o più beni giuridici. A tal fine, occorre rammentare che la disciplina generale in materia di illeciti amministrativi de-penalizzati prevede l’applicabilità del criterio del cumulo giuridico delle sanzioni, nel senso che colui il quale, con un’azione o un’omissione, viola diversi precetti o commette più violazioni dello stesso precetto sarà destinatario della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. In via di principio, tenuto conto della diversità di beni giuridici tutelati dalle diverse fattispecie previste dall’art. 6 del d.lgs. 193/2007 e anche in considerazione dell’ipotesi che ciascuna delle condotte menzionate nel quesito possa essere valutata sotto il profilo dell’integrazione degli estremi del reato penale (oltre che dell’illecito amministrativo), nulla esclude, a parere di chi scrive, che le sanzioni di cui all’art. 6 della norma sopra citata possano essere oggetto di cumulo. Un’attività di vendita-rivendita di pane ricade nel campo di applicazione del reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Il citato regolamento, nel suo allegato II, cap. I, ci informa che i gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione alimenti. In poche parole, ci sta chiedendo la presenza di un antibagno. Scopo del regolamento è definire linee guida affinché l’Osa possa garantire i requisiti di igiene previsti e fissati dal regolamento stesso per un elevato livello di tutela dei consumatori in materia di sicurezza alimentare. Per capire e interpretare il reg. CE 852/2004, bisogna sempre ricordarsi quale sia il suo scopo, perché molto spesso non entra nello specifico, lasciando ampio margine di valutazione. Considerando che il locale ove sono presenti i gabinetti è un’area “sporca”, è consuetudine interpretare il regolamento con la necessità di avere un lavamani al di fuori del locale ove sono presenti i gabinetti, in modo che gli operatori possano lavarsi le mani ed uscire senza toccare nient’altro. Anche in questo caso, il provvedimento non specifica la posizione dei lavamani, ma riporta solo che devono essere «in numero sufficiente ed adeguatamente collocati nonché segnalati». È chiaro quindi che là dove il limite giuridico è espresso con un giudizio soggettivo «adeguatamente collocati» non si può che rispondere con un parere altrettanto soggettivo, ma dettato dall’esperienza. Per essere igienicamente più sicuri è bene che il bagno abbia un antibagno con il suo lavamani dotato di sapone liquido (battericida) erogato con dispenser, acqua calda e fredda, un’apertura non manuale, disponibilità di asciugatura igienica (carta monouso) e, infine, una porta che si apre a spinta verso l’esterno in modo da poter uscire dall’antibagno senza toccare la maniglia. Anno XV - 5 - Giugno 2013 85 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 86 filo diretto con l’esperto Su una confezione di pasta di semola di grano duro, la cui semola è prodotta in Italia a partire da grano di provenienza estera, è presente la dicitura “prodotto italiano”. È corretto? Per stabilire l’origine della semola bisogna considerare dove è stato coltivato il grano o dove è avvenuta la trasformazione del grano in semola? Risponde Dario Dongo Avvocato, FARE (Food & Agriculture REquirements) 86 La dicitura “prodotto italiano” vale a esprimere che l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto ha avuto luogo in Italia. Poiché questo è il criterio che determina l’origine del prodotto, secondo quanto previsto nel Codice doganale comune (reg. CE 450/2008, art. 36), richiamato anche nel reg. UE 1169/2011. La pasta, quindi, é a pieno titolo “Made in Italy” laddove prodotta in Italia, se pur con una semola ottenuta da una miscela di grani italiani e comunitari/extracomunitari. Il reg. UE 1169/2011 ha peraltro introdotto due novità di rilievo: • le etichette da utilizzarsi a decorrere dal 14 dicembre 2014 dovranno precisare la diversa provenienza dell’ingrediente primario (ad esempio, “prodotto con semola di grano di diversa origine”), oppure specificare la stessa (ad esempio, “prodotto in Italia con semola ottenuta da grano canadese”); • la Commissione europea dovrà valutare l’impatto della eventuale estensione dell’obbligo di previsione d’origine in etichetta a una serie di prodotti, tra cui i mono-ingrediente e quelli che abbiano un ingrediente primario (> 50%). Ove del caso, presentare una proposta regolativa in tal senso. Anche i prodotti preconfezionati in omaggio devono essere etichettati La mia azienda deve confezionare in sacchetti di plastica dei peperoncini piccanti da “aggiungere” come omaggio a bottiglie di olio di oliva regolarmente commercializzate. © Fotolia.com La pasta prodotta in Italia è “Made in Italy” anche se la semola è importata Anno XV - 5 - Giugno 2013 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 87 filo diretto con l’esperto Tali confezioni devono essere etichettate? Se sì, quali sono le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta? Risponde Domenico Stirparo Avvocato, Aiipa Da come è formulato il quesito, si può desumere che il venditore della bottiglia di olio intenda aggiungere al proprio prodotto sacchetti di peperoncini già pronti al consumo e preconfezionati secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 109/1992, cioè avvolti «interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata». Premesso quanto sopra, si evidenzia che tutti i prodotti alimentari preconfezionati devono essere etichettati a norma del suddetto decreto, a prescindere dal fatto che siano ceduti a titolo gratuito o dietro pagamento di un corrispettivo. Le informazioni da apporre sull’etichetta dei peperoncini sono pertanto quelle di cui all’art. 3 del d.lgs. citato. In particolare: la denominazione, la lista ingredienti, il peso, il numero di lotto o altre indicazioni di cui all’art. 13, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, il responsabile del prodotto, lo stabilimento di produzione o confezionamento. A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell’art. 14, comma 1, la denominazione, il peso e il termine minimo di conservazione/data di scadenza devono figurare nello stesso campo visivo della confezione. Si suggerisce, comunque, di apporre una specifica indicazione, utile a chiarire che il sacchetto di peperoncini viene ceduto a titolo gratuito unitamente alla bottiglia di olio e non è pertanto commerciabile singolarmente. Vendita di vaschette di carne con sacchetti di aromi, cosa indicare in etichetta Uno stabilimento di macellazione e sezionamento ovi-caprino vorrebbe fornire a uno dei suoi clienti della grande distribuzione organizzata vaschette di tagli freschi, a cui è aggiunto un sacchetto confezionato contenente “miscela di aromi naturali”. Sull’etichetta da apporre sulla vaschetta devono essere riportate le specifiche degli aromi? Risponde Stefano Saccares Responsabile Centro studi Sicurezza alimentare Izs Lazio e Toscana Nel caso specifico, il contenuto del sacchetto non rientra tra gli ingredienti, in quanto l’aggiunta degli aromi al prodotto è una possibilità lasciata al gusto del consumatore, il quale, in fase di preparazione, è libero di scegliere se utilizzare o meno il contenuto del sacchetto. Pertanto, salvaguardati i principi generali che regolamentano le diciture da riportare in etichetta e, soprattutto, quanto viene riportato nel recente regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, si ritiene, nel caso specifico, che sia sufficiente riportare in etichetta la presenza del sacchetto contenente “miscela di aromi naturali”, in quanto le specifiche del prodotto sono riportate sul sacchetto. Porzionamento e confezionamento di formaggi Dop e Igp È possibile porzionare e confezionare il Parmigiano Reggiano e il Grana? Rispondono Dario Dongo e Paolo Usuelli Avvocati In linea teorica, soggetti terzi possono porzionare e confezionare i formaggi Dop e Igp, salvo tuttavia verificare in concreto quanto segue. Il regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (abrogativo del reg. CE 510/2006) dispone che le denominazioni d’origine protetta e le indicazioni geografiche protette rispettino gli appositi disciplinari, i quali devono comprendere una serie di elementi, tra cui le «informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del di- Anno XV - 5 - Giugno 2013 87 79_88 filo diretto giugno 2013_79_88 filo diretto giugno 2013 29/05/13 17.56 Pagina 88 © Fotolia.com filo diretto con l’esperto 88 ritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi» (articolo 7, comma 1, lett. a). Il “gruppo richiedente” in Italia corrisponde ai Consorzi di tutela, i quali sono titolati ad avanzare proposte di disciplina regolamentare, nonché a svolgere attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle Dop/Igp. Tali attività possono esplicarsi a ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio (legge 526/1999 e sue disposizioni applicative, tra cui il decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela e attribuzione delle funzioni di cui all’art. 14, c. XV, ivi previsto). In particolare, il Consorzio ha il potere di definire con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento le modalità di attuazione delle operazioni. La risposta al quesito va perciò ricercata caso per caso, guardando ai disciplinari dei singoli prodotti tutelati, ove è spesso previsto, quale condizione, il rilascio di apposita autorizzazione consortile. La stipula della convenzione con il Consorzio non è invece richiesta allorquando il formaggio venga porzionato direttamente nel punto vendita, allorché l’operazione avvenga in presenza del consumatore (il quale si trova perciò nella condizione di verificare la presenza del marchio d’origine sul prodotto). Un ulteriore vincolo da verificare ai fini del condizionamento di un prodotto Dop/Igp può essere costituito dalle previsioni del disciplinare sulla zona geografica. Parecchi Consorzi (ad esempio, Parmigiano-Reggiano, Fontina ecc.), adducendo la necessità di salvaguardare la reputazione e il prestigio del prodotto, nonché la difficoltà e i costi elevati dei controlli su porzionatura e confezionamento al di fuori dell’area di produzione tipica, hanno inserito in disciplinare l’obbligo di eseguire tali operazioni nella sola area di produzione definita. Una misura quasi eccezionale, che può essere autorizzata dalla Commissione a fronte di apposita istanza del “soggetto richiedente”, adeguatamente motivata. Come è appunto avvenuto in alcuni dei casi accennati. Anno XV - 5 - Giugno 2013 89_91 prodotti giugno 2013_89_91 prodotti giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 89 PRODOTTI E SERVIZI Tecnafood Bomporto (MO) Tel. 059 909881 Fax 059 907336 [email protected] www.tecnafood.it Biofinder rileva il biofilm in soli 30 secondi I l biofilm è un’aggregazione di microorganismi contraddistinta dalla secrezione di una matrice adesiva e protettiva che aderisce alle superfici e che protegge i batteri dai normali metodi di pulizia. La presenza di biofilm sulle superfici di lavoro di un’industria alimentare è la principale causa di contaminazione del prodotto finale. Biofinder è un prodotto specifico per l’individuazione del biofilm sulle superfici che facilita il controllo dell’igiene nell’industria alimentare. Il funzionamento di Biofinder è molto semplice. Infatti, è sufficiente spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da analizzare ed immediatamente si potrà vedere se la superficie è interessata da biofilm. Nel caso di esito positivo, il liquido spruzzato inizierà immediatamente a formare una leggera schiuma effervescente; al contrario, se dopo un minuto dall’applicazione non si avranno alterazioni del liquido spruzzato, l’esito sarà negativo. Al termine del test sarà sufficiente risciacquare la superficie interessata con acqua per eliminare il Biofinder. I vantaggi di Biofinder sono numerosi: utilizzarlo in quanto chiunque può interpretare i risultati del test. 89 • semplificazione dei processi di monitoraggio di igiene delle superfici; • possibilità di controllare sia grandi sia piccole superfici, senza sprechi; • assenza di residui dopo risciacquo della superficie successivamente all’uso; • non è richiesto personale specializzato per Anno XV - 5 - Giugno 2013 89_91 prodotti giugno 2013_89_91 prodotti giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 90 prodotti e servizi R-Biopharm Italia Melegnano (MI) Tel. 02 98233330 Fax 02 9834100 [email protected] www.r-biopharm.com Trilogy®Analytical Laboratory: l’affidabilità comincia da qui l Trilogy® Analytical Laboratory è un laboratorio appositamente studiato per lo sviluppo e la realizzazione di procedure analitiche di qualità per l’industria agroalimentare. I metodi analitici Trilogy® sono frutto di una ricerca volta a fornire procedure d’analisi precise e sicure che rispondano alle richieste della clientela. L’impegno di Trilogy® si esprime, oltre che con l’affidabilità dei servizi analitici offerti, con la rapidità dei tempi di elaborazione e la competitività dei prezzi dei propri prodotti. In particolare, Trilogy® Analytical Laboratory fornisce un’ampia gamma di standard, anidri o in soluzione, per oltre 30 diverse micotossine, tra cui aflatossine, zearalenone, fumonisina, patulina, ocratossina e tricoteceni. Questi standard possono essere utilizzati per esperimenti di arricchimento nella verifica delle prestazioni del laboratorio o per l’analisi delle micotossine mediante HPLC o GC. Gli standard anidri Trilogy® sono di facile impiego: una semplice operazione di ricostituzione riduce la necessità di maneggiare pericolose polveri contenenti micotossine. 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Anno XV - 5 - Giugno 2013 89_91 prodotti giugno 2013_89_91 prodotti giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 91 prodotti e servizi Rivoira, attivo a pieno regime il nuovo impianto di frazionamento dell’aria Dolcificanti, PureCircle e i suoi partners europei presentano la nuova generazione di stevia I P l nuovo modello di crescita passa per l’efficienza produttiva, il risparmio energetico, il basso impatto ambientale. Sono queste le parole d’ordine che hanno guidato Rivoira nella realizzazione del nuovo impianto di frazionamento dell’aria per la produzione di ossigeno, azoto e argon di Verrès, in Val d’Aosta, entrato in funzione nel settembre 2012. I gas prodotti nel sito sono tutti in fase liquida e la loro applicazione è rivolta ai settori più diversi, tra cui il confezionamento alimentare. Per maggiori informazioni, www.rivoiragas.it ureCircle e i suoi partners europei incrementano la loro gamma di soluzioni destinate ai professionisti del settore agroalimentare con una nuova generazione di estratti di stevia: Stevia 3.0. Stevia 3.0 permette di raggiungere una qualità organolettica superiore e permette di ottenere una riduzione ottimale del tenore in zuccheri e calorie nei prodotti alimentari. 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Questi sistemi integrano le macchine e i prodotti di pulizia TASKI ottimizzando il consumo di sostanze chimiche, aumentando la produttività e garantendo risultati di qualità; • TASKI Quantum: un sistema per la pulizia dei pavimenti, che consiste in un esclusivo telaio con mop piatto a due lati, che consente ai clienti di aumentare la metratura coperta da ogni singolo passaggio; • TASKI Pur-Eco: una nuova linea di prodotti di pulizia per uso quotidiano, che vi aiuta a pulire qualsiasi edificio in modo sostenibile; • carrelli ergonomici TASKI, dotati di mops e panni in microfibra Nordic Swan, che fanno parte del sistema TASKI Jonmaster Cleaning Cycle. Per maggiori informazioni, www.diversey.com ’individuazione della soluzione corretta per i processi di pesatura in aree potenzialmente pericolose è una scelta difficile. Per supportare i produttori, Mettler Toledo ha pubblicato il catalogo Atex. Questo catalogo gratuito fornisce soluzioni per la pesatura in ambienti potenzialmente pericolosi nel settore alimentare, farmaceutico e chimico. Per facilitare gli acquisti in aree potenzialmente pericolose, il catalogo ATEX raccoglie tutti i prodotti in un’unica guida sulle normative e sulla sicurezza riguardanti terminali di pesatura automatici e manuali, bilance accurate, celle di carico, bilance pesa veicoli e molto altro. Per scaricare una copia gratuita del catalogo ATEX, visitate il sito www.mt.com/ind-hazcat Arcadia Biosciences e DuPont Pioneer collaborano allo sviluppo di un olio speciale A rcadia Biosciences e DuPont Pioneer hanno annunciato di aver stipulato una partnership per lo sviluppo di un particolare olio dall’elevato valore nutritivo per i mercati consumer mondiali. L’obiettivo della collaborazione è lo sviluppo di nuove varietà di cartamo che producano un olio con elevati livelli di acido arachidonico, secondo procedure focalizzate, affidabili ed efficaci in termini di costi. L’accordo si basa su un’innovazione genetica di DuPont Pioneer, oltre che sullo sviluppo dell’organizzazione del raccolto e sulle competenze in ambito normativo. Per maggiori informazioni, www.pioneer.com Anno XV - 5 - Giugno 2013 91 92_93 EFSA giugno 2013_92_93 EFSA giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 92 EFSA Pareri, pubblicazioni, eventi e raccomandazioni pubblicati sul sito dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (www.efsa.europa.eu). a cura di Emanuela Giorgi Csm, i rischi per la salute e i metodi per individuarli 92 I pericoli di ordine microbiologico e chimico associati alla carne suina e di pollame separata meccanicamente sono simili a quelli collegati alla carne separata non meccanicamente (carne fresca, carne macinata o piatti a base di carne). Tuttavia, il rischio di crescita microbica aumenta con l’uso di processi produttivi ad alta pressione. Sono queste alcune delle conclusioni cui giunge un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla carne separata meccanicamente, pubblicato da Efsa, il cui gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici ha anche sviluppato un modello che aiuta a individuare la carne separata meccanicamente e a distinguerla da altri tipi di carne. La carne separata meccanicamente deriva dalla carne rimasta sulle carcasse dell’animale una volta asportati i tagli più pregiati. Questa carne può essere asportata meccanicamente e utilizzata in altri alimenti. Esistono due tipi di carne separata meccanicamente: la carne separata meccanicamente “ad alta pressione”, che ha la consistenza di una pasta e può essere usata in prodotti come gli hot dogs, e la carne separata meccanicamente “a bassa pressione”, che ha un aspetto simile alla carne macinata. Secondo le conclusioni del parere di Efsa, i possibili rischi microbiologici associati alla carne separata meccanicamente sono simili a quelli correlati alla carne separata non meccanicamente. I rischi microbiologici e chimici derivano dalla contaminazione delle materie prime e da prassi igieniche non corrette durante la lavorazione della carne. Tuttavia, i processi produttivi ad alta pressione aumentano il rischio di crescita microbica. Infatti, tali processi provocano una maggior degradazione delle fibre muscolari e, insieme a ciò, un rilascio di nutrienti, i quali forniscono un substrato favorevole alla crescita batterica. Per quanto riguarda i pericoli chimici, gli esperti del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare rendono noto di non prevedere preoccupazioni parti- colari di ordine chimico, purché i livelli massimi di residui ammessi vengano rispettati. Il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (Biohaz) ha preso in considerazione diversi parametri per distinguere la carne separata meccanicamente dalla carne separata non meccanicamente e, sulla scorta dei dati disponibili attualmente, ha individuato nel calcio (rilasciato dalle ossa durante la lavorazione) il parametro chimico più adatto. Gli esperti hanno infatti sviluppato un modello che utilizza i livelli di calcio come ausilio per individuare i prodotti a base di carne separata meccanicamente. Il modello sarà utile alle istanze politiche nonché agli operatori e agli ispettori del settore alimentare per distinguere la carne separata meccanicamente da quella separata non meccanicamente. Al fine di migliorare la differenziazione tra carne separata meccanicamente, ottenuta mediante tecniche a bassa pressione, e carne disossata a mano, Efsa raccomanda l’utilizzo di studi specificamente concepiti per raccogliere dati sui potenziali indicatori. Anno XV - 5 - Giugno 2013 92_93 EFSA giugno 2013_92_93 EFSA giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 93 efsa Antibiotico-resistenza, relazione Efsa-Ecdc La terza relazione congiunta Efsa-Ecdc sulla resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici che interessano esseri umani, animali e alimenti evidenzia il perdurare di resistenza a una serie di antimicrobici in Salmonella e Campylobacter, i principali batteri responsabili delle infezioni di origine alimentare nell’Unione europea. La relazione si basa sui dati raccolti dagli Stati membri dell’UE per il 2011. Un’elevata percentuale di batteri del genere Campylobacter, la principale causa delle malattie di origine alimentare nell’UE, rilevati negli esseri umani, negli animali destinati alla produzione alimentare e negli alimenti è risultata resistente alla ciprofloxacina, un antimicrobico di importanza fondamentale, a fronte di un basso livello di resistenza registrato per un secondo antimicrobico di importanza primaria: l’eritromicina. Complessivamente, nell’UE, la co-resistenza agli antimicrobici di importanza primaria è risultata bassa: ciò significa che vi sono ancora disponibili opzioni per il trattamento delle gravi infezioni causate da questi batteri. Si è inoltre registrata un’elevata resistenza agli antimicrobici di uso comune. Nel caso di Salmonella, la plurifarmacoresistenza, ovvero la resistenza ad almeno tre diverse classi di antimicrobici, è stata complessivamente elevata nell’UE. Nell’uomo, un’alta percentuale di Salmonella si è rivelata resistente agli antimicrobici di uso comune; lo stesso risultato si è osservato negli animali, in particolare suini e tacchini. È stata osservata, inoltre, un’elevata resistenza alla ciprofloxacina in isolati da pollame. Si sono riscontrati, tuttavia, bassi livelli di co-resistenza ad antimicrobici di importanza fondamentale in Salmonella isolata da esseri umani, animali destinati alla produzione alimentare e alimenti. “Se non vogliamo perdere la possibilità di utilizzare alcuni antimicrobici che oggi rappresentano un trattamento efficace delle infezioni batteriche nell’uomo, servono sforzi congiunti nell’UE, che vedano la partecipazione degli Stati membri, degli operatori sanitari, dell’industria, degli allevatori e di molti altri soggetti”, spiega Bernhard Url, responsabile della direzione “Valutazione del rischio e assistenza scientifica” di Efsa. Aggiunge il direttore di Ecdc, Marc Sprenger: “Con una sorveglianza armonizzata della resistenza agli antimicrobici in isolati da esseri umani e animali potremo predisporre opportune informazioni in vista di azioni efficaci per prevenire l’ulteriore diffusione della resistenza agli antimicrobici nell’uomo. Per agevolare la comparabilità dei dati a livello UE, Ecdc continuerà a incoraggiare gli Stati membri a utilizzare i metodi e le linee guida emanati da Eucast (Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica). Inoltre, Ecdc continuerà a coordinare la Giornata europea degli Antibiotici, un’iniziativa europea per la salute, che fornisce una piattaforma e un supporto per le campagne nazionali sull’uso prudente degli antibiotici negli esseri umani”. Aspartame, parere rinviato a novembre Efsa e Commissione europea hanno concordato di estendere a novembre il termine di scadenza della nuova valutazione dell’aspartame da parte dell’Autorità per poter disporre di tempo sufficiente a esaminare e trattare le nuove informazioni e i commenti pervenuti tramite la pubblica consultazione sul parere in bozza. Grazie ai commenti ricevuti, gli esperti del gruppo scientifico di Efsa sugli additivi alimentari e le fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (gruppo Ans) hanno individuato aspetti della bozza del parere e passi cruciali della metodologia scientifica applicata (compresa l’espressione delle incertezze) che essi desiderano chiarire meglio prima di procedere alle conclusioni finali. Dal 9 gennaio al 15 febbraio 2013 Efsa ha tenuto una consultazione pubblica on line sulla versione preliminare del proprio parere scientifico riguardante la nuova valutazio- ne dell’aspartame (E 951), usato come additivo alimentare. Il 9 aprile, l’Autorità ha concluso il processo tenendo una riunione di aggiornamento e verifica per discutere dei commenti pervenuti. L’Efsa ha ricevuto oltre 200 commenti su argomenti come i criteri in base ai quali gli esperti Efsa selezionano gli studi per valutare il rischio, la sicurezza dei metaboliti dell’aspartame e come esprimere al meglio le incertezze evidenziate nella bozza di parere. Anno XV - 5 - Giugno 2013 93 94_97 news giugno 2013_94_97 news giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 94 NEWS DAL NET Rassegna di notizie e articoli internazionali del settore agroalimentare. In basso è indicata la fonte, completa dell’indirizzo Internet. http www:// a cura di Gabriella Carcassola 94 È stato recentemente proposto un nuovo metodo per valutare la cremosità o la consistenza dei nuovi prodotti alimentari, basato sulla valutazione del suono che generano mentre “interagiscono” con la lingua di chi se ne sta cibando. La nuova tecnologia, messa a punto da Nizo food research, nei Paesi Bassi, registra e analizza i suoni generati dallo sfregamento della lingua a contatto con il cibo e, di conseguenza, può essere impiegata per predire gli effetti sensoriali dei nuovi alimenti. L’azienda sostiene che è particolarmente indicata per i produttori di alimenti a basso contenuto di grassi e carboidrati, in quanto consente di rilevare “il comportamento della lingua” in funzione delle sensazioni avvertite. © Fotolia.com Tribologia “orale” per studiare gli effetti sensoriali degli alimenti Henrik Prinz, della Nizo food research, ha affermato che “le misure reologiche standard si utilizzano per determinare la viscosità di una determinata sostanza. Più interessante è il modo con cui la frizione tra una sostanza e una superficie cambia in funzione della natura della superficie stessa. E per questo spesso si ricorre alla tribologia. Tuttavia, la superficie di plastica o acciaio inossidabile dei tribometri classici non Tribologia “orale” per studiare gli effetti sensoriali degli alimenti http://www.foodmanufacture.co.uk/Ingredients/Sensory-effects-of-foodstuffs-measured-by-newtechnology/?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%252BSubject&c=8jb8fczn7UTBNhsJss65Bt6bjP2YEPJ%252B (La notizia sul sito “FoodQuality”). Anno XV - 5 - Giugno 2013 94_97 news giugno 2013_94_97 news giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 95 newsdalnet può mimare la mucosa soffice e dotata di papille della lingua di una persona”. Prinz sostiene che la nuova “tribologia acustica” registra e analizza i suoni generati dalla lingua durante la masticazione. George van Aken, inventore di questa nuova tecnologia, ha quindi aggiunto: “I suoni prodotti dalla lingua derivano dalle vibrazioni del tessuto che la compone quando entra in contatto con l’alimento. Tali vibrazioni sono recepite dai recettori meccanici della lingua, che forniscono sensazioni relative alla viscosità, alla consistenza e alla grossolanità di ciò che si sta assaggiando. La tribologia acustica è quindi un metodo non invasivo, fornisce misure in tempo reale e può essere direttamente applicata agli esseri umani, senza necessità di alcuna preparazione delle superfici”. In pratica, la tribologia acustica misura le sensazioni del consumatore proprio laddove il consumatore stesso valuta l’alimento, ossia in bocca. Laboratori Fera, benefici mondiali Un network internazionale per la sicurezza alimentare ha po- tenziato la capacità di rilevare la presenza di residui di pesticidi in Guatemala e America centrale e ha perfezionato le tecniche per l’individuazione delle aflatossine. Questo è quanto affermato da Imogen Foster, responsabile della Food and environment research agency (Fera) international food safety training lab (Ifstl), del Regno Unito. Il primo Ifstl è stato inaugurato, negli Stati Uniti, nel settembre 2011, dalla Food and Drug administration (Fda), in collaborazione con l’università del Maryland e l’organizzazione Waters. In seguito, per migliorare la preparazione in tema di sicurezza alimentare dei mercati che esportano in Europa, Waters e Fera hanno aperto, a gennaio, un nuovo laboratorio a York, nel Regno Unito. Foster ha dichiarato che “i due Ifstl hanno lo scopo di coordinare e condividere le competenze. Si prevede l’apertura di altri Ifstl anche in Asia che, unendosi alla rete già esistente, contribuiranno a diffondere la conoscenza e l’applicazione delle migliori pratiche a livello mondiale”. L’obiettivo degli Ifstl è fungere da modello globale, invitando i governi, gli scienziati e l’industria privata a contribuire all’armonizzazione di formazione, competenze e tecnologie e a far fronte a problemi di sicurezza alimentare. “In meno di due anni – ha sottolineato Foster – gli Ifstl hanno formato studenti provenienti da 20 Paesi diversi, tra cui Cina, Indonesia, Guatemala e Cile. Un esempio? In Guatemala, l’Ifstl ha permesso al laboratorio nazionale di decuplicare la sua capacità di rilevare la presenza di residui di antiparassitari e migliorare i test impiegati per il rilevamento delle aflatossine”. Il network ha anche aiutato i diversi governi a capire come migliorare la loro sicurezza alimentare, come ridurre la contaminazione e, quindi, come implementare le esportazioni. 95 Semplificare i “green claims”, lo dice la Ce La complessità e la varietà delle indicazioni “green” sui prodotti europei hanno suggerito una nuova iniziativa, al fine di creare un mercato unico anche per le “eco-indicazioni”. Il 9 aprile, la Commissione europea ha lanciato l’iniziativa “Un mercato unico per i green products”, allo scopo di sem- Laboratori Fera, benefici mondiali http://www.foodqualitynews.com/Innovation/Food-safety-training-boss-outlines-Fera-lab-benefits/ ?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%252BSubject&c =8jb8fczn7USdK5XyPgbCnS%252B6i8f52Ow4 (La notizia sul sito “FoodQuality”). Semplificare i “green claims”, lo dice la Ce http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/EC-aims-to-simplify-confusing-greenclaims/ ?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BSubject&c =8jb8fczn7UTaHlxmewXNyCCt%2Fsw0KVnw (La notizia sul sito “FoodNavigator”). Anno XV - 5 - Giugno 2013 94_97 news giugno 2013_94_97 news giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 96 newsdalnet 96 plificare le iniziative “verdi” nell’Ue, che sembra abbiano iniziato a fungere da vere e proprie barriere per la circolazione dei green products. La Commissione europea (Ce), ha fatto notare che ha sottolineato che un’azienda alimentare che vuole registrare un suo prodotto come “green” ha a disposizione “una serie infinita e alquanto confusa di scelte, metodi e iniziative”, spesso diverse in ogni stato Ue. “Si devono armonizzare i metodi di valutazione delle caratteristiche ambientali dei prodotti alimentari, per creare condizioni di parità, ridurre i costi ed evitare che ciascuno segua solo le sue regole”. Inoltre, sempre la Ce, ha fatto notare che l’attuale sistema è complicato non solo per i produttori, ma anche per i consumatori. “Attualmente, i consumatori hanno poche informazioni su ciò che è realmente “green”. La non attendibilità delle informazioni spinge i consumatori spinge il consumatore a non acquistare i green products¸ anche se in realtà vorrebbe farlo. Il numero dei green claims è in continuo aumento, ma la terminologia utilizzata è sempre più vaga e superficiale. E la fiducia dei consumatori viene meno”. Secondo un recente sondaggio il 48% dei consumatori europei, intenzionato ad acquistare un green product, non lo ha fat- to, perché non soddisfatto dalle indicazioni riportate. È stato così avviata un’iniziativa triennale, basata su due metodi, il Product environmental footprint (Pef) e l’Organisation environmental footprint (Oef), che saranno impiegati come definizione unica dei green products nell’Unione europea. Questi metodi definiscono i principi per una comunicazione trasparente, chiara e uguale per tutti e la Ce ha invitato le società, le organizzazioni private e la comunità finanziaria a farne uso volontariamente. Acidi grassi trans, forte calo negli alimenti UK Uno studio ha dimostrato che, dal 2007 a oggi, nel Regno Unito, è notevolmente diminuito il livello di acidi grassi trans nei prodotti alimentari trasformati. Attualmente, gli acidi grassi trans presenti negli alimenti inglesi sono soprattutto di origine naturale, in quanto quelli artificiali sono stati ridotti del 75%. Gli acidi grassi trans naturali sono di origine animale (ruminanti) e possono essere presenti nella carne e nei prodotti lattiero-caseari, mentre quelli artificiali derivano dall’idrogenazione industriale degli oli vegetali e, un tempo, erano ampiamente utilizzati negli alimenti trasformati per aumentarne la shelf life, il gusto e la consistenza, fino a quando, negli anni ’90, un report ha evidenziato la correlazione tra una dieta ricca di acidi grassi trans e un maggior rischio di malattie coronariche. L’istituto Food research e una divisione del dipartimento della salute britannico hanno pubblicato, l’esito di una ricerca condotta per determinare i livelli di acidi grassi trans in 65 milioni di campioni alimentari, tra cui pizza, pane all’aglio, dolci e snack. I risultati hanno evidenziato che la quantità media più alta di acido elaidico (principale acido grasso trans artificiale), riscontrata in campioni di merluzzo fritto in pastella e di patatine da asporto, è pari a 0,2 g ogni 100 g di prodotto. Nel rapporto si afferma che “i livelli di acidi grassi trans artificiali presenti negli alimenti trasformati si sono notevolmente ridotti, rispetto a quanto rilevato 20-30 anni or sono. Gli acidi grassi trans, quando presenti ad alti livelli, sono in genere di origine naturale”. Questi risultati sono stati raggiunti nell’arco di dieci anni, periodo in cui le aziende britanniche si sono impegnate a non utilizzare gli acidi grassi trans nella preparazione dei loro alimenti e a ricorrere all’uso di miscele di oli (palma, girasole, colza ecc.) e a particolari tecniche Acidi grassi trans, forte calo negli alimenti UK http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/Reformulation-revolution-Trans-fatty-acids-records -big-drop-in-UK-foods-since-2007/?utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign =Newsletter%2BWeekly&c=8jb8fczn7USTF%2BNG%2BVb4pp6CX5R8%2BmxN (La notizia sul sito “FoodNavigator”). Anno XV - 5 - Giugno 2013 94_97 news giugno 2013_94_97 news giugno 2013 29/05/13 17.57 Pagina 97 newsdalnet di lavorazione (frazionamento e interesterificazione). Residui di pesticidi, semplificarne la valutazione Secondo il Federal institute for risk assessment (Bfr), nell’Unione europea, non esiste un metodo univoco per valutare il rischio cumulativo dei residui di pesticidi negli alimenti. L’istituzione scientifica, con sede in Germania, propone una soluzione “semplice e trasparente” per determinare il rischio cumulativo, basata sugli indici di rischio (Hi, Hazrad index) dei diversi principi attivi. Il metodo garantisce la giusta protezione dei consumatori e può essere implementato includendo ulteriori informazioni tossicologiche. Qualsiasi metodo dovrebbe poter essere utilizzato nella pratica di tutti i giorni e dovrebbe consentire la rapida e sicura determinazione della pericolosità per i consumatori di un campione alimentare contenente residui di più pesticidi. Il BfR sostiene che, attualmente, l’individuazione della presenza di più principi attivi, in grado di interagire tra loro, in campioni di frutta e verdura è sempre più frequente. Ma cosa si intende per indice di rischio? È la misura della capacità del residuo di una sostanza attiva ingerita con l’alimento di raggiungere il valore tossicologico limite. Ebbene, secondo l’opinione pubblica, la presenza di residui di più pesticidi è alquanto allarmante, ma, in base ai dati disponibili, i quantitativi di residui consentiti o i livelli massimi di residui di pesticidi non possono compromettere la salute dei consumatori, né se si ingeriscono più residui contemporaneamente né se si ingeriscono a breve tempo uno dall’altro. Tecnologia cloud contro le frodi alimentari John Bailey, vicepresidente e solutions consulting della JDA, ha affermato che con la “cloud technology” si potrebbe memorizzare un’infinita quantità di dati riguardanti gli ingredienti a partire dai codici a barre dei prodotti, senza ricorrere eccessivamente al server: “I dati sono immediatamente disponibili, indipendentemente da chi sta gestendo i server”. Dal canto suo, Michelle Campbell, direttore dell’azienda, ha precisato che “la tecnologia ha dimostrato che è possibile garantire una tracciabilità del 100%. Il problema principale è individuare chi avrà il compito di verificare che venga utilizzata. Attualmente, è applicabile alla catena di approvvigionamento”. “Un altro problema – ha continuato Bailey – è dato dal fatto che la catena di approvvigionamento coinvolge rivenditori, produttori e fornitori, tutte figure professionali che potrebbero essere di parte”. Per questo, Campbell e Bailey hanno proposto un sistema in cui una terza parte, con a cuore gli interessi dei consumatori, come la Food standard agency (Fda), potesse sorvegliare il flusso di dati. “Infatti, è la Fda che necessita di un quadro complessivo. Il rivenditore potrebbe essere portato a difendere i suoi interessi”. Infine, Campbell e Bailey hanno ribadito la necessità che i regolamenti validi per l’industria farmaceutica, che impongono approvazione e tracciabilità, siano estesi anche all’industria alimentare, così da garantire la perfetta e totale conoscenza di tutti gli ingredienti. Residui di pesticidi, semplificarne la valutazione http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/Pesticide-residue-assessment-must-be-simple -and-transparent-says-BfR/?utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign =Newsletter%2BWeekly&c=8jb8fczn7USNMFnf%2BgeVqBobhSESgul0 (La notizia sul sito “FoodNavigator”). Tecnologia cloud contro le frodi alimentari http://www.foodproductiondaily.com/Supply-Chain/Cloud-technology-could-fight-horse-meat-type -foodfraud/?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2B Subject&c=8jb8fczn7USn3pX3ywJZ476MOnOJcvs5 (La notizia sul sito “FoodProductionDaily”). Anno XV - 5 - Giugno 2013 97 98_103 mostre giugno 2013_98_103 mostre giugno 2013 29/05/13 17.58 Pagina 98 MOSTRE FIERE E CONVEGNI • Sicurezza microbiologica Criteri di sicurezza applicabili ai prodotti alimentari all’interno dell’Unione europea: puntualizzazioni e riflessioni • Bologna, 10 settembre 2013 98 • S i terrà a Bologna il 10 settembre prossimo la XIX conferenza nazionale sul tema della sicurezza microbiologica nella produzione di alimenti per il 21° secolo, dal titolo “Criteri di sicurezza applicabili ai prodotti alimentari all’interno dell’Unione europea: puntualizzazioni e riflessioni". L’incontro, organizzato con il supporto di Oxoid SpA parte di Thermo Fisher Scientific e moderato dal prof. Alejandro Hockoeppler (Università di Bologna), vedrà la partecipazione di importanti esperti del settore della sicurezza alimentare, che affronteranno numerose tematiche: • regolamento CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni: piani di campionamento e metodi di analisi • • di riferimento (Monica Gianfranceschi, Elisabetta Delibato e Dario De Medici, Istituto superiore di Sanità); evoluzione delle tecniche diagnostiche per il rilevamento di Salmonella spp. negli alimenti e criticità dell’interpretazione dei risultati (Valerio Giaccone, Università degli studi di Padova); challenge test e gestione dei pericoli microbiologici: esempi di applicazione per la caratterizzazione del livello di sicurezza dei prodotti pronti per il consumo (Vincenza Prencipe, Luigi Iannetti, Izs Abruzzo e Molise); software di microbiologia predittiva: bene comune (Elena Cosciani Cunico, Elena Dalzini, Izs Lombardia ed Emilia Romagna); rischio associato alle biotossine marine (Roberto Poletti, Centro ricerche marine); considerazioni metodologiche sulle prove di durabilità (shelf life) degli alimenti deperibili (Milena Ottaviani e Franco Ottaviani, Consal). Per informazioni e iscrizioni, [email protected] m – Tel. 02 66802323 o [email protected] Tel. 02 95059595 • L e prossime edizioni di Nuce International, il salone in- Salone Conferenza a cura di Emanuela Giorgi Nuce International e Food-ing International Grande interesse, oltre che per la parte espositiva, anche per le interessanti opportunità di aggiornamento professionale Milano, 24-26 settembre 2013 www.nuce.pro; www.food-ing.eu ternazionale per l’industria nutraceutica, cosmeceutica, functional foods & drinks e health ingredients, e Food-ing International, l’esposizione e conferenza dedicata agli ingredienti food & beverage per tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande, proporranno un ricco programma congressuale. I due eventi, che si svolgeranno dal 24 al 26 settembre prossimo a fieramilanocity, vedranno infatti il coinvolgimento di qualificati rappresentanti del mondo associativo, accademico e industriale. Il programma congressuale, in continua evoluzione, prevede già temi di grande interesse e attualità quali, ad esempio, una tavola rotonda dal titolo Anno XV - 5 - Giugno 2013 98_103 mostre giugno 2013_98_103 mostre giugno 2013 29/05/13 17.58 Pagina 99 “Alimenti funzionali e salutistici: l’innovazione incontra il mercato”, organizzata in collaborazione con Largo Consumo, i convegni “Clean Label: challenge in food formulation with natural and innovative ingredients” (in collaborazione con Chiriotti Editori), “Botanicals in dietary supplements” e “Algae as sources of nutraceuticals” (in collaborazione con Cec Editore). Pec (Pharma education center) organizzerà un seminario sui food supplements con un focus su normative, claims e sperimentazione clinica, rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione degli integratori. “Nuce International e Fooding International si confermano sempre di più come gli eventi di riferimento del settore nell’area del Mediterraneo non solo per la ricca parte espositiva, ma anche per le sempre nuove opportunità di aggiornamento professionale che offrono in ambito congressuale – ha dichiarato Marco Pinetti, presidente di Artenergy Publishing, la società organizzatrice – A breve, il programma sarà completato da ulteriori e qualificati convegni”. Nuce International e Food-ing International 2013 si svolgeranno in contemporanea con Chem-Med, The Mediterranean Chemical Event, la manifestazione biennale dedicata al mondo della chimica. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.nuce.pro e su www.food-ing.eu. Campagna mostre, fiere e convegni Noi ci siamo All’iniziativa, organizzata dal Gruppo Galgano, partecipano ogni anno centinaia di aziende italiane che credono nella qualità e nell’innovazione Italia, 11-12 novembre 2013 www.galganogroup.it • T orna la Campagna nazionale Qualità e Innovazione “Noi ci siamo”, sottoscritta ogni anno dacentinaia di aziende italiane private e pubbliche di ogni settore e dimensione, che credono nei valori di qualità e innovazione, intesi come modelli a tendere verso l’eccellenza. La Campagna, promossa dal 1989 dal Gruppo Galgano, è giunta alla sua 25ª edizione nell’ambito della 18ª Settimana europea della Qualità (11-17 novembre 2013) sotto lo slogan “Made in Quality – Made for Success”, scelto dall’ Eoq (European organization for quality). “Quando si trattano i temi di qualità e innovazione è determinante parlare di sviluppo, crescita ed evoluzione culturale – ha affermato Mariacristina Galgano, amministratore delegato del Gruppo omonimo – Se pensiamo non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da quel- lo culturale, infatti, l’innovazione è il cuore dell’azienda ed è responsabilità di tutti. La qualità è poi il frutto della volontà e dell’impegno di fare miglioramento continuo e rapido. Si tratta di un concetto caldo perché riguarda gli esseri umani. È un traguardo su cui bisogna lavorare costantemente”. La Campagna “Noi ci siamo” è un momento di celebrazione, riflessione e confronto che si manifesta dai primi giorni di novembre attraverso una campagna media, maxi affissioni negli aeroporti e interazione e condivisione nel circuito web e social networks già attivati per informare sui i vantaggi che l’iniziativa offre e per raccogliere adesioni. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, conferisce all’iniziativa da quattro anni la speciale medaglia presidenziale per ricordare l’importanza di un vero e proprio “movimento” che fa community sotto il motto “fare bene e farlo sapere”. • N ell’ambito di Nutrimi 2013, VII Forum internazionale di nutrica pratica, Sprim Italia ha presentato una giornata di formazione e aggiornamento dedicata al settore ittico, con un programma di alto valore tecnico, alla presenza di esperti italiani e con il patrocinio delle maggiori istituzioni ed associazioni del settore, quali l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare), Associazione Piscicoltori italiani (Api), Federa- Anno XV - 5 - Giugno 2013 99 98_103 mostre giugno 2013_98_103 mostre giugno 2013 29/05/13 17.58 Pagina 100 Consumare il pesce Giornata di formazione ed aggiornamento su sicurezza, qualità e sostenibilità dei prodotti della pesca nell’industria e nella distribuzione www.nutrimi.it 100 zione nazionale Ordini veterinari italiani, Ordine dei medici veterinari di Milano e Società italiana Patologia ittica. L’incontro, incentrato su sicurezza, qualità e sostenibilità dei prodotti della pesca nell’industria e nella distribuzione, è stato organizzato con l’obiettivo di illustrare la situazione attuale del settore, che vede il supermercato come punto di riferimento principale per il consumatore che vuole acquistare prodotti ittici. È stato organizzato anche un focus dedicato alla ristorazione collettiva, nell’ambito del quale il dott. Andrea Fabris, medico veterinario consulente Api, ha informato sugli accordi tra ristorazione collettiva e piscicoltori italiani relativi all’inserimento della trota italiana nella dieta sin dalla giovane età. Nel corso dell’incontro si è discusso, inoltre, dei nuovi rischi legati al consumo di prodotti ittici, di chiarezza dell’etichettatura e di riconoscimento delle di- verse specie per evitare le frodi alimentari. Il dott. Renato Malandra, responsabile Asl del mercato ittico di Milano, ha mostrato, poi, attraverso una sessione pratica interattiva, le differenze tra tranci e filetti di pesce, spesso oggetto di frodi di sostituzione con specie meno pregiate, che il consumatore non è in grado di riconoscere. Il dott. Plinio Mioso, medico veterinario di Sprim Italia, ha presentato, infine, la metodica ispettiva, messa a punto dall’azienda, sui prodotti della pesca per il settore Qualità ittico della grande distribuzione organizzata. • L ’industria delle carni fresche si trova a fronteggiare un’apparente contraddizione: un mercato con condizioni di fornitura altamente instabili, da una parte, e consumatori che reclamano ad alta voce stabilità dei prezzi e qualità. Questa era la tematica dell’evento che si è tenuto il 20 e il 21 marzo a Packforum®, il Centro espositivo permanente per i clienti dell’azienda Sealed Air. La sicurezza innanzitutto I vantaggi di un approccio globale per sistemi provano a tutti gli effetti la loro validità nelle applicazioni della sicurezza dei generi alimentari. L’argomento è stato introdotto con l’intervento di Jason Robertson, vicepresidente e responsabile del settore Case- Conferenza Forum mostre, fiere e convegni Carni fresche Ricette per un successo sostenibile www.sealedair-emea.com Ready di Tyson Foods, una delle maggiori industrie per la lavorazione e distribuzione di carni bovine, suine e avicole. La sua presentazione si è conclusa con un’affermazione importante: un’efficace lavorazione dei prodotti case-ready, rispondente ai più severi criteri di sicurezza, si traduce in un enorme vantaggio strategico. Nei locali di Packforum® è stata fornita una dimostrazione di Diversey® DiverContact, un nuovo sistema che riduce la contaminazione microbiologica delle carcasse bovine, compresa quella provocata da agenti patogeni quali Escherichia coli e Salmonella. Il rischio di contaminazione viene ridotto già all’inizio della catena di produzione (nei mattatoi) e si estende a tutte le fasi della distribuzione, incrementando la conservabilità del prodotto finito, ma senza provocare fenomeni di decolorazione delle carni o emanazione di odori sgradevoli. Anno XV - 5 - Giugno 2013 98_103 mostre giugno 2013_98_103 mostre giugno 2013 31/05/13 13.04 Pagina 101 © Fotolia.com mostre, fiere e convegni Le applicazioni possono essere implementate su misura, adeguandole alle linee in esercizio, ed essere ampliate con la tecnologia Diversey® X-Controller, che consente un monitoraggio totale e un’ottimizzazione dei sistemi. Il packaging come garanzia del marchio Un’importante riflessione presentata ai partecipanti è che il packaging è un elemento a valore aggiunto che va ben oltre la preservazione dei generi alimentari. Il packaging è un veicolo di differenziazione e uno strumento di informazione che può svolgere una funzione cruciale e duratura agli effetti del fatturato. L’attenzione si è concentrata sulle attività di Cre8, il laboratorio di design Sealed Air. Questo ser- vizio è in grado di fornire soluzioni creative rispondenti a specifiche esigenze dei mercati e dei clienti permettendo loro di raggiungere ambiziosi obiettivi di vendite. Le tendenze dominanti che si stanno mettendo in luce come fattori di differenziazione sono la semplicità, l’immediatezza e il contenuto informativo dei marchi privati cui si aggiunge una promozione basata sulla tradizione e l’autenticità. Packaging: non chiediamoci cosa è, ma cosa permette di fare Per quanto riguarda i materiali di confezionamento è stato lanciato, in occasione dell’evento, il film SealAppeal®, un materiale di nuova generazione, interamente riciclabile, realizzato con una struttura mono coestrusa, destinato alla saldatura a lidding di confezioni case-ready per tutti i generi di carni. SealAppeal® permette la riduzione dell’impronta di carbonio dei sistemi di confezionamento su vassoio e si traduce in un peso complessivo di 29,7 g invece dei 31,2 g dei prodotti attualmente in commercio. Ed Roberts, european Sustainability director di Sealed Air, ha attirato l’attenzione dei delegati sul fatto che l’impiego del packaging assorbe soltanto il 4% dell’energia di tutta la catena di valore e, in un’ottica “consumatore - ricavi - protezione dell’ambiente” ha chiesto loro di capovolgere la domanda ricorrente: “Non chiediamoci cosa è il packaging, chiediamoci cosa ci permette di fare”. Anno XV - 5 - Giugno 2013 101 98_103 mostre giugno 2013_98_103 mostre giugno 2013 29/05/13 17.58 Pagina 102 mostre, fiere e convegni La sicurezza nel bicchiere d’acqua Problematiche legate ad arsenico e altri inquinanti naturali 102 L’Ordine dei Medici di Roma ha organizzato il 21 febbraio un convegno su “La sicurezza nel bicchiere d’acqua. Problematiche legate ad arsenico e altri inquinanti naturali”. Alla manifestazione sono intervenuti un centinaio di medici, alcuni amministratori locali e numerosi relatori di varie istituzioni ed enti. La riunione è stata aperta dal dott. Ernesto Cappellano, tesoriere dell’Ordine dei Medici di Roma, che ha testimoniato sull’importanza ed attualità del problema “inquinamento idrico” ai fini della salute pubblica – specie in alcuni territori della Regione – e della opportunità di attuare un dibattito interdisciplinare con varie componenti professionali, al fine di fornire indicazione aggiornate soprattutto alla classe medica. La prima parte della mattinata è stata dedicata alle caratteristiche dell’acqua in distribuzione nella Regione Lazio, dapprima in Roma e successivamente nei territori della Provincia. Per quanto riguarda la città di Roma, Lucia Grassano (direttore F.F. Spaap dell’Asl RM C) ha illustrato la situazione dell’approvvigionamento idrico nel territorio romano . L’attività del Servizio interzonale progetti, abitabilità, acque potabili (Spaap) è rivolta ad una utenza che rappresenta circa il 60% degli abitanti della Regione Lazio. Il problema arsenico non riguarda l’acquedotto pubblico di Roma e Fiumicino in quanto l’acqua fornita da un solo gestore (Acea ATO2) possiede, nello specifico, valori di parametro abbondantemente al di sotto del limite previsto dalla normativa vigente (10 μg/l, d.lgs. 31/2001). Per quanto attiene invece agli approvvigionamenti idrici privati presenti nella fascia periferica del territorio cittadino non alimentato da acquedotto pubblico, in alcune zone le falde idriche presentano arsenico superiore ai 10 μg/l. Ciò è dovuto alle caratteristiche geologiche del territorio di natura vulcanica, concentrato soprattutto nei municipi XI, XII, XIX, XX e in parte nel Comune di Fiumicino. In questi casi, trattandosi di approvvigionamenti idrici privati a servizio di strutture medio piccole è possibile l’adozione di sistemi di abbattimento dell’analita. Infatti, laddove è emersa la problematica, il responsabile della struttura ha provveduto all’installazione di un dearsenificatore. Angela De Carolis (direttore FF Sian Asl RM H) ha parlato della situazione delle acque nel territorio dei Castelli Romani, segnalando i rilievi condotti nel tempo soprattutto nei comuni di Lariano, Velletri, Albano Laziale, Lanuvio (12-20,9 μg/l), Genzano (2-16,4 μg/l), Ariccia (5,6-14,6 μg/l) ed in particolare segnalando la situazione di Velletri, città con i parametri di arsenico più alti, anche se molta strada è stata fatta dagli anni 2004-2005, periodo in cui si registravano valori di arsenico anche superiori a 100 μg/l. L’intervento di Luca Lucentini (Istituto superiore di sanità) ha fatto il punto sulla gestione del rischio per i parametri in deroga nelle acque destinate al consumo umano, partendo dalla direttiva 98/83/CE, recepita con il d.lgs. 31/2001, che definisce i “valori parametrici” per garantire il consumo sicuro delle acque nell’intero arco di vita. Lucentini ha ribadito il concetto che le “non conformità” sistematiche di valori per determinati parametri – spesso correlabili ad elementi minerali di origine geogenica – sono gestibili con misure che garantiscano il miglior compromesso in termine di rischi-benefici e previa concessione di deroghe, per un massimo di due trienni sotto l’egida nazionale e per un ulteriore triennio, per decisione della Commissione europea, in circostanze eccezionali. Agostino Messineo (già direttore Sian Asl RMH), nel suo intervento in collaborazione con Angela De Carolis e Luca Pastore (Sian Asl RMH) su “Problemi di vigilanza e indicazioni della giurisprudenza”, ha anzitutto evidenziato come, per riduzione dei budget, blocco dei turnover, diffuso fenomeno di precariato e conseguente calo di “governance” del sistema di prevenzione, che comprende anche la tutela delle acque, si assista oggi ad una crisi dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian), che possono esser visti come “anello debole” nella catena della vigilanza. La precarietà del personale dei servizi è dimostrata anche dal fatto che un terzo dei direttori dei Sian sono provvisori. Si registra, inoltre, un’alta disuniformità di procedure interpretative tra enti diversi e di procedure amministrative tra le Regioni e tra i servizi di una stessa Regione. La vigilanza sulle acque è complicata poi dal fatto che in alcune Regioni la tutela igienica delle acque per uso umano è gestita dall’assessorato all’Ambiente invece che da quello della Salute, con scarsa integrazione della Anno XV - 5 - Giugno 2013 98_103 mostre giugno 2013_98_103 mostre giugno 2013 31/05/13 13.04 Pagina 103 mostre, fiere e convegni programmazione su controlli e prevenzione degli effetti sanitari dell’inquinamento idrico. Frequenti anche le reiterazioni di interventi di diversi organi di vigilanza, talvolta con duplicazione di costi e qualche incomprensione tra istituzioni. Domenico Monteleone (Ministero della Salute) nel suo intervento ha rilevato che si vanno sempre più diffondendo sul territorio nazionale unità distributive aperte al pubblico di acqua destinata al consumo umano sottoposta a processi di trattamento. Tali unità sono variamente denominate (fontanelle, case dell’acqua e simili) e si caratterizzano per la distribuzione (a volte a titolo gratuito ed a volte a pagamento) di acqua variamente trattata da consumare sia direttamente in loco sia dopo riempimento di appositi contenitori forniti dal gestore o portati dai consumatori. Le descritte attività configurano la fattispecie di “somministrazione di bevande” (circolare del Ministero della Salute n. 4283 del 17 febbraio 2011), cui si applica la legislazione pertinente ed in particolare quella relativa all’analisi dei rischi, in quanto l’acqua, come ogni altro alimento, può diventare un importante veicolo di contaminazione (e di infezione), tanto più per il fatto che, per migliorarne la gradevolezza in generale, viene diminuita la presenza del cloro utilizzato, quale disinfettante chimico, e il rischio di contaminazione ambientale deve conseguentemente essere oggetto di valutazione. Pertanto, i relativi gestori assumono la veste di “operatori del settore alimentare”, essendo dunque sottoposti al rispetto della disciplina vigente ed in particolare agli obblighi di cui al regolamento CE 852/2004 e devono attenersi a quanto sancito dall’accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 «Linee guida applicative del reg. CE 852/2004». In particolare, devono redigere un Piano di autocontrollo (circolare del Ministero della Salute n. 4283 del 17 febbraio 2011), individuando per ciascuna unità distributiva i relativi punti critici di controllo, e predisporre analisi di laboratorio che contemplino sia il mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dell’acqua, parametri di qualità chimica, fisica, e batteriologica stabiliti dall’allegato I del decreto legislativo 31/2001, sia eventuali cessioni derivanti da materiale a contatto con l’acqua, come stabilito dal d.m. 174/2004. Il d.m. n. 25 del 7 febbraio 2012, invece, detta le prescrizioni puntuali sui sistemi di trattamento dell’acqua. Quindi è chiaro che anche i filtri di trattamento dell’acqua potabile, come gli impianti ad osmosi inversa, i filtri per il cloro, le caraffe filtranti, devono assicurare le prestazioni dichiarate ed una qualità dell’acqua conforme a quelli che sono i requisiti stabiliti dal d.lgs. 31/2011 e sue successive integrazioni e modifiche. Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta poi all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente che effettua i controlli. Saba Minnielli (direttore Sian Asl C) ha trattato gli aspetti collegati alla “normativa delle acque minerali”, ricordando il d.lgs. 176/2011, che ha recepito in Italia la direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali, la definizione ed i criteri di valutazione delle acque minerali, il riconoscimento ministeriale, l’autorizzazione all’utilizzazione ed immissione in commercio, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in particolare riguardo a captazione, canalizzazioni, serbatoi, impianti di lavaggio e di imbottigliamento, l’eventuale aggiunta di anidride carbonica, le caratteristiche microbiologiche, il riferimento ai parametri chimici e fisici ex decreto Ministero Salute del 29 dicembre 2013. Paola Michelozzi (Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio) ha affrontato, infine, il tema degli “Effetti sulla salute della popolazione residente nei Comuni del Lazio in relazione alla contaminazione da arsenico nelle acque potabili”. Ha ricordato alcune zone ad elevato inquinamento nel mondo, i danni collegati all’ingestione da arsenico e lo studio di mortalità condotto sulla popolazione residente nei 91 Comuni del Lazio (dei quali 60 in provincia di Viterbo, 22 in provincia di Roma e 9 in provincia di Latina), valutando il periodo 1990-2010 ed avendo disponibili i dati Arpa Lazio che riguardavano le concentrazioni di arsenico nel periodo 2005-2010). Nei Comuni della provincia di Viterbo vi sono criticità ove le concentrazioni medie stimate di As nel periodo 2005-2011 risultano superiori a 20 µg/l. I dati di incidenza sembrano inoltre confermare un aumentato rischio di danno ischemico nelle popolazione residente nei Comuni esposti; si evidenziano infatti eccessi significativi di interventi di bypass aortocoronarico nei Comuni esposti delle provincie di Latina e di Viterbo e di Ima nei Comuni esposti della provincia di Roma. I risultati sono coerenti con le evidenze disponibili in letteratura. Utile quindi, nella zona, un autocontrollo degli alimenti a base di acqua (pane e dolci). Agostino Messineo Anno XV - 5 - Giugno 2013 103 104_106 e successo giugno 2013_104_106 è successo giugno 2013 29/05/13 17.59 Pagina 104 È SUCCESSO ANCHE… Notizie varie che non sempre trovano spazio su quotidiani e stampa a grande diffusione, ma che sono interessanti ed utili per gli operatori del mondo agroalimentare. a cura della Redazione Vino sostenibile Made in Italy, al via il progetto VIVA 104 Incoraggiare l’eco-sostenibilità del comparto vitivinicolo italiano, tracciando la qualità ambientale della filiera in un’etichetta garantita dal Ministero dell’Ambiente, accrescere la competitività sul mercato delle aziende italiane, facendo del vino un ambasciatore nel mondo dello sviluppo sostenibile Made in Italy. Sono questi gli obiettivi del progetto pilota VIVA (Valutazione dell’Impatto della Vitivinicoltura sull’Ambiente). Avviato dal Ministero dell’Ambiente nel luglio 2011, il progetto “VIVA Sustainable Wine” ha lo scopo di misurare e migliorare le performances di sostenibilità della filiera vite-vino, a partire dalla sperimentazione su alcuni grandi produttori italiani, che hanno sottoposto il loro processo produttivo a una valutazione dell’impronta ambientale dal campo al consumo. Grazie all’individuazione di quattro indicatori (aria, acqua, territorio e vigneto), le aziende hanno potuto misurare l’impatto della lo- ro produzione in termini di sostenibilità e intraprendere in tal modo, su base volontaria, un percorso di miglioramento. I dati ottenuti, attualmente in corso di validazione da parte di un ente terzo indipendente, compariranno sull’etichetta con un valore numerico e grafico. VIVA non vuole essere uno strumento “comparativo” tra aziende, che spesso sono caratterizzate e influenzate dal territorio nel quale operano, ma incentiva la vitivinicoltura italiana ad intraprendere un percorso di sostenibilità, fornendo uno strumento di diagnosi degli impatti del prodottovino alle aziende e una garanzia di trasparenza per il consumatore. Partecipano nel ruolo di protagoniste nove aziende del settore (F.lli Gancia & Co, Masi Agricola, Marchesi Antinori, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Castello Monte Vibiano Vecchio, Planeta, Tasca d’Almerita e Venica&Venica), scelte sulla base di criteri geografici e di prodotto e affiancate da una cordata di autorevoli partner del mondo della ricerca: Agroinnova, Centro di competenza dell’Università di Torino; il Centro di ricerca Opera per l’agricoltura sostenibile dell’Uni- versità Cattolica del Sacro Cuore; il Centro di ricerca sulle Biomasse dell’Università degli Studi di Perugia. Il progetto VIVA parte dall’assunto che la filiera del vino rappresenta un settore fondamentale dell’economia nazionale e che la produzione vinicola è riconosciuta come una delle componenti più significative della nostra cultura di gestione e di protezione dell’ambiente rurale e del paesaggio, associate alla sicurezza dei prodotti e alla salute dei consumatori. Trentingrana Dop nuovo pack per la ristorazione Trentingrana Dop aggiunge una nuova referenza alla sua gamma. È ora disponibile esclusivamente per il canale Ho.Re.Ca. il nuovo pack di grattuggiato fresco da 1 kg. La materia prima è certificata: Trentingrana Dop è prodotto solo con caglio, sale e latte trentino proveniente da bovine alimentate con mangimi e con foraggi rigorosamente non OGM. Il nuovo pack per la ristorazione Anno XV - 5 - Giugno 2013 104_106 e successo giugno 2013_104_106 è successo giugno 2013 31/05/13 13.06 Pagina 105 è successo anche… ha una grammatura unica, da 1 kg, ideale per l’uso in una cucina professionale. Prodotti lattiero-caseari di montagna, l'eccellenza che fa bene alla salute “Cluster di eccellenza” è un progetto finanziato dalla Regione Lombardia, finalizzato alla sinergia tra la produzione agroalimentare e la ricerca medico-scientifica, che ha visto lo snodarsi di tre anni di ricerca, formazione e animazione territoriale volte alla valorizzazione delle aree montane e del loro capitale umano e produttivo. Oggetto della ricerca, condotta dall'Università di Pavia e dall'Università Statale di Milano, è stata la valutazione delle proprietà antiossidanti individuate nelle produzioni lattiero-casearie tipiche della montagna lombarda. Obiettivo dell'indagine scientifica condotta sui formaggi è stato quello di determinare l'esistenza in questi prodotti di specifiche molecole in grado di distruggere i radicali liberi, con riduzione conseguente dello stress ossidativo. Non solo, come effetto collaterale della ricerca, è emerso che il consumo di alcuni formaggi abbassa il livello di colesterolo nel sangue. I risultati positivi hanno dimostrato la tesi di partenza, che riconosce al consumo di formaggi proprietà salutistiche inaspettate e di straordinaria portata. Lo studio è stato effettuato su 30 formaggi prodotti in Val Brembana, valle in provincia di Bergamo tradizionalmente votata alla produzione casearia, suddivisi in 3 tipologie (caprini, stracchini e For- mai de Mut dell'Alta Valle Brembana Dop, un formaggio tipico della zona). Le proprietà antiossidanti, riscontrate in parte dei campioni analizzati, sono probabilmente riconducibili all'alimentazione degli animali: è noto che quanto più gli animali pascolano liberamente in alpeggio, tanto più il latte che producono è ricco di fitosteroli, molecole a cui si attribuisce la capacità di ridurre il colesterolo riscontrata nei formaggi analizzati. A fronte dei risultati ottenuti, che attestano la correlazione tra le condizioni ambientali di allevamento degli animali e la presenza nei prodotti lattiero-caseari di composti a influenza positiva sulla salute dei consumatori, il progetto si pone ora un secondo ambizioso obiettivo, ovvero quello di divulgare e trasferire le buone pratiche produttive a tutti i produttori del settore. In tale direzione vogliono andare una serie di attività di alta formazione, condotte su un pubblico trasversale di produttori, ristoratori, commercianti e giovani diplomati e realizzate in collaborazione con la Comunità Montana della Val Brembana, grazie alla quale si è ottenuto un forte coinvolgimento del territorio. Innovare l’informazione al consumatore, arrivano le etichette parlanti Rivoluzionare l’informazione al consumatore grazie alla tecnologia mobile. Arrivano le Nutriclip®, le innovative etichette parlanti con interfaccia multimediale, per sapere davvero tutto del prodotto che si porta in tavola: dalle caratteristi- che nutrizionali ai vantaggi per la salute. A lanciarle è il gruppo Brazzale, azienda casearia che, a partire da settembre, porterà l’innovazione sulle confezioni dei suoi prodotti, a cominciare dal Burro delle Alpi e dal Gran Moravia. “Si prevede che entro il 2015 il numero di smartphones in Italia supererà i 50 milioni – spiega Roberto Brazzale, presidente del Gruppo Brazzale – Ormai quasi ogni cittadino disporrà di un potente strumento in grado di rivoluzionare la propria capacità di informarsi a 360 gradi sul prodotto che sta acquistando. Un potenziale immenso, oggi ancora incredibilmente trascurato, che abbiamo pensato di usare a beneficio del consumatore e della corretta alimentazione. Oggi le tabelle nutrizionali non possono che contenere aridi dati quantitativi sintetici, tecnici, difficili da interpretare nel modo corretto. Il progetto Nutriclip® nasce per dare ai consumatori tutte le informazioni utili e corrette. Non è soltanto un progresso formale, ma un passo da gigante per combattere la scienza fai da te e il rischio di fraintendimenti o facili suggestioni". Ma come funzionano le nuove Nutriclip®? Sfruttando la tecnologia QR code (disponibile sia per iPhone sia per Android e Symbian), basterà “leggere” col proprio smartphone il codice quadrettato presente su tutte le confezioni dei prodotti Brazzale per accedere a delle brevi clips, in cui il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, spiega in modo chiaro, semplice e completo tutte le qualità nutrizionali del prodotto, le sue caratteristiche, i benefici sulla salute e sul metabolismo. Anno XV - 5 - Giugno 2013 105 104_106 e successo giugno 2013_104_106 è successo giugno 2013 29/05/13 17.59 Pagina 106 è successo anche… All’acqua San Benedetto l’Oscar dell’Imballaggio sulla sostenibilità 106 Acqua minerale San Benedetto spa si aggiudica l’Oscar dell’Imballaggio 2013, sezione Comunicazione, con la sua linea “Progetto Eco-Green”. Promosso dall’Istituto italiano imballaggio e da Conai, l’Oscar rappresenta un ambito riconoscimento attribuiti alle migliori soluzioni di packaging ecocompatibili e valorizza le politiche di prevenzione dell’impatto ambientale. La linea “Progetto Eco Green” è la nuova generazione di bottiglie di acqua minerale con la quale San Benedetto vuole offrire al consumatore la possibilità di scegliere tra un prodotto convenzionale e uno a ridotto impatto ambientale. Il 100% delle emissioni di CO2 dell’in- tero ciclo di vita dei formati della linea “Progetto Eco-Green” è compensato attraverso l’acquisto di crediti di tipo “VERs”, che finanziano progetti ecosostenibili per la salvaguardia del clima. Inoltre, in un’ottica sempre più ecologi- ca, i formati da 1 l Easy e quelli famiglia da 1,5 l e 2 l utilizzano rispettivamente il 30% e il 10% di RPET, cioè PET rigenerato proveniente dal riciclo della plastica, riducendo il fabbisogno di materia prima vergine e quindi di petrolio. Insediato il nuovo Consiglio nazionale dell'Ordine dei tecnologi alimentari Si è insediato lo scorso aprile, presso il Ministero della Giustizia, il nuovo Consiglio nazionale dell'Ordine dei Tecnologi alimentari. Il Consiglio è composto dai seguenti consiglieri: • presidente: d.ssa Carla Brienza - Ota Basilicata - Calabria; • vice presidente: d.ssa Sabrina De Camillis - Ota Molise; • vice presidente: d.ssa Claudia Rossi - Ota Lombardia - Liguria; • segretario: d.ssa Giovanna Soviero - Ota Campania - Lazio; • tesoriere: dott. Stefano Campani - Ota Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche; • consigliere: d.ssa Antonella Geraci - Ota Sicilia - Sardegna; • consigliere: d.ssa Cristina Valli - Ota Lombardia - Liguria; • consigliere: dott. Francesco Vinale - Ota Campania - Lazio; • consigliere: dott. Pasquale Rampa - Ota Abruzzo; • consigliere: dott. Giuseppe Paltani - Ota Piemonte - Valle d'Aosta; • consigliere: d.ssa Mara Stecchini - Ota Friuli Venezia Giulia. Anno XV - 5 - Giugno 2013 107_110 mercato giugno 2013_107_110 mercato giugno 2013 31/05/13 13.07 Pagina 107 MERCATO Fornitori di Servizi e Prodotti per l’Igiene, la Sicurezza e i Controlli nel Settore alimentare In questa sezione, le aziende che scelgono di presentarsi, per la loro significatività e caratteristiche innovative, vengono elencate per zona geografica (area Nilsen), per renderne più semplice la ricerca e la lettura. PIEMONTE Cuneo Ibimec srl Sede operativa via Neive, 24 12050 Castagnito (CN) Sede legale piazza Prunotto Urbano, 11 12051 Alba (CN) Tel. 0173 386470 Fax 0173 212696 ibimec@ibimec www.ibimec.it Attività di consulenza area Sistemi Qualità, Organizzazione aziendale, Gestione dei processi. Attività specifica per il settore alimentare: audit interni e presso i fornitori, norme cogenti e volontarie, soluzioni software proprietarie per il settore agroalimentare ed alimentare per tracciabilità, rintracciabilità e logistica. LOMBARDIA Bergamo A.Berg. srl via SS. Maurizio e Fermo, 5 24125 Bergamo Ufficio Amministrazione Tel. 035 246889 r.a. Fax 035 212992 Ufficio Commerciale Tel. 035 246889 r.a. Fax 035 4136066 Ufficio Consulenza e Sicurezza Tel. 035 246889 r.a. Fax 035 4133040 [email protected] Divisione Sicurezza sul lavoro: consulenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come da d.lgs. 81/08; pratiche ambientali e fonometriche; attività di formazione relative alla sicurezza; servizi di consulenza e formazione su autocontrollo igienico-sanitario (HACCP). Divisione Medicina del lavoro: gestione con servizio di sorveglianza sanitaria in azienda (medico competente); materiali e presidi di primo soccorso; corsi di primo soccorso. Milano Alsco Italia srl Direzione generale via A. Bertani, 6 20154 Milano Tel. 02 89400523 Fax 02 89401493 [email protected] www.alsco.it Altre sedi: Lodi, Padova, Siena, L’Aquila, Roma, Napoli, Bari, Siracusa, Vezia e Sarnen (Lucerna) in Svizzera. Alsco Italia offre un servizio con soluzioni personalizzate di noleggio, lavaggio e gestione dell’abito da lavoro, che garantisce agli operatori qualità igienica (norma ISO 14065), comfort e sicurezza mantenuti nel tempo. Comasec Italia srl via Torricelli, 2 20090 Buccinasco (MI) Tel. 02 45707516 Fax 02 45703595 [email protected] www.marigold-industrial.com Grazie ai suoi marchi Comasec e Marigold Industrial, riconosciuti ed apprezzati a livello internazionale, il Gruppo Comasec International, di cui Comasec Italia è la filiale italiana, è diventato uno dei leader mondiali nella protezione delle mani. I nostri impianti produttivi sono certificati secondo i più elevati standard internazionali qualitativi ed ambientali. Tutti i guanti rispondono alle direttive europee in materia di DPI, sono conformi alle norme comunitarie, com- Anno XV - 5 - Giugno 2013 107 107_110 mercato giugno 2013_107_110 mercato giugno 2013 29/05/13 17.59 Pagina 108 mercato prese quelle relative al contatto con alimenti, e portano il marchio CE. Gruppi di Ricerca e Sviluppo sono dislocati nelle varie sedi del Gruppo, per svolgere un’attenta valutazione del mercato che si traduce nello sviluppo e nella realizzazione di nuove tecnologie per la produzione di guanti da lavoro sempre più performanti e confortevoli. Gruppo R-Biopharm Via Morandi, 10 20077 Melegnano (MI) Tel. 02 98233330 Fax 02 9834100 [email protected] www.r-biopharm.com 108 R-Biopharm è un’azienda leader nello sviluppo di test per la ricerca in alimenti e mangimi di: micotossine, ormoni, antibiotici, Organismi Geneticamente Modificati (OGM), materiale a rischio, allergeni, patogeni, specie animali, vitamine, zuccheri, acidi organici. R-Biopharm è presente direttamente in Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Italia, Argentina, Brasile, Cina, Spagna, Svizzera, Austria e Olanda, ed è rappresentata nel mondo da oltre 80 distributori. Rivoira spa Via Durini, 7 20122 Milano Tel. 199 133133* Fax: 800 849428 [email protected] http://www.rivoiragas.com *al costo di 11,88 € cent/min + IVA da telefono fisso Telecom Italia, senza scatto alla risposta. Per chiamate da altra rete il costo è fornito dall’operatore utilizzato. Rivoira è tra le società leader in Italia nel settore dei gas industriali ed appartiene al gruppo Praxair. Nel settore dell’industria alimentare, l’azienda offre una soluzione completa, frutto di competenza ed esperienza, che mette in primo piano la qualità, la sicurezza e la corretta conservazione dei prodotti. www.nsf-italy.it www.checkfruit.it Organismo di certificazione e ispezione specializzato nel settore agroalimentare. I principali servizi includono: certificazioni BRC, IFS, GLOBALGAP, ISO 9001, ISO 22000, seminari e corsi di specializzazione. Partner Check Fruit srl. Tecnafood via Togliatti, 5/D 41030 Bomporto (MO) Tel. 059 909881 Fax 059 907336 VENETO Treviso Econorma sas via Olivera, 52 31020 San Vendemiano (TV) Tel. 0438 409049 Fax 0438 409036 www.econorma.com [email protected] Monitoraggio e telecontrollo della temperatura, umidità relativa % e segnali di processo; miniregistratori di temperatura con 130.000 letture; controllori e registratori di celle frigorifere; identificazione elettronica TAG; controllo access; data logger; monitoraggio via radio mono e bidirezionale; registrazione in continuo dell’indice di pastorizzazione; monitoraggio temperature e localizzazione GPS di automezzi. 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Schemi di certificazione: Sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001:2008), Sistemi di gestione ambientali (ISO 14001:2004), Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000:2005), Sistemi di rintracciabilità (ISO 22005:2007), Gestione dell’igiene nella produzione d’imballaggi per prodotti alimentari (UNI EN 15593:2008), Global Standard For Food Safety (BRC), International Food Standard (IFS), Integrated Farm Assurance Standard (IFA – Globalgap), certificazione volontaria di prodotto, controllo delle produzioni Dop, Igp e Stg, etichettatura facoltativa delle carni. Biocontrol Systems spa via Pontina vecchia, km 34 00040 Ardea (Roma) Tel. 06 9148831 Fax 06 9147118 www.biocontrolsys.com Biocontrol Systems spa produce: sistemi per l’identificazione dei patogeni alimentari e il controllo dell’igiene, sistemi e kit in pH-metria differenziale per controlli alimentari e clinici, kit per l’analisi di micotossine, allergeni e altri residui chimici. Giemme Laboratori srl via Tolfa, 2 00179 Roma Tel. 06 98386141 Fax 06 62277474 [email protected] www.giemmelaboratori.com Dall’esperienza di Gruppo Maurizi nasce Giemme Laboratori, laborato- rio di chimica e microbiologia che effettua analisi su matrici alimentari, tamponi, acque e rifiuti. Giemme Laboratori è iscritto nell’elenco della Regione Lazio dei laboratori per l’autocontrollo alimentare ed è accreditato Accredia con il numero 1004. Gruppo Maurizi srl via Appia Nuova, 669 00179 Roma Tel. 06 7840919 Fax 06 7840932 [email protected] www.gruppomaurizi.it Attivo dal 1971, il Gruppo Maurizi svolge attività di consulenza per le aziende in diversi settori (sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente, sicurezza alimentare), in particolare nel settore delle sicurezza alimentare: implementazione sistemi secondo HACCP e le principali norme volontarie (BRC, IFS, ISO 22000; ISO 9001), verifiche ispettive, audit presso i fornitori, progettazione e revisione dell’etichettatura, formazione del personale. CAMPANIA Napoli Laboratorio di analisi e ricerche V. Besana spa via Ferrovia, 210 - 80040 San Gennaro Vesuviano (NA) Tel. 081 8659350-1 Fax 081 86597651 [email protected] www.besanaworld.com pesticidi e dei principali microorganismi patogeni alimentari. Salerno SeaWeb Consulting srl via E. Montale, 1 84091 Battipaglia (SA) Tel./Fax 0828 301711 www.puntoqualita.com [email protected] Consulenze in: autocontrollo igienico-sanitario (HACCP); rintracciabilità di filiera; certificazione di qualità ISO 9001 e ambientali ISO 14001; tecnologie alimentari; tecnologie per la ristorazione (bollino blu per la ristorazione); formazione del personale sulla sicurezza alimentare (ex libretto sanitario) e sulla sicurezza sul lavoro; sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08); igiene e sicurezza delle piscine; analisi degli alimenti (chimiche e microbiologiche); assistenza tecnico-legislativa; rilievi fonometrici negli ambienti di lavoro (titolo VIII, capo II del d.lgs. 81/88 (ex d.lgs. 195/06)) e ambientali (per inquinamento acustico ambientale – legge 447/95); rilievi vibrazionali negli ambienti di lavoro (titolo VIII, capo III e allegato XXXV del d.lgs. 81/88); strumentazione portatile per il monitoraggio di: temperatura, umidità, velocità dell’aria, pressione, intensità luminosa (luxmetro), CO , analisi acqua, analisi olio ecc. Laboratorio di analisi e ricerche accreditato Sinal dal 1999. Analisi di autocontrollo nel settore alimentare; ricerche di micotossine, Anno XV - 5 - Giugno 2013 2 109 25Mercato4_13:. 08/05/13 08.57 Pagina 110 mercato Per essere presenti in questa sezione, presentando la propria attività ad un pubblico di lettori mirato e aumentare la propria visibilità sul mercato, rispedire il modulo sottostante, compilato in ogni sua parte, a: [email protected] o, via fax, al numero 02 6682462 Il signor (obbligatorio) .................................................................................................................................................. E-mail (obbligatorio) ..................................................................................................................................................... P.IVA e/o C.F. (obbligatorio) .......................................................................................................................................... Ordina il seguente servizio sulla rivista Alimenti&Bevande ■ Solo testo ■ Modulo pubblicitario (75x66 mm) Se avete scelto SOLO TESTO, compilate la parte sottostante Inserzione solo testo (i prezzi si riferiscono ad uscita) ■ ■ ■ su 2 province: 150,00 euro ■ su 1 provincia: 100,00 euro pubblicazione aggiuntiva su www.alimentibevande.it: 50,00 euro per ogni successiva provincia: 40,00 euro Ragione Sociale: ...................................................................................................................................................... Via/Piazza: ....................................................................................................................n. ....................................... Cap: .......................................................................Città:........................................................................................ Tel.: ........................................................................Fax: .......................................................................................... E-mail: ....................................................................Sito Internet: ............................................................................ 110 Descrizione attività (max 400 battute) .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 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Nel rispetto del d.lgs. 196/03, indicandoci i Suoi dati avrà l’opportunità di essere aggiornato via posta o via e-mail su prodotti o iniziative Le Point Vétérinaire Italie srl. Qualora non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni, scriva “Non desidero alcuna comunicazione”. .................................................................................................................................................................................................................................. Anno XV - 4 - Maggio 2013 111_112 ultime giugno 2013_111_112 ultime giugno 2013 31/05/13 13.09 Pagina 111 INDICE DEGLI INSERZIONISTI ■ AGROQUALITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ■ ECONORMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ■ ALINORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ■ PALL ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ■ BIOCONTROL SYSTEMS . . . . . . . . . . . 33 ■ R-BIOPHARM ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ■ CERTIQUALITY. . . . . . . . . . . . . . . . II di cop. ■ TECNAFOOD . . . . . . . . . . . . . . . . IV di cop. 111 Anno XV - 5 - Giugno 2013 111_112 ultime giugno 2013_111_112 ultime giugno 2013 29/05/13 18.00 Pagina 112 Alimenti&Bevande ISSN: 1827-8582 Direttore responsabile Gabriele Lanzarotti Coordinamento redazionale Emanuela Giorgi Tel. 06 8887776 [email protected] Redazione Via Medardo Rosso, 11 20159 Milano Tel. 02 60852339 [email protected] 112 Collaboratori di redazione Barbra Bucci, Piergiuseppe Calà, Gabriella Carcassola, Carlo Correra, Corinna Correra, Dario Dongo, Gaetano Forte, Sara Gallicchio, Flavio Gibilras, Marco Luvisi, Tina Mauro, Samantha Nesi, Vincenzo Pacileo, Stefano Saccares, Domenico Stirparo, Gianluigi Valsecchi, Maria Chiara Venturini, Manuela Vinay. Abbonamenti (9 numeri) • Abbonamento Standard: € 88,00 (comprende l’invio di: 9 fascicoli cartacei + supplemento monotematico, consultazione gratuita dei fascicoli in formato pdf e sfogliabile, newsletter periodica di aggiornamento professionale) • Abbonamento Base: € 68,00 (comprende l’invio di: 9 fascicoli cartacei, newsletter periodica di aggiornamento professionale) • Abbonamento On line: € 90,75 (IVA compresa) (comprende l’invio di: 9 fascicoli in formato pdf e sfogliabile, navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it, newsletter periodica di aggiornamento professionale) Alle tipologie di abbonamento Standard e Base è applicabile la Formula Plus (€ 48,40 IVA compresa), che consente di navigare in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it Modalità di pagamento • Versamento su c/c postale n. 21747209, intestato a Le Point Vétérinaire Italie srl – Via Medardo Rosso, 11 – 20159 Milano • Bonifico bancario IBAN IT89CO569601620000010074X07 • Carta di credito (CartaSì, Visa, Mastercard) L’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi giorno dell’anno, vale 9 numeri (12 mesi) e decorre dal numero immediatamente successivo alla data di ricezione della rimessa. Grafica e Impaginazione Patrizia Zagni, Roberta Covani Prezzo di una copia € 10,00 Foto copertina ©photocrew - Fotolia.com IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, primo comma, lett. C) del d.p.r. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta di pagamento del conto corrente postale è documento idoneo e sufficiente ad ogni effetto contabile, pertanto non si rilasciano fatture. Abbonamenti Donatella Sgaria Tel. 02 60852332 [email protected] Ufficio Pubblicità Riccardo Cini (Responsabile) Elena Ceribelli Tel. 02 60852324 [email protected] Agenti Pierluigi Pozzi Tel./Fax 011 9079763 Cell. 348 5184816 [email protected] Editore Le Point Vétérinaire Italie srl Via Medardo Rosso, 11 20159 Milano Tel. 02 6085231 r.a. Telefax 02 6682866 [email protected] Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati a Le Point Vétérinaire Italie srl. Il contenuto redazionale e grafico della rivista non può essere riprodotto neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione. Non è consentita la memorizzazione delle informazioni contenute sulla rivista su qualsiasi supporto informatico o cartaceo, salvo espressa comunicazione scritta. Manoscritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono. La casa editrice declina ogni responsabilità per i possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione contenuta nella rivista. Le opinioni espresse dagli autori degli articoli non impegnano la direzione della rivista. Registrazione Tribunale di Milano n. 58 del 3/02/2012 Iscrizione Registro Nazionale della Stampa n. 4820 del 16/02/1995 Stampa e Fotolito: A.G.F. Italia (Peschiera Borromeo - MI) Procedimento di stampa: off-set Associazione Nazionale Editoria Specializzata CONFINDUSTRIA Questa rivista le è stata inviata tramite abbonamento: l’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito www.pointvet.it Anno XV - 5 - Giugno 2013 COPERTINA ALIBE_COPERTINA ALIBE 29/05/13 17.01 Pagina 2 ALIMENTI&BEVANDE - n. 5 - Giugno 2013 COPERTINA ALIBE_COPERTINA ALIBE 29/05/13 17.01 Pagina 1 In caso di mancato recapito, rinviare al CMP di Brescia per restituzione al mittente, previo pagamenti dei resi - Prezzo di una copia: € 10,00 - ISSN: 1827-8582. Anno XV 5 Giugno 2013 SPECIALE “PACKAGING” Le responsabilità dell’importatore e del produttore di Moca Comunicazione al consumatore Allerta: la distinzione tra ritiro e richiamo Reati alimentari I “secondi 50 anni” della legge 283/1962 Carni e tecnologia Csm Caratteristiche, utilizzi e rischi