Procedimento Descrizione Riferimenti normativi Istruttoria

Transcript

Procedimento Descrizione Riferimenti normativi Istruttoria
Procedimento
Descrizione
Riferimenti normativi
Istruttoria
Responsabile
del
procedimento
Provvedimento
finale
Concessione del
patrocinio e del
contributo agli
eventi organizzati
dagli Ordini
territoriali
L’ufficio Coordinamento Ordini territoriali riceve, dopo l’attribuzione
del protocollo, le richieste di patrocinio e/o contributo che
pervengono al CNDCEC. Il Responsabile provvede ad inserire tali
richieste nell’apposito archivio informatico “prospetto richieste
patrocini” e ad istruirle, in osservanza a quanto previsto dal
regolamento per la concessione dei patrocini/contributi approvato
dal CNDCEC.
Al termine del controllo, se la richiesta non risponde ai requisiti
prescritti dal regolamento, il responsabile dell’ufficio Relazioni
Istituzionali e coordinamento ordini rinvia la richiesta all’Ordine
richiedente indicandone le motivazioni.
Se la richiesta risponde ai requisiti previsti, il responsabile dell’ufficio
Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini prepara il fascicolo
contenente la richiesta e tutta la documentazione relativa e la
consegna al responsabile della segreteria del Consiglio per le
necessarie deliberazioni.
Ricevuto l’esito della delibera del Consiglio, attraverso il
memorandum delle attività, il responsabile dell’ufficio Relazioni
Istituzionali e Coordinamento ordini predispone la comunicazione a
firma del presidente di comunicazione all’Ordine richiedente.
Qualora la richiesta preveda anche l’erogazione di un contributo,
l’ordine, al termine dell’evento, deve presentare idonea
documentazione contabile al fine della sua erogazione come
previsto dal richiamato regolamento. L’ufficio Relazioni Istituzionali
e Coordinamento Ordini, verificata la congruenza di quanto
richiesto, timbra il documento per la liquidazione e lo consegna
all’ufficio Ragioneria per il pagamento che archivia anche la
documentazione relativa all’erogazione del contributo.
Al termine dell’iter, l’ufficio coordinamento ordini aggiorna il
prospetto informatico “Prospetto Richieste di Patrocinio” con i dati
relativi all’esito della richiesta.
Regolamento per la
concessione del patrocinio
e del contributo approvato
dal CNDCEC 11-12
novembre 2009
(http://www.commercialist
i.it/Portal/Documenti/Detta
glio.aspx?id=8146ef70dcf2-4322-82cd93b4784c0245)
Ufficio
Coordinamento
Ordini e relazioni
istituzionali
Marisa Eramo
Consiglio Nazionale
Tel. 06/47863376
Indirizzo PEC:
consiglio.nazionale@pe
c.commercialisti.it
Gli Ordini territoriali determinano con delibera la propria pianta
organica e la conseguente dotazione di personale e la trasmettono
al CNDCEC per la sua approvazione. Le delibere approvate sono poi
trasmesse al Ministero della Giustizia e al Dipartimento della
Funzione pubblica) per la definitiva approvazione.
L’ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini, ricevuta la
documentazione, raccoglie tutti i documenti relativi alla pianta
organica dell’Ordine proponente in un fascicolo dedicato e richiede,
DPR 404/1997 (art. 1,
comma 3)
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (art. 6, comma 3)
D. L. 31 agosto 2013, n. 101
(art. 2, comma 2)
D.Lgs. 28 giugno 2005; n.
139
Approvazione
piante organiche
degli ordini
territoriali
Tel. 06/47863311
E-mai:
eramo@commercia
listi.it
E-mail:
prontordini@com
mercilaisti.it
D.Lgs. 28 giugno 2005; n.
139 (art. 29, comma 1,
lettere d e p)
Ufficio
Coordinamento
Ordini e relazioni
istituzionali
Tel. 06/47863311
Marisa Eramo
Consiglio Nazionale
Tel. 06/47863376
Indirizzo PEC:
consiglio.nazionale@pe
c.commercialisti.it
E-mail:
eramo@commercia
listi.it
ove necessario, integrazioni. Il Responsabile dell’Ufficio Relazioni
Istituzionali e Coordinamento Ordini, sulla base della richiesta
pervenuta e di tutte le informazioni raccolte, prepara tutta la
documentazione relativa per la consegna al responsabile della
segreteria del Consiglio per le necessarie deliberazioni.
Ricevuta la delibera di Consiglio con il parere favorevole, l’ufficio
Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini trasmette gli originali
(delibera dell’ordine + delibera Consiglio) al Ministero della Giustizia,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica per i successivi adempimenti.
Accreditamento
eventi formativi
L’ufficio Coordinamento Ordini territoriali riceve dagli Ordini locali,
attraverso un apposito form presente sul portale del CNDCEC
www.cndcec.it, le richieste di accreditamento relative agli eventi ed
alle attività formative da svolgere anche a distanza. I dati vengono
inseriti dagli ordini direttamente sul portale del CNDCEC in una area
dedicata. L’ufficio formazione esegue il controllo di merito sui dati
indicati dagli ordini per verificare l’osservanza dei requisiti previsti
dai regolamenti per la formazione professionale continua dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili emanato dal Consiglio
Nazionale e vigenti in materia siti sull’area istituzionale del Portale
del CNDCEC. L’Addetto può richiedere agli ordini proponenti i
chiarimenti e/o integrazioni tramite apposita funzione sempre
presente sul portale del sito istituzionale. Nel caso di evento elearning, i programmi devono contenere le modalità di accesso e
partecipazione ad Internet e il riferimento alle norme di attuazione
e-learning.
Al termine della verifica, in caso di esito positivo, la richiesta viene
sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale predisponendo
un report contenente lo stato di tutte le richieste di accreditamento.
Il Consiglio, esaminati i programmi, delibera sull’accreditamento o
meno dei medesimi; l’ufficio formazione provvede quindi ad
aggiornare l’area dedicata sul portale del CNDCEC e/o a comunicare
agli organismi di cui sopra la decisione consiliare che viene
comunicata all’ufficio attraverso il memorandum delle attività.
Con riferimento ai corsi che permettano di conseguire crediti
formativi su materia C7 BIS.(con riferimento al disposto del D.M.
15/02/2012 n. 23 e ella Circ. Ministero FL 7/2012 del 05/04/2012, al
fine di conseguire il diritto ad essere inclusi ovvero a mantenere
l’iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal
Ministero dell’Interno), il Ministero dell’Interno a seguito della
validazione effettuata dal CNDCEC è abilitato a validare il corso
E-mail:
prontordini@com
mercilaisti.it
D.Lgs. 28 giugno 2005; n.
139 (art. 29, comma 1, lett.
m)
Regolamento per la
formazione professionale
continua approvato dal
CNDCEC il 19 dicembre
2009
(http://www.commercialist
i.it/Portal/Documenti/Detta
glio.aspx?id=7205db696cf9-4f0b-b6b7c88bb9372b1b)
Ufficio
Coordinamento
Ordini e relazioni
istituzionali
Tel. 06/47863311
E-mail:
prontordini@com
mercilaisti.it
Marisa Eramo
Consiglio Nazionale
Tel. 06/47863376
Indirizzo PEC:
consiglio.nazionale@pe
c.commercialisti.it
E-mail:
eramo@commercia
listi.it
Attività consultiva
in materia di
costituzione di
nuovi ordini, di
confluenza o
separazione e di
commissariament
o degli ordini
territoriali
stesso ai fini dell’accreditamento del corso stesso in materia C7 BIS
mediante il Portale del CNDCEC. A partire da questo momento il
corso non è più modificabile.
Qualora il corso sia validato anche dal Ministero dell’Interno, tale
stato di validazione sarà visibile attraverso una modifica dello status
del corso e l’addetto provvederà a sottoporre all’approvazione del
Consiglio Nazionale come sopra descritto. Qualora il Ministero degli
Interni ritenga l’evento formativo proposto non accreditabile alla
validazione del corso in materia C7 BIS, l’Ordine Territoriale
proponente può:
•
Rinunciare all’evento formativo
•
Rinunciare alla richiesta di accreditamento in materia C7
BIS, modificando tipologia e materia di anagrafica del Corso. Il Corso
sarà soggetto ad una nuova procedura di accreditamento degli
eventi formativi per il conseguimento dei crediti validi ai fini
dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
L’ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini coordina le
attività di costituzione, confluenza o separazione e
commissariamento degli ordini territoriali secondo quanto previsto
dagli artt. 7 e 29 del D.lgs 139/2005
La costituzione di un nuovo Ordine o la confluenza/separazione
commissariamento di un Ordine da/con un altro ordine è disposta
con decreto del Ministero della Giustizia in conformità al seguente
iter:
•Formale istanza al Ministero della Giustizia da parte dei soggetti
interessati (art. 7 co. 1) o da parte del CNDCEC (art. 7 co. 2);
•Il Ministero della Giustizia, ricevuta l’istanza, chiede il preventivo
parere del CNDCEC con l’indicazione di una terna di professionisti
per la nomina del Commissario straordinario;
•Il CNDCEC provvede a formulare il proprio parere e a segnalare la
terna di nominativi attraverso apposita delibera, previa accettazione
della proposta di incarico da parte degli interessati; tale
accettazione viene acquisita a cura del responsabile Ufficio Relazioni
Istituzionali e Coordinamento Ordini ;
•L’Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini; trasmette
al Ministero il parere emesso dal Consiglio Nazionale con la
segnalazione della terna dei nominativi.
•Il Commissario straordinario, nominato con Decreto ministeriale,
provvede a comunicare al Consiglio Nazionale gli esiti della
convocazione dell’assemblea degli iscritti per l’elezione del consiglio
direttivo del nuovo Ordine.
D.Lgs. 28 giugno 2005; n.
139 (artt. 29, 17 e 7)
Ufficio
Coordinamento
Ordini e relazioni
istituzionali
Tel. 06/47863311
E-mail:
prontordini@com
mercilaisti.it
Marisa Eramo
Consiglio Nazionale
Tel. 06/47863376
Indirizzo PEC:
consiglio.nazionale@pe
c.commercialisti.it
E-mail:
eramo@commercia
listi.it