Dopo un divorzio europeo, una seconda opportunità.

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Dopo un divorzio europeo, una seconda opportunità.
Dopo un divorzio europeo, una seconda opportunità.
17 February 11
Il 14 febbraio 2011, la Corte d'Appello ha emesso una sentenza che consente ad un italiano, separato e divorziato in Italia, di
richiedere ai tribunali in Inghilterra e Galles un provvedimento che gli riconosca il diritto ad un diverso assetto degli interessi
economici a lui più favorevole. Tale decisione consente al Sig. Traversa di ricorrere ai sensi della Part III del Matrimonial and Family
Proceedings Act 1984 ("Part III") per ottenere una decisione sui profili patrimoniali riferiti al divorzio italiano.
Fatti
Il Sig. Traversa e la Sig.ra Freddi sono entrambi cittadini italiani, sposati in Italia nel 1987. La Sig.ra Freddi proviene da una ricca
famiglia ed era personalmente facoltosa. Il Sig. Traversa, invece, proviene da una ‘modesta famiglia calabrese'. I due hanno
contratto matrimonio ai sensi della legge italiana, scegliendo il regime di separazione dei beni, aggiungendo la relativa
dichiarazione al certificato matrimoniale. Al momento del matrimonio, il Sig. Traversa non aveva ricevuto alcuna assistenza legale.
Dopo il matrimonio, i coniugi hanno vissuto in Inghilterra (dove in seguito hanno investito nel settore della ristorazione) e in Italia.
Hanno avuto due figli nati nel 1988 e nel 1991.
Nel marzo del 2003, la Sig.ra Freddi ha iniziato un procedimento di separazione in Italia e, nel novembre del 2004, il tribunale ha
emesso la sentenza di separazione. Il Sig. Traversa non ha quasi preso parte a tale procedura. La Sig.ra Freddi ha ottenuto la casa
matrimoniale situata a Palmers Green a Londra e una proprietà in Italia: entrambe, in ogni caso, erano registrate a suo nome. Al
Sig. Traversa era stato ordinato di contribuire al mantenimento dei figli, mai pagato né azionato in sede giudiziaria.
Nel febbraio del 2008, la Sig.ra Freddi ha ottenuto un decreto di divorzio in Italia e, nell'aprile dello stesso anno, ha notificato al Sig.
Traversa l'ordine di lasciare la casa di Londra, già dimora coniugale. In conseguenza di ciò, quest'ultimo ha depositato un ricorso ai
sensi della Part III per ottenere il riconoscimento del diritto ad un diverso assetto dei rapporti economici con la ex moglie.
In prima istanza, non gli è stato concesso di introdurre la domanda ex Part III sulla base del fatto che le parti avevano un prevalente
collegamento con l'Italia. Tuttavia, seguendo l'importantissima decisione della Corte Suprema nel caso Agbaje v Agbaje [2009] (che
ha chiarito la corretta interpretazione e l'ambito di applicazione della Part III), il Sig. Traversa ha chiesto di essere rimesso in termini
per appellare la sentenza, e il Lord Justice Wilson lo ha autorizzato a tal fine.
La decisione della Corte d'Appello
Con una decisione unanime della Corte d'Appello, al Sig. Traversa è stato riconosciuto il diritto di presentare ricorso per un diverso
assetto dei rapporti economici con la ex moglie, ai sensi della Part III.
Applicando il ‘semplice' criterio stabilito nel caso Agbaje, secondo il quale il parametro principale nel decidere l'ammissibilità di un
ricorso è ‘evitare che siano ammesse azioni del tutto prive di fondamento' ma lasciare che ‘un caso fondato possa proceder', i
giudici dell'appello hanno deciso che il fatto che Mr. Traversa non avesse richiesto alcun mantenimento in Italia, fosse stato oggetto
di un procedimento di sfratto e avesse manifestato l'intenzione di trasferire la proprietà a proprio nome in Italia alla Sig.ra Freddi in
cambio della ex casa coniugale in Inghilterra, erano circostanze sufficienti per superare la soglia di ‘fondatezza' richiesta dal criterio
summenzionato.
Anche se la Corte d'Appello ha lodato gli argomenti dei legali della Sig.ra Freddi (secondo cui, seguendo Radmacher, la decisione
delle parti di scegliere il regime di separazione dei beni era vincolante e avrebbe dovuto essere sufficiente a negare
l'autorizzazione a ricorrere), si trattava comunque di una questione che avrebbe dovuto essere analizzata dalla Corte nel processo
che ne sarebbe derivato, con una valutazione di giustizia nelle circostanze del caso concreto.
In aggiunta, la Corte d'Appello ha rigettato l'opinione, sempre più condivisa, secondo la quale una sentenza che contenga una
statuizione sul mantenimento determini la giurisdizione esclusiva del giudice che l'ha pronunciata per tutte le altre questioni
economiche derivanti dal divorzio. In questo caso, l'unico provvedimento di tipo economico reso in Italia riguardava il mantenimento
dei figli.
Conseguenze
Questa decisione conferma che il criterio indicato dalla Suprema Corte nel caso Agbaje per valutare, quando vi sia una
preesistente sentenza straniera, se consentire di introdurre azioni di questo tipo si applica in tutti i casi in cui le parti siano entrambe
cittadini europei.
Essa conferma inoltre che, in seguito a Radmacher, la corte continua a mantenere la propria discrezionalità nel decidere la
giustizia o meno dei patti prematrimoniali, o della scelta di un particolare regime patrimoniale matrimoniale.
Si attende ora la decisione della Corte in relazione alla sentenza del tribunale italiano, ossia se l'applicazione del regime di
separazione dei beni nelle circostanze del caso sia stata ‘giusta'.
Per ulteriori informazioni
A Londra
Suzanne Todd
[email protected] +44 (0) 20 7597 6164
Vanessa Mitchell [email protected] +44 (0) 20 759 6603
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