Centro Agroalimentare Mortara - Ordinanza Consiglio di Stato

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Centro Agroalimentare Mortara - Ordinanza Consiglio di Stato
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2014, proposto da:
Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Callipo e
Alessandro Fusco, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Fulcieri
Paolucci De Calboli 1;
contro
Esotica Sud s.a.s., Oro Verde s.r.l., La Runa s.a.s., Zavettieri Ortofrutta s.n.c., 2pt
s.r.l., Vipaf s.r.l., Maria Postorino, Frutta 5 s.a.s., Nicola Tripodi, Giuseppe Romeo,
Antonino Romeo, Vip di Vitarresi Pasqualino & C. s.a.s., F.Lli Spadaro s.n.c.,
Francesco Marrara, Bio Frutta di Milea Giuseppe e C. s.a.s., Giuseppe Antonino
s.a.s. Romeo, F.Lli Modafferi s.n.c., Giuseppe Proscenio, Ortofrutta di Araniti
s.a.s., La Nuova Sorgente di Iannò Francesco, Co.I Commercio s.n.c., Cogliandro
F.Ta s.a.s., Frutta s.a.s. di Fosso Antonino, F.lli Foro s.a.s., F.Lli Colombini s.n.c.,
Incognito Francesco di Marcianò Giovanni, Giovanni Barreca, Antonino
Campione, Euromediterranea Frutta s.a.s., Soc.Coop.Nuova Alba, Soleluna Fruit
And Vegetable, Natural Fruit Srl, Queen Frutta di Antonio Francesco Modafferi &
C. Sas, Reby Frutta 2006 Srl, A.C. s.r.l., Reggio Frutta s.r.l., rappresentati e difesi
dall'avv. Aldo De Caridi, con domicilio eletto presso Barbara Novelli in Roma, via
dell'Università, 27;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI
REGGIO CALABRIA n. 00300/2013, resa tra le parti, concernente revoca
assegnazione magazzini presso mercato ortofrutticolo
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Esotica Sud s.a.s., Oro Verde s.r.l., La
Runa s.a.s., Zavettieri Ortofrutta s.n.c., 2pt Srl e di Vipaf s.r.l., Maria Postorino e di
Frutta 5 s.a.s., Nicola Tripodi, Giuseppe Romeo, Antonino Romeo, Vip di
Vitarresi Pasqualino & C. s.a.s., F.lli Spadaro s.n.c., Francesco Marrara, Bio Frutta
di Milea Giuseppe e C. s.a.s., Giuseppe Antonino s.a.s. Romeo, F.lli Modafferi
s.n.c., Giuseppe Proscenio, Ortofrutta di Araniti s.a.s., La Nuova Sorgente di
Iannò Francesco e di Co.I Commercio s.n.c., Cogliandro F.ta s.a.s., Frutta s.a.s. di
Fosso Antonino, F.lli Foro s.a.s., F.lli Colombini s.n.c., Incognito Francesco di
Marcianò Giovanni, Giovanni Barreca, Antonino Campione, Euromediterranea
Frutta s.a.s., Soc.Coop.Nuova Alba, Soleluna Fruit And Vegetable, Natural Fruit
s.r.l., Queen Frutta di Antonio Francesco Modafferi & C. s.a.s., Reby Frutta 2006
s.r.l., A.C. s.r.l., Reggio Frutta s.r.l.;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
parziale accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in
primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 il Cons. Fabio
Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Callipo, Romeo e De Caridi;
Considerato in primo luogo che le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del
presente gravame, formulate dalle imprese odierne appellate appaiono ictu
oculi destituite di fondamento;
ritenuto che le censure contenute nel presente appello inducano ad una prognosi
sfavorevole sull’esito del ricorso di primo grado, tenuto conto che:
a) le ordinanze di sgombero, sulle quali si incentra esclusivamente il presente
appello – a cagione dell’omessa impugnazione, da parte degli originari ricorrenti,
dei capi sfavorevoli dell’appellata ordinanza - appaiono adeguatamente supportate
da situazioni di pericolo per la sicurezza e di non conformità dal punto di vista
igienico-sanitario, ulteriormente comprovate dalla documentazione versata dal
Comune in questo giudizio (in allegato all’appello e con nota del 6 marzo 2014),
oltre che giustificate dalla incontestata situazione di abusività dell’occupazione che
tali provvedimenti hanno inteso rimuovere;
b) quanto al pericolo di pregiudizio sotteso all’originaria istanza cautelare, appare
in primo luogo prevalente l’interesse all’incolumità degli stessi titolari delle imprese
odierne appellate, fermo rimanendo che, come affermato dal Comune appellante,
questi ultimi potranno esercitare la loro attività presso altre sedi;
ritenuto, infine, in punto spese del doppio grado della fase cautelare, che non
sussistano ragioni per derogare al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
a) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1178/2014) e, per l'effetto, in parziale
riforma dell'ordinanza impugnata, respinge integralmente l'istanza cautelare
proposta in primo grado;
b) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio
grado in favore del Comune di Reggio Calabria, che liquida complessivamente in €
5.000,00, oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Fulvio Rocco, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)