bando gara affitto Rifugio Ninfa

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bando gara affitto Rifugio Ninfa
COMUNE DI SESTOLA
PROVINCIA DI MODENA
AVVISO D’ASTA PER L’AFFITTO DELL’AZIENDA
“RIFUGIO LAGO DELLA NINFA”
05.07.2011
Il giorno
alle ore 12,00, in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 56
del 9.6.2011, dinanzi ad un Funzionario Comunale, avrà luogo l’asta pubblica con aggiudicazione
provvisoria al miglior offerente e soggetta al miglioramento almeno del ventesimo del prezzo di
aggiudicazione per l’affitto dell’azienda “Rifugio Lago della Ninfa”.
L’azienda è sita nei pressi del Lago della Ninfa ed è inserita nel periodo invernale nel contesto turistico
degli impianti di risalita della stazione di “Passo del Lupo” facenti parte del comprensorio del “Monte
Cimone”, nonché nel periodo estivo nel circuito dei Rifugi.
L’azienda è visionabile previo appuntamento con l’Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici (geom. Edo
Giacomelli 0536.61790 [email protected]).
La durata dell’affitto è di anni sei con possibilità di proroghe annuali.
Le condizioni contrattuali sono contenute nell’allegata bozza di contratto.
L’asta sarà tenuta ai sensi degli art. 73 lettera c, art. 76 1° e 2° comma e punto n. 9 art. 65, del
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, per mezzo di offerte segrete in
Aumento almeno di € 1.000,00 sul prezzo a base d’asta (di € 20.000,00 annui per il primo anno, €
21.000,00 per il secondo anno, € 22.000,00 per il terzo anno, € 30.000,00 per il quarto anno, € 33.000,00
per il quinto anno e € 35.000,00 per il sesto anno).
Tale sistema prevede l’aggiudicazione definitiva soltanto dopo l’infruttuoso esperimento di gara con
miglioramento almeno del 5% sull’ultima aggiudicazione provvisoria.
Possono partecipare alla gara coloro che hanno la capacità di impegnarsi per contratto con la Pubblica
Amministrazione.
Sono ammesse offerte per persone da nominare (in tal caso la procura dovrà essere precedente l’offerta).
L’offerta dovrà fare riferimento al presente avviso e dovrà essere stesa su carta bollata.
Essa dovrà contenere l’indicazione del prezzo globale offerto, chiaramente espresso in cifre ed in lettere e la
sottoscrizione, con firma leggibile e per esteso, del concorrente o del rappresentante della Ditta, nonché
riportare il domicilio o la sede dello stesso.
Tale offerta dovrà essere chiusa in busta sigillata sulla quale dovrà essere scritto quanto segue
“OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta deve essere accompagnata da deposito cauzionale a favore del Comune di Sestola presso il
tesoriere Banca Popolare di Verona, o da assegno circolare di altra Banca, con esclusione di ogni altro titolo,
intestato al Sindaco del Comune di Sestola, della somma di € 20.000,00 (ventimila), quale deposito
cauzionale provvisorio a garanzia della sottoscrizione del contratto.
La busta sigillata contenente l’offerta economica dovrà essere a sua volta racchiusa in una seconda busta
sigillata e controfirmata insieme con il deposito cauzionale o assegno circolare.
Il piego così formato dovrà riportare la seguente dicitura:
“ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 05.07.2011 PER L’AFFITTO DEL RIFUGIO LAGO DELLA
NINFA Offerta e Documenti” e dovrà pervenire sigillato, NON PIU’ TARDI DELLE ORE 13:00
(TREDICI) del GIORNO 04.07.2011 (giorno precedente la gara).
Trascorso tale termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore dell’offerta più alta e sarà soggetta a miglioria.
In caso di parità di offerte si procederà seduta stante al sorteggio.
Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati, è valido quello più vantaggioso per L’Amministrazione.
Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall’Autorità che presiede l’asta, quelle redatte in modo imperfetto,
condizionate o espresse in modo in indeterminato o il cui deposito cauzionale risulti effettuato in somma
inferiore a questa richiesta.
Il verbale di aggiudicazione sarà senz’altro obbligatorio per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge mentre
per l’Amministrazione Comunale lo diverrà dopo l’aggiudicazione definitiva.
La cauzione resterà vincolata fino alla sottoscrizione del contratto e sarà devoluta a favore
dell’Amministrazione Comunale qualora l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del
contratto di affitto entro 30 giorni dall’invito della lettera raccomandata. L’immobile sopradescritto si
intende affittato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti
al Comune proprietario.
La consegna dell’azienda è prevista al termine della gara di aggiudicazione.
Presso l’azienda sono ancora presenti alcuni mobili ed attrezzature che sono di proprietà del
precedente gestore e saranno asportati prima della consegna al nuovo gestore.
L’azienda sarà consegnata libera da tutti i beni di cui sopra a meno che non ci siano accordi diversi
tra il nuovo ed il precedente gestore.
Per la sottoscrizione del contratto è necessaria la cauzione di € 30.000,00.
A coloro che non risulteranno aggiudicatari verrà disposta la pronta restituzione del deposito.
Le spese relative al contratto saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sarà fatto riferimento alla legge ed al Regolamento per
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Sestola, li 15/06/2011
Il Segretario Comunale
Busciglio dott. Gaetano
CONTRATTO DI AFFITTO
L’anno duemilaundici addì …………………………. del mese di
………………………………………, in Sestola presso la sede Municipale, corso Umberto I n.
5 tra:
-
-
Comune di Sestola CF 00511340366 rappresentato dal responsabile del patrimonio
Giacomelli geom. Edo in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. …… del
…………………. “autorizzazione alla stipula del contratto di affitto Rifugio Ninfa”
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SONO PATTI E CLAUSOLE
1) – OGGETTO
L’azienda in oggetto denominata “Rifugio Lago della Ninfa” è costituita da tutti i beni mobili,
materiali ed immateriali, organizzati per l’esercizio della predetta attività da parte dell’attuale
titolare, come meglio oltre precisato.
2) – DURATA
La durata del presente contratto è concordemente fissata in sei anni con decorrenza dal
………………………… per terminare il ………………….………..
In caso di disdetta anticipata prima del ……………..,il contratto si interromperà al
massimo il …………………………….. Al fine di meglio regolamentare la disdetta
anticipata, in virtù della tipologia dell’azienda che ha essenzialmente due stagionalità, la
disdetta deve essere data con decorrenza o dal 20 aprile o dal 20 settembre (Onde
consentire un corretto passaggio con la nuova gestione). La suddivisione in due
stagionalità del contratto in oggetto, è utile al fine di definire l’ammontare del canone
dovuto in caso di disdetta che non preveda una conduzione dell’azienda per anni interi
dalla decorrenza iniziale. Ai fini di una suddivisione economica del valore del canone
annuo, la stagione invernale (dal 20 settembre di ogni anno, a Pasqua), ha un valore
economico del 60% sull’intero contratto, mentre quella estiva ha un valore del 40%.
Il conduttore non può recedere per i primi tre anni. In caso di recesso al termine del terzo
anno, la disdetta deve essere data entro il secondo anno.
Il conduttore dopo il terzo anno può recedere dal contratto con preavviso di un anno.
In caso di disdetta prima dei termini di cui sopra è ugualmente dovuto il canone di affitto
sino a raggiungere i termini minimi di cui sopra.
Il Comune potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso immediato, per mancato
pagamento dei due mensilità del canone di affitto,
Il comune potrà altresì recedere con preavviso di una sola stagione in caso di cattiva
gestione del locale che possa pregiudicare l’avviamento già realizzato.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnoverà di anno in anno, salvo che 12 (dodici) mesi
prima della scadenza originaria o prorogata sia data disdetta da una delle parte all’altra. Tale
disdetta è da comunicare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
3) – CANONE DI AFFITTO, PAGAMENTI – DEPOSITO CAUZIONALE
Il canone di affitto viene concordemente fissato come segue:
a) primo anno € ……………………
b) secondo anno € ……………………
c) terzo anno € ……………………
d) quarto anno € ……………………
e) quinto anno € ……………………
f) sesto anno € ……………………
e dovrà essere pagato in quattro rate costanti trimestrali posticipate.
Dal secondo anno di affitto e di anno in anno, il canone sarà aggiornato in base alla
variazione in aumento, sull’anno precedente, del costo vita accertato dall’ISTAT, per i
dodici mesi precedenti, più un punto percentuale.
Il pagamento del canone, che deve essere fatto in valuta legale, non potrà essere sospeso né
ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice qualunque ne sia il titolo.
Il pagamento del canone è ugualmente dovuto anche in caso di chiusura del locale per
causa di forza maggiore dovute anche a provvedimenti da parte di pubbliche autorità, a
meno che il conduttore non immetta il Comune nel possesso della struttura, libera da cose,
attrezzature, vincoli o divieti, in maniera da poterne consentire un libero uso.
La fideiussione bancaria di € 30.000,00 rilasciata da
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……………………………………………………. è destinata a garantire l’integrale rispetto
di tutti gli obblighi contrattuali (pagamento del canone di affitto, corretta manutenzione
dell’immobile, assicurazioni ecc…). La stessa sarà restituita alla parte conduttrice al
termine del contratto, salvo il diritto alla ritenzione della parte concedente per le garanzia di
cui sopra. A seguito dell’utilizzo totale/parziale della fideiussione di cui sopra, il conduttore è
obbligato a reintegrarla entro tre mesi dalla sua escussione. Il mancato reintegro della
fideiussione entro i termini di cui sopra sarà equivalente ad inadempimento contrattuale senza
giusta causa e con diritto per il Comune a rescindere il contratto e pretendere il pagamento del
canone sino alle scadenza naturali come sopra disciplinate (punto 2 – Durata).
È concesso al conduttore il diritto di sostituire la fideiussione con un deposito cauzionale infruttifero.
4) – DEFINIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE
Le parti dichiarano e confermano che l’azienda oggetto del presente contratto è costituita dai
beni immobili e immateriali organizzati per l’esercizio dell’impresa, ivi compresi il nome e
l’immagine.
In particolare si intendono compresi nell’esercizio concesso in affitto il nome nonché le licenze
ed autorizzazioni che verranno intestate pro-tempore, e quindi soltanto per tutta la durata del
contratto, alla parte conduttrice.
Il tutto come meglio risulta dall’inventario dei beni che sarà redatto di comune accordo tra le
parti e che sarà conservato dalle stesse.
Tutte le spese, nonché quelle per acqua e gas, saranno a carico della parte conduttrice.
5) – PRECISAZIONE ONERI
Il canone di affitto non comprende imposte, tasse, tributi, costi relativi a somministrazione di
luce, acqua, gas e qualsiasi altro servizio necessario all’esercizio dell’impresa che, pertanto,
saranno a carico della parte conduttrice.
6) – SUBAFFITTO, CESSIONE DEL CONTRATTO ED ALTRE ATTIVITA’
a) E’ vietato il sub-affitto, il comodato o la cessione del presente contratto senza il
formale consenso scritto del Comune.
b) Alla parte conduttrice, salvo espresso consenso scritto del comune, è vietato
svolgere altre attività, ancorché (compatibili o non compatibili con l’attività
principale di rifugio-bar-ristorante), ancorchè consentite dalla normativa in
vigore. In tale caso se saranno concesse autorizzazioni dal Comune o da altre
pubbliche autorità od enti, queste dovranno essere volturate a fine contratto al
Comune o chi per esso. Nel caso invece che la parte conduttrice le acquisti sul
libero mercato, al termine del contratto le dovrà trasferire in un altro sito al
fine di lasciare libero l’immobile. Prima comunque di esercitare qualsiasi altra
attività, la parte conduttrice dovrà ottenere il consenso della proprietà ai fini di
una buona e corretta manutenzione, nonché salvaguardia dell’immobile locato
e dell’avviamento già realizzato.
7) – MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di manutenzioni e riparazioni ordinarie
necessarie a mantenere in stato di normale funzionalità il locale. Sono altresì a carico della
parte conduttrice le spese di manutenzioni e riparazioni straordinarie (in virtù della lunga
durata del contratto). Qualora fossero necessari consistenti lavori di manutenzione straordinaria,
senza i quali sarebbe impossibile continuare l’esercizio dell’attività, al conduttore è concessa
facoltà, in mancanza di diverso accordo con il Comune, di recedere dal contratto con un
preavviso di un anno da comunicarsi a mezzo raccomandata.
8) – USO DISCIPLINARE DELLA COSA AFFITTATA
La parte conduttrice si impegna ad usare i beni ad essa affidati con la diligenza del buon padre
di famiglia ed a restituirli alla scadenza nello stato di efficienza e funzionalità in cui li ha
ricevuti; inoltre si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
La parte conduttrice esonera espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni
diretti ed indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo proprio, dei collaboratori, dei
dipendenti o di terzi in genere nell’uso dei beni costituenti l’azienda.
Resta comunque inteso che tutti i rapporti contrattuali saranno stipulati direttamente dalla parte
conduttrice, con pieno esonero da ogni responsabilità per la parte concedente.
La parte conduttrice si obbliga, altresì, a stipolare con compagnia di primaria rilevanza
nazionale, di gradimento della parte concedente, polizze assicurative per incendio e
responsabilità civile verso terzi, con adeguato e congruo massimale (da tenere aggiornato) per la
durata dell’affitto e con polizza vincolata a favore della parte concedente. In caso di inerzia la
stipulerà il Comune con l’utilizzo della fideiussione di cui sopra.
9) – MODIFICHE E MIGLIORIE
E’ proibito alla parte conduttrice mutare la destinazione dei locali che costituiscono l’esercizio
affittato, o procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni senza in consenso scritto
della parte concedente.
In ogni caso, al termine del contratto, la parte concedente avrà il diritto di pretendere la messa in
pristino, a spese della parte conduttrice, oppure di ritenere le nuove opere senza alcun
compenso.
10) – AVVIAMNETO COMMERCIALE
La parte conduttrice prende atto e riconosce che il canone sopra pattuito non è comprensivo di
un’indennità per avviamento commerciale; si impegna pertanto fin da ora a nulla pretendere, al
momento della cessazione dell’affitto, per il medesimo titolo od a titolo di “buona uscita”.
11) – STATO AZIENDALE
La parte conduttrice, a seguito della visita dell’azienda e degli accertamenti espletati, riconosce
l’immobile idoneo con la normativa esistente per l’uso contrattuale previsto.
12) – RICONSEGNA DELL’AZIENDA
La parte conduttrice si impegna a riconsegnare l’azienda ad essa affidata nello stato di
efficienza e funzionalità esistente al momento del presente contratto, salvo per i beni soggetti a
deterioramento derivante dall’uso ordinario e normale.
Eventuali beni acquistati dalla parte conduttrice rimarranno di proprietà di quest’ultima, la
quale provvederà a sue spese ad asportarli dal locale affittato, avendo le parti escluso l’obbligo
di acquisto da parte della concedente.
La parte concedente, alla scadenza contrattuale, non avrà alcun obbligo di acquisto della merce
rimanete.
Ai fini della riconsegna, le parti s’impegnano a compiere un sopralluogo congiunto, all’esito del
quale redigeranno un verbale di riconsegna attestante l’effettivo stato dell’immobile. Le parti
stabiliscono fin d’ora che qualora all’esito del sopralluogo non sorgessero contestazioni sullo
stato dell’immobile e sulla regolare esecuzione del rapporto contrattuale (fitto, ecc…), la
fideiussione verrà restituita.
13) – AMMORTAMENTI
Come per legge, l’affittuario avrà diritto ad utilizzare tutti gli ammortamenti fiscali.
14) – PROVA SCRITTA
Qualunque modifica al presente contatto non potrà aver luogo ed essere approvata che mediante
atto scritto e sottoscritto tra le parti.
15) – SPESE E REGISTRAZIONE
Le spese del presente atto sono previste in € 1.500,00 (comprese quelle di registrazione), sono a
carico del conduttore. Il presente atto è soggetto a tassa fissa in quanto contratto soggetto
ad IVA.
16) – AUTORIZZAZIONI D’ESERCIZIO
La parte concedente si impegna ad adempiere a quanto previsto dalle norme vigenti affinché
autorizzazioni, licenze, concessioni ed altri provvedimenti autorizzatori possano essere fruiti
dalla parte conduttrice, la quale provvederà a farli intestare a proprio nome, obbligandosi,
altresì, a rinunciare agli stessi al termine del presente contratto o all’atto della sua risoluzione
per qualsiasi causa, allo scopo di ristabilire la situazione preesistente a favore della parte
concedente.
Qualora l’esercizio dovesse essere sospeso a tempo indeterminato o revocato dall’Autorità in
conseguenza di illeciti penali o amministrativi commessi dalla parte conduttrice o dei
dipendenti o collaboratori della stessa, il presente contratto si intenderà risolto dalla riconsegna
dell’azienda al comune. In questo caso sarà altresì dovuto il canone per tutto il periodo di
mancato preavviso e/o esclusione di disdetta anticipata per il periodo dei primi tre anni, come
disciplinato al punto due di cui sopra ( Durata).
17) – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo atto le parti rimandano alle leggi vigenti in
materia e al Codice Civile.
Firme
18) – Le parti approvano espressamente le clausole contenute negli art. 2 (durata), 3
(canone/fideiussioni), 7 (manutenzioni), 10 (avviamento commerciale) e 12 (riconsegna
dell’azienda).
Firme
Sestola 15/06/2011