Integrale - Camera Penale di Palermo

Transcript

Integrale - Camera Penale di Palermo
A L GIUDICE DI P A C E
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
-arti. 411 c.p.p., 125 e \26D.Lv.
271/89II Pubblico Ministero
visti gli atti del procedimento penale sopraindicato a carico di
1)
2)
[E
E
Y]
, nato i n Ghana i l
F
, nato a
3)
4)
K
5)
K
, Nigeria, i l
nato in Ghana i l
nato in Ghana i l
. .
M
7)
B
. .
, nato in Ghana i l
6)
8)
. .
, nato in Nigeria i l
M
. .
. '.
, nato in Costa d'Avorio i l
, nato i n Senegal i l . .
,
9)
nato in Guinea 1' . .
per i l reato di cui all'art, 10 bis comma 1 D.Lgs. n. 286/98
RILEVATO
che ia legge 15/7/2009 n. 94, ha introdotto l'art. 10 bis comma I del D . Lgs. 25/7/1998, n. 286,
prevedendo quale reato la condotta dello straniero che fa ingresso ovvero sì trattiene nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U.;
quanto alla condotta di ingresso illegale si osserva:
che l'art. 10 comma I prevede che la polizia di frontiera "respinge g l i stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti previsti dal presente testo unico per
l'ingresso sul territorio dello Stato";
che dunque i l reato di cui al comma I dell'art. 10 bis del T.U. sanziona la condotta di chi "fa
ingresso"
o "si trattiene" illegittimamente, ma non si applica agli stranieri che,
presentandosi ai valichi di frontiera senza requisiti, sono destinatari di un provvedimento di
respingimento; la finalità della norma è infatti quella di impedire ingressi illegali, laddove se
lo straniero si presenta ai valichi di frontiera e non risulta in possesso dei requisiti per
l'ingresso non commette alcun reato, ma va respinto; ed infatti i l comma 2 dell'art. 10 bis
recita " le disposizioni di cui al comma I non si applicano allo straniero destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10 comma I ;
che nel caso di specie la p.s.i. risulta far parte di numerosi migranti soccorsi in acque
internazionali e trasportati nel territorio legittimamente ed a prescindere dalla loro volontà (
!
anche ex art. 10 comma 2 lett. b) per necessità di pubblico soccorso) e dunque non è persona
che ha fatto ingresso o si è trattenuta in violazione delle disposizioni del T . U ;
che infine, anche a voler diversamente ritenere, si tratterebbe al più di tentativo di
ingresso illegale nel territorio dello stato, tentativo commesso in acque internazionali e
relativo ad un reato contravvenzionale, fatto quindi non costituente reato ex art. 56 c.p.;
quanto alla condotta di trattenimento illegale, pure prevista dalla norma, si osserva
per i primi sei soggetti iscritti risulta rilasciato permesso di soggiorno ex art. 18
D.Lvo n. 286/98 ( cfr. nota del 25.1.2016 e, per i l rinnovo, nota del 9.2.2016 della Squadra
Mobile di Palermo);
quanto a T
M
, B.
M;
e B A
(p.s.i. n. 7, 8 e 9)
sono titolari di permesso di soggiorno, dunque regolarmente soggiornanti ( cfr .nota
25.1.16 Questura di Palermo, pag. 2, e nota del 5.2.2016 della Questura di Firenze,
nonché, per T
, nota del 9.2.2016 della Questura di Pavia).
Si osserva, inoltre, che l'art. 10 bis, comma 6, seconda parte del secondo periodo, esclude la
sussistenza del reato nel caso di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi
dell'art. 5 comma 6 D. Lvo n. 286/98 ; orbene, i l permesso di cui all'art. 18 è certamente rilasciato
per motivi umanitari, posto che la norma di cui all'art. 18 è inserita nel capo relativo alle
disposizioni di carattere umanitario.
Per tutte queste i ragioni i l reato non sussiste.
visti g l i artt. 411 C.P.P. e 125 disp.att.
CHIEDE
che i l Giudice di Pace in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la
conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.
N o n v i sono beni in sequestro
Palermo, 11.2.2016
I L SOSTITUTO PROCURATt LE D E L L A R E P U B B L I C A
dott.ssa REI ZkCESCON
v°
I L PROCURATORE A G G I U N T O D E L L A R E P U B B L I C A
doti, Maurizio
SCALIA
N
- %C
N.
11
^ -
i
u
R.G. n.r. del P.M.
R.G.G.D.P.
UFFICIO DEL GIUDICE DI P A C E DI PALERMO
Prima Sezione
Penale
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(Art. 17 digs. n. 274 del 28 agosto 2000)
Il Giudice di Pace
Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;
Esaminata la richiesta di archiviazione così come formulata dal P.M., cui si fa riferimento per
relationem ed integrazione del presente decreto;
Ritenuto che i motivi esposti nella richiesta di archiviazione vanno condivisi;
Visto l'art. 17 del D.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000,
DISPONE L'ARCHIVIAZIONE
del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Palermo, b
~ Z -
11
péém
Dott. AfaJo
/to'***