A) Condizioni generali dell`Assicurazione di debito residuo

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A) Condizioni generali dell`Assicurazione di debito residuo
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
A)
Condizioni generali dell'Assicurazione di debito residuo Life Insurance
Art. 1
Parti e rapporto contrattuale
Al fine di assicurare gli impegni del cliente in relazione al contratto di finanziamento ovvero di compravendita Select (in seguito: "contratto di
finanziamento") stipulato con BMW Finanzdienstleistungen (Schweiz) AG, Industriestrasse 20, 8157 Dielsdorf (in seguito: "BMW FS"),
BMW FS stipula un contratto di assicurazione di debito residuo con Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Richtiplatz 1,
8304 Wallisellen (in seguito: "Allianz Suisse") quale assicuratore. Assicurato è il singolo cliente di BMW FS che ha stipulato un contratto di
finanziamento con la stessa. Contraente è BMW FS. L'assicurazione dei singoli assicurati è denominata "Life Insurance". Il rischio assicurato è il rischio decesso (cfr. art. 5 delle CGA).
Art. 2 Condizioni indispensabili per la copertura assicurativa
Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, l'assicurando deve essere domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e aver stipulato con BMW FS un contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1 delle CGA.
La richiesta di adesione viene accettata se, quando inizia la copertura assicurativa, l'assicurando ha un'età compresa tra i 18 anni compiuti
e i 65 anni non compiuti.
Art. 3
Inizio e fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa dell'assicurato decorre dal primo giorno del mese in cui va pagata la prima rata mensile pattuita nel contratto di finanziamento e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla richiesta di adesione e alle CGA. L'assicurazione Life Insurance
viene stipulata per tutta la durata del contratto di finanziamento e cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
•
alla fine del mese in cui è cessato il contratto di finanziamento tra BMW FS e l'assicurato;

dopo che la singola assicurazione di debito residuo Life Insurance ha raggiunto la durata di 72 mesi;
•
alla fine del mese in cui l'assicurato ha compiuto il 65° anno di età.
BMW FS può disdire la singola assicurazione Life Insurance in qualunque momento alla scadenza di una rata. In questo caso BMW FS dovrà informare immediatamente l'assicurato della disdetta e della relativa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 4
Prestazione assicurata
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
In caso di decesso dell'assicurato, Allianz Suisse si fa carico delle rate mensili pagabili dopo il decesso e le versa a BMW FS. L'ultima rata
concordata nell’ambito di un contratto di compravendita Select (cosiddetta "rata finale") è esclusa dalla copertura assicurativa
Il debito residuo dell'assicurato nei confronti di BMW FS si considera estinto nella misura delle prestazioni assicurate pagate a BMW FS.
Art. 5
Cause di esclusione delle prestazioni
L'obbligo di prestazione da parte di Allianz sussiste indipendentemente dalla causa che ha determinato il sinistro, sotto riserva delle limitazioni
seguenti.
Non sussiste diritto a prestazioni nei seguenti casi:
(1)
se il decesso è riconducibile a uno dei seguenti motivi:
 suicidio prima che siano passati tre anni dall'inizio della copertura assicurativa. In caso di suicidio dopo tale periodo, Allianz Suisse è
tenuta ad erogare la prestazione;

dipendenza (ad es. da alcol, abuso di droghe, narcotici o medicinali);

messa in atto colpevole o tentativo punibile di mettere in atto un reato o un delitto da parte dell'assicurato;

eventi bellici diretti o indiretti o disordini interni. Tuttavia Allianz Suisse fornisce la prestazione se il caso che dà diritto ad essa si verifica durante l'esercizio di funzioni militari o di polizia o se l'assicurato non stava partecipando attivamente ad azioni militari.
(2)
se l'assicurato:
 alla stipula del contratto di finanziamento o di compravendita Select era in cura medica o era sottoposto a controlli medici per i problemi di salute a cui sia riconducibile il decesso;

nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto di finanziamento o di compravendita Select era stato ricoverato in ospedale per oltre 7
giorni e il decesso è riconducibile ai motivi di salute trattati durante detto ricovero;
Art. 6 Obblighi di collaborazione
Gli eredi dell'assicurato sono tenuti a comunicare a BMW FS il verificarsi di un eventuale caso che dia diritto prestazione. In tal caso BMW
FS trasmette ad Allianz Suisse una copia della richiesta di adesione ed eventuali altri documenti necessari per la verifica e la soddisfazione
del diritto a prestazione. Inoltre gli eredi dell'assicurato sono tenuti a collaborare con Allianz Suisse per l'evasione del caso che dà diritto a
prestazione.
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Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
In caso di decesso, gli eredi dell'assicurato devono trasmettere i seguenti documenti:

atto ufficiale di morte;

certificato medico o ufficiale sulle cause dettagliate del decesso nonché sull'inizio e sul decorso della malattia che ha portato al decesso.
Le spese per il reperimento dei documenti necessari sono a carico degli eredi dell'assicurato che richiedono la prestazione assicurata.
In caso di prestazione, l'assicuratore può richiedere ulteriori certificati, sostenendone le relative spese.
Art. 7
Regolamentazione del diritto alla prestazione
L'unico avente diritto a tutte le prestazioni assicurate è BMW FS quale contraente. In caso di prestazione, l'assicuratore corrisponde le prestazioni assicurate a BMW FS. È escluso il versamento delle prestazioni assicurate agli eredi dell'assicurato.
Art. 8
Comunicazioni
Fintantoché non si presenta un caso che dà diritto a prestazione, tutte le comunicazioni devono essere inviate per iscritto all'addetto di
BMW FS che segue l'assicurato. Quando subentra un caso che dà diritto a prestazione, BMW FS trasmette i dati personali (cognome, nome, sesso, data di nascita e indirizzo) e una copia della richiesta di adesione della persona a cui si riferisce il caso che dà diritto prestazione
nonché tutte le altre eventuali informazioni e gli altri eventuali documenti necessari per la verifica e la soddisfazione del diritto a prestazione
del caso di prestazione al soggetto incaricato da Allianz Suisse, Quality1 AG, Bannholzstrasse 12, 8608 Bubikon. Tutte le comunicazioni
riguardanti i casi che danno diritto a prestazione vanno inoltrate per iscritto al soggetto incaricato da Allianz Suisse.
Art. 9 Premio assicurativo
L'ammontare del premio assicurativo viene calcolato in base ai dati indicati nel contratto di finanziamento e comunicato per iscritto al cliente
da BWM FS. Il contraente addebita all'assicurato un importo non superiore al premio assicurativo calcolato da Allianz Suisse. Il premio assicurativo è compreso nella rata mensile concordata nel contratto di finanziamento tra assicurato e BMW FS.
Il premio assicurativo va pagato anticipatamente ogni mese, la prima volta all'inizio dell'assicurazione.
Art. 10 Modifica delle condizioni generali
Eventuali variazioni delle condizioni generali di assicurazione sono possibili previo consenso del contraente e vanno da questi comunicate
all'assicurato non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore. Se l'assicurato non accetta la variazione può disdire il contratto di assicurazione
con effetto dalla data di entrata in vigore della modifica inviando la relativa comunicazione scritta al contraente, all'attenzione di Allianz
Suisse. La disdetta deve pervenire al contraente entro il giorno precedente l'entrata in vigore della modifica. Tale diritto di disdetta dell'assicurato non vale in caso di modifiche dovute a variazioni del quadro normativo o a disposizioni delle autorità di vigilanza.
Art. 11 Basi giuridiche, diritto applicabile e foro competente, ombudsman
Oltre alla richiesta di adesione e alle presenti condizioni generali di assicurazione, costituiscono base giuridica dell'assicurazione tutte le disposizioni relative alla stessa assicurazione previste dai contratti di finanziamento, salvo che queste non riguardino esclusivamente il rapporto tra il soggetto erogatore del finanziamento e l'assicurato. Per tutto quanto qui non espressamente previsto in via integrativa si applica
il diritto svizzero e in particolare la Legge federale svizzera sul Contratto di assicurazione (LCA). Eventuali pattuizioni speciali sono valide
soltanto se confermate per iscritto da Allianz Suisse, sede di Zurigo.
L'assicurato può presentare eventuali domande giudiziali inerenti al contratto assicurativo esclusivamente presso il foro ordinario di Zurigo,
salvo cogenti disposizioni di legge non prevedano un altro foro.
L'assicurato può eventualmente rivolgersi per un parere indipendente a:
Ombudsman der Privatversicherung und der SUVA
Postfach 2646
8022 Zurigo
Fondation Ombudsman de l'assurance privee et de la SUVA
Case postale 5843
1002 Losanna
Fondazione Ombudsman delle assicurazione privata e della SUVA
Casella postale
6903 Lugano
La fondazione Ombudsman per l'assicurazione privata e della SUVA non fornisce consulenze.
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