Circolazione delle unità da diporto (Ord. 99/10)
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Circolazione delle unità da diporto (Ord. 99/10)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288 [email protected] - www.taranto.guardiacostiera.it/ ORDINANZA N° 099/2010 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO NELLE ACQUE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TARANTO Il Capo del compartimento e del circondario marittimo di Taranto: VISTA la Legge 08/07/2003 n° 172; VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/2008 n°146 - “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”; VISTO il D.M. 26/01/1960 (modificato dal D.M. 15/07/1974) “Disciplina dello sci nautico” e il D.M. 20/07/1994 n° 550 contenente il “Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne”, applicabili per assimilazione anche al paracadutismo ascensionale e al kite-surf; VISTO il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare approvato con legge 27/12/1977 n° 1085; VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse connesse; VISTE le vigenti ordinanze “balneari” della Regione Puglia e della Regione Basilicata; VISTE le proprie ordinanze recanti norme per la disciplina della sicurezza delle attività balneari; VISTI gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima; VISTA la direttiva VTS 005 – REV. 01, ORDINA 1 ARTICOLO 1 (campo di applicazione) 1.1 La presente ordinanza disciplina la navigazione da diporto e le connesse attività commerciali per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, che si svolgono nelle acque del compartimento marittimo di Taranto, che si estende dal comune di Nova Siri incluso a Punta Prosciutto esclusa. 1.2 Le norme della presente ordinanza, avuto riguardo per le peculiari specificità del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione ed alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, alle quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate. 1.3 Le norme della presente ordinanza si conformano alla disciplina amministrativa regionale nelle zone di mare destinate alla balneazione durante la stagione turisticobalneare. 1.4 Per quanto riguarda le abilitazioni alla conduzione delle unità da diporto, si rimanda al Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato. 1.5 Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione, si rimanda al Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato: l’all. V del citato D.M., elenca i mezzi di salvataggio individuali e collettivi ,e le dotazioni di sicurezza da tenere bordo in relazione alla navigazione effettivamente svolta. ARTICOLO 2 (definizioni) 2.1 Ai fini della regolamentata disciplina si intende: a) UNITA’ DA DIPORTO: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinato alla navigazione da diporto; b) NATANTE: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666; c) IMBARCAZIONE: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666; d) CONDUTTORE: persona preposta alla direzione dell’unità da diporto; sui natanti, solitamente è la persona che tiene il timone assumendo contemporaneamente le due funzioni di comando e condotta; e) ORDINANZA BALNEARE: provvedimento regionale che disciplina l’esercizio delle attività turistico-balneari-commerciali, nonché l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative alle stesse finalizzate; f) STAGIONE BALNEARE: il periodo temporale espressamente individuato dalle Regioni Puglia e Basilicata con apposita ordinanza; g) ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE: tratto di mare litoraneo riservato “esclusivamente” alla balneazione, le cui limitazioni di profondità e di ampiezza sono definite dalle vigenti ordinanze balneari; 2 h) LOCAZIONE: è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra parte per un determinato tempo la “nave” verso un determinato corrispettivo; i) NOLEGGIO: è il contratto con il quale l’armatore, in corrispondenza del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una determinata “nave” uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore, alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. ARTICOLO 3 (unità da diporto-persone trasportabili) 3.1 Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore. 3.2 Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall’ente tecnico e annotato sulla licenza di navigazione. 3.3 Per i natanti senza la marcatura CE e non omologati, il numero delle persone trasportabili è determinato dall’articolo 60 comma 1) del D.M. 29/07/2008, n° 146, come di seguito indicato: natanti di lunghezza fino a mt. 3,50 3 persone natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50 4 persone natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00 5 persone natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50 6 persone natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50 7 persone natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi 9 persone 3.4 Per i natanti senza la marcatura CE ed omologati, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato dall’articolo 60 comma 1) del D.M. 29/07/2008, n° 146. 3.5 Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato. 3.6 Per i natanti a remi e a pedali “da spiaggia” il limite delle persone imbarcabili è in funzione dei posti a sedere. ARTICOLO 4 (norme comportamentali generali) 4.1 È obbligo del conduttore di una unità navale da diporto, prima di iniziare la navigazione, verificare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che: ¾ le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare; ¾ i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti; 3 ¾ la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti; ¾ i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l’eventuale copertura assicurativa; ¾ siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare. 4.2 Il conduttore deve altresì adottare una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare: 4.3 E’ buona norma informare le persone che rimangono a terra circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione. ARTICOLO 5 (limiti e distanze) 5.1 Le unità da diporto permanentemente durante tutto l’anno, possono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Taranto, mantenendosi a distanze superiori a: ¾ 200 metri dalle spiagge o 100 metri dalle scogliere, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela; ¾ 400 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili alla fonda; ¾ 1000 metri dall’aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvigionamento di acqua di mare; ¾ 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei; ¾ 200 metri dagli impianti di maricultura. 5.2 Durante la stagione balenare, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, non possono transitare nelle zone di mare riservate alla balneazione: per prendere il largo o per approdare devono utilizzare necessariamente i corridoi di lancio/atterraggio di cui al successivo articolo, navigando con andatura ridotta al minimo, esclusivamente a remi. 5.3 Nelle zone di cui al punto 2) del presente articolo, non possono ancorare né sostare. 5.4 In tutte le zone di mare antistanti il litorale del compartimento marittimo entro 1000 metri dalle spiagge e 500 metri dalle scogliere, le unità da diporto devono navigare a velocità non superiore ai 10 nodi e con gli scafi in dislocamento. 5.5 Le unità impiegate nell’attività di cui alle SCHEDE contenute nell’allegato 1) della presente ordinanza devono, rispettare le prescrizioni aggiuntive e/o più restrittive previste dalle stesse. 5.6 I natanti a remi e a pedali “da spiaggia” possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate, fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. 5.7 Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza delle attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n° 470 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 6 (corridoi di lancio/atterraggio) 6.1 Coerentemente con la disciplina amministrativa adottata dalle regioni Puglia e Basilicata, i titolari di stabilimenti balneari, gli esercenti attività commerciali connesse con I’uso delle unità da diporto e le Amministrazioni Comunali, ognuno per le aree funzionali di rispettiva competenza, devono predisporre appositi corridoi di lancio/atterraggio riservati alla partenza e all’approdo delle unità navali. 4 6.2 I corridoi devono rispettare il disposto dell’ordinanza di sicurezza balneare in vigore emessa dalla capitaneria di porto di Taranto. 6.3 All’interno dei corridoi le unità da diporto devono navigare con le modalità previste dal precedente articolo 4 punto 2) della presente ordinanza e senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. L’ancoraggio è vietato; è altresì vietato l’ormeggio, anche se all’esterno, ai gavitelli di segnalazione. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario, senza ostacolare la navigazione delle altre unità. 6.4 Nei corridoi è vietata la balneazione: è fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l’attraversamento. ARTICOLO 7 (locazione e noleggio) 7.1 Possono effettuare l’attività di locazione e noleggio le società/ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, le quali siano iscritte nei registri tenuti presso la C.C.I.A.A., con la qualifica di locatore e/o noleggiatore di unità da diporto. 7.2 Chiunque intenda effettuare l’attività di locazione e/o di noleggio di unità da diporto deve presentare alla locale autorità marittima la dichiarazione in duplice copia, come da allegato 2) alla presente ordinanza. 7.3 L’esercizio dell’attività è comunque subordinato all’autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione. 7.4 Unitamente alla dichiarazione di cui al punto 2) del presente articolo, dovrà essere allegata la seguente documentazione: ¾ certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l’indicazione delle attività esercitate di locazione e/o noleggio; ¾ elenco delle unità utilizzate con indicazione delle loro caratteristiche principali; ¾ i dati personali delle persone preposte alla condotta dei natanti; ¾ indicazione della località in cui intende compiere l’attività, specificando la presenza di un corridoio di lancio/atterraggio; ¾ copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l’equipaggio e di responsabilità civile verso terzi; ¾ copia dell’eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità; ¾ copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza. 7.5 Copia della dichiarazione prevista dal punto 2) del presente articolo, vistata dall’Autorità Marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa in originale o in copia conforme. 7.6 Le unità trainanti/rimorchianti devono essere dotate di sistemi di aggancio/sgancio di sicurezza e di rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori entrambi a ciò omologati e/o riconosciuti idonei dall’Autorità Marittima, la quale potrà avvalersi dell’intervento dell’Ente tecnico, a spese dell’interessato. 7.7 Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio dovranno essere in possesso di certificato di idoneità previsto dall’art. 82 del D.M. n° 146/2008, unitamente all’elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all’art. 88, all. XI del citato decreto; per quanto riguarda i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza, devono rispondere a quanto stabilito dall’ all. X del citato decreto. 7.8 Le unità da diporto adibite a locazione e/o noleggio possono essere utilizzate esclusivamente per le attività commerciali di cui all’art. 2 del D.L.vo n° 171/2005. 5 7.9 Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si estendono anche alle attività svolte per conto terzi con o senza fini di lucro, da scuole, circoli e/o sodalizi sportivi. ARTICOLO 8 (obblighi dell’esercente) 8.1 L’esercente deve: ¾ svolgere l’attività nelle ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate; ¾ accertarsi che il conduttore possegga i requisiti imposti dalle norme per la condotta del particolare tipo di unità/attività; ¾ consegnare l’unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e prevista copertura assicurativa; ¾ istruire preventivamente i conduttori circa l’uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso; ¾ accertarsi che le persone imbarcate alla partenza non superino il numero massimo consentito; ¾ informare gli utilizzatori sull’osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi, se richiesta, all’utilizzatore; ¾ prendere nota dell’itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia; ¾ porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all’utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio; ¾ tenere sempre pronta idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti che effettuano la locazione/noleggio, in caso di pericolo o di condimeteo avverse (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifica con il titolare dello stabilimento balneare; ¾ in caso di sopravvenute avverse condimeteo, se il locatore si identifica con il titolare delle stabilimento balenare, esporre la bandiera rossa sull’apposito pennone, sospendendo l’attività; ¾ annotare sul registro riprodotto nell’allegato 3) della presente ordinanza, tulle le informazioni richieste dallo stesso, oltre ad almeno un numero di utenza mobile di uno degli utilizzatori da contattare prontamente in caso di necessità; ¾ contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili con colori in contrasto alla struttura, possibilmente rinfrangenti (esempio: Ditta Rossi n° 01, persone max trasportato,abili:n.----); ¾ Il conduttore di un’unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle previste dalla presente ordinanza. 8.2 Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si estendono anche alle attività svolte per conto terzi con o senza fini di lucro da scuole, circoli e/o sodalizi sportivi, con la prescrizione aggiuntiva di dotare l’unità, di apparato ricetrasmittente, 6 omologato, ad onde metriche (VHF/fm banda marina), indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. anche portatile, ARTICOLO 9 (emergenze) 9.1 Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del circondario marittimo di Taranto deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (NUMERO BLUchiamata gratuita); 099/4713601 (sala operativa); 099/4713611 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare. 9.2 In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali: ¾ tipo di emergenza; ¾ posizione dell’unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa; ¾ numero ed età delle persone presenti a bordo; ¾ caratteristiche dell’unità navale; ¾ numero di una utenza mobile disponibile. ARTICOLO 10 (tutela dell’ambiente e della balneazione) 10.1 L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Pertanto, tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto della vigente normativa a salvaguardia dell’ambiente e in linea con le ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della capitaneria di porto di Taranto. 10.2 Le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti normative disciplinanti la materia. 10.3 Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca di superficie/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima secondo le vigenti disposizioni normative. 10.4 La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l’esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza della capitaneria di porto di Taranto e da quelle delle amministrazioni regionali. 10.5 L’esercizio della pesca marittima deve essere condotto secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della capitaneria di porto di Taranto. Durante la stagione balneare, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa. 10.6 L’esercizio delle attività subacquee a scopo ludico – diportistico deve essere condotto secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 7 10.7 I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Taranto. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato. ARTICOLO 11 (sanzioni) 11.1 La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l’ordinanza n° 134/2004 in data 31.05.2004, in premessa citata. Restano salve tutte le disposizioni precedenti non in contrasto con la presente ordinanza. 11.2 I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti, ove il fatto non costituisca diverso e più grave reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dell’articolo 53 del D.L.vo n° 171/2005, sempreché il fatto non costituisca reato. 11.3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante: ¾ distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate; ¾ divulgazione a cura dei mezzi d’informazione; ¾ inserimento nel sito web www.guardiacostiera.it/taranto. Taranto, 06/05/10 f.to IL COMANDANTE C.V. (CP) Paolo ZUMBO 8 ALLEGATO N° 1) ALL’ORD. N° 099/2010 DEL 06/05/2010 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO ACQUASCOOTER O MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI CONDUZIONE NAVIGAZIONE REGOLE IN NAVIGAZIONE PARTENZA ATTERRAGGIO ALTRE DISPOSIZIONI - il conduttore delle unità utilizzate dovrà essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza dell'unità; - durante la navigazione, il conduttore e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una mezzo di salvataggio individuale di tipo conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica; - gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). - è consentita nelle ore previste e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 300 metri dalla costa; • 400 metri da unità navali militari; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquicoltura, segnalamenti marittimi; • 100 metri da galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo, nonché nell’ampliamento ad ovest di Punta Rondinella; - è vietata nell’interno dei porti se non con rotte dirette necessarie all’arrivo o alla partenza e a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante; - durante la stagione balneare è vietata la navigazione a motore ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla costa nonché nella fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di ogni giorno; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. - durante la navigazione, il conduttore e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere posizioni di guida non corrette; - l'atterraggio e la partenza degli scooters acquatici, nelle zone riservate alla balneazione o frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; - tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 300 (trecento) metri. - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. 9 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO SCI NAUTICO CONDUZIONE NAVIGAZIONE REGOLE IN NAVIGAZIONE PARTENZA - il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste, anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dall’Autorità Marittima; • un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo dall’Autorità Marittima. - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • durante la stagione balneare, a 500 metri dalle spiagge e a 200 metri dalle scogliere; • 400 metri da unità navali militari; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquicoltura, segnalamenti marittimi, • 100 metri da galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; - è vietata nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo, nonché nell’ampliamento ad ovest di Punta Rondinella; - è vietata all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. - lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore di indossare un mezzo di salvataggio individuale di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio; - la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo nautico trainante lo sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino; - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità impegnate nelle attività in discorso, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori. - la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire 10 ATTERRAGGIO ALTRE DISPOSIZIONI soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio/atterraggio. - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. 11 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO TAVOLE A VELA, WIND SURF E MEZZI SIMILARI CONDUZIONE NAVIGAZIONE REGOLE IN NAVIGAZIONE PARTENZA ATTERRAGGIO AlTRE DISPOSIZIONI - età minima di anni 14 (quattordici) compiuti, nel caso vela con superficie superiore a 4 mq; - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo conforme alla vigente normativa. Lo stesso vale anche per le eventualmente persone trasportate. - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata nelle zone di mare riservate alla balneazione o comunque frequentate da bagnanti; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 400 metri da unità navali militari; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura, segnalamenti marittimi; • 100 metri da galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo, nonché nell’ampliamento ad ovest di Punta Rondinella; - è vietata all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. - la precedenza è vincolata alle regole dettate dalla COLREG 72. - la partenza e l'atterraggio dalla devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di lancio/atterraggio; - in mancanza dei predetti corridoi, la rotta deve essere perpendicolare alla costa e la vela abbassata. - è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi similari incustoditi. 12 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO TRAINO DI GALLEGGIANTI (BANANA BOAT E MEZZI SIMILARI) CONDUZIONE NAVIGAZIONE REGOLE IN NAVIGAZIONE PARTENZA ATTERRAGGIO: - il conducente delle unità trainanti dovrà essere in possesso della patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo, e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre, a tutte le dotazioni di sicurezza previste, anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dall’Autorità Marittima ; • un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo dall’Autorità Marittima. - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • durante la stagione balneare, a 500 metri dalle spiagge e a 200 metri dalle scogliere; • 400 metri da unità navali militari; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura, segnalamenti marittimi; • 100 metri da galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo, nonché nell’ampliamento ad ovest di Punta Rondinella; - è vietata all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. - le persone che si trovano a bordo del mezzo trainato dovranno avere almeno 14 anni compiuti; - le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, un mezzo di salvataggio individuale di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio; - la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo nautico trainante, durante le fasi di esercizio; e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino; - è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell’attività considerata. - l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa 13 ALTRE DISPISIZIONI: utilizzando gli appositi corridoi di lancio/atterraggio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. 14 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE –SURF E MEZZI SIMILARI) - maggiori di anni 16 (sedici); - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo conforme alla vigente normativa e un casco protettivo; - usare sistemi di sicurezza, che consentano di sganciarsi in casi estremi; CONDUZIONE - collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza. - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • durante la stagione balneare, a 500 metri dalle spiagge e a 200 metri dalle scogliere; • 400 metri da unità navali militari; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura, segnalamenti marittimi; NAVIGAZIONE • 100 metri da galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo, nonché nell’ampliamento ad ovest di Punta Rondinella; - è vietata all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. - quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l’aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l’aquilone; REGOLE IN - quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, NAVIGAZIONE quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l’aquilone e rallentando; - quando un'unità trainate da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l’aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura. - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di lancio/atterraggio, in mancanza seguendo rotta diretta e perpendicolare alla costa; PARTENZA - la partenza e l’atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la ATTERRAGIO tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza sicura dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta; - è vietato lasciare l’aquilone incustodito senza aver scollegato almeno un ALTRE DISPOSIZIONI lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma; 15 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO PARACADUTISMO ASCENSIONALE CONDUZIONE NAVIGAZIONE REGOLE IN NAVIGAZIONE - il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dall’Autorità Marittima; • un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo dall’Autorità Marittima; di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa; di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista. - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • durante la stagione balneare a 500 metri dalle spiagge e a 200 metri dalle scogliere; • 400 metri da unità navali militari; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura, segnalamenti marittimi; • 100 metri da galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo, nonché nell’ampliamento ad ovest di Punta Rondinella; - è vietata all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere. - il “paracadutista” dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare un mezzo di salvataggio individuale o altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il 16 - - - PARTENZA ATTERRAGGIO - ALTRE DISPOSIZIONI - paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt); è fatto divieto di effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione; quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l’atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore. le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla costa. l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. 17 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera TARANTO PROPULSORI ACQUATICI - l’utilizzo di questi propulsori (che devono avere l’elica sempre ingabbiata) è consentito: • per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, CONDUZIONE indossando un mezzo di salvataggio individuale di tipo conforme alla vigente normativa; • per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni. - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 200 metri dalla costa; • 400 metri da unità navali militari; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura, segnalamenti marittimi; • 100 metri da galleggianti che segnalano la presenza di operatori NAVIGAZIONE subacquei; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo, nonché nell’ampliamento ad ovest di Punta Rondinella; - è vietata all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. - qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l’obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l’attività subacquea, con un REGOLE IN galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di NAVIGAZIONE cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri. - per consentire di trasportare i seascooters negli specchi acquei d’esercizio, tramite il traino esercitato da parte di unità a remi, devono PARTENZA/ essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio/atterraggio; ATTERRAGGIO - in manca di detti corridoi, seguendo rotte dirette e perpendicolari alla costa. - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ALTRE DISPOSIZIONI ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. 18 ALLEGATO N° 2) ALL’ORD. N° 099/2010 DEL 06/05/2010 (in duplice copia, di cui una in bollo da Euro 14,62) Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA TARANTO Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________________ il _________ e residente a _____________________________________ in via/piazza ________________________________________________________________________ C.F. ___________________ legale rappresentante della Società /Ditta individuale _____________________________________________________________ con sede a _____________________________________________________ Prov ( ) in via/piazza _________________________________________________________ n° ___ iscritta al n° ______________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________ tel. ________________ cell. _____________________ esercente l'attività di locazione/noleggio unità da diporto, COMUNICA di svolgere l’attività di locazione/noleggio con i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato per usi ricreativi e turistici: 1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) ________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_____________) Assicurazione:________________________________________________________; 2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) ________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_____________) Assicurazione:________________________________________________________; DICHIARA che i natanti suindicati se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa: ¾ Cognome e nome ___________________________________________________ nato a ______________________________ il ___________ e residente a ___________________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________ n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____________________________________________; ¾ Cognome e nome ___________________________________________________ nato a ______________________________ il ___________ e residente a ___________________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________ n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____________________________________________; I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di_____________________________ in località _______________________________________ nel tratto di costa compreso tra ____________________________________________________________________. 19 Inoltre dichiara che: ¾ le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio, e di esporre al pubblico la allegata tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l’utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai conduttori/noleggiatori l’originale, o copia autentica, del certificato d’uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore; ¾ in caso di noleggio di natanti a vela, colui che svolge la funzione di “Skipper” di essere in possesso della patente nautica; ¾ tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili con colori in contrasto alla struttura, possibilmente rinfrangenti; ¾ per la condotta delle unità locate verranno osservate le norme previste dal Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146; ¾ l’Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate -ivi compresi i passeggeri -che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento. ALLEGA 1. Copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 2. Copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l’equipaggio; 3. Copia della concessione demaniale rilasciata dal Comune di ___________________ in data _______________. ________________________________, li _______________________ (luogo) (data) Il richiedente ______________________________ 20 ALLEGATO N° 3) ALL’ORD. N° 099/2010 DEL 06/05/2010 REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA’ DA DIPORTO Nr. Progr.v o Annual e Data Estremi mezzo nautico Ora consegna Ora ritiro Cognome/Nome conduttore Data/Località nascita Residenza/Domicilio Estremi documento/pat. Nautica/titolo m.mo Indicazione numerica passeggeri Nome/ Cognome passeggeri Zona di mare d’impiego o ed OPA * Sottoscrizione contraente o per minorenni e consenso per la tutela privacy ** (timbro e firma) ______________________________ * ** OPA: orario previsto arrivo Alternativamente, la sottoscrizione può essere apposta anche sul solo contratto cartaceo, in caso di utilizzo di registri in formato elettronico. Pag. ____ di pag. ____ 21