la conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato
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la conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato
Fondazione Studi CDL Approfondimento Debhorah Di Rosa La conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Sintesi Con la L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), il Legislatore, nell’intento di ridurre il contenzioso in materia, ha ritenuto opportuno prevedere che, nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o comunque più di sessanta complessivamente, è obbligato a seguire una articolata procedura di conciliazione preventiva ed obbligatoria. La nuova disciplina pur apparendo orien- anche di alternative al recesso, quali il ro, oggi, al suo debutto operativo, sta po- tata a favorire la ricerca di una soluzione ricorso al part-time, il trasferimento o nendo non poche perplessità e difficoltà condivisa dalle parti e l’individuazione l’occupazione presso altro datore di lavo- interpretative agli addetti ai lavori. Ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in ordine decrescente di legittimità giurisprudenziale La procedura Il licenziamento deve essere intimato dal datore di lavoro, a pena di inefficacia, per iscritto al prestatore di lavoro, salvo ulteriori requisiti di forma stabiliti dalla contrattazione collettiva. L’articolo 1, comma 40, Legge n. 92/2012, sostituendo l’articolo 7 della Legge n. 604/1966, ha introdotto ex novo una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che si articola nelle fase di seguito descritte: 58 n. 01 14 gennaio 2013 Fondazione Studi CDL Approfondimento Il nuovo iter della conciliazione preventiva obbligatoria Conseguentemente rimangono privi cazione contenente l’invito si consi- si in una delle situazioni che rendono di rilevanza i fatti ed i motivi non co- dera validamente effettuata quando è necessario per motivi oggettivi il licen- municati o comunicati tardivamen- recapitata al domicilio del lavoratore ziamento di un lavoratore, prima di te. Tale principio non esclude, pe- indicato nel contratto di lavoro o ad formalizzare il recesso dal contratto di raltro, che la qualificazione giuridica altro domicilio formalmente comuni- lavoro, deve obbligatoriamente inviare del motivo di licenziamento possa cato dal lavoratore al datore di lavoro, alla Direzione territoriale del lavoro del essere corretta o anche successiva- ovvero è consegnata al lavoratore che luogo dove il lavoratore presta la sua mente integrata da particolari circo- opera, e, per conoscenza, al lavorato- stanze specificative o confermative 3) Incontrandosi, con la partecipazione re, una comunicazione in forma scritta dei fatti già contestati: il datore di attiva della commissione di conciliazio- contenente: lavoro può ulteriormente specifica- ne, le parti esaminano anche soluzioni • l’intenzione di procedere al licenzia- re i motivi che hanno determinato il alternative al recesso, quali il ricorso recesso, purché l’integrazione della al part-time, il trasferimento o l’occu- motivazione non si concretizzi in pazione presso altro datore di lavoro. una diversa motivazione del licen- Il tutto deve concludersi entro venti • le eventuali misure di assistenza alla ziamento rispetto a quella resa nota giorni dal giorno in cui la Direzione ricollocazione del lavoratore interes- all’atto della comunicazione del li- territoriale del lavoro ha trasmesso la sato (cd. repechage); tale adempi- cenziamento stesso o dei motivi che convocazione per l’incontro, salvo, na- mento costituisce condizione di le- lo hanno determinato. turalmente, che le parti non ritengano 1) Il datore di lavoro che ritenga di trovar- mento per motivo oggettivo; • gli specifici motivi alla base del licenziamento; ne sottoscrive copia per ricevuta. gittimità dell’atto di recesso, con gli 2) La Direzione territoriale del lavoro opportuno, di comune accordo, pro- effetti di cui al sesto comma del nuo- trasmette la convocazione al datore di seguire i contatti nel tentativo di rag- vo articolo 18, Legge n. 300/1970 lavoro e al lavoratore, nel termine pe- giungere un accordo. Le parti possono in caso di omissione. Ai fini della rentorio di sette giorni dalla ricezione essere assistite dalle organizzazioni di valutazione della fondatezza del li- della richiesta, per un incontro che rappresentanza cui sono iscritte o con- cenziamento possono prendersi in consiste sostanzialmente in un tentati- feriscono apposito mandato oppure considerazione soltanto i fatti addot- vo di conciliazione da svolgersi dinanzi da un componente della rappresen- ti a suo sostegno al momento della alla commissione provinciale di conci- tanza sindacale dei lavoratori, da un comunicazione del recesso o dei liazione prevista dall’articolo 410 del avvocato o un consulente del lavoro. motivi che lo hanno determinato. codice di procedura civile; la comuni- Unicamente in caso di legittimo e do- n. 01 14 gennaio 2013 59 Fondazione Studi CDL Approfondimento La Legge n. 92/2012 ha precisato (art. come innovato dalla stessa Legge n. re a presenziare all’incontro davanti 1, co. 41) che il licenziamento intimato 92/2012, e della quantificazione delle la Direzione territoriale, la procedura all’esito negativo del procedimento di spese di lite in caso di condanna, ovve- può essere sospesa per un massimo di conciliazione sopra descritto produce ro per la loro compensazione, anche quindici giorni. effetto dal giorno della comunica- parziale, ex articoli 91 e 92 cod. proc. cumentato impedimento del lavorato- 4a)Se fallisce il tentativo di conciliazione e, zione con cui il procedimento mede- comunque, decorso il termine di venti simo è stato avviato, salvo l’eventuale giorni di cui sopra, il datore di lavoro diritto del lavoratore al preavviso o alla licenziamento, il lavoratore ha il diritto può comunicare il licenziamento al relativa indennità sostitutiva; è fatto di impugnarlo, in forma scritta, nel ri- lavoratore, nel rispetto delle seguenti salvo comunque l’effetto sospensivo spetto delle seguenti condizioni: condizioni: disposto dalle norme del T.U. in mate- • innanzitutto, facendo pervenire al • forma scritta; ria di tutela della maternità e della pa- datore di lavoro, a pena di decaden- • specificazione dei motivi che lo han- ternità, di cui al Decreto Legislativo n. za, una comunicazione: • entro sessanta giorni dalla ricezione • rispetto del diritto del lavoratore a sospesi in caso di impedimento deri- della comunicazione del licenzia- prestare il contrattuale periodo di vante da infortunio occorso sul lavoro, preavviso oppure, in alternativa, a ma non da malattia, mentre il periodo ricevere la relativa indennità sostitu- di eventuale lavoro svolto in costanza tiva. della procedura si considera come pre- mento; • in cui sia resa nota la propria volontà di impugnare il licenziamento; • anche per il tramite dell’organizzazione sindacale cui aderisca o abbia avviso lavorato. L’articolo 2, comma 3, Legge n. 604/1966 sancisce che il licenziamen- conferito mandato. Posto che il datore di lavoro è tenuto a Una volta effettuata l’impugnazione, il to intimato in violazione dei commi 1 e comunicare la cessazione del rapporto 2 dello stesso articolo (forma scritta del di lavoro entro i cinque giorni succes- lavoratore può ricorrere, in alternativa, licenziamento, obbligo di motivazione sivi, la Direzione generale per l’attività ad una delle due seguenti procedure: e relativi termini), anche nella nuova ispettiva con circolare n. 18273 del 12 a) in via amministrativa, con un ten- formulazione del comma 2 apportata ottobre 2012 ha chiarito che i cinque tativo di conciliazione, facendo dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma giorni per la Comunicazione Unilav pervenire al datore di lavoro, sotto del mercato del lavoro), è inefficace, debbono decorrere dalla risoluzione pena di inefficacia dell’impugna- ovvero inidoneo ad estinguere il rap- del rapporto, senza tuttavia tener con- zione: porto di lavoro. to del fatto che la risoluzione invero • formale richiesta di tentativo di Ciò, peraltro, non esclude, secondo la produce effetto dal giorno della comu- prevalente giurisprudenza formatasi nicazione con cui è stato avviato il pro- • entro il termine di centottanta prima della Riforma del mercato del cedimento di cui all’articolo 1, comma giorni dalla data dell’impugna- lavoro del 2012, che il datore di lavoro 41, della Legge n. 92/2012, mentre la possa intimare un nuovo licenziamen- comunicazione può essere fatta soltan- to fondato sugli stessi motivi sui quali to una volta avuta la certezza dell’esito allo svolgimento del tentativo di conci- si fondava il primo nel rispetto, questa della procedura. Si tratta di una com- liazione oppure in caso di mancato ac- volta, delle modalità previste dalla leg- plicazione procedurale tuttora irrisolta cordo, il lavoratore potrà impugnare il ge. e di notevole rilevanza data la sanzio- licenziamento in sede giudiziaria, effet- nabilità della comunicazione tardiva. tuando il deposito di ricorso al giudice Altra importante novità introdotta del lavoro, a pena di decadenza, entro 4b)Se la conciliazione ha esito positivo e dalla Riforma è che il comportamento sessanta giorni dalla data del rifiuto o si addiviene a una risoluzione consen- complessivo delle parti, desumibile dal del mancato accordo; suale del rapporto di lavoro, si applica- verbale redatto in sede di commissione b) in via giudiziaria, effettuando il no le disposizioni in materia di Assicu- provinciale di conciliazione e dalla pro- deposito di ricorso al giudice del la- razione sociale per l’impiego (Aspi) e posta conciliativa avanzata dalla stessa, voro, a pena di inefficacia, entro il può essere previsto, al fine di favorirne è valutato dal giudice del lavoro ai fini termine di centottanta giorni dalla la ricollocazione professionale, l’affida- della determinazione dell’indennità ri- data dell’impugnazione. mento del lavoratore ad un’agenzia di sarcitoria di cui all’articolo 18, comma somministrazione; 7, terzo periodo, Legge n. 300/1970 Il secondo licenziamento ha efficacia dal giorno in cui è stato comunicato. 60 Una volta correttamente comunicato il 151/2001. Gli effetti rimangono altresì no determinato; civ. n. 01 14 gennaio 2013 conciliazione o arbitrato; zione. In caso di rifiuto del datore di lavoro