Inserire quì l`Oggetto della Delibera

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Inserire quì l`Oggetto della Delibera
ACCORDO CONTRATTUALE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI SPERIMENTALI
“CASA INSIEME” E “CASA INSIEME TERZA ETA” DELLA COOPERATIVA SOCIALE
L’ULIVETO
L’anno duemilasedici (2016), nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro per l’ambito territoriale della ex Azienda Usl n. 10 di Firenze (di
seguito anche “AUSL”), con sede legale a Firenze, Piazza S. Maria Nuova n. 1 - Partita IVA e
Codice Fiscale 06593810481 - rappresentata nella persona _______________________, nata a
_____________________ il ____________, non in proprio, ma nella sua qualità di
________________________
in
esecuzione
della
deliberazione
del
Direttore
Generale
_________________;
il Comune di Firenze (di seguito anche “Comune”), con sede legale a Firenze, Palazzo Vecchio,
Piazza della Signoria - Partita IVA e Codice Fiscale 01307110484 - rappresentato nella persona
_________________________, nato a _____________________ il ____________, non in proprio,
ma nella sua qualità di _________________________, in esecuzione della delega conferita con
_______________________ giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e
dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
E
la Cooperativa Sociale “L’Uliveto” (di seguito anche “Cooperativa” o “Struttura”) con sede legale a
_______________, _________________________ - Partita IVA __________________________ rappresentato nella persona _________________________, nato a _____________________ il
____________, non in proprio ma nella sua qualità di _________________________,
---------------------------------VISTA la normativa nazionale, regionale, le deliberazioni e le note regionali in materia, in quanto
applicabili al rapporto oggetto del presente accordo contrattuale, e, in particolare:
-
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii, di riordino della disciplina in
materia sanitaria;
1
-
la legge 8 novembre 2000, n. 328, (“Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato degli interventi e servizi sociali”) e il successivo d.m. 21 maggio 2001, n. 308,
concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle
strutture e dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale;
-
la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii., di disciplina del Servizio Sanitario
Regionale;
-
la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii., concernente il sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
-
il d.p.c.m. 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie”);
-
il d.p.g.r. 26 marzo 2008, n. 15/R (“Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R.T.
41/2005”)1;
-
il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015;
PREMESSO CHE
-
la Regione Toscana, con la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 594, ha
approvato un avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse all’attivazione di progetti
sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per persone con disabilità e per
persone anziane in condizioni di fragilità;
-
la deliberazione della Giunta Esecutiva 17 ottobre 2014, n. 14, con la quale la Società della
Salute (di seguito “Società della Salute”) ha presentato la proposta di sperimentazione di due
progetti presentati dalla Cooperativa per persone con disabilità (progetto “Casa Insieme”) e per
le persone anziane in condizione di fragilità (progetto “Casa Insieme Terza Età”);
-
la Regione Toscana:
-
con la deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2015, n. 401, ha approvato
l’avvio della sperimentazione del progetto della Cooperativa per l’area della disabilità
(progetto “Casa Insieme”);
-
con la deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 338, ha approvato
l’avvio della sperimentazione del progetto della Cooperativa per l’area degli anziani fragili
(progetto “Casa Insieme Terza Età”);
-
con la deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2016, n. 107, ha fissato al 31
marzo 2017 la scadenza delle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 21 luglio 2014, n. 594
-
il legale rappresentante della Cooperativa, sotto la propria responsabilità dichiara che:
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a)
alla Cooperativa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al
decreto legislativo n. 231/01 che impediscono di contrattare con gli enti pubblici;
b)
la Cooperativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone
con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99, avendo presentato domanda
secondo legge.
Premesso ciò e al momento nulla ostando al funzionamento della struttura, le parti come sopra
costituite, convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la premessa è parte integrante e
sostanziale del presente accordo contrattuale.
ART. 1
Oggetto e individuazione dei soggetti destinatari delle prestazioni
Nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e in attuazione delle
sperimentazioni autorizzate dalla Regione Toscana in esito al percorso avviato con la deliberazione
della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 594:
-
l’AUSL e il Comune si avvalgono delle prestazioni di tipo residenziale in favore di persone
con disabilità di età inferiore ai sessantacinque anni, in condizione di handicap grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, erogate dalla Cooperativa nell’ambito del progetto
“Casa Insieme”;
-
il Comune si avvale delle prestazioni di tipo residenziale in favore di persone anziane
ultrasessantacinquenni in condizione di fragilità erogate dalla Cooperativa nell’ambito del progetto
“Casa Insieme Terza Età”.
Le persone da inserire nei suddetti percorsi residenziali sono individuate dalla competente Unità di
Valutazione Handicap Zonale (di seguito “UVH”) per il progetto “Casa Insieme” (persone con
disabilità di età inferiore a 65 anni) o dalla Unità di Valutazione Multiprofessionale (di seguito
UVM) per il progetto “Casa Insieme Terza Età” (persone anziane ultrasessantacinquenni
autosufficienti), secondo proprie valutazioni di appropriatezza.
ART. 2
Prestazioni
Le prestazioni assistenziali e alberghiere da erogare nell’ambito dei suddetti percorsi residenziali
devono corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di funzionamento delle
strutture assistenziali, nonché a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio
2014, n. 594, e dai progetti approvati con le deliberazioni della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n.
338, e 7 aprile 2015, n. 401, successivamente sostituiti dalla versione definitiva dei progetti stessi,
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pervenuti alla SdS con PEC del 22 marzo 2016; fatto salvo quanto diversamente dovesse risultare
disposto con il presente accordo contrattuale.
Sono prestazioni comuni ai progetti oggetto della presente convenzione (così come meglio
dettagliate nella documentazione progettuale trasmessa dalla Cooperativa e conservata agli atti della
Società della Salute):
- alloggio, comprensivo delle utenze;
- vitto (se previsto nello specifico progetto d’inserimento);
- lavanderia della biancheria piana;
- lavanderia degli indumenti personali degli ospiti (se previsto nello specifico progetto
d’inserimento);
- pulizie degli alloggi e degli spazi comuni;
- assistenza alla persona, con intensità diversa a seconda della tipologia di progetto come da
tabella relativa al personale impiegato;
- attività di animazione e socializzazione, con intensità diversa a seconda della tipologia di
progetto, come da tabella relativa al personale impiegato.
Sono invece prestazioni previste per il solo progetto “Casa Insieme” (per persone con disabilità)
(così come meglio dettagliate nella documentazione progettuale trasmessa dalla Cooperativa e
conservata agli atti della Società della Salute):
-
assistenza infermieristica, come da tabella relativa al personale impiegato;
-
assistenza psicologica, come da tabella relativa al personale impiegato;
-
attività fisioterapica, come da tabella relativa al personale impiegato;
-
servizio di trasporto, sulla base di quanto indicato nel progetto di inserimento predisposto dal
servizio sociosanitario territoriale e concordato con la Cooperativa.
Le suddette prestazioni saranno realizzate impiegando il seguente personale:
Casa Insieme
Ore su
Media ore
base annua settimanali
Educatore/animatore
1.385
26,63
OSA diurno
2.566
49,35
OSA notturno
407
7,83
Addetto alle pulizie
570
10,96
Infermiere
367
7,06
Fisioterapista
183
3,52
Psicologo
102
1,96
Tipologia di
operatore
Casa Insieme Terza Età
Ore su base
Media ore
annua
settimanali
978
18,81
2.281
43,87
407
7,83
-
La cooperativa individua propri referenti incaricati di mantenere i contatti con i servizi invianti e
concordare e monitorare con gli stessi i singoli progetti d’inserimento.
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ART. 3
Posti convenzionati
Il numero di posti letto dedicati alla sperimentazione dei suddetti progetti è pari a:
- 8 (suddivisi in 8 alloggi), per il progetto “Casa Insieme” (per persone con disabilità);
- 10 (suddivisi in 5 alloggi), per il progetto “Casa Insieme Terza Età” (per persone anziane fragili).
Il Comune e la AUSL non garantiscono la copertura dei suddetti posti.
Qualora i posti non siano utilizzati da persone residenti della Zona Fiorentina, ai quali è data
priorità d'accesso, possono essere impiegati da persone residenti nelle altre Zone afferenti all’AUSL
e, in subordine, previa autorizzazione della Società della Salute di Firenze, da persone segnalate da
altre Zone della Toscana o da persone che privatamente si rivolgono alla struttura.
ART 4
Ammissioni
L’ammissione di una persona ai suddetti progetti residenziali avviene su autorizzazione dei
competenti uffici dell’AUSL e del Comune, sulla base di un Progetto di assistenza personalizzato
(PAP) definito dalla competente UVH Zonale o UVM.
L’ammissione sarà confermata da apposita impegnativa rilasciata dai suddetti enti, in base alle
specifiche competenze. Il Comune rilascia l’impegnativa nei soli casi in cui riconosce e autorizza in
favore dell’utente un intervento economico integrativo per la copertura della quota sociale. L’AUSL
rilascia l’impegnativa nei soli casi in cui riconosce e autorizza in favore dell’utente l’erogazione
della quota sanitaria prevista, riconoscimento che è limitato alle persone in condizione di handicap
grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. Nell’impegnativa viene indicato
l’intervento richiesto, il periodo autorizzato e l’importo della quota sanitaria (se prevista) e della
quota sociale, quest’ultima con ripartizione tra quanto dovuto direttamente dall’ospite e quanto
eventualmente versato dal Comune alla struttura in favore dell’ospite stesso sotto forma di
intervento economico integrativo a copertura della parte residua della quota sociale.
La struttura accoglie l’ospite dandone immediata comunicazione agli uffici dell’AUSL e del
Comune che hanno autorizzato l’inserimento.
L’AUSL e il Comune provvederanno al rilascio dell’impegnativa tenendo conto delle disponibilità
finanziarie degli enti stessi.
ART. 5
Dimissioni
Qualora non avvenga per diretta volontà dell’ospite o di chi ne esercita tutela giuridica, la Struttura
non potrà procedere alla sua dimissione senza una preventiva comunicazione all’AUSL (per i soli
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utenti con quota sanitaria) e al Comune e senza il coinvolgimento nella decisione del Servizio
Sociale.
In ogni caso, la Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente agli enti l’avvenuta dimissione
dell’ospite.
ART. 6
Retta giornaliera
La retta giornaliera prevista per i suddetti servizi residenziali è pari a:
-
Casa Insieme (disabili)
-
quota sanitaria pari a € 25,00;
-
quota sociale base pari a: € 28,00. In relazione allo specifico progetto d’inserimento e a
quanto conseguentemente stabilito nell’impegnativa, la quota sociale base è integrata di €
5,00 per ogni pasto fornito e di € 1,15 nel caso sia prevista la lavanderia degli indumenti
personali.
La quota sociale è a carico della persona ospitata, con eventuale intervento economico
integrativo del Comune, secondo quanto indicato nell’impegnativa.
-
Casa Insieme Terza Età (anziani fragili):
-
quota sociale base pari a: € 29,00. In relazione allo specifico progetto d’inserimento e a
quanto conseguentemente stabilito nell’impegnativa, la quota sociale base è integrata di €
5,00 per ogni pasto fornito e di € 1,15 nel caso sia prevista la lavanderia degli indumenti
personali.
La quota sociale è a carico della persona ospitata, con eventuale intervento economico
integrativo del Comune, secondo quanto indicato nell’impegnativa.
Le suddette rette coprono in modo omnicomprensivo i servizi di cui all’articolo 2, tenuto conto
della modularità della quota sociale sopra indicata.
Ulteriori servizi rispetto a quanto previsto dal progetto d’inserimento e conseguentemente stabilito
nell’impegnativa possono essere erogati dalla struttura applicando tariffe concordate con l’utente e
interamente a carico di quest’ultimo. Per i seguenti ulteriori servizi, la tariffa massima praticabile
agli utenti inseriti da parte del Comune e della AUSL è pari a:
-
parrucchiere: € 10,00 per il taglio e € 18,00 per il colore;
-
pedicure/manicure: € 8,00 a intervento;
-
lavanderia capi personali: € 35,00 al mese.
Le tariffe per la fruizione di eventuali ulteriori servizi rispetto a quanto sopra stabilito possono
essere determinate con successivi accordi o, in mancanza, direttamente con l’utente.
Gli importi delle rette e delle tariffe per servizi aggiuntivi potranno essere aggiornati solo previo
accordo formale tra le parti.
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La Struttura non potrà richiedere anticipazioni all’ospite e/o ai familiari, né rivalersi in alcun modo
nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’AUSL e/o del Comune
delle quote che hanno assunto l’impegno a corrisponderle.
Rispetto alle rette omnicomprensive sopra stabilite, la Struttura non potrà chiedere ulteriori
integrazioni all’ospite in relazione alle prestazioni da garantire in base a quanto previsto dal
presente accordo e dal progetto stesso.
La quota sociale posta a carico dell’ospite viene da questi pagata direttamente alla Struttura e il
Comune non potrà essere chiamato in causa per eventuali situazioni di morosità legate al mancato o
ritardato pagamento della quota sociale a carico dell’ospite.
ART. 7
Conservazione del posto
In caso di assenza l’ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di:
a)
necessità di cure presso Presidi Ospedalieri o Case di Cura, per un periodo consecutivo non
superiore a sessanta giorni (60);
b) altre tipologie di assenza, nei limiti trenta (30) giorni annui, da concordare con i servizi
invianti, se di durata consecutiva superiore a sette (7) giorni.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, nei suddetti casi di assenza non sarà corrisposta la
quota sanitaria, né percentuali della stessa, mentre la quota sociale sarà abbattuta del 30% e pagata
per intero dall’ospite per la parte posta a suo carico. Il Comune pagherà invece la quota residua.
ART. 8
Liquidazione e pagamento fatture
La Struttura dovrà fatturare mensilmente in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio
(SdI), all’AUSL e al Comune le quote di competenza. Verificata la conformità delle fatture, gli
uffici competenti dell’AUSL e del Comune provvederanno alla loro liquidazione.
Per permettere agli uffici amministrativi della AUSL e del Comune la tempestiva liquidazione e
l’ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la Struttura
dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli stessi uffici
amministrativi della AUSL (e del Comune).
La Struttura concorda che il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle relativa
fattura. Il termine di decorrenza è interrotto in caso di contestazioni.
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ART. 9
Documento Unico di Regolarità Contributiva
L’AUSL e il Comune provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto
solo se la Struttura sarà in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal
Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).
In caso di DURC negativo l’AUSL e il Comune attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del d.p.r. n. 207/10, trattenendo dal mandato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza e versando le somme dovute all’Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così
come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/12 e dalla
circolare INPS n. 54/12.
In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento
di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
interessi di mora.
ART. 10
Copertura assicurativa
La Struttura è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:
- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi
evento da esse causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura alle persone ospitate e a terzi.
Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione all’AUSL e al Comune.
L’AUSL e il Comune sono ritenuti esonerati da ogni responsabilità e indennizzo in relazione ai
danni di quanto sopra.
ART. 11
Vigilanza, controllo e monitoraggio
La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso agli operatori dell’AUSL e del Comune aventi
titolo in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli
stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste
dalla legge e dai regolamenti vigenti.
La documentazione di cui entreranno in possesso l’AUSL e il Comune sarà assoggettata al segreto
d’ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii..
L’attività di vigilanza è svolta dalla Commissione di cui all’art. 20, comma 3, della legge regionale
24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla procedura aziendale approvata
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con la deliberazione del Direttore Generale 3 ottobre 2012, n. 695, nonché dalla deliberazione della
Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 594, con particolare riferimento ai parametri di personale,
monte ore e prestazioni assistenziali e in ogni caso sul mantenimento dei requisiti autorizzativi.
Per tutta la durata della sperimentazione il Comune e l’AUSL, con il coordinamento della Società
della Salute, effettueranno un costante monitoraggio delle prestazioni erogate nei vari ambiti di
attività con le modalità indicate dalla Commissione di cui sopra, anche attraverso l’adozione di
specifici indicatori.
ART. 12
Tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata a erogare le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nel
rispetto delle norme vigenti, tra cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 402/04, inerenti la
tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla
regolarità contributiva, alla tenuta del libro unico del lavoro.
E’ fatto obbligo al gestore della Struttura di essere in regola con la normativa vigente in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo
Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii..
ART. 13
Tutela della privacy
La Struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in merito alla corretta
applicazione del decreto legislativo n. 196/03, la cui applicazione non può prescindere da una
lettura coordinata con l’art. 622 del codice di procedura penale e dei singoli codici deontologici
(medico e infermiere professionale), le parti si impegnano a osservare le disposizioni previste dal
codice sulla privacy e nello specifico convengono quanto segue:
a) il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n.
196/03, è l’ente gestore della Struttura. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità
e alle modalità del trattamento dei dati personali.
b) contestualmente alla stipula del presente atto, l’ente gestore della Struttura provvede a
comunicare all’AUSL e al Comune il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali afferenti
alle attività socioassistenziali, impegnandosi a informarle di ogni eventuale variazione e
aggiornamento;
c) i medici di medicina generale assumono la figura di responsabili esterni del trattamento dei
dati personali per i trattamenti afferenti alle attività sanitarie. La struttura ospitante provvederà
quanto prima alla loro nomina per iscritto, che verrà controfirmata da ciascun medico di
medicina generale;
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d) gli infermieri professionali e i tecnici della riabilitazione, che svolgono la loro attività ai
sensi dell’art. 2 del presente accordo contrattuale, assumono la figura di incaricati del
trattamento dei dati, vengono a tale scopo incaricati per iscritto e operano attenendosi alle
istruzioni loro impartite e sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile. In particolare,
gli incaricati operano nell’ambito della griglia di istruzioni riguardanti la tipologia e le finalità
del trattamento, le misure di sicurezza, ecc..
Il titolare è tenuto all’adempimento degli obblighi in materia d’informativa e consenso (se previsto).
Inoltre, il titolare, coadiuvato dal responsabile del trattamento per l’ambito sanitario, provvede al
rilascio dell’informativa e all’acquisizione del consenso al trattamento dei dati sanitari, secondo
quanto previsto dalle norme del decreto legislativo n. 196/03.
Nel rispetto della normativa vigente, il titolare provvede a evadere le eventuali richieste di accesso
agli atti, sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa e socioassistenziale, sia per
quanto concerne la documentazione sanitaria.
In relazione ai dati personali o sanitari forniti dall'AUSL per le necessità terapeutiche e/o
riabilitative dei pazienti, di cui la stessa ha la titolarità del trattamento, la Cooperativa in persona del
suo legale rappresentante pro tempore viene nominata Responsabile Esterno Trattamento Dati,
mediante incarico assegnato dal Direttore Generale della AUSL (per gli utenti con quota sanitaria) e
dal competente Dirigente del Comune, tramite un modulo che contiene le indicazioni e i compiti
specifici del Responsabile e che viene controfirmato per accettazione dal rappresentante legale della
struttura detta.
ART. 14
Obblighi e penali connessi al Sistema Informativo
La Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e
dalla Regione Toscana in relazione alle attuali normative e a collaborare, nelle modalità che le
saranno richieste in base anche alle eventuali indicazioni regionali e ministeriali, con l’AUSL e gli
altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri, ai fini
della realizzazione di un sottoinsieme informativo sui ricoveri, adottando la modulistica prevista e
ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.
In particolare è fondamentale che siano aggiornati a cadenza almeno annuale i dati di struttura
presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonchè i dati di attività nel modello STS24.
Dati di struttura: Modello STS11
Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:
- del Presidio che eroga l’attività residenziale/semiresidenziale;
- della Direzione amministrativa;
- di posta elettronica da utilizzare per le necessarie comunicazioni;
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- del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la
Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura della AUSL che ha
predisposto il contratto al fine di far procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e
regionale.
Dati di Attività:
Flussi Ministeriali: Modello STS.24 da comunicare a cadenza almeno annuale.
La Struttura s’impegna a trasmettere le ammissioni, presenze/assenze giornaliere e cessazioni in
formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal
destinatario (o, qualora impossibilitata per validi motivi, via fax) all’indirizzo risultante
dall’impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.
In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli
STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti (attualmente 30 gennaio) saranno sospesi i
pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o rivalutazioni, fatto
salvo il diritto dell’AUSL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata
o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.
ART. 15
Inadempimenti
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo contrattuale, secondo la normativa vigente
in materia, l’AUSL e il Comune, nell’ambito delle competenze attribuite, contestano per iscritto
(tramite PEC) le inadempienze stesse e segnalano agli enti competenti l’inadempienza riscontrata.
Le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’AUSL e al Comune
entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
La Struttura sarà comunque tenuta a rimuovere l’inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla
contestazione, salvo diverso termine.
In caso di mancata ottemperanza l’AUSL e il Comune, secondo le competenze di ciascuno,
avvieranno specifiche procedure previste dalla normativa vigente.
L’AUSL e il Comune si riservano il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni
derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.
ART. 16
Risoluzione e disdetta
Il presente accordo contrattuale si intende automaticamente risolto nel caso in cui venga dichiarata
la perdita dei requisiti di funzionamento delle strutture, fin dalla data di revoca.
L’accordo contrattuale si risolverà ipso facto et jure mediante semplice dichiarazione stragiudiziale,
intimata a mezzo di posta certificata (PEC), in caso di:
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a)
frode accertata giudizialmente;
b)
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni
contrattuali;
c)
reiterate ipotesi di inosservanza delle norme del presente accordo contrattuale, tali da essere
valutate dall’AUSL e dal Comune, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che
le hanno determinate, causa di risoluzione.
Nel caso di gravi inadempienze al presente accordo contrattuale, l’AUSL e il Comune contestano
per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a presentare le proprie
deduzioni entro il termine congruo richiesto, l’AUSL e il Comune hanno facoltà di risolvere
unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa, fatta salva la richiesta di risarcimento nelle sedi
opportune del danno subito dall’AUSL e dal Comune.
ART. 17
Variazioni societarie
In caso di variazioni societarie il subentrante dovrà comunicare per iscritto tutti i dati anagrafici, la
data del subentro e ogni altro riferimento/documentazione utile alla prosecuzione del rapporto,
dichiarando, ai sensi della vigente normativa, di rispettare le norme vigenti in materia.
ART.18
Durata
Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione al 31 marzo 2017.
Con atto aggiuntivo, che costituirà integrazione al presente accordo contrattuale, potranno essere
apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto in relazione all’introduzione di nuove norme e
procedure amministrative emanate anche dalla Regione Toscana e in linea con le scelte
programmatiche e finanziarie dell’AUSL, del Comune e della Società della Salute.
Il presente accordo contrattuale potrà essere oggetto di proroga per un ulteriore anno, anche in
modo frazionato, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, previo accordo espresso tra le
parti.
ART. 19
Norme generali
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si rinvia alle normative nazionali e
regionali in materia, alla deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL e alla determinazione
dirigenziale comunale con le quali sarà approvato il presente accordo contrattuale, alla
deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 594, agli atti a essa conseguenti e alle
norme del Codice Civile.
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ART. 20
Registrazione
Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del d.p.r. n. 131/86, e
successive disposizioni, con oneri a carico del richiedente.
ART. 21
Foro competente
Per qualsiasi controversia in merito all’applicazione del presente accordo contrattuale è competente
il Tribunale di Firenze.
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Azienda USL Toscana Centro
_______________________
Per il Comune di Firenze __________________________________
Per la Struttura ________________________,
Le parti danno anche atto della presa visione ed espressa conferma dei seguenti articoli
dell’accordo contrattuale, ai sensi dell’art.1341 e 1342 del codice civile: art.
3 - “Posti
convenzionati”; art. 7 - “Conservazione del posto”; art. 8 - “Liquidazione e pagamento
fatture”; art. 14 - “Obblighi e penali connessi al Sistema Informativo”; art. 15 “Inadempimenti – Penali”; art. 16 - “Risoluzione e disdetta”
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Per l’Azienda USL Toscana Centro ____________________________________
Per il Comune di Firenze ____________________________________________
Per la Struttura ___________________________________________________,
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