Committente e rifiuti - Studio Legale Ambiente

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Committente e rifiuti - Studio Legale Ambiente
Committente e Direttore Lavori: responsabilità in materia rifiuti
Cass. Pen. 37547/2013
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione ribadisce che
1) nessuna responsabilità può essere attribuita solo in forza della carica ricoperta
2) la responsabilità omissiva ex art. 40 co. 2 c.p. (obbligo di impedire il fatto) può essere
contestata solo se esiste una posizione di garanzia intesa quale espresso obbligo
(contratto, legge ecc…) che impone il dovere di attivarsi per impedire l’evento.
Nel caso in esame la Cassazione esclude in capo al Committente ed al Direttore dei lavori
l’obbligo di impedire reati ambientali laddove nessuna norma, legge, contratto prevede tale
obbligo.
II Tribunale condannava ai sensi dell’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006, in concorso tra loro,
“..il primo quale committente di lavori edili per la realizzazione di un fabbricato,
il secondo quale titolare della ditta esecutrice dei lavori,
il terzo quale direttore dei lavori,
per avere abbandonato o depositato in modo incontrollato sul suolo, per una quantità di
mq.30 circa, rifiuti speciali non pericolosi (classificati con codice CER 170904) derivanti,
nella maggior parte da opere di demolizione e costruzione, di provenienza del cantiere
edile.
Riteneva il Tribunale che il materiale abbandonato in modo incontrollato costituisse rifiuto e
che del reato dovessero rispondere gli imputati nella loro rispettiva qualità..”
La Cassazione riconosce le ragioni del Committente e del Direttore dei lavori e condanna
invece la ditta esecutrice:
"..La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già … affermato che entrambe le qualità, di
committente, cui deve essere equiparata quella di appaltante nell'ipotesi del subappalto, e di
direttore dei lavori, non determinano alcun obbligo di legge di intervenire nella gestione dei
rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice ovvero di garantire che la stessa
venga effettuata correttamente" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 25041 del 25.5.2011).
"In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere
ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento
abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale,
nè scaturente da norma extrapenale ….nè da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo
di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che
l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti".
In particolare, è stato osservato, con riferimento alla posizione del committente e del
direttore dei lavori, che i doveri di controllo imposti a tali soggetti …riguardano
esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano, al permesso di costruire, nonchè l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nel
testo unico per l'edilizia, mentre nessun obbligo è imposto dalla legge a tali soggetti riguardo
alla osservanza della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti.
Nè dai principi generali che regolano i compiti del direttore dei lavori o i rapporti tra la ditta
appaltante e quella appaltatrice o subappaltatrice derivano obblighi di intervenire per il
rispetto da parte della ditta esecutrice dei lavori della normativa in materia di rifiuti. Sicchè,
salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna
responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi dell'art. 40 c.p. , comma 2, per non essere
intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della
ditta appaltatrice". (Cass. N. 25041/2011 cit.)…”
DITTA ESECUTRICE (appaltatore)
Il Tribunale riconosce invece a carico della ditta esecutrice una posizione di garanzia che la
obbligava ad impedire l’evento “…per cui aveva l'onere di accertare che il materiale
derivante dalla demolizione venisse correttamente smaltito secondo la normativa vigente….
..Risponde del reato di abusiva gestione di rifiuti l'appaltatore di lavori edili in quanto grava
su di lui l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed al corretto espletamento
delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all'attività edificatoria"
….avrebbe dovuto costantemente vigilare sulle operazioni di demolizione ed assicurarsi che
il materiale di risulta venisse smaltito correttamente e, in sua assenza, avrebbe dovuto
delegare altro soggetto.
Ed invero la ditta esecutrice assurge a produttore dei rifiuti stessi.