Dichiarazione vendita autoveicoli

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Dichiarazione vendita autoveicoli
Dichiarazione vendita autoveicoli
Con il recente Decreto Legge "Bersani" convertito in Legge n. 248 del 4.8.2006, è stata
attribuita ai Comuni, al P.R.A., all’A.C.I. e allo S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista) la
competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e sulle dichiarazioni riferiti alla vendita
di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati), rimanendo però invariati
tutti i passaggi e gli oneri relativi alla successiva trascrizione da eseguirsi obbligatoriamente
presso il Pubblico Registro Automobilistico.
All'entrata in vigore del suddetto Decreto Legge, infatti, non è più obbligatoria l’autentica notarile
per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi.
Il venditore potrà dunque recarsi all'ufficio Anagrafe del Comune (non necessariamente del
Comune dove risiede) per autenticare la firma apposta nell'atto di vendita redatto sul retro del
modello “NP-1B” (Certificato di Proprietà) nel riquadro “T”, presentandosi munito di una marca
da bollo di € 14,62. Nell'occasione al venditore verrà richiesto anche il pagamento dei diritti di
segreteria per un importo pari a € 0,60.
Qualora non si disponga del Certificato di Proprietà e quindi sia ancora presente il Foglio
Complementare in quanto il veicolo è stato immatricolato prima del 1994, l’atto di vendita deve
essere redatto come dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma
del venditore e dell’acquirente autenticate in bollo.
Attenzione:
- In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni è necessaria la sottoscrizione di
entrambi i coniugi;
- Se l’automezzo è di proprietà di una persona giuridica, il venditore dovrà comprovare il
suo titolo con mezzi idonei (visura camerale, Certificato Camera di Commercio);
- Se il sottoscrittore dell’atto è diverso dal proprietario dei veicolo dovrà produrre idonea
procura notarile del proprietario.
E' opportuno sottolineare che l'Ufficio Anagrafe del Comune può esclusivamente autenticare la
firma in calce agli atti già compilati, senza effettuare alcuna attività di accertamento o
consulenza né certificare che il cittadino che vuole vendere il bene sia l’effettivo proprietario di
quel bene, tanto meno provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà.
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