2000, N. 376. - Federfarma Napoli

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2000, N. 376. - Federfarma Napoli
PREPARATI GALENICI - ART. 2 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE
2000, N. 376.
Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2006 sono state definite le
modalità di trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle
quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle
preparazioni estemporanee, in attuazione dell’art. 7 della Legge 14
dicembre 2000, n. 376.
Il decreto prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i farmacisti
inviino i dati al Ministero della Salute, tramite un apposito modulo
elettronico, strutturato al fine di facilitare le modalità di inserimento
dei dati.
Le mail inviate, da parte degli operatori, all’indirizzo dedicato, entro
gennaio 2007, sono state oltre 2500 mentre quelle inviate dal
Ministero come comferma di avvenuto ricevimento o aiuto circa
2000.
I
questionari
formalmente
corretti
sono
stati
1338.
La regione con il numero maggiore di farmacisti preparatori che
hanno inviato il questionario è stata il Lazio.
I dati forniti consentiranno di integrare le informazioni sull’utilizzo
delle sostanze vietate per doping, attualmente disponibili soltanto per
i medicinali prodotti industrialmente.
n. 2 Allegati: Decreto Ministeriale - Modello SVD 1.1
Informazione A cura del Dr. Alessandro Basile per contatti: [email protected] cell. 3939853761
Ministero della Salute
Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di
principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è
considerato doping, ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
utilizzati nelle preparazioni estemporanee.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni
e modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
novembre 2003 serie generale n. 257, concernente modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nell’art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il proprio decreto 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio
2005 serie generale n. 22;
Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno
2005, serie generale n. 127, suppl. ordinario n. 104 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto 3 febbraio 2006 di concerto tra il Ministro della salute ed il Ministro per i beni
e le attività culturali recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente
e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai
sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale del 14 febbraio 2006, n. 37, successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la proposta elaborata dal Gruppo Tecnico costituito ex art. 2 del predetto decreto 30
dicembre 2004;
DECRETA
Articolo 1
1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31
gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti all’anno precedente relativi alle
quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire
dall’anno 2006, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della salute
all’indirizzo: www.ministerosalute.it.
2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
a) quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;
b) quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei
principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso
topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai
sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa.
3. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione
che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping
soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui
viene effettuata la trasmissione dei dati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 ottobre 2006
Il Ministro
Livia Turco
Modello SVD 1.1 per l'invio dei dati relativi alle quantità di sostanze vietate per doping
Dati identificativi della farmacia aperta al pubblico
Denominazione farmacia
Codice identificativo farmacia
Partita Iva
Indirizzo
Cap
Comune
Telefono
Email
Provincia
Regione
Dati identificativi della struttura ospedaliera
Denominazione struttura
Codice identificativo struttura
Partita Iva
Indirizzo
Cap
Comune
Telefono
Email
Provincia
Regione
Dati del responsabile
Il sottoscritto Dott./La sottoscritta Dott.ssa Nome
in qualità di
Cognome
della Farmacia suindicata, relavitamente all'anno
2008
trasmette i dati relativi alle quantità di ogni singola sostanza vietata per doping ed utilizzata nella preparazione di
medicinali allestiti in farmacia
Classe
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Descrizione
Agenti Anabolizzanti
Ormoni e Sostanze Correlate
Beta-2 Agonisti
Agenti con attività antiestrogenica
Diuretici e Agenti Mascheranti
Stimolanti
Classe - Principio Attivo
Classe
S7
S8
S9
P1
P2
Descrizione
Narcotici
Derivanti della Cannabis sativa e indica
Corticosteroidi
Alcool
Betabloccanti
Quantità
Unità di
misura