Criminalità informatica: mandato di arresto europeo e nuove regole
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Criminalità informatica: mandato di arresto europeo e nuove regole
Criminalità informatica: mandato di arresto europeo e nuove regole per l’estradizione tra i Paesi aderenti al Consiglio d’Europa di Roberto Giovene di Girasole* Avvocato del Foro di Napoli Membro della Commissione di diritto Comunitario ed internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Napoli La l. 18 marzo 2008 n. 48, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001. Con la ratifica della convenzione sono state introdotte modifiche al nostro ordinamento giuridico, in particolare al codice penale, al codice di procedura penale ed al codice per la protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003, di cui ci siamo occupati su Spia al diritto del 28 maggio u.s. Esaminiamo in questo articolo i principi relativi all’estradizione ed alle procedure relative alle richieste di mutua assistenza contenuti nella Convenzione Con l’adozione della convenzione gli Stati membri del Consiglio d’Europa, intendono perseguire una politica comune in campo penale, finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, adottando una legislazione appropriata tesa ad introdurre (o armonizzare se già vi è una specifica legislazione) singole fattispecie di reato, specificamente descritte nel testo della convenzione, riguardanti la criminalità informatica, sviluppando altresì la cooperazione internazionale. La Convenzione è composta da quattro capitoli: nel primo si precisano termini e definizioni, nel secondo si contempla l’adozione a livello nazionale di alcune misure di diritto penale sostanziale e procedurale, nel terzo vi sono le regole relative all’estradizione ed alla mutua assistenza, mentre l’ultimo capitolo attiene alle disposizioni riguardanti la firma e l’entrata in vigore della Convenzione. Nel preambolo alla convenzione è espressamente sottolineata la necessità di garantire un equo bilanciamento tra l’interesse per l’azione repressiva ed il rispetto dei diritti umani fondamentali, come previsto dalla convenzione per la tutela dei diritti umani del 1950 e dalla Convenzione ONU del 1966 sui diritti civili e politici. Viene solennemente riaffermato poi il diritto di ciascuno ad avere Avv. Roberto Giovene di Girasole 1 libere opinioni, senza condizionamenti e, soprattutto, di poterle esprimere senza limiti di frontiere e nel rispetto della privacy. Il preambolo altresì chiarisce che la convenzione costituisce integrazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cooperazione in campo penale del 1959 e dei relativi protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2001. Com’è noto la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale riguarda l’assistenza giudiziaria reciproca, in tema di raccolta di prove, audizione di testimoni, periti, indagati ecc. La Convenzione indica le regole concernenti l’esecuzione da parte delle autorità di una parte (parte richiesta) delle commissioni rogatorie, tendenti a porre in essere taluni atti di indagine (audizione di testimoni, di periti o di persone indagate, consegna di atti della procedura o di decisioni giudiziarie) concernenti un’indagine penale condotta dalle autorità giudiziarie di un’altra parte (parte richiedente). La Convenzione individua anche le condizioni alle quali devono attenersi le richieste di assistenza o le commissioni rogatorie (autorità procedenti, lingua utilizzata, rifiuto di muta assistenza). Il primo protocollo aggiuntivo, aperto alla firma nel 1977 ed entrato in vigore nell’82, fa venir meno la possibilità di rifiutare l’assistenza giudiziaria per i reati fiscali. Estende inoltre la cooperazione internazionale alla notificazione degli atti concernenti l’esecuzione di una pena e di misure analoghe (sospensione di una pena, liberazione condizionale, rinvio dell’ inizio dell’esecuzione della pena o interruzione della sua esecuzione). Infine prevede ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni sui casellari giudiziari. Il secondo protocollo aggiuntivo, sottoscritto nel 2001 ed entrato in vigore nel 2004, intende adeguare la convenzione alle mutate condizioni sociali, politiche e tecnologiche, introducendo semplificazioni ed una maggiore flessibilità nelle procedure di estradizione. Inoltre prevede espressamente misure a tutela dei diritti fondamentali della persona in relazione alle procedure trattate con mezzi informatici. Il III capitolo della Convenzione stabilisce che le parti devono cooperare tra loro nella misura più ampia possibile, nelle indagini o nei procedimenti, in applicazione degli strumenti internazionali sulla cooperazione internazionale in Avv. Roberto Giovene di Girasole 2 materia penale, degli accordi stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di reciprocità e del loro diritto nazionale. A questo proposito deve essere sottolineato che i crimini informatici rientrano nell’elenco delle 32 categorie di reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato di arresto europeo (MAE) ed alle procedure di consegna tra gli Stati membri, decisione quadro resa esecutiva in Italia dalla legge 12.04.2005. Ciò significa che tra i paesi membri dell’UE, anche relativamente ai reati informatici, potrà essere superato il principio della doppia incriminazione che, invece, rimarrà valido per i paesi membri del Consiglio d’Europa che non siano anche membri UE. Per questi ultimi, quindi, rimarrà ferma la condizione che i reati siano punibili in base alla legge di entrambi i Paesi, quando la privazione della libertà sia prevista per un periodo pari ad almeno un anno (art. 24 Convenzione). Questo articolo prevede anche che qualora sia richiesta una pena minima differente in base ad un trattato di estradizione applicabile fra i due paesi, compresa la convenzione Europea di Estradizione (STE) o in forza di un accordo stipulato sulla base di legislazioni uniformi o reciproche, si applica la pena minima prevista in base a questi trattati o accordi. L’art. 24 della convenzione al fine di favorire al massimo la concedibilità dell’estradizione prevede inoltre, in relazione ai reati previsti dalla convenzione in esame: a) che siano comunque da ritenersi inclusi, anche se non previsti, nei trattati di estradizione tra singoli stati parte stipulati in precedenza; b) che gli stati parte si impegnano comunque ad inserirli in ogni trattato di estradizione stipulato in futuro; c) che sia possibile comunque l’estradizione, anche i quei casi in cui uno stato la condizioni all’esistenza di un trattato e riceva invece la richiesta da parte di uno stato con il quale non vi è alcun trattato di estradizione, costituendo la Convenzione de quo base giuridica per l’estradizione, in relazione ovviamente solo ai reati di cui si occupa. d) che le parti che non condizionano l’estradizione all’esistenza di un trattato debbano considerarli comunque come reati che possono dar luogo ad estradizione. La Convenzione prevede poi che ogni stato parte, al momento della firma o della ratifica, debba comunicare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il nome Avv. Roberto Giovene di Girasole 3 e l’indirizzo di ogni autorità responsabile dell’invio o ricezione delle richieste di estradizione o arresto provvisorio, in mancanza di un trattato. Il Segretario Generale deve istituire e aggiornare un registro delle Autorità designate dalle parte a tal fine. In relazione all’impegno preso di concedersi reciprocamente la più ampia mutua assistenza è previsto che, in caso di urgenza, possano essere usati strumenti rapidi di comunicazione, come il fax o la posta elettronica, a condizione che tali strumenti diano garanzia di sicurezza ed autenticazione (inclusa la criptazione se necessaria), seguite da conferma ufficiale ulteriore se lo stato richiesto lo esige. Importante sottolineare che l’art. 25 della Convenzione prevede che la parte richiesta non può rifiutarsi di fornire mutua assistenza per il solo fatto che la richiesta riguarda un reato che essa reputa di natura fiscale. Si prevede inoltre che il principio della doppia incriminazione debba ritenersi soddisfatto se la condotta considerata come reato, in relazione alla quale viene richiesta assistenza, costituisca reato in base al diritto interno, indipendentemente dalla terminologia o categoria in base al quale il reato viene classificato. E prevista anche la trasmissione spontanea di informazioni, nell’ambito di indagini all’interno di un singolo stato, ad uno stato terzo, qualora venga ritenuto utile. Così come previsto per le richieste di estradizione anche per le richieste di mutua assistenza si prevede la designazione di un’autorità centrale responsabile dell’esecuzione di tali richieste o della loro trasmissione alle autorità competenti per la loro esecuzione. Le autorità centrali devono comunicare direttamente tra loro. Ogni stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, deve comunicare a Segretario generale del Consiglio d’Europa il nome e l’indirizzo dell’autorità designata. Il Segretario deve tenere un registro aggiornato delle autorità centrali designate dai singoli stati. La parte richiesta può rifiutarsi di fornire assistenza se: 1) la richiesta è contraria a condizioni previste dalla legislazione nazionale o di trattati di mutua assistenza applicabili tra le parti; 2) la richiesta riguarda un reato politico o ritenuto politico; Avv. Roberto Giovene di Girasole 4 3) l’esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali. L’esecuzione di una richiesta può essere sospesa in caso di svolgimento di indagini che possano risultare compromesse. Le richieste potranno essere trasmesse anche tramite Interpol. In caso di mancanza di trattato o accordo di mutua assistenza la concessione dell’assistenza può essere subordinata : 1) a precise garanzie che le informazioni vengano mantenute confidenziali; 2) che le informazioni non vengano utilizzate in indagini o procedimenti diversi da quelli indicati. L’art. 35 della Convenzione prevede che ogni parte deve designare un punto di contatto, “disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7” per assicurare un’assistenza immediata per le indagini relative a reati connessi a sistemi e dati informatici o per la raccolta di prove in formato elettronico”. Il punto di contatto di una parte deve poter comunicare con quello di un’altra parte secondo una procedura accelerata. Ogni parte deve garantire l’utilizzo di personale qualificato ed equipaggiato al fine di rendere effettiva l’attività della rete. Avv. Roberto Giovene di Girasole 5