pieghevole fasc.pub

Transcript

pieghevole fasc.pub
TRATTAMENTO FISCALE
DELLA LIQUIDAZIONE
Le prestazioni erogate dalla Fondazione FASC, in conseguenza
alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono assoggettate a
tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
Pertanto, all’atto dell’erogazione, la prestazione subirà dapprima
una tassazione provvisoria operata mediante applicazione di una
ritenuta da parte della Fondazione FASC, successivamente
l’Amministrazione Finanziaria riliquiderà l’imposta in base
all’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni
precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro,
notificando la cartella di pagamento o rimborsando,
rispettivamente, le maggiori o le minori imposte.
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE
CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI
FASC VIA TOMMASO GULLI N° 39 20147 MILANO MI - TEL 02.48778.1
PER UN NUOVO WELFARE
ATTIVITA’ DI SERVICE AMMINISTRATIVO
Nel 2007 per effetto di quanto previsto dal D.Lgs 252/05 Fasc ha
partecipato, in qualità di parte fondatrice, alla costituzione del
Fondo Pensione Previlog, destinato ad offrire una copertura
previdenziale complementare ex D.Lgs 252/05 ai lavoratori dei
settori della logistica, spedizione merci, servizi portuali e settori
affini.
In funzione della pluriennale esperienza di gestione e con il
riconoscimento dell’autorità vigilante COVIP, Fasc è stato
selezionato quale service amministrativo del citato Fondo Previlog, mandato che è stato recentemente rinnovato dall’attuale
CdA.
NEL MONDO DEI TRASPORTI
E DELLA LOGISTICA
FASC NEWS
Da oltre dieci anni Fasc informa i lavoratori e le aziende iscritte
attraverso una newsletter periodica, dando comunicazione delle
proprie iniziative, dei bilanci, dell’andamento del Fondo e della
Previdenza in generale.
informazioni
Segreteria Fasc:
[email protected]
Tel: 02.48778.554 Fax: 02.48778.356
Area Previdenza:
[email protected]
Tel: 02.48778.550 Fax: 02.48778.354
Fondazione FASC - via Tommaso Gulli 39 - 20147 Milano
www.fasc.it
www.fasc.it
CHI SIAMO
L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO
FASC – Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri - Fasc è un fondo di
previdenza, a capitalizzazione pura, nato per previsione
contrattuale già nel 1933. Il Fondo gestisce una forma di
previdenza a carattere obbligatorio ma non sostitutivo di quella di
base a favore degli impiegati delle imprese di spedizione, corrieri,
raccomandatarie e agenzie marittime. Dal 1978 al 1994 Fasc ha
operato in qualità di ente di diritto pubblico. Nel 1994, in base al
disposto del D.Lgs 509/1994, Fasc è stato privatizzato ed ha
assunto la forma giuridica di Fondazione. Soci fondatori sono le
parti sindacali e le parti datoriali dei settori di riferimento. Fasc
continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto
riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o
professionisti per le quali è stato originariamente istituito, ferma
restando l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.
Fasc ha sempre provveduto direttamente ed in totale autonomia
alla gestione previdenziale, amministrativa e contabile delle
posizioni dei propri iscritti. In relazione alla natura della
prestazione, il FASC è un fondo a capitalizzazione pura.
Le aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale
dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie
Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e
previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario
(codice contributivo 7.04.01 o 7.04.05 o altro del terziario - vedi
relative circolari INPS) sono obbligate ad iscrivere il proprio
personale impiegatizio (impiegati e dal marzo 1991 anche quadri)
e a versare un contributo nella misura prevista dai citati contratti:
Di seguito un grafico degli iscritti attivi nell’ultima decade:
• C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del
9/11/2006 Art.11, pari al 5,6% dell'imponibile
contrattualmente previsto, di cui il 5% a titolo di contributo
previdenziale e lo 0,60% a titolo di adesione associativa.
• C.C.N.L. Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie
Aeree e Mediatori Marittimi del 22/4/2004 Art.42, pari al
5,9% dell'imponibile contrattualmente previsto, di cui il 5% a
titolo di contributo previdenziale e lo 0,90% a titolo di
contributo Ente Bilaterale.
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Presso il Fasc viene aperta a favore del personale impiegatizio
una posizione individuale sulla quale vengono accreditati
mensilmente i contributi pari al 5% dell’imponibile previdenziale,
formati per il 2,5% da trattenuta obbligatoria in busta paga e per
il 2,5% da un contributo a carico azienda aggiuntivo a
qualsivoglia altra contribuzione e che nulla ha a che vedere con il
T.F.R., che rimane interamente nella disponibilità di scelta del
lavoratore. Per tale motivo, non è possibile prevedere una
anticipazione del capitale accumulato, né un utilizzo a garanzia
del conto individuale, poiché le prestazioni erogate dal Fondo
non sono assimilabili in alcun modo alle indennità di anzianità.
I conti individuali erogati dal Fondo sono svincolati dalla
retribuzione e rispondono alla funzione essenzialmente
previdenziale di garantire il lavoratore in determinate eventualità.
Le erogazioni del Fondo, inoltre, hanno natura previdenziale, diversa dall'istituto del T.F.R. proprio perché non sono collegate al
singolo rapporto di lavoro ma tengono conto dell'intera vita
lavorativa del lavoratore nei settori obbligati all’iscrizione.
Il credito maturato da ciascun iscritto, in costanza di rapporto di
lavoro non è vincolabile o cedibile, così come previsto dal
Regolamento della Fondazione. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con fuoriuscita dal settore (per pensionamento o
per cambio di attività) all'iscritto spetta l'importo del conto
individuale detratte le trattenute fiscali, che il Fondo quale
sostituto d' imposta, versa direttamente allo Stato.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione e versamento i lavoratori
assunti in formazione, quindi i lavoratori assunti come
apprendisti, con contratto di formazione e lavoro e con contratto
di inserimento. Tale esclusione è prevista da accordi
interconfederali fra CGIL, CISL, UIL e CONFETRA del dicembre
1989 e successive modifiche e integrazioni. L'intesa fra le parti
assimila queste posizioni agli "alunni" che già erano esclusi
dall'obbligo di iscrizione dagli statuti e regolamenti del Fondo di
Previdenza fin dal 1936. A tale esclusione, quindi per specifica
categoria di status di impiego, non può essere applicata la
normativa con riferimento all'età anagrafica di 18 anni.
Per contratto, è inoltre escluso dall'obbligo di iscrizione e
versamento il personale inquadrato come "Dirigente" e
"Operaio”.
LA COMUNICAZIONE PERIODICA
La comunicazione periodica è lo strumento di controllo che la
Fondazione FASC mette a disposizione di tutti gli iscritti al fine di
verificare la regolarità contributiva.
Questa comunicazione viene resa disponibile via internet sulla
posizione individuale riservata di ogni iscritto o in formato cartaceo, dietro espressa richiesta dell’interessato. Il documento è
disponibile dal mese di giugno in poi nell'anno successivo a
quello di riferimento, dopo l'approvazione del bilancio di
esercizio. Nel documento sono riportate le seguenti informazioni:
l'anagrafica completa del lavoratore che è stata comunicata; le
credenziali di accesso web all'area riservata (Userid e
Password); il saldo dell'anno precedente; gli interessi capitalizzati
relativi all’anno precedente; i contributi contabilmente pervenuti
alla fondazione nel corso dell'anno (da Dicembre a Novembre); il
nuovo saldo.
TRATTAMENTO FISCALE
Il contributo previdenziale versato alla Fondazione FASC, sia la
parte aziendale sia la parte a carico del lavoratore, non concorre
alla formazione di reddito del lavoratore in quanto contributi dovuti in ottemperanza al Decreto Legislativo 509 del 1994, pertanto non assoggettabili ai fini fiscali, non va dichiarato quindi nella
dichiarazione dei redditi. A conferma di quanto sopra le somme
versate alla Fondazione in forma paritetica dal datore di lavoro e
dal lavoratore dipendente, così come i contributi INPS non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali,
secondo quanto previsto dall' art. 48 del Testo Unico Imposte
Dirette D.P.R.22/10/86 n.917 e successive modifiche o
integrazioni.
Per quanto attiene al Lavoratore, la quota previdenziale a suo
carico è assoggettata alla contribuzione INPS.
Per quanto attiene alle Aziende, la quota previdenziale a loro
carico è esente dalla contribuzione INPS.
DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE
In base allo Statuto e al Regolamento della Fondazione
(approvati con Decreto Interministeriale 2/11/1995), l'iscritto matura il diritto a richiedere la liquidazione del conto individuale
esclusivamente dopo che siano trascorsi quattro mesi dalla
cessazione di condizione di obbligatorietà di iscrizione e
contribuzione in direzione del FASC, ossia dopo che per varie
motivazioni sia cessato il rapporto di impiego nei settori obbligati.