pieghevole fasc.pub
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TRATTAMENTO FISCALE DELLA LIQUIDAZIONE Le prestazioni erogate dalla Fondazione FASC, in conseguenza alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Pertanto, all’atto dell’erogazione, la prestazione subirà dapprima una tassazione provvisoria operata mediante applicazione di una ritenuta da parte della Fondazione FASC, successivamente l’Amministrazione Finanziaria riliquiderà l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro, notificando la cartella di pagamento o rimborsando, rispettivamente, le maggiori o le minori imposte. FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI FASC VIA TOMMASO GULLI N° 39 20147 MILANO MI - TEL 02.48778.1 PER UN NUOVO WELFARE ATTIVITA’ DI SERVICE AMMINISTRATIVO Nel 2007 per effetto di quanto previsto dal D.Lgs 252/05 Fasc ha partecipato, in qualità di parte fondatrice, alla costituzione del Fondo Pensione Previlog, destinato ad offrire una copertura previdenziale complementare ex D.Lgs 252/05 ai lavoratori dei settori della logistica, spedizione merci, servizi portuali e settori affini. In funzione della pluriennale esperienza di gestione e con il riconoscimento dell’autorità vigilante COVIP, Fasc è stato selezionato quale service amministrativo del citato Fondo Previlog, mandato che è stato recentemente rinnovato dall’attuale CdA. NEL MONDO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA FASC NEWS Da oltre dieci anni Fasc informa i lavoratori e le aziende iscritte attraverso una newsletter periodica, dando comunicazione delle proprie iniziative, dei bilanci, dell’andamento del Fondo e della Previdenza in generale. informazioni Segreteria Fasc: [email protected] Tel: 02.48778.554 Fax: 02.48778.356 Area Previdenza: [email protected] Tel: 02.48778.550 Fax: 02.48778.354 Fondazione FASC - via Tommaso Gulli 39 - 20147 Milano www.fasc.it www.fasc.it CHI SIAMO L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO FASC – Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri - Fasc è un fondo di previdenza, a capitalizzazione pura, nato per previsione contrattuale già nel 1933. Il Fondo gestisce una forma di previdenza a carattere obbligatorio ma non sostitutivo di quella di base a favore degli impiegati delle imprese di spedizione, corrieri, raccomandatarie e agenzie marittime. Dal 1978 al 1994 Fasc ha operato in qualità di ente di diritto pubblico. Nel 1994, in base al disposto del D.Lgs 509/1994, Fasc è stato privatizzato ed ha assunto la forma giuridica di Fondazione. Soci fondatori sono le parti sindacali e le parti datoriali dei settori di riferimento. Fasc continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o professionisti per le quali è stato originariamente istituito, ferma restando l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Fasc ha sempre provveduto direttamente ed in totale autonomia alla gestione previdenziale, amministrativa e contabile delle posizioni dei propri iscritti. In relazione alla natura della prestazione, il FASC è un fondo a capitalizzazione pura. Le aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario (codice contributivo 7.04.01 o 7.04.05 o altro del terziario - vedi relative circolari INPS) sono obbligate ad iscrivere il proprio personale impiegatizio (impiegati e dal marzo 1991 anche quadri) e a versare un contributo nella misura prevista dai citati contratti: Di seguito un grafico degli iscritti attivi nell’ultima decade: • C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 9/11/2006 Art.11, pari al 5,6% dell'imponibile contrattualmente previsto, di cui il 5% a titolo di contributo previdenziale e lo 0,60% a titolo di adesione associativa. • C.C.N.L. Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi del 22/4/2004 Art.42, pari al 5,9% dell'imponibile contrattualmente previsto, di cui il 5% a titolo di contributo previdenziale e lo 0,90% a titolo di contributo Ente Bilaterale. 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Presso il Fasc viene aperta a favore del personale impiegatizio una posizione individuale sulla quale vengono accreditati mensilmente i contributi pari al 5% dell’imponibile previdenziale, formati per il 2,5% da trattenuta obbligatoria in busta paga e per il 2,5% da un contributo a carico azienda aggiuntivo a qualsivoglia altra contribuzione e che nulla ha a che vedere con il T.F.R., che rimane interamente nella disponibilità di scelta del lavoratore. Per tale motivo, non è possibile prevedere una anticipazione del capitale accumulato, né un utilizzo a garanzia del conto individuale, poiché le prestazioni erogate dal Fondo non sono assimilabili in alcun modo alle indennità di anzianità. I conti individuali erogati dal Fondo sono svincolati dalla retribuzione e rispondono alla funzione essenzialmente previdenziale di garantire il lavoratore in determinate eventualità. Le erogazioni del Fondo, inoltre, hanno natura previdenziale, diversa dall'istituto del T.F.R. proprio perché non sono collegate al singolo rapporto di lavoro ma tengono conto dell'intera vita lavorativa del lavoratore nei settori obbligati all’iscrizione. Il credito maturato da ciascun iscritto, in costanza di rapporto di lavoro non è vincolabile o cedibile, così come previsto dal Regolamento della Fondazione. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con fuoriuscita dal settore (per pensionamento o per cambio di attività) all'iscritto spetta l'importo del conto individuale detratte le trattenute fiscali, che il Fondo quale sostituto d' imposta, versa direttamente allo Stato. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione e versamento i lavoratori assunti in formazione, quindi i lavoratori assunti come apprendisti, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di inserimento. Tale esclusione è prevista da accordi interconfederali fra CGIL, CISL, UIL e CONFETRA del dicembre 1989 e successive modifiche e integrazioni. L'intesa fra le parti assimila queste posizioni agli "alunni" che già erano esclusi dall'obbligo di iscrizione dagli statuti e regolamenti del Fondo di Previdenza fin dal 1936. A tale esclusione, quindi per specifica categoria di status di impiego, non può essere applicata la normativa con riferimento all'età anagrafica di 18 anni. Per contratto, è inoltre escluso dall'obbligo di iscrizione e versamento il personale inquadrato come "Dirigente" e "Operaio”. LA COMUNICAZIONE PERIODICA La comunicazione periodica è lo strumento di controllo che la Fondazione FASC mette a disposizione di tutti gli iscritti al fine di verificare la regolarità contributiva. Questa comunicazione viene resa disponibile via internet sulla posizione individuale riservata di ogni iscritto o in formato cartaceo, dietro espressa richiesta dell’interessato. Il documento è disponibile dal mese di giugno in poi nell'anno successivo a quello di riferimento, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio. Nel documento sono riportate le seguenti informazioni: l'anagrafica completa del lavoratore che è stata comunicata; le credenziali di accesso web all'area riservata (Userid e Password); il saldo dell'anno precedente; gli interessi capitalizzati relativi all’anno precedente; i contributi contabilmente pervenuti alla fondazione nel corso dell'anno (da Dicembre a Novembre); il nuovo saldo. TRATTAMENTO FISCALE Il contributo previdenziale versato alla Fondazione FASC, sia la parte aziendale sia la parte a carico del lavoratore, non concorre alla formazione di reddito del lavoratore in quanto contributi dovuti in ottemperanza al Decreto Legislativo 509 del 1994, pertanto non assoggettabili ai fini fiscali, non va dichiarato quindi nella dichiarazione dei redditi. A conferma di quanto sopra le somme versate alla Fondazione in forma paritetica dal datore di lavoro e dal lavoratore dipendente, così come i contributi INPS non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, secondo quanto previsto dall' art. 48 del Testo Unico Imposte Dirette D.P.R.22/10/86 n.917 e successive modifiche o integrazioni. Per quanto attiene al Lavoratore, la quota previdenziale a suo carico è assoggettata alla contribuzione INPS. Per quanto attiene alle Aziende, la quota previdenziale a loro carico è esente dalla contribuzione INPS. DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE In base allo Statuto e al Regolamento della Fondazione (approvati con Decreto Interministeriale 2/11/1995), l'iscritto matura il diritto a richiedere la liquidazione del conto individuale esclusivamente dopo che siano trascorsi quattro mesi dalla cessazione di condizione di obbligatorietà di iscrizione e contribuzione in direzione del FASC, ossia dopo che per varie motivazioni sia cessato il rapporto di impiego nei settori obbligati.